Allegato 4 alla Deliberazione n. 241 del 24.03.2022
Allegato 4 alla Deliberazione n. 241 del 24.03.2022
Repertorio n.
Imposta di bollo di Euro
assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. del dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di - Ufficio Territoriale di
[SCHEMA TIPO] CONTRATTO D’APPALTO PER L’ ACQUISIZIONE DI SERVIZI REALIZZATIVI E AGGIUNTIVI PER L’INGEGNERIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE WEB “PROFILO TERRITORIALE DI SALUTE” FINALIZZATO ALLA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI SANITARIE, DEMOGRAFICHE, EPIDEMIOLOGICHE E SUI PROFILI DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE DI ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO.
TRA
L’ATS della Città Metropolitana di Milano, C.F. e P. IVA n. 09320520969, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx x. 00, nella persona del Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1054 del 17.12.2018 (nel seguito per brevità anche “Amministrazione appaltante”)
E
in persona di
in qualità Legale Rappresentante (nel seguito per brevità anche
“Appaltatore”)
PREMESSO CHE
- La società , a seguito di espletamento di gara d’appalto a procedura
aperta sotto soglia comunitaria, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti della
Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. del , è risultata aggiudicataria della fornitura di servizi professionali di carattere giornalistico scientifico e di sviluppo, assistenza e manutenzione di un portale web “profilo territoriale di salute;
- con nota prot. n. del si trasmetteva all’Appaltatore sopra citato comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- l’Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:
- cauzione definitiva;
- estremi del conto corrente dedicato all’appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;
- DURC regolare;
- [facoltativo: altra eventuale documentazione];
- la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di Legge, in particolare:
[…]
SI CONVIENE E STIPULA:
Art. 1 - Oggetto del Contratto
Oggetto del presente Contratto d’Appalto è l’acquisizione di servizi realizzativi e aggiuntivi per l’ingegnerizzazione e manutenzione del Portale web “Profilo Territoriale di salute” finalizzato alla divulgazione di informazioni sanitarie, demografiche, epidemiologiche e sui profili di salute della popolazione di ATS della Città metropolitana di Milano. In particolare, il presente Contratto ha ad oggetto:
• Sviluppo assistenza e manutenzione della nuova sezione ‘Profili territoriali di Salute’
• Servizi assistenza e manutenzione della sezione ‘Accesso alle Prestazioni Sanitarie’
• Sviluppo assistenza e manutenzione della sezione ‘Stato di Salute della Popolazione’
I servizi realizzativi e le attività aggiuntive oggetto del presente Contratto (servizi giornalistici, di formazione ed evolutiva) devono essere realizzati nel rispetto di quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, parte integrante del presente Contratto, nonché nell’offerta tecnica prodotta dall’Appaltatore in sede di gara.
Art. 2 - Durata del Contratto
Il presente Contratto d’Appalto, avrà durata di 60 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.
A seguito della sottoscrizione del Contratto d’Appalto, l’Appaltatore dovrà avviare tutte le attività e operazioni in modo da garantire la consegna della soluzione applicativa in tutte le parti specificate nel Capitolato Tecnico, entro 90 giorni naturali e consecutivi.
Una volta rilasciato il sistema in esercizio, ATS si riserva la facoltà di monitorare il corretto funzionamento del sistema in produzione per un per periodo di due mesi (fase di avvio) per valutare l’affidabilità e la maturità del software del portale.
La durata del servizio di assistenza parte dalla data di avvio del sistema in produzione fino alla decorrenza dei 60 mesi del contratto.
La non osservanza di tale tempistica può determinare l’applicazione delle penali previste al successivo art. 17 e/o l’eventuale risoluzione del contratto.
A partire dalla data di sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura dei certificati digitali relativi a tutti gli ambienti operativi previsti (sviluppo, collaudo, produzione) per il sistema informativo ed erogare i relativi servizi di cloud hosting necessari per avviare le attività di sviluppo, collaudo e messa in esercizio del sistema attraverso una infrastruttura SaaS che garantisca all’ ATS della Città Metropolitana di Milano la disponibilità di almeno due ambienti operativi indipendenti (collaudo, produzione).
Il servizio di manutenzione correttiva comprende un periodo di garanzia di 12 mesi a partire dalla data di avvio del sistema in produzione; il servizio di manutenzione correttiva proseguirà, dopo il periodo di garanzia per i successivi 48 mesi e comunque fino alla decorrenza dei 60 mesi del contratto.
Alla scadenza del contratto l’Appaltatore sarà tenuto a garantire all’ATS della Città Metropolitana di Milano un adeguato passaggio di consegne al fornitore subentrante. Le stesse modalità dovranno essere assicurate dall’Appaltatore in caso di eventuale conclusione anticipata della fornitura. Si sottolinea che l’affiancamento dell’Appaltatore al fornitore subentrante dovrà riguardare, in particolare, il trasferimento della base dati nel futuro ambiente operativo, in modo da rendere più efficace l’avvio del nuovo contratto d’appalto; per lo svolgimento di queste attività, l’Appaltatore non potrà imputare alcun costo all’ ATS della Città Metropolitana di Milano in quanto già ricompresi nel contratto.
In generale, in linea con quanto previsto dalla normativa e dalle Linee Guida AgID, l’Appaltatore sarà tenuto a garantire, in ogni momento e senza oneri per l’Amministrazione, l’export dell’intera base dati, in un formato standard, aperto e documentato (attraverso metadata).
Con particolare riferimento alle circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018 e relativi allegati (fare riferimento al Capitolo Tecnico “Riferimenti documentali e normativi”), l’Appaltatore dovrà consentire la migrazione del servizio verso un altro gestore SaaS con conseguente eliminazione permanente dei dati di ATS dai propri archivi al termine del contratto.
Art. 3 - Importo del Contratto
L'importo complessivo è pari a € più IVA, corrispondente al valore massimo presunto cui può giungere il contratto.
Art. 4 - Proprietà intellettuale
Il sistema informativo oggetto del presente Contratto, comprensivo di tutto il codice sorgente e delle relative personalizzazioni, della base dati e della relativa documentazione tecnica e di esercizio, unitamente a tutte le successive modifiche (correttive e/o evolutive e/o migliorative) che verranno introdotte dall’Appaltatore, unitamente a tutta la documentazione tecnica e di esercizio prodotta, dovranno intendersi di proprietà intellettuale di ATS.
Si evidenzia che al termine del rapporto contrattuale, tutto il codice sorgente del Portale Salute (“Accesso alle Prestazioni Sanitarie”, “Stato di Salute della Popolazione” e nuova Sezione “Profili territoriali di Salute”) dovrà intendersi di proprietà intellettuale di ATS.
Al termine del periodo contrattuale, ATS della Città Metropolitana di Milano dovrà poter gestire l’acquisizione del solo
servizio di assistenza e manutenzione attraverso procedure acquisitive aperte in linea con la normativa vigente.
ATS avrà la possibilità di cedere in riuso il software inclusivo delle eventuali personalizzazioni ad altri Enti pubblici che lo dovessero richiedere. La stessa soluzione software potrà essere segnalata ad AgID per essere resa disponibile in modalità open source sul repository Developers Italia.
Art.5 - Obblighi contrattuali
L’Appaltatore deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, necessari per dare esecuzione al servizio oggetto del presente Contratto d’Appalto.
L’Appaltatore si impegna, senza eccezione alcuna, a:
1. garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nel presente Capitolato e nel Capitolato Tecnico;
2. rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
3. retribuire il personale:
- dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
- Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e l’Appaltatore) – con obbligo di deposito, prima dell’utilizzazione, del contratto individuale.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, a:
- provvedere alla fornitura dei certificati digitali relativi a tutti gli ambienti operativi previsti (sviluppo, collaudo, produzione) per il sistema informativo ed erogare i relativi servizi di cloud hosting necessari per avviare le attività di sviluppo, collaudo e messa in esercizio del sistema attraverso una infrastruttura SaaS che garantisca ad ATS la disponibilità di almeno due ambienti operativi indipendenti (collaudo, produzione);
- consegnare la soluzione in tutte le parti specificate nel presente Capitolato Tecnico entro un massimo di 90 giorni solari dalla data di sottoscrizione del Contratto.;
- garantire, in ogni momento e senza oneri per l’amministrazione, l’export dell’intera base dati, in un
formato standard, aperto e documentato (attraverso metadata);
- consentire la migrazione del servizio verso un altro gestore SaaS con conseguente eliminazione permanente dei dati ATS dai propri archivi al termine del contratto.
Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:
- assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione a questa Azienda ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Inoltre, l’Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013.
Art. 7 - Fatturazione e pagamenti
§ 7.1 Fatturazione
Le prestazioni, rese nei modi prescritti dal presente Contratto, completo di allegati, saranno oggetto di fatturazione posticipata da parte dell’Appaltatore come di seguito dettagliato:
1. Servizi di sviluppo e personalizzazione delle funzionalità descritte nel Capitolato Tecnico da pagarsi “a corpo”; tale quota verrà riconosciuta:
a. una parte (il 50% di tale quota) a corpo, dopo il collaudo e rilascio in produzione della Fase 1 (art. 2.3 del Capitolato tecnico);
b. la quota rimanente (l’altro 50%) a corpo, dopo il collaudo e rilascio in produzione della Fase 2 (art.
2.3 del Capitolato tecnico);
2. Servizi una tantum di formazione utenti da pagarsi “a corpo”.
3. Servizi di assistenza e manutenzione da fatturarsi periodicamente con canone trimestrale dopo il collaudo e rilascio in produzione.
4. Servizi di manutenzione evolutiva da pagarsi “a consumo” dopo il collaudo e rilascio in produzione delle
modifiche evolutive effettuate.
5. Servizio di cloud hosting per tutta la durata contrattuale da fatturarsi periodicamente con canone trimestrale dopo il collaudo e rilascio in produzione.
6. Servizi specialistici di professionista della comunicazione (giornalista scientifico inscritto all’Albo dei Giornalisti) da pagarsi “a consumo”, a partire dal rilascio in produzione del portale di epidemiologia.
L’aggiudicatario invierà esclusivamente fattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto
delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
La fattura elettronica dovrà essere emessa in regola con le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia e comunque in maniera chiara e lineare, in modo da rendere i riscontri facili ed immediati.
A tal fine si indicano gli elementi specifici che dovranno essere contenuti nella fattura elettronica (come riportato sul sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx):
Denominazione Ente: | ATS della Città Metropolitana di Milano |
Codice IPA: | atsmetmi |
Codice Univoco Ufficio: | BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS |
Codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica: | 09320520969 |
Partita IVA: | 09320520969 |
Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.
Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso l’ATS della Città Metropolitana di Milano devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).
Ai sensi dell’art. 25, co. 3, d.l. 66/2014, l’ATS non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il
codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, d.l. 66/2014.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.
Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato da ATS Milano;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d’ordine d’acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione.
7.2 Pagamenti
Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto dall’Amministrazione a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante ordinativi di pagamento.
Il suddetto termine di pagamento sarà, comunque, sospeso qualora:
- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG, e la stessa non sia inoltrata
nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risulti una non conformità tra i servizi forniti e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.
Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’appaltatore.
Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’ATS. L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D.Lgs. 231/2002, testo vigente.
Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria
decorreranno da tale data.
Per provvedere al pagamento l’ATS dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’aggiudicatario.
Qualora il D.U.R.C. dell’aggiudicatario evidenzi irregolarità, l’ATS sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dal DPR
207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.
In relazione a tali irregolarità, l’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per l’eventuale sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Art. 8- Direttore dell’Esecuzione del contratto
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è il Responsabile/Direttore UOC/UOS dell’ATS della Città Metropolitana di Milano.
della
Art. 9 - Inadempienze e penalità
Di seguito sono descritti gli indicatori di qualità e gli SLA previsti per misurare i diversi servizi oggetto del presente Contratto:
RSCT - Rispetto di una scadenza contrattuale
L’indicatore di qualità RSCT misura il rispetto delle scadenze temporali derivanti dalla documentazione contrattuale inclusa l’offerta tecnica dell’Appaltatore e/o pianificate in un piano di lavoro approvato. Il requisito si applica anche per le eventuali attività di manutenzione evolutiva.
Ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ad una scadenza contrattuale determina l’applicazione di una penale pari all’1‰ dell’importo contrattuale. La giornata lavorativa va dalle 9 alle 18 dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Il criterio in parola si applica anche per le eventuali attività di manutenzione evolutiva.
Caratteristica | Efficienza | Sotto caratteristica | Prestazioni temporali | |
Aspetto da valutare | Rispetto di una scadenza contrattuale | |||
Unità di misura | Xxxxxx lavorativi | Fonte dati | Documenti pianificazione | di |
Periodo di riferimento | Durata contratto | Frequenza misurazione | di | Ad evento |
Dati da rilevare | Per ciascuna scadenza vanno rilevati - Data prevista (data_prev) di una scadenza contrattuale - Data effettiva (data_eff) dell’evento contrattuale | |||
Regole campionamento | di | Nessuna | ||
Formula | RSCT = data_eff – data_prev | |||
Regole arrotondamento | di | Nessuna | ||
Valore di soglia | RSCT <= 0 | |||
Azioni contrattuali | Ogni giorno lavorativo di ritardo (RSCT > 0) determina la penale “Slittamento di una scadenza contrattuale” pari all’1‰ contrattuale. | |||
Eccezioni | Nessuna |
TNCO – Tasso di casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo
L’Appaltatore è tenuto alla predisposizione del piano di test (test unitari, test funzionali, di sistema, di sicurezza, di
performance, ecc.) e all’esecuzione dei casi di test pianificati sino al loro esito positivo: ciò rappresenta la
precondizione per la consegna del software realizzato e dunque per l’avvio del collaudo. A partire dal piano di test
viene redatto il piano di collaudo.
L’indicatore di qualità TNCO misura il rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo. Deve essere rilevato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.
Un rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo superiore o uguale al 10% comporta l’applicazione di una penale pari al 3‰ dell’importo contrattuale. Il criterio deve essere applicato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.
Caratteristica | Affidabilità | Sotto caratteristica | Maturità |
Aspetto da valutare | Percentuale di casi di test eseguiti con esito negativo rispetto al totale dei casi di collaudo eseguiti | ||
Unità di misura | Punto percentuale | Fonte dati | Piano di Test – Realizzazione Rapporto di collaudo |
Periodo di riferimento | La durata della fase di collaudo dell'obiettivo | Frequenza di misurazione | Al termine della fase di collaudo dell’obiettivo |
Dati da rilevare | - casi di test pianificati , eseguiti con esito negativo in collaudo (N_test_not_ok) - casi di test eseguiti in collaudo (Tot_test) | ||
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Formula | TNCO = (N_test_not_ok / Tot_test) * 100 | ||
Regole di arrotondamento | Il risultato della misura va arrotondato: - per difetto se la parte decimale è ≤ 0,5 - per eccesso se la parte decimale è > 0,5 | ||
Valore di soglia | TNCO < 10 % | ||
Azioni contrattuali | Il non rispetto del valore di soglia comporterà l’applicazione della penale una tantum “Test negativi in collaudo” pari al 3‰ dell’importo totale previsto dal contratto di fornitura. Il nuovo collaudo inizierà alla data fissata da ATS. |
Eccezioni | Nessuna |
GSCO – Giorni di sospensione del collaudo
Con l’indicatore GSCO si vuole controllare il numero di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo
realizzativo (di sviluppo, di manutenzione evolutiva o adeguativa, ...) per cause imputabili all’Appaltatore.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data di collaudo concordata determina l’applicazione di una penale pari al 2‰ dell’importo totale previsto dal contratto di fornitura.
Affidabilità | Sottocaratteristica | Maturità | |
Aspetto da valutare | Numero complessivo di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo per cause imputabili al Fornitore | ||
Unità di misura | Xxxxxx lavorativo | Fonte dati | Comunicazioni di sospensione del collaudo e di ripresa |
Periodo di riferimento | Durata collaudo | Frequenza di misurazione | Al termine del collaudo |
Dati da rilevare | • Data della singola sospensione collaudo (Data_sospensionej) • Data della singola di ripresa del collaudo (Data_ripresaj) • Numero di sospensioni del collaudo (Nsosp) | ||
Regole di campionamento | Si applica a tutte le sospensioni del collaudo (sia per la prima che per le eventuali volte successive) | ||
Formula | 𝐺𝑆𝐶𝑂 = ∑𝑁𝑠𝑜𝑠𝑝(𝐷𝑎𝑡𝑎_𝑟𝑖𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 – 𝐷𝑎𝑡𝑎_𝑠𝑜𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 ) 1 𝑖 𝑖 | ||
Regole di arrotondamento | Nessuna | ||
Valore di soglia | GSCO = 0 | ||
Azioni contrattuali | Per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia, ATS applicherà la penale “Sospensione del collaudo” pari al 2‰ dell’importo totale previsto dal contratto di fornitura. | ||
Eccezioni | Nessuna |
DAES – Difettosità in avvio in esercizio
Con questo indicatore DAES si vuole rilevare, per ogni obiettivo realizzativo rilasciato in esercizio, il numero di
malfunzionamenti bloccanti e non bloccanti, nel periodo di riferimento.
Si stabilisce che la fase di avvio in esercizio duri due mesi a partire dal rilascio del software in produzione; questo criterio vale per il primo rilascio del sistema in produzione e per ogni successivo obiettivo realizzativo rilasciato in esercizio (è quindi compresa la manutenzione evolutiva). Entro tale periodo un numero di errori (bloccanti, non bloccanti) oltre le soglie stabilite (al primo errore bloccante; oltre i tre errori non bloccanti) determina l’applicazione di una penale pari al 3‰ dell’importo contrattuale.
Caratteristica | Affidabilità | Sottocaratteristica | Maturità | ||
Aspetto da valutare | Difettosità in avvio di esercizio, ovvero 2 mesi dopo il rilascio in produzione. | ||||
Unità di misura | Difettosità | Fonte dati | Sistema di tracciatura | ||
Periodo riferimento | di | Fase di avvio in esercizio | Frequenza misurazione | di | Al termine del periodo di riferimento |
Dati da rilevare | Numero totale di malfunzionamenti non bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall’obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_no_bl). Numero totale di malfunzionamenti bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall’obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_bl) | ||||
Regole campionamento | di | Nessuna | |||
Valore Soglie | DAES (bloccanti) = 0 DAES (non bloccanti) <= 3 | ||||
Regole arrotondamento | di | Nessuna | |||
Azioni contrattuali | Per ciascun errore eccedente il valore di soglia ATS applicherà la penale “Eccesso di malfunzionamenti in avvio di esercizio” pari al 3‰ dell’importo totale previsto dal contratto di fornitura. |
TROI – Tempestività di Ripristino dell’Operatività in esercizio (per singolo intervento)
L’indicatore TROI misura il livello di servizio di ogni intervento di ripristino dell’operatività del software applicativo in esercizio, eseguito nel periodo di riferimento. La giornata lavorativa va dalle 9 alle 18 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
In sintesi: stabilito che la giornata lavorativa va dalle 9 alle 18 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, il criterio prevede che trimestralmente si calcolino i tempi di ripristino dell’operatività di ogni richiesta di intervento di manutenzione correttiva. La soglia massima di intervento per errori bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all’Appaltatore, è di 8 (otto) ore solari. La soglia massima di intervento per errori non bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all’Appaltatore, è di 2 (due) giorni lavorativi considerando quanto definito per la giornata lavorativa. Per ogni singolo intervento che eccede la relativa soglia, l’Amministrazione applicherà una penale pari al 3‰ per errori bloccanti o pari al 1‰ per errori non bloccanti dell’importo contrattuale, compreso il software rilasciato (realizzato o modificato) dall’Appaltatore durante il periodo contrattuale.
Caratteristica | Efficienza | Sottocaratteristica | Efficienza temporale |
Aspetto da valutare | Tempestività di ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio a seguito di un malfunzionamento | ||
Unità di misura | Ore solari per errori bloccanti, lavorative negli altri casi (a multipli di mezze giornate lavorative) | Fonte dati | Sistema di tracciatura o comunicazioni |
Periodo di riferimento | Il trimestre precedente la rilevazione | Frequenza di misurazione | Trimestrale |
Dati da rilevare | • Avvio del processo di risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti comunicazione al Fornitore [fase attivazione] (inizio) • Termine della risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti fine esecuzione [fase esecuzione] (termine) • Tempo di sospensione della risoluzione del malfunzionamento (sospensione) a causa dell'indisponibilità dell'ambiente di correzione, o per ragioni non imputabili al Fornitore (TRO) | ||
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Formula | TROI = termine – inizio – TRO (ore, minuti) | ||
Regole di arrotondamento | Nessuna | ||
Valore di soglia | TROI | Bloccante: ≤ 8 ore solari | Non Bloccante: ≤ 2 gg lavorativi (esclusi sabato e festivi) |
Azioni contrattuali | Il superamento del valore di soglia comporterà l’applicazione della penale “Ripristino dell’operatività in esercizio” così definita: ⮚ pari al 3‰ per errori bloccanti o pari allo 1‰ per errori non bloccanti dell’importo totale previsto dal contratto di fornitura per malfunzionamenti sul software affidato al servizio di correttiva ad inizio fornitura; ⮚ pari al 3‰ per errori bloccanti o pari al 1‰ per errori non bloccanti dell’importo totale previsto dal contratto di fornitura per i malfunzionamenti su software rilasciato (realizzato o modificato) dal fornitore durante la fornitura. |
Eccezioni | Nessuna |
CSR – Interventi di manutenzione correttiva recidivi
L’indicatore CSR misura il grado di efficacia degli interventi di manutenzione misurando la percentuale di errori che si ripresentano dopo l’intervento correttivo.
In sintesi: l’Amministrazione trimestralmente valuterà il numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, ovvero segnalati sul sistema di tracciatura relativi allo stesso malfunzionamento. Per ogni intervento recidivo (già la prima riapertura di una segnalazione sul medesimo malfunzionamento rende l’errore recidivo), l’Amministrazione applicherà una penale pari al 3‰ dell’importo contrattuale, compreso il software rilasciato (realizzato o modificato) dall’Appaltatore durante il periodo contrattuale.
Caratteristica | Affidabilità | Sottocaratteristica | Maturità |
Aspetto da valutare | Numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, cioè relativi allo stesso modulo per lo stesso malfunzionamento. | ||
Unità di misura | Case recidivi | Fonte dati | Sistema di tracciatura o comunicazioni |
Periodo di riferimento | Trimestre precedente la rilevazione | Frequenza di misurazione | Trimestrale |
Dati da rilevare | Numero di interventi di manutenzione correttiva segnalati sul sistema di tracciatura per lo stesso malfunzionamento (Ncase_ricorsivi) | ||
Regole di campionamento | Nessuna |
Formula | CSR = Ncase_ricorsivi |
Regole di arrotondamento | Nessuna |
Valore di soglia | CSR = 0 |
Azioni contrattuali | Ogni caso recidivo eccedente il valore di soglia comporterà l’applicazione della penale “Interventi di manutenzione correttiva recidivi” pari al 3‰ dell’importo totale previsto dal contratto di fornitura. |
Eccezioni | Nessuna |
TRRI – Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza
L’indicatore di qualità TRRI misura l’efficacia della prestazione mediante la percentuale di chiamate risolte od inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa.
L’Amministrazione trimestralmente valuterà il numero di richieste di assistenza effettuate ed il relativo tempo di risoluzione od inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa. Occorre considerare il numero di richieste di assistenza risolte entro le 4 (quattro) ore e rapportarlo rispetto al numero totale di richieste effettuate nel trimestre: il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale, ovvero per difetto se la parte decimale è <= 0,5, per eccesso se la parte decimale è > 0,5. Per ogni 5 punti percentuale inferiore al 99% o sua frazione, ATS applicherà una penale pari all’1‰ dell’importo totale previsto dal contratto di fornitura.
Caratteristica | Efficienza | Sottocaratteristica | Efficienza temporale |
Aspetto da valutare | Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza | ||
Unità di misura | Punto percentuale | Fonte dati | Strumento di tracciatura o comunicazioni |
Periodo di riferimento | Trimestre precedente la rilevazione | Frequenza di misurazione | Trimestrale |
Dati da rilevare | - Data e Ora (hh/mm) di ricezione della richiesta (Data_ricezione) - Data e Ora (hh/mm) della effettiva risoluzione della richiesta/inoltro gruppo con diagnosi (Data_risoluz) - Numero totale richieste di assistenza pervenute nel periodo di riferimento |
Regole di campionamento | Vanno considerate tutte le richieste di assistenza pervenute |
Formula | TRRI = Num_richieste(T_risoluz <= 4 ore) / Num_richieste_pervenute dove: T_risoluz =Data_risoluz – Data_ricezione |
Regole di arrotondamento | Il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale: - per difetto se la parte decimale è <= 0,5 - per eccesso se la parte decimale è > 0,5 |
Valore di soglia | TRRI ≥ 99% |
Azioni contrattuali | Per ogni 5% o frazione inferiore al valore di soglia l’Amministrazione applicherà la penale ”Mancata Tempestività nella risoluzione delle richieste di assistenza” pari all’1‰ dell’importo totale previsto dal contratto di fornitura. |
Eccezioni | Nessuna |
Art. 10 - Risoluzione del contratto
L’ATS potrà chiedere la risoluzione del Contratto d’Appalto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente e nell’ipotesi
previste nel presente Contratto;
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’ATS della Città Metropolitana di Milano può risolvere il contratto con l’Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo
comma 2, lettere a) e b);
- l’Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del presente servizio, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- In caso di collaudo con esito negativo.
L’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto con l’Appaltatore nei seguenti casi:
• Mancata tempestività nella risoluzione delle anomalie bloccanti:
o per un numero di 2 fuori SLA su guasti bloccanti nei 12 mesi precedenti l’ultimo superamento SLA
per un guasto bloccante (3 fuori SLA su guasti bloccanti totali nei 12 mesi).
• Difettosità:
o al verificarsi di 5 guasti bloccanti nei 12 mesi precedenti l’ultimo guasto bloccante (6 guasti bloccanti
totali nei 12 mesi).
o al verificarsi di 24 guasti non bloccanti nei 12 mesi precedenti l’ultimo guasto non bloccante (25
guasti non bloccanti totali nei 12 mesi).
• Al verificarsi di 10 (dieci) applicazioni di penali nell’arco del periodo contrattuale.
La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- il Direttore dell’esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- non vi sia rispondenza del servizio alle caratteristiche del presente Contratto e del Capitolato Tecnico, ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali;
- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla Legge vigente e dal presente Contratto;
- di gravi e reiterate inadempienze dopo la comminazione di cinque penalità anche per fattispecie diverse (per reiterate inadempienze si intendono almeno episodi preventivamente contestati);
- di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Capitolato Tecnico relativi alla procedura attraverso il quale è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto della presente procedura;
- violazione delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Codice Etico degli Appalti Regionali, nonché nel Piano Triennale Anticorruzione;
- in cui i pagamenti all’appaltatore vengano effettuati senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A;
- il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.
Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto.
La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivati ad ATS.
Nei casi sopra previsti, l’Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’ATS è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del servizio ad altro operatore.
Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la risoluzione avviene di diritto quando l’ATS deliberi di avvalersi della
presente clausola risolutiva e di tale volontà ne diano comunicazione scritta all’Appaltatore
Art. 11- Recesso
In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In particolare, l’Amministrazione ha diritto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all’Appaltatore:
1. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’ Appaltatore è obbligato a comunicare all’Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di
amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell’ATS;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto della presente procedura;
4. nel caso la presente procedura venga aggiudicata a prezzi superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall’ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
5. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’ Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima ATS.
In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.
L’Appaltatore dovrà comunque, se richiesto dall’ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a
giudizio dell’Amministrazione medesima, provocare danno alle stesse, fino al subentro di altro operatore economico.
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell’ Appaltatore siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
Non è consentito il recesso da parte dell’Appaltatore.
Art. 12 - Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione e Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia
L’ATS della Città Metropolitana di Milano informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al proprio Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’Agenzia sono tenuti ad osservare e delle responsabilità di ciascuna Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).
Il suddetto Codice è stato adottato dall’ATS con Deliberazione n. 43 del 22.01.2021 ed è reperibile sul sito internet
istituzionale xxx.xxx-xxxxxx.xx.
L’aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR
n. 62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, adottato dall’ATS
della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 36 del 27.01.2022.
Inoltre, si rammenta quanto statuito dall’art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Pertanto, In sede di presentazione della documentazione di offerta (Allegato A) verrà richiesto al concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di ottemperare a quanto previsto dall’art. 53 comma 16 –ter del D.Lgs. n. 165/2001..
Art. 13 – Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente rapporto contrattuale nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sia a livello europeo e nazionale, che regionale e specifica di settore.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ATS della Città Metropolitana di Milano.
La società è designata responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento
Ue 2016/679.
In qualità di Responsabile, la suddetta società è tenuta all’osservanza di specifici obblighi attribuiti dal citato Regolamento, nonché degli obblighi verso il Titolare, delle disposizioni e delle istruzioni documentate dello stesso, che sono specificate nel presente articolo.
Audit e Ispezioni
La ATS della Città Metropolitana di Milano, nella sua qualità di Titolare dei dati, si riserva la possibilità di effettuare audit e verifiche ispettive sulla corretta ed efficace attivazione delle misure di sicurezza e sull’osservanza degli obblighi regolamentari e normativi in materia.
Il Responsabile consentirà l’accesso alla documentazione relativa al trattamento ed alle proprie sedi su semplice richiesta.
Responsabilità e Manleva
Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili. La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale e delle sue eventuali conseguenze così come disciplinata della presente Lettera Contratto.
In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Obblighi del Responsabile del trattamento dei dati personali
In particolare, il Responsabile è tenuto a:
1. garantire che i dati personali – oggetto di trattamento – siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;
3. sovraintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
4. mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all’oggetto, al contesto e alle finalità del trattamento affidato, in conformità all’art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
5. dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
6. adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
7. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e consentendo l’esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;
8. redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
9. curare e tenere a disposizione del Titolare e dell’Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;
10. dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;
11. conservare i dati trattati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;
12. ai sensi dell’art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l’adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
13. informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc) e per la loro risoluzione;
14. collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso,
15. comunicare l’adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e marchi, che avranno l’efficacia prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42.
16. comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.
Al Responsabile è vietato:
- diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
- effettuare trattamenti non finalizzati all’esecuzione del Contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.
La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché
l’attività di trattamento è necessariamente intrinseca all’adempimento dell’attività contrattuale.
La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata della presente Lettera Contratto.
Art. 14 - Deposito cauzionale
A garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l’Appaltatore ha stipulato, quale deposito
cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. rilasciata da per una somma garantita di €
euro ).
Art. 15 - Documenti che fanno parte del contratto
Costituiscono parti integranti del presente Contratto il Capitolato Speciale d’Appalto e l’offerta economica dall’Appaltatore prodotte in sede di partecipazione alla gara [altra eventuale documentazione], anche se non materialmente allegati.
Art. 16 - Foro competente
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie relative agli obblighi contrattuali è competente, il Foro di Milano.
Art. 17 - Spese bollatura del contratto
L’imposta di bollo viene assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972). Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.
Articolo 18 - Clausola finale
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Amministrazione Appaltante e Appaltatore dichiarano, quindi, di approvare specificamente le singole clausole nonché il loro insieme.
Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comportano l’invalidità e l’inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Per l’Appaltante Per l’Appaltatore
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante