Contract
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
– Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Presidente
– Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Membro designato dalla Banca
d’Italia
– Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Guastalla Membro designato dalla Banca
d’Italia
– Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
– Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore)
nella seduta del 25 ottobre 2011 dopo aver esaminato
• il ricorso e la documentazione allegata;
• le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
• la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente espone che il 26.01.2009, unitamente alla moglie (cointestataria del ricorso), aveva stipulato con la banca convenuta un mutuo ipotecario ventennale per € 146.000, al quale era collegata una polizza collettiva con premio unico di € 5.616. Successivamente, il ricorrente aveva perfezionato una pratica di surroga del mutuo e, conseguentemente, il 25.11.2010, aveva chiesto il parziale rimborso del premio della suddetta polizza collettiva (per un importo pari a € 5.136,91).
Il ricorrente chiede a) di accertare che il contratto assicurativo deve intendersi “sciolto con la cessazione del rischio”, ritenendo che “con la portabilità del mutuo, infatti, il rischio in capo alla Banca viene meno”, e b) “la restituzione della somma del premio già pagata e non dovuta in relazione al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n. 35 … consistente in euro 5.136,91, considerando le 23 mensilità dovute (da gennaio 2009 a dicembre 2010)”.
L’intermediario convenuto eccepisce anzitutto l’irricevibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva, in quanto “ai sensi dell’art. 1.10 delle condizioni contrattuali della polizza assicurativa i reclami riguardanti il rapporto contrattuale vanno presentati direttamente alla Compagnia e/o al Broker”.
Nel merito, invece, la banca eccepisce che il reclamo non può essere accolto in quanto ai sensi all’art. 1.6 (Anticipata estinzione anticipata) del contratto della polizza collettiva era previsto che “In caso di anticipata estinzione del rapporto di mutuo, ovvero accollo dello stesso ad altra persona, le garanzie assicurate con la presente polizza collettiva rimarranno valide secondo l’originario piano di ammortamento”; tale dispositivo, peraltro,
veniva mitigato da quanto disposto dall’art. 1.5 (Beneficiari) che, ai fini di non scoraggiare la portabilità dei mutui, ammetteva la possibilità di designare liberamente un diverso beneficiario della polizza per la somma assicurata a scadenza che poteva essere individuato anche in un altro intermediario bancario.
Inoltre, con riguardo alla normativa invocata dal ricorrente, l’intermediario convenuto precisa quanto segue: a) le “Linee guida per le polizze assicurative connesse ai mutui e altri contratti di finanziamento”, elaborate da ABI-Ania il 22 ottobre 2008, “‘suggeriscono’ alle banche, agli intermediari finanziari e alle imprese d’assicurazione a esse associate (tra cui comunque non figura la ricorrente) di adottare soluzioni (fra cui quella invocata da ricorrente) volte a facilitare la portabilità dei mutui … e l’estinzione anticipata degli stessi”, lasciando libertà agli aderenti di adottare soluzioni diverse; b) “l’ art. 56 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 è perentorio nell’affermare … [che] entra in vigore il 1° dicembre 2010 e si applica ai contratti in commercializzazione successivamente a tale data”.
DIRITTO
Preliminarmente, merita considerazione l’eccezione di irricevibililità del ricorso per difetto di legittimazione passiva sollevata dall’intermediario convenuto. La banca afferma che la controversia – attenendo alla validità del contratto assicurativo e al presunto diritto del cliente alla restituzione di parte del premio pagato – sarebbe di competenza dell’ISVAP e osserva che “ai sensi dell’art. 1.10 delle condizioni contrattuali della polizza assicurativa i reclami riguardanti il rapporto contrattuale vanno presentati direttamente alla Compagnia e/o al Broker”.
Il Collegio, al riguardo, ritiene necessario distinguere le due domande formulate dal ricorrente. Ritiene infatti codesto Xxxxxxxx che soltanto con riguardo alla domanda volta ad accertare lo scioglimento del contratto di assicurazione l’eccezione del ricorrente coglie nel segno. Sebbene sia indiscusso che il contratto di assicurazione oggetto della vertenza sia stato concluso tramite l’intermediazione della banca convenuta e fosse collegato al contratto di mutuo, è pacifico che il soggetto con cui il contratto è stato stipulato non è la banca, bensì la società di assicurazione. Ne consegue che qualsiasi controversia attinente la validità del contratto di assicurazione deve essere promosso nei confronti della società di assicurazione e non della banca. D’altro canto, con riguardo alla predetta domanda di accertamento, neppure sussiste la competenza dell’ABF, tenuto anche conto di quanto previsto dalle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia il 18.6.09, Sezione I, par. 4.
Come codesto Collegio ha ripetutamente avuto modo di affermare in precedenti occasioni, sussiste invece la competente dell’ABF, così come sussiste la legittimazione passiva della banca convenuta, a decidere circa da domanda di “restituzione della somma del premio già pagata e non dovuta in relazione al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria”, in quanto domanda di danni che viene domandata dal ricorrente proprio nei confronti dell’intermediario convenuto, in ragione della cessazione anticipata (a causa della surrogazione) del rapporto di xxxxx.
Nel merito, in relazione a tale seconda domanda, il Collegio ritiene che l’accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 riproduca e consolidi un insieme di regole di good practice e rappresenti per l’intero sistema bancario – anche per gli istituti non associati all’ABI – un punto di riferimento dal quale non discostarsi; in tema di rimborso dei premi assicurativi, l’accordo ABI-Ania prevede espressamente che: “Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale, ed
esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”. Quanto poi all’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, richiamato dal ricorrente, il Collegio ha in più occasioni avuto modo di ribadire come, anche se non ancora in vigore all’epoca dei fatti di causa, esso rappresenta un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata / surrogazione del mutuo: “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”.
In considerazione del richiamato paradigma normativo, il Collegio ritiene che, così in caso di estinzione anticipata come in caso di surrogazione del mutuo, deve essere parzialmente rimborsato il premio assicurativo pagato, per un importo equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, ottenuto suddividendo il premio per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicandolo per il numero delle rate residue. Alla luce di tali principi, il Collegio – considerato che non sono stati prodotti documenti relativi alla surroga né i conteggi estintivi del mutuo e che l’importo indicato dal ricorrente non forma oggetto di contestazione tra le parti – accoglie la domanda di rimborso formulata da quest’ultimo.
P. Q. M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario restituisca al ricorrente la somma di € 5.136,91.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1