SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE PIEMONTE
REPERTORIO N. /
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” Sede legale: Xxx Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
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SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO
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PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ED EMERGENTE AVENTE CARATTERE DI URGENZA E INDIFFERIBILITÀ DI NATURA EDILE ED IMPIANTISTICA, DA ESEGUIRSI PER UN PERIODO DI 24 MESI, PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI XXXXX XXXXXXXX E COMPRENSORIO OSPEDALIERO AMEDEO DI SAVOIA – BIRAGO DI VISCHE (LOTTO 1), TORINO NORD EMERGENZA SAN XXXXXXXX XXXXX (LOTTO 2), MARTINI (LOTTO 3).
LOTTO CIG: 1
PER IL PERIODO . AGGIUDICATARIO: _
IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA €.
RIBASSO OFFERTO % €.
IMPORTO NETTO AGGIUDICATO €.
Tra l’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, C.F. 11632570013, qui di seguito denominata anche
1 Il presente modello è valido per ognuno dei lotti in gara. All’atto della sottoscrizione del contratto verrà specificato il lotto aggiudicato.
n. doc. RVB-261-18 1
“Amministrazione”, in persona del Direttore della S.C. Tecnico Area Ospedaliera Arch. Remo Viberti, nato a Torino il 08/11/1957 e domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Amministrazione,
e
l’impresa con sede in , Via , iscritta nel
registro delle Imprese e codice fiscale: _ n. REA
, in persona del Legale rappresentante Signor
, nato a il
, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’impresa
, di seguito per brevità denominata Aggiudicatario e/o Appaltatore e/o Esecutore
Premesso
- che con bando spedito per la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data è stata indetta gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria programmata ed emergente avente carattere di urgenza e indifferibilità di natura edile ed impiantistica, da eseguirsi per un periodo di 24 mesi, presso i Presidi Ospedalieri Xxxxx Xxxxxxxx e Comprensorio Ospedaliero Amedeo di Savoia – Birago di Vische, Torino Nord Emergenza San Xxxxxxxx Xxxxx, Martini, in tre lotti: CIG.
LOTTO 1; CIG. LOTTO 2;
CIG. LOTTO 3;
- che la realizzazione degli interventi di cui al LOTTO n. oggetto del presente contratto d’appalto è finanziata con fondi propri dell’Amministrazione;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Remo Viberti;
- che il Direttore dei Lavori è ;
- che ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’Amministrazione, in data , ha comunicato l’aggiudicazione efficace all'Aggiudicatario, al Concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i Candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, poichè hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o erano in termini per presentare detta impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando poichè tali impugnazioni non sono state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- che, all’esito della procedura aperta di selezione degli operatori economici, con deliberazione del Direttore Generale della l’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” è stata approvata la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto in riferimento al LOTTO _ oggetto del presente contratto d’appalto, ed è stata dichiarato l’aggiudicazione efficace in favore del sopra menzionato operatore Economico, che ha offerto un ribasso del % sull’importo stimato a base di gara;
- (eventuale) che l’Appaltatore ha dichiarato, in sede di offerta, di avvalersi, ai sensi
dell’articolo 89 del d.lgs. 50/2016 per i requisiti
dell’Impresa ausiliaria
con sede legale in via
, n. , codice fiscale
partita IVA ed ha
presentato il contratto (ovvero dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo), in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
- che l’Appaltatore, in sede di offerta, ha presentato dichiarazione, di avere esaminato gli elaborati e la documentazione tecnica / progettuale, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- che l’Appaltatore ha presentato una garanzia definitiva conforme a quanto previsto dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016;
- che l’Appaltatore ha presentato polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103 del d.lgs.
50/2016;
- che il Responsabile Unico del Procedimento e l’Appaltatore hanno sottoscritto il verbale che attesta il permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori in data ;
- (eventuale) il Responsabile Unico del Procedimento e l’Appaltatore hanno
sottoscritto, in data il verbale di consegna anticipata redatto sotto riserva di legge ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016;
- che, ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato Generale, l’Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di , al seguente indirizzo:
;
- che qualunque variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o Soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Amministrazione, la quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse e allegati
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente allegati, tutti i documenti amministrativi e tecnici richiamati ed elencati nelle premesse del disciplinare di gara.
Vengono qui materialmente allegati e sottoscritti dalle parti:
- l’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario;
- il Patto di Integrità;
Costituisce, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente allegato, il Piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), d.lgs. 81/2008.
Art. 2 - Oggetto dell'affidamento e modalità della prestazione L'Amministrazione affida all’Aggiudicatario, che dichiara di assumerli con organizzazione e mezzi necessari, i lavori di:
2
2 Indicare la descrizione dei lavori del Lotto oggetto del contratto.
relativi al LOTTO N. .
L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni stabilite nel presente contratto e negli atti a questo allegati o da questo richiamati, compresa la sua offerta tecnica ed economica, che costituisce obbligazione contrattuale verso la stazione appaltante, nonché in osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016).
In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d’arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei documenti tecnici indicati nelle premesse del disciplinare di gara.
L’Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.
Sono inclusi in questo appalto interventi di manutenzione, in parte programmata e in parte non predeterminabile, necessari secondo le esigenze manutentive, per il ripristino e la conservazione degli edifici ed impianti di competenza dell’Amministrazione in ordinarie condizioni di esercizio e di fruibilità, garantendone altresì le condizioni di sicurezza. Tali interventi di natura edile e/o impiantistica potranno comportare una modificazione della realtà fisica attraverso l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale.
Le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi saranno stabiliti dalla Stazione Appaltante posto che con il presente Contratto la Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” non intende affidare, per un determinato lasso di tempo, la gestione e la conduzione dei propri immobili e relativi impianti all’Appaltatore, che opererà, infatti, sotto la diretta e continua supervisione del Committente.
Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell’arco temporale di durata del Contratto in seguito alle necessità specifiche dell’Amministrazione, si esplicheranno nell’esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, nell’ambito delle categorie indicate negli atti di gara, da contabilizzare a misura, conseguenti a specifici Ordini di Servizio emessi dal D.L. ed approvati dal RUP sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura, ottenuti dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara ai prezzi di Elenco Prezzi (Prezzi di riferimento per OO.PP. nella Regione Piemonte, Edizione 2018, approvati con D.G.R. n. 6 - 6435 del 02.02.2018; Elenco nuovi prezzi integrativi).
Art. 3 - Importo del contratto
L’importo contrattuale, calcolato mediante l’applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore ( %) sull’importo presunto/stimato posto a base di gara e l’aggiunta degli oneri per l’attuazione dei Piani della sicurezza non soggetti a ribasso (ai sensi del punto 4.1.4. dell’Allegato XV del d.lgs. n. 81/2008
T.U. sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) ammonta a Euro
(diconsi Euro ), di cui:
- Euro per lavori veri e propri;
- Euro per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza Le lavorazioni saranno contabilizzate a misura, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti pubblici, applicando il ribasso percentuale offerto di cui sopra, alle voci dell’Elenco Prezzi Unitari posti a base di gara per la formulazione dell’offerta (Prezzi di riferimento per OO.PP. nella Regione Piemonte, Edizione 2018, approvati con D.G.R. n. 6 - 6435 del 02.02.2018; Elenco Prezzi Integrativi RVB-200-18).
Gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza verranno contabilizzati, senza l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, su base mensile forfettaria corrispondente a frazioni di 1/24 dell’importo totale degli oneri stessi.
Ulteriori eventuali oneri per la sicurezza derivanti da misure integrative non previste nel computo e necessarie per l’applicazione del “Protocollo di coordinamento” saranno contabilizzate senza l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara e ricompresi nei SAL di riferimento.
I prezzi unitari previsti negli Elenco Prezzi posti a base di gara per la formulazione dell’offerta (Prezzi di riferimento per OO.PP. nella Regione Piemonte, Edizione 2018, approvati con D.G.R. n. 6 - 6435 del 02.02.2018; Elenco Prezzi Integrativi RVB-200-
18) sono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto.
L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore, ha l’obbligo di accettare, alle condizioni tutte del presente contratto, comprese quelle economiche, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto (1/5) del valore iniziale del contratto stesso.
Art. 4 - Finanziamento dell’opera e relative disposizioni di attuazione
La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi propri
dell’Amministrazione, con imputazione al conto del
bilancio di previsione per gli anni avente ad oggetto:
“ ”.
Art. 5 - Norme applicabili per espresso rinvio
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori e opere pubbliche e segnatamente:
- Legge 20 marzo 1865 n. 2248 per le parti non abrogate;
- Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti in vigore;
- d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per le parti non abrogate;
- d.lgs. 9 aprile 2008, 81 e s.m.i.;
- D.M. 10 novembre 2016, n. 248;
- D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
e più in generale:
- Leggi, normative, regolamenti e disposizioni relative alla corretta esecuzione dei lavori edilizi ed impiantistici emanati dagli organi nazionali e dagli organi territoriali quali Regione, Comune, VV.F., C.E.I. - C.N.R., Ispettorato del lavoro, ecc...;
- Leggi, decreti ministeriali, regolamenti, circolari e quanto altro emanato dagli organi dello Stato in materia di esecuzione di opere pubbliche.
Art. 6 - Conoscenza e interpretazione delle condizioni contrattuali e del Capitolato - obblighi derivanti dall’offerta tecnica.
L’appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti dal presente Contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai suoi allegati, dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
L’Appaltatore conferma quanto già dichiarato ed accettato con la presentazione dell’offerta allegata, in ordine alle condizioni dell’Appalto come specificate nella documentazione di gara.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore non potrà eccepire, né fare oggetto di riserve, qualsivoglia fatto, circostanza e/o condizione che dipendano direttamente o indirettamente dalle prescrizioni e indicazioni degli atti ed elaborati tecnici (documentazione tecnica) di gara e, in particolare, da quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e nei suoi allegati.
In caso di discordanza, incongruenza o difformità di documentazioni, disegni o tra i vari elaborati tecnici e/o di progetto, vale l’interpretazione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato programmato/ordinato/progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Tale interpretazione deve comunque essere sempre a vantaggio delle esigenze e corrispondere agli interessi dell’Amministrazione.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità dell’Appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
In ogni caso nell’ipotesi di contrasto tra le disposizioni del presente contratto e quelle previste nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli atti di gara prevarrà la disposizione e/o l’interpretazione della disposizione più favorevole per la stazione appaltante.
L’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto d’appalto garantendo la piena e completa osservanza degli obblighi, promesse e garanzie assunte con quanto dichiarato all’atto della presentazione dell’offerta tecnica, che vincola e obbliga l’appaltatore nei confronti della stazione appaltante.
La violazione degli impegni, vincoli, obblighi, garanzie assunte con l’offerta tecnica costituisce violazione grave e rilevante idonea di per sè a giustificare la risoluzione del contratto d’appalto per fatto e colpa esclusive dell’appaltatore.
Art. 7 - Direttore dei Lavori
L’Amministrazione ha nominato , quale tecnico con funzione di Direttore dei Lavori ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art 101 del Codice dei contratti pubblici e del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Direzione Lavori che verranno emanate nell’interesse della buona riuscita dei lavori, nel rispetto del Contratto e nell’interesse della stazione appaltante.
A tale tecnico competerà la tenuta dei documenti contabili secondo le disposizioni di legge vigenti, che saranno sottoposti alla firma dell’Appaltatore nei modi e nei termini definiti dalla normativa e dal Capitolato Speciale d’Appalto.
L’Amministrazione nominerà, altresì, gli assistenti al direttore dei lavori, con il quale costituiranno l’ufficio di direzione lavori.
Art. 8 - Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore. Direttore Tecnico di cantiere
L’Appaltatore, come indicato in premessa, ha eletto domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del D.M. 145/2000 e s.m.i.
Ai sensi dell’articolo 4 del D.M. n. 145/2000, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori oggetto del Contratto.
L’Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata del Contratto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione.
L’incaricato, munito dei necessari poteri, dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano l’appalto.
Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.
In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, alla stazione appaltante il nominativo di un sostituto.
Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell’Appaltatore.
La Direzione del Cantiere è assunta dal Direttore Tecnico di cantiere dell’Appaltatore in conformità a quanto previsto negli atti di gara e segnatamente nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell’Appaltatore per carente disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
E’ inoltre a carico dell’Appaltatore – e con totale esonero del Committente e del personale preposto all’ufficio di direzione dei lavori – la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque sia la natura o la causa, che possa in qualsiasi momento derivare alle persone e/o alle cose nel corso dell’esecuzione dei lavori appaltati.
Ogni variazione del domicilio o delle persone di cui ai commi precedenti devono essere tempestivamente notificata alla Amministrazione.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore della Struttura Complessa Tecnico Area Ospedaliera a “mani” proprie dell'Aggiudicatario o di “colui” che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto in conformità al presente articolo.
Art. 9 - Obblighi e responsabilità
Sono a carico dell’Appaltatore, oltre a quelli espressamente indicati dal presente Contratto, tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dagli atti di gara, cui si rimanda, e quelli imposti dalla normativa in materia di appalti e contratti pubblici.
L’Appaltatore è tenuto alla trasmissione alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denunzia di nuovo lavoro agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile (se dovuta), assicurativi e antinfortunistici nonché copia del piano di cui al comma 17 del citato art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Con l’eventuale consegna anticipata l’Appaltatore assume la piena responsabilità dell’esecuzione dei lavori.
La sorveglianza esercitata dalla stazione appaltante, dai suoi Rappresentanti e dalla Direzione Lavori, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati tecnici e progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dall’Amministrazione e dalla Direzione Lavori, non sollevano in alcun caso l’Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice civile in ordine ai lavori e alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si dovessero riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare
l’eventuale conseguente responsabilità dell’Appaltatore nei confronti della Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” e/o dei terzi.
L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme vigenti in materia. L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera u), del Testo Unico Sicurezza, ha l’obbligo di munire tutti gli addetti operanti all’interno della Sede del Committente, che dovranno esporla, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità e la qualifica del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro, nonché gli elementi di cui all'art. 5 della Legge n. 136/2010.
L'Appaltatore è tenuto, durante tutta la durata del Contratto, ad osservare tutte le norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente, comunitarie statali e regionali, con particolare riferimento al mantenimento delle condizioni igienico - sanitarie dei luoghi, all’inquinamento delle acque, all’inquinamento dell’aria e allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici e nocivi.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori affidatigli con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la stazione appaltante del buon andamento dell’appalto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.
L’attività dell’Appaltatore non dovrà provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attività dell’Amministrazione, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro della Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse della stazione appaltante.
L’Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e
privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di esecuzione dei lavori.
L’Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
L’Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose dell’Amministrazione o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dalla stazione appaltante.
L’Appaltatore, inoltre, assicura che l’Amministrazione è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.
Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l’Appaltatore è tenuto a manlevare la stazione appaltante da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Contratto tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
L’Appaltatore, pena la nullità assoluta del Contratto, è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall’art. 6 della medesima legge.
Più precisamente, egli è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’Appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del Contratto di Subappalto o del Subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente.
L’Esecutore, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del d.lgs. 50/2016, deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative; deve altresì osservare la normativa sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
L’Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.
In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati la stazione appaltante provvederà a denunciare le inadempienze accertate all’Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all’Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% dell’importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a
seguito di una dichiarazione dell’Ispettorato che l’Appaltatore sia in regola con i suoi obblighi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il responsabile unico del procedimento invita, per iscritto, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legge
n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 9 luglio 2008.
Art. 10 - Pagamenti e Anticipazione
Si applica quanto previsto dall’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016, sul valore del Contratto d’Appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento, da corrispondere all’Esecutore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art. 11 - Termine per l’inizio e per l’ultimazione della manutenzione
L'Appalto avrà inizio il e termine il .
Art. 12 - Penali
Si applica quanto previsto dall’art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto
Art. 13 - Risoluzione
Si applica quanto previsto dall’art. 32 del Capitolato Speciale d’Appalto e dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016.
Art. 14 - Garanzia Definitiva
La garanzia definitiva di cui all'art.103 del Codice dei contratti pubblici è stabilita nella misura prevista dal primo comma del citato art.103 del Codice stesso.
A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore, avendo offerto il ribasso d’asta del % ha prestato garanzia fideiussoria (garanzia definitiva), conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante
polizza fideiussoria numero in data
rilasciata dalla società per l’importo di Euro
. L’Appaltatore beneficia della riduzione del % in quanto in possesso di certificazione di qualità
o di (indicare eventuali altre riduzioni)
La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La garanzia deve essere tempestivamente integrata ogni volta che l’Amministrazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto. La somma garantita o il periodo di efficacia di cui al presente articolo, dovranno essere aggiornate ad opera dell’Appaltatore in conseguenza dell’eventuale incremento e/o variazione della durata del Contratto.
Per le procedure di svincolo della garanzia definitiva valgono le prescrizioni dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016.
Art. 15 - Coperture Assicurative
L'Appaltatore ha presentato un'assicurazione, ai sensi degli articoli 103, comma settimo, del d.lgs. 50/2016 conforme allo schema tipo in vigore, contro tutti i rischi di esecuzione, a copertura di tutti i danni, compresi quelli biologici, subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per i massimali seguenti:
- per la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per somma assicurata corrispondente all’importo del contratto in riferimento al lotto aggiudicato e, quindi, di massimale almeno pari all’importo di aggiudicazione;
- almeno Euro 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terze persone ed a cose di terzi.
La polizza coprirà i danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei Subappaltatori, per gli infortuni da essi sofferti in conseguenza del comportamento colposo dell’Appaltatore o di un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile, nonché danni a persone dell’Appaltatore e/o a persone della stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere, oltre che a Consulenti dell’Appaltatore o del Committente, quali, ma non solo, i Componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, i Coordinatori per la Sicurezza, i Collaudatori, il Responsabile del Procedimento.
La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati da Subappaltatori e Subfornitori: l’Appaltatore si impegna, in caso di affidamento di opere a Subappaltatori e/o Subfornitori, a comunicare alla Società di Assicurazione con cui ha stipulato la polizza, i dati relativi al Subappalto e/o sub-affidamento, prima che le Imprese abbiano accesso al cantiere. L’Appaltatore ha presentato la polizza numero stipulata in data con la società , con validità dalle ore 24 del giorno sino alle ore 24 del giorno
.
Le somme assicurate e le date di cui sopra, dovranno essere aggiornate, ad opera dell’Appaltatore, in conseguenza di eventuale incremento dell’importo e/o della durata contrattuale.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.
E’ espresso obbligo dell’Aggiudicatario trasmettere al Committente copia delle ricevute di pagamento del premio entro 10 giorni dall’effettuazione del medesimo.
L’Aggiudicatario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutta la durata dell’appalto, ai sensi dell’art. 103, comma settimo, del d.lgs. 50/2016.
Art. 16 - Subappalto
L’Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara di cui in premessa.
(OVVERO)
Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Contratto, il Subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, autorizzazione al Subappalto delle parti di lavorazioni rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla gara, abbia espressamente dichiarato l’intenzione di ricorrere al Subappalto, come specificato nel Disciplinare di gara.
In ogni caso, l’indicazione dell’intenzione di avvalersi di subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell’Appaltatore.
Il subappalto nella categoria prevalente e nelle altre categorie scorporabili è consentito nel limite massimo del 30% dell’importo complessivo del contratto relativo al Lotto, così come previsto dall’art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016. Pertanto e in ogni caso il subappalto per le lavorazioni ricomprese in uno o più delle categorie OG1
(prevalente), OS 28, OS3, OS6, OS7 non potrà eccedere il limite massimo del 30% dell’importo complessivo del contratto relativo al singolo Lotto.
Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 10.11.2016, n. 248, le opere in categoria OS 30 sono subappaltabili fino al limite del 30% del loro importo. Il subappalto nella categoria OS 30 non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% previsto dall’art. 105, comma 2, del Codice dei contratti pubblici in riferimento alla categoria prevalente e alle altre categorie scorporabili.
Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del d.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore.
Qualora, non sia previsto e/o dovuto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi del precedente comma la Stazione appaltante effettuerà i pagamenti in favore dell’appaltatore, che, a tal fine, dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Il contratto d’appalto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del d.lgs. 50/2016.
Al fine di poter procedere al Subappalto, l’Appaltatore deve presentare all’Amministrazione almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, pena la sospensione delle attività a spese e
a rischio dell’Appaltatore stesso - la richiesta di autorizzazione al Subappalto, corredata dalla seguente documentazione:
- schema del Contratto di Subappalto completo di ogni elemento, con esplicita riserva di “efficacia condizionata all’autorizzazione da parte della stazione appaltante; nel Contratto devono essere esplicitati: le prestazioni subappaltate, l’importo del Subappalto, le modalità e le tempistiche di pagamento, la durata del Subappalto; tale schema deve, altresì, contenere, a pena di nullità assoluta del Contratto di Subappalto, idonea clausola in cui si specifichi espressamente che il Subappaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- certificazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal disciplinare di gara in relazione alla prestazione/i subappaltata/e;
- dichiarazione del Subappaltatore di assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.
80, ai sensi di quanto disciplinato dal comma 7 dell’art. 105 del d.lgs. sopra citato;
- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto;
L’Appaltatore, inoltre, è tenuto al rispetto integrale di tutte le prescrizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
La stazione appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione al Subappalto ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 18 dell’art 105 del d.lgs. 50/2016, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta da parte dell’Appaltatore per ciascuna delle imprese aspiranti subappaltatrici, compreso il DURC (ai sensi dell’art.105, comma 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 30 (trenta) giorni dalla relativa
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
L'appaltatore è responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 276/2003.
L’Appaltatore ha l'obbligo di imporre al Subappaltatore l’osservanza degli impegni da esso assunti nei confronti della stazione appaltante e di ogni altra eventuale obbligazione indicata dall’Amministrazione nell'atto di autorizzazione.
Durante il rapporto contrattuale, qualora la stazione appaltante ritenesse, a suo insindacabile giudizio, il Subappaltatore incompetente od inaffidabile lo comunicherà per iscritto all’Appaltatore, il quale deve prendere immediate misure per l’annullamento del relativo subappalto e per l’allontanamento del Subappaltatore.
L’annullamento di tale Subappalto non darà alcun diritto all’Appaltatore di pretendere risarcimenti di sorta, o proroghe della data fissata per l’ultimazione delle prestazioni. L'inadempimento da parte dell'Appaltatore o del Subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto alla stazione appaltante di risolvere il Contratto d'Appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
In caso di ottenimento di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, l’Amministrazione pronuncia, previa contestazione degli addebiti al Subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui sopra, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel Casellario informatico.
Ai sensi dell'art. 105, comma 10 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del
Subappaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di formale contestazione, il Responsabile del Procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
Si precisa, altresì, che è onere dell’Appaltatore corrispondere gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai Subappaltatori. La stazione appaltante provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della disposizione citata.
L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136.
L’Appaltatore, il Subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
Art. 17 - Sicurezza sui luoghi di lavoro
L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ed a prevedere nel/negli eventuale/i Contratto/i di Subappalto l’obbligo da parte del/dei Subappaltatore/i ad osservare tutte le suddette prescrizioni.
In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto, l’Amministrazione e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Nello specifico, si rendono necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi della stazione appaltante ed il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10.03.98.
Al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, qualora le attività previste siano da realizzarsi all’interno di spazi nei quali siano in corso attività da parte di altri soggetti, l’Appaltatore si impegna a fornire tutta la documentazione e/o assistenza richiesta dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e dal Coordinatore della Sicurezza.
L’Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Stazione Appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.
L’Impresa è tenuta all’osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell’espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa appaltatrice medesima, restandone sollevata la stazione appaltante.
Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell’appaltatore e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.
Entro i tre giorni precedenti l’inizio del Contratto l’Impresa aggiudicataria comunica in forma scritta l’elenco nominativo del personale che sarà utilizzato nell’appalto, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.
L’Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola, il libro paga (o il Libro Unico del Lavoro – L.U.L.) ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.
Entro i tre giorni precedenti l’avvio del Contratto, l’Impresa appaltatrice deve, inoltre, provvedere a nominare il referente per la sicurezza.
Più in generale, l’Appaltatore si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l’incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità.
L’Appaltatore e, per suo tramite, il/i Subappaltatore/i sono tenuti a trasmettere, all’inizio dei lavori, alla Committenza la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la Cassa Edile, ove richiesto) del nuovo lavoro.
L’Appaltatore e il/i Subappaltatore/i sono tenuti a fornire alla Committenza l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti.
Art. 18 - Piani di sicurezza
L'Appaltatore, ha depositato presso il Committente il proprio Piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 96, comma 1, lettera g) del Testo Unico Sicurezza, per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità, nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, che formerà parte integrante del presente contratto d’appalto.
Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il Documento di Valutazione dei Rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Nella stesura di tale piano l’Appaltatore tiene conto della particolare situazione del cantiere inserito all’interno di strutture occupate, prevedendo pertanto tutti quegli accorgimenti e precauzioni necessari per evitare di arrecare danni, disturbi o disagi al regolare svolgimento delle normali attività che dovranno proseguire senza intralci di alcun genere anche durante le fasi dei lavori.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo
15 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti nell'allegato XIII “Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere” del medesimo d.lgs. 81/2008 e s.m.i..
L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro con il proprio POS.
In caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio di Imprese, detto obbligo incombe rispettivamente sull’Impresa mandataria capogruppo e sul Consorzio.
Il Direttore di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Art. 19 - Danni subiti dall’impresa durante l’esecuzione dei lavori
L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere nel corso dei lavori.
Art. 20 - Danni e sinistri - rivalse di terzi
Il Committente non può essere ritenuto responsabile di danni diretti, indiretti e/o consequenziali che dovessero derivare dalla esecuzione dei lavori e/o nel corso degli stessi.
Il Committente non potrà essere ritenuto in nessun caso responsabile per eventuali danni consistenti nel mancato guadagno dell’Appaltatore.
L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, avvengano sinistri alle persone o danni alle Proprietà, il Direttore di Cantiere compila apposita relazione e la trasmette al Direttore dei Lavori.
Il Direttore di Cantiere provvede a tutte le azioni necessarie ed agli adempimenti prescritti dalle vigenti leggi.
Il Committente, qualora subisca rivalse e/o pretese di Terzi per fatto causato connesso con quanto eseguito dall’Appaltatore, ha diritto di rivalersi nei suoi confronti per gli stessi importi, nonché per interessi, spese legali ed ogni altro costo eventualmente sostenuto.
Rivalse e/o pretese che si verifichino in corso d’opera o comunque prima della emissione del Conto finale, devono essere iscritte, dal Direttore dei Lavori, sul registro di contabilità; in tal caso, nel successivo pagamento all’Appaltatore, verrà trattenuta, a titolo cautelativo, una somma tale che possa coprire gli eventuali risarcimenti.
Ove le pretese e/o rivalse si verificassero ad avvenuta conclusione del Contratto e dopo che il Committente abbia già accettato e pagato tutti i lavori eseguiti dall’Appaltatore, questi sarà chiamato a rimborsare gli importi pagati dal Committente maggiorati degli interessi ed ogni altro costo eventualmente sostenuto.
Nel caso in cui l’Appaltatore non adempia o non adempia completamente alle obbligazioni previste dal presente articolo, il Committente avrà diritto a valersi della “garanzia” di cui al precedente art. 13.
Art. 21 - Controversie
Le controversie fra l’Amministrazione e l’Aggiudicatario su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto, che non dovessero essere state previamente definite ai sensi degli articoli 205 e 208 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno deferite all’Autorità Giudiziaria del Foro di Torino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Foro competente in via esclusiva sarà quello di Torino, con espressa esclusione di ogni altro Foro.
Art. 22 - Comunicazioni all’ANAC
L’Amministrazione comunicherà all’Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC - tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto riferiti all’Appaltatore previsti dalla Determinazione del Consiglio dell’Autorità n. 1 del 10 gennaio 2008 e s.m.i.., quali, a titolo esemplificativo: la risoluzione, l’esecuzione gravemente errata, la violazione di norme di sicurezza del lavoro o di altri obblighi previsti dal Contratto di lavoro, false dichiarazioni o contraffazione documenti.
Art. 23 - Prevenzione e repressione della corruzione
L’Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione e/o corruzione e/o turbativa che
si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del presente e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del Codice Penale.
La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.
Art. 24 - Disposizioni antimafia
L’affidamento dei lavori oggetto della presente gara è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. L’Appaltatore non dovrà essere stato destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
In caso di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, la società dovrà comunicare immediatamente
all’Amministrazione ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata prima della stipula del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.
Il Contratto, che verrà stipulato, si risolverà di diritto e sarà facoltà dell’Amministrazione chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti dell’Appaltatore i provvedimenti di cui al primo comma o l’Appaltatore non ottemperasse all’obbligo di comunicazione di cui al secondo comma.
Art. 25 - Clausola di riservatezza
È fatto divieto all’Esecutore e ai subappaltatori e cottimisti ed ai loro collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente Contratto e dei rapporti con la stazione appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione.
Art. 26 - Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio
Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese e gli eventuali oneri fiscali connessi, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto.
Art. 27 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto in caso di sua inosservanza, il presente contratto si intenderà risolto di diritto. Il medesimo si risolverà, altresì, di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
Art. 28 – Disposizione di rinvio
Per tutto quanto non previsto e disciplinato negli atti di gara e nel presente contratto, si fa espresso richiamo alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
§§§
Il presente atto consta di pagine ( ) e viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 c.d. Codice di Amministrazione digitale (CAD).
Torino, lì
L'Amministrazione
L'Aggiudicatario/Appaltatore