REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO
Regolamento ultra-vigente ai sensi della Delibera n. 25 del 30/04/2019
'Ricognizione dei Regolamenti ultra vigenti dell'Ente a norma dell'art. 42 dello Statuto. Abrogazioni e presa d'atto della temporanea ultra vigenza'
Il testo del presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 41 del 27.05.2014 ed in vigore dal 01.07.2014.
INDICE
TITOLO I 4
DISPOSIZIONI GENERALI 4
ART. 1 - Finalità del Regolamento 4
ART. 2 - Beneficiari 4
ART. 3 - Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 6
ART. 4 - Stanziamenti 6
ART. 5 - Competenze e modalità di applicazione 6
ART. 6 - Trattamento del personale destinatario dell'inserimento lavorativo 7
ART. 7 - Subentri, nuovi affidamenti e rinnovi 8
TITOLO II 8
CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE PER CONTRATTI DI IMPORTO COMPLESSIVO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA 8
ART. 8 - Ambito di applicazione 8
ART. 9 - Procedure di scelta del contraente 9
ART. 10 - Contenuto delle offerte 10
ART. 11 - Criteri per la valutazione dell'offerta 10
ART. 12 - Subappalto 11
TITOLO III 11
INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BENI O SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA 11
ART. 13 - Ambito di applicazione 11
ART. 14 - Procedure di scelta del contraente 12
ART. 15 - Contenuto delle offerte 12
ART. 16 - Criteri per la valutazione dell'offerta 13
TITOLO IV 14
MONITORAGGIO E CONTROLLO 14
ART. 17 - Monitoraggio degli inserimenti lavorativi e controllo 14
ART. 18 - Norma finale 14
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - Finalità del Regolamento
Il presente Regolamento persegue l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione delle persone in condizione di svantaggio.
La stipula di convenzioni con la cooperazione sociale di tipo b e l'inserimento di clausole sociali per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati negli appalti pubblici rappresentano misure di sostegno a carattere non assistenziale e consentono la piena valorizzazione del capitale umano e sociale di tutta la comunità.
Il presente regolamento è stato adottato nel rispetto di quanto disposto dalla legge 8 novembre1991, n. 381, dalle leggi regionali 4 febbraio 1994, n.7 e 18 marzo 1997, n. 6, dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e relativo regolamento di applicazione.
Il presente regolamento si coordina con il Regolamento per i contratti dell'Ente.
I principi contenuti nel presente regolamento e le finalità perseguite costituiscono criteri di riferimento e di indirizzo per le politiche di inserimento lavorativo delle società e degli enti partecipati dalla Provincia di Bologna.
ART. 2 - Beneficiari
Sono beneficiari delle disposizioni del presente Regolamento:
• i soggetti di cui all'art. 4 della legge 8 novembre1991, n. 3811: si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali con un grado di invalidità superiore al 45%; i soggetti in trattamento psichiatrico, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari; i tossicodipendenti e gli alcolisti; i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare; persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri può integrare tale elenco con ulteriori tipologie di svantaggio;2
1 V. art. 4, comma 1: "Si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.”
2 V. art. 4, comma 2: "Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del
• le persone in condizione di disabilità fisica, psichica e sensoriale, gli invalidi del lavoro ed invalidi di guerra ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.;
• i soggetti svantaggiati individuati dall'art. 2, numeri 18 e 19, del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, recepito con decreto legislativo 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in legge12 luglio 2011, n. 1063 4:
◦ chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
◦ chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
◦ lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
◦ adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
◦ lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo- donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
◦ membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile;
◦ “Lavoratore molto svantaggiato”: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.”
3 V. art . 2, comma 2: “Ai sensi ((dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento,)) per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di eta', ovvero che vivano soli con una o piu' persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparita' uomo-donna - ivi definito – ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi”.
4 V. Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con delega alle Pari Opportunità: “Ai fini di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, come introdotto dall'articolo 4 comma 1 lett. c) del decreto legislativo 2 marzo 2012, n.24 e in conformità a quanto previsto dalle lettere a), b) ed e) del punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008, sono lavoratori svantaggiati: a) “chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso di imposizione; b) “chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale” (ISCED 3) ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione; c) “chi è occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani”, ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartengono al genere sottorappresentato”.
ART. 3 - Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi
La Provincia di Bologna promuove l'inserimento lavorativo di persone disabili e di persone in condizione di svantaggio sociale attraverso i contratti di fornitura di beni e servizi e, laddove possibile, di lavori.
Gli Uffici, nel procedere a tali affidamenti, dovranno individuare lo strumento giuridico più opportuno, in relazione alla tipologia ed all'importo del contratto, nel rispetto della normativa vigente e di quanto disposto dal presente regolamento (inserimento di clausole contrattuali ex art. 69 del Codice dei Contratti ovvero aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).
Gli Uffici possono altresì attivare, in presenza di particolari specifiche situazioni, appalti riservati di cui all'art. 52 del Codice dei contratti.
ART. 4 - Stanziamenti
Tale percentuale si intende raggiunta anche nel caso in cui si aderisca a convenzioni stipulate dalle centrali di committenza nazionale (CONSIP) e regionale (INTERCENT ER) contenenti un peso percentuale di valutazione delle clausole sociali differenti da quanto previsto all'art. 16 del presente Regolamento.
La Giunta annualmente conferma tale percentuale in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione e del Piano esecutivo di gestione.
ART. 5 - Competenze e modalità di applicazione
La Giunta provinciale inserisce annualmente fra gli indirizzi iscritti nel Documento Unico di Programmazione l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate da conseguirsi, nel rispetto del presente regolamento, mediante affidamento a terzi di forniture di beni e servizi e, laddove possibile, di lavori, compatibilmente con le esigenze dei Settori/Servizi6. Procede, inoltre, qualora lo reputi opportuno, a determinare contestualmente le categorie di svantaggio da privilegiare nell'inserimento
5 Si vedano le “Linee d'indirizzo per la realizzazione di appalti pubblici che facilitino inserimenti lavorativi delle per- sone in condizione di svantaggio” – capitolo 2, secondo capoverso e terzo capoverso, nota 5 (approvate con Deli- bera di Giunta Provinciale n. 100 del 12.03.2013)
6 Si veda nota 5
lavorativo, in riferimento al contesto economico ed occupazionale del momento.
Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta e di una proposta tecnica predisposta dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona ed alla Comunità in accordo con il Comitato di Direzione, procederà a pianificare congiuntamente ai Direttori d'area dell'Amministrazione, le modalità per favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
I Settori dell'Amministrazione provinciale dovranno a questo scopo procedere alla definizione dell'elenco di beni e servizi e, laddove possibile lavori, che potranno rientrare fra quelli oggetto delle procedure indicate nel presente regolamento ai fini della promozione dell'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio.
La Giunta, sentito il Direttore Generale, in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Xxxxxxxx, definisce i Settore ed i Dirigenti a cui affidare il conseguimento di tale obiettivo, assegnando le relative quote, al fine che sia rispettata la percentuale del 5% dell'importo complessivo annuo degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi.
Il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi è a cura del Servizio addetto al controllo di gestione, mentre la valutazione del conseguimento del risultato sarà a cura del Nucleo di valutazione dell'Amministrazione.
ART. 6 - Trattamento del personale destinatario dell'inserimento lavorativo7
Ai lavoratori disabili e svantaggiati inseriti in Aziende aggiudicatarie di contratti di fornitura di beni o di servizi e, laddove possibile, di lavori con la Provincia, dovrà essere assicurato l'inquadramento contrattuale con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale della categoria di riferimento stipulato con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Qualora risulti aggiudicataria una cooperativa, l'inquadramento delle persone inserite come soci lavoratori è consentita a condizione che:
🟃 le condizioni retributive e previdenziali non siano peggiorative rispetto al contratto nazionale applicato ai lavoratori dipendenti, con riferimento al settore di attività oggetto dell'appalto. In ogni caso le condizioni normative, retributive e previdenziali non possono essere peggiorative rispetto a quelle previste dal contratto nazionale delle cooperative sociali che fa riferimento per le Tabelle Ministeriali previste dall'art. 87 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che recepisce le disposizioni della legge 7 novembre 2000, n. 327;
🟃 che sia lasciata a discrezione del lavoratore la scelta di aderire in qualità di socio o essere
7 Il presente articolo e il successivo art. 7 sono stati mutuati, con alcuni adeguamenti, dal "Regolamento n. 307 della Città di Torino sulle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro".
inquadrato come dipendente.
Le persone che realizzano un tirocinio formativo, che sono in formazione, i volontari o comunque coloro che prestano la loro attività alla cooperativa o all'ente a titolo gratuito sono da considerarsi apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio.
L'aggiudicatario è tenuto, per il personale svantaggiato o disabile, a redigere - possibilmente con la collaborazione dei Servizi sociali o sanitari territoriali - un progetto specifico individuale, che sarà inviato alla Provincia.
ART. 7 - Subentri, nuovi affidamenti e rinnovi
Per i contratti di fornitura di servizi a carattere continuativo, qualora non sia indicata dal bando l’obbligatorietà - prevista in un CCNL - che impegni il subentrante alla riassunzione dei lavoratori impiegati nel servizio, l'Amministrazione potrà richiedere che il progetto di inserimento lavorativo indichi l'impegno ad assumere tutti i lavoratori svantaggiati inseriti nel servizio gestito dall'impresa precedente, che risultino assunti a tempo indeterminato o determinato da almeno tre mesi prima della data di pubblicazione del bando, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
Il bando può prevedere la facoltà di ripetizione dei servizi per ulteriori annualità nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 57, comma 5 lettera b, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
TITOLO II
CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE PER CONTRATTI DI IMPORTO COMPLESSIVO
INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
ART. 8 - Ambito di applicazione
8 V. legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 5: "Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni sano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1".
la fornitura di beni e servizi con cooperative sociali cd. di tipo B) o con Consorzi, regolarmente iscritti agli albi regionali delle cooperative sociali, o loro sezioni, impegnati in attività diverse (agricole, industriali, commerciali e di servizi - esclusi i servizi socio-sanitari ed educativi), a condizione che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate9, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti sotto soglia della pubblica amministrazione10.
I Consorzi possono stipulare le convenzioni purché costituiti per almeno il 70 per cento da cooperative sociali ed a condizione che le attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo.11
Qualora l'offerta fosse presentata da Consorzi, regolarmente iscritti agli albi regionali delle cooperative sociali, o loro sezioni, essi dovranno precisare nell'offerta le competenze e la suddivisione delle attività e dei compiti affidati a ciascuna cooperativa.
ART. 9 - Procedure di scelta del contraente
Nella scelta della procedura per il convenzionamento con le cooperative sociali, la Provincia12, procederà di norma:
per i contratti di importo superiore ai 40.000 euro e fino alla soglia comunitaria, la scelta della cooperativa sociale cui affidare la fornitura avviene mediante invito a partecipare alla gara ufficiosa rivolta ad almeno 5 cooperative sociali con competenza nel settore di riferimento
per contratti di importo inferiore ai 40.000 euro si può procedere con affidamento diretto13 in caso di particolare unicità del contraente ovvero, qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno, mediante sondaggio esplorativo fra almeno tre cooperative con competenza nel settore di riferimento. Il ricorso al convenzionamento diretto deve concernere l'affidamento di servizi strumentali, cioè svolti in favore della pubblica amministrazione e riferibili ad esigenze strumentali della stessa, con esclusione dei servizi pubblici locali o comunque erogati in favore dell'utenza.
9 V. legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 4 e circolare INPS n. 109/1993: si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali con un grado di invalidità superiore al 45%; i soggetti in trattamento psichiatrico, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari; i tossicodipendenti e gli alcolisti; i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare; persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri può integrare tale elenco con ulteriori tipologie di svantaggio.
10 Deroga confermata anche dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4 comma 8.
11 Cfr. determinazione 1 agosto 2012, n. 3 della AVCP – art. 1.
12 Nel rispetto di quanto riportato nella determinazione 1 agosto 2012, n. 3 della AVCP e di quanto disposto nel decreto legislativo 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94.
13 Cfr. determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 1.8.2012.
ART. 10 - Contenuto delle offerte
Le offerte, presentate nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione, si compongono di una parte tecnica e di una parte economica.
L'offerta tecnica comprende, oltre ad un progetto tecnico relativo all'attività oggetto della convenzione, un progetto di inserimento lavorativo comprensivo degli elementi conoscitivi utili a valutare l'efficacia dell'intervento, con particolare riferimento a:
🟃 il numero, le modalità di selezione e di formazione del lavoratore/i;
🟃 i tempi e la durata del rapporto con il lavoratore/i;
🟃 le modalità di inserimento nell'ambiente lavorativo.
Nella formulazione dell'offerta, il legale rappresentante della cooperativa sociale invitata attesta - sotto la propria responsabilità - l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice dei contratti, il possesso dei requisiti richiesti e l'esperienza tecnica e curriculare della cooperativa dalla quale si evincano le attività imprenditoriali svolte e le esperienze acquisite.
La Provincia procederà alla stipula della convenzione previa acquisizione della documentazione comprovante le dichiarazioni rese dalla cooperativa sociale.14
ART. 11 - Criteri per la valutazione dell'offerta
La valutazione delle offerte potrà essere effettuata da apposite commissioni di gara, nel qual caso della stessa farà parte anche un esperto di inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati, scelti tra gli operatori dei servizi preposti.
L' offerta sarà valutata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
All'offerta tecnica sarà assegnato un punteggio pari ad almeno 70 punti, di cui almeno 40 dedicati alla valutazione del progetto di inserimento lavorativo.
Ogni offerta dovrà contenere un progetto di inserimento lavorativo per la cui valutazione si potrà tenere conto dei seguenti criteri:
• numero di persone svantaggiate inserite ovvero percentuale del monte ore totale di lavoro svolto da soggetti in condizione di svantaggio;
• tipologia di svantaggio;
• modalità di reclutamento e selezione;
14 Ai sensi dell'art. 11 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e del Regolamento di esecuzione ed attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207) e s.m.i..
• mansioni assegnate e modalità di organizzazione del lavoro, formazione;
• metodologia e strumenti di accompagnamento alle persone inserite e qualifica dell'eventuale personale incaricato del sostegno;
• raccordo e sinergie con l'eventuale servizio di presa in carico delle persone inserite;
• occasioni di integrazione sociale;
• condizioni contrattuali, sviluppo e stabilizzazione del rapporto di lavoro;
• eventuale disponibilità dell'impresa subentrante ad assumere persone svantaggiate impiegate dall'impresa precedente;
• ogni altro elemento di valutazione ritenuto necessario in relazione alla specificità dell'attività affidata.
ART. 12 - Subappalto
L'eventuale subappalto di parte delle attività oggetto dell'affidamento non potrà superare il 10% dell'importo complessivo della convenzione e dovrà, in ogni caso, essere previsto in sede di presentazione dell'offerta.
TITOLO III
INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BENI O SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
ART. 13 - Ambito di applicazione
La Provincia può richiedere - per gli appalti sopra soglia comunitaria15, particolari condizioni per l'esecuzione del contratto, condizioni che possono essere anche di natura sociale16.
Al fine di sostenere l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la Provincia, negli appalti per fornitura di beni e servizi e, laddove possibile, lavori, introduce fra i criteri di aggiudicazione l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e con l'adozione di specifici programmi di inserimento lavorativo (cd. "clausole sociali").
15 Con esclusione di quelli in materia socio-sanitaria ed educativa.
16 X. xxx. 0 x 00 xxx xxxxxxx legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Le norme di riferimento per la definizione dello svantaggio sono: la legge 8 novembre1991, n. 38117 e la normativa regionale di riferimento legge regionale 4 febbraio 1994, n.7 e sm.i., il Regolamento CE n.800/2008 e il decreto legislativo 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in legge12 luglio 2011, n. 10618.
Come richiamato nel precedente art. 5, la Giunta della Provincia può - in sede di approvazione del bilancio e del PEG, in relazione al contesto economico ed occupazionale del momento - definire la tipologia di svantaggio a cui dare priorità nella programmazione degli interventi di inclusione lavorativa, formulando altresì indicazioni in merito ai criteri da adottare nella valutazione dell'offerta tecnica.
ART. 14 - Procedure di scelta del contraente
La Provincia procederà all'emanazione di bandi per la selezione dell'aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Codice dei contratti e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
La stazione appaltante potrà indicare nel bando il numero minimo di lavoratori ovvero la percentuale minima di monte ore totale di lavoro da svolgere con l'impiego di personale svantaggiato per quella specifica attività. Le offerte dovranno contenere condizioni migliorative da dimostrare attraverso uno specifico progetto di inserimento lavorativo.
Per i contratti di fornitura di servizi a carattere continuativo, qualora non sia indicata dal bando l’obbligatorietà, prevista in un CCNL , che impegni il subentrante alla riassunzione dei lavoratori impiegati nel servizio, l'Amministrazione potrà richiedere che il progetto di inserimento lavorativo sia formulato nei termini di cui al precedente art. 7 del presente Regolamento.
La Provincia ha facoltà di comunicare all'Autorità le condizioni particolari inserite nel Bando, al fine di ottenerne una pronuncia sulla compatibilità con il diritto comunitario.
ART. 15 - Contenuto delle offerte
Le offerte sono valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
L'offerta tecnica comprende, oltre ad un progetto tecnico relativo all'attività oggetto della convenzione, un progetto di inserimento lavorativo comprensivo degli elementi conoscitivi utili a valutare l'efficacia dell'intervento, con particolare riferimento a:
🟃 le modalità di selezione e di formazione del lavoratore/i;
🟃 i tempi e la durata del rapporto con il lavoratore/i;
18 V. note n. 3 e 4.
🟃 le modalità di inserimento nell'ambiente lavorativo.
ART. 16 - Criteri per la valutazione dell'offerta
La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposite commissioni di gara, di cui farà parte anche un esperto di inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati, scelti tra gli operatori dei servizi preposti.
L' offerta sarà valutata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Nell'ambito del punteggio che sarà assegnato all'offerta tecnica il peso da attribuire al progetto di inserimento lavorativo non potrà essere inferiore al 15% del punteggio tecnico complessivo.19
Ogni offerta dovrà contenere un progetto di inserimento lavorativo per la cui valutazione si terrà conto dei seguenti criteri:
• numero di persone svantaggiate inserite ovvero percentuale del monte ore totale di lavoro svolto da soggetti in condizione di svantaggio;
• tipologia di svantaggio;
• modalità di reclutamento e selezione;
• mansioni assegnate e modalità di organizzazione del lavoro, formazione;
• metodologia e strumenti di accompagnamento alle persone inserite e qualifica dell'eventuale personale incaricato del sostegno,
• raccordo e sinergie con l'eventuale servizio di presa in carico delle persone inserite;
• occasioni di integrazione sociale;
• condizioni contrattuali, sviluppo e stabilizzazione del rapporto di lavoro;
• eventuale disponibilità dell'impresa subentrante ad assumere persone svantaggiate impiegate dall'impresa precedente;
• ogni altro elemento di valutazione ritenuto necessario in relazione alla specificità dell'attività affidata.
Detto progetto dovrà essere presentato anche qualora l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate avvenga mediante ricorso al subappalto.
19 Cfr. parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 44/2010.
TITOLO IV MONITORAGGIO E CONTROLLO
ART. 17 - Monitoraggio degli inserimenti lavorativi e controllo
Le cooperative/aziende affidatarie dell'esecuzione dei contratti, invieranno alla stazione appaltante - entro tre mesi dall'avvio dell'attività - il piano esecutivo di inserimento lavorativo individuale ed una relazione annuale.
Le stazioni appaltanti segnaleranno agli Uffici di Piano gli affidamenti effettuati con convenzioni ai sensi della legge 8 novembre1991, n. 381 a cooperative di tipo B e gli affidamenti realizzati con inserimento di clausole sociali.
La Provincia provvederà a rilevare le eventuali criticità, i volumi di affidamento, la riserva applicata, il numero e la tipologia di persone svantaggiate inserite.
Ogni tre mesi gli Uffici di Piano invieranno i dati ed i progetti di inserimento lavorativo ad una Commissione provinciale appositamente costituita (composta da funzionari della Provincia, dei Comuni e dell'Ausl) dalla Provincia di Bologna al fine di consentire i controlli a campione sugli affidamenti per verificare l'effettiva applicazione del progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
ART. 18 - Norma finale
Si procederà, a conclusione del primo anno di vigenza del presente Regolamento, ad una verifica in merito all'applicazione dello stesso provvedendo, qualora necessario, agli eventuali adeguamenti.