ESTERO MERCI
Regolamenti e Finanziamenti nel commercio internazionale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
ESTERO MERCI
🡺 RISCHI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
🡺 INCASSO DOCUMENTARIO
🡺 CREDITO DOCUMENTARIO
RISCHIO CONTRAENTE
PER L’ESPORTATORE
- rischio di fabbricazione o di prestazione
per annullamento o modifica unilaterale dell’ordine da parte dell’importatore
- rischio derivante dal debitore
insolvibilità oppure mancanza di volontà da parte del debitore di adempiere agli obblighi assunti
PER L’IMPORTATORE
- rischio di fabbricazione o di prestazione
inadempienza contrattuale da parte dell’esportatore per ragioni tecniche o finanziarie.
mancanza di volontà da parte dell’esportatore di ottemperare agli impegni derivanti dal contratto.
- rischio derivante dal debitore
incapacità o mancanza da parte dell’esportatore di restituzione di somme anticipate.
RISCHIO PAESE
PER L’ESPORTATORE
- rischio politico
avvenimenti politici o misure particolari ostacolano l’importatore nell’adempimento delle prestazioni contenute nel contratto (guerre, rivoluzioni, divieti di importazione, embargo sulle importazioni, ecc.)
- rischio di trasferimento
rifiuto o incapacità da parte degli Stati o altri enti pubblici di effettuare pagamenti nella valuta concordata
-rischio di cambio
svalutazione della moneta prevista nel contratto, in rapporto a quella esistente nel Paese dell’esportatore
PER L’IMPORTATORE
- rischio politico
avvenimenti o misure politiche impediscono all’esportatore di far fronte ai propri impegni contrattuali (guerre, rivoluzioni, embargo, ecc.)
- rischio di trasferimento
impedimenti di pagamento a fronte di garanzie (restituzione anticipi….)
- rischio di cambio
rivalutazione della moneta prevista nel contratto, rispetto a quella del Paese dell’importatore
STRUMENTI DI PAGAMENTO
Un contratto concluso con dei contraenti esteri offre delle garanzie sufficienti solo se le controparti intrattengono fra di loro rapporti di fiducia. Inoltre è indispensabile che nel Paese del Partner esista una situazione politica, economica e giuridica stabile.
Senza queste premesse sono indispensabili garanzie supplementari.
Quale garanzia di pagamento nel commercio con l’estero le banche mettono a disposizione dell’economia due strumenti classici:
L’Incasso Documentario Il Credito Documentario
L’INCASSO DOCUMENTARIO
UNA FORMA DI PAGAMENTO CHE:
- offre maggiore sicurezza rispetto al pagamento contro fattura
- permette generalmente un pagamento più rapido (grazie alla presentazione dei documenti per il tramite di una banca)
- permette, se il venditore lo richiede, di far constatare ufficialmente l’inadempienza del pagamento (protesto), ciò che accelera il seguito della procedura e facilita l’incasso degli interessi di mora
- offre, tanto al compratore quanto al venditore, una maggiore elasticità grazie alla sua flessibilità formale
- ha costi contenuti
- assicura un pagamento rapido e senza problemi; ciò consente al venditore di accordare eventualmente sconti interessanti
I SOGGETTI DELL’INCASSO
CEDENTE:
E’ il cliente (esportatore) che affida l’operazione d’incasso alla propria banca
BANCA TRASMITTENTE:
E’ la banca a cui il cedente ha affidato le operazioni d’incasso (banca dell’esportatore)
BANCA PRESENTATRICE:
E’ la banca incaricata dell’incasso, che effettua la presentazione al trassato (banca dell’importatore)
TRASSATO:
E’ colui al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità con l’ordine di incasso
INCASSO DOCUMENTARIO
PER INCASSO DOCUMENTARIO SI INTENDE L’INCASSO
DI UN IMPORTO DOVUTO CONTRO CONSEGNA DEI DOCUMENTI TRAMITE BANCA
L’INCASSO E’ REGOLATO DALLE “NORME USI UNIFORMI” DELLA C.C.I.
DOCUMENTI CONTRO PAGAMENTO:
L’esportatore incarica la propria banca di far consegnare i documenti contro pagamento dell’importo pattuito.
DOCUMENTI CONTRO ACCETTAZIONE:
L’esportatore dà istruzioni alla propria banca di far consegnare i documenti contro accettazione di effetti/rilascio impegni... da onorare alla scadenza pattuita.
DOCUMENTI CONTRO PAGAMENTO
Contratto di compravendita
ESPORTATORE IMPORTATORE
1
Incarico di consegna D/P
2
Pagamento
2
Pagamento
3
Consegna dei documenti
2
Pagamento
BANCA DELL’ESPORTATORE
1
Incarico di consegna D/P
BANCA DELL’IMPORTATORE
DOCUMENTI CONTRO ACCETTAZIONE
Contratto di compravendita
ESPORTATORE IMPORTATORE
1
Incarico di consegna D/A
2
Tratta Accettata
2
Accettazione Tratta
3
Consegna dei documenti
2
Tratta Accettata
BANCA DELL’ESPORTATORE
1
Incarico di consegna D/A
BANCA DELL’IMPORTATORE
INCOTERMS
CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE
Complesso di Norme con le quali la C.C.I. ha standardizzato le condizioni di resa merce in uso nell’interscambio commerciale internazionale, per una interpretazione univoca dei vari
termini contrattuali (EXW,FOB,FCA,CIF..)
IL CREDITO DOCUMENTARIO
UNA FORMA DI PAGAMENTO CHE:
- rappresenta una garanzia e una sicurezza per le parti interessate (compratore/ordinante e venditore/beneficiario)
- garantisce il pagamento purché siano rispettati i termini e le condizioni del credito
- costituisce un impegno bancario ad eseguire una prestazione a favore di un beneficiario a condizione che siano presentati i documenti richiesti in ordine
- si basa esclusivamente su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni che costituiscono l’oggetto dell’operazione commerciale
IL CREDITO DOCUMENTARIO
Il Credito Documentario è essenzialmente un impegno con il quale una banca, operando su richiesta e conformemente alle istruzioni del cliente (ordinante), provvede a pagare al beneficiario un importo determinato, contro presentazione dei documenti prescritti entro la data prestabilita.
FUNZIONI
- L’esportatore è garantito dall’insolvenza dell’importatore.
- L’importatore è garantito che il pagamento sarà eseguito contro ritiro dei documenti richiesti (merce viaggiante verso la sua destinazione)
IL CREDITO DOCUMENTARIO
CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE
Norme ed Usi Uniformi relativi ai
Crediti Documentari
LE FASI DEL CREDITO DOCUMENTARIO
1 FASE:
PRESENTAZIONE DI UN’OFFERTA
- L’esportatore sottopone la sua offerta al compratore potenziale
ACCORDO PER LA STIPULAZIONE DEL CREDITO DOCUMENTARIO
- L’esportatore ed il compratore, in base alle clausole contenute nel contratto di compravendita, si accordano sulle condizioni del credito documentario.
2 FASE:
CONFERIMENTO DI UN ORDINE
- L’importatore impartisce all’esportatore l’ordine per la fornitura di merce e sottoscrive il contratto di compravendita
APERTURA DEL CREDITO DOCUMENTARIO
- L’importatore dispone presso la sua banca l’apertura del credito documentario.
3 FASE:
FORNITURA
- L’esportatore fornisce la merce ordinata
UTILIZZO DEL CREDITO DOCUMENTARIO
- L’esportatore richiede alla banca di onorare i documenti presentati
AVVISO DI APERTURA
BANCA EMITTENTE
APERTURA
LINEA DI AFFIDAMENTO
ORDINE DI APERTURA
BANCA AVVISANTE CONFERMANTE
CONTRATTO
ESPORTATORE BENEFICIARIO
IMPORTATORE ORDINANTE
IL CREDITO DOCUMENTARIO
CARATTERISTICHE DEL CREDITO DOCUMENTARIO
ASTRATTEZZA AUTONOMIA
FORMALISMO
LETTERALITA’
CARATTERISTICHE DEL CREDITO DOCUMENTARIO
ASTRATTEZZA
L'obbligo assunto dalla banca emittente non ha una causa afferente un interesse proprio; il mandato conferitole dall'ordinante
ha come oggetto l'assunzione di un'obbligazione propria la cui esecuzione prescinde dal rapporto con l’ordinante
AUTONOMIA
Il rapporto plurilaterale che si instaura tra l'ordinante,la banca emittente, la banca intermediaria ed il beneficiario
è strutturalmente separato dal rapporto commerciale esistente tra l'ordinante ed il beneficiario
FORMALISMO/LETTERALITA’
In virtù del carattere autonomo dell’obbligo assunto dalla banca emittente, il controllo dei documenti non può investirne l’aspetto sostanziale, ma solo la corrispondenza formale
e letterale con le condizioni del credito
FORME DI CREDITO DOCUMENTARIO
REVOCABILE
IRREVOCABILE
NON CONFERMATO
CONFERMATO
FORME DI CREDITO DOCUMENTARIO
REVOCABILE
La banca emittente (su istruzioni dell’ordinante) può in ogni momento modificare o annullare il credito documentario
senza l’accordo del beneficiario
IRREVOCABILE
Per la modifica o l’annullamento del credito è indispensabile il consenso del beneficiario come pure quello delle banche impegnate
CONFERMATO
La banca confermante aggiunge il proprio impegno di pagamento giuridicamente equivalente ed autonomo a quello della banca emittente
NON CONFERMATO
La banca avvisante non assume alcun impegno di
pagamento
IL CREDITO DOCUMENTARIO
GENERI DI CREDITO
CREDITO UTILIZZABILE PER:
🡺 PAGAMENTO A VISTA
🡺 PAGAMENTO DIFFERITO
🡺 ACCETTAZIONE
🡺 NEGOZIAZIONE
CREDITO DOCUMENTARIO UTILIZZO
PAGAMENTO A VISTA
IL PAGAMENTO A FAVORE DEL BENEFICIARIO, DA PARTE DELLA BANCA DESIGNATA, HA LUOGO ALLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI, PURCHÉ RISCONTRATI CONFORMI AI TERMINI ED ALLE CONDIZIONI DEL CREDITO.
CREDITO DOCUMENTARIO UTILIZZO
PAGAMENTO DIFFERITO
IL PAGAMENTO A FAVORE DEL BENEFICIARIO NON AVVERRÀ AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI, MA AD UNA SCADENZA FUTURA.
IL BENEFICIARIO OTTIENE COMUNQUE L’IMPEGNO DELLA BANCA DESIGNATA/EMITTENTE.
CREDITO DOCUMENTARIO UTILIZZO
ACCETTAZIONE
È IL CASO IN CUI E’ STATO CONVENUTO UN TERMINE DI PAGAMENTO A SCADENZA FUTURA CON TRATTA, CHE VERRA’ ACCETTATA DALLA BANCA DESIGNATA/EMITTENTE, DOPO CHE LA STESSA AVRA’ CONTROLLATO LA CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI.
CREDITO DOCUMENTARIO UTILIZZO
NEGOZIAZIONE
PER “NEGOZIAZIONE” SI INTENDE L’ESBORSO DI UN CORRISPETTIVO DA PARTE DELLA BANCA DESIGNATA A FRONTE DI DOCUMENTI CONFORMI.
IL MERO ESAME DEI DOCUMENTI SENZA IL RICONOSCIMENTO DI UN CORRISPETTIVO NON COSTITUISCE NEGOZIAZIONE.
L’ACCREDITO VIENE EFFETTUATO CON CLAUSOLA S.B.F.
SE IL CREDITO E’ CONFERMATO DALLA BANCA DESIGNATA, LA NEGOZIAZIONE VIENE EFFETTUATA SENZA RIVALSA.
I DOCUMENTI VIAGGIANO A RISCHIO DELL’ORDINANTE.
CREDITO DOCUMENTARIO NON CONFERMATO
PAGAMENTO A VISTA
APERTO PRESSO LE CASSE DELLA BANCA EMITTENTE
LA BANCA PRESENTATRICE INVIA I DOCUMENTI ALLA BANCA EMITTENTE PER IL PAGAMENTO.
I DOCUMENTI VIAGGIANO A RISCHIO DEL BENEFICIARIO
APERTO PRESSO LE CASSE DELLA BANCA AVVISANTE
SE LA BANCA AVVISANTE EFFETTUA LA PRESTAZIONE (PAGAMENTO), I DOCUMENTI VIAGGIANO A RISCHIO DELL’ORDINANTE.
CREDITO DOCUMENTARIO CONFERMATO
PAGAMENTO A VISTA
LA BANCA AVVISANTE/ CONFERMANTE PAGA IN VIA LIBERATORIA.
I DOCUMENTI VIAGGIANO A RISCHIO DELL’ORDINANTE
APERTO PRESSO LE CASSE DELLA BANCA
AVVISANTE/CONFERMANTE
SE LA BANCA AVVISANTE/ CONFERMANTE TRASMETTE I DOCUMENTI ALLA BANCA EMITTENTE PER IL PAGAMENTO, I DOCUMENTI VIAGGIANO A RISCHIO DEL BENEFICIARIO.
CREDITO DOCUMENTARIO NON CONFERMATO
PER ACCETTAZIONE
LA BANCA AVVISANTE ACCETTA LA TRATTA.
I DOCUMENTI VIAGGIANO A RISCHIO DELL’ORDINANTE.
APERTO PRESSO LE CASSE DELLA BANCA AVVISANTE
SE LA BANCA AVVISANTE TRASMETTE I DOCUMENTI PER L’ACCETTAZIONE ALLA BANCA EMITTENTE , I DOCUMENTI VIAGGIANO A RISCHIO DEL BENEFICIARIO.
CREDITO DOCUMENTARIO CONFERMATO
PER ACCETTAZIONE
LA BANCA AVVISANTE/ CONFERMANTE ACCETTA LA TRATTA.
I DOCUMENTI VIAGGIANO A RISCHIO DELL’ORDINANTE.
APERTO PRESSO LE CASSE DELLA BANCA AVVISANTE/CONFERMANTE
SE LA BANCA AVVISANTE/ CONFERMANTE TRASMETTE I DOCUMENTI PER L’ACCETTAZIONE ALLA BANCA EMITTENTE,
I DOCUMENTI VIAGGIANO A RISCHIO DEL BENEFICIARIO
PARTICOLARI GENERI DI
CREDITO DOCUMENTARIO
🡺 CREDITO TRASFERIBILE (TRANSFERABLE)
🡺 CONTROCREDITO (BACK TO BACK)
🡺 CREDITO ROTATIVO (REVOLVING)
🡺 CREDITO CON XXXXXXXX XXXXX (RED CLAUSE)
🡺 STAND-BY
CREDITO DOCUMENTARIO TRASFERIBILE
È UN CREDITO IN BASE AL QUALE IL BENEFICIARIO ORIGINARIO HA DIRITTO DI RICHIEDERE ALLA BANCA DESIGNATA DI RENDERE IL CREDITO TOTALMENTE O PARZIALMENTE UTILIZZABILE DA PARTE DI UNO O PIU’ SOGGETTI (SECONDI BENEFICIARI).
“CESSIONE DEL DIRITTO AD OPERARE DA PARTE DEL PRIMO BENEFICIARIO A FAVORE DI UN TERZO”
(SECONDO BENEFICIARIO).
IL CREDITO TRASFERIBILE
COMPRATORE
VENDITORE
Contratto n. 1
Contratto n. 2
SUBFORNITORE
Merci
IL VENDITORE STIPULA CON IL COMPRATORE IL CONTRATTO N. 1
• NON DISPONENDO DELLE MERCI, LE ACQUISTA DA UN SUB FORNITORE (CONTRATTO N. 2), IL QUALE VIENE INCARICATO DI SPEDIRLE DIRETTAMENTE AL COMPRATORE
• SIA IL VENDITORE, SIA IL SUB FORNITORE SONO DISPONIBILI A VENDERE SOLTANTO CONTRO CREDITO DOCUMENTARIO
• IL VENDITORE RICEVE DAL COMPRATORE UN CREDITO DOCUMENTARIO TRASFERIBILE, CHE FA TRASFERIRE AL SUB FORNITORE
COMPRATORE
VENDITORE (PRIMO BENEFICIARIO
Credito documentario trasferibile
Trasferimento del credito documentario
SUBFORNITORE (SECONDO BENEFICIARIO
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CREDITO TRASFERIBILE
BANCA EMITTENTE DEL CREDITO ORIGINARIO
BANCA NOTIFICANTE/ CONFERMANTE IL CREDITO ORIGINARIO
BANCA TRASFERENTE
BANCA AVVISANTE SECONDO BENEFICIARIO
ACQUIRENTE DEFINITIVO
(ORDINANTE DEL CREDITO ORIGINARIO)
VENDITORE (INTERMEDIARIO PRIMO BENEFICIARIO)
PRIMO BENEFICIARIO ORDINA IL TRASFERIMENTO
(*)
I SOGGETTI DI UN CREDITO TRASFERIBILE SI POSSONO SCHEMATICAMENTE RAFFIGURARE COME SEGUE:
Credito trasferito Documenti
(*) Sostituzione fattura.
FORNITORE (SECONDO BENEFICARIO)
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Credito originario
CREDITO DOCUMENTARIO BACK TO BACK
(controcredito)
VIENE APERTO SU RICHIESTA DI UN ORDINANTE GIA’ BENEFICIARIO DI UN ALTRO CREDITO. A GARANZIA DELL’APERTURA METTE A DISPOSIZIONE DELLA BANCA IL CREDITO APERTO A SUO FAVORE (CHE NON E’ TRASFERIBILE).
CREDITO DOCUMENTARIO REVOLVING CREDIT (CREDITO ROTATIVO)
.
AD UTILIZZO EFFETTUATO, IN BASE AD OGNI SINGOLA PARTITA DI MERCE FORNITA, L’AMMONTARE ORIGINALE
DEL CREDITO PUO’ ESSERE IMMEDIATAMENTE RIPRISTINATO.
CREDITO DOCUMENTARIO RED CLAUSE (XXXXXXXX XXXXX)
LA BANCA EMITTENTE AUTORIZZA LA BANCA AVVISANTE E/O CONFERMANTE A CONCEDERE ANTICIPI AL BENEFICIARIO, CONTRO RITIRO DI SEMPLICE RICEVUTA E
DI IMPEGNO SCRITTO A:
- UTILIZZARE L’ANTICIPO ACCORDATO PER L’ACQUISTO/ PRODUZIONE DELLA MERCE PREVISTA DAL CREDITO
- PRESENTARE I DOCUMENTI RICHIESTI ENTRO I TERMINI DI VALIDITÀ DELLO STESSO.
STAND BY
I CREDITI DOCUMENTARI SONO MEZZI DI REGOLAMENTO NEL SISTEMA DEI PAGAMENTI INTERNAZIONALI
LE STAND-BY LETTER OF CREDIT SONO MEZZI PER GARANTIRE UNA PRESTAZIONE (PECUNIARIA O MENO)
STAND-BY
E’ UNO STRUMENTO USATO PRINCIPALMENTE DA BANCHE AMERICANE E GIAPPONESI
INDICA UNA GARANZIA BANCARIA COLLATERALE AGISCE SOLO NEL MOMENTO DI INADEMPIENZA
STAND-BY
FASI DI UN CREDITO DOCUMENTARIO STAND-BY
- STIPULA DEL CONTRATTO TRA IMPORTATORE ED ESPORTATORE
- L’IMPORTATORE DISPONE PRESSO LA SUA BANCA L’APERTURA DELLA STAND-BY
- LA BANCA EMITTENTE APRE LA STAND-BY E LA INVIA AL BENEFICIARIO TRAMITE LA BANCA AVVISANTE
- LA BANCA AVVISANTE NOTIFICA AL BENEFICIARIO L’ARRIVO DELLA STAND-BY
- L’ESPORTATORE DA CORSO ALL’OPERAZIONE
- AL RICEVIMENTO DELLA MERCE, L’IMPORTATORE DOVREBBE ESEGUIRE IL PAGAMENTO.
IN CONSEGUENZA DELL’ATTEGGIAMENTO DEL COMPRATORE SI POSSONO VERIFICARE DUE SITUAZIONI:
A) L’IMPORTATORE PAGA REGOLARMENTE: LA STAND-BY SCADE INUTILIZZATA
B) L’IMPORTATORE NON PAGA:
I) IL BENEFICIARIO PRESENTA ALLA BANCA AVVISANTE I DOCUMENTI PRESCRITTI (DICHIARAZIONE DI MANCATO PAGAMENTO, COPIA FATTURA ….)
II) LA BANCA EMITTENTE/CONFERMANTE, ONORERÀ L’IMPEGNO DELLA STAND-BY
ANTICIPI ALL’ESPORTAZIONE
ANTICIPI SU ORDINI
ANTICIPI SU FATTURA
ANTICIPI ALL’ESPORTAZIONE
DI NORMA LA DATA DI ACCENSIONE CORRISPONDE ALLA DATA IN CUI VIENE EFFETTUATA O CONTRATTATA L’ESPORTAZIONE
DI NORMA L’ESTINZIONE AVVIENE MEDIANTE INTROITO DALL’ESTERO E’ NECESSARIO AFFIDARE IL CLIENTE, PREVEDENDO
APPOSITE LINEE DI FIDO
SE L’ANTICIPO E’ NELLA STESSA DIVISA PREVISTA PER L’INTROITO, ESSO RAPPRESENTA UN VALIDO STRUMENTO DI
COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO
IN CASO DI ANMTICIPO IN DIVISA E DI MANCATO INTROITO DALL’ESTERO, IL CLIENTE CORRE RISCHIO DI CAMBIO
ANTICIPI SU ORDINI
IMPORTO ANTICIPABILE (INDICATIVO): 60% DELLE ESPORTAZIONI PREVISTE
EROGAZIONE IN EURO O IN DIVISA ESTERA
ACCENSIONE DOPO PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO DI ESPORTAZIONE DURATA MASSIMA: BREVE TERMINE ESTINZIONE
MEDIANTE TRASFORMAZIONESU
ANTICIPO SU FATTURE DEVE ESSERE VERIFICATA L’EFFETTIVA PRODUZIONE ED
ESPORTAZIONE DELLA MERCE E, NATURALMENTE LA PUNTUALITA’ DELLA RELATIVA TRASFORMAZIONE
ANTICIPI SU FATTURA
IMPORTO ANTICIPABILE (INDICATIVO): 90% DELLE ESPORTAZIONI EFFETTUATE
EROGAZIONE IN EURO O IN DIVISA ESTERA
ACCENSIONE AL MOMENTO DELL’EFFETTUAZIONE DELL’ESPORTAZIONE DURATA MASSIMA: BREVE TERMINE
ESTINZIONE MEDIANTE INTROITO DALL’ESTERO
DEVE ESSERE CONTROLLATO IL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI PER L’INTROITO
ANTICIPI ALL’ESPORTAZIONE
RIMBORSO ANTICIPO
ANTICIPO SU FATTURA
1 APRILE
INTROITO
ANTICIPO SU ORDINE
1 MARZO
LA MERCE VIENE ESPORTATA
1 GENNAIO
ESPORTATORE ED IMPORTATORE STIPULANO
IL CONTRATTO PER L’OPERAZIONE COMMERCIALE
FINANZIAMENTI ALL’IMPORTAZIONE
DI NORMA LA DATA DI ACCENSIONE CORRISPONDE ALLA DATA IN CUI VIENE PAGATA L’IMPORTAZIONE
DI NORMA L’ESTINZIONE AVVIENE MEDIANTE INTROITO DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BENI ACQUISTATI
E’ NECESSARIO AFFIDARE IL CLIENTE, PREVEDENDO APPOSITE LINEE DI FIDO
PUO’ ESSERE EROGATO IN EURO O IN DIVISA ESTERA
IN CASO DI FINANZIAMENTO IN DIVISA IL CLIENTE CORRE RISCHIO DI CAMBIO
FINANZIAMENTI ALL’IMPORTAZIONE
RIMBORSO
VENDITA DELLA MERCE
ACCENSIONE DEL FINANZIAMENTO
IMPORTAZIONE DELLA MERCE
STIPULA DEL CONTRATTO PER L’IMPORTAZIONE
PAGAMENTO ANTICIPATO DEL VALORE DELL’IMPORTAZIONE
PRESTITI IN DIVISA
A BREVE TERMINE
A MEDIO TERMINE
A LUNGO TERMINE
FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE IN VALUTA
provvista
rimborso provvista
FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE IN VALUTA
rimorso rate e interessi
fido/erogazione
BANCA FINANZIATRICE BANCA ESTERA
CLIENTE FINANZIATO
OPERAZIONI DI CREDITO
OPERAZIONI DI CREDITO
- crediti documentari
- stand-by letter of credit
CREDITI DI FIRMA
- fidejussioni accessorie
- garanzie a prima domanda
- avalli
- accettazioni
- impegni a pagare
- finanziario
- prestiti
CREDITI DI CASSA
- scoperto di c/c
- commerciale
- finanziamento ciclo produttivo
- smobilizzo
- fin. import
- fin. su ordini assistiti o meno da garanzie bancarie/LC
- anticipi su fatture
- sconto pro-solvendo
- sconto pro-soluto
- fin. valuta su SBF Italia 49
CREDITI DI FIRMA
- come finanziarsi utilizzando i crediti di firma
CREDITI DI FIRMA
- come finanziarsi utilizzando i crediti di firma
crediti documentari impegni a pagare
- acquisto merci
- trasferimento crediti documentari
- back to back
- finanziamenti su crediti documentari
- acquisto merci
garanzie L/C stand by
- advance payment bond
- rimborso prestiti
- finanziamenti su operazioni garantite
avalli/accettazioni crediti documentari
- sconto
E’ un contratto con il quale la banca garantisce l’adempimento di una obbligazione che il garantito ha verso un terzo (beneficiario), nei cui confronti la banca si obbliga direttamente
DEFINIZIONE
GARANZIE BANCARIE
GARANZIE BANCARIE
- debitore/ordinante
SOGGETTI
- creditore/beneficiario
- garante/banca
- controgarante/banca
CREDITI DI FIRMA
- non garantite
- garantite
(pegno, ipoteca, ecc.)
CREDITI DI FIRMA
- commerciali
- mancanza polizza di carico
- pagamento merci
- bid bond
- advance payment bond
- performance bond
- finanziarie
- rimborso prestiti
- affidamenti
- attive
(garanzie ricevute)
- passive
(garanzie rilasciate)
GARANZIE
GARANZIA DEL
- dare
- fare
Si garantisce la solvibilità del cliente. Il rischio è pari o superiore ai crediti di cassa. In caso di insolvenza dell’ordinante non è possibile quantificare il debito fino a quandola banca non sarà eventualmente escussa
Viene garantita la capacità tecnica/manageriale a fare la prestazione. L’operatore bancario, ai fini della valutazione del rischio, dovrà effettuare:
- indagine tecnica
- preventivo economico 52
- preventivo finanziario
CREDITI DI FIRMA
CONTROGARANTE
richiesta emissione garanzia FIDO, liberazione impegno eventuale richiesta pagam.
BANCA
GARANTE
BANCA GARANTE
liberazione impegno
eventuale richiesta pagam.
emissione garanzia
liberazione impegno
eventuale richiesta pagam.
richiesta emissione garanzia
EMISSIONE GARANZIA
FIDO
contratto
prestazioni
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CREDITI DI FIRMA
GARANZIE AUTONOME - A PRIMA DOMANDA
GARANZIE AUTONOME - A PRIMA DOMANDA
LA BANCA PAGHERA’ L’IMPORTO INDICATO DAL BENEFICIARIO COME DOVUTO DAL DEBITORE
La banca si obbliga a pagare immediatamente e automaticamente, al verificarsi di determinate circostanze obiettive, a semplice richiesta e senza sollevare obiezioni derivanti dal contratto sottostante
SI CONTRAPPONGONO
ordinante
beneficiario
garante
i rapporti tra i diversi soggetti sono distinti e autonomi fra loro
controgarante
La garanzia può essere pertanto soggetta a:
- eccessi
- abusi
- malafede
- frodi 54
FIDEJUSSIONI - GARANZIE ACCESSORIE
FIDEJUSSIONI - GARANZIE ACCESSORIE
LA BANCA PAGHERA’ SE E QUANTO IL DEBITORE E’ TENUTO A PAGARE
E’ un negozio con il quale la banca garantisce un’obbligazione assunta da un terzo in base all’operazione sottostante
GARANTE
stretto collegamento tra l’obbligazione principale e l’obbligazione accessoria
ORDINANTE BENEFICIARIO
RISCHI
RISCHI
- RISCHIO ORDINANTE (solvibilità, capacità tecnica/manageriale)
- TESTO (deve definire esattamente le condizioni, la scadenza, i termini devono essere valutati nella lingua d’emissione)
- RISCHIO PAESE BENEFICIARIO
- RISCHIO BENEFICIARIO
- ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNO
- ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNAZIONALE
- ORDINAMENTO GIURIDICO, USI E COSTUMI DEL PAESE BENEFICIARIO
- PROVE DELL’INADEMPIMENTO
- INTERVENTO DI UNA O PIU’ BANCHE
- COMMISSIONI
GARANZIE CONTRATTUALI
GARANZIE CONTRATTUALI
Alcune di queste garanzie sono tipiche e caratteristiche dei contratti internazionali e vengono anche denominate “GARANZIE CONTRATTUALI”
BID BOND (garanzia per la partecipazione a gare d’appalto)
- durata: limitata
- importo: limitato
- emissione: prima del perfezionamento del contratto
PERFORMANCE BOND (garanzia di buona esecuzione)
- durata: lunga (anche dopo l’ultimazione della prestazione)
- importo: superiore alla precedente (a volte aumenta con lo sviluppo del contratto
- emissione: all’entrata in vigore del contratto
ADVANCE PAYMENT BOND (garanzia di rimborso di pagamento anticipato, es. per merci, studi di engineering, progettazioni, ecc.)
- durata: fino alla fine del contratto
- importo: graduale riduzione in funzione delle forniture (da chiarire bene nella fase contrattuale)
- emissione: al momento del pagamento anticipato
RETENTION MONEY BOND (garanzia sostitutiva della ritenuta a garanzia)
- durata: dopo l’ultima prestazione dei lavori o al collaudo
- importo: quello previsto come ritenuta (5-10 %). Aumenta con il progredire del lavoro o delle prestazioni
ALTRE GARANZIE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
ALTRE GARANZIE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
PAGAMENTO DI MERCI E SERVIZI (garanzie alternative ai Crediti Documentari)
FIDEJUSSIONE PER MANCANZA POLIZZA DI CARICO (permette il ritiro delle
merci in assenza della polizza di carico)
CREDITI DI FIRMA
EMISSIONE
ESTINZIONE
CREDITI DI FIRMA
CREDITI DI FIRMA
ADEMPIMENTO DEL GARANTITO
INADEMPIMENTO DEL GARANTITO
ESCUSSIONE PAGAMENTO DA PARTE DELLA BANCA
ADDEBITO DEL CLIENTE
MANCATA MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI
CREDITO DI CASSA