PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLESTIMENTI E GRAFICHE PER L’EDIZIONE 2019 DI ARENA FISE A VERONA
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLESTIMENTI E GRAFICHE PER L’EDIZIONE 2019 DI ARENA FISE A VERONA
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
C.I.G. 802839484F
Scadenza 2019
1
CONTRATTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLESTIMENTI E GRAFICHE PER L’EDIZIONE 2019 DI ARENA FISE A VERONA
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
Tra
‐ la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (F.I.S.E.) con sede in 00196 Roma, xxx Xxxxxxx, x. 00, codice fiscale 97015720580, partita iva 02151981004, in persona del legale rappresentante, Presidente Federale Avv. Xxxxx Xx Xxxxx di seguito FISE ; P E C segret er ia.fise@legalmail. it
e
‐ la S o c i e t à ….. ……………………………. con sede in ………………….. , via ……….., n. ….., codice fiscale
………………….. , partita iva ………………….., iscritta alla CCIAA di ……………………………………. ……… , n.
……….. in persona del legale rappresentante, ) ;di seguito Società
affidataria PEC: ,
CIG:
PREMESSE
Premesso
‐ che la società è risultata affidataria della PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLESTIMENTI E GRAFICHE PER L’EDIZIONE 2019 DI ARENA FISE A VERONA ‐ FEDERAZIONE
ITALIANA SPORT EQUESTRI ‐ presentando l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica allegate (All. B e All. C);
‐ Che il presente contratto rinvia per quanto in esso non previsto e regolato ai seguenti atti di gara già esplicitamente accettati dall’aggiudicatario in sede di offerta:
• bando di gara
• disciplinare di gara e relativi allegati;
• Capitolato Tecnico,
che si allegano a questo atto in un unico fascicolo denominato Allegato A.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.
Art. 1 Oggetto dell’Appalto
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di fornitura e posa in opera di allestimenti e grafiche per l’edizione 2019 di Arena Fise che avrà luogo presso il complesso fieristico di Veronafiere a Verona, dal 07 al 10 novembre 2019.
La Società affidataria si impegna a garantire a FISE per i giorni di durata della manifestazione le forniture e i servizi previsti dal Capitolato Tecnico allegato al presente contratto a formarne parte integrante, (All. A).
1.1. SERVIZIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO
Il servizio dovrà prevedere:
‐ Trasporto, consegna di tutti i materiali, montaggio e allestimento entro il giorno 6 novembre 2019;
‐ Il disallestimento a partire dalla sera del 10 novembre 2019;
‐ La riconsegna dell’area bonificata da ogni materiale di risulta delle fasi di lavorazione.
Art. 2 Termini e modalità di espletamento dei servizi
La Società dovrà aver completato gli adempimenti richiesti entro il 6 novembre 2019. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, a perfetta regola d’arte e nel rispetto di quanto previsto negli atti di gara e nell’offerta presentata dalla Società Affidataria in sede di gara.
La Società Affidataria si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza e obblighi di protezione connessi all’attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 3 Direttore dell’esecuzione
La Direzione dell’esecuzione del contratto è affidata all’Arch. Xxxxx Xxxxxx.
FISE può in ogni tempo provvedere alla sostituzione del Direttore dell’esecuzione del contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi alla Società affidataria.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell’esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti presentati e degli impegni contrattuali assunti.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti lui assegnati.
Art. 4 Personale impiegato
La Società affidataria è tenuta ad avvalersi di personale idoneo e qualificato per la più efficiente e puntuale realizzazione dei servizi.
La Società affidataria si obbliga a corrispondere ai propri lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di realizzazione dei servizi e ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore. La Società affidataria rimane l'unica responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, anche assumendo i relativi oneri. Il mancato adempimento di anche una soltanto delle obbligazioni racchiuse nel presente articolo è considerato sin d'ora grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e consentirà alla FISE di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Entro dieci giorni antecedenti l'inizio della Manifestazione, la Società affidataria dovrà fornire alla FISE un'autodichiarazione nella quale andranno indicate le generalità e la retribuzione spettante ad ogni singolo soggetto impiegato per la realizzazione dei servizi, unitamente alla documentazione attestante la regolarità contributiva nei suoi confronti. L'autodichiarazione dovrà altresì essere accompagnata dalla documentazione attestante l'esperimento delle procedure necessarie ad ottenere regolare permesso di soggiorno per i soggetti impiegati per l'esecuzione dei servizi che non fossero cittadini comunitari, nonché dalla documentazione attestante l'avvenuto ottenimento del permesso medesimo.
Il personale non incluso nella menzionata autodichiarazione non riceverà l'accredito necessario per l'accesso all'Impianto. Entro trenta giorni dalla conclusione della Manifestazione, la Società affidataria, in relazione al personale impiegato per la realizzazione dei servizi, dovrà trasmettere alla FISE:
‐ copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
‐ quietanza liberatoria, rilasciata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti, nella quale si attesti che sono stati percepiti dalla Società affidataria gli emolumenti a totale soddisfacimento di ogni spettanza dovuta e di non aver null'altro a pretendere in relazione al lavoro prestato nell'ambito della Manifestazione.
Art. 5 Variazioni Quantitative
Qualora nel corso di esecuzione del Contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, l’impresa appaltatrice vi sarà tenuta, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che l’aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/16.
Art. 6 Corrispettivo e modalità di pagamento
Il corrispettivo pattuito è quello indicato nell’Offerta Economica (All. C).
La liquidazione degli importi fatturati per le prestazioni rese sarà effettuata, condizionatamente all’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti alla Società affidataria dal contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti nonché in particolare al rispetto dell’articolo 4. La liquidazione avverrà entro 60 giorni, dalla presentazione di regolare fattura in modalità elettronica. Il codice univoco di Ufficio IPA da inserire nella fattura elettronica verrà comunicato alla firma del contratto.
Art. 7 Responsabilità Amministrativa e D.lgs 231/2001
La società affidataria dichiara di essere a conoscenza della normativa introdotta con il D.lgs. 8 giugno 2001
In caso di violazione di tale previsione resta inteso tra le parti che FISE potrà applicare le sanzioni disciplinari previste a carico dei terzi nel predetto Modello organizzativo di gestione e controllo (da intendersi qui interamente accettate) e ritenere, nei casi più gravi, risolto il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile.
Art. 8 Durata
Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà scadenza al termine dell’evento, in data 10.11.2019 senza necessità di disdetta e senza possibilità di tacito rinnovo.
Art. 9 Riservatezza e uso dei segni distintivi
La Società affidataria assume su di sé l’obbligo di agire un modo che tutto il personale, dipendente od autonomo, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
FISE, parimenti, assume lobbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dalla Società affidataria nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L’obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.
Xxxxx che non sia espressamente autorizzato da FISE a seguito di specifico accordo, è fatto divieto alla Società affidataria di apporre, sui materiali forniti in esecuzione del contratto, messaggi pubblicitari o propri segni distintivi. Parimenti è vietato ogni utilizzo da parte della Società affidataria dei segni distintivi di FISE, fatto salvo quanto previsto negli eventuali contratti di sponsorizzazione sottoscritti tra le parti.
Art. 10 Garanzie e Responsabilità
La società affidataria è obbligata a costituire, a favore di FISE, la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 103 del D.Lgs 50/16, nei termini e con le modalità prescritte nel Disciplinare di Gara. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento da parte dell’esecutore del contratto.
La Società affidataria è altresì obbligata, essendone esclusivamente responsabile, escludendosi ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti di FISE, all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni dettate dai contratti collettivi, leggi, regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assistenza, contrinuzione e retribuzione dei lavoratori dipendenti, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto e nel corso dello svolgimento dell’appalto.
La Società affidataria svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti della FISE e dei terzi.
La Società affidataria, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.
La Società affidataria, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del Capitolato e/o derivanti dal presente Contratto, solleva FISE da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della medesima FISE, della Società affidataria e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell’esecuzione dell’appalto.
A garanzia di tali obbligazioni la Società affidataria si impegna a fornire a semplice richiesta di FISE copia della Polizza Assicurativa di R.C. verso terzi, per un massimale pari ad almeno 1.000,000,00 avente validità
per tutto il periodo di durata del contratto. La mancata stipula della predetta Polizza Assicurativa sarà motivo di risoluzione di diritto del presente contratto.
Art. 11 Subappalto
Ogni forma di cessione, anche parziale, dei diritti e degli obblighi previsti nel presente contratto deve essere espressamente approvata da FISE in forma scritta.
Art.12 Mancato adempimento nell’effettuazione del servizio
Qualora il servizio oggetto del presente contratto non dovesse essere espletato dall’Aggiudicatario, è prevista una penale pari a € 50.000,00. Resta inteso che la indicata penale è reputata dalle Parti non eccessiva, e comunque irriducibile anche in deroga all’art. 1384 cod. civ.
Qualora la Società affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, FISE potrà affidare ad altra ditta senza alcuna formalità l’esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall’impresa appaltatrice della stessa. Qualora il contratto venga risolto per cause imputabili alla Società affidataria, restano a carico della stessa le spese ulteriormente sostenute da FISE rispetto a quanto previsto in contratto risolto. FISE ha facoltà di prelevare tali somme dalla cauzione e, nel caso di sua insufficienza, da eventuali crediti maturati dalla Società affidataria.
Art. 13 Recesso
La FISE potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti/e.
L’esercizio del diritto di recesso sarà proceduto da una formale comunicazione alla società affidataria da darsi, mediante lettera raccomandata a.r., ovvero mediante posta elettronica certificata, con un preavviso non inferiore a venti giorni. Per quanto non espressamente previsto, si applica l’art. 109 del D.lgs. 50/2016.
Art. 14 Condizione risolutiva
Fermo restando il diritto di recesso, il contratto si intenderà risolto di diritto qualora la Società affidataria risulti essere in una delle situazioni previste dal D.lgs 50/2016 art. 80 e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre, FISE potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1436 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società affidataria con raccomandata a/r, nei seguenti casi:
‐ Accerato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il presente contratto;
‐ Reiterata inosservanza dei contenuti dell’offerta tecnica presentata in sede di gara;
‐ Accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la sottoscrizione del contratto;
‐ Mancato rispetto, da parte dell’impresa appaltatrice, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, e in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
‐ Affidamento di attività in subappalto in violaizone di quanto previsto nel presente contratto, ovvero cessione – totale o parziale, diretta o indiretta – del presente contratto, oppure cessione non utorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso.
Il presente contratto è sottoposto inoltre alla condizione risolutiva del rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. In tale evenienza il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione con raccomandata a/r o PEC.
Art. 15 Trattamento dei dati personali
Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i dati personali in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto. Tale consenso è espressamente reso anche ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, UE 679/16. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal predetto Regolamento UR 679/16, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel più attento e scrupoloso rispetto delle previsioni del predetto Regolamento, con modalità automatizzate e non, che assicurino la protezione dei dati dalla sottrazione, l’illegittima divulgazione, la perdita o accettazione e per finalità non eccedenti quanto necessario alla corretta esecuzione del contratto medesimo o al rispetto di obblighi imposti dalla legge.
Art. 16 Disposizioni Generali ‐ Modifiche del presente Contratto
I termini e le condizioni del presente contratto costituiscono l’intero accordo tra le Parti e nessun accordo o patto che modifichi o ampli lo stesso sarà vincolante per alcuna delle Parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente contratto e sia sottoscritto dalle Parti o dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.
Art. 17 Modifiche Ragione Sociale e assetti societari
Le modifiche e le variazioni della denominazione e della regione sociale della Società affidataria devono essere prontamente comunicate a FISE.
La comunicazione dovrà essere corredata da copia autentica dell’atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall’atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell’impresa subentrante dovranno trasmettere apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
Fino a quando non si conclude la procedura suddetta, FISE continuerà a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell’attesa, non saranno liquidate.
La Società affidataria è tenuta a trasmettere a FISE, a mezzo di lettera raccomandata entro 20 giorni dal verificarsi dell’evento, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, fornendo la documentazione necessaria per le verifiche del sussistere dei requisiti di capacità previsti dalla legge.
Art. 18 Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante e/o occasionata dal presente Contratto, che eventualmente intercorresse tra la FISE e la società affidataria sarà competente il Foro di Roma, con esclusione di ogni altro Foro, alternativo o concorrente.