DISCIPLINARE DI GARA
- 38010 San Xxxxxxx all’Xxxxx (XX), Xxx X. Xxxx 0- Xxx. 0000/000000 Fax 0461/615218
- xxx.xxxxx.xx -
iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche private n. 231 - partita IVA n. 02038410227 -
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI IN DISPONIBILITÀ ALLA FONDAZIONE XXXXXX XXXX
CIG 5916855734
SOMMARIO
PREMESSA 3
1. DURATA DEL CONTRATTO E AMMONTARE STIMATO DELL’APPALTO 4
2. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI 5
3. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA 6
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI 6
5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 7
A. Requisiti di ordine generale 7
B. Requisiti di idoneità professionale 7
C. Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico organizzativo 8
6. OBBLIGATORIETÀ DELL’EFFETTUAZIONE DI UN SOPRALLUOGO 9
7. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 10
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 11
9. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 11
A. Istanza di ammissione alla gara e autocertificazioni 12
B. Deposito cauzionale provvisorio 20
C. Dichiarazione d’impegno al rilascio di cauzione definitiva 22
D. Modulo informativa e consenso al trattamento dei dati personali 22
E. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 66, della l. 266/05 22
F. PASSOE 23
10. CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA 23
11. CONTENUTO DELLA BUSTA ”C”(EVENTUALE) – DOCUMENTI EX ART. 38, COMMA 2 LETTERA B CODICE DEI CONTRATTI 26
12. CONTENUTO DELLA BUSTA ”D”(EVENTUALE) – DOCUMENTI EX ART. 13 - COMMA 5 LETTERA A CODICE CONTRATTI 26
13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 27
14. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 27
A. Verifica dei plichi e della documentazione amministrativa 27
B. Verifica dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ex art. 48 del codice dei contratti 28
C. Apertura e verifica delle offerte economiche ed individuazione delle offerte che appaiono anormalmente basse 31
D. Verifica dell’anomalia dell’offerta (eventuale) 32
I. Aggiudicazione provvisoria 33
15. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SUA COMUNICAZIONE 33
17. VERIFICA DEI REQUISITI 34
18. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZO/ AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AD UN CONTRATTTO DI RETE/GEIE NON COSTITUITO 35
19. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SUA COMUNICAZIONE 35
20. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 36
21. ULTERIORI INFORMAZIONI 37
PREMESSA
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Fondazione Xxxxxx Xxxx (d’ora innanzi FEM), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, in lotto unico, per l’affidamento dei servizi dei servizi di gestione, manutenzione e conduzione degli impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità alla FEM.
La procedura di gara è indetta dalla FEM anche a favore del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina (di seguito MUCGT) che ha già espresso la propria adesione e il cui immobile, confinante, è allacciato alla rete di teleriscaldamento della FEM. Alla rete di teleriscaldamento è allacciato anche il compendio immobiliare della Parrocchia di San Xxxxxxx Xxxxxxxxx. Pertanto l’operatore economico aggiudicatario (d’ora innanzi IMPRESA), già a partire dal primo anno di servizio, è chiamato a stipulare due appositi ed autonomi contratti di somministrazione sia con il MUCGT che con la Parrocchia di San Xxxxxxx Xxxxxxxxx applicando a tali soggetti quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto (d’ora innanzi CSA) in merito alle future adesioni.
Le modalità di espletamento dei servizi richiesti nonché la descrizione delle caratteristiche tecniche minime delle varie prestazioni contrattuali richieste, sono dettagliate nel CSA e nei relativi allegati. Tali documenti formano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
Il presente disciplinare di gara descrive, inoltre, la documentazione da presentare per la stipulazione del contratto d’appalto.
L’affidamento dell’appalto avviene tramite gara europea a procedura aperta, disciplinata dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante: “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (di seguito Codice dei contratti) e dal DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” e finalizzata alla selezione di un operatore economico a cui affidare i servizi in oggetto, ai sensi degli artt. 54 e 55, del Codice dei contratti e da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 81, comma 1 e 82, del Codice dei contratti.
L’appalto è configurato quale appalto di servizi, ai sensi dell’art. 3, comma 10 e dell’art. 14 del Codice dei contratti. La prestazione qualitativamente prevalente è infatti il servizio di gestione, manutenzione e conduzione degli impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità della FEM.
Alla data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, l’impianto alimentato a biomassa non è utilizzabile. Fino al suo completo ripristino la rete di teleriscaldamento deve essere pertanto alimentata esclusivamente tramite i due generatori a gas metano. Infatti, sulla base della perizia depositata dal consulente tecnico d’ufficio (CTU) nominato dal Tribunale di Trento nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo richiesto dalla FEM e sulla base di autonoma perizia commissionata dalla FEM stessa, i problemi di funzionamento del generatore a biomassa esistente non risultano superabili con semplici interventi di manutenzione ma richiedono una pressoché completa sostituzione delle componenti principali dell’impianto (caldaia a biomassa e relativo multiciclone, filtro a maniche e condotto di evacuazione dei fumi/camino). Preso atto di tali problemi la FEM, a seguito di apposita procedura di gara, ha stipulato con VIESSMANN ENGINEERING S.r.L. (con sede legale in Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXXXXX (XX) – frazione Balconi) un contratto d’appalto per la sostituzione dell’impianto termico a biomassa a servizio della rete di teleriscaldamento. Tale intervento, in corso di esecuzione, secondo le stime effettuate dal progettista (allegate al CSA), porterà ad una produzione di energia termica con la combustione di cippato per il 67%, facendo ricorso marginale al gas metano per il 33% (solo per guasti o picchi di richiesta).
Allo stato attuale il crono programma dell’intervento di sostituzione/ripristino dell’impianto alimentato a biomassa prevede:
a) avvio del contratto 09/07/2014;
b) consegna della caldaia 06/10/2014;
c) fine montaggi caldaia 24/11/2014;
d) fine prove a freddo 01/12/2014;
e) fine prove a caldo 08/12/2014;
f) inizio erogazione calore biomassa 09/12/2014.
Parallelamente all’intervento di ripristino dell’impianto alimentato a biomassa, ma cronologicamente in maniera differita, verrà indetta una procedura di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un sistema di accumulo termico volto ad ottimizzare l’utilizzo di biomassa aumentando considerevolmente l’energia prodotta tramite tale combustibile. Secondo le stime effettuate dal progettista di tale intervento (allegate al CSA), lo stesso porterà ad una produzione di energia termica con la combustione di cippato per il 91%, facendo ricorso marginale al gas metano per il 9% (solo per guasti o picchi di richiesta).
Allo stato attuale si prevede che tale intervento possa essere ultimato in tempo utile per l’avvio della stagione di riscaldamento invernale 2015/2016. In caso di esercizio da parte della FEM del diritto di opzione di proroga del contratto e nell’ipotesi in cui tale intervento di riqualificazione impiantistica venga portato a termine (aumentando di fatto la quota di energia prodotta da biomassa), i prezzi unitari dell’energia offerti dall’IMPRESA sono convenzionalmente riproporzionati per la quota di incidenza del valore del combustibile utilizzato così come stimato dal progettista (con un passaggio dal 67 % al 91% per il cippato e dal 33% al 9% per il gas metano) con l’effetto in ogni caso di ridurre l’importo della tariffa.
Ai sensi dell’art. 66, comma 7-bis del Codice dei contratti, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici - degli avvisi, del bando e delle informazioni di cui all’allegato IX A del Codice dei contratti (pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione) sono rimborsate dall’operatore economico aggiudicatario. L’importo di tali spese di pubblicazione è stimato in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00) al netto degli oneri fiscali.
1. DURATA DEL CONTRATTO E AMMONTARE STIMATO DELL’APPALTO
L'appalto ha una durata pari ad 1 anno a decorrere dalla data di consegna degli impianti. Presumibilmente la consegna degli impianti avverrà a stagione di riscaldamento invernale 2014/2015 iniziata e pertanto la contabilizzazione dei servizi resi verrà effettuata in base all’effettiva data di consegna. Dalla data di consegna degli impianti decorrono infatti tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell’IMPRESA previsti dal CSA e dagli altri documenti contrattuali.
L’IMPRESA, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del Codice dei contratti, si obbliga a prorogare, a richiesta della FEM, il contratto per un massimo di un ulteriore anno successivo all’anno iniziale, alle condizioni e ai prezzi contenuti nell’originario contratto e secondo le modalità definite dal CSA a cui si rinvia.
L’importo complessivo stimato dell’appalto, per l’intera durata massima biennale, è pari ad Euro 921.800,00 (novecentoventunomilaottocento/00), al netto degli oneri fiscali; di cui Euro 918.800,00 (novecentodiciottomilaottocento/00), al netto degli oneri fiscali, quale importo soggetto a ribasso ed Euro 3.000,00 (tremila/00), al netto degli oneri fiscali, quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo complessivo stimato dell’appalto, per la sua durata massima biennale, risulta così rappresentato:
Oggetto | Prezzo unitario | Quantità | Importo complessivo |
Manutenzione ordinaria e “terzo responsabile” degli impianti di cui all’allegato 01 al CSA | 15.000,00 €/anno | 2 anni | € 30.000,00 |
Energia distribuita dalla rete di teleriscaldamento prodotta dall’impianto a biomassa / metano | 75,00 €/MWh | 11.500 MWh (4.500 MWh primo anno + 7.000 MWh secondo anno) | € 862.500,00 |
Servizio di conduzione e manutenzione della rete di teleriscaldamento e degli scambiatori di calore a piastre di connessione fra rete di teleriscaldamento ed impianti di utenza, con la relativa regolazione fino al limite delle valvole di collegamento al circuito secondario verso gli impianti di utenza | 500,00 €/cad anno | N° 16 x 2 anni | € 16.000,00 |
Servizio di conduzione e manutenzione dei sistemi di produzione di acqua calda sanitaria con solare termico a San Xxxxxxx all’Adige | 500,00 €/anno | 2 anni | € 1.000,00 |
Servizio di conduzione e manutenzione dei sistemi di trattamento acqua – addolcitori di cui all’allegato 01 al CSA | 300,00 €/cad anno | N° 11 x 2 anni | € 6.600,00 |
Servizio di start-up nuova caldaia a biomassa | 1.500,00 €/cad | 1 | € 1.500,00 |
Servizio di “passaggio delle consegne” al termine del contratto al nuovo gestore individuato dalla FEM | 1.200,00 €/cad | 1 | € 1.200,00 |
Costi di sicurezza per riduzione rischi interferenziali (art. 26 c. 5 D.Lgs. 81/08) | 1.500,00 €/anno | 2 anni | € 3.000,00 |
TOTALE APPALTO | € 921.800,00 |
Come indicato in premessa per il solo primo periodo contrattuale, presumibilmente fino alla fine di novembre / inizi di dicembre 2014, la produzione di energia immessa nella rete di teleriscaldamento sarà effettuata esclusivamente dai generatori a gas metano. Dopo tale data, secondo il crono programma dell’intervento di ripristino dell’impianto, verrà messo in funzione il generatore a biomassa e la produzione di energia potrà avvenire attraverso la combinazione dei due combustibili.
Per il solo primo periodo in cui l’energia termica viene forzatamente prodotta con gas metano la FEM mantiene a proprio carico gli oneri di acquisto del combustibile (gas metano) restando invece a carico dell’IMPRESA tutti gli altri oneri contrattuali.
Alla data di accertamento del regolare funzionamento del nuovo generatore a biomassa, al termine delle prove a caldo, anche gli oneri di acquisto del gas metano vengono posti a carico dell’IMPRESA e viene pertanto applicata la tariffa riconosciuta per la cessione di energia così come risultante dall’offerta per la combustione combinata dei combustibili (tariffa €/MWh per funzionamento a biomassa / metano).
Il valore dell’energia annualmente prodotta ed erogata dalla centrale a biomassa è stata determinata considerando la quantità di energia delle rilevazioni storiche 2009-2013, e stimando le utenze del MUCGT e della chiesa Parrocchia di San Xxxxxxx Xxxxxxxxx. Il prezzo stimato dell’energia è determinato considerando che l’energia termica sia prodotta con la combustione prevalente di cippato (67%), facendo ricorso marginale al gas metano (33%) solo per guasti o picchi di richiesta, ad eccezione della fase transitoria che si stima cessare a fine novembre/inizio dicembre 2014 (ma che potrebbe prolungarsi in relazione all’effettiva conclusione dell’esecuzione dell’intervento di ripristino dell’impianto alimentato a biomassa) in cui si procederà alla generazione di calore esclusivamente con le caldaie a gas metano.
L’importo contrattuale risulta stimato. Esso potrà subire delle variazioni in aumento od in diminuzione in relazione alla effettiva richiesta energetica, in conseguenza sia dell’andamento climatico che dell’eventuale estensione o riduzione, anche temporanea, della rete di teleriscaldamento. L’importo contrattuale è da intendersi pertanto presunto e non garantito in quanto legato ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori. Pertanto dalla stipulazione del contratto d’appalto non discende alcun obbligo per la FEM di acquistare un quantitativo minimo di energia e servizi connessi.
La FEM e gli altri utenti allacciati alla rete di teleriscaldamento (allo stato attuale MUCGT e Parrocchia di San Xxxxxxx Xxxxxxxxx) sono gli unici beneficiari dell’agevolazione fiscale prevista dalla normativa vigente a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa. Si precisa a tal fine che l’agevolazione fiscale prevede che il gestore dell’impianto o della rete di teleriscaldamento (l’IMPRESA) trasferisca l’agevolazione sul prezzo di cessione dell’energia all’utente finale che risulta così essere il vero destinatario del vantaggio economico connesso. Il gestore della rete di teleriscaldamento (l’IMPRESA), quindi, anticipa il contributo spettante alla FEM, al MUCGT, alla Parrocchia di San Xxxxxxx Xxxxxxxxx o ai futuri aderenti.
Competono alla FEM anche i benefici derivanti dall’eventuale possibilità di certificare il risparmio energetico (titoli di efficienze energetica), i benefici derivanti dalla certificazione delle mancate emissioni di CO2 e ogni altro beneficio ottenibile grazie all’utilizzazione degli impianti.
2. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI
Tutti gli operatori economici interessati possono richiedere eventuali chiarimenti inerenti la procedura di gara:
a) PER QUESTIONI DI NATURA GIURIDICO AMMINISTRATIVA al xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx dell’ufficio acquisti, servizi generali e appalti contattandoli telefonicamente al numero 0461-615552, oppure tramite e-mail all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx;
b) PER QUESTIONI DI NATURA TECNICA, riferite alla tipologia di servizi richiesti, inviando una e- mail all’ufficio acquisti, servizi generali e appalti all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx.
Per ottenere una risposta scritta i suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente per iscritto ed in lingua italiana e potranno essere richiesti fino al settimo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.
La FEM pubblicherà sul proprio sito internet xxxx://xxx.xxxxx.xx (sezione Bandi di gara) i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali che, a proprio giudizio, siano ritenute di portata e interesse generale. Tali chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali verranno pubblicati almeno 4 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte (escluso il giorno di pubblicazione e quello di scadenza) e formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.
3. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA
La FEM mette a disposizione, sul proprio sito internet xxxx://xxx.xxxxx.xx (Bandi di gara), l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara.
La FEM di conseguenza non è tenuta a prendere in considerazione, ai sensi dell’art. 71, comma 1 del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara.
La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara e suoi allegati;
3. Capitolato speciale d’appalto – CSA e rispettivi allegati.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e-bis), f) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), e-bis) anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, a pena d’esclusione ed in sede di offerta, per quali consorziati concorrono: si ribadisce che, a questi ultimi, è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ed inoltre trova applicazione l’articolo 353 del codice penale.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti - consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti, a pena d’esclusione, ad indicare in sede di offerta l’elenco dei consorziati per i quali il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
Ai sensi del combinato disposto dei commi 9 e 10 dell’art. 37 del Codice dei contratti, non è consentita alcuna modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti, delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, dei GEIE, rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. La violazione di tale norma comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto.
Le disposizioni di cui all’art. 37 del Codice dei contratti trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alla presente procedura di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e-bis) del medesimo Codice dei contratti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, m-quater) del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’operatore economico dichiari di essere a conoscenza che sussiste una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione con un altro/i partecipante/i e di aver tuttavia formulato autonomamente l’offerta, dovrà indicare il/i concorrenti con cui sussiste tale situazione e potrà presentare, a titolo collaborativo, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Tali documenti vanno inseriti in un’apposita separata busta chiusa secondo le modalità nel proseguo illustrate. Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice dei contratti, la FEM esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La relativa verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di partecipazione di carattere generale; dei requisiti minimi di idoneità professionale; di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
In riferimento ai requisiti connessi al fatturato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del codice dei contratti, si specifica che gli importi indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore economico affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, considerato che i servizi in oggetto implicano l’assunzione di rilevanti responsabilità e che gli edifici serviti dagli impianti sono destinati ad ospitare attività particolarmente rilevanti per la FEM (centro istruzione e formazione, centro ricerca e innovazione, centro trasferimento tecnologico, azienda agricola). Inoltre, in riferimento all’impianto termico che alimenta la rete di teleriscaldamento, per la complessità dell’impianto e le particolari esigenze manutentivo/gestionali dello stesso (presenza di due generatori a gas metano e uno a biomassa in fase di ripristino), è necessario che l’operatore economico selezionato sia già in possesso di una comprovata esperienza nella gestione, conduzione e manutenzione di un impianto analogo quantomeno in riferimento al generatore a biomassa.
A. Requisiti di ordine generale
A.1) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti;
A.2) che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del Codice dei contratti.
B. Requisiti di idoneità professionale
B.1) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'Impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti) per attività inerenti l’oggetto dell’appalto. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
B.2) abilitazione alle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1, lett. a), c), d), e), g) del DM 37/2008, nonché il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dello stesso DM;
B.3) possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 del DPR 74/2013 per l’assunzione del ruolo di terzo responsabile.
C. Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico organizzativo
C.1) fatturato globale d’impresa realizzato nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara pari ad almeno Euro 1.843.600,00 (unmilioneottocentoquarantatremilaseicento/00), al netto degli oneri fiscali (pari al doppio dell’importo complessivo posto a base di gara);
C.2) servizio di punta ovvero l’esecuzione (conclusa o in corso) nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara di almeno un servizio di gestione, conduzione e manutenzione di un impianto termico alimentato con biomassa legnosa presso pubbliche amministrazioni/enti pubblici/privati aventi tali caratteristiche minime:
1. potenza del generatore termico a biomassa non inferiore a 3 MW (intesa come potenza utile riferita ad un unico generatore termico o come somma della potenza utile riferita a più generatori termici purché facenti parte di un unico impianto termico);
2. durata del servizio non inferiore ad una stagione termica completa con erogazione complessiva prevalente e continuativa effettuata, in tale stagione, tramite il generatore/i termico/i a biomassa e comunque non inferiore a 4.500 MWh.
C.3) possesso di valida certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità (SGQ o QMS), in conformità alla UNI EN ISO 9001:2008, nel settore “EA 28/28b - Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d'impianti”, avente ad oggetto “la progettazione ed erogazione di servizi energia e global service con gestione telematica. Gestione della progettazione, costruzione e manutenzione di impianti tecnologici” o settore e attività attinente all’oggetto della procedura di gara e rilasciata da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico;
C.4) possesso di valida certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA o EMS), in conformità alla UNI EN ISO 14001:2004 nel settore “EA 28/28b - Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d'impianti”, avente ad oggetto “la progettazione ed erogazione di servizi energia e global service con gestione telematica. Gestione della progettazione, costruzione e manutenzione di impianti tecnologici” o settore e attività attinente all’oggetto della procedura di gara e rilasciata da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico.
ATTENZIONE:
1. Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.
2. Nel paragrafo 9 del disciplinare (Contenuto della busta “A”) vengono descritte le modalità di determinazione e di dichiarazione del possesso dei predetti requisiti minimi di partecipazione, cui l’operatore economico dovrà attenersi.
3. Ai sensi del disposto dell’art. 48, comma 1, del Codice dei contratti, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate dai concorrenti, il Seggio di gara di gara procede ai controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa con le modalità e gli effetti stabiliti dall’art. 48 del Codice dei contratti e nel presente disciplinare di gara.
4. Ai sensi dell’art 13, coma 4 della legge n. 180/2011, la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 48, comma 1, del Codice dei contratti, non viene effettuata nei confronti degli operatori economici sorteggiati qualificabili quali “micro, piccole e medie imprese” secondo i criteri definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
5. per gli operatori economici che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato di cui al punto C.1 può essere rapportato al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività]. Il requisito di cui al punto C.2 deve invece essere comprovato nel periodo di attività.
6. il requisito di cui al punto C.2 deve essere comprovato nel periodo di attività. Il servizio di punta non deve tuttavia essere necessariamente concluso potendo risultare anche in corso di esecuzione con ciò intendendosi che il contratto da cui discende, oltre ad essere perfezionato, è concretamente in fase di esecuzione essendo già iniziato l’espletamento delle prestazioni contrattuali che lo caratterizzano in via
principale per almeno una stagione termica completa con erogazione complessiva prevalente effettuata, in tale stagione, tramite il generatore/i termico/i a biomassa.
7. in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario
a) i requisiti di ordine generale, di cui ai punti A.1 e A.2, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al punto B.1 devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.
b) il requisito relativo al fatturato globale, di cui al punto C.1, deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso con la precisazione che tale requisito deve essere posseduto almeno al 40% dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla procedura di gara, mentre il restante 60% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%. In caso di RTI verticale/misto, il requisito dovrà essere posseduto con riferimento alle percentuali che ciascun componente del raggruppamento intende assumere;
c) i requisiti di idoneità professionale di cui ai punti B.2 e B.3 nonché i requisiti di cui ai punti C.3 e C.4, devono essere posseduti interamente dalla mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito), sia in caso RTI orizzontale che in caso di RTI verticale/misto o da una delle consorziate nel consorzio ordinario;
d) il requisito del servizio di punta di cui al punto C.2 deve essere posseduto interamente dall’operatore economico che concretamente viene incaricato della gestione dell’impianto a biomassa.
8. per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti
a) i requisiti di ordine generale, di cui ai punti A.1 – A.2, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al punto B.1, devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le imprese che lo costituiscono;
b) in relazione ai requisiti inerenti il fatturato globale, di cui al punto C.1, al requisito relativo al servizio di punta, di cui al punto C.2, nonché ai requisiti relativi alle certificazioni di cui ai punti C.3 e C.4 devono essere posseduti dal Consorzio e dai consorziati secondo quanto previsto agli articoli 35 del Codice dei contratti e 277 del DPR 207/2010.
6. OBBLIGATORIETÀ DELL’EFFETTUAZIONE DI UN SOPRALLUOGO
Ai fini della partecipazione alla gara è obbligatorio, a pena di esclusione dalla procedura di gara, prendere visione prendere visione dell’impianto produttivo della rete di teleriscaldamento. Sono esentati dall’effettuazione del sopralluogo esclusivamente gli operatori economici che in occasione della procedura di gara andata deserta hanno regolarmente già effettuato il sopralluogo dell’impianto produttivo della rete di teleriscaldamento (così come risultanti dalle attestazioni di avvenuto sopralluogo in possesso della FEM).
Come precisato in premessa e nel CSA, infatti, alla data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, l’impianto alimentato a biomassa non è utilizzabile. Fino al suo completo ripristino la rete di teleriscaldamento deve essere pertanto alimentata esclusivamente tramite i due generatori a gas metano e pertanto per una corretta formulazione dell’offerta risulta necessario avere una visione non solo documentale dell’impianto.
Solo dietro espressa richiesta dell’operatore economico possono essere visionati anche gli altri impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità della FEM e le cui caratteristiche principali sono descritte negli allegati al CSA.
Il sopralluogo deve essere effettuato previo appuntamento da concordare con un incaricato della FEM.
L’appuntamento può essere richiesto, con un preavviso di almeno 48 ore rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, inviando una e-mail all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx ovvero telefonando all’Ufficio acquisti, servizi generali ed appalti (xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx - Tel: 0461/615552).
Nella comunicazione di conferma dell’appuntamento viene definito il giorno e l’orario per l’effettuazione del sopralluogo.
Al sopralluogo sono ammessi esclusivamente:
1. il legale rappresentante, un procuratore o un direttore tecnico dell’operatore economico;
2. un impiegato tecnico/commerciale delegato dall’operatore economico.
All’atto di ogni sopralluogo, il soggetto come sopra individuato, deve presentarsi con un documento di identità in corso di validità ed il seguente documento di abilitazione al sopralluogo che, a seconda dei casi, è:
1. per i soggetti di cui al punto 1 il certificato della Camera di Commercio anche in fotocopia purché in corso di validità o autocertificazione del legale rappresentante dell’operatore economico per consentirne l’acquisizione telematica da parte di FEM;
2. per i soggetti di cui al punto 2 delega sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico.
La FEM provvede alla compilazione di un verbale attestante l’avvenuto sopralluogo che deve essere sottoscritto dal tecnico incaricato dalla FEM e controfirmato dal soggetto che per conto dell’operatore economico ha effettuato il sopralluogo.
In caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei di imprese (costituiti o non), è obbligatorio che prenda visione dell’impianto produttivo della rete di teleriscaldamento e ritiri il relativo attestato l’operatore economico capogruppo del consorzio o del raggruppamento e l’operatore economico che verrà incaricato della gestione dell’impianto a biomassa.
7. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati devono far pervenire con qualunque mezzo, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana).
Tale documentazione deve essere predisposta con le modalità di seguito indicate e presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 21 ottobre duemilaquattordici 21/10/2014, presso:
FONDAZIONE XXXXXX XXXX
- Servizio amministrativo, Ufficio acquisti, servizi generali e appalti -
Via X. Xxxx, n. 1, ex Monastero agostiniano, 38010 SAN XXXXXXX ALL’ADIGE TN
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, fa fede unicamente il timbro dell'ufficio protocollo della FEM, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).
L’orario di ricezione dell’ufficio protocollo è dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione del venerdì pomeriggio e dei giorni festivi - prefestivi.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della FEM ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato o pervenga in condizioni tali da non assicurare la segretezza dell’offerta in esso contenuta.
Non sono in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale o l’eventuale data di ricezione riportata dal vettore sul documento di trasporto. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.
ATTENZIONE:
1. Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti, la FEM esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei contratti, dal suo regolamento di attuazione e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Il presente disciplinare non può pertanto contenere ulteriori prescrizioni a
pena di esclusione se non riconducibili a quelle definite dall’art. 46, comma 1-bis. Xxx erroneamente previste dette prescrizioni sono comunque nulle.
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per poter partecipare alla procedura di gara gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare, devono far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando le seguenti condizioni:
UNICO PLICO, contenente le altre buste, che deve essere chiuso e sigillato mediante l’apposizione di un’impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema equivalente che confermi l’autenticità della chiusura originaria), riportante all’esterno le seguenti indicazioni:
a) ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax – partita iva e codice fiscale (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);
b) data ed orario di scadenza del termine di presentazione delle offerte (21/10/2014 entro le ore 16:00);
c) scritta “NON APRIRE contiene l’offerta relativa alla procedura di gara PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI IN DISPONIBILITÀ ALLA FONDAZIONE XXXXXX XXXX”.
Il plico deve contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta, deve essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di un’impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema equivalente che confermi l’autenticità della chiusura originaria):
a) BUSTA “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documentazione amministrativa”, deve contenere i documenti, prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al paragrafo 9;
b) BUSTA “B” con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica”, deve contenere i documenti di cui al paragrafo 10.
ATTENZIONE:
1. Qualora il concorrente dichiari di essere a conoscenza che sussiste una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla gara e di aver formulato comunque autonomamente l’offerta, può presentare, a titolo collaborativo, anche una separata Busta“C”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “documenti ex art. 38 comma 2, lettera b Xxxxxx contratti”, contenente i documenti di cui al paragrafo 11;
2. Qualora il concorrente dichiari che alcune informazioni fornite nell’ambito delle offerte costituiscano segreti tecnici o commerciali deve presentare anche una separata Busta “D”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “documenti ex art. 13 comma 5 lettera a Xxxxxx contratti” contenente i documenti di cui al paragrafo 12. Qualora il concorrente non fornisca tale documentazione la FEM non considera presente una motivata e comprovata dichiarazione circa la presenza di tali segreti tecnici o commerciali tale da limitare il diritto di accesso alla documentazione presentata dall’Impresa stessa.
3. Le buste utilizzate per l’invio della documentazione richiesta non devono permettere di rendere riconoscibile esteriormente il loro contenuto.
4. Ai sensi dell’art. 74, comma 3, del Codice dei contratti, il mancato utilizzo dei moduli predisposti dalla FEM per la presentazione delle offerte (allegati al presente disciplinare) non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara. Se ne consigli tuttavia l’utilizzo per evitare errori nella predisposizione della documentazione richiesta.
9. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La BUSTA A “Documentazione amministrativa” deve contenere i sotto indicati documenti:
A. Le dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara (istanza di partecipazione fac-simile allegato A, dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale fac-simile allegato B ed eventualmente
B1), nonché le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE di cui al punto A.5 e, in caso di avvalimento, le dichiarazioni di cui al punto A.4 (fac- simile allegato C);
B. La documentazione attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio;
C. La dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (tale dichiarazione potrà essere inserita come clausola nella documentazione attestante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio);
D. Il modulo informativa e consenso al trattamento dei dati personali (allegato D);
E. La dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
F. PASSOE necessario per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ai sensi dell’art.6-bis del Codice dei contratti.
A. Istanza di ammissione alla gara e autocertificazioni
Gli operatori economici devono produrre, utilizzando preferibilmente gli appositi modelli allegati e predisposti dalla FEM (senza la necessità di una loro riscrittura anche considerato che risultano compilabili direttamente tramite PC), i seguenti documenti:
A.1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA (allegato A): contenente la richiesta di partecipazione alla gara a firma del legale rappresentante dell'impresa o da un soggetto abilitato ad impegnare validamente la stessa. Se il firmatario è un procuratore o un altro soggetto, va allegata la documentazione (certificato CCIAA o procura notarile, in copia dichiarata conforme ai sensi del DPR 445/2000) da cui si evinca chiaramente il potere del medesimo di impegnare validamente il l’operatore economico negli appalti pubblici. Successivamente all’aggiudicazione, su richiesta della FEM, deve essere prodotto il documento in originale o in copia autentica.
A.2) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI/DI ATTO DI NOTORIETÀ (ART. 46 E 47 DPR 445/2000) SOTTOSCRITTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA O PERSONA ABILITATA AD IMPEGNARE VALIDAMENTE LA STESSA ED ATTESTANTI (allegato B ed eventualmente B1):
1. l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti). Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA e copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
2. la dichiarazione che l’Impresa:
RIENTRA nella categoria delle “micro, piccole e medie imprese” (PMI) secondo i criteri definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 in quanto occupa meno di 250 persone e il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
Ovvero
NON RIENTRA nella categoria delle “micro, piccole e medie imprese” (PMI) secondo i criteri definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
3. i dati anagrafici e di residenza:
3.1 di tutti i direttori tecnici, dei soci (solo per le società in nome collettivo), del titolare (solo per le società individuali), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei soci accomandatari (solo le società in accomandita semplice), del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza (solo in caso di società di capitali con meno di quattro soci) e di tutti coloro i quali, al di là della loro qualifica formale ed in ragione dei poteri che sono ad essi in sostanza conferiti, gestiscono affari sociali e pertanto siano in grado di incidere, con il loro operato, sull’affidabilità dell’Impresa nel suo complesso (es. institori, procuratori, ecc.);
3.2 di tutti i soggetti che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica di direttori tecnici, di soci (solo per le società in nome collettivo), di titolare (solo per le società individuali), di amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di soci accomandatari (solo le società in accomandita semplice), di socio unico persona fisica, ovvero di socio di maggioranza (solo in caso di società di capitali con meno di quattro soci) e di tutti coloro i quali, al di là della loro qualifica formale ed in ragione dei poteri che sono ad essi in sostanza conferiti, gestiscono affari sociali e pertanto siano in grado di incidere, con il loro operato, sull’affidabilità dell’Impresa nel suo complesso (es. institori, procuratori, ecc.).
4. il numero di dipendenti in organico dell’impresa e il/i contratto/i collettivo/i applicato/i e con indicazione degli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS e il numero di P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale - dell’INAIL;
5. di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
6. in particolare di essere consapevole che alla data di pubblicazione del bando di gara l’impianto alimentato a biomassa non è utilizzabile e che fino al suo completo ripristino la rete di teleriscaldamento deve essere alimentata esclusivamente tramite i due generatori a gas metano. Inoltre dichiara di essere consapevole che parallelamente all’intervento di ripristino dell’impianto alimentato a biomassa la Fondazione Xxxxxx Xxxx è in procinto di indire la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un sistema di accumulo termico volto ad ottimizzare l’utilizzo di biomassa aumentando considerevolmente l’energia prodotta tramite tale combustibile e che pertanto in caso di esercizio da parte della Fondazione Xxxxxx Xxxx del diritto di opzione di proroga del contratto e nell’ipotesi in cui tale intervento di riqualificazione impiantistica venga portato a termine (aumentando di fatto la quota di energia prodotta da biomassa), i prezzi unitari dell’energia saranno riproporzionati per la quota di incidenza del valore del combustibile utilizzato. Tali circostanze sono state considerate nella determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato speciale d’appalto e nei rispettivi allegati;
8. di essere consapevole che ai sensi dell’art. 66, comma 7-bis del Codice dei contratti, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici - degli avvisi, del bando e delle informazioni di cui all’allegato IX A del Codice dei contratti (pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione) sono rimborsate dall’operatore economico aggiudicatario e che tali spese sono stimate in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00) al netto degli oneri fiscali;
9. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
10. di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) del d.lgs. 81/2008;
11. di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del d.lgs. 163/2006;
12. di autorizzare la Fondazione Xxxxxx Xxxx, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge n. 241/90 e dell’art. 79, comma 5-quater del Codice dei contratti – la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara in quanto in essa non è ravvisabile alcun segreto tecnico o commerciale da tutelare;
Oppure
di non autorizzare la Fondazione Xxxxxx Xxxx, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge n. 241/90 e dell’art. 79, comma 5-quater del Codice dei contratti – la facoltà di “accesso agli atti”, a permettere la visione e/o il rilascio di copia delle parti relative all’offerta, ovvero delle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, che sono espressamente e specificatamente indicate all’interno della busta “D documenti
ex art. 13 comma 5 lettera a Xxxxxx contratti” in quanto esse rappresentano segreti tecnici o commerciali per i motivi dettagliatamente indicati;
13. di autorizzare la Fondazione Xxxxxx Xxxx, ai sensi dell’articolo 79, comma 5-quinquies del Codice dei contratti, all’utilizzo del numero di fax indicato (eventualmente anche indirizzo di posta elettronica certificata e/o ordinaria) per l’invio di ogni comunicazione riferita alla gara. Indica, inoltre, un referente per la gara a cui la Fondazione Xxxxxx Xxxx può rivolgersi per ottenere eventuali informazioni;
14. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a costituire una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti;
15. l’inesistenza delle cause di esclusione1 di cui alle lettere da a) a m)-quater dell’art. 38 del Codice dei contratti 2 e precisamente:
a) che l’impresa, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Inoltre di:
essere a diretta conoscenza che nei confronti di nessuno dei soggetti indicati al punto 3.1 è pendente un procedimento analogo;
ovvero
non essere a diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti indicati al punto 3.1 è pendente un procedimento analogo e pertanto allega apposita dichiarazione resa dagli stessi;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18).
Inoltre di:
essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati al punto 3.1 e 3.2, ha riportato condanne del medesimo tipo;
ovvero
non essere a diretta conoscenza i soggetti indicati al punto 3.1 e 3.2 hanno riportato condanne del medesimo tipo e pertanto allega apposita dichiarazione resa dagli stessi;
Inoltre indica, se sussistenti, le sentenze di condanna passate in giudicato (anche se riportanti il beneficio della non menzione) e i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili riportati dai soggetti individuati all’art. 38, comma 1 lett. c) del d.lgs. 163/2006 che potrebbero essere valutati dalla FEM come incidenti sull’affidabilità morale e professionale. A tal proposito dovrà essere specificato la data e la tipologia di provvedimento, la data della sua irrevocabilità, le specifiche norme violate, il dispositivo e le eventuali circostanze attenuanti od aggravanti. Tali specificazioni
1 Ai sensi dell’art. 38 c. 1-bis del Codice dei contratti, i casi di esclusione di cui al medesimo articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
2 Per le cause di esclusione di cui alle lettere b) c) ed m-ter), la dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti ivi elencati qualora il dichiarante non abbia conoscenza diretta dell’inesistenza delle stesse a carico dei predetti soggetti avvalendosi dell’allegato fac-simile di dichiarazione allegato B1).
possono essere omesse allegando il certificato del casellario giudiziale o direttamente una copia dei provvedimenti.
Se le condanne riguardano i soggetti cessati dalle cariche societarie di cui all’articolo 38, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti, l’impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. A tal proposito si precisa che, ai sensi del medesimo art. 38, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti, l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx. Per tali reati non sussiste pertanto alcun onere dichiarativo.
d) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa);
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Fondazione Xxxxxx Xxxx e di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale (accertabile con qualsiasi mezzo di prova da parte della Fondazione Xxxxxx Xxxx);
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico con indicazione, a titolo collaborativo, dell’ufficio/sede competente al quale rivolgersi al fine della verifica (Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili);
h) di non aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti, ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter, del d.lgs. 163/2006, dal casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del medesimo d.lgs.163/2006 (questa esclusione opera per il periodo fino ad un anno decorrente dalla data d'inserimento dell'annotazione nel casellario informatico presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia);
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico (Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto- legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,
n. 266. Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia (articolo 47, comma 1, del d.lgs. 163/2006) dimostrano il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del DURC ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo d.lgs. 163/2006);
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68; con indicazione dell’ufficio competente al quale rivolgersi al fine della verifica;
k) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300), o un'altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
l) che nei confronti dell’Impresa, ai sensi dell'articolo 40, comma 9 quater, del d.lgs. 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del medesimo d.lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m) che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.l. 13.05.1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203), salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre n. 689, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara.
Inoltre di:
essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati al punto 3.1 versa nella medesime situazione;
ovvero
non essere a diretta conoscenza i soggetti indicati al punto 3.1 versa nella medesima situazione e pertanto allega apposita dichiarazione resa dagli stessi;
n) situazione di controllo di cui all’art. 2359:
che l’impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara. Dichiara inoltre che l’impresa ha formulato autonomamente l'offerta;
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano, nei confronti dell’Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con l’Impresa stessa. Dichiara inoltre che l’Impresa ha formulato autonomamente l'offerta;
ovvero
che l’impresa si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con i partecipanti alla presente procedura di gara che indica specificatamente. Dichiara inoltre che l’impresa ha formulato autonomamente l'offerta allegando a titolo collaborativo, inserendoli nell’apposita busta “C documenti ex art. 38 comma 2 lettera b Xxxxxx contratti”, i documenti ritenuti utili a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione di fatto non ha influito sulla formulazione dell'offerta.
ATTENZIONE:
1. In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese, aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete o consorzio ordinario, le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.
2. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei contratti, dette dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici dell’appalto.
3. La dichiarazione dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti, lettere b), c) ed m-ter), non deve essere resa soltanto dai soggetti che rivestano formalmente le cariche desunte dalla lettera della norma, ma anche da tutti coloro i quali, al di là della loro qualifica formale ed in ragione dei poteri che sono ad essi in sostanza conferiti, gestiscono affari sociali e pertanto siano in grado di incidere, con il loro operato, sull’affidabilità dell’impresa nel suo complesso (es. institori, procuratori, ecc.).
4. La mancata indicazione di uno o più dei soggetti individuati all’art. 38, comma 1 lett. c) del Codice dei contratti non è causa di esclusione dalla gara. La FEM si riserva la facoltà di verificare l’esatta composizione dell’operatore economico in relazione ai soggetti individuati all’art. 38, comma 1 lett. c) del Codice dei contratti (ad esempio, per gli operatori economici italiani, tramite l’acquisizione della visura storica del certificato della camera di commercio).
5. La dichiarazione delle sentenze di condanna passate in giudicato (anche se riportanti il beneficio della non menzione) e i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili riportati dai soggetti individuati all’art. 38, comma 1 lett. c) del Codice dei contratti, non è richiesta a pena di esclusione ma solo a titolo
collaborativo per consentire alla FEM di effettuare immediatamente, salvo l’esigenza di chiarimenti, la valutazione della loro incidenti sull’affidabilità morale e professionale dell’operatore economico. La FEM si riserva la facoltà di verificare, tramite l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale (o certificati equivalenti per gli operatori economici stranieri), la presenza di sentenze di condanna passate in giudicato (anche se riportanti il beneficio della non menzione) e i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, riportati dai soggetti individuati all’art. 38, comma 1 lett. c) del Codice dei contratti.
6. La FEM, in caso di mera omissione nell’effettuazione della dichiarazione da parte dell’operatore economico, non dispone la sua esclusione dalla procedura di gara nel caso in cui lo stesso sia comunque in possesso dei requisiti richiesti.
A.3) DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DEGLI ALTRI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DEI REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO – FINANZIARIO E TECNICO ORGANIZZATIVO CON SPECIFICAZIONE:
1. che l’impresa è in possesso dell’abilitazione alle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1, lett. a), c), d), e), g) del DM 37/2008, nonché il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dello stesso DM;
2. che l’impresa è in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 del DPR 74/2013 per l’assunzione del ruolo di terzo responsabile.
3. del fatturato globale d’Impresa realizzato nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara (che non può essere complessivamente inferiore ad Euro 1.843.600,00, al netto degli oneri fiscali - pari al doppio dell’importo complessivo posto a base di gara);
4. la dichiarazione circa l’esecuzione (conclusa o in corso) nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara di almeno un servizio di gestione, conduzione e manutenzione di una centrale termica alimentata con biomassa legnosa di potenza non inferiore a 3 MW (intesa come potenza utile riferita ad un unico generatore termico o come somma della potenza utile riferita a più generatori termici purché facenti parte di un unico impianto termico) per almeno una stagione termica completa con erogazione complessiva prevalente e continuativa effettuata, in tale stagione, tramite il generatore/i termico/i a biomassa e comunque non inferiore a 4.500 MWh, con indicazione del/i soggetto/i (pubblici o privati) a favore del/i quale/i lo stesso è stato realizzato;
5. la dichiarazione circa il possesso di valida certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità (SGQ o QMS), in conformità alla UNI EN ISO 9001:2008, nel settore “EA 28/28b - Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d'impianti”, avente ad oggetto “la progettazione ed erogazione di servizi energia e global service con gestione telematica. Gestione della progettazione, costruzione e manutenzione di impianti tecnologici” o settore e attività attinente all’oggetto della procedura di gara e rilasciata da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico;
6. la dichiarazione circa il possesso di valida certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA o EMS), in conformità alla UNI EN ISO 14001:2004 nel settore “EA 28/28b - Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d'impianti”, avente ad oggetto “la progettazione ed erogazione di servizi energia e global service con gestione telematica. Gestione della progettazione, costruzione e manutenzione di impianti tecnologici” o settore e attività attinente all’oggetto della procedura di gara e rilasciata da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico.
A.4) AVVALIMENTO
Qualora l’impresa concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine speciale richiesti, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. In tal caso occorre allegare:
a) Dichiarazione (fac-simile allegato C soggetto ausiliato) resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, verificabile ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti, con la quale attesta:
1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui l’impresa concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell’art. 49 del Codice dei contratti;
2. le complete generalità dell’impresa ausiliaria ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione dell’impresa concorrente ausiliata.
3. allegato, a pena di esclusione, in originale o copia autentica, il contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Tale contratto deve specificare esattamente l’oggetto (le risorse messe a disposizione, i mezzi prestati in modo determinato e specifico, le modalità di relazione e di supporto tra ausiliato e ausiliario), la durata ed ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del Codice dei contratti in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell’impresa ausiliata, una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del Codice dei contratti in materia di normativa antimafia nei confronti dell’impresa ausiliaria, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
b) Dichiarazione (fac-simile allegato C soggetto ausiliario) resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con la quale attesta:
1. le proprie generalità;
2. il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del Codice dei contratti
dichiarati singolarmente;
3. di obbligarsi nei confronti dell’impresa concorrente (ausiliata) e della Fondazione Xxxxxx Xxxx a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
4. che non partecipa a sua volta alla stessa gara, per il medesimo lotto, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.
ATTENZIONE:
1. L’avvalimento non si esaurisce in una dichiarazione di intenti, ma deve concretizzarsi in un effettivo legame tra ausiliato e ausiliario che permette al primo, grazie al supporto concreto del secondo, di eseguire l’appalto alle condizioni stabilite dalla Stazione appaltante. Pertanto la FEM si riserva la facoltà di chiedere delle integrazioni/chiarimenti in merito al rapporto tra ausiliato e ausiliario come definito nel contratto di avvalimento. Qualora l’impresa concorrente (ausiliata) non fornisca tali integrazioni/chiarimenti entro il termine perentorio assegnatole, ovvero fornisca delle informazioni insufficienti a consentire alla FEM di verificare la serietà e affidabilità del legame nascente dal contratto di avvalimento, viene esclusa con provvedimento motivato.
A.5 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AD UN CONTRATTO DI RETE, GEIE
(ulteriori dichiarazioni)
1. Per il concorrente rappresentato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, COSTITUITO prima della gara, da un’aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete o da un GEIE, vanno rese le seguenti ulteriori dichiarazioni:
a) Per i raggruppamenti temporanei: dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso DPR, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell’offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 37, comma 15, del Codice dei contratti. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Inoltre deve essere indicata la percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascuna delle impresa e le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori in caso di aggiudicazione;
b) Per il consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete o per il GEIE: nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell’atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o dell’aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete o del GEIE.
Inoltre è necessario dichiarare:
1. che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;
2. di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o dell’aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia;
3. l’ indicazione delle parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori in caso di aggiudicazione.
2. Per il concorrente rappresentato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, NON ANCORA COSTITUITO, o da un’aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete o da un GEIE: dichiarazione, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso DPR, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o dell’aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto, a:
1. costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete o GEIE;
2. conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37, commi 14, 15 e 16, del Codice dei contratti;
3. rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
4. uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del Codice dei contratti;
5. non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o dell’aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di o rete GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia;
6. che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale.
7. Per i raggruppamenti temporanei deve essere indicata la percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascuna delle impresa e le parti di prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori in caso di aggiudicazione;
8. Per i consorzi/aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete/GEIE devono essere indicate le parti di prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori in caso di aggiudicazione.
ATTENZIONE:
1. Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.35, secondo comma, del DPR 445/2000. Se le tutte le dichiarazioni inserite nella busta “A documentazione amministrativa” sono sottoscritte da un medesimo soggetto risulta sufficiente allegare
una sola copia fotostatica del documento di identità del firmatario. In caso di dichiarazioni rese da soggetti diversi dovrà essere allegata una copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore delle dichiarazioni.
2. La sottoscrizione delle dichiarazioni dovrà avvenire con firma in originale.
3. La documentazione può essere sottoscritta anche dal “procuratore/i” della società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
4. Allegati alla documentazione di gara sono stati predisposti dei fac-simili di autodichiarazione che si consiglia di utilizzare per evitare errori nella presentazione delle stesse. Tali fac-simili, compilabili digitalmente, possono essere utilizzati senza la necessità di una loro ristesura.
5. Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
B. Deposito cauzionale provvisorio
Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del Codice dei contratti per partecipare alla gara è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità e serietà dell’offerta.
Il valore del deposito cauzionale è pari al 2 (due) % dell’importo complessivo posto a base di gara:
IMPORTO COMPLESSIVO | IMPORTO DEPOSITO CAUZIONALE (2%) |
€ 921.800,00 | € 18.436,00 |
L’importo della garanzia (e dell’eventuale rinnovo, qualora richiesto) è ridotto del 50% ai sensi dell’art. 75, comma 7 del Codice dei contratti. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico deve allegare alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria la certificazione di qualità o la dichiarazione che dimostra la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciati da soggetti accreditati (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all’originale nelle forme di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000).
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, l’eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27 settembre 2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC).
Nel caso di associazione temporanea tra imprese il deposito cauzionale potrà essere costituito dall’impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.
La costituzione del suddetto deposito cauzionale può avvenire tramite:
a. presentazione di assegno circolare intestato alla FEM;
Nel caso di presentazione di assegno circolare, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria, si chiede di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la FEM dovrà appoggiare il mandato di pagamento.
b. attestazione di effettuazione di un bonifico bancario avente come beneficiaria la Fondazione Xxxxxx Xxxx, UNICREDIT BANCA S.p.A. – filiale di Mezzolombardo - CODICE IBAN XX00X0000000000000000000000 (oggetto del versamento: Cauzione provvisoria CIG 5916855734). Nel caso di versamento sul c/c intestato alla FEM, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria, si chiede di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la FEM deve appoggiare il mandato di pagamento.
c. fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla FEM.
In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.
Nel caso in cui l’operatore economico presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le stesse devono essere redatte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. sottoscrizione del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito) con una delle seguenti modalità:
- con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito). Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti;
oppure
- con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.
2. massimale o importo garantito pari al 2 (due) % dell’importo complessivo posto a base di gara (salvo la riduzione di cui all’art. 75, comma 7 del Codice dei contratti), con espressa indicazione, di tutte le seguenti clausole:
a) “il soggetto fideiussore si impegna a risarcire la Stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile all’Impresa”;
b) “la garanzia prestata con la presente fideiussione avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta”;
c) “il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell’art. 1944 del Codice Civile, e all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del cod. civ., si impegna a pagare quanto richiesto dalla Stazione appaltante a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta”;
d) solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Stazione appaltante”;
e) il fideiussore si impegna, su richiesta della Stazione appaltante, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Il deposito cauzionale rimane vincolato fino al momento dell’aggiudicazione definitiva (divenuta efficace) per tutti gli operatori economici, ad eccezione dell’operatore economico aggiudicatario per il quale lo svincolo avviene solo al momento della stipulazione del contratto d’appalto. Di conseguenza la FEM provvede allo svincolo del deposito cauzionale provvisorio in due diversi momenti.
ATTENZIONE:
1. Nel caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese (sia costituito che non), deve essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione/polizza deve essere intestata a ciascun componente del suddetto raggruppamento.
2. Non sono ammesse polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della FEM. Le polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie devono essere presentate in carta legale o resa legale.
3. Il mancato rispetto delle altre modalità indicate per la costituzione del deposito cauzionale, anche in riferimento all’importo, comportano l’obbligo di regolarizzazione della cauzione stessa entro il termine perentorio assegnato dalla FEM, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
4. La FEM si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le banche e le compagnie di assicurazione al fine di accertare l’effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca o la compagnia di assicurazioni.
C. Dichiarazione d’impegno al rilascio di cauzione definitiva
L’operatore economico offerente, ai sensi dell’art. 75, comma 8 del Codice dei contratti, deve allegare la dichiarazione d’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva), qualora il medesimo risultasse aggiudicatario. In caso di presentazione della cauzione provvisoria nella forma della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria il suddetto impegno può essere parte integrante della garanzia (e compreso tra le relative clausole contrattuali).
D. Modulo informativa e consenso al trattamento dei dati personali
L’operatore economico offerente deve produrre, debitamente compilato e sottoscritto da un suo legale rappresentante, il modulo contenente l’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 196/2003 (modello allegato D).
E. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 66, della l. 266/05
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti a versare il seguente contributo (deliberazione del 5 marzo 2014) all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC):
IMPORTO CONTRIBUTO ANAC | CIG |
€ 80,00 | 5916855734 |
Il versamento del contributo a favore dell’ANAC deve essere effettuato secondo le modalità indicate sul sito internet della stessa (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx0000).
In particolare gli operatori economici devono versare il contributo, nella misura sopra indicata, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal presente disciplinare di gara.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on-line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura di gara (5916855734). Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
a) On-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare alla documentazione amministrativa (busta A), all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on-line sul “Servizio di Riscossione”;
b) In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce “contributo ANAC” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla documentazione amministrativa (busta A).
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’ANAC. La causale
del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura di gara.
ATTENZIONE:
1. In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio/aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete/GEIE costituito, il versamento è unico ed effettuato dall’impresa individuata quale capogruppo.
2. In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio/aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete/GEIE non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.
3. Si ribadisce che il mancato pagamento del contributo o l’effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporta l’esclusione automatica dalla procedura di gara.
4. Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, la FEM procederà all’ammissione con riserva del concorrente e richiederà al medesimo la presentazione, entro un termine perentorio, della prova documentale dell’avvenuto pagamento.
F. PASSOE
Ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei contratti, la FEM verifica i requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’ANAC, mediante il sistema AVCPASS.
A tal fine, tutti gli operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura di gara devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link (xxxxx://xx0.xxxx.xx/xxx-xxx/) sul portale dell’ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la presente procedura di affidamento a cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura in oggetto), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema la documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico organizzativo necessari per la partecipazione alla presente procedura di gara restando comunque fermo l’obbligo di presentare le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare di gara in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara.
10. CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA
La BUSTA C “Offerta economica” deve contenere al suo interno l'offerta economica predisposta utilizzando preferibilmente il modello allegato alla presente lettera di invito (fac-simile allegato E) che deve riportare:
1. dati anagrafici del legale rappresentante dell’impresa o persona abilitata ad impegnare validamente la stessa (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e ruolo rivestito all’interno dell’impresa offerente di cui deve essere indicata la ragione sociale);
2. le seguenti dichiarazioni:
a) di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
b) di essere consapevole che alla data di pubblicazione del bando di gara l’impianto alimentato a biomassa non è utilizzabile e che fino al suo completo ripristino la rete di teleriscaldamento deve essere alimentata esclusivamente tramite i due generatori a gas metano;
c) di essere consapevole che parallelamente all’intervento di ripristino dell’impianto alimentato a biomassa, ma cronologicamente in maniera differita, verrà indetta una procedura di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un sistema di accumulo termico volto ad ottimizzare l’utilizzo di biomassa aumentando considerevolmente l’energia prodotta tramite tale combustibile e che pertanto in caso di esercizio da parte della Fondazione Xxxxxx Xxxx del diritto di opzione di proroga del contratto e nell’ipotesi in cui tale intervento di riqualificazione impiantistica venga portato a termine (aumentando di fatto la quota di energia prodotta da biomassa), i prezzi unitari dell’energia offerti sono convenzionalmente riproporzionati per la quota di incidenza del valore del combustibile utilizzato così come stimato dal progettista (con un passaggio dal 67 % al 91% per il cippato e dal 33% al 9% per il gas metano) con l’effetto in ogni caso di ridurre l’importo della
tariffa. Tali circostanze sono state considerate nella determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato speciale d’appalto e nei rispettivi allegati;
e) di essere consapevole che ai sensi dell’art. 66, comma 7-bis del Codice dei contratti, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici - degli avvisi, del bando e delle informazioni di cui all’allegato IX A del Codice dei contratti (pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione) sono rimborsate dall’operatore economico aggiudicatario e che tali spese sono stimate in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00) al netto degli oneri fiscali;
f) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività.
3. gli importi unitari posti a base di gara espressi in cifre ed in lettere, al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali - soggetti a ribasso;
4. l’importo complessivo stimato espresso in cifre ed in lettere, al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali - soggetto a ribasso;
5. l’importo corrispondente agli oneri per la sicurezza espresso in cifre ed in lettere, al netto degli oneri fiscali – non soggetto a ribasso;
6. gli importi unitari offerti espressi in cifre ed in lettere, al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali, per:
a) Per l'esecuzione annuale del servizio di conduzione, manutenzione e assunzione del ruolo di "terzo responsabile" degli impianti temici installati presso gli edifici in disponibilità alla FEM, ad esclusione del teleriscaldamento, di cui all'allegato 1 al CSA;
b) Per l'esecuzione del servizio di cessione di energia compresa fornitura di combustibile, conduzione gestione e manutenzione dell’ impianto termico di alimentazione della rete di teleriscaldamento presso la sede a San Xxxxxxx all’Adige (tariffa €/MWh);
c) Per l'esecuzione annuale del servizio di conduzione e manutenzione della rete di teleriscaldamento e degli scambiatori di calore a piastre di connessione fra rete di teleriscaldamento ed impianti di utenza, con la relativa regolazione fino al limite delle valvole di collegamento al circuito secondario verso gli impianti di utenza (n. 16 scambiatori);
d) Per l'esecuzione annuale del servizio di conduzione e manutenzione dei sistemi di produzione di acqua calda sanitaria con solare termico a San Xxxxxxx all’Adige;
e) Per l'esecuzione annuale del servizio di conduzione e manutenzione dei sistemi di trattamento acqua
– addolcitori di cui all'allegato 1 al CSA (n.11);
f) Per l'esecuzione del servizio di start-up nuova caldaia a biomassa;
g) Per l'esecuzione del servizio di “passaggio delle consegne” al termine del contratto al nuovo gestore individuato dalla FEM.
7. un quadro complessivo dell’offerta economica presentata con l’indicazione degli importi unitari offerti e degli importi parziali offerti (dati dalla moltiplicazione dei primi per le relative quantità previste) espressi in cifre, al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali;
8. l’importo complessivo offerto, espresso in cifre, al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
9. la corrispondente percentuale di ribasso, espressa in cifre, che deve essere calcolata rapportando l’importo complessivo offerto di cui al punto precedente con l’importo complessivo stimato dell’appalto soggetto a ribasso;
10. l’importo complessivo offerto, espresso in cifre, al netto degli oneri fiscali ma comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
11. la specificazione, in cifre ed in lettere, dei costi della sicurezza specifici e propri dell’Impresa. Si precisa che le spese per la sicurezza di cui si chiede l’indicazione rappresentano quei costi che l’Impresa è tenuta a sostenere in quanto discendono essenzialmente dall’applicazione delle prescrizioni di cui al del d.lgs. 81/2008 (ad esempio i dispositivi di protezione individuali, la formazione, l’informazione, la
sorveglianza sanitaria, ecc.). Tali oneri, che si considerano compresi nel prezzo offerto, devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle forniture e dei servizi richiesti;
12. Eventuale dichiarazione di subappalto:
Qualora l’impresa intenda avvalersi di tale facoltà, dovrà produrre una dichiarazione con la quale, nel rispetto dell’articolo 118 del Codice dei contratti, indica specificatamente le prestazioni che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo in caso di aggiudicazione, rientranti entro il limite del 30% dell’importo contrattuale.
ATTENZIONE:
a. In caso di mancata presentazione della dichiarazione la FEM non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto o al cottimo.
b. Si precisa che il subappalto è consentito solo per le prestazioni contrattuali indicate dall’operatore economico a tale scopo all’atto dell’offerta (un’indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole prestazioni interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni stabilite dall’art. 118 del Codice dei contratti, comporterà l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto).
c. Sarà fatto obbligo all’aggiudicataria dell’appalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’impresa/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
d. Qualora la dichiarazione di subappalto venga presentata in un documento separato rispetto a quello contenente l’offerta economica, essa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o persona abilitata ad impegnare validamente l’impresa, del consorzio, dell’aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete, del GEIE o dell’impresa capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete/GEIE già costituito o, nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete/GEIE non ancora costituito, dal legale rappresentate (o persona abilitata ad impegnare validamente la stessa) di ciascuna impresa raggruppata/consorziata/aggregata.
13. Sottoscrizione in originale del legale rappresentante o persona abilitata ad impegnare validamente l’impresa, del consorzio, dell’aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete, del GEIE o dell’impresa capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete/GEIE già costituito. Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete/GEIE non ancora costituito, le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentate (o persona abilitata ad impegnare validamente la stessa) di ciascuna impresa raggruppanda/consorzianda/aggregando.
14. Allegata copia fotostatica del documento d’identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i, o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000.
ATTENZIONE:
1. A pena di esclusione l’offerta non può essere plurima, condizionata, parziale o in aumento. Sono esclusi gli operatori economici che presentano anche un solo importo unitario offerto eccedente il corrispondente importo posto a base di gara e quindi anche nell’ipotesi in cui presentano un importo complessivo offerto eccedente l’importo complessivo stimato posto a base di gara e soggetto a ribasso.
2. La mancata sottoscrizione dell’offerta economica determina l’inesistenza della medesima e, di conseguenza, comporta l’esclusione del concorrente.
3. La documentazione può essere sottoscritta anche dal “procuratore/i” della società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. Tali documenti non dovranno essere allegati all’offerta economica qualora già inseriti nella documentazione amministrativa.
4. In caso di mancata allegazione della copia fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione, a pena di esclusione, entro il termine posto dalla FEM. Non si procederà alla regolarizzazione nell’ipotesi in cui in cui la/le copia/e del documento di identità mancante/i sono già state allegate alla documentazione amministrativa.
5. L’offerta economica rimane fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa. La FEM si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
6. L’offerta deve essere espressa utilizzando un massimo di tre decimali. Nel caso di indicazione di un numero di decimali superiore al massimo consentito si considereranno validi solo i primi tre decimali senza alcun rilievo di quelli ulteriormente indicati.
7. Allegato al presente disciplinare di gara è stato predisposto un fac-simile di offerta economica (allegato E) che si consiglia di utilizzare per evitare errori nella presentazione delle stessa.
11. CONTENUTO DELLA BUSTA ”C”(EVENTUALE) – DOCUMENTI EX ART. 38, COMMA 2 LETTERA B CODICE DEI CONTRATTI
Qualora il concorrente dichiari di essere a conoscenza che sussiste una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro concorrente e di aver comunque formulato autonomamente l’offerta, può presentare la busta “C”, contenente al suo interno i documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
La FEM dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, analizzata l’eventuale documentazione prodotta, qualora non la ritenga sufficiente a dimostrare la completa autonomia nella formulazione dell’offerta, si riserva la facoltà di chiedere delle integrazioni/chiarimenti agli operatori economici concorrenti. Qualora tali operatori economici non forniscano le integrazioni/chiarimenti richiesti entro il termine perentorio stabilito, ovvero qualora nonostante le integrazioni/chiarimenti forniti la FEM accerti che le offerte presentate siano riconducibili ad un unico centro decisionale, esclude con provvedimento motivato gli operatori economici offerenti collegati.
12. CONTENUTO DELLA BUSTA ”D”(EVENTUALE) – DOCUMENTI EX ART. 13 - COMMA 5 LETTERA A CODICE CONTRATTI
Qualora l’operatore economico dichiari che alcune parti dell’offerta, ovvero delle giustificazioni dei prezzi che potranno essere eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, rappresentino segreti tecnici o commerciali, deve presentare la busta “D” contenente una relazione a comprova della sussistenza di tali segreti tecnici e commerciali con indicazione specifica delle parti di offerta di cui ne ritiene espressione.
La FEM, qualora venga legittimamente richiesto l’accesso alla documentazione presentata dall’impresa, procederà ad aprire la busta “D” ed ad analizzare la documentazione prodotta. Qualora a seguito di tale analisi la FEM ritenga motivata e comprovata la sussistenza di segreti tecnici o commerciali non consente l’accesso alle parti dell’offerta indicate dall’operatore economico salvo quanto stabilito dall’art. 13, comma 6 del Codice dei contratti.
Qualora viceversa la FEM ritenga totalmente o parzialmente non motivata e comprovata la sussistenza di segreti tecnici o commerciali consente totalmente o parzialmente l’accesso all’offerta presentata da parte dell’operatore economico.
ATTENZIONE:
1. Si ribadisce che la FEM procede ad aprire la busta “D” solo a seguito della richiesta di accesso all’offerta presentata dall’operatore economico.
2. La mancata presentazione della documentazione a comprova della sussistenza di tali segreti tecnici e commerciali viene considerata quale assenso all’esercizio del diritto di accesso da parte dei soggetti legittimati a tutta la documentazione presentata, salvo le ulteriori specifiche limitazioni di legge, ed indipendentemente da quanto dichiarato a tal proposito dall’Impresa.
13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara viene aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte della FEM, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54, 55 del Codice dei contratti e mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 81, comma 1, e dell’art. 82 del Codice dei contratti.
Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella documentazione di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.
Le modalità di partecipazione alle sedute pubbliche sono indicate al paragrafo 14.
Ai sensi dell’art. 81, comma 3 del Codice dei contratti la FEM può decidere di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. In tal caso la FEM provvede a comunicarlo a tutti gli operatori economici offerenti a norma del’art. 79, comma 5 lettera b-bis del Codice dei contratti.
Nel caso in cui vi siano due o più offerte di medesimo importo si procede direttamente in seduta pubblica all’aggiudicazione mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).
Le imprese partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione (salva la facoltà della FEM, ai sensi dell’art. 11 del Codice dei contratti, di chiedere il differimento di ulteriori 180 giorni).
ATTENZIONE:
1. Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche del Seggio di gara, l’elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara, sono tempestivamente pubblicate sito internet della FEM: xxx.xxxxx.xx, sezione Bandi di Gara. Il contenuto delle stesse ha valore di notifica agli effetti di legge.
2. Di tutte le sedute, sia pubbliche che eventualmente riservate, viene redatto apposito verbale contenente indicazione di tutte le operazioni compiute.
3. La FEM, al fine di assicurare la segretezza e integrità delle offerte presentate, conserva le medesime in apposito armadio chiuso a chiave dando atto della loro integrità nei verbali di gara o in appositi rapporti ed in occasione di ogni successiva apertura.
4. Durante tutte le operazioni di gara, ai sensi dell’articolo 46 del Codice dei contratti, la FEM può invitare i concorrenti, ove necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.
14. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di gara vengono condotte nelle modalità di seguito illustrate ed articolate in tali principali fasi:
A. verifica dei plichi e della documentazione amministrativa;
B. verifica dei requisiti minimi di carattere economico – finanziario e tecnico - organizzativo ex art. 48 del codice dei contratti;
C. apertura e verifica delle offerte economiche ed individuazione delle offerte che appaiono anormalmente basse;
D. verifica dell’anomalia dell’offerta (eventuale);
E. aggiudicazione provvisoria.
A. Verifica dei plichi e della documentazione amministrativa
Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, le buste contenenti le stesse sono aperte, in seduta pubblica fissata per il giorno mercoledì 22/10/2014 ad ore 10:00 in Sala Capitolo presso l’ex Monastero Agostiniano sede degli uffici amministrativi della FEM, in Xxx X. Xxxx, 0 alla presenza di un dirigente della FEM (o di un suo delegato) e di altri due funzionari – costituiti quale Seggio di gara -, i quali sottoscriveranno apposito verbale in cui verranno documentate le operazioni svolte.
Eventuali modifiche di giorno, orario o luogo sono comunicate sul sito internet della FEM, fino al giorno antecedente la suddetta data.
L’ingresso e la permanenza dei rappresentanti delle imprese concorrenti nei locali ove si procede alle operazioni di gara sono subordinati al rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la FEM ed all’esibizione del documento di identificazione. Al fine di consentire alla FEM di procedere all’identificazione, ad ogni rappresentante delle imprese concorrenti viene chiesto di sottoscrivere un foglio di presenza con indicazione del ruolo rivestito all’interno dell’impresa.
In detta prima seduta il Seggio di gara, in conformità con le disposizioni di cui al presente disciplinare, procede ai seguenti adempimenti:
a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti, della loro integrità e del rispetto del termine di presentazione delle offerte;
b) apertura dei plichi principali, ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste “A” , “B” ed eventualmente “C” ed “D”;
c) apertura della sola busta “A “ ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi. In particolare il Seggio di gara verifica:
1. la corretta presentazione delle dichiarazioni richieste e l’eventuale valutazione dell’incidenza dei reati dichiarati sulla moralità professionale;
2. che uno stesso operatore economico non abbia presentato offerta in diversi raggruppamenti o consorzi;
3. che i consorziati indicati quali imprese per le quali il consorzio partecipa alla gara o le imprese facenti parte del raggruppamento non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
4. che l’importo della cauzione provvisoria non sia inferiore a quello indicato nel presente disciplinare di gara e che le modalità di presentazione della stessa non siano diverse da quelle prescritte (pena la richiesta di regolarizzazione);
5. il corretto versamento del contributo all’ANAC.
ATTENZIONE:
1. Si ribadisce che il mancato pagamento del contributo all’ANAC o l’effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello indicato comporta l’esclusione automatica dalla procedura di gara.
B. Verifica dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ex art. 48 del codice dei contratti
Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa e prima di procedere all’apertura di ogni altra busta, il Seggio di gara, ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti, provvede ad effettuare, nei termini e con le modalità riportate nel medesimo art. 48, la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione alla presente gara in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico nella percentuale del 10% dei medesimi, arrotondando all’unità superiore.
Se l’operatore economico sorteggiato è qualificabile quale “micro, piccola o media impresa” (PMI), il Seggio di gara non procede nei suoi confronti, ai sensi dell’art 13, coma 4 della legge n. 180/2011, alla verifica dei requisiti di ordine speciale richiesti. In tal caso non viene effettuato alcun ulteriore sorteggio e la FEM procede alla verifica dei requisiti di ordine speciale dichiarati dall’operatore economico sorteggiato solo qualora questo risulti poi aggiudicatario.
ATTENZIONE:
1. Secondo quanto previsto dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 “la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EURO”.
2. Nel caso di partecipazione di concorrenti costituiti da più operatori economici, essi sono esonerati dalla verifica ex art. 48, comma 1 del Codice dei contratti solo qualora tutti i loro componenti siano qualificabili quali “micro, piccole o medie imprese”. Nel caso in cui essi siano costituiti solo in parte da
componenti qualificabili quali “micro, piccole o medie imprese”, solo quest’ultime sono esonerate dalla verifica ex art. 48, comma 1 del Codice dei contratti.
La verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa viene effettuata, ai sensi dell’art.6-bis del Codice dei contratti, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall’ANAC, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Pertanto, come già indicato, tutti gli operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS producendo la seguente documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara inerenti i predetti requisiti minimi di ordine speciale:
1. ABILITAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI di cui all’art. 1, lett. a), c), d), e), g) del DM 37/2008, nonché il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dello stesso DM, mediante certificato CCIAA purché in corso di validità anche in fotocopia conforme ai sensi del DPR 445/2000;
2. POSSESSO DEI REQUISITI STABILITI DALL’ART. 6 DEL DPR 74/2013 PER L’ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l’iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo;
3. FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA (come specificato al paragrafo 5, lettera C.1) realizzato nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara mediante copia dichiarata conforme all’originale, ai sensi del DPR n. 445/2000:
a) facendo riferimento agli ultimi tre esercizi annuali antecedenti alla pubblicazione del bando di gara che, alla stessa data, risultano depositati (2010 – 2011 – 2012) mediante copia dichiarata conforme all’originale, ai sensi del DPR n. 445/2000, dei bilanci del triennio corredati della nota integrativa e completi della documentazione comprovante l’avvenuto deposito, ovvero, in alternativa, del Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti nel triennio, corredato della relativa nota di trasmissione;
ovvero
b) facendo riferimento agli ultimi tre esercizi (2011 – 2012 – 2013) in tal caso, limitatamente al fatturato realizzato per l’esercizio 2013, la prova del fatturato globale può essere fornita mediante valida documentazione di carattere fiscale (prospetti liquidazione periodica IVA, le dichiarazioni IVA, fatture, ecc.) o altra idonea documentazione (sempreché nel frattempo il bilancio non sia stato approvato e depositato. In tal caso si rinvia a quanto stabilito alla precedente lettera a). Per gli esercizi 2011 e 2012 si rinvia a quanto stabilito alla precedente lettera a).
c) facendo riferimento agli ultimi tre esercizi (2012 – 2013 – 2014) in tal caso, limitatamente al fatturato realizzato nel periodo da considerare per l’esercizio 2014, la prova del fatturato globale può essere fornita mediante valida documentazione di carattere fiscale (prospetti liquidazione periodica IVA, le dichiarazioni IVA, fatture, ecc.) o altra idonea documentazione (sempreché non sia già stato effettuato il deposito). Per gli esercizi 2012 e 2013 si rinvia a quanto stabilito alla precedente lettera b).
4. SERVIZIO DI PUNTA (come specificato al paragrafo 5, lettera C.2) relativo all’esecuzione (conclusa o in corso) nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara di almeno un servizio di gestione, conduzione e manutenzione di una centrale termica alimentata con biomassa legnosa di potenza non inferiore a 3 MW (intesa come potenza utile riferita ad un unico generatore termico o come somma della potenza utile riferita a più generatori termici purché facenti parte di un unico impianto termico) per almeno una stagione termica completa con erogazione complessiva prevalente e continuativa effettuata, in tale stagione, tramite il generatore/i termico/i a biomassa e comunque non inferiore a 4.500 MWh (anche in questo caso facendo riferimento agli ultimi tre esercizi annuali antecedenti alla pubblicazione del bando di gara che, alla stessa data, risultano depositati 2010 – 2011 – 2012 ovvero facendo riferimento agli ultimi tre esercizi 2011 – 2012 – 2013 o 2012 – 2013 - 2014):
a) mediante copia, dichiarata conforme all'originale, dei certificati emessi dai rispettivi committenti (pubblici o privati) attestanti la regolare esecuzione dell’appalto/contratto. Tali certificati, pena l’inammissibilità degli stessi, devono:
- descrivere l’oggetto del contratto (deve emergere chiaramente che si tratta di servizio di gestione, conduzione e manutenzione di centrali termiche alimentate con biomassa legnosa di potenza non inferiore a 3 MW - intesa come potenza utile riferita ad un unico generatore termico o come somma della potenza utile riferita a più generatori termici purché facenti parte di un unico impianto termico);
- indicare le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di avanzamento per i contratti in corso alla data di istanza di partecipazione alla presente gara (deve emergere che il servizio è stato prestato per almeno una stagione termica completa con erogazione complessiva prevalente e continuativa effettuata, in tale stagione, tramite il generatore/i termico/i a biomassa e comunque non inferiore a 4.500 MWh);
- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per l’oggetto cui si riferiscono, o per la parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione alla presente gara;
- indicare l’ammontare e la natura della eventuale quota di servizio per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
- contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta;
- essere rilasciata e vistata dall’autorità competente nel caso di prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni, ovvero rilasciata dal committente nel caso di prestazioni per privati.
ovvero, in alternativa
b) copia, dichiarata conforme all'originale, dei contratti e delle relative fatture emesse (deve emergere chiaramente che si tratta di servizio di gestione, conduzione e manutenzione di centrali termiche alimentate con biomassa legnosa di potenza non inferiore a 3 MW - intesa come potenza utile riferita ad un unico generatore termico o come somma della potenza utile riferita a più generatori termici purché facenti parte di un unico impianto termico e che il servizio è stato prestato per almeno una stagione termica completa con erogazione complessiva prevalente e continuativa effettuata, in tale stagione, tramite il generatore/i termico/i a biomassa e comunque non inferiore a
4.500 MWh).
5. CERTIFICAZIONE del proprio Sistema di Gestione della Qualità (SGQ o QMS), in conformità alla UNI EN ISO 9001:2008 (come specificato al paragrafo 5, lettera C.3) allegando copia semplice, corredata da dichiarazione di conformità rispetto all’originale, della certificazione, in corso di validità, rilasciata all’operatore economico offerente;
6. CERTIFICAZIONE del proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA o EMS), in conformità alla UNI EN ISO 14001:2004 (come specificato al paragrafo 5, lettera C.4) allegando copia semplice, corredata da dichiarazione di conformità rispetto all’originale, della certificazione, in corso di validità, rilasciata all’operatore economico offerente.
Per gli organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione in CCIAA il requisito di idoneità professionale è provato dalla presentazione di una copia conforme ai sensi del DPR 445/2000 dell’atto costitutivo e dello statuto.
Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia il requisito di idoneità professionale è provato dalla presentazione di una copia conforme ai sensi del DPR 445/2000 del certificato di iscrizione in un analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti).
Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e/o nella apposita dichiarazione, il Seggio di gara procede agli ulteriori adempimenti di cui all’art. 48 del Codice dei contratti nel rispetto dei termini perentori da questi stabiliti. In particolare si ricorda che allorché l’operatore economico non fornisca la prova del possesso dei requisiti minimi di ordine speciale richiesti, ovvero fornisca una prova solo parziale degli stessi o non rispetti il termine perentorio assegnatole per la relativa presentazione, la FEM procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’ANAC per i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11 del Codice dei contratti.
ATTENZIONE:
1. La FEM, nel procedimento di verifica dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa, assicura la massima valorizzazione del principio del contraddittorio ma nel rispetto dei termini perentori stabiliti dall’articolo 48 del Codice dei contratti. Pertanto qualora la FEM richieda chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati e l’operatore economico non sia in grado di fornirli entro il termine perentorio assegnatole, il differimento del termine di cui all’articolo 48 del Codice dei contratti può avvenire solo in virtù di una specifica richiesta dell’operatore economico in cui si vengano esplicitate le ragioni oggettive che non consentono il rispetto del suddetto termine.
C. Apertura e verifica delle offerte economiche ed individuazione delle offerte che appaiono anormalmente basse
Successivamente, nella medesima seduta pubblica nel caso in cui gli operatori economici sorteggiati abbiano già comprovato i requisiti di ordine speciale o siano qualificabili quali “micro, piccole o medie imprese” (PMI), ovvero in apposita seduta aperta al pubblico, il Seggio di gara procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (buste“B”). La data di tale seduta è indicata sul sito internet della FEM con valore di notifica agli effetti di legge. Con nota inoltrata tramite fax, o posta elettronica certificata/ordinaria viene comunque data comunicazione della medesima agli operatori economici ammessi a tale fase della procedura di gara.
In tale seduta il Seggio di gara procede, in particolare, alle seguenti operazioni:
a) all’apertura delle buste “C”;
b) alla verifica della regolarità e della completezza della documentazione in esse contenute che viene datata e siglata da parte del Presidente;
c) alla lettura degli importi unitari offerti;
d) alla lettura dell’importo complessivo offerto;
e) alla lettura delle eventuali dichiarazioni di subappalto;
f) all’apertura dell’eventuale busta “C” per la verifica dei documenti di cui all’art. 38, comma 2 – del Codice dei contratti. Qualora il Seggio di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
Quindi il Seggio di gara procede alla verifica dell’esistenza di eventuali offerte che appaiono anormalmente basse ai sensi dell’articolo 86 del Codice dei contratti e dell’art. 284 e 121 del DPR 207/2010.
In particolare, ai fini dell’individuazione delle offerte sospette di anomalia, la Seggio di gara procede secondo le seguenti modalità:
a) verifica se vi sono delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) si riserva la facoltà di valutazione del carattere anormalmente basso anche per offerte che, pur non apparendo anormalmente basse, non risultano congrue rispetto alla prestazione offerta;
c) qualora verifichi che talune offerte appaiano anormalmente basse, secondo le modalità suddette, il presidente del Seggio di gara chiude la seduta pubblica e trasmette la documentazione al responsabile del procedimento in fase di individuazione del contraente per l’attivazione della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta.
ATTENZIONE:
1. Il Seggio di gara procede ad una verifica dell’offerta economica presentata secondo le seguenti modalità:
a) in caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre e quelli indicati in lettere facendo prevalere quelli espressi in lettere;
b) tenendo per validi e immutabili gli importi unitari offerti provvedendo, ove riscontri degli errori nel calcolo degli importi parziali e dell’importo complessivo offerto, a correggerli.
2. Nell’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5 (cinque), a norma dell’articolo 86, comma 4 del Codice dei contratti, la FEM non procede alla verifica dell’esistenza di eventuali offerte
anormalmente basse ai sensi del primo comma del medesimo articolo, ma si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3. La FEM si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 88, comma 7 del Codice dei contratti, di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.
D. Verifica dell’anomalia dell’offerta (eventuale)
Il responsabile del procedimento procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del Codice dei contratti avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della FEM. Il responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della FEM, qualora lo ritenga necessario, può richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall'articolo 88, comma 1-bis, del Codice dei contratti e dall’art 121, comma 4 del DPR 207/2010. In tal caso, ai sensi dell’art. 121, comma 5 del DPR 207/2010 la specifica commissione è nominata utilizzando in via prioritaria personale interno alla FEM, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non rinvenibili all'interno della FEM stessa, attestate dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dalla dirigente del servizio amministrativo.
Il responsabile del procedimento (ovvero la specifica commissione), ai sensi dell’art. 88 del Codice dei contratti, richiede per iscritto, a mezzo fax o posta elettronica certificata, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni per rispondere, le giustificazioni relative alle voci di prezzo ed agli altri elementi di valutazione dell’offerta al fine di poter escludere l’incongruità dell’offerta medesima.
Qualora il responsabile del procedimento (ovvero la specifica commissione) non ritenga sufficienti le giustificazioni prodotte richiede per iscritto all’offerente ulteriori precisazioni ritenute pertinenti, assegnando un termine ulteriore non inferiore a 5 giorni.
Il responsabile del procedimento, ovvero la specifica commissione prevista dall'articolo 88, comma 1-bis del Codice dei contratti e dall’art 121, comma 4 del DPR 207/2010, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.
Poiché l’esclusione è disposta solo all’esito di ulteriore verifica in contradditorio, il responsabile del procedimento (ovvero la specifica commissione), terminato l’esame delle giustificazioni e precisazioni, prima di proporre alla FEM di escludere l’operatore economico, convoca il concorrente interessato con un anticipo non inferiore a 3 giorni lavorativi invitandolo a presentare ogni ulteriore elemento che lo stesso ritenga utile al fine di provare la congruità dell’offerta presentata. La convocazione avviene mediante fax o posta elettronica certificata.
A norma dell’art. 88, comma 5, del Codice dei contratti se il concorrente non si presenta nel giorno, luogo ed ora indicata dal responsabile del procedimento (ovvero la specifica commissione), può prescindere dalla sua audizione.
A conclusione di tutte le operazioni di valutazione, il responsabile del procedimento (ovvero la specifica commissione) trasmette gli atti al dirigente del servizio amministrativo della FEM e formula proposta di ammettere le offerte o di escluderle qualora le stesse si dimostrino nel loro complesso inaffidabili.
Il responsabile del procedimento procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara. La data di tale seduta viene indicata sul sito internet della FEM con valore di notifica agli effetti di legge. Con nota inoltrata tramite fax, o posta elettronica certificata/ordinaria viene comunque data comunicazione della medesima agli operatori economici interessati.
ATTENZIONE:
1. Il procedimento di verifica delle offerte anomale costituisce espressione di un potere tecnico discrezionale della FEM sindacabile solo nell’ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese siano abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto. Il giudizio conclusivo ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme: conseguentemente qualora la FEM ritenga che vi siano delle offerte anomale la relativa motivazione sarà rigorosa. Viceversa, qualora la FEM escluda l’anomalia delle offerte esaminate, la positiva valutazione di congruità delle medesime è sufficientemente espressa anche con una motivazione per relationem alle giustificazioni rese dalle imprese offerenti.
2. È disposta l’esclusione dalla gara degli offerenti che non presentano le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine assegnato.
3. Delle operazioni compiute in seduta riservata viene redatto apposito verbale del quale è data lettura nella successiva seduta pubblica di gara.
4. La FEM procede all’esclusione del concorrente solo se, al termine dell’iter di valutazione e in base all’esame degli elementi forniti, l’offerta risulti nel suo complesso inaffidabile.
I. Aggiudicazione provvisoria
Successivamente, nella medesima seduta pubblica di apertura delle buste “B” nel caso in cui non vi sia stata alcuna offerta che appaia anormalmente bassa, o nell’apposita seduta aperta al pubblico nel caso in cui si sia reso necessario procedere alla verifica delle offerte che appaiono anormalmente basse, il Seggio di gara effettua le seguenti operazioni:
a) (eventuale) espone gli esiti delle operazioni di verifica dell’anomalia dichiarando l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue o, nel caso in cui venga accertata la congruità delle offerte medesime, le dichiara non anomale;
b) formula la graduatoria delle offerte ammesse;
c) dispone l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’operatore economico che ha presentato il prezzo complessivo più basso per la FEM (eventualmente procedendo con il sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del
X.X. 000/0000, nel caso in cui vi siano due o più offerte di medesimo importo);
d) dà atto che l’aggiudicazione definitiva viene disposta dal dirigente del servizio amministrativo e che diviene efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti autodichiarati.
15. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SUA COMUNICAZIONE
L’aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento del dirigente del servizio amministrativo e diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti autodichiarati.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5, lettera a) del Codice dei contratti, la FEM dà comunicazione motivata (anche tramite l’invio dei verbali di gara e con indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto) dei risultati della presente procedura di gara, entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del dirigente del servizio amministrativo, all’operatore economico aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti gli operatori economici che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, agli operatori economici le cui offerte siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il disciplinare o il bando, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.
ATTENZIONE:
1. Ai sensi dell’art. 81, comma 3 del Codice dei contratti la FEM può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
2. La FEM si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui si stata presentata una sola offerta valida.
3. Ai fini dell’effettuazione delle comunicazioni riferite alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del Codice dei contratti, è chiesto obbligatoriamente al concorrente di indicare quantomeno un numero di fax e/o un indirizzo di posta elettronica certificata.
4. La comunicazione di aggiudicazione definitiva è effettuata per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata. La comunicazione è accompagnata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, dalla relativa motivazione (sostituibile mediante invio dei verbali di gara), dall’indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, dall’indicazione di eventuali limiti all’accesso alla documentazione richiamata e dal nominativo del referente a cui potranno essere richieste eventuali
informazioni anche in riferimento all’accesso che viene garantito durante tutto l’orario di apertura al pubblico degli uffici amministrativi della FEM.
5. Fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13 del Codice dei contratti, l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto delle comunicazioni è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia senza la necessità di apposita istanza scritta (salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi del citato articolo 13). Per facilitare l’accesso alla documentazione di gara si invita comunque a contattare il referente indicato nella comunicazione.
17. VERIFICA DEI REQUISITI
La FEM, una volta disposta l’aggiudicazione definitiva, procede, ai sensi dell’art.6-bis del Codice dei contratti, alla verifica tramite sistema AVCPASS del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara ed indicati dagli articoli 38 e 48, comma 2, del Codice dei contratti. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa devono essere comprovati, oltre che dall’aggiudicatario, anche dal concorrente che segue in graduatoria (se non compresi tra i concorrenti sorteggiati e su cui è già stato effettuato il relativo controllo ovvero nell’ipotesi in cui il concorrente secondo classificato sia qualificabile quale “micro, piccola o media impresa”).
IL RISCONTRO DELL’ASSENZA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE IN CAPO AD UN’IMPRESA AGGIUDICATARIA COMPORTA:
a) revoca dell’aggiudicazione con esclusione dalla gara e riaggiudicazione a favore dell’impresa che segue in graduatoria;
b) segnalazione della falsa dichiarazione all’ANAC e all’Autorità giudiziaria.
LA MANCATA COMPROVA DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DICHIARATI DALL’IMPRESA AGGIUDICATARIA DETERMINA LE CONSEGUENZE PREVISTE DALL’ART. 48, COMMA 1, DEL CODICE DEI CONTRATTI:
1) esclusione del concorrente;
2) escussione della cauzione provvisoria;
3) riaggiudicazione a favore dell’impresa che segue in graduatoria;
4) segnalazione del fatto all’ANAC.
ATTENZIONE:
1. In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio o di GEIE la dimostrazione dei requisiti di partecipazione deve riguardare tutti i soggetti del raggruppamento, del consorzio o del GEIE che, in base al paragrafo 9 lettera A.4, devono presentare le dichiarazioni indicate ai fini della partecipazione alla gara.
2. In caso di imprese straniere appartenenti all’Unione europea, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.
3. La FEM si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni anche di concorrenti diversi dalle imprese aggiudicatarie.
4. Si precisa che ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del Codice dei contratti, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la FEM ne dà segnalazione all’ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera h), del Codice dei contratti, per un periodo fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
18. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZO/ AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AD UN CONTRATTTO DI RETE/GEIE NON COSTITUITO
Ai sensi dell’art. 37, comma 8 del Codice dei contratti, per la presentazione dell’offerta, ai raggruppamenti (o consorzi o aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete o GEIE) non costituiti, in caso di aggiudicazione, la FEM richiede la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura, risultante da scrittura privata con sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge, oppure da copia autenticata della stessa, dal cui testo risulti espressamente:
a) che le partecipanti alla gara si sono costituite in associazione tra loro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 del Codice dei contratti;
b) che la predetta associazione temporanea persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente disciplinare;
c) che l’offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti della FEM di tutte le raggruppate;
d) che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi della FEM;
e) che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate nei confronti della Stazione appaltante in relazione all’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto;
f) la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all’obbligo stabilito dall’art. 37 comma 13 del Codice dei contratti, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.
19. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SUA COMUNICAZIONE
Ai fini della stipulazione del contratto d’appalto l’Impresa aggiudicataria deve presentare:
a) XXXXX sottoscritto su ogni pagina per espressa accettazione e per esteso (nome e cognome) dal legale rappresentante dell’Impresa aggiudicataria o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa;
b) COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO sottoscritto su ogni pagina per espressa accettazione e per esteso (nome e cognome) dal legale rappresentante dell’Impresa aggiudicataria o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa;
c) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 163/2006 secondo quanto stabilito dal CSA a cui si rinvia;
d) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA STIPULAZIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE secondo quanto stabilito dal CSA a cui si rinvia;
e) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTA ATTIVAZIONE DELLA SEDE OPERATIVA secondo quanto stabilito dal CSA a cui si rinvia;
f) INDICAZIONE DEL REFERENTE E DEL RESPONSABILE TECNICO (nominativi, numero di telefoni fisso, mobile e fax, recapiti di posta elettronica ordinaria/certificata) secondo quanto stabilito dal CSA a cui si rinvia;
g) LA RESTANTE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO prevista dal CSA a cui si rinvia;
h) COMUNICAZIONI AI FINI DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI con indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche nonché delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della legge n. 136/2010;
i) DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEL PAGAMENTO DEGLI ONERI CONTRATTUALI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA FEM PER GLI AVVISI E LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO (Ai sensi dell’art. 66, comma 7-bis del Codice dei contratti).
Il contratto d’appalto è sottoscritto subordinatamente agli adempimenti di cui al d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), entro i termini che sono successivamente comunicati all’impresa aggiudicataria. Il
termine indicato dalla FEM per la sottoscrizione del contratto d’appalto è da considerare perentorio. Pertanto il mancato rispetto del suddetto termine comporta la facoltà della FEM di revocare dell’affidamento e di disporre l’escussione della cauzione provvisoria procedendo con l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Secondo quanto stabilito dall’art. 11, comma 10 del Codice dei contratti, il contratto d’appalto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva (salvo le eccezioni espressamente stabilite dal Codice dei contratti).
Ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. b-ter) del Codice dei contratti, la FEM comunica entro cinque giorni la data di avvenuta stipulazione del contratto d’appalto al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, ai candidati le cui offerte siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il disciplinare, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva. Le modalità di tale comunicazione sono le medesime di quelle stabilite per la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
ATTENZIONE:
1. La mancata costituzione della cauzione definitiva e/o la mancata produzione della documentazione necessaria alla stipulazione del contratto d’appalto entro il termine perentorio di assegnato dalla FEM nella lettera di comunicazione di aggiudicazione definitiva comporta la revoca dell’affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria da parte della FEM, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
2. Le fideiussioni bancarie, le polizze fideiussorie e le polizze assicurative non conformi a quanto prescritto nel presente disciplinare di gara e nel CSA devono essere adeguate alle prescrizioni stesse. Nel caso l’Impresa aggiudicataria non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile alla stessa.
3. Le fideiussioni bancarie, le polizze fideiussorie e le polizze assicurative accettate, nonché tutti gli altri documenti comprovanti la costituzione del deposito cauzionale, sono depositati presso l’Ufficio acquisti, servizi generali e appalti.
20. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, la FEM fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti:
1. Finalità del trattamento: i dati forniti vengono acquisiti dalla FEM per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione dell’appalto nonché per l’aggiudicazione e gli adempimenti di legge. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla FEM ai fini della stipula del contratto e per gli adempimenti ad essa connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso.
2. Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla FEM potrebbe determinare l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la decadenza dell’aggiudicazione.
3. Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato dalla FEM in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
4. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati:
a) al personale della FEM;
b) a collaboratori autonomi, professionisti e consulenti che prestino attività di consulenza alla FEM in ordine al presente procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
c) al Ministero dell’economia e delle finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
d) agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara ai sensi della L. 241/1990 (salvo quanto stabilito dall’art. 13 del Codice dei contratti);
I dati conferiti dal concorrente, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxx.xx
5. Diritti del concorrente interessato: al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
6. Titolare del trattamento: titolare del trattamento è la FEM.
21. ULTERIORI INFORMAZIONI
La presente gara è indetta dalla FEM, costituita con atto notarile di data 24 luglio 2007, registrato in data 30 luglio 2007, al numero 4420, quale Ente di interesse pubblico senza fine di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto privato, iscritta al n. 231 del registro delle persone giuridiche private della Provincia di Trento. Ai fini della Direttiva UE n. 2004/18 la stazione appaltante è Organismo di Diritto Pubblico.
La FEM:
1. è una stazione appaltante qualificata come organismo di diritto pubblico: presenta infatti i requisiti di cui all’art. 1, comma 9 della Direttiva n. 2004/18/CE del 31.3.2004, nonché quelli di cui all’art. 3, comma 26 del d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE);
2. è qualificata quale ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell’art. 33, comma 1 e allegato A della legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
3. è compresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, PER LA FASE DI INDIVIDUAZIONE DEL
CONTRAENTE, ai sensi dell’art. 10, comma 9 del Codice dei contratti, dell’art. 272 del DPR 207/2010 e della L.P. n. 23/1992, è il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, responsabile dell’ufficio acquisti, servizi generali ed appalti.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, PER LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO,
ai sensi dell’art. 10, comma 9 del Codice dei contratti, dell’art. 272 del DPR 207/2010 e della L.P. n. 23/1992, è il xxxx. Xxxxx Xxxxx, direttore generale della FEM.
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO REFERENTE PER LA PROCEDURA DI GARA è il xxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx (Tel: 0461/615552 e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx.).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
- x.xx. xxxx.xxx Xxxxxxx Xxxxx -
FC/Xxxxx Xxxxxxxx GG/Xxxxxxxx Xxxxxx Allegati:
1. Fac-simile istanza di partecipazione (allegato A);
2. Fac-simile autodichiarazione requisiti (allegato B ed eventualmente B1);
3. Fac-simile dichiarazione di avvalimento (allegato C);
4. Modello informativa privacy (allegato D);
5. Fac-simile offerta economica (allegato E);
6. Schema contratto d’appalto (allegato F).
7. Schema DUVRI (allegato G).