CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
1) Informazioni generali
1.1) Il contratto è regolato dalla direttiva 90/314/CEE, dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dalla Legge Regionale Emilia Romagna 31 Marzo 2003 n. 7 nonché dalle previsioni del codice civile e dalle altre norme di legge in quanto qui non derogate. Le presenti condizioni generali si applicano unicamente ai contratti di compravendita di pacchetti turistici così come definiti dall'Art. 83 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206.
1.2) Il contratto è inoltre disciplinato dalle presenti condizioni generali e dalle altre condizioni - delle quali il viaggiatore attesta aver acquisito piena conoscenza - riportate nel catalogo, negli opuscoli e qualsivoglia altra documentazione illustrativa del viaggio. 1.3) Il programma è stato redatto in osservanza al disposto dell’art. 15 della legge Regionale Emilia Romagna 31 Marzo 2003 n. 7 concernente “Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici”.
1.4) Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 269/98: “la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
1.5) Il programma è valido dal 01/11/2009 al 30/04/2010. Aut. Ass. Reg. Emilia Romagna in richiesta.
2) Pagamenti
2.1) Il viaggiatore deve versare all’atto della prenotazione una somma pari al 25% del prezzo a titolo di acconto oltre alla tassa di iscrizione.
2.2) Il saldo dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della partenza.
2.3) In deroga a quanto previsto al punto precedente, per le prenotazioni effettuate con la promozione “Bestprice” il pagamento deve avvenire entro 8 giorni dalla data di prenotazione.
2.4) Qualora tra il giorno della prenotazione e quello della partenza intercorrano meno di 20 giorni il viaggiatore deve versare l’intero prezzo al momento della prenotazione.
2.5) I termini di cui sopra hanno carattere essenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1457 cod. civ. avuto riguardo all’interesse dell’organizzatore di viaggio.
3) Annullamento del contratto e recesso dal contratto da parte del viaggiatore
3.1) Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento corrispondendo all’organizzatore di viaggi un’indennità di importo pari: alla tassa di iscrizione se l’annullamento viene portato a conoscenza dell’organizzatore di viaggio fino a 40 giorni lavorativi prima della partenza; al 25% del prezzo oltre la tassa d’iscrizione se l’annullamento viene portato a conoscenza dell’organizzatore di viaggio nel periodo compreso fra i 39 ed 15 giorni lavorativi anteriori alla partenza; al 70% del prezzo oltre la tassa di iscrizione se l’annullamento viene portato a conoscenza dell’organizzatore di viaggio nel periodo compreso fra i 14 ed i 3 giorni lavorativi prima della partenza; al 95% del prezzo oltre la tassa di iscrizione se l’annullamento viene portato a conoscenza dell’organizzatore di viaggio nel periodo compreso fra 2 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa.
3.2) Nei casi in cui i costi sostenuti dall’organizzatore di viaggio siano di importo superiore a quello dell’indennità determinata secondo i criteri al punto 3.1 il viaggiatore sarà tenuto unicamente a corrispondere all’organizzatore di viaggio l’integrale rimborso dei costi suddetti oltre alla tassa di iscrizione.
3.3) Dopo la partenza il viaggiatore può annullare il contratto pagando i servizi dei quali ha usufruito e versando all’organizzatore di viaggi un’indennità pari al 95% dei servizi non usufruiti. In tal caso, salvo quanto detto all’art. 11, il viaggiatore dovrà provvedere a sua cura e spese per il ritorno e/o per la prosecuzione del viaggio.
3.4) Il viaggiatore può recedere dal contratto senza versamento di alcuna indennità nei casi previsti dai successivi articoli 5.2 e 9.6.
3.5) Sia la dichiarazione di annullamento che quella di recesso devono pervenire in forma scritta a pena di invalidità ex art. 1352 cod. civ.
3.6) In caso di contratto a distanza non si applicano, a norma dell’art. 55 lett. b) D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il diritto di recesso di cui all’art. 64 e seguenti, nonchè gli artt. 52 e 53 ed il comma 1 dell’art. 54.
4) Risoluzione del contratto per forza maggiore o caso fortuito e cancellazione del pacchetto turistico da parte dell’organizzatore di viaggio
4.1) Il contratto si risolve per impossibilità totale della prestazione dovuta a caso fortuito e causa di forza maggiore sempre che le parti non si accordino per pacchetti o servizi sostitutivi.
4.2) A puro titolo esemplificativo e senza esclusione dei casi non espressi si considerano cause di forza maggiore non imputabili all’organizzatore di viaggio:
a) gli scioperi che comportino sospensioni dei servizi oggetto del pacchetto turistico o grave intralcio dei medesimi;
b) le calamità naturali e le avverse condizioni atmosferiche che comportino sospensioni dei servizi oggetto del pacchetto turistico o grave intralcio dei medesimi;
c) gli avvenimenti bellici, gli atti di terrorismo le sommosse ed i disordini civili in generale.
4.3) L’organizzatore di viaggio può cancellare il pacchetto turistico a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel programma informandone il viaggiatore almeno venti giorni prima della data di partenza.
4.4) Nel caso di cui al punto 4.3 il viaggiatore ha diritto di scelta tra il rimborso del prezzo già corrisposto e la sostituzione del pacchetto turistico cancellato con altro, individuato d’accordo tra le parti, di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo ovvero qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza di prezzo.
4.5) Nei casi di cui al presente articolo 4 al viaggiatore non spetta alcun risarcimento del danno.
5) Modifiche delle condizioni contrattuali
5.1) Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto ne dà immediato avviso in forma scritta al viaggiatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Il viaggiatore comunica all’organizzatore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso se intende accettare o meno la modifica propostagli. Trascorso detto termine senza che il viaggiatore abbia risposto, la proposta di modifica si riterrà da lui accettata.
5.2) Ove non accetti la proposta di modifica il viaggiatore può, alternativamente, recedere senza pagamento di alcuna indennità ottenendo il rimborso della somma di denaro già corrisposta ovvero usufruire di un altro pacchetto turistico, individuato d’accordo fra le parti, di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza di prezzo.
5.3) Non si considerano significative e non comportano l’applicazione delle precedenti clausole 5.1 e 5.2 le variazioni che non comportino un’alterazione sostanziale di una parte rilevante del pacchetto turistico quali, a puro titolo esemplificativo e senza esclusione di casi non espressi:
a) modifica della data od ora di partenza e/o della data od ora di arrivo con slittamento inferiore alle 24 ore;
b) unificazione su di un unico scalo di partenze e/o arrivi originariamente previsti da diversi scali italiani o esteri purché l’organizzatore provveda al trasporto gratuito del viaggiatore fino allo scalo sostitutivo o a quello sostituito;
c) inserimento, in Italia e nel paese di destinazione, di scali intermedi originariamente non previsti;
d) sostituzione dell’albergo o (per le crociere sul Nilo) della motonave originariamente previsti con altri alberghi o motonavi di pari categoria fermo restando l’itinerario;
e) eliminazione o sostituzione nei viaggi organizzati delle tappe di mero transito intendendosi per tali quelle località nelle quali è previsto il pernottamento o il pasto senza previsione di visite a luoghi o monumenti, l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri.
5.4) Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore di viaggio predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
6) Reclamo
6.1) Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal viaggiatore senza ritardo affinché l’organizzatore di viaggio o il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
6.2) In ogni caso il viaggiatore deve, a pena di decadenza, sporgere reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
6.3) L’organizzatore è responsabile solo per i servizi a lui prenotati e facenti parte del pacchetto base; pertanto qualsiasi lamentela per servizi acquistati in loco, dovrà essere fatta direttamente a coloro che hanno erogato i servizi medesimi.
7) Responsabilità
7.1) L’organizzatore e il venditore sono responsabili, secondo le rispettive responsabilità, per il caso di mancata o inesatta esecuzione, salvo che l’inadempimento sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile, ovvero imputabile al viaggiatore o a fatto, imprevedibile o inevitabile di un terzo.
7.2) La responsabilità dell’organizzatore del viaggio per danni a persone e cose non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalle leggi vigenti e dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia.
7.3) L’agente di viaggio (venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma solo di quelle derivanti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
7.4) La responsabilità dell’organizzatore non comprende quella derivante da inadempimento o inesatta esecuzione dei servizi autonomamente acquistati dal viaggiatore e non facenti parte del pacchetto turistico.
7.5) Il viaggiatore è tenuto a prendere nota di tutte le informazioni riportate nel catalogo, del “Buono a Sapersi” in particolare.
8) Diritto di Surrogazione
8.1) Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore di viaggio tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surrogazione previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e, in mancanza, è responsabile nei confronti dell’organizzatore del pregiudizio che abbia arrecato al suo diritto di surrogazione.
9) Revisione del prezzo
9.1) I costi posti a base dei pacchetti turistici riportati in catalogo sono determinati, a seconda dei servizi offerti, in Euro, in USD o in moneta locale del paese di destinazione. Il prezzo forfetario di vendita del pacchetto turistico è calcolato per un minimo di due viaggiatori in base, a seconda dei servizi offerti, ai rapporti di cambio:
1 Euro=1,49 USD
1 Euro=1,99 Dinari Tunisini 1 Euro=1,99 Dinari Libici
ed è soggetto a revisione in conseguenza della variazione del tasso di cambio o del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tasse sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti).
9.2) Per i voli charter la revisione del prezzo determinata dalla variazione del costo del carburante per aeromobili (Jet Aviation Fuel) verrà determinata assumendo come parametri di riferimento:
A) I seguenti costi medi ponderati per ogni posto volo della voce carburante:
Euro 38,03 per i voli diretti in Tunisia; Euro 53,24 per i voli diretti in Turchia;
Euro 76,06 per i voli diretti in Egitto o Giordania; Euro 57,05 per i voli diretti in Grecia;
Euro 38,03 per i voli diretti in Spagna / Baleari; Euro 76,06 per i voli diretti in Spagna / Canarie;
Euro 45,64 per i voli diretti in Spagna / Costa del Sol.
B) un prezzo del carburante per aeromobili (Jet Aviation Fuel) pari ad Euro 510 per tonnellata.
Il calcolo della revisione verrà effettuato rilevando il prezzo medio per tonnellata del carburante per aeromobili del secondo mese di calendario antecedente la partenza come riportato in htpp://ww.platts.com (Platts European Marketscan: Jet Aviation Fuel f.o.b. prodotti Mediterraneo) convertito in Euro al tasso medio di cambio euro/dollaro del secondo mese di calendario antecedente la partenza. Il prezzo del carburante così rilevato verrà confrontato con quello di cui alla lettera "B" che precede e in caso di
variazione, in aumento o diminuzione, superiore al 3% la medesima variazione percentuale in concreto rilevata verrà applicata, a titolo di revisione, al costo medio del carburante a sedile di cui all lettera "A" che precede. In caso, invece, di variazione, in aumento o diminuzione, del prezzo del carburante in misura pari o inferiore al 3% rispetto al prezzo di cui alla lettera "B" che precede non si farà luogo a revisione del prezzo.
9.3) Per i voli di linea e per la navigazione marittima e fluviale la revisione del prezzo sarà pari all'adeguamento richiesto, per posto volo o posto nave, dalle Compagnie Aeree o di Navigazione e similmente per i diritti e le tasse la revisione sarà pari all'adeguamento richiesto dai competenti Enti o Autorità. Le tariffe aeree sono aggiornate al 30/08/2009 (salvo diversamente indicato) e si intendono in bassa stagione; per le altre città e le altre stagionalità è necessario applicare i relativi supplementi. 9.4) Per i pacchetti turistici che comprendono i servizi i cui costi sono determinati in USD o in moneta locale del paese di destinazione il prezzo forfetario di vendita del pacchetto turistico è, inoltre, soggetto a revisione in caso di variazione del tasso di cambio in misura superiore al 3% rispetto alle parità riportate al comma 1 del presente articolo. La revisione, in tal caso, sarà calcolata applicando al prezzo di vendita del pacchetto turistico un aumento o una diminuzione percentuale pari alla variazione del tasso di cambio eccedente la misura del 3%.
9.5) L’organizzatore di viaggio deve, a pena di nullità, avvisare il viaggiatore con comunicazione scritta dell’aumento a seguito di revisione e nella stessa forma, e sempre a pena di nullità, il viaggiatore deve richiedere la revisione in diminuzione.
9.6) Qualora la revisione ecceda il 10% del prezzo originario del pacchetto turistico il viaggiatore può recedere dal contratto senza pagamento di alcuna indennità a condizione che ne dia comunicazione scritta all’organizzatore di viaggio entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’avviso di aumento.
9.7) La revisione non può in alcun caso essere effettuata nei venti giorni che precedono la partenza.
10) Cessione del contratto
10.1) Il viaggiatore può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico.
10.2) In tal caso il viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto mediante comunicazione scritta che dovrà pervenire all’organizzatore di viaggio o al venditore entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza e dovrà indicare le generalità del cessionario.
10.3) Per la cessione verranno addebitati Euro 26 a persona e, a seguito della cessione, il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.
10.4) Lo stesso importo verrà applicato in caso di qualsiasi ulteriore richiesta da parte del viaggiatore, per modifiche a prenotazione già avvenuta e confermata.
10.5) I regolamenti delle compagnie aeree normalmente non prevedono la possibilità dicessione a terzi o rimborso del biglietto, se questo è già stato emesso; pertanto, nessun rimborso o sostituzione sarà possibile a biglietto emesso, se questo non sia consentito dalla compagnia che effettua il trasporto aereo.
11) Condizioni generali di assicurazioni
11.1) L’organizzatore ha stipulato ai sensi dell’art. 99 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, le seguenti polizze assicurative:
a) Consulenza medica;
b) Rientro sanitario;
c) Spese di viaggio di un famigliare in caso di ricovero in ospedale;
d) Pagamento spese mediche sostenute all’estero fino ad un massimale di Euro 1.000,00;
e) Rientro anticipato per lutto in famiglia;
f) Bagaglio: risarcimento danni per smarrimento o danneggiamento dello stesso fino ad un massimale di Euro 250,00;
g) Spese annullamento fino ad un massimale di Euro 500,00.
11.2) Il viaggiatore può stipulare le seguenti polizze integrative (anche con riferimento al massimale assicurato) facoltative:
a) interassistance;
b) bagaglio;
c) annullamento;
d) ritardi imprevisti;
e) rimborso per interruzione di soggiorno.
11.3) Ai sensi dell’art.100 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 è stato istituito un Fondo di Garanzia presso il Ministero delle attività produttive di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del vettore o dell’organizzatore di viaggio, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all’estero. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
11.4) I partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza delle coperture assicurative le cui condizioni e le eventuali limitazioni ad esse relative sono riportate dettagliatamente sul Certificato di Assicurazione che verrà consegnato prima della partenza.
Copia dello stesso può essere richiesto al momento della prenotazione del viaggio.
11.5) L’organizzatore di viaggio ha stipulato con la Navale Assicurazioni S.p.A. polizza assicurazione della responsabilità civile n. 100037315.
ATTENZIONE: A modifica di quanto sopra riportato al punto 11.5, si avvisano i Sigg. viaggiatori che la Responsabilità Civile de I Viaggi del Turchese Srl, a far data dal 01.01.2010, è assicurata con Filo Diretto Assicurazioni Spa con Polizza n. 1505000106/M.
12) Bagaglio
12.1) In caso di sinistro verificatosi in occasione di trasporto aereo il viaggiatore dovrà farsi rilasciare la copia del P.I.R. (Property Irregularity Report) ed inviare la relativa richiesta scritta di rimborso a Europ Assistance Italia entro e non oltre 10 giorni dalla data di rientro dal viaggio.
12.2) L’organizzatore declina ogni responsabilità per le conseguenze della mancata osservanza di quanto sopra.
13) Organizzazione Tecnica
I Viaggi del Turchese S.r.l.
Viale Martiri della Libertà, 29 Fidenza - Parma - 0524/512461
Numero di iscrizione Registro Imprese di Parma e Codice Fiscale 01522260346 - Capitale versato Euro 1.030.000 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento da parte di TUI Travel Plc - UK
Delibera nr. 10 del 20 marzo 1991 e successivi rinnovi.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CON GLI INTERMEDIARI DI VIAGGIO
1) Definizione
L’agenzia quando contatta l’organizzatore di viaggio per l’acquisto di un pacchetto turistico assume la veste giuridica di intermediario di viaggio e tratta, acquista diritti ed assume obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente-mandante. Pertanto l’organizzatore non conferisce alcun potere di rappresentanza all’intermediario, il quale conseguentemente non potrà indurre terzi a ritenere che gli sia stato conferito tale potere di rappresentanza, nè potrà assumere obbligazioni, stipulare contratti o compiere atti giuridici in nome dell’organizzatore.
2) Obblighi dell’organizzatore
L’organizzatore fornirà all’intermediario i propri cataloghi, depliants e quant’altro illustrante i prodotti turistici, periodicamente e nella misura ritenuta opportuna.
L’organizzatore pagherà i corrispettivi dovuti all’intermediario per l’attività svolta nei tempi e nei modi previsti da separato e specifico accordo.
L’organizzatore invierà tempestivamente all’intermediario comunicazione scritta in caso di modifica o impossibilità di fornire i servizi turistici oggetto del contratto, precedentemente confermati.
3) Obblighi dell’intermediario
E’ obbligo dell’intermediario:
a) portare a conoscenza di clienti/viaggiatori le condizioni del contratto di viaggio sottoponendole alla loro accettazione;
b) controllare la corretta sottoscrizione e compilazione dei moduli del contratto di vendita, nonché l’espressa accettazione delle condizioni ivi riportate o richiamate;
c) consegnare al cliente le condizioni di polizza Europ Assistance scaricabili dal sito www.turchese.it e conservare la firma del cliente a conferma della presa visione ed accettazione delle condizioni assicurative. Le firme dei clienti potranno essere richieste dall'assicurazione in caso di sinistro;
d) trasmettere tempestivamente e correttamente all’organizzatore tutti i dati relativi alle prenotazioni, e in particolare le generalità dei viaggiatori con i relativi domicili;
e) trasmettere tempestivamente al cliente/viaggiatore la comunicazione delle eventuali modifiche decise dall’organizzatore;
f) conservare presso i propri uffici, per il periodo previsto dal codice civile e/o dalle leggi speciali in materia, una copia del modulo di proposta e di accettazione del contratto, che metterà a disposizione dell’Organizzatore, ove questi lo chieda, per esigenze assicurative, fiscali, amministrative o giudiziali;
g) trasmettere all’organizzatore la documentazione necessaria per la richiesta dei visti consolari, qualora tale incombenza sia a carico di quest’ultimo.
Le comunicazioni tra le parti dovranno essere trasmesse per iscritto (lettera, fax, telegramma, ed in genere strumenti telematici).
4) Pagamenti
L’intermediario garantisce il pagamento da parte del cliente, e salvo regresso verso lo stesso, del prezzo del viaggio, soggiorno, pacchetto turistico, servizio turistico, nonchè le eventuali indennità di recesso e quant’altro dovuto dal cliente/viaggiatore per effetto della conclusione del contratto di viaggio.
5) Contenzioso con il Viaggiatore
In caso di controversie con il viaggiatore le parti si impegnano a collaborare, comunicandosi le informazioni e trasmettendosi i documenti necessari al fine di gestire il contenzioso.
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
In questo documento sono riportate tutte le condizioni di polizza relative alle Prestazioni di Assistenza e alle garanzie assicurative indipendentemente dalla loro effettiva operatività per singolo Assicurato.
Il Cliente viaggiatore sarà assicurato con Europ Assistance Italia
NOTA INFORMATIVA
S.p.A. solo ed esclusivamente per le coperture assicurative riportate sul “Certificato Assicurativo” rilasciato da I VIAGGI DEL TURCHESE. Il “Certificato Assicurativo” deve considerarsi l’unico documento contrattuale comprovante l’operatività delle coperture assicurative
NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N° 175 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 2 GIUGNO 1997, N° 303 E DAL REGOLAMENTO
I.S.V.A.P. N. 24 DEL 19 MAGGIO 2008.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA
Il contratto è concluso con la Società EUROP ASSISTANCE ITALIA
S.p.A. avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano.
La Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152).
Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO LEGGE APPLICABILE
Ai sensi dell'Art. 122 del D. LGS. N. 175/95 le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.
RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A.
– Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano – fax n. 02.58.47.71.28 - e.mail: ufficio.reclami@europassistance.it
Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana e l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l' I.S.V.A.P. faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.
TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA’ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.
compagnie di assicurazione per la ridistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione);
d. I Viaggi del Turchese;
inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’articolo 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati. UfficioProtezioneDati@europassitance.it
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI TERZI
DEFINIZIONI
Il presente documento è parte integrante delle Condizioni Generali di Polizza sottoscritte dal Tour Operator a favore degli Assicurati, che viene rilasciato dal Contraente stesso per rendere note le condizioni convenute con Europ Assistance. L'operatività del presente documento è subordinata alla validità della Polizza.
ASSICURATO
La persona fisica che ha acquistato un pacchetto turistico presso il Contraente, il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
AVARIA
Qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la navigazione della nave o durante il volo dell’aeromobile.
BAGAGLIO
La valigia, il baule e gli oggetti d'uso personale in essi contenuti che l'Assicurato porta con sé in viaggio.
CERTIFICATO ASSICURATIVO
Il documento rilasciato dal Contraente che certifica le coperture assicurative.
CONTRAENTE
I VIAGGI DEL TURCHESE S.R.L. Viale Martiri della Libertà, 29 – 43036 Fidenza (PR) - Codice fiscale e Partita IVA 01522260346
EUROP ASSISTANCE
Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 19569 del 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° Luglio 1993 n° 152).
Iscritta alla sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
FRANCHIGIA
La somma stabilita nella polizza che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico dell’Assicurato.
FURTO
E' il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri.
GARANZIA
Assicurazione che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato.
E' il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurarne a sè o ad altri un ingiusto profitto.
RICOVERO
La permanenza in un Istituto di cura che preveda almeno un pernottamento.
SCIPPO
La fattispecie penale prevista dal combinato disposto agli artt. 624 e 625 n°4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
SINISTRO
Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.
SCOPERTO
La parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura di Europ Assistance Italia SpA - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.
VIAGGIO
Lo spostamento e/o soggiorno dell’Assicurato organizzato dal Contraente.
Art. 1) OPERATIVITA’’ DELLA POLIZZA
Le prestaziionii dii assiistenza sono forniite una solla vollta per ciiascun tiipo entro iill periiodo dii durata dell viiaggiio.
Le garanzie Rimborso Spese Mediche e Assicurazione Bagaglio potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata del viaggio fermo che ll’’iimporto glloballe degllii iindenniizzii corriispostii non potrà superare ii massiimallii previistii.
Art. 2) ESTENSIONE TERRITORIALE
Il Paese o il Gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio, regolarmente comunicato a Europ Assistance, e dove l’Assicurato ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione/garanzia e più precisamente in EUROPA e PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO (Algeria, Cipro,
Egitto, Giordania, Israele, Libano, Tunisia, Libia, Madera, Marocco, Siria e Turchia).
Art. 3) PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assiicurabiillii, iindiipendentemente dalllla concreta vallutaziione dellllo stato dii sallute, lle persone affette da siindrome da iimmuno defiiciienza acquiisiita, allcolliismo, tossiicodiipendenza o dalllle seguentii iinfermiità mentallii: siindromii organiiche cerebrallii, schiizofreniia, forme maniiaco depressiive o statii paranoiidii. Dii conseguenza ll’’Assiicuraziione cessa all maniifestarsii dii tallii affeziionii.
Art. 4 - ESCLUSIONI
Ferme restando lle eventuallii escllusiionii speciifiiche riiportate nelllle siingolle prestaziionii e/o garanziie, Europ Assiistance non è tenuta a forniire prestaziionii o lliiquiidare iindenniizzii per tuttii ii siiniistrii provocatii o diipendentii da:
a) guerra, terremotii, fenomenii atmosferiicii aventii caratteriistiiche dii callamiità naturallii, fenomenii dii trasmutaziione dell nuclleo dellll''atomo, radiiaziionii provocate dallll''accelleraziione artiifiiciialle dii partiicelllle atomiiche;
Ai sensi dell’articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003
INFORTUNIO
INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
b) sciioperii, riivolluziionii, sommosse o moviimentii saccheggii, attii dii terroriismo e dii vandalliismo;
c) dollo dellll''Assiicurato;
d) tentato suiiciidiio o suiiciidiio;
popollarii,
n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
ISTITUTO DI CURA
L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il
e) mallattiie nervose e mentallii, mallattiie diipendentii dalllla graviidanza
olltre lla 26 ma settiimana dii gestaziione e dall puerperiio;
f) mallattiie che siiano ll''espressiione o lla conseguenza diiretta dii
1. i Suoi dati personali comuni e sensibili (i “Dati”), saranno trattati da
Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati al
siituaziionii patollogiiche croniiche o preesiistentii;
Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei,
ricovero di malati, sono esclusi comunque stabilimenti termali, case di g)
iinfortunii deriivantii dallllo svollgiimento delllle seguentii attiiviità:
elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l’esecuzione e per la gestione della Polizza
convalescenza e soggiorno.
MALATTIA
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
MALATTIA IMPROVVISA
Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un
allpiiniismo con scallata dii rocce o accesso a ghiiacciiaii, salltii dall trampolliino con scii o iidroscii, kiite surfiing, guiida ed uso dii guiidoslliitte; sport aereii iin genere, guiida ed uso dii delltapllanii ed alltrii tiipii dii veiicollii aereii ulltra lleggerii, parapendiiii ed assiimiillabiillii, attii dii temerariietà, corse e gare automobiilliistiiche, motonautiiche e motociiclliistiiche e rellatiive prove e allllenamentii nonché tuttii gllii iinfortunii soffertii iin conseguenza dii attiiviità sportiive svollte a tiitollo professiionalle, comunque non diillettantiistiiche (comprese gare, prove ed allllenamentii);
assicurativa (1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari :
precedente morboso noto all'Assicurato.
MALATTIA PREESISTENTE
Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.
h) mallattiie e iinfortunii conseguentii e deriivantii da abuso dii
allcolliicii o psiicofarmacii nonché dallll''uso dii stupefacentii e alllluciinogenii;
ii) espiianto e/o trapiianto dii organii.
Non sono forniite garanziie iin queii Paesii che sii trovassero iin stato dii belllliigeranza diichiiarata o dii fatto.
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A.
Tallii paesii sono consulltabiiliil sull siito: http://www.exclul siive-
della fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all’Estero, quali – a titolo esemplificativo – soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre
MASSIMALE
La somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.
PRESTAZIONE
Assistenza da erogarsi in natura e cioè con l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa.
RAPINA
anallysiis.com/lliists/cargo/. Sii preciisa che secondo questo siito, sono consiideratii iin stato dii belllliigeranza tuttii queii paesii contrassegnatii con un grado dii riischiio ugualle o superiiore a 4.0. Non è possiibiille iinolltre erogare prestaziionii iin natura (pertanto ll''assiistenza), ove lle autoriità llocallii o iinternaziionallii non consentono a soggettii priivatii llo svollgiimento dii attiiviità dii assiistenza diiretta iindiipendentemente dall fatto o meno che cii siia iin corso un riischiio guerra.
Art. 5) DECORRENZA E DURATA DELL’’ASSICURAZIONE
La durata dell'Assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato è pari alla durata del viaggio/locazione comunicata dal Contraente ad Europ Assistance.
La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione è di 60 giorni consecutivi.
La garanzia "Annullamento viaggio e/o locazione" decorre dal giorno di iscrizione al viaggio/locazione e dura fino al giorno di partenza ovvero il momento del primo check-in.
Art. 6) ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o garanzie alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 7) INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO
L’Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del sinistro, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
Art. 8) SEGRETO PROFESSIONALE
L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, i medici eventualmente investiti dell’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.
Art. 9) PERIODO DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
Art. 10) LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE
La Polizza è regolata dalla Legge Italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Foro competente nelle controversie tra Europ assistance e il Contraente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Legge.
Art. 12) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’’
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.
CONDIZIONI SPECIALI DI POLIZZA
PACCHETTO BASE
Valido per tutti i Clienti che acquistano un viaggio
ASSICURAZIONE ASSISTENZA - PRESTAZIONI
Art. 1 – Oggetto dellll’’Assiicuraziione
a) CONSULENZA MEDICA
Qualora l'Assicurato necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
b) INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare sul luogo dell’evento uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.
La prestaziione viiene forniita dalllle ore 20 alllle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 iill sabato, lla domeniica e neii giiornii festiivii.
c) SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL''ESTERO Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.
d) RIENTRO SANITARIO
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa l'Assicurato in viaggio necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato nel Paese di residenza dell’Assicurato o alla propria residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l'aereo sanitario
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
La Struttura Organiizzatiiva utiiliizzl erà ll’a’ ereo saniitariio sollo ed escllusiivamente per gllii assiicuratii resiidentii iin Italliia e purché iill siiniistro avvenga iin Paesii europeii e Paesii dell Baciino Mediiterraneo.
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un trasferimento fino al più vicino luogo attrezzato per il Pronto Soccorso o Istituto di cura, o di un trasferimento verso un Istituto di cura adeguato al trattamento della patologia, trovandosi ricoverato presso una struttura locale non adeguata al trattamento della patologia stessa, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento, con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
In questo caso Europ Assiistance terrà a propriio cariico ii rellatiivii costii.
In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel Paese di residenza.
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto salma.
Escllusiionii:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.
e) RIENTRO CON UN FAMILIARE ASSICURATO
Qualora, nella organizzazione della prestazione di Rientro Sanitario (vedi prestazione 4), i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio, ed un familiare assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dal familiare assicurato.
Escllusiionii:
- lle spese dii soggiiorno dell famiilliiare.
f) RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario (vedi prestazione 4), le persone assicurate che viaggiavano con l'Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.
Europ Assiistance terrà a propriio cariico iill costo deii biiglliiettii fiino ad un iimporto massiimo dii Euro 150,00 per persona assiicurata.
g) VIAGGIO DI UN FAMILIARE
Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto ricoverato.
Escllusiionii:
- lle spese dii soggiiorno dell famiilliiare.
h) ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI
Qualora, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con Lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza.
Escllusiionii:
- lle spese dii soggiiorno dell famiilliiare accompagnatore.
ii) RIENTRO DELL''ASSICURATO CONVALESCENTE
Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica.
ll) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo.
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il massimo di 3 giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 100,00 per Assicurato ammalato o infortunato.
Escllusiionii:
- lle spese dii allbergo diiverse da camera e priima collaziione.
m) INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL’’ESTERO
Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrate in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti, reperibili sul posto.
n) INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL''ESTERO
Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.
Massiimalle:
ii costii dellll''iinterprete saranno a cariico dii Europ Assiistance per un massiimo dii 8 ore llavoratiive.
o) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA''
Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fiino ad un iimporto massiimo compllessiivo dii Euro 2.600,00.
Nell caso ll''ammontare delllle fatture superasse ll''iimporto compllessiivo dii Euro 200,00, lla prestaziione diiventerà operante nell momento iin cuii, iin Italliia, Europ Assiistance avrà riicevuto adeguate garanziie bancariie.
Escllusiionii:
- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.
Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro:
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
p) RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, dovesse rientrare alla propria residenza, prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, causa della morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, o del ricovero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo dove avverrà la sepoltura o dove si trova ricoverato.
Nel caso in cui l'Assicurato viaggiasse con un minore, purché Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare entrambi. Se l'Assicurato si trovasse nella impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso.
Europ Assiistance terrà a propriio cariico iill costo deii biiglliiettii fiino ad un iimporto massiimo dii Euro 800,00 per persona assiicurata.
Escllusiionii:
- ii casii iin cuii ll''Assiicurato non possa forniire alllla Struttura Organiizzatiiva adeguate iinformaziionii suii motiivii che danno lluogo alllla riichiiesta dii riientro antiiciipato.
Obblighi dell'Assicurato:
L'Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione comprovante la causa del rientro in originale.
q) ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’’ESTERO
Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale.
Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fiino ad un iimporto massiimo dii Euro 2.600,00. L’importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 2.600,00. La prestazione diventerà operante dal momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto garanzie bancarie adeguate.
Escllusiionii:
- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.
Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro:
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
r) SEGNALAZIONE DI UN LEGALE ALL’’ESTERO
Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessitasse di assistenza legale la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l’Assicurato compatibilmente con le disponibilità locali.
Escllusiionii:
Tuttii ii costii deriivantii dallll’’iintervento dell llegalle riimarranno a totalle cariico dellll’’Assiicurato.
La prestaziione non è operante neii Paesii iin cuii non esiistono Fiilliiallii o Corriispondentii Europ Assiistance.
s) INVIO DI MESSAGGI URGENTI
Qualora l’Assicurato fosse impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.
Escllusiionii:
La Struttura Organiizzatiiva non è responsabiille deii messaggii trasmessii.
t) RIMBORSO SPESE TELEFONICHE
Qualora l’assicurato in seguito al contatto della Struttura Organizzativa, per l’attivazione di una prestazione di assistenza o di una garanzia assicurativa prevista in polizza, dovesse sostenere delle spese telefoniche regolarmente giustificate e documentate, Europ Assistance terrà a proprio carico le suddette spese fino alla concorrenza di € 100,00 per assicurato.
ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
Art. 1 – Oggetto dellll’’Assiicuraziione
Qualora l'Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto nella Polizza.
Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 60 giorni successivi all'infortunio stesso.
Art. 2 - Massiimalle:
Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi, con pagamento diretto sul posto da parte della Struttura Organizzativa e/o come rimborso, fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.000,00 per Assiicurato e per lla durata dell viiaggiio allll’’estero.
I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurato di Euro 75,00.
Nei massimali indicati sono comprese:
- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fiino a Euro 200,00 all giiorno per Assiicurato;
- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fiino a Euro 100,00 per Assiicurato;
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fiino a Euro 100,00 per Assiicurato;
- le spese per cure ricevute successivamente al rientro dal viaggio, solo a seguito di infortunio avvenuto in corso di viaggio, fiino a Euro 250,00 per Assiicurato.
Art. 3 - Escllusiionii:
- tutte lle spese sostenute dallll''Assiicurato quallora non abbiia denunciiato ad Europ Assiistance, diirettamente o tramiite terzii, ll''avvenuto riicovero o prestaziione dii Pronto Soccorso;
- lle spese per cura o elliimiinaziione dii diifettii fiisiicii o mallformaziionii congeniite, per applliicaziionii dii carattere estetiico, per cure iinfermiieriistiiche, fiisiioterapiiche, termallii e diimagrantii, per cure dentariie (fatte sallve quelllle sopra speciifiicate a seguiito dii iinfortuniio);
- lle spese per acquiisto e riiparaziione dii occhiiallii, llentii a contatto, lle spese per apparecchii ortopediicii e/o protesiicii (fatte sallve quelllle sopra speciifiicate a seguiito dii iinfortuniio);
- lle viisiite dii controllllo iin Italliia per siituaziionii conseguentii a mallattiie iiniiziiate iin viiaggiio;
- lle spese dii trasporto e/o trasferiimento verso ll’’Istiituto dii cura e/o iill lluogo dii alllloggiio dellll’’Assiicurato.
Art. 4 - Criteri per la liquidazione del danno:
In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, l'Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie previste.
ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI
Art. 1 – Oggetto dellll’’Assiicuraziione
Qualora l'Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati, che aveva all'inizio del viaggio, Europ Assistance provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il massimale previsto nella Polizza.
Per viaggi effettuati in aereo, treno, pullman o nave, la garanzia è operante per gli Assicurati dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio come organizzato dal Contraente.
Art. 2 - Massiimalle:
La garanzia è prestata con estensione territoriale e fino alla
concorrenza della somma di Euro 250,00 per Assiicurato e per lla durata dell viiaggiio.
Fermi i massimali indicati in precedenza l'indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l'importo di Euro 50,00.
I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto.
In caso di furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida vengono rimborsate, in aggiunta al massimale, le spese sostenute per il rifacimento di tali documenti, certificate da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima di Euro 50,00.
Art. 3 - Scoperto:
Sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, attrezzatura subacquea, occhiali da vista o da sole.
Sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i danni a:
- cosmetici, medicinali, articoli sanitari;
- gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d'oro/argento/platino, pellicce e altri oggetti preziosi. La garanzia è operante solo se i beni sono indossati o consegnati in deposito in albergo.
La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:
SPESE PER RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
Art. 1 – Oggetto dellll’’Assiicuraziione
Qualora l’Assicurato a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore relativamente a voli debitamente confermati, dovesse sostenere spese impreviste per l’acquisto di articoli di toilette e/o dell’abbigliamento necessario, Europ Assistance provvederà al loro rimborso.
Art. 2 - Massiimalle
Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza della somma massima di Euro 100,00 per sinistro e per la durata del viaggio.
Art. 3 - Escllusiionii:
- Ill caso dii riitardata consegna dell bagaglliio avvenuta nellll’’aeroporto delllla ciittà dii resiidenza dellll’’Assiicurato;
- Tutte lle spese sostenute dallll’’Assiicurato dopo iill riiceviimento dell bagaglliio.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO E/O LOCAZIONE
Art. 1 – Oggetto dellll’’Assiicuraziione
Qualora all’Assicurato, a fronte dell’annullamento prima dell’inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata da I VIAGGI DEL TURCHESE una indennità di recesso, Europ Assistance rimborserà l’importo di detta indennità di recesso (esclusa la tassa di iscrizione).
La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento per:
a) malattia improvvisa e/o infortunio comportanti ricovero ospedaliero o decesso dell' Assicurato, del coniuge, del convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, purché iscritti contemporaneamente allo stesso viaggio.
b) nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia improvvisa e/o infortunio comportanti ricovero ospedaliero o decesso della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l'Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata.
Art. 2 - Decorrenza e operatiiviità:
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all'inizio del viaggio e/o locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza ed effettuare il check-in..
Art. 3 - Massiimalle:
Viene rimborsata l’indennità di recesso addebitata all’Assicurato (con esclusione della tassa di iscrizione) fiino a concorrenza dell massiimalle previisto nell contratto con ll’’Organiizzaziione dii viiaggiio, pubblliicato dallllo stesso suii proprii catalloghii, che non potrà maii essere superiiore a € 500,00 per Assiicurato.
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente al
corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l’insorgenza della malattia o del motivo che ha dato luogo all’annullamento. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator, in conseguenza di un ritardo dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento, resterà a carico dell’Assicurato stesso.
Art. 4 - Scoperto:
In caso di rinuncia determinata da malattia, infortunio o decesso, l’indennità di recesso sarà rimborsata con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'ammontare dell’indennità stessa; qualora l’indennità fosse superiore al massimale garantito, lo scoperto verrà calcolato su quest'ultimo.
Art. 5 - Escllusiionii:
1) ii casii dii riinunciia causatii da:
- iinfortuniio, mallattiia o decesso dii persone dii età superiiore a 80 annii;
- iinfortuniio, mallattiia o decesso veriifiicatosii anteriiormente all momento delllla prenotaziione o mallattiia preesiistente alllla prenotaziione;
- mallattiie croniiche;
- stato dii graviidanza o siituaziionii patollogiiche ad essa conseguentii;
- mallattiie nervose, mentallii, neuropsiichiiatriiche e psiicosomatiiche;
- patollogiie deriivantii da abuso dii allcolliicii
2) quallora ll''Assiicurato sii iiscriiva iinsiieme a piiù persone o qualle componente dii un gruppo precostiituiito, non è consiiderato motiivo
a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio), decesso:
- dell’Assicurato;
- del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora.
b) malattia improvvisa e/o infortunio comportanti ricovero ospedaliero o decesso dei nonni di assicurati minorenni
c) nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia improvvisa e/o infortunio o decesso della persona iscritta contemporaneamente e con la quale doveva partecipare al viaggio, purché assicurata;
d) infortunio comportante ricovero ospedaliero o decesso del cognato/a dell’assicurato;
e) malattia improvvisa comportante ricovero ospedaliero o decesso dell’unico Socio/Contitolare d’Azienda o Studio associato dell’Assicurato;
f) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
g) danni materiali che colpiscono la casa, lo studio o l’impresa dell'Assicurato per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
h) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;
i) incidente al proprio mezzo di trasporto, comprovato dalla constatazione amichevole (C.I.D.) e/o verbale dei vigili, che impedisca all’Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio.
l) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio.
m) furto, smarrimento, rapina dei documenti di riconoscimento (carta identità, passaporto) dell’Assicurato necessari all’espatrio quando sia comprovata l’impossibilità materiale per il loro rifacimento.
In caso di malattia o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuare un controllo medico.
Art. 2 - Decorrenza e operatiiviità:
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all'inizio del viaggio/locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza ed effettuare il check-in.
Art. 3 - Massiimalle:
Viene rimborsata l’indennità di recesso addebitata all’Assicurato (con esclusione della tassa di iscrizione) fino a concorrenza del massimale previsto nel contratto con l’Organizzazione di Viaggio, pubblicato dallo stesso sui propri cataloghi, che non potrà mai essere superiore a Euro 2.500,00 per Assicurato.
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l’insorgenza della malattia o del motivo che ha dato luogo all’annullamento. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator, in conseguenza di un ritardo dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento, resterà a carico dell’Assicurato stesso.
Art. 4 - Scoperto:
In caso di rinuncia determinata da malattia, infortunio o decesso, l’indennità di recesso sarà rimborsata con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'ammontare dell’indennità stessa; qualora l’indennità di recesso fosse superiore al massimale garantito, lo scoperto verrà calcolato su quest'ultimo.
Art. 5 - Escllusiionii:
1) i casi di rinuncia causati da:
- infortunio verificatosi anteriormente al momento della prenotazione e/o al momento dell’iscrizione al viaggio;
- malattie croniche ad eccezione delle recidive imprevedibili di patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio non aventi carattere evolutivo;
- malattia in atto al momento della prenotazione del viaggio;
- stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio;
- mancata comunicazione dell'indirizzo ove sono reperibili le persone indicate al punto a)
- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
- motivi di lavoro diversi da quelli garantiti.
- dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato;
valliido per iill riisarciimento lla riinunciia delllel persone iiscriitte
- furto, rapina, smarrimento dei documenti di viaggio.
- furto con scasso del bagaglio contenuto all'interno del veicolo regolarmente chiuso a chiave, non visibile dall’esterno;
- furto dell'intero veicolo;
- furto di oggetti contenuti nella tenda sempreché sia posta in un campeggio regolarmente attrezzato e autorizzato.
Art. 4 - Escllusiionii:
- denaro, assegnii, francobollllii, biiglliiettii e documentii dii viiaggiio, souveniir, monete, oggettii d''arte, colllleziionii, campiionarii, catalloghii, mercii, casco, attrezzature professiionallii, documentii diiversii da Carta d''iidentiità, Passaporto e Patente dii guiida;
- tuttii ii siiniistrii veriifiicatiisii durante ii viiaggii effettuatii su motoveiicollii dii quallsiiasii ciilliindrata;
- ii dannii deriivantii da dollo o collpa grave dellll''Assiicurato e quellllii provocatii ad attrezzature sportiive durante iill lloro utiilliizzo;
- ii benii diiversii da capii dii abbiiglliiamento, quallii ad esempiio orollogii e occhiiallii da viista e da solle, che siiano statii consegnatii, anche iinsiieme agllii abiitii, ad iimpresa dii trasporto, iinclluso iill vettore aereo;
- iill caso dii furto dell bagaglliio contenuto allll''iinterno dell veiicollo non chiiuso regollarmente a chiiave;
- iill caso dii furto dell bagaglliio viisiibiille dallll''esterno;
- iill caso dii furto dii bagaglliio a bordo dell veiicollo che non siia stato riicoverato iin una autoriimessa custodiita tra lle ore 20 e lle ore 7;
- gllii accessorii fiissii e dii serviiziio dell veiicollo stesso (compresa autoradiio o riiproduttore estraiibiillii).
Art. 5 - Criteri per la liquidazione del danno:
Il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o dall'albergatore responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ Assistance.
In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione.
In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura.
In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.
contemporaneamente sallvo che sii trattii dii una dii quelllle persone iindiicate all precedente punto a), che abbiia riinunciiato all viiaggiio per una delllle ragiionii iivii pure speciifiicate.
3) ii casii iin cuii ll''Assiicurato non abbiia comuniicato allll''organiizzaziione viiaggii o agenziia e anche diirettamente ad Europ Assiistance lla riinunciia formalle all viiaggiio e/o llocaziione prenotatii, entro ciinque giiornii dii callendariio dall veriifiicarsii delllla causa delllla riinunciia stessa.
PACCHETTO BESTPRICE – Valido solo per i Clienti che acquistano un viaggio in Formula BESTPRICE
Il presente Pacchetto BESTPRICE è costituito dalle garanzie assicurative del Pacchetto BASE con le seguenti modifiche:
ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
Il massimale viene elevato a Euro 4.000,00 per Assiicurato e per la durata del viaggio e la franchigia di Euro 75,00 si intende abolita. Fermo ed invariato il resto.
ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI
L’indennizzo per ogni oggetto previsto, ivi comprese borse, valigie e zaini, è elevato ad Euro 100,00.
Fermo ed invariato il resto.
e dalle seguenti garanzie assicurative:
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO E/O LOCAZIONE
Art. 1 – Oggetto dellll’’Assiicuraziione
Qualora all’Assicurato, a fronte dell’annullamento prima dell’inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata da I VIAGGI DEL TURCHESE una indennità di recesso, Europ Assistance rimborserà l’importo di detta indennità di recesso (esclusa la tassa di iscrizione).
La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento per:
2) Qualora l’Assicurato si iscriva assieme a due o più persone non familiari, quale componente di un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, non é considerata motivo valido per il risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di quelle persone indicate ai punti a, b che abbia rinunciato al viaggio per una delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti ai precedenti punti d), e), f), g), h), i), l), m), il rimborso verrà preso in considerazione solo per l’Assicurato direttamente coinvolto.
3) i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio e/o locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa.
4) i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto 3) cade successivamente alla data di inizio del viaggio e/o locazione.
ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO
Art. 1 – Oggetto dellll’’Assiicuraziione
Qualora l'Assicurato dovesse interrompere il viaggio assicurato esclusivamente in conseguenza di:
a) organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione di "Rientro Sanitario" in base alle condizioni contrattuali;
b) organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione "Rientro Anticipato" in base alle condizioni contrattuali;
Europ Assistance rimborserà la quota di viaggio non goduta calcolata come specificato nel paragrafo "Criteri di liquidazione del danno".
Per il caso previsto al punto a) il rimborso viene riconosciuto al solo Assicurato malato o infortunato.
Per il caso previsto al punto b) il rimborso viene riconosciuto agli Assicurati rientrati anticipatamente. Il rimborso riguarda la sola quota di soggiorno (esclusi, quindi i biglietti aerei/ferroviari/marittimi e le tasse di iscrizione).
Art. 2 - Massiimalle:
La parte di viaggio non usufruita sarà rimborsata fino ad un massimo pari al valore di acquisto del viaggio .
FRANCHIGIA
La somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall’ammontare del
Europ Assiistance non è tenuta a forniire prestaziionii o lliiquiidare iindenniizzii per tuttii ii siiniistrii provocatii o diipendentii da:
Detto massimale comunque non potrà mai essere superiore a Euro 2.500,00 per Assicurato.
Art. 3 - Escllusiionii:
danno e che rimane a carico dell’Assicurato.
FURTO
Il reato, previsto all'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque
a) guerra, terremotii, fenomenii atmosferiicii aventii caratteriistiiche dii callamiità naturallii, fenomenii dii trasmutaziione dell nuclleo dellll''atomo, radiiaziionii provocate dallll''accelleraziione artiifiiciialle dii partiicelllle atomiiche;
Le interruzioni del viaggio causate da:
- malattie preesistenti al momento della decorrenza della garanzia;
- stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla
si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al
fine di trarne profitto per sé o per altri.
GARANZIA
b) sciioperii, riivolluziionii, sommosse o moviimentii saccheggii, attii dii terroriismo e dii vandalliismo;
c) dollo dellll''Assiicurato;
d) tentato suiiciidiio o suiiciidiio;
popollarii,
data di iscrizione del viaggio;
- malattie nervose e mentali;
- malattie o infortuni la cui cura costituiva lo scopo del viaggio.
L’Assicurazione che non rientra nell’Assicurazione Assistenza (vedi PRESTAZIONI), per la quale in caso di sinistro Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall’Assicurato purché sia stato
e) mallattiie nervose e mentallii, mallattiie diipendentii dalllla graviidanza olltre lla 26 ma settiimana dii gestaziione e dall puerperiio;
f) mallattiie che siiano ll''espressiione o lla conseguenza diiretta dii
pagato il relativo premio. siituaziionii patollogiiche croniiche o preesisi tenti;i
Art. 4 - Criiterii dii lliiquiidaziione dell danno g) iinfortunii derivi antii dalllol svollgiimento delllel seguentii attivi iità:
Europ Assistance calcolerà il valore giornaliero del viaggio, suddividendo il valore totale del viaggio, esclusa la tassa di iscrizione e i biglietti aerei/ferroviari/marittimi, per il numero di giorni previsti inizialmente, e procederà al pagamento delle giornate residue non godute dall'Assicurato.
Il giorno dell'interruzione del viaggio e quello di rientro previsto all'inizio del viaggio, si considerano come un unico giorno.
ASSICURAZIONE RITARDI IMPREVISTI
Art. 1 – Oggetto dellll’’Assiicuraziione
Quando, a causa di avverse condizioni atmosferiche, rotture meccaniche o guasti dell’aeromobile o della nave, la partenza del viaggio dall’Italia deve essere ritardata di almeno 12 ore, Europ Assistance pagherà all’Assicurato:
a) a titolo di copertura per spese di albergo e/o ristorante € 50,00 per le prime 12 ore piene di ritardo e € 25,00 per ciascun periodo di ulteriore ritardo di 12 ore, con un massimo di € 130,00 per persona assicurata e per evento.
oppure:
b) il pro-rata del soggiorno pagato e non goduto a seguito della ritardata partenza per i motivi di cui sopra, prima di iniziare il viaggio dal territorio della Repubblica Italiana. L’importo massimo risarcibile in questo caso sarà di € 250,00 per persona, con un limite per evento, indipendentemente dal numero delle persone, di € 5.200,00 oppure:
c) qualora l’Assicurato decida di rinunciare alla partenza, l’80% del costo del viaggio (escluse le tasse di iscrizione) con un limite, indipendentemente dal numero delle persone, di € 5.200,00 per aeromobile. Per quanto previsto ai punti b) e c), qualora le indennità liquidabili eccedessero il massimale complessivo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte, salvo il diritto dell'Assicurato di richiedere il rimborso dei premi netti nelle stessa proporzione. Il periodo di ritardo sarà calcolato sulla base dell’orario ufficiale comunicato da I VIAGGI DEL TURCHESE. Il sinistro sarà liquidato a condizione che l’Assicurato sia stato registrato ed abbia effettuato il check-in conformemente all’itinerario fornitogli da I VIAGGI DEL TURCHESE o dal Vettore, ed abbia ottenuto una dichiarazione scritta da parte della Compagnia Aerea o di Navigazione o da uno degli Agenti Autorizzati, che certifichi i ritardi verificatisi e che hanno provocato l’operatività delle condizioni della copertura. Solo nel caso non sia stata effettuata alcuna richiesta di risarcimento in relazione a quanto previsto ai precedenti punti a), b) e c) Europ Assistance riconoscerà, fino ad un massimo di € 50,00 un risarcimento di quelle spese addizionali di trasporto e sistemazione alberghiera sostenute per raggiungere il porto o l’aeroporto di partenza, a seguito di mancata fornitura del Servizio. Sono risarcibili esclusivamente i ritardi occorsi agli aeromobili di quelle linee aeree che dispongono di un orario ufficiale per le destinazioni servite regolarmente: sono compresi, altresì, i charter regolarmente autorizzati e schedulati. Sono esclusi gli aeroclubs.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA INTEGRATIVA I Viaggi del Turchese S.r.l.
Mod. TAD 105/2
LA PRESENTE COPERTURA ASSICURATIVA E’’ OPERATIVA SOLO SE E’’ STATA ACQUISTATA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO E SOLO SE NE E’’ STATO PAGATO IL RELATIVO PREMIO
DEFINIZIONI
ASSICURATO
Ciascuna persona fisica residente in Italia, che abbia prenotato/acquistato un pacchetto turistico dal Contraente e che abbia aderito alla Polizza denominata "Polizze Integrative I VIAGGI DEL TURCHESE" il cui nominativo sia stato regolarmente comunicato ad Europ Assistance dal Contraente.
ASSICURAZIONE
Il contratto che disciplina i rapporti tra Europ Assistance e l’Assicurato.
AVARIA
Qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la navigazione della nave o durante il volo dell’aeromobile.
BAGAGLIO
I capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l’igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l’Assicurato porta con sé in viaggio.
CERTIFICATO ASSICURATIVO
Il documento rilasciato dal Contraente che certifica le coperture assicurative.
CONTRAENTE
I VIAGGI DEL TURCHESE S.R.L. Viale Martiri della Libertà, 29 – 43036 Fidenza (PR) - Codice fiscale e Partita IVA 01522260346 che sottoscrive il contratto di Assicurazione per conto altrui.
EUROP ASSISTANCE
Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 19569 del 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° Luglio 1993 n° 152).
Iscritta alla sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
MALATTIA
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
MALATTIA IMPROVVISA
Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato ed insorto precedentemente all’inizio del viaggio.
MALATTIA PREESISTENTE
Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della presente copertura assicurativa.
MASSIMALE
La somma massima, stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.
PREMIO
Somma dovuta dall'Assicurato, a fronte del pagamento della quale Europ Assistance fornisce le garanzie e le prestazioni
PRESTAZIONI
Assistenze da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa, per le quali sia stato pagato il relativo premio.
RAPINA
Il reato, previsto dall’art. 628 del Codice penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
RICOVERO
La degenza comportante almeno un pernottamento in un Istituto di cura.
SCIPPO
Il reato, previsto dagli artt. 624 e 625 n. 4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
SCOPERTO
Parte dell’ammontare del danno liquidabile, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato, con un minimo espresso in valore assoluto.
SINISTRO
Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato o il rimborso del danno subito.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura di EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, e che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza, con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A.
VIAGGIO
Lo spostamento e7o soggiorno dell’Assicurato organizzato dal Contraente.
Art. 1) OPERATIVITA'' DELLA POLIZZA
Le garanzie assicurative previste nella Polizza Integrativa I Viaggi del Turchese potranno essere acquistate nel momento della prenotazione del viaggio a condizione che l'Assicurato abbia acquistato un pacchetto turistico venduto dal Contraente e sono operative solo se ne è stato pagato il relativo premio.
Le garanzie Rimborso Spese Mediche e Assicurazione Bagaglio potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata del viaggio fermo che ll’’iimporto glloballe degllii iindenniizzii corriispostii non potrà superare ii massiimallii previistii.
Art. 2) ESTENSIONE TERRITORIALE
Il Paese o il Gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio, regolarmente comunicato a Europ Assistance, e dove l’Assicurato ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione/garanzia e più precisamente in EUROPA e PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO ( Algeria, Cipro,
Egitto, Giordania, Israele, Libano, Tunisia, Libia, Madera, Marocco, Siria e Turchia).
Art. 3) PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assiicurabiillii, iindiipendentemente dalllla concreta vallutaziione dellllo stato dii sallute, lle persone affette da siindrome da iimmuno defiiciienza acquiisiita, allcolliismo, tossiicodiipendenza o dalllle seguentii iinfermiità mentallii: siindromii organiiche cerebrallii, schiizofreniia, forme maniiaco depressiive o statii paranoiidii. Dii conseguenza ll’’Assiicuraziione cessa all maniifestarsii dii tallii affeziionii.
Art. 4) ESCLUSIONI
allpiiniismo con scallata dii rocce o accesso a ghiiacciiaii, salltii dall trampolliino con scii o iidroscii, kiite surfiing, guiida ed uso dii guiidoslliitte; sport aereii iin genere, guiida ed uso dii delltapllanii ed alltrii tiipii dii veiicollii aereii ulltra lleggerii, parapendiiii ed assiimiillabiillii, attii dii temerariietà, corse e gare automobiilliistiiche, motonautiiche e motociiclliistiiche e rellatiive prove e allllenamentii nonché tuttii gllii iinfortunii soffertii iin conseguenza dii attiiviità sportiive svollte a tiitollo professiionalle, comunque non diillettantiistiiche (comprese gare, prove ed allllenamentii);
h) mallattiie e iinfortunii conseguentii e deriivantii da abuso dii allcolliicii o psiicofarmacii nonché dallll''uso dii stupefacentii e alllluciinogenii;
ii) espiianto e/o trapiianto dii organii.
Non sono forniite garanziie iin queii Paesii che sii trovassero iin stato dii belllliigeranza diichiiarata o dii fatto.
Tallii paesii sono consulltabiillii sull siito: http://www.excllusiive- anallysiis.com/lliists/cargo/. Sii preciisa che secondo questo siito, sono consiideratii iin stato dii belllliigeranza tuttii queii paesii contrassegnatii con un grado dii riischiio ugualle o superiiore a 4.0. Non è possiibiille iinolltre erogare prestaziionii iin natura (pertanto ll''assiistenza), ove lle autoriità llocallii o iinternaziionallii non consentono a soggettii priivatii llo svollgiimento dii attiiviità dii assiistenza diiretta iindiipendentemente dall fatto o meno che cii siia iin corso un riischiio guerra.
Art. 5) DECORRENZA E DURATA DELL’’ASSICURAZIONE
Per ciascun Assicurato, purchè sia stato pagato il relativo premio:
- la garanzia "Annullamento viaggio e/o locazione" decorre dal giorno di iscrizione al viaggio/locazione e dura fino al giorno di partenza ovvero il momento del primo check-in.
- le garanzie “Assicurazione Rimborso Spese Mediche, Assicurazione Bagaglio ed effetti personali” decorrono dalla data di inizio del viaggio e hanno vigore sino alla data di fine dello stesso, nonchè riportate nel biglietto di viaggio e comunque per un massimo di 60 giorni. Le suddette date dovranno essere comunicate a Europ Assistance dal Contraente.
Art. 6) ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o garanzie alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 7) INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO
L'Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del sinistro, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
Art. 8) SEGRETO PROFESSIONALE
L''Assiicurato lliibera dall segreto professiionalle neii confrontii dii Europ Assiistance, ii mediicii eventuallmente iinvestiitii dellll’’esame dell siiniistro che llo hanno viisiitato priima o anche dopo iill siiniistro stesso.
Art. 9) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 10) PERIODO DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
Art. 11) MODIFICHE DELL''ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche della Polizza devono essere provate per iscritto.
Art. 12) ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.
Art. 13) LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE
La Convenzione è regolata dalla Legge Italiana. Tutte le controversie relative alla Convenzione sono soggette alla giurisdizione italiana. Foro competente nelle controversie tra Europ assistance e il Contraente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 14) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Legge.
Art. 15) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’’
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
Art. 16) PREMIO
ESTENSIONE TERRITORIALE | PREMIO PER ASSICURATO | Imposte iinclluse |
TUNISIA E LIBIA | € 25,00 | € 3,19 |
SPAGNA, TURCHIA, E GRECIA | € 30,00 | € 4,02 |
EGITTO E GIORDANIA | € 35,00 | € 4,73 |
CONDIZIONI SPECIALI DI POLIZZA
La presente polizza integrativa è costituita dalle garanzie assicurative previste nel pacchetto BESTPRICE sopra riportato.
IN CASO DI SINISTRO
– OBBLIGHI DELL’ASSICURATO –
-
L’’Assiicurato o chii per esso deve pena decadenza dell diiriitto alllle prestaziionii e garanziie seguiire lle seguentii modalliità per lla denunciia dell siiniistro
Europ Assiistance per poter erogare lle garanziie previiste iin polliizza, deve effettuare iill trattamento deii datii dellll''Assiicurato e a tall fiine necessiita aii sensii dell D. Lgs. 196/03 (Codiice Priivacy) dell Suo consenso. Pertanto ll''Assiicurato contattando o facendo contattare lla Struttura Organiizzatiiva dii Europ Assiistance, forniisce lliiberamente iill propriio consenso all trattamento deii Suoii datii personallii comunii e
sensiibiillii così come iindiicato nellll''Informatiiva all Trattamento deii datii sopra riiportata.
Assicurazione Spese Annullamento Viaggio
1) comunicare ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio/locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa, tramite telegramma, o un fax al N° 02.58.47.70.13, una denuncia scritta indirizzata a Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo preceduto dal prefisso IVT;
- la causa dell'annullamento;
- luogo reperibilità dell’Assicurato.
Se la rinuncia al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio di una della persone indicate al punto a), la denuncia dovrà inoltre riportare:
- l'indirizzo ove sono reperibili tali persone;
- tipo patologia;
- inizio e termine della patologia.
2) Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l’Assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia S.p.A. i seguenti documenti:
- copia del Certificato Assicurativo;
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto, copia della constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro – (C.I.D.) e/o verbale dei vigili;
- in caso di smarrimento/furto/rapina dei documenti di riconoscimento, la copia della denuncia di furto/smarrimento più la documentazione attestante il rifacimento;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, indennità di recesso) di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall’Organizzazione;
- fattura dell'Organizzazione relativa all’indennità di recesso addebitata;
- copia del biglietto annullato;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.
Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall'Assicurato.
Assicurazione Rimborso Spese Mediche
Inviare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano , evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri
- Rimborso Spese Mediche) presentando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo preceduto dal prefisso IVT;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali ( P.Iva o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati.
Assicurazione Bagaglio e Effetti personali
Inviare, entro e non oltre dieci giorni dalla data di rientro dal viaggio, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri
- Pratiche Bagaglio), presentando anche in seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo preceduto dal prefisso IVT;
- copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno;
- copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;
- le circostanze dell'accaduto;
- l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto;
- i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno;
- copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore o vettore eventualmente responsabile;
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali complete dei dati fiscali ( P.Iva o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;
- fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.
- Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore aereo occorre allegare alla richiesta di rimborso:
- copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l'Ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.
Spese per ritardata consegna del Bagaglio
Inviare, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di rientro dal viaggio, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Pratiche Bagaglio) presentando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo preceduto dal prefisso IVT;
- una dichiarazione della società di gestione aeroportuale o del vettore aereo che attesti l’avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 12 ore e l’ora dell’avvenuta consegna.
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali complete dei dati fiscali ( P.Iva o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni acquistati;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.
Assicurazione Rifacimento Viaggio
Successivamente all'interruzione del viaggio l'Assicurato, entro il termine di sessanta giorni dal rientro al domicilio, dovrà inviare una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Rifacimento Viaggio), presentando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo preceduto dal prefisso IVT;
- la causa dell’interruzione del viaggio;
- programma del viaggio;
- data del rientro;
- certificato di pagamento del viaggio;
- estratto conto di conferma prenotazione viaggio emesso dall’Organizzazione/Agenzia Viaggi.
Assicurazione Ritardi imprevisti
Inviare, entro e non oltre quindici giorni dalla data di rientro dal viaggio, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri – Ritardi imprevisti), specificando la causa del ritardo e indicando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo preceduto dal prefisso IVT;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del viaggio o locazione;
- fattura dell'Organizzazione viaggi o agenzia relativa all'addebito della somma dovuta a titolo di corrispettivo per il recesso;
- copia del biglietto annullato;
- contratto di prenotazione viaggio;
- dichiarazione della società di gestione aeroportuale o del vettore aereo attestante l’avvenuto ritardo aereo oltre le 12 ore;
- foglio notizie o telex di convocazione riportante l’operativo voli.
Assicurazione Assistenza – Prestazioni
Contattare immediatamente la Struttura Organizzativa di Europ Assistance in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato della Struttura Organizzativa di Europ Assistance è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero di Telefono
+39.02.58.24.03.52
Oppure
- via fax componendo il seguente numero: 02-58.47.72.01
- inviando un telegramma a: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento,8 - 20135 Milano
Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:
1. tipo di intervento richiesto
2. nome e cognome
3. numero di Pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo preceduto dal prefisso IVT;
4. recapito telefonico
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Tel. 02.58.38.41 www.europassistance.it
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Reg. Imp. Milano – Rea 754519
P.IVA 00776030157 – C.F. 80039790151
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni,
con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152)
Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.