Ufficio Segreteria Generale
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PRELIMINARI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI, CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA
ART. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento definisce e disciplina le procedure comparative adottate dal Comune di Magione per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nonché per il conferimento di incarichi di prestazione occasionale, in attuazione del disposto dell’art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.
2. E’ esclusa l’applicazione del presente Regolamento all’affidamento degli incarichi di progettazione, di direzione lavori, le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 7, del Codice e di supporto tecnico-amministrativo di cui all’articolo 90 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale, rilievi, redazione di piani particellari di esproprio, frazionamenti, verifiche tecniche, dichiarazione d’idoneità, stime, perizie, rilascio certificazioni e/o predisposizione delle stesse, ecc.), per i quali si applicano le procedure descritte nell’articolo 91 del citato decreto legislativo;
3. E’ esclusa l’applicazione del presente Regolamento per gli incarichi per la difesa in giudizio dell’amministrazione.
4. E’ esclusa l’applicazione del presente Regolamento per incarichi ex art. 90 D.Lgs. n. 267/2000.
5. E’ esclusa l’applicazione del presente Regolamento per il conferimento di incarico di membro della commissione di gara di cui all’art. 84, comma 2 del d. lgs. n. 163/2006.
6. E’ esclusa l’applicazione del presente Regolamento per incarichi di componente di organismi di controllo interno e di nuclei di valutazione, per incarichi di componente commissioni giudicatrici di concorso, nonché per incarichi di componente di organismi operanti per le finalità di cui all’art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
ART. 2 - Definizioni
1. Ai fini della disciplina recata dal presente Regolamento vengono definiti contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Xx.Xx.Xx.) i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d’opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente Comune di Magione, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’art. 409 del Codice di procedura civile.
2. Vengono definiti contratti di prestazione occasionale i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d’opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l’incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un’attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo.
ART. 3 - Presupposti e modalità per l’attivazione degli incarichi
1. Le attività oggetto dei contratti di cui ai commi precedenti dovranno essere tali da eccedere le ordinarie competenze dei dipendenti, oppure avere come presupposto essenziale la carenza oggettiva (sotto il profilo qualitativo o quantitativo) di specifiche figure professionali all'interno dell'Amministrazione stessa. Le collaborazioni potranno essere altresì utilizzate solo in ruoli
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complementari e non sostitutivi rispetto all’organico comunale. Il ricorso agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e a quelli di prestazione occasionale è pertanto possibile per soddisfare esigenze cui il Comune di Magione non può far fronte con personale in servizio.
2. Gli incarichi vengono conferiti direttamente dai responsabili delle singole aree che intendono avvalersene, ed è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:
a) l’oggetto della prestazione deve essere ricompresa nell’ambito di apposito programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
b) l’oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione comunale e corrispondere altresì ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
c) l’Amministrazione comunale deve aver preliminarmente accertato, con le modalità previste all’art. 4 del presente Regolamento, l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
d) l’esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
f) deve essere stata svolta la procedura comparativa preordinata al conferimento dell’incarico prevista dall’art. 7, comma 6 bis, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, come disciplinata dal presente Regolamento.
3. Nel programma di cui al comma 2, lettera a), occorre dare atto del rispetto del limite massimo della spesa annua per le prestazioni di cui al presente Regolamento che viene fissato nel relativo bilancio di previsione.
ART. 4 - Accertamento dell’impossibilità di utilizzare le risorse disponibili all’interno dell’Ente
1. Preliminarmente all’avvio della procedura comparativa deve essere accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Comune di Magione.
ART. 5 - Modalità di individuazione dei collaboratori
1. Salvo quanto previsto al successivo art. 6, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale devono essere affidati con procedura comparativa a soggetti in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, strettamente correllata al contenuto dell’incarico da affidare.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. La selezione è indetta con avviso pubblico approvato dal Responsabile dell’area interessata ed avviene per titoli ovvero per titoli e colloquio.
ART. 6 - Esclusione del ricorso alla procedura comparativa
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1. Si può prescindere dall’esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:
a) per gli incarichi relativi a collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.
b) in casi eccezionali, ove ricorra il requisito della particolare urgenza connessa alla realizzazione dell’attività discendente dall’incarico, ovvero quando l’amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell’incarico, all’oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell’incaricato.
2. L’elencazione di cui al comma precedente è tassativa.
ART. 7 - Avviso di selezione
1. L’avviso pubblico di selezione deve contenere:
a) l’indicazione dei contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
c) i titoli e i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione;
d) i titoli che saranno oggetto di valutazione ai fini della formazione della graduatoria di merito;
e) le modalità di scelta dei candidati (per titoli o per titoli e colloquio);
f) l’indicazione delle materie o delle modalità dell’eventuale colloquio;
g) l’indicazione del giorno dell’eventuale colloquio, ovvero, in mancanza, del giorno di pubblicazione del relativo avviso sul sito Web del Comune;
h) la durata dell’incarico;
i) il luogo dell’incarico e le modalità di espletamento;
l) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale;
m) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.
2. L’avviso di selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo pretorio on line del
Comune per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso di selezione per la presentazione delle domande.
ART. 8 - Modalità e criteri della selezione
1. Alla valutazione comparativa dei candidati procede il Responsabile dell’area presso cui dovrà essere svolta la collaborazione o la prestazione, secondo criteri predeterminati.
2. I curricula professionali dei potenziali collaboratori sono valutati con riferimento a criteri predeterminati dall'amministrazione ed esplicitati nell’avviso, concernenti le abilità e le esperienze professionali afferenti ai progetti o programmi da realizzare.
3. Per ogni criterio è predeterminato un punteggio massimo; la sommatoria dei punteggi ottenuti per i vari criteri da ciascun potenziale collaboratore valutato è composta in specifica graduatoria.
4. L'amministrazione comunale valuta i curricula dei potenziali collaboratori con riferimento:
a) all'esperienza generale in attività afferenti o similari a quelle da realizzare;
b) all'esperienza specifica acquisita in progetti o programmi analoghi a quello oggetto dell'incarico;
c) al complesso di esperienze professionali e formative complessivamente realizzate dal potenziale collaboratore;
d) ad eventuali ulteriori requisiti che si renda opportuno valutare in relazione allo specifico incarico.
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5. Per la valutazione dei curricula il Responsabile può avvalersi di apposita Commissione tecnica interna, anche intersettoriale. La Commissione di valutazione, ove ritenuta necessaria, è nominata con atto del Responsabile della struttura interessata ed è dallo stesso presieduta.
6. L’attività della Commissione è prestata a titolo gratuito, siccome rientrante nei compiti d’ufficio dei componenti.
7. Nel caso in cui la selezione si svolga per soli titoli, il Responsabile della struttura interessata, ovvero la Commissione, qualora nominata, effettuano la valutazione dei curricula dei candidati tenendo conto della congruenza dell’esperienza professionale con gli obiettivi perseguiti attraverso l’incarico.
8. Nel caso in cui la selezione si svolga per titoli e colloquio, vengono valutati preventivamente i titoli. Al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno presentato un curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione.
9. Una volta svolti i colloqui, il Responsabile dell’area interessata, ovvero la Commissione, redigono una graduatoria finale, alla quale attingere per il conferimento degli incarichi.
ART. 8 bis – Procedure comparative deserte o infruttuose
1. Nel caso in cui la procedure comparativa vada deserta o la selezione dei candidati sia infruttuosa il Responsabile di area competente è tenuto a pubblicare un nuovo avviso pubblico per la durata di cui all’art. 7 comma 2, eventualmente modificando i contenuti dell’avviso.
ART. 9 - Formazione della graduatoria e stipula del contratto
1. La graduatoria di merito dei candidati delle procedura selettiva è formata secondo l’ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
2. La graduatoria di merito è approvata con atto del Responsabile dell’area interessata. I provvedimenti relativi agli incarichi di collaborazione autonoma affidati a soggetti esterni all’Amministrazione comunale devono essere pubblicati sul sito web istituzionale della stessa, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione sociale dell’incarico e del relativo compenso. Ciascun Responsabile di Area è responsabile delle pubblicazioni degli incarichi da esso conferiti.
2 bis. La graduatoria acquista efficacia a decorrere dalla data della pubblicazione di cui al comma 2.
3. Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa o alla stipula del contratto di prestazione occasionale.
Art. 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
1. L'amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.
ART. 11 – Norma transitoria
1. Sono fatti salvi gli incarichi oggetto del presente Regolamento già conferiti alla data di entrata in vigore dello stesso.
ART. 12 - Entrata in vigore
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