REGOLAMENTO FONDAZIONE PISTOIA MUSEI
REGOLAMENTO FONDAZIONE PISTOIA MUSEI
Articolo 1 – Sedi e denominazione
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento delle unità museali collettivamente denominate “Fondazione Pistoia Musei” (di seguito per brevità “Musei”), gestite come propria divisione da Pistoia Eventi Culturali scrl (di seguito, per brevità, “PEC”), con sede legale in Pistoia, via de’ Rossi, 26, società strumentale di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.
I Musei, la sintetica descrizione delle cui caratteristiche è contenuta nell’allegato A, che fa parte integrante del presente regolamento, sono costituiti dalle seguenti unità:
- Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi, con sede in Xxxxxx Xxxxx 0, Xxxxxxx
- Palazzo e Collezione de’ Rossi, con sede in xxx xx’ Xxxxx 00, Xxxxxxx
- Xxxxxx xx Xxx Xxxxxxxxx, con sede in via Tomba di Catilina snc, Pistoia
- Palazzo Buontalenti, con sede in xxx xx’ Xxxxx 0, Xxxxxxx
I beni immobili e mobili afferenti ai Musei risultano nella titolarità di PEC, che ne detiene la proprietà, o ne dispone in comodato d’uso o ne ha assunto il deposito, e li ha registrati in appositi inventari.
Articolo 2 – Finalità
I Musei sono istituzioni permanenti e aperte al pubblico, e operano, senza finalità di lucro, al servizio della comunità.
I Musei conservano e valorizzano il patrimonio di cui dispongono e di cui promuovono lo studio e la conoscenza.
Articolo 3 – Funzioni
3.1 I Musei, nello svolgimento dei propri compiti, assicurano la conservazione, l’ordinamento e l’esposizione, anche a rotazione, del patrimonio di cui dispongono, assicurandone in particolare:
a) l’integrità di tutti i beni in consegna, e comunque posti sotto la loro responsabilità, garantendone la manutenzione e il restauro;
b) l’inalienabilità, salvo motivati casi eccezionali che motivino l’alienazione
e/o la cessione o lo scambio dei beni, nel pieno rispetto delle norme di tutela vigenti;
c) l’incremento, attraverso acquisizioni, depositi, lasciti, donazioni, scambi di beni coerenti alle proprie finalità;
d) l’inventariazione e la catalogazione dei beni, nonché la loro documentazione fotografica, secondo i criteri individuati dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo e adottati dalla Regione;
e) la consultazione della documentazione disponibile (archivio, fototeca, mediateca);
f) lo sviluppo dello studio e delle ricerche sui temi connessi con il proprio patrimonio e con la storia della città e del territorio;
g) le attività educative e didattiche di pertinenza del patrimonio di cui dispongono e comunque volte alla conoscenza delle vicende storico artistiche e culturali della città di Pistoia e del territorio;
h) la cura e la produzione di prodotti multimediali scientifici e divulgativi, direttamente o indirettamente promossi, aventi a oggetto il patrimonio museale e la storia della città e del territorio;
i) la realizzazione di idonei servizi per il pubblico;
j) l’informazione sulle attività.
3.2 I Musei, nello svolgimento dei propri compiti, assicurano altresì:
a) l’organizzazione di mostre temporanee, di incontri, di seminari, di convegni, di corsi di formazione e di aggiornamento inerenti alle discipline afferenti al patrimonio di cui dispongono;
b) la partecipazione a iniziative culturali promosse da altri soggetti pubblici e privati con il prestito delle opere;
c) la collaborazione con musei, enti, istituti, istituzioni e associazioni culturali e di ricerca, pubblici e privati, italiani e stranieri, finalizzata all’ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio;
d) la promozione di proficue collaborazioni con altri musei attraverso lo scambio di opere e di competenze;
e) l’instaurazione di collaborazioni continuative con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio, per lo sviluppo di progetti congiunti finalizzati alla diffusione della cultura locale;
f) la stipula di accordi con le associazioni di volontariato che svolgono attività di salvaguardia e diffusione dei beni culturali, ai fini dell’ampliamento della
promozione e fruizione del patrimonio culturale.
3.3 I Musei aderiscono, nelle modalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale, a formule di gestione associata con altri musei, in aggregazione territoriale o tematica.
Articolo 4 – Criteri gestionali e norme di riferimento
I Musei, che operano in autonomia scientifica e di progettazione culturale, uniformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, rivolgendo particolare attenzione alla qualità dei servizi per il pubblico.
I Musei sono organizzati e operano secondo le norme del presente regolamento, redatto in conformità ai criteri tecnico-scientifici e agli standard di funzionamento disciplinati dalla vigente normativa nazionale e regionale, di seguito elencata in via non esaustiva:
a) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modifiche e integrazioni;
b) Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2018 n. 113, “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”; Allegato I “Livelli uniformi di qualità per i musei”;
c) Legge Regionale n. 21/2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali” e successive modifiche e integrazioni;
d) Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21” (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) e successive modifiche e integrazioni;
Il presente regolamento è stato redatto in osservanza del Codice etico dei musei dell’International Council of Museums (ICOM), della UNESCO Recommendation on the Protection and Promotion of Museums and Collections del 17 novembre 2015 e della Carta nazionale delle professioni museali, ICOM Italia 2005-2006.
Articolo 5 – Sistema gestionale
PEC assicura ai Musei le risorse finanziarie, umane e strumentali adeguate al perseguimento delle finalità, allo svolgimento delle funzioni e alla erogazione dei
servizi previsti dal presente regolamento.
Al sostegno delle attività dei Musei possono concorrere enti pubblici e privati, tramite contributi, donazioni, lasciti, legati e sponsorizzazioni. Le attività culturali, scientifiche e amministrative dei Musei si svolgono nel rispetto delle decisioni degli organi di PEC, attraverso programmi annuali e pluriennali che indicano gli obiettivi da raggiungere e le risorse necessarie.
Gli organi di PEC provvedono a riportare nel bilancio preventivo e nel bilancio di esercizio della società, in regime di contabilità separata, i dati relativi all’attività dei Musei.
Articolo 6 – Personale
PEC dota i Musei di personale qualificato in misura adeguata allo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento.
PEC provvede a tale dotazione con proprio personale, integrandolo, tramite specifici accordi, con personale della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, ovvero acquisendo servizi affidati a soggetti esterni, nel rispetto delle norme vigenti in materia, e sottoponendoli a idonei controlli in merito agli standard di qualità prescritti dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo.
In particolare, PEC assicura il presidio continuativo delle seguenti funzioni fondamentali:
- direzione scientifica;
- direttore amministrativo;
- conservazione e cura delle collezioni e del patrimonio museale;
- servizi educativi e didattici;
- servizi al pubblico
- comunicazione;
- sorveglianza, custodia;
- funzioni organizzative e amministrative;
- funzioni tecniche.
Per il miglior svolgimento dei propri compiti e per garantire un adeguato funzionamento dei Musei, tutto il personale impiegato è tenuto a un costante aggiornamento della sua preparazione; PEC provvede a tali esigenze, favorendo la partecipazione alle iniziative di qualificazione e specializzazione.
Articolo 7 – Direttore scientifico
L’incarico di Direttore scientifico è assegnato dagli organi di PEC a persona in possesso dei requisiti di specifica professionalità richiesti dalle norme di legge che disciplinano la materia, comprovati da idoneo curriculum culturale e scientifico.
Il Direttore, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e controllo di PEC, è responsabile della conduzione complessiva dei Musei, del cui patrimonio cura la conservazione e la gestione, del buon andamento dei servizi e dell’osservanza del presente regolamento.
Il Direttore, che è garante dell’attività dei Musei nei confronti di PEC e degli organi deputati alla tutela del patrimonio culturale, svolge in particolare i seguenti compiti:
a) elaborazione, sviluppo, attuazione e monitoraggio degli esiti dei progetti culturali e scientifici;
a) organizza, regola e controlla i servizi al pubblico;
b) provvede, in accordo con il Direttore amministrativo, alla selezione e alla formazione delle risorse umane al fine di una adeguata copertura di tutti i ruoli fondamentali in conformità agli standard museali;
c) cura le esposizioni permanenti dei musei, provvedendo al loro ordinamento;
d) coordina le attività di informazione, di promozione e di comunicazione al pubblico;
e) sovrintende alla conservazione, all’ordinamento, all’esposizione, allo studio delle collezioni, alle attività didattiche e educative, coordinando l’operato degli addetti a tali funzioni;
f) è responsabile della movimentazione delle opere;
g) assicura la tenuta e l’aggiornamento degli inventari e della catalogazione;
h) sovrintende alla gestione scientifica di tutte le attività museali ed espositive e alla formazione di piani di ricerca e studio;
i) dà il parere per il prestito e il deposito delle opere e sovrintende alle relative procedure;
j) cura i rapporti con i xxxxx;
k) regola la consultazione dei materiali artistici e autorizza l’accesso ai depositi;
l) esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sull’opportunità e le modalità di esposizione dei beni che la Fondazione o PEC intendano acquisire con finalità di incremento del patrimonio dei musei.
Spetta al Direttore scientifico l’espletamento di quant’altro risulti stabilito da specifiche disposizioni o sia ritenuto necessario, opportuno, conveniente al fine di assicurare il miglior funzionamento dei Musei.
Il Direttore scientifico può, con motivate ragioni, proporre agli organi di PEC la delega di una parte di tali compiti ad altri soggetti dotati della necessaria professionalità.
Articolo 8 – Direttore amministrativo
La funzione di Direttore amministrativo dei Musei viene svolta dall’Amministratore unico pro-tempore di PEC, il quale, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e di controllo svolte dagli organi di governo della società, è responsabile della gestione economica dei Musei.
Spetta al Direttore amministrativo di ricevere in consegna, dagli enti e dai soggetti proprietari, i beni immobili e mobili, gli arredi, le attrezzature e gli inventari dei musei.
Al Direttore amministrativo spetta altresì di:
a) reperire le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività dei Musei;
a) provvedere alla gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali assicurate ai Musei;
b) coordinare gli interventi necessari per garantire l’adeguatezza degli ambienti, delle strutture e degli impianti dei Musei;
c) redigere la Carta dei Servizi.
Articolo 9 – Sicurezza
PEC assicura la piena conformità degli ambienti in cui sono collocati i Musei rispetto alle disposizioni di legge in materia di salvaguardia dei beni immobili e mobili di cui dispongono i Musei, certificandola sotto il profilo statico, impiantistico, igienico-sanitario e del superamento delle barriere architettoniche.
PEC, in particolare, garantisce l’integrità delle opere in esposizione, in deposito, nella eventuale movimentazione per prestiti o riallestimenti, assicurando tutti i controlli e i monitoraggi attinenti alle condizioni ambientali e i microclimi previsti dalla normativa vigente.
PEC garantisce l’adozione di tutte le misure previste dalla normativa vigente in
materia di sicurezza degli utenti e degli addetti dei Musei.
Fra il personale tecnico messo a disposizione dei Musei, PEC individua il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Articolo 10 – Manutenzioni e restauri
PEC si impegna a effettuare tutti gli interventi di manutenzione (preventiva, ordinaria, straordinaria) e di restauro dei beni immobili e mobili di pertinenza dei Musei nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento.
Articolo 11 – Servizi per il pubblico
I servizi essenziali per il pubblico dei Musei sono individuati, in via non esaustiva:
a) nell’accesso in sicurezza a tutte le categorie di visitatori, senza limitazioni di sorta, con particolare attenzione ai vari soggetti diversamente abili, dedicando agli stessi anche apposite iniziative culturali;
b) nell’apertura al pubblico in orari adeguati;
c) nella predisposizione di un adeguato sistema di accoglienza, comprensivo di biglietteria, bookshop, guardaroba;
d) nel rigoroso controllo del flusso dei visitatori;
e) nell’informazione e nella comunicazione sui percorsi di visita in sicurezza;
f) nella dotazione di apparati e sussidi informativi;
g) nell’organizzazione di attività educative e didattiche, rivolte alle diverse fasce di utenza, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla conoscenza del patrimonio culturale della città e del territorio;
h) nella accessibilità agli archivi, alla fototeca, alla mediateca.
Articolo 12 – Carta dei servizi
L’azione dei Musei si svolge secondo criteri di qualità, semplificazione delle procedure, informazione agli utenti.
L’insieme delle specifiche relative alle modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi per il pubblico dei Musei è contenuto nella Carta dei servizi, che indica anche le modalità di tutela dei diritti e dei doveri degli utenti e di coloro che vi operano.
Nella Carta dei servizi è indicata la procedura di reclamo formalizzata a
disposizione degli utenti, con indicazione dei tempi di risposta e del referente museale preposto.
La Carta dei servizi è resa pubblica attraverso sistemi di accesso remoto e mediante distribuzione a chiunque ne chieda copia.
Articolo 13 – Gradimento del pubblico
Fondazione adotta una metodologia di lavoro che prevede l’impiego di strumenti di valutazione dell’affluenza del pubblico, allo scopo di effettuare, con cadenza periodica, studi e ricerche finalizzati alla conoscenza del gradimento degli utenti per i servizi offerti dai Musei.
Gli studi e le ricerche devono contenere analisi qualitative e quantitative dell’utenza registrata e di quella potenziale.
Gli esiti degli studi e delle ricerche confluiscono in un rapporto annuale, contenente tutti i dati raccolti, a cui viene data adeguata trasparenza e pubblicità, secondo la normativa vigente, e la loro interpretazione.
Articolo 14 – Esposizioni permanenti
Le esposizioni permanenti nei Musei sono realizzate nel rispetto degli standard nazionali e internazionali, rispondono ai principi museologici e ai criteri museografici di cui alla vigente normativa, assicurano che l’ordinamento delle opere ne consenta la piena leggibilità, sia consona rispetto agli spazi e offra le migliori condizioni di visibilità delle opere, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e conservazione.
Articolo 15 – Depositi
I depositi dei Musei custodiscono le opere e gli oggetti di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia non esposti al pubblico e costituiscono la riserva necessaria dei Musei stessi.
I depositi sono organizzati in modo funzionale, nel rispetto delle esigenze di conservazione, controllo e manutenzione da parte del personale addetto.
I depositi, nel rispetto degli standard raccomandati dall’Adozione dei Livelli minimi Uniformi di Qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale (D.M. n. 113 del 21/02/2018), sono
consultabili, per motivi di studio e ricerca e con le dovute garanzie, previa richiesta scritta indirizzata alla Direzione scientifica.
I musei della Fondazione possono ospitare nei propri depositi beni di terzi, qualora ciò avvenga in presenza di appositi atti vincolanti.
Articolo 16 – Prestiti
Per i prestiti di beni ad altri enti o istituti in occasione di mostre temporanee, i Musei si attengono alle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia e applicano le procedure previste dalle direttive ministeriali, in accordo con le Soprintendenze territorialmente competenti.
La richiesta di prestito, indirizzata alla Direzione scientifica, in forma scritta e firmata da un responsabile dell’organizzazione richiedente, deve essere adeguatamente motivata e accompagnata dal progetto scientifico dell’iniziativa, dal facility report relativo alla sede espositiva e dalla scheda di prestito per ogni opera richiesta.
La valutazione delle condizioni minime per attivare la procedura di prestito è affidata alla Direzione scientifica, alla quale compete anche la predisposizione dei documenti amministrativi interni ed esterni, comprese le richieste di autorizzazione ministeriale.
Le politiche di prestito in uscita delle opere e degli oggetti di cui i Musei dispongono si adeguano ai seguenti indispensabili requisiti:
a) riconosciuto e proporzionato interesse culturale della manifestazione;
b) valutazione degli effetti dell’assenza temporanea di opere o oggetti dal percorso museale;
c) idoneità delle condizioni di conservazione e sicurezza durante la movimentazione, il trasporto e l’esposizione;
d) affidabilità dell’organizzazione proponente;
e) criterio di reciprocità fra musei e istituzioni culturali.
Si intendono a carico dell’organizzazione del richiedente, in entrambe le fasi di andata e ritorno, tutte le spese relative a:
• copertura assicurativa alle condizioni e per il valore dichiarati dall’Ente proprietario;
• imballaggio e trasporto corrispondente agli standard richiesti;
• accompagnamento dell’opera da parte di un incaricato dei Musei o della
Soprintendenza territorialmente competente;
• eventuali specifiche campagne fotografiche (o riproduzioni fotografiche);
• eventuali interventi di restauro conservativo o manutenzione, ritenuti necessari per la concessione del prestito.
Articolo 17 – Comunicazione
I Musei adottano le strategie, le metodologie e le misure necessarie a fornire un’informazione corretta ed efficace sul patrimonio di cui dispongono e sulle attività che svolgono.
I loghi di Fondazione Pistoia Musei e delle singole unità museali caratterizzano la loro immagine istituzionale, rendendola riconoscibile come entità unitaria e valorizzando al contempo le peculiarità di ciascuna unità.
I loghi adottati si applicano a tutti gli strumenti di comunicazione.
Articolo 18 – Rapporti con il territorio
I Musei, riconoscendosi nelle finalità indicate nella Legge Regionale n. 21/2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali” e successive modifiche e integrazioni, in accordo con gli enti statali preposti alla tutela e con altri enti pubblici territoriali, collaborano a progetti di ricerca e a programmi di individuazione, censimento e catalogazione dei beni culturali, finalizzati alla loro salvaguardia e tutela nel contesto paesaggistico e territoriale di pertinenza.
Articolo 19 – Norme finali
Per quanto non previsto esplicitamente dal presente regolamento si rimanda alle norme di legge che disciplinano la materia in ambito nazionale e regionale.
Pistoia, 5 agosto 2020 (L’AMMINISTRATORE UNICO)