Contract
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI COLLECCHIO, FELINO, MONTECHIARUGOLO, SALA BAGANZA, TRAVERSETOLO E L’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE PER L’ ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-SANITARIE INTEGRATE E DI COMMITTENZA DEI SERVIZI IN ACCREDITAMENTO.
Con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
Il Comune di Collecchio in persona del Sindaco Xxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Collecchio, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della delibera consiliare n. 70 del 26 settembre 2013 (C.F. - P. IVA 00168090348);
Il Comune di Felino in persona del Sindaco Xxxxxxx Xxxx, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Felino il quale interviene nel presente atto in esecuzione della delibera consiliare n. 48 del 25 settembre 2013 (C.F. - P. IVA 00202030342);
Il Comune di Montechiarugolo in persona del Sindaco Xxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Montechiarugolo, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della delibera consiliare n. 57 del 26 settembre 2013 (C.F. - P. IVA 00232820340);
Il Comune di Sala Baganza in persona del Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Sala Baganza, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della delibera consiliare n. 53 del 26 settembre 2013 (C.F. - P. IVA 00442530341);
Il Comune di Traversetolo in persona del Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Traversetolo, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della delibera consiliare n. 56 del 13 settembre 2013 (C.F. - P. IVA 00220040349);
E
L’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE costituita in data 16/12/2008 e rappresentata dal Presidente pro-tempore Xxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Unione, in Collecchio, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della delibera di Consiglio dell’Unione n. n. 34 del 28.11.2013 (C.F. – P.IVA 02511960342);
Premesso:
- che i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo hanno costituito l’Associazione Pedemontana Parmense per la gestione associata di diversi servizi comunali, riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta della Regione Xxxxxx- Romagna n. 156 del 28 giugno 2004;
- che la legge 08/11/2000, n. 328, assegna la titolarità delle funzioni sociali ai Comuni;
- che la legge regionale 12/03/2003, n. 2, avente ad oggetto “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” contiene le norme con le quali la Regione Xxxxxx-Romagna, ispirandosi ai principi della legge suddetta, conferma la piena titolarità delle funzioni sociali in capo ai Comuni e ne disciplina le modalità di gestione da ispirare al principio della integrazione
- che in data 28/12/2007.i Comuni hanno costituito un’Azienda Speciale Consortile quale forma associativa ottimale tra i Comuni dell’Associazione intercomunale Pedemontana parmense per raggiungere i seguenti obiettivi:
garantire la qualità dei servizi offerti e la migliore razionalizzazione dei costi, migliorando un approccio organico alle problematiche individuali e famigliari;
garantire l’integrazione dei bisogni (oltre che sociali anche sanitari) dei cittadini;
garantire una significativa presenza dei servizi sul territorio di ciascuno dei comuni;
garantire una direzione politica che consenta ai comuni di adottare le decisioni in materia di loro competenza e di esercitare quelle funzioni di committente che la legislazione vigente riconosce loro attraverso il conferimento della titolarità delle funzioni in materia;
riassumere le funzioni per la gestione dei servizi sociali in delega all’USL;
operare affinché l’Azienda dei cinque Comuni possa costituire un ulteriore elemento d’identità per il territorio , senza escludere la collaborazione con gli altri Comuni del Distretto socio sanitario sia per la programmazione degli interventi sociali che eventualmente per la loro gestione;
- che all’atto della costituzione dell’Azienda consortile i Comuni soci hanno provveduto al conferimento delle quote di capitale di dotazione di loro competenza, stabilite per il 50% in proporzione alla popolazione residente alla data del 31.12.2006 e per il restante 50% in parti uguali, per un ammontare complessivo di € 25.000,00,
- che in data 16 Dicembre 2008 è stata costituita l’Unione Pedemontana Parmense tra i predetti comuni;
- che i predetti Comuni costituenti l’Unione Pedemontana parmense hanno ritenuto di concentrare la loro esperienza associativa , che è stata organizzata con persone giuridiche distinte ( Azienda consortile- Unione) , sia perché formalizzata in momenti temporali diversi, sia perché si è voluto gestire i servizi sociali con una formula organizzativa dotata di autonomia gestionale;
- che i predetti Comuni hanno conferito all’Unione Pedemontana Parmense le funzioni relative ai servizi sociali con il vincolo che la loro gestione avvenga mediante l’Azienda Pedemontana Sociale, con le seguenti delibere:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 00 del 11 giugno 2013 Felino delibera di consiglio comunale n° 38 del 11 giugno 2013 Montechiarugolo delibera di consiglio comunale n° 38 del 11 giugno 2013 Sala Baganza delibera di consiglio comunale n° 37 del 10 giugno 2013 Traversetolo delibera di consiglio comunale n° 32 del 8 giugno 2013
- che l’Unione Pedemontana Parmense ha recepito il trasferimento della funzione con atto del consiglio n. 20 del 24.06.2013;
- che la convenzione è stata sottoscritta in data 1° luglio 2013;
- che si intende integrare il contenuto di detta convenzione con una norma ad hoc che disciplina le modalità di informazione da fornire ai comuni;
- che i Comuni hanno approvato tale modifica con i seguenti atti:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 00 del 26 settembre 2013 Felino delibera di consiglio comunale n° 48 del 25 settembre 2013 Montechiarugolo delibera di consiglio comunale n° 57 del 26 settembre 2013
Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 00 del 26 settembre 2013
Traversetolo delibera di consiglio comunale n° 56 del 13 settembre 2013
- che l’Unione Pedemontana Parmense ha recepito l’integrazione alla convenzione con atto del consiglio n. 34 del 28.11.2013;
si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione disciplina il conferimento all’Unione Pedemontana Parmense, per brevità chiamata Unione, delle funzioni relative ai servizi sociali, socio – sanitari e al ruolo di committenza per i servizi in accreditamento.
Le funzioni di cui al comma 1 consistono in:
a) definizione delle modalità di accesso agli interventi e ai servizi
b) autorizzazione al funzionamento e vigilanza delle strutture socio-assistenziali
c) gestione dei rapporti con l’Ente preposto all’amministrazione del fondo regionale per la non autosufficienza
d) politiche di promozione del benessere della popolazione
e) politiche giovanili, dell’infanzia e dell’adolescenza
f) politiche per l’immigrazione
g) politiche per la famiglia
h) politiche a favore dei disabili, adulti e anziani in difficoltà.
Le politiche di cui ai punti da d) a h) vengono attuate con le attività descritte nell’allegato 1. L’Unione subentra ai Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo anche nella convenzione con i Comuni di Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano dé Bagni, Monchio delle Xxxxx, Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx Xxxxx per l’istituzione e il funzionamento dell’Ufficio di Piano Distrettuale e del Servizio Assistenza Anziani Distrettuale, nell’accordo con l’AUSL per i servizi socio-sanitari, nella titolarità della committenza ai fini dell’accreditamento.
La funzione di produzione dei servizi sarà svolta tramite l’Azienda Pedemontana Sociale, costituita dai medesimi Comuni aderenti all’Unione in data 28/12/2007, trasferita all’Unione mediante cessione delle quote di partecipazione detenute dai Comuni.
Art. 2 – MODALITA’ E TERMINI DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI
Il conferimento all’Unione delle funzioni di cui all’art.1 della presente convenzione avverrà a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione.
Da tale data l’Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività di cui all’art.1, attribuite fino ad allora ai Comuni conferenti, riguardanti le materie oggetto del conferimento, con il modello gestionale dell’Azienda Speciale.
Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA
I Comuni conferenti hanno assegnato, ai sensi dell’art.23 bis del D. Lgs. N.165/01, il personale a tempo indeterminato dei servizi sociali all’Azienda Pedemontana Sociale fin dalla sua costituzione. Detto personale ancora in servizio (allegato 2) viene trasferito, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. N.165/01, dai Comuni all’Unione, che subentra nei rapporti di assegnazione a suo tempo costituiti dai Comuni con l’Azienda. Allo stesso modo subentra nei contratti del personale retrocesso dall’ASP di Langhirano (allegato 3).
L’Unione favorisce il rispetto degli accordi sindacali stipulati dai Comuni al momento della costituzione dell’Azienda.
L’azienda Pedemontana Sociale manterrà nella propria dotazione organica la quota di personale assunto direttamente
Art. 4 – SEDE
La sede del servizio è a Collecchio. Il Comune di Collecchio mette a disposizione dell’Azienda i locali della sede centrale con contratto di comodato a titolo gratuito, in considerazione della finalità sociale.
Anche i beni immobili degli altri comuni necessari per lo svolgimento dei servizi sociali ed individuati nell’allegato B alla convenzione del 28/12/2007 continuano ad essere concessi in comodato d’uso gratuito all’Azienda.
Art. 5 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L’UNIONE
L’Unione provvede annualmente entro il 31/10, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta, relativa al bilancio preventivo, all’esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all’Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d’investimento.
I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all’esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all’Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l’Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L’Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
Art. 6 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE
Gli Enti aderenti all’Unione tenderanno ad una graduale omogeneizzazione dei servizi resi e dei loro standard qualitativi.
Finché tale obiettivo non sarà raggiunto, verrà tenuta una contabilità separata sia per Ente sia per servizio.
La spesa per i servizi sarà imputata ad ogni singolo comune
I costi fissi generali derivanti dall’attività corrente dell’Azienda , non imputabili ai singoli Comuni, saranno pagati dall’Unione e ripartiti tra i comuni per l’80% in proporzione al n° di abitanti residenti nei Comuni destinatari dell’attività dell’Azienda alla data del 31/12 dell’anno precedente dell’ultimo consuntivo approvato e per il 20% determinato in parti uguali tra i Comuni medesimi.
Le voci di spesa presunte sono le seguenti: Presidente e Consiglio di Amministrazione Direttore
Personale tecnico e amministravo sede centrale Revisore dei Conti
Medico competente Consulenze informatiche
Spesa per consulenza ufficio legale
Spese per elaborazione paghe e relativa consulenza
Spese di consulenza per contabilità economico patrimoniale Spesa per incarico RSPP
Spese per utenze e volturazioni
Spese di manutenzione ordinaria immobili Tariffa rifiuti
Spese assicurative
Bolli e RCA, per i mezzi di utilizzo comune Manutenzioni, carburanti automezzi di utilizzo comune
Spese per stampati, cancelleria ed abbonamenti della sede centrale Spese postali della sede centrale
Spese per pulizie della sede centrale
Spese per canoni manutenzione computer, stampanti, fax della sede centrale Spese per servizio di tesoreria
Spese per sede (ogni altra spesa generale, utenze comprese, esclusa manutenzione straordinaria e canone di locazione che rimarranno in capo al Comune di Collecchio);
Con le stesse percentuali dei costi generali vengono ripartite le spese legate ai Piani di Zona e Bandi o servizi gestiti a livello aziendale come: Mediazione familiare, Casa delle donne, Referente interno Acer, ecc..
La spesa per l’unità di personale amministrativo adibito al presidio territoriale denominato sportello sociale verrà sostenuta da ogni singolo Comune per il proprio sportello.
La spesa per le assistenti sociali presso il presidio territoriale denominato sportello sociale verrà imputata per l’80% al singolo comune che usufruisce della prestazione e per il restante 20% in proporzione al n° di abitanti residenti alla data del 31/12 dell’anno precedente all’ultimo consuntivo approvato, eccettuati i casi in cui i singoli Comuni richiedano un’unità di assistente sociale da adibirsi al 100% al Comune richiedente.
I presidi territoriali denominati sportelli sociali, saranno ubicati, di norma, nei palazzi comunali di ogni singolo comune dell’Unione Pedemontana parmense. Sono previste a carico di ogni singolo bilancio comunale le spese per le utenze degli sportelli sociali territoriali, nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.
La manutenzione ordinaria degli immobili verrà curata dall’Azienda relativamente alla sede della stessa e per i centri diurni gestiti.
Ai fini degli adempimenti e verifica del rispetto dei limiti di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e del riparto tra i Comuni della “spesa di personale” riferita al personale di cui al comma 1 e 2 dell’art. 3 della presente convenzione, verrà imputata a ciascun Comune la spesa di personale riferita ai dipendenti, ancora in servizio, a suo tempo assegnati dal quel Comune all’Azienda.
Art. 7 – CRITERI DI RIPARTO DELLE PERDITE
Le perdite della gestione aziendale, che non risultino direttamente imputabili a richieste dei singoli Comuni destinatari dell’attività dell’Azienda, verranno ripianate dall’Unione e ripartita tra i Comuni per l’80% in proporzione al n° di abitanti residenti alla data del 31/12 dell’anno precedente e per il restante 20% verrà messa a riparto tra i cinque comuni in parti uguali.
Le perdite di gestione risultanti dalla contabilità dell’azienda e derivanti da incrementi quali- quantitativi dei servizi conferiti, verranno ripianate direttamente dall’Unione con successiva imputazione ai Comuni destinatari dell’attività dell’Azienda, che abbiano chiesto l’incremento del servizio rispetto a quanto indicato nel contratto di servizio, per la parte che li riguarda.
Art. 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La durata della presente convenzione è a tempo indeterminato.
Art. 9 – CONTRATTO DI SERVIZIO
L’Unione regola i rapporti con l’Azienda attraverso la stipula di contratti di servizio, recanti la disciplina dell’attività da svolgere per ogni singolo Comune beneficiario dell’attività dell’Azienda, individuando le modalità dell’integrazione socio-sanitaria.
Il contratto di servizio disciplina i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie assunti, la durata dell’affidamento, l’individuazione degli standard qualitativi e quantitativi del servizio.
La disciplina dei rapporti finanziari nell’ambito del contratto di cui sopra tiene conto di eventuali accordi tra Regione e Autonomie Locali per la definizione delle rette e tariffe delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari.
Art.10 - RECESSO
E’ consentito il recesso di un Comune aderente all’Unione, che abbia precedentemente deciso di reinternalizzare la funzione inerente i servizi sociali.
Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dal trasferimento dell’Azienda all’Unione.
Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Presidente dell’Unione entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dal 1° gennaio successivo all’avvenuta comunicazione.
Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dal Consiglio dell’Unione, attraverso apposita presa d’atto di cui è informato il Consiglio di Amministrazione.
Per la liquidazione della quota di pertinenza dell’ente che recede si applicano i criteri di cui all’articolo seguente.
Il Comune che esercita il recesso ricollocherà nella propria dotazione organica il personale trasferito all’Unione, sempreché lo consentano le norme sul contenimento della spesa di personale, qualora il personale non opti per rimanere in Unione e sempre che nella dotazione dell’Unione possa essere ricollocato.
Art. 11 - SCIOGLIMENTO
L’azienda può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione del Consiglio dell’Unione , su conforme volontà espressa dai Comuni aderenti all’Unione.
In caso di scioglimento dell’Azienda l’Unione potrà continuare a gestire la funzione in una delle forme previste dall’art.9 dello statuto. In questo caso il personale assegnato all’Azienda ritornerà alle dipendenze dell’Unione sempreché lo consentano le norme sul contenimento della spesa di personale.
In caso di scioglimento dell’Azienda, e di reinternalizzazione dei servizi da parte dei Comuni, il patrimonio acquisito con mezzi finanziari propri dell’azienda, viene ripartito dall’Unione tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.
Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.
Il personale trasferito dai Comuni all’Unione verrà ricollocato dai medesimi nelle rispettive dotazioni organiche, nel caso i servizi vengano ripresi in gestione diretta, sempreché lo consentano le norme sul contenimento della spesa di personale.
Nel caso di recesso di un singolo ente, gli verrà liquidata dall’Unione la quota di capitale eventualmente spettante sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal Comune recedente, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso. L’Azienda, attraverso il Presidente, garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli enti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dallo scioglimento.
Art. 12 - CAPITALE DI DOTAZIONE DELL’AZIENDA
All’atto della costituzione i Comuni soci hanno provveduto al conferimento delle quote di capitale di dotazione di loro competenza, stabilite per il 50% in proporzione alla popolazione residente alla data del 31.12.2006 e per il restante 50% in parti uguali, per un ammontare complessivo di € 25.000, come indicato nell’allegata tabella di riparto:
Comune | Quota fissa | n. abitanti al 31.12.2006 | Quota variabile | Totale |
Collecchio | 2.500,00 | 12.979 | 3.643,25 | 6.143,25 |
Felino | 2.500,00 | 7.840 | 2.200,71 | 4.700,71 |
Montechiarugolo | 2.500,00 | 9.951 | 2.793,28 | 5.293,28 |
Sala Baganza | 2.500,00 | 5.027 | 1.411,10 | 3.911,10 |
Traversetolo | 2.500,00 | 8.734 | 2.451,66 | 4.951,66 |
Totale | 12.500,00 | 44.531 | 12.500,00 | 25.000,00 |
Ai cinque Comuni, conferenti le funzioni relative ai servizi sociali all’Unione, in caso di reinternalizzazione della funzione, verrà ritrasferita la quota di capitale di dotazione ceduta.
Art.13 – SUBENTRO NEI RAPPORTI CONTRATTUALI
L’Unione subentra in tutti i rapporti contrattuali e convenzionali dei Comuni aderenti all’Unione, inerenti la gestione dei servizi sociali conferiti, qualora esistenti.
ART.13 bis - INFORMAZIONE AI COMUNI
L’Unione adotta ogni strumento idoneo per assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull’andamento della gestione. Viene assicurata, inoltre, la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di bilancio dell’Azienda entro un mese dalla loro approvazione.
ART. 14– NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell’Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI
La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.
Il presente atto viene stipulato in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. S) del D.lgs. 82/2005 e s.m., secondo quanto disposto dall’art. 15 della Legge 241/1990, così come modificato dal D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012.
La data di decorrenza della convenzione è quella di sottoscrizione dell’ultimo firmatario.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Il Presidente dell’Unione Pedemontana Xxxxx Xxxxxxx
Il Sindaco di Collecchio Xxxxx Xxxxxxx
Il Sindaco di Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx
Il Sindaco di Montechiarugolo Xxxxx Xxxxxxx
Il Sindaco di Sala Baganza Xxxxxxxx Xxxxxx
Il Sindaco di Traversetolo Xxxxxxx Xxxx
ALLEGATO N.1 ALLA CONVENZIONE
AREE DI INTERVENTO
A - FAMIGLIA - INFANZIA - ETA' EVOLUTIVA
1. assistenza sociale alla gravidanza e alla maternità
2. consulenza e sostegno nello svolgimento dei compiti genitoriali e per problematiche di coppia
3. integrazione e sostegno al reddito familiare (contributi per l'affitto, borse di studio, buoni libro, assegno per il nucleo familiare, assegno di maternità, ecc.)
4. assistenza domiciliare
5. assistenza socio-educativa domiciliare e territoriale
6. interventi socio-educativi domiciliari e territoriali per adolescenti in difficoltà o in situazione di devianza
7. interventi istruttori e/o in esecuzione di disposizioni delle Autorità Giudiziarie in materia amministrativa, civile e penale
8. inserimenti in comunità educative - case famiglia - famiglie affidatarie
9. interventi connessi all'affido familiare e all'adozione
10. rette per servizi parascolastici
11. interventi di emergenza assistenziali per minori, donne con figli, genitori in gravi difficoltà
12. attività di vigilanza sulle strutture educativo-assistenziali.
13. politiche giovanili
B - HANDICAP MINORI
1. assistenza domiciliare di sostegno alle famiglie
2. contributi economici a sostegno della famiglia
3. appoggio assistenziale ed educativo nell'ambito della scuola
4. diritto allo studio: mensa, materiale didattico, trasporti
5. attività di tempo libero, ricreative e di socializzazione, di vacanza e sportive
6. orientamento e formazione professionale
7. inserimento lavorativo
8. inserimento lavorativo in ambiente protetto
9. autorizzazione al funzionamento e vigilanza strutture
C- ADULTI (ANCHE IN RIFERIMENTO AI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI E ALLE PERSONE DI CUI ALLE LETTERE a), b) e c) DELL'ART.23 DEL DPR 616/77
1. assistenza domiciliare
2. Telesoccorso
3. integrazione al reddito
4. servizi integrativi all'assistenza domiciliare
5. residenzialità temporanea (accoglienza, contributi e servizi per emergenze temporanee)
6. interventi a sostegno dell'inserimento o reinserimento di persone tossicodipendenti
7. interventi e progetti di prevenzione della tossicodipendenza
8. servizi specifici a favore di nomadi
9. servizi specifici a favore di immigrati ed emigrati
10. tutele
11. ex - Inail
12. autorizzazione al funzionamento e vigilanza strutture 13 politiche dell’integrazione
D - HANDICAP E DISABILI ADULTI
1. assistenza domiciliare
2. integrazione al reddito
3. servizi integrativi dell'assistenza domiciliare
4. formazione professionale
5. borse lavoro - inserimenti lavorativi
6. centri occupazionali - laboratori protetti
7. centri socio - riabilitativi diurni
8. centri socio - riabilitativi residenziali
9. comunità alloggio
10. rette per inserimento in strutture semiresidenziali e residenze esterne
11. progetti di socializzazione, tempo libero e soggiorni estivi
12. tutele
13. trasporto
14. autorizzazione al funzionamento e vigilanza strutture
E - ANZIANI
1. responsabile del caso
2. assistenza domiciliare
3. telesoccorso
4. iniziative
5. integrazione al reddito
6. servizi integrativi dell'assistenza domiciliare
7. Centri Diurni
8. Comunità Alloggio - Case di Riposo
9. Case Protette - RSA
10. Integrazione retta in struttura per anziani
11. tutele
12. attività di tempo libero, ricreative e di socializzazione, di vacanza (soggiorni climatici, ginnastica 3° età ecc.)
13. autorizzazione al funzionamento e vigilanza strutture
14. trasporti
F - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
1. gestione, assegnazione, graduatorie e bandi alloggi comunali
2. riscossioni canoni
Allegato n. 2 alla Convenzione
ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO
COLLECCHIO | ||
COGNOME NOME | FUNZIONE | CAT. |
RAPAGGI FRANCESCA assegnata da Comune Collecchio | OSS | B1/B4 |
XXXXXXXX XXXXXXX assegnata da Comune Collecchio | OSS | B1/B3 |
XXXXXXX XXXXX assegnata da Comune Collecchio | COORD TAXI | B3/B4 |
XXXXXXX XXXXXXX assegnata da Comune Collecchio | ESEC AMM | B3 |
XXXXXXXX XXXXXXX assegnata da Comune Collecchio | AS | D1/D2 |
FELINO | ||
COGNOME NOME | FUNZIONE | CAT. |
XXXXXXXX XXXXXXX assegnata da Comune Felino | ISTR AMM | C1/C2 |
XXXXXXX XXXXXXX assegnata da Comune Felino | AS | D1/D4 |
XXXXXXX XXXXXXXX assegnata da Comune Felino | ESEC AMM | B1 |
MONTECHIARUGOLO | ||
COGNOME NOME | FUNZIONE | CAT. |
XXXXXX XXXXXX JACQUELINE assegnata da Comune Montechiarugolo | OSS | B1/B2 |
XXXXX XXXXX ROSA assegnata da Comune Montechiarugolo | OSS | B1/B4 |
XXXX XXXXXXXXXX assegnata da Comune Montechiarugolo | OSS | B1/B4 |
XXXXXXX XXXXXXXX assegnata da Comune Montechiarugolo | AS | D1/D3 |
XXXXX XXXXX XXXXXXXX xxxxxxxxx da Comune Montechiarugolo | RAA | B3/B5 |
SALA BAGANZA | ||
COGNOME NOME | FUNZIONE | CAT. |
XXXXXXX XXXXX ASSUNTA assegnata da Comune Sala Baganza | ISTR DIR | D1/D2 |
TRAVERSETOLO | ||
COGNOME NOME | FUNZIONE | CAT. |
CAVATORTA RAFFAELLA assegnata da Comune Traversetolo | ESEC AMM | B1 |
XXXXX XXXXXX assegnata da Comune Traversetolo | OSS | B1/B4 |
XXXXXXXX XXXXXXXXX assegnata da Comune Traversetolo | RAA | B3 |
PELACCI GIUSEPPINA assegnata da Comune Traversetolo | OSS | B1/B2 |
XXXXX XXXXX ORIETTA assegnata da Comune Traversetolo | OSS | B1/B3 |
XXXXXXXX XXXXXXX assegnata da Comune Traversetolo | ISTR DIR | D1/D3 |
Allegato n. 3 alla Convenzione | ||
ELENCO DEL PERSONALE RETROCESSO | ||
COLLECCHIO | ||
COGNOME NOME | FUNZIONE | CAT. |
XXXXXXX XXXXXX retrocessa da Comune di Collecchio | FUNZIONARIO | D3/D5 |
XXXXXX XXXXXX retrocessa da Comune di Collecchio | EDUCATORE | C1/C5 |
FELINO | ||
XXXXXXXX XXXXX retrocessa da Comune di Felino | SUPPORTO SPORTELLI | B1/B5 |