CONDIZIONI GENERALI PER IL TRASPORTODI VEICOLI COMMERCIALI ED AUTISTI
CONDIZIONI GENERALI PER IL TRASPORTODI VEICOLI COMMERCIALI ED AUTISTI
1. Sulle presenti Condizioni Generali per il Trasporto di Veicoli Commerciali ed Xxxxxxx
Le presenti Condizioni Generali per il Trasporto di Veicoli Commerciali ed Autisti (d’ora innanzi, anche solo le Condizioni Generali), redatte anche in lingua inglese ed albanese, disciplinano tutti i trasporti di pullman, mezzi agricoli o d’opera, trucks, trailers, semirimorchi, containers, road trailers, auto in esportazione e, più in generale, di ogni veicolo commerciale od adibito al trasporto merce (d’ora in avanti, anche solo Veicoli o Veicolo) e dei relativi autisti (d’ora innanzi, Autisti od Autista), commissionati dallo Shipper all’Adria Ferries S.p.A. (in prosieguo, anche solo la Società) ed eseguiti dalla Società medesima con navi di sua proprietà od in sua disponibilità ovvero per il tramite di altre compagnie di navigazione all’uopo incaricate. Dette Condizioni Generali non regolamentano di contro i trasporti dei passeggeri, dei loro bagagli e dei mezzi non commerciali al seguito commissionati all’Adria Ferries S.p.A. (per i quali si fa rinvio alle Condizioni Generali per il Trasporto Passeggeri, loro Bagagli e Xxxxx al seguito), nonché i trasporti di merce su pallets (per i quali si fa rinvio alle Condizioni Generali per il Trasporto di Merce su Pallets). Le presenti Condizioni Generali e le eventuali loro modifiche e/o integrazioni (consultabili presso gli uffici e le agenzie raccomandatarie della Società, presso i terminal portuali della Compagnia di Navigazione, presso i comandi di bordo, nonché nel sito internet dell’Adria Ferries S.p.A. - xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx), quand’anche non sottoscritte dallo Xxxxxxx, si considereranno comunque conosciute ed accettate a tutti gli effetti di legge dallo stesso - che conseguentemente avrà l’obbligo di osservarle e di farle osservare integralmente ai propri Autisti e/o ausiliari (od a quelli del Caricatore) - posto che nel settore in esame tale forma d’adesione è ammessa da usi normativi che gli odierni contraenti conoscono o devono conoscere e che è regolarmente rispettata dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale qui d’interesse. Resta peraltro inteso che, per quanto qui non previsto, si farà rimando alle disposizioni di legge in materia.
2. Modalità di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali e dei singoli contratti di trasporto
Lo Shipper è il soggetto che conferisce o nel cui nome sono conferiti alla Società gli incarichi di trasporto, come poi riportati in singoli contratti. Il Caricatore è il soggetto che, anche per il tramite dei suoi Autisti e/o degli addetti dell’impresa portuale all’uopo incaricata, consegna il carico al Vettore, curandone l’imbarco e svolgendo le attività ad esso correlate (come meglio descritte all’art. 3 che segue). Per dare certezza al rapporto negoziale qui disciplinato, a) ove lo Shipper non avesse a sottoscrivere le presenti Condizioni Generali e/o i singoli contratti di trasporto, tale sottoscrizione potrà essere validamente apposta in suo nome e per suo conto dal Caricatore, anche per il tramite dei propri Autisti e/o ausiliari ovvero degli addetti dell’impresa portuale incaricati dell’imbarco del Veicolo sulla nave; b) ove le presenti Condizioni Generali ed i singoli contratti di trasporto non dovessero essere sottoscritti neppure dal Caricatore nelle modalità che precedono, i singoli contratti dovranno comunque ritenersi pienamente validi ed efficaci tra le parti laddove conclusi per facta concludentia, trovando così le presenti Condizioni Generali completa applicazione siccome ivi puntualmente richiamate. Per effetto di quanto precede, tutte le obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Generali ed ai singoli contratti di trasporto s’intenderanno riferite tanto allo Shipper quanto al Caricatore, che le dovranno adempiere diligentemente e che verranno così indistintamente indicati nel prosieguo con il termine “Shipper/Caricatore”.
3. Assunzione dell’incarico di trasporto ed esecuzione delle operazioni di imbarco e sbarco
Il trasporto viene assunto dalla Società a condizioni F.I.O. (free in/free out). Lo Shipper/Caricatore, in fase di prenotazione, dovrà comunicare le corrette misure, la tipologia, il peso complessivo, la targa del proprio Veicolo, nonché se il Veicolo medesimo trasporta materiali o merci infiammabili, esplosivi, corrosivi, pericolosi o comunque soggetti a disciplina IMDG Code. Nel caso in cui i dati di cui sopra non fossero dichiarati o fossero falsamente indicati dallo Shipper/Caricatore, la Società potrà decidere anche di risolvere il contratto di trasporto, fatto comunque salvo il suo diritto al risarcimento dei danni subiti, oltre a rifiutare l’imbarco del Veicolo e/o ad ordinarne l’immediato
sbarco a rischio, spese e responsabilità dello Shipper/Caricatore medesimo. La Società, laddove - nonostante l’inosservanza da parte dello Shipper/Caricatore del cennato obbligo d’informazione - decidesse di non risolvere il contratto e di far imbarcare comunque il Veicolo, avrà diritto d’esigere il pagamento delle relative differenze tariffarie previste e di “fees” per la non conformità a quanto dichiarato in contratto, fatto sempre salvo il suo diritto al risarcimento del danno. Il passaggio sulla rampa in entrata ed in uscita dalla nave, l’imbarco e lo sbarco, la sistemazione a bordo nel posto assegnato, il transito e la manovra dei Veicoli nel garage dell’unità navale, avverranno a cura, rischio e sotto la responsabilità esclusivi dello Shipper/Caricatore (passaggio sulla rampa in entrata, imbarco, transito e manovra nel garage nave, nonché sistemazione a bordo) e del Ricevitore (o dello Shipper/Caricatore ove il Ricevitore medesimo non abbia aderito al contratto di trasporto) (transito e manovra nel garage nave, passaggio sulla rampa in uscita, nonché sbarco), anche qualora avessero a ricevere consigli da parte del personale di bordo. L’imbarco dei Veicoli oggetto di trasporto avverrà secondo l'ordine ed i criteri di volta in volta stabiliti dal comando della nave e/o dai suoi ausiliari e preposti. Esso sarà subordinato alle esigenze della nave, ad ogni altra necessità comunque connessa alla navigabilità dell’unità navale ed alla sicurezza della navigazione; tutto ciò, ad insindacabile giudizio del comando della nave, anche nel caso in cui tra lo Shipper/Caricatore e la Società sia intervenuta pattuizione riguardante riserva di spazio. L’ufficiale al carico rifiuterà altresì l’imbarco di Veicoli in sovraccarico rispetto alla portata ufficiale dei medesimi. Completate le operazioni di passaggio sulla rampa in entrata, d’imbarco, di transito e di manovra nel garage nave, nonché di sistemazione a bordo - operazioni tutte effettuate direttamente dagli Autisti e/o dagli ausiliari dello Shipper/Caricatore ovvero, in loro assenza, da impresa portuale dallo stesso Xxxxxxx/Caricatore incaricata - ciascun Veicolo dovrà essere parcheggiato dal conducente con motore e luci spenti, con sistema frenante di stazionamento attivato e marcia inserita e tutte le portiere dovranno essere chiuse con le relative sicure. Le chiavi, che non saranno mai nella disponibilità dell’equipaggio (se non nei casi di emergenza e/o pericolo), dovranno essere tenute dall’Autista (se anch’esso a bordo) od (ove non presente) riposte dall’addetto dell’impresa portuale
incaricato dell’imbarco in appositi sacchetti presenti sulla nave, indicati dal Comandante ed adeguatamente sigillati. In tale ultimo caso, il solo Ricevitore, anche per il tramite dei suoi ausiliari e/o dell’addetto dell’impresa portuale dal Ricevitore medesimo demandata alla presa in consegna del Veicolo a destino, potrà procedere al momento dello sbarco al ritiro della chiave del Veicolo stesso dagliindicati sacchetti. Resta peraltro inteso che gli Autisti - se a bordo - dovranno essere sempre a disposizione della Società e seguire le sue istruzioni in ipotesi d’emergenza o di pericolo. All’attracco della nave nel porto di destinazione, la Società avrà terminato la propria prestazione ed il Ricevitore (o lo Shipper/Caricatore ove il Ricevitore medesimo non abbia aderito al contratto di trasporto), anche per il tramite dei propri Autisti imbarcati e/o dei propri ausiliari e/o dell’addetto dell’impresa portuale incaricata, avrà l’obbligo di prendere immediatamente in consegna il Veicolo per l’esecuzione delle operazioni di transito, di manovra nel garage nave, di passaggio sulla rampa in uscita e di sbarco (senza peraltro ostacolare e/o ritardare il normale flusso di sbarco degli altri Veicoli, dei passeggeri e delle auto al seguito, nonché delle merci). Nell’eventualità in cui il Ricevitore, per il tramite dei propri Autisti e/o dei propri ausiliari e/o degli addetti dell’impresa portuale dallo stesso incaricata, non ritirasse prontamente il Veicolo o non procedesse tempestivamente alle descritte operazioni di sbarco per sua irreperibilità sottobordo ovvero per malfunzionamento o rottura del Veicolo medesimo ovvero per qualsivoglia altra ragione, l’Adria Ferries S.p.A. chiederà istruzioni allo Shipper/Caricatore potendo comunque tale mezzo essere dalla Società (i) scaricato e posizionato sulla banchina od in deposito attrezzato a rischio, spese e responsabilità dello Shipper/Caricatore e del Ricevitore (ove quest’ultimo abbia aderito al contratto di trasporto ai sensi dell’art. 19 che segue), siccome tra loro solidalmente tenuti; in alternativa, (ii) lasciato a bordo: in tale ultimo caso, lo Shipper/Caricatore ed il Ricevitore (ove quest’ultimo abbia aderito al contratto di trasporto sempre a mente delle disposizioni seguenti) dovranno farsi carico, siccome solidalmente tenuti, di tutti i noli relativi alle tratte in cui il Veicolo rimarrà nel garage della nave sino al momento dello sbarco effettivo. In fase di passaggio dei Veicoli sulla rampa in uscita dalla e/o in entrata nella nave, di loro imbarco e/o sbarco, di transito e di manovra nel garage
dell’unità navale, nonché di sistemazione negli spazi a ciò adibiti (operazioni tutte compiute dallo Shipper/Caricatore e/o dal Ricevitore in assoluta autonomia, anche per il tramite dei propri Autisti e/o dei propri ausiliari e/o degli addetti dell’impresa portuale), lo Shipper/Caricatore e/o il Ricevitore medesimi saranno i soli responsabili di eventuali danni: a) al proprio Veicolo, alle merci ed a quant’altro ivi contenuto, b) alla propria persona ed alle persone presenti nel Veicolo, c) a terzi, a loro Veicoli, a loro merci e/o bagagli, d) all’equipaggio, alla nave ed alle sue pertinenze, arredi ed attrezzature.
4. Operazione di rizzaggio e/o derizzaggio Veicoli ed eventuale urto in fase di navigazione Nel rispetto delle disposizioni della Convenzione SOLAS ’74 e del Cargo Securing Manual ivi richiamato, le operazioni di rizzaggio dei Veicoli caricati sulla nave verranno eseguite dai membri dell’equipaggio. Tali operazioni verranno peraltro compiute solo (a) nei casi e nelle situazioni indicate nel Cargo Securing Manual (b) per evitare che i Veicoli medesimi subiscano movimenti oscillatori in conseguenza del rollio e/o del beccheggio della nave in corso di navigazione - e non già per contrastare il loro avanzamento od indietreggiamento longitudinale, di contro unicamente impedito dall’inserimento del freno di stazionamento e della marcia al termine dell’imbarco dei Veicoli sulla nave (operazioni queste ultime esclusivamente poste a carico dello Shipper/Caricatore per il tramite del suo Autista e/o dei suoi ausiliari e/o degli addetti dell’impresa portuale dal medesimo incaricata). Anche le operazioni di derizzaggio dovranno essere eseguite dai membri dell’equipaggio e mai dal Ricevitore e/o dagli Autisti. A mente di quanto precede, i proprietari dei Veicoli, ove tali mezzi avessero ad avanzare od indietreggiare longitudinalmente in corso di navigazione scontrandosi con altri Veicoli od urtando parti dell’unità navale, saranno gli esclusivi responsabili dei danni verificatisi, anche in assenza del loro preventivo rizzaggio ovvero ad esito del loro derizzaggio, così gli stessi risarcendo la Società dei danni causatile o tenendola indenne dal pagamento di qualsivoglia somma per l’effetto reclamata dai terzi danneggiati. Del pari, lo Xxxxxxx/Caricatore rinuncia ora per allora ad ogni pretesa nei confronti della Società per l’ipotesi in cui il proprio Xxxxxxx avesse a subire danni per le ragioni che precedono.
5. Oggetto del trasporto ed unità di carico
Oggetto del trasporto saranno i Veicoli imbarcati, movimentati e sistemati nel garage nave dallo Shipper/Caricatore, anche per il tramite del proprio Autista e/o dei propri ausiliari o dell’addetto dell’impresa portuale incaricata a tali incombenti, e non già le merci eventualmente ivi contenute (di cui lo Shipper/Caricatore medesimo farà menzione in fase di prenotazione unicamente ai fini della compilazione del manifesto di carico). Tali Veicoli saranno posizionati nel garage nave dallo Shipper/Caricatore debitamente sigillati e piombati, non essendo per l’effetto data facoltà alla Società di procedere alla loro apertura ed alla verifica della tipologia, della quantità e delle condizione della merce dichiarata dallo Shipper/Caricatore. Fatte comunque salve le previsioni di cui agli artt. 7 e 9 che seguono, la Società considererà il Veicolo, con quanto ivi eventualmente contenuto, come un’unica unità di carico, dandosi atto dell’assenza di qualsivoglia dichiarazione di valore da parte dello Shipper/Caricatore. Resta pertanto inteso che la merce e gli oggetti eventualmente presenti all’interno del Veicolo viaggeranno sempre e comunque ad esclusivi rischio e responsabilità dello Shipper/Caricatore, non potendo (e non dovendo) la Società rispondere della loro perdita od avaria.
6. Presentazione all’imbarco
Lo Shipper/Caricatore sarà tenuto a: a) presentarsi per l’imbarco dei Veicoli almeno quattro ore prima dell’ora fissata per la partenza della nave. In difetto, qualunque sia il motivo che ha determinato il ritardo (anche se dovuto a forza maggiore), non sarà garantita la possibilità allo Shipper/Caricatore medesimo d’effettuare le operazioni d’imbarco del Veicolo e la Società potrà ugualmente richiedere il completo pagamento del nolo pattuito per il trasporto; b) esibire, in fase d’imbarco Veicolo dallo stesso curato, la copia del contratto di trasporto rilasciata dagli uffici e/o dalle agenzie raccomandatarie della Società completa in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, nonché tutti i documenti (anche di riconoscimento) necessari al trasporto stesso in corso di validità, ivi compresi quelli che attestano che gli adempimenti doganali e/o burocratico/amministrativi relativi all’imbarco ed all’esportazione sono stati già assolti e quelli che comprovano l’avvenuta
corresponsione del nolo e delle ulteriori spese di trasporto (se non pattuito un pagamento differito). In caso d’irregolarità anche solo di parte della detta documentazione o di ritardata e/o mancata sua esibizione per qualsivoglia titolo o ragione, pur non riconducibile allo Shipper/Caricatore, la Società potrà rifiutare allo Shipper/Caricatore l’effettuazione delle operazioni d’imbarco; c) curare, a proprio rischio e sotto la propria responsabilità, anche verso i terzi, pure ove lo Shipper/Caricatore medesimo abbia ricevuto consigli di manovra da parte del personale di bordo, la sistemazione, il transito, la manovra ed il parcheggio del Veicolo a bordo, la rizzatura dell’eventuale carico all’interno dei Veicoli, nonché la chiusura, la sigillatura e la piombatura, stante quanto previsto agli artt. 3 e 5 che precedono; d) consegnare alla Società i Veicoli efficienti in ogni parte e particolarmente negli apparati di frenatura, rotolamento e sospensione, stante quanto previsto all’art.
3 che precede; e) dichiarare, sotto la propria responsabilità, agli uffici e/o alle agenzie raccomandatarie della Società almeno tre giorni lavorativi prima dell’imbarco se il Veicolo stesso trasporta materiali o merci infiammabili, esplosivi, corrosivi, pericolosi o comunque soggetti a disciplina IMDG Code, nel medesimo termine fornendo tutta la documentazione e le informazioni utili e necessarie. In tal caso, il Xxxxxxx sarà accettato e fatto salire a bordo solo ove la certificazione d’abilitazione della nave lo consenta e l’Autorità competente abbia rilasciato specifico nulla-osta al termine della procedura autorizzativa ex lege prevista. Nel caso di trasporto di merci pericolose su autobotti od in colli su veicoli, lo Shipper/Caricatore avrà l’obbligo d’attenersi alla disposizioni tutte delle leggi vigenti in materia, in particolar modo con specifico riferimento alla dichiarazione, all’imbarco, all’imballaggio ed all’etichettaggio. La conferma della richiesta di prenotazione o l’accettazione del trasporto da parte della Società, anche nel caso in cui alla stessa sia stato corrisposto il relativo nolo o parte di esso, non comporterà l’imbarco effettivo del Veicolo ogni qualvolta le circostanze concrete ne impediscano la realizzazione. In tal caso, la Società, seppur tenuta alla restituzione del nolo eventualmente incassato, non risponderà comunque dei danni per il mancato imbarco del Veicolo, ove l’avente diritto al risarcimento del danno non provi che ciò è derivato da fatto imputabile alla Società medesima.
7. Condizioni di trasporto
L’Adria Ferries S.p.A., preso atto che i trasporti che assume hanno unicamente ad oggetto i Veicoli e non già le merci eventualmente ivi contenute (di cui lo Shipper/Caricatore fa menzione solo ai fini della compilazione del manifesto di carico) e che non le è data la possibilità di prendere visione e quindi di conoscere la tipologia, la quantità e le condizione delle cose di cui alla dichiarazione dello Shipper/Caricatore (laddove i Veicoli vengono da quest’ultimo imbarcati debitamente sigillati e piombati), non risponderà per eventuali ammanchi e/o danni alle merci e/o agli oggetti presenti nei Veicoli caricati a bordo.
8. Trasporti refrigerati
Ogni Veicolo frigorifero è soggetto a norme di sicurezza, che proibiscono l’utilizzo dei propri generatori d’energia elettrica una volta a bordo. Lo Shipper/Caricatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche nei confronti di terze parti, potrà avvalersi delle connessioni al sistema elettrico principale della nave, se esistenti e/o disponibili a bordo, se non utilizzate da altri mezzi e se compatibili con le caratteristiche del Veicolo. La Società non garantisce la sussistenza di connessioni al sistema elettrico principale della nave. Una volta intervenuto il collegamento con detto sistema elettrico, ove esistente, rimarrà nell’esclusiva responsabilità dello Shipper/Caricatore, anche per il tramite del proprio Autista, la verifica del corretto funzionamento del motore/generatore del Veicolo, che dovrà essere comunque dotato dello speciale circuito di corrente alternata Antidef approvato dalle Autorità competenti. A mente di quanto precede e delle modalità d’utilizzazione del sistema elettrico della nave, non potranno essere ritenuti responsabili la Società e l’equipaggio, in ipotesi d’assenza di connessioni al sistema elettrico principale della nave e, se esistenti, in ipotesi di temporanea interruzione o di mancanza di fornitura elettrica, di sbalzi improvvisi di tensione o di qualsiasi altro guasto del sistema di generazione e fornitura di elettricità dell’unità navale, anche qualora riconducibile all’equipaggio. Per motivi di sicurezza e per l’incolumità dei passeggeri e dei mezzi caricati a bordo, la fornitura d’energia sarà interrotta se il motore del Veicolo frigorifero dovesse mostrare malfunzionamenti od anomalie.
9. Responsabilità
Fermo quanto previsto all’art. 7 che precede, la Società non sarà comunque responsabile - e quindi non risponderà - per ritardi alla partenza od all’arrivo ovvero per la perdita e/o l’avaria dei Veicoli ovvero per qualsivoglia altro danno verificatosi nel corso del trasporto, laddove l’avente diritto al risarcimento del danno non provi che ciò è derivato da fatto imputabile alla Società medesima.
10. Impedimenti prima della partenza
Se la partenza della nave è impedita o cancellata, il contratto è risolto. Se la partenza della nave è soverchiamente ritardata, il contratto potrà essere risolto. In tutti i casi che precedono, la Società non risponderà comunque dei danni per la mancata partenza e/o per la cancellazione di corse e/o per il soverchio ritardo, ove l’avente diritto al risarcimento del danno non provi che ciò è derivato da fatto imputabile alla Società medesima. Se la risoluzione avviene dopo l’imbarco, seppur fermo quanto precede, lo Shipper/Caricatore sarà tenuto a sopportare le spese dell’immediata scaricazione. Ove il Veicolo non dovesse essere tempestivamente sbarcato ad opera dello Shipper/Caricatore per qualsivoglia ragione, il Veicolo medesimo (i) potrà essere scaricato dalla Società e posizionato sulla banchina od in deposito attrezzato a rischio, spese e responsabilità dello Shipper/Caricatore ovvero, in alternativa, (ii) potrà essere lasciato a bordo: in tale ultimo caso, lo Shipper/Caricatore dovrà farsi carico di tutti i noli relativi alle tratte in cui il Veicolo è rimasto nel garage della nave sino al momento dello sbarco effettivo.
11. Impedimento temporaneo
Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio è temporaneamente impedita, il contratto rimarrà in vigore e lo Shipper/Caricatore non avrà diritto a riduzione di nolo, espressamente escluso qualsivoglia obbligo per la Società medesima di risarcire i danni, salva l’ipotesi in cui l’avente diritto al risarcimento del danno non provi che ciò sia derivato da fatto imputabile alla Società medesima. Lo Shipper/Caricatore e/o il Ricevitore (ove abbia aderito al contratto di trasporto ai sensi delle disposizioni che seguono) potranno, per tutta la durata dell’impedimento, fare scaricare il Veicolo a proprie spese e sotto la propria responsabilità con l’obbligo di ricaricarlo,
fermo il risarcimento del danno eventualmente dovuto da parte dello Shipper/Caricatore e/o del
Ricevitore conseguente a tale loro operata scelta.
12. Deviazioni di rotta od approdi in porti diversi
Il Comandante è autorizzato, in caso di necessità e/o per la sicurezza della navigazione e/o più in generale per qualsiasi occorrenza della nave e del viaggio, a modificare la propria rotta, ad approdare in porti diversi rispetto a quello previsto in contratto e ad ordinare allo Shipper/Caricatore e/o al Ricevitore di far sbarcare - a loro spese e sotto la loro responsabilità - i Veicoli in qualsiasi porto che non sia quello della destinazione finale, potendo così dichiarare il viaggio concluso. In tal caso, la Società rimborserà, dietro specifica richiesta, quella parte di nolo relativa alla tratta non eseguita, esentata così dalla corresponsione di ogni altra forma d’indennizzo o di ristoro di eventuali danni o d’altro, a cui lo Shipper/Caricatore, il Ricevitore ed i loro aventi diritto, sin da ora e per quanto occorrer possa, rinunciano espressamente, salva l’ipotesi in cui non venga provato che tali eventi sono derivati da colpa della Società medesima.
13. Interruzione del viaggio
Se, dopo la partenza, il viaggio è interrotto o soverchiamente ritardato per qualsivoglia ragione, il nolo sarà dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso ed il Comandante potrà ordinare allo Shipper/Caricatore e/o al Ricevitore di sbarcare - a loro spese e sotto la loro responsabilità - i Veicoli, potendo così dichiarare il viaggio concluso. In tal caso, la Società rimborserà, dietro specifica richiesta, quella parte di nolo relativa alla tratta non eseguita, esentata così dalla corresponsione di ogni altra forma d’indennizzo o di ristoro di eventuali danni o d’altro, a cui lo Shipper/Caricatore, il Ricevitore ed i loro aventi diritto, sin da ora e per quanto occorrer possa, rinunciano espressamente, salva l’ipotesi in cui non venga provato che tali eventi sono derivati da colpa della Società medesima.
14. Impedimento all’arrivo
Xxx l’approdo sia impedito o soverchiamente ritardato, il Comandante, ove non abbia ricevuto ordini dallo Xxxxxxx/Caricatore od ove gli ordini ricevuti non siano eseguibili, dovrà provvedere nel
modo migliore per l’interesse della nave e del carico, eventualmente approdando in altro porto o ritornando al porto di partenza, salvo in ogni caso il diritto della Società di vedersi rimborsare le spese e risarcire i danni dallo Xxxxxxx/Caricatore conseguenti alle indicazioni da quest’ultimo fornite - ove eseguibili - o dall’aver comunque operato - in loro assenza - nel suo interesse.
15. Imbarco su ponti scoperti e caricazione incompleta
Salvo espressa contraria richiesta dello Shipper/Caricatore, la Società avrà facoltà di far caricare, in base a propria decisione ed all’occorrenza, ogni tipo di Veicolo sul ponte scoperto. In tal caso, lo Shipper/Caricatore accetta in maniera espressa e specifica tale modalità di carico, esonerando la Società da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni ai Veicoli. Ove lo Shipper/Caricatore avesse a consegnare un numero di Veicoli inferiore rispetto a quello convenuto, dovrà pagare il nolo intero. Il Comandante potrà comunque imbarcare altri Veicoli a completamento degli spazi non occupati dallo Shipper/Caricatore.
16. Sostituibilità della nave
La Società avrà facoltà di sostituire la nave designata con altra nave della medesima classe, idonea a compiere il trasporto commissionatole.
17. Recesso dello Shipper/Caricatore
Lo Shipper/Caricatore, qualora abbia avuto conferma dal Vettore dell’avanzata sua richiesta di prenotazione di spazi navi, potrà recedere dal contratto: a) sino a 10 (dieci) ore prima della prevista partenza nave, senza alcun onere; b) successivamente a tale indicata scadenza e sino alla partenza della nave, versando al Vettore l’intero nolo relativo agli spazi prenotati. Ad avvenuta chiusura del portello della rampa garage, lo Shipper/Caricatore non potrà più recedere dal contratto. Fermo quanto precede, ove il recesso venisse esercitato ad avvenuto imbarco del Veicolo, lo Shipper/Caricatore dovrà procedere a proprie spese e sotto la propria responsabilità all’immediato sbarco del Veicolo medesimo. Ove detto sbarco non fosse eseguito tempestivamente per qualsivoglia ragione, il Veicolo (i) potrà essere scaricato dalla Società e posizionato sulla banchina od in deposito attrezzato a rischio, spese e responsabilità dello Shipper/Caricatore ovvero, in
alternativa, (ii) potrà essere lasciato a bordo: in tale ultimo caso, lo Xxxxxxx/Caricatore dovrà farsi carico di tutti i noli relativi alle tratte in cui il Veicolo rimarrà nel garage della nave sino al momento dello sbarco effettivo.
18. Diritti ed obblighi dell’Autista
L’Autista che accompagnerà nel trasporto il Veicolo imbarcato avrà diritto ad un biglietto di passaggio gratuito comprensivo di pasto e di sistemazione in cabina. Tale biglietto è personale, non è cedibile ed è valido solo per il trasporto in esso specificato. L’Autista è tenuto a custodire diligentemente il biglietto per giustificare il proprio diritto al viaggio e ad esibirlo a qualsiasi ufficiale della nave o funzionario del Vettore che ne facesse richiesta. L’Autista sfornito del biglietto dovrà darne immediato avviso al Comandante e/o al commissario di bordo. In difetto, sarà tenuto - con lo Shipper/Caricatore - al pagamento del prezzo di passaggio sino al porto di destino. L’Autista occuperà il posto indicato nel biglietto ed, in mancanza, quello che gli verrà segnalato dal Comandante o dal commissario di bordo. La Compagnia, per la sicurezza della navigazione e delle alter persone a bordo, avrà la facoltà di destinare l’Autista ad un posto diverso. Nel caso in cui il posto assegnato fosse di tipologia superiore, non verrà richiesto il pagamento di alcuna tariffa. In caso d’emergenza, ogni Autista dovrà mettersi a disposizione del Comandante e degli ufficiali e dovrà eseguire disciplinatamente gli ordini e le prescrizioni che avesse a ricevere. Le cabine dovranno essere tassativamente liberate almeno due ore prima dell’arrivo in porto, per consentire che le operazioni di sbarco si svolgano in sicurezza. L’Autista sarà tenuto ad osservare le disposizioni di Legge in materia (italiane ed estere), le presenti Condizioni Generali, nonché gli eventuali regolamenti della Società riguardanti i trasporti qui disciplinati: risponderà quindi - in uno con lo Shipper/Caricatore - per tutti i danni causati agli arredi nave, alle sue pertinenze ed accessori, alle sue attrezzature, oltre che ai passeggeri, ai beni di questi ultimi, al personale dipendente od agli ausiliari della Società, e per tutte le contravvenzioni, multe e spese alle quali, per fatto a lui imputabile, dovesse essere assoggettata la Società dalle Autorità portuali, doganali, sanitarie e/o da qualsiasi altra Autorità di qualsivoglia Paese, restando ferma la facoltà di Adria
Ferries S.p.A. di denunciare l’Autista medesimo che si sia reso responsabile dei succitati comportamenti qualora gli stessi integrino ipotesi d’illecito penale secondo la normativa applicabile. L’Autista, qualora a bordo dovesse pregiudicare la sicurezza del viaggio, disturbare altri Autisti, i passeggeri e l’equipaggio o comportarsi comunque in modo d’arrecare loro disagio, creare intralcio all’equipaggio nello svolgimento delle sue mansioni, non osservare le disposizioni del Comandante della nave e dei di lui preposti in tema di corretto comportamento o di rispetto delle procedure, potrà essere assoggettato alle misure necessarie per impedire o limitare tali condotte, ivi comprese eventuali misure coercitive nei limiti delle previsioni di Legge, nonché allo sbarco od al rifiuto della prosecuzione del trasporto. Ogni Autista sarà tenuto, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a verificare, prima dell’imbarco, i propri documenti presso le Autorità di polizia preposte, al fine d’accertare che i medesimi siano idonei per l’entrata nel Paese di sbarco ed in corso di validità. La Compagnia non rimborserà alcunché allo Shipper/Caricatore ove il suo Autista non sia autorizzato dalla Polizia di frontiera all’imbarco od allo sbarco perché trovato con documenti non idonei all’espatrio; la Compagnia si riserva il diritto di rivalersi nei confronti dell’Autista - e dello Shipper/Caricatore - per eventuali sanzioni e/o multe che dovesse ricevere in conseguenza delle suddette circostanze. Adria Ferries S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di non imbarcare sulle proprie navi Autisti che avessero adottato in precedenti occasioni/viaggi comportamenti in violazione alle disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali ovvero che si trovino - ad insindacabile giudizio della Società medesima - in condizioni fisiche o psichiche tali da non consentire d’affrontare il viaggio ovvero da determinare pericolo per gli altri Autisti e passeggeri in conseguenza d’abuso di stupefacenti, allucinogeni, alcool, malattia, infermità e quant’altro, comunicandone tempestivamente le ragioni allo Shipper/Caricatore. In tutti i surriferiti casi, l’Autista e, per esso, lo Shipper/Caricatore non avranno diritto ad alcuna indennità e/o risarcimento e saranno a loro volta responsabili per i danni arrecati alla nave, a tutte le sue dotazioni ed equipaggiamenti, a terzi, nonché a cose di terzi. L’accettazione dell’Autista a bordo da parte della Società non dovrà essere considerata come rinuncia da parte della Società medesima al diritto
di contestare in seguito le sue condizioni, anche se conosciute dal Vettore al momento dell’imbarco e/o della partenza della nave. Nel caso in cui il cennato stato dell’Autista venisse constatato durante la navigazione, il Comandante della nave avrà titolo per prendere tutte le misure più opportune previste dalla Legge per la sicurezza degli altri Autisti e dei passeggeri e della navigazione. L’Autista si obbliga inoltre al rispetto delle disposizioni della Società che vietano di fumare nei locali interni della nave. In caso di cancellazione o di ritardata partenza della nave, all’Autista saranno comunque garantiti le informazioni, l’assistenza ed i diritti di cui agli artt. 16, 17 e 18 del Reg. UE n. 1177/10, fatte comunque salve le esenzioni di cui all’art. 20 del medesimo Regolamento.
19. Adesione al contratto da parte del Ricevitore
Una volta attraccata la nave al porto di destino, il ritiro delle chiavi dei Veicoli presenti nel garage dell’unità navale ovvero l’avvio delle operazioni di loro messa in moto ovvero il loro aggancio da parte del Ricevitore - anche per il tramite dei propri Autisti e/o ausiliari ovvero degli addetti dell’impresa portuale dallo stesso incaricata della scaricazione - al fine di dar corso alle operazioni di sbarco dei Veicoli medesimi, equivarrà ad adesione al contratto di trasporto da parte del Ricevitore stesso, al quale potranno pertanto essere opposte tutte le pattuizioni qui previste. Tale adesione non libererà comunque lo Shipper/Caricatore dalle obbligazioni derivanti dal contratto di trasporto concluso con il Vettore, né dalle presenti Condizioni Generali.
20. Avaria comune
L’avaria comune è disciplinata dallo York Antwerp Rules del 1974. In ipotesi d’avaria comune, il Ricevitore, prima di prendere in consegna il Veicolo, dovrà sottoscrivere il Lloyd’s Avarage Bond, anche per il tramite dei propri Autisti e/o ausiliari ovvero degli addetti dell’impresa portuale dallo stesso incaricata dello sbarco del mezzo dalla nave, e dovrà conseguentemente corrispondere il deposito pattuito dalla Società, come garanzia della prestazione. Il deposito di cui all’art. 22 del suddetto York Antwerp Rules sarà versato sul conto intestato alla Società medesima.
21. Riserve, prescrizione e decadenza
Eventuali fatti pregiudizievoli e/o danni da ritardo nell’esecuzione della prestazione di trasporto e/o danni ai Veicoli verificatisi durante la spedizione dovranno essere fatti constatare (i) per iscritto ed
(ii) in contraddittorio col Comandante della nave dallo Shipper/Caricatore e/o dal Ricevitore, anche per il tramite dei loro Autisti o dei loro ausiliari o degli addetti dell’impresa portuale dagli stessi incaricata, (iii) immediatamente al termine della prestazione della Società e quindi prima dell’avvio da parte loro delle operazioni di sbarco ai sensi dell’art. 3 che precede. In mancanza del rispetto anche di una sola delle condizioni sub (i), (ii) e (iii) (cfr. comma precedente), si presumerà il trasporto correttamente eseguito, siccome i Veicoli riconsegnati dalla Società in conformità alle indicazioni contenute nel contratto e la prestazione svolta in osservanza dei termini di resa pattuiti. I diritti derivanti dal contratto di trasporto dei Veicoli si prescrivono col decorso di sei mesi dalla loro riconsegna, ai sensi delle disposizioni di legge in materia. In caso di perdita totale o di mancata riconsegna o di ritardo nella resa, il termine di cui sopra decorrerà dalla data d’arrivo della nave nel porto di destino ovvero dalla data in cui la nave vi sarebbe dovuta arrivare. Fermo quanto precede, in nessun caso potranno essere proposte azioni risarcitorie in danno della Società, per qualsivoglia titolo o ragione, qualora sia trascorso un anno dalla data d’arrivo della nave nel porto di destino ovvero dalla data in cui la nave vi sarebbe dovuta arrivare.
22. Diritto di ritenzione sui Veicoli
La Società, a garanzia di ogni proprio diritto di credito nei confronti dello Shipper/Caricatore maturato in esecuzione anche di altri trasporti, potrà esercitare diritto di ritenzione su tutti i Veicoli in sua detenzione oggetto degli incarichi conferiti dallo Shipper/Caricatore stesso, posto che, anche qualora tali Xxxxxxx siano stati oggetto di altra prestazione rispetto a quella per cui è sorto il credito, ogni singola attività commissionata dallo Shipper/Caricatore costituisce esecuzione di un unico contratto di trasporto. Il cennato diritto di ritenzione avrà comunque effetto anche in pregiudizio dei terzi che vantano diritti - anche reali - sulla cosa (Ricevitore e proprietario compresi), qualora chi ha svolto le prestazioni e/o sostenuto le spese sia stato in buona fede. La Società potrà ritenere la cosa
soggetta al privilegio finché non sarà soddisfatta del proprio credito e potrà anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.
23. Giurisdizione, Legge applicabile e Foro competente
I contratti di trasporto qui disciplinati e le presenti Condizioni Generali saranno sottoposti alla legge ed alla giurisdizione italiane. Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione ed estinzione dei contratti di trasporto qui disciplinati e delle presenti Condizioni Generali, come pure per ogni altro aspetto e profilo ad essi collegati, lo Shipper/Caricatore accetta l’esclusiva competenza del Tribunale di Ancona, con esclusione di qualsivoglia altro Foro.
24. Privacy
I dati personali degli utenti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 ed al Reg. UE 679/16. Per quel che attiene alle modalità ed alle finalità del trattamento dei dati personali, alle facoltà degli utenti e ad ogni altro aspetto correlato alla Privacy, all’informativa ed al consenso al trattamento dei dati personali, si fa espresso rimando al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx-xxxxxx.xxxx
25. Condizioni sanitarie del passeggero
Il Comandante avrà facoltà di rifiutare il passaggio a chiunque si trovi, ad insindacabile suo giudizio o della Società, in condizioni fisiche, psichiche o di salute tali da non consentirgli d’affrontare il viaggio o tali da pregiudicare anche solo potenzialmente la salute o la sicurezza di altre persone, od a chiunque risulti, per abuso di stupefacenti, allucinogeni, alcool, malattia, infermità, o per qualsivoglia altro motivo, pericoloso per le altre persone. Sarà facoltà della Società eseguire controlli sanitari ed accertamenti secondo le modalità di volta in volta ritenute più opportune. In tutti i surriferiti casi, tale passeggero non avrà diritto ad alcuna indennità e/o al risarcimento danni e sarà a sua volta responsabile per i danni arrecati alla nave, a tutte le sue dotazioni ed equipaggiamenti, a terzi, nonché a cose di terzi. L’accettazione del passeggero a bordo da parte
della Società non dovrà essere considerata come rinuncia da parte della Società medesima al diritto di contestare in seguito le condizioni del passeggero sia che queste fossero conosciute o meno dal Vettore al momento dell’imbarco e/o della partenza della nave. Nel caso in cui il cennato stato del passeggero venisse constatato durante la navigazione, il Comandante della nave avrà titolo per prendere tutte le misure più opportune previste dalla Legge per la sicurezza degli altri passeggeri e della navigazione.