Contract
Atto integrativo alla Convenzione per regolamentare i rapporti fra l’agenzia territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) ed il Gestore del servizio idrico integrato SorgeAqua s.r.l.
Art.1 – Definizioni
Art. 2 – Oggetto della Convenzione Art. 3. – Durata della Convenzione
Art. 4 – Area di riferimento e perimetro del servizio Art. 5 – Obblighi del Gestore
Art. 6 – Ulteriori obblighi dell’Agenzia
Art. 7 – Piano d’ambito e aggiornamento del piano d’ambito Art. 8 – Equilibrio economico finanziario
Art. 9 – Varianti al programma degli investimenti di cui al Piano d’Ambito Art. 10 – Restituzione delle opere e canalizzazioni
Art. 11 – Penali
Art. 12 – Sanzioni AEEGSI
Art. 13 – Revisione della Convenzione Art. 14 – Metodo tariffario
Art. 15– Rinvio alla Convenzione
ATERSIR - XX.XX/0000/0000000 del 19/09/2016
L’anno 2016 il giorno 15 del mese di settembre in Bologna
tra
1) l’Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (in seguito Agenzia o ATERSIR), per la quale interviene ai sensi dell’art. 15 dello Statuto l’Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della delibera CAMB/2016/35 del 6 luglio 2016
e
2) SORGEAQUA S.R.L. (di seguito "gestore"), C.F.03079180364, con sede in Finale Xxxxxx (MO), P.zza Verdi n.6 , legalmente rappresentata dal Dott. Novello Lodi, Amministratore Unico di SorgeAqua s.r.l., il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di Amministratore Unico, domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società.SORGEAQUA
S.r.l. (di seguito "gestore"),;
premesso
• che con decorrenza 1 gennaio 2012, l’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle soppresse forme di cooperazione, ivi compresa l’Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Modena – ATO4 e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
• che l’affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio dei Comuni di Finale Xxxxxx, Nonantola e Xxxxxxxx in capo ad SorgeAqua s.r.l. è regolato da apposita convenzione stipulata in data 29 novembre 2007 tra l’Agenzia di Ambito di Modena (Ato-4) e la società SorgeAqua s.r.l.;
• che l’art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l’obbligo di integrazione “in conformità alle previsioni contenute nel precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”;
• che l’AEEGSI con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha approvato le disposizioni del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, dove al punto 6.2, lett. c) l’art. 6 -Definizione dello specifico schema regolatorio - prevede “L’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall’aggiornamento dei seguenti atti: (…)
c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.”
• che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la Deliberazione
n. 656/2015/R/IDR ha approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato, deliberando in particolare “di prevedere che - ai sensi di quanto previsto dall’articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 - le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all’Autorità per l’approvazione nell’ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni(…)”;
• che a tale proposito l’Agenzia ha predisposto ed approvato con Delibera di Consiglio D’Ambito n. 35 del 6.7.2016 un atto integrativo alla convenzione stipulata con ciascun Gestore che recepisce le novità introdotte dallo schema definitivo di convenzione-tipo approvato dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dal nuovo metodo di calcolo tariffario approvato con Deliberazione AEEGSI . n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015.
• nell’ambito di tale procedimento, l’Agenzia ha dunque proceduto ad approvare lo Schema di Atto Integrativo relativo alla Convenzione stipulata in data 29 novembre 2007 tra l’Agenzia di Ambito di Modena (Ato-4) e la società Sorgea s.r.l., oggi SorgeAqua s.r.l.;
tutto ciò premesso
Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
si conviene e si stipula quanto segue
Art.1 – Definizioni
Dopo dell’art. 1 della Convenzione, è inserito il seguente:
“Art. 1-bis – Definizioni
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:
Acquedotto: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
Adduzione: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;
Altre attività idriche: è l’insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:
a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di xxxxx xxxx, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;
e) la riscossione;
Attività diverse: è l’insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all’Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;
Captazione: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle
infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento; Depurazione: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
Fognatura: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
Distribuzione: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;
Potabilizzazione: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;
Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare
economicità e capacità di rimborso del debito;
Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all’Agenzia e previa verifica da parte di quest’ultimo;
Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall’Agenzia.
Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente”.
Art. 2 – Oggetto della Convenzione
All’art. 3 della Convenzione vigente, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
“5° c. - Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
6° c. – Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
7° c. – Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 5°, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall’Agenzia in attuazione della normativa vigente;
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione”.
Art. 3 – Durata della convenzione
L’art. 4 della Convenzione vigente, è sostituito dal seguente:
“Art. 4 – Durata dell’affidamento
1° c. – La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2008 al 19 dicembre 2024.
2° c. – E’ fatta salva la possibilità di proroghe conformemente alla normativa vigente.
3° c. – Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell’AEEGSI.
4° c. – Nei casi di cui sopra, il Gestore presenta motivata istanza all'Agenzia, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'Agenzia decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione unitamente agli atti convenzionali aggiornati ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni”.
Art. 4 – Area di riferimento e perimetro del servizio
All’art. 5 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Ogni eventuale ed ulteriore modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere comunque recepita tramite revisione della presente convenzione”.
Art. 5 – Obblighi del Gestore
Dopo l’art. 9 della Convenzione vigente, è inserito il seguente:
“Art 9-bis – Ulteriori obblighi del Gestore 1° c. - Il Gestore è inoltre obbligato a:
a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Agenzia in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regola-zione dell'AEEGSI;
d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
f) trasmettere all'Agenzia le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell’AEEGSI;
g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
h) dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;
i) restituire all'Agenzia, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione”.
Art. 6 – Ulteriori obblighi dell’Agenzia
Dopo l’art. 18 della Convenzione vigente è inserito il seguente:
“Art. 18-bis – Ulteriori obblighi dell’Agenzia
L'Agenzia è obbligata a:
a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all’Agenzia dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall’AEEGSI medesima;
c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell’ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell’AEEGSI”.
Art. 7 – Piano d’ambito e aggiornamento del piano d’ambito
L’art. 19 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:
“Art. 19 – Piano d’ambito del servizio idrico integrato e aggiornamento del piano d’ambito
1° c. - Il Piano d’ambito, allegato alla presente Convenzione, è il documento che definisce i principi, gli obiettivi, il modello gestionale e organizzativo, la dotazione delle infrastrutture strumentali al servizio, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, i principi per la definizione del programma operativo degli interventi, del piano economico-finanziario e della tariffa di riferimento.
2° c. - L’Agenzia assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l’obiettivo di
raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
3° c. - Il Piano d’ambito è sottoposto a revisione periodica secondo la procedura di seguito illustrata.
Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall’AEEGSI, l’Agenzia - all’inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall’AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:
a) l’aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all’orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall’AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
b) l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall’AEEGSI - l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall’AEEGSI. L’Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
4° c. - L'Agenzia assicura che l’aggiornamento del Piano d’Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio economico- finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
In ogni caso il gestore si assume l’impegno di realizzare investimenti per gli importi indicati nel piano economico-finanziario
5° c. - Il Gestore dichiara di essere edotto e consapevole dei contenuti, delle indicazioni e delle prescrizioni del “Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato nell’ATO n. 4 di Modena” predisposto dall’Agenzia.
6° c. - Il Gestore prende atto che ai sensi della normativa pro tempore vigente l’Agenzia ha organizzato la gestione integrata del servizio idrico avvalendosi anche dei seguenti Gestori: AIMAG S.P.A.
XXXX S.P.A.”.
Art. 8 – Equilibrio economico-finanziario
Dopo l’art. 19 della Convenzione sono inseriti i seguenti:
“Art. 19-bis – Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione”.
“Art. 19-ter – Istanza di riequilibrio economico-finanziario
Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.
L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento”.
“Art. 19-quater – Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità; - allocazione temporale dei conguagli;
- ride-terminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell’articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente”.
“Art. 19-quinquies – Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio
L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico conte-sto considerato, l'Agenzia, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione”.
Art. 9 – Varianti al programma degli investimenti di cui al Piano d’Ambito
L’art. 28 della Convenzione vigente è soppresso.
Articolo 10 – Restituzione delle opere e delle canalizzazioni
L’art. 36 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:
“Art. 36 – Restituzione delle opere e delle canalizzazioni
Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa, tutti i beni, le opere e le attrezzature affidate in gestione inizialmente dall’Agenzia al Gestore e quelle successivamente realizzate dagli Enti Locali e parimenti affidate al Gestore devono essere restituite gratuitamente all’Agenzia e/o ai Comuni titolari in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.
Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate tramite la tariffa del servizio idrico integrato, ovvero finanziate dal gestore purchè preventivamente autorizzate dall’Agenzia, e facenti parte del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti restituite nella disponibilità dell’Agenzia.
L'Agenzia prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, Hera S.p.A., AIMAG S.p.A. e SorgeAqua s.r.l., salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell’art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d’ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servi-zio o negli altri atti che regolano il rapporto.
L'Agenzia, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d’ambito.
L’Agenzia individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall’avvio della procedura; l'Agenzia delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Agenzia, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro
trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione
A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le lo-ro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d’intesa con l’Agenzia. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto”.
Art. 11 – Penali
L’art. 38 della Convenzione vigente è così modificato:
- al comma 1, dopo le parole “per lo svolgimento del servizio idrico integrato,” sono aggiunte le parole “previo accertamento in ordine alle cause ed alle correlate responsabilità,”;
- in fine, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “7° c. – L’Agenzia comunica all’AEEGSI le penali applicate, per le successive determinazioni di competenza”.
Art. 12 – Sanzioni AEEGSI
Dopo l’art. 39 della Convenzione vigente è inserito il seguente:
“Art. 39-bis – Sanzioni AEEGSI
L’Agenzia è tenuta a segnalare all’AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza”.
Art. 13 – Revisione della Convenzione
Dopo l’art. 43 della Convenzione vigente è inserito il seguente:
“Art. 44 – Revisione della Convenzione
Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente”.
Art. 14 – Metodo tariffario
Rispetto alla Convenzione vigente sottoscritta in data 29 novembre 2007 trovano applicazione le disposizioni del metodo tariffario idrico dell’AEEGSI per il periodo regolatorio di riferimento.
Art. 15 – Rinvio alla Convenzione
Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, le Parti fanno riferimento ai contenuti della Convenzione vigente sottoscritta in data 29 novembre 2007, ove compatibili con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori de servizio idrico integrato approvato dall’AEEGSI con Deliberazione n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, con il metodo tariffario pro tempore vigente e con la normativa vigente in materia.
Letto, confermato e sottoscritto. Bologna, 15/09/2016
ATERSIR SorgeAqua s.r.l.
Il presente atto integrativo alla convenzione è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate.
Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell’avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell’atto a tutti i contraenti.