CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI LUCCA E
Allegato 1
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI LUCCA E
LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI S.R.L.
TESTO VIGENTE | NUOVO TESTO (le modifiche sono in grassetto le abrogazioni in |
1. Il presente contratto di servizio ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune e la Lucca Holding Servizi Srl, relativamente alle prestazioni previste dal successivo art. 2. Art. 2 - Oggetto del contratto di servizio 1. Costituisce oggetto del presente contratto di servizio: a) l’esercizio delle attività di riscossione coattiva delle entrate comunali; b) la gestione del contenzioso instaurato dai contribuenti relativamente agli atti di riscossione coattiva emessi da Lucca Holding Servizi Srl; c) l’attività di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta | 1. Il presente contratto di servizio ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune e S.r.l. Art. 2 - Oggetto del contratto di servizio 1. Costituisce oggetto del presente contratto di servizio: a) l’esercizio delle attività di riscossione coattiva delle entrate comunali; b) la gestione del contenzioso instaurato dai contribuenti relativamente agli atti di riscossione coattiva emessi da c) l’attività di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità, anche nel caso di una sua |
sulla pubblicità, anche nel caso di una sua eventuale trasformazione in canone a seguito di interventi normativi; d) l’attività di gestione, accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni, comprensiva della materiale affissione dei manifesti commissionati al servizio delle pubbliche affissioni e della deaffissione dei manifesti abusivi, nonchè della cura e manutenzione degli impianti a ciò destinati, il tutto secondo le norme legislative e regolamentari vigenti, restando esclusa in ogni caso l’attività di rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti pubblicitari, la cui competenza rimane in capo agli uffici comunali preposti; e) l’attività di gestione degli impianti pubblicitari nella disponibilità del Comune di Lucca; f) la gestione degli atti sanzionatori per le violazioni relative al Codice della Strada e per ogni altra violazione amministrativa di competenza della Polizia Municipale, nonché le conseguenti attività di riscossione ordinaria e | eventuale trasformazione in canone a seguito di interventi normativi del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, restando esclusa in ogni caso l’attività di rilascio delle autorizzazioni, la cui competenza rimane in capo agli uffici comunali preposti (SUAP – Traffico); d) l’attività di gestione, accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni, comprensiva della materiale affissione dei manifesti commissionati al servizio delle pubbliche affissioni e della deaffissione dei manifesti abusivi, nonchè della cura e manutenzione degli impianti a ciò destinati, il tutto secondo le norme legislative e regolamentari vigenti, restando esclusa in ogni caso l’attività di rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti pubblicitari, la cui competenza rimane in capo agli uffici comunali preposti; d) l’attività di gestione degli impianti pubblicitari nella disponibilità del Comune di Lucca, fino al 31.05.2023; e) l'attività di supporto alla riscossione ordinaria dell'Ente; f) la gestione degli atti sanzionatori per le violazioni relative al Codice della Strada e per ogni altra violazione amministrativa di competenza della Polizia Municipale, nonché le conseguenti attività di riscossione ordinaria e |
delle violazioni amministrative;
g) l’attività di supporto alla riscossione ordinaria dei servizi scolastici, dei servizi educativi per la prima infanzia e della retta sociale per la residenzialità e domiciliarità, anche con riferimento al recupero della morosità pregressa;
h) tutte le altre attività connesse, accessorie e complementari alla gestione delle entrate di cui ai punti precedenti;
i) compiti accessori ed esecutivi all'attività di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie e patrimoniali che continuano ad essere curati direttamente dal Comune;
j) la collaborazione ed il supporto al Comune per la predisposizione di tutti i provvedimenti di competenza dello stesso in materia di entrate affidate in gestione alla Società;
k) la disponibilità, su richiesta del Comune, a collaborare con l’Ente per l’implementazione dei software utilizzati per la gestione delle entrate comunali al fine di garantire la massima interscambiabilità dei dati tra l’Ente e la società per
delle violazioni amministrative;
g) l'attività di notifica, in Italia e all’estero, e riscossione volontaria e coattiva delle ordinanze emesse dagli uffici comunali;
g) l’attività di supporto alla riscossione ordinaria dei servizi scolastici, dei servizi educativi per la prima infanzia e della retta sociale per la residenzialità e domiciliarità, anche con riferimento al recupero della morosità pregressa;
h) tutte le altre attività connesse, accessorie e complementari alla gestione delle entrate comunali come individuate nel disciplinare di servizio di cui ai punti precedenti;
h) compiti accessori ed esecutivi all'attività di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie e patrimoniali che continuano ad essere curati direttamente dal Comune;
i) la collaborazione ed il supporto al Comune per la predisposizione di tutti i provvedimenti di competenza dello stesso in materia di entrate affidate in gestione alla Società;
j) la disponibilità, su richiesta del Comune, a collaborare con l’Ente per l’implementazione dei software utilizzati per la gestione delle entrate comunali al fine di garantire la massima interscambiabilità dei dati tra l’Ente e la società per i servizi oggetto del presente contratto, in modo da
i servizi oggetto del presente contratto, in modo da permettere di stabilire una costante relazione tra le posizioni debitorie/creditorie dei contribuenti;
l) la disponibilità, su richiesta del Comune, a collaborare con l’Ente nella implementazione e messa a regime del S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) secondo le linee guida che saranno definite nel disciplinare di servizio di cui all’art. 15.
2. Le attività di gestione e riscossione di cui al comma precedente possono essere modificate o integrate in sede di revisione del Disciplinare di Servizio di cui all’art. 15. Con lo stesso atto possono anche essere stabilite specifiche modalità operative.
3. La Società ha facoltà di utilizzare terzi per singole attività connesse alla gestione dei servizi di cui al comma 1 quali stampa, imbustamento, invio tramite posta, notifica, archiviazione degli atti o altre attività connesse, accessorie e complementari al servizio, di cui al comma precedente, nell’ambito dell’aggio concordato con il Comune senza che questo determini alcun incremento tariffario, a soggetti abilitati dalla legge, e secondo quanto meglio specificato successivamente.
4. La gestione delle attività avverrà sulla base del Disciplinare di Servizio di cui all’art. 15.
Art. 3 - Durata del contratto di servizio
1. Il presente contratto di servizio avrà inizio dalla data di stipula
permettere di stabilire una costante relazione tra le posizioni debitorie/creditorie dei contribuenti;
k) la disponibilità, su richiesta del Comune, a collaborare con l’Ente nella implementazione e messa a regime del S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) secondo le linee guida che saranno definite nel disciplinare di servizio di cui all’art. 15.
2. Le attività di gestione e riscossione di cui al comma precedente possono essere modificate o integrate in sede di revisione del Disciplinare di Servizio di cui all’art. 15. Con lo stesso atto possono anche essere stabilite specifiche modalità operative.
3. La Società ha facoltà di utilizzare terzi per singole attività connesse alla gestione dei servizi di cui al comma 1 quali stampa, imbustamento, invio tramite posta, notifica, archiviazione degli atti o altre attività connesse, accessorie e complementari al servizio, di cui al comma precedente, nell’ambito dell’aggio concordato con il Comune senza che questo determini alcun incremento tariffario, a soggetti abilitati dalla legge, e secondo quanto meglio specificato successivamente.
4. La gestione delle attività avverrà sulla base del Disciplinare di Servizio di cui all’art. 15.
Art. 3 - Durata del contratto di servizio
1. Il presente contratto di servizio avrà inizio dalla data di stipula dell’atto costitutivo della Società e durata sino al 31 dicembre
dell’atto costitutivo della Società e durata sino al 31 dicembre 2021.
Art. 4 - Natura del servizio
1. Il presente contratto di servizio ha per oggetto il trasferimento alla Società di funzioni amministrative inerenti la gestione delle attività di cui all’art. 2 e le stesse attività costituiscono un servizio di pubblico interesse. La sua interruzione ingiustificata, comporta, pertanto, l’applicazione delle sanzioni relative all’interruzione di un pubblico servizio.
Art. 5 - Erogazione dei servizi
1. La Società assume la qualifica di agente contabile del Comune per la gestione dei tributi comunali e delle altre entrate dell’Ente ed informa la propria attività ai seguenti principi:
a) esercizio delle funzioni in modo autonomo, tenuto conto delle risorse disponibili, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune e secondo le disposizioni del presente contratto di servizio, del regolamento di contabilità e delle entrate del Comune;
b) responsabilità nella gestione dei fondi e dei beni affidati alla Società secondo le leggi vigenti in materia;
c) assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti;
d) obbligo a rendere il conto delle operazioni eseguite nelle
2021 decorre a valere dall'attività di riscossione di competenza dell'esercizio 2021 e fino al 31.12.2050 (termine di scadenza della società), fatta salva la facoltà di revoca da parte dell'A.C. o di revisione laddove se ne ravvisino la necessità e i presupposti.
Art. 4 - Natura del servizio
1. Il presente contratto di servizio ha per oggetto il trasferimento alla Società di funzioni amministrative inerenti la gestione delle attività di cui all’art. 2 e le stesse attività costituiscono un servizio di pubblico interesse. La sua interruzione ingiustificata, comporta, pertanto, l’applicazione delle sanzioni relative all’interruzione di un pubblico servizio.
Art. 5 - Erogazione dei servizi
1. La Società assume la qualifica di agente contabile del Comune per la gestione dei tributi comunali e delle altre entrate dell’Ente ed informa la propria attività ai seguenti principi:
a) esercizio delle funzioni in modo autonomo, tenuto conto delle risorse disponibili, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune e secondo le disposizioni del presente contratto di servizio, del regolamento di contabilità e delle entrate del Comune;
b) responsabilità nella gestione dei fondi e dei beni affidati alla Società secondo le leggi vigenti in materia;
c) assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti;
forme e secondo le modalità previste dalla vigente legislazione.
2. La Società assume l’obbligo di conservazione e buona gestione delle somme riscosse e non ancora riversate; tali somme pertanto non potranno essere impiegate dalla Società in contratti di investimento a capitale non garantito.
3. Con il presente contratto la società diventa titolare della gestione dei servizi di cui all’art. 2, assumendone l’intera responsabilità, subentrando in tutti i diritti, privilegi, obblighi ed oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia.
4. La Società si impegna altresì ad uniformare l’erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:
a) uguaglianza: l’attività della Società e l’erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L’uguaglianza di trattamento deve essere intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti disabili;
b) imparzialità: la Società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
c) continuità: la Società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
d) obbligo a rendere il conto delle operazioni eseguite nelle forme e secondo le modalità previste dalla vigente legislazione.
2. La Società assume l’obbligo di conservazione e buona gestione delle somme riscosse e non ancora riversate; tali somme pertanto non potranno essere impiegate dalla Società in contratti di investimento a capitale non garantito.
3. Con il presente contratto la società diventa titolare della gestione dei servizi di cui all’art. 2, assumendone l’intera responsabilità, subentrando in tutti i diritti, privilegi, obblighi ed oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia.
4. La Società si impegna altresì ad uniformare l’erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:
a) uguaglianza: l’attività della Società e l’erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L’uguaglianza di trattamento deve essere intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti disabili;
b) imparzialità: la Società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
c) continuità: la Società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
d) partecipazione: la Società predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione;
e) informazione: l’utente interessato ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei principi del vigente regolamento comunale sull’accesso ai documenti amministrativi. L’utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La Società dà immediato riscontro all’utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate nei termini previsti dalla legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. La Società acquisisce periodicamente la valutazione dell’utente circa la qualità del servizio reso secondo modalità concordate con il Comune;
f) efficienza ed efficacia: il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. La Società adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi;
g) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie: in base a quanto stabilito dalla legge 27.7.2000 n° 212 la Società deve
d) partecipazione: la Società predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione;
e) informazione: l’utente interessato ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n° n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei principi del vigente regolamento comunale sull’accesso ai documenti amministrativi. L’utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La Società dà immediato riscontro all’utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate nei termini previsti dalla legge n° n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. La Società acquisisce periodicamente la valutazione dell’utente circa la qualità del servizio reso secondo modalità concordate con il Comune;
f) efficienza ed efficacia: il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. La Società adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi;
g) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie: in base
predisporre quanto necessario per assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, assumendo iniziative volte a garantire che i modelli di riscossione, le istruzioni e in generale ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili. La Società dovrà adoperarsi altresì affinché i documenti e le istruzioni siano comprensibili ed affinché i contribuenti possano adempiere alle obbligazioni tributarie nel migliore dei modi, nelle forme meno costose e più agevoli. Gli atti prodotti dalla Società dovranno essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione della stessa.
Art. 6 - Obblighi della società
1. La Società si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente Contratto, nel rispetto delle norme vigenti applicabili alla materia, delle norme contenute nel regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modificazioni) e quelle contenute nei singoli regolamenti riferiti ai vari tributi o materie oggetto di affidamento e nel rispetto del Disciplinare di Servizio di cui all’art. 15.
2. In caso di violazione di legge da parte della Società, essa resterà unica responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti.
a quanto stabilito dalla legge 27.7.2000 n° n. 212 la Società deve predisporre quanto necessario per assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, assumendo iniziative volte a garantire che i modelli di riscossione, le istruzioni e in generale ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili. La Società dovrà adoperarsi altresì affinché i documenti e le istruzioni siano comprensibili ed affinché i contribuenti possano adempiere alle obbligazioni tributarie nel migliore dei modi, nelle forme meno costose e più agevoli. Gli atti prodotti dalla Società dovranno essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione della stessa.
Art. 6 - Obblighi della società
1. La Società si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente Contratto, nel rispetto delle norme vigenti applicabili alla materia, delle norme contenute nel regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° n. 163 del 21.12.1998 e successive modificazioni, da ultimo con deliberazione C.C. n. 67 del 27.10.2020) e quelle contenute nei singoli regolamenti riferiti ai vari tributi o materie oggetto di affidamento e nel rispetto del Disciplinare di Servizio di cui all’art. 15.
2. In caso di violazione di legge da parte della Società, essa resterà unica responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti.
3. La Società mantiene sollevata ed indenne l’Amministrazione da ogni danno che possa derivare a terzi dall’esercizio delle attività ad essa affidate, siano esse state effettuate direttamente ovvero attraverso appaltatori.
4. La Società si obbliga a svolgere le attività indicate all’art. 2 con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli standard operativi così come definiti nel Disciplinare di Servizio di cui all’art. 15.
5. La Società si impegna ad adottare entro 12 mesi dall’affidamento la carta dei servizi del cittadino contribuente.
6. La Società si impegna ad adottare apposito codice etico e di comportamento per i propri dipendenti e da estendere ai propri collaboratori e fornitori di servizi quale clausola obbligatoria dei rispettivi contratti sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comune ed in armonia con quanto vigente per il Comune stesso.
7. La Società effettua i rimborsi degli importi indebitamente pagati alla stessa, detraendo i relativi importi da quelli da riversare al Comune.
8. Il Comune può, qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere interventi specifici nell’ambito delle attività di competenza della Società. La Società deve adeguarsi alle richieste del Comune salvo che queste non determinino un aggravio nei costi di gestione in misura superiore al 5% degli stessi: in tal caso la Società ed il Comune si impegnano a concordare le relative
3. La Società mantiene sollevata ed indenne l’Amministrazione da ogni danno che possa derivare a terzi dall’esercizio delle attività ad essa affidate, siano esse state effettuate direttamente ovvero attraverso appaltatori.
4. La Società si obbliga a svolgere le attività indicate all’art. 2 con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli standard operativi così come definiti nel Disciplinare di Servizio di cui all’art. 15.
5. La Società si impegna ad adottare entro 12 mesi dall’affidamento la carta dei servizi del cittadino contribuente.
6. La Società si impegna ad adottare apposito codice etico e di comportamento per i propri dipendenti e da ad estendere lo stesso ai propri collaboratori e fornitori di servizi quale clausola obbligatoria dei rispettivi contratti sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comune ed in armonia con quanto vigente per il Comune stesso.
7. La Società effettua i rimborsi degli importi indebitamente pagati alla stessa, detraendo i relativi importi da quelli da riversare al Comune.
8. Il Comune può, qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere interventi specifici nell’ambito delle attività di competenza della Società. La Società deve adeguarsi alle richieste del Comune salvo che queste non determinino un aggravio nei costi di gestione in misura superiore al 5% degli stessi: in tal caso la Società ed il Comune si impegnano a concordare le relative
modalità operative.
9. La Società si impegna ad organizzare la propria struttura e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficiente e coordinato nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune di Lucca.
10. La Società si obbliga ad esercitare le attività oggetto del presente contratto disponendo di personale professionalmente idoneo.
11. La Società si impegna, per quanto di sua competenza, a valutare l’adeguamento delle modalità di esecuzione delle attività affidatele ai sensi del presente Contratto, all’evoluzione tecnologica degli impianti, del software, delle attrezzature e dei macchinari per lo svolgimento delle attività medesime.
12. La Società si impegna ad utilizzare tutte le banche dati proprie di ciascuna entrata e fornite dal Comune stesso, che siano funzionali alle attività di cui all’art. 2 e che la Società utilizzerà nell’ambito dei suoi software gestionali.
13. Le banche dati inerenti le attività di cui all’art. 2 sono di proprietà del Comune, in utilizzo alla Società. Eventuali variazioni architetturali del sistema informativo tributario devono essere concordate con il Comune di Lucca e devono garantire l’integrità complessiva del sistema informativo comunale e l’unicità di interfaccia con il cittadino. A tal fine la Società si impegna ad utilizzare gli strumenti e lo spazio messo a disposizione dalla rete civica sia per veicolare le informazioni che per fornire servizi
modalità operative.
9. La Società si impegna ad organizzare la propria struttura e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficiente e coordinato nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune di Lucca.
10. La Società si obbliga ad esercitare le attività oggetto del presente contratto disponendo di personale professionalmente idoneo.
11. La Società si impegna, per quanto di sua competenza, a valutare l’adeguamento delle modalità di esecuzione delle attività affidatele ai sensi del presente Contratto, all’evoluzione tecnologica degli impianti, del software, delle attrezzature e dei macchinari per lo svolgimento delle attività medesime.
12. La Società si impegna ad utilizzare tutte le banche dati proprie di ciascuna entrata e fornite dal Comune stesso, che siano funzionali alle attività di cui all’art. 2 e che la Società utilizzerà nell’ambito dei suoi software gestionali.
13. Le banche dati inerenti le attività di cui all’art. 2 sono di proprietà del Comune, in utilizzo alla Società. Eventuali variazioni architetturali del sistema informativo tributario devono essere concordate con il Comune di Lucca e devono garantire l’integrità complessiva del sistema informativo comunale e l’unicità di interfaccia con il cittadino. A tal fine la Società si impegna ad utilizzare gli strumenti e lo spazio messo a disposizione dalla rete civica sia per veicolare le informazioni che per fornire servizi
interattivi.
14. La Società si impegna altresì a fornire al Comune ogni tipo di documentazione richiesta riguardo lo svolgimento dei servizi.
15. La Società può utilizzare altre imprese per effettuare le forniture, i lavori, le opere ed i servizi previsti dal presente contratto.
16. La Società rimane unica responsabile, nei confronti del Comune, per l’esatta e puntuale esecuzione delle attività affidatele.
17. Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la Società ed eventuali appaltatori/fornitori. Gli appaltatori e/o i fornitori della Società non hanno alcun diritto di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.
18. La Società ha l'obbligo di adottare, entro 24 mesi a decorrere dalla data in cui diventerà operativa, un sistema di controllo di gestione completo e affidabile al fine di consentire al Comune di monitorare la gestione del servizio rispetto al complesso degli obiettivi prefissati. Nel disciplinare di servizio di cui all’art. 15 saranno indicati:
a) definizione del sistema di contabilità adottato;
b) i dati di contabilità generale, i dati di contabilità analitica e i dati qualitativi e quantitativi che sono indispensabili per il controllo;
c) le modalità e la periodicità della comunicazione;
interattivi.
14. La Società si impegna altresì a fornire al Comune ogni tipo di documentazione richiesta riguardo lo svolgimento dei servizi.
15. La Società può utilizzare altre imprese per effettuare le forniture, i lavori, le opere ed i servizi previsti dal presente contratto.
16. La Società rimane unica responsabile, nei confronti del Comune, per l’esatta e puntuale esecuzione delle attività affidatele.
17. Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la Società ed eventuali appaltatori/fornitori. Gli appaltatori e/o i fornitori della Società non hanno alcun diritto di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.
18. La Società ha l'obbligo di adottare, entro 24 mesi a decorrere dalla data in cui diventerà operativa, un sistema di controllo di gestione completo e affidabile al fine di consentire al Comune di monitorare la gestione del servizio rispetto al complesso degli obiettivi prefissati. Nel disciplinare di servizio di cui all’art. 15 saranno indicati:
a) definizione del sistema di contabilità adottato;
b) i dati di contabilità generale, i dati di contabilità analitica e i dati qualitativi e quantitativi che sono indispensabili per il controllo;
c) le modalità e la periodicità della comunicazione;
d) le modalità di presentazione dei dati;
e) le sanzioni connesse all'eventuale inadempimento.
19. La Società si impegna a compilare e sottoscrivere il conto dell’agente contabile previsto dall’art. 93 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267 e successive modificazioni. Il conto di gestione dell’agente contabile dovrà poi essere approvato dal Comune ed essere inviato, a cura dello stesso, alla Corte dei Conti.
Art. 7 - Rapporti con l’utenza
1. Gli uffici della Società dovranno essere aperti al pubblico in modo da garantire la massima accessibilità degli stessi funzionalmente alla organizzazione interna ed alla disponibilità di personale. L’orario di apertura al pubblico dovrà essere concordato con l’Amministrazione così come eventuali necessità di modifica, come espressamente previsto dal disciplinare dei servizi e secondo le modalità ed i livelli di qualità in esso stabiliti.
2. Il contribuente potrà effettuare i pagamenti a mezzo:
a) bollettino di conto corrente postale;
b) istituto bancario convenzionato;
c) le eventuali altre modalità che saranno introdotte.
3. Con l’intento di favorire la massima accessibilità ai servizi ed alle
d) le modalità di presentazione dei dati;
e) le sanzioni connesse all'eventuale inadempimento.
19. La Società si impegna a compilare e sottoscrivere il conto dell’agente contabile previsto dall’art. 93 del decreto legislativo 18.8.2000 n° n. 267 e successive modificazioni. Il conto di gestione dell’agente contabile dovrà poi essere approvato dal Comune ed essere inviato, a cura dello stesso, alla Corte dei Conti.
Art. 7 - Rapporti con l’utenza
1. Gli uffici della Società dovranno essere aperti al pubblico in modo da garantire la massima accessibilità degli stessi funzionalmente alla organizzazione interna ed alla disponibilità di personale. L’orario di apertura al pubblico dovrà essere concordato con l’Amministrazione così come eventuali necessità di modifica, come espressamente previsto dal disciplinare di servizio dei servizi e secondo le modalità ed i livelli di qualità in esso stabiliti.
2. Il contribuente potrà effettuare i pagamenti a mezzo: a) bollettino di conto corrente postale;
b) istituto bancario convenzionato;
c) la piattaforma pagoPA di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e le eventuali altre modalità consentite dalla normativa vigente che saranno introdotte.
3. Con l’intento di favorire la massima accessibilità ai servizi ed alle informazioni connesse, la Società si impegna a mantenere in
informazioni connesse, la Società si impegna a mantenere in funzione un call center, secondo le modalità che saranno precisate nel disciplinare di servizio di cui all’art. 15.
4. La Società garantisce a tutti coloro i quali entrano in contatto con il front-office, una sollecita soluzione ai problemi manifestati.
5. La Società si impegna al mantenimento di un sito web su Internet nell’ambito del portale del Comune di Lucca nel quale sono pubblicate ogni notizia ed informazione utile per l’utente/cliente e le modalità di accesso elettronico alla Società. Sarà possibile entrare in contatto con il front-office anche attraverso un’apposita sezione del suddetto sito web.
6. Le attività di comunicazione e sensibilizzazione, che la Società si impegna a realizzare, si esplicano nello studio, nella progettazione e nell’esecuzione di campagne di comunicazione integrata per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Società dal Comune e mutuati dalla vigente legislazione. Questi obiettivi si possono evidenziare, in modo non esaustivo, nel seguente elenco:
a) aumento della qualità del servizio;
b) sensibilizzazione dei diversi strati della popolazione sull’importanza sociale e civile di un comportamento corretto nei confronti del pagamento di tasse e tributi;
c) informazione sulle corrette modalità di esecuzione dei servizi.
7. I mezzi utilizzati dalla Società per lo svolgimento delle attività di comunicazione e sensibilizzazione sono quelli tipici a disposizione
funzione un call center, secondo le modalità che saranno precisate nel disciplinare di servizio di cui all’art. 15.
4. La Società garantisce a tutti coloro i quali entrano in contatto con il front-office, una sollecita soluzione ai problemi manifestati.
5. La Società si impegna al mantenimento di un sito web su Internet nell’ambito del portale del Comune di Lucca nel quale sono pubblicate ogni notizia ed informazione utile per l’utente/cliente e le modalità di accesso elettronico alla Società. Sarà possibile entrare in contatto con il front-office anche attraverso un’apposita sezione del suddetto sito web.
6. Le attività di comunicazione e sensibilizzazione, che la Società si impegna a realizzare, si esplicano nello studio, nella progettazione e nell’esecuzione di campagne di comunicazione integrata per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Società dal Comune e mutuati dalla vigente legislazione. Questi obiettivi si possono evidenziare, in modo non esaustivo, nel seguente elenco:
a) aumento della qualità del servizio;
b) sensibilizzazione dei diversi strati della popolazione sull’importanza sociale e civile di un comportamento corretto nei confronti del pagamento di tasse e tributi;
c) informazione sulle corrette modalità di esecuzione dei servizi.
7. I mezzi utilizzati dalla Società per lo svolgimento delle attività di comunicazione e sensibilizzazione sono quelli tipici a disposizione nel mercato dell’informazione, che vanno dall’advertising agli spot
nel mercato dell’informazione, che vanno dall’advertising agli spot radiotelevisivi, dall’organizzazione di eventi, all’ufficio stampa ed alla pubblicazione di materiale informativo. La Società nello svolgimento delle attività di sensibilizzazione e di comunicazione, privilegia il contatto diretto con gli utenti.
Art. 8 - Assicurazione danni verso terzi e responsabilità
1. La Società assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati a terzi direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento dei servizi, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi.
2. La Società provvede alla stipula di appositi ed idonei contratti di assicurazione per la responsabilità nei confronti di terzi, oltre alle assicurazioni previste dalla legge per gli impianti e i veicoli eventualmente utilizzati.
3. I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l’erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all’interno della Società che nei rapporti con l’utenza.
4. La Società è tenuta all’osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di reclutamento del personale, di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assistenza e previdenza.
5. Non sono in ogni caso considerati danni cagionati alla Società
radiotelevisivi, dall’organizzazione di eventi, all’ufficio stampa ed alla pubblicazione di materiale informativo. La Società nello svolgimento delle attività di sensibilizzazione e di comunicazione, privilegia il contatto diretto con gli utenti.
Art. 8 - Assicurazione danni verso terzi e responsabilità
1. La Società assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati a terzi direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento dei servizi, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi.
2. La Società provvede alla stipula di appositi ed idonei contratti di assicurazione per la responsabilità nei confronti di terzi, oltre alle assicurazioni previste dalla legge per gli impianti e i veicoli eventualmente utilizzati.
3. I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l’erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all’interno della Società che nei rapporti con l’utenza.
4. La Società è tenuta all’osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di reclutamento del personale, di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assistenza e previdenza.
5. Non sono in ogni caso considerati danni cagionati alla Società eventuali addebiti di spese di giudizio in sede contenziosa, salvo
eventuali addebiti di spese di giudizio in sede contenziosa, salvo prova della negligenza della Società stessa.
Art. 9 - Obblighi del Comune
1. Il Comune si impegna a cooperare con la Società e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di servizio da parte della Società.
2. L’obbligo di cooperazione consiste, in particolare:
a) nel mettere a disposizione della Società le banche dati ad essa necessarie per la gestione dei servizi affidati ed a fornire i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate;
b) nel mettere a disposizione tutte le procedure automatizzate realizzate per la gestione informatizzata dei servizi affidati alla Società impegnandosi a mantenerle e ad effettuare su di esse le implementazioni necessarie ad incrementarne la funzionalità al duplice fine di snellire il lavoro e favorire i contribuenti;
c) nella collaborazione da parte degli uffici comunali, che sono tenuti ad informare con congruo anticipo la Società in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possono, in qualsiasi modo, incidere sull’erogazione dei servizi;
prova della negligenza della Società stessa.
Art. 9 - Obblighi del Comune
1. Il Comune si impegna a cooperare con la Società e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di servizio da parte della Società.
2. L’obbligo di cooperazione consiste, in particolare:
a) nel mettere a disposizione della Società le banche dati ad essa necessarie per la gestione dei servizi affidati ed a fornire i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate;
b) nel mettere a disposizione tutte le procedure automatizzate realizzate per la gestione informatizzata dei servizi affidati alla Società impegnandosi a mantenerle e ad effettuare su di esse le implementazioni necessarie ad incrementarne la funzionalità al duplice fine di snellire il lavoro e favorire i contribuenti;
c) nella collaborazione da parte degli uffici comunali, che sono tenuti ad informare con congruo anticipo la Società in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possono, in qualsiasi modo, incidere sull’erogazione dei
d) nella promozione del coordinamento fra la Società e gli organi e/o le strutture comunali per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti dalla Società stessa;
e) nell’individuazione di soluzioni logistiche per la collocazione di sedi, impianti ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.
3. Il Comune si impegna ad analizzare e definire le pratiche di discarico presentate dalla Società, entro un anno dalla data di presentazione.
4. Il Comune si impegna a nominare e a comunicare alla Società il soggetto responsabile delle comunicazioni con la Società stessa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Art. 10 - Attività di programmazione ed indirizzo
1. Annualmente saranno presentati e trasmessi al Comune il progetto dei documenti di programmazione e indirizzo nonché le eventuali proposte e suggerimenti per il miglioramento della riscossione.
2. I documenti di programmazione di cui sopra sono formulati e trasmessi entro il 1° giugno, in tempo utile per il Comune per predisporre i documenti di programmazione strategica, di indirizzo, regolamentari e di politica tariffaria, tributaria e di bilancio del Comune.
servizi;
d) nella promozione del coordinamento fra la Società e gli organi e/o le strutture comunali per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti dalla Società stessa;
e) nell’individuazione di soluzioni logistiche per la collocazione di sedi, impianti ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.
3. Il Comune si impegna ad analizzare e definire le pratiche di discarico presentate dalla Società, entro i termini indicati nel disciplinare di servizio un anno dalla data di presentazione.
4. Il Comune si impegna a nominare e a comunicare alla Società il soggetto responsabile delle comunicazioni con la Società stessa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Art. 10 - Attività di programmazione ed indirizzo
1. Annualmente saranno presentati e trasmessi al Comune il progetto dei documenti di programmazione e indirizzo nonché le eventuali proposte e suggerimenti per il miglioramento della riscossione.
2. I documenti di programmazione di cui sopra sono formulati e trasmessi entro il 1° giugno, in tempo utile per il Comune per predisporre i documenti di programmazione strategica, di indirizzo, regolamentari e di politica tariffaria, tributaria e di bilancio del Comune.
3. Il Comune provvederà, tramite autorizzazione della Giunta Comunale, ad autorizzare i piani proposti o ad apportare le eventuali modifiche a tale documentazione.
4. La Società approva in via definitiva il proprio programma di attività dopo aver acquisito dal Comune gli atti di indirizzo, regolamentari e tariffari, debitamente approvati dai competenti organi secondo le modalità previste dall’ordinamento comunale.
5. I documenti di programmazione della Società potranno essere aggiornati nel corso dell’esercizio sociale nel caso di variazione degli atti di indirizzo comunali.
Art. 11 - Controllo e vigilanza
1. Le attività oggetto del presente Contratto vengono eseguite sotto la vigilanza del Comune, che controlla l’operato della Società ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi, nonché il corretto funzionamento della Società dal punto di vista amministrativo, contabile, ecc.
2. A tal fine il Comune può eseguire, in qualunque momento e senza preavviso, attraverso propri incaricati, ispezioni e controlli presso i locali ove viene svolta l’attività della Società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un’efficace verifica.
3. Il Comune vigila sull’andamento dei servizi attraverso l’esame dei documenti di rendicontazione di cui all’art. 12 e può disporre i controlli di cui al precedente comma, al fine di accertare il rispetto
3. Il Comune provvederà, tramite autorizzazione della Giunta Comunale, ad autorizzare i piani proposti o ad apportare le eventuali modifiche a tale documentazione.
4. La Società approva in via definitiva il proprio programma di attività dopo aver acquisito dal Comune gli atti di indirizzo, regolamentari e tariffari, debitamente approvati dai competenti organi secondo le modalità previste dall’ordinamento comunale.
5. I documenti di programmazione della Società potranno essere aggiornati nel corso dell’esercizio sociale nel caso di variazione degli atti di indirizzo comunali.
Art. 11 - Controllo e vigilanza
1. Le attività oggetto del presente Contratto vengono eseguite sotto la vigilanza del Comune, che controlla l’operato della Società ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi, nonché il corretto funzionamento della Società dal punto di vista amministrativo, contabile, ecc.
2. A tal fine il Comune può eseguire, in qualunque momento e senza preavviso, attraverso propri incaricati, ispezioni e controlli presso i locali ove viene svolta l’attività della Società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un’efficace verifica.
3. Il Comune vigila sull’andamento dei servizi attraverso l’esame dei documenti di rendicontazione di cui all’art. 12 e può disporre i controlli di cui al precedente comma, al fine di accertare il rispetto
degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi. A tale riguardo, ciascun Dirigente è responsabile del controllo e della vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni conferite alla società in merito alle entrate di rispettiva competenza.
4. Eventuali contestazioni in ordine all’attività svolta, saranno notificate alla Società, che potrà rispondere entro 30 giorni, dopodiché, se l’Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all’applicazione delle penali e/o attiverà i procedimenti sanzionatori di cui all’art. 17.
5. La società si impegna a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società di revisione e certificazione di gradimento dell’Amministrazione Comunale.
Art. 12 – Rendicontazione
1. La Società predispone nei termini indicati nel disciplinare dei servizi di cui all’art. 15 un documento di rendicontazione, diversificato in funzione delle singole entrate oggetto del presente Contratto, che dovrà essere trasmesso al competente Ufficio del Comune, contestualmente al versamento delle somme dovute corredato dalla necessaria documentazione di supporto ai fini della corretta imputazione al bilancio del Comune.
2. Tale documento sarà distinto in due parti, la prima analitica e la seconda sintetica, così come sarà definito nel disciplinare di servizio di cui all’art. 15.
degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi. A tale riguardo, ciascun Dirigente è responsabile del controllo e della vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni conferite alla società in merito alle entrate di rispettiva competenza.
4. Eventuali contestazioni in ordine all’attività svolta, saranno notificate alla Società, che potrà rispondere entro 30 giorni, dopodiché, se l’Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all’applicazione delle penali e/o attiverà i procedimenti sanzionatori di cui all’art. 17.
5. La società si impegna a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società di revisione e certificazione di gradimento dell’Amministrazione Comunale.
Art. 12 – Rendicontazione
1. La Società predispone nei termini indicati nel disciplinare di servizio dei servizi di cui all’art. 15 un documento di rendicontazione, diversificato in funzione delle singole entrate oggetto del presente Contratto, che dovrà essere trasmesso al competente Ufficio del Comune, contestualmente al versamento delle somme dovute corredato dalla necessaria documentazione di supporto ai fini della corretta imputazione al bilancio del Comune.
2. Tale documento sarà distinto in due parti, la prima analitica e la seconda sintetica, così come sarà definito nel disciplinare di servizio di cui all’art. 15.
3. Il documento di rendicontazione dovrà contenere, a titolo puramente esemplificativo e comunque non esaustivo, almeno le seguenti informazioni:
a) rendicontazione degli importi incassati con il dettaglio del calcolo dell’aggio applicato e trattenuto e con indicazione degli importi suddivisi per tipologia di versamento e per anno di competenza;
b) rendicontazione analitica distinta degli importi residui, dei discarichi per inesigibilità e degli sgravi per indebito, con evidenza del compensato e del rimborsabile;
4. Il documento fornisce una dimostrazione dei risultati raggiunti rispetto agli standard operativi e agli obiettivi programmati, in termini di livello di servizio espresso attraverso appropriati indicatori e relativi indici quantitativi.
Art. 13 – Compensi
1. Per l’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, il Comune corrisponderà alla Società un corrispettivo composto da aggi ed eventualmente da compensi stabiliti in misura fissa; alla Società spettano altresì i rimborsi, posti a carico dei debitori delle entrate comunali, per le spese di istruttoria e notifica degli atti, nonché i rimborsi posti a carico del Comune relativi alle quote inesigibili come meglio dettagliato nel Disciplinare di Servizio di cui all’art. 15.
2. Fermo restando che la società è destinata a svolgere la propria
3. Il documento di rendicontazione dovrà contenere, a titolo puramente esemplificativo e comunque non esaustivo, almeno le seguenti informazioni:
a) rendicontazione degli importi incassati con il dettaglio del calcolo dell’aggio applicato e trattenuto e con indicazione degli importi suddivisi per tipologia di versamento e per anno di competenza;
b) rendicontazione analitica distinta degli importi residui, dei discarichi per inesigibilità e degli sgravi per indebito, con evidenza del compensato e del rimborsabile;.
4. Il documento fornisce una dimostrazione dei risultati raggiunti rispetto agli standard operativi e agli obiettivi programmati, in termini di livello di servizio espresso attraverso appropriati indicatori e relativi indici quantitativi.
Art. 13 – Compensi
1. Per l’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, il Comune corrisponderà alla Società un corrispettivo composto da aggi ed eventualmente da compensi stabiliti in misura fissa; alla Società spettano altresì i rimborsi, posti a carico dei debitori delle entrate comunali, per le spese di istruttoria e notifica degli atti, nonché i rimborsi posti a carico del Comune relativi alle quote inesigibili come meglio dettagliato nel Disciplinare di Servizio di cui all’art. 15.
2. Fermo restando che la società è destinata a svolgere la propria
attività in tendenziale equilibrio economico-finanziario, la misura dei suddetti corrispettivi (nonché le modalità di aggiornamento degli stessi), verrà determinata dal Comune, in accordo con la Società, nel disciplinare di servizio di cui all’art. 15, sulla base dei costi da sostenere per l’espletamento di dette attività, contenute nel piano redatto dalla Società sulla base dei fattori produttivi, industriali e di struttura da impiegarsi per l’erogazione dei servizi di cui all’art. 2.
3. La Giunta Comunale e i dirigenti comunali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono approvare annualmente eventuali Piani di lavoro aggiuntivi, in cui sono definiti i corrispettivi per l’espletamento di ulteriori servizi rispetto a quelli programmati per ciascun esercizio di riferimento o di servizi occasionali, provvedendo all’eventuale relativa copertura finanziaria.
Art. 14 - Rapporti economico – finanziari
1. La Società si impegna a riversare al Comune gli incassi effettuati a qualsiasi titolo, al netto dell’aggio di riscossione nei termini indicati nel Disciplinare di Servizio di cui all’art. 15.
Art. 15 - Disciplinare di servizio
1. Il disciplinare di servizio stabilisce i livelli minimi di servizio che la Società deve garantire al Comune per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2.
2. Il disciplinare viene predisposto annualmente dalla Società,
attività in tendenziale equilibrio economico-finanziario, la misura dei suddetti corrispettivi (nonché le modalità di aggiornamento degli stessi), verrà determinata dal Comune, in accordo con la Società, nel disciplinare di servizio di cui all’art. 15, sulla base dei costi da sostenere per l’espletamento di dette attività, contenute nel piano redatto dalla Società sulla base dei fattori produttivi, industriali e di struttura da impiegarsi per l’erogazione dei servizi di cui all’art. 2.
3. La Giunta Comunale e i dirigenti comunali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono approvare annualmente eventuali Piani di lavoro aggiuntivi, in cui sono definiti i corrispettivi per l’espletamento di ulteriori servizi rispetto a quelli programmati per ciascun esercizio di riferimento o di servizi occasionali, provvedendo all’eventuale relativa copertura finanziaria.
Art. 14 - Rapporti economico – finanziari
1. La Società si impegna a riversare al Comune gli incassi effettuati a qualsiasi titolo, al netto dell’aggio di riscossione nei termini indicati nel Disciplinare di Servizio di cui all’art. 15.
Art. 15 - Disciplinare di servizio
1. Il disciplinare di servizio stabilisce i livelli minimi di servizio che la Società deve garantire al Comune per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2.
2. Il disciplinare viene predisposto annualmente dalla Società,
tenuto conto della documentazione di cui all’art. 10, comma 1, e presentato ai Servizi Economico-Finanziari del Comune di Lucca entro il 1° giugno dell’anno precedente a quello di validità. Il Comune analizza il contenuto dello stesso e presenta alla Società eventuali richieste di modifica. La Società, valutate le richieste di modifica formulate dal Comune sotto il punto di vista operativo ed economico finanziario, provvede a predisporre le modifiche al Disciplinare. Il Disciplinare, eventualmente modificato, viene poi sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale in tempo utile per consentire l’approvazione del Bilancio Previsionale comunale.
3. Nella ipotesi che la Società non presenti, nei termini di cui sopra, una proposta di nuovo disciplinare ed il Comune non lo richieda espressamente nei quindici giorni successivi, il disciplinare dei servizi si intende rinnovato fino a modifica dello stesso con i tempi ed i modi ordinari.
4. Qualora la Società ritenga le proposte di modifica del Comune non congrue dal punto di vista operativo, economico o finanziario o eccessivamente onerose può formulare, motivandole, soluzioni alternative. Qualora la Società ed il Comune non arrivino ad una soluzione concordata in tempo utile per l’approvazione del Bilancio di Previsione i rapporti tra la Società ed il Comune continueranno ad essere regolamentati dal disciplinare precedentemente in vigore fintanto che non verrà approvato un nuovo disciplinare e comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo.
5. Il disciplinare dovrà necessariamente contenere le indicazioni di dettaglio applicative dei principi contenuti nel presente contratto,
tenuto conto della documentazione di cui all’art. 10, comma 1, e presentato ai Servizi Economico-Finanziari del Comune di Lucca entro il 1° giugno dell’anno precedente a quello di validità. Il Comune analizza il contenuto dello stesso e presenta alla Società eventuali richieste di modifica. La Società, valutate le richieste di modifica formulate dal Comune sotto il punto di vista operativo ed economico-finanziario, provvede a predisporre le modifiche al Disciplinare. Il Disciplinare, eventualmente modificato, viene poi sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale in tempo utile per consentire l’approvazione del Bilancio Previsionale comunale.
3. Nella ipotesi che la Società non presenti, nei termini di cui sopra, una proposta di nuovo disciplinare ed il Comune non lo richieda espressamente nei quindici giorni successivi, il disciplinare di servizio dei servizi si intende rinnovato fino a modifica dello stesso con i tempi ed i modi ordinari.
4. Qualora la Società ritenga le proposte di modifica del Comune non congrue dal punto di vista operativo, economico o finanziario o eccessivamente onerose può formulare, motivandole, soluzioni alternative. Qualora la Società ed il Comune non arrivino ad una soluzione concordata in tempo utile per l’approvazione del Bilancio di Previsione i rapporti tra la Società ed il Comune continueranno ad essere regolamentati dal disciplinare precedentemente in vigore fintanto che non verrà approvato un nuovo disciplinare e comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo.
5. Il disciplinare dovrà necessariamente contenere le indicazioni di dettaglio applicative dei principi contenuti nel presente contratto,
con particolare riferimento a:
a) i servizi oggetto di affidamento;
b) le modalità di esecuzione dei servizi;
c) i corrispettivi per le attività comprese nel presente contratto, nonché le relative modalità di calcolo e le modalità di pagamento;
d) le procedure di rendicontazione, con termini e modalità di riversamento delle somme;
e) le procedure di controllo;
f) il protocollo di comunicazione che si intende adottare tra Società e Comune e tra Società e cittadinanza.
Art. 16 - Sanzioni e penali
1. Oltre alle sanzioni previste per i Concessionari dalla Legge 337/1998, quando applicabili, in caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni vigenti, e fermo restando, ove ancora possibile, l’obbligo di rimozione delle cause e conseguenze del mancato o tardivo inadempimento, alla Società possono essere inoltre inflitte penali determinate, sulla base di appositi indicatori tecnici ed economici che saranno definiti nel disciplinare di servizio di cui all’art. 15, con provvedimento dirigenziale a discrezione dell’Amministrazione, da un minimo di Euro 1.000 (mille) fino ad un massimo di Euro 10.000 (diecimila). Le penali inflitte in un anno
con particolare riferimento a:
a) i servizi oggetto di affidamento;
b) le modalità di esecuzione dei servizi;
c) i corrispettivi per le attività comprese nel presente contratto, nonché le relative modalità di calcolo e le modalità di pagamento;
d) le procedure di rendicontazione, con termini e modalità di riversamento delle somme;
e) le procedure di controllo;
f) il protocollo di comunicazione che si intende adottare tra Società e Comune e tra Società e cittadinanza.
Art. 16 - Sanzioni e penali
1. Oltre alle sanzioni previste per i Concessionari dalla Legge 337/1998, quando applicabili, in caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni vigenti, e fermo restando, ove ancora possibile, l’obbligo di rimozione delle cause e conseguenze del mancato o tardivo inadempimento, alla Società possono essere inoltre inflitte penali determinate, sulla base di appositi indicatori tecnici ed economici che saranno definiti nel disciplinare di servizio di cui all’art. 15, con provvedimento dirigenziale a discrezione dell’Amministrazione, da un minimo di Euro 100 (cento) 1.000 (mille) fino ad un massimo di Euro 10.000 (diecimila). Le penali
solare non possono superare complessivamente la somma di Euro
100.000 (centomila).
2. Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi dalla Società, richiede alla Società il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 30% per rimborso di oneri di carattere generale.
4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.
5. L’applicazione della penale non preclude all’Amministrazione la possibilità di mettere in atto altre formule di tutela.
6. In ogni caso il Comune potrà, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ., richiedere alla Società il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell’inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.
7. Nel caso i contribuenti chiedano al Comune, in seguito a decisione giudiziale, il risarcimento del danno derivante da
inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente la somma di Euro 100.000 (centomila).
2. Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi dalla Società, lo stesso richiede alla Società il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 30%, da intendersi a titolo di penale, per rimborso di oneri di carattere generale. Le somme dovute a titolo di penale verranno direttamente trattenute dal corrispettivo spettante in attuazione del presente Contratto.
4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.
5.4. L’applicazione della penale non preclude all’Amministrazione la possibilità di mettere in atto altre formule di tutela.
6.5. In ogni caso il Comune potrà, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ., richiedere alla Società il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell’inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni., fino alla concorrenza del danno subito, al fine di evitare ipotesi di ingiustificato arricchimento che renderebbe la clausola nulla.
7.5. Nel caso i contribuenti chiedano al Comune, in seguito a decisione giudiziale, il risarcimento del danno derivante da inadempimenti della Società, la stessa si impegna a sollevare il
inadempimenti della Società, la stessa si impegna a sollevare il Comune da ogni responsabilità e ad assumere direttamente ed in proprio il danno preteso.
8. La Società provvede alla relativa copertura assicurativa ai sensi del precedente art. 8.
Art. 17 - Inadempimento e risoluzione del contratto
1. La presente convenzione può essere risolta per grave inadempimento di una delle parti. La gravità dell’inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo quale mancata o inesatta prestazione nel quadro generale dell’esecuzione e, avendo riguardo all’interesse concreto dell’altro contraente.
2. Nel caso in cui la Società non adempia puntualmente agli obblighi di versamento degli incassi effettuati nei termini di cui al precedente art. 14, il presente contratto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456, comma 1 cod. civ. su richiesta del Comune, formulata ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.
Art. 18 – Controversie
1. Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione o inadempimento del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Lucca.
Art. 19 - Tutela della riservatezza e segreto d’ufficio
1. Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee
Comune da ogni responsabilità e ad assumere direttamente ed in proprio il danno preteso.
8.7. La Società provvede alla relativa copertura assicurativa ai sensi del precedente art. 8.
Art. 17 - Inadempimento e risoluzione del contratto
1. La presente convenzione può essere risolta per grave inadempimento di una delle parti. La gravità dell’inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo quale mancata o inesatta prestazione nel quadro generale dell’esecuzione e, avendo riguardo all’interesse concreto dell’altro contraente.
2. Nel caso in cui la Società non adempia puntualmente agli obblighi di versamento degli incassi effettuati nei termini di cui al precedente art. 14, il presente contratto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456, comma 1 cod. civ. su richiesta del Comune, formulata ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.
Art. 18 – Controversie
1. Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione o inadempimento del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Lucca.
Art. 19 - Tutela della riservatezza e segreto d’ufficio
1. Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto
a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. n° 196/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni, così come indicato nel documento “Verifica delle misure di Sicurezza in materia di protezione dei dati LHS” vigente.
2. La LHS S.r.l. si impegna pertanto ad osservare la massima riservatezza nei confronti dei dati che verranno necessariamente trattati durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
3. Le notizie relative all’attività del Comune di Lucca di cui il personale della LHS S.r.l. venga a conoscenza, in relazione all’esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate da parte della LHS S.r.l. o da parte di chiunque collabori alle sue attività, per finalità diverse da quelle contemplate nel presente atto e nella normativa in materia di diritto di accesso.
Art. 20 – Designazione Responsabile del trattamento dei dati
1. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, la società LHS S.r.l. è designata quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto sia necessario alla corretta esecuzione del presente contratto.
2. La società LHS S.r.l. accetta e si impegna, nel trattamento dei
previsto dal Regolamento UE 679/2016, dal D. Lgs. n° n. 196/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni, così come indicato nel documento “Verifica delle misure di Sicurezza in materia di protezione dei dati LRS LHS” vigente.
2. La società LRS LHS S.r.l. si impegna pertanto ad osservare la massima riservatezza nei confronti dei dati che verranno necessariamente trattati durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
3. Le notizie relative all’attività del Comune di Lucca di cui il personale della società LRS LHS S.r.l. venga a conoscenza, in relazione all’esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate da parte della società LHS S.r.l. o da parte di chiunque collabori alle sue attività, per finalità diverse da quelle contemplate nel presente atto e nella normativa in materia di diritto di accesso.
Art. 20 – Designazione Responsabile del trattamento dei dati
1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 29 del d.lgs. 196/2003, la società LHS LRS S.r.l. è designata nominata dal Comune, con autonomo atto, quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto sia necessario alla corretta esecuzione del presente contratto.
2. La società LHS S.r.l. accetta e si impegna, nel trattamento dei suddetti dati, ad attenersi alle seguenti istruzioni:
suddetti dati, ad attenersi alle seguenti istruzioni:
a) trattare i dati personali affidati nel rispetto della disciplina del d.lgs. 196/2003 e limitatamente alle sole attività necessarie per adempiere agli obblighi contrattuali o di legge; in particolare avendo cura, ai sensi degli artt. 13 e 22 comma 2 del citato decreto, di fornire a tutti gli interessati idonea informativa sul trattamento dei dati personali;
b) assicurarsi dell’esattezza dei dati trattati e, se necessario, aggiornarli; raccogliere e conservare solo i dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità sottese ai compiti affidati; conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) predisporre ed aggiornare un idoneo sistema di sicurezza per la conservazione, il salvataggio e il trattamento dei dati personali affidati, così come richiesto dal citato decreto ed in particolare dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato B);
d) individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, impartendo loro le idonee istruzioni;
e) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati e predisporre i necessari interventi formativi per renderli edotti sui rischi che incombono sui dati e sugli obblighi dettati dalla vigente normativa in materia;
a) trattare i dati personali affidati nel rispetto della disciplina del d.lgs. 196/2003 e limitatamente alle sole attività necessarie per adempiere agli obblighi contrattuali o di legge; in particolare avendo cura, ai sensi degli artt. 13 e 22 comma 2 del citato decreto, di fornire a tutti gli interessati idonea informativa sul trattamento dei dati personali;
b) assicurarsi dell’esattezza dei dati trattati e, se necessario, aggiornarli; raccogliere e conservare solo i dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità sottese ai compiti affidati; conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) predisporre ed aggiornare un idoneo sistema di sicurezza per la conservazione, il salvataggio e il trattamento dei dati personali affidati, così come richiesto dal citato decreto ed in particolare dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato B);
d) individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, impartendo loro le idonee istruzioni;
e) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati e predisporre i necessari interventi formativi per renderli edotti sui rischi che incombono sui dati e sugli obblighi dettati dalla vigente normativa in materia;
f) garantire all’interessato l’effettivo esercizio dei diritti
f) garantire all’interessato l’effettivo esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto, in ordine all’accesso ai dati ed agli diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione e opposizione;
g) collaborare con il Titolare nel caso di richiesta di informazioni o di verifiche da parte del Garante per la protezione dei dati personali;
h) comunicare al Titolare situazioni anomale o di emergenza;
i) riconoscere il diritto del Titolare a verificare periodicamente l’applicazione delle misure di sicurezza adottate.
previsti dall’art. 7 del citato decreto, in ordine all’accesso ai dati ed agli diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione e opposizione;
g) collaborare con il Titolare nel caso di richiesta di informazioni o di verifiche da parte del Garante per la protezione dei dati personali;
h) comunicare al Titolare situazioni anomale o di emergenza;
i) riconoscere il diritto del Titolare a verificare periodicamente l’applicazione delle misure di sicurezza adottate.
2. Fermo restando il contenuto dell’atto di nomina cui si rinvia integralmente e che costituisce parte integrante del presente contratto di servizio, la società è tenuta ad assicurare la riservatezza e la protezione delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali i suoi dipendenti o autorizzati al trattamento possono venire a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione ed inoltre si impegna a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del Regolamento UE 679/2016, del Codice privacy (dlgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018), i provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ogni disposizione adottata dal Comune in applicazione della normativa richiamata.
3. In particolare, la società si obbliga a effettuare le operazioni di trattamento nel rispetto del GDPR, nominando per iscritto le
3. Eventuali rinnovi del presente contratto rinnovano anche la designazione a Responsabile esterno del trattamento, salvo diversa comunicazione del Titolare. Alla scadenza del contratto, nell’ipotesi di recesso di una delle parti ovvero al termine, per qualsivoglia causa, di validità dello stesso, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decade automaticamente.
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. La LHS s.r.l. si impegna a rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e smi.
Art. 22 - Spese dell’atto e registrazione
1. La presente convenzione viene redatta in tre esemplari, di cui una verrà conservata presso il Comune, una presso la Società e l’altra verrà depositata per la registrazione. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del seguente atto sono a carico della Società.
2. Il corrispettivo di cui al presente contratto è soggetto ad IVA di cui al D.P.R. n° 633/72 ed è sottoposto a registrazione fissa come
persone autorizzate al trattamento dei dati e garantendo che il proprio personale si sia impegnato alla riservatezza, nonché ad adottare tutte le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e a scongiurare possibili data breach.
3. Eventuali rinnovi del presente contratto rinnovano anche la designazione a Responsabile esterno del trattamento, salvo diversa comunicazione del Titolare. Alla scadenza del contratto, nell’ipotesi di recesso di una delle parti ovvero al termine, per qualsivoglia causa, di validità dello stesso, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decade automaticamente.
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. La LHS società LRS Ss.r.l. si impegna a rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e smi s.m.i..
Art. 22 - Spese dell’atto e registrazione
1. La presente convenzione viene redatta in tre esemplari, di cui una verrà conservata presso il Comune, una presso la Società e l’altra verrà depositata per la registrazione. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del seguente atto sono a carico della Società.
2. Il corrispettivo di cui al presente contratto è soggetto ad IVA di
previsto dal D.P.R. n° 131/1985.
Art. 23 - Disposizioni finali
1. La Società subentrerà di pieno diritto in tutti i contratti e atti perfezionati dal Comune di Lucca in vigore alla data della stipula del presente contratto e inerenti l’attività oggetto di questo atto, assumendone i relativi diritti ed obblighi.
2. Il disciplinare di servizio di cui all’art. 15 disciplinerà i rapporti fra la Società ed il Comune per quanto riguarda eventuali beni mobili o immobili concessi in uso, affittati o comunque resi disponibili a qualunque titolo fra le parti nonché i relativi canoni e/o rimborsi.
3. Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente Contratto si rinvia all’applicazione delle norme del Codice Civile.
Le parti danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà ed appresso sottoscrivono.
Lucca
Firme (sottoscrizione delle clausole ex art.
cui al D.P.R. n° n. 633/1972 ed è sottoposto a registrazione fissa come previsto dal D.P.R. n° n. 131/1985.
Art. 23 - Disposizioni finali
1. La Società subentrerà di pieno diritto in tutti i contratti e atti perfezionati dal Comune di Lucca in vigore alla data della stipula del presente contratto e inerenti l’attività oggetto di questo atto, assumendone i relativi diritti ed obblighi.
2. Il disciplinare di servizio di cui all’art. 15 disciplinerà i rapporti fra la Società ed il Comune per quanto riguarda eventuali beni mobili o immobili concessi in uso, affittati o comunque resi disponibili a qualunque titolo fra le parti nonché i relativi canoni e/o rimborsi.
3. Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente Contratto si rinvia all’applicazione delle norme del Codice Civile.
4. Ai sensi dell’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, al verificarsi di condizioni di deficitarietà strutturale, la società si impegna a garantire la riduzione delle spese di personale, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
Le parti danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà ed appresso sottoscrivono.
Lucca
1341 cod. civ. ) Xxxxx | Xxxxx (sottoscrizione delle clausole ex art. 1341 cod. civ. ) |
Firme | Lucca |
Firme |