Cass., Sez. II, Ord., 26 novembre 2019, n. 30837 (OMISSIS)
Cass., Sez. II, Ord., 26 novembre 2019, n. 30837 (OMISSIS)
RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. Tizio conveniva in giudizio Xxxx per chiedere la condanna al pagamento del compenso per prestazioni professionali, nella misura di Euro 16.446,73 sulla base di una pattuizione del 15.9.2010, che determinava il compenso in ragione del 20% delle somme ottenute a titolo di risarcimento in caso di vittoria, oltre alle spese vive, anche nell'ipotesi di cambio di difensore nel corso di causa, mentre, in caso di soccombenza, era dovuto solamente l'acconto nella misura di Euro 1000,00.
All'esito del giudizio di impugnazione, la Corte d'appello di V., con sentenza del 24.8.2017, confermava la sentenza del Tribunale di V., che aveva accolto solo parzialmente la pretesa dell'Avv. Xxxxx, determinando il compenso in relazione all'attività effettivamente svolta, quantificandola in Euro 1872,00.
La corte territoriale riteneva anch'essa che la clausola relativa al patto di quota lite stipulato tra le parti avesse natura vessatoria, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, poiché determinava uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in quanto obbligava il cliente a corrispondere la prestazione anche in caso di revoca, non stabiliva la ripartizione proporzionale dei compensi con il difensore subentrante e, al di là della previsione per iscritto, non chiariva se vi fosse una trattativa individuale per la determinazione del compenso sulla base delle aspettative di vittoria e del valore della causa.
Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l'Avv. Tizio sulla base di cinque motivi.
Ha resistito con xxxxxxxxxxxxx Xxxx.
In prossimità dell'udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la corte territoriale, in assenza di appello incidentale, pronunciato sulla nullità del contratto sotto il profilo della carenza di congruità del patto di quota lite, in assenza di devoluzione al giudice d'appello in quanto il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità del contratto solo in relazione alla vessatorietà della clausola, che
prevedeva la corresponsione del compenso anche in caso di revoca del mandato.
Il motivo non è fondato.
Le Sezioni Unite, con la nota sentenza del 12/12/2014 n. 26243, hanno affermato che la nullità debba essere sempre oggetto di rilievo ed indicazione da parte del giudice con riguardo a tutte le azioni di impugnativa negoziale, sicchè può dirsi espunta dal nostro ordinamento ogni ipotesi di limitazione posta alla rilevabilità officiosa della nullità.
Hanno osservato le Sezioni Unite che la sentenza dichiarativa della nullità di un contratto per un motivo diverso da quello allegato dalla parte corrisponde pur sempre alla domanda originariamente proposta, sia per causa petendi (l'inidoneità del contratto a produrre effetti a causa della sua nullità), sia per petitum (la declaratoria di invalidità e di conseguente inefficacia ab origine dell'atto).
Con successiva pronuncia del 22/03/2017, n. 7294, le Sezioni Unite hanno affermato che il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, nè le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. (Cass. Civ. Sez. VI, N. 19251 del 2018).
Nella specie, il Caio, pur avendo eccepito in primo grado la nullità del contratto sotto il profilo della vessatorietà della clausola - che riconosceva il compenso al difensore in misura percentuale del credito riconosciuto in sentenza anche in caso di revoca del mandato - ben poteva sottoporre al giudice d'appello un ulteriore profilo di nullità del contratto, senza proporre appello incidentale, in quanto si trattava di eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio, perché afferente ai fatti costitutivi della domanda.
L'appellante aveva, a sua volta, devoluto alla Corte d'appello l'accertamento della legittimità o vessatorietà della clausola, come risulta dai motivi d'appello riportati a pagg. 7-8 del ricorso.
Inoltre, spetta al giudice d'appello l'individuazione della norma e, quindi, ben poteva la Corte d'appello richiamare il Codice deontologico. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1261 c.c., D.L. n. 223 del 2006, art. 2, comma 2
e art. 2 bis e della L. n. 247 del 2012, art. 13, commi 3 e 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto dall'interpretazione sistematica di dette norme si evincerebbe la legittimità del patto di quota lite, xxxxxx redatto in forma scritta e purchè non sussista cessione del bene litigioso.
Il motivo non è fondato.
Il D.L. n. 223 del 2006, art. 2, convertito nella L. n. 248 del 2006, ha
disposto l'abolizione del divieto previsto dall'art. 2233 c.c., comma 3, ed ha ammesso pattuizioni, purché redatte in forma scritta, di compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
Le Sezioni Unite, con sentenza del 25/11/2014, n. 25012, resa in relazione ad una sanzione disciplinare comminata ad un avvocato, che aveva concluso con il proprio cliente un accordo, in virtù del quale il compenso del professionista era stato determinato in una percentuale della somma che il cliente avrebbe percepito all'esito di un giudizio di risarcimento danni (nel corso del giudizio, il cliente aveva revocato il mandato all'avvocato, sostituendolo con un altro legale), hanno qualificato il patto di quota come un contratto aleatorio, in quanto il compenso varia in funzione dei benefici ottenuti in conseguenza dell'esito favorevole della lite e il suo tratto caratterizzante è dato, appunto, dal rischio, perché il risultato da raggiungere non è certo nel quantum nè, soprattutto, nell'an. Tuttavia, secondo la Corte, “l'aleatorietà dell'accordo quotalizio non esclude la possibilità di valutarne l'equità: se, cioè, la stima effettuata dalle parti era, all'epoca della conclusione dell'accordo che lega compenso e risultato, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio”.
Nella specie, la corte di merito, oltre al profilo della vessatorietà della clausola, che obbligava il cliente a corrispondere la prestazione anche in caso di revoca, non ha ritenuto la congruità del patto di quota lite, perché, al di là della previsione per iscritto, il contratto non chiariva se vi fosse una trattativa individuale per la determinazione del compenso sulla base delle aspettative di vittoria e del valore della causa.
La corte territoriale ha valutato in concreto l'incongruità della clausola contrattuale, anche sotto il profilo del rapporto del compenso con il valore della causa, elemento essenziale per valutare l'adeguatezza del compenso, come successivamente stabilito dal legislatore con l'emanazione del D.M. n. 55 del 2014. Con il terzo motivo di ricorso si censura la violazione degli artt. 2233,2697 e 2702 c.c., nonchè dell'art. 34 del Codice deontologico, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte territoriale affermato la carenza di prova sull'esistenza di trattative individuali per la determinazione del patto di quota lite, senza considerare che il B. si sarebbe rivolto al difensore all'approssimarsi della scadenza dei termini e che le condizioni dell'accordo sarebbero state determinate dall'urgenza della sua prestazione professionale.
Il motivo è inammissibile, in quanto, sotto lo schermo della violazione di legge, il ricorrente introduce elementi fattuali, che sono estranei al sindacato di legittimità.
Del resto, per costante giurisprudenza, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione della fattispecie astratta di una norma di legge e, perciò, implica necessariamente un problema
interpretativo della stessa, con la conseguenza che il ricorrente che presenti la doglianza è tenuto a prospettare quale sia stata l'erronea interpretazione della norma in questione da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, a prescindere dalla motivazione posta a fondamento di questa (Cass., Sez. L., sentenza n. 26307 del 15 dicembre 2014, Rv. 633859). Al contrario, se l'erronea ricognizione riguarda la fattispecie concreta, il gravame inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., Sez. 5, sentenza n. 8315 del 4 aprile 2013, Rv. 626129).
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 2233
x.x. x xxxxx xxxx. 00 x 00 xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, in relazione all'art.
360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte territoriale ritenuto invalido l'intero contratto per contrarietà al Codice del consumo.
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente non deduce l'erronea ricognizione della fattispecie astratta di una norma di legge, prospettando quale sia stata l'erronea interpretazione della norma in questione da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, ma critica l'interpretazione del contratto fornita dal giudice di merito ed il vizio di motivazione, senza però dedurre la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale (vedasi, al riguardo, la giurisprudenza richiamata nel motivo che precede).
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 2233 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l'irrilevanza delle valutazioni deontologiche ai fini della valutazione della validità della clausola.
Il motivo non è fondato.
Il riferimento alle norme deontologiche costituisce una delle argomentazioni svolte per sostenere la necessità della valutazione della congruità del compenso, in caso di patto di quota lite.
La corte territoriale non ha fondato la decisione sulle norme deontologiche poste a carico del difensore, ma, nell'ambito della ricostruzione della normativa, ha affermato che, a seguito dell'abolizione del divieto del patto di quota lite, la congruità del patto è previsto anche dal punto di vista delle regole deontologiche, con la modifica dell'art. 45 del codice deontologico forense, che consente all'avvocato di pattuire 'con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti', alla condizione, tuttavia, 'che i compensi siano proporzionati all'attività svolta'.
La corte di merito ha fatto riferimento all'aspetto deontologico, che aveva dato origine alla pronuncia delle Sezioni Unite del 25/11/2014,
n. 25012 ma ha fondato la decisione sulla compatibilità del patto di quota lite con le previsioni degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 1261 c.c..
Tale apprezzamento è giuridicamente corretto e, quindi, si sottrae alla censura. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 12 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019