ʺIl Codice del Consumo tra garanzia e tutela del consumatore – 2^parte ʺ
ʺIl Codice del Consumo tra garanzia e tutela del consumatore – 2^parte ʺ
• Contratti negoziati fuori dai locali commerciali e contratti a distanza
• Commercio elettronico
Decreto legislativo del 21 febbraio 2014, n. 21
• Ha recepito la Direttiva 83/2011/UE, novellando le disposizioni del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) ricomprese dall’art. 45 all’art. 67;
• Gli artt. 60-65 del Codice del Consumo attuano gli articoli
17-22 della direttiva, con particolare riferimento ai:
➢ contratti negoziati fuori dai locali commerciali → in un luogo diverso dai locali in cui il professionista esercita la propria attività;
➢ contratti a distanza → conclusi senza la presenza fisica simultanea del professionista e del consumatore (ad es. via telefono o via internet).
ART. 60 CODICE DEL CONSUMO RUBRICATO
«AMBITO DI APPLICAZIONE»
• «1. Gli articoli 61 e 63 si applicano ai contratti di vendita. Detti articoli non si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
• 2. Gli articoli 62, 64 e 65 si applicano ai contratti di vendita, ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 21/2014».
• Applicazione al «contratto di vendita», definiti all’art. 1 lett.
e) del D.lgs. 21/2014, come «qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi»;
• Applicazione del principio di specialità: le norme del Codice del Consumo sono derogate dalle discipline di specifici settori, quali ad es. quelle dettate in materia di viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso», che rientrano nell’ambito di applicazione del Codice del Turismo (artt. dal 32 al 51).
ART. 61 Codice del Consumo rubricato «Consegna»
1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.
2. L’obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore.
• Rafforzamento della tutela del consumatore: prima della riforma del 2014 l’art. 54 del codice prevedeva, esclusivamente in relazione ai contratti conclusi a distanza, l’obbligo del professionista di eseguire l’ordine ricevuto dal consumatore entro 30 giorni dal giorno successivo all’ordine stesso, salvo diverso accordo tra le parti;
• per tutti gli altri contratti si applicava la disciplina generale del Codice Civile sulla compravendita;
• attualmente la disciplina dettata dal Codice Civile è derogata dalla normativa del Codice del Consumo, che prevede maggiori obblighi in capo al professionista (venditore) nei confronti del consumatore (acquirenti).
• Secondo giurisprudenza e dottrina prevalenti, la consegna consiste nell’attribuzione al compratore della concreta disponibilità della cosa, finalizzata al conseguimento del potere di fatto sulla cosa ovvero del possesso immediato (e non della semplice detenzione).
• Ciò è avvalorato dall’art. 63 c.d.c., che collega il passaggio del rischio al consumatore al momento in cui questi prenda materialmente possesso della cosa.
• La consegna del bene si configura nel momento in cui il consumatore ne consegue la disponibilità materiale o il controllo fisico (non a distanza) ed in autonomia del bene.
ART. 61 Codice del Consumo rubricato «Consegna»
3. Se il professionista non adempie all’obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
CONSIDERANDO N. 52 DIRETTIVA 83/2011/UE (RATIO)
La previsione di un termine supplementare per la consegna dei beni si giustifica con riferimento ai beni che il professionista confeziona o acquista appositamente per il consumatore; beni che, ove non consegnati al consumatore nel termine di cui al primo comma dell’art. 61, non potrebbero essere verosimilmente rivenduti o riutilizzati dal professionista stesso, il quale verrebbe a subire un danno rilevante, se non gli venisse appunto concesso un termine aggiuntivo per la consegna.
ART. 61 Codice del Consumo rubricato «Consegna»
4. Il consumatore non è gravato dall’onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se:
a) il professionista si è espressamente rifiutato di
consegnare i beni, ovvero;
b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;
c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale.
RIMEDI DEL CONSUMATORE AI SENSI DELL’ART. 61
5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto.
1) Mentre nel caso in cui il professionista non consegni il bene nel termine (convenzionale o di legge), ai sensi del comma 1, o non lo consegni nel termine supplementare concesso dal consumatore, ai sensi del comma 3, il consumatore ha semplicemente diritto alla risoluzione del contratto;
2) nei casi in cui il consumatore non ha l’obbligo di concedere il termine supplementare per la consegna, ai sensi del comma 4, questi ha diritto a risolvere “immediatamente” il contratto (“ipso iure” ai, sensi del comma 2 dell’art. 18 della Direttiva).
ART. 67-TER c.d.c.
a) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera a);
b) servizio finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale;
c) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che, nell’ambito delle proprie attività commerciali o professionali, è il fornitore contrattuale dei servizi finanziari oggetto di contratti a distanza;
d) consumatore: qualunque soggetto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del presente codice;
e) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), del presente codice, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio finanziario tra le parti;
Obblighi informativi del professionista/venditore:
➢ nella fase delle trattative (fornitore, servizio finanziario, contratto a distanza, ricorso);
➢ riguardo al fornitore (identità, attività principale, indirizzo
geografico rilevante nei rapporti tra fornitore e consumatore);
➢ riguardo al servizio finanziario (principali caratteristiche; il prezzo totale; modalità di pagamento e di esecuzione; le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento);
➢ riguardo al contratto a distanza (diritto di recesso; durata minima del contratto; diritto di sciogliere il contratto prima della scadenza o unilateralmente; clausola sulla legislazione applicabile);
➢ riguardo al ricorso (procedure extragiudiziali).
Art. 67-nonies: «Comunicazione mediante telefonia vocale»
• Obbligo di indicare:
- l’identità del fornitore e il fine commerciale della chiamata a
inizio conversazione;
- previo consenso del consumatore: l’identità della persona e il suo rapporto con il fornitore, le principali caratteristiche del servizio finanziario, il prezzo totale (comprensivo di imposte) ed eventuali costi aggiuntivi, l’esistenza o la mancanza del diritto di recesso (modalità di esercizio ed eventuale penale);
- La possibilità di ricevere ulteriori informazioni su richiesta, oltre quelle ex art. 67-undecies c.d.c. (su supporto durevole accessibile in tempo utile dal consumatore).
Corte di Giustizia UE 05.07.2012, n. 49
• La Corte ha indicato cosa debba intendersi per «supporto duraturo», la cui definizione è stata introdotta nella direttiva 83/2011/UE.
• Il «supporto duraturo» è uno strumento che permette al consumatore di memorizzare informazioni a lui dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate e in modo che venga consentita la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
• La Corte ha ritenuto che non soddisfi il requisito di durevolezza del supporto e che, dunque, il consumatore non possa dirsi pienamente informato, quando le informazioni siano messe a disposizione del consumatore sul sito internet dell’imprenditore tramite collegamento ipertestuale all’interno di un testo che il consumatore deve contrassegnare come letto, con l’apposizione di un segno di spunta, per aderire al rapporto contrattuale.
Art. 67 - duodecies: «Diritto di recesso»
• Termine di 14 giorni per recedere senza motivazione e senza penali: costituisce la durata minima obbligatoria e non può essere ridotto da accordo delle parti;
• Il termine è di 30 giorni per i contratti a distanza (assicurazioni sulla
vita e operazioni aventi per oggetto schemi pensionistici);
• decorso il termine, il contratto è vincolante;
• Il termine decorre alternativamente dalla data della conclusione del contratto, ad eccezione delle assicurazioni sulla vita, per le quali decorre dal giorno in cui è comunicato che il contratto è stato concluso; o dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’art. 67-undecies, se si tratta di data successiva;
• in assenza di tale comunicazione, il consumatore può sempre recedere;
• modalità di esercizio: prima della scadenza del termine obbligo di inviare una comunicazione scritta al fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo di cui all’art. 67-septies, c. 1, lett. d); si applica il «principio della spedizione».
• Per i servizi di investimento: l’efficacia dei contratti aventi per oggetto i servizi di investimento, è sospesa durante la decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di recesso.
➢ ratio: tutela rafforzata del consumatore in considerazione dell’elevato valore economico di questo tipo di contratti e delle conseguenze (dannose) che potrebbero derivare al consumatore dall’esercizio del diritto di recesso.
• Il comma 5 elenca i casi in cui non opera il diritto di recesso: si tratta di eccezioni previste per evitare un abuso di tale strumento da parte del consumatore.
Art. 67-quinquies decies: «Servizi non richiesti»
1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta, in ogni caso l’assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall’art. 67-septies decies, ogni servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32.
Art. 67-octies decies: «Irrinunciabilità dei diritti»
1. I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono irrinunciabili. Ѐ nulla ogni pattuizione che abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni della presente sezione. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente sezione.
Art. 67-vicies semel: «Onere della prova»
1. Sul fornitore grava l’onere della prova riguardante:
a) l’adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del
contratto;
c) l’esecuzione del contratto;
d) la responsabilità per l’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal
contratto.
2. Le clausole che hanno per effetto l’inversione o la modifica dell’onere della prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. t).
➢ Ѐ obbligo del professionista dimostrare di aver dato al consumatore le informazioni obbligatorie, di aver chiesto il consenso per la conclusione del contratto e di averlo eseguito. Ѐ vessatoria qualunque clausola diretta a spostare tali obblighi sul consumatore, atteso che provocherebbe uno squilibrio a vantaggio del fornitore.
IL COMMERCIO ELETTRONICO
• art. 68 c.d.c. : richiama d. lgs. 70/2003 in attuazione della direttiva 2000/31/CE). Per commercio elettronico si intende la molteplicità di transazioni relative alla cessione di beni ed alla prestazione di servizi effettuabili in via telematica.
• L’e-commerce è:
➢ INDIRETTO se la cessione del bene/servizio avviene per via telematica, mentre la consegna fisica del bene segue i canali tradizionali (es. acquisto di un prodotto via internet, ma il ricevimento avviene tramite posta);
➢ DIRETTO se anche la consegna fisica del bene/servizio avviene per via telematica (es. acquisto on line un’immagine o una fotografia).
Le modalità di commercio elettronico sono:
• Rapporti tra professionisti (Business to business): l’impresa che usa la rete per inviare ordini ai propri fornitori, ricevere fatture, effettuare pagamenti;
• Rapporto tra professionista e consumatore (Business to consumer): prodotti offerti ai consumatori finali, che intendono acquistarli attraverso modalità di pagamento on line o tradizionali;
• Rapporto tra consumatori (Consumer to consumer): gli utenti
della rete scambiano tra di loro i prodotti;
• Rapporto tra amministrazioni pubbliche e cittadini utenti (Administration to community): rapporto tra l’individuo come cittadino privato o comunità e la PA. Si tratta dei servizi offerti ai cittadini dai Comuni o dalle Camere di Commercio attraverso i propri siti internet.
I soggetti del commercio elettronico (d.lgs. 70/2003):
• Colui che svolge online attività economica di scambio di beni o servizi;
• Colui che offre un servizio di accesso-connessione alla rete e di memorizzazione delle informazioni in esso accessibili (cd. Provider);
• Colui che accede alla rete per acquistare beni o servizi o ricevere tramite essa informazioni a contenuto commerciale senza finalità professionali (consumatore) o con finalità professionali (destinatario del servizio);
Obblighi del venditore verso gli utenti del sito
• Fornire le informazioni necessarie ad identificarlo (ragione sociale, indirizzo del domicilio o sede legale, partita iva, numero di iscrizione al registro delle imprese) e a contattarlo (e-mail, telefono, fax);
• indicare in modo chiaro e inequivocabile il prezzo, le
imposte, i costi di spedizione e costi aggiuntivi;
• specificare le attività consentite all’acquirente e gli estremi del contratto nel caso in cui questo sia di licenza d’uso di un bene (tipico dei software);
• indicare le caratteristiche essenziali del bene o servizio, le modalità di pagamento o di consegna, la durata temporale della validità dell’offerta.
• Prima dell’inoltro dell’ordine di acquisto il venditore deve indicare in modo chiaro e comprensibile le fasi tecniche da seguire per:
➢la conclusione del contratto;
➢l’archiviazione di esso;
➢l’accesso alle modalità di correzione degli errori;
➢lo strumento di composizione delle controversie.
• Tali informazioni non sono necessarie quando il contratto
è concluso mediante il solo scambio di posta elettronica.
• L’inosservanza di queste fasi comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da € 103 a € 10.000.
CASO PRATICO: I BITCOIN
sentenza Trib. Verona 24.01.2017
• BITCOIN: strumento finanziario per compiere una serie di particolari forme di transazione on line.
• Applicabile la disciplina degli artt. 67-quater ss. c.d.c. riguardo agli obblighi informativi da fornire al consumatore.
• La compravendita di valute virtuali (ad es. di bitcoin), qualificabili alla stregua degli strumenti finanziari, è un'operazione definibile ad alto rischio per il risparmiatore, il che obbliga colui il quale ne pubblicizzi la vendita, in proprio o per conto terzi, ad informare preliminarmente l'utente interessato all'acquisto sui rischi connessi all'investimento (c.d. informativa precontrattuale), ai sensi degli artt. 67 e ss. del codice del consumo in tema di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori; in particolar modo, il promotore dell'operazione di vendita è tenuto all'applicazione delle disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.
VI RINGRAZIAMO PER L’ATTENZIONE
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Magistrato affidatario, Presidente della Seconda Sezione Civile della Corte d’Appello di Torino
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxxxx
Tirocinanti presso la Corte d’Appello di Torino