ART. 1 - CONTRATTO DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO
LEGGE 24 GIUGNO 1997, N.196 NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE.
(S.O. alla G.U. n. 154 del 4.7.1997)
ART. 1 - CONTRATTO DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO
1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un'im- presa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito denominata "impresa fornitrice", iscritta all'albo previsto dall'articolo 2, comma 1, pone uno o più lavoratori, di seguito denominati "prestatori di lavoro temporaneo", da essa assunti con il contratto previsto dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata "impresa utilizzatrice", per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individua- te ai sensi del comma 2.
2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo puo' essere concluso:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impre- sa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.
3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltu- ra biologica, e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere intro- dotti in via sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei dato- ri di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le mo- dalità della sperimentazione. La predetta limitazione non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati .
4. È vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento puo' presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi;
b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licen- ziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la for- nitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
d) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una ridu- zione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effet- tuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmen- te pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) il numero dei lavoratori richiesti;
b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;
c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al la- voratore del trattamento economico nonchè del versamento dei contributi previdenziali;
e) assunzione dell'obbligo della impresa utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonchè le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;
f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli one- ri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di la- voro temporaneo;
g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa for- nitrice, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonchè del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fat- to salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice;
h) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo;
i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.
6. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine del contratto per prestazioni di lavoro tempo- raneo di cui all'articolo 3.
7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa fornitrice alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione.
8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavora- tori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
ART. 2 - SOGGETTI ABILITATI ALL'ATTIVITA’ DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI LA- VORO TEMPORANEO
1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo puo' essere esercitata soltanto da socie- tà iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su ri- chiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svol- ta.
2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole:
"società di fornitura di lavoro temporaneo"; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la se- de legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonchè la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3 e dei corri- spondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipen- denza nel territorio nazionale o di altro Stato membro dell'Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiun- to, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni. Sono esone- rate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assol- to ad obblighi analoghi fissati per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro dell'Unione europea ;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le san- zioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'arti- colo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in ma-
teria di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di pre- venzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa anche a società coopera- tive di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono es- sere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonchè le informazioni di cui al comma 7 sono di- chiarati dalla società alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della pro- vincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'at- tività dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del pre- sente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.
7. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura del- le filiali o succursali, la cessazione dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.
8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'arti- colo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporane-
o. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni.
ART. 3. - CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO
1. Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo è il contratto con il quale l'impresa fornitrice assume il lavoratore:
a) a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'im- presa utilizzatrice;
b) a tempo indeterminato.
2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la durata della pre- stazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attività nell'interesse non- chè sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima; nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice.
3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e copia di esso è rilasciata al lavoratore entro 5 giorni dalla data di inizio della attività presso l'impre- sa utilizzatrice. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;
b) l'indicazione dell'impresa fornitrice e della sua iscrizione all'albo, nonchè della cauzione ovvero della fideiussione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);
c) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice;
d) le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il relativo inquadramento;
e) l'eventuale periodo di prova e la durata del medesimo;
f) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo spettante;
g) a data di inizio ed il termine dello svolgimento dell'attività lavorativa presso l'impresa uti- lizzatrice;
h) le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività.
4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito puo' essere prorogato, con il con- senso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'in- tero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della so- pravvenienza di una giusta causa di recesso.
5. L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicu- rezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso del- le attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di fornitura puo' preve- dere che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa utilizzatrice; in tale caso ne va fatta indica- zione nel contratto di cui al comma 3.
6. È nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta, la facoltà del lavo- ratore di accettare l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del con- tratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
ART. 4 - PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO E TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice.
2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. Al prestatore di lavoro temporaneo non puo' comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la ca- tegoria di inquadramento di livello più basso quando tale inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio .I contratti collettivi del- le imprese utilizzatrici stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con contratto stipula- to a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura dell'indennità mensile di dispo- nibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero ag- giornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale.
4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attività prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore all'importo della inden- nità di disponibilità di cui al comma 3, è al medesimo corrisposta la differenza dalla impresa fornitrice fino a concorrenza del predetto importo.
ART. 5 - INTERVENTI SPECIFICI PER I LAVORATORI TEMPORANEI
1. Le imprese fornitrici sono tenute a versare al Fondo di cui al comma 2 un contribu- to pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. Le risorse sono destinate per: a) interventi a favore dei lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in fun- zione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere pre- videnziale; b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare. I predet- ti interventi e misure sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo appli- cato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'articolo 11, comma 5:
a) come soggetto giuridico di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e del- la previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
3. Il Fondo di cui al comma 2 è attivato a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istitu- zionali previste al comma 1, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del Fondo stesso. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo.
4. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1 si provvede con decre- to del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in esito alla verifica a cura delle parti so- ciali da effettuare decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di cui al comma 2.
5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo di cui al comma 2.
ART. 6.- OBBLIGHI DELL'IMPRESA UTILIZZATRICE
1. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro temporaneo richie- dano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settem- bre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'impresa utilizzatrice osserva, altresi', nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei con- fronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza in- dividuati dalla legge e dai contratti collettivi.
2. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore di lavoro temporaneo a mansioni superiori, deve darne immediata comunicazione scritta all'impresa fornitrice, con- segnandone copia al lavoratore medesimo.
3. L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite della garanzia previsto dal- l'articolo 2, comma 2, lettera c), dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice. L'impresa utilizzatrice, ove non abbia a- dempiuto all'obbligo di informazione previsto dal comma 2, risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori.
4. Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire di tutti i servizi sociali ed assi- stenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice addetti alla stessa unità produtti- va, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o società co- operative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
5. Il prestatore di lavoro temporaneo non è computato nell'organico dell'impresa uti- lizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezio- ne per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice, l'impresa utilizzatrice comunica alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
7. L'impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni.
ART. 7. - DIRITTI SINDACALI
1. Al personale dipendente delle imprese fornitrici si applicano i diritti sindacali previ- sti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale nonchè a par- tecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
3. Ai prestatori di lavoro temporaneo della stessa impresa fornitrice, che operano presso diverse imprese utilizzatrici, compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura di cui all'articolo 1; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale ade- risce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro tempora- neo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
ART. 8. - PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO E LAVORATORI IN MOBILITÀ’
1. Nel caso di assunzione con il contratto di cui all'articolo 3 da parte di un'impresa fornitrice di lavoratore titolare dell'indennità di mobilità, qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia inferiore all'importo dell'indennità di mobilità, ovvero per i periodi in cui è corrisposta l'indennità di di- sponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, al medesimo lavoratore è corrisposta la differenza tra quanto, rispettivamente, percepito a titolo di retribuzione ovvero di indennità di disponibi- lità e l'indennità di mobilità. Tale differenza è attribuibile fino alla cessazione del periodo di fruibilità dell'indennità di mobilità. Il lavoratore assunto dall'impresa fornitrice mantiene il dirit- to all'iscrizione nelle liste di mobilità.
2. All'impresa fornitrice che assume lavoratori titolari dell'indennità di mobilità con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato, il contributo di cui al- l'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e inte- grazioni, è determinato complessivamente con riferimento all'ammontare delle mensilità di indennità di mobilità non fruite dal lavoratore anche ai sensi del comma 1 ed è concesso allo scadere del periodo di fruibilità di detta indennità da parte del lavoratore medesimo.
3. Le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, possono stipulare, con i soggetti di cui all'articolo 2, convenzioni che prevedano lo svolgimento da parte di questi ultimi di attività mirate a promuovere il reinserimento lavorati- vo dei titolari dell'indennità di mobilità mediante l'effettuazione di prestazioni di lavoro tempo- raneo nel rispetto delle condizioni previste dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 9 della citata legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni. La convenzione puo' prevedere lo svolgimento di attività formative che possono essere finanziate a carico del Fondo di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Nei confronti dei lavoratori che rifiutino l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice convenzionata ai sensi del comma 3, la Direzione provinciale del lavoro, su segnalazione della sezione circoscrizionale, dispone la sospensione dell'indennità di mobilità per un pe- riodo pari a quello del contratto offerto e comunque non inferiore ad un mese. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, alla Direzione regionale del lavoro che decide, con provvedimento definitivo, entro venti giorni.
ART. 9 - NORME PREVIDENZIALI
1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle imprese fornitrici che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrate nel settore terziario. Sull'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammon- tare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifi- cazioni, sono a carico dell'impresa fornitrice. I premi e i contributi sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la posizione assicurativa, già in atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori tempo-
ranei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di ta- riffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'in- dennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura.
3-bis. Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura, a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Re- pubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) determina le modalità ed i termini di versamento.
3-ter. Le imprese fornitrici autorizzate ai sensi dell'articolo 2 non sono tenute, a decor- rere dal 1 gennaio 2001, al versamento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
ART. 10 - NORME SANZIONATORIE
1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2, ovvero che violi le dispo- sizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, nonchè nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960 n. 1169.
2. Il lavoratore che presti la sua attività a favore dell'impresa utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima con contratto di lavoro a tempo determinato , nel caso di mancanza di forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'arti- colo 1, comma 5. In caso di mancanza di forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3, ovvero degli elementi di cui al citato articolo 3, comma 3, lettera g), il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa fornitrice.
3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine ini- zialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione del rap- porto e fino al decimo giorno successivo. La predetta maggiorazione è a carico dell'impresa fornitrice se la prosecuzione del lavoro sia stata con essa concordata. Se la prestazione continua oltre il predetto termine, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso.
4. Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da lire 5.000.000 a lire 12.000.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1
5. La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle norme richiamate nel presente articolo è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso i propri organi periferici.
ART. 11 - DISPOSIZIONI VARIE
1. Quando il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo riguardi presta- tori con qualifica dirigenziale non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Le disposizioni della presente legge che si riferiscono all'impresa utilizzatrice sono applicabili anche a soggetti non imprenditori. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni non trovano comunque applicazione le previsioni relative alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nei casi previsti dalla presente legge.
3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere rilasciate anche a società, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, aventi finalità di incentivazione e promozione dell'occupazione.
4. Qualora, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3 la determinazione da parte dei contratti collettivi nazionali dei casi in cui puo' esse- re concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, il Ministro del lavoro e della previ- denza sociale convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori mag- giormente rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro trenta giorni successivi alla convocazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua in via sperimentale, con proprio decreto, i predetti casi e le rela- tive percentuali ai sensi dell'articolo 1, comma 8 .
5. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto un contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, stipulato dalle associazioni rappresentative delle predette imprese e dal- le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse.
6. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dai precedenti articoli in materia di prestazioni di lavoro temporaneo e ne riferisce al Parlamento entro sei mesi.
ART. 12. - DISCIPLINA SANZIONATORIA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente:
"Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o suc- cessivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una mag- giorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cen- to fino al decimo giorno successivo, al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il rap- porto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto".
ART. 13. - INCENTIVI ALLA RIDUZIONE E RIMODULAZIONE DEGLI ORARI DI LAVO- RO, LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazio- nali possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno. In attesa della nuova normativa in materia di tempi di lavoro e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni, continuano a trovare applicazione solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro.
2. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto, anche attraverso processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previ- denza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive in funzione dell'entità della riduzione e rimodulazio- ne dell'orario di lavoro determinate contrattualmente. Tali misure verranno attuate secondo criteri e modalità stabiliti nel medesimo decreto, con particolare riferimento alla rimodulazio-
ne delle aliquote contributive per fasce di orario, rispettivamente, fino a ventiquattro, oltre ventiquattro e fino a trentadue, oltre trentadue e fino a trentasei, oltre trentasei e fino a qua- ranta ore settimanali. Le medesime aliquote si applicano quando l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. In sede di prima applicazione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi sono destinati prioritariamente ai casi in cui il con- tratto di cui al primo periodo preveda assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale ad incremento dell'organico o la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tem- po parziale nell'ambito di processi di gestione di esuberi di personale.
3. I benefici concessi ai sensi del comma 2 sono cumulabili con quelli previsti dall'ar- ticolo 7 del decreto- legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per i quali si provvede ad incrementare le risorse preordinate allo scopo. Al comma 1 del citato articolo 7 le parole: "fino al 31 dicembre 1995" sono soppres- se.
4. Con il decreto di cui al comma 2 è stabilita la maggiore misura della riduzione delle aliquote contributive prevista al comma 2, nei seguenti contratti a tempo parziale:
a) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalle imprese situate nelle aree di cui all'obiet- tivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore della pre- sente legge, con lavoratori inoccupati di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni e re- sidenti nelle predette aree;
b) contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati i contratti di lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono nei successivi tre anni i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratti di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni;
c) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
d) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati per l'impiego di lavoratori nei settori della sal- vaguardia dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi ur- bani e dei beni culturali;
e) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che abbiano provveduto ad attua- re interventi volti al risparmio energetico e all'uso di energie alternative ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
5. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 il Governo proce- de ad una valutazione, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti degli interventi di cui al pre- sente articolo sui comportamenti delle imprese fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffu- sione dei contratti di lavoro a tempo parziale, anche al fine di rideterminare l'impegno finan- ziario di cui al presente articolo, e ne riferisce al Parlamento.
6. Le misure previste nel presente articolo possono essere attuate nei limiti delle ri- sorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come incrementato ai sensi dell'articolo 29-quater del decreto- legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30, nella misura di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, nonchè ai sensi dell'articolo 25 della pre- sente legge. Per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tale limite non potrà superare 400 miliardi di lire. Per i successivi anni il limite è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo, ripartendone la destinazione tra gli in- centivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e gli incentivi per i contratti a tem- po parziale.
7. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 2000, N. 61
ART. 14. - OCCUPAZIONE NEL SETTORE DELLA RICERCA
- OMISSIS -
ART. 15. - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
1. All'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "fondazioni," sono inserite le seguenti: "enti pubblici di ricer- ca";
b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modifica- zioni, in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di for- mazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo".
2. La Commissione regionale per l'impiego puo' deliberare, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto- legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla leg- ge 28 novembre 1996, n. 608, l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.
3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1998.
ART. 16 - APPRENDISTATO
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non puo' avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qua- lora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono ele- vati di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna al- l'azienda prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del- l'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e del- la sicurezza sul luogo di lavoro, nonchè l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in pos- sesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresi' i termini e le modalità per la certi- ficazione dell'attività formativa svolta, per la dislocazione territoriale della stessa nonchè per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'or- ganizzazione dell'attività formativa esterna.
3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavo- ratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprenden-
do fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con de- creto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla da- ta di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali ri- chieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonchè entità, modalità e termini di con- cessione di tali benefici nei limiti delle risorse da preordinare allo scopo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.
5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Pre- sidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in mate- ria di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secon- do criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finan- ziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonchè di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con a- brogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresi' essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'adde- stramento e sul re- ale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.
6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
ART. 17 - RIORDINO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed eleva- zione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e universitario e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della mate- ria, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti princlpi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:
a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occu- pazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle di- verse realtà produttive locali nonchè di promozione e aggiornamento pro- fessionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo mo- dalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a sta- ges, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pie- namente il momento dell'orientamento nonchè a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;
c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle pro- vince anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi re- quisiti predeterminati;
d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione e degli altri soggetti di cui alla lettera a) dei lavoratori nell'ambito
di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobili- tà, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati regio- nalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresi' essere definiti i meccanismi di integrazio- ne del fondo di rotazione;
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle moda- lità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti dalle regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione profes- sionale nonchè la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Mini- stro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fi- deiussoria prevista dall'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle dispo- sizioni di cui ai commi 3 e seguenti, definite a livello nazionale anche attraverso parametri standart con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e orga- nizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni rego- lamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilità di stabili- re requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accreditamento;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'artico- lo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del Consi- glio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Com- missioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle ri- sorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'ammini- strazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'arti- colo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonchè, per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliar- di che graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contribu- tiva prevista dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi del- l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professio- nale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978.
5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del finanziamento concesso, che puo' essere rideter- minata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.
ART. 18. - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scel- te professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previden- za sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di- sposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigen- te legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di sog- getti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istitu- zioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di con- venzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeuti- che, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esi- stenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla re- gione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con prio- xxxx per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, senti- te le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non supe- riore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti:
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica con- venzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didatti- co-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante puo' stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a pro- prio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, converti- to, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favo- re dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 a- prile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di con- venzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.
ART. 19. - REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
- OMISSIS -