Contratto di assicurazione
Contratto di assicurazione
di Responsabilità Civile verso Terzi, Incendio e Furto
Convenzione L886 Agriturismo Terranostra - Coldiretti
Il presente documento contenente:
Glossario
Condizioni di Polizza
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza
INDICE
Area Riservata pag.
Glossario pag.
Condizioni di Assicurazione pag.
Sezione 1 – Norme che regolano L’assicurazione in generale pag.
Sezione 2 – Responsabilità Civile Agriturismo E Turismo Rurale pag.
Sezione 3 – Danni ai Beni pag.
Sezione 4 – Danni da Furto pag.
Sezione 5 – Comunicazione e Liquidazione Sinistri pag.
AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento XXXXX xx 0 xxx 00/00/0000, xx comunica che sul sito internet dell’Impresa - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - è disponibile la sezione “AREA RISERVATA”, che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.
Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.
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GLOSSARIO
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Autocombustione La combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
AZIENDA AGRITURISTICA L’azienda agricola che svolge attività di ricezione fino a 40 posti letto e ospitalità attraverso l’utilizzazione di beni, risorse e strutture aziendali, in rapporto di connessione e complementarità rispetto all’attività agricola relativa alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all’allevamento del bestiame, che deve rimanere comunque principale.
L’esercizio dell’attività agrituristica è disciplinato dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive integrazioni e/o modifiche e dalle Leggi regionali in materia.
Sono equiparate all’azienda così descritta le aziende che svolgono attività di “turismo rurale” o denominata altrimenti ma comunque pertinente all’oggetto dell’assicurazione, purché in regola con le leggi nazionali e regionali vigenti.
Azienda stabilmente abitataAzienda abitata continuativamente dall’Assicurato, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi compresi i dipendenti, i collaboratori, gli affittuari.
Beni dei Clienti dell’Azienda I beni compresi i Valori portati dai Clienti dell’azienda.
BROKER L’intermediario assicurativo Green Assicurazioni Srl di Roma – Xxx XXXX Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxx.
Capitale, Massimale La somma che - contrattualmente - rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta l’Impresa in caso di sinistro.
Cliente L’ospite dell’azienda.
Contenuto (Abitazione) Si intendono tutti i beni contenuti ed al servizio dei fabbricati assicurati ad uso abitazione privata, ufficio o punto di vendita di prodotti al dettaglio con esclusione di quelli ad uso Agrituristico, quali:
a) mobilio, arredamento in genere, vestiti e provviste dell’abitazione e tutto quanto serve per uso di casa, dell’ufficio o del punto vendita;
b) elettrodomestici e apparecchi elettrici ed elettronici, compresi audiovisivi, impianti di allarme ed antenne per la ricezione radiotelevisiva e apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;
c) pellicce, tappeti, arazzi, quadri e oggetti d’arte, sculture e simili, raccolte e collezioni, argenteria, libri, telecamere e macchine fotografiche ad uso domestico e dell’abitazione e degli eventuali uffici e negozi coesistenti;
d) Valori;
e) Archivi e Documenti.
Contenuto (Agriturismo)
Si intendono tutti i beni contenuti ed al servizio dei fabbricati assicurati ad uso Agrituristico, quali:
a) mobilio, arredamento in genere e provviste;
b) elettrodomestici e apparecchi elettrici ed elettronici per uso dell’Agriturismo, compresi audiovisivi, impianti di allarme ed antenne per la ricezione radiotelevisiva e apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;
c) attrezzature, macchinari vari, arnesi, utensili ed impianti necessari allo svolgimento dell’attività Agrituristica.
d) pellicce, tappeti, arazzi, quadri e oggetti d’arte, sculture e simili, raccolte e collezioni, argenteria, libri e Valori il tutto a servizio dell’Agriturismo.
Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Cose Consegnate I beni, compresi Valori portati dai clienti dell’azienda, consegnati all’imprenditore agricolo e custoditi in mezzi forti.
Cose Non Consegnate I beni, compresi Valori, portati dai clienti dell’azienda, non consegnati in custodia all’imprenditore agricolo, e che ivi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio.
Documenti Documenti, registri, schede, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici. Esplosione Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a combustione che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato Il complesso delle costruzioni principali e/o accessorie pertinenti l’azienda agricola, adibiti, per almeno 3/4 della superficie totale dei piani, ad uso Agriturismo o abitazione civile, uffici o
punti vendita di prodotti agricoli al dettaglio, o separati da Muro pieno o Spazio vuoto da eventuali cumuli di foraggio e/o da fabbricati con altre destinazioni.
Sono parificati ai fabbricati: le opere di fondazione od interrate, fissi e infissi e gli impianti considerati immobili per natura e destinazione quali insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, mostre, tendoni, vetrine, scaffalature, apparecchi di illuminazione, antenne radio televisive, cancelli anche automatici, impianti di prevenzione e simili, le recinzioni e le mura di cinta, gli impianti idrici, igienici ed elettrici, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico, le attrezzature fisse dell’area di campeggio e sosta per caravan, gli impianti all’aperto quali terrazze, scale, campi da tennis, vasche, fontane, pozzi, ponti, passerelle. I banchi ed i tavoli fissati al suolo. Le insegne luminose di segnalazione. Gli impianti di abbellimento quali giardini, fioriere, oggetti ad uso esclusivamente decorativo. I mobili da giardino. Le attrezzature di aree da gioco quali scivoli, altalene, tavoli da ping-pong e simili.
Sono parificati al fabbricato, inoltre, gli impianti di distribuzione dell’elettricità e dell’acqua anche esterni, gli impianti di illuminazione non pertinenti gli edifici e di impianti di irrigazione automatica purché funzionali ai fabbricati destinati all’attività assicurata o di loro pertinenza.
Ai fini della validità della presente polizza, i fabbricati dovranno avere le seguenti caratteristiche costruttive:
strutture portanti verticali in materiali incombustibili; pareti esterne, solai, manto ed armatura del tetto comunque costruiti.
È tollerata l’esistenza di porzioni di fabbricato e/o di tettoie e/o di costruzioni in materiali combustibili unite ai fabbricati stessi, per una superficie complessiva coperta non superiore al 20% dell’area del fabbricato stesso.
Non possono essere assicurati con la presente polizza:
1) i fabbricati in stato di abbandono o comunque non adibiti ad Agriturismo, abitazione privata, ufficio o punto vendita di prodotti agricoli al dettaglio.
2) i fabbricati con strutture portanti verticali in materiali combustibili.
Franchigia L’importo prestabilito che l’Assicurato tiene a Suo carico. Per la determinazione dell’indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione all’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Furto L’impossessamento della cosa mobile altrui con sottrazione a chi la detiene al fine di trarne profitto per se o per gli altri.
Implosione Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Impresa, Impresa di Assicurazione VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
Incendio La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo, Indennità, Risarcimento La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
Materiali Incombustibili Materiali non soggetti a fenomeni di combustione, quali:
conglomerato cementizio semplice (cemento o blocchi di cemento), conglomerato cementizio armato (cemento armato), pietre, vetro, laterizi in genere e simili;
metalli, pannelli sandwich entrambi non rivestiti e/o non coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili;
altri materiali che non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750°C. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Mezzi forti
• Cassaforte murata: la cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello a filo di parete.
• Cassaforte a mobile: il mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa ed accorgimenti atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di effrazione; le casseforti di peso inferiore ai 200 kg, devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno
una parete.
Muro Pieno Il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo e laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm oppure in conglomerati incombustibili, naturali od artificiali, o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.
Nucleo Famigliare Un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, abitualmente coabitanti e dimoranti
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Premio La somma dovuta dall’Assicurato all’Impresa.
Prestatori di Lavoro Le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell’esercizio dell’attività assicurata e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, con esclusione dei lavoratori autonomi.
Primo Rischio Assoluto Forma di assicurazione per la quale VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del codice civile.
Rapina La sottrazione della cosa mobile altrui mediante minaccia o violenza alla persona.
Regola Proporzionale Norma dettata dall’Art. 1907 del codice civile che stabilisce che, in caso di danno subito da un bene assicurato per un valore inferiore al suo valore al momento del sinistro determinato secondo i criteri contrattualmente stabiliti, l’indennizzo spettante a termini di polizza sarà ridotto in proporzione diretta al rapporto fra i due valori.
Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro.
Xxxxxx Xxxxx commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto L’importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Solaio Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.
Spazio Vuoto Lo spazio divisorio, di ampiezza non inferiore ad 1 metro, libero da qualsiasi deposito o vegetazione.
Tetto L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici.
Tettoia Struttura costituita da una o più superfici, anche inclinate, poggiante su pilastri oppure in parte su pilastri e in parte su fabbricati, aperta anche su tutti i lati, destinata a coprire ed a proteggere l’ambiente sottostante dagli agenti atmosferici.
Valore a Nuovo Per i fabbricati: la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escludendo il valore dell’area.
Per tutti gli altri beni: il valore di ripristino o rimpiazzo del bene assicurato con uno nuovo uguale o equivalente per qualità, caratteristiche costruttive, uso e rendimento.
Valore Nominale La somma indicata su carte valori, titoli di credito e denaro.
Xxxxxx Xxxxxxxx, gioielli, denaro, carte valori e titoli di credito, collezioni numismatiche e filateliche.
Veicoli Autoveicoli, motocicli e velocipedi e gli altri tipi di veicoli di proprietà dei Clienti di proprietà dei clienti dell’azienda.
Vetro Antisfondamento Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili. È generalmente di due tipi: il primo tipo è costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.; il secondo tipo è costituito da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Tra la Spettabile
TERRANOSTRA - COLDIRETTI
in seguito denominata Contraente, che agisce anche per conto delle Aziende ad essa Collegate, Consociate e/o Controllate,
e la Spettabile
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.
in seguito denominata Impresa,
si stipula la presente CONVENZIONE avente Codice L886, che ha per oggetto l'assicurazione, di beni di posti sul territorio della Repubblica Italiana, nelle ubicazioni ove il Contraente, e le Aziende collegate, consociate, controllate, svolgono la loro attività.
L'adesione di ogni singola Azienda alla Convenzione e l’assicurazione dei beni stessi è ratificata esclusivamente dalla sottoscrizione delle relative polizze e dal pagamento del relativo premio.
Condizioni di assicurazione
La presente assicurazione è riservata alle Aziende Agrituristiche iscritte a Coldiretti con capacità ricettiva fino a 40 posti letto e copre i danni derivanti da Responsabilità Civile e, per la formula Base, Estesa e Top, i danni derivanti da Incendio ed altri eventi.
Le garanzie prestate ed i valori assicurati sono fissi per ogni formula e variano in base alla formula prescelta ed al premio pagato, come di seguito indicato.
Nel caso di scelta di formula in cui è presente la garanzia INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI, la garanzia è valida esclusivamente per i fabbricati:
adibiti per almeno ¾ della superficie totale ad agriturismo, abitazione civile, ufficio, punto vendita di
prodotti agricoli al dettaglio
separati almeno da Muro Pieno o spazio vuoto da cumuli di foraggio o da altri fabbricati adibiti ad altre destinazioni
che abbiano almeno le strutture portanti verticali in materiali incombustibili
non in stato di abbandono.
Qualora NON RICORRANO LE PREDETTE CONDIZIONI la Polizza NON PUO’ ESSERE STIPULATA e, in ogni caso, IN CASO DI SINISTRO L’ASSICURATO NON HA DIRITTO ALL’INDENNIZZO.
Nel caso di scelta di formula in cui è presente la garanzia FURTO, la garanzia è valida esclusivamente QUALORA LE APERTURE VERSO L’ESTERNO DEI LOCALI, in linea verticale a meno di 4 mt dal suolo, siano difese per tutta l’estensione da:
robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature x xxxxxxxxx di sicurezza od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno
QUALORA, IN CASO DI FURTO, SI RISCONTRI CHE I MEZZI DI CHIUSURA O DI PROTEZIONE DEI LOCALI NON SIANO CONFORMI A QUANTO SOPRA RIPORTATO, OGNI SINISTRO SARÀ INDENNIZZATO PREVIA DETRAZIONE DI UN IMPORTO DEL 20%.
Ulteriori esclusioni, limiti di indennizzo, franchigie, scoperti ed altre limitazioni sono riportate nelle Esclusioni e Limitazioni presenti alla fine di ogni sezione di polizza.
L’Assicurato può scegliere tra quattro possibilità di copertura assicurativa avente valori assicurati, condizioni e premi prestabiliti come segue:
Formula Base | Incendio Fabbricati | € 150.000,00 |
Incendio Contenuto | € 30.000,00 | |
Rc dell’Agriturismo | € 500.000,00 | |
Premio € 180,00 | ||
Formula Estesa | Incendio Fabbricati | € 150.000,00 |
Opzione 1 | Incendio Contenuto | € 30.000,00 |
Estensioni Incendio | come da Condizioni | |
Rc dell’Agriturismo | € 500.000,00 | |
Rco | € 250.000,00 | |
Premio € 210,00 | ||
Formula Estesa | Incendio Fabbricati | € 150.000,00 |
Opzione 2 | Incendio Contenuto | € 30.000,00 |
Estensioni Incendio | come da Condizioni | |
Rc dell’Agriturismo | € 500.000,00 | |
Rco | € 500.000,00 | |
Premio € 240,00 | ||
Formula TOP | Incendio Fabbricati | € 200.000,00 |
Opzione 1 | Incendio Contenuto | € 50.000,00 |
Estensioni Incendio | come da Condizioni | |
Furto | € 20.000,00 | |
Rc dell’Agriturismo | € 1.000.000,00 | |
Rco | € 500.000,00 | |
Premio € 430,00 | ||
Formula TOP | Incendio Fabbricati | € 200.000,00 |
Opzione 2 | Incendio Contenuto | € 50.000,00 |
Estensioni Incendio | come da Condizioni | |
Furto | € 20.000,00 | |
Rc dell’Agriturismo | € 2.000.000,00 | |
Rco | € 1.000.000,00 | |
Premio € 500,00 | ||
Formula TOP | Incendio Fabbricati | € 200.000,00 |
Con Ristorazione | Incendio Contenuto | € 50.000,00 |
Opzione 1 | Estensioni Incendio | come da Condizioni |
Furto | € 20.000,00 | |
Rc dell’Agriturismo | € 1.000.000,00 | |
Rco | € 500.000,00 | |
Premio € 430,00 – Estensione ristorazione Franchigia di € 2.500,00 | ||
Formula TOP | Incendio Fabbricati | € 200.000,00 |
Con Ristorazione | Incendio Contenuto | € 50.000,00 |
Opzione 1 | Estensioni Incendio | come da Condizioni |
Furto | € 20.000,00 | |
Rc dell’Agriturismo | € 1.000.000,00 | |
Rco | € 500.000,00 | |
Premio € 580,00 – Estensione ristorazione Franchigia di € 250,00 | ||
Formula TOP | Incendio Fabbricati | € 200.000,00 |
Con Ristorazione | Incendio Contenuto | € 50.000,00 |
Opzione 2 | Estensioni Incendio | come da Condizioni |
Furto | € 20.000,00 | |
Rc dell’Agriturismo | € 2.000.000,00 | |
Rco | € 1.000.000,00 | |
Premio € 500,00 – Estensione ristorazione Franchigia di € 2.500,00 | ||
Formula TOP | Incendio Fabbricati | € 200.000,00 |
Con Ristorazione | Incendio Contenuto | € 50.000,00 |
Opzione 2 | Estensioni Incendio | come da Condizioni |
Furto | € 20.000,00 | |
Rc dell’Agriturismo | € 2.000.000,00 | |
Rco | € 1.000.000,00 | |
Premio € 650,00 – Estensione ristorazione Franchigia di € 250,00 | ||
In aggiunta a qualsiasi delle Formule sopra elencate è possibile sottoscrivere Polizza RC Vita Privata | ||
Rc Vita Privata | €250.000,00 | € 50,00 |
Rc Vita Privata | €500.000,00 | € 70,00 |
Rc Vita Privata | €1.000.000,00 | € 100,00 |
Il contraente si impegna:
– a tenere copia del Fascicolo Informativo a disposizione dei potenziali aderenti presso le proprie sedi;
– a consegnare a ciascun Assicurando le Condizioni di Assicurazione prima dell’adesione alla copertura assicurativa.
Le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante del contratto stipulato dal Contraente con la sottoscrizione del simplo di polizza e regolano le coperture prestate ai singoli aderenti Assicurati.
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l’Assicurato sono tenuti, devono essere fatte con telex, telefax, telegramma, lettera raccomandata anche a mano o via e-mail a VITTORIA ASSICURAZIONI
S.P.A. o a Green Assicurazioni S.r.l. in qualità di Broker della Contraente.
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Decorrenza dell’assicurazione e successive scadenze di premio
L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è firmata la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.
Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 30 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (art. 1901 del Codice Civile).
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in due o più rate.
Art. 2 - Pagamento del premio e stipula indipendente da assicurazioni obbligatorie per legge
La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze che devono riportare la data del
pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la sede dell'Impresa.
La presente polizza si intende stipulata indipendentemente ed in aggiunta ad eventuali assicurazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.
Si intendono in ogni caso confermate le condizioni di operatività della garanzia R.C.O. della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro.
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Art. 4 - Durata dell’assicurazione
Ciascuna adesione ha la durata precisata all’art. 1 “ Decorrenza dell’assicurazione e successive scadenze di premio”, con tacito rinnovo.
Nel caso di cessazione della Convenzione, resta ferma la validità della garanzia prestata in favore di ciascun Assicurato sino alla scadenza annuale successiva a quella di pagamento del premio.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del codice civile.
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato sono esonerati dal comunicare l’esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Nel caso di esistenza di altre assicurazioni, tuttavia, sulla richiesta di risarcimento dovrà essere indicato il nome degli altri assicuratori che hanno assicurato il medesimo rischio e a cui è stata presentata richiesta di risarcimento.
In caso di operatività delle garanzie prestate dalla presente polizza ma non previste in tutto o in parte dalle altre, la presente assicurazione risarcirà l’intero danno nei limiti delle somme assicurate.
Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato e sono inclusi nell’importo del premio.
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.
Art. 10 - Clausola Broker
Ad integrazione dell’art.2 (Pagamento del premio e stipula indipendente da assicurazioni obbligatorie per legge) si precisa che il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le Green Assicurazioni Srl, Broker di assicurazione. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Spett.le Green Assicurazioni Srl.
L’incasso dei premi di polizza verrà effettuato per il tramite della Spett.le Green Assicurazioni Srl che provvederà al versamento direttamente a VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. .
Art. 11 - Proroga della polizza
Ai sensi dell'art.1899 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 21 della L. n° 99 del 23 luglio 2009, qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni, il Contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta (60) giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Fermo quanto sopra, la polizza di durata non inferiore ad 1 anno, giunta alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza medesima (30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo), è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga.
SEZIONE 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE AGRITURISMO E TURISMO RURALE
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
(NORME VALIDE PER TUTTE LE FORMULE ASSICURATIVE)
Art. 12 - Oggetto dell’assicurazione RCT
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale derivante dall’esercizio dell’attività agrituristica, attraverso la ricezione e l’ospitalità in alloggio o campeggio nonché la ristorazione se prevista nella formula prescelta, nel rispetto della normativa vigente.
L’assicurazione vale anche per:
a) PROPRIETÀ e CONDUZIONE DELL’AZIENDA AGRITURISTICA. Si intende compreso in garanzia il rischio derivante all’Assicurato dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati e delle costruzioni accessorie pertinenti adibiti ad attività agrituristica, ivi compresi uffici/punti vendita di prodotti agricoli al dettaglio.
Sono inoltre incluse, limitatamente ai danni subiti dai Clienti dell’agriturismo per morte, lesioni e danneggiamenti a cose, la proprietà e/o la conduzione degli immobili che costituiscono l’Azienda Agricola (come fabbricati rurali e colonici, rustici in genere, terreni, alpeggi, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso della sola Azienda, recinzioni, mura di cinta, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi…) compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, attrezzature, e cartelli pubblicitari, striscioni, tendoni, vetrine, scaffalature, apparecchi di illuminazione, antenne radio-televisive, cancelli anche automatici, impianti di prevenzione e simili)
Sono esclusi i danni derivanti da manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione e demolizione, nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.
Limitatamente ai danni da spargimento d’acqua o rigurgito di fogne la garanzia è prestata con applicazione della franchigia assoluta di € 150.
b) VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI. Nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità, l’assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per le lesioni cagionate a Terzi, durante il periodo di validità dell’assicurazione e con il limite annuo pari al massimale per sinistro, da cibi e bevande costituiti prevalentemente da prodotti dell’azienda, venduti o somministrati direttamente al cliente per la consumazione o per la degustazione (compresi la mescita del vino e l’assaggio dell’olio).
Per i generi alimentari di produzione propria, nonché per quelli di altre aziende agricole della zona, la garanzia si intende valida anche per i danni derivanti da difetto originario.
c) DANNI CAGIONATI DA ANIMALI. L’assicurazione comprende i danni derivanti dall’esistenza nell’azienda di animali. La presente garanzia è prestata con applicazione della franchigia assoluta di € 150 per ogni sinistro.
d) ATTIVITÀ RICREATIVE, SPORTIVE, DIDATTICHE. L’assicurazione vale per i rischi derivanti dall’organizzazione, anche fuori dall’azienda, di corsi enogastronomici, attività ricreative, culturali, didattiche, escursionistiche e di pratica sportiva, ad esclusione dell’equitazione. Sono compresi in garanzia i danni conseguenti alla conduzione di impianti sportivi, palestre, piscine, impianti per cure termali o idroterapiche, solarium, saune, giochi per bambini, campi da bocce e simili purché gestiti all’interno dell’azienda ed esclusivamente per i Clienti.
e) COSE CONSEGNATE O NON CONSEGNATE DAI CLIENTI.
L’assicurazione vale anche:
• Per i danni dei quali l’Assicurato debba rispondere verso i Clienti per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nella struttura agrituristica e non consegnate, ai sensi degli artt. 1783
e 1785 bis del codice civile. In tal caso, la somma massima di garanzia per ogni Cliente è limitata a € 2.000, previa applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con minimo di € 100;
• Per i danni dei quali l’Assicurato debba rispondere verso i Clienti per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nella struttura agrituristica e consegnate, ai sensi dell’art. 1784 del codice civile. In tal caso, la somma massima di garanzia per ogni Cliente è limitata a € 3.500, previa applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con minimo di € 100. Relativamente ai Valori in entrambi i casi la somma massima si intende dimezzata.
Agli effetti dell’applicazione della presente garanzia, i componenti di un medesimo nucleo famigliare sono considerati un unico Cliente. In ogni caso la garanzia non vale per denaro, valori bollati, marche, titoli di credito né per veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio, da bruciature nonché da lavatura, smacchiatura e simili.
f) DANNI DA INCENDIO. L’assicurazione vale per i danni a cose altrui provocati da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute fino alla concorrenza di € 100.000 per ciascun sinistro e per anno assicurativo. Relativamente ai danni ai veicoli dei clienti, la garanzia è prestata con il limite di € 15.000 per veicolo e con l’applicazione di una franchigia di € 150.
g) DANNI AI VEICOLI DEI CLIENTI. L’assicurazione comprende la Responsabilità Civile per i danni a veicoli a motore, tende, roulotte e camper di proprietà dei Clienti, che si trovino all’interno degli spazi dell’azienda con esclusione dei danni da furto, da incendio e da mancato uso. La presente garanzia è prestata con il limite di € 15.000 per veicolo e con applicazione di una franchigia di € 150.
h) PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ ASSICURATA. L’assicurazione comprende i danni subiti e/o causati dai clienti quando prestano la loro opera manuale all’interno dell’azienda a titolo gratuito e di cortesia.
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI – Sezione Responsabilità Civile
Art. 13 – Massimale
L’assicurazione è prestata con i seguenti massimali per sinistro, per persone e per cose:
- €500.000 per la formula Base ed Estesa
- €1.000.000 O € 2.000.000 per la formula Top a seconda della formula scelta.
I suddetti massimali rappresentano anche il massimo esborso di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. nella stessa annualità assicurativa
Art. 14 – Xxxxxxxxxx, Scoperti e Sottolimiti
L’assicurazione viene prestata con le seguenti limitazioni già evidenziate nell’Oggetto dell’assicurazione:
Garanzia | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx | Scoperto | Franchigia |
Danni da spargimento d’acqua e rigurgito di fogne | € 150 per sinistro | ||
Danni cagionati da animali | € 150 per sinistro | ||
Cose non consegnate dei clienti | € 2.000 (per i Valori la somma è dimezzata) | 10% minimo € 100 | |
Cose consegnate dei clienti | € 3.500 (per i Valori la somma è dimezzata) | 10% minimo € 100 | |
Danni da Incendio | € 100.000 | ||
Danni ai veicoli (valido anche per i danni da incendio) | € 15.000 per veicolo | € 150 per sinistro | |
Ristorazione | Limite di garanzia per ogni anno assicurativo | € 250 o €2500 A seconda della formula scelta |
Art. 15 - Persone non considerate Terzi
Non sono considerati Terzi:
a) il coniuge, i discendenti e gli ascendenti dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine o persona con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo;
c) le società che, rispetto all’Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
Art. 16 - Esclusioni
L'assicurazione non comprende i danni:
a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli e macchine agricole soggetti all’assicurazione obbligatoria nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
b) da furto;
c) salvo quanto disposto all’Art. 12, lett. e), alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
e) ad eccezione di quanto previsto all’Art. 12, lett. b), da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a Xxxxx;
f) riconducibili direttamente o indirettamente a manipolazioni genetiche e/o attività biotecnologiche nonché derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme;
g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
h) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti dall’amianto o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto nonché i danni da detenzione o impiego di sostanze esplosive.
RESPONSABILITA’ CIVILE – ESTENSIONI DI GARANZIA
(NORME VALIDE PER LE FORMULE ESTESA E TOP)
Oltre alle garanzie elencate all’art. 12 - Oggetto dell’Assicurazione, in caso di scelta delle formule Estesa e Top la garanzia è estesa a:
1 - RCO
Art. 17 - Oggetto dell’assicurazione RCO
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS e/o dall’ENPAIA per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
b) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o Invalidità Permanente non inferiore al 6%.
L’assicurazione vale anche per:
a) ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL
L’assicurazione si intende valida anche se l’Assicurato non risulta in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da comprovata errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, purché detta interpretazione non dipenda da dolo dell’Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere.
b) SCAMBIO DI MANODOPERA
Sono equiparati ai prestatori di lavoro dell’Assicurato i titolari ed i prestatori di lavoro di altre aziende agricole, purché in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge, che prestino la loro opera, anche manuale, nell’azienda dell’Assicurato e per conto dello stesso, secondo la previsione dell’art. 2139 del codice civile.
RCO LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Art. 18 - Massimali di garanzia
L’assicurazione è prestata con i seguenti massimali per sinistro e per persona:
€ 250.000 o € 500.000 per la Formula Estesa a seconda del massimale prescelto;
€ 500.000 o € 1.000.000 per la Formula Top a seconda del massimale prescelto;
I suddetti massimali rappresentano anche il massimo esborso di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. nella stessa annualità assicurativa
Art. 19 - Validità territoriale
L’Assicurazione vale per il mondo intero.
Art. 20 – Esclusioni RCO
L'assicurazione non comprende:
a) le malattie professionali;
b) i danni conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente nonché da detenzione o impiego di esplosivi e da campi elettromagnetici;
c) i danni di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti dall’amianto o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto.
2 - Danni da inquinamento
Art. 21 - Oggetto dell’assicurazione
A parziale deroga di quanto previsto delle Esclusioni previste dalla garanzia Minima e Base, la garanzia si intende estesa ai danni involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo causato da fatto improvviso e accidentale dell’Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere.
La presente estensione è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall’evento dannoso su persone o cose, ivi comprese le spese per il ripristino e la bonifica dei luoghi interessati dall’inquinamento nella situazione antecedente il verificarsi del fatto dannoso, e non per quelle indirette o consequenziali come mancato uso, interruzione di esercizio e simili.
Art. 22 – Esclusioni e limitazioni
La garanzia viene prestata con applicazione di uno scoperto pari al 10%, con il minimo di € 500 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 50.000.
SEZIONE 3 - DANNI AI BENI
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
(NORME VALIDE PER LE FORMULE BASE, ESTESA E TOP)
Art. 23 - Oggetto dell’assicurazione Danni ai Beni
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai fabbricati adibiti ad Attività Agrituristica ed al relativo contenuto da:
a) Incendio;
b) Fulmine;
c) Esplosione e Scoppio;
d) Implosione previa applicazione di una franchigia fissa di € 100;
e) Caduta di aerei, loro parti e cose trasportate, meteoriti e veicoli spaziali;
f) Onda sonica dovuta a velocità supersonica di aerei previa applicazione di una franchigia fissa di € 100;
g) Urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, ai suoi addetti o in loro uso;
h) Danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti in polizza, che abbiano colpito le cose assicurate o cose poste nell’ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
i) Xxxxx materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime con esclusione di:
a. i danni da allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati o alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento;
b. i danni causati da rotture originate da gelo umidità, stillicidio, tracimazione o rigurgito di fognature e/o altri condotti;
c. le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
La presente garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa di € 100 per sinistro;
j) Danni materiali e diretti che si manifestano nelle macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, nonché degli elettrodomestici di proprietà o facenti parte del Contenuto, se assicurato, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si dovessero manifestare sotto forma di bruciatura, carbonizzazione, fusione e/o scoppio, fino alla concorrenza di € 10.000 per sinistro/anno assicurativo.
Sono esclusi i danni causati da usura e quelli riconducibili ad imperizia, negligenza e difetti di fabbricazione nonché i danni alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte nonché i danni dovuti a manomissione degli apparecchi.
La presente garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di € 100;
k) asfissia o intossicazione al bestiame determinate dagli eventi assicurati;
l) per la riparazione dei danni alle cose assicurate avvenuti per arrestare, impedire o limitare le conseguenze degli eventi assicurati anche per importi eccedenti le somme assicurate;
m) per la demolizione, lo sgombero e il trasporto al più vicino scarico dei residui del sinistro, con il limite di € 15.000 per sinistro;
n) per la riparazione dei sistemi di recinzione dell’azienda agricola danneggiati da intrusione di bestiame di proprietà di Xxxxx;
o) per il riacquisto del combustibile (nafta - gasolio – kerosene - gpl) in caso di spargimento dello stesso a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei fabbricati assicurati. La garanzia è prestata fino ad una spesa massima di € 1.500 ed una franchigia di € 50 per sinistro;
p) per l’interruzione di attività a seguito di sinistro fino alla concorrenza di € 30.000 per sinistro per spese documentate, sostenute a seguito dell’interruzione stessa.
Art. 24 - Rischio locativo
Nell’ipotesi che i fabbricati dell’azienda non siano di proprietà dell’Assicurato, ma da questi tenuti in locazione, vale per essi la seguente garanzia:
l’Impresa, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, risponde, in base a quanto disposto nella presente Sezione, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito nella presente Sezione, anche se causati con colpa grave dall’Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato.
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI – Sezione Danni ai Beni
Art. 25 – Somme Assicurate
Laddove non diversamente indicato, in caso di sinistro resta inteso che VITTORIA ASSICURAZIONI SPA indennizzerà all’Assicurato i danni relativi alla presente sezione fino alla concorrenza per sinistro e per anno assicurativo di:
- €150.000per i fabbricati ed €30.000 per il contenuto per le formule BASE ed ESTESA
- €200.000 per i fabbricati ed €50.000 per il contenuto per la formula TOP
Art. 26 – Franchigie, Scoperti e Sottolimiti
L’assicurazione viene prestata con le seguenti limitazioni:
Xxxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | Scoperto | Franchigia | ||
Implosione | € 100 | ||||
Onda sonica | € 100 | ||||
Danni da fuoriuscita di acqua | € 100 | ||||
Fenomeno elettrico e danni ad elettrodomestici | € 10.000 per sinistro e per anno assicurativo | 10% minimo € 100 | |||
Demolizione, e trasporto | sgombero | € | 15.000 per sinistro | ||
Riacquisto combustibile | € | 1.500 per sinistro | € 50 | ||
Interruzione di attività | € | 30.000 per sinistro | |||
Danni a pellicce, tappeti, arazzi, quadri e oggetti d’arte, sculture e simili, raccolte e collezioni, argenteria, libri | € 15.000 per sinistro con il massimo di € 5.000 per singolo oggetto | ||||
Valori | € 15.000 per sinistro con il massimo di € 2.000 per singolo oggetto | ||||
Archivi e documenti | € | 4.000 per sinistro |
Art. 27 - Esclusioni
Sono esclusi i danni ai fabbricati abbandonati o in rovina nonché i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
b) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, rigurgiti di fogna, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, valanghe e slavine;
c) determinati da dolo dell’Assicurato o del Contraente;
d) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione della presente Sezione;
e) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se questo è dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale;
f) alle macchine ed alle attrezzature prese in locazione con contratto di leasing;
g) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
h) causati da atti dolosi e di vandalismo che non provocano incendio;
i) da dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
j) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
k) salvo ove diversamente concordato, indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
DANNI AI BENI – ESTENSIONI DI GARANZIA
(NORME VALIDE PER LE FORMULE ESTESA E TOP)
Oltre alle garanzie elencate all’art. 23 - Oggetto dell’Assicurazione, in caso di scelta delle formule Estesa e Top la garanzia è estesa a:
Art. 28 – Estensione all’abitazione
La garanzie prestate all’art. 23 - Oggetto dell’assicurazione sono estese ai fabbricati adibiti ad abitazione privata/uffici/punti vendita prodotti agricoli al dettaglio dell’Assicurato ed al relativo contenuto purché all’interno della medesima azienda agricola.
La garanzia è prestata con le stesse somme assicurate, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti della garanzia prestata per i fabbricati e contenuti adibiti ad attività agrituristica.
La garanzia viene estesa, inoltre:
a) per il soggiorno in albergo o in altra abitazione durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso abitazione danneggiati, occupati dall’Assicurato e resi inabitabili a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.
La presente estensione è prestata fino alla concorrenza di € 100 al giorno e fino ad € 3.000 per sinistro.
Resta inteso che nessun indennizzo spetterà all’Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;
b) per rimuovere, depositare e ricollocare gli effetti domestici, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali ad uso abitazione dell’Assicurato, danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione fino alla concorrenza di € 2.500 per sinistro.
In caso di sinistro che colpisca sia i fabbricati dell’agriturismo che quelli dell’abitazione l’Impresa indennizzerà per l’intero sinistro fino al massimo delle somme assicurate riportate all’art. 25 – Somme Assicurate.
ALTRE ESTENSIONI
(Valide sia per l’attività agrituristica che per l’abitazione/ufficio/punto vendita)
Art. 29 - Atti vandalici
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate:
a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
b) causati da atti di terrorismo o di sabotaggio;
c) causati da atti dolosi e vandalici che non provocano incendio.
Sono esclusi i danni:
• verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
• determinati da dolo dell’Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
• da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione della presente Sezione;
• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
• causati da avvelenamento del foraggio, delle scorte e dei prodotti finiti dell’azienda;
• causati al bestiame da avvelenamento, intossicazioni alimentari, deperimento organico per mancata alimentazione, morte o turbe patogene per mancata assistenza medica e profilattica.
La presente garanzia integrativa, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.
Se l’occupazione medesima si dovesse protrarre per oltre 5 giorni consecutivi, VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. indennizza i soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.
La presente estensione è prestata fino alla somma di € 100.000 per anno e con l’applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di € 150.
Art. 30 – Spese di Ricerca e Ripristino
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., in caso di danno riconducibile alla garanzia rottura di tubature indennizza, fino alla concorrenza di € 2.500 per sinistro, anche le spese per:
a) demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d’acqua;
b) riparare e sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale.
Art. 31 – Elementi Fragili
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. indennizza i danni materiali e diretti a seguito di rotture accidentali di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza dell’Agriturismo e dell’abitazione dell’Assicurato. L’assicurazione è prestata sino alla concorrenza di € 1.500 per sinistro, con esclusione dei danni:
• determinati da dolo dell’Assicurato o del Contraente
• verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;
• ai lucernari ed alle Serre;
• dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature;
• da Xxxxx e tentato Furto.
La presente garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia di € 50 per lastra.
Art. 32 – Eventi Atmosferici
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti:
a) ai fabbricati anche aperti su più lati ed al loro contenuto, se assicurati, causati da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando la violenza che caratterizza detti eventi è riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non; i danni al contenuto sono indennizzabili solo se conseguenti a brecce o lesioni al fabbricato provocate dagli eventi di cui sopra;
b) alle parti interne dei fabbricati ed al loro contenuto dovuti a bagnamento, direttamente provocato dalla pioggia o dalla grandine, penetrate attraverso brecce o lesioni del tetto, delle pareti o dei serramenti causate dagli eventi di cui al punto a);
c) ai fabbricati, anche aperti su più lati, ed al loro contenuto, se assicurati, dovuti a sovraccarico di neve sulle coperture, sempreché l’Assicurato dimostri l’effettiva impossibilità di liberare le coperture stesse dalla neve caduta con eccezionale abbondanza. Sono compresi i danni ai silos metallici ed al loro contenuto ribaltati a seguito del suddetto sovraccarico;
d) alle tubazioni al servizio dei fabbricati assicurati, danneggiate a seguito di repentino
abbassamento della temperatura esterna e della formazione di gelo (la presente estensione è prestata fino ad € 5.200 per anno ed una franchigia di € 50 per sinistro);
e) causati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali esclusivamente a seguito di grandine e neve.
Sono incluse in garanzia anche le spese giustificate e sostenute a seguito di un evento atmosferico le cui conseguenze sono garantite dalla presente estensione per lo:
sradicamento di alberi caduti o abbattuti
abbattimento di alberi che costituiscono un pericolo.
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. non indennizza i danni causati da:
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
• mareggiata, alluvioni o allagamenti, penetrazioni di acqua marina;
• da valanghe e slavine
• formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico;
• cedimento o franamento del terreno;
nonché quelli subiti da:
• alberi, cespugli, granaglie sullo stelo e comunque coltivazioni floreali ed agricole in genere;
• cose mobili (ancorché assicurate), compreso il bestiame, che non si trovassero al momento dell’evento atmosferico sottotetto
• recinti non in muratura, cancelli, camini, tende, reti e teloni in genere;
• antenne, pannelli solari ed impermeabilizzazioni, quando non direttamente dovuti a crollo totale o parziale del fabbricato;
• enti all’aperto ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
• baracche in legno e/o plastica, tettoie, tunnel, serre, capannoni pressostatici e simili, e quanto in essi contenuto.
• fabbricati destinati all’alpeggio
Laddove non diversamente specificato la presente garanzia è prestata fino ad € 100.000 per anno assicurativo e previa l’applicazione di uno scoperto del 10% sul danno con il minimo di €150.
Art. 33 – Franchigie, Scoperti e Sottolimiti
Le sopra elencate estensioni sono prestate con le seguenti limitazioni già evidenziate nell’Oggetto dell’assicurazione:
Garanzia | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | Franchigia |
Spese per soggiorno in albergo o altra abitazione | € 100 al giorno ed € 3.000 per ogni sinistro | ||
Spese per rimuovere e ricollocare gli effetti domestici | € 2.500 per sinistro | ||
Atti dolosi e vandalici | € 100.000 per anno | 10% minimo € 150 | |
Spese ricerca e ripristino | € 2.500 per sinistro | ||
Elementi fragili | € 1.500 per sinistro | € 50 per lastra | |
Eventi atmosferici | € 100.000 per anno | 10% minimo € 150 | |
Gelo | € 5.200 per anno | € 50 per sinistro |
SEZIONE 4 - DANNI DA FURTO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
(NORME VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER LA FORMULA TOP)
Art. 34 - Oggetto dell’assicurazione Furto
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto o dalla rapina delle cose assicurate contenute nei fabbricati adibiti ad agriturismo e ad abitazione privata/uffici/punti vendita di prodotti agricoli al dettaglio dell’Assicurato, a condizione che i beni rubati si trovino nei locali ubicati entro i confini dell’azienda e che, in caso di furto, l’autore si sia introdotto nei predetti locali:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante l’impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi.
L’assicurazione è estesa alla rapina avvenuta nei locali indicati in polizza anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Sono parificati al furto i guasti e gli atti vandalici cagionati dai ladri alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli, nonché il furto di fissi ed infissi fino alla concorrenza di
€ 1.500 per sinistro.
L’assicurazione è estesa a:
a) lo scippo e alla rapina, commessi sulla persona del Titolare dell’Azienda e/o dei componenti del suo Nucleo Familiare, dei capi di vestiario e degli oggetti personali, compresi i preziosi e valori, portati indosso.
b) il furto di autovetture e motocicli di Clienti purché l’autore del furto si sia introdotto nell’area di pertinenza dell’azienda o, se esistente, nell’area recintata destinata a parcheggio in uno dei predetti modi previsti dalla garanzia furto. La presente garanzia è limitata al furto totale del veicolo ed è operante purché gli stessi siano chiusi a chiave o sia attivo un efficace congegno di bloccaggio.
Il risarcimento di questa estensione verrà effettuato previa applicazione di uno scoperto del 20% del danno e sino alla concorrenza di €10.000 per veicolo.
Inoltre VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., anche in eccedenza alle somme assicurate, rimborserà all’Assicurato fino alla concorrenza di € 300 per sinistro per ciascuna estensione:
1) le spese documentate sostenute per la sostituzione delle serrature, in caso di scippo o rapina delle chiavi di porte di accesso dall’esterno;
2) le spese sanitarie di primo soccorso documentate, a seguito di infortunio conseguente a scippo o rapina del titolare dell’azienda o dei componenti del suo nucleo familiare;
3) le spese documentate necessarie per il rifacimento di documenti, archivi, registri, disegni e materiale meccanografico e supporto dati escluso il risarcimento di ogni valore artistico o scientifico.
Art. 35 - Enti all’aperto
Limitatamente al furto di oggetti rientranti in garanzia e posti all’aperto gli stessi saranno indennizzati esclusivamente se tali oggetti si trovino in area recintata e solo se l’azienda risulta stabilmente abitata. Per tale tipo di danno l’indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto del 10% del danno.
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI – Sezione Danni da Furto
Art. 36 – Somma Assicurata
Laddove non diversamente specificato, la presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di €
20.1 per sinistro e per anno assicurativo.
Relativamente al furto del contenuto assicurato, inoltre la garanzia è prestata con i seguenti limiti:
a) Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria e Valori NON rinchiusi in Mezzi Forti limite di € 5.000 per ogni singolo oggetto;
b) Denaro, carte valori e titoli di credito ovunque posti - limite di € 2.000 per sinistro;
c) Documenti - € 4.000 per sinistro.
Art. 37 - Mezzi di chiusura
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature x xxxxxxxxx di sicurezza od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’accesso ai locali contenenti i beni assicurati.
Qualora, in caso di sinistro, si riscontri che i mezzi di chiusura o di protezione dei locali non siano conformi a quanto sopra riportato, ogni sinistro sarà indennizzato previa detrazione di uno scoperto del 20% del danno.
Tale detrazione non sarà applicata quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.
Art. 38 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) agevolati dall’Assicurato con dolo o colpa grave, nonché quelli commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere;
incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro;
d) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente ai Valori l’esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
e) indiretti, quali i profitti sperati e quelli derivanti da mancato godimento od uso delle cose assicurate o da altri eventuali pregiudizi;
f) verificatisi in occasione di confische e requisizioni;
g) ai beni oggetto di leasing, se coperti da apposita polizza, nonché agli oggetti e altri beni non di pertinenza dell’agriturismo o dell’abitazione/ufficio/punto vendita prodotti agricoli al dettaglio dell’Assicurato.
h) ai prodotti agricoli prima del raccolto, agli animali domestici ed alle macchine agricole soggette all’obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile obbligatoria.
La garanzia scippo e rapina non è valida:
• per le persone di età inferiore a 14 anni, a meno che, al verificarsi dell’evento dannoso, queste non siano in compagnia di altre persone dello stesso nucleo familiare, di età superiore ai 14 anni;
• per i preziosi ed i valori che attengono ad attività professionali esercitate, diverse da quella assicurata, per conto proprio o di Xxxxx, dalla persona derubata.
Art. 39 - Azienda non stabilmente abitata
In caso di sinistro furto ad un azienda non stabilmente abitata, VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da furto non più del 90% della somma liquidabile a termini della presente Sezione (fermi tutti gli altri limiti di indennizzo previsti), rimanendo il 10% residuo a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.
Art. 40 - Coesistenza di scoperti
In caso di coesistenza di più scoperti lo scoperto massimo che VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. può applicare per il pagamento dell’indennizzo non può superare il 30% del danno.
Se lo scoperto è in concomitanza con una franchigia, quest’ultima verrà considerata minimo assoluto.
Art. 41 – Franchigie, Scoperti e Sottolimiti
La presente sezione è prestata con le seguenti limitazioni già evidenziate nell’Oggetto dell’assicurazione:
Garanzia | Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Scoperto | |||
Furto di fissi ed infissi | € | 1.500 per sinistro | |||
Furto autovetture (solo furto totale) | dei | clienti | € | 10.000 per veicolo | 20% |
Spese sostituzione serrature, spese mediche, rifacimento documenti | € 300 per sinistro in aggiunta al massimale di polizza | ||||
Enti all’aperto | 10% | ||||
Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria e Valori NON rinchiusi in Mezzi Forti | € 5.000 per singolo oggetto | ||||
Denaro, carte valori e titoli di credito ovunque posti | € | 2.000 per sinistro | |||
Documenti | € | 4.000 per sinistro | |||
Mezzi di chiusura insufficienti | 20% | ||||
Azienda non stabilmente abitata | 10% | ||||
Scoperto massimo applicabile in caso di coesistenza di più scoperti | 30% |
SEZIONE 5 - COMUNICAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art. 42 - Denuncia del sinistro ed obblighi dell'Assicurato
In caso di sinistro per cui il presente contratto potrebbe essere chiamato ad operare, l’Assicurato deve:
a) darne avviso all’Impresa o al Broker Green entro 10 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza. La denuncia dovrà contenere data, luogo, cause ed una descrizione dettagliata del fatto, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni, presenza di altre polizze assicurative sul medesimo rischio alle quali è stata inoltrata richiesta di risarcimento nonché ogni altro dato rilevante;
b) adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per:
• evitare o diminuire il danno o altri danni alle cose assicurate;
• il recupero delle cose rubate e la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L’inadempimento di uno di tali obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
In caso di sinistrol'Assicurato deve inoltre:
Art. 43 – Sinistro di RESPONSABILITA' CIVILE
a) adoperarsi alla raccolta degli elementi utili per la difesa;
b) trasmettere a VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. nel più breve tempo possibile i documenti e gli atti giudiziari ricevuti a seguito del sinistro;
c) xxxxxxxsi dal nominare propri legali e tecnici per la difesa nonché astenersi da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità senza il preventivo consenso di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. .
Art. 44 – Sinistro DANNI AI BENI E DA FURTO
a) preparare una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo presunto valore;
b) in caso di sinistro per ogni evento doloso o presunto tale o in caso di furto, fare denuncia del danno all’Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando l’esistenza di una polizza a copertura di detti eventi e trasmetterla a VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.;
c) denunciare inoltre tempestivamente, anche al debitore, la sottrazione di titoli di credito, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.
d) tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
e) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno tenendo a disposizione di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. e dei Periti registri, titoli di pagamento, fatture, testimonianze
ed ogni altro documento o elemento di prova che possa essergli ragionevolmente richiesto, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. ed i Periti ritenessero necessario esperire anche presso Terzi.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di salvataggio dei residui del sinistri nonché quelli per esperire la procedura di ammortamento di titoli di credito sono a carico di VITTORIA ASSICURAZIONI
S.P.A. anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. provi che le spese stesse siano state fatte inconsideratamente.
NORME SEMPRE VALIDE IN CASO DI SINISTRO
Art. 45 - Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate e/o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i
residui del sinistro o facilita il progresso di questo esagerando dolosamente l’ammontare del danno, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 46 - Recesso in caso di sinistro
Per quanto riguarda la singola adesione alla presente polizza convenzione, dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l’Assicurato o VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso esercitato da VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
NORME RELATIVE AI SINISTRI DI RESPONSABILITA' CIVILE
Art. 47 - Gestioni delle vertenze di danno - Spese legali
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove
occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
NORME RELATIVE ALLE SEZIONI INCENDIO E FURTO
Art. 48 - Procedura per la valutazione del danno e la liquidazione del sinistro
Successivamente alla denuncia del sinistro, VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. o un Perito da questa incaricato, procederanno alla valutazione del danno anche attraverso visita all’Azienda Agrituristica o ispezione delle cose danneggiate.
Durante la valutazione deve essere presente l’Assicurato o persona da lui designata.
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare la formula di polizza prescelta e riferire se al momento del sinistro esistevano condizioni di inassicurabilità nonché controllare che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di
cui ai precedenti artt. 42 e 44 relativi alla denuncia del sinistro ed obblighi dell'Assicurato;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate), determinando il valore delle cose medesime secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 49 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati da VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A./Xxxxxx e dall'Assicurato o persona designata, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. provvede al pagamento dell’indennizzo, entro 30 giorni dalla data di
comunicazione dell’atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il caso di dolo da parte dell’Assicurato.
Se l’Assicurato è soggetto ad imposta sul valore aggiunto, l’ammontare di detta imposta sarà esclusa
dall’indennizzo. In caso contrario, nell’importo dell’indennizzo sarà compresa l’I.V.A. purché venga consegnato l’originale della fattura di riparazione o riacquisto delle cose danneggiate.
Art. 49 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita, l’ammontare del danno si determina:
per i “fabbricati” - VALORE A NUOVO – calcolando l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escludendo il valore dell’area;
per il “contenuto” - VALORE A NUOVO – calcolando il valore di ripristino o rimpiazzo del bene assicurato con uno nuovo uguale o equivalente per qualità, caratteristiche costruttive, uso e rendimento. Per i beni che al momento del sinistro erano fuori uso o non più utilizzabili viene calcolato come differenza tra il valore che le cose avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che di esse rimane dopo il sinistro.
Resta inteso, inoltre, che:
per i “documenti” il valore è dato dalle sole spese di rifacimento;
per i “titoli di credito” per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l’ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all’ammontare di dette spese e non al valore del titolo;
per le “raccolte e collezioni” si valuterà solo il valore commerciale dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escludendo in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Art. 50 - Assicurazione parziale
Le garanzie danni ai beni e da furto della presente polizza sono prestati nella forma a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto. VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. rinuncia, dunque, all'applicazione della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'art. 1907 del C.C.
Art. 51 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Qualora l'Assicurato non sia proprietario dei beni colpiti da sinistro ed indennizzabili dalla presente polizza o comunque vi siano altri titolari dell'interesse all'indennizzo, resta inteso che le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall’Assicurato e/o dal Proprietario del bene colpito. Spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni e l’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i titolari dell'interesse all'indennizzo, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato ai termini della presente sezione non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso di detti titolari dell’interesse assicurato.
Art. 52 - Anticipo sul pagamento dell’indennizzo
In caso di sinistro con danno di ammontare prevedibilmente superiore ad € 100.000, l’Assicurato avrà diritto ad ottenere, a sua richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo corrispondente al presumibile indennizzo, con il massimo di € 75.000 che risulti dovuto in base agli elementi acquisiti sino al momento della richiesta e per il quale non vi siano contestazioni circa l’efficacia della garanzia. La corresponsione dell’acconto potrà avvenire decorsi, rispettivamente, almeno 60 giorni dalla denuncia di sinistro e 30 giorni dalla richiesta d’indennizzo, restando comunque impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione del danno.
Art. 53 - Arbitrato
In caso di controversia, ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, su concorde volontà delle Parti, fra due Periti nominati uno da VITTORIA ASSICURAZIONI X.XX. ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.
Xxxxxxx Xxxxxx ha la facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti, nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 54 - Ispezione delle cose assicurate
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
NORME RELATIVE ALLA SEZIONE FURTO
Oltre alle norme della sezione precedente, in caso di sinistro furto è valido il seguente articolo:
Art. 55 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato deve darne avviso a VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà dell’Impresa se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi a VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dall’Impresa per le stesse o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini della presente Sezione e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate o rapinate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all’Impresa le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della stessa di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Art. 56 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile nel netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente
corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà delle Parti di recedere dal contratto ai sensi dell’ Art. 46 - Recesso in caso di sinistro.
NORME DA APPROVARE SPECIFICAMENTE
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni delle “Condizioni di Assicurazione” contenute negli articoli di seguito indicati:
-articoli “Altre assicurazioni”, “Durata dell'assicurazione” (proroga tacita), “Denuncia del sinistro ed obblighi dell’Assicurato”, “Recesso in caso di sinistro”, “Gestione delle vertenze di danno – Spese legali”, “Procedura per la valutazione del danno e la liquidazione del sinistro”, “Arbitrato”, “Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro”.