Contract
Regolamento sulla collaborazione tra cittadini volontari e Comune di Venezia per la cura occasionale di beni pubblici.
Art. 1
Finalità del regolamento.
1. Le disposizioni del presente Regolamento riguardano attività di cura occasionale di beni pubblici da parte di cittadini volontari, iscritti nell'apposito elenco previsto dalle norme seguenti, al fine di consentire lavori di piccola manutenzione in strutture e beni del Comune di Venezia, a carattere volontaristico.
Art.2 Definizioni.
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
a) Comune: l'ente locale in quanto proprietario o concessionario d'uso dei beni immobili su cui si effettuano i lavori di cui al presente regolamento.
b) Beni pubblici: i beni mobili ed immobili in assegnazione o uso diretto del Comune che non siano vincolati da altre norme o regolamentazioni in relazione alla loro manutenzione.
c) Operatore: il soggetto privato volontario che, nell'ambito delle regole di cui al presente Regolamento, assuma l'interesse e l'onere di svolgere i lavori di cura occasionale dei beni pubblici.
d) Accordo: il patto di collaborazione che si instaura e si formalizza fra il Comune e l'operatore per lo svolgimento delle attività di quest'ultimo, che in ogni caso non si caratterizza come affidamento di lavori ma come attività volontaria a favore del Comune.
e) Elenco: l'elenco degli operatori disponibili costituito presso il competente ufficio del Comune.
f) Responsabile di accordo: il funzionario o dipendente pubblico del Comune incaricato a vigilare sullo svolgimento dell'accordo.
Art. 3
Descrizione delle attività.
1. Le attività di cui al presente Regolamento riguardano quelle prestate in modo spontaneo e gratuito dagli operatori al fine di integrare le attività di cura e manutenzione di competenza del Comune.
2. La procedura di attivazione delle attività di cui al presente Regolamento inizia a seguito di istanza dell'operatore o di richiesta del Comune.
3. Le attività riguardano i seguenti ambiti:
a) attività di piccola manutenzione di aree verdi;
b) attività di piccola manutenzione di attrezzature ed arredi comunali ;
c) attività di piccola manutenzione in edifici scolastici o immobili in proprietà o in gestione al Comune, quali tinteggiatura, riparazioni di falegnameria,
riparazioni di idraulica, riparazioni di muratura; sostituzione maniglie o serrature e altre piccole suppellettili;
d) altre piccole manutenzioni eseguibili con attrezzature manuali o con attrezzature di tipo hobbistico (non professionali).
Art. 4
Limiti degli interventi degli operatori volontari.
1. Gli operatori volontari non sono autorizzati a svolgere attività con uso di attrezzature elettriche, con motore a combustione o altra fonte di alimentazione, eccetto piccole attrezzature di tipo hobbistico (trapano elettrico, levigatrice, svitatore elettrico e similiari).
2. E' vietato l'utilizzo di pontoni, scale o altri mezzi per altitudini superiori ai 2 metri.
3. E' vietato ogni intervento su immobili con qualsiasi tipo e grado di vincolo o protezione architettonico ed ambientale.
Art. 5
Forma e contenuto dell'accordo di collaborazione.
1. L'accordo è lo strumento con cui il Comune e l'operatore concordano quanto necessario ed utile ai fini della realizzazione degli interventi regolati dal presente Regolamento.
2. L'accordo prevede almeno i seguenti contenuti:
a) la modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi a cura dell'operatore;
b) la dichiarazione che le attività sono svolte dall'operatore a scopo esclusivamente solidaristico, volontario e gratuito;
c) la dichiarazione che le prestazioni non sostituiscono quelle dei dipendenti del Comune;
d) la dichiarazione che non intercorre alcun rapporto giuridico di dipendenza o contrattuale fra gli operatori e l'Amministrazione comunale di Venezia;
e) le garanzie di copertura assicurativa ed il richiamo del rispetto delle norme e della formazione in materia di rischi per la sicurezza sul lavoro;
f) l'individuazione del Responsabile di accordo;
g) la dichiarazione dell'operatore che l'attività posta in essere non potrà in alcun modo essere oggetto di rivendicazioni di titolo di uso degli immobili ove sono state effettuati gli interventi, o rivendicazioni sulla proprietà intellettuale degli stessi interventi;
h) l'attestazione di avvenuta consegna del vademecum di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.
3. L'accordo è sottoscritto dall'operatore, in quanto persona fisica o in quanto rappresentante della persona giuridica, e dal Dirigente dell'ufficio competente.
Art. 6
Individuazione e compiti del Responsabile di accordo.
1. Il Responsabile dell'accordo di collaborazione è nominato con disposizione del Dirigente dell'ufficio competente fra il personale dipendente del Comune.
2. Il Responsabile di accordo vigila sullo svolgimento delle attività dell'operatore, tenendo i contatti con lo stesso e rilevando ogni situazione che richieda la sospensione delle attività, la modifica o la revoca dell'accordo di collaborazione.
3. Il Responsabile di accordo fornisce all'operatore ogni informazione utile sulle strutture interessate dalle attività per il buon fine delle stesse.
4. Il Responsabile di accordo verificherà, a lavori terminati, l’adeguatezza ed il lavoro svolto dagli operatori volontari; tale verifica sarà effettuata in collaborazione con il referente per la sicurezza preposto per la struttura interessata all’intervento.
Art. 7
Obblighi del Comune.
1. Il Comune è tenuto a comunicare, tramite il responsabile di accordo, ogni variazione delle condizioni che comportino la modifica dell'accordo.
2. Il Comune fornisce all'operatore le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché cartellini identificativi timbrati dei soggetti operanti.
3. Il Comune cura l'elenco degli operatori volontari.
4. Il Comune fornisce agli operatori copertura assicurativa per danni all'operatore non imputabili a sua colpa e per danni verso terzi per quanto causato dall'operatore.
Art. 8
Obblighi degli operatori volontari.
1. Gli operatori volontari richiedono di essere iscritti nell'apposito elenco gestito dal competente ufficio, secondo le procedure disponibili online nel sito del Comune.
2. In caso di persona giuridica, l'operatore segnala al Comune il proprio rappresentante legale.
3. Gli operatori svolgono l'attività nel pieno rispetto del vademecum sulle procedure per la gestione della sicurezza.
4. Gli operatori assumono a proprio carico le spese inerenti l'attività richiesta, salvo diversa disposizione prevista dall'accordo di collaborazione.
Art. 9
Procedura per la gestione della sicurezza dei lavori.
1. Il Responsabile di accordo consegna all'atto della firma dell'accordo stesso un completo vademecum sugli obblighi inerenti la sicurezza sul lavoro redatto dal competente Servizio del Comune e sottoscritto dal Dirigente che firma
l'accordo.
2. La consegna, con sottoscrizione per ricevuta, del vademecum solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità inerente il mancato rispetto dello stesso da parte dell'operatore.
3. Nell'accordo di collaborazione possono essere specificate precisazioni, estensioni o riduzioni degli oneri in materia di sicurezza sul lavoro contenuti nel vademecum, nel rispetto della legge vigente in materia.
Art. 10
Elenco degli operatori volontari e rilievo delle competenze professionali.
1. Il competente ufficio forma un elenco unico degli operatori volontari, suddiviso per territorio degli interventi secondo l'articolazione di decentramento prevista dallo Statuto comunale, con all'interno di tale suddivisione delle sezioni specialistiche in cui iscrivere operatori con determinate competenze professionali.
2. Nel formare l'accordo di collaborazione il Responsabile dell'accordo è tenuto ad attingere dall'elenco i soggetti con maggiori competenze professionali utili per il lavoro da affidare, in relazione al territorio di riferimento.
Art. 11
Responsabilità e controversie.
1. L'operatore, nell'ambito e nei limiti dell'accordo di collaborazione, è responsabile, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, dei beni in consegna o di cui si occupa, assumendo la qualità di custode dei beni stessi.
2. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione degli accordi possono essere risolte mediante transazione, nel rispetto della normativa vigente.