CONTRATTI DI LOCAZIONE 8 PROCEDURE EDILIZIE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 10 PROCEDURE EDILIZIE – PROROGA VALIDITA’ TITOLI EDILIZI E CONVENZIONI URBANISTICHE 10
24 giugno 2020
INDICE
DISPOSIZIONI PER I CONTRATTI DI APPALTO TRA PRIVATI 6
PROCEDURE EDILIZIE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 10
PROCEDURE EDILIZIE – PROROGA VALIDITA’ TITOLI EDILIZI E CONVENZIONI URBANISTICHE 10
PROCEDURE EDILIZIE - SOSPENSIONE VERSAMENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTI DI COSTRUZIONE E ALTRI ONERI COMUNALI 12
INFORMAZIONI PER LA STIPULA DI ATTI NOTARILI 12
SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI CONDOMINIO 12
MISURE SPECIFICHE PER L’AUTOTRASPORTO 13
LEGGE N. 40/2020 DI CONVERSIONE DELD.L N. 23/2020, C.D “LIQUIDITÀ” 16
DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020, C.D. “RILANCIO” 16
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 16
DECRETO LEGGE N. 33 DEL 16 MAGGIO 2020, C.D. “RIAPERTURE” 16
LEGGE N. 27 DEL 24 APRILE 2020, DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 18/2020, C.D. “CURA ITALIA” 17
LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE - CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 17
PROTOCOLLI ANTI CONTAGIO PER LE IMPRESE EDILI 18
PROTOCOLLO MIT AUTOTRASPORTO MERCI 23
CREDITO DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E PER LA SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 24
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO CONTRO IL COVID- 19 25
AMMORTIZZATORI SOCIALI, NORME SPECIALI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA 27
AMMORTIZZATORI SOCIALI, NORME SPECIALI IN MATERIA DI ASSEGNO ORDINARIO 33
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA 35
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 36
SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA 37
ACCORDO NAZIONALE 23 MARZO 2020 37
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI 40
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONGEDI, BONUS E PERMESSI 40
EQUIPARAZIONE, AI FINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO, DELLA QUARANTENA ALLA MALATTIA41 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI “SMART WORKING” 42
LAVORATORI TRANSFRONTALIERI 45
INDICAZIONI IN MATERIA DI PRIVACY 47
LO SQUILIBRIO FINANZIARIO DELL’APPALTATORE – LE MISURE DI SOSTEGNO 57
LA QUESTIONE DEI MAGGIORI ONERI DA COVID-19- LE CAUTELE PER LE IMPRESE 60
BONUS AL 110% PER ECO, SISMA BONUS E FOTOVOLTAICO - CESSIONE DEL CREDITO 66
DISCIPLINA PER LA CESSIONE DEL CREDITO E PER LO SCONTO IN FATTURA 70
AGEVOLAZIONI PER GLI AFFITTI 72
CREDITI D’IMPOSTA ADEGUAMENTO E SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO 73
CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA RICONOSCIUTI DA MISURE ANTI EMERGENZA 74
SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI TRIBUTARI 75
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRAP 77
METODO PREVISIONALE ACCONTI DI GIUGNO 77
SOPPRESSIONE DELLE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA IN MATERIA DI IVA E ACCISA 77
COMPENSAZIONE TRA CREDITO D’IMPOSTA E XXXXXX ISCRITTO A RUOLO - SOSPENSIONE 78
INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MODELLO F24 78
PAGAMENTI PA - SOSPENSIONE DELLE VERIFICHE EX ART. 48-BIS DPR 602/1973 78
RITENUTE APPALTI-PROROGA DEI DURF EMESSI NEL MESE DI FEBBRAIO 79
SUPERAMMORTAMENTO: PROROGA DEI TERMINI CONSEGNA DEI BENI 79
RIVALUTAZIONE DELLE AREE AGRICOLE ED EDIFICABILI 79
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA 80
TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 80
PROROGA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA 81
RINVIO DELLA DECORRENZA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, DELLE BOZZE PRECOMPILATE DEI DOCUMENTI IVA 82
INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI 82
PROROGA DEI TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO 83
PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DI SOMME AFFIDATE AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE 84
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DEI CREDITI D’IMPOSTA. 85
SOSPENSIONE ATTIVITÀ GIUDIZIARIA 86
SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE - CUMULABILITÀ
........................................................................................................................................................... 87
PREMIALITÀ AI LAVORATORI DIPENDENTI 87
LAVORO DIPENDENTE – MANTENIMENTO DI CD. BONUS XXXXX E CUNEO FISCALE 88
RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER LE CESSIONI DI BENI DA COVID-19 88
TERMINI DI APPROVAZIONE DI TARIFFE ED ALIQUOTE TARI E IMU 89
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) 89
PROROGA DEI TERMINI PER LE ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ – NOMINA DEI SINDACI NELLE S.R.L 90
PROROGA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA 91
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO 91
DL LIQUIDITA’ – ART. 1 MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE95 DL #CURA ITALIA, ART. 49 –, DL LIQUIDITA’, ART. 13, FONDO DI GARANZIA PMI 96
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LE RICHIESTE DI NUOVI FINANZIAMENTI 100
DL RILANCIO – ART. 25 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 101
DL RILANCIO - ART. 26 - RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI102 ART. 35 - GARANZIA SACE IN FAVORE DELLE ASSICURAZIONI SUI CREDITI COMMERCIALI 104
ART. 55 - AIUTI SOTTO FORMA DI GARANZIE SUI PRESTITI ALLE IMPRESE 104
ART. 56 - AIUTI SOTTO FORMA DI TASSI D’INTERESSE AGEVOLATI PER I PRESTITI ALLE IMPRESE . 105 LAVORI ALL’ESTERO 106
AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE NEI SINGOLI PAESI 106
FOCUS: CITTADINI ITALIANI IN RIENTRO DALL’ESTERO E CITTADINI STRANIERI IN ITALIA 106
SUPPORTO ALLE IMPRESE – SEGNALA IL TUO CASO 106
SUPPORTO ALLE IMPRESE – NEWSLETTER CICA 107
A decorrere dal 4 maggio scorso, per effetto di quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020, è nuovamente consentito lo svolgimento di tutte le attività edili rientranti nei codici ATECO che erano stati oggetto di sospensione con precedente provvedimento governativo.
La riapertura delle attività di edilizia privata ha comportato, o sta ancora comportando, la necessità di adeguare i cantieri alle misure di sicurezza previste dalla normativa e dai Protocolli, attraverso l’aggiornamento del PSC, necessarie per impedire il diffondersi dell’epidemia.
Il D.L. n. 33/2020 (cd. Decreto “Riaperture”) ha specificato che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida che non assicuri adeguati livelli di protezione comporta la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Più in generale la violazione delle previsioni dei provvedimenti adottati può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa e, nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
L’adeguamento alle misure di sicurezza è tale da determinare una serie di maggiori costi diretti e indiretti, ovviamente non stimabili al momento della sottoscrizione dei contratti di appalto, laddove questa sia avvenuta prima o contestualmente al verificarsi della pandemia. Al riguardo non esiste, al momento, una norma che regoli con quali criteri tali maggiori costi debbano essere sostenuti dall’una o dall’altra parte.
In linea generale è essenziale, in questo frangente, un atteggiamento di leale e costruttiva cooperazione ed è pertanto auspicabile che le parti, committente e appaltatore, trovino un accordo integrativo del contratto originariamente sottoscritto al fine di quantificare i maggiori oneri che dovessero risultare a seguito dell’integrazione del PSC. L’impresa potrà farsi carico in un primo momento di tutti i maggiori costi e successivamente al netto di eventuali ristori
riconosciuti dallo Stato, definire la quota a carico della committente. I maggiori oneri indiretti potranno, invece, essere oggetto di specifica valutazione caso per caso tenendo conto della specificità di ogni singolo cantiere.
DISPOSIZIONI PER I CONTRATTI DI APPALTO TRA PRIVATI
L’articolo 103 comma 2-ter del D.L. 18/2020 ha previsto delle speciali e temporanee misure per tutelare le imprese esecutrici di lavori edili privati costrette, per effetto dei provvedimenti governativi volti a fronteggiare l’emergenza sanitaria, a sospendere i lavori.
La norma prevede due misure:
• la proroga di 90 giorni dei termini di inizio ed esecuzione lavori;
• lo svincolo dei pagamenti per i lavori effettuati fino alla data di sospensione dei lavori disposta in conseguenza del Covid-19.
Le condizioni per l’applicabilità
Le misure si applicano ai contratti tra privati che hanno ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsia natura. Per “lavori edili” devono intendersi gli interventi e le opere di qualsiasi natura a prescindere dal titolo abilitativo edilizio o da qualsiasi riferimento alla categorie del TU Edilizia. Così come è irrilevante l’importo del contratto come pure la destinazione d’uso dell’immobile. L’intento del legislatore, salvo successive e diverse interpretazioni che potranno essere fornite, vuole essere quello, infatti, di garantire la più ampia applicazione possibile della disposizione in commento.
La seconda condizione che deve sussistere per l’applicabilità delle misure speciali è che il contratto sia “in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020”. Poiché si fa riferimento alla “validità” si ritiene che debbano rientrarci anche contratti sottoscritti in data antecedente al 31 gennaio 2020 purchè non conclusi. Deve trattarsi, inoltre, di contratti che, prima del 31 luglio 2020 non siano stati risolti consensualmente né dichiarati risolti giudizialmente, ovvero dei quali non sia stata accertata la nullità o che non siano stati annullati, ovvero in relazione ai quali non sia stato esercitato dal committente il recesso legale ai sensi dell’ art. 1671 c.c.
Per quanto riguarda la forma del contratto non è necessario, ai fini della “validità” richiamata dall’art. 103 esso sia stato redatto in forma scritta in quanto per i contratti di appalto tra privati vige il principio della libertà della forma.
La proroga dei termini di inizio e fine lavori
La norma sembra voler introdurre una sorta di proroga che si inserisce automaticamente nei contratti in corso di validità. La durata della proroga secondo una interpretazione letterale della norma (e del suo rimando al comma 2 del medesimo articolo 103) porterebbe a sostenere che essa sia pari a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ossia fino al 29/10/2020).
Si ritiene di dover fornire una soluzione applicativa che sia orientata anche a preservare la buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali. A tal fine si può affermare che l’appaltatore, ai sensi dell’articolo 103 co. 2-ter ha diritto a chiedere ed ottenere una proroga anche fino a 90 giorni o per l’avvio dei lavori o per la loro conclusione (rispetto ai termini inizialmente pattuiti). E’ pertanto necessaria una comunicazione preventiva al committente/direttore lavori affinché si possa procedere ad una variazione concordata del cronoprogramma. Ovviamente, nell’interesse di entrambe le parti, è consigliabile utilizzare la proroga solo nella misura strettamente necessaria da valutare in relazione alla quantità e tipologia dei lavori commissionati.
Si ribadisce che la soluzione interpretativa preferibile, e di maggior favore, che qui si vuole sostenere è che la proroga corrisponda ad una durata di 90 giorni che non sono, tuttavia, coincidenti con il 29 ottobre 2020 data alla quale si riferisce più correttamente l’applicabilità dell’articolo 103 comma 2.
La norma non chiarisce, invece, se la proroga dei 90 giorni debba intendersi aggiuntiva rispetto al computo dei giorni effettivi di sospensione del cantiere disposti a causa dell’emergenza Covid-19. Il rischio è che il periodo di 90 giorni possa, in concreto, risultare più breve di quello dell’effettiva sospensione dei lavori.
Il diritto dell’appaltatore al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori:
Per favorire la liquidità delle imprese è stato poi previsto che il committente sia tenuto al pagamento dei lavori eseguiti e non ancora pagati sino alla data di sospensione dei lavori, anche in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale.
Anche in questo caso la disposizione sembra voler trovare una automatica applicazione derogatoria rispetto ad ogni diversa previsione contrattuale. Si ribadisce, tuttavia, l’opportunità di definire in accordo con la controparte, redigendo apposito verbale, le lavorazioni eseguite fino alla data di sospensione dei lavori calcolando il relativo importo.
Per effetto dei provvedimenti di sospensione delle attività economiche molti conduttori (sia soggetti giuridici sia privati) si sono trovati o potrebbero ancora trovarsi nella difficoltà di adempiere, in via definitiva o anche solo temporaneamente, alle obbligazioni contrattuali assunte o, comunque, di farlo entro i termini contrattualmente stabiliti. E’ prevedibile che l’utilizzo dei protocolli di sicurezza possa in ogni caso avere un impatto negativo tale da rendere meno conveniente l'attività produttiva che si svolge in un immobile affittato.
In sintesi:
• non esistono al momento norme speciali adottate per la fase di emergenza sanitaria e destinate a regolare le locazioni in corso, salvo le misure fiscali che hanno previsto, per le locazioni non abitative, un credito di imposta;
• il conduttore non può sospendere o ridurre unilateralmente il pagamento del canone dovuto;
• la risoluzione del contratto, che rappresenta l’ipotesi più estrema, presuppone in ogni caso che l’eccessiva onerosità sopravvenuta sia “definitiva” mentre una volta terminata la pandemia, l’immobile diventerà nuovamente e totalmente fruibile;
• la possibilità di recedere deve essere comprovata dai “gravi motivi” e, in ogni caso, occorre attendere i tempi del preavviso;
• l’impossibilità temporanea di adempiere l’obbligazione può determinare al massimo una posticipazione del pagamento del canone e non una sua esclusione: terminata la causa impeditiva il conduttore sarà tenuto al pagamento dei canoni non corrisposti.
SOLUZIONI OPERATIVE
Considerata la temporaneità delle misure anti-contagio e la loro tendenza a modificarsi rapidamente molto probabilmente, nella maggior parte dei casi, non vi sarà interesse a sciogliere il rapporto contrattuale che rappresenta una soluzione drastica. La possibilità di invocare la forza maggiore quale esimente automatica, non sembra, inoltre, configurarsi come la soluzione giuridica ottimale anche in considerazione del fatto che la situazione determinata dall’emergenza può comportare difficoltà, con riguardo ai contratti di locazione, sia per i locatori sia per i conduttori.
La rinegoziazione del contratto
Laddove, quindi, il conduttore (e ciò, sia che si tratti di immobile dato in locazione per lo svolgimento di una delle attività sospese, sia che si tratti di un immobile destinato ad abitazione) ritenesse di non poter garantire il pagamento del canone nelle modalità e nei tempi concordati la soluzione più convincente, anche per evitare contenziosi, potrebbe essere quella della rinegoziazione temporanea di alcune clausole contrattuali che offre la possibilità di proseguire il rapporto locativo a condizioni diverse da quelle originariamente pattuite.
Qualora il locatore ritenesse di accogliere la richiesta di rinegoziare i contenuti del contratto andrà stipulato un nuovo accordo, che dovrà avere rigorosamente forma scritta (e registrato presso l’Agenzia delle Entrate), seguendo alcuni criteri:
• la riduzione dovrebbe essere accordata solamente per un periodo preciso e determinato;
• nell’accordo si deve chiarire che la riduzione viene accordata su richiesta del conduttore e per ragioni di difficoltà temporanea di questi;
• si deve chiaramente indicare sia l’importo che viene sottratto dal canone inizialmente stabilito sia l’importo effettivo da corrispondere;
• la richiesta di riduzione del canone andrebbe commisurata all’entità del pregiudizio effettivamente subìto nel singolo caso concreto;
• si deve specificare che la riduzione riguarda solamente il canone e non anche gli oneri accessori, che dovranno essere sempre rimborsati in misura piena.
Si rimanda per un maggiore approfondimento allo specifico dossier “Covid-19 e contratti di locazione” pubblicato sul portale ANCE.
PROCEDURE EDILIZIE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
I procedimenti amministrativi (compresi quelli di approvazione di piani urbanistici, di rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, ecc.), dopo il periodo di sospensione dei termini dal 23 febbraio al 15 maggio, stabilito dal Decreto Legge 18/2020 e dal Decreto Legge 23/2020, hanno ripreso il loro iter amministrativo ordinario.
Ciò nonostante, si evidenzia che alcune Regioni (es. Toscana con la LR 31/2020) hanno disposto autonomamente la sospensione o la proroga dei termini di alcuni o tutti i procedimenti amministrativi pendenti presso le pubbliche amministrazioni localizzate nel relativo territorio e pertanto è opportuno verificare a livello regionale la presenza di tali provvedimenti normativi di sospensione o proroga termini.
PROCEDURE EDILIZIE – PROROGA VALIDITA’ TITOLI EDILIZI E CONVENZIONI URBANISTICHE
Il Decreto Legge 18/2020, come modificato dalla Legge di conversione 27/2020 prevede:
a) la proroga della validità dei titoli abilitativi edilizi e delle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali comunque denominate, in scadenza fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per un periodo di 90 gg decorrente dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria (attualmente fissato al 31 luglio 2020) e quindi fino al 29 ottobre p.v. (comma 2 dell’art. 103). I provvedimenti interessati dalla proroga sono in particolare:
- i termini di inizio e fine lavori del Permesso di costruire (ossia il termine di 1 anno per l’inizio dei lavori e di 3 anni per la fine dei lavori nel Permesso di costruire);
- il termine di efficacia della Segnalazione certificate di inizio attività edilizie (individuato generalmente in tre anni e per le quali in via ordinaria non è possibile
richiedere una proroga ma, una volta scaduta, è necessario presentare una nuova SCIA);
- il termine per la presentazione delle Segnalazioni certificate di agibilità (generalmente individuato in 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento);
- il termine di efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche (quest’ultime generalmente della durata di 5 anni e alla cui scadenza è necessario presentare una nuova richiesta di autorizzazione).
La proroga si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Si tratta di una proroga di tipo “automatica” e non rimessa ad un provvedimento discrezionale da parte dell’amministrazione. Si ritiene, pertanto, che l’interessato non sarà tenuto a presentare nessuna richiesta di proroga, né a specificare la motivazione posta a base della stessa, né ad attendere un provvedimento di concessione.
b) la proroga di 90 giorni dei termini di validità e di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione e degli accordi similari comunque denominati nonché dei relativi piani attuativi in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (comma 2-bis dell’art. 103).
Sono, pertanto, prorogati di 90 giorni i termini in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 relativi:
- alla validità delle convenzioni ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale (generalmente di 10 anni);
- all’inizio e alla fine dei lavori previsti nell’ambito delle convenzioni o degli accordi similari;
- ai connessi piani attuativi e a qualunque atto ad essi propedeutico.
La proroga riguarda anche le convenzioni di lottizzazione ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché i relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. 2-ter.
PROCEDURE EDILIZIE - SOSPENSIONE VERSAMENTI ONERI DI
URBANIZZAZIONE, COSTI DI COSTRUZIONE E ALTRI ONERI COMUNALI
In assenza di una apposita norma statale e considerata la competenza comunale in materia, molti Comuni (es. Roma, Milano, Vicenza, Cuneo, ecc.) hanno previsto, anche a seguito di specifica iniziativa associativa a livello locale, la sospensione dei versamenti dovuti a titolo di contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ovvero dei tributi comunque denominati per l’occupazione del suolo pubblico (Tosap, cosap, ecc. sia per i ponteggi, che per le aree di cantiere ubicate su area pubblica) o di altri tributi locali.
Pertanto, è opportuno verificare la presenza a livello comunale di provvedimenti di sospensione di tali pagamenti.
Si ricorda inoltre che il Decreto Legge 34/2020, per favorire la ripresa delle attività turistiche, ha previsto per le imprese di pubblico esercizio titolari di autorizzazioni o concessioni all’utilizzo di suolo pubblico, l’esonero dal 1 maggio al 31 ottobre 2020 dal pagamento della Tosap e dalla Cosap (art. 181, comma 1).
INFORMAZIONI PER LA STIPULA DI ATTI NOTARILI
In considerazione del generale allentamento delle restrizioni alla mobilità regionale e interregionale, consentita a partire dal 3 giugno 2020 senza limitazioni, è possibile programmare l’atto da stipulare con l’assistenza del notaio senza che questo abbia necessariamente carattere di urgenza. Al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti ogni notaio comunicherà le modalità di incontro presso il proprio studio.
SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI CONDOMINIO
Le assemblee di condominio, sia quelle ordinarie sia quelle straordinarie, possono svolgersi in presenza purchè siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. Tale chiarimento, peraltro conforme alla previsione di cui all’art. 1 coma 10 del D.L. n. 33/2020, si ritrova nelle nuove FAQ del Governo relative alla “Fase 2”.
Anche lo svolgimento delle assemblee da remoto sembrerebbe essere consentito dal Governo che precisa tuttavia che ciò deve in ogni caso essere compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni.
E’ comunque consigliabile la massima cautela al riguardo in quanto non c’è una posizione condivisa in merito alla validità di utilizzo di piattaforme informatiche che consentano il collegamento da remoto. Si sostiene al riguardo che tali modalità alternative dovrebbero essere preventivamente inserite nel regolamento di condominio e approvate dai condomini e ciò al fine di evitare il sorgere di impugnative delle delibere per mancanza di validità formale.
MISURE SPECIFICHE PER L’AUTOTRASPORTO
Per la guida dei veicoli adibiti al trasporto merci sono state previste in questi mesi una serie di misure finalizzate ad assicurare la prosecuzione delle attività consentendo la proroga di validità di taluni atti, documenti, certificazioni autorizzazioni (patente di guida, CQC, autorizzazioni trasporti eccezionali ecc.).
Il quadro delle misure è contenuto in uno specifico dossier “AUTOTRASPORTO - Quadro di sintesi delle proroghe aggiornato all’8 giugno 2020 e pubblicato sul portale ANCE.
La legge n. 27/2020 di conversione del cd. “decreto Cura Italia” (DL 18/2020) ha introdotto importanti novità in materia ambientale.
⮚ Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi (Art. 103)
Viene precisato che anche le autorizzazioni ambientali comunque denominate (come l’Autorizzazione Integrata Ambientale o l’Autorizzazione Unica Ambientale) rientrano tra i procedimenti amministrativi per i quali è disposta la proroga fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, se in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.
⮚ Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (Art. 113)
Viene confermata la proroga al 30 giugno 2020 per:
• la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, con riferimento ; Si ricorda che sono esonerati dall’obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.
• il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali che devono corrispondere le imprese iscritte all’Albo (es. imprese autorizzate per bonifica amianto, bonifica aree inquinate, imprese che trasportano i propri rifiuti ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06).
⮚ Deposito temporaneo (Art. 113 bis)
In sede di conversione in legge è stato introdotto il nuovo articolo 113-bis che, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, consente il deposito temporaneo dei rifiuti (art. 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del D.Lgs. 152/2006) fino ad un quantitativo massimo doppio e quindi 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, rispetto agli attuali 30 mc (di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi). Viene aumentato anche il limite temporale massimo della durata del deposito che da 12 mesi passa a 18 mesi.
Si ricorda che il deposito temporaneo deve avvenire nel luogo di produzione dei rifiuti (es. nel cantiere) e che il produttore dei rifiuti può scegliere di avviare i rifiuti a recupero o smaltimento al raggiungimento del limite quantitativo (ora 60 mc/20 mc) oppure ogni tre mesi, in questo caso indipendentemente dal quantitativo dei rifiuti. Tale termine di tre mesi non è stato modificato, pertanto si ritiene che qualora il produttore decida di optare per tale tipologia di gestione dovrà rispettare questo termine.
Si evidenzia, inoltre, che sembra trattarsi di una modifica permanente e non “a tempo”, sebbene legata all’emergenza Covid-19.
La norma, peraltro, non interviene sui limiti previsti per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo, se gestite come rifiuti, che in base all’art. 23 del DPR 120/2017 possono essere avviate a recupero o smaltimento ogni tre mesi, indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
In questi mesi, numerose Regioni hanno adottato ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell’art. 191 del Dlgs. 152/2006, per consentire, durante l’attuale contesto di emergenza epidemiologica determinata dal COVID-19, forme semplificate di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti.
Tra le principali misure previste a livello regionale, si segnalano, in quanto di particolare interesse per il settore, le seguenti:
- deroga ai limiti del deposito dei rifiuti nel luogo di produzione (es. nel cantiere edile),
- incremento dei quantitativi di rifiuti gestibili dagli impianti di recupero o smaltimento,
- sospensione dei termini per la gestione delle terre e rocce da scavo,
- classificazione, raccolta e conferimento dei rifiuti costituiti da DPI, prodotti nell’ambito dell’attività lavorativa.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
LEGGE N. 40/2020 DI CONVERSIONE DELD.L N. 23/2020, C.D “LIQUIDITÀ”
È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, la Legge n. 40/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 23/2020, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali».
DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020, C.D. “RILANCIO”
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 128 del 19 maggio scorso, il D.L. n. 34/2020 recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19” in vigore dal giorno della pubblicazione in gazzetta ufficiale.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 GIUGNO 2020
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 147 dell’ 11 giugno 2020 il DPCM 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Le disposizioni si applicano, dal 15 giugno 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 17 maggio 2020, al 14 luglio 2020.
DECRETO LEGGE N. 33 DEL 16 MAGGIO 2020, C.D. “RIAPERTURE”
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 125 del 16 maggio scorso, il D.L. n. 33/2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” in vigore dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1.
LEGGE N. 27 DEL 24 APRILE 2020, DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 18/2020, C.D. “CURA ITALIA”
E’ stato pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il D.L. n. 18/2020 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020.
L’11 giugno 2020 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha aggiornato le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative (Allegato 9 al DPCM 11 giugno 2020).
FOCUS SULLA SALUTE E SICUREZZA
Si specifica che le misure anti contagio si collocano al di fuori della prevenzione regolata dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, essendo il Covid un rischio generico, uguale cioè per tutta la popolazione. I protocolli infatti contengono misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Le indicazioni relative ai comportamenti da adottare per prevenire il contagio da Covid-19, dovranno tenere debitamente in considerazione la specifica realtà aziendale ed è opportuno che vengano tracciate, come specificato dall’INL nella nota del 13 marzo 2020.
Non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione.
La Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, cd “Cura Italia”, prevede che i lavoratori che, nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1metro, utilizzano, come dispositivi di protezione individuale (DPI) (la cui definizione è riportata all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
Si ricorda che la mascherina chirurgica non protegge il lavoratore dall’esposizione agli agenti potenzialmente pericolosi (polveri, fibre, ecc.) presenti in cantiere. È pertanto ovvio che, in tali casi di esposizione, rimangono indispensabili gli idonei DPI (FFP2 e FFP3).
PROTOCOLLI ANTI CONTAGIO PER LE IMPRESE EDILI
Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi (allegato VI del DPCM 26 aprile 2020)
Protocollo emanato dal MIT condiviso da Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL, Allegato VII del DPCM 26 aprile 2020)
Protocollo siglato, il 24 marzo, da tutte le parti sociali dell’edilizia recante linee guida per l’intero settore edile e relative procedure attuative emanate da CNCPT.
Tali procedure derivano dal protocollo anti contagio del 24 marzo, siglato da tutte le parti sociali dell’edilizia e recepiscono il protocollo del MIT.
La circolare n. 37420 della CNCPT ricorda che (….) “in attesa di un eventuale ulteriore specificazione tra le Parti Sociali Nazionali ed alla luce della lettura comparativa tra il testo del Protocollo del 24 Marzo 2020 (declinato dalla Cncpt con “procedure” e con relativi “Supporti Informativi della Cncpt, del Formedil e della CNCE con la condivisione delle Parti Sociali Nazionali) ed il testo del Protocollo di regolamentazione convenuto al M.I.T. il 24 aprile u.s., che integra il testo del 24 Marzo 2020, chiarisce la CNCPT che le “Procedure” elaborate ed i “Supporti informativi” rispondono finora alle strategie di prevenzione e gestione degli spazi di lavoro nei cantieri, così come individuate dal DPCM del 26 Aprile 2020”.
Il D.L. n. 33/2020, con riferimento alle attività economiche, produttive e sociali ha ribadito il necessario rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali, trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Ribadito, inoltre, il principio secondo il quale le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del D.L.
n. 19/2020 o del successivo comma 16. Il mancato rispetto, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Anche il DPCM dell’11 giugno 2020 ha ribadito, all’art. 2, la necessità che tutte le attività produttive industriali e commerciali, sull’intero territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettino i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato 12), nonché, per l’ambito di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (allegato 13).
Il DPCM dell’11 giugno 2020 ha ribadito (v. art. 1, lett. q)), la sospensione anche delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Tuttavia, dalla sospensione sono esclusi, in particolare, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla
possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.
Il Ministero del lavoro, inoltre, con una recente FAQ sulla formazione in materia di salute e sicurezza, ha ribadito, innanzitutto, come la stessa rivesta carattere di particolare importanza, anche in relazione a specifici obblighi previsti dalla normativa di settore.
Ha quindi precisato che, con la ripresa delle attività produttive, nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio:
• utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
• distanziamento fisico di almeno 1 metro;
• utilizzo della mascherina chirurgica;
• accessibilità all'igiene frequente delle mani;
• garanzia dell'igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l'altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità.
Tali indicazioni trovano altresì applicazione per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza rivolta alle figure della prevenzione. Anche in tali casi rimane da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di "videoconferenza in modalità sincrona" anziché la formazione "in presenza", fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l'addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda. Anche in questi casi, che richiedono lo svolgimento di attività formative "in presenza", sarà necessario il pieno rispetto di tutte le misure di contenimento del rischio indicate in precedenza.
Le indicazioni richiamate trovano conferma in un parere del Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, riunitosi il 28 maggio 2020, formulato in risposta ad uno specifico quesito del Ministero del lavoro.
Si rammenta che a seguito di una precedente FAQ del dicastero sulla formazione in materia di salute e sicurezza, con la quale si riconosceva la possibilità di erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, a condizione del pieno rispetto delle misure di contenimento del contagio, il Formedil ha diramato la circolare n. 22/2020, con la quale si precisa che tutte le Scuole Edili/Enti unificati che dispongono degli spazi necessari e siano in grado di garantire le misure di prevenzione stabilite possono effettuare la formazione in presenza.
Si evidenzia che, a seguito dell’aggiornamento delle Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel paragrafo “Formazione professionale”, l’elenco delle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) cui sono applicabili le relative indicazioni, riporta specificatamente anche i “percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008”.
Si ricorda che sulla base di quanto condiviso dalle parti sociali nel Protocollo del 24 marzo 2020:
• il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; l’operatore della gru può continuare ad operare come gruista);
• è prevista la sospensione dei termini di scadenza dell’aggiornamento dei patentini contrattuali.
Mascherine chirurgiche
NORME DI RIFERIMENTO: Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e successivo Regolamento EU 745/2017
Norma UNI EN 14683:2019 Titolo: Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova
L’art. 16 del DL “Cura Italia” prevede che per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio siano considerate dispositivi di protezione individuale, ossia attrezzature destinate ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.
In questo modo, i lavoratori sono espressamente equiparati, nella tutela, agli operatori sanitari: infatti, secondo l’art. 34 del DL n. 9/2020, le mascherine chirurgiche costituiscono dispositivi idonei a proteggere gli operatori sanitari, secondo le linee guida OMS e
secondo le attuali evidenze scientifiche (quindi anche ai fini dell’ampia portata dell’art. 2087 del codice civile).
Sono idonee anche le mascherine esistenti in commercio e prive del marchio CE, purché, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell’Istituto superiore di sanità.
I datori di lavoro conservano la documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori.
Semimaschere filtranti
Norme di riferimento: Regolamento EU 425/2016 relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale
Norma numero: UNI EN 149:2009 Titolo: Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura
Mascherine FFP2 e FFP3 senza valvola: usate, sulla base della valutazione del rischio, per esposizioni ad agenti chimici, polveri, amianto, ecc.
FFP2 e FFP3 con valvola: prestare attenzione. Alcune regioni suggeriscono di far posizionare mascherina chirurgica sopra alla semimaschera con valvola.
Produzione in deroga, DL “Cura Italia”: I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.
Pertanto le mascherine N95, N99, N100 (standard americano) richiedono la validazione da parte di Inail.
I datori di lavoro conservano la documentazione dei DPI forniti ai lavoratori.
COME RICONOSCERE UN’ATTESTAZIONE VALIDA
ALTRI LINK UTILI:
xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx
PROTOCOLLO MIT AUTOTRASPORTO MERCI
IL MIT ha emanato il 20 marzo il PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA
Si riporta un punto del protocollo riferito al settore autotrasporto merci:
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purchè non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.
Protocollo ASSODIMI per i parchi noleggio
Protocollo ATECAP per le imprese di calcestruzzo
La circolare n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute ha come oggetto “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”.
L’argomento era stato già affrontato nella circolare n. 5443/2020 del Ministero della salute e nei Rapporti ISS n. 5/2020, 19/2020 e, in particolare, 25/2020, che si erano soffermati sulle caratteristiche dell’attività di sanificazione, fondamentale nel quadro delle misure per la lotta al Covid - 19.
Si segnala il Rapporto ISS n. 25/2020, aggiornato al 15 maggio, come valido strumento per orientare concretamente l’attività di sanificazione.
Con la circolare in oggetto, il Ministero presenta alcuni elementi relativi agli aspetti di sanificazione delle strutture non sanitarie, per facilitare l’approccio agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni.
Dopo una premessa di inquadramento generale delle azioni di disinfezione nell’ambito del D.lgs. n. 81/2008 e della legge n. 40/2007 (normativa che regola lo svolgimento dell’attività di sanificazione, disponendo sostanzialmente che essa si svolga nel rispetto del Dlgs n. 81/2008), la circolare ricorda il ruolo fondamentale del distanziamento sociale e della igiene delle mani, ancora prima ed in aggiunta della corretta sanificazione di superfici e locali e della pulizia giornaliera.
Previsto all’art. 120 – “Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro” del
D.L. n. 34/2020, cd. decreto Xxxxxxxx, il riconoscimento, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’allegato 1 al medesimo DL 34/2020 (ad es. attività di bar e ristorazione in genere, alberghi), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione con Modello F24, ovvero può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, ai sensi dell’art.122 del DL 34/2020). Non si applicano i limiti di importo massimo di crediti compensabili.
Con decreto del MISE di concerto con il MEF possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto.
E’ stato, inoltre, riconosciuto, all’art. 125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione del D.L. n. 34/2020, cd. decreto Xxxxxxxx, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché in favore di tutti gli altri enti di natura privata (ad esempio, fondazioni, associazioni, enti non commerciali, enti del
Terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di categoria), un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese, oppure in compensazione con modello F24, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
Tale credito può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (ai sensi dell’art.122 del DL 34/2020). L’acquirente del credito d’imposta, lo utilizza con le stesse modalità del soggetto cedente, quindi, sia in dichiarazione che in compensazione (senza applicazione dei limiti di importo previsti per i crediti compensabili). La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.
Prevista, inoltre, l’abrogazione dell’art. 64 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, c.d. cura Italia e dell’art. 30 del D.L. n. 23/2020, c.d. decreto liquidità, che avevano previsto il credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO CONTRO IL COVID- 19
In fase di conversione del D.L. n. 23/2020, cd. “Decreto Liquidità” è stata prevista l’introduzione, all’art. 29-bis, di una specifica disposizione recante “obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”.
In particolare, all’articolo suddetto, è stato previsto, in linea con quanto richiesto dall’ANCE, che “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087[1] del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore
stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Tale disposizione fornisce un chiarimento importante rispetto a quanto previsto dall’art. 42 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, ossia che “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante
«Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019». La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.
La suddetta previsione di cui all’art. 42, come noto, aveva destato notevoli preoccupazioni, non solo in ordine alla qualificazione del COVID come infortunio sul lavoro, nonostante la sua natura di rischio generico, ma soprattutto con riferimento alle possibili conseguenze ai fini della responsabilità penale e civile in capo al datore di lavoro.
Con la previsione introdotta in fase di conversione del DL c.d. liquidità, all’art. 29-bis, invece, vengono meglio circoscritti gli obblighi e le conseguenti responsabilità dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-1.
Sul tema si rinvia anche alla circolare di Confindustria.
FOCUS SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
AMMORTIZZATORI SOCIALI, NORME SPECIALI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
Beneficiari
Lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 25 marzo 2020.
Richiedenti
Datori di lavoro destinatari delle norme sulla Cassa integrazione ordinaria che sospendono
o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Causale di intervento
Emergenza COVID-19
Termini per la presentazione dell’istanza
Le istanze devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime il suddetto termine è spostata al 17 luglio 2020 se tale data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.
Per le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine, a pena di decadenza, è il 15 luglio 2020.
Dal 18 giugno 2020 è previsto, nel caso di richiesta di prestazione diretta a carico Inps una procedura semplificata che consente l’anticipazione da parte dell’Istituto del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. In questo caso le domande devono essere presentare entro quindici giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione della prestazione.
Nel caso in cui le aziende non ritenessero di voler accedere al beneficio dell’anticipazione, dovrà essere espressamente indicata nella domanda l’opzione di rinuncia.
Durata del trattamento
I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione della Cigo per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al
31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane.
Sono previste ulteriori quattro settimane di trattamento, fruibili nel periodo decorrente dal 1° settembre e fino al 31 ottobre 2020 a valere su risorse appositamente stanziate con uno o più decreti interministeriali da emanarsi entro il 31 agosto 2020.
Il D.L. n. 52/20 riconosce alle aziende che abbiano fruito del trattamento di Cigo per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), la possibilità di richiedere le ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
La durata massima non potrà, in ogni caso, superare, cumulativamente, le diciotto settimane complessive.
Procedura richiesta Cigo
Alla domanda di Xxxx, che non deve essere corredata né dalla relazione tecnica, né dal verbale di esame congiunto, deve essere allegato esclusivamente l’elenco nominativo dei lavoratori interessati al trattamento.
Disposizioni derogatorie
- Esonero versamento dei contributi addizionali.
- I periodi richiesti con la causale non verranno conteggiati nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile, del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento e del limite di 1/3 delle ore lavorabili.
- Esonero del requisito dei lavoratori dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.
L’Inps riconosce inoltre la possibilità alle aziende che abbiano presentato una domande di Cigo o abbiano in corso un’autorizzazione per un'altra causale di poter convertire nella causale COVID 19 dette domande, tenuto conto che quest’ultima causale prevarrà su quelle originarie.
Alle aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario è riconosciuta la possibilità di presentare domanda di trattamento ordinario. In particolare la concessione del trattamento ordinario sospenderà e sostituirà il
trattamento di integrazione straordinario già in corso, nei limiti dei peridi riconosciuti a titolo di causale COVID – 19.
La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, in sostituzione di quello straordinario, è subordinata ad un provvedimento di sospensione da parte del Ministero del Lavoro della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata. Tale provvedimento indicherà la nuova data di decorrenza della Cigs a seguito della sospensione.
Il Ministero del Lavoro con circolare n. 8/20 ha chiarito che, in relazione alla possibilità di sostituire il trattamento straordinario, compreso quello riconducibile alla causale di crisi industriale complessa, con quello ordinario con causale “Covid 19– sospensione Cigs, verranno presi in considerazione sia i trattamenti di Cigs già autorizzati sia quelli in corso di istruttoria le cui sospensioni o riduzioni di orario siano in corso alla data del 23 febbraio, considerando tali quelli perfezionati o attivati dopo la data del 23 febbraio 2020 fino alla data del 28 marzo 2020, indicando la data di decorrenza di detta sospensione.
Procedura Sindacale
Fermo restando che la procedura sindacale non costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento della Cigo, in relazione agli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 19 così come novellato dall’art 68 del D.L. n. 34/20, con l’Accordo sottoscritto dalle parti sociali il 23 marzo 2020 è stata condivisa, per la specifica causale COVID 19, la seguente procedura.
1) L’impresa dovrà inviare una sola comunicazione (vd. Facsimile 1), contenente l’informativa:
a. alle rappresentanze sindacali aziendali e alle organizzazioni sindacali nazionali, anche per il tramite delle Associazioni territoriali presso cui risulta iscritta, nel caso la richiesta di Cigo interessi le unità produttive dislocate nell’ambito pluriregionale.
b. Alle rappresentanze sindacali aziendali e alle organizzazioni sindacali regionali, anche per il tramite delle Associazioni territoriali presso cui risulta iscritta, nel caso la richiesta di Cigo interessi unità produttive dislocate in due o più provincie della stessa Regione.
c. Alle rappresentanze sindacali aziendali e alle organizzazioni sindacali provinciali, anche per il tramite delle Associazioni territoriali presso cui risulta iscritta, nel caso la richiesta di Cigo interessi unità produttive dislocate nella stessa Provincia.
Gli adempimenti previsti dal co. 2 dell’art 19 del D.L. n. 18/20 e smi potranno essere assolti attraverso la seguente modulistica appositamente predisposta dagli uffici Ance.
FACSIMILE 1
Intestazione Azienda Xxxxx.xx
OOSS
Oggetto: Comunicazione di cui all’art. 19 co. 2 del D.L. n. 18/20 e s.m.i. – Informativa per richiesta Cigo per Emergenza Covid -19
Si deve rilevare che l’emergenza epidemiologica Covid – 19 ha determinato la contrazione
sospensione
In questa situazione la società
dell’attività lavorativa nelle seguenti unità produttive:
1) (informazioni complete rispetto alla dislocazione del cantiere up)
2)
comunica, ai sensi di cui all’art 19 co. 2 del D.L. n. 18/20 e smi, la necessità di attivare
prorogare
l’intervento della Cig ordinaria, così come prevista dall’art. 19 del D.L. n. 18/20 e s.m.i., con ricorso alla causale di intervento Inps “Emergenza COVID 19”.
La sospensione o riduzione
Interesserà complessivamente n. lavoratori appartenenti alle seguenti unità produttive:
1) per lavoratori con qualifica di operaio n. e con qualifica di impiegato n.
e avrà una durata prevedibile di settimane, con decorrenza dal
usufruibili entro il 31 agosto 2020. E’ prevista la rotazione
Non è possibile effettuare la rotazione tra i lavoratori per i seguenti motivi
(Ripetere per il numero di unità produttive interessate)
A seguito della presente informativa la società si rende, sin d’ora, disponibile all’eventuale esame congiunto che dovrà essere effettuato entro tre giorni dal ricevimento della presente comunicazione, così come previsto dall’art 19 co. 2 del D.L. n. 18/20 e smi, trascorsi i quali la procedura si intenderà regolarmente esperita.
Luogo data Firma
2) Per opportunità e nel caso in cui le organizzazioni sindacali si rendessero disponibili, entro i tre giorni successivi dall’inoltro della suddetta comunicazione, come previsto dalla normativa, ad espletare l’esame congiunto (che non costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento della Cigo), si fornisce qui di seguito (vd. Facsimile 2) un modello di verbale sindacale appositamente predisposto per la causale COVID 19.
FACSIMILE 2
VERBALE DI ESAME CONGIUNTO “CIGO – COVID 19”
Partita Iva/Codice fiscale Ragione sociale Indirizzo | Civico | Città Cap. |
PEC | ||
CCNL |
Parti interessate
La Società rappresentata in qualità di , nella persona di (nome, cognome)
La Parte Sociale Datoriale territorio, nella persona di (nome, cognome)
Il/I Rappresentante Sindacale nella/e persona/e di (nome, cognome)
Premessa
competente per
Che la Società, come da allegata comunicazione del , contenente l’informativa che si considera parte integrante del presente verbale, ha avviato la procedura prevista dal co. 2 dell’art. 19 del D.L. n. 18/20 e smi;
Che l’azienda ha titolo ad avere per i propri dipendenti accesso al trattamento di integrazione salariale di cassa integrazione ordinaria a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID – 19, così come previsto e disciplinato dall’art. 19 del D.L. n 18/20 e smi ;
Si conviene e si stipula
Per la particolare situazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 si rende necessario
l’intervento
un
la proroga di periodo di C.I.G.O. in ragione della sospensione/contrazione delle
commesse presso le seguenti unità produttive:
1)
Il ricorso alla CIGO prevederà presso la suddetta unità produttiva la
sospensione/riduzione dal lavoro per n. dipendenti di cui n. operai e n.
impiegati per la durata di settimane, decorrenti dal che verranno usufruite entro il 31 agosto 2020.
rot
la CIGO verrà utilizzata con meccanismi di rotazione senza caso per il seguente motivo
azione in questo u mo
lti
(Ripetere per il numero di unità produttiva interessate)
Le parti concordano che il trattamento di CIGO, su istanza del datore di lavoro, sarà riconosciuto, con autorizzazione al pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Con il presente verbale i rappresentanti delle XX.XX. prendono atto delle informazioni fornite dalla società e congiuntamente dichiarano esaurita la procedura sindacale prevista dal co. 2 dell’ art 19 del D.L n. 18/20 e smi.
Letto confermato e sottoscritto
Luogo data Firme
AMMORTIZZATORI SOCIALI, NORME SPECIALI IN MATERIA DI ASSEGNO ORDINARIO
I datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione delle Cassa integrazione guadagni ordinaria, nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi
riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere, per i lavoratori che risultino alle loro dipendenze alla data del 25 marzo 2020, iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), l’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane.
Sono previste ulteriori quattro settimane di trattamento, fruibili nel periodo decorrente dal 1°settembre e fino al 31 ottobre 2020 a valere su risorse appositamente stanziate con uno o più decreti interministeriali da emanarsi entro il 31 agosto 2020.
Il D.L. n. 52/20 riconosce alle aziende che abbiano fruito del trattamento di Assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), la possibilità di richiedere le ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
La durata massima non potrà, in ogni caso, superare, cumulativamente, le diciotto settimane complessive.
Previsto l’obbligo della procedura sindacale l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti in via telematica.
Tra le disposizioni derogatorie in materia di assegno ordinario, oltre a quelle introdotte per la Cigo, è previsto che possa essere concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupino mediamente più di 5 dipendenti
Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né tantomeno altra documentazione probatoria, ma esclusivamente l’elenco dei lavoratori interessati dalle sospensioni/riduzioni.
Il termine decadenziale per la presentazione delle istanze di Assegno Ordinario con causale Covid -19 è la fine del mese successivo dall’inizio delle sospensioni o riduzioni di orario.
Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime il suddetto termine è spostata al 17 luglio 2020 se tale data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.
Per le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine, a pena di decadenza, è il 15 luglio 2020.
Dal 18 giugno 2020 è previsto, nel caso di richiesta di prestazione diretta a carico Inps una procedura semplificata che consente l’anticipazione da parte dell’Istituto del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. In questo caso le domande devono essere presentare entro quindici giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione della prestazione.
Nel caso in cui le aziende non ritenessero di voler accedere al beneficio dell’anticipazione, dovrà essere espressamente indicata nella domanda l’opzione di rinuncia.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA
I datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, previo accordo (nel caso di aziende che occupino più di cinque dipendenti), anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possono richiedere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane. Dal 18 giugno 2020 è disponibile il nuovo applicativo per la richiesta direttamente all’Inps delle 5 settimane ulteriori, rispetto le prime 9 richieste alle Regioni.
Sono previste ulteriori quattro settimane di trattamento, fruibili nel periodo decorrente dal 1°settembre e fino al 31 ottobre 2020 a valere su risorse appositamente stanziate con uno o più decreti interministeriali da emanarsi entro il 31 agosto 2020.
Il D.L. n. 52/20 riconosce alle aziende che abbiano fruito del trattamento di CigD per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), la possibilità di richiedere le ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
La durata massima non potrà, in ogni caso, superare, cumulativamente, le diciotto settimane complessive.
Al fine di poter effettuare le opportune valutazioni circa l’utilizzo di tale ammortizzatore sociale si ritiene indispensabile conoscere i contenuti dei singoli Accordi regionali in via di emanazione.
FOCUS SUGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
Fermo restando che il D.L. n. 23/2020, c.d. Liquidità ha previsto, all’art. 18, la sospensione dei versamenti contributivi ed assicurativi fino al 30 giugno 2020, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, aventi ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.
La suddetta sospensione opera anche per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso periodo del precedente periodo di imposta e nel mese di aprile rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.
La sospensione di tali versamenti opera anche nei confronti dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2020. In questo caso non deve essere dimostrato il calo di fatturato.
Tali sospensioni operano anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
Con l’entrata in vigore dell’art 126 del D.L. n. 34/20 il termine per effettuare i suddetti versamenti sospesi, con scadenza 30 giugno è stato prorogato al 16 settembre 2020. Entro tale data, si dovrà effettuare il versamento in un’unica soluzione, oppure versare la prima delle quattro rate previste se si opta per la forma ratele. A tali versamenti non vengono applicate sanzioni e interessi.
Il successivo art. 127 del D.L. n. 34/20 proroga dal 31 maggio al 16 settembre il termine per effettuare i versamenti, con le suddette modalità, da parte di:
- imprese con ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro;
- imprese aventi alla data del 21 febbraio 2020 sede legale o operativa nei c.d comuni della zona rossa.
Il D. L. n. 34/2020 ha previsto, all’art. 81, per i Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, la conservazione della validità sino al 15 giugno 2020, in luogo del diverso termine previsto dal comma 2 dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020, c.d. “cura Italia”, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020.
Sul punto sia l’INPS che l’INAIL hanno chiarito con le rispettive circolari che alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dai decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016. Restano, pertanto, ferme le indicazioni già fornite dagli istituti sul tema.
Chiarito dall’Inail, nella suddetta circolare, che su tali indicazioni è stato acquisito l’assenso dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’Inps ha, inoltre, comunicato con il messaggio n. 2510/2020 che, alla luce delle criticità connesse alla corretta interpretazione della norma, ha informato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali delle osservazioni pervenute, al fine, in particolare, della corretta trattazione delle richieste di verifica della regolarità contributiva presentate nel periodo dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della L. n. 27/2020) fino al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione ed entrata in vigore del D.L. n. 34/2020).
Al riguardo, l’istituto ha informato che l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, con la nota n. 6198 del 15 giugno 2020, ha chiarito che l’articolo 81 del D.L. n. 34/2020 «può essere considerato alla stregua di norma di interpretazione autentica, che come tale, è idonea a privare ab origine di effetti la previsione normativa dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come modificata dalla legge di conversione n. 27/2020».
Resta, pertanto, confermato che la proroga di validità di cui all’articolo 103, comma 2, del
D.L. n. 18/2020, con riguardo ai Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.
ACCORDO NAZIONALE 23 MARZO 2020
In considerazione della situazione relativa all’emergenza “Coronavirus- COVID 19”; visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”; visti i DPCM in materia, da ultimo quello del 22 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e tenuto conto che la situazione complessiva determinatasi colpisce fortemente tutto il sistema produttivo e in particolare quello dell’edilizia, le parti nazionali hanno concordato quanto segue.
Casse Edili
Sospensione versamenti delle imprese
E’ stata prevista la proroga dei soli versamenti, fermo restando il permanere dell’obbligo di adempiere alle altre disposizioni dettate dalle norme contrattuali, previsti a carico delle imprese verso le Casse Edili per il periodo di competenza febbraio (pagamento 31 marzo) e marzo (pagamento 30 aprile) 2020, alla data del 31 maggio 2020; lo stesso avverrà per le rateizzazioni in essere.
La sospensione dei versamenti non sarà considerata per la regolarità in Cassa Edile ai fini del Durc. I versamenti sospesi potranno anche essere rateizzati, senza sanzioni né interessi, per un massimo di 4 rate. Sul punto la CNCE ha chiarito con la circolare n. 715/20 che i soggetti interessati potranno beneficiare delle rateazioni previste, per un massimo di 4 rate, senza sanzioni, né interessi, e che tali rateazioni si intendono “mere dilazioni di pagamento”.
Pertanto, non sono richieste garanzie e quindi la Cassa Xxxxx concederà l’accesso a partire dal mese di giugno 2020.
Anticipazione trattamento economico ferie operai
Le Casse Xxxxx provvederanno ad anticipare agli operai il pagamento del trattamento economico accantonato per ferie tra ottobre e dicembre (cartella di luglio 2020) e comunque entro il prossimo 30 aprile. L’erogazione dell’importo spettante avviene in favore dei lavoratori per i quali il datore di lavoro ha provveduto all’accantonamento degli importi dovuti presso la Cassa Edile nel periodo 1 ottobre 2019 – 31 dicembre 2019 anche per effetto delle eventuali rateizzazioni. In caso di accantonamento parziale, all’interno del periodo di cui sopra, verrà erogato l’importo effettivamente accantonato.
Il meccanismo straordinario di anticipazione delle ferie accantonate agli operai ha validità fino al 30 aprile 2020 con possibilità di eventuale proroga su intesa delle parti sociali nazionali.
Anzianità professionale edile
E’ prevista l’anticipazione dei tempi previsti per l’erogazione dell’anzianità professionale edile maturata a far data dal primo aprile 2020, secondo le indicazioni operative che saranno emanate dalla Cnce.
Controllo malattie operai
Le Casse Edili potranno eventualmente, ai sensi di quanto previsto dai CCNL e dalla contrattazione integrativa territoriale, rimborsare quanto anticipato dalle imprese a fronte del controllo preciso e puntuale, anche con l’ausilio di appositi strumenti di interfaccia con il sistema INPS, dei codici/certificati inviati dalle imprese/consulenti. L’impresa inoltre, per avere diritto alla prestazione deve trasmettere alla Cassa Edile copia dei bonifici effettuati ai lavoratori e le relative buste paga.
Cassa Integrazione
In caso di sospensione del lavoro a causa di Covid 19, l’impresa è tenuta a far ricorso agli strumenti di integrazione al reddito dei lavoratori sospesi secondo quanto previsto dall’apposita normativa.
CNCE
Alla Cnce è affidato il compito di emanare una Comunicazione operativa al riguardo.
SANEDIL
Al Sanedil è stato demandato il compito di effettuare, nell’immediato, un intervento solidaristico nell’ambito della lotta al contagio da COVID 19 e di provvedere all’acquisto di mascherine idonee all’attività lavorativa, da distribuire a tutti i lavoratori edili.
FOCUS IN MATERIA DI LAVORO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI
Ampliato, dal D.L. n. 34/2020, c.d. xxxxxxxx, a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo (16 agosto 2020) nonché sospese le relative procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.
L’Inps ha confermato la possibilità per i lavoratori di accesso alla prestazione Naspi, nonostante il divieto di licenziamento per GMO posto dal legislatore.
L’erogazione dell’indennità sarà, comunque, effettuata con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.
Viene inoltre prevista la possibilità per il datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocarlo con contestuale richiesta del trattamento di cassa integrazione, decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento.
In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONGEDI, BONUS E PERMESSI
Il Decreto n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. “cura Italia”, convertito, con modificazioni dalla L.
n. 27/2020 ha previsto la possibilità, per l’anno 2020 e a decorrere dal 5 marzo, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, di fruire, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, di uno specifico congedo per i figli di età non superiore ai 12 anni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs n. 151/2001). Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Tale facoltà è stata estesa, dall’art. 72 del D.L. n. 34, x.x. xxxxxxxx, fino al 31 luglio.
Gli eventuali periodi di congedo parentale, di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, saranno convertiti nel congedo suddetto con diritto all’indennità e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
La fruizione di tale congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Ribadita anche dal DL n. 34/2020 la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Ciò a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
In alternativa al congedo è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, utilizzabile in alternativa per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia, debitamente comprovata. Il bonus verrà erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis della L. n. 50/2017 (cfr. Circolare Inps n. 44/2020).
Previsto, inoltre, dal D.L. n. 34/2020 l’incremento delle giornate di permesso retribuito ex art. 33 della L. n. 104/1992, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
EQUIPARAZIONE, AI FINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO, DELLA QUARANTENA ALLA MALATTIA
Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” convertito, con modificazioni dalla L. n. 27/2020 ha stabilito che il periodo trascorso, dai lavoratori dipendenti del settore privato, in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettere h) e i) del D.L. n. 6/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19), è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Sul punto si rileva che in fase di conversione le lett. i) e h) del DL n. 6/2020 sono state abrogate e pertanto resta fermo il riferimento alle seguenti lettere d) ed e).
In particolare, per finalità di cui al comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 19/2020, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:
a) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
b) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus.
Il termine suddetto, sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico è stato ampliato al 31 luglio 2020 dall’art. 74 del D. L. n. 34/2020, c.d “rilancio”. Ampliato, inoltre, il limite massimo di spesa per l'anno 2020 che passa da 130 milioni di euro a 380 milioni di euro.
Si rileva, inoltre, che sul punto, il Ministero del lavoro, ha chiarito con le FAQ pubblicate sul proprio portale che In caso di lavoratori che non abbiano potuto assicurare la regolare presenza per il rispetto di provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, anche quando siano stati adottati dai Presidenti delle Regioni interessate dal contagio, l'assenza dei medesimi è equiparata a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto, in applicazione del principio contenuto all'articolo 26, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e senza necessità di produrre certificazione medica.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI “SMART WORKING”
Al fine di contenere sull'intero territorio nazionale la diffusione del virus COVID-19 è stata prevista l’attivazione della modalità lavorativa “smart-working”.
Sul punto si segnala che, da ultimo, il D.L. n. 34/2020, c.d. “rilancio” ha previsto, all’art. 90, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, che la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
Limitatamente al periodo suddetto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
Al riguardo, si ricorda che è possibile il “lavoro agile” c.d. “smart-working”, di cui alla L. n. 81/2017 (articoli da 18 a 23) su tutto il territorio nazionale.
In particolare, è stata prevista la possibilità per i datori di lavoro di far ricorso alla disciplina del lavoro agile:
✓ anche in assenza di un preventivo accordo con il lavoratore;
✓ assolvendo agli obblighi di informativa (sui rischi generali per la salute e sicurezza sul lavoro) in via telematica (anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito INAIL).
Per l’intero periodo, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. compilabile accedendo al seguente indirizzo:
xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx/XxxxxxxxXxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxXxxxxXxxxxxx/.
Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. “Cura Italia”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020 ha previsto, all’art. 39 che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Riconosciuta la priorità, nell’accoglimento delle richieste per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile, di cui agli artt. da 18 a 23 della L. n.
81/2017, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, con ridotta capacità lavorativa.
Tali disposizioni si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.
Il Protocollo del MIT dello scorso 24 aprile, da applicare alle opere pubbliche, prevede, che “sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate”.
Questa previsione è stata mutuata da quella già contenuta nel Protocollo confederale dello scorso 14 marzo e confermata anche nell’aggiornamento al Protocollo stesso dello scorso 24 aprile (al punto 8).
Sul punto la Confindustria, nella nota di commento al Protocollo del 14 marzo aveva chiarito che “Il protocollo si limita, nella logica generale del ridurre gli spostamenti non veramente necessitati, a suggerire di non dare luogo a spostamenti in questo momento non fondamentali per il business (spostamenti commerciali, per marketing, etc.).
Il riferimento alla trasferta riguarda, quindi, esclusivamente eventuali attività complementari alle attività core dell’azienda, non quindi quanto necessario allo svolgimento dell’attività caratteristica dell’impresa che non è intenzione del Protocollo limitare in alcun modo. Diversamente interpretato, il suggerimento inibirebbe la continuità aziendale, contrariamente a quanto previsto dallo spirito del DPCM (continuità aziendale) e del medesimo Protocollo, laddove, in premessa, esso si dichiara funzionale alla prosecuzione dell'attività aziendale.
Alla luce di quanto sopra, restano confermata le previsioni di cui al D.L. n. 33/2020.
In particolare a decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del
D.L. n. 19/2020. Tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, fermo restando la possibilità, in ogni caso, di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Con riferimento agli spostamenti interregionali, dal 3 giugno 2020 gli stessi possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico presente in tali aree.
Il DPCM 11 giugno 2020 ha previsto, all’art. 4 le misure in materia di ingresso in Italia.
In particolare, è stato chiarito che le persone che fanno ingresso in Italia, anche con mezzo privato e anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata ai sensi del comma 1, lettera b). E’ fatto obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID- 19, tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
A tal fine, è stato previsto che l'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare, informando il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche per l'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020) e, in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.
Sul punto è stato chiarito che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano, tra gli altri, a:
- i cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro (lett. c);
- i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (lett. e);
- al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (lett. f);
- ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano (lett. g).
Prevista, inoltre, la possibilità, in casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, di prevedere deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni suddette.
All’art. 5 sono state, poi, confermate le previsioni relative ai transiti e ai soggiorni di breve durata in Italia.
In particolare, è stato previsto al comma 1 che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 e esclusivamente per le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 33/2020 e per un periodo non superiore a 120 ore, che chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, anche mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.
Sarà necessario, inoltre, rendere contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, dei motivi del viaggio, indirizzo completo dell’abitazione o del luogo di soggiorno in Italia, del recapito telefonico, anche mobile, presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
Sarà, altresì necessario, allo scadere del periodo di permanenza, lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima, nonché di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.
All’art. 6 sono state, poi fornite ulteriori comunicazioni in merito agli spostamenti da e per l’estero.
Previsto che, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.L n. 33/2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 33/2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
- Stati membri dell'Unione Europea;
- Stati parte dell'accordo di Schengen;
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
- Andorra, Principato di Monaco;
- Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Chiarito che restano vietati, fino al 30 giugno 2020, gli spostamenti, da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Confermato, infine, che sarà cura del prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicurare l'esecuzione delle misure del decreto, nonché monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti, avvalendosi delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
INDICAZIONI IN MATERIA DI PRIVACY
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito la Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19 del Comitato europeo per la protezione dei dati - EDPB che si è espresso anche con alcune FAQ .
Nelle premesse è stato, in primo luogo, chiarito che le norme in materia di protezione dei dati, come il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, non ostacolano l’adozione di misure per il contrasto della pandemia di coronavirus e che lo stesso Regolamento consente alle competenti autorità sanitarie pubbliche e ai datori di lavoro di trattare dati personali nel contesto di un'epidemia (considerando n. 46).
In particolare, nel contesto lavorativo, il trattamento dei dati personali può essere necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il datore di lavoro, per esempio in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro o per il perseguimento di un interesse pubblico come il controllo delle malattie e altre minacce di natura sanitaria.
Nel ribadire, inoltre, che i dati personali, necessari per conseguire gli obiettivi perseguiti, devono essere trattati per finalità specifiche ed esplicite e gli interessati devono ricevere informazioni trasparenti sulle attività di trattamento svolte e sulle loro caratteristiche principali (periodo di conservazione dei dati raccolti e le finalità del trattamento), ha risposto alle seguenti FAQ relative al contesto lavorativo:
• Un datore di lavoro può chiedere ai visitatori o ai dipendenti di fornire informazioni sanitarie specifiche nel contesto del COVID-19?
Nel caso di specie, è particolarmente pertinente l'applicazione dei principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati. Il datore di lavoro dovrebbe chiedere informazioni sanitarie soltanto nella misura consentita dal diritto nazionale.
• Il datore di lavoro è autorizzato a effettuare controlli medici sui dipendenti?
La risposta dipende dalle leggi nazionali in materia di lavoro o di salute e sicurezza. I datori di lavoro dovrebbero accedere ai dati sanitari e trattarli solo se ciò sia previsto dalle rispettive norme nazionali.
• Il datore di lavoro può informare colleghi o soggetti esterni del fatto che un dipendente è affetto dal COVID-19?
I datori di lavoro dovrebbero informare il personale sui casi di COVID-19 e adottare misure di protezione, ma non dovrebbero comunicare più informazioni del necessario. Qualora occorra indicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus (ad esempio, in un contesto di prevenzione) e il diritto nazionale lo consenta, i dipendenti interessati ne sono informati in anticipo tutelando la loro dignità e integrità.
• Quali informazioni trattate nel contesto del COVID-19 possono essere ottenute dai datori di lavoro?
I datori di lavoro possono ottenere informazioni personali nella misura necessaria ad adempiere ai loro obblighi e a organizzare le attività lavorative, conformemente alla legislazione nazionale.
Nell’ambito, poi, del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi (allegato VI del DPCM 26 aprile 2020) sono state fornite, tra le altre, anche le indicazioni da osservare per poter svolgere, in questa fase, un’azione nel rispetto della privacy.
Le indicazioni sono state delineate a seguito del confronto tra Confindustria e il Garante privacy, che ha consentito il superamento del comunicato del 2 marzo 2020 con il quale si
rappresentava il divieto per il datore di lavoro di rilevare la temperatura e di chiedere informazioni generalizzate.
Al riguardo, è stato, altresì, specificato che l’intesa con il Governo e il sindacato, la formalizzata situazione di emergenza nazionale e il colloquio con il Garante, superano, per la verifica della temperatura e la richiesta di informazioni, i limiti della privacy ed anche le previsioni ordinarie dell’art. 5 della legge n. 300/1970.
In particolare, con riferimento al punto 2 - MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA per il controllo della temperatura corporea prima dell’accesso al luogo di lavoro e la richiesta di informazioni sugli ultimi 14 giorni, è stato suggerito di:
1) rilevare la temperatura senza registrare il dato;
2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali, indicando come finalità del trattamento: “la prevenzione dal contagio da COVID-19”, come base giuridica: “l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020” e come durata di conservazione dei dati: “termine dello stato d’emergenza”;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati;
4) trattare i dati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, senza diffonderli o comunicarli a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
5) garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi;
6) raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19, astenendosi dal richiedere informazioni aggiuntive.
Fornite, altresì, indicazioni dal Garante per la protezione dei Dati nell’ambito delle FAQ, pubblicate lo scorso 4 maggio, relative alle problematiche connesse all’emergenza Coronavirus nell’ambito della sanità, del lavoro, della scuola, della ricerca e degli enti locali, volte a chiarire dubbi e a fornire indicazioni per un corretto trattamento dei dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e imprese private.
In particolare, si riportano di seguito, per quanto di interesse, le FAQ relative al trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria:
1. Il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all’ingresso della propria sede?
Nell’attuale situazione legata all’emergenza epidemiologica, si sono susseguiti, in tempi assai ravvicinati, in ragione dell’aggravarsi dello scenario nel contesto nazionale, numerosi interventi normativi e conseguenti atti di indirizzo emanati dalle istituzioni competenti che, al fine di individuare misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, hanno stabilito che, i datori di lavoro, le cui attività non sono sospese, sono tenuti a osservare le misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020 (Come aggiornato in data 24 aprile 2020).
In particolare, il citato Protocollo prevede la rilevazione della temperatura corporea del personale dipendente per l’accesso ai locali e alle sedi aziendali, tra le misure per il contrasto alla diffusione del virus che trovano applicazione anche nei confronti di utenti, visitatori e clienti nonché dei fornitori, ove per questi ultimi non sia stata predisposta una modalità di accesso separata (cfr. Protocollo par. 2 e 3 e nota n. 1).
Analoghi protocolli di sicurezza, con riguardo alle attività pubbliche non differibili o ai servizi pubblici essenziali, sono stati stipulati dal Ministro per la pubblica amministrazione con le sigle sindacali maggiormente rappresentative nella pubblica amministrazione (come il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 3 e 8 aprile 2020) in quanto le misure per la sicurezza del settore privato sono state ritenute coerenti con le indicazioni già fornite dallo stesso Ministro con la direttiva n. 2/2020 e con la Circolare n. 2/2020.
In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del Regolamento (UE) 2016/679), non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento cit.), è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.
Diversamente nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti (ad esempio, nell’ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.
2. L’amministrazione o l’impresa possono richiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un’autodichiarazione, in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID 19 quale condizione per l’accesso alla sede di lavoro?
In base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Al riguardo la direttiva n.1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione ha specificato che in base a tale obbligo il dipendente pubblico e chi opera a vario titolo presso la P.A. deve segnalare all’amministrazione di provenire (o aver avuto contatti con chi proviene) da un’area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni anche mediante canali dedicati.
Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare in base al quadro normativo vigente, vi è la preclusione dell’accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. A tal fine, anche alla luce delle successive disposizioni emanate nell’ambito del contenimento del contagio (v. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali), è possibile richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze anche a terzi (es. visitatori e utenti).
In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.
3. Quali trattamenti di dati personali sul luogo di lavoro coinvolgono il medico competente?
In capo al medico competente permane, anche nell’emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori.
Nel contesto dell’emergenza gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del medico competente, tra cui rientra anche la possibilità di sottoporre i lavoratori a visite straordinarie, tenuto conto della maggiore esposizione al rischio di contagio degli stessi, si configurano come vera e propria misura di prevenzione di carattere generale, e devono essere effettuati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cfr. anche Protocollo condiviso del 14 marzo 2020)(1).
Nell’ambito dell’emergenza, il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 e, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, segnala al datore di lavoro “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” (cfr. paragrafo 12 del predetto Protocollo).
Ciò significa che, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di settore in materia di sorveglianza sanitaria e da quelle di protezione dei dati personali, il medico competente provvede a segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l’impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. A tal fine, non è invece necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore.
In tale quadro il datore di lavoro può trattare, nel rispetto dei principi di protezione dei dati (v. art. 5 Regolamento UE 2016/679), i dati personali dei dipendenti solo se sia normativamente previsto o disposto dagli organi competenti ovvero su specifica segnalazione del medico competente, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria.
4. Il datore di lavoro può comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’identità dei dipendenti contagiati?
I datori di lavoro, nell’ambito dell’adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus a meno che il diritto nazionale lo consenta.
In base al quadro normativo nazionale il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l’individuazione dei “contatti stretti” al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.
Tale obbligo di comunicazione non è, invece, previsto in favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, né i compiti sopra descritti rientrano, in base alle norme di settore, tra le specifiche attribuzioni di quest’ultimo.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, proprio nella fase dell’attuale emergenza epidemiologica, dovrà continuare a svolgere i propri compiti consultivi, di verifica e di coordinamento, offrendo la propria collaborazione al medico competente e al datore di lavoro (ad esempio, promuovendo l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee a tutelare la salute dei lavoratori nello specifico contesto lavorativo; aggiornando il documento di valutazione dei rischi; verificando l’osservanza dei protocolli interni).
Il Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza quando nell’esercizio delle proprie funzioni venga a conoscenza di informazioni- che di regola tratta in forma aggregata ad es. quelle riportate nel documento di valutazione dei rischi- rispetta le disposizioni in materia di protezione dei dati nei casi in cui sia possibile, anche indirettamente, l’identificazione di taluni interessati.
7. Il datore di lavoro può richiedere l’effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti?
Si, ma solo se disposta dal medico competente e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test.
Solo il medico competente, infatti, in quanto professionista sanitario, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (cfr. par. 12 del Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti sociali aggiornato il 24 aprile 2020).
Resta fermo che le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami), salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro.
Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che
vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.
Resta fermo che i lavoratori possono liberamente aderire alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale relative ai test sierologici Covid-19, di cui siano venuti a conoscenza anche per il tramite del datore di lavoro, coinvolto dal dipartimento di prevenzione locale per veicolare l’invito di adesione alla campagna tra i propri dipendenti (cfr. FAQ n. 10 - Trattamento dati nel contesto sanitario nell’ambito dell’emergenza sanitaria).
I datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l’effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. tramite la stipula o l’integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse), senza poter conoscere l’esito dell’esame.
I lavori pubblici sono da considerarsi sostanzialmente “sbloccati” a decorrere dal 4 maggio u.s., con possibilità, a decorrere dal 27 aprile scorso, di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura.
Da tale da data, infatti, il DPCM 26 APRILE 2020 ha consentito lo svolgimento dei principali Codici ATECO di riferimento per l’edilizia (ossia il 41 “Costruzione di Edifici”, il 42 “Costruzione di opere di pubblica utilità” e 43 “Lavori di costruzione specializzati”).
Con il decreto MISE 4 maggio 2020, l'elenco dei codici ATECO, di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, è stato modificato con l'inserimento, per quanto di interesse, dei seguenti codici:
- 77.12 “Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti”;
- 77.3 “Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni”;
- 90.03.02 “Attività di conservazione e restauro di opere d'arte”.
Il successivo DPCM 17 MAGGIO 2020 - le cui disposizioni hanno trovato applicazione a decorrere dal 18 maggio e fino al 14 giugno ultimo scorso –ha poi consentito la ripresa di tutte le attività produttive industriali e commerciali sull’intero territorio nazionale.
Previsione, questa, che ha trovato conferma anche nell’ultimo decreto adottato sul punto, il DPCM 11 GIUGNO 2020, che rimarrà efficace fino al 14 luglio 2020.
Lo svolgimento della attività resta comunque condizionato al rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, e del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (art.2).
Ai protocolli già sottoscritti dal MIT – vedi supra - potranno peraltro essere affiancati protocolli adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni, sia pure nel rispetto dei principi contenuti nei primi.
Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (art. 1, co. 15, DL 33/2020).
Eventuali misure limitative delle attività economiche e produttive potranno essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con DPCM oppure dalle singole Regioni.
In particolare, queste ultime sono tenute a monitorare con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, l'adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio dovranno essere comunicati dalle Regioni al Ministero della salute, all’ISS e al comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, nelle more dell’adozione dei DPCM, la Regione può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti (art. 1, co. 16, DL 33/2020).
Con la fine del “lockdown”, dovrebbe essere quindi terminata – in linea di principio – la sospensione dei cantieri pubblici disposta a causa delle misure di contenimento del virus COVID - 19.
Dal punto di vista procedurale, è previsto che, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dei lavori lo comunica al RUP, affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale.
Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede poi alla redazione del verbale di ripresa dei lavori (art. 49, comma 4 del DM 49/2018).
Il verbale deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
Nel verbale di ripresa dei lavori, pertanto, dovrà risultare:
1) che sono venute a cessare le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori;
2) che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per il numero di giorni solari e consecutivi trascorsi;
3) quale sia lo stato dei luoghi e delle opere già eseguite;
4) quali sia lo stato delle attrezzature presenti in cantiere risultano;
5) quali sia lo stato dei materiali depositati in cantiere;
6) il verbale di accertamento dello stato dei luoghi;
7) il nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori, che tenga conto del periodo di sospensione intercorsa
Ove siano emersi, nella fase di sospensione dei lavori, elementi ostativi alla ripresa dei lavori, l’esecutore deve tempestivamente segnalarli nel verbale di accertamento dello stato dei luoghi, allegato al verbale di consegna.
Naturalmente se, nonostante siano cessate le cause della sospensione, non viene disposta la ripresa dei lavori, l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
LO SQUILIBRIO FINANZIARIO DELL’APPALTATORE – LE MISURE DI SOSTEGNO
Le sospensioni disposte per fare fronte all’emergenza COVID-19 sono riconducibili nel novero delle sospensioni per causa di “forza maggiore” o per ” factum principis”. (art. 107, comma 1, D.lgs. 50/2016), derivando da un fatto di carattere oggettivo, di per sé non imputabile né all’amministrazione, né, all’appaltatore.
Ora, trattandosi, in linea di principio, di sospensioni – ab inizio – legittime, le stesse non dovrebbero dare luogo a compensazioni e/o indennizzi per l’impresa.
Tuttavia, stante l’assoluta unicità e straordinarietà del fatto pandemico, il legislatore è intervenuto, con alcune prime misure, al fine di mitigare gli effetti della pandemia sui lavori in corso.
D’altra parte, sarebbe stato del tutto inopportuno lasciare solo in capo agli operatori economici le conseguenze negative generate dall’emergenza sanitaria.
Pertanto, anzitutto, con l’art. 91, comma 1, del DL n. 18/2020 cd “Cura Italia” viene sancito il principio secondo il quale il rispetto delle misure di contenimento del virus è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Con il comma 2 della medesima disposizione, viene invece modificato l’articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, chiarendo che l’erogazione dell’anticipazione è consentita anche nel caso di consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice stesso.
Sempre in tema di anticipazione, di maggior rilievo sono le novità contenute nell’art. 207 del DL Rilancio (n.34/2020).
Si introduce, infatti, la possibilità, per le amministrazioni, di incrementare l'importo dell'anticipazione del prezzo contrattuale fino al 30 per cento, rispetto al 20 per cento previsto dal Codice - articolo 35, comma 18, - nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Tale facoltà di incremento trova applicazione:
1) in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi; ma non siano scaduti i relativi termini,
2) per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021;
3) in ogni altro caso, in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. La determinazione dell'importo massimo attribuibile dovrà essere effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore.
Altra problematica attiene alla possibilità di poter procedere al pagamento dei lavori eseguiti prima della sospensione, anche in deroga alle tempistiche previste nel contratto di appalto.
Xxxxx, questo, che sarebbe di notevole ausilio per sostenere la crisi di liquidità in cui versano le imprese.
Ora, tale possibilità può essere senz’altro affermata per i contratti stipulati sotto il previgente D.lgs. n. 163/2006.
L’articolo 141, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, abrogato con l’entrata in vigore del nuovo Codice, stabiliva che in «caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione».
Nel Codice 50/2016, invece, non è dato rinvenire analoga disposizione.
L’unica eccezione è contenuta in una norma speciale, rappresentata dall’art 232 del cennato DL Rilancio n. 34/2020, che prevede che, in relazione agli interventi di edilizia scolastica - di cui al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 - al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento
dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.
Ciò posto, ci si interroga se, al di là dell’ipotesi dell’edilizia scolastica, sia comunque possibile procedere al pagamento di un Sal “in deroga” alle pattuizioni contrattuali.
Ad avviso dell’ANCE, tale possibilità è senz’altro percorribile.
Analogamente a quanto previsto per i contratti tra privati, infatti, anche per i contratti pubblici è possibile pervenire ad un riequilibrio volontario del sinallagma contrattuale, stante l’espresso richiamo al codice civile disposto dall’art. 30, comma 8, del Codice 50.
A conferma di quanto sostenuto, va sottolineato che primarie stazioni appaltanti (tra cui l’ANAS) hanno già dato disposizione a procedere in tal senso, oltreché alcune amministrazioni regionali (ad esempio, la Regione Campania).
Inoltre, la stessa Xxxx ha formulato una proposta di intervento normativo per definire, relativamente al pagamento delle prestazioni eseguite, il comportamento delle stazioni appaltanti in caso di sospensione dei lavori.
Con la segnalazione 5/2020, inviata a Governo e Parlamento, l’Autorità ha infatti suggerito di prevedere “una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività”.
Una previsione che, laddove adottata, per l’Autorità, potrebbe rappresentare per gli operatori economici uno strumento di aiuto particolarmente efficace per affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione delle attività.
LA QUESTIONE DEI MAGGIORI ONERI DA COVID-19- LE CAUTELE PER LE IMPRESE
Lo stato pandemico in corso ha stravolto tutte le economie mondiali e si sta ripercuotendo anche sull’edilizia e sulla vita dei cantieri in corso di esecuzione, generando, a carico delle imprese esecutrici, maggiori costi/oneri, diretti e indiretti.
In particolare, le modalità esecutive sono necessariamente condizionate dall’adempimento delle misure anticontagio imposte dalla legislazione nazionale e regionale - tra cui, anzitutto, il distanziamento personale e sociale - nonché dai protocolli sanitari siglati con la medesima finalità.
Tali extracosti possono ricondursi, in linea di massima, a due macrocategorie:
1) maggiori costi a carico delle imprese dovuti all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza finalizzate, tra l’altro, al corretto adempimento di quanto previsto nell’ambito dei Protocolli di regolamentazione anticontagio1.
2) i maggiori oneri connessi alla sottoproduzione del cantiere, collegati ai primi.
Quanto ai primi, all’appaltatore dovranno essere anzitutto riconosciuti i maggiori costi connessi all’adeguamento e all’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in ragione delle misure richieste dalla normativa vigente per contenere la diffusione del virus COVID – 19 (art. 92 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
A mero titolo esemplificativo, vi possono rientrare i costi dei dispositivi di protezione individuale per le attività lavorative per cui non è possibile rispettare la distanza di sicurezza, nonché i costi per le misure di pulizia e di sanificazione, anche delle attrezzature manuali usate da più lavoratori, delle cabine delle attrezzature di lavoro e dei mezzi di trasporto (vedi , sul punto, parte dedicata sub paragrafo sicurezza sul lavoro).
1 In linea generale, per la sicurezza, si fa riferimento, in sintesi, ai concetti di:
a) costi della sicurezza: ossia quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)/esecuzione (CSE) all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tali costi non sono soggetti al ribasso d’asta.
b) oneri aziendali per la sicurezza: afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di “datore di lavoro” e dovuti esclusivamente alle misure per la gestione del rischio proprio, connesso all’attività svolta e alle misure operative gestionali. Tali oneri sono ricompresi nell’ambito delle spese generali riconosciute all’operatore e corrispondenti a procedure contenute normalmente nei Piani Operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici (POS).
L’aumento dei costi stimati del CSE in relazione all’adeguamento del PSC per le misure anti contagio competono alla stazione appaltante.
In tal senso, dispone il punto 5 del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali.
L’amministrazione aggiudicatrice dovrà conseguentemente assicurare la copertura economica dei nuovi costi, assorbendo il relativo importo dalla voce “imprevisti”, utilizzando le eventuali economie disponibili ovvero, in caso di incapienza, con eventuale incremento delle risorse dedicate.
Quanto invece ai maggiori oneri da sottoproduzione del cantiere, il dato di partenza è rappresentato dal fatto che le suddette misure anticontagio – oltreché le difficoltà di approvvigionamento indotte dallo stato pandemico - producono una inevitabile riduzione e/o rallentamento del ritmo di produzione del cantiere. (c.d. “andamento anomalo” dei lavori).
Ora, poiché il ricavo atteso viene prodotto in un tempo maggiore rispetto a quello stimato in fase di offerta, ne discende, per tutto il tempo di tale imprevista protrazione, un aumento proporzionale dell’insieme dei fattori della produzione.
AI fini del calcolo del ristoro, è utile analizzare quali potrebbero essere i maggiori oneri che potrebbe essere chiamato a sopportare l’appaltatore.
Per la quantificazione del danno da « sottoproduzione», occorre fare riferimento
alle seguenti principali macro voci:
✓ le spese generali,
✓ il maggior costo per il personale e noli;
✓ l’ammortamento dei mezzi;
✓ il maggior costo per fideiussioni ed assicurazioni.
✓ Ritardata formazione dell’utile
BOX DI APPROFONDIMENTO
✓ Spese Generali di Impresa
L’ordinamento stabilisce che i prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche comprendono una percentuale variabile dal 13% al 17% per spese generali, da aggiungere ai costi unitari delle singole specie di lavori, in relazione, tra l'altro, al tempo contrattualmente previsto per la loro esecuzione (art.32, comma 2, lettere b) e c) del DPR 207/2010 tutt’ora vigente in virtù dell’art. 216, comma 4, del D.lgs. 50/2016).
Poiché le spese generali corrispondono ad una frazione del prezzo, le stesse sono progressivamente remunerate all'appaltatore man mano che i lavori vengono eseguiti, contabilizzati e pagati.
Ne consegue che, in caso di mancata, ritardata o prolungata produzione, le spese generali, che continuano ad essere presenti tra gli oneri aziendali, anche in caso di mancata, ridotta o prolungata produzione non vengono remunerate, ovvero lo sono in misura inferiore.
Tale mancata o minore remunerazione costituisce un pregiudizio emergente e quindi meritevole di riconoscimento.
✓ Maggiori oneri per sottoutilizzo di attrezzature e macchinari di proprietà dell’esecutore I beni strumentali destinati all’attività produttiva perdono valore nel tempo.
Tale perdita viene ripianata con i risultati economici derivanti dalla loro produzione, mediante il
procedimento di ammortamento, attraverso il quale viene riconosciuta la spesa di investimento.
L’ammortamento è l’operazione attraverso cui il costo del capitale impiegato per l’acquisto viene ripartito nel tempo di durata della vita economica del capitale stesso, onde costituire un fondo di riserva per la sua ricostituzione.
Qualora l’appalto abbia un andamento irregolare, tale operazione di ammortamento non si realizza nei tempi dovuti e l’appaltatore subisce un pregiudizio economico meritevole di riconoscimento.
✓ Maggiori oneri per personale, noli e trasporti
I costi del personale, dei noli e trasporti sono strettamente correlati al tempo di esecuzione e di impiego.
In caso di mancata, ritardata o prolungata produzione, tali costi continuano ad essere interamente sostenuti dall’appaltatore, in misura quindi non più proporzionale alla
✓ Oneri per le garanzie di adempimento
La protrazione dei tempi di esecuzione dell’appalto oltre le originarie previsioni di contratto impone all’Impresa anche il mantenimento delle polizze fideiussorie ed assicurazioni prestate a garanzia della buona esecuzione delle opere.
Se ne ricava che, in tal caso, sussiste il diritto dell’appaltatore al ristoro dei maggiori oneri sostenuti a tale titolo.
remunerazione contrattuale.
Per l’effetto, in caso di mancata o ridotta produzione, ovvero di protrazione dei tempi di esecuzione, spetta all’appaltatore la corresponsione dei maggiori costi produttivi sostenuti per le voci in esame.
Tutto ciò premesso, ai fini del riconoscimento dei maggiori oneri da sottoproduzione, per i cantieri in corso, si dovrebbe dare luogo alla seguente procedura.
Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, o il datore di lavoro, nel caso di una sola impresa, dovrebbe:
a. integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle misure anticontagio COVID-19;
b. richiedere all’impresa affidataria e alle imprese esecutrici l’integrazione del POS alle disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
c. stabilire, insieme al Committente e ai soggetti dallo stesso preposti, le misure di adeguamento del cronoprogramma dei lavori, al fine di ridurre ulteriormente i rischi indotti da lavorazioni interferenti, dovuti alla situazione sanitaria connessa al COVID-19; conseguentemente, l’impresa affidataria procede all’adeguamento del programma esecutivo dei lavori;
d. procedere all’adeguamento ed all’integrazione dei costi della sicurezza e valutare, in collaborazione agli altri soggetti preposti dal Committente, la diminuzione della produttività del cantiere, conseguente alla riorganizzazione delle fasi di lavoro derivante dalle modifiche apportate al Piano di Sicurezza e Coordinamento e al cronoprogramma dei lavori dovute alle misure di contenimento del virus COVID-19.
La stazione appaltante, a questo punto, dovrebbe procedere all'approvazione della variante contrattuale, secondo la normativa vigente.
Il Codice dei contratti consente, infatti, l’adozione di una variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c), in caso di “circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza
di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”.
A tal fine, costituiscono primario riferimento i protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 siglati dal MIT, di cui si è già fatta menzione nel paragrafo relativo alla ripresa dei lavori.
La perizia di variante dovrà quindi contenere:
- aggiornamento del PSC nei termini sopra indicati;
- riconoscimento dei maggiori oneri e costi della sicurezza;
- concordamento nuovi prezzi e applicazione dei meccanismi compensativi per eventuale incremento del costo delle materie prime;
- stima della diminuzione della produttività del cantiere, conseguente alla riorganizzazione delle fasi di lavoro derivante dalle modifiche apportate al Piano di Sicurezza e Coordinamento e al cronoprogramma dei lavori.
- proroga del termine di ultimazione dei lavori.
In caso di inerzia della stazione appaltante, si consiglia l’impresa di procedere, a scopo cautelativo, all’iscrizione dei maggiori oneri nel verbale di ripresa dei lavori, o comunque, nel primo atto contabile idoneo a riceverli, successivo al verificarsi del fatto che li ha determinati.
Ad oggi, i provvedimenti emanati in materia fiscale (Decreto del MEF 24 febbraio 2020, Decreto Legge 9/2020, Decreto Legge 18/2020, convertito con modificazioni nelle legge 27/2020 e Decreto Legge 23/2020, convertito con modificazioni nella legge 40/2020, Decreto Legge 34/2020) riguardano per la maggior parte tutto il territorio nazionale ed, in parte residuale, rimangono applicabili norme specifiche per i comuni della cd. “zona rossa”, elencati nell’Allegato 1 del DPCM 1° marzo 20202.
BONUS AL 110% PER ECO, SISMA BONUS E FOTOVOLTAICO - CESSIONE DEL CREDITO
L’art. 119 del DL 34/2020 introduce l’aumento al 110% delle detrazioni riconosciute per alcuni interventi di risparmio energetico, sicurezza antisismica e installazione di impianti fotovoltaici.
Il potenziamento dei bonus riguarda le spese sostenute3 a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021.
Tutti i bonus al 110% (compreso l’Ecobonus) sono ripartiti in 5 quote annuali.
Vengono, altresì, ammessi, in alternativa alla fruizione diretta del beneficio (detrazione suddivisa in 5 anni), lo “sconto in fattura”, e la trasformazione della detrazione in credito d’imposta, con facoltà di cessione dello stesso a terzi, xxx comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.
Ambito Oggettivo delle detrazioni maggiorate al 110%
I Bonus potenziati al 110% si applicano per interventi effettuati su:
• parti comuni di edificio,
• singole unità immobiliari,
2 Comuni della cd. “zona rossa”, elencati nell’ Allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020:
Nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: a) Vo'
3 Incluse quelle sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni, nonché del visto di conformità, ove richiesti.
• edifici unifamiliari, per i quali, ai fini dell’Ecobonus al 110%, è richiesta la destinazione ad abitazione principale. Ai fini del Sismabonus al 110%, invece, l’edificio unifamiliare può anche non essere destinato ad abitazione principale (cd. “seconda casa”)4.
Ambito Soggettivo delle detrazioni maggiorate al 110%
I Bonus potenziati al 110% vengono riconosciuti solo per5:
• i condomini,
• le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni),
• gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica,
• Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Per gli immobili posseduti dalle imprese, invece, restano valide le attuali percentuali delle agevolazioni.
Ecobonus
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione
potenziata al 110% spetta per i seguenti interventi6:
a) isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, con utilizzo di materiali isolanti, che rispettino i criteri ambientali minimi (cd. CAM) di cui al DM 11.10.2017.
4 Tali indicazioni si ritiene valgano anche nell’ipotesi di installazione di impianti fotovoltaici, tenuto conto che questa è agevolata nella misura del 110% solo a condizione che l’intervento sia eseguito insieme ai lavori da Eco o Sismabonus.
5 Cfr. l’art.119, co.9-10, del D.L. 34/2020.
6 Cfr. l’art.119, co.1-3, del D.L. 34/2020.
La detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa non superiore a
60.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del
18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa fino a 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. In tale importo rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari solo se destinati ad “abitazione principale” per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa fino a 30.000 euro,
In tale importo rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
d) ulteriori interventi di risparmio energetico (ad es. acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari), nei limiti di spesa già previsti per ciascuno di essi7, a condizione che questi siano eseguiti congiuntamente ad interventi di:
- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (di cui alla precedente lettera a);
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (di cui alle precedenti lettere b e c).
Per accedere alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi di cui al decreto previsto dal co. 3-ter dell’art. 14 del DL 63/2013 (ivi compresi i massimali di costo), e devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi
7 Cfr., in tal senso, l’art.14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013, e l’art.1, co.344-347, della legge 296/2006.
energetiche, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.
Sismabonus
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione potenziata al 110% spetta per il Sismabonus singole unità, Sismabonus condomini e Sismabonus acquisti, negli stessi limiti di spesa già previsti8, su edifici in zona 1, 2 e 39.
Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito (sempre da Xxxxxxxxxx) ad un'impresa di assicurazione e contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione Irpef del premio assicurativo è aumentata dall’attuale 19%10 al 90%.
Bonus Edilizia - fotovoltaico
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione potenziata al 110% spetta per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e accumulatori11 ad essi integrati connessi alla rete elettrica12, fino ad un tetto massimo di spesa pari a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWh di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (ridotto a 1.600 euro in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica13), a condizione che gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad interventi di risparmio energetico e messa in sicurezza
8 Si tratta del limite di 96.000 euro per gli interventi che danno diritto al Sismabonus singole unità ed al Sismabonus acquisti, ed a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio in caso di interventi da Sismabonus condomini – cfr. l’art.16, co. 1-bis, 1-quinquies ed 1-septies del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.
9 Cfr. l’art.119, co.4, del D.L. 34/2020 e l’art.16, co. da 1-bis) a 1-septies), del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.
10 Prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917
11 Per i sistemi di accumulo, il beneficio spetta nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dello stesso sistema.
12 Cfr. l’art.119, co.5-7, del D.L. 34/2020 e art.16-bis), co.1, lettera h, del D.P.R. 917/1986 - TUIR.
13 Di cui, rispettivamente, alle lettere d, e ed f del co.1, dell’art.3, del DPR 380/2001.
antisismica (si tratta delle medesime fattispecie agevolate con Xxx e Sismabonus potenziati al 110%).
La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
DISCIPLINA PER LA CESSIONE DEL CREDITO E PER LO SCONTO IN FATTURA
L’art. 122 del DL 34/2020 prevede la possibilità di optare, in alternativa all’utilizzo diretto delle detrazioni, per lo sconto in fattura e per la cessione del credito a tutti i soggetti incluse la banche e gli intermediari con facoltà di successiva cessione, in caso di spese - sostenute negli anni 2020 e 2021 - per interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio residenziale (Bonus Edilizia), ed in particolare, quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali e sugli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità14;
- efficienza energetica che accedono all’Ecobonus anche nella maggior percentuale del 110%15;
- messa in sicurezza sismica che accedono a tutte le ipotesi di Xxxxxxxxxx, anche nella maggior percentuale del 110%16;
- recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (per i quali rimane comunque confermata la percentuale del 90%, non potendo accedere al potenziamento) 17;
- installazione di impianti solari fotovoltaici, ivi compresi quelli che accedono alla detrazione del 110%18.
14 Cfr. l’art.121, co.2, lett.a, del D.L. 00/0000 x x’xxx.00, xx.0, xxxx.x-x, del D.P.R. 917/1986.
15 Cfr. gli artt.119, co.1-2, 121, co.2, lett.b, del D.L. 34/2020 e l’art.14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.
16 Cfr. gli artt.119, co.4, 121, co.2, lett.c, del D.L. 34/2020 e l’art.16, co. da 1-bis) a 1-septies), del
D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.
17 Cfr. l’art.121, co.2, lett.d, del D.L. 34/2020 e l’art.1, co.219, della legge 160/2019.
18 Cfr. l’art.121, co.2, lett.e, del D.L. 34/2020.
I soggetti che acquistano i crediti d’imposta li recuperano in compensazione con la stessa ripartizione in quote con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, ma possono anche cederli anche a istituti di credito o ad altri soggetti.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Ai fini della compensazione del credito d’imposta, non si applica il limite annuo di 700.000 euro19.
Adempimenti necessari per accedere a cessione o sconto in caso di Super Bonus al 110%
Per il riconoscimento delle opzioni cessione o sconto dei soli bonus al 110% vengono richiesti i seguenti adempimenti20:
1. il beneficiario del bonus richieda il visto di conformità rilasciato da specifici soggetti autorizzati;
2. i dati relativi all’opzione siano comunicati esclusivamente in via telematica secondo modalità attuative stabilite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Inoltre, sempre per il riconoscimento delle opzione cessione o sconto, viene previsto che:
a) per gli interventi di Ecobonus 110%, sia necessaria l’asseverazione da parte di tecnici abilitati in ordine al rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene altresì trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA, secondo modalità attuative stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare sempre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
b) per gli interventi di Xxxxxxxxxx 110%, sia sufficiente l’asseverazione già obbligatoria da parte di professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, i quali dovranno però attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
19 Di cui all’art.34 del della legge 388/2000 e dell’art.1, co.53, della legge 244/2007.
20 Cfr. art.119, co.11 e 12, del D.L. 34/2020.
Rientrano tra le spese agevolabili con i bonus potenziati anche quelle sostenute per il rilascio delle citate attestazioni ed asseverazioni, nonché del visto di conformità.
La non veridicità delle attestazioni/asseverazioni comporta la decadenza dalle agevolazioni e, in capo ai professionisti che le rilasciano, vengono applicate sanzioni pecuniarie di ammontare compreso tra 2.000 e 15.000 euro, per ciascuna attestazione infedele resa. Per i medesimi professionisti, inoltre, è previsto l’obbligo di stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.
Sono previsti:
• un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per definire le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione/sconto, comprese quelle relative all'esercizio delle relative opzioni, da effettuarsi in via telematica;
• un decreto del MISE, da emanare entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sono stabilite le modalità di trasmissione all’ENEA dell’asseverazione dei tecnici abilitati ad attestare le condizioni richieste per l’accesso alla detrazione e le relative modalità attuative.
L’Art. 28 del DL 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) introduce un credito di imposta del 60% dell’importo mensile del canone di locazione, leasing o concessione, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Beneficiari del credito sono:
✓ gli esercenti attività d’impresa, arte o professione:
o con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto,
o che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (ciascuno dei mesi di marzo,
aprile e maggio, ai quali è riferita l’agevolazione) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Sotto tale profilo, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M.14/E/2020, che ha fornito i primi chiarimenti sull’applicabilità del beneficio, chiarisce che il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese, con la conseguenza che il credito d’imposta può essere riconosciuto solo per uno dei tre mesi;
✓ gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per gli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
L’agevolazione spetta nella misura del 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Per le strutture alberghiere il credito di imposta (sia nella misura del 60%, che nella misura del 30%) viene riconosciuto indipendentemente dal volume d’affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, e non è soggetto ai limiti relativi alla compensazione dei crediti d’imposta e può essere:
✓ utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
✓ fruito in compensazione tramite Modello F24, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni (senza i limiti di importo previsti per la compensazione dei crediti d’imposta).
Occorre indicare, a tale fine il codice tributo “6920”, istituto con la Risoluzione 6 giugno 2020, n.32 e denominato «Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34»;
✓ ceduto a terzi. L’acquirente del credito d’imposta, lo utilizza con le stesse modalità del soggetto cedente, quindi, sia in dichiarazione che in compensazione. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.
L’agevolazione non è cumulabile con il cosiddetto “credito d’imposta negozi e botteghe” (art.65 DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020).
CREDITI D’IMPOSTA ADEGUAMENTO E SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO
Gli artt. 120 e 125 del Decreto Rilancio 34/2020 hanno introdotto rispettivamente:
• un credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari. Beneficiari sono le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in luoghi aperti al pubblico.
Il credito, cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione con Modello F24;
• un credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020
Beneficiari sono le imprese, lavoratori autonomi ed enti del terzo settore.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese, o in compensazione con modello F24.
Entrambi i crediti essere ceduti ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (cfr. l’art.122 del medesimo DL 34/2020). L’acquirente del credito d’imposta, lo utilizza con le stesse modalità del soggetto cedente, quindi, sia in dichiarazione che in compensazione (senza applicazione dei limiti di importo previsti per i crediti compensabili). Si attende un provvedimenti dell’AdE entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge, per stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA RICONOSCIUTI DA MISURE ANTI EMERGENZA
L’art. 122 del DL 34/2020 consente, sino al 31 dicembre 2021, la cessione, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari, dei seguenti crediti di imposta:
• credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 DL 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020) ;
• credito d’imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all’art.28;
• credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art.120;
• credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all’art.125.
I cessionari dei suddetti crediti d’imposta li utilizzano, anche in compensazione (senza applicazione dei limiti di importo previsti per i crediti compensabili) con le stesse modalità del soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.
E’ prevista l’emanazione di un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per definire le modalità attuative dell’opzione per la cessione dei crediti d’imposta, da esercitare in via telematica.
SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI TRIBUTARI
Alla luce delle novità del Decreto Legge 34/2020, coordinate con il DL 23/2020 (convertito con modificazioni nella legge 40/2020) con il DL 18/2020 (convertito con modifiche nella legge 27/2020) e quanto già disposto per la cd. “zona rossa” dal Decreto MEF 24 febbraio 2020, a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, è stato previsto quanto segue:
Adempimenti
Sono sospesi gli adempimenti tributari, su tutto il territorio nazionale, dall’8 marzo al 31 maggio21 2020. La ripresa è prevista al 30 giugno 2020
Ripresa dei versamenti di ritenute, IVA e contributi sospesi
Gli articoli 126 e 127 del DL 34/2020 (cd. DL Rilancio) prorogano al 16 settembre i termini di ripresa della riscossione dei versamenti previsti dagli artt.18 e 19 del DL 23/2020 (convertito con modificazioni nella legge 40/2020, Decreto Legge 34/2020) e dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020 (convertito con modifiche nella legge 27/2020).
In particolare, viene prevista:
• la proroga, dal 30 giugno al 16 settembre 2020 del termine della ripresa dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dell’IVA relativi al mese di aprile e di maggio 2020, sospesi dal DL 23/2020 per i soggetti che, nei
21 Ai sensi dell’art. 62, co.1, del DL 18/2020 (convertito con modifiche nella legge 27/2020) trattasi di “adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale”
mesi di marzo ed aprile 2020 hanno registrato un calo di fatturato del 33% (o del 50% per quelli con ricavi superiori a 50 mln di euro) rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. La ripresa avverrà in un’unica soluzione entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020. La proroga interessa anche gli enti non commerciali (cfr. art.126, co.1 del D.L. 34/2020 e art.18, co.1-6, del DL 23/2020);
• la proroga, dal 31 luglio al 16 settembre 2020 del termine di versamento delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo o sulle provvigioni, non operate dai sostituti d’imposta nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro. La ripresa avverrà in un’unica soluzione entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020 (cfr. art.126, co.2, del DL 34/2020 ed art.19 del DL 23/2020);
• la proroga, dal 31 maggio al 16 settembre 2020, del termine di ripresa dei versamenti scaduti a marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte, contributi e IVA, sospesi dall’art.62, co.2, del DL 18/2020 (convertito con modifiche nella legge 27/2020) per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro. La ripresa avverrà in un’unica soluzione entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020 (art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020);
• la proroga, dal 31 maggio al 16 settembre 2020, del termine di ripresa dei versamenti IVA scaduti a marzo 2020 per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, Asti e Alessandria (la cui sospensione è stata stabilita dall’art.62, co.3, del DL 18/2020 convertito con modifiche nella legge 27/2020). La ripresa avverrà in un’unica soluzione entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020 (art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020);
• la proroga al 16 settembre 2020, del termine di ripresa dei versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi assicurativi per i soggetti residenti o aventi, al 21 febbraio 2020, la sede operativa o legale nei Comuni della cd. “zona rossa originaria” (art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020 e Decreto del MEF 24 febbraio 2020);
• la proroga, dal 31 maggio al 16 settembre 2020, del termine di ripresa dei versamenti, a favore di determinate filiere produttive (art.61 del DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020) delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nonché termini
dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020
(art.127, co.1, lett.a, del medesimo DL 34/2020).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRAP
L’art.24 del DL 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) prevede che le imprese e gli esercenti arti o professioni che, nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, abbiano conseguito ricavi22 o compensi23 non superiori a 250 mln di euro non sono tenuti al versamento:
• del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 (resta fermo comunque l’obbligo di versamento degli acconti relativi al 2019)
• della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.
METODO PREVISIONALE ACCONTI DI GIUGNO
Il DL 23/2020 convertito, con modifiche nella legge 40/2020 stabilisce che per gli acconti IRPEF, IRES e IRAP, dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, le disposizioni sulle sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento non si applicano se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
In merito, l’Amministrazione finanziaria, nella CM 9/E/2020, precisa che:
• la soglia minima dell’80% può essere garantita anche sanando l’omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto IRPEF, IRES e IRAP, usufruendo dell’istituto del “ravvedimento operoso”, di cui all’art.13 del D. Lgs. 472/1997, versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata;
• la disposizione si applica ad entrambe le rate dell’acconto dovuto per tale periodo (non solo quella di giugno 2020).
SOPPRESSIONE DELLE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA IN MATERIA DI IVA E ACCISA
22 Di cui all’art.85, co.1 , lett a) e b) del TUIR – DPR 917/1986, ossia i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
23 Di cui all’at.54, co.1, del TUIR – DPR 917/1986 relativo alla determinazione del reddito da lavoro autonomo.
L’art. 123 del dl 34/2020 sopprime definitivamente, a partire dal 1° gennaio del 2021, le c.d. “clausole di salvaguardia”24 che prevedono automatiche variazioni, in aumento, delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.
COMPENSAZIONE TRA CREDITO D’IMPOSTA E XXXXXX ISCRITTO A RUOLO - SOSPENSIONE
L’art. 145 del DL 34/2020 stabilisce che, per il 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la procedura di compensazione tra crediti d’imposta e debiti iscritti a ruolo (art. 28-ter, del DPR 602/1973).
INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MODELLO F24
L’art. 147 del DL 34/2020 stabilisce che, per il 2020, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997 (modello F24), o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è elevato dagli attuali 700.000 euro a 1.000.000 di euro.
PAGAMENTI PA - SOSPENSIONE DELLE VERIFICHE EX ART. 48 -BIS DPR 602/1973
L’art. 153 del DL 34/2020 dispone, per il periodo dall’8 marzo al 31 agosto, la sospensione della disciplina sulla verifica della regolarità fiscale che le Amministrazioni pubbliche, prima di pagare importi superiori a 5.000 euro, devono effettuare nei confronti dei destinatari degli stessi (art.48-bis, DPR 602/1973).
Per i soggetti che hanno domicilio fiscale o sede legale o operativa nelle cd “zone rosse originarie” (elencate nell’allegato al DPCM 1° marzo 2020) la sospensione opera a decorrere dal 21 febbraio25.
Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente alla sospensione, per le quali l’agente della riscossione non abbia notificato l’atto di “pignoramento del credito verso terzi” (art.72-bis, dello stesso DPR 602/1973) restano prive di qualunque effetto, cosicché i soggetti pubblici dovranno procedere al pagamento a favore del beneficiario.
24 In particolare, vengono abrogati l’art.1, co.718, della legge 190/2014 e l’art.1, co.2, della legge 145/2018, come modificati, da ultimo, dall’art.1, co. 2 e 3, della legge 160/2019.
25 Cfr. l’art.68, co.2-bis, del DL Nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia;
j) Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: a) Vo
RITENUTE APPALTI-PROROGA DEI DURF EMESSI NEL MESE DI FEBBRAIO
Il DL 23/2020 convertito in legge 40/2020 ha previsto che i cd. DURF, ossia i certificati che esimono dall’applicazione dei nuovi obblighi in tema di versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti, emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020, sono validi fino al 30 giugno 2020.
In merito all’operatività della disciplina, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la stessa non rientra nelle sospensioni dei termini previsti per gli adempimenti fiscali (CM 8/E/2020 e 9/E/2020).
Pertanto, i nuovi obblighi relativi ai controlli sulle ritenute sul reddito dei lavoratori impiegati negli appalti e subappalti (art.17-bis del D.Lgs. 241/1997) sono esclusi solo per i soggetti per cui opera la sospensione dei versamenti26. Solo per questi ultimi non vige l’onere di fornire al committente l’elenco dei dipendenti impiegati nell’appalto, con il dettaglio di tutti i dati richiesti dalla suddetta normativa e, conseguentemente, il committente è esonerato dai nuovi obblighi di controllo.
In questi casi, i controlli riprenderanno dal momento in cui verranno eseguiti i versamenti sospesi per effetto dei decreti legge (da maggio 2020, per i versamenti di marzo e da giugno 2020 per quelli di aprile e maggio).
SUPERAMMORTAMENTO: PROROGA DEI TERMINI CONSEGNA DEI BENI
Ai fini del cd. Superammortamento, l’art. 50 del DL 34/2020 posticipa, dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, il termine per effettuare l’acquisto di beni strumentali, per i quali, entro il 31 dicembre 2019, è stato effettuato l’ordine e pagato un acconto pari almeno al 20% del costo d’acquisizione.
RIVALUTAZIONE DELLE AREE AGRICOLE ED EDIFICABILI
L’art.137 del DL 34/2020 riammette la rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili), per i beni posseduti al 1° luglio 2020 da persone fisiche e società semplici.
Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11%, con possibilità di rateizzazione in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020. Sulla seconda e terza rata (in scadenza, rispettivamente, il 30 settembre 2021 ed il 30 settembre 2022) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.
Entro il 30 settembre 2020 va redatta e giurata la perizia di stima.
26 Cfr. quanto stabilito dall.18 del DL 23/2020.
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
Il DL 23/2020 (convertito con modificazioni nella legge 40/2020) con l’art. 12-ter ha prorogato il termine per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva del 12 % per i beni ammortizzabili e del 10 % per i beni non ammortizzabili.
La rivalutazione può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, in luogo del termine fissato dalla legge 160/201927, ai sensi della quale la rivalutazione doveva essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello incorso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scadeva successivamente al 1° gennaio 2020 .
Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º dicembre 2022, del 1º dicembre 2023 o del 1º dicembre 2024.
TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Il DL 23/2020 sospende, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, alcuni termini previsti dalla legge28 per usufruire dell’agevolazione cd. prima casa.
Si tratta del:
✓ periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
✓ termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto;
27 Si ricorda che la legge di Bilancio 160/2019 aveva operato una riapertura dei termini la
rivalutazione dei beni d’impresa risultanti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre
2018, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili, da applicare sul maggior valore riconosciuto. (cfr. art. 1, co. 697 e seguenti). Cfr. ANCE “Legge di Bilancio 2020 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Misure fiscali di interesse” - ID N. 38132 dell’8 gennaio 2020.
28 Cfr. in particolare la nota II-bis dell’art.1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/1986
✓ termine di un anno entro il quale il contribuente deve procedere alla vendita della prima casa già posseduta, nel caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;
✓ termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto la sua prima casa deve procedere ad acquistare un’altra casa, da adibire a propria abitazione principale, al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta pari alle imposte pagate sul precedente acquisto agevolato.
Con la CM 9/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la sospensione non opera per il termine dei 5 anni decorrenti dall’acquisto agevolato, entro il quale non è possibile alienare l’abitazione pena la decadenza dalle agevolazioni “prima casa”.
Il DL 23/2020 ha previsto che per il 2020, il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo29 è prorogato al 30 aprile.
PROROGA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA
L’art.61-bis del DL 18/2020 (convertito con modificazioni nella legge 27/2020) conferma quanto già stabilito dal DL 9/2020 in ordine alla proroga, per tutto il territorio nazionale, dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata, anticipando al 1º gennaio 2020 gli effetti delle disposizioni previste dell’art. 16-bis del DL 124/2019 (convertito nella legge 157/2019) per cui, già da quest’anno, viene posticipata la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata dal 23 luglio al 30 settembre.
Questo termine vale anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi al proprio sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale, o a un CAF dipendenti.
Per il 2020, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata ai titolari di reddito di da lavoro dipendente e assimilati entro il 5 maggio 2020.
Sotto tale profilo, sempre per il 2020, vengono posticipati al 31 marzo 2020 alcuni termini connessi alle informazioni fornite da terzi all’Agenzia delle Entrate che consentono di elaborare la dichiarazione precompilata (ad es. spese sanitarie ed interessi passivi sui mutui, etc…). Tale proroga, dal 28 febbraio al 31 marzo 2020, comprende anche le comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate a carico
29 Cfr. Art. 4, comma 6-quater, del DPR n. 322/98
degli amministratori di condominio, per comunicare le spese sostenute nell’anno precedente per il recupero edilizio, la riqualificazione energetica e per lavori antisismici effettuati su parti comuni condominiali.
RINVIO DELLA DECORRENZA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, DA PARTE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, DELLE BOZZE PRECOMPILATE DEI DOCUMENTI IVA
L’art. 142 del DL 34/2020 rinvia alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021 (anziché dal 1° luglio 2020) l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate delle bozze de:
1. i registri IVA di cui agli artt. 23 (registro vendite) e 25 (registro acquisti) del DPR 633/1972,
2. le liquidazioni periodiche IVA,
3. la dichiarazione annuale IVA.
INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI
L’art. 66 del DL 18/2020 (convertito con modificazioni nella legge 27/2020) prevede una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000, per tutte le erogazioni liberali in denaro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali, nei confronti di:
• Stato
• Regioni
• Enti locali territoriali
• Enti o istituzioni pubbliche
• Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
Per le erogazioni liberali effettuate dai titolari di reddito d’impresa, si applica quanto previsto per le popolazioni colpite da calamità pubbliche30.
Gli importi versati per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti per sostenere le popolazioni colpite da calamità pubbliche è deducibile dal reddito d’impresa, anche ai fini Irap.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella CM 8/E/2020, ciò comporta:
- la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro;
- la non tassazione del valore dei beni ceduti gratuitamente, che non determinano plusvalenze o ricavi rilevanti fiscalmente.
Inoltre, la deduzione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale.
L’art. 144 del DL Rilancio 34/2020 interviene sulla sospensione dei cd. “avvisi bonari”31 ossia delle comunicazioni di irregolarità emesse dell’Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatici o formali sulle dichiarazioni dei redditi o IVA, a fronte delle quali il contribuente ha 30 giorni per concordare con il Fisco il contenuto dell’avviso bonario e pagare le somme indicate, con una riduzione delle sanzioni.
A tal riguardo viene disposto che i relativi versamenti:
- se in scadenza dall’8 marzo 2020 al 18 maggio 2020, si considerano “tempestivamente effettuati” se eseguiti entro il 16 settembre 2020;
- se in scadenza dal 19 maggio 2020 al 31 maggio 2020, possono essere eseguiti, senza sanzioni ed interessi, entro il 16 settembre 2020.
I versamenti di cui sopra possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
PROROGA DEI TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO
L’art. 157 del DL 34/2020 prevede che:
• gli atti di accertamento,
• gli atti di contestazione,
• gli atti di irrogazione delle sanzioni,
• gli atti di recupero dei crediti di imposta,
• gli atti di liquidazione, nonché di rettifica e liquidazione,
scadenti tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali, salvo casi di indifferibilità ed urgenza.
Non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto.
Sempre con effetto dall’8 marzo 2020, inoltre, non si procede all’invio di una serie di atti, inviti e comunicazioni, che verranno comunque perfezionati entro il 31 dicembre 2020, ma la cui notifica avverrà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, tra cui le comunicazioni a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni (cd “avvisi bonari”).
In relazione a tali atti viene inoltre prevista la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento (per le somme che risultano dovute, appunto, a seguito dei controlli automatici relativi alle dichiarazioni dei redditi e IVA presentate nel 2018 e di quelli formali delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 e nel 2018 - cfr. l’art.157, co.3).
Con uno o più Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le modalità di applicazione delle citate disposizioni.
PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DI SOMME AFFIDATE AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE
L’art. 154 del DL 34/2020 modifica l’art. 68 del DL 18/2020 (convertito nella legge 27/2020), relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione .
In particolare viene prorogato il termine finale della sospensione che, quindi, opera dall’8 marzo al 31 agosto 2020 (anziché al 31 maggio, come ora previsto) per il pagamento delle somme derivanti da:
• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA;
• avvisi di addebito emessi dall’INPS;
• atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane;
• ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.
Tali versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020 (anziché di giugno 2020)32.
Viene poi previsto che, per i piani di dilazione esistenti all’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste presentate fino al 31 agosto
2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di 10 rate (anche non consecutive), anziché di 533.
Inoltre, in merito alle definizioni agevolate, viene previsto che il pagamento di tutte le rate relative alla cd. “rottamazione ter” 34 e al cd. “saldo e stralcio” 35 in scadenza nel 2020 possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020..
Infine, viene prevista la possibilità di accordare nuove dilazioni anche ai soggetti che, al 31 dicembre 2019, sono stati inadempienti rispetto a rateizzazioni richieste, per le quali gli stessi non abbiano poi provveduto al pagamento di quanto dovuto36.
Il DL 34/2020 cd. DL Rilancio (art. 149) proroga al 16 settembre 2020, i termini di versamento delle somme, scadenti tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, dovute, tra l’altro, a seguito di:
• accertamento con adesione (art.7, D.Lgs 218/1997);
• accordo conciliativo (artt.48 e 48-bis DLgs 546/1992);
• accordo di mediazione (art.17-bis DLgs 546/1992);
• atti di liquidazione dell’imposta di registro per i trasferimenti di fabbricati a seguito di attribuzione della rendita (art.12 del D.L. 70/1988, convertito nella legge 54/1988);
• atti di liquidazione dell’imposta di registro per omessa registrazione di contratti di locazione (artt.10,15, e 54 del DPR 131/1986);
• atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati, in tutto o in parte (art.1, co.421, legge 311/2004);
• avvisi di liquidazione relativi ad omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, nonché dei tributi dovuti in caso di successione di beni immobili e diritti reali sugli tessi (imposte ipotecaria e catastale, bollo, tasse
33 Cfr. il nuovo art.68, co.2-ter, del DL 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020.
34 Art. 3, co. 2, lettera b) e 23, e all’art. 5, co. 1, lettera d), del DL n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018, nonché all’art. 16-bis, co.1, lettera b), n. 2 del DL n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019.
35 Art.1, co.190, della legge n. 145/2018.
ipotecarie), dell’imposta sulle donazioni (DLgs 346/1990), dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti (DPR 601/1973), e dell’imposta sulle assicurazioni (legge 1216/1961).
Per i medesimi atti, viene prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la
notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.
La proroga al 16 settembre 2020 si applica anche alle eventuali somme rateali, in scadenza sempre nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 dovute in relazione ai medesimi atti sopraindicati (quando rateizzabili), nonché di quelle relative alla:
• definizione dei processi verbali di constatazione (art.1, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018);
• definizione degli atti d’accertamento (art.2, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018);
• definizione delle controversie tributarie (art.6, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018);
• regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti (art.7, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018).
I versamenti prorogati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.
Non si procede al rimborso delle somme che vengano comunque versate nel periodo di proroga.
SOSPENSIONE ATTIVITÀ GIUDIZIARIA
Il DL 23/2020 (in particolare, all’art. 36) ha prorogato sino all’11 maggio 2020 la sospensione delle udienze civili e penali e sugli atti dei procedimenti già disposta per il periodo 9 marzo - 15 aprile 2020 dal DL 18/2037.
La sospensione riguarda, tra l’altro:
• le udienze di tutti i procedimenti giudiziari civili e penali, ivi compresi quelli relativi alle Commissioni Tributarie;
• i termini per il compimento di qualsiasi atto dei suddetti procedimenti, compresi quelli relativi alle impugnazioni.
Dal 12 maggio 2020, la sospensione può essere ulteriormente prorogata, sino al 30 giugno 2020, su decisione dei Capi degli Uffici Giudiziari. Non rientrano nella sospensione, tra le altre, le udienze di convalida dell'arresto o del fermo, quelle nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza, nonché quelle nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, o nei quali sono state disposte misure di prevenzione.
SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE - CUMULABILITÀ
L’art. 157 del DL 34/2020 dispone che la sospensione dei termini processuali delle udienze di tutti i procedimenti giudiziari civili e penali, ivi compresi quelli relativi alle Commissioni Tributari (vedi sopra), è cumulabile con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione.
Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza”, prevista dall’art. 6, co. 3, del D.Lgs. 218/97, sia la sospensione dei termini processuali.
Sul punto, nello stesso senso, si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Circolare
n. 11/E del 6 maggio 2020.
PREMIALITÀ AI LAVORATORI DIPENDENTI
Il DL 18/2020 (convertito con modificazioni nella legge 27/2020), in particolare, all’art.63, prevede che ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo inferiore o pari a 40.000 euro sia riconosciuto un premio per il mese di marzo 2020 pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Il premio non concorre al reddito imponibile del lavoratore ed è riconosciuto in via automatica dai datori di lavoro, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Il datore di lavoro recupera l’incentivo erogato, attraverso la compensazione con imposte e contributi da versare con F24.
Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria38, è stato inoltre precisato che:
38 Cfr. CM 8/E del 3 aprile 2020 e e la successiva RM 18/E del 9 aprile 2020.
- il premio spetta solo per i giorni in cui il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro. Specularmente, il bonus è escluso per i giorni in cui l’attività lavorativa è stata espletata in telelavoro o in smart working, ovvero in caso di assenza per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.);
- il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per uno dei seguenti criteri:
1. rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili,
2. rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo o individuale;
- il premio di 100 euro spetta al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in sede, indipendentemente dalla circostanza che il contratto sia full time o part time;
- qualora il lavoratore abbia più contratti part time in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.
LAVORO DIPENDENTE – MANTENIMENTO DI CD. BONUS XXXXX E CUNEO FISCALE
L’art. 128 del DL Rilancio (34/2020) stabilisce che:
• il credito di 80 euro (cd. Bonus Xxxxx)39 spettante fino al 30 giugno 2020;
• il trattamento integrativo di 100 euro di cui all'art.1 del DL 3/000000 (cd. Taglio del cuneo fiscale) spettante dal 1° luglio 2020 ai dipendenti in possesso dei requisiti previsti;
sono riconosciuti anche se il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa del COVID-19.
RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER LE CESSIONI DI BENI DA COVID-19
L’art. 124 del dl 34/2020 inserisce le mascherine e gli altri dispositivi medici e di protezione individuale nella tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26 ottobre
39 Cfr. Art.13, comma 1-bis, del TUIR DPR 917/1986.
40 convertito dalla Legge n. 21/2020.
1972, n. 633 (nuovo n.1-ter.1.), per ottenere che la relativa cessione sconti l’aliquota IVA del 5%.
In via transitoria le cessioni di tali beni, effettuate fino al 31 dicembre 2020, sono esenti da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.
TERMINI DI APPROVAZIONE DI TARIFFE ED ALIQUOTE TARI E IMU
L’art. 138 del DL 34/2020 uniforma al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU rispetto al termine del concernente il bilancio di previsione.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)
Il DL Rilancio 34/2020 all’art. 148 assume, per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA, al fine di tener debitamente conto degli effetti dell’emergenza sanitaria COVID-19, anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli stessi ISA.
In particolare stabilisce che:
• la XX.XX. definirà specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, le banche dati già disponibili per l’Amministrazione finanziaria, l’INPS, l’Ispettorato del lavoro e l’ISTAT, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica;
• su proposta delle associazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione degli Esperti, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale;
• i termini per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, sono rinviati rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.
L’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di finanza terranno conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il successivo periodo d’imposta 2019.
Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i precedenti periodi d’imposta 2018 e 2019.
PROROGA DEI TERMINI PER LE ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ – NOMINA DEI SINDACI NELLE S.R.L.
L’art.106 del DL 18/2020 (convertito con modificazioni nella legge 27/2020) sposta il termine per la convocazione dell’assemblea ordinaria di tutte le società da centoventi a centottanta giorni dalla fine dell’esercizio sociale, termine entro il quale deve essere, altresì, approvato il bilancio relativo all’esercizio precedente (2019)41.
In sostanza, al fine di evitare il rischio di contagio, la convocazione dell’assemblea e l’approvazione del bilancio dovranno essere effettuate entro il 30 giugno 2020 (anziché entro il 30 aprile).
Come è evidente, tale misura ha effetto anche in relazione alle nuove regole del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019), specie per quel che riguarda la nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l. che, nel 2018 e 2019 abbiano superato determinate soglie di patrimonio (4 milioni di euro), di reddito (4 milioni di euro) e di occupazione (20 dipendenti).
Infatti, anche tale adempimento deve essere effettuato entro il termine per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, come stabilito dall’art.8, co.6-sexies, del D.L. 162/2019, convertito, con modificazioni, nella legge 8/2020 (cd. “Decreto Milleproroghe 2020” – l’originario termine del 16 dicembre 2019 era stato spostato, di fatto, al 30 aprile 2020).
In ogni caso, viene previsto che le assemblee possono essere convocate anche in data successiva al 30 giugno 2020, ma entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sanitaria.
41 2364. Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza
(omissis)
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.
(omissis)
2478-bis del codice civile - Bilancio e distribuzione degli utili ai soci
1. Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.
(omissis)
Sul tema, l’art.103, co.2 prevede, altresì, la possibilità di utilizzare il voto telematico o per corrispondenza nelle assemblee delle s.r.l. (oltre che delle s.p.a., delle s.a.p.a., e delle società cooperative), anche in deroga alle disposizioni statutarie. Anche la stessa assemblea può svolgersi con l’ausilio di mezzi di comunicazione che consentano l’identificazione e la partecipazione dei soci.
PROROGA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA
Il DL 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020 (art.5) prevede la proroga (dal 15 agosto 2020) al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). In tal modo viene spostata al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore:
✓ delle disposizioni in materia di segnalazioni d’allerta da effettuare:
o a cura degli organi di controllo delle società nei confronti della stessa, nonché degli OCRI;
o a cura dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS ed agente della riscossione), nei confronti dell’impresa in crisi, nonché degli OCRI.
Di fatto, la misura coinvolge indirettamente anche l’applicabilità degli indici di crisi, come strumento di valutazione del possibile stato di insolvenza dell’impresa, che precede la segnalazione d’allerta;
✓ degli organismi di composizione della crisi – OCRI nell’ambito delle medesime procedure d’allerta;
✓ delle disposizioni generali e procedurali di composizione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale ecc…) relative agli istituti già disciplinati dalla legge 267/1942 – legge fallimentare.
Viene, quindi, superato quanto disposto in precedenza con il DL 9/2020, che rinviava, dal 15 agosto 2020 al 15 febbraio 2021 gli obblighi relativi alle segnalazioni d’allerta.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO
Il DL 23/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020 contiene, altresì, misure di deroga rispetto alle ordinarie disposizioni in tema di diritto societario, stabilite dal codice civile, per tutelare le imprese che fronteggiano l’emergenza sanitaria.
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Al fine di tutelare le imprese dagli effetti derivanti dalla perdita di capitale sociale dovuta all’emergenza sanitaria, e verificatasi nel corso degli «esercizi chiusi al 31 dicembre 2020», dal 9 aprile e fino al 31 dicembre 2020, l’art.6 del DL Liquidità sospende le disposizioni del codice civile relative:
• all’obbligo di ricostituzione del capitale sociale che si sia ridotto, anche al di sotto del minimo, a causa di perdite;
• alla causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
Viene, in sostanza, esclusa la responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale connessa alla gestione del patrimonio sociale, in caso di perdita del capitale.
Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio
Il DL 23/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020 (art.7) stabilisce che nella redazione dei bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, venga mantenuto il principio secondo il quale «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività» .
In particolare, tale valutazione generale deve essere mantenuta nel bilancio (e nella relativa nota informativa) se effettivamente la previsione di continuità aziendale risultava presente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.
Ciò consentirà di avere sia una corretta rappresentazione di bilancio della situazione dell’impresa, considerata “sana” fino al manifestarsi della crisi sanitaria, sia di operare una differenziazione rispetto alle imprese che nell’esercizio 2020 hanno perso la continuità per altre cause.
La disposizione opera anche in relazione ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
Invece, con riferimento alla data di approvazione dei bilanci 2019, resta ferma la proroga al 30 giugno 2020 (del termine ordinario del 30 aprile – cfr. art.106 del
D.L. 18/2020 – “Decreto Cura Italia”, convertito con modificazioni nella legge 27/2020).
Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società
Il DL 23/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020 (art.8) stabilisce, altresì, che ai finanziamenti effettuati a favore della società dal 9 aprile 2020 e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applichino le disposizioni del codice civile relative alla cd. “postergazione” (rimborso del finanziamento solo dopo il soddisfacimento degli altri creditori - artt. 2467 e 2497 quinquies del codice civile).
In sostanza, viene previsto che, in caso di fallimento, i finanziamenti effettuati dai soci verso la società nel citato arco temporale vengano rimborsati dalla società al pari del soddisfacimento degli altri creditori.
Disposizioni su concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione
Al riguardo (art.9 del DL 23/2020, convertito nella legge 40/2020) viene prevista la proroga di sei mesi per i termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020.
Inoltre, nei procedimenti di concordato preventivo e per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all’udienza fissata per l’omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato.
Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini per il deposito della documentazione ai fini della domanda di concordato o dell’accordo di ristrutturazione42 può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento43 pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso.
Improcedibilità per i ricorsi e richieste di fallimento e dello stato di insolvenza
Il DL 23/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020 introduce all’art.10 una previsione generale di improcedibilità per i ricorsi volti alla dichiarazione di fallimento o dello stato di insolvenza, depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 (artt.15 e 195 della legge 267/1942).
La disposizione non opera:
- al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;
- all'istanza di fallimento da chiunque formulata, ai sensi degli artt.162, co.2, 173, co.2 e 3, e 180, co.7, della legge267/1942.
42 Ai sensi, rispettivamente, degli artt.161, co. 6, e 182-bis, co. 7, del X.X. 000/0000.
43 Ai sensi dell’art.67, co.3, della legge 267/1942.
Resta confermata l’eccezione relativa all’efficacia della richiesta di fallimento presentata dal Pubblico ministero, che chieda, altresì, provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa.
Dopo il 30 giugno 2020, le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.
Inoltre, nell’ipotesi in cui alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi faccia seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, viene previsto che il periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 non venga computato, tra altro44:
- ai fini del calcolo dell’anno (decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese) per il fallimento degli imprenditori individuali e collettivi (art.10 della legge 267/1942);
- ai fini del calcolo dei tre anni dalla dichiarazione di fallimento per la proposizione delle azioni revocatorie (art.69-bis della legge della legge 267/1942).
44 Disposizione inserita in fase di conversione in legge del Provvedimento.
DL LIQUIDITA’ – ART. 1 MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE
È stata introdotta la possibilità per SACE di intervenire come garante su operazioni di finanziamento delle imprese.
La norma prevede che la garanzia di SACE sarà a prima richiesta e potrà essere concessa, fino al 31 dicembre 2020, a favore delle banche e di altre istituzioni finanziarie nazionali e internazionali per finanziamenti alle imprese, di durata non superiore a sei anni, per un importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati a supporto di piccole e medie imprese che potranno usufruire della garanzia di SACE solo dopo aver esaurito la capacità di utilizzo della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI.
• Per usufruire della garanzia le imprese beneficiarie non dovranno avere crediti classificati come deteriorati al 31 dicembre 2019.
• Possono essere garantiti solo i nuovi finanziamenti o operazioni di rifinanziamento perfezionati dopo l’entrata in vigore del decreto e potranno essere destinati sia alla copertura dei costi per il personale, sia ad investimenti che al capitale circolante.
• L’importo massimo garantito non potrà essere superiore al valore più grande tra:
o 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio; (Il DL Cura Italia ha prorogato i termini per l’approvazione dei bilanci da 120 giorni a 180 giorni (fine giugno 2020).
o il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dall’ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio; (Per le imprese di costruzioni si farà sicuramente riferimento al fatturato, in quanto la manodopera, sempre più spesso, non è propria).
• Nel caso in cui l’impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE o da altra garanzia pubblica, il calcolo dell’importo massimo garantito dovrà essere effettuato sommando tutti i finanziamenti.
• Nel caso in cui l’impresa faccia parte di un gruppo, il calcolo dell’importo massimo garantito dovrà essere effettuato sommando tutti i finanziamenti.
• La garanzia, in caso di perdite per mancato rimborso del finanziamento, per le imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 1,5 mld di euro (le PMI rientrano in questa fattispecie) coprirà il 90% dell’importo del finanziamento.
• Sono previste percentuali dell’80% e del 70 % per le imprese di più grandi dimensioni.
• Per le PMI è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia, secondo cui l’impresa presenterà la richiesta alla banca che valuterà la proposta e, in caso di esito positivo, provvederà all’invio di tutta la documentazione a SACE che processerà la richiesta, verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore.
• Le imprese dovranno corrispondere una commissione annuale per il rilascio della garanzia, per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
L’impresa, inoltre, deve impegnarsi a non distribuire i dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento.
DL #CURA ITALIA, ART. 49 –, DL LIQUIDITA’, ART. 13, FONDO DI GARANZIA PMI
Il Fondo PMI può concedere, ordinariamente, garanzie attraverso due regimi di aiuto: il
“de minimis[1]” e quello relativo agli aiuti alle PMI (Reg. UE 651/14).
Da fine marzo, in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19,a seguito la Commissione europea ha deciso di consentire agli Stati membri di poter intervenire a
[1] Regime “de minimis”: sono esentati dall’obbligo di notifica in quanto si presuppone che per loro natura non siano in grado di incidere sugli scambi o di produrre significativi effetti distorsivi sulla concorrenza. La ratio del regime risiede nella possibilità per gli Stati Membri di sostenere alcuni settori merceologici o alcune tipologie di imprese attraverso la concessione di contributi di importo limitato in maniera rapida. I Regolamenti UE stabiliscono che la soglia dimensionale massima, in via generale, è pari a 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari per un’unica impresa. Nota bene: i 200.000 euro di soglia massima non corrispondono al valore massimo della garanzia concedibile dal Fondo: la garanzia concessa, infatti, viene riparametrata in termini di effettivo contributo, attraverso un algoritmo sviluppato che mette in relazione importo del finanziamento, la sua durata, il tasso di attualizzazione (per le operazioni superiori ai 12 mesi), la percentuale di copertura della garanzia e la finalità. Vedere Appendice 1 per un esempio.
favore delle imprese con ulteriori e diverse modalità rispetto alle regole vigenti ed ha introdotto un nuovo regime, disciplinato dal quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato per l’emergenza Covid (Comunicazione della Commissione C 2020/1863, adottata il 19 marzo 2020, e C 2020/2215, adottata il 3 aprile 2020), che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2020,
Questo nuovo regime, che si affiancherà in questi mesi ai precedenti due, potrà essere utilizzato dal Fondo per erogare le garanzie a favore delle PMI[2], delle Mid-Cap[3] e delle persone fisiche esercenti attività d’impresa: ha una disciplina specifica, diversa dai due regimi ordinari, con dei limiti precisi per quanto riguarda le finalità dei prestiti, la durata e gli importi finanziabili.
Le imprese potranno usufruire di un “aiuto” (beneficio effettivo che riceve l’impresa dall’intervento pubblico) massimo di 800.000 euro in valore nominale che potrà, eventualmente, cumularsi con eventuali altri aiuti ottenuti dall’impresa sulla base del de minimis e degli aiuti PMI.
***
Il Fondo di Garanzia è stato oggetto di importanti riforme operative volte a consentire allo strumento di sostenere il tessuto imprenditoriale italiano durante la crisi epidemiologica. Tutti i decreti varati dall’esecutivo in questi mesi hanno, infatti, dedicato articoli volti a migliorne il funzionamento. Dopo i vari iter parlamentari, le più importanti novità a disposizione delle imprese sono le seguenti:
Le risorse del Fondo centrale di garanzia PMI sono aumentate di 1,729 miliardi di euro. Sono previste numerose facilitazioni per la concessione della garanzia, tra le quali:
• la garanzia è concessa a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2020.
• aumento a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per singola impresa (da 2,5 milioni);
• per gli interventi di garanzia diretta (il Fondo garantisce la banca finanziatrice) la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento con durata fino a 72 mesi. L’importo massimo garantito che non potrà superare alternativamente:
[2] PMI: la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
[3] Mid-Cap: le imprese che occupano fino a 499 addetti, indipendentemente dai requisiti di fatturato e attivo di bilancio.
a. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019;
b. il 25% del fatturato totale per il 2019;
c. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento per i prossimi 18 mesi nel caso di pmi o 12 mesi per le imprese con fino a 499 dipendenti.
Nel corso dell’iter di conversione in legge del DL Liquidità, è stato inserito al comma 1, lett. c) il punto 3-bis che introduce un nuovo paramento per calcolare l’importo totale delle operazioni finanziarie coperte dalla garanzia pubblica: accanto al doppio della spesa salariale annua e al 25% del fatturato totale 2019, per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali appartenenti al settore immobiliare e delle costruzioni, saranno considerati, al posto del fatturato, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l’anno 2019, ossia il valore della produzione, voce A del Conto economico.
L’estensione del criterio di calcolo è stata richiesta dall’Ance ed è soggetta all’approvazione da parte della Commissione.
Per gli interventi di riassicurazione (il Fondo garantisce il Confidi) la copertura è del 100% dell'importo garantito dal Confidi, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la copertura massima dell'80%, che l’importo non superi i criteri prima elencati (lettere a, b, c) e a condizione che le garanzie rilasciate dai Confidi non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto
Fino all’autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all’80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione.
• sono ammesse operazioni di rinegoziazione dei prestiti non già coperti da garanzia pubblica, purché i nuovi finanziamenti erogati dopo l’entrata in vigore della Legge di conversione del DL Liquidità prevedano, un incremento pari almeno il 25 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Su richiesta dell’Ance, su tutte le operazioni di rinegoziazione la banca sarà tenuta a dichiarare al Fondo la diminuzione del tasso d’interesse per effetto della sopravvenuta garanzia. è possibile coprire con la garanzia statale al 100% prestiti erogati ad imprese di importo fino a 30mila euro della durata fino a 120 mesi. L’importo massimo del finanziamento che l’impresa può richiedere non potrà essere superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi al doppio spesa salariale o al 25% fatturato, come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o da altra “idonea documentazione” prodotta anche mediante autocertificazione (per un approfondimento su tale aspetto vedi paragrafo successivo). Per quanto riguarda i finanziamenti coperti al 100% dalla