ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE
URBANA “QUARTIERE BEN-ESSERE A BRESSO” (MI) (ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 29 novembre 2019 N. 19)
TRA
REGIONE LOMBARDIA, con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx x.0, (X.X. 80050050154), nella persona del Presidente della Regione Lombardia pro tempore XXXXXXX XXXXXXX;
E
COMUNE DI BRESSO, con sede in Bresso, via Roma n. 25 (C.F. 00935810150) nella persona del Sindaco pro tempore XXXXXX XXXXX;
di seguito denominate congiuntamente “le Parti”
RICHIAMATI
• la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 “Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale”, e in particolare l’art. 7 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale;
• il Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 n. 6 “attuazione dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019 n. 19”;
• il "Programma Regionale di Sviluppo” della XI legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 10 luglio 2018 – n. XI/64 e in particolare la Missione 18 (Politiche per la montagna e programmazione negoziata), la Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e la Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente);
PREMESSO CHE
• il quartiere compreso tra le vie Villoresi – Xxx Xxxxxxx – XX Settembre – Ex Martiri Fosse Ardeatine nel Comune di Bresso è un comparto urbano, collocato al margine dell’abitato al confine con il Parco Nord Milano, caratterizzato dalla presenza consolidata di strutture sociosanitarie di livello sovracomunale al servizio anche della Città di Milano e di altri Comuni del Nord Milano, in particolare una Residenza Sanitaria per Anziani in corso di ampliamento e una Residenza Sanitaria per Disabili che si preveda avrà nel nuovo periodo di concessione miglioramenti gestionali e strutturali;
• nello stesso comparto il Comune di Bresso prevede la realizzazione di una Casa protetta per ragazzi con disturbi nell’area neuropsichiatrica;
• la Giunta Comunale di Bresso con deliberazione n. 1 del 14 gennaio 2020 ha deliberato la promozione dell’Accordo di Programma per la realizzazione del progetto di rigenerazione urbana Quartiere Ben-Essere;
• la stessa Giunta Comunale con deliberazione n. 99 del 23 ottobre 2020 ha confermato la promozione del suddetto Accordo di Programma dando atto della rideterminazione dei costi a seguito degli approfondimenti tecnici effettuati;
• la Giunta regionale della Lombardia con DGR n. XI/3831 del 17 novembre 2020 ha aderito alla proposta di accordo di programma per la realizzazione del progetto di rigenerazione urbana quartiere Ben-Essere nel comune di Bresso (MI);
PRESO ATTO CHE
• il progetto di rigenerazione urbana proposto, volto ad armonizzare e coordinare le iniziative di sviluppo dei suddetti servizi, in particolare prevede:
- la realizzazione di un Palazzetto dello sport comunale aperto e inclusivo, in sostituzione dell’attuale vecchia palestra, con la caratteristica di essere totalmente privo di barriere architettoniche per spettatori e atleti. La struttura, con una dimensione superiore all’attuale permetterà, oltre alla omologazione dei campionati delle diverse Federazioni Sportive, la possibilità di separare il volume principale di gioco in due settori per favorire la fruizione della stessa da parte degli ospiti della Residenza Sanitaria Disabili e della vicina Residenza Sanitaria per Anziani oltre che da società sportive per minori fino agli allenamenti delle squadre agonistiche e delle Associazioni Sportive per Disabili;
- la riorganizzazione della viabilità, un percorso ciclo-pedonale per accedere al Parco Nord e un adeguamento dei parcheggi di prossimità;
- l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica su scala di quartiere attraverso interventi diffusi e azioni pilota di gestione sostenibile delle acque meteoriche;
• nello stesso comparto il Comune prevede la realizzazione di una Casa protetta per ragazzi con disturbi nell’area neuropsichiatrica. L’edificio è pensato per una comunità di circa 10 utenti ubicata nella parte del quartiere incluso nel Parco Nord Milano;
• il progetto di rigenerazione urbana del quartiere, in parte degradato e morfologicamente destrutturato, è volto a valorizzarne la vocazione inclusiva attraverso il potenziamento dell’offerta di servizi sociosanitari e di carattere generale di livello sovracomunale migliorando al contempo la qualità ambientale del contesto in cui si collocano;
• il progetto di fattibilità tecnica ed economica del Palazzetto dello sport è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 16/02/21;
• Il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere connesse e delle azioni pilota di gestione acque e deflussi è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 02/09/2021
• il progetto nel suo complesso:
o esalta il ruolo non solo agonistico ma anche sociale e inclusivo dello sport
o adotta soluzioni sostenibili sul piano energetico
o promuove l’applicazione dei principi dell’invarianza idraulica attraverso azioni pilota di gestione sostenibile delle acque meteoriche, condivise nell’ambito del Contratto di Fiume e del Progetto Strategico di Sottobacino del Torrente Seveso, volte a sperimentare buone pratiche replicabili in un sistema vallivo particolarmente segnato da eventi alluvionali;
• il progetto per complessità e rilevanza sovralocale riveste interesse regionale e contribuisce, attraverso una proposta integrata ed articolata di interventi, al perseguimento degli obiettivi di:
o rigenerazione urbana, con la riqualificazione di un comparto urbano con particolare attenzione all’inclusione sociale oltre che alla ricomposizione morfologica e funzionale degli spazi;
o valorizzazione dell’offerta sociosanitaria del Nord Milano, promuovendo un polo multiservizi di rilevanza sovracomunale: RSD e RSA esistenti e la prevista Casa protetta;
o miglioramento della dotazione di strutture sportive con attenzione alla vocazione sociale dello sport e al suo ruolo nella crescita della persona, attraverso la nuova struttura aperta e inclusiva del Palazzetto dello Sport che favorisce le relazioni tra gli ospiti delle residenze sanitarie e il contesto;
o applicazione dei principi di invarianza idraulica indicati da Regione Lombardia e previsti dal Progetto Strategico di Sottobacino del Torrente Seveso attraverso azioni pilota sostenibili e replicabili;
CONSIDERATO CHE
• il Comitato per l’Accordo di Programma, nella seduta del 22 settembre 2021 ha approvato il testo dell’ipotesi di Accordo di Programma e i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, predisposta dalla Segreteria Tecnica;
• la Regione Lombardia, con DGR n. XI/5310 del 4 ottobre 2021 ha approvato l’ipotesi di Accordo di Programma e i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
• il Comune di Bresso con Deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 7 ottobre 2021, ha approvato l’ipotesi di Accordo di Programma e i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
TUTTO CIO’ PREMESSO CONSIDERATO E RICHIAMATO,
I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DEL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma:
• Allegato A – Relazione tecnico-illustrativa
• Allegato B – Quadro economico
• Allegato C – Cronoprogramma
• Allegato D – Planimetria di inquadramento generale
• Allegato E - Relazione Generale Palazzetto dello Sport inclusivo
• Allegato F – Relazione Generale Xxxxxx pilota acque e deflussi – Opere connesse
Articolo 2 - Finalità e oggetto dell’Accordo di Programma
1. La finalità del presente Accordo di Programma è la realizzazione del progetto di rigenerazione urbana “Quartiere Ben-Essere nel Comune di Bresso” con: la costruzione del nuovo Palazzetto dello sport comunale, pensato come luogo di aggregazione del quartiere e di inclusione e confronto tra le diverse tipologie di utenza, compresa la più fragile; il riordino dello spazio pubblico, delle reti e della viabilità; la gestione sostenibile delle acque meteoriche;
2. L’accordo intende in tal modo:
a. rigenerare e riqualificare un comparto urbano con particolare attenzione all’inclusione sociale e alla sostenibilità ambientale oltre che alla ricomposizione morfologica e funzionale degli spazi;
b. contribuire a valorizzare l’offerta sociosanitaria del Nord Milano, promuovendo un polo multiservizi di rilevanza sovracomunale;
c. migliorare la dotazione di strutture sportive con attenzione alla vocazione sociale dello sport e al suo ruolo nella crescita della persona, attraverso la nuova struttura
aperta e inclusiva del Palazzetto dello Sport che favorisce le relazioni tra gli ospiti delle residenze sanitarie e il contesto;
d. applicare i principi di invarianza idraulica indicati da Regione Lombardia e previsti dal Progetto Strategico di Sottobacino del Torrente Seveso attraverso azioni pilota sostenibili e replicabili;
e. modificare la viabilità del quartiere a garanzia della mobilità privata per residenti e per chi verrà a fruire dei servizi di futura realizzazione prevedendo un percorso ciclo pedonale per accedere alle aree del Parco Nord e un adeguato numero di parcheggi di prossimità;
3. Oggetto dell’Accordo di Programma è pertanto la definizione degli obblighi reciproci delle Parti per l’attuazione del progetto di rigenerazione urbana.
Articolo 3 - Ambito e descrizione del progetto
1. L’ambito oggetto di intervento e rigenerazione è localizzato tra la xxx Xxxxxxxxx – xx xxx Xxx Xxxxxxx – la via XX Settembre e l’ex via Martiri Fosse Ardeatine in Comune di Bresso;
2. Le attività e gli interventi previsti oggetto del presente Accordo di Programma sono:
a. la demolizione della palestra comunale in dismissione di circa mq. 1167;
b. la realizzazione di un Palazzetto dello sport comunale inclusivo totalmente privo di barriere architettoniche per gli spettatori e per gli atleti di circa mq. 2380 con campi di calcio, basket e volley, una palestra dedicata anche all’attività motoria di persone disabili, spogliatoi e tribune telescopiche di n. 416 posti;
c. il riordino viabilità e spazi pubblici con realizzazione di reti, infrastrutture, opere stradali e sistemazioni a verde a corredo dell’intervento e del quartiere, compresa la riapertura di Via Martiri delle fosse Ardeatine e la realizzazione di una rotonda all’incrocio con via XX Settembre (c.d. opere connesse);
d. la realizzazione di azioni pilota di gestione sostenibile delle acque meteoriche mediante sistemi di drenaggio diffusi su tutta l’area soggetta a trasformazione in grado di riequilibrare il bilancio idrologico e ridurre il carico inquinante verso i corpi idrici, ricreando le condizioni esistenti sul territorio prima dell’urbanizzazione, nonché di costruire infrastrutture verdi in grado di sfruttare tutti i benefici forniti dai servizi ecosistemici delle soluzioni naturali a partire dal recupero del Derivatore del Villoresi e dalla realizzazione di un bacino di detenzione nelle aree del Parco Nord Milano a sud dell’abitato;
e. l’attuazione di interventi preliminari per il possibile riutilizzo del Canale Derivatore di Nova (attualmente tombinato e inutilizzato) come recapito per le acque meteoriche delle reti esistenti e da realizzare nell’intero settore urbano di via Villoresi;
Articolo 4 – Fattibilità urbanistica dell’intervento
1. Gli interventi previsti dal presente Accordo di Programma sono conformi allo strumento urbanistico vigente, pertanto l’Accordo di Programma non produce effetti di variante urbanistica.
Articolo 5 – Piano dei costi e dei finanziamenti
1. Il costo complessivo del presente Accordo è pari a 6.600.000,00 € (IVA inclusa) ed è così suddiviso:
a. Euro 4.750.000,00 – demolizione palestra e realizzazione Palazzetto dello sport inclusivo
b. Euro 1.200.000,00 – realizzazione opere connesse (riordino viabilità, reti e spazi pubblici)
c. Euro 650.000,00 - azioni pilota acque e deflussi per la gestione sostenibile delle acque meteoriche
2. Il piano dei finanziamenti è così ripartito:
a. Contributo complessivo di Regione Lombardia pari a Euro 2.650.000,00 destinato a:
i. Palazzetto dello sport Euro 2.350.000,00
ii. Azioni pilota acque e deflussi Euro 300.000,00
b. Contributo complessivo del Comune di Bresso pari a Euro 3.950.000,00 destinato a:
i. Palazzetto dello sport Euro 2.400.000,00
ii. Opere connesse Euro 1.200.000,00
iii. Azioni pilota acque e deflussi Euro 350.000,00
Art. 6 – Impegni delle Parti
1. In attuazione delle finalità di cui al precedente art. 2, le Parti si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza e nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla L. 241/1990, a porre in essere tutti i comportamenti ed assumere i provvedimenti e gli atti necessari al raggiungimento degli scopi del presente accodo di programma, in particolare si impegnano a:
a. collaborare attivamente in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale;
b. promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma;
c. avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell’attività amministrativa, nonché di snellimento ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
d. rimuovere e superare ogni impedimento e/o ostacolo relativo alla realizzazione degli interventi ed all’attuazione degli impegni assunti nel presente Accordo di Programma, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla loro completa attuazione, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 7 – Impegni in capo alla Xxxxxxx Xxxxxxxxx
0. Xxxxxxx Xxxxxxxxx si impegna ad assumere gli atti di propria competenza inerenti all’attuazione del presente Accordo, con specifico riferimento al contributo a fondo perduto a favore del Comune di Bresso per la somma complessiva di € 2.650.000,00, di cui al precedente articolo 5.2, destinata alla realizzazione degli interventi di costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport e di attuazione delle Azioni pilota per la gestione sostenibile di acque e deflussi per le quote ivi indicate.
2. Il contributo, di cui al precedente comma 1, ha destinazione vincolata e sarà erogato al Comune di Bresso, per ciascuno dei due interventi, con le seguenti modalità:
a. 30% a seguito approvazione del presente Accordo di Programma da parte del Comune di Bresso
b. I successivi trasferimenti saranno effettuati alle scadenze di seguito indicate, sulla base del Quadro Economico rideterminato alla luce degli eventuali ribassi d’asta, a seguito delle richieste del Comune di Bresso accompagnate da una relazione sintetica sullo stato di attuazione degli interventi ed attività e su eventuali criticità, una volta documentato e rendicontato l’utilizzo di almeno l’80% del precedente acconto:
i. 30% a seguito consegna dei lavori
ii. 30% per successivi SAL
c. il saldo sarà erogato a seguito dell’avvenuta approvazione dei collaudi finali delle opere, previa rendicontazione delle spese sostenute.
3. Regione Lombardia non assume alcun obbligo per spese eccedenti il costo stimato di cui al precedente articolo 5.1.
Articolo 8 – Impegni in capo al Comune di Bresso
1. il Comune di Bresso si impegna ad assumere gli atti di propria competenza inerenti all’attuazione del presente Accordo, con specifico riferimento a:
a. predisporre e approvare, acquisiti tutti i pareri di legge, il progetto definitivo e il progetto esecutivo relativo alle opere di realizzazione del Quartiere Xxx Xxxxxx che comprende la costruzione di un palazzetto dello sport inclusivo, le opere connesse all’intervento e le azioni pilota per la gestione delle acque di pioggia e i deflussi urbani, di cui all’Allegato A al presente Accordo di Programma;
b. realizzare le suddette opere nel rispetto del vigente Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e smi) e del cronoprogramma compreso nell’Allegato C al presente Accordo;
c. garantire l’erogazione della quota parte di finanziamento degli interventi, pari a
€3.950.000,00;
d. garantire l’utilizzo del contributo regionale per il finanziamento delle opere e attività a cui è destinato, come previste nel QE allegato al presente Accordo di programma (Allegato B), nel rispetto delle finalità dell’Accordo;
e. assolvere gli obblighi di rendicontazione, documentando sempre l’intera spesa sostenuta attraverso la presentazione dei contratti/provvedimenti/atti riguardanti le attività di acquisizione dei beni, servizi e lavori e i relativi giustificativi di spesa e di pagamento;
f. assolvere tutti gli obblighi amministrativi utili all’attuazione del progetto nel rispetto del cronoprogramma allegato al presente Accordo (Allegato C).
Articolo 9 – Revoca del finanziamento
1. Il collegio di vigilanza verifica l’utilizzo delle somme erogate a copertura degli interventi, individuando, ove ne sussistano i presupposti, le modalità di restituzione delle somme erogate, anche parziale, o l’eventuale revoca del finanziamento, secondo quanto stabilito nell’art. 7, commi 16 – 17 e 18 della L.R. n. 19/2019.
2. Ai fini delle valutazioni di cui al punto precedente, il Collegio di Vigilanza valuta, in particolare:
a) La mancata ultimazione del progetto oggetto del presente Accordo di Programma;
b) La realizzazione sostanzialmente difforme dal progetto approvato;
c) La destinazione dell’immobile ad usi diversi da quelli previsti dal presente Accordo di Programma (Palazzetto dello sport comunale);
d) Le cause che comportano l’impossibilità di attuare l’Accordo.
Articolo 10 – Collegio di Vigilanza ed attività di controllo
1. Ai sensi dell’art. 7della L.R. n. 19/2019 e dell’art.24 del Regolamento Regionale n. 6/2020, la vigilanza e il controllo sull’esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un Collegio costituito dal:
⮚ Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;
⮚ Sindaco del Comune di Bresso o suo delegato, che lo presiede.
2. Al Collegio di Xxxxxxxxx sono attribuite le competenze previste dalla citata normativa. Il Collegio di Vigilanza si riunisce almeno una volta all’anno e delibera secondo le modalità di cui all’art. 7, commi 14, 16, 17 e 18 della Legge regionale n.19/2019.
3. Nessun onere economico dovrà gravare sull’Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio di Vigilanza.
4. Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica costituita dai tecnici nominati dai soggetti sottoscrittori, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dall’art. 22, comma 2 del Regolamento Regionale n. 6/2020.
5. Preliminarmente all’erogazione delle quote di cofinanziamento di cui all’art. 7, punto 2, lett. b) e c) del presente Accordo e all’approvazione della relazione finale dell’Accordo, la Segreteria Tecnica effettua un sopralluogo per verificare l’effettivo avanzamento e conclusione dei lavori.
Art. 11 - Controversie
Ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione del presente Accordo di Programma, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza, spetterà all’Autorità Giudiziaria competente.
Articolo 12 - Sottoscrizione, effetti e durata
1. Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 7 della L.R. 29 novembre 2019 n. 19 il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei Soggetti ed Enti partecipanti, sarà approvato con atto del Comune, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura del Comune di Bresso.
2. Il presente Accordo di Programma, comprensivo degli allegati come parti integranti e sostanziali dello stesso, è vincolante per i Soggetti sottoscrittori fino alla completa attuazione delle attività e degli interventi da esso previsti.
3. Per quanto non previsto nel presente Accordo di Programma, si richiamano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente Accordo di Programma ha durata fino al completamento delle attività e degli impegni previsti secondo cronoprogramma allegato.
Art. 13 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma, si rinvia alla L.R. n.19/2019 e al Regolamento Regionale n.6/2020, nonché alle norme del codice civile per quanto compatibili.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.
Letto, approvato e sottoscritto Milano, ottobre 2021
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
Regione Lombardia
Il Presidente Xxxxxxx Xxxxxxx
Comune di Bresso
Il Sindaco Xxxxxx Xxxxx