REGOLAMENTO
CONSORZIO DI BONIFICA XXXXXXX XX XXXXXXX
Xxx Xxxxx xxx Xxxxx, x. 00 – 00000 Xxxxxxx
REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO DI
CONCESSIONI
E
LICENZE
(Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 21 del 28/9/2011)
Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina il rilascio di concessioni, licenze e nulla osta relativi a lavori, atti e fatti interessanti le opere di bonifica e loro pertinenze, come previsto dal Regolamento di Polizia Idraulica approvato con X.X. 0/0/0000 n. 368.
Il Comitato Amministrativo provvederà, con proprio atto, alla definizione e all'aggiornamento della tipologia dei singoli casi, individuando per ognuno la classe di appartenenza.
Nel caso di Enti e/o Aziende che svolgono attività di interesse pubblico sarà possibile, su richiesta, adottare apposite e specifiche convenzioni atte a regolamentare preventivamente tutti i rapporti che fosse necessario costituire.
Art. 2
FASCE DI INEDIFICABILITA’E DI RISPETTO
Ai sensi di quanto previsto dal X.X. 0/0/0000 n. 368, ai lati dei canali consorziali dovrà essere lasciata libera una zona di rispetto della larghezza di m 2,00 dal ciglio del canale per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi e dagli altri lavori di manutenzione.
Per quanto concerne i fabbricati, il suddetto Regolamento prevede distanze variabili da m 4,00 a m 10,00 in relazione all'importanza dei canali.
Poiché l’avvenuta meccanizzazione pressoché integrale delle lavorazioni postula la disponibilità di maggiori spazi, ai fini di una irrinunciabile tutela delle opere di bonifica di competenza consortile e delle costruende opere private, la distanza minima delle costruzioni è stabilita in m. 10,00.
Le distanze sopra definite avranno il carattere della generalità e, quindi, saranno automaticamente integrate da sopravvenute legislazioni speciali o regolamentari, senza la necessità di aggiornamento del presente regolamento.
Ai fini della definizione delle distanze minime richieste per le opere contemplate nel presente articolo, si prevede quanto segue:
Siepi e piantagioni
Per le presenti opere si prescrive una distanza minima pari a mt. 2
Fabbriche
Appartengono a questa categoria:
a) le fabbriche vere e proprie: s’intendono come tali i fabbricati e le recinzioni fisse. Per le presenti opere si prescrive una distanza minima di m. 10.
Xxxxx restando i limiti di edificabilità stabiliti dall’art. 133 lett. a) del X.X. 0 maggio 1904, n. 368, nel caso di canali tombinati possono essere autorizzate, con deliberazione del Comitato Amministrativo, fabbriche vere e proprie a distanze inferiori a m. 10.
b) le fabbriche minori, che si distinguono in:
• Opere interrate a raso o sporgenti dal terreno per un massimo di 30 cm. S’intendono come tali i pozzetti, le caditoie, le vasche, le tubazioni in parallelo, i piazzali a raso e con cordoli, le strade a raso e con cordoli ecc.
Per ciascuna delle presenti opere si prescrive una distanza minima di m. 4.
Xxxxx restando i limiti di edificabilità stabiliti dall’art. 133 lett. a) del X.X. 0 maggio 1904, n. 368, nel caso di canali tombinati le suddette opere possono essere autorizzate, con deliberazione del Comitato Amministrativo, a distanze inferiori a
m. 4.
• Opere fuori terra
S’intendono come tali le recinzioni rimovibili (costituite da semplici elementi verticali privi di qualsiasi tipo di fondazione, infissi nel terreno, con eventuali puntelli laterali, per il sostegno di reti metalliche o vegetali di collegamento), i pali, gli sfiati, le colonnine, i cartelli pubblicitari ecc..
Per ciascuna delle presenti opere si prescrive una distanza minima di m. 6.
Xxxxx restando i limiti di edificabilità stabiliti dall’art. 133 lett. a) del X.X. 0 maggio 1904, n. 368, nel caso di canali tombinati le suddette opere possono essere autorizzate, con deliberazione del Comitato Amministrativo, a distanze inferiori a
m. 6.
Le distanze minime di cui al presente articolo“…..si intendono misurate dal ciglio per i canali in trincea e, per i canali arginati, dal piede arginale esterno…”. Qualora la proprietà demaniale si estenda oltre il ciglio o il piede arginale, dovrà essere rispettata, contemporaneamente a quella sopra prescritta, anche la distanza minima dal confine della proprietà demaniale stabilita dal Codice Civile o dal Regolamento Comunale.
Le opere già esistenti o che per una nuova bonificazione risultassero a distanza minore di quelle rispettivamente prescritte, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite.
Per comprovate necessità legate alla tipologia del canale, a esigenze idrauliche, alla natura dei luoghi, a sopravvenute variazioni del tracciato dei canali ovvero alla salvaguardia idraulica del territorio, possono essere prescritte distanze minime superiori a quelle indicate alla lett. b) del presente articolo.
Il deposito di materiali, le piantagioni, le costruzioni tra 4 e 10 metri sono soggetti a nulla osta che deve, in ogni caso, essere richiesto al Consorzio.
Art. 3
CASI PARTICOLARI
Fermo restando che in nessun caso potrà essere consentita l'edificazione di opere di cui all’art. 2 sotto i limiti stabiliti dall'art.133 lett. a) del X.X. 0 maggio 1904, n. 368, il Comitato Amministrativo, previa motivata proposta, garantite le prioritarie esigenze di sicurezza, esercizio e manutenzione del reticolo idraulico, potrà autorizzare distanze minime inferiori a quelle previste dal presente Regolamento, nei soli casi sotto indicati:
− sia per canali tombinati, sia per canali a cielo aperto, quando per entrambi i casi esistono vincoli di natura pubblica (es. strade, ferrovie, etc.) concomitanti e limitativi;
− sia per canali tombinati, sia per canali a cielo aperto, quando in entrambi i casi la linea corre internamente ai centri abitati, individuati ai sensi dell'art.4 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285;
Nel disporre tali casi particolari, di carattere assolutamente eccezionale, il Comitato Amministrativo dovrà tener conto della salvaguardia delle esigenze operative e gestionali del Consorzio; della tutela del prioritario interesse pubblico; della ragionevolezza della richiesta di concessione in deroga presentata dal consorziato; dell’equità di trattamento dei consorziati; dei principi di legalità e trasparenza dell’azione amministrativa.
Art. 4
NORMATIVA SPECIALE
Nel caso in cui le opere ricadano in aree soggette a regolamentazioni speciali che prevedano distanze diverse in materia di acque pubbliche, quali il Piano Territoriale Paesistico Regionale, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, il Piano Territoriale del Parco Regionale del Delta del Po, o altre comunque emanate da Enti pubblici operanti sul territorio, le distanze in questioni non sono riducibili e, qualora siano prevista distanze superiore, queste saranno applicate.
Art. 5
SOGGETTI RICHIEDENTI IL RILASCIO DI CONCESSIONI, LICENZE E NULLA OSTA
Possono chiedere il rilascio di concessioni, licenze e nulla osta i titolari di diritti reali su beni immobili e gli affittuari che intendono realizzare le opere o le attività di cui all'art. 1. In ogni caso, fatto salvo l’usufrutto, la domanda deve essere sottoscritta anche dal proprietario.
Art.6
DOMANDA DI CONCESSIONE O LICENZA
Per ottenere il rilascio delle concessioni/licenze occorre presentare domanda in carta semplice al Consorzio.
Per ogni istanza verrà individuato un Responsabile del Procedimento. Alla domanda dovranno essere allegati:
• Ricevuta di versamento sul c/c postale intestato al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara della somma fissata dal Comitato Amministrativo a titolo di rimborso delle spese istruttorie.
• Disegni relativi alle opere da eseguire in 3 copie cartacee ed una su supporto informatico, sottoscritte dal richiedente e, di norma, da un professionista abilitato, secondo le specifiche riportate nei sottoindicati raggruppamenti:
1. Ponti, passerelle, tombinamenti, attraversamenti con cavi e/o tubazioni, recinzioni, sbarramenti
a) planimetria catastale in scala 1:2000 della zona entro la quale deve essere realizzata o mantenuta l’opera con l’indicazione dell’esatta posizione di questa;
b) pianta ed eventuali prospetti delle opere che si intendono realizzare in scala 1:100, con l’indicazione dell’esatta posizione di queste rispetto al canale e/o all’area demaniale;
c) una o più sezioni del canale in scala 1:100 quotate sulla base di opportuni rilievi effettuati sul posto, riferite a caposaldi consorziali;
d) eventuali particolari esecutivi delle opere in scala 1:25.
2. Costruzioni
a) planimetria catastale in scala 1:2000 della zona entro la quale deve essere realizzata l’opera con l’indicazione dell’esatta posizione di questa;
b) pianta ed eventuali prospetti delle opere che si intendono realizzare in scala 1:100, con l’indicazione dell’esatta posizione di queste rispetto al canale e/o all’area demaniale;
c) una o più sezioni del canale in scala 1:100 quotate sulla base di opportuni rilievi effettuati sul posto, riferite a caposaldi consorziali;
d) eventuali particolari esecutivi delle opere in scala 1:25.
3. Parallelismi aerei, interrati, staffati
a) planimetria catastale in scala 1:2000 della zona entro la quale deve essere realizzata o mantenuta l’opera con l’indicazione dell’esatta posizione di questa;
b) pianta delle opere che si intendono realizzare in scala 1:100, con l’indicazione dell’esatta posizione di queste rispetto al canale e/o all’area demaniale;
c) profili longitudinali e trasversali in scala 1:100 quotati sulla base di opportuni rilievi effettuati sul posto, riferiti a caposaldi consorziali;
d) eventuali particolari esecutivi delle opere in scala 1:25.
4. Manufatti per scarico o prelievo di acqua, cartelli pubblicitari
a) planimetria catastale in scala 1:2000 della zona entro la quale deve essere realizzata o mantenuta l’opera con l’indicazione dell’esatta posizione di questa;
b) pianta ed eventuali prospetti delle opere che si intendono realizzare in scala 1:100, con l’indicazione dell’esatta posizione di queste rispetto al canale e/o all’area demaniale;
c) una o più sezioni comprendenti anche il canale in scala 1:100, quotate sulla base di opportuni rilievi effettuati sul posto, riferiti a caposaldi consorziali.
5. Rampe, accessi, strade, transito su area demaniale
a) planimetria catastale in scala 1:2000 della zona interessata dalla richiesta;
b) pianta ed eventuali sezioni delle opere che si intendono realizzare in scala 1:100, con l’indicazione dell’esatta posizione di queste rispetto al canale e/o all’area demaniale riferite a caposaldi consorziali;
6. Transito, sfalcio erba, coltivazioni, semine su aree demaniali
a) planimetria catastale in scala 1:2000 della zona oggetto della richiesta;
b) corografie delle opere o delle lavorazioni che si intendono realizzare nelle scale più appropriate, con l’indicazione dell’esatta posizione di queste rispetto al canale e/o all’area demaniale.
Il Consorzio, oltre agli elaborati sopradescritti, potrà richiedere ulteriori allegati tecnici ritenuti necessari all’istruttoria.
Art. 7
DOMANDE TARDIVE
Eventuali domande di concessione/licenza o nulla osta presentate tardivamente rispetto alla realizzazione dell’opera, saranno esaminate secondo la normativa in vigore al momento della domanda.
Al richiedente saranno addebitate le spese di istruttoria stabilite normalmente per le richieste analoghe e, in caso di accoglimento dovranno corrispondersi i canoni pregressi nella misura del doppio rispetto alla tabella vigente. Dal primo anno successivo a quello della domanda sarà applicato il canone tabellare.
In caso di impossibilità all’accoglimento, dovrà farsi luogo alla demolizione dell’opera ai sensi e secondo le modalità del vigente Regolamento.
Art. 8
ATTI DI CONCESSIONE, LICENZE E DISCIPLINARI
Gli atti di concessione/licenza saranno intestati ai richiedenti e ai proprietari degli immobili in relazione ai quali la concessione stessa viene rilasciata.
Le condizioni riguardanti ogni singola concessione/licenza, la descrizione particolareggiata dell'oggetto della medesima e le disposizioni, sia generali che particolari, per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione delle opere di bonifica interessate, saranno fissate in appositi "disciplinari" in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento, con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e del X.X. 0/0/0000 n. 368.
Il disciplinare della concessione/licenza dovrà contenere tutti gli elementi utili alla chiarezza dei rapporti e quindi prescrizioni particolari, canoni, durata e tutte le clausole amministrative che dovessero rendersi necessarie, oltre alle condizioni generali stabilite dalla legge ed integrate dal presente Regolamento consorziale.
Il procedimento per il rilascio degli atti suddetti o per il loro rigetto deve concludersi entro giorni 90 (novanta) dalla data di ricezione della domanda.
Entro detto termine il Consorzio può chiedere chiarimenti e/o integrazioni; in tale caso il termine del procedimento viene rinnovato con decorrenza dalla data di ricezione della risposta dell'interessato.
Nei casi di pubblica utilità ovvero di comprovata urgenza, il termine della procedura viene ridotto ad un terzo.
L’urgenza, adeguatamente motivata, sarà verificata dal Consorzio che deciderà insindacabilmente sull’ammissibilità.
Il Direttore Generale provvede a rilasciare in via ordinaria i provvedimenti di autorizzazione, sottoponendo all’approvazione del Comitato Amministrativo i casi di particolare rilevanza
L’atto di concessione/licenza verrà firmato dal Direttore Generale del Consorzio e dovrà essere sottoscritto dal concessionario per accettazione.
Gli atti di concessione/licenza di cui al presente regolamento saranno registrati solo in caso d'uso, fatti salvi i casi di particolare importanza, da valutare singolarmente, per i quali il Consorzio si riserva la facoltà di provvedere alla registrazione immediata.
Art. 9
DURATA DELLA CONCESSIONE, LICENZA E NULLA OSTA
La concessione/licenza, accordata in via assolutamente precaria, ha una durata massima di anni 19, ai sensi dell'art. 137 del richiamato R.D n. 368/1904.
Alla scadenza la concessione/licenza, in assenza di rinuncia o disdetta, si intende rinnovata automaticamente per la medesima durata di anni 19.
Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocare la concessione o licenza, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno, con preavviso di almeno giorni 90, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa di materiali di risulta, nonché al ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In difetto il Consorzio, previo preavviso, interverrà d'ufficio, addebitandone le spese al Concessionario.
Il nulla osta è definitivo e non ha scadenza.
Art. 10
CANONE DELLA CONCESSIONE O LICENZA
Il canone che il Concessionario è tenuto a pagare annualmente al Consorzio ha natura di rimborso delle maggiori spese che l'Ente sostiene nelle sue attività istituzionali per effetto della concessione/licenza quali: sorveglianza, manutenzione, gestione operativa.
L'ammontare dei canoni è determinato dal Comitato Amministrativo con proprio provvedimento.
Di norma il canone si intende riferito all’anno solare.
L'ammontare del canone sarà posto a carico del Concessionario mediante iscrizione in elenchi di riscossione; il versamento sarà effettuato con le modalità stabilite dal Comitato Amministrativo.
Nel caso in cui la concessione/licenza sia intestata ad una pluralità di soggetti, il primo dei richiedenti sarà considerato debitore principale, in solido con i successivi. Qualora ne venga fatta espressa richiesta, il Consorzio potrà provvedere alla suddivisione pro quota del canone, con addebito ai singoli intestatari e con l'avvertenza che l'importo della singola quota non potrà essere inferiore al minimo stabilito dal provvedimento di cui al primo comma.
Nei casi di concessione per scarico di acque domestiche depurate rilasciata all’Impresa costruttrice, al momento della vendita delle singole unità immobiliari il canone sarà applicato a tutti i nuovi proprietari nella stessa misura.
É facoltà del Comitato Amministrativo prevedere esenzioni o riduzioni del canone per opere eseguite e/o gestite da Enti pubblici, per finalità pubbliche o aventi carattere sociale.
Per concessioni o licenze di particolare importanza o di natura speciale, sarà il Comitato Amministrativo a fissare, caso per caso, la misura del canone annuo, tenuto conto degli oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio.
Tutte le spese istruttorie per sopralluoghi, accertamenti e pratiche amministrative, saranno corrisposte al Consorzio all’atto della presentazione della domanda di concessione/licenza.
Le eventuali spese per imposte, tasse copia di atti e quant’altro connesso verranno rimborsate al momento del ritiro dell’atto da parte del Concessionario.
Art. 11
SPESE ISTRUTTORIE PER NULLA OSTA
Per le richieste che danno origine ad un nulla osta è dovuto il rimborso delle spese istruttorie, per sopralluoghi, accertamenti e pratiche amministrative.
L’ammontare dl canone è determinato dal Comitato Amministrativo con proprio provvedimento.
Art. 12
CAUZIONE A GARANZIA
Il Consorzio potrà richiedere al Concessionario la costituzione, anche mediante polizza fidejussoria, di una cauzione a garanzia della puntuale esecuzione dei lavori o, successivamente, per accertata, costante e ripetuta incuria nella manutenzione dell'opera concessa.
Art. 13
DIRITTI DI TERZI
Il rilascio della concessione/licenza e del nulla osta non pregiudica in modo alcuno gli eventuali diritti di terzi, siano essi privati cittadini od enti.
Art. 14
ESECUZIONE DEI LAVORI - PRESCRIZIONI TECNICHE
Tutti i lavori relativi alla realizzazione delle opere concesse devono, salvo diverse disposizioni per alcune tipologie di opere, essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della buona esecuzione e della stabilità dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.
Prima di iniziare i lavori oggetto della concessione il Concessionario dovrà sottoscrivere, per accettazione, il disciplinare di concessione contenente le prescrizioni tecniche impartite dal Consorzio. Successivamente il Concessionario è tenuto a prendere accordi con gli Uffici Tecnici consorziali per ricevere le necessarie indicazioni operative e per concordare le modalità esecutive.
Qualora, entro 60 giorni dalla trasmissione dell’atto di concessione, questo non venga restituito al Consorzio firmato per accettazione, lo stesso s’intenderà revocato.
In qualunque momento il personale consorziale ha facoltà di accedere al cantiere del Concessionario e di verificare il puntuale adempimento degli impegni assunti dal Concessionario stesso nei confronti del Consorzio con la sottoscrizione del disciplinare.
Il Concessionario deve inoltre osservare tutte le ulteriori prescrizioni tecniche che il Consorzio dovesse impartire in corso di esecuzione.
Non appena ultimati i lavori, il Concessionario è tenuto a darne avviso ai predetti Uffici Tecnici per le operazioni di riscontro, pregiudiziali allo svincolo delle eventuali cauzioni di cui all'Art. 12.
I lavori dovranno essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti dal Concessionario ed approvati dal Consorzio. Sia in fase esecutiva che durante l'esercizio, nessuna variante può essere apportata senza la preventiva autorizzazione del Consorzio.
Art. 15
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE CONCESSE
Alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, e all'esercizio delle opere deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria assoluta responsabilità, il Concessionario, salvo diversa disposizione per alcune tipologie di opere.
In difetto, previo preavviso, interverrà d'ufficio il Consorzio, con addebito delle relative spese al Concessionario stesso. Nel caso in cui l'esercizio dell'opera comporti manovre che possono incidere sulla normale funzionalità idraulica con possibili danni ad altri consorziati, il Consorzio può imporre che le suddette manovre siano effettuate dal proprio personale con onere a carico del Concessionario.
Art. 16
RIPARAZIONE DEI DANNI ALLE PERTINENZE DEMANIALI
Il Concessionario, sia nell'eseguire l'opera oggetto di concessione sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti.
Qualora il Concessionario non vi ottemperi, previo preavviso, all'esecuzione dei lavori provvede il Consorzio d'ufficio, con addebito delle relative spese al Concessionario stesso.
Art. 17
RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario assume la piena responsabilità, sia civile che penale, delle opere date in concessione.
Il Concessionario tiene indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone od alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure tiene sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia, anche di carattere giudiziario, che possano essere promossi da terzi, amministrazioni pubbliche, enti o privati, in relazione all'esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione.
Art. 18
DANNI ALLE OPERE OGGETTO DI CONCESSIONE, LICENZA O NULLA OSTA
Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura ed entità che possano derivare all'opera oggetto di concessione/licenza o nulla osta a seguito di dissesti e/o eventi calamitosi che interessino la proprietà demaniale o consorziale o le sue pertinenze.
In fattispecie, il Concessionario dovrà rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così come dovrà rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione/licenza.
Art. 19
ESIGENZE IDRAULICHE
Il Consorzio concedente ha la facoltà insindacabile di imporre al Concessionario, nell'arco di validità della concessione/licenza, nuove condizioni così come di imporre, in dipendenza di esigenze idrauliche e irrigue o, comunque, dell'esecuzione di lavori consorziali, la demolizione o la modifica delle opere oggetto della concessione/licenza stessa, a cura e spese del Concessionario.
In difetto, interverrà d'ufficio il Consorzio, con addebito delle relative spese al Concessionario stesso.
Quanto sopra non deve assolutamente comportare per il Consorzio obbligo alcuno di ripristinare in tutto o in parte le opere demolite né di opporvi modifiche o di corrispondere al Concessionario, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.
Art. 20
EFFICACIA DELLA CONCESSIONE O LICENZA
La concessione o licenza dispiega efficacia al momento del rilascio. Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto al Consorzio sia l'ultimazione dei lavori che la corrispondenza dello stato di fatto con gli atti progettuali e le prescrizioni consorziali. Il Consorzio si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione dei lavori.
Art. 21
ESECUZIONE LAVORI D'UFFICIO
Le spese relative a qualsiasi lavoro eseguito d'ufficio dal Consorzio debbono essere integralmente rifuse dal Concessionario. In caso di inadempienza, la concessione o licenza decade automaticamente, restando salva ogni azione da parte dei Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal Concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e delle inadempienze riscontrate.
Art. 22
ACCESSO ALLE OPERE
Durante l'arco di validità della concessione/licenza, agli addetti e incaricati dal Consorzio deve, in qualsiasi momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate dalle opere oggetto della
concessione/licenza, affinché si possa effettuare ogni accertamento e/o intervento ritenuti necessari.
Ove necessario dovrà essere installato, a cura e spese del Concessionario, l’apposito dispositivo fornito dal Consorzio contenente la chiave.
Art. 23
REVOCA DELLA CONCESSIONE/LICENZA
L'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione/licenza comporta la revoca immediata della concessione/licenza stessa e la perdita dell’eventuale cauzione prestata a garanzia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 137 lettera c) del R.D. 8/5/1904 n. 368, che conferisce al Consorzio potere insindacabile al riguardo; resta salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal Concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza dalla concessione/licenza e dalle inadempienze riscontrate. Nel caso in cui l'inadempienza del concessionario comporti l'esecuzione di lavori da parte del Consorzio, il Concessionario dovrà rimborsare tutte le spese sostenute.
Art. 24
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'
In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà del fondo su cui insiste o è a servizio l'opera oggetto di concessione/licenza, il Concessionario deve comunicare al Consorzio, sotto la propria responsabilità, le generalità complete ed il domicilio del subentrante.
In caso di mancata comunicazione l'intestatario della concessione resta responsabile a tutti gli effetti della medesima.
Il subentrante, con l’acquisto dell’immobile, succede automaticamente nella concessione, salvo disdetta scritta indirizzata al Consorzio.
Art. 25
DIVIETO DI CESSIONE
E' vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento delle concessioni/licenze.
Art. 26
NORME TRANSITORIE
Restano in vigore, fino alla loro scadenza, le concessioni rilasciate sulla base dei Regolamenti dei soppressi Consorzi di Bonifica 1° Circondario, 2° Circondario, Valli di Vecchio Reno e Generale di Bonifica.
Art. 27
FORO COMPETENTE
Per ogni effetto, derivante dal rilascio della concessione o della licenza e per ogni eventuale controversia ad essa relativa, è competente il Foro di Ferrara.
Art.28
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’ottenimento del visto di controllo emesso dal competente Organo Regionale.
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle richieste di concessione presentate successivamente all’entrata in vigore del medesimo.