ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI CONVENZIONATI
3.
ASSISTENZA SANITARIA
AI CITTADINI CONVENZIONATI
3. ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI CONVENZIONATI
3.1. Convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina
3.1.1. Riferimenti normativi
• Legge 18 gennaio 1983, n. 3 ”Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, con protocollo ag− giuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981”, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 44 del 15 febbraio 1983.
• Accordo Amministrativo per l'applicazione della Convenzione fatto a Buenos Aires il 15 dicembre 1983.
3.1.2. Data di entrata in vigore
1˚ gennaio 1984 (da tale data è cessata l'efficacia della ”Convenzione sulle assicurazioni sociali” tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 12.04.1961).
3.1.3. Autorità competenti per la legislazione sanitaria
• per l'Italia: Ministro della Salute;
• per l'Argentina: Ministro per l'Azione Sociale.
3.1.4. Organismo di collegamento per le prestazioni sanitarie
• per l'Italia: Ministero della Salute;
• per l'Argentina: Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados Chacabuco 271 − Piso 34 5460 Buenos Aires.
3.1.5. Istituzioni competenti per l’assistenza sanitaria
• per l'Italia: l'Azienda ULSS competente per territorio;
• per l'Argentina: l'Instituto Nacional de Obras Sociales e le singole Obras Sociales.
3.1.6. Campo di applicazione in materia sanitaria
• Assicurazione malattia e maternità.
3.1.7. Campo di applicazione riguardo alle persone tutelate in Italia
• Titolari di pensione o rendita per lavoro subordinato del settore privato (e assimilati secondo la legislazione argentina), indipendentemente dalla loro cittadinanza, dovuta in virtù della sola legi− slazione argentina che soggiornano temporaneamente in Italia nonché i familiari che li accompa− gnano.
• Titolari di pensione o rendita per lavoro subordinato del settore privato (e assimilati secondo la legislazione argentina), indipendentemente dalla loro cittadinanza, dovuta in virtù della sola legi− slazione argentina che risiedono in Italia, nonché i loro familiari definiti a carico dalla legislazione italiana pure residenti in Italia, a condizione che non abbiano altro titolo all'iscrizione obbligatoria al SSN (per esempio perché godono anche di una pensione italiana o perché produttori di reddito in Italia).
L'Accordo non si applica se l'ingresso in Italia è stato determinato dallo scopo specifico di richiedere assistenza sanitaria per trattamenti di elezione.
3.1.8. Formulari
I per Italia, RA per Argentina.
• Mod. I/RA 1: assistenza sanitaria per temporaneo soggiorno in Italia;
• Mod. I/RA 2: assistenza sanitaria in caso di residenza in Italia.
Nella Parte Seconda - FORMULARI della Guida sono riportati gli esemplari in versione italiana dei suddetti moduli (le pagine comprendono anche i lati bianchi dei formulari originali).
Si ricorda che le versioni italiane dei formulari possono essere utilizzate, per sovrapposizione e/o confronto, per la traduzione dei corrispondenti modelli in lingua straniera presentati dagli interessati agli Uffici dell'Azienda ULSS.
3.1.9. Modello I/RA 1
Attestazione del diritto alle prestazioni sanitarie durante il soggiorno temporaneo in Italia dei tito- lari di pensione o rendita argentina e dei familiari che li accompagnano.
3.1.9.1. Riferimenti normativi
• Convenzione: art. 11.2 (soggiorno temporaneo);
• Accordo Amministrativo: art. 8, art. 10, art. 11.
3.1.9.2. Persone tutelate durante il temporaneo soggiorno in Italia
Titolari di pensione o rendita per lavoro subordinato del settore privato (ed assimilati secondo la le− gislazione argentina), indipendentemente dalla loro cittadinanza, dovuta in virtù della sola legislazio− ne argentina che soggiornano temporaneamente in Italia nonché i familiari che li accompagnano de− finiti a carico dalla legislazione argentina.
3.1.9.3. Notifica del diritto
L'Istituzione argentina competente compila e consegna il formulario all'interessato di norma prima della partenza dello stesso per l'Italia oppure lo trasmette all'Azienda ULSS territorialmente compe− tente per il luogo di dimora in Italia del cittadino proveniente dall'Argentina ove sia stato emesso su richiesta di quest'ultima essendo il cittadino pervenuto in Italia sprovvisto dell'attestato e necessi− tando di cure mediche.
Avvertenza
L'iter di richiesta e acquisizione del formulario attestante il diritto alle prestazione sanitarie del cit- tadino argentino richiede anche tempi piuttosto lunghi con scarsa probabilità di risposta. È di tutta evidenza che qualora la permanenza del cittadino argentino in Italia sia di breve durata, l'eroga- zione delle prestazioni sanitarie dovrà essere effettuata con spese a carico dell'assistito.
Al punto 3 vengono elencati i familiari a carico, secondo la legislazione argentina, che accompagnano in Italia il titolare.
Al punto 4 viene notificato il diritto alle prestazioni sanitarie in caso di malattia e maternità e la dura− ta del diritto.
3.1.9.4. Notifica all'Azienda ULSS
Qualora l'interessato durante il temporaneo soggiorno in Italia ritenga di dover fruire di cure medi− che, per sè o per un familiare iscritto nel modulo, presenta all'Azienda ULSS territorialmente compe− tente per il luogo di dimora il Mod. I/RA 1 in corso di validità unitamente al passaporto che ha per− messo l'ingresso in Italia.
Se egli non è in grado di rivolgersi all'Azienda ULSS prima di dover fruire di un trattamento medico urgente beneficia nondimeno di tale trattamento su presentazione al Pronto Soccorso del Mod. I/RA 1 e del passaporto.
In tal caso l'originale del modello e copia del passaporto vengono trattenuti dal Pronto Soccorso e trasmessi agli Uffici competenti dell'Azienda ULSS (di norma uffici amministrativi distrettuali) ai quali l'interessato è invitato a rivolgersi, direttamente o tramite persona delegata, non appena possibile per il perfezionamento della pratica.
3.1.9.5. Iscrizione / non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Trattandosi di cittadini convenzionati dimoranti (temporaneamente soggiornanti) e non anagrafica− mente residenti in Italia essi non vengono iscritti al Servizio sanitario nazionale pur acquisendo il di− ritto a fruire delle cure mediche secondo la legislazione sanitaria applicata in Italia per tutta la durata di validità del modello.
Xxxx interessati viene rilasciato dall'Azienda ULSS il documento di attestazione del diritto di cui all'Allegato 6 alle disposizioni ministeriali sul nuovo ricettario (v. pag. 11 e segg.), da esibire al presta− tore di cure unitamente ad un documento di riconoscimento.
Tale diritto potrà essere prorogato su presentazione di un ulteriore Mod. I/RA 1 convalidato dall'Istituzione argentina competente.
3.1.9.6. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al titolare del Mod. I/RA 1 in cui vie− ne custodita tutta la documentazione cartacea relativa al soggetto interessato e ad eventuali familia− ri a carico che l'accompagnano.
Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• fotocopia del Mod. I/RA 1 presentato dall'interessato al quale viene riconsegnato l'originale;
• fotocopia del passaporto;
• copia della eventuale lettera con cui viene richiesto il Mod. I/RA 1 alla Istituzione argentina com− petente nel caso l'interessato ne fosse sprovvisto;
• eventuali modelli di proroga del diritto;
• copia della lettera di eventuali informazioni richieste alla Istituzione estera competente;
• tutta la documentazione relativa alle prestazioni sanitarie erogate;
• copia dell'Allegato 6.
3.1.9.7. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia
Sono erogabili dai soggetti pubblici e privati accreditati o convenzionati tutte le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza con la applicazione del regime di esenzione o di partecipa− zione alla spesa sanitaria (ticket) previsto dalla legislazione italiana per i cittadini italiani residenti.
Sono esclusi i soli trattamenti di elezione (programmabili con largo anticipo) per i quali la Convenzio− ne non prevede alcuna tutela specifica. Ai fini del trasferimento per cure in Italia i cittadini prove− nienti dall'Argentina vanno quindi considerati alla stregua dei cittadini stranieri (vedi capitolo relati− vo).
Per le modalità di compilazione delle ricette si rinvia alle disposizioni ministeriali (v. pag. 11 e segg.). Al riguardo del Mod. I/RA 1 giova rimarcare quanto appresso:
• le visite effettuate dai Medici di medicina generale o dai Pediatri di libera scelta richiedono la compilazione della ricetta e vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla Azienda ULSS e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere;
• le visite effettuate dal Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica territoriale prefe− stiva, festiva e notturna) e dalla Guardia medica turistica richiedono la compilazione della ricetta, oltre alla registrazione sul normale registro delle prestazioni effettuate, per il successivo inoltro agli Uffici dell'Azienda ULSS preposti alla fatturazione delle prestazioni erogate alla Istituzione ar− gentina competente;
• le prestazioni aggiuntive effettuate dai suddetti sanitari richiedono la compilazione della ricetta;
• in caso di ricovero ospedaliero con previsione di degenza superiore a 15 giorni l'Azienda ULSS è tenuta a notificare il fatto ”senza indugi” all'Istituzione argentina competente, precisando la data di entrata in Ospedale e la probabile durata della degenza nonché la data di dimissione tratte− nendo copia delle notifiche agli atti nel fascicolo personale ”lavoratori migranti” intestato al tito− lare;
• l'Azienda ULSS, fatti salvi i casi d'urgenza, è tenuta ad avvertire preliminarmente l'Istituzione ar− gentina competente di qualsiasi prestazione riguardante la concessione di protesi, di grandi ap− parecchi e di altre prestazioni considerate di grande importanza con formale comunicazione; l'Istituzione argentina competente può notificare, entro 40 giorni, la propria opposizione; in caso di silenzio il presidio può venire concesso o la prestazione di notevole importanza erogata;
• qualora le prestazioni di cui al punto precedente debbano essere fornite con carattere di urgenza l'Azienda ULSS vi provvede immediatamente informando del fatto l'Istituzione argentina compe− tente.
3.1.9.8. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN tramite le Aziende ULSS con oneri che vengono successivamente posti a carico della Istituzione argentina competente che si è assunta tali oneri emettendo il Mod. I/RA 1 (fatturazione al costo attualmente con Mod. 125 al Ministero del LSPS).
Al fine di poter dar seguito a tale fatturazione alle scadenze previste si rende necessario che tutte le ricette compilate dai medici prescrittori, le notifiche delle prestazioni specialistiche fruite e la copia del frontespizio delle cartelle cliniche di dimissione ospedaliera (scheda nosologica di dimissione comprensiva del relativo DRG) vengano sistematicamente inserite nel fascicolo personale ”lavoratori migranti” al termine dell'iter amministrativo effettuato da vari Uffici dell'Azienda ULSS (per la retri− buzione delle visite occasionali ai Medici di libera scelta, per la retribuzione delle Farmacie conven− zionate, per la concessione di eventuali protesi, per la corresponsione dei corrispettivi ai soggetti ac− creditati, ecc.).
Alle scadenze previste l'Ufficio preposto dall'Azienda ULSS consulta il fascicolo ed effettua la fattura− zione al costo effettivo attualmente tramite Mod. 125 al Ministero del LSPS.
3.1.10. Modello I/RA 2
Attestazione del diritto alle prestazioni sanitarie durante la residenza in Italia dei titolari di pen- sione o rendita argentina e dei familiari che li accompagnano.
3.1.10.1. Riferimenti normativi
• Convenzione: art. 11.2 (residenza).
• Accordo Amministrativo: art. 9, art. 10, art. 12.
3.1.10.2. Persone tutelate in Italia
Titolari di pensione o rendita per lavoro subordinato del settore privato (ed assimilati secondo la le− gislazione argentina), indipendentemente dalla loro cittadinanza, dovuta in virtù della sola legislazio− ne argentina che risiedono anagraficamente in Italia, e/o loro familiari definiti a carico secondo la normativa italiana pure residenti in Italia, a meno che non abbiano già diritto alle prestazioni sanita− rie a norma della legislazione italiana (per esempio perché espletano una attività lavorativa o perché titolari di una pensione o rendita liquidata anche da una Istituzione italiana).
3.1.10.3. Notifica del diritto
L'Istituzione argentina competente per la liquidazione della pensione o rendita compila la parte A del modulo per il titolare di pensione o rendita.
L'Istituzione argentina competente per malattia e maternità compila la parte B del modulo e ne con− segna due copie all'interessato prima della partenza per l'Italia oppure le trasmette all'Azienda ULSS competente per residenza in Italia qualora questa abbia richiesto il Mod. I/RA 2 essendone gli inte− ressati sprovvisti al loro arrivo in Italia ed intendendo iscriversi al SSN.
Al punto 5 del formulario è attestato il diritto alle prestazioni sanitarie nonché la durata del diritto.
Al punto 6 sono indicati i familiari a carico secondo la legislazione argentina i quali possono risiedere in Italia anche senza il titolare del diritto.
3.1.10.4. Requisiti indispensabili per tutti
• residenza anagrafica in Italia e codice fiscale;
• assenza del diritto a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia ad altro titolo (per esempio: titolari di pensione o rendita anche italiana od essi stessi produttori in Italia di reddito da lavoro subordina− to o autonomo).
3.1.10.5. Notifica dell'iscrizione
Gli Uffici dell'Azienda ULSS, di norma uffici amministrativi distrettuali, recepite le due copie del Mod. I/RA 2, acquisiscono e conservano agli atti una ”autocertificazione” rilasciata ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 attestante:
• il Comune di residenza anagrafica degli interessati nel territorio dell'Azienda ULSS (in alternativa può essere ovviamente utilizzato il certificato di residenza rilasciato dal Comune);
• la condizione di familiare a carico secondo la normativa italiana dei soggetti indicati al punto 6 della parte B del Mod. I/RA 2;
• l'assenza del diritto, ad altro titolo, a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia;
• l'impegno a comunicare ogni eventuale successiva variazione del proprio status (per esempio: so− spensione o soppressione della pensione o rendita, trasferimento di residenza, inizio di attività lavorativa, variazione del nucleo dei familiari residenti in Italia, ecc.) per la conseguente notifica alla Istituzione competente argentina.
Sulla base delle dichiarazioni ”autocertificate” ed in quanto tali suscettibili degli usuali controlli gli Uffici dell'Azienda ULSS compilano la parte C delle due copie del Mod. I/RA 2 seguendo le istruzioni e note riportate in calce al modulo stesso.
Nel punto 9 viene annotato l'esito favorevole della richiesta di iscrizione. Nel punto 10 viene indicato e motivato l'eventuale diniego all'iscrizione.
Gli stessi Uffici restituiscono a mezzo posta o telefax una copia del Mod. I/RA 2 alla Istituzione argen− xxxx competente per malattia e maternità che ha compilato il punto 7 della parte B.
Alla stessa Istituzione competente vanno notificate tutte le eventuali variazioni che dovessero inter− venire sullo status dell'interessato.
3.1.10.6. Iscrizione/non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
I cittadini di cui al punto 9 della parte C vengono iscritti a tempo determinato o indeterminato al SSN secondo quanto indicato al punto 5 della parte B. Va tenuto comunque conto, se cittadini stranieri, della scadenza del titolo di soggiorno.
La decorrenza dell'iscrizione avviene dalla data indicata al punto 5 del formulario oppure dalla data del trasferimento della residenza, se posteriore, oppure dalla data di cessazione del diritto even− tualmente acquisito in precedenza con Mod. I/RA 1.
L'iscrizione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato avviene con scelta del medico e rila− scio della tessera sanitaria a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti.
In ogni caso l'iscrizione potrà essere cancellata anticipatamente su conforme notifica da parte dell'Istituzione competente oppure prorogata su presentazione, alla scadenza, di un ulteriore Mod. I/RA 2 e verifica della persistenza dei requisiti.
3.1.10.7. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda UlSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene costi− tuito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al titolare della pensione o rendita in− dicato al punto 2 della parte A del Mod. I/RA 2, in cui viene custodita tutta la documentazione carta− cea relativa alla pratica.
Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Mod. I/RA 2 rimasto agli atti d'ufficio di cui l'interessato trattiene fotocopia;
• fotocopia del passaporto;
• la ”autocertificazione” acquisita ed atti relativi ad eventuali controlli;
• eventuali comunicazioni di variazione dello status degli interessati ed atti relativi ai conseguenti provvedimenti compresa la notifica della variazione alla Istituzione competente argentina;
• eventuale Mod. I/RA 2 di proroga del diritto ed atti conseguenti;
• eventuale comunicazione di cessazione del diritto prima della scadenza ed atti conseguenti;
• copia di eventuali informazioni richieste alla Istituzione;
• copia della nota di eventuale richiesta di attestazione del diritto inoltrata alla Istituzione compe− tente;
• copia dell'Allegato 6.
3.1.10.8. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia
Sono erogabili tutte le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza a parità di condi− zioni con i cittadini italiani residenti in Italia con applicazione del vigente regime di esenzione o di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket). L'assistenza sanitaria viene erogata con le modalità previ− ste per i cittadini italiani residenti.
3.1.10.9. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN con oneri che vengono successiva− mente posti a carico della Istituzione argentina competente che ha compilato la parte B del Mod. I/RA 2. Attualmente la fatturazione avviene a forfait (sulla base del costo medio procapite) con Mod. 127 dal Ministero del LSPS. A tal fine l'Azienda ULSS e tenuta a trasmettere al Ministero del LSPS fotocopia del formulario I/RA 2 notificato nella parte C e le successive variazioni.
3.2. Accordo di reciprocità tra Italia e Australia in materia di assistenza sanitaria.
3.2.1. Riferimenti normativi
• Legge 7 giugno 1988, n. 226 ”Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di reciprocità tra l'Italia e l'Australia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1986”, pubblicata sul
S.O. n. 57 alla G.U. n. 147 del 24 giugno 1988.
• Intesa Amministrativa per l'applicazione dell'Accordo, firmata a Camberra il 18 luglio 1988, pub− blicata sulla G.U. n. 221 del 20 settembre 1988.
• Circolare del Ministero della Sanità n. 1000/IA/5107 del 19 ottobre 1988 su norme e procedure per la applicazione dell'Accordo.
3.2.2. Data di entrata in vigore
1˚ settembre 1988.
3.2.3. Autorità competenti
• per l'Italia: Ministro della Salute;
• per l'Australia: Segretario del Dipartimento della Sanità
oppure un rappresentante autorizzato di detto Xxxxxxxxxx.
3.2.4. Organismo di collegamento
• per l'Italia: Ministero della Salute;
• per l'Australia: Dipartimento dei Servizi Sociali e della Sanità a Camberra
(Department of Health and Ageing Medicare Elegibility GBO Box 9848 2601 Camberra Act).
3.2.5. Istituzioni competenti
• per l'Italia: Azienda ULSS competente per territorio;
• per l'Australia: Uffici periferici della Health Insurance Commission.
3.2.6. Campo di applicazione in materia sanitaria
Assistenza sanitaria per le prestazioni urgenti e/o clinicamente necessarie per la diagnosi, il tratta− mento e la cura delle condizioni di salute dell'interessato.
3.2.7. Campo di applicazione riguardo alle persone tutelate in Italia
• Cittadini australiani residenti in Australia che hanno diritto all'assistenza sanitaria ai sensi della legislazione di quel Paese sull'assicurazione contro le malattie.
• Cittadini di qualsiasi nazionalità residenti in Australia con permesso di soggiorno a tempo inde− terminato che, in quanto tali, hanno diritto all'assistenza sanitaria in Australia ai sensi della legi− slazione di quel Paese sull'assicurazione contro le malattie (cittadini equiparati ai cittadini austra− liani).
3.2.8. Situazioni protette
• Temporaneo soggiorno in Italia, per una durata non superiore a sei mesi, qualunque sia il motivo del soggiorno (visita, turismo, studio, lavoro, ecc.).
• Dimora in Italia a tempo indeterminato quale capo o membro del personale di una rappresentan− za diplomatica o consolare australiana in Italia o familiare convivente.
L'Accordo non si applica se l'ingresso in Italia è stato determinato dallo scopo specifico di richiedere assistenza sanitaria, fatti salvi casi di forza maggiore (ad esempio: membro dell'equipaggio di una nave diretta verso un porto italiano con patologia insorta durante il viaggio).
3.2.9. Notifica del diritto - Formulari
Non esiste alcun formulario con il quale l'Istituzione competente australiana notifica all'interessato oppure all'Azienda ULSS il diritto a fruire delle cure clinicamente necessarie durante il soggiorno in Italia.
3.2.10. Notifica all’Azienda ULSS
Il cittadino australiano o equiparato per poter fruire delle cure clinicamente necessarie durante il soggiorno in Italia deve esibire all'Azienda ULSS territorialmente competente per la dimora la se− guente documentazione per sè e per eventuali familiari che l'accompagnano:
• se cittadino australiano il passaporto valido dal quale deve risultare la cittadinanza australiana;
ovvero, in alternativa:
• se cittadino equiparato, oltre al passaporto valido, un certificato di residenza rilasciato dalla Au− torità australiana competente dal quale deve risultare che la persona è autorizzata a risiedere a tempo indeterminato in Australia (possesso del permesso di soggiorno a tempo indeterminato in Australia);
inoltre, in ogni caso:
• ”autocertificazione” dell'interessato, rilasciata ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, che at− testi che intende rimanere in Italia per un periodo non superiore a sei mesi, con date di ingresso e di partenza ben specificate;
• una tessera detta ”Medicare Card” in corso di validità comprovante la propria iscrizione alla Health Insurance Commission in Australia (Istituzione competente australiana);
ovvero, in alternativa alla tessera:
• ”autocertificazione” dell'interessato, rilasciata ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, che at− testi che ha diritto alle prestazioni ”Medicare” in Australia e il numero di iscrizione.
I cittadini australiani appartenenti al corpo diplomatico o consolare australiano in Italia sono tenuti a presentare la seguente documentazione:
• un passaporto valido dal quale deve risultare la cittadinanza australiana;
• un documento di identità rilasciato dal Ministero degli affari esteri italiano dal quale deve risulta− re che la persona è il capo o un membro del personale di una missione diplomatica o di un ufficio consolare istituito in Italia dall'Australia oppure un familiare convivente;
• una ”autocertificazione” del periodo di permanenza in Italia che può essere anche superiore a mesi sei;
• la tessera ”Medicare” od ”autocertificazione” sostitutiva come sopra;
• un certificato di residenza se si tratta di cittadini non di cittadinanza australiana.
Se l'interessato non è in grado di rivolgersi all'Azienda ULSS prima di dover fruire di un trattamento medico urgente al quale ha diritto ai sensi dell'Accordo egli beneficia nondimeno di tale trattamento su presentazione al Pronto Soccorso del passaporto valido e della ”Medicare Card”e della dichiara− zione riportante le date di arrivo e di partenza.
In tal caso fotocopia della documentazione presentata viene trattenuta dal Pronto Soccorso e tra− smessa agli Uffici competenti dell'Azienda ULSS (di norma uffici amministrativi distrettuali) ai quali l'interessato è invitato a rivolgersi non appena possibile per il perfezionamento della pratica.
Avvertenza
L'iter di richiesta e acquisizione della documentazione comprovante il diritto alle prestazione sani- tarie del cittadino australiano richiede anche tempi piuttosto lunghi con scarsa probabilità di ri- sposta. È di tutta evidenza che qualora la permanenza del cittadino australiano in Italia sia di breve durata, l'erogazione delle prestazioni sanitarie dovrà essere effettuata con spese a carico dell'assi- stito.
3.2.11. Iscrizione / non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Trattandosi di cittadini australiani o equiparati in temporaneo soggiorno e non residenti anagrafica− mente in Italia essi non vengono iscritti al Servizio sanitario nazionale pur acquisendo il diritto a frui− re delle prestazioni urgenti per tutta la durata del soggiorno.
Agli interessati viene rilasciato dall'azienda ULSS il documento di attestazione del diritto di cui all'Allegato 6 alle disposizioni ministeriali sul nuovo ricettario (v. pag. 11 e segg.), da esibire al presta− tore di cure unitamente ad un documento di riconoscimento.
Tale diritto potrà essere prorogato solo se l'evento malattia, insorto entro sei mesi dall'ingresso in Italia, dovesse protrarsi oltre tale termine (ossia oltre l'autorizzazione di soggiorno) e fino a che l'assistenza sanitaria urgente risultasse necessaria.
Il personale diplomatico o consolare e familiari conviventi fruiscono dell'assistenza sanitaria clinica− mente necessaria, non solo urgente, fino a che dura la permanenza in Italia (anche molto più a lungo di sei mesi).
3.2.12. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato ad ogni singolo titolare di ”Medicare Card” australiana in cui viene custodita tutta la documentazione cartacea relativa al soggetto inte− ressato ed idonea alla sua identificazione nei confronti della Autorità australiana.
Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• originali delle ”autocertificazioni” acquisite o delle certificazioni presentate;
• fotocopia del passaporto valido;
• fotocopia della ”Medicare Card” presentata;
• tutta la documentazione relativa alle prestazioni sanitarie erogate;
• copia dell'Allegato 6.
3.2.13. Erogazione dell’assistenza sanitaria in Italia
Sono erogabili dai soggetti pubblici e privati accreditati o convenzionati tutte le prestazioni sanitarie urgenti e clinicamente necessarie per la diagnosi, il trattamento e la cura dell'evento morboso da cui risulta affetto il cittadino durante il temporaneo soggiorno in Italia, purchè comprese nei livelli es− senziali di assistenza, ivi inclusa l'assistenza protesica (solo urgente) nei termini previsti dal Nomen− clatore tariffario in vigore per i cittadini italiani residenti.
Sulla necessità ed urgenza decide il medico deputato ad erogare la prestazione tenendo conto, a ti− tolo indicativo, della differibilità o meno delle cure fino al rientro in patria ”senza che sia messa se− riamente in pericolo la vita oppure l'integrità psico−fisica della persona”.
Sono quindi esclusi tutti i trattamenti differibili ed i trattamenti di elezione (programmati con largo anticipo).
L'Accordo con l'Australia non contempla l'istituto del trasferimento per cure in Italia ragion per cui, a tal fine, i cittadini australiani od equiparati vengono considerati alla stregua dei cittadini stranieri (vedi capitolo relativo).
Il trattamento dialitico e l'ossigenoterapia a lungo termine sono erogabili.
Al personale australiano appartenente al corpo diplomatico o consolare in Italia possono essere ero− gate tutte le prestazioni clinicamente necessarie e non solo quelle urgenti, sempre con esclusione delle cure di elezione (programmabili con largo anticipo).
Tale diversità di trattamento trova giustificazione nella più lunga permanenza in Italia di tale perso− nale.
Alle prestazioni erogate si applica il normale regime di partecipazione alla spesa (ticket) a parità di condizioni con i cittadini italiani.
Per le modalità di compilazione delle ricette si rinvia alle disposizioni ministeriali (v. pag. 11 e segg.). Al riguardo giova rimarcare quanto appresso:
• le visite effettuate dai Medici di medicina generale o dai Pediatri di libera scelta richiedono la compilazione della ricetta e vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla Azienda ULSS e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere;
• le visite effettuate dal Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica territoriale prefe− stiva, festiva e notturna) e dalla Guardia medica turistica richiedono la compilazione della ricetta, oltre alla annotazione sul normale registro delle prestazioni effettuate, per il successivo inoltro all'Ufficio dell'Azienda ULSS preposto alla fatturazione delle prestazioni alla Istituzione australia− na competente;
• le prestazioni aggiuntive effettuate dai suddetti sanitari richiedono la compilazione della ricetta;
• l'Azienda ULSS è tenuta a notificare all'Istituzione australiana competente, tramite il Ministero della Salute, i periodi di ricovero ospedaliero.
3.2.14. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN tramite le Aziende ULSS con oneri che vengono successivamente posti a carico della Istituzione australiana competente (fatturazione al co− sto attualmente con Mod. 125, tramite il Ministero del LSPS).
Al fine di poter dar seguito a tale fatturazione entro le scadenze previste si rende necessario che tut− te le ricette compilate dai medici prescrittori, le notifiche di prestazioni specialistiche fruite e la copia del frontespizio delle cartelle cliniche di dimissione ospedaliera (scheda nosologica di dimissione e relativo importo del DRG) vengano sistematicamente inserite nel fascicolo personale ”lavoratori mi− granti” al termine dell'iter amministrativo effettuato da vari Uffici dell'Azienda ULSS (per la retribu− zione delle visite occasionali ai Medici di libera scelta, per la retribuzione delle Farmacie convenzio− nate, per la concessione di eventuali protesi, per la corresponsione dei corrispettivi ai soggetti accre− ditati, ecc.).
Entro le scadenze previste l'Ufficio preposto dell'Azienda ULSS consulta il fascicolo ed effettua la fat− turazione al costo attualmente con Mod. 125 al Ministero del LSPS.
3.3. Protocollo in materia di sicurezza sociale aggiuntivo all’accordo di emigrazione tra l’Italia ed il Brasile
3.3.1. Riferimenti normativi
• Legge 2 marzo 1963, n. 509 ”Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso in Roma il 9 dicembre 1960”, pubblicata sulla G.U. n. 109 del 23 aprile 1963.
• Accordo Amministrativo per l'applicazione degli articoli da 37 a 43 dell'Accordo di emigrazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa del Brasile del 9 dicembre 1960, firmato a Brasilia il 19 marzo 1973.
• Legge 6 aprile 1977, n. 236 di ratifica del Protocollo fra l'Italia ed il Brasile firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974, aggiuntivo all'Accordo di emigrazione del 9 dicembre 1960.
• Norme di applicazione del Protocollo aggiuntivo.
3.3.2. Data di entrata in vigore
5 agosto 1977, data di entrata in vigore del Protocollo Aggiuntivo.
3.3.3. Autorità competenti per la legislazione sanitaria
• per l'Italia: Ministro della Salute;
• per il Brasile: Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
3.3.4. Organismo di collegamento per le prestazioni sanitarie
• per l'Italia: Ministero della Salute;
• per il Brasile: Instituto Nacional de Assistencia Medica da Previdencia Social Rio de Janeiro;
oppure:
Ministèrio da Saùde − Esplanada dos Ministèrios, Bloco G, Edificio Anexo,
Tèrreo CEP − 900 Brasilia.
3.3.5. Istituzioni competenti per l’assistenza sanitaria
• per l'Italia: l'Azienda ULSS competente per territorio;
• per il Brasile: l'Instituto Nacional de Assistencia Medica.
3.3.6. Campo di applicazione in materia sanitaria
• Assicurazione malattia e maternità.
• Assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali.
3.3.7. Campo di applicazione riguardo alle persone tutelate in Italia
• Cittadini brasiliani con status di lavoratori subordinati del settore privato.
• Cittadini brasiliani con status di lavoratori subordinati del settore pubblico assimilato al settore privato secondo la legislazione brasiliana.
• Cittadini brasiliani con status di lavoratori autonomi assimilati ai lavoratori subordinati del setto− re privato secondo la legislazione brasiliana.
• Titolari di pensione o rendita brasiliana delle suddette categorie di lavoratori.
• Familiari a carico delle suddette categorie di persone.
3.3.8. Situazioni protette in Italia
Il Protocollo aggiuntivo si rifà, con qualche limitazione e differenziazione, alla normativa contemplata dai Regolamenti U.E. n. 1408/1971 e n. 574/1972 e successive modificazioni e integrazioni.
Sono tutelate le seguenti situazioni:
• distacco dei lavoratori brasiliani in Italia e familiari che li seguono;
• temporaneo soggiorno in Italia di lavoratori, titolari di pensione o rendita e loro familiari a carico;
• residenza in Italia di titolari di pensione o rendita solo brasiliana e familiari a carico;
• residenza in Italia di familiari di qualsiasi nazionalità a carico di lavoratori italiani emigrati e resi− denti in Brasile;
3.3.9. Formulari
I per Italia, B per Brasile.
• X/X 0: Certificato di distacco;
• X/X 0: Certificato di diritto all'assistenza medica;
• X/X 0: Certificato di diritto all'assistenza medica per i familiari che rimangono nel Paese di o− rigine;
• X/X 0: Autorizzazione per la fornitura di protesi.
Nella Parte Seconda - FORMULARI della Guida sono riportati gli esemplari in versione italiana dei suddetti moduli (le pagine comprendono anche i lati bianchi dei formulari originali) con esclusione di quello evidenziato in corsivo.
Si ricorda che le versioni italiane dei formulari possono essere utilizzate, per sovrapposizione e/o confronto, per la traduzione dei corrispondenti modelli in lingua straniera presentati dagli interessati agli Uffici dell'Azienda ULSS.
Ulteriore modulistica che si rendesse necessaria nelle comunicazioni fra Istituzioni competenti dovrà essere sostituita da comunicazioni con lettera.
3.3.10. Modello X/X 0 per “distacco”
Certificato di diritto all’assistenza medica in favore di lavoratori dipendenti del settore privato e assimilati, secondo la legislazione brasiliana, “distaccati” temporaneamente in Italia.
Il distacco temporaneo di un lavoratore brasiliano in Italia, con il mantenimento a proprio favore del− la legislazione previdenziale brasiliana, rappresenta una deroga alla regola generale secondo la quale tutti i lavoratori sono soggetti alla legislazione previdenziale dello Stato in cui svolgono l'attività.
3.3.10.1. Riferimenti normativi
• Accordo Aggiuntivo: art. 4.1a.
• Norme di applicazione: art. 19.
3.3.10.2. Persone tutelate in Italia
• Lavoratori dipendenti da una impresa pubblica o privata con sede in Brasile che siano stati inviati in Italia per svolgere la loro attività per conto del datore di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabili previo consenso dell'Autorità competente italiana (INPS).
• Lavoratori autonomi (assimilati ai lavoratori dipendenti del settore privato secondo la legislazio− ne brasiliana) che esercitano la loro attività abitualmente in Brasile e che vengono a soggiornare in Italia per esercitare tale attività per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabili previo consen− so dell'Autorità competente italiana.
• Familiari a carico (secondo la normativa brasiliana) che li seguono in Italia.
3.3.10.3. Notifica del diritto
L'Istituzione competente brasiliana, acquisito il Mod. X/X 0 ”Certificato di distacco” dalla competente Autorità brasiliana, compila il formulario X/X 0 e lo consegna all'interessato prima della partenza per l'Italia oppure lo trasmette all'Azienda ULSS di dimora dell'interessato in Italia qualora questa lo ab− bia richiesto, essendone l'interessato sprovvisto. Nelle more vengono comunque erogate le presta− zioni in caso di urgenza assoluta.
3.3.10.4. Notifica all'Azienda ULSS
Gli Uffici dell'Azienda ULSS, recepito il Mod. X/X 0, acquisiscono e conservano agli atti fotocopia del passaporto ed una ”autocertificazione” rilasciata dall'interessato ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 attestante:
• il Comune di dimora dell'interessato e dei familiari che l'accompagnano nel territorio dell' Azien− da ULSS;
• l'assenza del diritto, ad altro titolo, di fruire dell'assistenza in Italia per sè e per i familiari a carico;
• l'impegno a comunicare ogni eventuale successiva variazione dello status proprio e dei familiari (per esempio: anticipo del rientro, trasferimento della dimora, licenziamento, cambio di sede di lavoro, ecc.) per la conseguente notifica alla Istituzione competente brasiliana.
3.3.10.5. Iscrizione/non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Trattandosi di cittadini brasiliani distaccati temporaneamente e non residenti anagraficamente in Ita− lia essi non vengono iscritti al Servizio sanitario nazionale pur acquisendo il diritto a fruire delle pre− stazioni sanitarie, in caso di necessità, per le malattie insorte nel periodo di distacco.
Xxxx interessati viene rilasciato dall'Azienda ULSS il documento di attestazione del diritto di cui all'Allegato 6 alle disposizioni ministeriali sul nuovo ricettario (v. pag. 11 e segg.), da esibire al presta− tore di cure unitamente ad un documento di riconoscimento. Tale diritto potrà essere prorogato alla scadenza su presentazione di un ulteriore Mod. X/X 0 convalidato dalla Istituzione brasiliana o cancel− lato anticipatamente su conforme notifica da parte della stessa Istituzione.
3.3.10.6. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al titolare del Mod. X/X 0 in cui viene custodita tutta la documentazione cartacea relativa al soggetto interessato ed eventuali familiari a carico. Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• originale del Mod. X/X 0 di cui l'interessato trattiene fotocopia;
• fotocopia del passaporto;
• la ”autocertificazione” acquisita ed atti relativi ad eventuali controlli;
• eventuali comunicazioni di variazione dello status del titolare e/o dei familiari ed atti relativi ai conseguenti provvedimenti compresa la notifica della variazione alla Istituzione competente bra− siliana;
• eventuale Mod. X/X 0 di proroga del diritto ed atti conseguenti;
• eventuale comunicazione di sospensione o cessazione del diritto prima della scadenza da parte della Istituzione brasiliana competente ed atti conseguenti;
• copia di eventuali informazioni richieste alla Istituzione competente brasiliana;
• copia di eventuale richiesta di attestazione del diritto inoltrata alla Istituzione competente brasi− liana;
• copia dell'Allegato 6;
• tutta la documentazione relativa alle prestazioni sanitarie fruite.
3.3.10.7. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia
Sono erogabili dai soggetti pubblici e privati accreditati o convenzionati tutte le prestazioni sanitarie ritenute necessarie, appropriate ed efficaci per le ”malattie” (malattia, maternità, infortuni sul lavoro o malattie professionali) insorte durante il periodo di distacco, purchè incluse nei livelli essenziali di assistenza, a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti in Italia con applicazione del vigente regime di esenzione o di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).
Sono esclusi i trattamenti di elezione programmabili con largo anticipo per i quali il Protocollo Ag− giuntivo non prevede alcuna tutela non essendo previsto l'istituto del trasferimento per cure. Dovrà essere applicata la normativa italiana concernente l'ingresso per cure in Italia di cittadini extracomu− nitari (vedi apposito capitolo).
Per le modalità di compilazione delle ricette si rinvia alle disposizioni ministeriali (v. pag. 11 e segg.). Al riguardo giova rimarcare quanto appresso.
• Le visite effettuate dai Medici di medicina generale o dai Pediatri di libera scelta richiedono la compilazione della ricetta e vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla Azienda ULSS e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere.
• Le visite effettuate dal Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica territoriale prefe− stiva, festiva e notturna) e dalla Guardia medica turistica richiedono la compilazione della ricetta, oltre alla registrazione sul normale registro delle prestazioni effettuate, per il successivo inoltro all'Ufficio dell'Azienda ULSS preposto alla fatturazione delle prestazioni erogate alla Istituzione brasiliana competente.
• Le prestazioni aggiuntive effettuate dai suddetti sanitari richiedono la compilazione della ricetta.
• In caso di ricovero ospedaliero è opportuno che l'Azienda ULSS notifichi all'Istituzione competen− te brasiliana, con tempestività, la data di entrata in ospedale e la probabile durata della degenza nonché la data di dimissione (è necessario indicare eventuali responsabilità di terzi, ove note, per l'esercizio del diritto di rivalsa) trattenendo copia delle notifiche agli atti nel fascicolo personale ”lavoratori migranti” intestato al titolare.
• Per la concessione di protesi l'Azienda ULSS, verificato il diritto alle prestazioni stesse secondo la normativa italiana, chiede preliminarmente l'autorizzazione all'Istituzione competente brasiliana tramite Mod. X/X 0, salvo i casi di urgenza assoluta. Le prestazioni sono comunque concesse se entro un termine ragionevole (manca un termine preciso nelle ”Norme di applicazione”) dalla da− ta della richiesta non perviene opposizione motivata da parte della Istituzione competente brasi− liana espressa sulla seconda parte del Mod. X/X 0 di richiesta di autorizzazione. Debbono inten− dersi casi di urgenza assoluta, per i quali non è richiesta una autorizzazione preventiva, quelli in cui l'erogazione delle prestazioni non può essere ritardata senza compromettere gravemente la salute dell'interessato. Qualora le prestazioni protesiche siano erogate per motivi di urgenza as− soluta l'Azienda ULSS ne dà immediata notifica all'Istituzione competente brasiliana tramite Mod. X/X 0 completato con l'indicazione motivata che la protesi è già stata fornita per motivi di urgenza assoluta.
3.3.10.8. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN tramite le Aziende ULSS con oneri che vengono successivamente posti a carico della Istituzione competente brasiliana che ha compilato il Mod. X/X 0 (fatturazione al costo effettivo attualmente con Mod. 125, al Ministero del LSPS).
Al fine di poter dar seguito a tale fatturazione entro le scadenze previste a si rende necessario che tutte le ricette compilate dai medici prescrittori, le notifiche di prestazioni specialistiche fruite e la copia del frontespizio delle cartelle cliniche di dimissione ospedaliera (scheda nosologica di dimissio− ne con relativo importo del DRG) vengano sistematicamente inserite nel fascicolo personale ”lavora− tori migranti” al termine dell'iter amministrativo effettuato da vari Uffici dell'Azienda ULSS (per la re− tribuzione delle visite occasionali ai Medici di libera scelta, per la retribuzione delle Farmacie con− venzionate, per la concessione di eventuali protesi, per la corresponsione dei corrispettivi ai soggetti accreditati, ecc.).
Entro le scadenze previste l'Ufficio preposto dall'Azienda ULSS consulta il fascicolo ed effettua la fat− turazione.
3.3.11. Modello X/X 0 per temporaneo soggiorno
Certificato di diritto all’assistenza medica durante il soggiorno temporaneo di un cittadino brasilia- no in Italia.
3.3.11.1. Riferimenti normativi
• Protocollo Aggiuntivo: art. 6/1.
• Norme di applicazione: art. 22.
3.3.11.2. Persone tutelate in Italia
• Lavoratori subordinati del settore privato.
• Lavoratori subordinati del settore pubblico assimilato al settore privato secondo la legislazione brasiliana.
• Lavoratori autonomi assimilati ai lavoratori subordinati del settore privato secondo la legislazione brasiliana.
• Titolari di pensione o rendita brasiliana delle suddette categorie di lavoratori.
• Familiari a carico delle suddette categorie di persone.
Il formulario può essere rilasciato per visite in Italia, per turismo, per soggiorno temporaneo in Italia per motivi di lavoro. In questo ultimo caso il Mod X/X 0 consente di ottenere in Italia anche le presta− zioni sanitarie conseguenti a infortunio sul lavoro o malattia professionale.
3.3.11.3. Notifica del diritto
L'Istituzione brasiliana competente per l'assistenza sanitaria compila e restituisce il modulo all'interessato di norma prima della partenza dello stesso per l'Italia oppure lo trasmette all'Azienda ULSS territorialmente competente per il luogo di dimora del cittadino brasiliano in Italia ove sia stato emesso su richiesta di quest'ultima, essendo il cittadino pervenuto in Italia sprovvisto dell'attestato e necessitando di cure immediate. Nelle more vengono comunque erogate le prestazioni in caso di ur− genza assoluta. Nel formulario sono indicati i familiari che accompagnano in Italia il titolare e la dura− ta del diritto alle prestazioni (lett. a).
Avvertenza
L'iter di richiesta e acquisizione del formulario attestante il diritto alle prestazioni sanitarie del cit- tadino brasiliano richiede anche tempi piuttosto lunghi con scarsa probabilità di risposta. È di tutta evidenza che qualora la permanenza del cittadino brasiliano in Italia sia di breve durata, l'eroga- zione delle prestazioni sanitarie dovrà essere effettuata con spese a carico dell'assistito.
3.3.11.4. Notifica all'Azienda ULSS
Qualora l'interessato durante il temporaneo soggiorno in Italia ritenga di dover fruire, per sè o per un familiare iscritto nel formulario, di assistenza medica per ”malattie” insorte nel periodo di validità del Mod. X/X 0, presenta all'Azienda ULSS territorialmente competente per il luogo di dimora il Mod. X/X 0 in corso di validità unitamente al passaporto. Se egli non è in grado di rivolgersi all'Azienda
ULSS prima di dover fruire di un trattamento medico urgente beneficia nondimeno di tale trattamen− to su presentazione al Pronto Soccorso del Mod. X/X 0 e del passaporto.
In tal caso l'originale del modello e copia del passaporto vengono trattenuti dal Pronto Soccorso e trasmessi agli Uffici competenti dell'Azienda ULSS (di norma uffici amministrativi distrettuali) ai quali l'interessato è invitato a rivolgersi non appena possibile, direttamente o tramite persona delegata, per il perfezionamento della pratica.
3.3.11.5. Iscrizione/ non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Trattandosi di cittadini brasiliani in temporaneo soggiorno e non residenti anagraficamente in Italia essi non vengono iscritti al Servizio sanitario nazionale pur acquisendo il diritto a fruire delle presta− zioni necessarie, appropriate ed efficaci, per il trattamento degli eventi morbosi insorti durante il temporaneo soggiorno in Italia. Xxxx interessati viene rilasciato dall'Azienda ULSS il documento di at− testazione del diritto di cui all'Allegato 6 alle disposizioni ministeriali sul nuovo ricettario (v. pag 20), da esibire al prestatore di cure unitamente ad un documento di riconoscimento.
Tale diritto potrà essere prorogato alla scadenza su presentazione di un ulteriore Mod. X/X 0 convali− dato dalla Istituzione competente brasiliana (per esempio in caso di mancata stabilizzazione delle condizioni di salute entro la scadenza del formulario). Il diritto potrà invece essere cancellato antici− patamente su conforme notifica da parte della Istituzione competente.
3.3.11.6. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al titolare del Mod. X/X 0 in cui viene custodita tutta la documentazione cartacea relativa al soggetto interessato e ad eventuali familiari a carico che l'accompagnano.
Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• fotocopia del Mod. X/X 0 presentato dall'interessato al quale viene riconsegnato l'originale;
• fotocopia del passaporto;
• copia di richiesta del Mod. X/X 0 alla Istituzione brasiliana competente nel caso l'interessato ne fosse sprovvisto;
• eventuali modelli di proroga del diritto;
• copia di eventuali informazioni richieste alla Istituzione brasiliana competente;
• eventuale notifica di cessazione del diritto prima della scadenza comunicata dalla Istituzione bra− siliana competente;
• tutta la documentazione relativa alle prestazioni sanitarie erogate;
• copia dell'Allegato 6.
3.3.11.7. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia
Sono erogabili dai soggetti pubblici e privati accreditati o convenzionati tutte le prestazioni sanitarie che risultano essere necessarie, appropriate ed efficaci, per il trattamento degli eventi morbosi in− sorti durante il temporaneo soggiorno in Italia, purchè incluse nei livelli essenziali di assistenza e con applicazione del normale regime di esenzione/partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) in vigore
per i cittadini italiani residenti in Italia. Sulla circostanza decide il medico deputato ad erogare la pre− stazione. Sono esclusi tutti i trattamenti di elezione (programmati con largo anticipo) per i quali il Protocollo Aggiuntivo non prevede alcuna tutela non essendo contemplato l'istituto del trasferimen− to per cure in Italia di cittadini brasiliani. Per tale evenienza i cittadini brasiliani sono sottoposti alle norme sull'ingresso in Italia per cure alla pari con gli altri cittadini extracomunitari (vedi apposito ca− pitolo).
Il trattamento dialitico e l'ossigenoterapia sono erogabili.
Per le modalità di compilazione delle ricette si rinvia alle disposizioni ministeriali (v. pag. 11 e segg.). Al riguardo giova rimarcare quanto appresso.
• Le visite effettuate dai Medici di medicina generale o dai Pediatri di libera scelta richiedono la compilazione della ricetta e vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla Azienda ULSS e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere.
• Le prestazioni effettuate dal Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica territoriale prefestiva, festiva e notturna) e dalla Guardia medica turistica richiedono la compilazione della ricetta, oltre alla annotazione sul normale registro delle prestazioni effettuate, per il successivo inoltro all'Ufficio dell'Azienda ULSS preposto alla fatturazione delle prestazioni alla Istituzione brasiliana competente.
• Le prestazioni aggiuntive effettuate dai suddetti sanitari richiedono la compilazione della ricetta.
• In caso di ricovero ospedaliero è opportuno che l'Azienda ULSS notifichi all'Istituzione competen− te brasiliana, con tempestività, la data di entrata in ospedale e la probabile durata della degenza nonché la data di dimissione (è necessario indicare eventuali responsabilità di terzi, ove note, per l'esercizio del diritto di rivalsa) trattenendo copia delle notifiche agli atti nel fascicolo personale ”lavoratori migranti” intestato al titolare.
• Per la concessione di protesi l'Azienda ULSS, verificato il diritto alle prestazioni stesse secondo la normativa italiana, chiede preliminarmente l'autorizzazione all'Istituzione competente brasiliana tramite Mod. X/X 0, salvo i casi di urgenza assoluta. Le prestazioni sono comunque concesse se entro sessanta giorni (manca un termine preciso nel Protocollo) dalla data della richiesta non perviene opposizione motivata da parte della Istituzione competente brasiliana espressa sulla se− conda parte del Mod. X/X 0 di richiesta di autorizzazione. Debbono intendersi casi di urgenza as− soluta, per i quali non è richiesta una autorizzazione preventiva, quelli in cui l'erogazione delle prestazioni non può essere ritardata senza compromettere gravemente la salute dell'interessato. Qualora le prestazioni protesiche siano erogate per motivi di urgenza assoluta l'Azienda ULSS ne dà immediata notifica all'Istituzione competente brasiliana tramite Mod. X/X 0 adattato.
3.3.11.8. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN con oneri che vengono in seguito posti a carico della Istituzione competente brasiliana che ha compilato il Mod. X/X 0 (fatturazione al costo effettivo attualmente con Mod. 125 al Ministero del LSPS).
Al fine di poter dar seguito a tale fatturazione entro le scadenze previste si rende necessario che tut− te le ricette compilate dai medici prescrittori, le notifiche di prestazioni specialistiche fruite e la copia del frontespizio delle cartelle cliniche di dimissione ospedaliera (scheda nosologica di dimissione con relativo importo del DRG) vengano sistematicamente inserite nel fascicolo personale ”lavoratori mi− granti” al termine dell'iter amministrativo effettuato da vari Uffici dell'Azienda ULSS (per la retribu− zione delle visite occasionali ai Medici di libera scelta, per la retribuzione delle Farmacie convenzio−
xxxx, per la concessione di eventuali protesi, per la corresponsione dei corrispettivi ai soggetti accre− ditati, ecc.).
Entro le scadenze previste l'Ufficio preposto dall'Azienda ULSS consulta il fascicolo ed effettua la fat− turazione al costo attualmente con Mod. 125 direttamente al Ministero del LSPS .
3.3.12. Modello X/X 0 per pensionati residenti in Italia
Certificato di diritto all’assistenza medica per titolari di pensione brasiliana che trasferiscono la lo- ro residenza in Italia e familiari a carico pure residenti in Italia.
3.3.12.1. Riferimenti normativi
• Protocollo Aggiuntivo: art. 6.1.
• Norme di applicazione: art. 22.
3.3.12.2. Persone tutelate in Italia.
• Titolari di pensione o rendita del settore privato e assimilati dovuta in virtù della sola legislazione brasiliana.
• Loro familiari a carico di qualsiasi nazionalità.
3.3.12.3. Notifica del diritto
L'Istituzione brasiliana competente per l'assistenza medica compila il formulario in due copie origi- nali e le consegna all'interessato prima della partenza per l'Italia oppure le trasmette all'Azienda ULSS di residenza anagrafica dell'interessato in Italia qualora questa abbia richiesto il Mod. X/X 0 (es− sendone l'interessato sprovvisto ed intendendo iscriversi al SSN). Nelle more vengono garantite solo le prestazioni in caso di urgenza assoluta.
3.3.12.4. Requisiti per tutti
• residenza anagrafica in Italia e codice fiscale;
• assenza del diritto a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia ad altro titolo (per esempio: titolari di pensione o rendita anche italiana od essi stessi produttori in Italia di reddito da lavoro subordina− to o autonomo).
3.3.12.5. Notifica dell'iscrizione
Gli Uffici dell'Azienda ULSS, recepite le due copie del Mod. X/X 0, acquisiscono e conservano agli atti una ”autocertificazione” rilasciata dall'interessato ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 atte− stante:
• il Comune di residenza anagrafica nel territorio dell'Azienda ULSS (in alternativa può essere ov− viamente utilizzato il certificato di residenza rilasciato dal Comune);
• lo status di familiari definiti a carico dalla normativa italiana;
• assenza del diritto, ad altro titolo, di fruire dell'assistenza sanitaria in Italia per sè e per ogni fami− liare a carico;
• impegno a comunicare ogni eventuale successiva variazione dello status proprio e dei familiari a carico (per esempio: inizio attività lavorativa in Italia, ottenimento di una pensione pure italiana, rientro in patria di qualche familiare, ecc.) per la conseguente notifica alla Istituzione competente brasiliana.
Sulla base delle dichiarazioni ”autocertificate” ed in quanto tali suscettibili degli usuali controlli gli Uffici dell'Azienda ULSS prendono atto della possibilità di iscrizione al SSN degli interessati e restitui− scono a mezzo posta o telefax una copia del Mod. X/X 0 alla Istituzione brasiliana competente che lo ha compilato. I familiari iscritti sono solo quelli definiti a carico dalla normativa italiana.
3.3.12.6. Iscrizione/non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
I cittadini interessati vengono iscritti a tempo indeterminato al SSN con decorrenza dalla data di noti− fica del diritto o del trasferimento della residenza, se posteriore, fino a notifica di annullamento del diritto (lett. b). Va tenuto comunque conto, se cittadini stranieri, della scadenza del titolo di soggior− no.
L'iscrizione avviene con scelta del medico e rilascio di tessera sanitaria a parità di condizioni con i cit− tadini italiani residenti in Italia.
3.3.12.7. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al titolare della pensione in cui viene custodita tutta la documentazione cartacea relativa alla pratica.
Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• il Mod. X/X 0 rimasto agli atti d'ufficio di cui l'interessato trattiene fotocopia;
• fotocopia del passaporto e del codice fiscale;
• la ”autocertificazione” acquisita ed atti relativi ad eventuali controlli;
• eventuali comunicazioni di variazione dello status degli interessati ed atti relativi ai conseguenti provvedimenti compresa la notifica della variazione alla Istituzione competente brasiliana;
• eventuale Mod. X/X 0 di proroga del diritto ed atti conseguenti;
• eventuale comunicazione di cessazione del diritto prima della scadenza ed atti conseguenti;
• copia di eventuali informazioni richieste alla Istituzione competente;
• copia di eventuale richiesta di attestazione del diritto inoltrata alla Istituzione competente.
3.3.12.8. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia
Sono erogabili tutte le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza a parità di condi− zioni con i cittadini italiani residenti in Italia con applicazione del vigente regime di esenzione o di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).
L'assistenza sanitaria viene erogata con le modalità previste per i cittadini italiani residenti.
3.3.12.9. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN con oneri che vengono successiva− mente posti a carico della Istituzione brasiliana competente che ha compilato il Mod. X/X 0.
Entro le scadenze previste la fatturazione avviene a forfait pro capite attualmente con Mod. 127, di− rettamente dal Ministero del LSPS.
A tal fine ogni Azienda ULSS comunica tempestivamente al Ministero del LSPS ogni iscrizione al SSN effettuata in virtù della presentazione di un Mod. X/X 0 per titolari di pensione o rendita brasiliana residenti in Italia ed ogni relativa variazione.
3.3.13. Modello X/X 0
Certificato di diritto all’assistenza medica per i familiari che rimangono nel Paese di origine.
3.3.13.1. Riferimenti normativi
• Protocollo Aggiuntivo: art. 6.2.
• Norme di applicazione: art. 21.
3.3.13.2. Persone tutelate in Italia
Familiari di qualsiasi nazionalità, a carico di un lavoratore italiano (del settore privato e assimilati) emigrato in Brasile, che rimangono in Italia. Sono considerati familiari del lavoratore coloro che in base alla legislazione previdenziale brasiliana hanno diritto all'assistenza sanitaria e che pertanto so− no elencati nel formulario.
3.3.13.3. Notifica del diritto
L'Istituzione brasiliana competente per l'assistenza medica, essendo il lavoratore occupato in Brasile, compila il formulario e consegna due copie originali al lavoratore per il successivo inoltro ai familiari in Italia oppure le trasmette all'Azienda ULSS di residenza dei familiari in Italia qualora questa abbia richiesto il formulario. Nelle more vengono garantite le prestazioni in caso di urgenza assoluta.
3.3.13.4. Requisiti per tutti i familiari
• residenza anagrafica in Italia e codice fiscale;
• assenza del diritto a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia ad altro titolo (per esempio: titolari di pensione o rendita italiana od essi stessi produttori in Italia di reddito da lavoro subordinato o autonomo).
3.3.13.5. Notifica dell'iscrizione
Gli Uffici dell'Azienda ULSS, recepite le due copie del Mod. X/X 0, acquisiscono e conservano agli atti una ”autocertificazione” rilasciata dai familiari del lavoratore emigrato ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 attestante:
• il Comune di residenza anagrafica nel territorio dell'Azienda ULSSL (in alternativa può essere ov− viamente utilizzato il certificato di residenza rilasciato dal Comune);
• assenza del diritto, ad altro titolo, di fruire dell'assistenza sanitaria in Italia per ogni familiare a carico;
• impegno a comunicare ogni eventuale successiva variazione del proprio status (per esempio: ini− zio attività lavorativa in Italia, ottenimento di una pensione italiana, ricongiungimento al capofa− miglia emigrato in Brasile, ecc.) per la conseguente notifica alla Istituzione competente brasiliana.
Sulla base delle dichiarazioni ”autocertificate” ed in quanto tali suscettibili degli usuali controlli gli Uffici dell'Azienda ULSS prendono atto della possibilità di iscrizione al SSN degli interessati e restitui− scono a mezzo posta o telefax una copia del Mod. X/X 0 alla Istituzione competente brasiliana che lo ha compilato.
3.3.13.6. Iscrizione/non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
I cittadini interessati vengono iscritti a tempo determinato al SSN con decorrenza dalla data di notifi− ca del diritto indicata nel modulo e per la durata di 12 mesi non prorogabili. Va tenuto comunque conto, se cittadini stranieri, della scadenza del titolo di soggiorno.
L'iscrizione avviene con scelta del medico e rilascio di tessera sanitaria a parità di condizioni con i cit− tadini italiani residenti in Italia.
L'iscrizione a tempo determinato potrà essere cancellata anticipatamente su conforme notifica da parte dell'Istituzione competente brasiliana.
3.3.13.7. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al lavoratore emigrato titolare del Mod. X/X 0 in cui viene custodita tutta la documentazione cartacea relativa alla pratica.
Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• il Mod. X/X 0 rimasto agli atti d'ufficio di cui l'interessato trattiene fotocopia;
• fotocopia del passaporto o altro documento di identità e del codice fiscale;
• la ”autocertificazione” acquisita ed atti relativi ad eventuali controlli;
• eventuali comunicazioni di variazione dello status degli interessati ed atti relativi ai conseguenti provvedimenti compresa la notifica della variazione alla Istituzione competente brasiliana;
• eventuale comunicazione di cessazione del diritto prima della scadenza ed atti conseguenti;
• copia di eventuali informazioni richieste alla Istituzione;
• copia di eventuale richiesta di attestazione del diritto inoltrata alla Istituzione competente.
3.3.13.8. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia
Sono erogabili tutte le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza a parità di condi− zioni con i cittadini italiani residenti in Italia con applicazione del vigente regime di esenzione o di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).
L'assistenza sanitaria viene erogata con le modalità previste per i cittadini italiani residenti.
3.3.13.9. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN con oneri che vengono successiva− mente posti a carico della Istituzione brasiliana competente che ha compilato il Mod. X/X 0. La fattu− razione avviene a forfait pro capite attualmente con Mod. 127, direttamente dal Ministero del LSPS.
A tal fine l' Azienda ULSS comunica tempestivamente al Ministero del LSPS ogni iscrizione al SSN ef− fettuata in virtù della presentazione di un Mod. X/X 0 per familiari residenti in Italia di lavoratori ita− liani emigrati in Brasile.
3.4. Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Capoverde in materia di Sicurezza Sociale
Avvertenza importante
La Convenzione viene di seguito descritta come se fosse pienamente operante. Recentemente, pe- rò, il Ministero del LSPS ha ritenuto di considerare ad ogni effetto TEMPORANEAMENTE SOSPESA la Convenzione di cui trattasi in attesa del perfezionamento degli atti ufficiali di ratifica.
3.4.1. Riferimenti normativi
• Legge 25 gennaio 1983, n. 34 ”Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo Italiano e la Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980”, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 44 del 15 febbraio 1983.
• Accordo Amministrativo fatto a Praja il 7 maggio 1987, pubblicato sulla G.U. n. 163 del 15 luglio 1987.
3.4.2. Data di entrata in vigore
1˚ agosto 1987. Il Ministero della Salute non ha emanato una specifica direttiva applicativa in quanto le Autorità competenti della Repubblica di Capoverde non hanno ancora comunicato il loro assenso formale all'adozione della modulistica proposta dalla Autorità italiana in forma analoga a quella in uso nella Unione Europea.
3.4.3. Autorità competenti per la legislazione sanitaria
• per l'Italia: Ministro della Salute;
• xxx Xxxxxxxxx: Ministro della Sanità, del Lavoro e degli Affari Sociali.
3.4.4. Organismo di collegamento per le prestazioni sanitarie
• per l'Italia: Ministero della Salute;
(anche INAIL per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali).
• per Capoverde: Ministèrio da Saùde, Emprego e Solidariedade
Palacio do Governo Praja.
3.4.5. Istituzioni competenti per l’assistenza sanitaria
• per l'Italia: Azienda ULSS competente per territorio;
(anche INAIL per quanto di competenza infortunistica);
• per Capoverde: Servizi di Sanità.
3.4.6. Campo di applicazione in materia sanitaria
• Assicurazione malattia e maternità.
• Assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali.
3.4.7. Campo di applicazione riguardo alle persone
• Lavoratori di tutte le categorie che sono cittadini di uno dei due Stati.
• Titolari di pensione o rendita di tutte le categorie di lavoratori.
• Familiari a carico delle suddette persone e loro superstiti.
3.4.8. Situazioni protette
La Convenzione si rifà, con poche differenziazioni, alla normativa contemplata dai Regolamenti U.E.
n. 1408/1971 e n. 574/1972 e successive modificazioni e integrazioni. Sono tutelate le seguenti situazioni:
• distacco dei lavoratori di Capoverde in Italia;
• temporaneo soggiorno in Italia;
• trasferimento per cure in Italia;
• infortuni sul lavoro e malattie professionali;
• residenza in Italia di familiari di qualsiasi nazionalità a carico di lavoratori di Capoverde residenti a Capoverde;
• residenza in Italia di titolari di pensione dovuta da Capoverde e/o dei familiari di qualsiasi nazio− nalità a loro carico.
3.4.9. Formulari
I per Italia, CV per Capoverde.
• I/CV 001: Domanda di informazioni e di formulari, comunicazioni, solleciti;
• I/CV 106: Distacco del lavoratore;
• I/CV 107: Domanda di attestato di diritto a prestazioni in natura;
• I/CV 108: Notifica della sospensione o cessazione del diritto alle prestazioni in natura;
• I/CV 109: Iscrizione dei familiari e tenuta degli inventari;
• I/CV 111: Temporaneo soggiorno;
• I/CV 112: Trasferimento per cure;
• I/CV 113: Notifica di entrata e uscita per ricovero ospedaliero;
• I/CV 114: Concessione di protesi, di grandi apparecchi, ecc.;
• I/CV 121: Iscrizione dei titolari di pensione e/o dei familiari a carico;
• I/CV 123: Infortuni sul lavoro e malattie professionali (solo per lavoratori distaccati);
• I/CV 125: Conto individuale delle spese effettive;
• I/CV 127: Segnalazione dei forfait mensili.
Nella Parte Seconda - FORMULARI della Guida sono riportati gli esemplari in versione italiana dei suddetti moduli (le pagine comprendono anche i lati bianchi dei formulari originali) con esclusione di quelli evidenziati in corsivo.
Si ricorda che le versioni italiane dei formulari possono essere utilizzate, per sovrapposizione e/o confronto, per la traduzione dei corrispondenti modelli in lingua straniera presentati dagli interessati agli Uffici dell'Azienda ULSS.
3.4.10. Rimborsi
Non è previsto il rimborso delle spese sostenute per prestazioni sanitarie fruite in Italia in carenza dei formulari come invece avviene in ambito comunitario tramite tariffazione con Mod E 126.
3.4.11. Modello I/CV 106
Attestato riguardante il diritto alle prestazioni sanitarie per malattia e maternità di lavoratori di Capoverde “distaccati” in Italia e che nel periodo di distacco continuano ad essere sottoposti alla legislazione di Capoverde.
Il distacco temporaneo di un lavoratore in un altro Stato, per motivi di lavoro, rappresenta una dero− ga alla regola generale secondo la quale tutti i lavoratori sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui svolgono l'attività.
3.4.11.1. Riferimenti normativi
• Convenzione: art. 5.a e art. 8.1 primo alinea e 3.
• Accordo Amministrativo: art. 6 e art. 7.
3.4.11.2. Persone tutelate in Italia
• Cittadini di Capoverde con status di lavoratori dipendenti da una impresa con sede a Capoverde che siano inviati in Italia dall'impresa da cui dipendono per espletarvi la loro attività per conto di detta impresa per un periodo di tempo non superiore a 24 mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori 24 mesi previo consenso delle Autorità competenti.
• Familiari che li accompagnano in Italia definiti a carico dalla legislazione italiana.
3.4.11.3. Notifica del diritto
L'Istituzione competente di Capoverde compila la parte A del modulo e ne consegna due copie all'interessato prima della partenza per l'Italia oppure le trasmette all'Istituzione del luogo di resi− denza in Italia dell'interessato qualora questa abbia rchiesto il Mod. I/CV 106 mediante il Mod. 107, essendo l'interessato sprovvisto ed intendendo iscriversi al SSN.
3.4.11.4. Requisito per tutti
Residenza anagrafica in Italia e codice fiscale.
3.4.11.5. Notifica dell'iscrizione
Gli Uffici dell'Azienda ULSSL, recepite le due copie del Mod. I/CV 106, acquisiscono e conservano agli atti una ”autocertificazione” rilasciata dall'interessato ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 atte− stante:
• il Comune di residenza anagrafica nel territorio dell'Azienda ULSSL (in alternativa può essere ov− viamente utilizzato un certificato rilasciato dal Comune);
• i familiari a carico secondo la normativa italiana;
• l'assenza del diritto, ad altro titolo, di fruire dell'assistenza in Italia per sè e per i familiari a carico;
• l'impegno a comunicare ogni eventuale successiva variazione dello status proprio e dei familiari (per esempio: anticipo del rientro, trasferimento di residenza o di domicilio, licenziamento, cam− bio di sede di lavoro, ecc.) per la conseguente comunicazione alla Istituzione competente.
Sulla base delle dichiarazioni ”autocertificate” ed in quanto tali suscettibili degli usuali controlli gli Uffici dell'Azienda ULSS compilano la parte B delle due copie del Mod. I/CV 106 seguendo le istruzio− ni e note riportate in calce al modulo stesso e restituiscono a mezzo posta o telefax una copia alla I− stituzione competente che ha compilato la parte A.
3.4.11.6. Iscrizione/non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Il titolare del Mod. I/CV 106 e gli eventuali familiari a carico secondo la legislazione italiana vengono iscritti a tempo determinato al SSN con decorrenza dalla data di notifica del diritto (parte A punto 5) e scadenza fino alla protrazione del diritto (parte A punto 6) a meno che non sia specificato nel for− mulario che la validità si protrae a tempo indeterminato fino a notifica di annullamento del diritto. In tal caso l'iscrizione avviene a tempo indeterminato con controllo annuale sulla persistenza del diritto (in pratica rinnovo di anno in anno). Va tenuto comunque conto della scadenza del titolo di soggior− no.
L'iscrizione avviene con scelta del medico e con contestuale rilascio del documento di attestazione del diritto di cui all'Allegato 6 alle disposizioni ministeriali sul nuovo ricettario (v. pag. 11 e segg.), da esibire al prestatore di cure unitamente ad un documento di riconoscimento. La tessera sanitaria viene stampata ma non rilasciata all’assistito.
L'iscrizione potrà essere prorogata su presentazione da parte dell'interessato di un nuovo Mod. I/CV 106 oppure cancellata su conforme notifica da parte dell'Istituzione competente.
3.4.11.7. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al titolare del Mod. I/CV 106 in cui viene custodita tutta la documentazione cartacea relativa al soggetto interessato ed eventuali fami− liari a carico.
Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• il Mod. 106 rimasto agli atti d'ufficio di cui l'interessato trattiene fotocopia;
• fotocopia del passaporto;
• la ”autocertificazione” acquisita ed atti relativi ad eventuali controlli;
• eventuali comunicazioni di variazione dello status del titolare e/o dei familiari ed atti relativi ai conseguenti provvedimenti compresa la notifica della variazione alla Istituzione competente di Capoverde;
• eventuale Mod. I/CV 106 di proroga del diritto ed atti conseguenti;
• eventuale comunicazione con Mod. 108 di cessazione del diritto prima della scadenza da parte della Istituzione competente di Capoverde ed atti conseguenti;
• copia di eventuali informazioni richieste alla Istituzione;
• copia dell'Allegato 6;
• copia di eventuale richiesta di attestazione del diritto inoltrata alla Istituzione competente trami− te Mod. 107;
• tutta la documentazione relativa alle prestazioni sanitarie fruite.
3.4.11.8. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia
Sono erogabili dai soggetti pubblici e privati accreditati o convenzionati tutte le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza a parità di trattamento con i cittadini italiani residenti in Ita− lia con applicazione del normale regime di esenzione o di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) in vigore per i cittadini italiani residenti in Italia.
Per le modalità di compilazione delle ricette si rinvia alle disposizioni ministeriali (v. pag. 11 e segg.). Al riguardo del Mod. I/CV 106 giova rimarcare quanto appresso:
• le visite effettuate dai Medici di medicina generale o dai Pediatri di libera scelta non richiedono la compilazione della ricetta (retribuzione per quota capitaria e non con il sistema delle visite oc− casionali);
• le visite effettuate dal Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica territoriale prefe− stiva, festiva e notturna) e dalla Guardia medica turistica richiedono la compilazione della ricetta, oltre alla registrazione sul normale registro delle prestazioni effettuate, per il successivo inoltro agli Uffici dell'Azienda ULSS preposti alla fatturazione delle prestazioni alla Istituzione competen− te di Capoverde;
• le prestazioni aggiuntive effettuate dai suddetti sanitari richiedono la compilazione della ricetta;
• in caso di ricovero ospedaliero l'Azienda ULSS è tenuta a notificare all'Istituzione competente, ”tempestivamente”, la data di entrata in Ospedale e la probabile durata della degenza nonché la data di dimissione con Mod. 113 trattenendo copia delle notifiche agli atti nel fascicolo personale ”lavoratori migranti” intestato al titolare;
• l'Azienda ULSS, fatti salvi i casi d'urgenza, è tenuta ad avvertire preliminarmente l'Istituzione competente con Mod. 114 di qualsiasi decisione riguardante la concessione di protesi, di grandi apparecchi e delle altre prestazioni sanitarie di grande importanza. Tali prestazioni possono es− sere erogate se l'Azienda ULSS non riceve da parte della Istituzione competente parere negativo entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione. Qualora le prestazioni debbano essere erogate con carattere d'urgenza l'Azienda ULSS procede alla loro erogazione informandone tem− pestivamente l'Istituzione competente.
3.4.11.9. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie concedibili vengono erogate in Italia dal SSN con oneri che vengono successivamente posti a carico della Istituzione competente che ha compilato la parte A del Mod. I/CV 106 (fatturazione al costo con Mod. 125 tramite il Ministero del LSPS).
Al fine di poter dar seguito a tale fatturazione entro le scadenze previste si rende necessario che tut− te le ricette compilate dai medici prescrittori, le notifiche delle prestazioni specialistiche fruite e la copia del frontespizio delle cartelle cliniche di dimissione ospedaliera (scheda nosologica di dimissio− ne con relativo importo del DRG) vengano sistematicamente inserite nel fascicolo personale ”lavora− tori migranti” al termine dell'iter amministrativo effettuato da vari Uffici dell'Azienda ULSS (per la re− tribuzione delle Farmacie convenzionate, per la concessione di eventuali protesi, per la correspon− sione dei corrispettivi ai soggetti accreditati, ecc.).
Entro le scadenze previste l'Ufficio preposto dell'Azienda ULSS consulta il fascicolo ed effettua la fat− turazione con Mod. 125 tramite il Ministero del LSPS.
3.4.12. Modello I/CV 111
Attestato riguardante il diritto alle prestazioni sanitarie durante il soggiorno temporaneo in Italia.
3.4.12.1. Riferimenti normativi
• Convenzione: art 8.1 secondo alinea e 2.
• Accordo Amministrativo: art. 8.
3.4.12.2. Persone tutelate in Italia
• Lavoratori di tutte le categorie che siano cittadini di Capoverde.
• Titolari di pensione o rendita di tutte le categorie di lavoratori.
• Familiari a carico delle suddette persone secondo la legislazione di Capoverde.
3.4.12.3. Notifica del diritto
L'Istituzione competente compila e restituisce il modulo all'interessato di norma prima della parten− za dello stesso per l'Italia oppure lo trasmette all'Azienda ULSS territorialmente competente per il luogo di dimora del cittadino comunitario ove sia stato emesso su richiesta di quest'ultima tramite Mod. 107 essendo il cittadino pervenuto in Italia sprovvisto dell'attestato e necessitando di cure immediate.
Al punto 3 viene indicata la durata del diritto di solito non superiore a mesi tre.
3.4.12.4. Notifica all'Azienda ULSS
Qualora l'interessato durante il temporaneo soggiorno in Italia ritenga di dover fruire, per sè o per un familiare iscritto nel modulo, prestazioni sanitarie ”immediate” aventi quindi carattere di necessi−
tà, imprevedibilità ed urgenza, presenta all'Azienda ULSS territorialmente competente per il luogo di temporaneo soggiorno il Mod. I/CV 111 in corso di validità unitamente al passaporto.
Se egli non è in grado di rivolgersi all'Azienda ULSS prima di dover fruire di un trattamento medico urgente beneficia nondimeno di tale trattamento su presentazione al Pronto Soccorso del Mod. I/CV 111 e del passaporto.
In tal caso l'originale del modello e copia del passaporto vengono trattenuti dal Pronto Soccorso e trasmessi agli Uffici competenti dell'Azienda ULSS (di norma uffici amministrativi distrettuali) ai quali l'interessato è invitato a rivolgersi non appena possibile, direttamente o tramite persona delegata, per il perfezionamento della pratica.
3.4.12.5. Iscrizione/ non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Trattandosi di cittadini temporaneamente soggiornanti e non anagraficamente residenti in Italia essi non vengono iscritti al Servizio sanitario nazionale pur acquisendo il diritto a fruire delle prestazioni ”immediate” per tutta la durata di validità del modello.
Xxxx interessati viene rilasciato dall'Azienda ULSS il documento di attestazione del diritto di cui all'Allegato 6 alle disposizioni ministeriali sul nuovo ricettario (v. pag. 11 e segg.), da esibire al presta− tore di cure unitamente ad un documento di riconoscimento.
Tale diritto potrà essere prorogato su presentazione di un ulteriore Mod. I/CV 111 convalidato dalla Istituzione competente.
Il diritto potrà invece essere cancellato anticipatamente su conforme notifica da parte della Istituzio− ne competente mediante Mod. 108.
3.4.12.6. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al titolare del Mod. I/CV 111 in cui viene custodita tutta la documentazione cartacea relativa al soggetto interessato e ad eventuali fa− miliari a carico che l'accompagnano.
Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• fotocopia del Mod. I/CV 111 di cui l'interessato trattiene l'originale;
• fotocopia del passaporto;
• copia dell'eventuale Mod. 107 con cui viene richiesto il Mod. I/CV 111 alla Istituzione competente nel caso l'interessato ne sia sprovvisto ed abbisogni di cure ”immediate”;
• eventuali modelli di proroga del diritto;
• copia di eventuali informazioni richieste alla Istituzione competente tramite Mod. 001;
• tutta la documentazione relativa alle prestazioni sanitarie erogate;
• copia dell'Allegato 6.
3.4.12.7. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia
Sono erogabili dai soggetti pubblici e privati accreditati o convenzionati tutte le prestazioni sanitarie ”immediate” ovverosia che risultano essere necessarie, imprevedibili ed urgenti durante la dimora in Italia in quanto ritenute non differibili fino al rientro in patria senza che possa venir recato pregiudi− zio alla salute dell'assistito.
Sulla necessità, imprevedibilità ed urgenza decide il medico deputato ad erogare la prestazione. Viene applicato il normale regime di partecipazione o esenzione dalla spesa sanitaria (ticket).
Sono quindi esclusi tutti i trattamenti differibili ed i trattamenti di elezione (programmabili con largo anticipo) per i quali si rende necessario acquisire il Mod. 112.
Il trattamento dialitico e l'ossigenoterapia a lungo termine sono erogabili.
Nel caso di lavoratori in temporaneo soggiorno in Italia per motivi di lavoro il Mod. I/CV 111 consen− te di ottenere, a titolo provvisorio, le prestazioni sanitarie per infortunio sul lavoro o malattia profes− sionale in attesa dell'acquisizione del Mod. I/CV 123.
Per le modalità di compilazione delle ricette si rinvia alle disposizioni ministeriali (v. pag. 11 e segg.) Al riguardo del Mod. I/CV 111 giova rimarcare quanto appresso:
• le visite effettuate dai Medici di medicina generale o dai Pediatri di libera scelta richiedono la compilazione della ricetta e vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla Azienda ULSS e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere;
• le visite effettuate dal Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica territoriale prefe− stiva, festiva e notturna) e dalla Guardia medica turistica richiedono la compilazione della ricetta, oltre alla annotazione sul normale registro delle prestazioni effettuate, per il successivo inoltro all'Ufficio dell'Azienda ULSS preposto alla fatturazione delle prestazioni alla Istituzione compe− tente di Capoverde;
• le prestazioni aggiuntive effettuate dai suddetti sanitari richiedono la compilazione della ricetta;
• in caso di ricovero ospedaliero l'Azienda ULSS è tenuta a notificare all'Istituzione competente, ”tempestivamente”, la data di entrata in Ospedale e la probabile durata della degenza con un primo invio del Mod. 113 nonché la data di dimissione con un secondo invio del Mod. 113 tratte− nendo copia delle notifiche agli atti nel fascicolo personale ”lavoratori migranti” intestato al tito− lare;
• l'Azienda ULSS, fatti salvi i casi d'urgenza, è tenuta ad avvertire preliminarmente l'Istituzione competente con Mod. 114 di qualsiasi decisione riguardante la concessione di protesi, di grandi apparecchi e delle altre prestazioni sanitarie di grande importanza; tali prestazioni possono es− sere erogate se l'Azienda ULSS non riceve da parte della Istituzione competente parere negativo entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione; qualora le suddette prestazioni debbano essere erogate con carattere d'urgenza l'Azienda ULSS procede alla loro erogazione informando− ne tempestivamente l'Istituzione competente.
3.4.12.8. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN con oneri che vengono successiva− mente posti a carico della Istituzione competente che si è assunta tali oneri compilando il Mod. I/CV 111 (fatturazione al costo con Mod. 125 al Ministero del LSPS).
Al fine di poter dar seguito a tale fatturazione entro le scadenze previste si rende necessario che tut− te le ricette compilate dai medici prescrittori, le notifiche delle prestazioni specialistiche fruite e la copia del frontespizio delle cartelle cliniche di dimissione ospedaliera (scheda nosologica di dimissio− ne comprensiva dell'importo del DRG) vengano sistematicamente inserite nel fascicolo personale ”lavoratori migranti” al termine dell'iter amministrativo effettuato da vari Uffici dell'Azienda ULSS (per la retribuzione delle visite occasionali ai Medici di libera scelta, per la retribuzione delle Farma− cie convenzionate, per la concessione di eventuali protesi, per la corresponsione dei corrispettivi ai soggetti accreditati, ecc.).
Entro le scadenze previste l'Ufficio preposto dell'Azienda ULS consulta il fascicolo ed effettua la fat− turazione al costo con Mod. 125 al Ministero del LSPS.
3.4.13. Modello I/CV 112
Attestato riguardante l’autorizzazione al trasferimento per cure in Italia.
3.4.13.1. Riferimenti normativi
• Convenzione: art. 8.1 terzo alinea e 2.
• Accordo Amministrativo: art. 9.
3.4.13.2. Persone tutelate in Italia
• Lavoratori di tutte le categorie che siano cittadini di Capoverde.
• Titolari di pensione o rendita di tutte le categorie di lavoratori.
• Familiari a carico delle suddette persone secondo la legislazione di Capoverde.
3.4.13.3. Notifica del diritto
L'Istituzione competente compila e consegna il modulo all'interessato prima della sua partenza per ricevere cure mediche in Italia.
L'attestato potrebbe essere rilasciato dalla Istituzione competente dopo la partenza per l'Italia su ri− chiesta diretta dell'interessato o su richiesta motivata dell'Azienda ULSS tramite Mod. 107 quando sussistano i presupposti e non abbia potuto essere rilasciato in precedenza per motivi di forza mag− giore.
Il modulo è individuale ed ha valenza esclusivamente per la singola persona indicata al punto 1 op− pure al punto 2.
Al punto 3.2 può essere indicata la Struttura italiana pubblica o privata accreditata cui la persona in− tende rivolgersi per iniziare o continuare le cure mediche non necessariamente solo ospedaliere.
Al punto 4 è indicata la durata massima di validità del modulo.
3.4.13.4. Notifica all'Azienda ULSS
Al suo arrivo in Italia l'interessato è tenuto a presentare all'Azienda ULSS territorialmente competen− te per il luogo di dimora il Mod. I/CV 112 in corso di validità unitamente al passaporto.
Se l'interessato si rivolge direttamente alla Struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata con la quale ha preventivamente ”concordato” il ricovero l'originale del modello e copia del passaporto vengono trattenuti dalla Struttura e trasmessi agli Uffici dell'Azienda ULSS (di norma uffici ammini− strativi distrettuali) ai quali l'interessato è invitato a rivolgersi non appena possibile, direttamente o tramite persona delegata, per il perfezionamento della pratica.
3.4.13.5. Iscrizione/non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Trattandosi di cittadini temporaneamente soggiornanti in Italia per ricevere cure di elezione autoriz− zate dall'Istituzione competente essi non vengono iscritti al Servizio sanitario nazionale pur acqui− sendo il diritto a fruire delle prestazioni sanitarie appropriate ed efficaci (in regime sia di ricovero o− spedaliero che ambulatoriale prima del ricovero e dopo la dimissione) per la durata di validità del modello.
Xxxx interessati viene rilasciato dall'Azienda ULSS il documento di attestazione del diritto di cui all'Allegato 6 alle disposizioni ministeriali sul nuovo ricettario (v. pag. 11 e segg.), da esibire al presta− tore di cure unitamente ad un documento di riconoscimento.
Tale diritto potrà essere prorogato su presentazione di un ulteriore Mod. I/CV 112 eventualmente rilasciato dalla Istituzione competente su richiesta diretta dell'interessato oppure su richiesta moti− vata dell'Azienda ULSS tramite Mod. 107.
Il diritto potrà invece essere cancellato prima della scadenza su conforme notifica da parte della Isti− tuzione competente.
3.4.13.6. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al titolare del Mod. I/CV 112 in cui viene custodita tutta la documentazione cartacea relativa al soggetto interessato.
Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• originale del Mod. I/CV 112 presentato dall'interessato al quale viene consegnata una fotocopia;
• fotocopia del passaporto;
• copia del Mod. 107 con cui potrebbe essere stato richiesto il Mod. I/CV 112 alla Istituzione com− petente nel caso l'interessato ne fosse sprovvisto per causa di forza maggiore;
• eventuali modelli di proroga del diritto;
• copia di eventuali informazioni richieste alla Istituzione estera competente tramite Mod. 001;
• eventuale notifica di cessazione del diritto prima della scadenza;
• tutta la documentazione relativa alle prestazioni sanitarie erogate;
• copia dell'Allegato 6.
3.4.13.7. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia
Sono erogabili dai soggetti pubblici e privati accreditati o convenzionati tutte le prestazioni sanitarie, purchè incluse nei livelli essenziali di assistenza, che risultano essere necessarie ed appropriate per il trattamento della patologia da cui è affetto l'assistito e che ha dato origine al rilascio del Mod. I/CV 112.
Viene applicato il normale regime di partecipazione o esenzione dalla spesa sanitaria.
Per il trattamento non differibile di altre patologie che siano imprevedibilmente insorte durante la dimora in Italia si rende necessario che l'interessato, direttamente o tramite l'Azienda ULSS (Mod. 107), si procuri anche il Mod. I/CV 111.
Sulla correlabilità o meno dei trattamenti effettuati alla patologia originaria decide il medico deputa− to ad erogare le prestazioni anche sulla base della documentazione sanitaria disponibile ivi inclusa quella di cui al punto 5 del Mod. I/CV 112.
L'eventuale trattamento dialitico e l'ossigenoterapia a lungo termine sono comunque erogabili. In ogni caso eventuali accompagnatori devono essere muniti di Mod. I/CV 111.
Per le modalità di compilazione delle ricette si rinvia alle disposizioni ministeriali (v. pag. 11 e segg.). Al riguardo giova rimarcare quanto appresso:
• le visite effettuate dai Medici di medicina generale o dai Pediatri di libera scelta richiedono la compilazione della ricetta e vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla Azienda ULSS e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere;
• le visite effettuate dal Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica territoriale prefe− stiva, festiva e notturna) e dalla Guardia medica turistica richiedono la compilazione della ricetta, oltre alla annotazione sul normale registro delle prestazioni effettuate, per il successivo inoltro all'Ufficio dell'Azienda ULSS preposto alla fatturazione delle prestazioni all'Istituzione competen− te di Capoverde;
• le prestazioni aggiuntive effettuate dai suddetti sanitari richiedono la compilazione della ricetta;
• in caso di ricovero ospedaliero non programmato l'Azienda ULSS è tenuta a notificare all'Istituzione competente di Capoverde, ”tempestivamente”, la data di entrata in Ospedale e la probabile durata della degenza con un primo invio del Mod. 113 nonché la data di dimissione con un secondo invio del Mod. 113 trattenendo copia delle notifiche agli atti nel fascicolo personale ”lavoratori migranti” intestato al titolare;
• l'Azienda ULSS, fatti salvi i casi d'urgenza, è tenuta ad avvertire preliminarmente con Mod. 114 l'Istituzione competente di qualsiasi decisione riguardante la concessione di protesi, di grandi apparecchi e delle altre prestazioni sanitarie di grande importanza; tali prestazioni possono es− sere erogate se l'Azienda ULSS non riceve da parte della Istituzione competente parere negativo entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione; qualora le suddette prestazioni debbano essere erogate con carattere d'urgenza l'Azienda ULSS procede alla loro erogazione informando− ne tempestivamente l'Istituzione competente.
3.4.13.8. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN tramite le Aziende ULSS con oneri che vengono successivamente posti a carico della Istituzione competente che si è assunta tali oneri com− pilando il Mod. I/CV 112 (fatturazione al costo effettivo con Mod. 125 tramite il Ministero del LSPS).
Al fine di poter dar seguito a tale fatturazione entro le scadenze previste si rende necessario che tut− te le ricette compilate dai medici prescrittori, le notifiche delle prestazioni specialistiche fruite e la copia del frontespizio delle cartelle cliniche di dimissione ospedaliera (scheda nosologica di dimissio− ne con relativo importo del DRG) vengano sistematicamente inserite nel fascicolo personale ”lavora− tori migranti” al termine dell'iter amministrativo effettuato da vari Uffici dell'Azienda ULSS (per la re− tribuzione delle visite occasionali ai Medici di libera scelta, per la retribuzione delle Farmacie con− venzionate, per la concessione di eventuali protesi, per la corresponsione dei corrispettivi ai soggetti accreditati, ecc.).
Entro le scadenze previste l'Ufficio preposto dell'Azienda ULSS consulta il fascicolo ed effettua la fat− turazione al costo con Mod. 125 tramite il Ministero del LSPS.
3.4.14. Modello I/CV 123
Attestato concernente il diritto alle prestazioni sanitarie derivanti da infortuni sul lavoro e malat- tie professionali di lavoratori di Capoverde “distaccati” in Italia o comunque in temporaneo sog- giorno in Italia per motivi di lavoro.
3.4.14.1. Riferimenti normativi
• Convenzione: art. 14.1.
• Accordo Amministrativo: art. 20.
3.4.14.2. Persone tutelate in Italia
Lavoratori dipendenti ”distaccati” in Italia o comunque in temporaneo soggiorno in Italia per motivi di lavoro e quindi già in possesso di Mod. I/CV 106 o Mod. I/CV 111.
3.4.14.3. Notifica del diritto
L'Istituzione di Capoverde, competente per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, compila il formulario e lo consegna al lavoratore prima della partenza per l'Italia nel caso di malattia professio− nale preesistente oppure lo trasmette all'Azienda ULSS di residenza o dimora dell'interessato in Italia qualora questa abbia richiesto il Mod. I/CV 123 tramite il Mod. 107 a seguito del verificarsi di un in− fortunio sul lavoro o del riscontro di una malattia professionale, essendone l'interessato sprovvisto.
3.4.14.4. Notifica dell'iscrizione
Gli Uffici dell'Azienda ULSS, recepito il Mod. I/CV 123, prendono atto che l'Istituzione competente ha autorizzato le prestazioni sanitarie connesse con l'infortunio sul lavoro o con la malattia professiona− le (punto 4 del formulario).
3.4.14.5. Iscrizione/non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Il titolare del Mod. I/CV 123 potrebbe essere già iscritto al Servizio sanitario nazionale in quanto in possesso di Mod. I/CV 106 o comunque ha già acquisito il diritto alle prestazioni sanitarie ”immedia− te” se in possesso di Mod. I/CV 111.
All'interessato viene comunque rilasciato dall'Azienda ULSS il documento di attestazione del diritto di cui all'Allegato 6 alle disposizioni ministeriali sul nuovo ricettario (v. pag. 11 e segg.), da esibire al prestatore di cure unitamente ad un documento di riconoscimento.
3.4.14.6. Ulteriori adempimenti amministrativi
Nel fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al titolare del Mod. I/CV 106 o Mod. I/CV 111, custodito presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, viene archiviato anche il Mod. I/CV 123 intestato allo stesso xxxx− ratore assieme a tutta la documentazione sanitaria concernente l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale, in particolare la documentazione relativa alle prestazioni sanitarie fruite a causa dell'evento. Fotocopia del formulario viene consegnata al titolare.
3.4.14.7. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia
In caso di verificarsi di infortunio sul lavoro o del riscontro di una malattia professionale deve essere presentata all'Azienda ULSS la ricevuta della denuncia di infortunio o di malattia professionale rila− sciata dall'INAIL.
Sulla base della legislazione italiana che disciplina il SSN le prestazioni sanitarie correlate ad infortuni sul lavoro o a malattie professionali sono in parte di competenza dell'Azienda ULSS ed in parte di competenza dell'INAIL.
Spettano all'Azienda ULSS territorialmente competente:
• il recepimento (come pure il rilascio nel caso inverso) dell'attestato di diritto alle prestazioni in− fortunistiche (Mod. I/CV 123 se le cure in Italia vengono erogate a seguito di malattia professio− nale o infortunio);
• l'erogazione dell'assistenza sanitaria medico−generica, specialistica, farmaceutica ed ospedaliera;
• la fatturazione di addebito alla Istituzione competente, tramite Mod. 125, delle prestazioni ero− gate dall'Azienda ULSS.
Sono erogabili dai soggetti pubblici e privati accreditati e convenzionati tutte le prestazioni sanitarie ritenute necessarie, appropriate ed efficaci per far fronte all'evento infortunistico, purchè incluse nei livelli essenziali di assistenza, a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti in Italia e con ap− plicazione del vigente regime di esenzione alla spesa sanitaria (ticket) per gli infortunati sul lavoro o per gli affetti da malattia professionale.
Sono esclusi i soli trattamenti di elezione programmabili con largo anticipo per i quali occorre acqui− sire il Mod. I/CV 112.
Per le modalità di compilazione delle ricette si rinvia alle disposizioni ministeriali (v. pag. 11 e segg.). Al riguardo giova rimarcare quanto appresso.
• Su ogni ricetta utilizzata per prestazioni sanitarie connesse all'infortunio o alla malattia profes− sionale viene posta la indicazione di esenzione INAIL a cura del medico prescrittore come per i cittadini italiani.
• Le visite effettuate dai Medici di medicina generale richiedono la compilazione della ricetta e vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla Azienda ULSS e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere.
• Le visite effettuate dal Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica territoriale prefe− stiva, festiva e notturna) e dalla Guardia medica turistica richiedono la compilazione della ricetta, oltre alla annotazione sul normale registro delle prestazioni effettuate, per il successivo inoltro all'Ufficio dell'Azienda ULSS preposto alla fatturazione delle prestazioni alla Istituzione compe− tente di Capoverde.
• Le prestazioni aggiuntive eseguite dai suddetti sanitari richiedono la compilazione della ricetta.
• In caso di ricovero ospedaliero determinato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale l'Azienda ULSS è tenuta a notificare all'Istituzione competente di Capoverde, ”tempestivamente”, la data di entrata in ospedale e la probabile durata della degenza con un primo invio del Mod. 113 nonché la data di dimissione con un secondo invio del Mod. 113 trattenendo copia delle no− tifiche agli atti nel fascicolo personale ”lavoratori migranti” intestato al titolare.
• Le prestazioni protesiche vengono erogate dall'INAIL.
Per completezza di informazione si ricorda che spettano alla Sede Provinciale INAIL territorialmente competente le seguenti prestazioni:
• tutte le prestazioni economiche connesse all'infortunio od alla malattia professionale;
• fornitura di protesi o di presidi speciali, anche non contemplati dal Nomenclatore tariffario;
• forme di assistenza e di servizio sociale;
• accertamenti medico−legali finalizzati all'accertamento del nesso di causalità, alla valutazione del danno biologico e del grado di inabilità su delega dell'Istituzione competente;
• emissione del formulario Mod. 114 per prestazioni di notevole importanza;
• fatturazione di addebito alla Istituzione competente, tramite Mod. 125, delle prestazioni erogate dallo stesso INAIL.
3.4.14.8. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN tramite le Aziende ULSS con oneri che vengono successivamente posti a carico della Istituzione competente che ha compilato il Mod. I/CV 123 (fatturazione al costo con Mod. 125 tramite il Ministero del LSPS). Al fine di poter dar seguito a tale fatturazione entro le scadenze previste si rende necessario che tutte le ricette compilate dai medici prescrittori, le notifiche di prestazioni specialistiche fruite e copia del frontespizio delle cartel− le cliniche di dimissione ospedaliera (scheda nosologica di dimissione con relativo importo del DRG) vengano sistematicamente inserite nel fascicolo personale ”lavoratori migranti” al termine dell'iter amministrativo effettuato da vari Uffici dell'Azienda ULSS (per la retribuzione delle visite occasionali ai Medici di libera scelta, per la retribuzione delle Farmacie convenzionate, per la corresponsione dei corrispettivi ai soggetti accreditati, ecc.). Entro le scadenze previste l'Ufficio preposto dell'Azienda ULSS consulta il fascicolo ed effettua la fatturazione al costo con Mod. 125 tramite il Ministero del LSPS.
3.4.15. Modello I/CV 109
Attestato per l’iscrizione dei familiari residenti in Italia dei lavoratori residenti a Capoverde.
3.4.15.1. Riferimenti normativi
• Convenzione: art. 8.2.
• Accordo Amministrativo: art.10.
3.4.15.2. Persone tutelate in Italia
Cittadini di qualsiasi nazionalità, residenti in Italia, con status di familiari a carico, secondo la norma− tiva italiana, di lavoratori di qualsiasi categoria residenti ed occupati a Capoverde, a meno che tali familiari non abbiano già diritto alle prestazioni sanitarie a norma della legislazione italiana (per e− sempio perché espletano una attività lavorativa o perché titolari di pensione italiana).
3.4.15.3. Notifica del diritto
L'Istituzione competente compila la parte A del modulo e ne consegna due copie all'interessato pri− ma della partenza dei familiari per l'Italia oppure le trasmette all'Azienda ULSS competente per resi− denza dei familiari in Italia qualora questa abbia richiesto il Mod. I/CV 109 essendo i familiari perve− xxxx in Italia sprovvisti del formulario ed intendendo iscriversi al SSN.
Al punto 3 del formulario l'Istituzione competente di Capoverde indica un solo familiare nel mentre eventuali ulteriori familiari vengono aggiunti dall'Azienda ULSS al momento della compilazione della parte B del modulo (vedi oltre).
Al punto 5 viene indicata la decorrenza del diritto mentre al punto 6 viene indicata la scadenza del diritto a meno che non sia specificato che la validità dell'attestato si protrae fino a notifica di annul− lamento.
3.4.15.4. Requisiti per tutti
• Residenza anagrafica in Italia;
• assenza del diritto a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia ad altro titolo (per esempio: titolari di pensione o rendita italiana od essi stessi produttori in Italia di reddito da lavoro subordinato o autonomo).
3.4.15.5. Notifica dell'iscrizione
Gli Uffici dell'Azienda ULSS, recepite le due copie del Mod. I/CV 109, acquisiscono e conservano agli atti una ”autocertificazione” rilasciata dall'interessato indicato come familiare nella parte A, punto 3, del modulo ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 attestante:
• il Comune di residenza anagrafica nel territorio dell'Azienda ULSS (in alternativa può essere ov− viamente utilizzato il certificato di residenza rilasciato dal Comune);
• lo status di familiare a carico del lavoratore indicato al punto 2 della parte A del Mod. 109 secon− do la normativa italiana;
• l'assenza del diritto, ad altro titolo, a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia;
• l'impegno a comunicare ogni eventuale successiva variazione del proprio status (per esempio: trasferimento di residenza, inizio di attività lavorativa, variazione del nucleo dei familiari residenti in Italia, ecc.) per la conseguente notifica all'Istituzione competente.
Sulla base delle dichiarazioni ”autocertificate” ed in quanto tali suscettibili degli usuali controlli gli Uffici dell'Azienda ULSS compilano la parte B delle due copie del Mod. I/CV 109 seguendo le istruzio− ni e note riportate in calce al modulo stesso. Nel punto 9 della parte B vengono elencati tutti i fami− liari residenti in Italia definiti a carico dalla legislazione italiana. Gli stessi Uffici restituiscono a mezzo posta o telefax una copia alla Istituzione competente che ha compilato la parte A.
3.4.15.6. Iscrizione/non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
I familiari elencati al punto 9 del formulario vengono iscritti a tempo determinato o indeterminato al SSN con decorrenza dalla data di notifica del diritto (parte A punto 5) o dalla data del trasferimento della residenza in Italia, se posteriore, e scadenza fino alla protrazione del diritto (parte A punto 6) che può essere determinata o indeterminata. Va tenuto comunque conto, se cittadini stranieri, della scadenza del titolo di soggiorno.
L'iscrizione avviene con scelta del medico e con rilascio della tessera sanitaria a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti. L'iscrizione potrà essere cancellata anticipatamente su conforme no− tifica da parte dell'Istituzione competente.
3.4.15.7. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al familiare indicato al punto 9.3 della parte B del Mod. I/CV 109 (di norma il coniuge od il figlio maggiore del lavoratore indicato al punto 2 della parte A del formulario) in cui viene custodita tutta la documentazione cartacea relativa alla pratica.
Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• il Mod. I/CV 109 rimasto agli atti d'ufficio di cui l'interessato trattiene fotocopia;
• fotocopia del passaporto;
• la ”autocertificazione” acquisita ed atti relativi ad eventuali controlli;
• eventuali comunicazioni di variazione dello status degli interessati ed atti relativi ai conseguenti provvedimenti compresa la notifica della variazione alla Istituzione competente;
• eventuale Mod. I/CV 109 di proroga del diritto ed atti conseguenti;
• eventuale comunicazione di cessazione del diritto prima della scadenza da parte della Istituzione competente;
• copia di eventuali informazioni richieste alla Istituzione competente tramite Mod. 001;
• copia di eventuale richiesta di attestazione del diritto inoltrata alla Istituzione competente trami− te Mod. 107.
3.4.15.8. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia.
Sono erogabili tutte le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza a parità di condi− zioni con i cittadini italiani residenti in Italia con applicazione del vigente regime di esenzione o di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket). L'assistenza sanitaria viene erogata con le modalità previ− ste per i cittadini italiani residenti in Italia.
3.4.15.9. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN tramite le Aziende ULSS con oneri che vengono successivamente posti a carico della Istituzione competente di Capoverde che ha compilato la parte A del Mod. I/CV 109. La fatturazione avviene su base forfetaria calcolata sul costo medio procapite con Mod. 127 direttamente dal Ministero del LSPS. A tal fine ogni Azienda ULSS è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero ogni iscrizione al SSN avvenuta sulla base della presenta− zione del Mod. I/CV 109 ed ogni successiva variazione.
3.4.16. Modello I/CV 121
Attestato per l’iscrizione dei titolari di pensione o rendita dovuta in virtù della sola legislazione di Capoverde che siano residenti in Italia e/o dei loro familiari pure residenti in Italia.
3.4.16.1. Riferimenti normativi
• Convenzione: art. 9.2.
• Accordo Amministrativo: art. 11.
3.4.16.2. Persone tutelate in Italia
Titolari di pensione o rendita dovuta in virtù della sola legislazione di Capoverde che risiedano in Ita− lia e/o loro familiari a carico secondo la normativa italiana pure residenti in Italia, a meno che non abbiano già diritto alle prestazioni sanitarie a norma della legislazione italiana (per esempio perché espletano una attività lavorativa o perché titolari di una pensione o rendita liquidata anche da una Istituzione italiana).
3.4.16.3. Notifica del diritto
L'Istituzione competente compila la parte A del modulo per il titolare di pensione o rendita e per o− gni familiare a carico (per ogni soggetto interessato deve essere compilato un singolo modulo) e ne consegna due copie all'interessato prima della partenza per l'Italia oppure le trasmette all'Azienda ULSS competente per residenza in Italia qualora questa abbia richiesto il Mod. I/CV 121 essendone gli interessati sprovvisti al loro arrivo in Italia ed intendendo iscriversi al SSN.
Il punto 3 del formulario viene compilato dalla Istituzione debitrice della pensione o rendita.
La stessa Istituzione oppure la Istituzione competente per l'assicurazione sanitaria, compila il punto 6 del formulario in cui, tra l'altro, sono indicate la decorrenza e la scadenza del diritto.
3.4.16.4. Requisiti per tutti
• residenza anagrafica in Italia;
• assenza del diritto a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia ad altro titolo (per esempio: titolari di pensione o rendita italiana od essi stessi produttori in Italia di reddito da lavoro subordinato o autonomo).
3.4.16.5. Notifica dell'iscrizione
Gli Uffici dell'Azienda ULSS, recepite le due copie del Mod. I/CV 121 acquisiscono e conservano agli atti una ”autocertificazione” rilasciata dall'interessato (solo se maggiorenne) ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 attestante:
• il Comune di residenza anagrafica nel territorio dell'Azienda ULSS (in alternativa può essere ov− viamente utilizzato il certificato di residenza rilasciato dal Comune);
• lo status di familiare a carico del titolare di pensione indicato al punto 5 della parte A del Mod. I/CV 121 secondo la normativa italiana;
• l'assenza del diritto, ad altro titolo, a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia;
• l'impegno a comunicare ogni eventuale successiva variazione del proprio status (per esempio: so− spensione o soppressione della pensione o rendita, trasferimento di residenza, inizio di attività lavorativa, variazione del nucleo dei familiari residenti in Italia, ecc.) per la conseguente notifica all'Istituzione competente di Capoverde.
Sulla base delle dichiarazioni ”autocertificate” ed in quanto tali suscettibili degli usuali controlli gli Uffici dell'Azienda ULSS compilano la parte B delle due copie del Mod. I/CV 121 seguendo le istruzio− ni e note riportate in calce al modulo stesso.
Nel punto 8 della parte B viene indicato e motivato l'eventuale diniego all'iscrizione. Nel punto 9 viene annotato l'esito favorevole della richiesta di iscrizione.
Gli stessi Uffici restituiscono a mezzo posta o telefax una copia del Mod. I/CV 121 alla Istituzione competente che ha compilato il punto 7 della parte A.
3.4.16.6. Iscrizione/non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
I cittadini elencati al punto 9 dei singoli formulari vengono iscritti a tempo determinato o indetermi− nato al SSN con decorrenza dalla data di notifica del diritto (parte A punto 6.4) o dalla data di trasfe− rimento della residenza in Italia, se posteriore, e con scadenza che nel modulo può essere determi− nata o indeterminata fino a notifica di annullamento. Va tenuto comunque conto, se cittadini stra− nieri, della scadenza del titolo di soggiorno.
In ogni caso l’iscrizione avviene con scelta del medico e con rilascio della tessera sanitaria a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti.
L'iscrizione potrà essere cancellata anticipatamente su conforme notifica da parte dell'Istituzione competente.
3.4.16.7. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al titolare della pensione o rendita indicato al punto 2 della parte A del Mod. I/CV 121, in cui viene custodita tutta la documentazione cartacea relativa alla pratica.
Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• il Mod. I/CV 121 rimasto agli atti d'ufficio di cui l'interessato trattiene fotocopia;
• fotocopia del passaporto;
• la ”autocertificazione” acquisita ed atti relativi ad eventuali controlli;
• eventuali comunicazioni di variazione dello status degli interessati ed atti relativi ai conseguenti provvedimenti di notifica all'Istituzione competente;
• eventuale Mod. I/CV 121 di proroga del diritto ed atti conseguenti;
• eventuale comunicazione di cessazione del diritto prima della scadenza;
• copia di eventuali informazioni richieste alla Istituzione competente tramite Mod. 001;
• copia di eventuale richiesta di attestazione del diritto inoltrata alla Istituzione competente trami− te Mod. 107.
3.4.16.8. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia
Sono erogabili tutte le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza a parità di condi− zioni con i cittadini italiani residenti in Italia con applicazione del vigente regime di esenzione o di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).
L'assistenza sanitaria viene erogata con le modalità previste per i cittadini italiani residenti.
3.4.16.9. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN tramite le Aziende ULSS con oneri che vengono successivamente posti a carico della Istituzione competente di Capoverde che ha compilato la parte A del Mod. I/CV 121. La fatturazione avviene su base forfetaria calcolata sul costo medio procapite con Mod. 127 direttamente dal Ministero del LSPS.
A tal fine ogni Azienda ULSS è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero ogni iscrizione al SSN avvenuta sulla base della presentazione del Mod. I/CV 121 ed ogni successiva variazione.
3.5. Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale
3.5.1. Riferimenti normativi
• Legge 27 maggio 1999, n. 167 ”Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale, fatta a Roma il 27 giugno 1997”, pubbli− cata sul S.O. n. 114/l alla G.U. n. 138 del 15 giugno 1999.
• Accordo Amministrativo sulla attuazione della Convenzione sottoscritto a New York il 12 settem− bre 2002.
3.5.2. Data di entrata in vigore
1˚ novembre 2003. Da tale data è cessata l'efficacia per la Croazia della Convenzione italo−jugoslava, fatte salve le situazioni pendenti.
Le disposizioni della Convenzione e dell'Accordo Amministrativo si applicano in via esclusiva alle pre- stazioni (sanitarie) richieste ed erogate dopo il 1˚ novembre 2003 anche se si possono riferire ad un evento assicurato (malattia, maternità, infortunio sul lavoro, malattia professionale) verificatosi pri− ma di tale data e quindi ancora in regime di Convenzione italo−jugoslava.
3.5.3. Autorità competenti per la legislazione sanitaria
• per l'Italia: Ministro della Salute;
• per la Croazia: Ministro della Sanità.
3.5.4. Organismo di collegamento per le prestazioni sanitarie
• per l'Italia: Ministero della Salute;
• per la Croazia: Hrvatski Zavod za Zdravstveno Osiguranje
Margaretska 3 P.P. 157 10002 Zagabria (Istituto Croato per l'Assicurazione Sanitaria).
3.5.5. Istituzioni competenti per l’assistenza sanitaria
• per l'Italia: Azienda ULSS competente per territorio;
• per la Croazia: Ufficio regionale competente dell'Istituto
Croato per l'Assicurazione Sanitaria.
3.5.6. Campo di applicazione in materia sanitaria
• Assicurazione malattia e maternità.
• Assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali.
3.5.7. Campo di applicazione riguardo alle persone tutelate in Italia
• Tutti i cittadini croati residenti in Croazia iscritti, a qualsiasi titolo, all'Istituto per l'assicurazione sanitaria per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali di quella repubblica.
• Familiari a loro carico di qualsiasi nazionalità.
• Profughi e apolidi residenti in Croazia e loro familiari.
3.5.8. Situazioni protette
La Convenzione si rifà, con qualche limitazione e differenziazione, alla normativa contemplata dai Regolamenti U.E. n. 1408/1971 e n. 574/1972 e successive modificazioni e integrazioni.
Al riguardo giova ricordare la previsione di ingresso della Croazia nell'Unione Europea allorquando verrà a cessare ogni distinzione.
Al momento sono tutelate le seguenti situazioni concernenti i cittadini croati e profughi ed apolidi residenti in Croazia:
• distacco dei lavoratori subordinati od autonomi in Italia;
• familiari di qualsiasi nazionalità residenti in Italia a carico di lavoratori occupati e residenti in Cro− azia;
• temporaneo soggiorno in Italia;
• trasferimento per cure d'elezione in Italia;
• titolari di pensione croata residenti in Italia e familiari a carico.
3.5.9. Formulari
I per Italia, HR per Croazia.
• I/HR 001: Domanda e comunicazione informazioni, solleciti, richieste di attestati;
• I/HR 106: ”Distacco” di lavoratori subordinati o autonomi, lavoratori frontalieri;
• I/HR 107: Richiesta di attestato del diritto a prestazioni in natura;
• I/HR 108: Notifica della sospensione o soppressione del diritto alle prestazioni in natura;
• I/HR 109: Attestato per l'iscrizione dei familiari dei lavoratori subordinati o autonomi;
• I/HR 111: Attestato del diritto alle prestazioni in natura durante un temporaneo soggiorno;
• I/HR 112: Attestato riguardante l'autorizzazione al trasferimento per cure d'elezione;
• I/HR 113: Notifica di ricovero e di dimissione ospedaliera;
• I/HR 114: Concessione di protesi, apparecchi, prestazioni in natura di grande importanza;
• I/HR 121: Attestato per l'iscrizione dei titolari di pensione e dei loro familiari;
• I/HR 123: Attestato di diritto a prest. sanit. per infortuni sul lavoro o malattie professionali;
• I/HR 125: Conto individuale delle spese effettive;
• I/HR 126: Tariffe per il rimborso delle prestazioni in natura.
Nella Parte Seconda - FORMULARI della Guida sono riportati gli esemplari in versione italiana dei suddetti moduli (le pagine comprendono anche i lati bianchi dei formulari originali) con esclusione di quello evidenziato in corsivo.
Si ricorda che le versioni italiane dei formulari possono essere utilizzate, per sovrapposizione e/o confronto, per la traduzione dei corrispondenti modelli in lingua straniera presentati dagli interessati agli Uffici dell'Azienda ULSS.
3.5.10. Rimborsi
In caso di soggiorno temporaneo in Italia di un cittadino croato, o di un profugo od apolide residente in Croazia, le spese eventualmente sostenute per fruire di prestazioni sanitarie in assistenza indiret− ta, non avendo potuto fruire, per qualsiasi motivo, dell'assistenza diretta, vengono rimborsate, al ri− entro in patria, dalla Istituzione competente croata secondo le tariffe applicate dalla legislazione sa− nitaria italiana. Le Aziende ULSS sono pertanto tenute a fornire alla Istituzione competente croata le informazioni necessarie sulle tariffe di rimborso, richieste con Mod. XX 000 per il tramite del Mini− stero del LSPS.
3.5.11. Modello HR 106
Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità di cittadini croati che trasferiscono la residenza o la dimora in Italia per espletarvi una attività lavorativa. Lavoratori “distaccati” ed altre categorie.
Il distacco temporaneo di un lavoratore croato in Italia, con il mantenimento a proprio favore della legislazione croata, rappresenta una deroga alla regola generale secondo la quale tutti i lavoratori sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui svolgono l’attività.
3.5.11.1. Riferimenti normativi
• Convenzione: art. 6, art. 7, art. 12.1 e 2.
• Accordo Amministrativo: art. 4, art 5, art. 7.
3.5.11.2. Persone tutelate in Italia.
Cittadini croati e profughi ed apolidi residenti in Croazia che siano:
• Lavoratori dipendenti da una impresa con sede in Croazia ”distaccati” in Italia per motivi di lavoro per un periodo massimo di 48 mesi, eccezionalmente prorogabili per altri 48 mesi previo consen− so delle Autorità competenti.
• Lavoratori autonomi che esercitano la loro attività abitualmente in Croazia e che vengono a sog− giornare in Italia per esercitare tale attività per un periodo massimo di 12 mesi, eccezionalmente prorogabili per altri 12 mesi previo consenso come al punto precedente.
• Familiari a carico (secondo la normativa dello Stato di residenza anagrafica) che li seguono in Ita− lia, per lo stesso periodo del lavoratore.
• Personale viaggiante che lavora in Italia appartenente ad imprese con sede in Croazia di trasporto aereo, su strada e per ferrovia (a tempo indeterminato).
• Lavoratori dipendenti da imprese di interesse nazionale esercenti servizi di telecomunicazioni, trasporto di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima, che abbiano la loro sede principale in Croazia e che siano inviati in Italia presso una succursale o una rappre− sentanza permanente (a tempo indeterminato).
• Agenti diplomatici e consoli di carriera nonché personale amministrativo e tecnico delle Rappre− sentanze diplomatiche e degli Uffici consolari della Repubblica di Croazia inviati in Italia per l'esercizio delle loro funzioni e loro familiari (a tempo indeterminato).
• Funzionari, rappresentanti ufficiali e personale equiparato della Repubblica di Croazia inviati in Italia per l'esercizio delle loro funzioni e familiari a carico (a tempo indeterminato).
• Personale domestico di cittadinanza croata inviato in Italia al servizio privato di Agenti diplomati− ci o consolari o di altri membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari croati in Italia che hanno optato per il mantenimento della legislazione previdenziale croata (a tempo indeter− minato).
3.5.11.3. Notifica del diritto
L'Istituzione croata competente per malattia e maternità compila la parte A del modulo e ne conse− gna due copie all'interessato prima della partenza per l'Italia oppure le trasmette all'Azienda ULSS di residenza o dimora dell'interessato in Italia qualora questa abbia richiesto il Mod. HR 106, essendone l'interessato sprovvisto, tramite il Mod. I 107.
3.5.11.4. Notifica dell'iscrizione
Gli Uffici dell'Azienda ULSS, recepite le due copie del Mod. HR 106, acquisiscono e conservano agli atti una ”autocertificazione” rilasciata dall'interessato ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 atte− stante:
• il Comune di residenza anagrafica o di dimora dell'interessato e dei familiari che l'accompagnano nel territorio dell'Azienda ULSS (in alternativa può essere ovviamente utilizzato il certificato rila− sciato dal Comune);
• i familiari definiti a carico dalla normativa italiana se residenti in Italia, o croata se i familiari che accompagnano l'interessato hanno mantenuto la residenza anagrafica in Croazia;
• l'assenza del diritto, ad altro titolo, di fruire dell'assistenza in Italia per sè e per i familiari a carico;
• l'impegno a comunicare ogni eventuale successiva variazione dello status proprio e dei familiari (per esempio: anticipo del rientro, trasferimento di residenza, licenziamento, cambio di sede di lavoro, variazione dei familiari a carico, ecc.) per la conseguente notifica alla Istituzione croata competente.
Sulla base delle dichiarazioni ”autocertificate” ed in quanto tali suscettibili degli usuali controlli gli Uffici dell'Azienda ULSS compilano la parte B delle due copie del Mod. XX 000 seguendo le istruzioni e note riportate in calce al modulo stesso e restituiscono a mezzo posta o telefax una copia alla Isti− tuzione competente che ha compilato la parte A.
3.5.11.5. Iscrizione/non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Il titolare del Mod. XX 000 e gli eventuali familiari a carico vengono iscritti a tempo determinato o indeterminato al SSN con decorrenza dalla data di notifica del diritto (parte A punto 5) e scadenza fi− no alla protrazione del diritto (parte A punto 6) che può essere determinata o indeterminata. Va te− nuto comunque conto della scadenza del titolo di soggiorno.
L'iscrizione avviene con scelta del medico e con contestuale rilascio del documento di attestazione del diritto di cui all'Allegato 6 alle disposizioni ministeriali sul nuovo ricettario (v. pag. 11 e segg.), da esibire al prestatore di cure unitamente ad un documento di riconoscimento. La tessera sanitaria viene stampata ma non rilasciata all’assistito.
L'iscrizione potrà essere prorogata su presentazione da parte dell'interessato di un nuovo Mod. XX 000 oppure cancellata anticipatamente su conforme notifica da parte dell'Istituzione competente tramite Mod. XX 000.
3.5.11.6. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al titolare del Mod. HR 106 in cui viene custodita tutta la documentazione cartacea relativa al soggetto interessato ed eventuali fami− liari a carico.
Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• il Mod. XX 000 rimasto agli atti d'ufficio di cui l'interessato trattiene fotocopia;
• fotocopia del passaporto;
• la ”autocertificazione” acquisita ed atti relativi ad eventuali controlli;
• eventuali comunicazioni di variazione dello status del titolare e/o dei familiari ed atti relativi ai conseguenti provvedimenti compresa la notifica della variazione all'Istituzione competente croa− ta;
• eventuale Mod. XX 000 di proroga del diritto ed atti conseguenti;
• eventuale comunicazione di cessazione del diritto prima della scadenza tramite Mod. XX 000 ed atti conseguenti;
• copia di eventuali informazioni richieste alla Istituzione competente croata tramite Mod. I 001;
• copia di eventuale richiesta di attestazione del diritto inoltrata alla Istituzione competente croata tramite Mod. I 107;
• la documentazione relativa alle prestazioni sanitarie fruite;
• copia dell'Allegato 6.
3.5.11.7. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia.
Sono erogabili dai soggetti pubblici e privati accreditati o convenzionati tutte le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti in Italia con applicazione del vigente regime di esenzione o di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).
Per le modalità di compilazione delle ricette si rinvia alle disposizioni ministeriali (v. pag. 11 e segg.).
Al riguardo del Mod. HR 106 giova rimarcare quanto appresso:
• le visite effettuate dai Medici di medicina generale o dai Pediatri di libera scelta non richiedono la compilazione della ricetta (retribuzione per quota capitaria e non con il sistema delle visite oc− casionali);
• le visite effettuate dal Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica territoriale prefe− stiva, festiva e notturna) e dalla Guardia medica turistica richiedono la compilazione della ricetta, oltre alla annotazione sul normale registro delle prestazioni effettuate, per il successivo inoltro all'Ufficio dell'Azienda ULSS preposto alla fatturazione delle prestazioni alla Istituzione compe− tente croata;
• le prestazioni aggiuntive effettuate dai suddetti sanitari richiedono la compilazione della ricetta;
• in caso di ricovero ospedaliero l'Azienda ULSS è tenuta a notificare all'Istituzione competente croata, entro tre giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data di entrata in ospedale e la probabile durata della degenza con un primo invio del Mod. I 113 nonché la data di dimissione con un secondo invio del Mod. I 113 (deve essere indicato, ove noto, se il ricovero è dovuto ad in− fortunio oppure a responsabilità di terzi) trattenendo copia delle notifiche agli atti nel fascicolo personale ”lavoratori migranti” intestato al titolare.
Per la fornitura o riparazione o rinnovo di protesi o di grandi apparecchi oppure per la erogazione di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui al seguente elenco:
• protesi, endoprotesi, apparecchi ortopedici e apparecchi di sostegno, compresi busti ortopedici in tessuto, con anima di rinforzo, relativi elementi integrativi, accessori ed attrezzi, comprese le impronte (riproduzioni delle varie parti del corpo) che vengono utilizzate per adattare in modo esatto i predetti oggetti;
• scarpe ortopediche su misura, eventualmente con rispettiva scarpa normale (non ortopedica);
• protesi mascellari e facciali, parrucche;
• protesi oculari, lenti a contatto, occhiali da vista, da ingrandimento, occhiali a cannocchiale e len− ti intraoculari;
• apparecchi acustici, in particolare quelli elettronici, elettroacustici, elettrofonetici, compresi i presidi per laringectomizzati;
• protesi dentarie (fisse o mobili), protesi di chiusura della cavità orale;
• carrozzine per malati azionate a mano o fornite di motore, poltrone a ruote ed altri mezzi mec− canici di circolazione;
• rinnovo delle apparecchiature e protesi sopra elencate;
• soggiorno e cure mediche in centri di convalescenza, idrofangotermali, elioterapici e talassotera− pici;
• trattamenti per la riabilitazione sanitaria e professionale;
l'Azienda ULSS, verificato il diritto alle prestazioni stesse, chiede preliminarmente l'autorizzazione all'Istituzione competente croata tramite Mod. I 114.
Le prestazioni sono comunque concesse se entro sessanta giorni dalla data della richiesta non per− viene opposizione motivata da parte della Istituzione competente croata espressa sulla parte B del Mod. I 114 di richiesta di autorizzazione.
Nel caso in cui le prestazioni debbano essere erogate con assoluta urgenza (prestazioni che non pos− sono essere rinviate senza che sia messa seriamente in pericolo la vita oppure l'integrità psico−fisica della persona) l'Azienda ULSS vi provvede e ne informa immediatamente l'Istituzione competente croata sempre utilizzando il Mod. I 114.
3.5.11.8. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN tramite le Aziende ULSS con oneri che vengono successivamente posti a carico della Istituzione competente croata che ha compilato la par− te A del Mod. HR 106 (fatturazione al costo effettivo con Mod. 125 al Ministero del LSPS tramite la Regione)
Al fine di poter dar seguito a tale fatturazione entro le scadenze previste si rende necessario che tut− te le ricette compilate dai medici prescrittori, le notifiche di prestazioni specialistiche fruite e la copia del frontespizio delle cartelle cliniche di dimissione ospedaliera (scheda nosologica di dimissione con relativo importo del DRG) vengano sistematicamente inserite nel fascicolo personale ”lavoratori mi− granti” al termine dell'iter amministrativo effettuato da vari Uffici dell'Azienda ULSS (per la retribu− zione delle Farmacie convenzionate, per la concessione di eventuali protesi, per la corresponsione dei corrispettivi ai soggetti accreditati, ecc.).
Entro le scadenze previste l'Ufficio preposto dell'Azienda ULSS consulta il fascicolo ed effettua la fat− turazione al costo effettivo al Ministero del LSPS per il tramite della Regione.
3.5.12. Modello HR 109
Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità di familiari di qualsiasi nazionalità residenti in Italia di lavoratori subordinati o autonomi residenti e occupati in Croazia.
3.5.12.1. Riferimenti normativi
• Convenzione: art. 15.
• Accordo Amministrativo: art. 11.
3.5.12.2. Persone tutelate in Italia
• Familiari di qualsiasi nazionalità residenti in Italia che risultano a carico, secondo la normativa ita− liana, di lavoratori subordinati o autonomi residenti e occupati in Croazia.
3.5.12.3. Notifica del diritto
L'Istituzione croata competente per malattia e maternità compila la parte A del modulo e ne conse− gna due copie al lavoratore interessato affinché questi le faccia pervenire direttamente ai familiari residenti in Italia oppure le trasmette all'Azienda ULSS di residenza anagrafica dei familiari in Italia qualora questa abbia richiesto il Mod. XX 000 tramite il Mod. I 107, essendone gli interessati sprovvi− sti ed intendendo iscriversi al SSN.
3.5.12.4. Requisiti per tutti
• residenza anagrafica in Italia;
• assenza del diritto a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia ad altro titolo (per esempio: titolari di pensione o rendita italiana od essi stessi produttori in Italia di reddito da lavoro subordinato o autonomo).
3.5.12.5. Notifica dell'iscrizione
Gli Uffici dell'Azienda ULSS, recepite le due copie del Mod. HR 109, acquisiscono e conservano agli atti una ”autocertificazione” rilasciata da un familiare maggiorenne (di norma quello indicato al pun− to 3 del formulario) ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 attestante:
• il Comune di residenza anagrafica dei familiari interessati nel territorio dell'Azienda ULSS (in al− ternativa può essere ovviamente utilizzato il certificato di residenza rilasciato dal Comune);
• lo status di familiari definiti a carico dalla normativa italiana;
• assenza del diritto, ad altro titolo, di fruire dell'assistenza sanitaria in Italia per ogni familiare a carico;
• impegno a comunicare ogni eventuale successiva variazione dello status del lavoratore e dei fa− miliari (per esempio: abbandono o mutamento di attività del lavoratore, trasferimento di resi− denza del lavoratore o dei familiari, rientro in patria di qualche familiare, cambio di sede di lavo− ro, inizio attività lavorativa di qualche familiare, ecc.) per la conseguente notifica all'Istituzione competente croata.
Sulla base delle dichiarazioni ”autocertificate” ed in quanto tali suscettibili degli usuali controlli gli Uffici dell'Azienda ULSS compilano la parte B delle due copie del Mod. XX 000 seguendo le istruzioni e note riportate in calce al modulo stesso e restituiscono a mezzo posta o telefax una copia alla Isti− tuzione competente che ha compilato la parte A. I familiari iscritti di cui al punto 9 sono quelli definiti a carico dalla normativa italiana.
3.5.12.6. Iscrizione/non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
I titolari del Mod. HR 109 vengono iscritti a tempo determinato o indeterminato al SSN con decor− renza dalla data di notifica del diritto (parte A punto 5) o dalla data del trasferimento della residenza se posteriore e scadenza fino alla protrazione del diritto (parte A punto 6) che può essere determina− ta o indeterminata. Va tenuto comunque conto, se cittadini stranieri, della scadenza del titolo di sog− giorno.
L'iscrizione avviene con scelta del medico e con contestuale rilascio del documento di attestazione del diritto di cui all'Allegato 6 alle disposizioni ministeriali sul nuovo ricettario (v. pag. 11 e segg.), da esibire al prestatore di cure unitamente ad un documento di riconoscimento. La tessera sanitaria viene stampata ma non rilasciata all’assistito.
L'iscrizione potrà essere prorogata su presentazione da parte dell'interessato di un nuovo Mod. XX 000 oppure cancellata anticipatamente su conforme notifica da parte dell'Istituzione competente tramite Mod. XX 000.
3.5.12.7. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al titolare del Mod. HR 109 in cui viene custodita tutta la documentazione cartacea relativa ai familiari iscritti.
Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• il Mod. XX 000 rimasto agli atti d'ufficio di cui l'interessato trattiene fotocopia;
• fotocopia del passaporto;
• la ”autocertificazione” acquisita ed atti relativi ad eventuali controlli;
• eventuali comunicazioni di variazione dello status del titolare e/o dei familiari ed atti relativi ai conseguenti provvedimenti compresa la notifica della variazione alla Istituzione competente cro− ata;
• eventuale Mod. XX 000 di proroga del diritto ed atti conseguenti;
• eventuale comunicazione di cessazione del diritto prima della scadenza tramite Mod. XX 000 ed atti conseguenti;
• copia di eventuali informazioni richieste alla Istituzione competente croata tramite Mod. I 001;
• copia di eventuale richiesta di attestazione del diritto inoltrata alla Istituzione competente croata tramite Mod. I 107;
• la documentazione relativa alle prestazioni sanitarie fruite;
• copia dell'Allegato 6.
3.5.12.8. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia
Sono erogabili dai soggetti pubblici e privati accreditati o convenzionati tutte le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti in Italia con applicazione del vigente regime di esenzione o di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).
Per le modalità di compilazione delle ricette si rinvia alle disposizioni ministeriali (v. pag. 11 e segg.). Al riguardo del Mod. HR 109 giova rimarcare quanto appresso:
• le visite effettuate dai Medici di medicina generale o dai Pediatri di libera scelta non richiedono la compilazione della ricetta (retribuzione per quota capitaria e non con il sistema delle visite oc− casionali);
• le visite effettuate dal Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica territoriale prefe− stiva, festiva e notturna) e dalla Guardia medica turistica richiedono la compilazione della ricetta, oltre alla annotazione sul normale registro delle prestazioni effettuate, per il successivo inoltro all'Ufficio dell'Azienda ULSS preposto alla fatturazione delle prestazioni alla Istituzione croata competente;
• le prestazioni aggiuntive effettuate dai suddetti sanitari richiedono la compilazione della ricetta;
• in caso di ricovero ospedaliero l'Azienda ULSS è tenuta a notificare all'Istituzione competente croata, entro tre giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data di entrata in ospedale e la probabile durata della degenza con un primo invio del Mod. I 113 nonché la data di dimissione con un secondo invio del Mod. I 113 (deve essere indicato, ove noto, se il ricovero è dovuto ad in− fortunio oppure a responsabilità di terzi) trattenendo copia delle notifiche agli atti nel fascicolo personale ”lavoratori migranti” intestato al titolare.
Per la fornitura o riparazione o rinnovo di protesi o di grandi apparecchi oppure per la erogazione di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui al seguente elenco:
• protesi, endoprotesi, apparecchi ortopedici e apparecchi di sostegno, compresi busti ortopedici in tessuto, con anima di rinforzo, relativi elementi integrativi, accessori ed attrezzi, comprese le impronte (riproduzioni delle varie parti del corpo) che vengono utilizzate per adattare in modo esatto i predetti oggetti;
• scarpe ortopediche su misura, eventualmente con rispettiva scarpa normale (non ortopedica);
• protesi mascellari e facciali, parrucche;
• protesi oculari, lenti a contatto, occhiali da vista, da ingrandimento, occhiali a cannocchiale e len− ti intraoculari;
• apparecchi acustici, in particolare quelli elettronici, elettroacustici, elettrofonetici, compresi i presidi per laringectomizzati;
• protesi dentarie (fisse o mobili), protesi di chiusura della cavità orale;
• carrozzine per malati azionate a mano o fornite di motore, poltrone a ruote ed altri mezzi mec− canici di circolazione;
• rinnovo delle apparecchiature e protesi sopra elencate;
• soggiorno e cure mediche in centri di convalescenza, idrofangotermali, elioterapici e talassotera− pici;
• trattamenti per la riabilitazione sanitaria e professionale;
l'Azienda ULSS, verificato il diritto alle prestazioni stesse, chiede preliminarmente l'autorizzazione all'Istituzione competente croata tramite Mod. I 114.
Le prestazioni sono comunque concesse se entro sessanta giorni dalla data della richiesta non per− viene opposizione motivata da parte della Istituzione competente croata espressa sulla parte B del Mod. I 114 di richiesta di autorizzazione.
Nel caso in cui le prestazioni debbano essere erogate con assoluta urgenza (prestazioni che non pos− sono essere rinviate senza che sia messa seriamente in pericolo la vita oppure l'integrità psico−fisica della persona) l'Azienda ULSS vi provvede e ne informa immediatamente l'Istituzione competente croata sempre utilizzando il Mod. I 114.
3.5.12.9. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN tramite le Aziende ULSS con oneri che vengono successivamente posti a carico della Istituzione competente croata che ha compilato la par− te A del Mod. XX 000 (fatturazione al costo con Mod. 125 al Ministero del LSPS tramite la Regione).
Al fine di poter dar seguito a tale fatturazione entro le scadenze previste si rende necessario che tut− te le ricette compilate dai medici prescrittori, le notifiche di prestazioni specialistiche e la copia del
frontespizio delle cartelle cliniche di dimissione ospedaliera (scheda nosologica di dimissione con re− lativo importo del DRG) vengano sistematicamente inserite nel fascicolo personale ”lavoratori mi− granti” al termine dell'iter amministrativo effettuato da vari Uffici dell'Azienda ULSS (per la retribu− zione delle Farmacie convenzionate, per la concessione di eventuali protesi, per la corresponsione dei corrispettivi ai soggetti accreditati, ecc.).
Entro le scadenze previste l'Ufficio preposto dell'Azienda ULSS consulta il fascicolo ed effettua la fat− turazione.
3.5.13. Modello XX 000
Attestato riguardante il diritto alle prestazioni sanitarie urgenti durante la dimora (soggiorno tem- poraneo) di un cittadino croato in Italia.
3.5.13.1. Riferimenti normativi
• Convenzione: art. 13.1.a e 3.
• Accordo Amministrativo: art. 8.
3.5.13.2. Persone tutelate in Italia
• Tutti i cittadini croati iscritti a qualsiasi titolo alla competente Istituzione croata per l'assistenza sanitaria e familiari indicati al punto 2 del modulo.
• Profughi ed apolidi residenti in Croazia e familiari a carico secondo la legislazione croata.
Può essere rilasciato per visite in Italia, per turismo, per soggiorno temporaneo in Italia per motivi di lavoro. In questo ultimo caso il Mod. XX 000 consente di ottenere in Italia, a titolo provvisorio, le prestazioni sanitarie per infortunio sul lavoro o malattia professionale in attesa del perfezionamento della pratica con Mod. XX 000.
3.5.13.3. Notifica del diritto
L'Istituzione croata competente compila e restituisce il modulo all'interessato di norma prima della partenza dello stesso per l'Italia oppure lo trasmette all'Azienda ULSS territorialmente competente per il luogo di dimora del cittadino croato ove sia stato emesso su richiesta di quest'ultima tramite Mod. I 107 essendo il cittadino pervenuto in Italia sprovvisto del modulo e necessitando di cure im− mediate.
Al punto 3 viene indicata la durata del diritto che non può essere superiore a mesi tre.
3.5.13.4. Notifica all'Azienda ULSS
Qualora l'interessato durante il temporaneo soggiorno in Italia ritenga di dover fruire, per sè o per un familiare iscritto nel modulo, prestazioni sanitarie aventi carattere di necessità, imprevedibilità ed urgenza, presenta all'Azienda ULSS territorialmente competente per il luogo di dimora il Mod. XX 000 in corso di validità unitamente al passaporto.
Se egli non è in grado di rivolgersi all'Azienda ULSS prima di dover fruire di un trattamento medico urgente beneficia nondimeno di tale trattamento su presentazione al Pronto Soccorso del Mod. HR 111 e del passaporto.
In tal caso l'originale del modello e copia del passaporto vengono trattenuti dal Pronto Soccorso e trasmessi agli Uffici competenti dell'Azienda ULSS (di norma uffici amministrativi distrettuali) ai quali l'interessato è invitato a rivolgersi non appena possibile per il perfezionamento della pratica.
3.5.13.5. Iscrizione/ non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Trattandosi di cittadini croati in temporaneo soggiorno e non anagraficamente residenti in Italia essi non vengono iscritti al Servizio sanitario nazionale pur acquisendo il diritto a fruire delle prestazioni necessarie, imprevedibili ed urgenti per tutta la durata di validità del modello.
Xxxx interessati viene rilasciato dall'Azienda ULSS il documento di attestazione del diritto di cui all'Allegato 6 alle disposizioni ministeriali sul nuovo ricettario (v. pag. 11 e segg.), da esibire al presta− tore di cure unitamente ad un documento di riconoscimento.
Tale diritto potrà essere prorogato su presentazione di un ulteriore Mod. HR 111 convalidato dalla Istituzione croata competente.
Il diritto potrà invece essere cancellato anticipatamente su conforme notifica da parte della Istituzio− ne competente tramite Mod. XX 000.
3.5.13.6. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al titolare del Mod. HR 111 in cui viene custodita tutta la documentazione cartacea relativa al soggetto interessato e ad eventuali fa− miliari a carico che l'accompagnano.
Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• fotocopia del Mod. XX 000 di cui l'interessato trattiene l'originale;
• fotocopia del passaporto;
• copia del Mod. I 107 con cui viene richiesto il Mod. XX 000 alla Istituzione croata competente nel caso l'interessato ne fosse sprovvisto;
• eventuali modelli di proroga del diritto;
• copia di eventuali informazioni richieste alla Istituzione croata competente tramite Mod. I 001;
• eventuale Mod. XX 000 di notifica di cessazione del diritto prima della scadenza;
• tutta la documentazione relativa alle prestazioni sanitarie erogate;
• copia dell'Allegato 6.
3.5.13.7. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia
Sono erogabili dai soggetti pubblici e privati accreditati o convenzionati tutte le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza che risultano essere necessarie, imprevedibili ed urgenti du−
rante la dimora in Italia in quanto ritenute non differibili fino al rientro in patria ”senza che sia messa seriamente in pericolo la vita oppure l'integrità psico−fisica della persona”.
Sulla necessità, imprevedibilità ed urgenza decide il medico deputato ad erogare la prestazione.
Sono quindi esclusi tutti i trattamenti differibili ed i trattamenti di elezione (programmati con largo anticipo) per i quali si rende necessario acquisire il Mod. XX 000.
Il trattamento dialitico e l'ossigenoterapia sono erogabili con Mod. HR 112.3
Per le modalità di compilazione delle ricette si rinvia alle disposizioni ministeriali (v. pag. 11 e segg.). Al riguardo del Mod. HR 111 giova rimarcare quanto appresso:
• le visite effettuate dai Medici di medicina generale o dai Pediatri di libera scelta richiedono la compilazione della ricetta e vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dall'Azienda ULSS e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere;
• le visite effettuate dal Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica territoriale prefe− stiva, festiva e notturna) e dalla Guardia medica turistica richiedono la compilazione della ricetta, oltre alla annotazione sul normale registro delle prestazioni effettuate, per il successivo inoltro all'Ufficio dell'Azienda ULSS preposto alla fatturazione delle prestazioni all'Istituzione croata competente;
• le prestazioni aggiuntive effettuate dai suddetti sanitari richiede la compilazione della ricetta;
• in caso di ricovero ospedaliero l'Azienda ULSS è tenuta a notificare all'Istituzione competente, entro tre giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data di entrata in Ospedale e la pro− babile durata della degenza con un primo invio del Mod. I 113 nonché la data di dimissione con un secondo invio del Mod. I 113 (deve essere indicato, ove noto, se il ricovero è dovuto ad infor− tunio oppure a responsabilità di terzi) trattenendo copia delle notifiche agli atti nel fascicolo per− sonale ”lavoratori migranti” intestato al titolare.
Per la fornitura o riparazione o rinnovo di protesi o di grandi apparecchi oppure per la erogazione di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui al seguente elenco:
• protesi, endoprotesi, apparecchi ortopedici e apparecchi di sostegno, compresi busti ortopedici in tessuto, con anima di rinforzo, relativi elementi integrativi, accessori ed attrezzi, comprese le impronte (riproduzioni delle varie parti del corpo) che vengono utilizzate per adattare in modo esatto i predetti oggetti;
• scarpe ortopediche su misura, eventualmente con rispettiva scarpa normale (non ortopedica);
• protesi mascellari e facciali, parrucche;
• protesi oculari, lenti a contatto, occhiali da vista, da ingrandimento, occhiali a cannocchiale e len− ti intraoculari;
• apparecchi acustici, in particolare quelli elettronici, elettroacustici, elettrofonetici, compresi i presidi per laringectomizzati;
• protesi dentarie (fisse o mobili), protesi di chiusura della cavità orale;
3 È appena il caso di ricordare che un cittadino italiano che debba usufruire di trattamento dialitico o di ossigenoterapia durante un temporaneo soggiorno in Croazia è tenuto a presentare all'Istituzione competente croata l'apposito Mod. I/111 rilasciato dalle Aziende ULSS valido per tale scopo unitamente al Mod. I/111 normale.
• carrozzine per malati azionate a mano o fornite di motore, poltrone a ruote ed altri mezzi mec− canici di circolazione;
• rinnovo delle apparecchiature e protesi sopra elencate;
• soggiorno e cure mediche in centri di convalescenza, idrofangotermali, elioterapici e talassotera− pici;
• trattamenti per la riabilitazione sanitaria e professionale;
l'Azienda ULSS, verificato il diritto alle prestazioni stesse, chiede preliminarmente l'autorizzazione all'Istituzione competente croata tramite Mod. I 114.
Le prestazioni sono comunque concesse se entro sessanta giorni dalla data della richiesta non per− viene opposizione motivata da parte della Istituzione competente croata espressa sulla parte B del Mod. I 114 di richiesta di autorizzazione.
Nel caso in cui le prestazioni debbano essere erogate con assoluta urgenza (prestazioni che non pos− sono essere rinviate senza che sia messa seriamente in pericolo la vita oppure l'integrità psico−fisica della persona) l'Azienda ULSS vi provvede e ne informa immediatamente l'Istituzione competente croata sempre utilizzando il Mod. I 114.
3.5.13.8. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN tramite le Aziende ULSS con oneri che vengono successivamente posti a carico della Istituzione croata competente che si è assunta tali one− ri compilando il Mod. XX 000 (fatturazione al costo con Mod. 125 al Ministero del LSPS per il tramite della Regione).
Al fine di poter dar seguito a tale fatturazione entro le scadenze previste si rende necessario che tut− te le ricette compilate dai medici prescrittori, le notifiche delle prestazioni specialistiche fruite e la copia del frontespizio delle cartelle cliniche di dimissione ospedaliera (scheda nosologica di dimissio− ne con relativo importo del DRG) vengano sistematicamente inserite nel fascicolo personale ”lavora− tori migranti” al termine dell'iter amministrativo effettuato da vari Uffici dell'Azienda ULSS (per la re− tribuzione delle visite occasionali ai Medici di libera scelta, per la retribuzione delle Farmacie con− venzionate, per la concessione di eventuali protesi, per la corresponsione dei corrispettivi ai soggetti accreditati, ecc.).
Entro le scadenze previste l'Ufficio preposto dell'Azienda ULSS consulta il fascicolo ed effettua la fat− turazione al costo tramite Mod. 125 al Ministero del LSPS tramite la Regione.
3.5.14. Modello HR 112
Attestato riguardante l’autorizzazione al trasferimento per cure di un cittadino croato in Italia.
3.5.14.1. Riferimenti normativi
• Convenzione: art. 13.1.b e 3.
• Accordo Amministrativo: art. 9.
3.5.14.2. Persone tutelate in Italia
Tutti i cittadini croati residenti in Croazia iscritti, a qualsiasi titolo, all'Istituzione croata per l'assistenza sanitaria e da questa debitamente autorizzati al trasferimento per cure in Italia in base alla propria legislazione.
Profughi ed apolidi residenti in Croazia e familiari a carico autorizzati alle cure in Italia.
3.5.14.3. Notifica del diritto
L'Istituzione croata competente compila e consegna il modulo all'interessato di norma prima della sua partenza per ricevere cure mediche in Italia.
L'attestato potrebbe essere rilasciato dalla Istituzione competente dopo la partenza per l'Italia su ri− chiesta diretta dell'interessato o su richiesta motivata dell'Azienda ULSS tramite Mod. I 107 quando non fosse stato rilasciato in precedenza per motivi di forza maggiore.
Il modulo è individuale ed ha valenza esclusivamente per la singola persona indicata al punto 1 op− pure al punto 2.
Al punto 3.2 può essere indicata la Struttura italiana pubblica o privata accreditata cui la persona in− tende rivolgersi per iniziare o continuare le cure mediche non necessariamente solo ospedaliere.
Al punto 4 è indicata la durata massima di validità del modulo.
3.5.14.4. Notifica all'Azienda ULSS
Al suo arrivo in Italia l'interessato è tenuto a presentare all'Azienda ULSS territorialmente competen− te per il luogo di dimora il Mod. HR 112 in corso di validità unitamente al passaporto.
Se l'interessato si rivolge direttamente alla Struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata con la quale ha preventivamente ”concordato” il ricovero l'originale del modello e copia del passaporto vengono trattenuti dalla Struttura e trasmessi agli Uffici dell'Azienda ULSS (di norma uffici ammini− strativi distrettuali) ai quali l'interessato è invitato a rivolgersi non appena possibile, direttamente o tramite persona delegata, per il perfezionamento della pratica.
3.5.14.5. Iscrizione/non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Trattandosi di cittadini croati temporaneamente soggiornanti in Italia per ricevere cure di elezione autorizzate dall'Istituzione croata competente essi non vengono iscritti al Servizio sanitario nazionale pur acquisendo il diritto a fruire delle prestazioni sanitarie appropriate ed efficaci (in regime sia di ri− covero ospedaliero che ambulatoriale, prima del ricovero e dopo la dimissione), purchè incluse nei livelli essenziali di assistenza, per la durata di validità del modello.
Xxxx interessati viene rilasciato dall'Azienda ULSS il documento di attestazione del diritto di cui all'Allegato 6 alle disposizioni ministeriali sul nuovo ricettario (v. pag. 11 e segg.), da esibire al presta− tore di cure unitamente ad un documento di riconoscimento.
Tale diritto potrà essere prorogato su presentazione di un ulteriore Mod. HR 112 eventualmente rila− sciato dalla Istituzione croata competente su richiesta dell'interessato oppure su richiesta motivata dell'Azienda ULSS tramite Mod. I 107.
Il diritto potrà invece essere cancellato prima della scadenza su conforme notifica da parte della Isti− tuzione competente tramite Mod. XX 000.
3.5.14.6. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al titolare del Mod. HR 112 in cui viene custodita tutta la documentazione cartacea relativa al soggetto interessato.
Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• originale del Mod. HR 112 presentato dall'interessato al quale viene consegnata una fotocopia;
• fotocopia del passaporto;
• copia del Mod. I 107 con cui potrebbe essere richiesto il Mod. XX 000 alla Istituzione croata com− petente nel caso l'interessato ne fosse sprovvisto per causa di forza maggiore;
• eventuali modelli di proroga del diritto;
• copia di eventuali informazioni richieste alla Istituzione croata competente tramite Mod. I 001;
• eventuale Mod. XX 000 di notifica di cessazione del diritto prima della scadenza;
• tutta la documentazione relativa alle prestazioni sanitarie erogate;
• copia dell'Allegato 6.
3.5.14.7. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia
Sono erogabili dai soggetti pubblici e privati accreditati o convenzionati tutte le prestazioni sanitarie che risultano essere necessarie, appropriate ed efficaci per il trattamento della patologia da cui è af− fetto l'assistito e che ha dato origine al rilascio del Mod. HR 112 purchè incluse nei livelli essenziali di assistenza e con applicazione del normale regime di esenzione o di partecipazione alla spesa sanita− ria (ticket).
Sulla correlabilità o meno dei trattamenti effettuati alla patologia originaria decide il medico deputa− to ad erogare le prestazioni anche sulla base della documentazione sanitaria disponibile ivi inclusa quella di cui al punto 5 del Mod. HR 112.
Eventuali accompagnatori devono essere muniti di Mod. XX 000.
Per le modalità di compilazione delle ricette si rinvia alle disposizioni ministeriali (v. pag. 11 e segg.). Al riguardo del Mod. HR 112 giova rimarcare quanto appresso:
• le visite effettuate dai Medici di medicina generale o dai Pediatri di libera scelta richiedono la compilazione della ricetta e vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla Azienda ULSS e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere;
• le visite effettuate dal Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica territoriale prefe− stiva, festiva e notturna) e dalla Guardia medica turistica richiedono la compilazione della ricetta, oltre alla annotazione sul normale registro delle prestazioni effettuate, per il successivo inoltro all'Ufficio dell'Azienda ULSS preposto alla fatturazione delle prestazioni alla Istituzione croata competente;
• le prestazioni aggiuntive effettuate dai suddetti sanitari richiedono la compilazione della ricetta;
• in caso di ricovero ospedaliero non programmato l'Azienda ULSS è tenuta a notificare all'Istituzione competente, entro tre giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data di entrata in Ospedale e la probabile durata della degenza con un primo invio del Mod. I 113 non− ché la data di dimissione con un secondo invio del Mod. I 113 (deve essere indicato, ove noto, se il ricovero non programmato è dovuto ad infortunio oppure a responsabilità di terzi) trattenendo copia delle notifiche agli atti nel fascicolo personale ”lavoratori migranti” intestato al titolare.
Per la fornitura o riparazione o rinnovo di protesi o di grandi apparecchi oppure per la erogazione di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui al seguente elenco:
• protesi, endoprotesi, apparecchi ortopedici e apparecchi di sostegno, compresi busti ortopedici in tessuto, con anima di rinforzo, relativi elementi integrativi, accessori ed attrezzi, comprese le impronte (riproduzioni delle varie parti del corpo) che vengono utilizzate per adattare in modo esatto i predetti oggetti;
• scarpe ortopediche su misura, eventualmente con rispettiva scarpa normale (non ortopedica);
• protesi mascellari e facciali, parrucche;
• protesi oculari, lenti a contatto, occhiali da vista, da ingrandimento, occhiali a cannocchiale e len− ti intraoculari;
• apparecchi acustici, in particolare quelli elettronici, elettroacustici, elettrofonetici, compresi i presidi per laringectomizzati;
• protesi dentarie (fisse o mobili), protesi di chiusura della cavità orale;
• carrozzine per malati azionate a mano o fornite di motore, poltrone a ruote ed altri mezzi mec− canici di circolazione;
• rinnovo delle apparecchiature e protesi sopra elencate;
• soggiorno e cure mediche in centri di convalescenza, idrofangotermali, elioterapici e talassotera− pici;
• trattamenti per la riabilitazione sanitaria e professionale;
l'Azienda ULSS, verificato il diritto alle prestazioni stesse, chiede preliminarmente l'autorizzazione all'Istituzione competente croata tramite Mod. I 114. Le prestazioni sono comunque concesse se en− tro sessanta giorni dalla data della richiesta non perviene opposizione motivata da parte della Istitu− zione competente croata espressa sulla parte B del Mod. I 114 di richiesta di autorizzazione.
Nel caso in cui le prestazioni debbano essere erogate con assoluta urgenza (prestazioni che non pos− sono essere rinviate senza che sia messa seriamente in pericolo la vita oppure l'integrità psico−fisica della persona) l'Azienda ULSS vi provvede e ne informa immediatamente l'Istituzione competente croata sempre utilizzando il Mod. I 114.
3.5.14.8. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN tramite le Aziende ULSS con oneri che vengono successivamente posti a carico della Istituzione croata competente che si è assunta tali one− ri compilando il Mod. XX 000 (fatturazione al costo con Mod. 125 al Ministero del LSPS tramite la Re− gione).
Al fine di poter dar seguito a tale fatturazione entro le scadenze previste si rende necessario che tut− te le ricette compilate dai medici prescrittori, le notifiche di prestazioni specialistiche fruite e la copia
del frontespizio delle cartelle cliniche di dimissione ospedaliera (scheda nosologica di dimissione con tutti i dati per il calcolo del DRG) vengano sistematicamente inserite nel fascicolo personale ”lavora− tori migranti” al termine dell'iter amministrativo effettuato da vari Uffici dell'Azienda ULSS (per la re− tribuzione delle visite occasionali ai Medici di libera scelta, per la retribuzione delle Farmacie con− venzionate, per la concessione di eventuali protesi, per la corresponsione dei corrispettivi ai soggetti accreditati ecc.).
Entro le scadenze previste l'Ufficio preposto dell'Azienda ULSS consulta il fascicolo ed effettua la fat− turazione al costo tramite Mod. 125.
3.5.15. Modello HR 121
Attestato per l’iscrizione dei titolari di pensione o rendita croata residenti in Italia o dei loro fami- liari.
3.5.15.1. Riferimenti normativi
• Convenzione: art. 14.2.
• Accordo Amministrativo: art. 10.
3.5.15.2. Persone tutelate in Italia
• Titolari di pensione o rendita liquidata esclusivamente da una Istituzione croata che risiedono anagraficamente in Italia, a meno che non abbiano già diritto alle prestazioni sanitarie a norma della legislazione italiana (per esempio perché espletano una attività lavorativa o perché titolari di una pensione o rendita liquidata anche da una Istituzione italiana).
• Familiari di qualsiasi nazionalità definiti a loro carico dalla normativa italiana che siano residenti anagraficamente in Italia e che non abbiano già diritto alle prestazioni sanitarie a norma della le− gislazione italiana.
3.5.15.3. Notifica del diritto
La Istituzione croata competente compila la parte A del modulo per il titolare di pensione o rendita e per ogni familiare a carico (per ogni soggetto interessato deve essere compilato un singolo modulo) e ne consegna due copie all'interessato prima della partenza per l'Italia oppure le trasmette all'Azienda ULSS competente per residenza in Italia qualora questa abbia richiesto il Mod. XX 000 tramite il Mod. I 107 essendone gli interessati sprovvisti al loro arrivo in Italia ed intendendo iscriver− si al SSN.
Il punto 3 del formulario viene compilato dalla Istituzione croata debitrice della pensione o rendita. La Istituzione croata competente per l'assicurazione sanitaria compila il punto 6 del formulario in cui, tra l'altro, sono indicate la decorrenza e la scadenza del diritto.
3.5.15.4. Requisiti per tutti
• residenza anagrafica in Italia;
• assenza del diritto a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia ad altro titolo (per esempio: titolari di pensione o rendita italiana od essi stessi produttori in Italia di reddito da lavoro subordinato o autonomo).
3.5.15.5. Notifica dell'iscrizione
Gli Uffici dell'Azienda ULSS, recepite le due copie del Mod. HR 121, acquisiscono e conservano agli atti una ”autocertificazione” rilasciata ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 attestante:
• il Comune di residenza anagrafica degli interessati nel territorio dell'Azienda ULSS (in alternativa può essere ovviamente utilizzato il certificato di residenza rilasciato dal Comune);
• la condizione di familiare a carico secondo la normativa italiana del soggetto indicato al punto 5 della parte A del Mod. XX 000;
• l'assenza del diritto, ad altro titolo, a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia;
• l'impegno a comunicare ogni eventuale successiva variazione del proprio status (per esempio: so− spensione o soppressione della pensione o rendita, trasferimento di residenza, inizio di attività lavorativa, variazione del nucleo dei familiari residenti in Italia, ecc.) per la conseguente notifica all'Istituzione competente croata.
Sulla base delle dichiarazioni ”autocertificate” ed in quanto tali suscettibili degli usuali controlli gli Uffici dell'Azienda ULSS compilano la parte B delle due copie del Mod. XX 000 seguendo le istruzioni e note riportate in calce al modulo stesso.
Nel punto 8 della parte B viene indicato e motivato l'eventuale diniego all'iscrizione. Nel punto 9 viene annotato l'esito favorevole della richiesta di iscrizione.
Gli stessi Uffici restituiscono a mezzo posta o telefax una copia del Mod. XX 000 alla Istituzione com− petente che ha compilato il punto 7 della parte A.
3.5.15.6. Iscrizione/non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Il titolare del Mod. XX 000 e gli eventuali familiari a carico vengono iscritti a tempo determinato o indeterminato al SSN con decorrenza dalla data di notifica del diritto o del trasferimento della resi− denza se posteriore e scadenza fino alla data di protrazione del diritto (parte A punto 6) che può es− sere determinata o indeterminata. Va tenuto comunque conto, se cittadini stranieri, della scadenza del titolo di soggiorno.
L'iscrizione avviene con scelta del medico e con contestuale rilascio del documento di attestazione del diritto di cui all'Allegato 6 alle disposizioni ministeriali sul nuovo ricettario (v. pag. 11 e segg.), da esibire al prestatore di cure unitamente ad un documento di riconoscimento. La tessera sanitaria viene stampata ma non rilasciata all’assistito.
L'iscrizione potrà essere prorogata su presentazione da parte dell'interessato di un nuovo Mod. XX 000 oppure cancellata anticipatamente su conforme notifica da parte dell'Istituzione competente tramite Mod. XX 000.
3.5.15.7. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al titolare del Mod. HR 121 in cui viene custodita tutta la documentazione cartacea relativa al soggetto interessato ed eventuali fami− liari a carico.
Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• il Mod. XX 000 rimasto agli atti d'ufficio di cui l'interessato trattiene fotocopia;
• fotocopia del passaporto;
• la ”autocertificazione” acquisita ed atti relativi ad eventuali controlli;
• eventuali comunicazioni di variazione dello status del titolare e/o dei familiari ed atti relativi ai conseguenti provvedimenti compresa la notifica della variazione alla Istituzione competente cro− ata;
• eventuale Mod. XX 000 di proroga del diritto ed atti conseguenti;
• eventuale comunicazione di cessazione del diritto prima della scadenza tramite Mod. XX 000 ed atti conseguenti;
• copia di eventuali informazioni richieste alla Istituzione competente croata tramite Mod. I 001;
• copia di eventuale richiesta di attestazione del diritto inoltrata alla Istituzione competente croata tramite Mod. I 107;
• tutta la documentazione relativa alle prestazioni sanitarie fruite;
• copia dell'Allegato 6.
3.5.15.8. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia
Sono erogabili dai soggetti pubblici e privati accreditati tutte le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti in Italia con applicazione del normale regime di esenzione o di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).
Per le modalità di compilazione delle ricette si rinvia alle disposizioni ministeriali (v. pag. 11 e segg.). Al riguardo del Mod. HR 121 giova rimarcare quanto appresso:
• le visite effettuate dai Medici di medicina generale o dai Pediatri di libera scelta non richiedono la compilazione della ricetta (retribuzione per quota capitaria e non con il sistema delle visite oc− casionali);
• le visite effettuate dal Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica territoriale prefe− stiva, festiva e notturna) e dalla Guardia medica turistica richiedono la compilazione della ricetta, oltre alla annotazione sul normale registro delle prestazioni effettuate, per il successivo inoltro all'Ufficio dell'Azienda ULSS preposto alla fatturazione delle prestazioni alla Istituzione croata competente;
• le prestazioni aggiuntive effettuate dai suddetti sanitari richiedono la compilazione della ricetta;
• in caso di ricovero ospedaliero l'Azienda ULSS è tenuta a notificare all'Istituzione competente croata, entro tre giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data di entrata in ospedale e la probabile durata della degenza con un primo invio del Mod. I 113 nonché la data di dimissione con un secondo invio del Mod. I 113 (deve essere indicato, ove noto, se il ricovero è dovuto ad in− fortunio oppure a responsabilità di terzi) trattenendo copia delle notifiche agli atti nel fascicolo personale ”lavoratori migranti” intestato al titolare.
Per la fornitura o riparazione o rinnovo di protesi o di grandi apparecchi oppure per la erogazione di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui al seguente elenco:
• protesi, endoprotesi, apparecchi ortopedici e apparecchi di sostegno, compresi busti ortopedici in tessuto, con anima di rinforzo, relativi elementi integrativi, accessori ed attrezzi, comprese le impronte (riproduzioni delle varie parti del corpo) che vengono utilizzate per adattare in modo esatto i predetti oggetti;
• scarpe ortopediche su misura, eventualmente con rispettiva scarpa normale (non ortopedica);
• protesi mascellari e facciali, parrucche;
• protesi oculari, lenti a contatto, occhiali da vista, da ingrandimento, occhiali a cannocchiale e len− ti intraoculari;
• apparecchi acustici, in particolare quelli elettronici, elettroacustici, elettrofonetici, compresi i presidi per laringectomizzati;
• protesi dentarie (fisse o mobili), protesi di chiusura della cavità orale;
• carrozzine per malati azionate a mano o fornite di motore, poltrone a ruote ed altri mezzi mec− canici di circolazione;
• rinnovo delle apparecchiature e protesi sopra elencate;
• soggiorno e cure mediche in centri di convalescenza, idrofangotermali, elioterapici e talassotera− pici;
• trattamenti per la riabilitazione sanitaria e professionale;
l'Azienda ULSS, verificato il diritto alle prestazioni stesse, chiede preliminarmente l'autorizzazione all'Istituzione competente croata tramite Mod. I 114.
Le prestazioni sono comunque concesse se entro sessanta giorni dalla data della richiesta non per− viene opposizione motivata da parte della Istituzione competente croata espressa sulla parte B del Mod. I 114 di richiesta di autorizzazione. Nel caso in cui le prestazioni debbano essere erogate con assoluta urgenza (prestazioni che non possono essere rinviate senza che sia messa seriamente in pe− ricolo la vita oppure l'integrità psico−fisica della persona) l'Azienda ULSS vi provvede e ne informa immediatamente l'Istituzione competente croata sempre utilizzando il Mod. I 114.
3.5.15.9. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN tramite le Aziende ULSS con oneri che vengono successivamente posti a carico della Istituzione competente croata che ha compilato la par− te A del Mod. XX 000 (fatturazione al costo con Mod. 125 al Ministero del LSPS tramite la Regione).
Al fine di poter dar seguito a tale fatturazione entro le scadenze previste si rende necessario che tut− te le ricette compilate dai medici prescrittori, le notifiche di prestazioni specialistiche fruite e la copia del frontespizio delle cartelle cliniche di dimissione ospedaliera (scheda nosologica di dimissione con relativo importo del DRG) vengano sistematicamente inserite nel fascicolo personale ”lavoratori mi− granti” al termine dell'iter amministrativo effettuato da vari Uffici dell'Azienda ULSS (per la retribu− zione delle Farmacie convenzionate, per la concessione di eventuali protesi, per la corresponsione dei corrispettivi ai soggetti accreditati ecc.). Alle scadenze previste l'Ufficio preposto dell'Azienda ULSS consulta il fascicolo ed effettua la fatturazione al costo con Mod. 125.
3.5.16. Modello XX 000
Attestato concernente il diritto alle prestazioni sanitarie derivanti da infortuni sul lavoro e malat- tie professionali di lavoratori subordinati o autonomi “distaccati” o comunque soggiornanti in Ita- lia per motivi di lavoro.
3.5.16.1. Riferimenti normativi
• Convenzione: art. 22.
• Accordo Amministrativo: art. 18.
3.5.16.2. Persone tutelate in Italia
Lavoratori subordinati o autonomi ”distaccati” o comunque soggiornanti in Italia per motivi di lavoro e pertanto in possesso di Mod. XX 000 o HR 111:
3.5.16.3. Notifica del diritto
L'Istituto per l'assicurazione sanitaria croata, competente per infortuni sul lavoro e malattie profes− sionali oltre che per malattia e maternità, compila il formulario e lo consegna al lavoratore prima del− la partenza per l'Italia nel caso di malattia professionale preesistente oppure lo trasmette all'Azienda ULSS di residenza o dimora dell'interessato in Italia qualora questa abbia richiesto il Mod. XX 000 tramite il Mod. I 107 a seguito del verificarsi di un infortunio sul lavoro o del riscontro di una malattia professionale, essendone l'interessato sprovvisto.
3.5.16.4. Notifica dell'iscrizione
Gli Uffici dell'Azienda ULSS, recepito il Mod. XX 000, prendono atto che l'Istituzione croata compe− tente ha autorizzato le prestazioni sanitarie connesse con l'infortunio sul lavoro o con la malattia professionale (punto 4 del formulario).
3.5.16.5. Iscrizione/non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Il titolare del Mod. HR 123 potrebbe essere già iscritto al Servizio sanitario nazionale in quanto in possesso di Mod. XX 000 o comunque è già in possesso del Mod. HR 111.
All'interessato viene comunque rilasciato dall'Azienda ULSS il documento di attestazione del diritto di cui all'Allegato 6 alle disposizioni ministeriali sul nuovo ricettario (v. pag. 11 e segg.), da esibire al prestatore di cure unitamente ad un documento di riconoscimento.
3.5.16.6. Ulteriori adempimenti amministrativi
Nel fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al titolare del Mod. XX 000 ( o HR 111) custodito presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, viene archiviato anche il Mod. XX 000 intestato allo stesso lavoratore as− sieme a tutta la documentazione sanitaria concernente l'infortunio sul lavoro o la malattia profes− sionale, in particolare la documentazione relativa alle prestazioni sanitarie fruite a causa dell'evento.
Fotocopia del formulario viene consegnata al titolare.
3.5.16.7. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia
In caso di verificarsi di infortunio sul lavoro o del riscontro di una malattia professionale deve essere presentata all'Azienda ULSS la ricevuta della denuncia di infortunio o di malattia professionale rila− sciata dall'INAIL. Sulla base della legislazione italiana che disciplina il SSN le prestazioni sanitarie cor− relate ad infortuni sul lavori o a malattie professionali sono in parte di competenza dell'Azienda ULSS ed in parte di competenza dell'INAIL. Spettano all'Azienda ULSS territorialmente competente:
• il recepimento (come pure il rilascio nel caso inverso di lavoratore italiano distaccato in Croazia) dell'attestato di diritto alle prestazioni infortunistiche (Mod. XX 000 oppure Mod. HR 112 in caso di trasferimento in Italia per cure di elezione a causa di infortunio o malattie professionale);
• la erogazione dell'assistenza sanitaria medico−generica, specialistica, farmaceutica ed ospedalie− ra;
• la fatturazione di addebito alla Istituzione competente croata, tramite Mod. 125, delle prestazio− ni erogate dall'Azienda ULSS.
Sono erogabili dai soggetti pubblici e privati accreditati o convenzionati tutte le prestazioni sanitarie ritenute necessarie, appropriate ed efficaci per far fronte all'evento infortunistico, purchè incluse nei livelli essenziali di assistenza, a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti in Italia e con ap− plicazione del vigente regime di esenzione alla spesa sanitaria (ticket) per gli infortunati sul lavoro o per gli affetti da malattia professionale. Sono esclusi i soli trattamenti di elezione programmabili con largo anticipo per i quali occorre acquisire il Mod. XX 000.
Per le modalità di compilazione delle ricette si rinvia alle disposizioni ministeriali (v. pag. 11 e segg.). Al riguardo del Mod. HR 123 giova rimarcare quanto appresso:
• le visite effettuate dai Medici di medicina generale richiedono la compilazione della ricetta e vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla Azienda ULSS e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere;
• le visite effettuate dal Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica territoriale prefe− stiva, festiva e notturna) e dalla Guardia medica turistica richiedono la compilazione della ricetta, oltre alla annotazione sul normale registro delle prestazioni effettuate, per il successivo inoltro all'Ufficio dell'Azienda ULSS preposto alla fatturazione delle prestazioni all'Istituzione croata competente;
• le prestazioni aggiuntive effettuate dai suddetti sanitari richiedono la compilazione della ricetta;
• in caso di ricovero ospedaliero l'Azienda ULSS è tenuta a notificare all'Istituzione competente croata, entro tre giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data di entrata in ospedale e la probabile durata della degenza con un primo invio del Mod. I 113 nonché la data di dimissione con un secondo invio del Mod. I 113 (è opportuno indicare eventuali responsabilità di terzi, ove note) trattenendo copia delle notifiche agli atti nel fascicolo personale ”lavoratori migranti” inte− stato al titolare;
• l'assistenza protesica viene erogata dall'INAIL.
Per completezza di informazione si ricorda che spettano alla Sede Provinciale INAIL territorialmente competente le seguenti prestazioni:
• tutte le prestazioni economiche connesse all'infortunio od alla malattia professionale;
• fornitura di protesi o di presidi speciali, anche non contemplati dal Nomenclatore tariffario;
• forme di assistenza e di servizio sociale;
• accertamenti medico−legali finalizzati all'accertamento del nesso di causalità, alla valutazione del danno biologico e del grado di inabilità su delega dell'Istituzione croata competente;
• emissione del formulario I 114 per prestazioni di notevole importanza;
• fatturazione di addebito alla Istituzione competente croata, tramite Mod. 125, delle prestazioni erogate dall'INAIL.
3.5.16.8. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN tramite le Aziende ULSS con oneri che vengono successivamente posti a carico della Istituzione competente croata che ha compilato il Mod. XX 000 (fatturazione al costo con Mod. 125 al Ministero del LSPS tramite la Regione.
Al fine di poter dar seguito a tale fatturazione entro le scadenze previste si rende necessario che tut− te le ricette compilate dai medici prescrittori, le notifiche di prestazioni specialistiche fruite e la copia del frontespizio delle cartelle cliniche di dimissione ospedaliera (scheda nosologica di dimissione con relativo importo del DRG) vengano sistematicamente inserite nel fascicolo personale ”lavoratori mi− granti” al termine dell'iter amministrativo effettuato da vari Uffici dell'Azienda ULSS (per la retribu− zione delle visite occasionali ai Medici di libera scelta, per la retribuzione delle Farmacie convenzio− nate, per la concessione di eventuali protesi, per la corresponsione dei corrispettivi ai soggetti accre− ditati ecc.). Entro le scadenze previste l'Ufficio preposto dall'Azienda ULSS consulta il fascicolo ed ef− fettua la fatturazione.
3.6. Convenzione tra la Repubblica Italiana e la ex Repubblica Federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali
3.6.1. Riferimenti normativi
• Legge 11 giugno 1960, n. 885 ”Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, firmata a Roma il 14 novembre 1957”, pubblicata sulla G.U. del 29 agosto 1960, n. 210.
• Accordo Amministrativo per l'applicazione della Convenzione fatto a Belgrado il 10 ottobre 1958.
3.6.2. Data di entrata in vigore
1˚ gennaio 1961. A seguito dei noti eventi bellici che hanno interessato gli Stati Federati nella ex Re− pubblica Popolare di Jugoslavia si è creata una situazione geopolitica che può essere riassunta come appresso indicato per quanto riguarda l'applicazione della Convenzione italo−jugoslava firmata il 14 novembre 1957 (v. Avvertenza a pag. 10).
3.6.3. Repubblica Federale di Serbia – Montenegro (Cod. ISO: CS).
La Convenzione conserva piena validità.
3.6.3.1. Autorità competenti per la legislazione sanitaria
• per l'Italia: Ministro della Salute;
• per la Serbia−M.: Segretario del Comitato federale per l'assicurazione sociale.
3.6.3.2. Organismo di collegamento per le prestazioni sanitarie
• per l'Italia: Ministero della Salute;
• per la Serbia−M.: Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i Crne Gore
Sektor za konzularne poslove i dijasporu Xxxxx za socijaino osiguranje Xxxxx Xxxxxx 00 00000 Xxxxxxxx.
3.6.3.3. Istituzioni competenti per l'assistenza sanitaria
• per l'Italia: Azienda ULSS competente per territorio;
• per la Serbia−M.: Istituto distrettuale per l'assicurazione sociale.
3.6.4. Repubblica di Macedonia (Cod. ISO: MK)
Ha ritenuto valida ed applicabile la Convenzione italo−jugoslava del 14 novembre 1957 in attesa di pervenire ad una nuova Convenzione bilaterale fra l'Italia e la Macedonia in materia di sicurezza so− ciale.
3.6.4.1. Autorità competenti per la legislazione sanitaria
• per l'Italia: Ministro della Salute;
• per la Macedonia: Ministro della Sanità.
3.6.4.2. Organismo di collegamento per le prestazioni sanitarie
• per l'Italia: Ministero della Salute;
• per la Macedonia: Ministerstvo za Zdravstvo Fond za Zdravsteno
Osiguravanije M. Tito 1003 Skopie.
3.6.4.3. Istituzioni competenti per l'assistenza sanitaria
• per l'Italia: Azienda ULSS competente per territorio;
• per la Macedonia: Ministerstvo za Zdravstvo Fond za Zdravsteno
Osiguravanije M. Tito 1003 Skopie.
3.6.5. Repubblica di Bosnia Erzegovina (Cod. ISO: BA)
Ha ritenuto valida ed applicabile la Convenzione italo−jugoslava del 14 novembre 1957 in attesa di pervenire ad una nuova Convenzione bilaterale fra l'Italia e la Bosnia Erzegovina in materia di sicu− rezza sociale.
3.6.5.1. Autorità competenti per la legislazione sanitaria
• per l'Italia: Ministro della Salute;
• per la Bosnia E.: Ministro della Sanità.
3.6.5.2. Organismo di collegamento per le prestazioni sanitarie
• per l'Italia: Ministero della Salute;
• per la Bosnia E.: Zavod Zdravstvenog Osiguranja i Reosiguranja
Federacije Bosne i Hercegovine XXX Xxxxxx 00 00000 Xxxxxxxx.
3.6.5.3. Istituzioni competenti per l'assistenza sanitaria
• per l'Italia: Azienda ULSS competente per territorio;
• per la Bosnia E.: Zavod Zdravstvenog Osiguranja i Reosiguranja
Federacije Bosne i Hercegovine XXX Xxxxxx 00 00000 Xxxxxxxx.
3.6.6. Repubblica di Slovenia
È stato sottoscritto un nuovo Accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale in vigore dal 1˚ agosto 2002 al 30 aprile 2004. Dal 1˚ maggio 2004 appartiene all'Unione Europea.
3.6.7. Repubblica di Croazia
È stato sottoscritto un nuovo Accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale in vigore dal 1˚ no− vembre 2003 (vedi apposito capitolo).
3.6.8. Repubblica del Kossovo
Non ha aderito alla Convezione italo−jugoslava. I cittadini kossovari sono, pertanto, considerati ”cit− tadini stranieri”.
3.6.9. Campo di applicazione in materia sanitaria della Convenzione italo-jugoslava
• Assicurazione malattia e maternità.
• Assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali.
3.6.10. Campo di applicazione riguardo alle persone
Cittadini degli Stati aderenti alla Convenzione che siano:
• Lavoratori subordinati del settore privato.
• Lavoratori subordinati del settore pubblico assimilato al settore privato secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
• Lavoratori autonomi assimilati ai lavoratori subordinati del settore privato secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
• Pensionati delle predette categorie di lavoratori.
• Familiari a carico delle persone indicate ai punti precedenti.
3.6.11. Situazioni protette
• ”Distacco” temporaneo in Italia per motivi di lavoro.
• Temporaneo soggiorno in Italia.
• Trasferimento a tempo indeterminato in Italia per motivi di lavoro.
• Permanenza in Italia del personale delle missioni diplomatiche o consolari di uno degli Stati ade− renti alla convenzione che non ha optato per l'applicazione della legislazione italiana.
• Residenza in Italia di familiari di qualsiasi nazionalità a carico di lavoratori occupati in uno degli Stati aderenti alla convenzione.
• Residenza in Italia di titolari di pensione o rendita di uno degli Stati aderenti alla convenzione e familiari con loro residenti.
3.6.12. Formulari
I per Italia, MK o CS o BA per gli altri Stati convenzionati.
• Modello 1: Certificato di distacco temporaneo;
• Modello 2: Proroga di distacco temporaneo;
• Modello 3: Domanda di opzione per l’applicazione della legislazione italiana;
• Modello 4: Certificato dei periodi di assicurazione ai fini del cumulo;
• Modello 5: Certificato di inizio del periodo assicurativo;
• Modello 6: Certificato di cessazione del periodo assicurativo;
• Modello 7: Attestato concernente il diritto alle prestazioni sanitarie;
• Modello 8: Autorizzazione al trasferimento per cure in Italia;
• Modello 9: Notifica di ricovero ospedaliero;
• Modello 10: Notifica di uscita dall'ospedale o di proroga del ricovero;
• Modello 11: Domanda di prestazione in denaro in caso di incapacità al lavoro;
• Modello 12: Attestato di diritto alle prestazioni sanitarie per pensionati;
• Modello 125: (non più Modello/Obr. 13) Estratto conto al costo effettivo;
• Modello 127: (non più Modello/Obr. 14) Conto spese delle prestazioni da rimborsare a forfait.
Nella Parte Seconda - FORMULARI della Guida sono riportati gli esemplari in versione italiana dei suddetti moduli (le pagine comprendono anche i lati bianchi dei formulari originali) con esclusione di quelli evidenziati in corsivo.
Si ricorda che le versioni italiane dei formulari (vecchi moduli I/OBR) possono essere utilizzate, per sovrapposizione e/o confronto, per la traduzione dei corrispondenti modelli in lingua straniera pre− sentati dagli interessati agli Uffici dell'Azienda ULSS.
3.6.13. Disoccupati
Non è prevista alcuna tutela.
3.6.14. Rimborsi
Non è previsto il rimborso, al rientro in patria, delle spese eventualmente sostenute in assistenza in− diretta.
Avvertenza
Per comodità di unificazione della trattazione si fa ancora riferimento alla Convenzione Italo− Jugoslava per cui i cittadini degli Stati e gli Stati stessi che hanno accettato di continuare ad applicare la Convenzione vengono impropriamente chiamati ex−jugoslavi.
Attenzione
Tutta la contabilità deve essere però imputata ai singoli Stati che hanno accettato la Convenzione con la ex−Jugoslavia e non più genericamente allo Stato ”Jugoslavia” che non è più in essere. Si ripe− tono i codici ISO dei singoli Stati: MK per la Macedonia, CS per la Serbia Montenegro e BA per la Bo− snia Erzegovina.
3.6.15. Modello 7 per lavoratori distaccati (ex OBR. 7)
Attestato riguardante il diritto alle prestazioni sanitarie di lavoratori ex-jugoslavi che soggiornano in Italia per motivi di lavoro. Lavoratori distaccati e altre categorie.
Il distacco temporaneo di un lavoratore ex−jugoslavo in Italia, con il mantenimento a proprio favore della legislazione previdenziale ex−jugoslava, rappresenta una deroga alla regola generale secondo la quale tutti i lavoratori sono soggetti alla legislazione previdenziale dello Stato in cui svolgono l'attività.
3.6.15.1. Riferimenti normativi
• Convenzione: art. 4 e 12.2 e 3.
• Accordo Amministrativo: art. 7.2, 3 e 4.
3.6.15.2. Persone tutelate in Italia.
Cittadini degli Stati aderenti alla Convenzione che siano:
• Lavoratori dipendenti da una impresa che ha sede in ex−Jugoslavia inviati in Italia per espletare la loro attività per conto dell'impresa dalla quale dipendono per un periodo non superiore a 12 me− si continuativi di distacco, prorogabili eccezionalmente con il consenso dell'Autorità competente italiana.
• Lavoratori che esercitano una attività autonoma abitualmente in ex−Jugoslavia che vengono in Italia per esercitare tale attività per un periodo non superiore a 12 mesi, eccezionalmente proro− gabili con il consenso dell'Autorità competente italiana.
• Lavoratori subordinati ex−jugoslavi appartenenti al personale viaggiante di una impresa con sede in ex−Jugoslavia che effettua trasporti di passeggeri o di merci, per ferrovia, su strada, per via ae− rea o di navigazione interna, per tutta la durata della loro occupazione in Italia.
• Lavoratori addetti ad Uffici pubblici ex−jugoslavi (doganali, postali, controllo passaporti, ecc.) che siano da questi inviati in Italia, per tutto il periodo della loro occupazione in Italia.
• Familiari che accompagnano i suddetti lavoratori in Italia.
• Membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera ex−jugoslava per tutta la durata della permanenza della nave in un porto italiano.
• Lavoratori ex−jugoslavi alle dipendenze personali degli agenti di uffici consolari o di missioni di− xxxxxxxxxx ex−jugoslavi in Italia che non abbiano optato (Mod. 3) per l'applicazione della legisla− zione italiana.
• Altre categorie di lavoratori ex−jugoslavi per le quali sia sopravvenuto uno specifico accordo tra le Autorità competenti italiane e ex−jugoslave.
3.6.15.3. Notifica del diritto
L'Istituzione ex−jugoslava competente per l'assicurazione contro le malattie compila il formulario, previa acquisizione del Mod. 1 da parte dell'Istituzione ex−jugoslava competente per l'assicurazione previdenziale, e lo consegna all'interessato prima della sua partenza per l'Italia oppure lo trasmette all'Azienda ULSS di dimora dell'interessato in Italia qualora questa abbia richiesto il Mod. 7, essen−
done l'interessato sprovvisto. Non risulta predisposto un apposito modulo per la richiesta di attestati di diritto alle prestazioni in natura per cui va inviata una lettera di richiesta. Nelle more vengono as− sicurate solo le cure urgenti.
3.6.15.4. Notifica all'Azienda ULSS
Qualora l'interessato durante il periodo di distacco in Italia ritenga di dover fruire, per sè o per un familiare iscritto nel modulo, di prestazioni sanitarie per malattie insorte dopo l'ingresso in Italia pre− senta all'Azienda ULSS territorialmente competente per il luogo di dimora il Mod. 7 in corso di validi− tà unitamente al passaporto. Se egli non è in grado di rivolgersi all'Azienda ULSS prima di dover fruire di un trattamento medico urgente beneficia nondimeno di tale trattamento su presentazione al Pronto Soccorso del Mod. 7 e del passaporto. In tal caso l'originale del modello e copia del passapor− to vengono trattenuti dal Pronto Soccorso e trasmessi agli Uffici competenti dell'Azienda ULSS (di norma uffici amministrativi distrettuali) ai quali l'interessato è invitato a rivolgersi, direttamente o tramite persona delegata, non appena possibile per il perfezionamento della pratica.
3.6.15.5. Iscrizione/ non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Trattandosi di persone in temporaneo soggiorno per distacco lavorativo e non residenti in Italia essi non vengono iscritti al Servizio sanitario nazionale pur acquisendo il diritto a fruire di tutte le presta− zioni incluse nei livelli essenziali di assistenza per il trattamento di malattie insorte dopo l'ingresso in Italia per tutta la durata di validità del modello. Xxxx interessati viene rilasciato dall'Azienda ULSS il documento di attestazione del diritto di cui all'Allegato 6 alle disposizioni ministeriali sul nuovo ricet− tario (v. pag. 11 e segg.), da esibire al prestatore di cure unitamente ad un documento di riconosci− mento.
Tale diritto potrà essere prorogato solo su presentazione di un ulteriore Mod. 7. Sono comunque e− scluse le cure di elezione, programmabili con largo anticipo, per le quali occorre acquisire il Mod. 8.
3.6.15.6. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al titolare del Mod. 7 in cui viene custodita tutta la documentazione cartacea relativa al soggetto interessato ed eventuali familiari a carico. Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• originale del Mod. 7 di cui l'interessato trattiene fotocopia;
• fotocopia del passaporto;
• eventuale Mod. 7 di proroga del diritto ed atti conseguenti;
• eventuale notifica da parte dell'Istituzione ex−jugoslava competente di sospensione o cessazione del diritto prima della scadenza;
• copia di eventuali informazioni richieste alla Istituzione competente;
• copia di eventuale richiesta di attestazione del diritto inoltrata alla Istituzione competente;
• tutta la documentazione relativa alle prestazioni sanitarie fruite;
• copia dell'Allegato 6.
3.6.15.7. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia.
Sono erogabili dai soggetti pubblici e privati accreditati o convenzionati tutte le prestazioni sanitarie, incluse nei livelli essenziali di assistenza, ritenute necessarie ed efficaci per il trattamento di malattie insorte dopo l'ingresso in Italia, a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti in Italia con l'applicazione del normale regime di esenzione/partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).
Il trattamento dialitico e l'ossigenoterapia sono erogabili.
Per le modalità di compilazione delle ricette si rinvia alle disposizioni ministeriali (v. pag. 11 e segg.). Al riguardo del Mod. 7 giova rimarcare quanto appresso:
• le visite effettuate dai Medici di medicina generale o dai Pediatri di libera scelta richiedono la compilazione della ricetta e vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla Azienda ULSS e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere;
• le visite effettuate dal Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica territoriale prefe− stiva, festiva e notturna) e dalla Guardia medica turistica richiedono la compilazione della ricetta, oltre alla annotazione sul normale registro delle prestazioni effettuate, per il successivo inoltro all'Ufficio dell'Azienda ULSS preposto alla fatturazione delle prestazioni alla Istituzione ex− jugoslava competente;
• le prestazioni aggiuntive effettuate dai suddetti sanitari richiedono la compilazione della ricetta;
• in caso di ricovero ospedaliero L'Azienda ULSS comunica, senza indugio, alla Istituzione ex− jugoslava competente la data di entrata in ospedale (Mod. 9) e la data di dimissione o la necessi− tà di proroga (Mod. 10). In caso di necessità di prolungare il ricovero oltre il termine di validità del Mod. 7 l'Azienda ULSS deve acquisire il consenso dell'Istituzione ex−jugoslava competente. In caso di diniego l'obbligo di rimborso da parte della Istituzione ex−jugoslava competente cessa con il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della decisione di diniego da parte dell'Azienda ULSS;
• la convenzione non menziona l'assistenza protesica: prudentemente è consigliabile erogare solo le prestazioni urgenti dandone tempestiva comunicazione all'Istituzione competente ex− jugoslava.
3.6.15.8. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN tramite le Aziende ULSS con oneri che vengono successivamente posti a carico della Istituzione ex−jugoslava competente che si è assunta tali oneri compilando il Mod. 7 (fatturazione al costo attualmente con Mod. 125, al Ministero del LSPS). Al fine di poter dar seguito a tale fatturazione entro le scadenze previste si rende necessario che tutte le ricette compilate dai medici prescrittori, le notifiche di prestazioni specialistiche fruite e la copia del frontespizio delle cartelle cliniche di dimissione ospedaliera (scheda nosologica di dimis− sione con relativo importo del DRG) vengano sistematicamente inserite nel fascicolo personale ”la− voratori migranti” al termine dell'iter amministrativo effettuato da vari Uffici dell'Azienda ULSS (per la retribuzione delle visite occasionali ai Medici di libera scelta, per la retribuzione delle Farmacie convenzionate, per la concessione di eventuali protesi, per la corresponsione dei corrispettivi ai sog− getti accreditati, ecc.). Entro le scadenze previste l'Ufficio preposto dall'Azienda ULSS consulta il fa− scicolo ed effettua la fatturazione al costo attualmente tramite Mod. 125 nei confronti del singolo Stato che ha accettato la Convenzione (Macedonia o Serbia Montenegro o Bosnia Erzegovina) e non più genericamente nei confronti della ”Jugoslavia”.
3.6.16. Modello 7 per temporaneo soggiorno (ex OBR. 7)
Attestato concernente il diritto alle prestazioni sanitarie durante il temporaneo soggiorno in Italia.
3.6.16.1. Riferimenti normativi
• Convenzione: art. 12.2 e 3.
• Accordo Amministrativo: art. 7.2, 3 e 4.
3.6.16.2. Persone tutelate in Italia
Lavoratori assicurati in ex−Jugoslavia, pensionati ex−jugoslavi e familiari di tali categorie che soggior− nano temporaneamente in Italia per ferie, brevi permessi, turismo, visita.
3.6.16.3. Notifica del diritto
L'Istituzione ex−jugoslava competente per l'assicurazione malattia compila e consegna il Mod. 7 all'interessato di norma prima della partenza dello stesso per l'Italia oppure lo trasmette all'Azienda ULSS territorialmente competente per il luogo di dimora del cittadino in Italia ove sia stato emesso su richiesta di quest'ultima essendo il cittadino pervenuto in Italia sprovvisto dell'attestato e necessi− tando di cure per malattie sopravvenute dopo l'ingresso in Italia. Nelle more vengono assicurate solo le cure urgenti.
Nel modulo sono indicati i familiari aventi titolo secondo la legislazione ex−jugoslava e la durata di va− lidità del formulario che può essere prorogata solo su presentazione di un ulteriore Mod. 7.
3.6.16.4. Notifica all'Azienda ULSS
Qualora l'interessato durante il temporaneo soggiorno in Italia ritenga di dover fruire, per sè o per un familiare iscritto nel modulo, di prestazioni sanitarie per malattie insorte dopo l'ingresso in Italia presenta all'Azienda ULSS territorialmente competente per il luogo di dimora il Mod. 7 in corso di va− lidità unitamente al passaporto.
Se egli non è in grado di rivolgersi all'Azienda ULSS prima di dover fruire di un trattamento medico urgente beneficia nondimeno di tale trattamento su presentazione al Pronto Soccorso del Mod. 7 e del passaporto.
In tal caso l'originale del modello e copia del passaporto vengono trattenuti dal Pronto Soccorso e trasmessi agli Uffici competenti dell'Azienda ULSS (di norma uffici amministrativi distrettuali) ai quali l'interessato è invitato a rivolgersi, direttamente o tramite persona delegata, non appena possibile per il perfezionamento della pratica.
3.6.16.5. Iscrizione/ non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Trattandosi di persone in temporaneo soggiorno e non residenti in Italia essi non vengono iscritti al Servizio sanitario nazionale pur acquisendo il diritto a fruire di tutte le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza per il trattamento di malattie insorte dopo l'ingresso in Italia per tutta la du− rata di validità del modello.
Xxxx interessati viene rilasciato dall'Azienda ULSS il documento di attestazione del diritto di cui all'Allegato 6 alle disposizioni ministeriali sul nuovo ricettario (v. pag. 11 e segg.), da esibire al presta− tore di cure unitamente ad un documento di riconoscimento.
Tale diritto potrà essere prorogato solo su presentazione di un ulteriore Mod. 7.
Sono comunque escluse le cure di elezione, programmabili con largo anticipo, per le quali occorre acquisire il Mod. 8.
3.6.16.6. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al titolare del Mod. 7 in cui viene custodita tutta la documentazione cartacea relativa al soggetto interessato e ad eventuali familiari a carico che l'accompagnano.
Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• fotocopia del Mod. 7 del quale l'interessato trattiene l'originale;
• fotocopia del passaporto;
• copia della lettera con cui viene richiesto il Mod. 7 alla Istituzione ex−jugoslava competente nel caso l'interessato ne fosse sprovvisto;
• eventuali modelli di proroga del diritto;
• copia di eventuali informazioni richieste alla Istituzione competente ex−jugoslava;
• tutta la documentazione relativa alle prestazioni sanitarie erogate;
• copia dell'Allegato 6.
3.6.16.7. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia
Sono erogabili dai soggetti pubblici e privati accreditati o convenzionati tutte le prestazione sanitarie, purchè incluse nei livelli essenziali di assistenza, necessarie ed efficaci per il trattamento di malattie insorte dopo l'ingresso in Italia, a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti in Italia con l'applicazione del normale regime di esenzione/partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).
Il trattamento dialitico e l'ossigenoterapia sono erogabili.
Per le modalità di compilazione delle ricette si rinvia alle disposizioni ministeriali (v. pag. 11 e segg.). Al riguardo giova rimarcare quanto appresso:
• le visite effettuate dai Medici di medicina generale o dai Pediatri di libera scelta richiedono la compilazione della ricetta e vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla Azienda ULSS e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere;
• le prestazioni effettuate dal Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica territoriale prefestiva, festiva e notturna) e dalla Guardia medica turistica richiedono la compilazione della ricetta, oltre alla annotazione sul normale registro delle prestazioni effettuate, per il successivo inoltro all'Ufficio dell'Azienda ULSS preposto alla fatturazione delle prestazioni alla Istituzione ex− jugoslava competente;
• le prestazioni aggiuntive effettuate dai suddetti sanitari richiedono la compilazione della ricetta;
• in caso di ricovero ospedaliero l'Azienda ULSS comunica, senza indugio, alla Istituzione jugoslava competente la data di entrata in ospedale (Mod. 9) e la data di dimissione o la necessità di pro− roga (Mod. 10). In caso di necessità di prolungare il ricovero oltre il termine di validità del Mod. 7 l'Azienda ULSS deve acquisire il consenso dell'Istituzione ex−jugoslava competente. In caso di di− niego l'obbligo di rimborso da parte della Istituzione ex−jugoslava competente cessa con il quindi− cesimo giorno successivo a quello di ricevimento della decisione di diniego da parte dell'Azienda ULSS;
• la Convenzione non menziona l'assistenza protesica: prudentemente è consigliabile erogare solo le prestazioni urgenti dandone tempestiva comunicazione alla Istituzione competente ex− jugoslava.
3.6.16.8. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN tramite le Aziende ULSS con oneri che vengono successivamente posti a carico della Istituzione ex−jugoslava competente che si è assunta tali oneri compilando il Mod. 7 (fatturazione al costo attualmente con Mod. 125 al Ministero del LSPS). Al fine di poter dar seguito a tale fatturazione entro le scadenze previste è necessario che tut− te le ricette compilate dai medici prescrittori, le notifiche di prestazioni specialistiche fruite e la copia del frontespizio delle cartelle cliniche di dimissione ospedaliera (scheda nosologica di dimissione con relativo importo del DRG) vengano sistematicamente inserite nel fascicolo personale ”lavoratori mi− granti” al termine dell'iter amministrativo effettuato da vari Uffici dell'Azienda ULSS (per la retribu− zione delle visite occasionali ai Medici di libera scelta, per la retribuzione delle Farmacie convenzio− nate, per la concessione di eventuali protesi, per la corresponsione dei corrispettivi ai soggetti accre− ditati ecc.).
Entro le scadenze previste l'Ufficio preposto dell'Azienda ULSS consulta il fascicolo ed effettua la fat− turazione al singolo Stato che ha accettato la Convenzione (Macedonia o Serbia Montenegro o Bo− snia Erzegovina) e non più genericamente alla ”Jugoslavia”.
3.6.17. Modello 8 (ex OBR. 8)
Autorizzazione al trasferimento per cure in Italia.
3.6.17.1. Riferimenti normativi
• Convenzione: art. 12.1 e 3.
• Accordo Amministrativo: art. 7.1, 3 e 4.
3.6.17.2. Persone tutelate in Italia
Lavoratori assicurati in ex−Jugoslavia, pensionati ex−jugoslavi e familiari di tali categorie che vengono autorizzati al trasferimento per cure in Italia dalla Istituzione ex−jugoslava competente per l'assicurazione malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali.
3.6.17.3. Notifica del diritto
L'Istituzione ex−jugoslava competente per l'assicurazione malattia compila e consegna il modulo all'interessato di norma prima della sua partenza per ricevere cure mediche in Italia.
L'attestato può essere rilasciato dalla Istituzione competente dopo la partenza per l'Italia su richiesta diretta dell'interessato o su richiesta motivata dell'Azienda ULSS qualora esistono le condizioni per la concessione dell'autorizzazione che non ha potuto essere rilasciato in precedenza per motivi ”scusa− bili”.
Il modulo è individuale ed ha valenza esclusivamente per la singola persona intestataria. Un even− tuale accompagnatore deve essere munito di Mod. 7.
Nel modulo può essere indicata la Struttura italiana pubblica o privata accreditata cui la persona in− tende rivolgersi per iniziare o continuare le cure mediche non necessariamente solo ospedaliere ed il tipo di cure che possono essere erogate nel periodo di validità del formulario. È sempre indicata la durata massima di validità del modulo.
3.6.17.4. Notifica all'Azienda ULSS
Al suo arrivo in Italia l'interessato è tenuto a presentare all'Azienda ULSS territorialmente competen− te per il luogo di dimora il Mod. 8 in corso di validità unitamente al passaporto.
Se l'interessato si rivolge direttamente alla Struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata, con la quale ha preventivamente ”concordato” il ricovero, l'originale del modello e copia del passaporto vengono trattenuti dalla Struttura e trasmessi agli Uffici dell'Azienda ULSS (di norma uffici ammini− strativi distrettuali) ai quali l'interessato è invitato a rivolgersi non appena possibile, direttamente o tramite persona delegata, per il perfezionamento della pratica.
3.6.17.5. Iscrizione/non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Trattandosi di cittadini ex−jugoslavi temporaneamente soggiornanti in Italia per ricevere cure medi− che di elezione, regolarmente autorizzate dall'Istituzione ex−jugoslava competente, essi non vengono iscritti al Servizio sanitario nazionale pur acquisendo il diritto a fruire delle prestazioni sanitarie ne− cessarie, appropriate ed efficaci per la patologia da curare (in regime sia di ricovero ospedaliero che ambulatoriale prima del ricovero e dopo la dimissione) per la durata di validità del modello, tenuto conto di quanto eventualmente precisato nel formulario.
All'interessato viene rilasciato dall'Azienda ULSS il documento di attestazione del diritto di cui all'Allegato 6 alle disposizioni ministeriali sul nuovo ricettario (v. pag. 11 e segg.), da esibire al presta− tore di cure unitamente ad un documento di riconoscimento.
Tale diritto potrà essere prorogato solo su presentazione di un ulteriore Mod. 8 eventualmente rila− sciato dalla Istituzione ex−jugoslava competente su richiesta diretta dell'interessato oppure su xxxxxx− sta motivata dell'Azienda ULSS. Il diritto potrà invece essere cancellato prima della scadenza su con− forme notifica da parte della Istituzione competente.
3.6.17.6. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al titolare del Mod. 8 in cui viene custodita tutta la documentazione cartacea relativa al soggetto interessato.
Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• originale del Mod. 8 presentato dall'interessato al quale viene consegnata una fotocopia;
• fotocopia del passaporto;
• copia della lettera di richiesta con cui viene richiesto il Mod. 8 alla Istituzione ex−jugoslava com− petente nel caso l'interessato ne fosse sprovvisto per motivo ”scusabile”;
• eventuali modelli di proroga del diritto;
• copia di eventuali informazioni richieste alla Istituzione ex−jugoslava competente;
• eventuale notifica di cessazione del diritto prima della scadenza;
• tutta la documentazione relativa alle prestazioni sanitarie erogate;
• copia dell'Allegato 6.
3.6.17.7. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia
Sono erogabili dai soggetti pubblici e privati accreditati o convenzionati tutte le prestazioni sanitarie che risultano essere necessarie, appropriate ed efficaci per il trattamento della patologia da cui è af− fetto l'assistito e che ha dato origine al rilascio del Mod. 8 purchè incluse nei livelli essenziali di assi− stenza, a parità di trattamento con i cittadini italiani residenti in Italia ivi inclusa l'applicazione o me− no del ticket.
Per il trattamento urgente e non differibile di altre patologie che dovessero imprevedibilmente in− sorgere durante la dimora in Italia si rende necessario che l'interessato, direttamente o tramite l'Azienda ULSS, si procuri anche il Mod. 7.
Sulla correlabilità o meno dei trattamenti effettuati alla patologia originaria decide il medico deputa− to ad erogare le prestazioni anche sulla base della documentazione sanitaria disponibile e di quanto precisato nel formulario.
Per le modalità di compilazione delle ricette si rinvia alle disposizioni ministeriali (v. pag. 11 e segg.). Al riguardo del Mod. 8 giova rimarcare quanto appresso:
• le visite effettuate dai Medici di medicina generale o dai Pediatri di libera scelta richiedono la compilazione della ricetta e vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla Azienda ULSS e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere;
• le visite effettuate dal Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica territoriale prefe− stiva, festiva e notturna) e dalla Guardia medica turistica richiedono la compilazione della ricetta, oltre alla annotazione sul normale registro delle prestazioni effettuate, per il successivo inoltro all'Ufficio preposto dell'Azienda ULSS alla fatturazione delle prestazioni alla Istituzione ex− jugoslava competente;
• le prestazioni aggiuntive effettuate dai suddetti sanitari richiedono la compilazione della ricetta;
• in occasione di ogni ricovero ospedaliero non programmato L'Azienda ULSS comunica, senza in− dugio, alla Istituzione ex−jugoslava competente la data di entrata in ospedale (Mod. 9) e la data di dimissione o la necessità di proroga (Mod. 10). In caso di necessità di prolungare il ricovero oltre il termine di validità del Mod. 8 l'Azienda ULSS deve acquisire il consenso dell'Istituzione ex− jugoslava competente. In caso di diniego l'obbligo di rimborso da parte della Istituzione ex− jugoslava competente cessa con il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della decisione di diniego da parte dell'Azienda ULSS;
• la Convenzione non menziona l'assistenza protesica: prudentemente à consigliabile erogare solo le prestazioni urgenti dandone tempestiva comunicazione alla Istituzione competente ex− jugoslava.
3.6.17.8. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN tramite le Aziende ULSS con oneri che vengono successivamente posti a carico della Istituzione ex−jugoslava competente che si è assunta tali oneri compilando il Mod. 8 (fatturazione al costo attualmente con Mod. 125, al Ministero del LSPS). Al fine di poter dar seguito a tale fatturazione, alla fine del periodo di soggiorno per cure in Italia, si rende necessario che tutte le ricette compilate dai medici prescrittori, le notifiche di presta− zioni specialistiche fruite e la copia del frontespizio delle cartelle cliniche di dimissione ospedaliera (scheda nosologica di dimissione con relativo importo del DRG) vengano inserite nel fascicolo perso− nale ”lavoratori migranti” al termine dell'iter amministrativo effettuato da vari Uffici dell'Azienda ULSS (per la retribuzione delle visite occasionali ai Medici di libera scelta, per la retribuzione delle Farmacie convenzionate, per la concessione di eventuali protesi, per la corresponsione dei corrispet− tivi ai soggetti accreditati, ecc.). Non appena possibile l'Ufficio preposto dall'Azienda ULSS consulta il fascicolo ed effettua la fatturazione al singolo Stato che ha accettato la Convenzione (Macedonia o Serbia Montenegro o Bosnia Erzegovina) e non più genericamente alla ”Jugoslavia”.
3.6.18. Modello 5 (ex OBR. 5)
Attestato per l’iscrizione dei familiari residenti in Italia di lavoratori occupati ed assicurati in ex- Jugoslavia o di pensionati ex-jugoslavi residenti in ex-Jugoslavia.
3.6.18.1. Riferimenti normativi
• Convenzione: art. 10 e 11.2.
• Accordo Amministrativo: art. 5.
3.6.18.2. Persone tutelate in Italia
• Familiari di qualsiasi nazionalità residenti in Italia a carico, secondo la normativa italiana, di lavo− ratori occupati ed assicurati in ex−Jugoslavia a meno che tali familiari non abbiano già diritto alle prestazioni sanitarie a norma della legislazione italiana (per esempio perché espletano una attivi− tà lavorativa o perché titolari di pensione italiana).
• Familiari di qualsiasi nazionalità residenti in Italia a carico, secondo la normativa italiana, di pen− sionati ex−jugoslavi residenti in ex−Jugoslavia a meno che non abbiano già diritto alle prestazioni sanitarie a norma della legislazione italiana.
3.6.18.3. Notifica del diritto
L'Istituzione ex−jugoslava competente per l'assicurazione malattia compila la parte A del modulo e ne trasmette due copie all'Azienda ULSS competente per residenza dei familiari, di propria iniziativa op− pure su richiesta dell'Azienda ULSS qualora i familiari siano sprovvisti del formulario ed intendano i− scriversi al SSN. Nel modulo sono indicati i familiari a carico dichiarati dall'interessato e la decorrenza del diritto.
3.6.18.4. Requisiti per tutti i familiari
• residenza anagrafica in Italia;
• assenza del diritto a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia ad altro titolo (per esempio: titolari di pensione o rendita italiana od essi stessi produttori in Italia di reddito da lavoro subordinato o autonomo).
3.6.18.5. Notifica dell'iscrizione
Gli Uffici dell'Azienda ULSS, recepite le due copie del Mod. 5, acquisiscono e conservano agli atti una ”autocertificazione” rilasciata ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 attestante:
• il Comune di residenza anagrafica degli interessati nel territorio dell'Azienda ULSS (in alternativa può essere ovviamente utilizzato il certificato di residenza rilasciato dal Comune);
• la condizione di familiare a carico dell'intestatario del modulo secondo la normativa italiana;
• l'assenza del diritto, ad altro titolo, a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia;
• l'impegno a comunicare ogni eventuale successiva variazione del proprio status (per esempio: trasferimento di residenza, inizio di attività lavorativa, variazione del nucleo dei familiari residenti in Italia, ecc.).
Sulla base delle dichiarazioni ”autocertificate” ed in quanto tali suscettibili degli usuali controlli gli Uffici dell'Azienda ULSS compilano la parte B delle due copie del Mod. 5 seguendo le istruzioni e note riportate in calce al modulo stesso.
Nella parte B vengono motivati eventuali dinieghi all'iscrizione ed elencati tutti i familiari residenti in Italia definiti a carico dalla legislazione italiana e pertanto iscritti al SSN.
Gli stessi Uffici restituiscono a mezzo posta o telefax una copia del Mod. 5 alla Istituzione competen− te ex−jugoslava che ha compilato la parte A.
3.6.18.6. Iscrizione/non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
I familiari risultati a carico secondo la normativa italiana vengono iscritti a tempo indeterminato al SSN con decorrenza dalla data indicata nella parte A del formulario o dalla data di trasferimento del− la residenza in Italia se posteriore. Va tenuto comunque conto, se cittadini stranieri, della scadenza del titolo di soggiorno.
L’iscrizione avviene con scelta del medico e con rilascio della tessera sanitaria a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti.
L'iscrizione potrà essere cancellata solo su conforme notifica da parte dell'Istituzione competente tramite Mod. 6 o per trasferimento di residenza di uno o più familiari nell'ambito di altra Azienda ULSS. In questo ultimo caso ne viene data notifica all'Istituzione competente ex−jugoslava e viene trasmessa la documentazione relativa all'Azienda ULSS di nuova competenza territoriale, trattenen− do copia autentica agli atti.
3.6.18.7. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al familiare più anziano (di norma il coniuge od il figlio maggiore dell'intestatario del modulo) in cui viene custodita tutta la documenta− zione cartacea relativa alla pratica.
Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• il Mod. 5 rimasto agli atti d'ufficio di cui l'interessato trattiene fotocopia;
• fotocopia del passaporto;
• la ”autocertificazione” acquisita ed atti relativi ad eventuali controlli;
• eventuali comunicazioni di variazione dello status degli interessati ed atti relativi ai conseguenti provvedimenti ivi inclusa la notifica della variazione alla Istituzione competente ex−jugoslava;
• eventuale comunicazione di cessazione del diritto notificata dalla Istituzione ex−jugoslava compe− tente con Mod. 6;
• copia di eventuali informazioni richieste alla Istituzione competente;
• copia di eventuale richiesta di attestazione del diritto inoltrata alla Istituzione competente.
3.6.18.8. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia.
Sono erogabili tutte le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza a parità di condi− zioni con i cittadini italiani residenti in Italia con applicazione del vigente regime di esenzione o di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket). L'assistenza sanitaria viene erogata con le modalità previ− ste per i cittadini italiani residenti in Italia.
3.6.18.9. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN tramite le Aziende ULSS con oneri che vengono successivamente posti a carico della Istituzione ex−jugoslava competente che ha compilato la parte A del Mod. 5. La fatturazione avviene su base forfetaria per quote individuali attualmente tramite Mod. 127
Alla fatturazione provvede direttamente il Ministero del LSPS al quale deve essere tempestivamente notificata ogni iscrizione al SSN effettuata in virtù della presentazione di un Mod. 5 ed ogni successi− va variazione. La fatturazione viene effettuata nei confronti del singolo Stato che ha accettato la Convenzione (Macedonia o Serbia Montenegro o Bosnia Erzegovina) e non più genericamente alla ”Jugoslavia”.
3.6.19. Modello 12 (ex OBR. 12 )
Attestato per l’iscrizione dei titolari di pensione o rendita dovuta in base alla sola legislazione ex- jugoslava residenti in Italia e dei loro familiari pure residenti in Italia.
3.6.19.1. Riferimenti normativi
• Convenzione: art. 11.2.
• Accordo Amministrativo: art. 6.
3.6.19.2. Persone tutelate in Italia
Titolari di pensione o rendita, dovuta in base alla sola legislazione ex−jugoslava, che risiedono in Italia a meno che non abbiano già diritto alle prestazioni sanitarie a norma della legislazione italiana (per esempio perché espletano una attività lavorativa o perché titolari di una pensione o rendita liquidata anche da una Istituzione italiana).
3.6.19.3. Notifica del diritto
L'Istituzione ex−jugoslava competente per la liquidazione della pensione o rendita compila la parte A del modulo in tre copie.
L'Istituzione ex−jugoslava competente per l'assicurazione sanitaria compila la parte B del modulo in− dicando la decorrenza del diritto e trasmette una copia all'interessato e due copie all'Azienda ULSS territorialmente competente per residenza degli interessati in Italia.
Il formulario può anche essere richiesto dall'Azienda ULSS di residenza del pensionato in Italia, es− sendone l'interessato sprovvisto all'arrivo in Italia ed intendendo iscriversi al SSN.
3.6.19.4. Requisiti per tutti
• residenza anagrafica in Italia;
• assenza del diritto a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia ad altro titolo (per esempio: titolari di pensione o rendita anche italiana od essi stessi produttori in Italia di reddito da lavoro subordina− to o autonomo).
3.6.19.5. Notifica dell'iscrizione
Gli Uffici dell'Azienda ULSS, recepite le due copie del Mod. 12, acquisiscono e conservano agli atti una ”autocertificazione” rilasciata dall'interessato ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 atte− stante:
• il Comune di residenza anagrafica nel territorio dell'Azienda ULSS (in alternativa può essere ov− viamente utilizzato il certificato di residenza rilasciato dal Comune);
• i familiari a carico secondo la normativa italiana;
• l'assenza del diritto, ad altro titolo, a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia per sè e per i familiari a carico;
• l'impegno a comunicare ogni eventuale successiva variazione del proprio status (per esempio: so− spensione o soppressione della pensione o rendita, godimento di una pensione anche italiana, trasferimento di residenza, inizio di attività lavorativa, variazione del nucleo dei familiari residenti in Italia, ecc.) per la conseguente notifica all'Istituzione ex−jugoslava competente.
Sulla base delle dichiarazioni ”autocertificate” ed in quanto tali suscettibili degli usuali controlli gli Uffici dell'Azienda ULSS compilano la parte C delle due copie del Mod. 12 seguendo le istruzioni e no− te riportate in calce al modulo stesso. Nella parte C sono motivati eventuali dinieghi all'iscrizione, la data di decorrenza dell'iscrizione ed i familiari iscritti in quanto ritenuti a carico secondo la legislazio− ne italiana. Gli stessi Uffici restituiscono a mezzo posta o telefax una copia del Mod. 12 alla Istituzio− ne competente che ha compilato la parte B del formulario.
3.6.19.6. Iscrizione/non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Il pensionato ed i familiari a carico residenti in Italia vengono iscritti a tempo indeterminato al SSN con decorrenza dalla data di notifica del diritto o dalla data di trasferimento della residenza in Italia se posteriore. Va tenuto comunque conto, se cittadini stranieri, della scadenza del titolo di soggior− no.
L’iscrizione a tempo indeterminato avviene con scelta del medico e con rilascio della tessera sanitaria a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti. L'iscrizione può essere cancellata solo su con− forme notifica da parte dell'Istituzione competente ex−jugoslava tramite Mod. 6 oppure per trasfe− rimento di residenza nell'ambito di altra Azienda ULSS italiana o per decesso. Del fatto sarà data co− municazione all'Istituzione ex− jugoslava competente.
3.6.19.7. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al pensionato in cui viene custodita tutta la documentazione cartacea relativa alla pratica.
Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• il Mod. 12 rimasto agli atti d'ufficio di cui l'interessato trattiene fotocopia;
• fotocopia del passaporto;
• la ”autocertificazione” acquisita ed atti relativi ad eventuali controlli;
• eventuali comunicazioni di variazione dello status degli interessati ed atti relativi ai conseguenti provvedimenti ivi inclusa la notifica della variazione alla Istituzione ex−jugoslava competente;
• eventuale comunicazione di cessazione del diritto notificata dalla Istituzione ex−jugoslava compe− tente con Mod. 6;
• copia di eventuali informazioni richieste o notificate alla Istituzione competente;
• copia di eventuale richiesta di attestazione del diritto inoltrata alla Istituzione competente.
3.6.19.8. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia.
Sono erogabili tutte le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza a parità di condi− zioni con i cittadini italiani residenti in Italia con applicazione del vigente regime di esenzione o di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).
L'assistenza sanitaria viene erogata con le modalità previste per i cittadini italiani residenti in Italia.
3.6.19.9. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN tramite le Aziende ULSS con oneri che vengono successivamente posti a carico della Istituzione ex−jugoslava competente che ha compilato la parte B del Mod. 12.
La fatturazione avviene su base forfetaria per quote individuali attualmente tramite Mod. 127.
Alla fatturazione provvede direttamente il Ministero del LSPS al quale deve essere tempestivamente notificata ogni iscrizione al SSN effettuata in virtù della presentazione di un Mod. 12 ed ogni succes− siva variazione.
La fatturazione viene effettuata nei confronti dei singoli Stati che hanno accettato la Convenzione (Macedonia o Serbia Montenegro o Bosnia Erzegovina) e non genericamente alla ”Jugoslavia”.
3.7. Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana ed il Principato di Monaco
3.7.1. Riferimenti normativi
• Legge 5 marzo 1985, n. 130 ”Ratifica ed esecuzione della Convenzione generale di sicurezza so− ciale tra la Repubblica Italiana ed il Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 febbraio 1982”, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 89 del 15 aprile 1985.
• Accordo Amministrativo fatto a Monaco il 12 febbraio 1982, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 4 di− cembre 1985.
3.7.2. Data di entrata in vigore
1˚ ottobre 1985. Da tale data è cessata l'efficacia dei precedenti Accordi fra i due Stati in materia di sicurezza sociale firmati negli anni dal 1957 al 1964.
3.7.3. Autorità competenti per la legislazione sanitaria
• per l'Italia: Ministro della Salute;
• per Monaco: Capo Dipartimento dei Lavori Pubblici e degli Affari Sociali.
3.7.4. Organismo di collegamento per le prestazioni sanitarie
• per l'Italia: Ministero della Salute;
• per Monaco: Caisse Sociales de Monaco
00 Xxx Xxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxxx Xxxxx
3.7.5. Istituzioni competenti per l’assistenza sanitaria
• per l'Italia: l'Azienda ULSS competente per territorio;
• per Monaco: la Caisse de Compensation des Services Sociaux oppure il Service Particulier des Services Sociaux dal quale dipende l'assicurato;
le Compagnie convenzionate di assicurazione per gli infortuni sul lavoro e xxxxxxxxxx professionali (elenco allegato a pag. 185).
3.7.6. Campo di applicazione in materia sanitaria
• Assicurazione malattia e maternità.
• Assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali.
3.7.7. Campo di applicazione riguardo alle persone
I cittadini dei due Paesi, i profughi e gli apolidi residenti in uno dei due Paesi, che siano (secondo la legislazione competente):
• Lavoratori subordinati del settore privato.
• Lavoratori subordinati del settore pubblico assimilato al settore privato.
• Lavoratori autonomi assimilati ai lavoratori subordinati del settore privato.
• Pensionati delle predette categorie di lavoratori.
• Familiari a carico delle persone indicate ai punti precedenti.
3.7.8. Situazioni protette in Italia
La Convenzione si rifà, con poche differenziazioni, alla normativa contemplata dai Regolamenti U.E.
n. 1408/1971 e n. 574/1972 e successive modificazioni e integrazioni. Sono tutelate le seguenti situazioni:
• distacco dei lavoratori monegaschi in Italia;
• lavoratori frontalieri e stagionali;
• temporaneo soggiorno in Italia;
• trasferimento per cure in Italia;
• infortuni sul lavoro e malattie professionali (solo per i lavoratori distaccati in Italia);
• residenza in Italia di familiari di qualsiasi nazionalità a carico di lavoratori occupati e assicurati a Monaco;
• residenza in Italia di titolari di pensione o rendita dovuta in virtù della sola legislazione di Xxxx− co.
3.7.9. Formulari
I per Italia, MC per Monaco.
• I/MC 1: Distacco del lavoratore;
• I/MC 2: Proroga del distacco;
• I/MC 3: Attestato di diritto alle prestazioni sanitarie per malattia o maternità preesistenti all’iscrizione al SSN (temporaneamente sospeso);
• I/MC 4: Attestato per l'iscrizione dei titolari di pensione o rendita;
• I/MC 5: Attestato per l'iscrizione dei familiari dei lavoratori subordinati o assimilati;
• I/MC 6: Attestato di diritto alle prestazioni sanitarie dei lavoratori ”frontalieri” (rilasciato dall'Italia per i lavoratori residenti a Monaco ed occupati in Italia);
• I/MC 7: Attestato di diritto alle prestazioni sanitarie dei lavoratori distaccati;
• I/MC 8: Attestato di diritto alle prestazioni sanitarie per temporaneo soggiorno (utilizzato anche per cure urgenti ai ”frontalieri” nello Stato di occupazione);
• I/MC 9: Autorizzazione al trasferimento per cure;
• I/MC 10: Notifica di sospensione o cessazione del diritto di cui al Mod. I/MC 6 (limitatamente ai lavoratori residenti a Monaco ed occupati in Italia);
• I/MC 10 bis: Notifica di sospensione o cessazione del diritto di cui ai Mod. I/MC 4 e 7;
• I/MC 11: Segnalazione dei forfait mensili (ora viene utilizzato il Mod. 127 universale, di uso unilaterale italiano, Monaco utilizza tabulati meccanografici);
• I/MC 12: Conto individuale spese effettive (ora viene utilizzato il Mod. 125 universale, di uso unilaterale italiano, Monaco utilizza tabulati meccanografici);
• I/MC 13: Ricovero ospedaliero, notifica di entrata e uscita
(di uso unilaterale italiano, Monaco utilizza tabulati meccanografici);
• I/MC 14: Concessione di protesi, di grandi apparecchi, ecc.;
• 1/MC/IM: Attestato di diritto alle prestazioni sanitarie dei lavoratori “frontalieri” (rilasciato da Monaco per i lavoratori residenti in Italia ed occupati a Monaco);
• 2/MC/IM: Cessazione degli effetti di cui al modello precedente.
Nella Parte Seconda - FORMULARI della Guida sono riportati gli esemplari in versione italiana dei suddetti moduli (le pagine comprendono anche i lati bianchi dei formulari originali) con esclusione di quelli evidenziati in corsivo.
Si ricorda che le versioni italiane dei formulari possono essere utilizzate, per sovrapposizione e/o confronto, per la traduzione dei corrispondenti modelli in lingua straniera presentati dagli interessati agli Uffici dell'Azienda ULSS.
Non risulta sia stato predisposto un apposito formulario per richieste o comunicazioni di informazio− ni né per richieste di attestati. Per tali esigenze dovranno essere utilizzate lettere di richiesta.
3.7.10. Rimborsi
Non è previsto il rimborso delle spese sostenute per prestazioni sanitarie fruite in Italia in carenza del possesso dei singoli formulari come invece avviene in ambito comunitario tramite Mod. E 126.
3.7.11. Modello I/MC 4
Attestato per l’iscrizione dei titolari di pensione o rendita dovuta in virtù della sola legislazione di Monaco che siano residenti in Italia e/o dei loro familiari pure residenti in Italia.
3.7.11.1. Riferimenti normativi.
• Convenzione: art. 14.2.
• Accordo Amministrativo: art. 15.
3.7.11.2. Persone tutelate in Italia
• Ex lavoratori subordinati del settore privato o assimilati ed ex lavoratori autonomi assimilati al settore privato dalla legislazione di Monaco che siano titolari di pensione o rendita dovuta in vir− tù della sola legislazione di Monaco e che risiedano in Italia.
• Loro familiari a carico secondo la normativa italiana pure residenti in Italia, a meno che non ab− biano già diritto alle prestazioni sanitarie a norma della legislazione italiana (per esempio perché espletano una attività lavorativa o perché titolari di una pensione o rendita liquidata anche da una Istituzione italiana).
3.7.11.3. Notifica del diritto
L'Istituzione competente compila la parte A del modulo e ne consegna due copie all'interessato pri− ma della partenza per l'Italia oppure le trasmette all'Azienda ULSS competente per residenza in Italia qualora questa abbia richiesto il Mod. I/MC 4, essendone gli interessati sprovvisti al loro arrivo in Ita− lia ed intendendo iscriversi al SSN.
Al punto 3 sono indicati i familiari aventi diritto che possono risiedere in Italia anche se non accom− pagnati dal titolare.
I punti 4 e 5 del formulario vengono compilati dalla Istituzione debitrice della pensione o rendita.
La Istituzione competente per l'assicurazione sanitaria, compila i punti 6 e 7 del formulario in cui, tra l'altro, sono indicate la decorrenza e la scadenza del diritto.
3.7.11.4. Requisiti per tutti
• residenza anagrafica in Italia;
• assenza del diritto a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia ad altro titolo (per esempio: titolari di pensione o rendita italiana od essi stessi produttori in Italia di reddito da lavoro subordinato o autonomo).
3.7.11.5. Notifica dell'iscrizione
Gli Uffici dell'Azienda ULSS, recepite le due copie del Mod. I/MC 4 acquisiscono e conservano agli atti una ”autocertificazione” rilasciata ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 attestante:
• il Comune di residenza anagrafica nel territorio dell'Azienda ULSS (in alternativa può essere ov− viamente utilizzato il certificato di residenza rilasciato dal Comune);
• se del caso, lo status di familiare a carico del titolare di pensione indicato al punto 2 della parte A del Mod. I/MC 4 secondo la normativa italiana;
• l'assenza del diritto, ad altro titolo, a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia;
• l'impegno a comunicare ogni eventuale successiva variazione del proprio status (per esempio: so− spensione o soppressione della pensione o rendita, trasferimento di residenza, inizio di attività lavorativa, variazione del nucleo dei familiari residenti in Italia, ecc.) per la conseguente notifica all'Istituzione competente di Monaco.
Sulla base delle dichiarazioni ”autocertificate” ed in quanto tali suscettibili degli usuali controlli gli Uffici dell'Azienda ULSS compilano la parte B delle due copie del Mod. I/MC 4 seguendo le istruzioni e note riportate in calce al modulo stesso.
Nel punto 8 della parte B viene annotato l'esito favorevole della richiesta di iscrizione. Nel punto 9 della parte B viene indicato e motivato l'eventuale diniego all'iscrizione.
Gli stessi Uffici restituiscono a mezzo posta o telefax una copia del Mod. I/MC 4 alla Istituzione com− petente che ha compilato il punto 7 della parte A.
3.7.11.6. Iscrizione/non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
I soggetti aventi diritto vengono iscritti a tempo determinato o indeterminato al SSN con decorrenza dalla data di notifica del diritto (parte A punto 6) o dalla data del trasferimento della residenza se po− steriore e con scadenza che nel modulo può essere determinata o indeterminata fino a notifica di annullamento. Va tenuto comunque conto, se cittadini stranieri, della scadenza del titolo di soggior− no.
In ogni caso l’iscrizione avviene con scelta del medico e con rilascio della tessera sanitaria a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti.
L'iscrizione potrà essere sospesa o cancellata anticipatamente su conforme notifica da parte dell'Istituzione competente tramite Mod. I/MC 10 bis.
3.7.11.7. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al titolare della pensione o rendita indicato al punto 2 della parte A del Mod. I/MC 4, in cui viene custodita tutta la documentazione car− tacea relativa alla pratica.
Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• il Mod. I/MC 4 rimasto agli atti d'ufficio di cui l'interessato trattiene fotocopia;
• fotocopia del passaporto o di altro documento di riconoscimento;
• la ”autocertificazione” acquisita ed atti relativi ad eventuali controlli;
• eventuali comunicazioni di variazione dello status degli interessati ed atti relativi ai conseguenti provvedimenti compresa la notifica all'Istituzione competente;
• eventuale Mod. I/MC 4 di proroga del diritto ed atti conseguenti;
• eventuale notifica di sospensione o di cessazione del diritto prima della scadenza tramite Mod. I/MC 10 bis;
• copia di eventuali informazioni richieste alla Istituzione competente;
• copia di eventuale richiesta di attestazione del diritto inoltrata alla Istituzione competente.
3.7.11.8. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia
Sono erogabili tutte le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza a parità di condi− zioni con i cittadini italiani residenti in Italia con applicazione del vigente regime di esenzione o di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).
L'assistenza sanitaria viene erogata con le modalità previste per i cittadini italiani residenti.
3.7.11.9. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN tramite le Aziende ULSS con oneri che vengono successivamente posti a carico della Istituzione competente di Monaco che ha compilato i punti 6 e 7 della parte A del Mod. I/MC 4.
La fatturazione avviene su base forfetaria calcolata sul costo medio procapite con Mod. 127 diretta− mente dal Ministero LSPS.
A tal fine ogni Azienda ULSS è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero ogni iscrizione al SSN avvenuta sulla base della presentazione del Mod. I/MC 4 ed ogni successiva variazione.
3.7.12. Modello I/MC 5
Attestato per l’iscrizione dei familiari residenti in Italia dei lavoratori subordinati o categorie assi- milate occupati ed assicurati a Monaco.
3.7.12.1. Riferimenti normativi
• Convenzione: art. 10.2.
• Accordo Amministrativo: art. 11.7.
3.7.12.2. Persone tutelate in Italia
Familiari di qualsiasi nazionalità residenti in Italia definiti a carico, secondo la legislazione italiana, di un lavoratore subordinato del settore privato o categorie assimilate (secondo la legislazione di Mo− naco) che sia occupato ed assicurato a Monaco, a meno che non abbiano già diritto alle prestazioni sanitarie a norma della legislazione italiana (per esempio perché espletano una attività lavorativa o perché titolari di una pensione o rendita liquidata da una Istituzione italiana).
3.7.12.3. Notifica del diritto
L'Istituzione competente compila la parte A del modulo e ne consegna due copie al lavoratore per l'inoltro ai familiari in Italia oppure le trasmette all'Azienda ULSS competente per residenza in Italia dei familiari qualora questa abbia richiesto il Mod. I/MC 5, essendone gli interessati sprovvisti ed in− tendendo iscriversi al SSN.
Al punto 3 sono indicati i familiari residenti in Italia dichiarati a proprio carico dal lavoratore all'Istituzione competente di Monaco.
Al punto 4.2 viene indicata la decorrenza del diritto a valere fino a notifica di sospensione o cessa− zione.
3.7.12.4. Requisiti per tutti
• residenza anagrafica in Italia;
• assenza del diritto a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia ad altro titolo (per esempio: titolari di pensione o rendita italiana od essi stessi produttori in Italia di reddito da lavoro subordinato o autonomo).
3.7.12.5. Notifica dell'iscrizione
Gli Uffici dell'Azienda ULSS, recepite le due copie del Mod. I/MC 5, acquisiscono e conservano agli at− ti una ”autocertificazione” rilasciata ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 attestante:
• il Comune di residenza anagrafica nel territorio dell'Azienda ULSS (in alternativa può essere ov− viamente utilizzato il certificato di residenza rilasciato dal Comune);
• lo status di familiare a carico del lavoratore, indicato al punto 2 della parte A del formulario, se− condo la normativa italiana;
• l'assenza del diritto, ad altro titolo, a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia;
• l'impegno a comunicare ogni eventuale successiva variazione del proprio status che possa modi− ficare quanto dichiarato (per esempio: cessazione dello status di familiare a carico per inizio atti− vità lavorativa, per ottenimento di pensione o rendita italiana, per matrimonio o divorzio; trasfe− rimento di residenza; cessazione dell'attività lavorativa a Monaco del capofamiglia, ecc.) per la conseguente notifica all'Istituzione competente di Monaco.
Sulla base delle dichiarazioni ”autocertificate” ed in quanto tali suscettibili degli usuali controlli gli Uffici dell'Azienda ULSS compilano la parte B delle due copie del Mod. I/MC 5 seguendo le istruzioni e note riportate in calce al modulo stesso.
Nel punto 6.1 della parte B viene annotato l'esito favorevole della richiesta di iscrizione.
Nel punto 6.2 la decorrenza dei forfait (primo giorno del mese indicato al punto 4.2 oppure del mese di trasferimento della residenza se posteriore).
Nel punto 6.3 della parte B viene indicato e motivato l'eventuale diniego all'iscrizione di uno o più familiari.
Gli stessi Uffici restituiscono a mezzo posta o telefax una copia del Mod. I/MC 5 alla Istituzione com− petente di Monaco che ha compilato la parte A.
3.7.12.6. Iscrizione/non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
I soggetti aventi diritto vengono iscritti a tempo determinato o indeterminato al SSN con decorrenza dalla data di effetto del diritto (parte A punto 4.2) oppure dalla data del trasferimento in Italia, se posteriore, e con scadenza che nel modulo può essere determinata o indeterminata fino a notifica di annullamento. Va tenuto comunque conto, se cittadini stranieri, della scadenza del titolo di soggior− no.
In ogni caso l’iscrizione avviene con scelta del medico e con rilascio della tessera sanitaria a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti.
L'iscrizione potrà essere sospesa o cancellata anticipatamente su conforme notifica da parte dell'Istituzione competente.
3.7.12.7. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al titolare della pensione o rendita indicato al punto 2 della parte A del Mod. I/MC 5, in cui viene custodita tutta la documentazione car− tacea relativa alla pratica.
Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• il Mod. I/MC 5 rimasto agli atti d'ufficio del quale l'interessato trattiene una fotocopia;
• fotocopia del passaporto o di altro documento di riconoscimento;
• la ”autocertificazione” acquisita ed atti relativi ad eventuali controlli;
• eventuali comunicazioni di variazione dello status degli interessati ed atti relativi ai conseguenti provvedimenti compresa la notifica all'Istituzione competente;
• eventuale Mod. I/MC 5 di proroga del diritto ed atti conseguenti;
• eventuale notifica di sospensione o di cessazione del diritto prima della scadenza;
• copia di eventuali informazioni richieste alla Istituzione competente;
• copia di eventuale richiesta di attestazione del diritto inoltrata alla Istituzione competente.
3.7.12.8. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia
Sono erogabili tutte le prestazioni sanitarie, incluse nei livelli essenziali di assistenza, a parità di con− dizioni con i cittadini italiani residenti in Italia con applicazione del vigente regime di esenzione o di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket). L'assistenza sanitaria viene erogata con le modalità previ− ste per i cittadini italiani residenti.
3.7.12.9. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN tramite le Aziende ULSS con oneri che vengono successivamente posti a carico della Istituzione competente di Monaco che ha compilato la parte A del Mod. I/MC 5.
La fatturazione avviene su base forfetaria calcolata sul costo medio procapite attualmente con Mod. 127 direttamente dal Ministero del LSPS.
A tal fine ogni Azienda ULSS è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero ogni iscrizione al SSN avvenuta sulla base della presentazione del Mod. I/MC 5 ed ogni successiva variazione.
Avvertenza
I familiari residenti in Italia di cui al presente formulario possono, sia in caso di urgenza medica sia con l’autorizzazione preventiva dell’Istituzione competente di Monaco, ricevere le cure mediche anche a Monaco; a tal fine devono essere muniti di Mod. I/MC 8 (temporaneo soggiorno); i costi sostenuti dalla Istituzione competente di Monaco vengono detratti dai forfait mensili.
3.7.13. Modello 1/MC/IM per Monaco, I/MC 6 per l’Italia
Attestato riguardante il diritto alle prestazioni sanitarie dei lavoratori temporanei (lavoratori fron- talieri).
3.7.13.1. Riferimenti normativi
• Convenzione: art. 10.
• Accordo Amministrativo: art. 11.
3.7.13.2. Persone tutelate in Italia
• Lavoratori subordinati del settore privato o assimilati ed autonomi delle categorie assimilate al settore privato che siano occupati ed assicurati a Monaco e residenti in Italia (lavoratori fronta− lieri).
• Familiari di qualsiasi nazionalità, a loro carico secondo la normativa italiana, residenti in Italia, purchè non abbiano già diritto alle prestazioni sanitarie a norma della legislazione italiana (per esempio perché espletano una attività lavorativa o perché titolari di una pensione o rendita li− quidata da una Istituzione italiana).
In effetti, secondo la normativa comunitaria, il termine ”lavoratore frontaliero” designa qualsiasi la− voratore che esercita la propria attività nel territorio di frontiera di uno Stato membro e risiede nel contiguo territorio di frontiera di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o al− meno una volta alla settimana.
Pur non esistendo ”frontiera” fra l'Italia ed il Principato di Monaco viene adottata la denominazione di ”frontalieri” per la sostanziale analogia che sussiste con questa categoria di ”lavoratori tempora− nei”.
3.7.13.3. Notifica del diritto
L'Istituzione competente di Monaco, nel caso di lavoratore italiano residente in Italia ed occupato ed assicurato a Monaco, compila la parte A del modulo 1/MC/IM e ne consegna due copie al lavoratore oppure le trasmette all'Azienda ULSS competente per residenza in Italia dello stesso qualora questa abbia richiesto il Mod. 1/MC/IM, essendone l'interessato sprovvisto ed intendendo iscriversi al SSN.
Al punto 3 sono indicati i familiari residenti in Italia dichiarati a proprio carico dal lavoratore all'Istituzione competente di Monaco.
Al punto 4.1 viene indicata la decorrenza del diritto a valere fino a notifica di sospensione o cessa− zione tramite Mod. 2/MC/IM.
3.7.13.4. Requisiti per tutti
• residenza anagrafica in Italia;
• assenza del diritto a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia ad altro titolo (per esempio: titolari di pensione o rendita italiana od essi stessi produttori in Italia di reddito da lavoro subordinato o autonomo).
3.7.13.5. Notifica dell'iscrizione
Gli Uffici dell'Azienda ULSS, recepite le due copie del Mod. 1/MC/IM, acquisiscono e conservano agli atti una ”autocertificazione” rilasciata ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 attestante:
• il Comune di residenza anagrafica nel territorio dell'Azienda ULSS (in alternativa può essere ov− viamente utilizzato il certificato di residenza rilasciato dal Comune);
• i familiari a carico secondo la normativa italiana;
• l'assenza del diritto, ad altro titolo, a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia;
• l'impegno a comunicare ogni eventuale successiva variazione del proprio status che possa modi− ficare quanto dichiarato (per esempio: cessazione del lavoro a Monaco; variazione dello stato di famiglia e/o dello status di familiare a carico per inizio attività lavorativa, per ottenimento di pen− sione o rendita italiana, per matrimonio o divorzio; trasferimento di residenza; ecc.) per la conse− guente notifica all'Istituzione competente di Monaco.
Sulla base delle dichiarazioni ”autocertificate” ed in quanto tali suscettibili degli usuali controlli gli Uffici dell'Azienda ULSS compilano la parte B delle due copie del Mod. 1/MC/IM seguendo le istru− zioni e note riportate in calce al modulo stesso.
Nel punto 6.1 della parte B viene annotato l'esito favorevole della iscrizione e la data della stessa.
Nel punto 6.2 della parte B viene indicato e motivato l'eventuale diniego all'iscrizione di uno o più familiari.
Gli stessi Uffici restituiscono a mezzo posta o telefax una copia del Mod. 1/MC/IM alla Istituzione competente di Monaco che ha compilato la parte A.
3.7.13.6. Iscrizione/non iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Il lavoratore ”frontaliero” ed i familiari a carico vengono iscritti a tempo indeterminato al SSN con decorrenza dalla data di effetto del diritto (parte A punto 4.1) o dalla data del trasferimento di resi− denza in Italia se posteriore. Va tenuto comunque conto, se cittadini stranieri, della scadenza del ti− tolo di soggiorno.
L’iscrizione avviene con scelta del medico e con rilascio della tessera sanitaria a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti.
L'iscrizione potrà essere sospesa o cancellata su conforme notifica da parte dell'Istituzione compe− tente.
3.7.13.7. Ulteriori adempimenti amministrativi
Presso gli Uffici dell'Azienda ULSS, a prescindere da eventuali registrazioni informatizzate, viene co− stituito ed archiviato un fascicolo ”lavoratori migranti” intestato al lavoratore ”frontaliero” indicato al punto 2 della parte A del Mod. 1/MC/IM, in cui viene custodita tutta la documentazione cartacea relativa alla pratica.
Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• il Mod. 1/MC/IM rimasto agli atti d'ufficio (all'interessato può essere consegnata una fotocopia);
• fotocopia del passaporto o di altro documento di riconoscimento;
• la ”autocertificazione” acquisita ed atti relativi ad eventuali controlli;
• eventuali comunicazioni di variazione dello status degli interessati ed atti relativi ai conseguenti provvedimenti compresa la notifica all'Istituzione competente;
• eventuale notifica di sospensione o di cessazione del diritto prima della scadenza tramite Mod. 2/MC/IM;
• copia di eventuali informazioni richieste alla Istituzione competente;
• copia di eventuale richiesta di attestazione del diritto inoltrata alla Istituzione competente.
3.7.13.8. Erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia.
Sono erogabili tutte le prestazioni sanitarie, incluse nei livelli essenziali di assistenza, a parità di con− dizioni con i cittadini italiani residenti in Italia con applicazione del vigente regime di esenzione o di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket). L'assistenza sanitaria viene erogata con le modalità previ− ste per i cittadini italiani residenti.
3.7.13.9. Oneri per le prestazioni erogate
Tutte le prestazioni sanitarie vengono erogate in Italia dal SSN tramite le Aziende ULSS con oneri che vengono successivamente posti a carico della Istituzione competente di Monaco che ha compilato la parte A del Mod. 1/MC/IM.
La fatturazione avviene su base forfetaria calcolata sul costo medio procapite attualmente con Mod. 127 direttamente dal Ministero del LSPS.
A tal fine ogni Azienda ULSS è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero ogni iscrizione al SSN avvenuta sulla base della presentazione del Mod. 1/MC/IM ed ogni successiva variazione.
Avvertenza: il lavoratore ”frontaliero” residente in Italia ed occupato a Monaco di cui al presente formulario può, sia in caso di urgenza medica sia con l'autorizzazione preventiva dell'Istituzione competente di Monaco, ricevere le cure mediche anche a Monaco; al tal fine deve essere munito di Mod. I/MC 8 (temporaneo soggiorno); i costi sostenuti dalla Istituzione competente di Monaco ven− gono detratti dai forfaits mensili. Nel caso inverso di lavoratore ”frontaliero” residente a Monaco ed occupato ed assicurato in Italia le Aziende ULSS rilasciano il Mod. I/MC/ 6
3.7.14. Modello I/MC 7
Attestato riguardante il diritto alle prestazioni sanitarie per malattia, maternità, infortunio sul la- voro o malattia professionale, di lavoratori di Monaco presenti in Italia per motivi di lavoro. Lavo- ratori“distaccati” in Italia. Altre categorie di lavoratori.
Il distacco temporaneo di un lavoratore in un altro Stato, per motivi di lavoro, rappresenta una dero− ga alla regola generale secondo la quale tutti i lavoratori sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui svolgono l'attività.
3.7.14.1. Riferimenti normativi
• Convenzione: art. 4/2 e 3, art. 9, art. 33.
• Accordo Amministrativo: art. 2, art. 11 e art. 33.