MODELLO DI ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE
MODELLO DI ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE
ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE PER IL PASSAGGIO DAL CONTRATTO COLLETTIVO DEL COMMERCIO A QUELLO DEGLI STUDI PROFESSIONALI
Il giorno in , via , presso la sede
TRA
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da un lato
E
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;
dall’altro
Premesso che
a) È intenzione delle parti disciplinare le modalità del passaggio dal CCNL Commercio – ovvero il Contratto Collettivo al CCNL Studi Professionali, in modo di facilitare la c.d. “migrazione” da un Contratto Collettivo all’altro, tutelando al tempo stesso gli interessi dei lavoratori già in forza alla data della migrazione;
b) per “data di migrazione” si intende la data di contestuale comunicazione all’INPS e all’INAIL di adozione del contratto applicato;
c) per il computo delle ferie il regime non varia tra i due Contratti Nazionali;
d) gli scatti di anzianità, come importo, sono più favorevoli per il lavoratore negli Studi professionali pur se nel CCNL Studi Professionali sono solo 8 triennali e non 10 come nel CCNL Commercio;
e) le prestazioni di lavoro supplementare sono retribuite con una maggiorazione superiore nel CCNL Studi professionali;
f) le ore di straordinario sono nel CCNL Studi Professionali remunerate sempre con il 15% di maggiorazione mentre nel CCNL Commercio la maggiorazione dalla 49 ora in poi è al 20%;
g) il regime della carenza nella malattia nel Commercio è più sfavorevole per i lavoratori in funzione degli eventi nell’anno;
h) Il regime della maternità obbligatoria è meno favorevole per la lavoratrice nel CCNL Studi poiché non è prevista l'integrazione dell'indennità INPS a carico dell'azienda del 20% prevista invece nel CCNL Commercio;
i) il regime di assistenza integrativa è più favorevole nel CCNL Studi Professionali (CADIPROF) rispetto al CCNL Commercio (Fondo Est);
j) il regime dell’apprendistato è diverso nei due CCNL;
TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI FIRMATARIE DEL PRESENTE ACCORDO STABILISCONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – PARTE GENERALE
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo.
I principi di cui al presente accordo si applicano ai lavoratori in forza alla data di migrazione dal CCNL Commercio a quello del Studi Professionali.
Ai lavoratori assunti successivamente alla data di migrazione si applica integralmente il CCNL Studi Professionali 27/09/2011 sia per la parte normativa che per la parte economica.
Art. 2 – LIVELLI E SCATTI DI ANZIANITA’
I livelli retributivi sono regolati secondo la tabella di corrispondenza successiva. Le differenze della retribuzione base (minimo tabellare più indennità di contingenza, nel CCNL Studi professionali già conglobata) scaturenti dall’applicazione del CCNL Studi Professionali saranno compensate con un superminimo “non assorbibile” in busta paga.
Le parti concordano l’applicazione, ai lavoratori in forza alla data di migrazione, degli importi degli scatti previsti dal CCNL Studi Professionali, nel rispetto del numero di scatti previsto dal CCNL Commercio, in modo che il conteggio prosegua senza soluzione di continuità, secondo la tabella seguente:
n. 10 scatti triennali in prosecuzione degli scatti già maturati | ||
COMMERCIO | STUDI PROFESSIONALI | SCATTO PREVISTO |
Q | Q | € 30,00 |
1 | 1 | € 26,00 |
2 | 2 | € 23,00 |
3 | 3S | € 22,00 |
4 | 3 | € 22,00 |
5 | 4S | € 20,00 |
6 | 4 | € 20,00 |
7 | 5 | € 20,00 |
Art. 3 – FERIE E PERMESSI
Nella migrazione eventuali ferie residue maturate si conservano.
Per i lavoratori in forza alla data di migrazione il regime dei permessi è così articolato:
ANNO IN CORSO ALLA DATA DI MIGRAZIONE | ANNO SUCCESSIVO | ANNO SUCCESSIVO |
72 ore ROL + 32 ore ex festività soppresse | 60 ore ROL + 32 ore ex festività soppresse | 40 ore ROL + 32 ore ex festività soppresse |
104 ore totali | 92 ore totali | 72 ore totali |
Art. 4 – LAVORO STRAORDINARIO
Per i lavoratori in forza alla data di migrazione, le maggiorazioni delle prestazioni di lavoro straordinario rimangono quelle stabilite dal CCNL Commercio ovvero nella misura del 15% dalla 41a alla 48a ora settimanale, e nella misura del 20% oltre la 48a ora settimanale.
Art. 5 – LAVORO SUPPLEMENTARE
Il lavoro supplementare nel parttime, per l’anno di migrazione e per l’anno successivo, è retribuito con la maggiorazione del 35%, dopodiché si adegua alla maggiorazione del 40% prevista dal CCNL Studi Professionali.
È fatto salva l’applicazione del regime di flessibilità previsto dal CCNL Studi Professionali, in modo che eventuali ore di lavoro supplementare possano essere recuperate secondo sistemi diversi anche di banca ore disciplinati a livello aziendale.
Art. 6 – MATERNITA’ OBBLIGATORIA
Alla lavoratrice in forza si applica il regime più favorevole previsto dal CCNL Commercio, con integrazione a carico dell’azione del 20% dell’indennità INPS.
Art. 7 – VIDEOSORVEGLIANZA
Al solo fine di garantire la scurezza dei lavoratori e dei visitatori, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale, presso le società di tutela del credito è legittimo nel pieno rispetto installare un impianto di videosorveglianza mediante telecamere a circuito chiuso, nel rispetto del provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali ed in conformità a quanto stabilito dall’art. 4 comma 2 della Legge n. 300/1970. Modalità tecniche di effettuazione della videosorveglianza e garanzie dei lavoratori saranno comunicate alle XX.XX. per approvazione delle stesse.
Art. 8 –APPRENDISTATO
Xxxx apprendisti in forza alla data di migrazione si applica il regime vigente del CCNL Commercio, sino a conclusione dell’apprendistato di ogni singolo lavoratore.
Art. 9 –DIRIGENTI
Alle figure di Dirigenti in forza alla data di migrazione si applica il CCNL sino alla medesima data applicato, salvo intervenga una diversa disciplina all’interno del CCNL Studi Professionali.
Art. 10 –CLAUSOLA DI CHIUSURA
Per tutti gli altri aspetti non disciplinati dal presente accordo trova applicazione il CCNL Studi Professionali.
Art. 11 –CLAUSOLA DI GARANZIA
La RAL (retribuzione annua lorda, dedotti premi e straordinari, nonché ogni altra voce variabile) dei lavoratori in forza alla data di migrazione non può essere in alcun modo inferiore alla RAL dell’anno precedente.
FIRME