LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE E IL DISCIPLINARE DI INCARICO: FORMULAZIONE, PATTUIZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO CON IL COMMITTENTE
LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE E IL DISCIPLINARE DI INCARICO: FORMULAZIONE, PATTUIZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO CON IL COMMITTENTE
martedì 14 ottobre 2014 ore 9:00 - 13:00 - Hotel Parma&Congressi - Parma
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Registrazione
Le professioni tecniche. La responsabilità e il contenzioso - Avv. Xxxxx Xxxxxxxx
Introduzione e compendio sintetico delle principali novità introdotte dalla recente riforma dell’Ordinamento Professionale - Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxx- Xxxxxxx
Pausa
Il Disciplinare di incarico: contenuti e tutele - Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Dibattito
Termine dei lavori
Le professioni tecniche. La responsabilità e il contenzioso.
Avv. Xxxxx Xxxxxxxx
LE PROFESSIONI TECNICHE. LA RESPONSABILITA’ E IL CONTENZIOSO
«PROVE D’ORCHESTRA»
I «musicisti»
•Il committente, il progettista, il direttore dei lavori, l’esecutore, il collaudatore, il consulente
•Il CTU, il CTP
L’ordine
Jam session
ebony and ivory live together in perfect harmony
Il caos
Xxx Xxxxxxx …
…al R.U.P.
Le «relazioni pericolose»
•Chi decide?
•Se è un’A.T.I.?
•Il R.U.P.
•Il prezzo della prestazione e le offerte anomale
- artt. 86, 87, 88 e 89 Codice dei Contratti
•Obbligo di cooperazione (nessun contratto è … “blindato”)
• CASS. CIV., SEZ. II, 22.11.2013 N. 26260
il committente è tenuto a cooperare all'adempimento dell'appaltatore qualora tale cooperazione di riveli necessaria con riferimento alla particolare portata obiettiva dell'obbligazione pattuita…, precisandosi che tale dovere discende da quelli più ampi di correttezza e buona fede oggettiva (che presiedono alla disciplina delle obbligazioni in generale e, quindi, anche dei contratti), i quali impongono all'appaltante di porre in essere quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto ed esigibile dall'appaltatore, che risultino necessarie affinchè quest'ultimo possa realizzare e garantire il risultato al quale era stato preordinato il rapporto obbligatorio (cfr., per meri riferimenti, Cass. n. 1694 del 1984; Cass. n. 522 del 1995 e Cass. 10052 del 2006).
LODO ARBITRALE Roma - Lodo 25/05/2011 n. 49/2011
La stazione appaltante è tenuta a predisporre una progettazione completa e concretamente eseguibile, sì che anche il fermo dei lavori nelle more dell’approvazione di una perizia di variante intesa a porre anche solo parzialmente rimedio a negligenze o imperizie contenute nel progetto, ovvero che sia finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità o all’integrazione della stessa impegna la responsabilità della Committente per i maggiori oneri e danni conseguenti.
centralità del progetto
diligenza e buona fede
CASS. CIV., SEZ. III, 25,09,2012 N. 16254
La diligenza richiesta è allora non già quella ordinaria del buon padre di famiglia … bensì quella ordinaria del buon professionista …, e cioè la diligenza normalmente adeguata in ragione del tipo di attività e alle relative modalità di esecuzione.
…
… Nell'adempimento dell'obbligazione professionale va infatti osservata la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma
2 …, quale modello di condotta che si estrinseca (sia esso professionista o imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonchè ad evitare possibili eventi dannosi.
Il progettista «plurimo» e le A.T.I.
I dettagli del progetto
Art. 132, comma 2, D.P.R. 207/2010
I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e).
Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
Art. 132, comma 1, lett. e), D.P.R. 207/2010
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
…
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
•La “tenuta” del progetto nel tempo
•Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 21.05.2012, n. 8016
… quando l'opera eseguita in appalto presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. …
Il progettista
La prescrizione della responsabilità
Tribunale Catania - Sez. I -Sentenza 3973 del 20.10.2010
Per il progettista e direttore dei lavori non trova applicazione la disciplina dell'art.2226 c.c., come statuito da Sez Un. n.15781/05 (in I Contratti 4/06,.349) ed il termine ordinario decennale va computato dal verificarsi del danno (Cass.n.18995/03).
Il progettista
L’assicurazione professionale Art. 111 Codice contratti
I rapporti con…….
Le riserve tecniche
Gli inadempimenti dell’esecutore
Art. 136, comma 1, D.P.R. 207/2010
Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo
Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
Responsabilità del direttore lavori
LODI ARBITRALI Roma - Lodo 21/02/2013 n. 11/2013
"L’obbligazione del direttore dei lavori è un’obbligazione di mezzi; tuttavia ciò non significa che il suo incarico debba ritenersi limitato al riscontro della conformità dell’opera al progetto, giacché il direttore dei lavori, come l’appaltatore (e a maggior titolo, attesa la sua preparazione tecnica), è tenuto all’individuazione e alla correzione di eventuali carenze progettuali che impediscono quella “buona riuscita” del lavoro per la quale egli è tenuto ad adoperarsi" (Cass., 30 maggio 2000).
Buona fede e diligenza
I rapporti con … (contratto….capitolato….)
Le riserve (claims)
Artt. 240 e 240 bis Codice dei Contratti Artt. 190 e 191 Regolamento (DPR 207/10)
La responsabilità
Tribunale Piacenza, sentenza 23.02.2010 n° 108
Nel caso di vizi dell’opera derivanti da una carente progettazione, l’appaltatore risponde, in solido col progettista, sia nel caso in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati al committente; sia nel caso in cui, pur non essendosi accorto degli errori, lo avrebbe potuto fare con l’uso della normale diligenza e delle normali cognizioni tecniche.
…SEGUE
… Infatti, anche in presenza di un progetto, residua pur sempre un margine di autonomia per l’appaltatore, che gli impone di attenersi alle regole dell’arte e di assicurare alla controparte un risultato tecnico conforme alle esigenze, eliminando le cause oggettivamente suscettibili di inficiare la riuscita della realizzazione dell’opera.
…SEGUE
… Rientra pertanto tra gli obblighi di diligenza dell’appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall’esecuzione dell’opera, dipende il risultato promesso; e che l’obbligazione dell’appaltatore è di risultato.
L’esecutore
Conseguentemente, l’appaltatore è esentato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori non potevano essere riconosciuti con l’ordinaria diligenza richiesta all’appaltatore stesso; ovvero nel caso in cui, pur essendo gli errori stati prospettati e denunciati al committente, questi ha però imposto, direttamente o tramite il direttore dei lavori, l’esecuzione del progetto ribadendo le istruzioni, posto che in tale eccezionale caso l’appaltatore ha agito come nudus minister, a rischio del committente e con degradazione del rapporto di appalto a mero lavoro subordinato.
LODI ARBITRALI Roma - Lodo 21/02/2013 n. 11/2013
Anche negli appalti di opere pubbliche, l’appaltatore, fuori dal caso eccezionale in cui agisca come nudus minister del Committente, non può limitarsi ad accettare qualsiasi direttiva di costui, col rischio di rendere tutta l’opera non solo inutile, ma anche dannosa, ma ha il dovere di prospettargli le eventuali obiezioni tecniche che in ipotesi si frappongano alla esecuzione di un dato lavoro.
… SEGUE
… Nonostante derivino da contratti distinti, la responsabilità del progettista e quella dell’appaltatore, in caso di vizi dell’opera derivati da vizi progettuali, ha carattere solidale ex art. 2055 Cod. civ. e non alternativo, con la conseguenza che entrambi rispondono per l’intero nei confronti del Committente.
La relazioni riservata
Art. 225 Regolamento (DPR 207/2010)
La responsabilità
“Va affermata la responsabilità solidale del direttore dei lavori e dei componenti la commissione di collaudo per la realizzazione di un carcere di massima sicurezza con gravi difetti di costruzione e per avere falsamente attestato, nei documenti contabili, la conformità delle opere eseguite e la congruità dei prezzi applicati, con conseguente danno al prestigio dell’amministrazione di appartenenza per il “clamor fori” suscitato dalla evasione di alcuni detenuti.”
Xxxxx Xxxxx 00 marzo 2008 n. 137
Il consulente e il complesso dei suoceri
Xxxxxx dice a Xxxxx: "i miei suoceri sono degli angeli!"
e Xxxxx risponde: "beato te, i miei purtroppo sono ancora vivi!!".
Compiti e limiti
Interferenze con le altre figure Le responsabilità
Il modo di argomentare
(da Gorgia a Schopenhauer)
L’essere non è, se anche esistesse,
non sarebbe conoscibile se anche fosse conoscibile
non sarebbe dicibile né comunicabile ad altri.
LE SOPRAVVENIENZE
Time is money
LE SOSPENSIONI
- Artt. 158, 159 e 160 DPR 207/2010
LE VARIANTI
- Art. 132 Codice dei Contratti
- Artt. 161 e 162 DPR 207/2010
LA NORMATIVA SUI CONTRATTI PUBBLICI
Il contenzioso
-Artt. 239 – 246 Codice dei Contratti
•IL CODICE CIVILE
Il contratto di appalto
-Artt. 1655 – 1677 Codice dei Contratti
Il contratto d’opera
Artt. 2222 – 2238 Codice dei Contratti
Introduzione e compendio sintetico delle principali novità introdotte dalla riforma dell’Ordinamento Professionale - Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxx- Xxxxxxx
DPR 7 agosto 2012 , n. 137, entrato in vigore il 15 agosto 2012 e
pubblicato in GURI n. 189 del 14 agosto 2012
articolo 3, comma 5 D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148
professione regolamentata:
attività, o l'insieme delle attività, riservate o meno
il cui esercizio è consentito a seguito di iscrizione in ordini o collegi la necessità di subordinarne I'iscrizione al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento di specifiche professionalità
Viene poi individuata, nella definizione di “professionista” ogni esercente di una professione regolamentata.
accesso ed esercizio dell'attività professionale
la libertà di accesso alle professioni regolamentate
il divieto di limitazione alla iscrizione agli albi professionali se non in forza di previsioni inerenti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti per l'esercizio della professione
la possibilità di consentire limitazioni dalla presenza di condanne penali o disciplinari irrevocabili
articolo 2 (continua)
Afferma il principio della Iibertà dell'esercizio delle professione, fondato su autonomia di giudizio intellettuale e tecnico, e viene chiarito che è ammessa solo su previsione espressa di legge la formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori.
Ribadisce il divieto di limitazioni discriminatorie all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale della società tra professionisti.
principio della pubblicità degli albi professionali territoriali
gli albi sono tenuti dai rispettivi Consigli degli Ordini sono pubblici
recano l'anagrafe di tutti gli iscritti
negli albi deve essere prevista l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti
gli Ordini devono fornire al Consiglio Nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale
pubblicità informativa dell'attività professionale Viene ammessa con ogni mezzo e può avere ad oggetto: l'attività delle professioni regolamentate
le specializzazioni
i titoli posseduti attinenti alla professione la struttura dello studio professionale
i compensi richiesti per le prestazioni
pubblicità informativa dell'attività professionale La pubblicità deve necessariamente essere: funzionale all'oggetto
veritiera e corretta
non deve violare l'obbligo del segreto professionale non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria
articolo 4 (continua)
pubblicità informativa dell'attività professionale
La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, in violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6.9.2005,
n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2.8.2007, n. 145).
Si intende regolare la pubblicità informativa che reclamizzi prezzi estremamente bassi che potrebbero indurre ogni consumatore a ritenere che prestazioni professionali complesse possano essere svolte con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione.
obbligo assicurazione RCT professionale
Viene precisato che il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico:
gli estremi della polizza professionale il massimale della polizza
ogni variazione successiva della polizza
La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare.
articolo 6
disciplina la materia del tirocinio per l'accesso alla professione
la norma non è applicabile agli architetti
formazione continua permanente
Obbligo per ogni professionista di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
Il mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento o la mancata/infedele certificazione del percorso formativo seguito costituiscono illecito disciplinare.
riforma del sistema disciplinare
Istituzione dei consigli di disciplina territoriali presso gli Ordini.
La composizione dei consigli di disciplina territoriali è effettuata mediante nomina del presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede i medesimi consigli, attingendo da una rosa di nominativi predisposta e proposta dal locale consiglio dell'Ordine.
altre novità
STP - Società Tra Professionisti Codice Deontologico
DVR - Documento di Valutazione dei Rischi POS
adempimenti obbligatori nei confronti dell’Ordine
comunicare autorizzazione attività professionale (dipendenti incompatibili con la libera professione)
comunicare nomina commissioni Enti pubblici comunicare variazione dei recapiti professionali comunicare indirizzo PEC
CNS - Carta Nazionale dei Servizi
contiene la firma digitale e certificato di ruolo
rispetta l'obbligo comunitario di identificazione del professionista ha una validità di 6 anni dalla data di emissione
dispone di tecnologia "contactless"
il suo costo è a totale carico dell'Ordine possibile implementazione di altri servizi in futuro
obbligatoria per l'accesso ai corsi promossi dall'Ordine
il punto sulla formazione obbligatoria a Parma organizzati 65 eventi formativi di cui 3/4 gratuiti (47) attribuiti 13.700 CFP di cui 3/4 gratuiti (10.700) registrati oltre 3.000 attestati di partecipazione erogate oltre 17.000 ore di formazione
quasi il 80% degli architetti di Parma ha partecipato ad un evento
organizzato dall’Ordine
spot pubblicitario
Workout Pasubio | 12/15 novembre Assemblea iscritti e cena conviviale | 17 dicembre
Riproduzione evento deontologia in sede Eventi Festival dell’Architettura L’architettura del legno
pausa
Il Disciplinare di incarico: contenuti e tutele
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx
La Federazione degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori dell’Xxxxxx Xxxxxxx ha predisposto un modello di disciplinare di incarico per la committenza privata. Si tratta di un ottimo punto di partenza per la redazione degli incarichi da utilizzare nella pratica quotidiana.
Le parti convengono che il Committente non potrà recedere dal presente incarico prima di x mesi dal conferimento dello stesso;
Le parti convengono che il Committente potrà recedere dal presente incarico solo in presenza di una giusta causa.
Il Committente affida al Professionista, che accetta, l’incarico fiduciario per: Indicare l’oggetto dell’incarico ... ubicato nel comune di … prov. … dati catastali … di cui il Committente dichiara d'avere piena e completa disponibilità in merito alle prestazioni professionali oggetto di affidamento.
Da segnalare il riferimento alla natura fiduciaria dell’incarico.
L’incarico professionale prevede le prestazioni elencate nell’Allegato A, parte integrante del presente d’incarico.
L’allegato A del disciplinare tipo contiene la descrizione delle singole prestazioni affidate al professionista
Nell’Allegato A vengono riportate eventuali condizioni particolari.
Le parti si danno atto che il costo indicato deve intendersi come solo presuntivo e che, ai fini della determinazione dell’esatto compenso spettante al professionista, si provvederà, entro x giorni dal termine prestazione / fine lavori / collaudazione dell’opera alla determinazione del consuntivo lordo dell’opera, intendendosi per tale la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata dagli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.
Il committente dichiara che ogni punto contrassegnato dell’allegato A), è stato oggetto di compiuta ed esauriente illustrazione da parte del professionista, che ha fornito ogni spiegazione e informazione richiesta per la piena comprensione di quanto xxx riportato e dichiara quindi di averne accettato il contenuto.
L’eventuale previsione di spesa complessiva cui le parti si siano riferite ha carattere indicativo e può essere soggetta ad aumenti in considerazione dell’ipotesi progettuale scelta.
Il secondo comma della previsione risponde all’obbligo di cui all’art. 9, comma 4, del d.l. 1 del 2012.
Il Committente riconosce che [in ragione della complessità dei problemi tecnici e normativi da valutare] l’incarico conferito si presenta di speciale difficoltà.
Il Committente fornisce al Professionista la seguente documentazione per l’espletamento dell’incarico, della quale garantisce la perfetta corrispondenza allo stato di fatto e verità.
...
...
...
Bisogna prestare attenzione a questa previsione, che è solo in apparenza tranquillizzante.
Il Professionista è tenuto a eseguire e produrre quanto necessario all’espletamento dell’incarico con competenza, perizia e diligenza.
Il Professionista svolgerà l’incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo di collaboratori di sua fiducia che personalmente dirigerà e di cui assume la piena responsabilità.
Ove intervengano esigenze, normative e/o atti amministrativi in corso di esecuzione della prestazione e/o successivi alla presentazione o consegna degli elaborati, che comportino modifiche a scelte progettuali, il Professionista è tenuto ad introdurre le necessarie modifiche, ma avrà diritto al compenso per le prestazioni supplementari che le modifiche apportate richiederanno ,da concordarsi preliminarmente tra le parti.
Eventuali copie aggiuntive degli elaborati, richieste dal Committente, oltre alla prima copia, con esclusione di xxxxxxx e disegni preparatori, saranno imputate al costo.
La previsione dell’art. 5, trova una precisa corrispondenza nell’art. 27 del Codice deontologico
L’incarico così come descritto all’art. 1 e 2 verrà sviluppato e completato entro i seguenti termini, salvo cause di forza maggiore.
1. (determinare i termini di ogni livello di prestazione) 2. ...
3. ...
Ai fini dei termini per l’espletamento non vengono quindi considerati i tempi di approvazione riferibili alle attività degli Enti preposti all’emissione di pareri e/o Nulla Osta.
In particolare le parti si danno atto che ogni modifica e/o variante anche di modesta entità comporta ritardi in misura anche imprevedibile, in considerazione dell’avvicendarsi dei lavori.
Anche questa norma non pone problemi particolari. Bisogna solo prestare attenzione all’ultimo paragrafo, che contiene una limitazione di responsabilità e, quindi, va approvato specificamente.
Gli Onorari ed il rimborso delle spese per le prestazioni del Professionista inerenti il presente incarico sono determinati in base allo schema di parcella (Allegato B), parte integrante del presente disciplinare.
salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese: a) le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie; b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio; c) le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche; d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzione di disegni eccedente la prima copia; e) i diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni. Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituiti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie, tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche
Eventuali modifiche/varianti/aggiunte che si rendessero necessarie e/o che fossero richieste dal committente anche verbalmente, comporteranno il diritto del professionista al corrispondente onorario supplementare, da concordarsi fra le parti, o, in mancanza, da determinarsi ai sensi della L. 143/1949.
Il compenso complessivo da corrispondere al Professionista ammonta pertanto a € ...,... (diconsi Euro in lettere…), oltre all’I.V.A. ed al contributo di Inarcassa nella misura di legge.
La pattuizione del compenso professionale costituisce senz’altro l’aspetto qualificante del disciplinare. Quello che stiamo esaminando rimanda ad un allegato, naturalmente suscettibile di tutte le modificazioni che si ritengono opportune.
Il Committente riconosce al Professionista l’importo di € ... quale anticipo sull’ammontare presumibile delle spese da sostenere.
L'onorario e i compensi di cui all'art. 7 del presente disciplinare saranno corrisposti su semplice richiesta, previa presentazione di nota pro forma, come segue *:
(*modificare le parti di seguito come si reputa opportuno ) acconto pari al ...% alla firma del presente disciplinare … € ...; acconto pari al ...% alla presentazione del … € ...;
acconto pari al ...% alla presentazione del … € ...;
direzione Lavori: … saldo entro ... giorni dalla presentazione della nota finale … € ...
La previsione è bene strutturata e non pone problemi particolari sotto il profilo tecnico.
Nell’eventualità di ritardi nell’espletamento dell’incarico per cause non imputabili al Professionista, il Committente concederà proroghe all’espletamento dell’incarico fino alla cessazione della causa impeditiva.
Qualora il Professionista non ottemperasse all'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nella presente convenzione il Committente procederà immediatamente con regolare nota scritta affinché il Professionista si possa uniformare alle prescrizioni.
Nel caso di risoluzione per inadempimento, il Committente è tenuto a rimborsare al Professionista le spese sostenute ed a liquidare il compenso per l’opera svolta.
Nel caso in cui l’incarico professionale dovesse essere sospeso e/o interrotto in via definitiva, per cause non imputabili al Professionista incaricato, allo stesso verrà inoltre corrisposto a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, spesa ed onere accessorio, oltre al compenso relativo all’incarico eseguito, una maggiorazione pari al 25% degli onorari maturati.Tra le cause di sospensione motivata da parte del Professionista si riporta, ad es., l’interruzione de l’attività di DL per conduzione del cantiere da parte dell’impresa contraria alle prescrizioni o in contrasto con le xxxxx.Xx caso di mancato pagamento o di ritardo anche di una sola rata, o di qualsiasi difficoltà e/o ritardo di adempimento delle obbligazioni assunte, anche nei confronti di xxxxx, l’architetto, salvo il diritto agli interessi ex D.Lgs. 231/2002, potrà ritenere il Committente decaduto dal beneficio del termine per le scadenze successive, e le prestazioni dedotte non ancora eseguite, potranno essere rifiutate dal professionista finché il committente non avrà interamente pagato quanto gli spetta.
La previsione concernente la concessione di proroghe non pone particolari problemi.
La pattuizione contenuta nel secondo periodo, invece, non appare corretta.
In caso di risoluzione per inadempimento, il Committente è tenuto a rimborsare al Professionista le spese sostenute ed a liquidare il compenso per l’opera svolta, oltre al risarcimento del danno.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti articoli x, il Committente sarà tenuto a versare al Professionista, a titolo di penale, una somma pari a euro x, salvo il risarcimento del maggior danno.
Qualora l’incarico professionale dovesse essere sospeso e/o
interrotto in via definitiva, per cause non imputabili al Professionista incaricato, allo stesso verrà inoltre corrisposto a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, spesa ed onere accessorio, oltre al compenso relativo
all’incarico
compenso
eseguito, una
maggiorazione pari al 25% del
maturato,
intendendo
le
parti
fare
espresso
riferimento alle previsioni degli articoli 10, 15 e 18, l . 2 marzo
1949, n. 143.
Il committente si obbliga a non impartire alcun ordine o disposizione all’impresa, e/o a qualunque artigiano/maestranze incaricati dell’esecuzione delle opere, in contrasto con il progetto e/o con le direttive eventualmente impartite dall’architetto.
L’eventuale violazione di tale obbligo da parte del committente costituisce grave inadempimento e comporta la sua responsabilità per ogni vizio e/o difformità dell’opera imputabile a tali eventuali violazioni, salva la risoluzione del contratto per colpa ed inadempimento del committente stesso.
In deroga all’art. 1669 c.c., reclami/contestazioni per eventuale inadempimento del professionista in relazione a difformità, vizi, ritardi o altro, debbono essere proposti all’architetto esclusivamente per iscritto, con denuncia specifica e dettagliata entro il termine massimo di quaranta giorni dalla scoperta, a pena di decadenza. La relativa azione si prescrive in un anno dalla denuncia.
Nessun reclamo/contestazione potrà essere fatto valere, neppure in via di eccezione, se non avrà avuto luogo il regolare pagamento del compenso dell’attività alla quale il reclamo si riferisce.
Le previsioni dei primi due commi sono valide nei rapporti interni tra le parti, ma non sono sufficienti ad evitare eventuali responsabilità connesse a possibili abusi.
I
reclami/contestazioni
per
eventuale
inadempimento
del
professionista in relazione a difformità, vizi, ritardi o altro,
debbono essere proposti all’architetto esclusivamente per iscritto, con denuncia specifica e dettagliata entro il termine massimo di quaranta giorni dalla scoperta, a pena di decadenza.
L’incarico è subordinato alle condizioni del presente accordo ed è dal Committente affidato e dai professionisti accettato, rispondendo, ovviamente, ciascuno per la parte di specifica competenza.
Allo scopo della maggiore regolarità e speditezza dei rapporti tra le parti, i professionisti incaricati nominano un Capogruppo delegato a rappresentarli.
Il domicilio del Capogruppo progettista sarà considerato come domicilio legale del gruppo/società.
Al Capogruppo spetta una quota aggiuntiva dell’onorario pari al 0.10% dell’importo delle opere progettate a compenso della funzione svolta di coordinamento.
Il Committente resta estraneo a qualsiasi rapporto che i professionisti stabiliranno o potranno stabilire nei loro propri riguardi, salvi i diritti ad essa spettanti per la solidarietà dell’incarico.
Il Capogruppo riceve espressamente il mandato di rappresentanza, in nome e per conti di tutti i professionisti incaricati, di svolgere trattative, concludere accordi, ricevere disposizioni, firmare atti, ecc., considerato per dato e fermo quanto egli farà senza bisogno di ratificare, ma salvo, ove occorra, l’approvazione del Committente.
Si tratta di una norma che non pone problemi particolari, ma che richiede solo un’adeguata attenzione nell’assolvimento dell’incarico.
La proprietà intellettuale ed i relativi diritti d'autore nel progetto sono riservati all'Architetto, anche dopo il saldo degli onorari da parte del Committente, a norma degli artt. 2575, 2576, 2577, 2578 del Codice Civile, della legge sul diritto d'autore, ai sensi della legge 633/41 e della legge 306/77 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 11 L. 143/49.
Le parti convengono che la proprietà dei lavori originali, dei disegni e dei progetti e di quanto altro rappresenta l’opera del Professionista si trasferirà in capo al Committente solo con l’esatto adempimento di tutti gli obblighi discendenti dal presente contratto.
oppure
Le parti convengono che l’acquisto della proprietà dei lavori originali, dei disegni e dei progetti e di quanto altro rappresenta l’opera del Professionista in capo al Committente è condizionato all’esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi discendenti dal presente contratto.
L'Architetto ha diritto di pubblicare tipi e fotografie dell'opera di cui è autore; e il committente, per sé, eredi ed aventi causa, rilascia fin da ora il proprio consenso alla pubblicazione, rinunciando ad ogni corrispettivo e/o indennità, fermo restando in ogni caso, il dovere del Professionista di garantire al Committente l’assoluta riservatezza dei dati relativi alla proprietà e alla ubicazione dell’intervento che non saranno in alcun modo resi noti, fatta salva esplicita autorizzazione del Committente.
Il Committente che intendesse rendere pubblica l'opera progettata dall'architetto è tenuto a citare il nome del progettista, salvo diversa disposizione dello stesso.
La clausola contiene le previsioni che regolano il diritto d’autore, tema giustamente caro alla Vostra categoria. Occorre, però, fare chiarezza circa il contenuto di tale diritto.
In riferimento al Codice in materia di protezione dei dati personali si fa riferimento all’ALLEGATO C di seguito riportato e parte integrante del presente d’incarico.
Non ci sono osservazioni particolari. Si tratta di uno dei tanti adempimenti amministrativi con i quali abbiamo ormai imparato a convivere.
Le controversie aventi per oggetto la sussistenza e l’entità di eventuali responsabilità professionali dell’architetto, e il conseguente eventuale accertamento di vizi, e/o difetti, difformità, ritardi e danni, sono devolute ad un collegio arbitrale composto da 3 membri di cui uno nominato da ogni parte e il terzo dal Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di …
Il collegio deciderà secondo le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.
Per qualunque altra controversia, è competente il Foro di … con esclusione di qualunque altro foro.
La clausola prevede il ricorso ad un arbitrato per le sole questioni relative alla responsabilità dell’architetto e lascia libero il professionista di rivolgersi alla magistratura ordinaria per le altre controversie, ad esempio quelle concernenti il pagamento del compenso.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile artt. 2222 e successivi, dalla tariffa professionale vigente e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili.
Si dà atto che il presente disciplinare, redatto in duplice copia, sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso d’uso.
Evidenziare che il corrispettivo del contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto.
È sempre opportuno munire il contratto di una data certa, anche tramite annullo postale, marca temporale o con la spedizione a mezzo PEC.
Per
quanto
non
esplicitamente
riportato
nel
presente
disciplinare si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile
artt. 2222 e successivi, dalla tariffa professionale previgente, alla quale le parti fanno consensualmente riferimento, ancorché abrogata, e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili.
Si dà atto che il presente disciplinare, redatto in duplice copia, sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso d’uso, essendo il corrispettivo pattuito soggetto ad IVA e che il Committente ha ricevuto l’informativa di cui all’art. 24, comma 2, del Codice deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Iunior e Pianificatori Iunior Italiani.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., e del X.Xxx.
206 del 6.9.2005 e succ.mod., il committente, approva espressamente e specificamente, i seguenti articoli del disciplinare di incarico previa discussione e trattativa di ognuno: art.6) - termini per l’espletamento dell’incarico; - art.7)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., e del X.Xxx. 206 del 6.9.2005 e succ.mod., il Committente dichiara di avere ricevuto una specifica informativa, di avere negoziato individualmente e di approvare espressamente e specificamente i seguenti articoli del disciplinare di incarico previa discussione e trattativa di ognuno: art.6) - termini per l’espletamento dell’incarico; - art.7) – Determinazione del compenso ai sensi dell’allegato B) e della T.P. ex L. 143/1949 e succ.mod; art. 9) proroghe, penali, interessi, decadenza dal beneficio termini, recesso, sospensione e risoluzione; - art.10) reclami – contestazioni – decadenza - clausola solve et repete; - art.14) controversie e foro competente
– Determinazione del compenso ai sensi dell’allegato B) e della T.P. ex L. 143/1949 e succ.mod; art. 9) proroghe, penali, interessi, decadenza dal beneficio termini, recesso, sospensione e risoluzione; - art.10) reclami – contestazioni – decadenza - clausola solve et repete; - art.14) controversie e foro competente
La formula utilizzata nel disciplinare tipo rappresenta una valida base di partenza, ma occorre tenere presente anche la previsione degli articoli 33 e 34 del D.lgs. 6 settembre 0000, x. 000, x.x. Xxxxxx xxx Xxxxxxx (X.x.X.).