CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
PROCEDURA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO PER TRENTASEI MESI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI DISPOSITIVI TOUCH-SCREEN POS CON LETTORE DI BANDA MAGNETICA INTEGRATO, ATTUALMENTE IN USO E NOLEGGIO - CON ASSISTENZA E OPZIONE DI RISCATTO – DI ULTERIORI DISPOSITIVI, DA UTILIZZARE PER IL RILEVAMENTO E PAGAMENTO DEI PASTI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO RISTORAZIONE DELL’AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA
N. GARA: 8331455 - N. CIG 8958298D5C
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Articolo 1 – Definizioni
Per “Appaltatore”,“Impresa” o “Ditta” s’intende l’operatore economico risultato aggiudicatario del servizio di cui al presente Capitolato speciale d’appalto (C.S.A.).
Per “Stazione appaltante”, “Azienda”, “Committente” o “Amministrazione” s’intende l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana che affida all’Impresa il servizio oggetto del presente Capitolato speciale d’appalto.
Articolo 2 – Oggetto dell’appalto
Oggetto del presente appalto sono:
a. il servizio di manutenzione e assistenza full-service per 36 mesi di n° 69 dispositivi touch-screen POS con lettore banda magnetica integrato e altre periferiche per la gestione delle transazioni di acquisto pasti presso i punti mensa del Servizio Ristorazione aziendale indicati al successivo articolo 3;
b. il servizio di noleggio di massimo n° 20 dispositivi aggiuntivi per 36 mesi, comprensivo di manutenzione e assistenza full-service e opzione di riscatto.
Articolo 3 – Specifiche tecniche
Il parco macchine attualmente in uso e destinatario del servizio di manutenzione e assistenza full- service è costituito da dispositivi Poindus VariPos 715S con Sistema operativo Windows Embedded Standard.
I dispositivi presentano le seguenti periferiche:
- display di cortesia lato utente per la visualizzazione del costo del pasto scalato e il saldo finale dell’utente
- lettore di banda magnetica integrato nello schermo
- lettore contactless di smart card RFID HF
- lettore di banda magnetica esterno, collegato mediante USB.
Il modello di dispositivo in questione non è più presente nel catalogo della ditta produttrice. Costituisce quindi onere posto a carico della ditta aggiudicataria dell’appalto garantire il reperimento di pezzi di ricambio comunque compatibili con tali macchine.
Articolo 4 – Ubicazione dei dispositivi in uso
I dispositivi attualmente in uso su cui dovrà essere espletato il servizio oggetto di affidamento hanno la seguente ubicazione:
PISA
Mensa Universitaria, Xxx Xxxxxxx 0 | 10 |
Mensa Universitaria Betti, Largo Concetto Marchesi | 2 |
Mensa Universitaria Via Cammeo 51 | 5 |
Punto Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Via Rosellini 6 | 1 |
Mensa I Praticelli – Xxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxx | 0 |
XXXXX
Mensa Universitaria, presso Facoltà Scienze del Turismo, Viale del Seminario | 1 |
Mensa Universitaria, presso IMT, Piazza S. Xxxxxxxxx, 19 | 1 |
Mensa Universitaria, Via Cavour 49 | 1 |
Mensa Universitaria Calamandrei, Xxxxx Xxxxxxxx 00 | 3 |
Bar Calamandrei, Xxxxx Xxxxxxxx 00 | 2 |
Mensa Universitaria Caponnetto, via Miele, 2 | 4 |
Bar Novoli, Via delle Pandette | 1 |
Polo Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx 000 | 2 |
Mensa Sant'Apollonia, via S. Reparata, 12 | 4 |
Mensa Montedomini, via dei Malcontenti, 6 | 1 |
Mensa Xxxxx Xxxxx, xxx X. Xxxxx, 0 c/o Facoltà ingegneria | 2 |
Ristoro SIAF Xxx Xxxxx, xxx Xxx Xxxxx, 00 | 1 |
Ristoro Manticora, xxx Xxxxxxx x/x XXXXXXXX Xxxxx Xxxxxxxxxx | 0 |
XXXXXXX XXXXXXX
Caffè XX settembre L’Arcimboldo, via XX settembre 57 | 1 |
Caffe Buonamici, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0/0 | 0 |
XXXXXXX XXXXX
mensa c/o ASL Sovigliana xxx Xxxxxxx, 0/0 Xxxxxx | 1 |
Mensa Sant’Xxxxx - xxx X. Xxxxx, 0 | 6 |
Mensa Le Scotte - Viale Bracci | 1 |
Tendostruttura Unistrasi Xxxxxxxx Xxxxxxxx | 0 |
Xxxxx Xxx Xxxxxxx – Xxx X. Xx Xxxxxx 0 | 0 |
XXXXXX XXXXX
Ristoro onlus “Solidarietà e crescita” Xxx Xxxxxxx, 0 | 1 |
Mensa ospedale Xxx Xxxxxx, Xxx Xxxxx 00 | 1 |
Bar Tavola Calda “Il Pionta”, Campus Universitario del Pionta | 1 |
GROSSETO AREZZO
DISPOSITIVI AGGIUNTIVI I A DISPOSIZIONE | 9 |
TOTALE REGIONE | 69 |
L’ubicazione sopra indicata può differire parzialmente dallo stato effettivo risultante al momento dell'avvio dell'esecuzione del servizio, a seguito dell’attivazione di nuovi punto ristoro e/o chisura di punti al momento attivi e durante lo svolgimento del contratto.
Articolo 5 – Noleggio nuovi dispositivi
Nel corso dell'esecuzione del contratto l’Azienda potrà richiedere alla Ditta la fornitura a noleggio di ulteriori dispositivi touch-screen POS.
Per il noleggio di nuove macchine occorre che la Ditta verifichi e garantisca che i dispositivi che verranno forniti siano compatibili con il software attualmente in uso e con caratteristiche tecniche superiori a quelli attualmente esistenti.
Le caratteristiche dell’attuale dispositivo sono reperibili a questo link:
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xx/0xxx0xxx0xxx0x0/XXXXXxxx_XxXxxXxxXXXxX0xx?xxx0&xxxxxxxxXx riPOS_715S_Manual-new+format+v1.1.pdf
o comunque sul sito xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/
Si stima per l’intera durata contrattuale il noleggio di massimo n° 20 (venti) macchine, comprensive delle periferiche.
Nel noleggio sarà compresa l’assistenza full-service come definita al successivo art. 6. I dispositivi potranno essere richiesti durante tutto il periodo contrattuale e la consegna dovrà essere effettuata entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
Articolo 6 – Servizio di assistenza e manutenzione full-service
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l’assistenza e la manutenzione del parco macchine di cui all'art. 4 e per le ulteriori macchine fornite a noleggio.
A titolo indicativo, e non esaustivo, le prestazioni richieste alla ditta aggiudicataria consistono in:
- sistema di help desk inteso come punto unico dove richiedere l’attività di problem determination, manutenzione e assistenza su richiesta, nonché un apposito sistema di ticketing per il monitoraggio di tutte le richieste di assistenza;
- attività di manutenzione e problem determination e solving inteso la manutenzione necessaria per la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti hardware;
- interventi presso tutti i punti ove sono posizionati i dispositivi, di proprietà dell’Azienda o noleggiati, con rimozione del problema mediante sostituzione e/o riparazione delle parti difettose con materiali originali. Il servizio dovrà essere comprensivo di ripristino del sistema operativo di base, degli applicativi installati e della dotazione hardware.
Sono da ritenersi obbligatori i seguenti standard prestazionali minimi oltre ai livelli di servizio descritti successivamente:
- intervento presso tutte le strutture ove sono posizionate i dispositivi touch. In alternativa, e solo se preventivamente autorizzati dall’Azienda, la ditta potrà organizzare l’invio con corriere di un dispositivo touch, e relative periferiche, in sostituzione della macchina guasta. In questo caso sarà cura della Xxxxx prelevare il dispositivo guasto mettendo a disposizione dell’Azienda idonei imballaggi;
- garanzia del servizio di assistenza e manutenzione nella fascia oraria 10.00 / 18.00;
- l’hardware utilizzato in sostituzione, così come il servizio di riparazione, dovrà essere comprensivo di ripristino del sistema operativo di base, degli applicativi standard installati e di eventuali periferiche precedentemente presenti. Le configurazioni necessarie al corretto funzionamento del dispositivo saranno in ogni caso a carico della ditta aggiudicataria, da effettuarsi on site oppure in remoto, se possibile.
- sostituzione dell’hardware entro 12 ore dalla richiesta di intervento in caso di urgenza (guasti bloccanti) ovvero 24 ore per guasti in categoria non bloccanti.
Bloccanti (categoria 1): sono i malfunzionamenti per cui è impedito l'uso dell'hardware e non è possibile utilizzare il dispositivo”. A titolo esemplificativo e non esaustivo, un dispositivo touch che non si accende.
Non Bloccanti (categoria 2): sono i malfunzionamenti per cui non è impedito l’uso del dispositivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo: guasto del lettore tessere integrato quando c’è la possibilità di utilizzare un lettore esterno, guasto del lettore di cortesia ecc..
Esempio di rispetto della tempistica di intervento richiesta:
Richiesta dell’Azienda effettuata lunedì 1° giugno 2020 alle ore 14:00.
Se trattasi di richiesta afferente alle problematiche di cui alla categoria “1”, il termine viene così calcolato:
- dalle ore 14:00 del 1° Giugno 2020 alle ore 18:00 del 1° Giugno 2020: 4 ore
- 2 Giugno 2020: festivo (quindi non conteggiato)
- 3 Giugno 2020: dalle ore 10:00 alle ore 18:00: 8 ore
Termine risoluzione della problematica (12 ore dal 1° Giugno 2020): ore 18:00 del 3 Giugno 2020.
Se trattasi di richiesta afferente alle problematiche di cui alla categoria 2, il termine viene così calcolato:
- dalle ore 14:00 del 1° Giugno 2020 alle ore 18:00 del 1° Giugno 2020: 4 ore
- 2 Giugno 2020: festivo (quindi non conteggiato)
- 3 Giugno 2020: dalle ore 10:00 alle ore 18:00: 8 ore
- 4 Giugno 2020: dalle ore 10:00 alle ore 18:00: 8 ore
- 5 Giugno 2020: dalle ore 10:00 alle ore 14:00: 4 ore
Termine risoluzione della problematica (24 ore dal 1° Giugno 2020): ore 14:00 del 5 Giugno 2020.
L’Azienda potrà eventualmente mettere a disposizione, a suo carico, un certo numero di apparecchiature o ricambi a scorta, al fine di garantire la rapida sostituzione dell’hardware e la continuità del servizio. In tale caso la Ditta dovrà gestire le attività di:
- ritiro dell’hardware messo a disposizione dall’Azienda e invio alla sede interessata per la sostituzione
- contestuale ritiro del materiale guasto per la riparazione
- riparazione macchina, ripristino sistema operativo, configurazioni e applicativi necessari
- consegna presso la sede Ardsu che verrà indicata dall’Azienda.
La responsabilità del trasporto e le relative spese sono a carico della Ditta che, in caso di smarrimento o danneggiamento, sarà tenuta a risarcire l’Azienda. La Ditta dovrà altresì mettere a disposizione idonei imballaggi per il trasporto delle attrezzature elettroniche.
Articolo 7 – Servizio di help desk e trouble ticketing
Il servizio di Help desk deve fornire agli utenti interni all’Amministrazione un punto di accesso unificato e un insieme di funzioni di assistenza da richiedere in caso di guasti.
L’accesso al servizio sarà effettuato attraverso chiamata su numero dedicato in tempo reale o differito (phone call back), via e-mail o direttamente via web sul sistema di Trouble Ticketing che la
Ditta dovrà mettere a disposizione. Tutte le richieste, anche telefoniche o via mail, dovranno essere inserite dalla ditta in tale sistema che dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
Software web based, con accesso di utenti profilati e protetto da password, che garantisca la visualizzazione per ogni richiesta di:
- data di richiesta, richiedente, sede richiesta, assegnatario della Ditta, grado urgenza
- categoria malfunzionamento (Bloccante/Non bloccante)
- stato richiesta (presa in carico /attivata manutenzione/risolta….)
- il tempo trascorso tra apertura e chiusura dell’intervento.
Il profilo amministratore potrà visualizzare tutti i ticket e potrà chiudere autonomamente le richieste qualora la problematica venga risolta autonomamente (o in caso di errata apertura di ticket).
Il software dovrà inoltre provvedere alla comunicazione e aggiornamento tramite mail, all’operatore DSU che ha aperto la richiesta, di tutte le variazioni nello stato di lavorazione.
Tutti i dati dovranno poter essere estratti periodicamente (da data a data) in formato csv, xlsx, pdf.
Articolo 8 – Importo dell’appalto
L’importo dell’appalto è quello risultante dall’offerta economica della ditta aggiudicataria.
Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.
L’importo complessivo posto a base di gara è pari a Euro 57.000,00 = IVA esclusa, oltre ad oneri di sicurezza pari a Euro 292,05 oltre IVA di legge non soggetti a ribasso, così composto:
a) euro 34.000,00 IVA esclusa per il noleggio, comprensivo di manutenzione e assistenza, di un massimo di n° 20 dispositivi per un massimo di 36 mesi;
b) euro 2.000,00 IVA esclusa per opzione di riscatto di un massimo 20 dispositivi (€ 100 per ogni dispositivo);
c) euro 21.000,00 IVA esclusa per il servizio di manutenzione e assistenza ai dispositivi attualmente esistenti per 36 mesi;
d) eruo 292,05 IVA esclusa per oneri di sicurezza.
Si precisa che nel canone di noleggio sono compresi anche la fornitura di eventuali pezzi di ricambio e/o eventuali sostituzioni di casse. Per l’assistenza sul parco macchine in uso al momento della stipula del contratto sono compresi pezzi di ricambio e sostituzioni fino al valore massimo di € 2.000,00.
Per il presente appalto sono rilevabili i rischi interferenti segnalati nel Duvri allegato.
Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
L’Azienda provvederà a pagare alla Ditta l’importo di noleggio (comprensivo dell’assistenza) solo in caso di effettiva richiesta e attivazione del noleggio e, in caso di esercizio dell'opzione di riscatto, corrisponderà, decorsi i 36 mesi di noleggio, l’importo di riscatto individuato nel Dettaglio economico presentato dall'Appaltatore in sede di offerta.
Articolo 9 – Durata dell’appalto
L’appalto relativo al servizio di manutenzione e assistenza del parco macchine di cui all'art. 3 ha durata di mesi 36 (trentasei) complessivi decorrenti dalla data di stipula del contratto o altra data che sarà comunicata dall'Azienda.
La Ditta è obbligata ad assicurare la continuità del servizio anche dopo la scadenza del contratto fino all'individuazione da parte della Stazione Appaltante del nuovo affidatario del servizio e per un periodo massimo di sei mesi. La suddetta prosecuzione contrattuale avviene agli stessi patti e condizioni del contratto.
Il noleggio di ulteriori dispositivi potrà essere richiesto dall'Azienda in qualsiasi momento nel corso del periodo di esecuzione del contratto e avrà termine 36 mesi dopo l’inizio del noleggio stesso, salvo modifiche organizzative, tecniche o tecnologiche che rendano necessaria la sostituzione del parco macchine esistente.
Alla fine del periodo di noleggio l’Azienda si riserva di esercitare il diritto di riscatto relativo al parco macchine complessivo.
Articolo 10 - Modalità di esecuzione
Tutti i prodotti ed i servizi forniti con il presente appalto dovranno essere conformi a quanto descritto nel presente Capitolato e dovranno essere adeguati ed integrati nell’ambito degli ambienti architetturali e degli standard tecnologici indicati. Per tutte le attività contrattualizzate, e per tutta la durata del contratto, non è previsto alcun corrispettivo aggiuntivo né per i diritti di chiamata né per le spese di viaggio, indipendentemente dalla sede dove dovranno essere effettuate.
La Ditta aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) ed è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi suddetti.
Tutte le apparecchiature fornite in noleggio dovranno essere coperte da garanzia almeno biennale.
Articolo 11 – Service level agreement (SLA), Penali e risoluzione
Per le attività di assistenza e manutenzione vengono specificati i Service Level Agreement (SLA), con i tempi di intervento e relative penali.
A tal fine l’Azienda classificherà i malfunzionamenti in:
- Bloccanti: che impediscono l’uso o l’uso corretto del dispositivo touch
- Non bloccanti: che non impediscono l’uso del dispositivo touch.
Qualora si verifichino ritardi nell’esecuzione di quanto oggetto dell’appalto, la Ditta aggiudicataria sarà soggetta alle seguenti penali:
Prodotto | Parametro SLA | Soglia | Penale |
Consegna e messa in funzione dei dispositivi | Termini previsti: 10 gg. data ordine | Giorni di ritardo | 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo |
Manutenzione guasto non bloccante | Tempo di ripristino: entro 24 ore dalla segnalazione | Ore di ritardo | 0,1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni ora di ritardo |
0,3 per mille | |||
dell’ammontare netto | |||
contrattuale per ogni ora di | |||
ritardo (fino a 6 ore | |||
successive a quelle previste | |||
Manutenzione guasto bloccante | Tempo di ripristino: entro 12 ore dalla segnalazione | Ore di ritardo | in parametro) 0,6 per mille |
dell’ammontare netto | |||
contrattuale per ogni ora di | |||
ritardo (superate le 6 ore | |||
successive a quelle previste | |||
in parametro) | |||
Difformità qualitativa hardware | Numero dispositivi o pezzi di ricambio forniti non conformi alle prescrizioni del presente capitolato presentata dalla Ditta aggiudicataria | Numero di casi | L’importo corrispondente a 1 mese di noleggio per ogni caso verificatosi |
Le penali di cui al comma precedente non sono applicabili qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla Ditta e tale circostanza sia dalla stessa dimostrata documentalmente e accettata dal Committente.
L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione dell’appalto idonee all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Ditta, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Ditta di presentare entro 5 giorni dal ricevimento le eventuali controdeduzioni.
Nel caso in cui la Ditta non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente articolo, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo articolo 19, che dovrà essere integrata dalla Ditta senza bisogno di ulteriore diffida.
Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Ditta, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali.
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Amministrazione ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.
Ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato e nel contratto; qualora
le penali applicate superino il 10% dell’importo contrattuale il RUP propone all’organo competente della Stazione Appaltante la risoluzione del contratto.
La Ditta è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla’Amministrazione per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’operatore economico non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva della Ditta negativo per due volte consecutive, il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore di esecuzione, propone ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Amministrazione pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 105 del codice.
In caso di risoluzione, l’Amministrazione procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione di cui al successivo articolo 19 salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
Articolo 12 – Altri casi di risoluzione del contratto
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto l’Azienda accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni pattuite, fisserà un congruo termine entro il quale l’Appaltatore dovrà conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, senza necessità di costituzione in mora o di ricorso all’autorità giudiziaria.
Oltre alle altre ipotesi espressamente previste dal presente Capitolato l’Azienda ha diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 codice civile, senza bisogno di messa in mora o di ricorso all’Autorità giudiziaria, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione dell’appalto;
b) stato d’insolvenza dell’Appaltatore riguardo a qualsiasi debito contratto per l’esercizio della propria attività o per l’effettuazione delle prestazioni di cui al presente Capitolato;
c) manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio affidato;
d) inadempienza accertata delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro o sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
e) subappalto anche parziale del contratto non autorizzati;
f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro e dei relativi accordi integrativi territoriali;
g) gravi danni prodotti a beni di proprietà o in uso all’Azienda;
h) interruzione non motivata del servizio;
i) transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
j) ogni altra inadempienza qui non contemplata che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1463 del codice civile.
L’Azienda qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo 13 – Esecuzione del contratto e verifica di conformità
La verifica del regolare andamento dell’esecuzione del contratto è effettuata, mediante rilascio di apposito certificato, dal RUP con il supporto del Direttore dell'esecuzione.
La verifica di conformità è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore. Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore o dal presente capitolato.
La verifica di conformità delle prestazioni si realizza attraverso:
- verifica di conformità in corso di esecuzione, trattandosi di servizio con prestazioni continuative;
- verifica di conformità definitiva.
Articolo 14 - Modifica del contratto
Secondo quanto previsto al comma 12 dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Impresa l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Articolo 15 – Subappalto e cessione del contratto
Il subappalto del contratto è regolato da quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 come integrato dall’art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni nella Legge n. 108/2021.
Il subappalto dovrà essere autorizzato, ai sensi dell’art. 1656 del Codice Civile, dall’Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nell’Avviso di manifestazione di interesse da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
In caso di subappalto non autorizzato dall’Amministrazione, fermo restando il diritto per l’eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.
È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti, che non si configurano come subappalti il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all’appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.
Il contratto non può essere ceduto a terzi, neppure parzialmente, a pena nullità ai sensi del comma 1 dell’art. 105 del decreto citato.
Articolo 16 - Prescrizioni in materia di sicurezza
Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva l’Azienda effettua in capo al soggetto risultato aggiudicatario provvisorio dell’appalto la verifica d’idoneità tecnico-professionale prevista dall’art. 16 della Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e xx.xx., provvedendo a controllare il rispetto da parte di questa dei seguenti adempimenti:
a) nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 31 del D. Lgs 81/2008;
b) nomina del medico competente di cui all’articolo 25 del D. Lgs. 81/2008;
c) redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 81/2008;
d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008;
e) nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 47 del D. Lgs. 81/2008;
f) stato di regolarità contributiva e assicurativa mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
L’Appaltatore, ai sensi del citato D. Lgs 81/2008 è tenuto:
a) a impiegare nell’esecuzione dall’appalto personale con capacità professionale adeguata alle prestazioni da svolgere e in regola con gli obblighi datoriali dell’informazione e della formazione sui rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
b) a utilizzare nell’esecuzione dall’appalto attrezzature, macchine e utensili conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica;
c) a non utilizzare attrezzature, macchine e utensili di proprietà dell’Azienda salvo deroghe che devono, di volta in volta, essere autorizzate dai competenti uffici di questa;
d) a concordare con il RUP/Direttore dell’esecuzione le specifiche modalità di esecuzione, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l’espletamento di prestazioni che potenzialmente possono presentare rischi d’incendio, esplosione, proiezione di materiali, emissione di polveri, fumi, gas, rumore, ecc.;
e) a non procedere a versamenti nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici di residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l’ambiente;
f) a non procedere a qualsiasi titolo all’accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, ecc. lungo le vie di circolazione e di esodo, vani anti-scale, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;
g) a osservare nei confronti del personale impiegato nell’appalto gli obblighi propri del datore di lavoro e quindi tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie, assumendo a proprio carico tutte le spese relative e l’integrale ed esclusiva responsabilità per illeciti derivanti da eventuali inosservanze, nonché per gli infortuni occorsi sul lavoro al proprio personale;
h) a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e a esigerne dagli stessi il completo rispetto.
L’Appaltatore è inoltre tenuto all’osservanza delle norme in materia d’igiene del lavoro di cui al
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e al D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.
Ai sensi dell’art. 24, comma 1, L.R.T. 38/2007 e s.m. l’Appaltatore ha altresì l’obbligo di informare immediatamente l’Azienda di qualsiasi atto d’intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Al fine di eliminare o ridurre possibili rischi da interferenze nell’espletamento delle attività previste nel presente contratto è stato redatto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx.. L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle prescrizioni contenute in detto atto.
L’Appaltatore e l’Azienda possono segnalare in qualsiasi momento il verificarsi di eventi che comportino la necessità di adeguare il D.U.V.R.I.
Articolo 17 – Oneri derivanti da rischi interferenziali.
L’esecuzione del presente appalto implica rischi da interferenza, le prestazioni devono quindi svolgersi nel pieno rispetto del DUVRI allegato al presente CSA.
Articolo 18 – Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore
L’Appaltatore è tenuto
a) ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti;
b) ad osservare le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e, nell’esecuzione del servizio, dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia;
c) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il settore e per il luogo interessati dall’appalto;
d) ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Appaltatore è responsabile verso l'Azienda dell'osservanza delle norme di cui al precedente comma da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei propri rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto. La mancata autorizzazione del subappalto non esime l’Appaltatore dalla suddetta responsabilità.
La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, comunque accertata dall’Azienda, comporta la risoluzione automatica del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile.
L’Appaltatore esonera l’Azienda da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione. In particolare, assicura che l’Azienda è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., l’Appaltatore è tenuto a manlevare l’Azienda da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
L’Appaltatore assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l’Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni l’Azienda, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.
Articolo 19 - Deposito cauzionale
Al momento della stipulazione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva in favore dell’Azienda, in una delle forme previste dalla legge, d’importo pari al 10 % dell’importo netto di affidamento o superiore nei casi previsti dalla vigente normativa. Tale importo potrà essere ridotto nei casi di cui a sopra citato art. 103, comma 1.
La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall’Azienda comporta la revoca dell’aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell’Impresa e l’escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.
L’Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere sollevata e indenne l’Azienda da tutti i danni, sia diretti che indiretti che possono comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato.
L’Appaltatore è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell’Azienda o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione del servizio, con conseguente esonero dell’Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
A tale scopo l’Appaltatore s’impegna a stipulare apposite polizze di assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi e per danni comunque derivanti all'Azienda causati dal proprio personale e in cui sia esplicitamente indicato che l’Azienda è considerata "terza" a tutti gli effetti. Le polizze dovranno essere stipulate sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a € 500.000,00.= (cinquecentomila).
Copia delle polizze dovrà essere consegnata all’Azienda al momento della firma del contratto. Nelle polizze dovrà essere prevista espressamente una clausola che vincoli la Compagnia assicuratrice a segnalare all’Azienda l’eventuale mancato pagamento nei termini del premio assicurativo.
L’Azienda è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro evento che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
Articolo 20 – Fatturazione e pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi dovuti all’Impresa avverrà in base a fatture emesse dalla stessa, previa attestazione di regolarità da parte del Servizio aziendale competente. E’ indispensabile che sulla fattura sia trascritto:
a) il numero e la data della determinazione di aggiudicazione che sarà comunicata dall’Azienda;
b) il numero CIG (codice identificativo gara);
c) la denominazione del Servizio Aziendale in favore del quale è stato effettuato il servizio.
Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx, 00 Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:
• Fatturazione Elettronica sede di Firenze
- Codice univoco ufficio: PVBWDD
- Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI
• Fatturazione Elettronica sede di Pisa
- Codice univoco ufficio: LUB6UB
- Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI
• Fatturazione Elettronica sede di Siena
- Codice univoco ufficio: VNLROD
- Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI.
Il pagamento delle fatture emesse dall'Impresa avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione delle stesse attraverso il Sistema di Interscambio, previa attestazione di regolare esecuzione della fornitura da parte del Direttore dell’esecuzione/RUP; in caso di irregolarità formale o sostanziale delle fatture i termini per il pagamento vengono interrotti, previa comunicazione all’Impresa.
Il pagamento delle fatture è subordinato all’accertamento da parte della Stazione Appaltante della regolarità contributiva e previdenziale dell’Impresa aggiudicataria e degli eventuali subappaltatori mediante acquisizione del relativo D.U.R.C., nonché agli accertamenti previsti dall’art. 48 bis del
D.P.R. 602/1973 per i pagamenti d’importo superiore a € 5.000,00.
Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale nelle modalità disposte dal suddetto articolo. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data della dichiarazione di accertamento del direttore di esecuzione e/o dalla data del certificato di conformità fino alla emissione del DURC; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini. L’Azienda segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Le spese e le tasse inerenti l’esecuzione dei pagamenti saranno poste a carico dei beneficiari con la trattenuta operata direttamente dal Tesoriere dell’ammontare delle spese in questione dall’importo da liquidare.
Articolo 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi della L. 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere fatti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, fatta eccezione per i pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Su tali documenti dovrà essere sempre indicato il Codice Identificativo Pratica (CIG) indicato nella documentazione di gara.
La Società dichiara di esonerare l’Azienda da ogni responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.
La Società dovrà comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolverà nei confronti dell’Appaltatore inadempiente di diritto ai sensi del c. 8 del medesimo art. 3 della L. 136/2010.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione espressa del contratto.
Articolo 22 – Recesso
L’Azienda si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con preavviso scritto di almeno 20 (venti) giorni.
In caso di recesso dell’Azienda, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
E’ fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal contratto.
Articolo 23 - Rinuncia all'aggiudicazione
Qualora l'Impresa rinunci all’aggiudicazione non potrà avanzare alcuna azione di recupero del deposito cauzionale costituito. La Stazione appaltante in tal caso richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.
Articolo 24 – Stipula del contratto e spese contrattuali
Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata e in modalità elettronica. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, con la sola esclusione dell’I.V.A., sono e saranno ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario.
La stipula del contratto dovrà intervenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione dell’appalto.
Articolo 25 – Cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto di appalto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
Non sono ammesse e sono da considerarsi nulle altre forme surrogatorie di pagamento diverse dalla cessione di cui al paragrafo precedente quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le procure irrevocabili all’incasso, le costituzioni di mandato, ecc.
Articolo 26 - Fallimento dell’Appaltatore
In caso di fallimento dell’Aggiudicatario, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016. Se l’Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo d’imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del suddetto X.Xxx. 50/2016.
Articolo 27 – Controversie e Foro competente
Tutte le vertenze tra il Committente e l’impresa appaltatrice, sia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, così durante l’esecuzione come al termine del contratto, saranno di competenza esclusiva del Foro di Firenze.
Articolo 28 - Trattamento dei dati personali
I dati personali conferiti dalle ditte partecipanti ai fini della partecipazione alla gara di cui al presente Capitolato saranno trattati dall’Azienda nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 193/2006 in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del predetto procedimento.
Sono riconosciuti alle ditte partecipanti i diritti di cui al suddetto D.Lgs. 193/2006.
Titolare del trattamento è l’Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario – Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000, Xxxxxxx.
Articolo 29 - Rinvio ad altre norme
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d’appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNLL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 30 - Responsabile del procedimento
Ai fini della presente gara e ai sensi della Legge 241/1990 e xx.xx. il Responsabile del procedimento (RUP) è il xxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Coordinatore del Servizio Gestione Applicativi e Amministrazione Digitale dell’Azienda.
Il Responsabile delle procedure di gara è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Coordinatore del Servizio Approvvigionamenti e Contratti dell’Azienda.
Allegato:
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza