COMUNE DI OGGIONA CON SANTO STEFANO
COMUNE DI OGGIONA CON SANTO STEFANO
PROVINCIA DI VARESE
Protocollo n. Classificazione _ _
“ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI OGGIONA CON SANTO STEFANO RELATIVE AL COMPARTO
DI ESPANSIONE FORMATO DAI PAC (PIANI ATTUATIVI CONVENZIONATI) 5 – 6 – 7 - 8”
fra il Comune di Oggiona con Santo Stefano e la Provincia di Varese
ai sensi dell’art. 9 delle Norme di Attuazione del “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”
INDICE PREMESSA
ART. 1 OGGETTO, AMBITO DI INFLUENZA, E LINEE DI INDIRIZZO ART. 2 OBIETTIVI DELL’ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
ART. 3 ASSETTO TERRITORIALE, AMBIENTALE E URBANISTICO ART. 4 STRATEGIE DI SVILUPPO
ART. 5 MODALITÀ ATTUATIVE E CRONOPROGRAMMA ART. 6 IMPEGNI DELLE PARTI
ART. 7 COLLEGIO DI VIGILANZA E CONTROLLO ART. 8 SANZIONI PER INADEMPIMENTO
ART. 9 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ART. 10 ALLEGATI
ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI
ART. 12 EFFETTI DEL PRESENTE ACCORDO SUL PTCP
APPENDICE PRESCRIZIONI DETTATE DALLE AUTORITÀ AMBIENTALI (in sede di verifica di
assoggettabilità a VAS dell’Accordo di Pianificazione)
ACCORDO DI PIANIFICAZIONE “ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI OGGIONA CON SANTO STEFANO RELATIVE AL COMPARTO DI ESPANSIONE FORMATO DAI PAC (PIANI ATTUATIVI CONVENZIONATI) 5 – 6 – 7 - 8” FRA IL COMUNE DI OGGIONA CON SANTO STEFANO E LA PROVINCIA DI VARESE
ai sensi dell’art. 9 delle Norme di Attuazione del “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”
Oggi _ presso la sede della Provincia di Varese:
il Comune di Oggiona con Santo Stefano
rappresentato dal Sindaco pro tempore Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a _ il _ , domiciliato per la carica presso la sede del Comune, Via Bonacalza n. 146 (Codice Fiscale e Partita IVA 00309390128), che agisce in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ---- del ,
allegata al presente sotto il numero “1”; e
la Provincia di Varese
rappresentata dall’Assessore al Territorio e Grandi Opere pro tempore Xxxxxx Xxxxx, nato a
il , domiciliato per la carica presso la sede della Provincia (Codice Fiscale 80000710121 Partita IVA 00397700121), X.xxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, nominato quale rappresentante della Provincia nell’Accordo di Pianificazione in oggetto, con decreto presidenziale n. 146 del 20.11.2008, prot. n. 122203, che agisce in esecuzione della deliberazione di Consiglio Provinciale
P.V. del _ , allegata al presente atto sotto il numero “2”;
VISTI
- la Legge Regionale 11.03.2005, n. 12, “Legge per il governo del territorio”;
- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13.03.2007 – n. VIII/351, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 14 del 02.04.2007, che detta gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 30.12.2009 – n. VIII/10971, pubblicata sul BURL, Serie Ordinaria, n. 5 del 01.02.2010, che indica le procedure per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS;
- Il Piano Regolatore Generale del Comune di Oggiona con Santo Stefano approvato con Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. 312 del 08.07.2005;
- Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese, approvato in data 11.04.2007, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 avente per oggetto: “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: adempimenti previsti dall’art. 17, comma 9, L.R. 12/2005 ed approvazione definitiva del piano”, divenuto efficace in data 02.05.2007 in seguito alla pubblicazione dell’avviso di definitiva approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi n. 18, del 2 maggio 2007;
PREMESSO CHE
- il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Oggiona con Xxxxx Xxxxxxx contempla fra le sue previsioni un comparto di espansione residenziale composto da vari piani attuativi di iniziativa privata denominati PAC 5 – 6 -7- 8;
- la Provincia di Varese, con deliberazione consiliare P.V. 33 del 15.06.2006 avente ad oggetto “Adozione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 12/2005”, ha individuato, sulle aree interessate dai PAC, degli ambiti agricoli, ex art. 42 delle Norme di Attuazione del PTCP adottato;
- il Comune di Oggiona con Xxxxx Xxxxxxx ha presentato le proprie osservazioni sul piano con nota del 27.10.2007, protocollo provinciale n. 114963, richiedendo, tra l’altro, di stralciare gli ambiti agricoli che si sovrappongono alle aree identificate con le sigle PAC 5 - 6 - 7- 8, in quanto l’individuazione di tali ambiti interferisce con le previsioni urbanistiche del vigente piano regolatore generale, rischiando di comprometterne l’attuazione;
- in sede di definitiva approvazione del PTCP l’osservazione de quo è stata respinta in quanto: “la superficie territoriale interessata dalla richiesta formulata in questa sott’osservazione, ammonta a circa 8,40 ha ed è caratterizzata dalla presenza di ambiti agricoli in continuità, e a connessione, di superfici boscate. Ne deriva un importante sistema agro-forestale di indubbia valenza paesaggistica, e di rilevante presidio ambientale a consolidamento del margine occidentale delle zone rurali che da Oggiona con Santo Stefano giungono sino a Cairate e a Carnago”;
- il Comune di Oggiona con Santo Stefano ha proposto ricorso contro la Provincia di Varese per l’annullamento previa sospensiva della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 27 del 11.04.2007 e di altri atti connessi, ricorso notificato in data 03.07.2007, protocollo n. 75694;
- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con ordinanza nella Camera di Consiglio del 24.07.2007 ha respinto la domanda incidentale di sospensione;
CONSIDERATO CHE
- l’articolo 43 “Ambiti Agricoli – effetti sulla pianificazione urbanistica vigente” delle Norme di Attuazione al PTCP al comma 3 recita: ”per l’attuazione delle previsioni dei PRG, soggette a pianificazione attuativa di iniziativa privata, non ancora adottate alla data di assunzione di efficacia del PTCP, è possibile avvalersi dell’accordo di pianificazione, di cui all’art. 9 delle presenti norme”;
- l’art. 9 delle citate Norme di Attuazione prevede e disciplina l’accordo di pianificazione quale strumento per attuare il coordinamento tra le pianificazioni dei Comuni e per lo sviluppo di progetti ed azioni d’interesse della Provincia attuativi degli obiettivi socioeconomici del PTCP;
- con deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. 28 del 21 luglio 2008 sono state approvate le “Modalità operative e procedurali in materia di Accordi di Pianificazione ex art. 9 delle Norme di Attuazione del PTCP”;
RILEVATO CHE
- il Comune di Oggiona con Santo Stefano con deliberazione della Giunta Comunale 03.09.2008, n. 105, ha preso atto dei contenuti dell’atto sindacale di promozione dell’accordo di pianificazione di cui trattasi, atto conseguente a numerosi incontri tenutisi tra le parti e predisposto ritenendo che l’attuazione del PRG vigente sia imprescindibile al fine di conseguire il migliore equilibrio tra sviluppo dell’urbanizzato e dotazione di servizi per la popolazione e che, pertanto, si debba intraprendere ogni azione idonea al perseguimento di tal fine,
- il Sindaco del Comune di Oggiona con Santo Stefano con il suddetto atto ha promosso, in data 08.09.2008, l’accordo di pianificazione;
- in data 10.09.2008 è stato acquisito al protocollo provinciale, n. 96032, l’atto di promozione dell’accordo di pianificazione,
- l’oggetto dell’accordo di pianificazione in questione rientra nella casistica individuata dalle sopraccitate modalità operative e procedurali ed in particolare nella lettera d) del punto 2: “per l’attuazione, nella fase transitoria di cui all’art. 25 della L.R. n. 12/2005, delle previsioni dei PRG soggette a pianificazione attuativa di iniziativa privata, non ancora adottate alla data di assunzione di efficacia del PTCP (art. 43, comma 2 delle NdA del PTCP)”,
- la Provincia di Varese con deliberazione di Giunta Provinciale P.V. 246 del 29.09.2008 ha aderito all’accordo di pianificazione proposto dal Comune di Oggiona con Santo Stefano per l’attuazione delle previsioni del vigente PRG relative al comparto di espansione formato dai PAC 5 – 6 – 7 – 8, in quanto è interesse della Provincia stessa armonizzare e rendere compatibile alla propria pianificazione territoriale le scelte del Comune, con particolare riguardo alla salvaguardia del contesto paesaggistico – ambientale cui appartengono le superfici agro-forestali del comparto formato dai PAC nn. 5–6–7-8, e contemperando le previsioni del PTCP alle aspettative comunali in ordine all’attuazione, sia pure parziale, del proprio strumento urbanistico generale, in un quadro di co- pianificazione propedeutica alla creazione di un proficuo rapporto di collaborazione interistituzionale nel governo del territorio;
- il Comune di Oggiona con Santo Stefano ha provveduto a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Inserzioni e Concorsi, n. 43 del 22.10.2008 l’avviso relativo all’accordo di pianificazione; nel termine di trenta giorni da tale pubblicazione non è pervenuta alcuna osservazione;
- in data 25.11.2008 si è insediato il Comitato per l’accordo di pianificazione;
- il Comune di Oggiona con Santo Stefano ha avviato il procedimento per la verifica di esclusione dalla valutazione ambientale strategica dell’accordo di pianificazione con nota del 08.06.2009, protocollo comunale n. 894; con decreto del 10.07.2009, protocollo provinciale n. 76381 l’autorità competente per la VAS, di concerto con quella procedente, ha decretato “di escludere la necessità di VAS per l’accordo di pianificazione tra il Comune di Oggiona con Santo Stefano e la Provincia di Varese, finalizzato ad attuare, anche parzialmente le previsioni del vigente PRG comunale inerenti il comparto di espansione residenziale composto dai piani attuativi di iniziativa privata denominati PAC 5 – 6 – 7 -
8”. Le prescrizioni dettate dalla A.S.L. con nota acquisita al protocollo in data 07.07.009, n. 75152 e dalla ARPA con nota del 07.07.2009, prot. 91078 sono riportate nel presente accordo;
- il Comune di Oggiona con Santo Stefano ha rinunciato al ricorso al TAR della Lombardia, proposto contro la Provincia di Varese per l’annullamento previa sospensiva della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 27 del 11.04.2007 e di altri atti connessi, ricorso notificato in data 03.07.2007, protocollo n. 75694, e finalizzato a consentire l’immediata e piena attuazione del proprio PRG nell’ambito del comparto oggetto del presente Accordo, come risulta dall’atto di rinuncia notificato alla Provincia di Varese il 24.11.2010, prot. n. 116039;
CONSIDERATO CHE
- le parti riconoscono nell’accordo di pianificazione lo strumento – volontario, flessibile e non rigidamente tipizzato – entro cui fissare il perimetro della loro azione concertata, al fine di coordinare le funzioni dei diversi soggetti e livelli amministrativi coinvolti, raccordare e razionalizzare l’impiego delle risorse attivabili, facendo convergere ogni iniziativa entro un quadro di azione unitario, fondato su un solido apparato conoscitivo, costantemente correggibile e valutabile nei propri effetti;
- l’accordo costitusce: i) uno strumento di governance, intesa come condivisione della scelte e coinvolgimento costante di tutti i soggetti coinvolti; ii) uno strumento di affermazione della sussidiarietà, intesa come integrazione delle competenze dei diversi livelli di governo e di apertura al coinvolgimento, alla responsabilizzazione ed al partenariato degli attori sociali; iii) uno strumento per integrare le diverse politiche e rendere le azioni funzionali al raggiungimento di un risultato concreto;
iv) uno strumento scalare di territorializzazione delle scelte, secondo un principio di miglior definizione, che prevede la integrazione costante delle direttive generali da parte del soggetto capace di esprimere – a livello locale – un programma operativo meglio definito;
- l’accordo di pianificazione, redatto in forma scritta a pena di nullità, si conclude con la definizione di un documento ricognitivo del consenso raggiunto dai soggetti a partecipazione necessaria, in ordine alle scelte pianificatorie assunte ed eventualmente da recepire nella rispettiva pianificazione urbanistica/territoriale;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI
CONVENUTO QUANTO SEGUE
La premessa e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si devono intendere integralmente richiamati.
Le parti esprimono la volontà di garantire con piena effettività il perseguimento degli obiettivi strategici dell’accordo e si impegnano a realizzare le conseguenti azioni atte a garantirne il concreto perseguimento.
CONCORDANO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
Le parti sottoscriventi stabiliscono i seguenti obiettivi strategici e si impegnano a realizzare le seguenti azioni per garantirne il concreto perseguimento. La premessa e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si devono intendere integralmente richiamati;
ARTICOLO 1 – OGGETTO, AMBITO DI INFLUENZA, LINEE DI INDIRIZZO
Oggetto dell’Accordo è la copianificazione di una porzione del territorio provinciale, sita nel comune di Oggiona con Santo Stefano e già destinata dalla pianificazione urbanistica comunale a zona di espansione urbana nell’ambito dei Piani Attuativi Convenzionati (PAC) nn. 5, 6, 7 e 8.
L’ambito di influenza del presente accordo è individuato nell’incremento della capacità insediativa complessiva in termini di abitanti del Comune di Oggiona con Santo Stefano. L’influenza è pertanto limitata alla componente residenziale del tessuto socio-economico comunale ed a quella dei servizi di base alla popolazione.
Le linee di indirizzo del presente accordo, al fine di consentire l’attuazione, seppur parziale, dei piani di iniziativa privata PAC 5 – 6 - 7- 8, perseguendo la più elevata compatibilità possibile alle previsioni del PTCP, sono volte a concentrare i volumi edilizi in due sole porzioni del comparto, salvaguardando la superficie da adibire ad uso agricolo nella parte centrale e nella parte est della superficie interessata dai suddetti piani attuativi, in continuità al sistema agro-forestale esistente e che si estende fino ai limitrofi comuni di Carnago e Cassano Magnano. In tal modo le nuove edificazioni verrebbero insediate solo lungo i confini nord, ovest e sud del comparto, a completamento delle zone residenziali esistenti, pur mantenendo gli stessi parametri urbanistici previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.
ARTICOLO 2 - OBIETTIVI DELL’ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
Il presente Accordo di Pianificazione ha i seguenti obiettivi:
1) superare le incompatibilità tra le previsioni del PTCP e quelle del PRG, per consentire una pur parziale attuazione di queste ultime;
2) condividere il ridisegno del contesto agro-forestale che caratterizza la superficie del comparto formato dai PAC 5 – 6 – 7 – 8, al fine di raccordare gli interessi collettivi concorrenti recati dalla pianificazione urbanistica e da quella territoriale;
3) definire l’assetto definitivo del suddetto comparto agro-forestale, individuando le possibili forme d’uso del medesimo
4) consolidare, in una prospettiva di breve-medio periodo, il suddetto contesto agro-forestale in un PLIS (“Parco Locale di Interesse Sovracomunale), eventualmente da estendersi sino al PLIS RTO (Rile – Tenore - Olona).
ARTICOLO 3 - ASSETTO TERRITORIALE, AMBIENTALE ED URBANISTICO
Le parti riconoscono come condivisa la descrizione dei dati conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali ed ambientali considerati di cui alla documentazione tecnica allegata. Si richiamano in particolare i contenuti descrittivi della relazione generale.
ARTICOLO 4 - STRATEGIE DI SVILUPPO
Le parti concordano le seguenti strategie di sviluppo:
- insediamento di nuove residenze, ed eventuali funzioni compatibili, contenendo il consumo di suolo libero attraverso la concentrazione delle nuove edificazioni ai margini del comparto più prossimi all’urbanizzato esistente.
- salvaguardia e riqualificazione delle superfici naturali che dal centro del comparto si propagano verso le aree rurali a nord e ad est dello stesso, e che costituiscono un elemento di primo livello della rete ecologica regionale nel contesto territoriale di riferimento, contestualizzando a livello locale gli indirizzi di salvaguardia della rete ecologica medesima.
- costituzione dei presupposti per l’estensione, sino al comparto che racchiude i PAC 5 – 6 – 7 e 8, del PLIS “Rile – Tenore – Olona”;
perseguite nell’Accordo attraverso le seguenti azioni:
1. la definizione delle aree di concentrazione edilizia e delle ipotesi, non vincolanti, di assetto planivolumetrico;
2. la definizione di specifici indirizzi per la salvaguardia e la riqualificazione delle superfici agro-forestali da sottrarre all’urbanizzazione;
3. il riconoscimento della rilevanza sovra comunale del suddetto sistema agro-forestale e la condivisione del percorso di istituzione del PLIS in comune di Oggiona con Santo Stefano, ad estensione del PLIS “Rile – Tenore – Olona”.
ARTICOLO 5 - MODALITÀ ATTUATIVE E CRONOPROGRAMMA
L’attuazione dei contenuti del presente Accordo, dovrà consentire che le previsioni di espansione residenziale recate dal vigente PRG di Oggiona con Santo Stefano trovino concretizzazione, sia pure parziale, entro i limiti stabiliti nell’Accordo medesimo.
In tal senso, quanto definito con l’Accordo potrà essere attuato attraverso specifici piani attuativi / programmi integrati di intervento che gli operatori interessati presenteranno al Comune di Oggiona con Santo Stefano. Detti strumenti non dovranno operare in variante al vigente PRG e, pertanto, non saranno da assoggettare a valutazione ambientale (esperita per il presente Accordo) né a verifica di compatibilità col PTCP (essendo quest’ultima intrinseca nell’Accordo).
Elementi vincolanti ai fini dell’attuazione dell’Accordo di Pianificazione, e da recepire nel redigendo Piano di Governo del Territorio sono:
- l’individuazione delle aree di concentrazione edilizia, come definita nella cartografia “tav. A” allegata a far parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
- la riqualificazione delle superfici agro-forestali sottratte all’urbanizzazione, secondo gli indirizzi espressi nel “Progetto di massima” predisposto da professionista incaricato dal Comune di Oggiona con Santo Stefano (rif. d.g.c. n. 31 del 23.02.2010), composto dai seguenti elaborati:
a) tav. 002-001 “Analisi dello stato dei luoghi e documentazione fotografica”;
b) tav. 002-002 “Progetto di massima riqualificazione agro-forestale”;
c) tav. 002-003 “Progetto di massima PAC 5”;
d) tav. 002-004 “Progetto di massima PAC 6”;
e) tav. 002-005 “Progetto di massima PAC 7”;
f) tav. 002-006 “Progetto di massima PAC 8”;
g) tav. 002-007 “Progetto di massima arredo urbano – sezione tipo”;
h) elab. 002-008 “Relazione di progetto”;
allegati a far parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Il progetto di massima non è vincolante rispetto alle soluzioni progettuali definitive ed esecutive, che potranno, pertanto, discostarsi da quelle in esso prospettate, sono invece vincolanti gli obiettivi a base dello stesso, così definiti:
1) conservazione degli elementi esistenti di paesaggio consolidato (aree boscate, superfici agricole, percorsi esistenti), per tutta la porzione del comparto esterna alle aree di concentrazione volumetrica;
2) riqualificazione dei percorsi esistenti, in funzione del potenziamento della mobilità dolce;
3) innalzamento della qualità forestale dei boschi esistenti, anche tramite interventi di compensazione stabiliti dal competente settore della Provincia di Varese;
4) mitigazione dell’impatto paesaggistico dei nuovi corpi edilizi attraverso la realizzazione di filari e fasce arboree, con essenze autoctone;
5) integrazione, ai fini del miglior apprezzamento da parte della comunità, tra le superfici a verde agro-forestale e il contesto urbanizzato;
- il rispetto delle prescrizioni dettate dalle Autorità ambientali coinvolte nel processo di verifica di assoggettabilità a VAS, conclusosi con l’emissione, in data 10.07.2009, del decreto dell’autorità competente che non assoggettava il presente Accordo a processo di VAS. Tali prescrizioni sono riportate in Appendice.
È facoltà del Comune di Oggiona con Santo Stefano, nel rispetto degli elementi vincolanti suddetti, apportare, per tramite del proprio Piano di Governo del Territorio, modifiche ai parametri urbanistici ed edilizi nell’ambito delle aree di concentrazione edilizia, al fine di consentire eventuali incrementi della Superficie Lorda di Pavimento realizzabile, o l’insediamento di funzioni diverse dalla residenza e dalle attività con essa compatibili, purché ciò non comporti la necessità di reperire standard diversi dal verde, nell’ambito della superficie agro-forestale sottratta all’edificazione.
Per l’attuazione del presente Accordo si stabilisce un tempo massimo pari a dieci anni, decorrenti dalla pubblicazione sul BURL dell’avviso di deposito presso la sede degli Enti sottoscrittori. Oltre tale periodo di tempo l’accordo non esplicherà più alcuna efficacia e assumeranno cogenza le eventuali diverse previsioni prevalenti contenute nel PTCP.
Con l’approvazione del primo strumento urbanistico attuativo, afferente ad uno qualsiasi dei PAC appartenenti al comparto, il Comune:
- avvierà, nella prospettiva di estensione del PLIS “Rile – Tenore – Olona”, la procedura di istituzione di PLIS sul proprio territorio; a tale scopo il Comune darà conto dell’avvio del procedimento al Consorzio di Gestione del PLIS suddetto ed alla Provincia, chiamata a riconoscere la sovracomunalità del PLIS medesimo;
- stabilirà le modalità ed i tempi di esecuzione delle opere e degli interventi di riqualificazione della superficie agro-forestale posti in capo al PAC, garantendo l’attuazione degli stessi almeno contestualmente alla realizzazione degli interventi edilizi previsti dal PAC stesso.
Per quanto attiene le connessioni ecologico-ambientali, le parti ritengono fondamentale attuare le opere minime, previste dal “Progetto di massima” dianzi richiamato, atte a recuperare e valorizzare i percorsi esistenti, attrezzandoli per la fruizione ciclo-pedonale ed ippica, in un’ottica di integrazione funzionale tra aree urbane ed aree rurali finalizzata al riconoscimento di queste ultime, da parte della comunità, come luogo di valore appartenente a sé medesima.
ARTICOLO 6 - IMPEGNI DELLE PARTI
Le parti si impegnano ad assicurare la concreta attuazione degli obiettivi concordati realizzando gli interventi e le azioni specificamente previsti negli articoli del presente accordo, nonché a coordinare gli strumenti pianificatori di futura adozione. In particolare, il Comune di Oggiona con Santo Stefano si impegna a recepire integralmente nel proprio PGT le previsioni del presente Accordo, consolidando la tutela delle superfici naturali, con particolare riferimento alla porzione coperta da boschi.
Si dà reciprocamente atto che non sussistono impegni finanziari specificatamente a carico dei singoli soggetti sottoscrittori.
L’adozione e l’approvazione dei singoli PAC è in capo al Comune di Oggiona con Santo Stefano. Ove richiesto dal Comune medesimo, la Provincia si impegna a valutare i progetti afferenti la riqualificazione delle superfici agro-forestali sottratte all’edificazione, e a rendere il proprio parere, consultivo, in tempi compatibili con il procedimento di approvazione dei PAC.
Il Comune di Oggiona con Santo Stefano si impegna a comunicare alla Provincia l’avvio di ogni procedimento di adozione di un PAC e l’esito del procedimento stesso.
Si dà atto che il Comune di Oggiona con Santo Stefano ha rinunciato al ricorso proposto contro la Provincia di Varese per l’annullamento previa sospensiva della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 27 del 11.04.2007 e di altri atti connessi, ricorso notificato in data 03.07.2007, protocollo n. 75694, come risulta dall’atto di rinuncia notificato alla Provincia di Varese il 24.11.2010, prot. n. 116039.
ARTICOLO 7- COLLEGIO DI VIGILANZA E CONTROLLO
Al fine della verifica delle attività di esecuzione del presente Accordo, viene istituito il Collegio di Vigilanza e Controllo così composto:
- presidente (Sindaco del Comune di Oggiona con Santo Stefano);
- componente (Assessore al Territorio della Provincia).
Il collegio, anche avvalendosi della segreteria tecnica costituita in sede di Accordo:
a) vigila sulla sollecita e corretta attuazione dell’Accordo, nel rispetto degli indirizzi, dei tempi e degli impegni dei sottoscrittori. Per tale finalità il Collegio individua un percorso di monitoraggio delle procedure descritte nel presente Accordo atte a rilevare annualmente gli esiti raggiunti;
b) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione degli impegni sottoscritti e propone le opportune soluzioni;
c) risolve, secondo diritto, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione ed all’attuazione del presente Accordo. Per tale funzione il Collegio potrà essere integrato da un massimo di tre esperti nominati di comune accordo dalle parti;
d) verifica le attività di esecuzione del presente Accordo;
e) propone, agli organi competenti delle amministrazioni sottoscriventi, le eventuali modifiche all’Accordo di Pianificazione o proroghe ai termini in esso stabiliti, che si rendessero necessarie.
f) assume le iniziative di competenza per esperire le procedure necessarie per la conclusione dell’Accordo di Pianificazione, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la necessità di apportare modificazioni all’accordo (cfr. articolo 9).
ARTICOLO 8 - SANZIONI PER INADEMPIMENTO
In merito alle sanzioni per inadempimento si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
ARTICOLO 9 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Le modifiche ed integrazioni del presente accordo possono avvenire nei seguenti casi:
g) in relazione allo sviluppo di ulteriori dati conoscitivi che influiscano sull’oggetto e gli obiettivi generali del presente accordo;
h) su richiesta motivata di ciascuna parte.
Sulle proposte di modifica si esprime il Collegio di Vigilanza mediante parere obbligatorio e vincolante. Alle modifiche dell’accordo si applicano le medesime disposizioni procedurali che regolano la formazione dell’accordo; esse dovranno coinvolgere tutte le parti firmatarie.
Qualora la variante proposta incida sugli aspetti primari dell’accordo (ad esempio ed in particolare se costituisce variante alle previsioni del PTCP come modificate dall’accordo medesimo), il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l’esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo.
Agli effetti di quanto sopra, si evidenzia che costituiscono aspetti primari dell’accordo:
- l’individuazione delle aree di concentrazione edilizia, come definita nella cartografia “tav. A” allegata a far parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
- la riqualificazione delle superfici agro-forestali sottratte all’urbanizzazione, secondo gli indirizzi espressi nel “Progetto di massima” allegato, al presente testo, e nel rispetto degli obiettivi a base dello stesso (cfr. Articolo 5).
Le modifiche all’accordo non incidenti sui suddetti aspetti primari, saranno determinate ed assunte direttamente in sede di Collegio di Vigilanza, quali, ad esempio, modifiche alla composizione della superficie agro-forestale sottratta all’edificazione, tramite interventi di trasformazione del bosco o di parziale imboschimento di superfici agricole.
Non costituiscono varianti all’accordo, e conseguentemente non richiedono alcuna procedura approvativa, le soluzioni tecniche adottate per la realizzazione dei percorsi ciclo-pedonali e per l’attrezzatura degli stessi e degli spazi collettivi. Per dette modifiche dovrà comunque essere garantito un quadro di coerenza con gli obbiettivi perseguiti.
ARTICOLO 10 - ALLEGATI
Costituiscono allegati i seguenti documenti/tavole/planimetrie/progetti, parte integrante e sostanziale del presente accordo:
a) Allegato 3. Relazione Generale;
b) Allegato 4. Tav. A – identificazione del comparto e delle aree di concentrazione edilizia. Scala 1:2.000;
c) Allegato 5. PTCP – Tav. AGR1. Scala 1:50.000;
d) Allegato 6. PTCP – Tav. AGR1g. Scala 1:25.000;
e) Allegato 7. PTCP – Tav. AGR1h. Scala 1:25.000;
f) Allegato 8. PTCP – Tav. PAE3. Scala 1:50.000;
g) Allegato 9. PTCP – Tav. PAE3g. Scala 1:25.000;
h) Allegato 10. PTCP – Tav. PAE3h. Scala 1:25.000;
i) Allegato 11. Documenti di variante al PTCP;
j) Comune di Oggiona con Santo Stefano - Progetto di massima riqualificazione agro-forestale relativa ai PAC 5-6-7-8:
1. Allegato 11. Tav. 002-001 – Analisi dello stato dei luoghi e documentazione fotografica. Scala 1:1.000 – 1:2.000;
2. Allegato 12. Tav. 002-002 - Progetto di massima riqualificazione agro-forestale. Scala 1:1.000
– 1:2.000;
3. Allegato 13. Tav. 002-003 – Progetto di massima PAC5. Scala 1:500;
4. Allegato 14. Tav. 002-004 – Progetto di massima PAC6. Scala 1:500;
5. Allegato 15. Tav. 002-005 – Progetto di massima PAC7. Scala 1:500;
6. Allegato 16. Tav. 002-006 – Progetto di massima PAC8. Scala 1:500;
7. Allegato 17. Tav. 002-007 – Progetto di massima arredo urbano – sezione tipo. Scala 1:50;
8. Allegato 18. Relazione di progetto.
ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Accordo è depositato presso la sede degli Enti sottoscrittori. Il deposito dura per un periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, a cura della Provincia di Varese, come previsto dal successivo articolo 12.
ARTICOLO 12 - EFFETTI DEL PRESENTE ACCORDO SUL PTCP
Il presente accordo di pianificazione comporta variante semplificata al PTCP e pertanto trova applicazione l’art. 11 delle “Modalità operative e procedurali in materia di accordi di pianificazione”, approvate con Deliberazione Consiliare P.V. 28/2008.
Tale variante viene approvata contestualmente al testo dell’accordo di pianificazione con deliberazione del Consiglio Provinciale. La delibera che approva il presente accordo di pianificazione costituente variante al PTCP è immediatamente depositata presso la segreteria provinciale ed assume efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL dell’avviso di deposito, da effettuarsi a cura della Provincia.
APPENDICE
PRESCRIZIONI DETTATE DALLE AUTORITÀ AMBIENTALI IN SEDE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELL’ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
b) in fase di realizzazione degli interventi dovranno essere osservate le norme di cui al d.lgs. n. 152/2006 relative alla salvaguardia delle acque sotterranee relative alla zona di protezione dei pozzi ad uso idropotabile;
c) stante la presenza di un elettrodotto, dovranno essere rispettati i limiti di esposizione previsti dal
D.P.C.M. 08.07.2003, nonché la delimitazione dell’area di rispetto dell’elettrodotto medesimo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29.08.2008;
d) dovranno essere rispettate le fasce di rispetto stradale stabilite dal d.lgs. n. 285/1992 e s.m. e i., e dal d.p.r. n. 495/1992 e s. m. e i.;
e) dovrà essere garantito il superamento delle barriere architettoniche secondo quanto stabilito dalla normativa vigente con particolare riguardo ai parcheggi e ai percorsi pedonali, alle pendenze longitudinali e trasversali, nonché alle caratteristiche della pavimentazione.
Il presente atto consta di quindici pagine, è stato letto, approvato e quindi sottoscritto, apponendo inoltre le firme marginali sui fogli e sul frontespizio degli allegati.
Varese, lì _
COMUNE DI OGGIONA CON SANTO STEFANO (Sindaco – Silvano Canaglia) _ PROVINCIA DI VARESE (Assessore al Territorio e Grandi Opere - Xxxxx Xxxxxx)