Somministrazione di lavoro a termine
Somministrazione di lavoro a termine
di Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Da Guida al Lavoro del 25.4.2014 - n. 17
Interessante sentenza del Tribunale di Trieste che, intervenendo in merito ai requisiti per il ricorso alla stipula di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato, individua residui ed importanti limiti ed oneri probatori, conseguenti al ricorso a tale forma contrattuale.
Un netturbino è utilizzato con contratto di somministrazione da una locale società partecipata di servizi, che giustifica il ricorso alla somministrazione con la riorganizzazione del servizio dovuta all'aumento dei giri di raccolta anche a seguito dell'introduzione della raccolta differenziata.
A fronte delle contestazioni del ricorrente, la società nel corso del processo non è in grado di provare tali ragioni. Il Tribunale di Trieste pertanto, accoglie la domanda del lavoratore e accerta la sussistenza di un rapporto a tempo determinato tra lo stesso e l'utilizzatore.
Il tema concernente le ragioni sottostanti alla stipula di un contratto a termine o di un contratto di somministrazione a termine è stato oggetto di recenti e numerosi interventi legislativi tra cui si ricorda la legge n. 92/2012 (legge Fornero).
In tema specifico di somministrazione art. 20, D.Lgs. n. 276/2003 (condizioni di liceità) prevede che: "La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. E' fatta salva la previsione di cui al comma 1bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Quindi, il successivo articolo 21 (Forma del contratto di somministrazione) al punto c) prevede che nel contratto di somministrazione debbano essere indicati i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20.
Essendo il rapporto somministrato scindibile in un contratto tra somministratore e lavoratore somministrato (contratto di lavoro) e quindi tra somministratore ed utilizzatore (contratto di natura commerciale), resta da approfondire come i requisiti tassativamente previsti anche formalmente per il contratto di somministrazione si inseriscano nel nuovo quadro legislativo che, anche per la somministrazione, prevede un primo periodo di 12 mesi che può anche essere privo di causa. La Corte di cassazione (Cassazione civile, sez. lav., 3.4.2013, n. 8120) ha ritenuto che il contratto commerciale di somministrazione di manodopera a tempo determinato deve essere giustificato da ragioni specifiche, non ostando alla specificità la circostanza che le ragioni addotte siano più d'una, purché l'indicazione consenta il controllo giudiziario sulla loro effettività, ossia sulla corrispondenza dell'impiego concreto del lavoratore a quanto affermato nel contratto. In tema di indicazione delle ragioni di ricorso al contratto, si richiama l'indirizzo di ulteriore recente sentenza della Suprema Corte (Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 aprile 2013, n. 8120), che ha affermato come le punte di più intensa attività non fronteggiabili con il normale organico risultano sicuramente ascrivibili nell'ambito di quelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore, che consentono ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, art. 20, comma 4, il ricorso alla somministrazione.
La necessità che il contratto di lavoro del somministrato sia retto da un corretto contratto di somministrazione è pure evidenziata da sentenza 17 gennaio 2013, n. 1148 che ha ritenuto come in tema di lavoro interinale, la legittimità del contratto di fornitura costituisce il presupposto per la stipulazione di un legittimo contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.
Ne consegue, quindi come ritenuto dalla Cassazione, che l'illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e, quindi, l'instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo; inoltre, alla conversione soggettiva del rapporto si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 368/2001 ai fini della legittimità del lavoro a tempo determinato tra l'utilizzatore ed il lavoratore.
Sotto l'aspetto amministrativo, la circolare del Ministero del lavoro n. 7/2005 nel definire il contratto di somministrazione come un contratto di natura commerciale, ribadisce la
necessità che esso contenga l'indicazione delle ragioni che inducono alla stipula del contratto.