RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI ACCELERATORIE E DI SEMPLIFICAZIONE, PRESENTI NEL CODICE DEI CONTRATTI E NELL’ATTUALE QUADRO NORMATIVO, AL FINE DI FORNIRE INDICAZIONI ALLE STAZIONI APPALTANTI PER AGEVOLARE LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.
RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI ACCELERATORIE E DI SEMPLIFICAZIONE, PRESENTI NEL CODICE DEI CONTRATTI E NELL’ATTUALE QUADRO NORMATIVO, AL FINE DI FORNIRE INDICAZIONI ALLE STAZIONI APPALTANTI PER AGEVOLARE LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.
Con il presente documento, l’Autorità intende fornire un quadro delle vigenti disposizioni acceleratorie e di semplificazione in tema di procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di agevolare le stazioni appaltanti ove, fermo restando il contenuto della Delibera ANAC n. 312 del 9.4.2020, dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020 e dell’art. 37 D.L. 23/2020, si rendesse necessario procedere ad approvvigionamenti nella difficile situazione di emergenza sanitaria in atto.
Allo scopo, vengono richiamate in premessa le indicazioni da ultimo offerte dalla Commissione Europea che trovano pieno riscontro in numerose previsioni acceleratorie e di semplificazione già presenti nel vigente Codice dei Contratti, d.lgs. 50/2016, che per migliore utilità sono state enucleate e puntualmente indicate nella parte centrale del presente documento.
Ad integrazione e completamento del quadro regolatorio così definito, il documento procede, altresì, alla compilazione delle principali disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici contenute nei più recenti provvedimenti emergenziali connessi alla crisi sanitaria in atto e di ulteriori previsioni normative previgenti che possono costituire utili riferimenti.
1. LE INDICAZIONI EUROPEE
La Commissione Europea, in seguito al dilagare dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia COVID 19, ha adottato la Comunicazione (2020/C 108 I/01) recante “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid- 19”. Con il predetto atto sono state evidenziate le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell’UE di cui alle Direttive 2014 in materia di appalti pubblici per l’acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi.
I chiarimenti forniti dalla Commissione sono già stati espressamente richiamati e fatti salvi dall’Autorità nella delibera n. 312 del 9 aprile 2020, recante prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covide-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubbliche di cui al decreto legislativo18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni.
Al riguardo, la richiamata delibera dell’Autorità ha altresì fornito prime indicazioni applicative per quelle previsioni della citata Comunicazione della Commissione che superando il quadro di riferimento delle Direttive 2014, nell’ottica di promuovere, nell’attuale situazione di emergenza, una collaborazione più stretta tra stazioni appaltanti e mercato per far fronte all’esigenza di soluzioni alternative e
possibilmente innovative fruibili in tempi rapidi suggeriscono il coinvolgimento degli operatori economici mediante strumenti digitali innovativi o l’organizzazione eventi telematici.
Le ulteriori soluzioni operative suggerite dalla Commissione per garantire nell’immediato la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e guanti protettivi, dispositivi medici, in particolare ventilatori polmonari, altre forniture mediche, ma anche di infrastrutture ospedaliere e informatiche si riferiscono, invece, al ricorso a previsioni già presenti nel sistema normativo di riferimento che, in sintesi, sono le seguenti:
1) ricorso alla riduzione dei termini delle procedure ordinarie di aggiudicazione: l’urgenza legata all’emergenza in corso consente, infatti, di avvalersi della possibilità di ridurre considerevolmente i termini per accelerare le procedure aperte o ristrette:
- per la procedura aperta il termine di 35 giorni per la presentazione delle offerte può essere ridotto a 15 giorni (art. 60 comma 3 d.lgs. n. 50/2016, si veda nel dettaglio paragrafo 2 del presente documento);
- per la procedura ristretta, il termine di 30 giorni per la presentazione di una domanda di partecipazione può essere ridotto a 15 giorni e quello di ulteriori 30 giorni per la presentazione di un’offerta a 10 giorni (art. 61 comma 6 d.lgs. n. 50/2016, si veda nel dettaglio paragrafo 2 del presente documento);
2) ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, che è ammesso “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice” (art. 63 comma 3 lett. c) d. lgs. n. 50/2016, si veda nel dettaglio paragrafo 2 del presente documento). La Commissione ricorda che questa procedura consente di negoziare direttamente con i potenziali contraenti e che nella direttiva non sono previsti obblighi di pubblicazione, termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali1.
3) ricorso all’affidamento diretto ad un operatore economico preselezionato, se quest’ultimo risulta essere l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza (art. 63 comma 2 lett. b del d.lgs. n. 50/2016).
2. LE DISPOSIZIONI RILEVANTI DEL CODICE DEI CONTRATTI
In continuità con quanto indicato dalla Commissione Europea, e con più capillare riferimento al quadro normativo italiano si procede indicando di seguito le principali previsioni del Codice dei Contratti che in relazione ad ogni fase del processo di approvvigionamento consentono l’accelerazione della procedura o
1 Si rammenta che secondo quanto indicato dalla Commissione nella Comunicazione citata, 1) Le stazioni appaltanti possono anche prevedere di:
- contattare i potenziali contraenti, nell’UE e al di fuori dell’UE, telefonicamente, via e-mail o di persona;
- incaricare agenti che abbiano contatti migliori sui mercati;
- inviare rappresentanti direttamente nei paesi che dispongono delle necessarie scorte e possono provvedere a una consegna immediata;
- contattare potenziali fornitori per concordare un incremento della produzione oppure l’avvio o il rinnovo della produzione.
lo svolgimento della stessa con modalità semplificate, nel rispetto dei principi generali di cui agli artt. 29 e 30 d.lgs. 50/2016.
1) Pubblicità di Bandi e Avvisi.
Le disposizioni di legge relative agli obblighi di pubblicazione di Bandi ed Avvisi sono vincolanti in quanto finalizzate a garantire l’effettività della concorrenza nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità, legalità e trasparenza dell’azione amministrativa. La mancata pubblicazione, in quanto violazione dell’interesse pubblico alla potenziale partecipazione, è idonea a determinare l’illegittimità dell’intero procedimento di gara.
Fermo quanto sopra, si rammenta, tuttavia, che è possibile procedere all’affidamento senza preventiva pubblicazione di bando o avviso, non incorrendo in illegittimità della procedura ove ricorrano tutti i seguenti elementi (arg. ex art. 121 co. 2 CpA):
a) La stazione appaltante abbia dichiarato con atto motivato anteriore all’avvio della procedura di affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice la gara sia consentita dal Codice;
b) La stazione appaltante abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi art. 73, comma 4 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016, in cui manifesti l’intenzione di concludere il contratto;
c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di cui alla lettera b).
2) Termini di presentazione delle domande (in generale) e procedure semplificate per sottosoglia.
Si richiamano di seguito le principali disposizioni del Codice dei Contratti che consentono l’accelerazione dei tempi di presentazione dell’offerta nelle procedure ordinarie nonché il ricorso a procedure semplificate, in quest’ultimo caso in assenza di motivazioni legate ad esigenze emergenziali.
2.a) Procedure aperte (indipendentemente dall’importo):
Termine ordinario 35 gg. – Possibilità di riduzione a 15 gg. dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini ordinari (35 gg) non possono essere rispettati (rif. Art. 60, co. 3 d.lgs. 50/2016). Si evidenzia che elementi imprescindibili per ricorrere alla facoltà di riduzione del termine prevista sono: A) esistenza di ragioni di urgenza; B) presenza di adeguata motivazione (in determina a contrarre) a riguardo.
Un’ulteriore riduzione di 5 giorni è ammessa nel caso di presentazione di offerte per via elettronica. Sintesi:
Termine ordinario | Termine ridotto |
30 gg da invio bando | 15 gg da invio bando 10 gg. da invio bando in caso di offerta elettronica |
Condizioni necessarie per la riduzione: a) Ragioni di urgenza b) Adeguata motivazione Devono sussistere entrambe le condizioni |
2.b) Procedure ristrette (indipendentemente dall’importo): Termini ordinari: per la presentazione della domanda di partecipazione 30 gg. dalla trasmissione del bando o avviso; per la presentazione dell’offerta 30 gg. dall’invito. Varianti per la presentazione delle offerte: 1. In caso di pubblicazione di avviso di preinformazione secondo le modalità e i tempi di cui all’art. 61, co. 4, lett. a) e b), per la presentazione dell’offerta 10 gg da invito. 2. È facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, ossia di tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali, fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di accordo il termine non può essere inferiore a 10 gg. (rif. Art. 61, co. 4 e 5 d.lgs. 50/2016). Possibilità di riduzione, per la presentazione della domanda di partecipazione 15 gg. dalla data di trasmissione del bando/avviso; per la presentazione delle offerte 10 gg. dalla data di invio dell’invito. Si evidenzia che elementi imprescindibili per ricorrere alla facoltà di riduzione del termine prevista sono: A) esistenza di ragioni di urgenza; B) presenza di adeguata motivazione (in determina a contrarre) a riguardo. (rif. Art. 61, co. 6 d.lgs. 50/2016).
In sintesi:
Termini ordinari | Termini ridotti |
Domanda di partecipazione: 30 gg da invio bando/ avviso Offerta: 30 gg. da invito | Domanda di partecipazione: 15 gg. da invio bando/ avviso Offerta: 10 gg. da invito |
Varianti possibili per il termine di presentazione dell’offerta a seguito di lettera di invito: 1) Offerta: 10 gg. da invito (In caso di pubblicazione di avviso di preinformazione secondo le modalità e i tempi di cui all’art. 61, co. 4, lett. a) e b)) 2) Offerta: Termine fissato di concerto con i candidati selezionati (dunque anche inferiore a 10 gg) N.B. (a) necessario assicurare la par condicio; (b) In assenza di un accordo sul termine per la | // |
presentazione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. | |
Condizioni necessarie per la riduzione: a) Ragioni di urgenza b) Adeguata motivazione Devono sussistere entrambe le condizioni |
2.c.) Per l’affidamento di Contratti sotto-soglia - FATTE SALVE le modalità più agevoli di affidamento descritte all’art. art. 36, comma 2, lett. a-d), IN CASO di ricorso alle procedure ordinarie, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà (art. 36, co. 9, d.lgs. 50/2016).
Ciò in concreto significa quanto segue:
Procedure Aperte | Per Contratti Sottosoglia |
Termine ordinario | Termine ordinario |
30 gg da invio bando | 15 gg da invio bando |
Procedure Ristrette | Per Contratti sottosoglia |
Termini ordinari | Termini ordinari |
Termini ordinari Domanda di partecipazione: 30 gg da invio bando/ avviso Offerta: 30 gg. da invito | Domanda di partecipazione: 15 gg. da invio bando/ avviso Offerta: 15 gg. da invito |
Si ricorda, in ogni caso, che per i contratti sottosoglia esistono specifiche e più agevoli modalità di affidamento indicate distintamente nelle varie lettere a- d del comma 2 dell’art. 36 d.lgs. 50/2016, come di seguito schematicamente sintetizzato:
Importo/oggetto affidamento | Procedura | |
a) | Affidamenti di LAVORI/SERVIZI/FORNITURE importo inferiore a 40.000 euro | Affidamento diretto (anche senza previa consultazione di operatori economici) |
N.B. Stipula del contratto: - può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici (art. 32, co. 14, d.lgs. 50/2016). - Non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto (art. 32, co 10, lett. b, d.lgs. 50/2016). | ||
Affidamenti di LAVORI di importo inferiore a 40.000 euro | Amministrazione diretta (in alternativa a quanto sopra) | |
b) | Affidamenti di SERVIZI/FORNITURE di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie (indicate all’art. 35 d.lgs. 50/2016) | Affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati N.B. Stipula del contratto: - Non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto (art. 32, co 10, lett. b, d.lgs. 50/2016). |
Affidamenti di LAVORI importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori | Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. | |
N.B. Stipula del contratto: - Non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto (art. 32, co 10, lett. b, d.lgs. 50/2016). | ||
-In alternativa - | ||
Amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque l’affidamento diretto previa valutazione di preventivi. | ||
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati | ||
c) | Affidamenti di LAVORI di importo pari o superiore a | Procedura negoziata di cui |
150.000 euro e inferiore a 350.000 euro. | all’articolo 63 d.lgs. 50/2016 | |
previa consultazione, ove | ||
esistenti, di almeno dieci | ||
operatori economici, nel | ||
rispetto di un criterio di | ||
rotazione degli inviti, individuati | ||
sulla base di indagini di mercato | ||
o tramite elenchi di operatori | ||
economici. |
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati | ||
c- bis) | Affidamenti di LAVORI di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, | Procedura negoziata di cui all’articolo 63 d.lgs. 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. |
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati | ||
d) | Affidamenti di LAVORI di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 d.lgs. 50/2016. | Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016. |
N.B. Si rammenta: - ai sensi dell’art. 36, co. 9, d.lgs. 50/2016 la possibilità di usare, oltre alla procedura aperta ex art. 60, anche la procedura ristretta ex art. 61 d.lgs. 50/2016 | ||
- ai sensi dell’art. 36, co. 9, d.lgs. 50/2016 la facoltà di riduzione alla metà dei termini secondo quanto già illustrato nella tabella sopra riportata sempre sub lettera 2.c) del presente documento. |
Si rammenta che per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti sottosoglia le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. (MEPA) (art. 36, co. 6, d.lgs. 50/2016).
Si invita per ulteriori dettagli a fare riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 relative a “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
3) Conclusione del contratto - Stand Still.
Fermo restando il termine dilatorio indicato dall’art. 32, co. 9, d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, si rammenta che il suddetto termine di stand still NON trova applicazione con la conseguenza che, quindi, il contratto essere stipulato anteriormente nelle seguenti ipotesi:
Eccezioni al termine di stand still | Rif. | |
a. | Se è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva; | Art. 32, comma 10, lett. a) |
b.1 | Nel caso di un appalto basato su un accordo quadro | Art. 32, comma 10, lett. b) |
b.2 | Nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione | Art. 32, comma 10, lett. b) |
b.3 | Per importi inferiori alla soglia comunitaria nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico | Art. 32, comma 10, lett. b) |
b.4 | Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta (sottosoglia ex art. 36, co. 2 lett. a d.lgs. 50/2016) | Art. 32, comma 10, lett. b) |
b.5 | Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi (sottosoglia ex art. 36, co. 2 lett. b d.lgs. 50/2016) | Art. 32, comma 10, lett. b) |
4) Esecuzione anticipata
A prescindere dalla stipulazione del contratto (e conseguentemente dall’osservanza del suddetto termine di stand still) è consentito alle stazioni appaltanti dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, successivamente all’aggiudicazione, nelle ipotesi oggettivamente imprevedibili di seguito richiamate:
a. | per ovviare a situazioni di pericolo per persone animali o cose, ovvero |
b. | per ovviare a situazioni di pericolo per l’igiene e la salute pubblica |
c. | per ovviare a situazioni di pericolo per il patrimonio storico, artistico, culturale |
d. | nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari |
5) Ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 63 d.lgs. 50/2016)
Ferme restando le più recenti indicazioni normative che saranno illustrate al successivo paragrafo 3 del presente documento, si ricorda in termini generali la possibilità di ricorrere alla presente forma semplificata di affidamento prevista, ancorché nella misura strettamente necessaria, ove sussistano ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, ivi comprese le emergenze di protezione civile (art. 63, comma 2, lett. c d.lgs. 50/2016). Si ritiene che l’attuale situazione emergenziale, ove adeguatamente indicata in motivazione, anche in relazione alla specifica natura dell’affidamento espletato, possa costituire legittimo presupposto ai sensi della richiamata norma di legge. Ciò a condizione che in tali ipotesi venga data adeguata evidenza al nesso di causalità tra situazione di emergenza epidemiologica e urgenza dell’affidamento del servizio.
In relazione alla norma indicata, si riepilogano di seguito gli elementi essenziali da tenere in considerazione.
Procedimento | Presupposti (da indicare in motivazione) |
1. Ove possibile, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 2. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione (**) previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. | - ricorrere di ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice ivi incluse - emergenze di protezione civile. Oppure - casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ai sensi della normativa ambientale. Nelle superiori ipotesi è possibile ricorrere alla procedura negoziata ex art. 63 a condizione che • i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possano essere rispettati • si tratti di circostanze non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici |
N.B. (**) – semplificazioni per la verifica del possesso dei requisiti. gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l’amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento. L’amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l’affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità. (art. 163, co. 7, d.lgs. 50/2016, espressamente applicabile alle ipotesi di cui all’art. 63 d.lgs. 50/2016 per rinvio). |
Si evidenzia che, per effetto del combinato disposto degli artt. 63 e 163, co.7, d.lgs. 50/2016, anche nelle ipotesi di affidamento d’urgenza ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 50/2016, limitatamente alle esigenze di protezione civile, si applica la regola secondo la quale è sufficiente che l’aggiudicatario AUTODICHIARI il possesso dei requisiti, ai fini della stipulazione del contratto e dell’avvio dell’esecuzione, potendo la stazione appaltante effettuare i controlli in un termine successivo pari a 60 gg.
6) Procedure in caso di somma urgenza o di protezione civile – art. 163 d.lgs. 50/2016
Ferme restando le più recenti indicazioni normative che saranno illustrate al successivo paragrafo 3 del presente documento, si ricorda in termini generali, anche l’art. 163 d.lgs. 50/2016 il cui ambito applicativo
– come quello di tutte le norme del Codice dei Contratti richiamate nel presente documento – va oltre la contingenza dell’attuale stato emergenziale. A differenza dell’ipotesi contemplata dall’art. 63 d.lgs. 50/2016 che prevede comunque l’esperimento di una procedura, seppur semplificata, per l’individuazione dell’affidatario, i casi indicati dall’art. 163 d.lgs. 50/2016 riguardano ipotesi nelle quali il RUP o il tecnico dell'amministrazione competente possono disporre l’immediato avvio dell’esecuzione. Le condizioni affinché ciò accada sono di seguito riassunte.
LAVORI in somma urgenza | |
• Importo: lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità N.B. L’affidamento in somma urgenza è consentito anche al di fuori del limite sopra indicato, ma comunque esclusivamente per appalti di importo INFERIORE alla soglia europea, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 2242. | |
• Presupposto: Redazione del verbale, in cui sono indicati - i motivi dello stato di urgenza; - le cause che lo hanno provocato; - i lavori necessari per rimuoverlo | |
• Tipo di affidamento: affidamento diretto a uno o più operatori economici | |
• Adempimenti successivi necessari: Il RUP o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro 10 gg dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi |
2 Si riporta per chiarezza il testo del richiamato art. 7, rubricato ‘tipologia di eventi emergenziali di protezione civile’: 1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.
e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. SE non interviene l’approvazione del competente organo dell’amministrazione, si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata. • Pubblicità; Comunicazione ad ANAC. | |
• Requisiti affidatari: possibilità di autodichiarazione – successiva verifica della stazione appaltante nel termine di 60 gg. | |
SERVIZI e FORNITURE in somma urgenza | |
• QUANDO: in presenza di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, ovvero in presenza della ragionevole previsione (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224), dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza. | |
• Prezzi: Per Servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio |
Si rammenta che ai sensi dell’art. 163, co. 10, d.lgs. 50/2016 gli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza sono pubblicati sul profilo del committente, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di
emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.
7) Subappalto
Nelle ipotesi in cui si proceda all’affidamento ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. c) d.lgs. 50/2016 (procedura negoziata senza bando per motivi di urgenza), nonché ad esecuzione diretta ex art. 163 d.lgs. 50/2016, le disposizioni di cui all’art. 163, comma 7, d.lgs. 50/2016, che consentono alla stazione appaltante di effettuare il controllo sul possesso dei requisiti dell’affidatario successivamente all’affidamento (entro 60 giorni), procedendo direttamente solo sulla base di autocertificazione si estendono anche ai subappaltatori. Sarà, quindi, possibile assentire l’immediata efficacia del subappalto, salve le verifiche successive nel termine indicato dalla richiamata norma. Resta fermo che, dove le modifiche dovessero dare esito negativo, il subappalto non si intenderà più autorizzato, con le conseguenze indicate dal medesimo art. 163, comma 7, d.lgs. 50/2016.
8) Offerte anomale
In relazione alla verifica dell’anomalia delle offerte, si rammenta che nei casi di numero di offerte inferiore a 5 – evenienza che può ricorrere anche in ipotesi di affidamenti ex art. 63 d.lgs. 50/2016 – non si procede al calcolo della soglia di anomalia, restando comunque in capo alla stazione appaltante la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, co. 3 bis e 6 d.lgs. 50/2016).
Si rammenta, altresì, che in presenza di offerte in numero pari o superiore a 10, per affidamenti di lavori, servizi e forniture sottosoglia, non transfrontalieri, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, si può procedere alla esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, co. 8, d.lgs. 50/2016, prevedendolo nel bando di gara.
9) Modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia
Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. c) d.lgs. 50/2016, circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, che possono includere anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti possono giustificare modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, senza la necessità di una nuova procedura di affidamento. Ciò a condizione che la modifica non alteri la natura generale del contratto.
Le suddette modifiche rientrano nella fattispecie delle VARIANTI, si rammenta, pertanto che:
1. È necessaria l’osservanza di forme di pubblicità successiva obbligatoria (art. 106, co. 5 d.lgs. 50/2016):
a) Per i contratti di importo superiore alle soglie comunitarie 🡪 le stazioni appaltanti pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori
ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale. b) Per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie 🡪 la pubblicità avviene in ambito nazionale |
2. La modifica è soggetta a un limite di valore (art. 106, co. 7 d.lgs. 50/2016): 🡪 per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. 🡪 In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. |
3. La modifica va comunicata ad ANAC (art. 106, co. 14 d.lgs. 50/2016). 🡪 per le modalità di comunicazione si veda il Comunicato del Presidente ANAC del 23.11.2016 🡪 si rammenta che alla luce delle indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 268 del 19 marzo 2020 i termini di comunicazione previsti dal richiamato comma 14 dell’art. 106 d.lgs. 50/2016 sono aumentati a 90 gg. |
10) Risoluzione del contratto
Si rammenta che ragioni di urgenza possono accelerare anche il procedimento per la risoluzione del contratto in caso di inadempimento dell’esecutore. In particolare, in presenza di ragioni di urgenza, il termine assegnato all’esecutore per controdedurre ai contestati ritardi per negligenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali può essere anche inferiore a 10 gg. Si richiama di seguito la norma di riferimento.
Quando – al di fuori dei casi di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali (art. 108, co.3) – l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. | Art. 108, co. 4 d.lgs. 50/2016 |
11) Incarichi di progettazione e connessi
Per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice - e non dalla stessa dipendenti - quando i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per
le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati, si segnala la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all’art. 63 d.lgs. 50/2016 anche per incarichi di progettazione e connessi, salva adeguata motivazione anche alla luce di quanto meglio indicato al precedente punto 5 della presente elencazione.
12) Programmazione ed emergenza
Con riferimento agli obblighi di programmazione si segnala il rinvio operato dall’art.163, co. 4, d.lgs. 50/2016 agli artt. 191, co. 3 e 194, co. 1, lett. e) d.lgs. 267/2000, che indica agli Enti locali il procedimento da adottare per garantire copertura finanziaria, anche in assenza di impegno contabile programmato, agli affidamenti effettuati per esigenze di somma urgenza.
13) Progettazione
Con riferimento all’attività di progettazione in relazione ai lavori, si rammenta che ai sensi dell’art. 23, co. 4 d.lgs. 50/2016 è consentita l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
14) Appalti nei settori speciali
Anche con riferimento agli appalti nei settori speciali si applicano le disposizioni sulla riduzione dei termini di presentazione delle domande e delle offerte di cui agli art. 60 e 61 d.lgs. 50/2016, in forza dell’espresso rinvio a tali norme contenuto nell’art. 122 d.lgs. 50/2016.
Inoltre, gli enti aggiudicatori possono ricorrere alla procedura negoziata senza previa indizione di gara, di cui all'articolo 63 d.lgs. 50/2016, nei casi e nelle circostanze espressamente previsti all’articolo 125 d.lgs. 50/2016. Tra questi, s segnala l’ipotesi espressamente prevista dalla lettera d) della norma da ultimo richiamata:
nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'ente aggiudicatore, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all’ente aggiudicatore. | Art. 125, co. 1, lett. d) d.lgs. 50/2016 |
15) Specifici lavori nel settore dei beni culturali
Si rammenta, infine, che ai sensi dell’art. 148 d.lgs. 50/2016 lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati
congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l'affidamento congiunto.
Per tali lavori è consentita, nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro, l’esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 163 d.lgs. 50/2016. Entro i medesimi limiti di importo, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4 d.lgs. 50/2016.
16) RUP
In relazione alle difficoltà di diverse medio-piccole stazioni appaltanti si rammenta che ai sensi dell’art. 31, co. 11 d.lgs. 50/2016.
Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando, comunque, il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza.
Si rinvia per ulteriori, più articolate, indicazioni in merito alle Linee Guida ANAC n. 3 Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni.
17) Inversione Procedimentale
Si rammenta che in forza del disposto dell’art. 1, comma 3 Legge 55/2019. L. 55/2019 è prevista anche per gli affidamenti nei settori ordinari – come già in quelli per i settori speciali ai sensi dell’art. 133, co. 8, d.lgs. 50/2016 - la possibilità di inversione procedimentale, ossia di esaminare le offerte prima della verifica di idoneità degli offerenti.
3. PROVVEDIMENTI EMANATI NEL CONTESTO DELLA ATTUALE FASE EMERGENZIALE
1) D.L. n. 18 del 17 marzo 2020
Con il d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria), il Legislatore nazionale ha introdotto alcune disposizioni di carattere puntuale che riguardano l’accelerazione e la semplificazione degli acquisti in urgenza, per far fronte all’emergenza sanitaria.
1) L’art. 72 comma 2 lett. a) prevede che per porre in essere iniziative volte alla promozione, a livello internazionale, del Paese e del Made in Italy si possa ricorrere, fino al 31 dicembre 2020, anche alla procedura negoziata di cui all’art. 63, co. 6 del d.lgs. 50/2016.
2) L’art. 75 riguarda gli acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese: le amministrazioni aggiudicatrici sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una “start-up innovativa” o un “piccola e media impresa innovativa”.
Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac.
E’ comunque richiesta la previa verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di antimafia.
Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni possono stipulare immediatamente il contratto ed avviare l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del d.lgs. n. 50/2016 (c.d. standstill).
3) L’art. 86 dispone che per realizzare le misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19, è autorizzata fino al 31 dicembre 2020, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.
4) L’art. 99 comma 3 riguarda gli acquisti degli enti del Servizio Sanitario nazionale finanziati tramite donazioni: sino al 31 luglio 2020, possono essere effettuati mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.
5) L’art. 120 comma 3 consente alle istituzioni scolastiche di acquistare le piattaforme e i dispositivi digitali, mediante ricorso alle convenzioni CONSIP e qualora non sia possibile anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6) L’art. 91 riguarda, invece, non le procedure di affidamento ma l’esecuzione degli appalti e introduce disposizioni per escludere l’applicazione di penali a carico degli esecutori in caso di ritardi dovuti all’emergenza; inoltre, si prevede la possibilità di erogare l’anticipazione sul corrispettivo nei casi di consegna in via d’urgenza.
2) Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020
Con Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020, sono state emanate anche le disposizioni della Protezione Civile concernenti “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2020).
Ambito di applicazione oggettivo
- l’ordinanza riguarda:
a) tutti gli interventi urgenti e necessari all’organizzazione ed all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’emergenza oltre per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento:
- alla prosecuzione delle misure urgenti già adottate dal Ministro della salute, alla disposizione di eventuali ulteriori misure di interdizione al traffico aereo, terrestre e marittimo sul territorio nazionale;
- al rientro delle persone presenti nei paesi a rischio ed al rimpatrio assistito dei cittadini stranieri nei paesi di origine esposti al rischio, all’invio di personale specializzato all’estero;
- all’acquisizione di farmaci, dispositivi medici, di protezione individuale, e biocidi.
b) gli interventi per il ripristino o potenziamento, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture necessari al superamento dalla specifica emergenza ed all’adozione delle misure volte a garantire la continuità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.
Ambito di applicazione soggettivo
- l’ordinanza riguarda gli interventi eseguiti:
- dalla Protezione Civile,
- dai soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive adottate sempre dalla Protezione Civile.
Per la realizzazione delle attività incluse nell’ordinanza, sono previste deroghe a diverse normative nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
Disposizioni relative ai contratti pubblici
Con specifico riferimento alla normativa in tema di contratti pubblici, l’ordinanza prevede la possibilità di avvalersi:
della procedura negoziata ai sensi dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 | della procedura di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del d.lgs. n.50/2016; con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 possono essere derogati, come anche il termine per la trasmissione all’ANAC della documentazione, per i controlli. |
Come di consueto nelle ordinanze di Protezione civile, sono individuate le specifiche disposizioni del codice dei contratti che possono essere derogate.
Articolo del d.lgs. n. 50/2016 oggetto di deroga | Finalità della disapplicazione |
21 | allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione |
32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98 | allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale; |
35 | allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale |
37 e 38 | allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza |
40 e 52 | allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni |
determinate dal contesto emergenziale lo richiedono | |
60, 61 e 85 | allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente |
63, comma 2, lettera c) | relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all’articolo 26, comma 6, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016; |
95 | relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma; |
97, | relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque; |
31 | allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali; |
24 | allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali; |
25, 26 e 27 | allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti; |
157 | allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza; |
105 | allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; |
106 | allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC. |
E’ ammessa ai fini dell’assegnazione dei contratti, l’accettazione di autocertificazioni circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, da verificare ai sensi dell’articolo 163, comma 7, del d.lgs. n. n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all’art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
Per l’acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività oggetto dell’ordinanza è previsto il ricorso alle procedure di cui agli articoli 36 e 63, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all’interno delle white list delle Prefetture. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività oggetto dell’ordinanza, è previsto che la verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del d. lgs. n. 50 del 2016, possa avvenire richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto,
assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.
4. ULTERIORI DISPOSIZIONI RILEVANTI
Accanto alle disposizioni sopra richiamate si possono ricordare ulteriori previsioni con analoghe finalità contenute in diverse e preesistenti fonti normative. Si citano di seguito le principali, senza pretesa di esaustività.
⮚ In proposito, vengono anzitutto in rilievo alcune disposizioni contenute nel d.lgs. 159/2011, recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e, specificamente, gli artt. 92, co. 3 e 94, co. 2 e 3.
Il primo dei due articoli (l’art. 92, co. 3) prevede che, in caso di urgenza, le stazioni appaltanti possano procedere alla stipula, all’approvazione o all’autorizzazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia.
Tuttavia, in questa ipotesi, i contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre erogazioni previsti dall’art. 67 del medesimo codice sono corrisposti sotto condizione risolutiva.
Inoltre, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, emergano circostanze rilevanti ai sensi del Codice antimafia tali per cui, ove note, sarebbe stata preclusa la conclusione del contratto, le stazioni appaltanti sono tenute a revocare le autorizzazioni e le concessioni o a recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (art. 94, co. 2).
Tuttavia, revoca o recesso sono preclusi nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero qualora l’operatore economico che fornisce beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico non sia sostituibile in tempi rapidi (art. 94, co. 3).
⮚ Diverse sono le previsioni semplificatorie e acceleratorie previste con riguardo all’espletamento di procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza.
Al riguardo, viene in rilievo l’art. 18 del d.lgs. 208/2011, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE”, che permette di aggiudicare contratti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, dandone comunque adeguata motivazione, in presenza, ad esempio, di un’urgenza dipesa da situazioni di crisi o da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non compatibili con i termini imposti dalle procedure ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara [cfr. art. 18, co. 2 lett. c) e e)]. Inoltre, in un’ottica semplificatoria, il d.lgs. 152/2006, concernente “Norme in materia ambientale”, prevede all’art. 6, co. 4, lett. a), l’esclusione dal campo di applicazione del citato decreto – con riguardo, anche,
ad esempio, alla valutazione di impatto ambientale – per i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza.
⮚ Xxxxxx, poi, vengono in rilievo la L. 164/2014 con la quale viene convertito il d.l. 133/2014, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. Nello specifico, l’art. 9, intitolato “interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM”, prevede specifiche disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure.
⮚ In tema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, l’art. 11 del d.lgs. 142/2015, dopo aver chiarito che le strutture di accoglienza vengono individuate secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici, specifica che “è consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione”.
Il presente documento è stato approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del 22 aprile 2020.