Assicurazione per le spese di riparazione
Assicurazione per le spese di riparazione
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Con il presente documento informativo vi offriamo una breve sintesi della vostra assicurazione. Essa non è però completa. Il contenuto completo del contratto è riportato nel Contratto di assicurazione/Dichiarazione di adesione, nelle Condizioni di assicurazione allegate e nelle Informazioni importanti per l’oggetto dell’assicurazione. Per essere pienamente informati, vi invitiamo a leggere per intero tutti i documenti.
Le informazioni sulla protezione dei vostri dati personali sono riportate nel documento allegato "Informazioni sulla protezione dei dati".
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Oggetto dell'assicurazione per le spese di riparazione è il rimborso delle spese per le riparazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito del mancato funzionamento di un componente assicurato, entro i termini di durata dell'assicurazione.
Sono assicurati diversi componenti meccanici ed elettrici del vostro autoveicolo.
Informazioni dettagliate a riguardo dei componenti assicurati sono riportate nelle Condizioni di assicurazione.
Quali sono le spese a nostro carico?
In caso di mancato funzionamento di un componente assicurato, entro i termini di durata dell'assicurazione, saranno a nostro carico:
i costi di manodopera secondo le tariffe orarie indicate dal costruttore,
il costo dei materiali secondo i xxxxxx non vincolanti consigliati dal costruttore (limite massimo),
i costi per gli interventi di verifica, misura e regolazione secondo i tempari indicati dal costruttore, qualora necessari in concomitanza con l'eliminazione di un guasto,
spese per la mobilità come ad es. spese di traino, trasporto ferroviario, auto a noleggio, pernottamento e telefono (se specificamente concordato).
A quanto ammonta l'importo dell'indennizzo?
L’indennizzo è limitato ai costi del pezzo sostitutivo ivi compresi i costi di smontaggio e montaggio, se le spese di riparazione ne superano il valore.
L'importo massimo dell'indennizzo dovuto per ogni guasto è limitato al valore di mercato dell'autoveicolo danneggiato al momento del verificarsi del guasto.
L'ammontare del massimale eventualmente concordato per singolo guasto è desumibile dal vostro Contratto di assicurazione/ Dichiarazione di adesione.
Franchigia
Siete obbligati a partecipare al costo dei materiali rimborsabili con una quota percentuale, a seconda della distanza percorsa dell'autoveicolo al momento della comparsa del danno, o un importo forfettario (se specificamente concordato).
Che cosa non è assicurato?
ad esempio, non sono coperte:
🗶 Le spese per lavori di riparazione che sono dovute alla perdita della funzionalità di un componente assicurato se tale perdita è conseguenza del difetto di un componente non assicurato.
🗶 Le spese per lavori di riparazione di componenti il cui indennizzo è espressamente escluso dalle Condizioni di assicurazione.
🗶 Gli interventi di manutenzione, controllo, pulizia o cura prescritti o consigliati dal costruttore.
🗶 Le spese per materiali di consumo come ad es. combustibili, oli, liquidi di raffreddamento e antigelo.
🗶 Danni secondari diretti o indiretti.
Ci sono esclusioni dalla copertura?
Vi sono una serie di casi in cui la copertura assicurativa è esclusa. In ogni caso sono esclusi dalla copertura assicurativa ad esempio:
! i danni causati da incidente,
! i danni provocati da azioni illecite colpose o dolose,
! danni causati da modifiche alla struttura originale del veicolo (ad es. tuning, disattivazione limitatore velocità, installazione impianto a gas ecc.) o dal montaggio di accessori o parti non originali non omologati dal costruttore del veicolo.
Quanto alla polizza assicurativa proposta, trattasi di un'assicurazione per le spese di riparazione. Essa vi copre in caso di spese di riparazione impreviste correlate all'utilizzo di un autoveicolo.
Che obblighi ho?
A titolo d'esempio valgono i seguenti vincoli:
Avete l’obbligo di fare eseguire gli interventi di manutenzione, controllo e o cura prescritti o consigliati dal costruttore sull'autoveicolo secondo le specifiche del costruttore.
E’ fatto espresso divieto di manomettere o comunque ritoccare il contachilometri. Un eventuale difetto o la sostituzione del contachilometri devono essere immediatamente segnalati.
E’ necessario attenersi alle istruzioni del costruttore, contenute nel libretto d‘istruzioni per l'uso del veicolo. Denunciateci ogni danno immediatamente e in ogni caso prima dell'inizio della riparazione.
Vi è fatto obbligo di far eseguire la riparazione presso le officine menzionate nelle Condizioni di assicurazione. Dovete inoltre, secondo la possibilità, ridurre il danno e in tale ottica seguire le nostre istruzioni.
Quando e come devo pagare?
Il premio unico o iniziale deve essere pagato alla stipula del contratto di assicurazione/sottoscrizione della dichiarazione di adesione, e comunque in ogni caso entro e non oltre 14 giorni dal ricevimento del contratto di assicurazione/dichiarazione di adesione. Le scadenze di pagamento successive sono riportate sulla fattura relativa al premio. A seconda dell'accordo preso, il pagamento può essere fatto su base mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Le rate vanno pagate a seconda del tipo di pagamento concordato (bonifico, riscossione tramite mandato di addebito diretto SEPA o carta di credito).
Quando inizia la copertura e quando termina?
La copertura assicurativa decorre dal pagamento del premio iniziale o del premio unico, tuttavia non prima del momento concordato.
Qualora, al verificarsi di un guasto, il premio iniziale o il premio unico non sia stato ancora versato, l'assicuratore è esonerato dall'obbligo di adempimento. Se il premio iniziale o il premio unico viene versato solo dopo la data fissata di entrata in vigore dell'assicurazione, la copertura assicurativa sarà fatta partire dalla data concordata.
Per ulteriori informazioni sull'inizio del periodo assicurativo potete consultare il Contratto di assicurazione/Dichiarazione di adesione.
Come posso disdire la polizza?
La polizza assicurativa termina alla data concordata. Maggiori dettagli risultano nelle Condizioni di assicurazione e nelle relative disposizioni di legge.
Inoltre, in particolari condizioni, le parti reciprocamente possono recedere anzitempo dal contratto assicurativo. Ad esempio, questo è possibile dopo un guasto. E comunque fatti salvi altri casi che diano diritto al recesso se ed in quanto previsti nel Contratto di assicurazione/Dichiarazione di adesione.
FASCICOLO INFORMATIVO
Contratto di garanzia “post vendita”
Harley Extended Warranty Financed
CG Car-Garantie Versicherungs-AG Filiale Italiana Xxx Xxxxxxx 0,
00000 X. Xxxxxx xx Xxxxxxx (XX)
Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Copyright CG Car-Garantie Versicherungs-AG – Ultimo aggiornamento 22.05.2018
Sommario Nota Informativa
Nota Informativa
ai sensi dell’Art.185 D.Lgs. n. 209/2005
1. Informazioni sulla CarGarantie 3
2. Informazioni sul contratto 3
2.1 Contenuto 3
2.2 Ambito, decorrenza e limiti di validità 3
2.3 Esclusioni 3
2.4 Doveri dell’aderente/ assicurato 3
2.5 Cessione del diritto e prescrizione 4
2.6 Regolazione dei danni 4
2.7 Conseguenze di una violazione dei doveri 4
3. Informazioni sui reclami 4
Glossario 5
Condizioni di assicurazione 5 - 8
Informativa Regolamento (UE) 2016/679 9 - 10
Indicazioni in caso di guasto 10
Nota Informativa ai sensi dell’Art.185 D.Lgs. n.209/2005
Contratto di garanzia “post vendita” Harley Extended Warranty Financed
Avvertenza: la Nota Informativa è compilata secondo lo schema predisposto dall’IVASS che però non ne ha controllato il contenuto.
L’ADERENTE/ASSICURATO deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Il contraente si impegna a comunicare all’aderente/assicurato le CGA vigenti fra assicuratore e contraente prima dell’inclusione del veicolo finanziato.
1. Informazioni su CarGarantie
Dall’inizio degli anni 70 CarGarantie è precursore nei concetti di garanzia e fidelizzazione clienti dedicati alle aziende concessionarie di automobili.
Nel 1971, infatti, viene fondata CarGarantie GmbH e viene introdotta la garanzia di 12 mesi per veicoli usati.
CarGarantie offre un vasto portafoglio prodotti che va dai programmi di garanzia per auto nuove a quello per auto usate. I programmi di contatto di CarGarantie con i clienti permettono una efficace fidelizzazione dei clienti a lungo termine e l'incremento delle attività after-sale.
I collaboratori di XxxXxxxxxxx sono impegnati quotidianamente per offrire la massima professionalità.
Una base dati ineguagliabile e un know-how unico permettono il calcolo di premi adeguati al mercato con garanzia di stabilità a lungo termine, così come una dettagliata analisi dei guasti ed un efficace controllo dei costi.
La Filiale Italiana ha indirizzo in:
Xxx Xxxxxxx 0,
00000 X. Xxxxxx xx Xxxxxxx (XX)
Tel. x00 000 0000000
Fax x00 000 0000000
Indirizzo e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx
Sede legale della CG Car-Garantie Versicherungs- Aktiengesellschaft:
Xxxxxxxxxx Xxxxxx 00
00000 Xxxxxxxx x. Xxxxxxxx - Xxxxxxxx
Tel. x00 (0)000 0000 0
Fax x00 (0)000 0000 000
Indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa essendo iscritta nell’elenco I delle imprese con sede in uno Stato membro in regime di stabilimento, tenuto da ISVAP, al n. 1.00037 ed essendone soggetta a controllo.
La gestione dei sinistri ha sede operativa per l’Italia in xxx Xxxxxxx 0, 00000 X. Xxxxxx xx Xxxxxxx (XX).
Il responsabile è il sig. Xxxxxx Xxxx, che è anche responsabile della Filiale Italiana.
Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana.
In caso di controversie il foro competente territorialmente sarà quello di Verona o, in caso di aderente/assicurato consumatore, quello del luogo di residenza o di domicilio.
L’ammontare del patrimonio netto (Eigenkapital), regolarmente certificato nell’ultimo anno, ammonta ad Euro 45.849.003,91 alla data del 31.12.2015.
Il capitale sociale interamente versato di CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft ammonta a Euro 6.225.000,00. L’indice di Solvibilità (Solva-Ermittlung) di CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, calcolato come rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile (Euro 45.849.003,91) e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dall’attuale normativa tedesca (Euro 19.652.381), alla data del 31.12.2015 risulta pari a ca. 233,30%.
2. Informazioni sul contratto
2.1. Contenuto
La polizza copre le spese di riparazione o sostituzione di veicoli fino a 3,5 t, compresa la manodopera, per un periodo di validità stabilito ed indicato (di solito uno o due anni), a condizione che il guasto riguardi una componente compresa tra quelle indicate nel contratto.
Vale il principio di causalità diretta, ossia la copertura avviene quando il guasto è provocato direttamente da una componente coperta dalla polizza (§ 1,2). Quando invece il guasto è provocato da una componente non coperta dall’assicurazione, la polizza non copre il guasto neppure se indirettamente venisse coinvolta una componente che sarebbe coperta dalla polizza.
2.2 Ambito, decorrenza, limiti di validità
L’elenco delle componenti escluse è tassativo e non sarà mai soggetto a deroghe.
La polizza comincia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza biennale del costruttore, a condizione che vi sia stato il pagamento del premio.
L’assicurazione vale nel territorio italiano o europeo a patto, in questo ultimo caso, che la permanenza dell’automobile all’estero non superi le sei settimane.
2.3 Esclusioni
Nelle esclusioni meritano segnalazione le ipotesi in cui venga utilizzato il veicolo senza intervenire su una componente che necessita di riparazione (si intende, logicamente, a condizione che il contraente lo sappia) oppure vengano utilizzati materiali inadatti (vedi glossario).
2.4 Doveri dell’aderente/assicurato
In primo luogo si tratta di fare eseguire i lavori di manutenzione, controllo e assistenza prescritti o raccomandati dal produttore presso il rivenditore del veicolo o un officina autorizzata
2.5 Cessione del diritto, prescrizione e decadenza
Insieme al veicolo viene ceduto il contratto di assicurazione ed i diritti che ne derivano.
Vale la prescrizione legale di cui all’art. 2952 c.c.
E’ prevista la decadenza dal diritto, per volontà delle parti, se non viene denunciato il sinistro (guasto) entro sei mesi dal suo verificarsi e comunque entro sei mesi dalla scadenza del periodo di validità dell’assicurazione.
2.6 Regolazione dei danni
La riparazione può essere eseguita presso il rivenditore dell’auto o presso una officina autorizzata dal produttore (costruttore).
I costi della manodopera vengono rimborsati completamente secondo le tabelle dei tempi in uso presso il costruttore.
Per quanto riguarda i costi delle componenti coperte dalla polizza, essi vengono pagati secondo i listini prezzo del produttore al momento del guasto
2.7 Conseguenze di una violazione dei doveri
E’ previsto l’obbligo dell’aderente/assicurato di segnalare immediatamente il guasto e, in ogni caso, è previsto l’obbligo di segnalarlo prima dell’inizio della riparazione, facendo poi pervenire la fattura di riparazione all’assicuratore entro un mese dalla sua data di emissione.
La violazione degli obblighi di cui sopra da parte dell’aderente/assicurato implica la facoltà dell’assicuratore di non corrispondere l’indennizzo.
Tale facoltà sussiste anche per la violazione di uno qualsiasi tra gli ulteriori obblighi previsti al punto 6,4 del contratto:
• permettere ad un incaricato di CG di ispezionare in qualsiasi momento il veicolo e fornirgli, su richiesta, le informazioni necessarie per appurare la natura del danno;
• se possibile, ridurre le conseguenze del danno attenendosi alle istruzioni di CG e se le circostanze lo permettono, richiedere tali istruzioni prima che venga iniziata la riparazione.
3. Informazioni sui reclami
Reclami alla compagnia
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società, indirizzandoli a CG Car-Garantie Versicherungs-AG - Filiale Italiana - Ufficio relazione clienti - Via Marconi, 2 – I 00000 X. Xxxxxx xx Xxxxxxx (XX), Tel. 000 0000000 - Fax 000 0000000, e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, FAX: 00 00000000, Pec:
xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Reclami al contraente
Eventuali reclami, riguardanti il contraente devono essere presentati per iscritto e inviati via posta, telefax o comunicazione di posta elettronica al seguente recapito: Santander Consumer Bank S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxx – Xxxxx Xxxxxxx X’Xxxxxxx 00/X, 00000 Xxxxxx – Xxxxxx – fax 000 00000000 – e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, specificando numero di polizza e una descrizione esaustiva della doglianza.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo al contraente, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, FAX: 00 00000000, Pec:
xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Eventuali aggiornamenti o variazioni al presente Fascicolo Informativo verranno pubblicati sulla parte italiana del sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxx
Il rappresentante legale Xxxx Xxxxxx
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Glossario
Di seguito le spiegazioni/definizioni delle principali espressioni e dei termini tecnici contenuti nella Nota Informativa e nel Contratto
Assicurazione: copertura dei rischi connessi con la riparazione del veicolo in caso di guasto.
Aderente/assicurato: privato o società che risulta proprietario o detiene legittimamente il veicolo a qualsiasi altro titolo, ne è l’utilizzatore finale ed accenda un finanziamento con il contraente.
Contraente: Santander Consumer Bank Assicuratore: CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Complessivo di rotazione: componente rigenerata. Tale componente viene smontata, riparata, riassemblata e testata in modo che le caratteristiche tecniche di performance siano le stesse di quelle della componente originale.
Componenti: parti del veicolo, ivi inclusi i ricambi, che potrebbe essere necessario sostituire in caso di guasto.
Danno: evento che determina un guasto dell’automobile. Funzionalità: adeguatezza all’uso cui la componente è destinata. Incidente: evento che agisce dall’esterno, improvvisamente e in modo indiretto e meccanico.
Materiali inadatti: prodotti lubrificanti quali oli, liquido per radiatore, combustibili ecc. non autorizzati dalla casa costruttrice. Produttore: casa costruttrice dell’automobile.
Sinistro: danno indennizzabile in base alla polizza.
Trattamento non idoneo del veicolo: un utilizzo del veicolo/automobile che è contrario alle prescrizioni della casa costruttrice e/o alle regole che un aderente/assicurato di normale diligenza seguirebbe (ad esempio non circolare con il livello dell’olio sotto il minimo).
Venditore: concessionario o rivenditore anche multimarche di automobili.
Condizioni di assicurazione
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA) E INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE
"Harley Extended Warranty Financed"
A: INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE
I. Assicuratore
CG Car-Garantie Versicherungs-AG Filiale Italiana
Xxx Xxxxxxx, 0
00000 Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx XX Xxxxxx
II. Indirizzo postale Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni IVASS:
L'autorità di vigilanza competente è l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, Xxx. 00000 Xxxx.
III. Indicazioni importanti in caso di sinistro
Per fare valere il Suo diritto alla copertura assicurativa e garantire una rapida elaborazione, Le consigliamo di fare eseguire la riparazione dal concessionario dove ha effettuato l'acquisto. Inoltre, chieda al concessionario di informare telefonicamente CarGarantie del sinistro prima di iniziare la riparazione.
Nel caso in cui non dovesse far eseguire la riparazione dal concessionario dove ha effettuato l'acquisto, informi telefonicamente CarGarantie del sinistro prima dell'inizio della riparazione. A questo proposito è disponibile un servizio nei giorni e orari di seguito indicati:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 i nostri operatori sono a vostra disposizione al numero di tel.: x00 000 0000 000
Qualora non sia possibile inviare una comunicazione telefonicamente, il sinistro deve essere segnalato via e-mail o fax subito prima della riparazione:
Gestione guasti xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx Fax: x00 000 0000 000
È nel Suo interesse seguire le istruzioni degli operatori.
Se la riparazione viene eseguita dal concessionario dove ha effettuato l'acquisto, le pratiche possono essere affidate direttamente a questo concessionario. In tal caso Xxx dovrà sostenere soltanto le spese di riparazione non rimborsabili, che il concessionario provvederà a fatturarle separatamente.
Se la riparazione non viene eseguita dal concessionario dove ha effettuato l'acquisto, CarGarantie rimborserà la fattura da presentare direttamente nei Suoi confronti, quando la fattura sarà quietanzata. In base agli accordi presi con l'operatore di CarGarantie, il pagamento di questa riparazione può essere effettuato anche direttamente a favore dell'officina esecutrice. In tal caso Xxx dovrà sostenere soltanto le spese di riparazione non rimborsabili, che il concessionario provvederà a fatturarle separatamente.
B: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
La “Harley Extended Warranty Financed” è disciplinata da un contratto in forma collettiva tra Santander Consumer Bank, Corso Xxxxxxx X’Xxxxxxx 33/E, 10126 Torino (contraente) e XxxXxxxxxxx (assicuratore). Le motociclette nuove Harley-Davidson, di seguito i veicoli, finanziate da Santander Consumer Bank, su richiesta
dell'aderente/assicurato, possono essere registrate dal concessionario, per conto del contraente, come veicoli assicurati ai sensi del contratto in forma collettiva e sono assicurate nell'ambito delle presenti condizioni generali di assicurazione. Il veicolo assicurato deve essere immatricolato e deve disporre di un'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile in Italia.
Valgono le seguenti condizioni:
§ 1 Contenuto
1. L'aderente/assicurato sottoscrive, ai sensi delle seguenti condizioni di cui al § 4, una copertura assicurativa attraverso Santander Consumer Bank per i guasti ai componenti elencati al § 2, punto 1 per il periodo di validità concordato. L'assicuratore è CG Car-Garantie Versicherungs-AG. La copertura assicurativa si estende esclusivamente al veicolo finanziato dal contraente, il quale, al momento della stipula della polizza non deve superare 3 mesi e/o un chilometraggio totale di 1500 km (calcolata dal giorno della prima immatricolazione).
2. Qualora un componente coperto dall'assicurazione perda la propria funzionalità entro il periodo di validità e non in seguito al guasto di componenti esclusi dalla copertura assicurativa, l’aderente/assicurato avrà diritto a un rimborso delle conseguenti spese di riparazione. Un'ulteriore condizione per il diritto al rimborso è costituita dall'osservanza delle disposizioni di cui al § 4.
3. Le riparazioni coperte dall’assicurazione comprendono anche gli interventi di collaudo, misurazione e regolazione necessarie in relazione all’eliminazione di un danno soggetto a copertura; sono esclusi dall’assicurazione gli interventi di manutenzione, ispezione, pulizia e assistenza.
4. L’assicurazione non comprende le spese relative all’acquisto di liquidi come p.e. carburante, olio, refrigeranti e antigelo, refrigerante clima, olio compressore clima, liquido idraulico, grasso, detergenti, filtri e cartucce del filtro e i danni conseguenti diretti e indiretti (p. es. spese di soccorso stradale e rimorchio, spese di deposito, spese di trasporto, spese di smaltimento e l’indennizzo per mancato utilizzo o danni conseguenti a delle componenti non assicurate).
§ 2 Ambito, decorrenza e limiti di validità dell'assicurazione
1. La polizza copre tutte le parti del veicolo descritto nel contratto di assicurazione tranne le dotazioni supplementari o speciali non disponibili presso il produttore, i danni dovuti a incidenti e/o atti vandalici, le componenti soggette a naturale ed elevata usura come i dispositivi di scarico, incluso il catalizzatore (tranne il dispositivo di scarico originale Harley- Davidson/Screamin Eagle®), catene, ruote dentate, pignoni, dischi frizione, spingidisco, ferodo della frizione, pastiglie dei freni, dischi dei freni, tamburi dei freni, lampadine, candele di accensione, batterie, batterie ibride, batterie per veicoli a propulsione elettrica, accumulatori, condensatori, relè, tubi flessibili, ammortizzatori e pneumatici così come materiali di consumo e materiali ausiliari. Tubazioni, candele di accensione e minuterie sono coperte quando hanno perso la loro efficienza in un rapporto di causalità con un danno con diritto d'indennizzo.
2. Periodo di validità dell’assicurazione
a) La copertura assicurativa decorre dalla data di immatricolazione o il cambio di immatricolazione del veicolo a favore dell’aderente/assicurato, al più presto
alla scadenza della garanzia di fabbrica definita dalla casa costruttrice.
b) La copertura assicurativa termina allo scadere della durata concordata.
3. Validità territoriale
La “Harley Extended Warranty Financed” è valida nel paese in cui il veicolo è immatricolato, e anche in altri paesi europei in caso di viaggi temporanei, come vacanze o viaggi d’affari. Non si può parlare di un viaggio temporaneo, quando il veicolo si trova prevalentemente al di fuori del paese in cui ê stato immatricolato per un periodo superiore alle sei settimane.
§ 3 Esclusioni
Non considerando cause concomitanti, sono esclusi dalla copertura assicurativa i seguenti danni:
a) per incidente, ovvero un evento che agisce dall'esterno improvvisamente e in modo diretto e meccanico;
b) attribuiti a negligenza ed imperizia, per cattivo utilizzo, intenzionale e doloso del veicolo, sottrazione, in particolare furto, utilizzo non autorizzato, rapina e appropriazione indebita, per danni dovuti all’intervento diretto di animali, di eventi come tempeste, grandine, gelo, corrosione, fulmini, pietrisco, terremoti o infiltrazioni d’acqua, bruciature, incendi o esplosioni
c) per fatti di guerra di ogni tipo, guerre civili, disordini interni, scioperi, serrate, terrorismo, vandalismo, embargo o altre ingerenze o per energia nucleare;
d) che derivino dalla partecipazione a manifestazioni a carattere di corsa o dai relativi giri di prova;
e) che siano stati causati da modifiche alla struttura originale del veicolo (ad es. tuning, disattivazione limitatore velocità) o dal montaggio di accessori o parti non originali, che non siano omologati dal costruttore del veicolo;
f) per l'utilizzo di un pezzo che necessitava di una riparazione, a meno che non sia dimostrato che il guasto non è in relazione con la necessità di una riparazione o che il pezzo al momento del guasto era stato riparato almeno provvisoriamente da una persona esperta;
g) se l’aderente/assicurato ha utilizzato il veicolo almeno temporaneamente come taxi, per noleggio con e senza conducente, per scuola guida, per servizi di corriere, per il trasporto di persone o cose a scopo commerciale
h) che sorgono per l’impiego di carburanti inadatti o causati da mancanza di fluidi (lubrificatore, oli, liquidi refrigeranti ecc.)
i) per i quali deve intervenire una terza persona o per eliminare i quali sia necessario l'intervento del costruttore o che siano imputabili a un difetto di costruzione o del materiale, verificatosi in un gran numero di veicoli di quel tipo (difetto di serie) e per il quale, a seconda del tipo e della frequenza, sia necessario in linea di massima l'intervento del costruttore.
j) che sorgono in seguito all’utilizzo del veicolo con carichi diretti o trainati superiori a quelli ammessi dal produttore.
§ 4 Condizione per il diritto al rimborso
La condizione per qualsivoglia diritto al rimborso prevede che
l'aderente/assicurato :
a) faccia eseguire e documentare, secondo le prescrizioni del costruttore, dal rivenditore o da un‘officina autorizzata riconosciuta dal costruttore del veicolo in
questione, i lavori di manutenzione, controllo e assistenza prescritti o raccomandati dal costruttore. Il superamento fino a 3.000 km delle prescrizioni chilometriche date dal costruttore e/o il superamento fino a tre mesi delle prescrizioni temporali date dal costruttore, è innocuo anche se il superamento di una delle prescrizioni menzionate fa decadere il diritto alla garanzia. L’inosservanza di una delle predette prescrizioni provoca il venire meno della garanzia solo se tale inosservanza è causa del danno. E’ sufficiente un concorso causale. Il concorso causale viene presunto.
All’aderente/assicurato rimane la facoltà di provare l’assenza di causalità.
b) si astenga dall'intervenire o manomettere il contachilometri e provveda a segnalare immediatamente all'assicuratore un difetto o una sostituzione del contachilometri, indicandone il relativo chilometraggio;
c) si attenga alle istruzioni del costruttore contenute nel libretto d'istruzioni per l'uso del veicolo.
§ 5 Trasferimento dei diritti
In caso di vendita del veicolo assicurato, i relativi diritti passano al nuovo proprietario unitamente alla proprietà del veicolo.
§ 6 Liquidazione del sinistro
1. Officine autorizzate
Se l'aderente/assicurato non fa eseguire la riparazione dal rivenditore, è tenuto a farla effettuare da una (diversa) officina autorizzata riconosciuta dal produttore della marca del veicolo (riparazione di terzi).
2. Diritti dell'aderente/assicurato
All‘aderente/assicurato vengono rimborsati completamente i costi di manodopera contemplati dall‘assicurazione secondo i tempari del costruttore. I costi del materiale contemplati dall’assicurazione vengono rimborsati secondo i listini prezzo del produttore della componente al momento del guasto.
Se i costi di riparazione superano il valore di un complessivo di rotazione eventualmente utilizzabile per la riparazione il rimborso si limita al costo di tale complessivo di rotazione maggiorato dei costi di manodopera per la sostituzione, con applicazione del paragrafo 1.
L‘importo massimo del risarcimento previsto dall’assicurazione si limita, per ogni danno, al valore del veicolo danneggiato al momento del sinistro. Per il modello Trike il rimborso massimo è fissato in Euro 8.000,00 IVA compresa per singolo guasto.
Su richiesta dall’aderente/assicurato XxxXxxxxxxx, in presenza di un danno da coprire, lo conferma in modo vincolante all’officina terza e consegna una conferma di rimborso dei costi previsti in base al contratto. L’effettiva esecuzione della riparazione è condizione imprescindibile per qualsiasi prestazione di garanzia. In via eccezionale vengono eseguite prestazioni di garanzia senza esecuzione di una riparazione da parte di un’officina terza se il valore residuo di un veicolo e/o un valore massimo di riparazione, concordato espressamente e circostanziato nella cifra, siano inferiori ai costi di riparazione.
3. Rivendicazione di diritti
L'aderente/assicurato è autorizzato e tenuto a rivendicare tutti i diritti esclusivamente e direttamente nei confronti di XxxXxxxxxxx.
4. Condizione per il diritto al rimborso dell'aderente/assicurato
La condizione per qualsivoglia diritto al rimborso prevede che l'aderente/assicurato:
a) segnali il guasto a CarGarantie senza ritardo e, in ogni caso, prima dell'inizio della riparazione;
b) permetta a un incaricato di XxxXxxxxxxx di ispezionare in qualsiasi momento il veicolo e fornisca allo stesso, su richiesta, le informazioni necessarie per appurare la natura del guasto;
c) se possibile, riduca le conseguenze del guasto attenendosi alle istruzioni di CarGarantie; se le circostanze lo permettono, dovrà richiedere tali istruzioni prima dell'inizio della riparazione;
d) faccia eseguire la riparazione al rivenditore o presso un'officina autorizzata riconosciuta dal costruttore della marca del veicolo;
e) faccia pervenire a CarGarantie la fattura relativa alla riparazione entro un mese dalla data della riparazione, in cui siano chiaramente riportati in dettaglio i costi per i lavori eseguiti, suddivisi per costi di manodopera con indicazione delle ore, e costi relativi a ricambi e materiali. Nel caso previsto al punto 2, ultima parte, deve essere inviato un corrispondente preventivo. Se deve essere eseguita una riparazione che non ha ancora avuto esecuzione è sufficiente, per la verifica e conferma di rimborso dei costi da parte di XxxXxxxxxxx, che venga inviato a CarGarantie il preventivo di spesa con l’indicazione di quanto sopra.
5. Conseguenze di infrazioni degli obblighi
a) Qualora un obbligo di collaborazione non venga intenzionalmente rispettato, XxxXxxxxxxx è esonerata dall'obbligo di prestazione. In caso di violazione di un obbligo per colpa grave, XxxXxxxxxxx è autorizzata a ridurre la prestazione in rapporto alla gravità della colpa, qualora la violazione influisse sull'appuramento o sull'entità dell'obbligo di erogazione della prestazione. La conoscenza e la colpa dell'aderente/assicurato equivalgono alla conoscenza e alla colpa dell'contraente.
b) Se una violazione di un obbligo viene commessa con l'intenzione di procurare un vantaggio illegale per sé o per un terzo, XxxXxxxxxxx è esentata dall'obbligo di erogare la prestazione.
Se si accerta un dolo con sentenza definitiva per condotta fraudolenta o tentativo di frode, le condizioni si intendono dimostrate
§ 7 Diritto di opzione
Con l'inizio della copertura assicurativa l'aderente/assicurato ha diritto a ricevere irrevocabilmente tutte le prestazioni dovute, a condizione che non abbia ceduto all'officina incaricata della riparazione il diritto alle spese di riparazione rimborsabili.
§ 8 Obblighi di terzi
Qualora, in caso di sinistro, la prestazione debba essere erogata da un terzo oppure si possa rivendicare un indennizzo derivante da altri contratti di assicurazione, questi obblighi di prestazione
hanno la precedenza. Qualora, a causa dello stesso sinistro, sussistano anche diritti di rimborso per il medesimo contenuto nei confronti di terzi, nel complesso non si può pretendere un indennizzo superiore all'importo del danno totale. Qualora si possa rivendicare un indennizzo da altri contratti di assicurazione, l'aderente/assicurato è libero di scegliere a quale assicuratore segnalare il sinistro. Se l’aderente/assicurato segnala il danno a CarGarantie, le prestazioni saranno erogate in anticipo nell'ambito della “Harley Extended Warranty Financed”.
§ 9 Pagamento di premi o contributi
Il debitore del premio assicurativo è il contraente. All'aderente/assicurato spetta un obbligo contributivo nei confronti del contraente per l'ottenimento della copertura assicurativa. La dichiarazione di adesione per l’iscrizione contiene informazioni relative al periodo, all'importo e al destinatario del contributo che l'aderente/assicurato deve versare per ottenere la copertura assicurativa. La scadenza del contributo si evince dall'accordo tra l'aderente/assicurato e il contraente. Il contributo deve essere pagato conformemente a quanto disciplinato nella dichiarazione di adesione. L'inosservanza dei termini di pagamento di una rata concordata pone a rischio la copertura assicurativa. In caso di mancato pagamento, il veicolo assicurato viene escluso del contratto in forma collettiva.
§ 10 Diritto di rifiuto
XxxXxxxxxxx ha il diritto, subito dopo l'iscrizione da parte del contraente, di rifiutare l'assunzione di rischio senza addurre motivi. In caso di rifiuto, la copertura assicurativa decade con effetto retroattivo e non si deve versare alcun premio assicurativo.
§ 11 Diritto di recesso
L’aderente/assicurato potrà recedere dal presente contratto fino a 14 giorni dalla data della stipula del contratto, oppure, qualora non coincidesse con quest’ultima, dalla data in cui l’assicurato riceve il fascicolo informativo sul prodotto acquistato.
In caso di durata poliennale della copertura, l’Assicurato non ha diritto di recesso alla scadenza di ciascuna annualità di durata dell’assicurazione in quanto beneficia di uno sconto di premio rispetto a coperture di durata annuale. Tale sconto di premio, relativamente la polizza emessa da CarGarantie è pari mediamente al 26% per i 24 mesi e circa 20% per i 36 mesi.
§ 12 Comunicazioni che si riferiscono al rapporto assicurativo
Le comunicazioni riguardanti il rapporto assicurativo devono avvenire sempre in forma scritta. Le comunicazioni destinate a CarGarantie hanno effetto appena pervengono a CarGarantie oppure, nel caso di comunicazioni dell'aderente/assicurato, al contraente.
§ 13 Prescrizione ai sensi di legge
I diritti dell’aderente/assicurato derivanti dalla polizza assicurativa entrano in prescrizione entro 2 anni dal sinistro occorso.
§ 14 Foro competente
Per controversie derivanti dal rapporto assicurativo la competenza giurisdizionale si determina in base alla sede aziendale dell'aderente/assicurato.
§ 15 Diritto applicabile
Il presente contratto è soggetto al diritto italiano.
INFORMATIVA IVASS
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società, indirizzandoli a CG Car-Garantie Versicherungs-AG - Filiale Italiana - Ufficio relazione clienti - Via Marconi, 2 – I 00000 X. Xxxxxx xx Xxxxxxx (XX), Tel. 000 0000000 - Fax 000 0000000, e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, FAX: 00 00000000
Pec: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Informativa Regolamento (UE) 2016/679
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Trattiamo i vostri dati anche per salvaguardare i nostri interessi legittimi e di terzi (Art. 6, par. 1 f) del RGPD. Quest'ultimo aspetto può risultare particolarmente necessario:
- a garanzia della sicurezza IT e dell'operatività IT,
- per la promozione dei nostri prodotti assicurativi,
- per impedire e individuare reati e atti illeciti: utilizziamo soprattutto le analisi dei dati per la ricerca di indicazioni che possono far emergere frodi assicurative.
Inoltre, trattiamo i vostri dati personali per l'adempimento di obblighi legali, come ad es. le disposizioni di vigilanza sui regolamenti, gli obblighi di conservazione dei dati a livello commerciale e fiscale o delle nostre funzioni di consulenza. La base giuridica per il trattamento dei dati personali in questo caso è costituita dalle rispettive disposizioni di legge congiuntamente all'Art. 6, par. 1 c) del RGPD.
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di tale intenzione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore.
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Costruttore automobilistico/Importatore:
Nei programmi di garanzia e/o di assicurazione concordati con i costruttori o importatori di veicoli, i vostri dati contrattuali ed eventualmente relativi ai sinistri, ad es. per la creazione di statistiche, sono trasmessi ai costruttori o importatori di veicoli.
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Per l'adempimento dei nostri obblighi contrattuali e di legge, noi ci serviamo in parte di fornitori di servizi esterni.
Un elenco dei terzisti e dei fornitori di servizi da noi impiegati, con i quali non abbiamo solo relazioni commerciali effimere, può essere consultato nella sua versione aggiornata sul nostro sito internet all'indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx
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Possiamo inoltre trasmettere i vostri dati personali ad altri destinatari, come ad es. alle autorità per l'adempimento di obblighi di notifica per legge (ad es. autorità fiscali o autorità giudiziarie).
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Provvederemo a cancellare i vostri dati personali non appena le finalità precedentemente citate non saranno più necessarie. In tal senso può capitare che i dati personali vengano conservati per il tempo in cui possono essere avanzate pretese nei confronti della nostra compagnia (disposizioni di legge in materia da tre o fino a trent'anni). Inoltre, terremo archiviati i vostri dati personali fino a che lo dovremo fare per legge. Specifici obblighi di conservazione e fornitura di documentazione sono contenuti tra l'altro nel codice del commercio, nella regolamentazione fiscale e nella legge sul riciclaggio di denaro. I termini di archiviazione possono in tal caso arrivare fino a dieci anni.
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Decisioni automatizzate singoli eventi
In base alle vostre informazioni in merito all'evento assicurato, ai dati memorizzati relativi al vostro contratto ed, eventualmente, alle relative informazioni ricevute da terzi, noi decidiamo relativamente ai nostri obblighi di servizio, parzialmente in modalità completamente automatizzata. Le decisioni completamente automatizzate si basano su regole precedentemente stabilite dalla compagnia per la ponderazione delle informazioni.
Indicazioni in caso di guasto
Al fine di attivare un intervento assicurativo e procedere ad una rapida regolazione della pratica, La preghiamo di osservare le seguenti regole:
• In caso di guasto, tutti i lavori di riparazione possono essere eseguiti presso la concessionaria dove è stato acquistato il veicolo. Sarà la concessionaria a prendere contatto con XxxXxxxxxxx e regolare tutte le formalità.
• Se la riparazione tuttavia non dovesse essere eseguita presso la concessionaria venditrice del veicolo, La preghiamo di rivolgersi, sia nel Suo paese che all’estero, ad ogni altra officina autorizzata e riconosciuta dalla casa costruttrice del veicolo. In questo caso sarà necessario comunicare il guasto prima della riparazione a CarGarantie ai seguenti numeri: telefono: x00 000 0000000 I nostri collaboratori sono raggiungibili dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.
• Nel caso in cui fosse impossibile segnalare il guasto telefonicamente, La preghiamo di comunicarlo senza indugio e prima della riparazione per iscritto o per fax a: CG Car- Garantie Versicherungs-AG CG Car-Garantie Assicurazioni S.p.A. Filiale Italiana Xxx Xxxxxxx, 0 X 00000 X. Xxxxxx xx Xxxxxxx (XX) Fax x00 000 0000 000 e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx
• La denuncia di guasto allegata è da inviare a CarGarantie. Contestualmente alla denuncia di guasto, è necessario inviare la documentazione (copia fatture) comprovante la regolare esecuzione della manutenzione prevista dal costruttore.
• Al fine di assicurare una rapida e precisa regolazione della pratica, La preghiamo di seguire le istruzioni dei nostri addetti.
• Consigliamo di far eseguire la riparazione presso la concessionaria dalla quale è stato acquistato il veicolo. Sarà la concessionaria ad occuparsi di tutte le formalità e a regolare i costi direttamente con CarGarantie.
• Nel caso la riparazione non possa essere eseguita presso la concessionaria dalla quale è stato acquistato il veicolo, vi sono due possibilità: inviare a CarGarantie la fattura debitamente quietanzata, i costi di tutte le prestazioni soggette a rimborso verranno liquidate rapidamente e senza difficoltà; oppure previo accordo, la liquidazione dei costi di riparazione può avvenire anche direttamente da parte di CarGarantie all’officina che ha eseguito il lavoro.