Provincia di Prato)
COMUNE DI
(Provincia di Prato)
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER IL COMUNE DI (CIG DERIVATO
)
* * * * *
Con la presente scrittura privata da tenere a valere ad ogni effetto di legge, appaia e risulti come:
TRA
- COMUNE DI - con sede legale in , C.F.
- e P.I. , in persona del Responsabile dell’Area nato/a a il , a ciò delegata in forza del provvedimento Sindacale n° del , domiciliata/o presso la Sede comunale, la/il quale interviene nel presente atto per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta (di seguito denominato “Il Comune” o “Amministrazione affidante”)
E
- con sede legale in P.I.
C.F. , rappresentata
da nella sua qualità di legale
rappresentante come risulta da CCIAA di (di seguito nominata per brevità, “Ditta” o “appaltatore”, o “broker”),
PREMESSO CHE:
1) con determinazione n. del , esecutiva, veniva
stabilito di procedere all'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo, congiuntamente ai Comuni di , per il periodo 01.01.2021/31.12./2023;
2) con la medesima determinazione sono stati approvati i documenti di gara, da tenersi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi, sulla piattaforma START, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in applicazione dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per un valore complessivo dell’appalto pari ad € 29.425,77, di cui €
per il Comune di ;
3) con determinazione n. del , come risulta dai verbali delle sessioni di gara tenutesi nei giorni
, il servizio è stato aggiudicato a
;
4) detta determinazione ha assunto piena efficacia dal , stante la positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di gara a carico del soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016;
.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di , come sopra rappresentato, conferisce l'appalto relativo al servizio di brokeraggio assicurativo a
, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna e si obbliga ad eseguire tutte le attività inerenti il servizio alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti ad esso allegati, come elencati al successivo art. 4, o in esso richiamati, nonché all’osservanza della normativa in materia e del Codice Civile, nonché del D.Lgs 50/2016. In relazione alle norme tecniche o speciali incidenti sulle attività oggetto della prestazione, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alla disciplina di settore.
Articolo 2 - CORRISPETTIVO
Il contratto di brokeraggio non ha un’onerosità diretta per l’Amministrazione, considerato che l’intera e totale remunerazione del servizio sarà parte del premio assicurativo. La remunerazione è determinata sulla base della percentuale di provvigione inserita nei vari contratti assicurativi che il Comune ha in corso e sulla base della percentuale di provvigione offerta dal Broker in sede di gara, pari a:
- per il ramo altri rischi (non RCA): ;
- per il ramo rischio RCA: .
Resta inteso che dette provvigioni saranno applicate in occasione della futura collocazione delle polizze assicurative, successivamente alla scadenza del termine naturale dei contratti in essere.
Articolo 3 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata di anni 3 (dal 01/01/2021 al 31/12/2023).
In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso di cui agli artt. 108 e 109 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., il broker in carica si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 90 giorni, al fine di consentire il passaggio delle competenze al nuovo contraente.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni, per un massimo di 6 mesi, qualora entro il termine di scadenza del contratto non si sia ancora conclusa la procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente.
Articolo 4 - ALLEGATI CONTRATTUALI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’appalto viene concesso dal Comune di ed accettato da
sotto l’osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:
a) capitolato speciale di appalto ed allegati;
b) progetto tecnico;
c) offerta economica.
I documenti elencati alle lettere a) e c) sono allegati al presente contratto; il progetto tecnico, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritto dalle parti, è conservato dal Comune Committente presso il RUP. Sono a carico totale dell'appaltatore gli oneri previsti all'art. 6 del capitolato speciale di appalto.
Ai sensi dell’art. 24 della L.R.T. n. 38/2007, l'appaltatore ha l’obbligo di informare immediatamente il comune committente di qualsiasi atto di
intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
A tal fine si dà atto che il comune committente ha trasmesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a sua volta a trasmettere copia del Decreto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto.
Il comune committente, verificata l'eventuale violazione, la contesta all'appaltatore per iscritto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni Articolo 5 - REFERENTE DEL SERVIZIO
Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un referente unico per il servizio oggetto del presente contratto ed un suo sostituto.
Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, come
prescritto all’art. 8 del capitolato speciale di appalto, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.
Articolo 6 - RESPONSABILITA’ E GARANZIE
Il Broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.
Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.
Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico purché derivanti dall’esecuzione del presente servizio.
Il Comune avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/05, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.
L’appaltatore è in possesso di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile professionale valida per tutto il periodo contrattuale stipulata con
.
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato cauzione definitiva, mediante
n. - emessa il da
, per l’importo di €
, in applicazione dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, [ridotto del 50% per gli effetti del combinato art.103, comma 1, e art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, essendo l’Appaltatore in possesso di certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n.
rilasciato dall'organismo Accreditato
).]
La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di appalto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso di spese che il comune committente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore o per diversa assegnazione dell’appalto in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’appaltatore. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il comune committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto, in modo tale che l’importo complessivo garantito rimanga inalterato per tutta la durata dell’appalto; resta salvo per la stazione appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione sarà svincolata ai sensi di legge.
Articolo 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI
L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
L'appaltatore è, inoltre, obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono viene eseguito l'appalto.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, il comune committente potrà effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio, sospendere l’emissione dei mandati di pagamento e procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, anche all’escussione della cauzione definitiva. Sulle somme sospese non saranno corrisposti interessi, né l'appaltatore potrà porre eccezioni o pretendere risarcimenti da parte della stazione appaltante.
Articolo 8 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di inadempienze e penalità si applica l'art. 12 del capitolato speciale di appalto, con le modalità prescritte.
Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
a) cessione del contratto;
b) subappalto non autorizzato;
c) le fattispecie indicate all’art. 12 del capitolato speciale di appalto.
Nelle ipotesi sopraindicate, il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, nonché al riconoscimento della responsabilità civile e penale, sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione del Comune in forma di lettera raccomandata o PEC.
Costituiscono, inoltre, cause di risoluzione di diritto del contratto, anche se sopravvenute:
- l’impossibilità accertata, per l’appaltatore, a realizzare la prestazione ad iniziata esecuzione del presente contratto;
- le violazione di obblighi derivanti dal DPR 62/2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001”.
Il comune committente, ai sensi dell’art. 1373 c.c., si riserva la possibilità di recedere dal contratto di appalto a suo insindacabile giudizio, impegnandosi a corrispondere all’appaltatore le somme dovute per le prestazioni sino a quel giorno maturate.
È fatto salvo ogni diritto del comune committente al risarcimento per i danni subiti.
Articolo 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
Per la particolare tipologia della prestazione, l'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte, eccetto che per l'attività di formazione.
L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per il Comune di risolvere il contratto ipso
facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.
Articolo 10 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Eventuali controversie tra il comune committente e l'appaltatore durante l’esecuzione del servizio, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall’art. 206 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tutti gli altri casi, o qualora la procedura di accordo xxxxxxx non avesse esito positivo, è esclusa la competenza arbitrale ed eventuali controversie saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Prato.
Articolo 11 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’appalto è il seguente: CIG CUC 8541110AEF – CIG DERIVATO .
L'appaltatore, assumendosi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e successive modifiche, si impegna:
a) ad utilizzare il conto corrente o lo strumento idoneo già comunicato al Comune come conto dedicato alle operazioni finanziarie relative alla gestione del presente contratto;
b) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con soggetti a qualsiasi titolo interessati al presente rapporto, quali, ad esempio, subappaltatori o subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche, a pena di nullità assoluta di detti contratti;
d) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, qualora il contraente avesse notizia di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto c), informando contestualmente sia il Comune di Montemurlo che la Prefettura- Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Articolo 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I contraenti, al fine di dare attuazione al Regolamento UE 2016/679 (RGPD) ed al D.Lgs. 196/2003 (per quanto compatibile) in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche, si configurano e rapportano come segue:
-IL COMUNE DI MONTEMURLO è il titolare del trattamento dei dati personali che verranno forniti all’appaltatore nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto. Questo tratterà i dati forniti con l'esclusiva finalità di gestire l'esecuzione del presente contratto, attraverso personale designato ed istruito. Gli stessi dati confluiranno esclusivamente negli atti amministrativi del procedimento riferito all'affidamento ed all'esecuzione del presente contratto e saranno conservati nell'archivio del Comune, ai sensi di legge;
- L’APPALTATORE, per i dati personali che verranno forniti dal Comune committente al fine di essere trattati per suo conto, per le finalità di cui al presente contratto, viene individuato come “Responsabile del trattamento” ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, e si impegna a:
- trattare i dati personali esclusivamente per le finalità indicate;
- attuare il principio di minimizzazione durante il trattamento e l'eventuale conservazione (trattamento soltanto dei dati necessari per la predetta finalità di trattamento);
- rispettare le norme in materia di sicurezza richieste dall'art. 32 del Reg.UE;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si impegnino alla riservatezza;
- non comunicare ad altri, nè divulgare i dati personali forniti, senza il consenso degli interessati;
- segnalare tempestivamente eventuali casi di violazione dei dati personali, che possano mettere in pericolo i diritti delle persone interessate;
- al termine della prestazione del servizio, impegnarsi a cancellare o restituire i dati personali consegnati per il trattamento, salvo l'obbligo di legge di conservarli.
Articolo 13 - REGISTRAZIONE E SPESE
La registrazione del presente atto verrà fatta in caso d’uso e le spese di stipula saranno a carico del richiedente la registrazione.
L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR n.642/1972 come da autorizzazione n.35653 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Prato in data 27/11/2014 per l'importo di € .
Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, codice dei contratti pubblici D.Lgs.
n. 50/2016, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti
informatici su n. pagine a video, viene letto dalle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD) e s.m.i..
Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi secondo le prescrizioni di cui all'art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD) e s.m.i..
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Comune di Dirigente/Responsabile di Area (firmato digitalmente) La ditta Legale rappresentante ( firmato digitalmente)