Accordo di cooperazione tra la
Accordo di cooperazione tra la
commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e
l’Autorità europea del lavoro
La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, rappresentata ai fini della firma del presente accordo di cooperazione dal presidente della commissione amministrativa,
e
l’Autorità europea del lavoro, rappresentata ai fini della firma del presente accordo di cooperazione dal suo direttore esecutivo,
in appresso denominate individualmente «la parte» o collettivamente «le parti»,
visto il regolamento (UE) 2019/1149 che istituisce l’Autorità europea del lavoro (in appresso: il regolamento 2019/1149) (1) per assistere gli Stati membri e la Commissione europea nell’effettiva applicazione ed esecuzione del diritto dell’Unione in materia di mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione e di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all’interno dell’Unione;
visto l’articolo 72 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in appresso: il regolamento 883/2004) (2), in virtù del quale la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in appresso: la CA) è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o di interpretazione derivante dalle disposizioni dei «regolamenti di coordinamento» (3) o di ogni altro accordo concluso nell’ambito dei suddetti regolamenti;
visto l’articolo 13, paragrafo 11, del regolamento 2019/1149, in virtù del quale, nell’ambito della mediazione, la CA e l’Autorità europea del lavoro (in appresso: l’ELA – European Labour Authority) devono stabilire un accordo di cooperazione al fine di garantire una buona cooperazione, coordinare le attività di comune accordo ed evitare duplicazioni in casi di mediazione concernenti la questione sia della sicurezza sociale che del diritto del lavoro;
(1) Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che
istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344.
(2) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
(3) Il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, incluse le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e (CEE) n. 574/72 del Consiglio nella misura in cui siano ancora applicabili, il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 859/2003 che estende le disposizioni dei
regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.
visto l’articolo 14 del regolamento 2019/1149, in virtù del quale l’ELA, in tutte le sue attività, si prefigge di garantire la cooperazione, evitare sovrapposizioni, promuovere sinergie e complementarità con altre agenzie decentrate dell’Unione e organismi specializzati, quali la CA;
visto l’articolo 74 bis del regolamento n. 883/2004, in virtù del quale, fatti salvi i compiti e le attività della CA, l’ELA sostiene l’applicazione di detto regolamento in conformità dei compiti che le sono attribuiti dal regolamento 2019/1149 ed entrambe le parti collaborano allo scopo di coordinare le attività di mutuo accordo ed evitare duplicazioni. A tal fine, la CA conclude un accordo di cooperazione con l’ELA;
vista la lunga esperienza acquisita dalla CA nelle questioni che riguardano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
considerando che l’Autorità europea del lavoro e la CA devono cooperare strettamente nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, al fine di realizzare sinergie ed evitare duplicazioni;
hanno convenuto quanto segue:
TITOLO I
Disposizioni generali Articolo 1
Finalità, definizioni e principi generali
(1) Il presente accordo di cooperazione tra la CA e l’ELA (in appresso: l’accordo di cooperazione) ha la finalità di istituire un quadro di cooperazione nell’ambito del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mirando di conseguenza a coordinare le attività ed evitare duplicazioni in modo da tenere conto della ripartizione giuridica delle competenze fra entrambe le parti nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
(2) Ai fini dell’accordo di cooperazione, l’espressione «coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale» ha il significato attribuitole dai regolamenti di coordinamento.
(3) Nell’applicare il presente accordo di cooperazione, entrambe le parti si ispirano ai principi stabiliti nel regolamento 2019/1149 e nei regolamenti di coordinamento:
(a) come previsto dal regolamento 2019/1149, in particolare dal suo articolo 1, paragrafo 2, l’ELA assiste gli Stati membri e la Commissione nell’effettiva applicazione ed esecuzione del diritto dell’UE in materia di mobilità dei lavoratori e di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all’interno dell’UE;
(b) come previsto dal regolamento n. 883/2004, in particolare dal suo articolo 72, la CA è incaricata, tra l’altro, di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dai regolamenti di coordinamento, agevolare l’applicazione uniforme, promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri e favorire il ricorso alle nuove tecnologie per agevolare la libera circolazione delle persone;
(c) dalle lettere a) e b) risulta che l’ELA consulta la CA e, se necessario, riferisce ad essa ogni volta che affronta questioni contemplate dall’articolo 72 del regolamento n. 883/2004.
(4) Xxxx’applicare il presente accordo di cooperazione, l’ELA e la CA si impegnano a rispettare i principi di leale cooperazione e fiducia reciproca, garantendo inoltre una comunicazione efficace tra di loro. Qualora non siano indicati termini specifici nel presente accordo di cooperazione, le parti si adoperano per rispondere a richieste effettuate dall’altra parte riguardanti questioni relative al presente accordo di cooperazione entro un periodo di tempo ragionevole e si impegnano a tenersi reciprocamente informate in caso di ritardi per fornire le informazioni richieste.
(5) Nell’ambito della loro cooperazione reciproca, le parti collaborano, si assistono e si xxxxxxxxxx a vicenda, nel rispetto delle competenze di cui al paragrafo 3.
TITOLO II
Disposizioni orizzontali sulla cooperazione nell’ambito del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Articolo 2
Ambito della cooperazione
Fatto salvo il titolo III, che prevede misure e procedure specifiche in caso di controversie tra Stati membri, che potrebbero essere sottoposte a mediazione, il presente titolo riguarda tutti gli aspetti della cooperazione orizzontale nel settore del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra la CA e l’ELA.
Articolo 3 Informazione reciproca
Al fine di salvaguardare la migliore modalità di comunicazione in merito a tutte le questioni attinenti al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrambe le parti concordano le misure seguenti:
(a) vengono invitati, in qualità di partecipanti speciali, rappresentanti dell’ELA alle riunioni della CA, dei suoi gruppi di lavoro e di qualsiasi altro organismo istituito dalla CA, ogniqualvolta siano all’ordine del giorno questioni pertinenti al mandato e alle attività dell’ELA, in conformità del regolamento di procedura della CA;
(b) vengono invitati rappresentanti della CA e della sua segreteria alle riunioni del consiglio di amministrazione dell’ELA e di qualsiasi altro organismo istituito nell’ambito dell’ELA, ogniqualvolta siano all’ordine del giorno questioni pertinenti al mandato e alle attività della CA, in conformità del regolamento di procedura del consiglio di amministrazione o dell’organismo pertinente;
(c) su richiesta di una delle parti, la parte responsabile della riunione organizza incontri preparatori prima o incontri conclusivi dopo le riunioni di cui alle lettere a) e b);
(d) qualora la rispettiva parte lo approvi, i resoconti dei lavori o i verbali delle riunioni di cui alle lettere a) e b) vengono inviati all’altra parte a titolo informativo;
(e) le parti possono proporre l’organizzazione di laboratori congiunti su base periodica per discutere argomenti specifici di cooperazione e interesse comune, nonché per garantire sinergie e complementarità nelle loro attività. L’ordine del giorno di questi laboratori deve essere comunemente concordato tra le parti;
(f) la CA e l’ELA si informano reciprocamente in merito ai rispettivi programmi di lavoro annuali non appena questi ultimi vengono adottati dalla rispettiva parte. Una delle parti può esprimere interesse per attività e argomenti specifici e, in tal caso, entrambe le parti concordano modalità di lavoro abituali in merito a tali argomenti e attività;
(g) le parti possono concordare l’avvio di iniziative congiunte relative ad argomenti di interesse comune nell’ambito del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, quali analisi, programmi di formazione, studi, valutazione dei rischi, questionari, campagne d’informazione, raccolta di dati statistici ecc.;
(h) la CA informa l’ELA in merito a tutte le decisioni pertinenti che adotta per quanto riguarda l’interpretazione e l’applicazione dei regolamenti di coordinamento. Tale informazione viene resa disponibile non appena la decisione viene adottata; in caso di raccomandazioni, conclusioni o decisioni formali della CA, viene resa disponibile dopo l’adozione da parte della CA, prima che esse vengano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I testi pertinenti devono essere resi disponibili tramite i punti di contatto unici di cui all’articolo 5;
(i) l’ELA informa l’AC in merito a tutte le decisioni pertinenti adottate dal consiglio di amministrazione, relative ad argomenti che rientrano nell’ambito della cooperazione tra la CA e l’ELA, non appena tali decisioni vengono adottate. I testi pertinenti devono essere resi disponibili tramite i punti di contatto unici di cui all’articolo 5;
(j) su richiesta di una delle parti, la parte destinataria della richiesta trasmette qualsiasi altra informazione o testo che possa interessare l’altra parte e non contenga informazioni riservate o sensibili;
(k) entrambe le parti possono concordare altre misure intese a migliorare la loro cooperazione nell’ambito del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Articolo 4
Repertorio di informazioni pertinenti
(1) Le parti stabiliscono di comune accordo la migliore modalità per condividere documenti tra loro, che può prevedere l’istituzione di un repertorio digitale contenente tutti i documenti pertinenti di interesse comune e accessibile per entrambe le parti.
(2) Ciascuna parte è responsabile dell’aggiornamento dei propri documenti.
Articolo 5 Contatto tra le parti
(1) I contatti e le comunicazioni fra entrambe le parti, in tutti gli aspetti dell’applicazione del presente accordo di cooperazione, si svolgono tramite punti di contatto unici (SPOC, single points of contact) che vengono resi noti dalle rispettive segreterie delle parti. Questi contatti vengono effettuati per quanto possibile utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Prima dell’entrata in vigore del presente accordo, le segreterie comunicano le modalità con cui lo SPOC può essere contattato.
(2) Le parti si informano a vicenda immediatamente in caso di modifiche allo SPOC.
(3) Ciascuna parte decide come organizzare il proprio SPOC; tuttavia, lo SPOC è l’unico punto di contatto tra le parti.
TITOLO III
Cooperazione nell’ambito della mediazione nel caso di una controversia concernente, in tutto o in parte, questioni di sicurezza sociale
Capitolo 1
Informazioni trasmesse dall’ELA alla CA in merito a una controversia concernente, in tutto o in parte, questioni di sicurezza sociale, a norma dell’articolo 13, paragrafo 11, primo comma, del regolamento 2019/1149
Articolo 6
Fase in cui l’ELA informa la CA
(1) Quando una controversia concernente, in tutto o in parte, questioni di sicurezza sociale, viene deferita all’ELA da tutti gli Stati membri parti della controversia, l’ELA informa la CA prima dell’avvio della prima fase del procedimento di mediazione. Lo stesso vale nei casi in cui l’ELA propone di avviare il procedimento di mediazione di propria iniziativa, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento 2019/1149, e tutti gli Stati membri parti della controversia accettano di parteciparvi.
(2) Se la notifica del deferimento di cui alla prima frase del paragrafo 1 non è pervenuta a tutti gli Stati membri che sono parti della controversia, l’ELA contatta lo Stato membro o gli Stati membri che non hanno effettuato una richiesta per confermare o meno la loro partecipazione alla mediazione. Una volta che tutti gli Stati membri abbiano confermato la loro partecipazione, l’ELA informa la CA prima dell’avvio della prima fase del procedimento di mediazione. Nel caso in cui uno o più Stati membri decidano di non partecipare alla mediazione, l’ELA non avvierà la prima fase della mediazione e non informa la CA.
(3) Inoltre, se nella controversia vengono introdotti nuovi elementi che riguardano la sicurezza sociale, inizialmente non evidenti o documentati, in qualsiasi fase dopo l’avvio del procedimento di mediazione l’ELA ne informa la CA. In caso di dubbi sul fatto che una
controversia riguardi, in tutto o in parte, questioni di sicurezza sociale, l’ELA e la CA decidono in proposito di comune accordo.
(4) Nei casi citati ai paragrafi da 1 a 3, l’ELA non avvia oppure sospende il procedimento relativamente alla parte che riguarda questioni di sicurezza sociale fino a quando la CA non trasmette all’ELA la propria decisione di richiedere o meno il deferimento della controversia ai sensi dell’articolo 8.
Articolo 7
Modalità di comunicazione delle informazioni
(1) A norma dell’articolo 6, quando informa la CA, l’ELA trasmette la relazione circostanziata di cui al regolamento di procedura applicabile alla mediazione dell’Autorità europea del lavoro e, se del caso, ogni altra documentazione presentata all’ELA dagli Stati membri riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La CA può richiedere ulteriori informazioni direttamente agli Stati membri interessati, ivi compreso mediante le loro delegazioni nazionali nella CA. Tutte le informazioni ricevute con questa modalità vengono inoltrate all’ELA, qualora il procedimento di mediazione prosegua in tale sede.
(2) Se la controversia riguarda, in tutto o in parte, questioni di sicurezza sociale, l’ELA informa tutti gli Stati membri parti della controversia che la relazione circostanziata sarà inviata alla CA. Le informazioni incluse nella relazione circostanziata che non riguardano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non vengono inviate alla CA.
(3) Una volta istituito il registro delle controversie di cui al regolamento di procedura applicabile alla mediazione dell’Autorità europea del lavoro, la CA ha accesso a tale registro. Detto accesso riguarda esclusivamente controversie o relative parti concernenti, in tutto o in parte, questioni di sicurezza sociale.
Capitolo 2
Deferimento di una controversia alla CA, su richiesta di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 11, terzo comma, del regolamento 2019/1149
Articolo 8
Termine e fase per la presentazione di una richiesta di deferimento alla CA
(1) La CA può chiedere il deferimento di una controversia prima dell’avvio della prima fase del procedimento di mediazione, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, e in qualsiasi altra fase nel corso del procedimento qualora venga informata dall’ELA, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3. A norma dell’articolo 13, paragrafo 11, del regolamento 2019/1149, tale deferimento è soggetto all’accordo di tutti gli Stati membri che sono parti della controversia.
(2) Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni pertinenti provenienti dall’ELA, come previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, la CA comunica all’ELA se:
(a) richiederà o meno all’ELA il rinvio alla CA della controversia relativa alla sicurezza sociale, unitamente a una giustificazione e a una dichiarazione che attesti l’accordo di tutti gli Stati membri parti della controversia di deferire alla CA la controversia relativa alla sicurezza sociale; e se
(b) la controversia riguardi o meno un problema di nuova interpretazione dei regolamenti di coordinamento che non è stato chiarito definitivamente dalla CA né da istituzioni quali la Corte di giustizia dell’Unione europea o da qualsiasi altro organismo specializzato incaricato dal diritto dell’Unione di fornire tali interpretazioni, e se rientri pertanto nella competenza esclusiva della CA trattare tale problema ai sensi dell’articolo 72 del regolamento n. 883/2004.
(3) L’ELA informa gli Stati membri parti della controversia in merito alla decisione adottata dalla CA.
(4) Qualora, entro il termine previsto dal paragrafo 2, la CA comunichi all’ELA che non richiederà il rinvio della controversia, l’ELA dà avvio al procedimento di mediazione in conformità del regolamento di procedura applicabile alla mediazione dell’Autorità europea del lavoro.
(5) Qualora, entro il termine previsto dal paragrafo 2, la CA non comunichi all’ELA se occorra o meno deferire la controversia, il procedimento viene sospeso e l’ELA informa gli Stati membri parti della controversia di conseguenza. In tal caso, l’ELA non avvia il procedimento di mediazione prima che la CA confermi la propria decisione in merito al dubbio di cui al paragrafo 2, lettera b). La CA si adopera per comunicare all’ELA entro il termine se la controversia possa basarsi su interpretazioni che sono state già fornite dalla Corte di giustizia dell’Unione europea o da qualsiasi altro organismo specializzato incaricato dal diritto dell’Unione di fornire tali interpretazioni, quale ad esempio la CA. In caso affermativo, l’ELA dà avvio al procedimento di mediazione.
(6) A norma del paragrafo 5, se la CA conferma che la controversia richiede una nuova interpretazione dei regolamenti di coordinamento e la CA non richiede il rinvio della controversia entro il termine, l’ELA non avvia il proprio procedimento di mediazione fino a quando non riceve la decisione della CA in merito a tale questione. L’ELA informa gli Stati membri parti della controversia di conseguenza e raccomanda loro la possibilità di deferire il caso alla CA affinché tale questione giuridica specifica venga trattata prima che sia possibile avviare il procedimento di mediazione dell’ELA.
(7) Se il procedimento di mediazione dell’ELA è stato avviato a norma dei paragrafi 4 e 5, e se nella controversia non vengono introdotti nuovi elementi concernenti la sicurezza sociale, diversi da quelli che erano inizialmente evidenti e documentati e che sono stati comunicati alla CA, quest’ultima non richiede all’ELA di deferire la controversia in seguito. In tali casi la controversia rimane oggetto della mediazione dell’ELA, a meno che quest’ultima riceva una richiesta di qualsiasi Stato membro che è parte della controversia, a norma dell’articolo 13, paragrafo 11, quarto comma, del regolamento 2019/1149.
Capitolo 3
Deferimento di una controversia alla CA, su richiesta di qualsiasi Stato membro che è parte della controversia, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 11, quarto comma, del regolamento 2019/1149
Articolo 9
Richiesta di qualsiasi Stato membro
(1) Qualsiasi Stato membro parte della controversia può richiedere, in qualunque fase della mediazione, di deferire alla CA la questione relativa alla sicurezza sociale. Quando perviene tale richiesta, l’ELA non avvia o, nel caso in cui il procedimento di mediazione sia già stato avviato, sospende il procedimento riguardante la sicurezza sociale. L’ELA sottopone alla CA la questione relativa alla sicurezza sociale a norma dell’articolo 7, ivi compresa la relazione circostanziata e qualsiasi altra documentazione pertinente. Se del caso, l’ELA avvia o prosegue il proprio procedimento di mediazione esclusivamente in merito alle questioni che non riguardano la sicurezza sociale. L’ELA informa gli Stati membri parti della controversia di conseguenza.
(2) Una volta pervenuta la richiesta di deferimento ai sensi del paragrafo 1, la CA tratta la questione secondo le proprie norme. Se la CA fosse del parere che, per xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, il procedimento di mediazione dell’ELA sia più adatto a trattare la controversia, la CA può raccomandare agli Stati membri interessati di rimettere la controversia all’ELA.
Articolo 10
Disaccordo di qualsiasi Stato membro parte della controversia in merito al deferimento alla CA della questione relativa alla sicurezza sociale
(1) Se qualsiasi Stato membro parte della controversia non accetta di deferire alla CA la questione relativa alla sicurezza sociale, l’ELA e la CA valutano il caso e concordano una raccomandazione congiunta non vincolante, rivolta agli Stati membri interessati, che indichi quale organismo possa risultare più efficace per trattare la controversia e tenga conto dei principi generali di cui all’articolo 1.
(2) Se, una volta ricevuta la raccomandazione congiunta non vincolante, vi è ancora disaccordo tra gli Stati membri in merito all’organismo cui sottoporre il caso, e considerando che sia la mediazione che la conciliazione sono procedimenti volontari, il problema astratto alla base del caso rimane di competenza della CA, che tratta la questione secondo le proprie norme.
Capitolo 4
Situazioni in cui una controversia è sottoposta all’ELA e alla CA Articolo 11
Opzioni di composizione delle controversie
(1) In linea di principio, gli Stati membri parti di una controversia che riguardi, in tutto o in parte, questioni di sicurezza sociale possono scegliere di sottoporre la loro controversia all’ELA o alla CA. Si deve evitare il ricorso simultaneo al procedimento di mediazione dell’ELA e alla procedura di conciliazione della CA per trattare lo stesso identico caso.
(2) Qualora si verifichi una situazione di questo tipo, l’ELA e la CA valutano il caso e concordano una raccomandazione congiunta non vincolante, rivolta agli Stati membri interessati, che indichi quale organismo possa risultare più efficace per trattare la controversia e tenga conto dei principi generali di cui all’articolo 1.
(3) Se, una volta ricevuta la raccomandazione congiunta non vincolante di cui al paragrafo 2, vi è ancora disaccordo tra gli Stati membri in merito all’organismo cui sottoporre il caso, e considerando che sia la mediazione che la conciliazione sono procedimenti volontari, il caso rimane di competenza della CA, che tratta la questione secondo le proprie norme.
Articolo 12
Inammissibilità della conciliazione o della mediazione in un caso che è stato oggetto di un parere non vincolante da parte della CA o dell’ELA
(1) In linea di principio, controversie trattate dall’ELA o dalla CA con l’adozione di un parere non vincolante non sono ammissibili a una procedura di composizione delle controversie a cura dell’altra parte. La presente disposizione si applica esclusivamente agli stessi casi o agli stessi aspetti di un caso.
(2) Alla fine del procedimento di mediazione/conciliazione, l’altra parte viene informata in merito al suo esito.
TITOLO IV
Disposizioni finali
Articolo 13 Valutazione della cooperazione
Le parti si adoperano per valutare, all’occorrenza, i progressi compiuti nell’attuazione del presente accordo di cooperazione e, se del caso, per discutere la possibilità di ulteriori attività di cooperazione e modifiche del presente accordo di cooperazione.
Articolo 14 Composizione delle controversie
Tutte le controversie che possano emergere in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo di cooperazione sono composte tramite consultazioni e trattative fra le parti.
Articolo 15 Modifiche e integrazioni
(1) Il presente accordo di cooperazione può essere modificato in qualsiasi momento previo accordo tra le parti. Tutte le modifiche e le integrazioni devono essere apportate per iscritto.
(2) L’accordo di cooperazione modificato entrerà in vigore alla data concordata da entrambe le parti.
Articolo 16 Entrata in vigore
Il presente accordo di cooperazione, sottoscritto dall’ELA e dalla CA, entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data di sottoscrizione della parte che l’ha firmato per ultima.
Per la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: | Per l’Autorità europea del lavoro: (firma elettronica) |
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX | XXXXXX-XXXXXX XXXXXXXX |
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA | DIRETTORE ESECUTIVO |
Data: |