COMUNE DI GRADO
COMUNE DI GRADO
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxx (XX)
COPERTURA ASSICURATIVA
ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE
DURATA DEL CONTRATTO:
DALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2021 ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2024
Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all’emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.
Le Parti sono d’accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le “informative al contraente” previste dalla legge.
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Attività e caratteristiche del rischio
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Buona fede Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art. 3 Pagamento del premio
Art. 4 Durata dell’assicurazione
Art. 5 Modifiche all’assicurazione
Art .6 Aggravamento del rischio
Art .7 Diminuzione del rischio
Art. 8 Disdetta – recesso in caso di sinistro
Art. 9 Coassicurazione e delega
Art. 10 Oneri fiscali
Art. 11 Foro Competente
Art. 12 Interpretazione del contratto
Art. 13 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. 14 Assicurazione per conto di chi spetta
Art. 15 Regolazione del premio
Art. 16 Estensione territoriale
Art. 17 Clausola broker
Art 18 Situazione sinistri
Art. 19 Ispezione delle cose assicurate
Art 20 Forma delle comunicazioni e del contratto assicurativo e appendici Art 21 Rinvio alle norme di legge
Art 22 Tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art. 1 Forma di copertura
Art. 2 Oggetto della copertura
Art. 3 Esclusioni
Art. 4 Enti esclusi
SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 1 Spese di demolizione, sgombero, bonifica
Art. 2 Perdita pigioni
Art. 3 Rimborso onorari periti
Art. 3 bis) Rimborso oneri dell’assicurato per la gestione della pratica-produzione della documentazione Art .4 Rimborso onorari consulenti
Art. 5 Ricorso terzi
Art. 6 Rischio locativo
Art. 7 Ricorso locatari
Art. 8 Rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili in genere Art. 9 Fenomeno elettrico
Art. 10 Maggiori costi
Art. 11 Delimitazioni di garanzia
Sub sezione FURTO
Art. 12 Xxxxx, rapina, estorsione di valori
Art. 13 Furto, rapina, estorsione dei beni definiti alla voce fabbricati e contenuto Art. 13 bis Furto di beni posti all’aperto
Art. 14 Portavalori
Art. 15 Differenziale storico artistico
Sub sezione ELETTRONICA
Art. 16 Archivi e supporti dati elettronici
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 Obblighi in caso di sinistro
Art. 2 Esagerazione dolosa del danno
Art. 3 Procedura per la valutazione del danno
Art. 4 Mandato dei periti
Art. 5 Operazioni peritali
Art. 6 Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Art. 7 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale Art. 8 Leeway Clause
Art. 9 Limite massimo dell’indennizzo
Art.10 Rinuncia al diritto di surroga
Art. 11 Anticipo sulle indennità
Art. 12 Pagamento dell'indennizzo
Art. 13 Indennizzo separato per ciascuna partita
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio Art. 2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti Art. 3 Riparto di coassicurazione
Art. 4 Disposizione finale
APPENDICE
ESCLUSIONE CYBER
ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art.1 - Definizioni
Acqua condotta e/o traboccamento d’acqua da occlusione, e/o rigurgito fognature e/o fuoriuscita di liquidi in genere..... | Danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuori uscita di acqua e di liquidi in genere, a seguito di guasto o rottura, traboccamento, rigurgito, intasamento gronde e pluviali, occlusione di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni, fognature, in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza, comprese loro adiacenze e pertinenze. |
Allagamenti | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/ o alluvioni, salvo quanto previsto per la garanzia “acqua condotta” e/o traboccamento d’ acqua da occlusione, e/o rigurgito fognature. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Apparecchi ad impiego mobile | Impianti ed apparecchiature che per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi: personal computer, telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi di misurazione e di ricezione dati, lavagne luminose e simili, impianti radio, informatici e/o telefonici nonché apparecchiature stabilmente fissate su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente, ecc. Si intendono inclusi i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile. |
Archivi e dati elettronici | Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti e insieme d’informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi. |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
Attrezzature elettroniche | • Hardware per elaborazione dati (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d’uso); • Apparecchiature di audio/fono/video/riproduzione/rilevazione/controllo e simili; • Impianti antintrusione, rilevazioni presenze e simili; • Altre apparecchiature elettroniche in genere d’ufficio e non (centralini telefonici, fotocopiatori, unità fisse di monitoraggio, gruppi di continuità, switch e routers IP), situate sia al coperto che all’aperto, presso le ubicazioni dell’assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente. • I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte; • Apparecchi ad impiego mobile |
Autocombustione | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. |
Contenuto | Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati o all'esterno dei medesimi, incluse aree circostanti, attrezzature, merci in genere, imballi etc. Impianti di illuminazione pubblica compresi a LED ed impianti semaforici, segnaletica stradale e parcometri nonché impianti fotovoltaici e pannelli solari ove non diversamente assicurati con altra polizza specifica. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, archivi, dati, supporti di dati, programmi, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, anche ad impiego mobile, gruppi di continuità ecc. Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi. Sono pure compresi i mezzi di locomozione / veicoli iscritti e non iscritti al P.R.A, di proprietà/ uso alla contraente o di terzi, posti sotto tetto anche di: tettoie, box, edifici/fabbricati di proprietà dell’Ente o in uso a qualsiasi titolo all’Ente, o di proprietà dell’Ente e dati in uso a terzi; o all’aperto (esclusa la circolazione); si |
intendono altresì incluse le biciclette, di proprietà/ comodato/uso all’Ente, poste all’aperto ed utilizzate nell’ambito di progetti quali bike sharing, visite didattico- naturalistiche ecc. Con la presente definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo: attrezzatura, mobilio ed arredi, pareti attrezzate e quant’altro risulti funzionale all’immobile, inclusi arredi, attrezzature urbane e giostre-giochi posti all’aperto; attrezzi e relativi ricambi, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti di condizionamento o riscaldamento, anche portatili; impianti in genere, inclusi gli impianti idrici interrati, impianti automatici e non di estinzione, di telegestione/rilevazione/ottimizzazione, di videosorveglianza, impianti di teleriscaldamento, impianti a completamento dei fabbricati, con presa di beneficio anche a favore degli enti proprietari, a seguito di nulla osta contraente. Merci, materie prime, infiammabili e merci speciali, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, magazzini, opifici, officine, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nella definizione "Fabbricati". Opere D’Arte: Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, sculture, gessi, stampe, disegni, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, fotografie, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici, libri antichi, manoscritti, perle, pietre e metalli preziosi, reperti archeologici, reperti naturalistici, tassidermizzati, armi, uniformi, cimeli, manifesti, arredi, strumenti musicali, arredi dei musei e degli altri palazzi aventi carattere storico – artistico, carrozze d’epoca e cose aventi valore artistico o storico ed in generale ogni e qualsiasi oggetto od opera di ingegno avente carattere storico e/o artistico, secondo quanto previsto dal Testo Unico sui beni culturali e successive modifiche | |
Contraente | Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Cose assicurate | Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati |
Danni consequenzialì | Xxxxx alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso. |
Danni diretti | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione |
Xxxxx indiretti | Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate |
Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
Estorsione | Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/lo suoi dipendenti sia verso altre persone. |
Eventi Atmosferici | Danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, antenne camini, attrezzature, impianti. Merci poste anche in fabbricati aperti e/o tettoie da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi, etc., e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia). Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati, inclusi quelli procurati da intasamento di gronde e pluviali. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni procurati dall’acqua piovana, dal disgelo e da bagnamento in genere. |
Eventi Socio-politici | Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, |
sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere. | |
Fabbricati | Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, anche storiche vincolate, con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Sono compresi inoltre gli impianti esterni ai fabbricati, anche se interrati. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, eliporti, aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente, impianti per la depurazione, trattamento rifiuti e discarica, e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. L’area interna recintata dei cimiteri è parificati ai locali. L’area recintata e non dei fabbricati e/o prefabbricati, è parificata ai locali. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere, cancelli, grondaie interne ed esterne ai fabbricati e muri recinzione. Si intendono altresì incluse in garanzia le strutture pressostatiche, coperture polivalenti anche tensostrutture, container adibiti a magazzini/uffici, affreschi, statue, graffiti, mosaici etc. Si intendono comprese le migliorie apportate dall’Assicurato se i locali sono in affitto o uso. Sono inoltre inclusi i prefabbricati anche se costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o in altri materiali combustibili. |
Fenomeno Elettrico | Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbracciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti, corpi illuminanti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc. |
Franchigia | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Furto | Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale. |
Polizza | Il documento che prova l'assicurazione; |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rapina | Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società | L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Implosione | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. |
Incendio | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Inondazioni e/o alluvioni | Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Primo Rischio Assoluto | Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
Programmi | Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati. |
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoppio | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o dei "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. |
Supporti dati | Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. |
Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto un singolo sinistro. |
Terrorismo e sabotaggio | Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
Valore Intero | Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
Valori | Denaro, (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semi preziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati in genere, coupon, buoni pasto, buoni benzina, fustelle e ricette di farmacie, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile. |
Art. 2 Attività e caratteristiche del rischio
(a titolo esemplificativo ma non limitativo)
A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione e a qualsiasi altro titolo, utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi, per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.
Si conviene tra le parti che:
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza, ovunque collocati; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) S'intendono esclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad Aziende ULSS o Aziende Ospedaliere pubbliche, ATER, Provincia e Società di servizi al territorio (ex-municipalizzate), sempreché assicurate da tali soggetti.
e) Enti non diversamente indicati e/o definiti: viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto contenuto entro il recinto e/o entro l’area pertinente ad ogni ente assicurato, deve intendersi assicurato, sia che si ritrovi sottotetto di Fabbricati, sia all’aperto; nella eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla voce “Contenuto”.
A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Contenuto".
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simile, stands anche in materiale plastico, container adibiti a magazzini ed uffici, etc.
Gli enti e/o partite tutti oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.
In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.
Quanto previsto alla definizione Contenuti, Fabbricati, si intende garantito anche se posto all'aperto.
Si intendono altresì assicurati i predetti beni, anche qualora essi si trovino a bordo e/o trasportati all’interno di veicoli, natanti, aerei;
Si intendono altresì assicurati i predetti beni, anche qualora essi si trovino in giacenza presso sedi della contraente o presso sedi terze, a qualsiasi titolo;
Si intendono altresì assicurati i predetti beni ed anche qualora essi stazionino temporaneamente in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di carico/scarico.
Le attrezzature/ merci che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.
Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a pié d'opera nel perimetro dei fabbricato e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato -prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.
SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 Cod. Civ.).
Tuttavia l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.
Art. 2) - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 Cod. Civ.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3) Pagamento del premio
A parziale deroga dell’art. 1901 Cod. Civ., si conviene tra le parti che le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 45 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza.
Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.).
Art. 4) Durata dell’assicurazione
Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24,00 del giorno 31/12/2020 e terminano alle ore 24,00 del 31/12/2021.
Alla data del 31/12/2021 non vi sarà tacita proroga.
Tuttavia ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza.
Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l’assicurazione per un periodo massimo di 180 giorni alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.
Art. 5) Modifiche all’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6) Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento di rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art. 7) Diminuzione del rischio
A parziale deroga dell’art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell’annualità di premio a scelta dell’Assicurato.
Art. 8) Disdetta- recesso - in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata.
Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.
In entrambi i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagato e non goduto, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Art. 9) Coassicurazione e delega
Qualora risulti dalla polizza che l’Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, l’assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.
Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e tale procedura è accettata dalla Società Delegataria per la propria quota e dalla medesima anche per le quote delle coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto inserito in polizza.
Art. 10) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 11) Foro competente
Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale dell’Assicurato.
Art. 12) Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l’interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto previsto dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 13) - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art. 14) - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 15) Regolazione del premio
In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art. 8 della Sezione 5 della presente polizza, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione dei premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
• sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
• sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati Forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate dall’assicurato al broker, entro 90 giorni dalla notifica dell’importo, a mezzo avviso di scadenza, inviato dal broker al cliente anche a mezzo fax, risultante dal documento contrattuale “appendice di regolazione”, ricevuto dalla società assicuratrice.
Art. 16) Estensione territoriale.
L’Assicurazione si estende ai sinistri che insorgono nel mondo intero.
Art. 17) Xxxxxxxx broker:
Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dell'intermediazione della società di brokeraggio assicurativa "B&S Italia SpA", ufficio di Udine, cui andranno corrisposte le provvigioni pari al 4,80 % sull’imponibile del premio/d’uso. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "B&S Italia SpA" la quale tratterà con la Società/Agenzia aggiudicataria. Nel caso non fosse in corso un rapporto di collaborazione con la "B&S Italia SpA, la stessa si impegna a rilasciarlo – come da richiesta scritta effettuata dal Broker- con efficacia liberatoria del pagamento dei premi.
Art. 18) Situazione Sinistri
La Società si impegna a trasmettere, al Contraente e al Broker, 60 gg prima della scadenza annuale un’informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredati dai seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, controparte (se presente), importo pagato, importo riservato o della chiusura senza seguito (corredato dalle motivazioni). In ogni caso, il Contraente può chiedere ed ottenere un aggiornamento dei dettagli dei sinistri in date diverse da quelle indicate.
Art. 19) Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 20) Forma delle comunicazioni e del contratto assicurativo e appendici
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l’Assicurato sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), telefax, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo, indirizzata alla Società oppure al Broker, al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Viene richiesta obbligatoriamente la forma digitale del presente contratto assicurativo nonché successive appendici che dovranno pertanto essere in formato informatico, secondo le prescrizioni degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero con firma “digitale “o “elettronica qualificata”.
Art. 21) Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 22) Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
SEZIONE 3) RISCHI COPERTI
Art. 1 - Forma di copertura
Le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato o derogato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art. 1 e 2).
Art. 2 - Oggetto della copertura
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali e non materiali, perdite e/o, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.
Art. 3 - Esclusioni
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) ad indennizzare i danni causati da:
A) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
B) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dal l'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Non sono comunque esclusi danni derivanti da:
⮚ esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, apparecchi di indagine/analisi o altri;
C) dolo del Contraente, dell’Assicurato e dei rappresentanti legali, la Colpa Grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri
D) deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell’uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, putrefazione, tarme, termiti, parassiti ed insetti, salvo che dagli stessi non derivino incendio, esplosione o scoppio
E) inquinamento di aria, acqua, suolo e contaminazione
F) errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte.
G) Infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, frode, ammanchi, sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari
H) Mareggiate, penetrazione di acqua marina, smottamento, franamento e cedimento del terreno, slavine, frane, valanghe, bradisismo, maremoto, eruzioni vulcaniche, crollo, assestamento, contrazione o espansione di fabbricati e relative fondamenta, salvo che dagli stessi non derivino incendio, esplosione o scoppio
I) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolano la costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati o macchinari
J) errori di progettazione e di lavorazione, da vizi intrinseci od occulti, difetti di materiale
K) da guasti meccanici ed elettrici in genere, deperimento, usura, logorio di qualsiasi parte dell’ente assicurato causati dal suo normale uso o funzionamento, salvo che dagli stessi non derivino incendio, esplosione o scoppio
L) interruzioni di reazioni termiche o isotermiche che danneggino le merci in lavorazione, salvo che tali interruzioni non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi
M) perdite di mercato ed indiretti di qualsiasi genere
N) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate
O) eventi per i quali deve rispondere il costruttore o l’installatore o il fornitore per legge o per contratto
P) solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione
Q) Virus informatici
Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
Art.4 - Enti esclusi
La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:
1. Gioielli, pietre e metalli preziosi, quadri, stampe, dipinti, statue, collezioni numismatiche e naturalistiche, e qualsiasi altro oggetto classificabile come "opera d'arte", solo qualora i medesimi siano coperti da altra polizza stipulata dal Contraente
2. Xxxxxx, alberi, piante, animali
SEZIONE 4) CONDIZIONI PARTICOLARI
(Integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)
Art. 1) - Spese di demolizione, sgombero, bonifica
La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro":
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza
c) Le spese necessarie per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio
d) Si intendono compresi in garanzia le spese di bonifica, pulizia e sgombero di siti stradali ed aree pertinenziali, aree fluviali e lacustri ove l’ente abbia competenza d’intervento per legge e per disposizioni amministrative di Enti territoriali od agenzie da questi preposte, per danni arrecati da terzi ignoti
e) Le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento anche di enti non danneggiati, in seguito all’imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento sgombero e/o ricollocazione
Art. 2) - Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni” anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro.
Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.
La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni”.
Art. 3) Rimborso onorari periti
Rimborso all'Assicurato dell'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo”, in eccesso a quanto indennizzabile in base alla determinazione del valore a nuovo.
L’indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a primo rischio assoluto ossia senza l’applicazione di quanto previsto all’art.1907 del cod. civ. e sino alla concorrenza dell’importo indicato alla clausola “limiti di indennizzo”.
Art. 3 bis) Rimborso oneri dell’assicurato per la gestione della pratica-produzione della documentazione
La Società rimborserà una somma forfetaria sino ad € 5.000,00, per qualsiasi operazione eseguita da dipendenti e/o altri operatori dell’Assicurata nella gestione del sinistro, inclusa l’assistenza alle operazioni peritali – inclusi sopralluoghi nei cantieri – produzione documentazione attinente al danno e quant’altro.
Art. 4) Rimborso onorari consulenti
La Società rimborserà inoltre all’Assicurato gli onorari o spese sostenuti per reintegrare la perdita subita, di architetti, ingegneri, ispettori, consulenti o società di consulenza in genere, per progettazioni, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, raccolta prove e informazioni, sopralluoghi, assistenza ricevuta dall’assicurato nella gestione e definizione della pratica di danno indipendentemente o a supporto del perito di parte, offerte ed ispezioni ed ogni altro elemento che l’Assicurato ritenga produrre.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto ossia senza l’applicazione di quanto previsto all’art.1907 del cod. civ. e sino alla concorrenza dell’importo di cui alla clausola “Limiti di Indennizzo”, in eccesso a quanto indennizzabile in base alla determinazione del valore a nuovo e con il minimo del 8% del danno accertato.
Art. 5) - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro non escluso a termini della presente polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
• a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.
Art. 6) Rischio locativo
La società, in caso di responsabilità dell’assicurato a termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, a termini della presente polizza, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente Assicurazione, anche se causati con colpa grave dell’assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dal contraente/ assicurato.
Art. 7) Ricorso Locatari, inquilino: vedi art 5).
Art. 8) Rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili, ecc.
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili in genere, all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art. 3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Rottura vetri e Cristalli.
Art. 9) Fenomeno elettrico
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Fenomeno elettrico".
Art. 10) Maggiori costi
In caso di danni materiali e non materiali, perdite e/o, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, la Società sì obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
• affitto di locali;
• installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
• spese di ricerca, ricostruzione, bonifica e ripristino dati ed archivi conseguenti a virus, hacking, attacchi cibernetici etc;
• danni da interruzione di esercizio;
• installazione di condutture temporanee;
• noleggio attrezzature e veicoli;
• trasporto dipendenti;
• trasporto di acqua e liquami;
• maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione in vigore al momento del sinistro che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture, nonché l’uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e/o altro luogo individuato dall’ente.
L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Maggiori costi.
Art. 11) Delimitazioni di garanzia
1- Eventi – sociopolitici – xxxx xxxxxx e terrorismo:
La Società non risarcirà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia “Eventi socio-politici, con preavviso di quattordici giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2- Inondazioni, alluvioni e allagamenti:
La presente polizza comprende i danni diretti e materiali alle cose assicurate da inondazioni, alluvioni e allagamenti. Si intendono escluse le merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal pavimento.
3. Eventi atmosferici: relativamente ai danni diretti e materiali causati da eventi atmosferici la Società non risarcirà i danni ai seguenti beni:
• enti all’aperto, ad eccezione di: autoveicoli, serbatoi nonché impianti fissi ed installazioni fisse per natura e destinazione;
• fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati,
inoltre, anche se non facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, a:
• vetrate e lucernari in genere, insegne;
• lastre in fibro-cemento e manufatti di materia plastica, per effetto di grandine.
4. Grandine
Fermo quanto disposto alla garanzia "Eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine ai:
• serramenti, vetrate e lucernari in genere;
• lastre di fibro-cemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.
5. Sovraccarico neve
Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve, la Società non risarcirà i danni a fabbricati e serbatoi, e loro contenuto, non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi).
6. Terremoto
Relativamente ai danni diretti e materiali causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro” purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
7. Acqua condotta
Relativamente ai danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni medesimi, la Società non risarcirà i danni diretti e materiali causati:
a) da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
b) alle merci poste in locali interrati o seminterrati.
Sub Sezione FURTO
Art. 12) Furto, rapina estorsione di valori
Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi, sono dei pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere. Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Furto, rapina, estorsione di valori.
Sono parificati ai danni da furto, rapina o estorsione, consumati o tentati, i danneggiamenti agli stabilimenti (ed ai relativi fissi ed infissi) fino alla concorrenza dei limiti stabiliti alla Sezione 6 “guasti cagionati dai ladri”. Eventuali danni subiti dai beni facenti parte della partita Contenuto relativamente ad atti vandalici commessi in connessione al compimento/tentativo di furto/rapina/estorsione verranno liquidati nei limiti stabiliti nell’apposita voce alla Sezione 6 “eventi sociopollitici”.
Art. 13) Xxxxx, rapina estorsione dei beni definiti alla voce Fabbricati e contenuti
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti ai beni di proprietà del medesimo, e dei dipendenti, ecc. trovantisi all’interno dei locali tutti, in proprietà e/o locazione, uso e/o gestione, a qualunque uso adibiti e comunque ubicati, laddove l’assicurato abbia un interesse assicurabile, dovuti a:
a) perdita o danneggiamento dell’arredamento, degli impianti, delle attrezzature, delle merci, etc., situati nei fabbricati dell'Assicurato così come individuati nelle definizioni di polizza di cui alla Sezione 1), causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
b) distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
c) furto con destrezza di attrezzatura, apparecchiature e merci.
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Furto, rapina, estorsione dei beni definiti alla voce “Fabbricati e Contenuti ".
Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. Quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati. Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.
Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo i mezzi di protezione e chiusura siano insufficienti o non conformi oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate verranno indennizzati con lo scoperto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6.
Sono parificati ai danni da furto, rapina o estorsione, consumati o tentati, i danneggiamenti agli stabilimenti (ed ai relativi fissi ed infissi) fino alla concorrenza dei limiti stabiliti alla Sezione 6 “guasti cagionati dai ladri”. Eventuali danni subiti dai beni facenti parte della partita Contenuto relativamente ad atti vandalici commessi in connessione al compimento/tentativo di furto/rapina/estorsione verranno liquidati nei limiti stabiliti nell’apposita voce alla Sezione 6 “eventi sociopollitici”.
Art.13 bis) Furto di beni posti all'aperto
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a furto di beni posti all'aperto dei fabbricati, purché stabilmente installati; la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto di beni posti all'aperto"
Art. 14) Portavalori
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche a seguito di scasso o rottura dei finestrini o delle porte dei veicoli utilizzati per il trasporto, siano essi in sosta temporanea e/o parcheggio. Sono altresì assicurati anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione
che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o imputabile a questi ultimi, la garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.
In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:
a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore. Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.
Ai soli effetti del presente art. 11 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Xxxxxxxxx, i collaboratori in genere.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Portavalori".
Art. 15) Differenziale storico-artistico
Nella somma assicurata alle partite “Fabbricati" e “Contenuti”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.6 della Sezione 5 della presente polizza.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e tutto quanto riportato alla Definizione Opere d’Arte, e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
E’ compreso in garanzia il valore di deprezzamento.
La garanzia sarà prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico artistico".
In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
Sub Sezione ELETTRONICA
Art. 16) Archivi e supporti dati elettronici
La Società si obbliga a ad indennizzare l’assicurato delle perdite e/o dei danni che colpiscano gli archivi elettronici mentre gli stessi:
- si trovano nei luoghi di utilizzo;
- si trovano in altro impianto di elaborazione dati a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati che abbia colpito l’impianto per l’elaborazione dei dati e ne impedisca l’uso.
Esclusioni speciali
Ferme restando le esclusioni precedentemente indicate debbono intendersi comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente polizza i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni da informazioni registrate sugli archivi del calcolatore:
- dovuti a presenza di fluidi magnetici, virus informatici, worms e similari;
- avvenuti durante l’elaborazione, a meno che si sia verificato un danno all’elaboratore indennizzabile a termini di polizza;
- malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei supporti.
Somma assicurata:
La somma assicurata è quella indicata nei limiti di indennizzo, franchigie e scoperti stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Archivi e supporti dati elettronici/informatici” e rappresenta il limite massimo d’indennizzo, per sinistro / anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostruzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria, compreso i rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato. Resta inteso e convenuto che il diritto dell’assicurato all’indennizzo non viene meno qualora l’obbligo della società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell’applicazione della franchigia prevista per i danni materiali e diretti all’hardware rientrante sotto la partita “Contenuti”.
Resta tra le parti convenuto che se la ricostruzione degli archivi non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro e sei mesi per i programmi l’assicurato decade dal diritto di indennizzo.
La somma assicurata deve intendersi in aggregato per sinistro annuo con quella relativa all’articolo “Ricostruzione archivi” della presente Sezione.
SEZIONE 5) GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
b) entro un tempo ragionevole da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ.
Il Contraente deve altresì:
▪ per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, produrre dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
▪ conservare le parti danneggiate o difettose sino all'esame da parte di incaricati della Società;
▪ attenersi alle istruzioni della Società prima di iniziare le riparazioni;
▪ fornire, su richiesta della Società, una relazione scritta dalla quale risultino sia l'ammontare del danno che i particolari e i dettagli relativi all'ente danneggiato o al suo valore;
▪ fornire a proprie spese, prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli ragionevolmente richieste dalla Società.
E’ facoltà dell'Assicurato di provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il funzionamento.
Art. 2 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
b) oppure, a richiesta da una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art. 4 - Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 della presente Sezione.
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6 della presente Sezione.
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Art. 5 - Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.
Art. 6 - Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, siano esse in funzione oppure ancora imballate e/o in attesa di installazione, come segue:
a) in caso di distruzione:
⮚ per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
⮚ per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali, oppure con caratteristiche superiori, aumentato delle spese di trasporto, montaggio e fiscali e di quant’altro inerente;
⮚ per le opere d'arte ed i valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore più elevato fra il valore di mercato, stima benevisa ove presente, valore segnalato, ove presente, da atto formale della Sovrintendenza ai Beni Culturali al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art. 2 della Sezione 6.
⮚ per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro.
b) in caso di danno parziale:
⮚ il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
a) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro simile o con caratteristiche superiori si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per prestazioni
b) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza
c) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
d) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art. 3 Sezione 3 della presente polizza
e) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricerca, ricostruzione, bonifica, ripristino dei dati e delle informazioni
f) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art. 2 della Sezione 6
g) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche ed altre norme in materia di urbanistica e/o di impiantistica, e/o risparmio/contenimento energetico, vigenti al momento del sinistro, l’assicuratore riconoscerà integralmente le spese sostenute e rese necessarie per l’adeguamento della costruzione alle norme vigenti
L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque g) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di
xxxxxxx, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui. Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Art. 7 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art. 6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di. 20.000,00
Art. 8 - Xxxxxx Xxxxxx
Premesso che si conviene tra le parti che:
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.
La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art. 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, mediante espressione di volontà, scritta o verbale, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art. 15 Sezione 2 della presente polizza.
Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art. 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.
Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art. 1907 C. C.. Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.
Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.
Art. 9 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 10 - Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate, Enti, Istituti in genere, Consorzi, Associazioni, ecc., purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.
La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle associazioni, patronati, enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l’assicurato
Art. 11 Anticipo sulle indennità
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, ai sensi dl successivo art. 11), il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che
non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00. =
La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Art. 12 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione.
In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.
Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.
Art. 13 - Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
SEZIONE 6) SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art .1 - Partite, somme assicurate e calcolo del premio
(DA COMPILARE A CURA DELLA COMPAGNIA AGGIUDICATARIA IN FASE DI EMISSIONE DEL CONTRATTO)
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate in € | Tasso lordo (per mille) | Premio lordo annuo in € |
1 | Fabbricati | 54.388.552,00 | ||
1 bis | Fabbricati storici vincolati dalla Soprintendenza (in regime di esenzione imposta) | 11.038.000,00 | ||
2 | Contenuto a P.R.A. | 1.750.000,00 | ||
3 | Ricorso terzi e locatari | 5.000.000,00 | ||
4 | Spese di demolizione e sgombero a P.R.A. | 1.000.000,00 | ||
5 | Ricostruzione archivi a P.R.A. | 100.000,00 | ||
6 | Veicoli e natanti in rimessa | 1.500.000,00 |
Composizione del premio
Premio annuo imponibile | € | |
Imposte | € | |
TOTALE | € |
Art. 2 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.
Franchigia frontale per ogni sinistro: € 1.000,00 Le franchigie e gli scoperti minimi di polizza si intendono assorbiti dalla franchigia frontale, fatto salvo per le franchigie e gli scoperti superiori, sotto indicati.
Garanzia | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Rottura vetri e cristalli, acquari fragili in genere ecc. | €. 50.000,00 per periodo assicurativo Indennizzo a primo rischio assoluto | FRANCHIGIA FRONTALE |
Fenomeno elettrico | €. 200.000,00 per sinistro Indennizzo a primo rischio assoluto | FRAMCHIGIA FRONTALE |
Demolizione e sgombero | La somma assicurata alla partita 4 (Art. 1 Sez. 6) per sinistro | FRANCHIGIA FRONTALE |
Spese di Bonifica, pulizia e sgombero di siti stradali ed aree pertinenziali, aree fluviali lacustri o marittime ove l’ente abbia competenza d’intervento per legge e per disposizioni amministrative di Enti territoriali od agenzie da questi preposte, per danni arrecati da terzi ignoti. | € 100.000,00 per sinistro e periodo assicurativo Indennizzo a Primo rischio assoluto | FRANCHIGIA FRONTALE |
Crollo e collasso strutturale | € 300.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 per sinistro |
Perdita Pigioni | Xxxxxxx 15% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari assicurate | FRANCHIGIA FRONTALE |
Onorari consulenti ed onorari periti | € 200.000,00 per sinistro | FRANCHIGIA FRONTALE |
Ricorso terzi | La somma assicurata alla partita 3) per sinistro | FRANCHIGIA FRONTALE |
Eventi socio-politici | 80% delle somme assicurate con il limite di € 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Scoperto 10% con il minimo di €1.500,00 per sinistro |
Terrorismo e sabotaggio | 50% delle somme assicurate con il limite di | Scoperto 10% con il minimo di € |
€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | 5.000,00 per sinistro | |
Eventi atmosferici | 80% delle somme assicurate con il limite di € 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Scoperto 10%, minimo € 2.500,00 per sinistro relativamente a ciascun fabbricato e relativo contenuto |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti | 30% delle somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto Massimo risarcimento: € 5.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo per il complesso delle ubicazioni | Scoperto 20%, minimo € 15.000.00 per singolo fabbricato e relativo contenuto |
Sovraccarico neve | 30% delle somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Scoperto 10% minimo € 5.000.00 per sinistro relativamente a ciascun fabbricato e relativo contenuto |
Gelo e ghiaccio | € 500.000,00 | FRANCHIGIA FRONTALE |
Grandine | € 250.000,00 | Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per sinistro |
Terremoto | 50% delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro a periodo assicurativo | Scoperto 10% minimo € 15.000,00 per sinistro e ubicazione |
Furto, Rapina, Estorsione di Valori Somma assicurata a Primo rischio Assoluto | € 25.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo di € 50.000,00 Indennizzo a primo rischio assoluto | FRANCHIGIA FRONTALE |
Furto, Rapina, Estorsione dei beni definiti alla voce Fabbricati e contenuti Somma assicurata a Primo rischio Assoluto | € 100.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo di € 300.000,00 Indennizzo a primo rischio assoluto | Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro |
Furto di beni posti all'aperto | € 10.000,00 per sinistro con il limite di € 25.000,00 per periodo assicurativo | 15% minimo € 500,00 per sinistro |
Portavalori Somma assicurata a Primo rischio Assoluto | € 10.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo di € 30.000,00 | FRANCHIGIA FRONTALE |
Guasti cagionati dai ladri | € 50.000,00 per sinistro Indennizzo a primo rischio assoluto | FRANCHIGIA FRONTALE |
Garanzia acqua condotta e/o traboccamento acqua da occlusione, intasamento gronde e pluviali e/o rigurgito fognature, ecc.... | € 100.000,00 per sinistro Indennizzo a primo rischio assoluto | FRANCHIGIA FRONTALE |
Ricerca e riparazione danni indennizzabile indipendentemente dalla operatività della garanzia acqua condotta | € 100.000,00 per sinistro Indennizzo a primo rischio assoluto | FRANCHIGIA FRONTALE |
- Attrezzatura elettronica - Apparecchiature ad impiego mobile | € 100.000,00 per sinistro anno, con il limite di € 20.000,00 per sinistro anno | FRANCHIGIA FRONTALE |
Archivi e supporti dati elettronici/informatici/cartacei | La somma assicurata alla partita “Ricostruzione archivi” per sinistro anno | FRANCHIGIA FRONTALE |
Maggiori costi e/o danni indiretti | € 500.000,00 per sinistro | FRANCHIGIA FRONTALE |
Differenziale Storico - Artistico | € 1.000.000,00 per sinistro | FRANCHIGIA FRONTALE |
La Società in nessun caso sarà tenuta ad indennizzare una somma superiore ad € 30.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art. 3 - Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate
Società Agenzia
Percentuale di ritenzione
Art. 4 - Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
L'ASSICURATO LA SOCIETA’
Agli effetti degli artt. 1341/1342 Cod. Civ. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: ·
Durata della polizza; · Recesso in caso di sinistro; · Foro competente; ·
Obblighi in caso di sinistro
IL CONTRAENTE
ESCLUSIONE CYBER
APPENDICE
La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare quanto segue:
• tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici
- causati o risultanti da:
o virus informatici di qualsiasi tipo;
o accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
o cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le esclusioni di polizza;
• la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d’uso di:
o riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell’errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell’azione di comandi predisposti all’interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.
La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.
ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI
Il presente articolo modifica la polizza ed è soggetto a tutte le definizioni di polizza. Il presente articolo si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza. La polizza è modificata per includere quanto segue:
In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:
1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.
Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.
La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all’interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l’uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.
La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.
Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione:
Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.
Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.
IL CONTRAENTE