ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI INFISSI, FINITURE E MANUFATTI IN LEGNO, METALLO E PLASTICA, DI DURATA BIENNALE, SUGLI IMMOBILI IN USO E IN PROPRIETÀ DELLA GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO, NELLE PROVINCE...
REPUBBLICA ITALIANA GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI INFISSI, FINITURE E MANUFATTI IN LEGNO, METALLO E PLASTICA, DI DURATA BIENNALE, SUGLI IMMOBILI IN USO E IN PROPRIETÀ DELLA GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO, NELLE PROVINCE DI L’AQUILA E TERAMO. CIG: 7401048205
SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA’ ELETTRONICA
tra i Signori:
per una parte:
- dott. , nato a il , domiciliata per la carica ove appresso, Dirigente della "Regione Abruzzo", con sede in L’Aquila, Via Xxxxxxxx xx Xxxxx, n.6, codice fiscale 80003170661, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della stessa Regione Abruzzo ai sensi della Legge Regionale 14 settembre 1999, n.77 e s.m.i.;
e per l’altra parte:
- Sig. , nato a il , in qualità di Legale Rappresentante dell’ impresa con socio unico, con sede legale in , via - CAP , iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di al n. , di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore".
Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione della presente scrittura privata in modalità
elettronica mediante posta elettronica certificata, tra le su menzionate parti, si conviene e si stipula quanto segue:
P R E M E S S O
- che si è indetta, per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., una procedura negoziata, previa consultazione e richiesta di offerte a quindici operatori economici individuati sulla base dell’Elenco di operatori economici 2015/16 approvato con Determinazione DPB003/163 del 09/05/2016 , nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, mediante Lettera di invito;
- che con Determinazione dirigenziale n. DPB003/ del , per le ragioni ivi
contenute, è stata aggiudicata alla ditta , con sede in via - CAP l’affidamento dell’ Accordo Quadro con un unico operatore per l’esecuzione dei lavori di manutenzione di infissi, finiture e manufatti in legno, metallo e plastica, di durata biennale, sugli immobili in uso e in proprietà della Giunta regionale d’Abruzzo, nelle province di L’Aquila e Teramo. CIG: 7401048205, per l’importo complessivo contrattuale pari ad €
; esclusa IVA al 22%;
TUTTO CIO' PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, il presente Accordo Quadro, di durata biennale, per interventi di manutenzione non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione in ordinarie condizioni di esercizio e fruibilità degli immobili in uso e in proprietà della Giunta Regionale d’Abruzzo nelle province di L’Aquila e Teramo, compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e che si riferiscono alle seguenti tipologie di interventi previste nel
capitolato speciale di appalto:
− Lavori non urgenti programmati e/o a guasto: interventi che non limitano la funzionalità
dell’utilizzo dell’immobile, ma solo di limitatissime porzioni del medesimo o dell’impiantistica e non incidono in alcun modo sulla sicurezza. Detti interventi devono essere iniziati entro i termini indicati nei singoli contratti/ordinativi applicativi;
− Lavori urgenti: interventi determinati da necessità impreviste, imprevedibili, e non
rimandabili per evitare che il danno conseguente ad un loro differimento superi il costo dell’intervento che si richiede di effettuare. Detti interventi devono essere iniziati entro i termini indicati nei singoli contratti/ordinativi applicativi;
− Lavori di somma urgenza: interventi caratterizzati dall’improcrastinabile necessità di
provvedere. Detti interventi devono essere iniziati entro i termini indicati nei singoli contratti/ordinativi applicativi di cui all’art. 13 del Capitolato Speciale.
Art.2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO
1. L'importo contrattuale viene fissato in € esclusa IVA al 22%, come da offerta economica presentata dall’impresa in sede di gara che è parte integrante al presente atto anche se non materialmente allegata.
2. L’intero Accordo ed i singoli contratti/ordinativi applicativi di cui all’art. 13 del Capitolato Speciale saranno affidati “a misura”. L'importo contrattuale dei singoli contratti/ordinativi applicativi, è determinato dal ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara che sarà applicato a tutti i prezzi unitari delle singole voci del prezzario regionale posto a base di gara. I prezzi unitari ribassati costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità di lavoro da eseguire.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.
4. I prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
5. Non è ammessa la revisione prezzi.
Art.3 - DURATA E PENALI
1. L’efficacia del contratto ha inizio dalla data di sottoscrizione del presente atto.
La durata massima del contratto è pari a 24 mesi consecutivi, e comunque fino al completamento
degli interventi affidati nel corso delle medesime annualità attraverso i singoli contratti/ordinativi applicativi di cui all’art. 13 del Capitolato Speciale, con riferimento all’importo contrattuale massimo prestabilito nell’arco di tempo di vigenza del contratto. L’Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della predetta scadenza, verrà raggiunto l’importo massimo contrattuale. Eventuali proroghe o sospensioni potranno essere assentite dal RUP dietro motivate richieste.
2. Per eventuali ritardi rispetto al tempo contrattuale pattuito, per ogni contratto applicativo del presente Accordo, è applicata una penale pari allo 0,5‰ del valore contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% per cento dell’importo pattuito.
Art.4 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal presente contratto e dai documenti facenti parte integrante dello stesso, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
b) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
c) le vie di accesso al cantiere;
d) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione tecnica del cantiere è assunta dal Sig. , abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire ed autorizzato a firmare tutti gli atti di contabilità lavori.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Art.5 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO
1. L’Ente appaltante, in corso d’opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori, accrediterà all’Impresa acconti con cadenza quadrimestrale e comunque ogni qualvolta l’avanzamento dei lavori, certificato dalla Direzione Lavori, raggiunga al netto del ribasso d’asta e
delle prescritte ritenute un importo non inferiore ad Euro 10.000,00. Dalla data di emissione degli stati di avanzamento decorrono i termini per l'emissione del certificato di pagamento.
2. Il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato previa acquisizione del DURC da cui risulti la regolarità contributiva e previdenziale della ditta esecutrice.
5. La ditta appaltatrice dichiara di essere edotta che sui pagamenti di importo superiore a euro 5.000,00 saranno effettuati i controlli di cui al DM 18/01/2008 n. 40.
Art.6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento da parte dell'appaltatore, nei casi e con le modalità stabilite dagli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Art.7 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.
1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l’articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105, comma 9, del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i..
3. In particolare l’appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi riguardanti le comunicazioni agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. In proposito, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del
X.Xxx. n.50/16 e s.m.i., l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti medesimi.
Art.8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice Appalti.
2. L’affidamento in subappalto è subordinato all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
3. L’appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale.
4. Il subappaltante non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’ente appaltante per le obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra le parti contraenti.
5. La Stazione Appaltante provvede direttamente a corrispondere al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, c. 13 del D.Lgs 50/2016e s.m.i..
Art.9 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
1. L’aggiudicatario ha presentato la cauzione definitiva, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, pari ad euro , corrispondente al
% dell’importo contrattuale, mediante garanzia fidejussoria n. del rilasciata da .
2. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali la stazione appaltante potrà di diritto rivalersi di propria autorità sulla cauzione costituita e l'Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con
le modalità che all'uopo saranno prefissate.
Art.10 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE
1. Ai sensi del comma 7 dell’articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appaltatore ha presentato la polizza di assicurazione , rilasciata da , il
, che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori la cui somma è pari all’importo del contratto. La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad euro 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 11 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
2. Ai sensi dell’art.3, comma 1, della citata legge, l’appaltatore è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
3. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo degli strumenti di cui sopra costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 3 comma 9bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
4. L’Appaltatore ha comunicato alla Stazione Appaltante gli elementi informativi di cui all’art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione
dei predetti elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 6 comma 4 della richiamata legge.
5. Ha infine dichiarato che il numero di conto corrente dedicato è:
IBAN:
Istituto: Filiale:
La persona delegata ad operare su di esso è il signore:
- , nato a il – C.F.:
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L.
13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.
Art.12 - CONTROVERSIE
1. La definizione delle controversie che insorgessero fra la stazione appaltante e l'appaltatore, saranno trattate secondo le procedure di cui all'art.205 del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i..
2. In caso di mancato accordo, ai sensi del comma precedente, la competenza a conoscere le controversie derivanti dal presente contratto spetta, ai sensi dell'art.20 del C.P.C., al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art.13 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria,
eventuale registrazione del contratto, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso.
Art.14 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
Per effetto del presente contratto l'Impresa ha eletto domicilio nella sede dell’Ufficio della Direzione lavori ossia presso la Regione Abruzzo in via Xxxxxxxx Xx Xxxxx, n.6, CAP 67100, L’Aquila.
Art. 15 - DOCUMENTI INTEGRATIVI DEL CONTRATTO
L'appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti posti a base di gara depositati agli atti del Servizio Patrimonio Immobiliare, che le parti dichiarano di conoscerli e accettarli:
- Lettera d’invito;
- Offerta dell’impresa;
- Atti tecnici;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Abruzzo;
- Polizze di garanzia di cui all’art. 103 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- Piani di Sicurezza;
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.
I predetti documenti, agli atti di questa Stazione Appaltante, sono da ritenersi a tutti gli effetti parti integranti e sostanziali del presente contratto per l’appalto dei lavori citati in epigrafe, anche se non materialmente allegati.
Art.16 - EFFICACIA DEL CONTRATTO
1. La presente scrittura privata si intende perfezionata con la firma delle parti contraenti. Il presente contratto unitamente agli allegati viene letto e sottoscritto digitalmente in segno di accettazione dalle parti.
2. Per quanto non disciplinato dal presente atto si rinvia a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e tutte le normative di legge nazionali e regionali inerenti l’oggetto del presente appalto e dal Codice civile.
Art. 17 – LEGGE 31/12/1996, N° 675
Il Dirigente, ai sensi dell'art. 10 della Legge 31/12/1996, n° 675 e s.m.i., informa l'"Appaltatore" che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Si dà atto che la presente scrittura privata è stata regolarizzata dall’impresa affidataria ai fini dell’imposta di bollo attraverso versamento con modello di pagamento F23, la cui copia viene allegata sull’esemplare analogico della presente scrittura privata, il cui importo è stato calcolato ed applicato ogni n.4 facciate.
Il presente atto è stato redatto su supporto informatico non modificabile e letto mediante l'uso degli strumenti informatici dalle parti, le quali lo approvano e sottoscrivono con l’apposizione delle rispettive firme digitali tramite posta elettronica certificata.
L’efficacia della scrittura privata avverrà con l’apposizione dell’ultima firma digitale che verrà apposta da parte del Dirigente rappresentante della Stazione Appaltante.
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti che dichiarano che il presente atto, nel suo contesto, ed in ogni sua clausola, è conforme alle loro volontà.
Il presente atto si compone di complessive n. 11 facciate.