REGOLAMENTO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI RILEVANTI PER LA PROVINCIA DI BRESCIA
Allegato 9a
REGOLAMENTO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI RILEVANTI PER LA PROVINCIA DI BRESCIA
MERCATO SPERIMENTALE
PARTE PRIMA
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO SPECIALE
Il presente Regolamento Speciale ha per oggetto la definizione delle modalità operative di negoziazione sulla Borsa Merci Telematica dei prodotti Ortofrutticoli, ed in particolare modo per quanto concerne: le condizioni di contrattazione, le caratteristiche merceologiche del prodotto, le condizioni di pagamento e di consegna, gli eventuali fatti o eventi successivi alla conclusione del prestabilito di contratto che possano incidere sulla esecuzione del medesimo.
Le caratteristiche qualitative dei prodotti fanno riferimento alle normative vigenti in materia di ortofrutta.
Art. 2 PRODOTTI
Le tipologie di prodotto contrattabili sulla Borsa Merci Telematica sono esclusivamente i prodotti commercializzati nella provincia di Brescia.
Categorie di prodotto negoziabili:
1. Ortaggi Brescia
2. Frutta fresca Brescia
3. Agrumi Brescia
4. Altri Brescia
Le tipologie di prodotti contrattabili sulla Borsa Merci Telematica Italiana per la categoria “Ortaggi Brescia” sono le seguenti:
1. Cornetti
2. Zucche
3. Zucchine
4. Insalate
5. Funghi
Le tipologie di prodotti contrattabili sulla Borsa Merci Telematica Italiana per la categoria “Frutta fresca Brescia” sono le seguenti:
1. Mele
2. Pere
3. Pesche
4. Kiwi
5. Banane
6. Ananas
Le tipologie di prodotti contrattabili sulla Borsa Merci Telematica Italiana per la categoria “Agrumi Brescia” sono le seguenti:
1. Arance
2. Limoni
3. Clementine
Le tipologie di prodotti contrattabili sulla Borsa Merci Telematica Italiana per la categoria “Altri Brescia” sono le seguenti:
1. Noci
2. Castagne
3. Datteri
Art. 3 SCHEDA INFORMATIVA
L’Operatore, quando inserisce una proposta, oltre alla scelta preliminare della tipologia di prodotto, nonché alla scelta della piazza, prezzo (espresso in euro/kilo), quantità massima e minima (espresse in kilogrammi) e modalità di consegna (franco partenza e franco arrivo), deve compilare una Scheda Informativa contenente indicazioni sulle caratteristiche qualitative del prodotto, differenti a seconda che si tratti di una proposta di vendita o una proposta di acquisto, e sulle modalità di esecuzione contrattuale. All’interno della Scheda Informativa l’Operatore dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà redigere i campi facoltativi.
Campi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto – proposte di vendita
Campi obbligatori
• Peso totale; (l’operatore deve indicare il peso totale ed il peso netto della partita di prodotto)
• Marchio; (l’operatore deve selezionare il marchio di appartenenza del prodotto tra ABO o PTB)
• Origine; (l’operatore deve indicare la nazione o la provincia o il distretto di origine del prodotto)
• Varietà; (l’operatore deve indicare la varietà del prodotto)
• Classe/Classificazione; (l’operatore deve indicare la categoria o la classe qualitativa del prodotto)
• Modalità di risoluzione delle controversie; (l’operatore deve indicare la modalità di risoluzione delle controversie)
Campi facoltativi
• Condizionamento; (l’operatore può indicare le modalità di conservazione del prodotto)
• Confezionamento; (l’operatore può indicare le modalità di confezionamento del prodotto)
• Altre caratteristiche; (l’operatore può indicare altre caratteristiche qualitative relative al prodotto)
• Specifiche di consegna/ritiro della merce; (l’operatore può indicare le specifiche di consegna e ritiro del prodotto)
• Tempi e modalità di pagamento; (l’operatore può indicare i tempi e le modalità di pagamento)
• Altre modalità; (l’operatore può indicare altre modalità di esecuzione del contratto)
Campi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto – proposte di acquisto
Campi obbligatori
• Peso totale; (l’operatore deve indicare il peso totale ed il peso netto della partita di prodotto)
• Marchio; (l’operatore deve selezionare il marchio di appartenenza del prodotto tra ABO o PTB)
• Varietà; (l’operatore deve indicare la varietà del prodotto)
• Classe/Classificazione; (l’operatore deve indicare la categoria o la classe qualitativa del prodotto)
• Modalità di risoluzione delle controversie; (l’operatore deve indicare la modalità di risoluzione delle controversie)
Campi facoltativi
• Origine; (l’operatore deve indicare la nazione o la provincia o il distretto di origine del prodotto)
• Condizionamento; (l’operatore può indicare le modalità di conservazione del prodotto)
• Confezionamento; (l’operatore può indicare le modalità di confezionamento del prodotto)
• Altre caratteristiche; (l’operatore può indicare altre caratteristiche qualitative relative al prodotto)
• Specifiche di consegna/ritiro della merce; (l’operatore può indicare le specifiche di consegna e ritiro del prodotto)
• Tempi e modalità di pagamento; (l’operatore può indicare i tempi e le modalità di pagamento)
• Altre modalità; (l’operatore può indicare altre modalità di esecuzione del contratto)
Art. 4 LOTTI MINIMI
Per vendita all’ingrosso si intende quella effettuata per colli, confezioni o cartoni interi, fatta eccezione per i cocomeri e le zucche che possono essere venduti anche ad unità.
Gli Operatori possono contrattare partite composte da lotti minimi di 10 (dieci) kilogrammi incrementabili di 1 kilogrammo alla volta.
Art. 5 DISCIPLINA DELLA CONTRATTAZIONE TELEMATICA
Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente di settore.
PARTE SECONDA Art. 6 DISCIPLINA DELLA CONTRATTAZIONE TELEMATICA
Modalità di accesso alle negoziazioni
L’Operatore professionale ha la facoltà di accedere alle negoziazioni sulla Borsa Merci Telematica mediante connessione internet al sito xxx.xxxx.xx e alla sezione “Mercati sperimentali” e inserendo il proprio “Identificativo” e la propria “Password” negli appositi spazi. Qualunque negoziazione effettuata successivamente a tale connessione verrà imputata all’Operatore titolare di tali Identificativo e Password.
Sessioni di apertura alle negoziazioni
Le negoziazioni hanno luogo, dal lunedì al venerdì, quotidianamente ed in trattazione continua dalle ore 08.00 alle ore 22.00.
Termini di validità delle proposte di acquisto e/o vendita
l’Operatore dovrà indicare il termine di validità delle proposte e delle controproposte di acquisto e di vendita.
Trascorso il termine di validità, la piattaforma telematica cancellerà automaticamente la proposta di vendita o di acquisto.
Possibilità di variazione del prezzo
Le proposte e le controproposte di acquisto e di vendita potranno essere variate di prezzo dall’Operatore, per un importo minimo di € 0,01 in aumento per le proposte e controproposte di acquisto ed in diminuzione per le proposte e le controproposte di vendita.
La modifica del prezzo comporta l’automatica inserzione di una nuova proposta, nonché la cancellazione della proposta modificata.
Conclusione del prestabilito di contratto
Una proposta di vendita trova adesione quando un Operatore accetta tutti i parametri identificativi (sia quelli obbligatori che quelli facoltativi) inserendo una controproposta con gli stessi parametri identificativi, oppure abbinandosi direttamente alla proposta stessa.
Una proposta di acquisto trova adesione quando un Operatore accetta tutti i parametri identificativi (sia quelli obbligatori che quelli facoltativi), inserendo una controproposta con gli stessi parametri identificativi, oppure abbinandosi direttamente alla proposta stessa.
Notifica del prestabilito di contratto concluso
Quando una proposta di vendita o di acquisto, e allo stesso modo quando una controproposta di vendita o acquisto, trova adesione, secondo le modalità sopra citate, il prestabilito di contratto si ritiene concluso e la Borsa Merci Telematica invierà immediatamente per via telematica, a ciascuna delle parti, un documento contrattuale contenente il nome ed i principali riferimenti delle rispettive controparti, nonché tutti i parametri identificativi della proposta stessa.
Determinazione dei prezzi di Riferimento
I Prezzi di Riferimento sono le medie dei prezzi dei prestabiliti di contratti conclusi ponderate alle quantità di merce scambiate, in riferimento ad uno specifico prodotto, una specifica Piazza ed a una modalità di consegna.
Tempi di consegna/ritiro della merce
L’operatore potrà decidere di contrattare a pronti o a consegna differita (frazionata nel tempo). Nel caso di consegna a pronti, il prodotto deve essere consegnato a partire dalla data di conferma della conclusione del contratto ed entro 24 ore dalla data di conferma di conclusione del contratto telematico. Nel caso di consegna differita, il prodotto verrà consegnato più volte sempre a partire dalla data di conferma di conclusione del contratto e entro 24 ore dai periodi di frequenza delle consegne stabilite nel contratto. Nel caso di ritiro a pronti, il prodotto deve essere ritirato a partire dalla data di conferma di conclusione del contratto ed entro 24 ore dalla data di conferma di conclusione del contratto telematico. Nel caso di ritiro differito, il prodotto verrà ritirato più volte sempre a partire dalla data di conclusione del contratto ed entro 24 ore dai periodi di frequenza delle consegne stabiliti nel contratto.
Luogo di consegna della merce
L’operatore iscritto potrà decidere di contrattare con modalità “Franco arrivo” o con modalità “Xxxxxx partenza”.
Nel caso di scelta di Xxxxxx partenza, il luogo specifico di consegna o ritiro della merce si intende il Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Brescia.
Nel caso di scelta di Xxxxxx arrivo, il luogo specifico deve essere indicato dall’acquirente a mezzo di posta elettronica e/o fax, entro 12 ore dalla data di conclusione del prestabilito di contratto.
Tempi e modalità di pagamento
Riguardo al pagamento quest’ultimo dovrà essere effettuato alla consegna della merce sul conto corrente del venditore tramite bonifico bancario e franco di spese. Le parti potranno in ogni caso concordare tempi e modalità di pagamento diversi da quanto previsto o salvo diverso accordo tra le parti che verrà definito nel prestabilito di contratto. o tramite ulteriori modalità concordate fra le parti.
PARTE TERZA
Art. 7 INADEMPIMENTI
Nel caso di ritardo nel ritiro o nella consegna della merce, salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 del C.C., la parte inadempiente è tenuta a corrispondere alla controparte lesa un’ammenda pari al 2% del valore del prestabilito di contratto, quale parziale risarcimento dei danni subiti. Tale ammenda deve essere corrisposta tramite bonifico bancario, o tramite altra modalità concordata fra le parti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna o di ritiro della merce. In caso di mancato pagamento della suddetta ammenda nei termini previsti dalla parte inadempiente, salvo successivo accordo fra le parti, l’operatore deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.. L’operatore leso, potrà adire alla Camera Arbitrale indicata nel contratto secondo quanto disposto dall’art. 10, per avere risarcimento dei danni subiti. Nel caso di mancata indicazione del luogo di consegna nei termini previsti dall’articolo 7, il prestabilito di contratto è risolto e la parte lesa può adire alla Camera Arbitrale indicata nel contratto secondo quanto disposto dall’art. 10, per avere risarcimento dei danni subiti. Inoltre, la parte lesa deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.. Nel caso di mancato ritiro o consegna della merce il prestabilito di contratto è risolto e la parte lesa può adire alla Camera Arbitrale indicata nel contratto secondo quanto disposto dall’art. 10, per avere risarcimento dei danni subiti. Inoltre, la parte lesa deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a..
Art. 8 RECLAMI E DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE
Di qualunque reclamo e/o contestazione che l’acquirente intendesse sollevare al Venditore per la merce ricevuta, deve darne comunicazione al Venditore, a Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. ed alla Direzione Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Brescia, per fax e/o posta elettronica entro e non oltre 12 ore successive alla data di consegna/ritiro del prodotto. Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'esposizione specifica delle caratteristiche analitiche e organolettiche contestate. Il compratore ha diritto al rifiuto della merce qualora il campione del prodotto o il prodotto stesso non presenti corrispondenza con i parametri analitici e organolettici risultanti dal documento contrattuale, salvo diverso accordo tra le parti.
Art. 9 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITA’ SOPPRAVVENUTA
In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera parziale o definitiva, l'esecuzione del prestabilito di contratto, lo stesso s'intenderà risolto totalmente o per la parte da eseguire. La parte che invoca la causa di forza maggiore e/o impossibilità sopravvenuta deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 12 ore, a mezzo fax o per posta elettronica, alla propria controparte, a Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. ed alla Direzione del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Brescia con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.
Art. 10 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le parti sono libere di scegliere se deferire le controversie in arbitrato o alla giustizia ordinaria. Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole:
1) le Parti potranno convenire, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:
- Regolamento della Camera arbitrale di Brescia
- Regolamento della Camera arbitrale di Milano
- Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Brescia
2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell’istituzione prescelta.
3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l’arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell’istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall’istituzione che ha adottato tale Regolamento.
ALLEGATO 1
DEFINIZIONI
Agli effetti del presente regolamento si intende per:
- “Borsa Merci Telematica Italiana” (“Borsa Merci Telematica”): il mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, realizzato attraverso la piattaforma telematica, accessibile da postazioni remote, che viene predisposta dalla Società gestione Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. ai sensi del D.M. 174/06;
- “Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Brescia”: gestito dal Consorzio Brescia Mercati S.p.A., società consortile per azioni, senza scopo di lucro, cosi come previsto dallo statuto societario e della L.R.n.12 del 22.01.75
- “Direzione del mercato”: la Direzione del Consorzio Brescia Mercati;
- “Regolamento del Mercato Ortofrutticolo e Agroalimentare all’Ingrosso di Brescia”: adottato con deliberazione del Consiglio comunale di Brescia in data 17.3.2006 n. 82/21478 P.G.;
- “Regolamento speciale di categoria di prodotto” (“Regolamento”): il presente Regolamento, valido esclusivamente per i Prodotti cui fa riferimento;
- “Piattaforme telematiche”: i sistemi di contrattazione telematica progettati e gestiti da Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.;
- “Operatore: l’operatore ammesso alle negoziazioni nel mercato sperimentale della Borsa Merci Telematica.
- Categoria di Prodotto”: la categoria di prodotto, fra tutte quelle attive nella Borsa Merci Telematica Italiana, disciplinata dal presente Regolamento;
- “Prodotto”: una delle tipologie merceologiche della Categoria di Prodotto individuate e riportate all’art. 2 del presente Regolamento;
- “Proposta di negoziazione”: l’ordine di acquisto o di vendita, per conto di terzi o in conto proprio, immesso nella Borsa Merci Telematica dall’Operatore e contenente i dati e le informazioni minime necessarie per la sua visualizzazione ed esecuzione;
- “Controproposta di negoziazione”: il contro-ordine di acquisto o di vendita riferito ad una specifica proposta presente sulla piattaforma telematica, che prevede l’implicita accettazione di tutti i parametri identificativi, con la sola eccezione del prezzo e della quantitativo che possono variare;
- “Piazza”: una delle 103 Province italiane, ad ognuna delle quali può essere riferita la singola proposta di negoziazione;
- “Franco partenza”: tra le modalità di consegna, si intende il Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Brescia;
- “Xxxxxx Xxxxxx”: tra le modalità di consegna, è un luogo debitamente attrezzato alla consegna della merce, sito all’interno della Piazza risultante dal documento contrattuale;
- “Prezzo”: il prezzo espresso in Euro e riferito alla specifica unità di misura riportata all’art. 3;
- “Quantitativo”: il quantitativo offerto o richiesto che deve essere indicato nella proposta e nella controproposta di acquisto o di vendita;
- “Quantitativo minimo ” (in sigla “quant. min.”): il quantitativo minimo offerto o richiesto che deve essere indicato nella proposta e nella controproposta di acquisto o di vendita;
- “Validità della proposta” (in sigla “proposta valida sino al”): il termine temporale di validità nella Borsa Merci Telematica che deve essere indicato nella proposta e nella controproposta di acquisto o di vendita;
- “Partita Iva” (in sigla “P. Iva”): la partita iva del cliente per il quale gli operatori abilitati alla professione di Agente d’Affari in Intermediazione inseriscono una proposta o una controproposta di negoziazione;
- “Proposta in chiaro”: è definita proposta in chiaro quella che riporta il nominativo dell’offerente o del richiedente;
- “Controproposta in chiaro”: è definita controproposta in chiaro quella che riporta il nominativo dell’offerente o del richiedente;
- “Parametri identificativi”: il prezzo, il quantitativo e il quantitativo minimo, la modalità di consegna, le eventuali note, la scelta di proposta in chiaro, nonché tutti gli ulteriori campi, obbligatori e facoltativi, previsti dalla Scheda Informativa;
- “Scheda informativa”: è la scheda compilabile telematicamente dall’Operatore, e che contiene i campi previsti agli art. 3;
- “Quantitativo minimo di negoziazione” (“lotto minimo”): la quantità minima di prodotto scambiabile all’interno sulla Borsa Merci Telematica;
- “Marchi”: Sono dei marchi di filiera che assicurano la provenienza dei prodotti ortofrutticoli, e sono: Associazione Bresciana Ortofrutta (“ABO”), Prodotti Terra Bresciana (“PTB”).
ALLEGATO 2
Il presente allegato è parte integrante del Regolamento Speciale per la transazione dei prodotto Ortofrutticoli rilevanti per la provincia di Brescia nell’ambito del mercato sperimentale di “Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A”.
1. SCOPO
Il presente Regolamento ha lo scopo di definire un protocollo per favorire la contrattazione telematica dei prodotti ortofrutticoli di maggiore rilevanza per la provincia di Brescia e significativi per il Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Brescia.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento si applica quando un Operatore fa richiesta di accreditamento al Mercato Sperimentale dell’ Ortofrutta della provincia di Brescia.
3. RESPONSABILITA'
La responsabilità della corretta applicazione del presente Protocollo è della Direzione del Mercato Ortofrutticolo all’ Ingrosso di Brescia e di Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A.
4. PROCEDURA
La richiesta di accreditamento, da parte dell’ Operatore, verrà sottoposta alla Direzione del Mercato Ortofrutticolo all’ Ingrosso di Brescia per la verifica della significatività dell’ Operatore e per l’avvallo all’ iscrizione al Mercato Sperimentale dell’ Ortofrutta della provincia di Brescia.
La Direzione del Mercato Ortofrutticolo all’ Ingrosso di Brescia potrà richiedere l’attivazione di nuovi prodotti sulla base delle richieste degli Operatori accreditati; inoltre comunicherà la stagionalità dei prodotti contrattabili sulla piattaforma telematica, richiedendo l’attivazione e la disattivazione dei prodotti.
5. MARCHI
Allo scopo di garantire la valorizzazione delle produzioni locali, come stabilito dall’art. 1 e, preso atto dell’esistenza di marchi di prodotto territoriali, gli operatori potranno indicare il marchio di appartenenza del prodotto, selezionandolo tra ABO (Associazione bresciana Ortofrutta) e PTB (Prodotti Terra bresciana).
6. VERIFICHE IN ACCETTAZIONE
L’Operatore al momento della richiesta di accreditamento dovrà obbligatoriamente indicare massimo dieci prodotti, significativi in termini di produzione e commercializzazione, per i quali è maggiormente interessato a contrattare tramite il Mercato Sperimentale dell’ Ortofrutta della provincia di Brescia.
Borsa Merci Telematica Italiana e la Direzione del Mercato Ortofrutticolo all’ Ingrosso di Brescia valuteranno la significatività dei prodotti indicati dagli Operatori accreditati e nell’interesse della provincia di Brescia e del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Brescia, provvederanno all’attivazione degli stessi sulla piattaforma telematica.