PRT.DTC/DTC/ / /MZ
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Spett.le
Data: / /
Oggetto: Proposta di appalto di servizi di demolizione sale nel Comune di Tortona (AL)
Egregi Signori,
facciamo seguito alle trattative intercorse per formulare la presente proposta contrattuale, il cui contenuto è espresso nel testo di seguito riportato.
(inizio)
CONTRATTO DI APPALTO TRA
Mercitalia Intermodal S.p.A., con sede legale e amministrativa in Xxx Xxxxxxxxxx 0/0, 00000 Xxxxxx,
Codice Fiscale e numero di scrizione al Registro delle Imprese di Milano 00823190152, iscritta al
R.E.A. al n. MI-758334, Partita IVA IT 00857491005, capitale sociale pari ad Euro 7.000.000,00 i.v., la quale interviene nel presente contratto nella persona di Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, in virtù dei poteri alla medesima conferiti con procura in data 08/07/2019, No. 29.291/8.485 di repertorio Notaio Xxxxx Xxxxxx (Di seguito, per brevità, denominata “Mercitalia” o “Committente”).
E
, con sede in ( ), via , iscritta al Registro delle Imprese
di , Partita I.V.A.
, PEC
, la quale interviene nel presente
contratto nella persona di , nella sua qualità di legale rappresentante munito
dei necessari poteri di firma e rappresentanza sociali (di seguito per brevità denominata “Appaltatore”)
Il Committente e l’Appaltatore di seguito congiuntamente anche le “Parti” e, singolarmente, ciascuna la “Parte”
PREMESSO CHE
a) Il Committente ha necessità di affidare il servizio di demolizione, previa riduzione volumetrica, delle sale i cui assili, nel corso del 2020, sono rinvenuti danneggiati irreparabilmente. Tali sale sono prive di amianto ed altre sostanze pericolose, nonché esenti da vincoli di culturalità ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
b) Per l’affidamento dell’appalto è stato indetto in data / competitivo;
/ un apposito confronto
c) A conclusione di tale confronto è risultato aggiudicatario l’Appaltatore;
d) L’aggiudicazione è stata comunicata all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata
(PEC), il / / ;
e) Per l’affidamento dell’appalto, non soggetto ad obbligo di confronto competitivo ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. a) ed f) del “Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” di cui alla D.d.G. n.278/AD del 24 ottobre 2019, al pari della cessione dei materiali ferrosi derivanti dalla demolizione, ricorrendo le ipotesi di deroga di cui all’art. 13, commi 8 e 9, del citato Regolamento, è stata richiesta offerta all’Appaltatore in data
25/11/2021, al quale a mezzo mail del / stessa;
/ è stata comunicata l’accettazione della
f) L’Appaltatore ha dichiarato in offerta di avere la disponibilità di impianto munito delle autorizzazioni previste dal Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e/o integrazioni per le attività di recupero e/o smaltimento rifiuti derivanti dalla riduzione volumetrica, in particolare per i seguenti Codici CER 16.01.06 “Veicoli fuori uso non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose”;
g) L’Appaltatore è in possesso delle attrezzature, mezzi tecnici, risorse umane e di un’idonea organizzazione aziendale, necessarie ad assicurare, il rispetto della normativa ambientale vigente e le condizioni di massima sicurezza per i propri dipendenti e i terzi nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto;
h) L’Appaltatore dichiara di essere in possesso di ogni concessione, iscrizione, autorizzazione e/o nulla osta richiesti dalla normativa vigente in relazione all’esecuzione del Servizio;
i) Il Committente ha verificato il possesso da parte dell’Appaltatore dei requisiti di affidabilità, idoneità tecnica e capacità finanziaria, come richiesti in sede di valutazione dell’offerta;
j) Il Committente ha la disponibilità delle aree all’interno delle quali dovrà essere svolta l’attività, sita in Verona, in forza di accordo con la società ECMS Srl, a sua volta avente in concessione l’area da Rete Ferroviaria Italiana SpA;
k) Le Parti intendono pertanto procedere alla stipula del presente Contratto.
Tutto quanto sopra premesso
le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.
ARTICOLO 1
Premesse ed Allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di contrasto tra le previsioni del presente Contratto e le previsioni degli Allegati, le prime prevarranno.
ARTICOLO 2
Oggetto e durata
Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni e con le modalità previste dal presente contratto e dai relativi allegati e dai documenti comunque in esso richiamati, l’esecuzione del servizio di demolizione (di seguito, per brevità, “Servizio”) da effettuare su gruppi di almeno n. 40 (quaranta) sale per un totale presunto di circa 200 (duecento) sale.
Il Committente, inoltre, vende all’Appaltatore, che acquista, i rottami ferrosi o altre leghe, che saranno ricavati dalla demolizione dei rotabili in base al peso degli stessi convenzionalmente stabilito in 1,0 t/sala.
Il materiale ferroso, di cui al capoverso precedente, sarà ceduto all’Appaltatore al termine dell’attività di demolizione, che prenderanno avvio entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta del Committente.
ARTICOLO 3
Modalità attuative della prestazione
Il Servizio consiste essenzialmente in:
1. Trasferimento delle sale verso impianto di smaltimento;
2. Smaltimento.
Le sale oggetto del Contratto, saranno consegnate all’Appaltatore, mediante appositi Verbali di consegna previa convocazione del Committente con congruo anticipo, presso l’impianto ferroviario sito in Tortona, ove i rotabili risultano giacenti.
Per tali sale l’Appaltatore dovrà procedere al trasferimento dei rifiuti speciali prodotti all’ impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato con procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 secondo quanto indicato in offerta. Il Committente metterà a disposizione le aree rese idonee all’esecuzione delle operazioni di carico delle sale.
L’Appaltatore dovrà provvedere immediatamente alla presa in consegna delle sale e a completare le operazioni oggetto del servizio entro i termini indicati dall’Appaltatore in sede di offerta.
L’Appaltatore s’impegna ad eseguire le prestazioni in rigorosa conformità alle prescrizioni ed agli adempimenti riportati nel contratto e nei relativi allegati.
Il Servizio di cui al presente contratto verrà svolto dall’Appaltatore con propria organizzazione di personale e mezzi e con piena assunzione del rischio d’impresa, alle condizioni, norme, disposizioni, prescrizioni e quant’altro previsto nel presente contratto e nei documenti che, allegati allo stesso o comunque in esso richiamati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Per l’esecuzione del Servizio l’Appaltatore è tenuto a prestare – assumendone i relativi rischi – un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente contratto e relativi allegati.
L’Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche del Servizio affidato la propria organizzazione produttiva, disponendo l’impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Contratto, senza che l’eventuale maggior impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
L’Appaltatore riconosce che il Servizio è elemento essenziale per l’immagine del Committente e si impegna ad espletarlo con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Contratto e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo dei Servizi.
Resta di competenza esclusiva dell’Appaltatore l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel Servizio. L’Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta di personale del Committente. L’Appaltatore stesso individuerà, prima dell’inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile del contratto, secondo quanto stabilito nel successivo art. 17: il personale dell’Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall’Appaltatore medesimo.
Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza del presente contratto, l’Appaltatore si impegna:
1. Ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese del committente e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinunzia del dipendente al diritto ed all’azione nei confronti del committente medesimo. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o l’appaltatore non riesca a dimostrare
di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolato contrattuale;
2. Nel caso di mancata definizione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – e fatta salva l’ipotesi in cui l’Appaltatore riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza – l’Appaltatore medesimo si impegna a corrispondere al Committente, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell’ambito di vigenza del presente contratto – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo al Committente, un importo pari a complessivi euro € 20.000,00 (euro ventimila/00); somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall’Appaltatore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta giorni) dalla data della sentenza.
Ai soli fini di quanto previsto dall’art. 44.1 lettera a) delle C.G.C., le spese generali vengono quantificate nella misura del 3% (tre per cento) dell’importo presunto del presente Contratto di cui al successivo art. 4.
ARTICOLO 4
Importo del Contratto
In ragione dei corrispettivi offerti dall’Appaltatore e delle quantità di sale oggetto del servizio, di cui al precedente art. 2, si determinano i seguenti importi contrattuali:
4.1 Al solo fine di permettere la verifica interna dei poteri di firma del contratto, le Parti dichiarano che l’importo complessivo presunto per la Parte Passiva (servizio di demolizione sale) è stimato in € 8.000,00 (euro ottomila/00) IVA esclusa.
Detti valori sono comprensivi della presa in consegna, trasporto fino al proprio impianto, caratterizzazione del rifiuto, stoccaggio, analisi necessarie alla classificazione dei rifiuti, smaltimento/recupero, ovvero, anche se non espressamente richiamato, per ogni altra prestazione o attività previste dal presente Contratto o negli allegati in esso richiamati o allegati o ad esse connesse.
4.2 L’importo complessivo presunto per la Parte Attiva (vendita dei rottami ricavati dalla demolizione dei rotabili), è valutato in € 90.000,00 (Euro novantamila/00) IVA esclusa, in base al peso convenzionalmente determinato dei rottami vendibili per ogni tipologia di sala oggetto del contratto, accettato dall’Appaltatore in fase di offerta.
L’Appaltatore non ha diritto ad alcuna riduzione del prezzo base di vendita per l’eventuale maggiore onerosità sopravvenuta e/o derivante dagli adempimenti previsti per le attività legate al presente Contratto, o per qualsivoglia altra ragione.
L’Appaltatore, pertanto, rinuncia, con la sottoscrizione del presente contratto ad ogni diritto, pretesa e/o azione nei confronti del Committente relativo e/o connesso al rispetto della normativa in materia di rifiuti e di salvaguardia dell’ambiente.
ARTICOLO 4bis
Invariabilità dei prezzi
I corrispettivi richiamati nel precedente articolo s’intendono offerti dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga al art. 1664 c.c., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del Contratto e dei relativi Contratto Applicativi.
ARTICOLO 5
Modalità di fatturazione parte passiva p.m.
ARTICOLO 6
Modalità di pagamento Parte Attiva
L’Appaltatore pagherà al Committente il materiale ferroso al peso risultante dalla sommatoria dei pesi del materiale stesso riscontrati presso l’impianto di destino (la cui pesa dovrà essere in regola con le verifiche metriche di legge) ed indicato nei FIR utilizzati per il trasporto dei rottami ferrosi; al suddetto peso verrà applicato l’importo concordato in fase di offerta pari ad un incremento del __% sull’indice “E3-media ponderata” del Campsider del mese in cui viene svolta l’attività (ovvero del Campsider pubblicato il primo giorno del mese seguente a quello in cui viene svolta l’attività). Laddove la pesa utilizzata non dovesse essere in regola con dette verifiche, il materiale ferroso verrà pagato in coerenza con il peso convenzionale dei rottami vendibili per ciascuna tipologia di carro avviato alla demolizione, previa riduzione volumetrica
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni di calendario civile data fattura, mediante bonifico bancario irrevocabile a favore del Committente presso Intesa San Paolo SpA IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 intestato a Mercitalia Intermodal Spa.
In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti al Committente gli interessi di mora, in misura pari al tasso di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, vigente nel periodo, aumentato di 7 (sette) punti percentuali senza necessità di formale costituzione in mora . Inoltre, sarà dovuto dal Cliente al Committente il rimborso delle spese di recupero tramite terzi dell’insoluto, in misura pari ai costi effettivamente sostenuti.
Nel caso che il ritardo ecceda il periodo di 15 (quindici) giorni dalla scadenza è facoltà del Committente dichiarare la risoluzione del Contratto per la parte non ancora eseguita, con possibilità di addebitare all’Appaltatore tutto quanto dovutogli, oltre a tutti i danni, diretti ed indiretti, subiti in funzione della mancata esecuzione degli obblighi contrattuali convenuti, con particolare riguardo agli oneri per le attività logistiche, che si dovranno porre in essere, per l’inoltro e lo stazionamento dei rotabili e/o i differenziali negativi sul prezzo di realizzo dei medesimi.
In caso di applicazione del precedente comma di questo articolo, in via immediata, si è concesso al Committente di incamerare, a titolo definitivo, il deposito cauzionale di cui al successivo art. 7, e porre in essere tutti gli atti monitori e cautelativi verso l’Appaltatore che la stessa riterrà più opportuni.
L’Appaltatore riconosce l’essenzialità contrattuale dell’assolvimento dei propri obblighi di pagamento, per cui accetta espressamente le conseguenti pattuizioni a favore del Committente di cui al presente articolo.
ARTICOLO 7
Cauzione p.m.
ARTICOLO 7 bis
Cessione dei crediti
I crediti e i debiti derivanti dal presente contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi atto di disposizione (“Cessione”) a favore di Fercredit-Servizi Finanziari S.p.A. – società del Gruppo FS Italiane S.p.A. o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, il Committente può opporre diniego espressamente motivato.
In ogni caso, il Committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
ARTICOLO 8
Aumento/diminuzione dei servizi affidati
Il Committente si riserva la facoltà – cui l’Appaltatore presta il suo assenso – di apportare, in qualunque momento nel corso di validità del presente contratto, un aumento o una diminuzione (a carattere temporaneo o definitivo) del Servizio senza che l’Appaltatore possa esimersi dall’eseguire le variazioni richieste, ovvero avanzare eccezioni, diritti o pretese di sorta.
Quanto sopra senza limitazione alcuna e fino ad un massimo del 20% (venti per cento) in più o in meno dell’importo presunto della Parte Passiva di cui al precedente art. 4.
ARTICOLO 9
Penali
In caso di inadempienze dell’Appaltatore agli obblighi e alle prescrizioni del presente Contratto, il Committente applicherà, per ciascuno dei casi sotto indicati, le penali di seguito riportate, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno subìto:
1. Per ogni giorno di ritardo nella presa in consegna delle sle rispetto alla data che verrà indicata dal Committente € 4,00 (euro quattro/00);
2. Per ogni giorno di ritardo nell’effettuazione dell’attività di demolizione rispetto ai termini di esecuzione del contratto di cui al precedente art. 2 sarà applicata una penale pari a € 4,00 (euro quattro/00) per ciascuna sala;
3. Per ogni prestazione non eseguita e/o eseguita in modo irregolare, incompleto o negligente, che costituisca inadempienza sia rispetto al presente Contratto, sia rispetto ad obblighi di legge, oltre a non riconoscere all’Appaltatore il prezzo definito contrattualmente per la prestazione, sarà applicata una penale di € 10,00 (euro dieci/00);
4. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine all’uopo assegnato dal Committente per l’attuazione delle azioni correttive di cui al successivo art. 12 da adottare ai sensi del medesimo articolo, sarà applicata una penale per un importo che va da un minimo di € 30,00 (euro trenta/00) ad un massimo di € 40,00 (euro quaranta/00), in funzione della gravità e/o eventuale reiterazione della violazione medesima
5. Per ogni violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro: € 500,00 (euro cinquecento/00).
L’applicazione delle penali così determinate sarà comunicata all’Appaltatore per iscritto con raccomandata A/R o tramite posta certificata (pec) ed i corrispondenti importi saranno trattenuti sui primi pagamenti spettanti all’Appaltatore medesimo successivi alla comunicazione.
ARTICOLO 9 bis
Clausola risolutiva espressa
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., il Committente ha diritto di risolvere il presente Contratto, per inadempimento dell’Appaltatore, oltre che nei casi previsti all’art. 61 delle C.G.C., nei casi di seguito indicati:
1. Qualora venga accertata nei confronti dell’Appaltatore la non sussistenza ovvero il venir meno di anche solo uno dei requisiti autorizzativi richiesti per la stipula del contratto (art. 19);
2. In caso di emanazione di un’informativa interdittiva ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011;
3. In caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
4. In caso di applicazione delle penali applicate ai sensi del precedente art. 9, per un ammontare complessivo eccedente il 20% (venti per cento) dell’importo presunto relativo alla Parte Passiva del Contratto;
5. In caso di mancato ritiro delle sale portate alla consegna. Sarà considerato mancato ritiro l’accumulo di un ritardo superiore a 10 (dieci) giorni rispetto alla data stabilita dal Committente con apposita comunicazione per la consegna delle sale stesse;
6. In caso di violazioni di legge, con particolare riferimento a disposizioni e prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale (gestione rifiuti e sostanze pericolose, tutela acque e aria, rumore, tutela del suolo e sottosuolo, ecc.);
7. In caso di mancata osservanza delle previsioni o falsità delle dichiarazioni di cui all’art. 18 (Divieto di cessione del contratto- subappalto); degli obblighi previsti dai successivi art. 19 (Autorizzazioni); art. 21 (Obbligo di riservatezza); art. 22 (Trasparenza prezzi); 23 (Xxxxxx etico); 23 bis (Conflitto di interessi);
8. In caso di mancato rispetto del divieto di commercializzazione di cui all’art. 10;
9. Ritardo superiore a giorni 20 (venti) rispetto al termine all’uopo indicato, nell’attuazione delle prescrizioni e delle azioni correttive di cui all’articolo 12.
La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o costituzione in mora della controparte, a mezzo raccomandata A/R, e comporta il diritto del Committente di incamerare la cauzione di cui all’art. 7, senza pregiudizio dei propri diritti nei confronti dell’Appaltatore per la rifusione dell’eventuale ulteriore danno.
ARTICOLO 10
Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore
L’Appaltatore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Committente per la stipula del presente contratto.
In particolare l’Appaltatore ha l’obbligo di:
a) Comunicare nel più breve tempo possibile al Committente ogni modifica e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità tecnico- professionale (incluse tutte le autorizzazioni di legge previste per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto) rispetto a quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di gara finalizzata all’aggiudicazione del presente contratto;
b) Inviare al Committente con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art.
46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
L’Appaltatore sarà ritenuto l’unico responsabile qualora dovesse ritirare complessivamente quantitativi maggiori, per i CER oggetto del presente Contratto, di quelli previsti nelle proprie autorizzazioni e riguardanti anche altri contratti/commesse derivanti dall’esercizio quotidiano della propria attività.
L’Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte terzi.
Saranno sempre a carico dell’Appaltatore i costi per la pulizia, la demolizione, il confezionamento, il deposito temporaneo (ove necessario), il trasporto e lo smaltimento/recupero, da effettuarsi conformemente alla disciplina dei rifiuti;
Non è richiesta la restituzione di alcuna parte delle sale ma:
• Le sale montate dovranno, a cura dell’Appaltatore, essere incise o piazzate mediante cesoia – in misura irreversibile – al centro o lateralmente, prima della loro effettiva demolizione;
• Tutte le Parti dovranno essere completamente demolite con riduzione alla pezzatura commerciale.
L’Appaltatore non potrà in nessun modo commercializzare le sale o parti di esse derivanti dall’attività di demolizione e riutilizzabili su altri rotabili ferroviari.
ARTICOLO 10-bis
Responsabilità per danni – Polizza assicurativa- Manleva
Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’Appaltatore ed ai suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, o alle loro cose, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto o per qualsiasi altra causa anche estranea al Committente.
L’Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose del Committente e delle Società del Gruppo F.S.I., ovvero di terzi (cose o persone), per fatti e/o omissioni propri o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell’espletamento del Servizio, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo la sua responsabilità, impegnandosi a tenere sollevata ed indenne il Committente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa da terzi.
Al riguardo, l’Appaltatore garantisce la completa e puntuale realizzazione di tutti gli impegni ed obblighi assunti nel Contratto e si obbliga a mantenere il Committente sollevata ed indenne, anche giudizialmente, da ogni responsabilità, danno e spesa in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse, anche di terzi, connesse o comunque derivanti dall’esecuzione del Contratto, per fatto proprio o dei propri dipendenti, collaboratori o a questi direttamente o indirettamente ricollegabili, salva l’ipotesi in cui il pregiudizio sia imputabile a dolo o colpa grave del Committente.
Allorché si verifichi, comunque in connessione con l’esecuzione del Servizio, un danno derivante, dipendente o connesso con l’esercizio o con il traffico ferroviario, l’Appaltatore assume ogni responsabilità qualora risulti non aver adottato ogni provvedimento, prescritto dal presente contratto, dai suoi allegati e dai regolamenti di esercizio, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, inteso ad impedire l’evento, o ad evitare il danno e non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.
Prima dell’inizio del Servizio, l’Appaltatore stipulerà – ovvero, qualora già in possesso, produrrà in copia – idonea copertura assicurativa con primaria Compagnia, che si obbligherà a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Acquisito il gradimento del Committente, l’Appaltatore dovrà consegnare copia della polizza al momento dell’inizio Servizio.
La polizza sarà valida per tutta la durata del presente contratto con massimale pari ad € 7.000.000,00 (euro settemilioni/00) per sinistro e per anno.
Inoltre, la Compagnia di assicurazioni dovrà impegnarsi, con specifico riferimento al presente contratto, a rispettare le seguenti condizioni:
▪ La rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di società del Gruppo FS e dei loro dipendenti;
▪ Considerare terzi le società del Gruppo FSI ed i loro dipendenti, nonché altri Appaltatori di Gruppo e loro dipendenti che eseguono prestazioni nello stesso luogo;
▪ Non diminuire le somme assicurate, stornare o disdettare il contratto di assicurazione senza il consenso del Committente;
▪ Notificare al Committente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata A/R, il mancato pagamento delle rate di premio, ferma l’operatività della copertura per 90 giorni dalla data di detta notifica. A tal riguardo il Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, detraendone l’ammontare dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore, o di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti del successivo art. 15.
ARTICOLO 10-ter
Obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
Nella qualità di datore di lavoro l’Appaltatore è tenuto ad osservare e a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l’esecuzione del Servizio, tutte le norme,
disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni e di igiene del lavoro.
A tal fine l’Appaltatore è, tra gli altri obblighi, tenuto a:
▪ Impartire al sopraindicato personale ogni istruzione o mezzi di protezione richiesti dallo svolgimento delle prestazioni;
▪ Impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti assicurandone gli eventuali adeguamenti;
▪ Utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge o regolamento;
▪ Vigilare, attraverso il proprio Responsabile di Contratto di cui all’ art. 17, affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite dal Committente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, su eventuali rischi specifici esistenti negli ambiti in cui si svolge la prestazione, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte;
▪ Applicare e far applicare le prescrizioni del Committente sulle aree interessate dall’esercizio ferroviario.
ARTICOLO 11
Recesso
Il Committente ha facoltà di recedere dal presente contratto con semplice comunicazione da portarsi a conoscenza dell’Appaltatore, da inviare a mezzo di lettera raccomandata A/R da far pervenire al domicilio dello stesso, almeno 5 (cinque) giorni prima della data in cui il recesso ha effetto.
In caso di recesso, all’Appaltatore sarà riconosciuto esclusivamente il corrispettivo spettante per le prestazioni regolarmente effettuate fino a tale data, senza che quest'ultimo possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo richiesti.
ARTICOLO 12
Controllo del Servizio – Contestazioni
È facoltà del Committente eseguire controlli, ispezioni e verifiche circa la rispondenza del Servizio fornito dall’Appaltatore alle condizioni e specifiche del presente Contratto e suoi allegati. In particolare, il Committente si riserva e l’Appaltatore accetta, di accedere, in qualsiasi momento, agli impianti o nelle aree utilizzate dall’Appaltatore per le attività oggetto del presente Contratto, al fine di verificare che tutte le attività siano svolte anche in conformità a quanto prescritto nel D.lgs 152/2006.
Dell’effettuazione dei controlli dovrà essere informato il Responsabile dell’Appaltatore, che avrà facoltà di presenziarvi direttamente o a mezzo di propri incaricati.
Il personale preposto al controllo potrà anche avvalersi di strumenti quali videocamere, macchine fotografiche, ecc.
Qualora a seguito di verifica ispettiva, il Committente riscontri un’organizzazione inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente Contratto, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico, o una scarsa efficacia dell’organizzazione per la qualità dell’Appaltatore, potrà richiedere all’Appaltatore adeguate azioni correttive al fine di ovviare alle carenze riscontrate.
Inoltre, qualora all’esito di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo il Committente riscontri una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi assunti dall’Appaltatore ai sensi del presente contratto e relativi allegati, il Committente provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, tempestivamente e comunque entro le successive 48 ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati.
L’Appaltatore è tenuto a dare attuazione con tempestività e comunque entro il termine all’uopo assegnato, alle azioni correttive atte a rimuovere le carenze riscontrate in sede di verifica ispettiva.
ARTICOLO 13
Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale - Rispetto dei contratti collettivi di lavoro
Nella qualità di datore di lavoro, l’Appaltatore deve, a propria cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all’assistenza sanitaria dei dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di provvidenza in favore dei lavoratori.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare, indipendentemente dalla propria struttura industriale o cooperativa, con riferimento ai lavoratori subordinati o ai soci, soci/lavoratori subordinati impiegati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, le norme vigenti in materia di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare, per il reperimento della manodopera occorrente per l’espletamento dell’appalto, le vigenti norme di legge e di regolamento che disciplinano la domanda e l’offerta di lavoro, pena l’immediata risoluzione del contratto e salvo il risarcimento del danno.
L’Appaltatore è tenuto ad applicare ai lavoratori impiegati nell’appalto – e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori - le condizioni normative e economiche stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicabili al settore ed alla località in cui si svolgono le prestazioni. Il contratto collettivo continuerà ad essere applicato dall’Appaltatore anche dopo la sua scadenza fino alla sua sostituzione.
L’Appaltatore è tenuto, su semplice richiesta della Committente, ad esibire tutta la documentazione attestante il corretto e puntuale adempimento degli obblighi in materia retributiva, assicurativa e previdenziale nei confronti dei lavoratori. Al fine di tali verifiche la Committente potrà avvalersi anche dei competenti uffici preposti (Ispettorato del Lavoro, etc.). In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle norme di cui al presente articolo – comunque accertata – tali inadempienze
verranno contestate dalla Committente all’Appaltatore. La Committente si riserva espressamente, in tal caso, la facoltà di non procedere al pagamento di quanto dovuto a residuo o saldo finché l’Appaltatore non dimostri di essere in regola con gli adempimenti di legge.
In nessun caso il Committente sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze dell’Appaltatore che rimane, al riguardo, unico responsabile.
In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a mallevare e tenere comunque indenne - sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – la Committente da ogni conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dall’Appaltatore medesimo e dagli eventuali subappaltatori. In particolare, l’Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenne il Committente – nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.
L’Appaltatore si obbliga altresì a mallevare e tenere comunque indenne La Committente, nei medesimi termini di cui al precedente comma, qualora questa sia chiamata a rispondere delle obbligazioni di cui all’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9.4.2008, n. 81.
ARTICOLO 14
Oneri fiscali
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad I.V.A. Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.
Il presente contratto, concluso mediante scambio di lettere secondo l’uso del commercio, è soggetto ad I.V.A. è esente da registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta del registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell’imposta fissa ai sensi del disposto del art. 40 del citato Testo Unico.
ARTICOLO 15
Clausola di rinvio
Per tutto quanto non disciplinato o non diversamente disciplinato dal presente Contratto, si fa rinvio, per quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile, alle eventuali disposizioni di legge o regolamento applicabili ed alle disposizioni contenute nel Capo I, nel Capo II , negli artt. 43 e 44, nel Capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV e nel Capo V (esclusi gli artt. 63 e 65), delle “Condizioni Generali
di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, ed emanate con Disposizione di Gruppo n. 231/AD del 17 luglio 2017 (altrove denominate per brevità, nel presente atto, “C.G.C.”), visibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/Xxxxx-x-Xxxx/Xxxxxxxx, che, seppur non allegate al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Delle stesse, l’Appaltatore dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza. Le parti convengono che il termine “Fornitore” utilizzato nelle CGC deve intendersi come equivalente a quello di “Appaltatore” utilizzato nel presente Contratto.
In caso di contrasto tra quanto previsto in altri documenti con quanto previsto nel presente Contratto, le previsioni di quest’ultimo prevarranno.
ARTICOLO 16
Responsabile dell’esecuzione del contratto per conto del Committente
Il Committente nomina, quale Responsabile dell’esecuzione del contratto, Xxxxxxx Xxxxx, xxx Xxxxxxxxxx 0/0, x00 000 0000000, x.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, verificandone la conformità alle prescrizioni contrattuali.
Per tale compito, il Responsabile dell’esecuzione del contratto potrà avvalersi di sostituti o personale delegato.
ARTICOLO 17
Responsabile del contratto per conto dell’Appaltatore
L’Appaltatore nomina quale Responsabile del contratto
, tel. ,
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) facoltà e poteri previsti dal presente contratto.
, al quale compete l’esercizio di tutte le
Per tale compito il Responsabile del contratto per conto dell’Appaltatore potrà avvalersi di sostituti o personale delegato.
ARTICOLO 18
Divieto di cessione del contratto − Subappalto
L’Appaltatore non può cedere il presente contratto a pena di risoluzione, ai sensi del precedente Articolo 9 bis.
L’Appaltatore non potrà in nessun caso avvalersi del subappalto, pena la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c e del precedente art. 9 bis.
Gli eventuali subcontratti diversi dal subappalto sono regolati dall’articolo 15.5 delle C.G.C..
ARTICOLO 19
Autorizzazioni
L’Appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni a Registri/Albi previste dalle norme vigenti e che le stesse sono in corso di validità; nonché di essere in regola con le eventuali prescrizioni di legge ivi contenute e con il pagamento de diritti di iscrizione annuali, ove previsti; dichiara inoltre di aver compiuto le formalità occorrenti per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Servizio, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti.
L’Appaltatore darà immediata comunicazione al Committente qualora subisca da parte della P.A. o del Ente preposto, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant’altro sia suscettibile di impedire, in tutto o in parte, l’esecuzione del Servizio. In tal caso il Committente avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, in tutto o in parte, in relazione al evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento del danno.
Prima dell’avvio del servizio, l’Appaltatore si impegna, altresì, a fornire al Committente:
• Copia completa (siglata in originale dal legale rappresentante) delle iscrizioni all’albo per espletare il servizio di raccolta/trasporto; delle autorizzazioni per l’effettuazione delle attività di recupero o smaltimento dei rifiuti speciali prodotti e raccolti presso le Impianti del Committente; nonché di tutte le eventuali modifiche/aggiornamenti;
• Un documento sintetico riassuntivo contenente gli estremi autorizzativi delle diverse attività di gestione, con le relative scadenze, le targhe dei veicoli abilitati al trasporto dei rifiuti di cui al presente contratto, i codici EER/CER e i quantitativi annui autorizzati per il trasporto e il recupero o lo smaltimento.
ARTICOLO 20
Conflitto di Interessi
Ai fini dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dichiara l’insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del Contratto medesimo. Parimenti, l’Appaltatore si impegna, ove nelle more dell’esecuzione del Contratto dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia al Committente che procederà alle valutazioni del caso. Nel caso in cui risultasse
non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 21
Obbligo di riservatezza
L’ Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del presente contratto, le informazioni tecniche relative a fatti, atti, programmi, progetti, procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui venga comunque a conoscenza in occasione di detta esecuzione.
L’obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente contratto e, successivamente, fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti senza limite di tempo, anche in caso di risoluzione del presente contratto o di recesso.
ARTICOLO 22
Trasparenza dei prezzi
L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
▪ Dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
▪ Dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere al alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
▪ Si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti
del art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dal albo fiduciario, ove esistente.
ARTICOLO 23
Codice Etico
L’Appaltatore si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, pubblicato sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx. Detto codice, seppur non allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso l’Appaltatore dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto codice etico, il Committente avrà diritto di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
L’Appaltatore, nell'esecuzione del presente Xxxxxxxxx, dichiara di essere a conoscenza in merito ai contenuti del D. Lgs. 231/2001 ed alle sanzioni previste in caso di violazione dello stesso e di agire in osservanza ai principi generali espressi nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Committente in conformità al predetto Decreto, pubblicato sul sito internet del Committente all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/XXXXXXXX/XxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxx (il “Modello”).
La violazione dei principi in essa contenuti o delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 da parte dell’Appaltatore comporterà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatti salvi eventuali ulteriori rimedi e azioni previsti dal presente Contratto e/o dalla legge.
ARTICOLO 23-bis
Conflitto di Interessi
Ai fini dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dichiara l’insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del Contratto medesimo. Parimenti, l’Appaltatore si impegna, ove nelle more dell’esecuzione del Contratto dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia al Committente che procederà alle valutazioni del caso. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 24
Protezione dei dati personali Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’affidamento e all’esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito delle fasi di affidamento ed esecuzione del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie:
• Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito;
• Dati del contraente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell’ambito della gestione degli adempimenti relativi all’affidamento o esecuzione del contratto: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione, dati riguardanti l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali;
• Altri Dati: attestazione di specifiche formazioni, giudizi di idoneità alla mansione.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Xxxxxxxx e DPO / Referenti Data Protection
Per le fasi di affidamento ed esecuzione del presente Contratto i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer / Referenti Data Protection sono:
Per il Committente:
Titolare del Trattamento è Mercitalia Intermodal SpA, rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Referente Data Protection è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per l’Appaltatore:
Titolare del Trattamento è , rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail .
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail .
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
ARTICOLO 25
Domicilio dell’Appaltatore
Agli effetti amministrativi, giudiziari e fiscali, l’Appaltatore dichiara il proprio domicilio in
( ), , con l’intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio
s’intenderà trasferito presso il Municipio di ( ).
ARTICOLO 26
Controversie, Foro competente e diritto applicabile
Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Milano. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
ARTICOLO 27
Allegati p.m.
(fine)
**********
Ai fini del perfezionamento del presente Xxxxxxxxx, Vi invitiamo a approvare pedissequamente su documento firmato digitalmente e su vs. carta intestata il testo contrattuale soprariportato nonché gli allegati, a titolo di piena e incondizionata accettazione, da Vostro legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri. Dovrà, altresì, essere riprodotto, su separata nota firmata digitalmente il sottostante elenco delle clausole, appositamente sottoscritto in formato digitale per esprimerne l’accettazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile”.
La suddetta nota, unitamente agli Allegati sopra citati, dovrà essere inviata a: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Cordiali saluti
Mercitalia Intermodal SpA
Direzione Tecnica
Il Direttore
Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx
Per accettazione della proposta contrattuale
Luogo, ………. data……………..
L’appaltatore Firma
………………..
A) Xxx accettazione delle clausole relative ai sotto elencati articoli del Contratto:
- Art. 3 Modalità attuative della prestazione
- Art. 4 Importo del contratto
- Art. 5 Modalità di pagamento Parte Attiva
- Art. 6 Modalità di pagamento Parte Attiva
- Art. 7 bis Cessione dei crediti
- Art. 8 Aumento/diminuzione dei servizi affidati
- Art. 9 bis Clausola risolutiva espressa
- Art. 10 Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore
- Art. 10 bis Responsabilità per danni-Polizza assicurativa- Manleva
- Art. 10 Obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
- Art. 11 Recesso
- Art.12 Controllo del Servizio- Contestazioni
- Art. 13 Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale-Rispetto dei contratti collettivi di lavoro
- Art. 18 Divieto di cessione del contratto/subappalto
- Art. 21 Obbligo di riservatezza
- Art. 22 Trasparenza prezzi
- Art. 23 Codice Etico
- Art. 23 bis Conflitto di interessi
- Art. 26 Controversie, foro competente e diritto applicabile
B) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, per accettazione delle clausole relative ai sotto elencati delle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, approvate dal Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale
I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, ed emanate con Disposizione di Gruppo n. 231/AD del 17 luglio 2017
- Art. 5 Proprietà industriale e commerciale. Xxxxxxxx;
- Art. 6 Impegno di riservatezza;
- Art. 8 Stipula del Contratto e avvio dell’esecuzione della prestazione;
- Art. 10 Garanzie;
- Art. 12 Prezzi contrattuali;
- Art. 14 Modifiche del contratto
- Art. 15 Cautele antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del contratto, subappalto e subcontratti;
- Art. 17 Contestazioni del fornitore;
- Art. 19 Xxxxx per forza maggiore e responsabilità del fornitore per danni;
- Art. 43 Termini contrattuali, sospensione dell’esecuzione del Contratto e proroghe;
- Art. 44 Illegittima durata delle sospensioni;
- Art. 54 Penalità per inadempienze e modalità di computo dei ritardi;
- Art. 55 Penali per ritardata o mancata esecuzione e premi di accelerazione;
- Art. 56 Corrispettivo della Fornitura e pagamenti;
- Art. 57 Termini e modalità di pagamento;
- Art. 58 Presentazione delle fatture;
- Art. 59 Recupero crediti - Compensazione;
- Art. 60 Sospensione dei pagamenti;
- Art. 61 Clausola risolutiva espressa. Esecuzione della prestazione da parte di terzi;
- art. 62 Risarcimento dei danni
Per specifica accettazione delle clausole vessatorie
Luogo, lì……………