COMUNE DI ARNESANO
COMUNE DI ARNESANO
Provincia di Lecce
- Parte I - CESSIONE DI AREA
in "Rione Riesci" del Comune Di Arnesano
per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale convenzionata
nell’ambito del Programma "P.I.R.P." di cui alla delibera di G.R. Puglia n. 870 del 19/06/2006
- Parte II - CONVENZIONE
ai sensi dell'Art. 35, comma 13, L. n. 865/1971
- Parte III – DISPOSIZIONI COMUNI
Tra:
- "COMUNE DI ARNESANO", Ente Pubblico Territoriale con sede ad Arnesano presso la Casa Municipale in Xxx Xx Xxxxxx x. 00, Codice fiscale n. 80001410754 e Partita I.V.A. n. 01441110754, in persona dell'Ingegnere XXXXXXX Xxxx, nato a Lecce il 27 maggio 1974, nella sua qualità di Dirigente "Responsabile dell'Area 2 Gestione del Territorio" (comprendente i Servizi Urbanistica, Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente e Igiene Urbana) del suddetto Comune presso la cui sede ove sopra è domiciliato per la carica, tale nominato con Decreto del Sindaco del 4 aprile 2011 prot.
n. 2522, successivamente confermato e prorogato prima con decreto del 4 aprile 2013 prot. n. 2987 e da ultimo con decreto del 22 gennaio 2014 prot. n. 0000699 che in copia certificata conforme al suo originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", a quanto appresso autorizzato ai sensi dell'Art. 107 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in virtù dei poteri che gli derivano dalla legge e dal vigente Statuto dell'Ente, nonchè giusta i provvedimenti amministrativi meglio indicati nel prosieguo del presente atto;
- "SANT'XXXXXXX SOC. COOP. A R.L.", Società Cooperativa costituita in Italia, con sede a Carmiano in Via Giolitti s.n.c., avente iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lecce, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01992490753, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Lecce al n. LE- 141626, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione XXXXXXXX Xxxxx, nato a Carmiano il 6 dicembre 1954, domiciliato per la carica presso la sede della Società ove sopra, a quanto appresso autorizzato giusta delibera del C.d.A. in data 02/01/2014, risultante da verbale che in estratto certificato conforme al suo originale si allega al presente atto sotto la lettera "B".;
PREMESSO:
A) che, a seguito di domanda di partecipazione presentata alla Regione Puglia con nota del 15 maggio 2007 Prot. n. 38582, il Comune di Arnesano è risultato aggiudicatario del bando di concorso per l’accesso ai finanziamenti per i programmi integrati per la riqualificazione delle periferie (P.I.R.P.) di cui alla delibera di G.R. della Puglia n. 870 del 19 giugno 2006, con riferimento al Programma "P.I.R.P." relativo al "Rione Riesci" del Comune di Arnesano approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del giorno 11 maggio 2007;
B) che con Determina del Direttore dell’Area Programmazione e Finanza n. 5 del 15 luglio 2009 si è ritenuto ammissibile il Programma P.I.R.P. presentato dal Comune di Arnesano;
C) che in data 24 marzo 2010 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra il Sindaco del Comune di Arnesano e il Presidente della Regione Puglia, regolarmente ratificato dal Consiglio Comunale di Arnesano con Deliberazione n. 10 del 16 aprile 2010 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 847 del 12 luglio 2010 pubblicato sul B.U.R.P. n. 123 del 22 luglio 2010;
D) che il "P.I.R.P." in parola ricade nel "Comparto D" del "P.E.E.P." del Comune di Arnesano, su area in "Rione Riesci" alla Via Passaby della superficie complessiva di circa mq. 3000 (tremila) (costituente porzione dell’area già distinta in Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 5, Particella 27) meglio identificata nella planimetria catastale e nella tavola del particellare d’esproprio,
confinante con detta Via, strada di progetto del “P.I.R.P.”, Strada Comunale Arnesano-Trepuzzi e
altra proprietà, avente nel vigente P.d.F. del Comune di Arnesano destinazione a "Zona C1 D (Area PEEP)", come risulta altresì dal certificato di destinazione urbanistica come appresso allegato al presente atto; in particolare tale area - secondo il progetto urbanistico adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 20 del giorno 11 maggio 2007 e approvato dallo stesso Consiglio Comunale con Deliberazione n. 10 del 16 aprile 2010 contestualmente alla ratifica dell’Accordo di Programma Quadro, resa immediatamente esecutiva, oltre che dalla presa d’atto del progetto esecutivo del P.I.R.P. effettuata con Deliberazione n. 39 del 13 ottobre 2010 e successiva Deliberazione n. 36 del 15 novembre 2011 - si articola nelle zone di seguito definite:
A) zone destinate all’edificazione privata, per una superficie di complessivi mq. 1.863,62 (milleottocentosessantatré virgola sessantadue), per mc. 4.246,83 (quattromiladuecentoquarantasei virgola ottantatré);
B) zone destinate a aree stradali, pista ciclabile, marciapiedi, della superficie di complessivi circa mq. 1.136,38 (millecentotrentasei,38 mq) di cui:
- mq. 656,38 (seicentocinquantasei virgola trentotto) di Sede Stradale di Nuova Realizzazione;
- mq. 154,00 (centocinquantaquattro virgola zero zero) di allargamento sede stradale esistente di Via Madonna di Montevergine;
- mq. 57 (cinquantasette) di Pista ciclabile di nuova realizzazione;
- mq. 269 (duecentosessantanove) di marciapiedi di nuova realizzazione;
E) che in particolare, all’interno di detto Comparto, l'area della superficie di circa mq. 1.864, attualmente censita in Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 5, Particella 1740 (derivante dalla soppressione dell’originaria Particella 1677 dello stesso Xxxxxx, a sua volta derivante dalla soppressione dall'originaria Particella 27, sempre dello stesso Xxxxxx) è stata destinata alla realizzazione di un intervento di edilizia residenziale convenzionata ai sensi dell'Art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865; tale area risulta oggi definitivamente acquisita al patrimonio del Comune di Arnesano, ai sensi del T.U. sulle espropriazioni di cui al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive
modificazioni ed integrazioni, giusta l'atto di "cessione di aree a titolo oneroso" a rogito del Notaio
Xxxxxxxx XXXXXXX di Monteroni di Lecce del 16 luglio 2012 rep. 13577 racc. 10107, registrato a Lecce il 7 agosto 2012 al n.7225 Serie 1T e trascritto ivi il giorno 8 agosto 2012 al n. 21476 del registro Particolare e al n. 26905 del Registro Generale;
F) che, al fine di consentire la realizzazione del menzionato intervento edilizio, il Comune di Arnesano ha pubblicato in data 18.4.2007 un avviso pubblico finalizzato alla manifestazione di interesse alla realizzazione di interventi di iniziativa privata da inserire nel PIRP e quindi all’individuazione del Soggetto Attuatore al quale trasferire in piena proprietà l'area anzidetta ai sensi dell'Art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865; gara della quale si è resa in un primo momento aggiudicataria la Società "RM Costruzioni Restauro Noleggio S.r.l.", con la quale pertanto il Comune di Arnesano avrebbe dovuto stipulare la Convenzione di cui all'Art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 approvato in schema con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 13 ottobre 2010 ;
G) che in data 25 maggio 2011 con nota prot. n. 3809 la "RM Costruzioni Restauro Noleggio S.r.l." dichiarava di non poter dare corso agli impegni assunti con il Comune di Arnesano a causa di sopraggiunti ed inaspettati eventi e pertanto il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 36 del 15 novembre 2010 prendeva atto della nota prot. 7616 del 18 ottobre 2011 a firma del Responsabile LL.PP.-Urbanstica-Abiente, con la quale veniva comunicata la sopravvenuta inefficacia della Convenzione anzidetta;
H) che pertanto, a seguito della rinuncia della "RM Costruzioni Restauro Noleggio S.r.l.", è risultata aggiudicataria della gara pubblica anzidetta la "SANT'XXXXXXX SOC. COOP. A R.L." come sopra generalizzata, quale seconda in graduatoria;
I) che quindi il Consiglio Comunale ha approvato il trasferimento in piena proprietà in favore di essa "SANT'XXXXXXX SOC. COOP. A R.L." dell’area destinata alla realizzazione dell’intervento edilizio anzidetto ed il testo della Convenzione da stipularsi contestualmente ai sensi del comma 13 dell'Art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865; il tutto giusta Deliberazione n. 36 del 15 novembre
2011, successivamente integrata e modificata prima con Deliberazione n. 4 del 17 gennaio 2014 e
da ultimo con Deliberazione n. _del 2014, la quale ultima in copia certificata conforme al suo originale si allega al presente atto sotto la lettera "C";
L) che pertanto con il presente atto si intende formalizzare il trasferimento dal Comune di Arnesano alla "SANT'XXXXXXX SOC. COOP. A R.L." dell’area anzidetta e - in ottemperanza a quanto disposto dal comma 13 dell'Art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 - contestualmente stipulare la Convenzione contemplata da tale ultima norma; il tutto in conformità alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. n. del 2014 come sopra allegata al presente atto sotto la lettera "C";
M) che fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti atti e documenti, ancorchè non tutti qui allegati:
a) progetto urbanistico del comprensorio (P.I.R.P.), approvato dal C.C. con Deliberazione n. 20 del giorno 11 maggio 2007 e successiva D.C.C. n. 10 del 16 aprile 2010 oltre che dalla presa d’atto del progetto esecutivo del "P.I.R.P." effettuata con D.C.C. n. 39 del 13 ottobre 2010, costituito dagli allegati che di seguito si riportano:
Tav. 1 - Relazione generale, descrittiva e tecnica con quadro economico Tav. 1a - Q.T.E.
Tav. 2 - Inquadramento Urbanistico Tav. 3 - Rilievo delle quote altimetriche Tav. 4 - Rilievo dello stato dei luoghi Tav. 4a - Documentazione fotografica
Tav. 5 - Sistemazione generale dell’area d’intervento e ipotesi di futura progettazione stradale dell’area antistante il cimitero 1:1000
Tav. 6 - Progetto generale con le quote
Tav. 7 - Sezioni e particolari progetto P.I.R.P.
Tav. 7a - Sezioni Particolari F.N. e Pavimentazione in Autobloccanti
Tav. 8 - Relazione tecnica impianto di illuminazione e impianto fotovoltaico
Tav. 8a - Impianto Pubblica Illuminazione – Calcoli illuminotecnici
Tav.8b - Impianto Pubblica Illuminazione – Dimensionamento linee elettriche Tav. 8c - Impianto Pubblica Illuminazione – Calcolo di stabilità dei pali
Tav. 8d - Impianto Pubblica Illuminazione – Planimetria ubicazione punti luce 1:500
Tav. 8e - Impianto Pubblica Illuminazione – Planimetria percorso cavidotti e linee di alimentazione 1:500
Tav. 8f - Impianto Pubblica Illuminazione – Particolari costruttivi
Tav. 8g - Parcheggio con Pensilina Fotovoltaica – Piante e vista laterale 1:20 Tav. 8h - Parcheggio con Pensilina Fotovoltaica – Schema unifilare impianto
Tav. 8i - Parcheggio con Pensilina Fotovoltaica – Schede tecniche inveter e pannelli FV tipo Tav. 9 - Progetto Parco Urbano
Tav. 9a - Relazione Parco Urbano Tav. 9b - Schema impianto idrico
Tav. 10 - Progetto Parco Archeologico Tav. 10a - Relazione Parco Archeologico Tav. 11 - Particellare d’esproprio Tavola Tav. 11a - Particellare d’esproprio
Tav. 12 - Computo Metrico Generale Tav. 13 - Elenco Prezzi Generale
Tav. 13a - Quadro dell’incidenza percentuale della Manodopera Tav. 14 - Capitolato speciale d’appalto
Tav. 15 - Piano di Sicurezza e Coordinamento Tav. 16 - Piano di Manutenzione
Tav. 16a - Cronoprogramma Tav. 17 - Schema di contratto
Tav. 18 - Relazione Geologica
Tav. 18a - Compatibilità Geomorfologica
b) progetto definitivo dei 14 (quattordici) alloggi di edilizia residenziale convenzionata, composto dai seguenti elaborati:
Relazione Tecnico-Illustrativa;
Tav. 1 - Inquadramento Urbanistico, Rilievo Plano-Altimetrico, Planimetria di Progetto, Profilo Longitudinale e Sezione Trasversale;
Tav. 2 Rete Pubblica illuminazione, Predisposizione sottoservizi (Enel, Telecom, Gas Metano) – Particolari Esecutivi;
Tav. 3 Inquadramento Urbanistico, Piante, Prospetti e Sezioni;
Relazione Tecnica, Attestato di certificazione energetica previsionale su progetto, Certificazione resa dai progettisti riguardo all’adattabilità degli alloggi e autodichiarazione ai sensi dell’Art. 20 DPR 380/01;
TUTTO CIÒ PREMESSO
e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, dichiarano e convengono quanto segue.
- Parte I - CESSIONE DI AREA
in "Rione Riesci" del Comune Di Arnesano
per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale convenzionata
nell’ambito del Programma "P.I.R.P." di cui alla delibera di G.R. Puglia n. 870 del 19/06/2006 Art. I.1: CONSENSO E OGGETTO
Il Comune di Arnesano, come sopra rappresentato, ai sensi dell'Art. 35 della Legge 22 ottobre 1971
n. 865 e successive modifiche ed integrazioni e per la realizzazione del programma costruttivo di edilizia residenziale convenzionata di cui al Programma "P.I.R.P." relativo al "Rione Riesci" del Comune di Arnesano meglio indicato alle soprastanti premesse, dichiara di cedere e trasferisce alla
Società "SANT'XXXXXXX SOC. COOP. A R.L." che, come sopra rappresentata, quale Xxxxxxxx
Attuatore delle opere anzidette al medesimo titolo dichiara di accettare e acquista, l'intera piena proprietà dell'immobile così di seguito dalle suddette parti descritto
e precisamente:
- area sita in Comune di Arnesano al "Rione Riesci", facente parte del "Comparto D" del "P.E.E.P." del Comune di Arnesano ed avente destinazione urbanistica "Zona C1 D (Area PEEP)", della superficie di circa metri quadrati 1.864 (milleottocentosessantaquattro); confinante con Via Passaby, Via Solazzo, Via Madonna di Montevergine e Via di nuova costituzione da denominare, salvo altri; censita in Catasto Terreni del Comune di Arnesano in ditta al medesimo per l'intera piena proprietà:
• Foglio 5, Particella 1740, Uliveto Classe 3, Superficie are 18 ca 64, Reddito Dominicale Euro 4,33, Reddito Agrario Euro 3,85; dati derivanti dalla soppressione dell'originaria Particella 1677 dello stesso Xxxxxx di mq. 2.217 (duemiladuecentodiciassette), giusta Frazionamento del 6 dicembre 2013 n. 317079 .1/2013 in atti da pari data prot. n. LE0317079.
Art. I.2: CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE
Le parti cedente e cessionaria, come sopra rispettivamente rappresentate, dichiarano e convengono che il corrispettivo della presente cessione è tra loro convenuto in Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero), determinato giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 27 luglio 2010 che si allega al presente atto sotto la lettera “D”.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 35 commi 22 e 23 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006 n. 248, così come sostituito dall'Art. 1 comma 48 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, le parti come sopra rappresentate, rese e consapevoli delle conseguenze penali cui ai sensi dell'Art. 76 del detto D.P.R. n. 445/2000 possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
dichiarano:
1) di non essersi avvalse per la presente cessione di alcuna attività di mediazione;
2) che il corrispettivo della presente cessione sopra indicato è stato corrisposto dalla "SANT'XXXXXXX SOC. COOP. A R.L." al Comune di Arnesano mediante un bonifico bancario di pari importo n. 00000608094, CRO 00013935609, ordinato in data 22 febbraio 2012 da "Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto - Società Cooperativa" Filiale di Carmiano, in favore del conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale ed in essere presso "Unicredit Banca S.p.A.". Stante tutto quanto sopra il Comune di Arnesano rilascia alla parte cessionaria ampia e liberatoria quietanza in relazione a detto intero corrispettivo, dichiarando al riguardo di non avere null'altro a pretendere dalla stessa.
Art. I.3: RINUNZIA ALL'IPOTECA LEGALE
Il Comune di Arnesano come sopra rappresentato rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale, con espressa dispensa del Dirigente del competente Ufficio Provinciale - Territorio/Servizio di Pubblicità Immobiliare - dell'Agenzia delle Entrate, da ogni iscrizione d'ufficio e da ogni responsabilità al riguardo.
Art. I.4: CONSISTENZA
L'area sopra descritta è ceduta a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni accessione, accessorio, dipendenza, pertinenza, servitù attiva e passiva se e come legalmente costituita anche per effetto della progettazione unitaria di comparto.
In particolare la parte cessionaria si dichiara edotta dell’obbligo – che, come sopra rappresentata, espressamente accetta - di esercitare il diritto di proprietà ad essa trasferito per la realizzazione del programma costruttivo previsto dal presente atto, nei limiti e con le modalità fissate dalla Convenzione di cui alla successiva Parte II, dai documenti e provvedimenti allegati al presente atto o dallo stesso richiamati e secondo i principi generali ed ogni norma vigente in materia, dichiarandosi edotta più specificatamente dell’obbligo:
- di applicare, per le unità immobiliari a realizzarsi nell’ambito del menzionato programma costruttivo, prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla Convenzione tipo
approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n.380/2001;
- di eseguire le opere di urbanizzazione meglio indicate nel prosieguo del presente atto.
Art. I.5: EFFETTI, CONSEGNA E POSSESSO
Tutti gli effetti utili ed onerosi della presente cessione decorrono dalla data di sottoscrizione del presente atto rispettivamente a favore e a carico della Società cessionaria, la quale riceve in consegna l'area oggetto del presente atto e viene immessa dal Comune di Arnesano nella materiale disponibilità e nel possesso giuridico della stessa.
Art. I.6: PROVENIENZA E GARANZIE
Il Comune di Arnesano, come sopra rappresentato, dichiara e garantisce che quanto forma oggetto del presente atto è di sua piena e legittima proprietà ed in sua libera disponibilità - ad esso pervenuto in virtù dell'atto di "cessione di aree a titolo oneroso" a rogito del Notaio PALLARA del 16 luglio 2012 di cui alle soprastanti premesse - ed assume pertanto nei confronti della parte cessionaria le garanzie di legge per i vizi e l'evizione dichiarando che quanto ceduto è xxxxxx e libero da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, usi civici, pesi, vincoli, oneri per tributi arretrati e privilegi anche fiscali, nonchè da liti, costi, diritti in genere a terzi spettanti e passività di qualsiasi natura.
La parte cessionaria dichiara di dispensare il Comune di Arnesano da ogni obbligo di garanzia e da ogni altra responsabilità, sia per la natura del sottosuolo, sia per l'eventuale presenza in esso di acqua o di altre situazioni anche influenti sulle opere di fondazioni e costruzioni e sia infine per ogni eventuale ritardo nella esecuzione delle previste opere di urbanizzazione della zona.
Art. I.7: URBANISTICA
Ai sensi dell'Art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni il Comune di Arnesano come sopra rappresentato consegna al Notaio rogante il Certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno sopra descritto, rilasciato dal Comune di Arnesano in data n
che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "E", previa dichiarazione della parte cedente medesima che dalla data del rilascio di detto certificato ad oggi non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici vigenti.
Art. I.8: TRASCRIZIONE E VOLTURA
Stante tutto quanto sopra le parti, come sopra rispettivamente rappresentate, autorizzano la voltura e la trascrizione della cessione di cui alla presente Parte I di quest’atto in favore della parte cessionaria, con esonero per i Dirigenti del competente Ufficio Provinciale - Territorio/Servizi Catastali e Servizio di Pubblicità Immobiliare - dell'Agenzia delle Entrate da ogni responsabilità al riguardo.Í
- Parte II - CONVENZIONE
ai sensi dell'Art. 35, comma 13, L. n. 865/1971 Art.II.1: CONSENSO
Ai sensi dell'Art. 35, comma 13, della Legge n. 865/1971 il Comune di Arnesano e la “SANT'XXXXXXX SOC. COOP. A R.L.” dichiarano e convengono di approvare ed accettare
quanto segue:
1) disposizioni di cui all’Art. 18 del D.P.R. N. 380/2001
- Capo I -
Caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi La tipologia e le caratteristiche costruttive degli alloggi sono le seguenti:
Alloggio di Testata Sinistra del tipo villetta unifamiliare composta al piano terra da soggiorno- pranzo,cucina e bagno e al piano primo da tre camere da letto e bagno, oltre accessori e pertinenze.
- Superficie utile: Piano terra 45,84 mq – Piano Primo 46,54 mq – Totale mq 92,38;
- Servizi: 2 Wc + 1 locale tecnico al piano copertura;
- Superficie scoperta: 71,56 mq
Alloggio tipo : villetta unifamiliare composta al piano terra da soggiorno-pranzo,cucina e bagno e al piano primo da tre camere da letto e bagno, oltre accessori e pertinenze.
- Superficie utile: Piano terra 46,71 mq – Piano Primo 48,27 mq – Totale mq 94,98;
- Servizi: 2 Wc + 1 locale tecnico al piano copertura;
- Superficie scoperta: 71,25 mq
Le caratteristiche costruttive, di finitura, degli impianti tecnologici, ecc. per ciascun alloggio dovranno essere almeno quelle di tipo medio, adottate dall'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Lecce.
Il Comune effettuerà a mezzo del proprio Ufficio tecnico, periodici controlli e verifiche durante il corso dei lavori al fine di accertare la conformità delle tipologie e delle caratteristiche costruttive innanzi precisate.
I provvedimenti conseguenti ad eventuali rilievi dovranno essere notificati dal Comune al concessionario entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento e dovrà essere fissato un congruo termine per l'adeguamento.
L'agibilità degli alloggi sarà concessa dal Comune previo collaudo da effettuarsi a cura del Comune stesso ed a spese del concessionario.
Le operazioni di verifica, ai fini del rilascio del certificato di abitabilità, dovranno essere iniziate entro 30 (trenta) giorni dalla raccomandata del concessionario attestante la ultimazione dei lavori ed il certificato relativo dovrà essere emesso entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione delle opere medesime, salvo i maggiori termini derivanti da disposizioni vigenti relative a pareri obbligatori da parte di altri organismi pubblici.
- CAPO II -
Determinazione del prezzo di cessione degli alloggi
Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi (Pi) da assumersi obbligatoriamente come limite massimo nei negozi di compravendita degli stessi è stabilito in Euro 1.400,26 (millequattrocento virgola
ventisei) / mq. per la superficie complessiva (Sc) come appresso determinata e pari comunque al
C.T.N (Costo Totale dell’Intervento di Nuova Edificazione) così come modificato dal D.M. 5 agosto 1994 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 194 del 20.08.1994.
Il prezzo di cessione è stato determinato dall'U.T.C. secondo i criteri stabiliti dalla L.R. n. 6/1979 e dalla X.X.X. xxxxx Xxxxxx 00 marzo 2010 n. 766 e successive modifiche e integrazioni.
Il prezzo è determinato in base ai seguenti dati ricavati dal D.M. 5 agosto 1994 e per come previsto dalla deliberazione di G.R. n. 2268 del 26 novembre 2008 pubblicata nel B.U. Puglia 9 gennaio 2009 n. 4 e successiva deliberazione n. 766 del 23 marzo 2010 pubblicata nel B.U. Puglia 12 aprile 2010 n. 64 e successivi aggiornamenti ISTAT:
a) Costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), che rappresenta il costo, riconosciuto all’operatore, per gli interventi di nuova costruzione (fondazioni, elevazioni e sistemazioni esterne); tale costo è determinato ai sensi della deliberazione di G.R. del 26 novembre 2008 n. 2268 in Euro 703,69 (settecentotré virgola sessantanove) per metro quadrato di superficie complessiva (Sc), con gli incrementi indicati nei punti successivi;
b) Differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell’intervento, che rappresenta le maggiorazioni di costo da riconoscersi sul costo base di realizzazione tecnica in relazione alla presenza di:
1) qualità energetica ed ambientale del progetto per un’edilizia sostenibile: maggiorazione del 20% (venti per cento) di C.B.N.;
2) adozione del programma di manutenzione e del piano di gestione:
maggiorazione massima del 2% (due per cento) di C.B.N.;
3) dotazione di polizze assicurative postume decennali: maggiorazione massima del 2% (due per cento) di C.B.N.;
c) Costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica rispetto a quelli indicati ai punti a) e b), riscontrabili nel seguente caso: intervento in zona
sismica (O.P.C.M. n. 3274/03 e D.M. 14 gennaio 2008) con maggiorazione di bassa sismicità (zona
3 e zona 4) pari al 10% (dieci per cento) di C.B.N. (con riferimento ad edifici aventi forma e pianta quanto più possibile regolari).
La somma degli elementi di cui ai punti a), b) e c), espressiva del costo di realizzazione tecnica dell’intervento di nuova costruzione (C.R.N.), è pari a Euro 942,94 (novecentoquarantadue virgola novantaquattro), per metro quadrato di superficie complessiva (Sc).
A detto importo devono essere aggiunti i seguenti oneri complementari:
a) spese tecniche e generali (comprendenti oneri per la progettazione, direzione lavori, spese di pubblicità, gestione dell’appalto, collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo, verifiche tecniche): maggiorazione del 12% (dodici per cento) di C.R.N.;
b) oneri finanziari e assicurativi: maggiorazione del 10% (dieci per cento) di C.R.N.;
c) acquisizione aree e urbanizzazioni primarie: maggiorazione del 15% (quindici per cento) di C.R.N.;
d) prospezioni geognostiche, indagini archeologiche, rilievi e saggi (comprensivi di oneri aggiuntivi): maggiorazione del 2% (due per cento) di C.R.N.;
e) oneri accessori per allacci acqua, luce, gas, telefoni: maggiorazione del 5% (cinque per cento) di C.R.N.;
f) spese per indagini specifiche necessarie per il perseguimento della qualità energetica ed ambientale di cui al precedente punto b): maggiorazione del 3% (tre per cento) di C.R.N.;
g) oneri per smaltimento di rifiuti speciali): maggiorazione del 1,5% (uno virgola cinque per cento) di C.R.N.
Il prezzo massimo di qualsiasi cessione che intervenga dopo sei mesi dall'ultimazione dei lavori sarà determinato sulla base del prezzo di cessione come sopra stabilito, aggiornato in base all'indice ISTAT sul costo della vita e diminuito per la quota non afferente il corrispettivo di concessione, di una percentuale di deprezzamento in base all'età dell'edificio e come appresso indicato:
da zero a cinque anni = 0% (zero per cento)
da cinque a dieci anni = 5% (cinque per cento)
da dieci a venti anni = 10% (dieci per cento) da venti a trenta anni = 20% (venti per cento) oltre trenta anni = 30% (trenta per cento).
Tali percentuali potranno essere variate in considerazione dello stato di conservazione dell'edificio e delle eventuali opere di miglioria apportate dal proprietario.
Ai fini del calcolo del prezzo di cessione degli alloggi (Pi), per superficie complessiva (Sc) si
intende la somma della superficie utile abitabile (Sua) e del 60% delle superfici destinate alle pertinenze.
Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei conti degli interventi di edilizia residenziale a totale o a parziale contributo dello Stato, valgono le seguenti definizioni, già contenute nel D.M. dei LL.PP. 5 agosto 1994:
a) Superficie utile abitabile (Su): si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre, degli ingombri di pilastri, di cavedi e di impianti.
b) Superficie non residenziale (Snr): si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza dell’alloggio, quali logge, balconi, terrazzi, cantinole o soffitte e di quelle di pertinenza dell’organismo abitativo, quali androne di ingresso, proiezioni orizzontali del vano scala (computata una volta sola) e del vano ascensore, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche, cabine di distribuzione elettrica, cabine di pompaggio acqua, locali condominiali ed altri locali a servizio della residenza, misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.
Per le nuove costruzioni tale superficie dovrà essere contenuta entro il 45% (quarantacinque per cento) della superficie utile abitabile (Su).
Tale limite del 45% (quarantacinque per cento) si intende non per singolo alloggio, ma riferito al totale della superficie utile (Su) dell’organismo abitativo.
c) Superficie parcheggi (Sp): si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell’organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra. Tale superficie comprende mq. 18 (diciotto) di autorimessa o posto macchina per alloggio, ai sensi dell’Art. 16, comma 3, della L. 457/78 e lo spazio di manovra.
Durante il periodo di validità della presente convenzione, i negozi di compravendita successivi al primo rimangono anche essi assoggettati al regime previsto dal presente Cap. II.
- CAPO III -
Determinazione dei canoni di locazione
Il Canone di locazione degli alloggi viene determinato in Euro 41,90 (quarantuno virgola novanta) al metro quadrato, pari al 3% (tre per cento) del prezzo di cessione dell’alloggio come sopra determinato, e sarà adeguato automaticamente alla percentuale che sarà fissata da leggi dello Stato. Il canone di locazione è suscettibile di periodiche variazioni, con frequenza biennale, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula della convenzione stessa.
- CAPO IV -
Clausole penali
Non è consentita la locazione degli alloggi di cui al presente atto prima del rilascio del certificato comunale di agibilità.
Ai sensi dell'Art.18 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, nel caso di cessione o di locazione di alcuno di detti alloggi per un corrispettivo superiore a quello come sopra determinato le relative pattuizioni saranno ritenute nulle per la parte eccedente i corrispettivi ovvero i canoni approvati dal Comune di Arnesano.
Il concessionario è tenuto al pagamento del contributo di cui all'Art.16 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 in proporzione agli alloggi ceduti o locati in violazione dei patti convenzionali qualora contravvenga alle pattuizioni di cui al presente atto circa i prezzi di cessione e i canoni di
locazione degli alloggi e al pagamento di una penale pari al canone semestrale di locazione.
- CAPO V -
Durata della convenzione
La durata di validità della presente convenzione è fissata in anni venti.
2) altre disposizioni di cui all'Art. 35, comma 13, l. n. 865/1971
- elementi progettuali degli edifici da costruire -
L’intervento consiste in una schiera di 14 alloggi duplex. Ogni alloggio è così composto : a piano terra ingresso soggiorno, cucina tinello, bagno con antibagno scala interna per il piano primo dotato di tre vani letto (una stanza matrimoniale e due singole) e bagno. La scala interna conduce sopra in terrazza. A piano terra sul fronte secondario di via Passaby è stata prevista per ciascun alloggio una tettoia coperta di mq 18 per il parcheggio di un’autovettura
.- modalità del controllo sulla loro costruzione –
Il controllo verrà condotto dalla direzione lavori incaricata dalla coop. X.Xxxxxxx. Oltre ai compiti assegnati dalla normativa i direttori dei lavori provvederanno ad assicurare ai futuri fruitori delle abitazioni l’utilizzo di materiali a norma (marcatura CEE). Allo scopo oltre all’acquisizione dei certificati di origine dei materiali e/o componenti utilizzati installati si faranno controlli in cantiere sui materiali strutturali (calcestruzzo, acciaio) con l’acquisizione di certificati presso laboratori autorizzati.
- caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire –
Il sistema strutturale è costituito da telai in cemento armato fondati su plinti incassati nell’ammasso calcarenitico. Il solaio è latero cementizio a travetti precompressi, blocchi di laterizio interposti e getto di completamento in opera (spessore blocchi 20 cm, caldana 5 cm, interasse travetti 50 cm).
Le chiusure verticali opache dovranno garantire una trasmittanza non superiore a 0.38 W/mq °K. Il lastricato solare è in lastre di pietra di Cursi di 4 cm su strato di tufina e massetto isolante di calcestruzzo cellulare dello spessore medio di 12 cm. La trasmittanza della copertura non dovrà superare il valore di 0.32 W/mq °K. Ogni abitazione sarà dotata degli impianti idrico sanitario, del
gas, termico, elettrico, solare per la produzione di acqua calda, fotovoltaico. L’utilizzo di fonti
rinnovabili di energia è disposto nei limiti del D.Lgs 28/2011.
- termini di inizio e ultimazione degli edifici -
l’istanza per il rilascio del permesso di costruire dovrà essere presentata al Comune entro il termine massimo del 31/12/2014 (trentuno dicembre duemilaquattordici)
Per l’esecuzione dell’opera la Società cessionaria si impegna a rispettare i termini appresso specificati:
1) inizio dei lavori entro trenta giorni dal rilascio del relativo permesso a costruire;
2) termine massimo di ultimazione dei lavori sia degli edifici che delle opere di urbanizzazione entro tre anni dall’inizio degli stessi.
Il rispetto dei termini di cui sopra dovrà essere certificato con “nulla-osta” rilasciati dai competenti Uffici Comunali.
Prima della scadenza di detto termine triennale sarà possibile per le parti concordare eventuali proroghe con modifiche ed integrazioni, per un ulteriore periodo di tempo.
Alla scadenza della convenzione, nel caso in cui questa non fosse prorogata o rinnovata, per la parte del comprensorio nella quale non fosse eventualmente completata l’edificazione restano in vigore anche nell’ipotesi di applicazione del sesto comma dell’Art. 13 della legge 10/77, le previsioni del progetto urbanistico allegato alla presente convenzione, fino a quando l’Amministrazione non dovesse adottare per il comprensorio un nuovo strumento urbanistico generale ovvero altro strumento esecutivo.
Art. II.2: REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI
Gli alloggi realizzati in esecuzione dell'intervento edilizio oggetto del presente atto dovranno essere locati o trasferiti a soggetti in possesso dei seguenti requisiti che - in caso di trasferimento - dovranno sussistere al momento dell'assegnazione definitiva dell'alloggio al socio della Cooperativa:
a) la cittadinanza italiana o di altro Stato facente parte dell'Unione Europea o per il quale sussista la condizione di reciprocità e/o residenza o attività lavorativa nel Comune di Arnesano e Comuni limitrofi entro 18 (diciotto) mesi dall'atto di trasferimento notarile;
b) la non possidenza del richiedente e degli altri componenti il nucleo familiare di altra abitazione nel Comune di Arnesano;
c) la mancanza di precedente assegnazione in proprietà di altra casa costruita con contributi o finanziamenti pubblici.
Art. II.3: OPERE DI URBANIZZAZIONE
Tra le parti espressamente si conviene che l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative all’intervento edilizio oggetto della presente Convenzione, quali risultano meglio in dettaglio indicate nel progetto esecutivo che si allega al presente atto sotto la lettera "F", sono a carico della Società cessionaria, che provvederà all'esecuzione delle stesse a tutte proprie cura e spese - ove del caso previo espletamento delle procedure previste dal D.Lgs. n. 163/2000 - in conformità alle previsioni del "P.I.R.P." approvato dal Consiglio Comunale e alle norme di cui alla presente convenzione e dei relativi allegati.
La progettazione esecutiva relativa alle opere di urbanizzazione previste negli elaborati di progetto dovrà essere approvata dall’U.T.C. e potrà essere assoggettata a specifiche prescrizioni dello stesso U.T.C.
Le opere dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza dei tecnici del Settore Lavori Pubblici del Comune di Arnesano e degli altri Enti interessati, i cui funzionari, demandati alla verifica delle opere, dovranno avere libero accesso ai relativi cantieri.
L'esecuzione dei lavori dovrà essere preceduta dalla redazione a cura della Società cessionaria di apposita relazione archeologica da produrre agli atti del Comune; tale relazione dovrà essere esaminata e vistata dall’U.T.C. per poi essere trasmessa alla competente Sopraintendenza per i riscontri di competenza.
La data dell’inizio delle opere dovrà essere comunicata all’Amministrazione Comunale (Settore Urbanistico e Settore Lavori Pubblici), nonchè agli altri Enti interessati a mezzo raccomandata, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
È fatto obbligo al soggetto attuatore di garantire la presenza continuativa di un archeologo al momento della realizzazione degli scavi.
Analogamente alla progettazione definitiva ed esecutiva, qualsiasi variante in corso d’opera dovesse rendersi necessaria dovrà preventivamente essere approvata dall’Amministrazione Comunale.
In riferimento alle opere anzidette spetta al Soggetto Attuatore la nomina del direttore dei lavori e dei collaudatori e, ove necessario, del coordinatore della sicurezza; di tali nomine deve esserne data formale comunicazione al Comune di Arnesano.
Spettando al Comune l’approvazione degli atti di collaudo, propedeutici all’acquisizione gratuita delle opere di urbanizzazione, le operazioni di collaudo dovranno essere eseguite in presenza, in qualità di osservatore, di un tecnico nominato dall’Amministrazione Comunale.
Il collaudo definitivo dovrà essere iniziato entro 3 (tre) mesi dal ricevimento della lettera raccomandata attestante l’ultimazione dei lavori e dovrà essere approvato dal Comune entro 24 (ventiquattro) mesi dall’inizio. In ogni caso il soggetto attuatore è tenuto a favore del Comune, per le opere ed i manufatti suindicati, alla garanzia ed agli obblighi disciplinari dagli Artt. 1667, 1668, 1669, C.C.
Tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti rimangono vincolati alle destinazioni e modalità di utilizzazione indicate nel presente atto e negli atti e documenti al medesimo allegati o dallo stesso richiamati e cioè:
Tav. 1 - Inquadramento Urbanistico, Rilievo Plano-Altimetrico, Planimetria di Progetto, Profilo Longitudinale e Sezione Trasversale;
Tav. 2 Rete Pubblica illuminazione, Predisposizione sottoservizi (Enel, Telecom, Gas Metano) – Particolari Esecutivi;
Tav. 3 Inquadramento Urbanistico, Piante, Prospetti e Sezioni;
Relazione Tecnica, Attestato di certificazione energetica previsionale su progetto,Certificazione resa dai progettisti riguardo all’adattabilità degli alloggi e autodichiarazione ai sensi dell’Art.20 D.P.R. n.380/01.
Le opere ed i manufatti relative alle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo saranno consegnate al Comune con formale verbale di consegna, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di fine lavori e saranno immessi nel demanio e nel patrimonio indisponibile del Comune.
Art. II.4: GARANZIE
A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore con la presente convenzione, salvo quanto successivamente prescritto, viene consegnata dalla Società cessionaria al Comune di Arnesano la fideiussione n. 3236500961528, rilasciata da "UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.", per l’importo di Euro 76.006,09 (settantaseimilasei virgola zero nove) oltre IVA come per Legge, equivalente all’importo complessivo delle opere di urbanizzazione.
Tale garanzia viene accettata dal Comune sia per quanto attiene al contenuto sia per quanto riguarda l'idoneità della fidejussione.
La Società cessionaria inoltre si obbliga:
a) ad integrare il valore della fidejussione rispetto alle entità attuali nel caso in cui essa si appalesasse insufficiente per effetto dell’eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali ovvero in base agli importi rivenienti dalla progettazione esecutiva delle opere;
b) a reintegrare la fidejussione medesima, qualora essa venisse utilizzata in tutto o in parte a seguito di inadempienze.
Si dà atto che nel contratto fidejussorio è stata inserita la specifica clausola che impegna l’Istituto fideiussore a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune, con la esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell’Art. 1944 Cod. civ. e senza attendere la pronuncia del
giudice.
Art. II.5: ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE,
I compensi e spese, compresi gli oneri tributari per il rilascio delle fidejussioni, gli oneri di progettazione, direzione lavori, collaudo e agibilità delle opere di urbanizzazione sono a carico del Soggetto attuatore.
Art. II.6: INADEMPIENZE E SANZIONI
Fermo restando quanto più sopra precisato, in caso di inadempienza da parte del soggetto attuatore ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, afferenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione e l’alienazione degli alloggi, il Comune, previa messa in mora, procederà alla sospensione dell’esecuzione dei lavori e del rilascio degli ulteriori permessi di costruire nella zona che, a suo giudizio, riterrà interessata dalle inadempienze, nonchè procederà d’ufficio in danno della parte inadempiente, previo formale preavviso di giorni 15 (quindici).
Il Comune potrà dichiarare, in danno del Soggetto attuatore, la decadenza della presente convenzione, per la parte non eseguita, nei seguenti casi:
a) ritardo ai termini fissati per l’attuazione di quanto ivi previsto;
b) mancata ultimazione delle opere, nonchè l’esecuzione delle opere in sostanziale difformità dai progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della convenzione;
c) mancata integrazione, nel termine fissato dal Comune, delle fideiussioni;
d) reiterate e gravi violazioni delle norme contenute nella presente convenzione.
La dichiarazione di decadenza totale o parziale, mentre comporterà la perdita di tutti i diritti derivati al Soggetto attuatore per effetto della presente convenzione, determinerà altresì l’acquisizione di diritto da parte del Comune della piena proprietà e disponibilità delle opere e degli impianti relativi alle sole opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui agli articoli che precedono, senza alcun obbligo da parte del Comune medesimo a compensi o rimborsi di qualsiasi natura e salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Art. II.7: TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione sarà trascritta integralmente ai sensi di legge.
Art. II.8: ESECUTIVITA' DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione è esecutiva fin dalla stipulazione.
- Parte III – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. III.1: FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito alla interpretazione o alla applicazione ed esecuzione del presente atto è competente il Foro di Lecce.
Art. III.2: SPESE, TRIBUTI E DICHIARAZIONI FISCALI
Le spese del presente atto e quelle per i tributi e formalità inerenti sono a carico della parte cessionaria che come sopra rappresentata espressamente le assume.