EX ART. 61 C.C.I.I.
LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA E I CONTRATTI DI RISANAMENTO DELL’IMPRESA IN CRISI
Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
XX XXX. 00 X.X.X.X.
Xxxxxxx, 20 giugno 2023
Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx
Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Firenze Avvocato Cassazionista dell’Ordine di Roma – Partner LCA
xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx - xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx
Titolo I (artt. 1 – 11) Disposizioni generali
Titolo II (artt. 12 -25 undecies) Composizione negoziata della crisi…
Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi
Titolo III (26-55)
Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza
Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza
Titolo IV (artt. 56 – 120) Strumenti di regolazione della crisi Capo I Accordi
- PAR
-ADR (art. 57-61)
-PRO
-Sovraindebitamento
-CP
Titolo V (artt. 121 – 283) Liquidazione giudiziale
Titolo VI (artt. 284 – 292)
Disposizioni relative ai gruppi di imprese Art. 284, co. 2
Titolo VII (artt. 293 – 316)
Liquidazione coatta amministrativa
Titolo VIII (artt. 317 – 321)
Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali
Titolo IX (artt. 322 – 328) Disposizioni penali
Titolo X
-QDP delle società
Disposizioni per l’attuazione del CCI, norme di
coordinamento e disciplina transitoria
Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (art. 2, m-bis)
«Le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi»;
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STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI UNA TASSONOMIA FUNZIONALE
CONTINUITÀ
QRP
ADR in continuità
PRO
CP in continuità RPR ATTENUATA
LIQUIDAZIONE
Procedure d’insolvenza
Liquidazione giudiziale
Amministrazione straordinaria Concordato liquidatorio
Concordato semplificato liquidatorio?
ADR liquidatorio?
QRP: una sottocategoria implicita degli SRC?
Definizione (nella Direttiva)
“Misure che intendono ristrutturare le attività del debitore che includono la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle attività e delle passività del debitore o di qualsiasi altra parte della struttura del capitale del debitore, quali la vendita di attività o parti dell'impresa, e, se previsto dal diritto nazionale, la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, come pure eventuali cambiamenti operativi necessari, o una combinazione di questi elementi” (articolo 2, par. 1, n. 1).
Tale definizione, che coincide con quella dell’articolo 84, comma 2, del Codice, lascia fuori il concordato meramente liquidatorio imponendo di concentrarsi su quello in continuità
Escluso il Concordato semplificato liquidatorio?
Escluso l’ADR Liquidatorio (anche ad efficacia estesa?)
I QUADRI DI RISTRUTTURAZIONE PREVENTIVA
• 1) Strumenti puramente consensuali:
Accordi di ristrutturazione ordinari e agevolati
• 2) Strumenti idonei a vincolare una minoranza di creditori inclusi in classi o categorie di creditori aderenti o consenzienti, mediante procedimenti di raccolta del consenso diversi:
2a) se mediante un consenso privatistico: Accordi di ristrutturazione a
efficacia estesa
2b) se mediante l’espressione di un voto:
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
• 3) strumenti idonei a vincolare sia una minoranza di creditori inclusi in classi consenzienti, sia intere classi di creditori dissenzienti (c.d. “ristrutturazione trasversale”):
Concordato preventivo con continuità aziendale
QRP: STRUTTURA
CONSENSUALI
ADR
«NORMALI»
ADR AGEVOLATI
VINCOLANTI PER CATEGORIE OMOGENEE
CONSENSO VOTO
ADR EFFICACIA PRO
ESTESA
VINCOLANTI PER MINORANZE
IMPRENDITORE ALTRI COMMERCIALE DEBITORI SOPRA SOGLIA
CP Concordato in continuità minore
Durata massima delle misure protettive
La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all’articolo 18.
6. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata
5. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore. In ogni caso la sospensione o la revoca degli affidamenti possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta.
Doveri delle parti
4. I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l’esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 16, commi 5 e 6.
Doveri delle parti
1. Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.
2. Il debitore ha il dovere di:
a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto;
b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all’articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
c) gestire il patrimonio o l’impresa durante i procedimenti nell’interesse prioritario dei creditori. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma 4, e 21.
SRC/QRP E GESTIONE DELL’IMPRESA
ADR
PIENO POSSESSO
Gestione ordinaria e straordinaria
PRO
Gestione ordinaria Doveri informativi al Commissario giudiziale (art. 64-bis, co. 5 e 6)
CP
SPOSSESSAMENTO ATTENUATO
(artt. 94 e 101)
N.B. 1 Gestione nella composizione negoziata
Art. 21 (Doveri di informazione all’esperto)
N.B. 2 Periodo interinale
Art. 44 (richiamato dall’art. 46)
N.B. 3 Accordi di ristrutturazione di gruppo
Continuità gestoria e continuità della direzione e coordinamento
Art. 284 ss. Accordi ad efficacia estesa nei gruppi di società: la holding in continuità?
in relazione alla diversa gravità della crisi
Accordi di ristrutturazione dei debiti «normali» Accordi di ristrutturazione agevolati
Accordi di ristrutturazione a efficacia estesa (continuità)
Accordi di ristrutturazione a efficacia estesa con banche o intermediari finanziari (continuità o liquidatorio)
1. Estensione dei presupposti (ADR agevolati)
2. Estensione degli effetti:
3.1 Estensione degli effetti dell’accordo di ristrutturazione ai soci illimitatamente responsabili
3.2 Estensione forzata dell’accordo di ristrutturazione nei confronti di creditori non finanziari
4. Rinnovazione delle attestazioni
5. Strumento di regolazione della crisi: qualificazione e corollari operativi
6. Accordo di ristrutturazione post composizione negoziata (e di gruppo)
Art. 23, co. 2 CCI
L’accordo di ristrutturazione nel D.L. 118/2021 e nel CCI UNA NUOVA TASSONOMIA
1) Art. 57 Accordi di ristrutturazione dei debiti
(“NORMALI”)
»Art. 58: Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano
»Art. 59: Coobbligati e soci illimitatamente responsabili
2) Art. 60 / 182-novies Accordi di ristrutturazione agevolati
3) Art. 61, co.1-4 Accordi di ristrutturazione a efficacia estesa (continuità)
3.1) Art. 61 ult. co.: Accordi di ristrutturazione a efficacia estesa con banche o intermediari finanziari (continuità o liquidatorio)
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AGEVOLATI - ART. 60
1. La percentuale di cui al all’articolo 57, comma 1, è ridotta della metà (30%)
quando il debitore:
a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi
b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
b) l’accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell’articolo 84;
c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
e) il debitore abbia notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.
3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo possono proporre opposizione ai sensi dell’articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.
4. In nessun caso, per effetto dell’accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l’accordo possono essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
5. Quando un’impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all’articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.
Requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti
5. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato (…)
LE MODIFICHE INTRODOTTE NEL 2021
Composizione Negoziata della Crisi
Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cuiall'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:
a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 62;
c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto cheproduce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d),e 324. Con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Se all'esito delle trattative, non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l’imprenditore può, in alternativa: |
a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56; |
b) domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto; |
c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies; |
d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L’imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all’articolo 25-quater, comma 4. |
GLI ESITI DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA (ART. 23)
1) Contratto con creditori idoneo a preservare la continuità nel biennio
2) Convenzione di moratoria
3) Accordo controfirmato dall’esperto con effetti protettivi da revocatoria
4) Accordi di ristrutturazione dei debiti (anche ad efficacia estesa
«semplificabile» e agevolati)
5) Piani di ristrutturazione omologati
6) Piani di risanamento attestati (art. 56, già 67, lett. d)
7) Concordato preventivo con continuità aziendale
8) Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
9) Concordato preventivo liquidatorio
10) Liquidazione giudiziale / Amministrazione straordinaria
N.B. Premialità fiscale (riduzione 50% sanzioni tributarie e interessi): per tutte le soluzioni diverse dalla n. 10 (LG/AS), anche AdR e CP Liquidatori (incluso semplificato?)
ADR | ADR Agevolato | |
ADR a efficacia estesa | 60% in ogni categoria 75% (60 post CA) Continuità | 30% Continuità |
ADR a efficacia estesa con banche e IF | 60% in ogni categoria 75% (60 post CA) Continuità/Liquidatorio | 30% Continuità/Liquidatorio |
ADR Agevolato | ||
ADR a efficacia estesa | 45% banche + 15 banche dragged 12% fornitori + 4 fornitori dragged 57<60% oppure 74>60%? | 15% banche + 5 dragged 12% fornitori + 4 dragged 27 o 36>30%? |
ADR a efficacia estesa con banche e IF | 36% banche + 12 banche dragged 15% fornitori aderenti 51 o 63%? | 18% banche + 6 dragged 6% fornitori aderenti 24 o 30%? |
ADR Agevolato | ||
ADR a efficacia estesa | 45% banche + 15 banche dragged 15% fornitori + 5 fornitori dragged 60% (+20)! | 21% banche + 7 dragged 9 % fornitori + 3 dragged 30% (+10)! |
ADR a efficacia estesa con banche e IF | 45% banche + 15 banche dragged 15% fornitori aderenti 60%(+15 dragged)! | 21% banche + 7 dragged 9% fornitori aderenti 30% (+7)! |
ADR | ADR Agevolato | |
ADR a efficacia estesa | 42% banche + 28 banche dragged 18% fornitori + 12 fornitori dragged 60% (+40)= 100%! | 24% banche + 16 dragged 12 % fornitori + 8 dragged 36% (+24) = 60! |
ADR a efficacia estesa con banche e IF | 42% banche + 28 banche dragged 18% fornitori aderenti 60%(+28 dragged) | 24% banche + 16 dragged 6% fornitori aderenti 30% (+16)! |
ADR Agevolato | ||
ADR a efficacia estesa | art. 2446/7 (2482-bis/ter) Misure protettive Moratoria non aderenti (120 giorni) Esenzione revocatoria - Prededuzione Trascinamento (Continuità) | art. 2446/7 (2482-bis/ter) Esenzione revocatoria Prededuzione Trascinamento (Continuità) |
ADR a efficacia estesa con banche e IF | art. 2446/7 (2482-bis/ter) Misure protettive (richiesta) Moratoria non aderenti (120 giorni) Esenzione revocatoria - Prededuzione Trascinamento Continuità/Liquidatorio | art. 2446/7 (2482-bis/ter) Esenzione revocatoria - Prededuzione Trascinamento Continuità/Liquidatorio |
I possibili approdi della composizione negoziata di gruppo
Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono:
- stipulare in via unitaria:
a) un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’articolo 14 [misure premiali] se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
b) una convenzione di moratoria ai sensi dell’articolo 182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942, senza necessità dell’attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d).
I possibili approdi della composizione negoziata
ovvero
- accedere, separatamente o in via unitaria, alle soluzioni di cui all’articolo 23:
- l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (con riduzione della percentuale per efficacia estesa se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto).
- In alternativa:
– predisporre il piano attestato di risanamento (art. 56);
– proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies);
– accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti dall’ordinamento
ADR Liquidatorio vs. CP Liquidatorio
• Non spossessamento attenuato
• Non relazione ex art. 39
• Non legittimazione L.G. ex art. 115
• Non percentuali minime, né risorse aggiuntive
• Non proposte concorrenti
– Possibile estensione a creditori bancari e finanziari
– Se «avallato»: 60% (e non 75%)
“The insolvency of a party automatically terminates the contract or constitutes a material breach”.
“The Agreement shall terminate, without notice, (i) upon the institution by or against either party of insolvency, receivership or bankruptcy proceedings or any other proceedings for the settlement of either party’s debts, (ii) upon either party making an assignment for the benefit of creditors, or (iii) upon either party’s dissolution or ceasing to do business”.
Concordato con continuità (art. 94 bis) Procedura di allerta (art. 12 vecchio CCI) Composizione negoziata (Art. 16, co. 5:
banche + art. 18, co. 5)
Cause di scioglimento (art. 2484 c.c.)
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Ipso Facto Clauses e Direttiva UE 2019/1023
Art. 7, co. 4
Gli Stati membri prevedono norme che impediscono ai creditori cui si applica la sospensione di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti essenziali, o di risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in altro modo a danno del debitore, in relazione ai debiti sorti prima della sospensione, per la sola ragione di non essere stati pagati dal debitore. I contratti pendenti essenziali devono essere intesi come i contratti pendenti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione comporterebbe la paralisi dell'attività del debitore.
(…)
Gli Stati membri possono prevedere che il presente paragrafo si applichi a contratti pendenti non essenziali.
Ipso Facto Clauses e Direttiva UE 2019/1023
Art. 7, co. 5
Gli Stati membri assicurano che ai creditori non sia consentito di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti né di risolverli, di anticiparne la scadenza o di modificarli in altro modo a danno del debitore in forza di una clausola contrattuale che prevede tali misure, in ragione esclusivamente:
a) di una richiesta di apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva;
b) di una richiesta di sospensione delle azioni esecutive individuali;
c) dell'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva; oppure
d) della concessione di una sospensione delle azioni esecutive individuali in quanto tale.
Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2 [offerte concorrenti], i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all’istanza, deposita la prova della sua avvenuta notificazione alla controparte.
Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
È fatto divieto ai creditori di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell’emissione del decreto di apertura di cui all’articolo 47 e della concessione delle misure protettive o cautelari
ART. 57 CCI (Proposta di integrazione)
Art. 57 | |
Accordi di ristrutturazione dei debiti | |
Testo d.lgs. 14/2019 | Emendamento proposto |
1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell’articolo 44. 2. Gli accordi devono contenere l’indicazione degli elementi del piano economico- finanziario che ne consentono l’esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall’articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all’articolo 39. 3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. 4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L’attestazione deve specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3. | 1. INVARIATO 2 INVARIATO 3 INVARIATO 5. Sono inefficaci eventuali patti che comportino lo scioglimento automatico dei contratti in corso di esecuzione per effetto dell’avvio delle trattative per la stipulazione di un accordo di ristrutturazione o della presentazione della relativa domanda di omologazione. |
Art. 64
Effetti degli accordi sulla disciplina societaria
e sui contratti in caso di concessione di misure protettive
3. In caso di domanda proposta ai sensi dell’articolo 54, comma 3, o di domanda di concessione delle misure protettive in funzione della omologazione degli accordi di ristrutturazioni, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande. Sono inefficaci eventuali patti contrari
Effetti degli accordi sulla disciplina societaria
e sui contratti in caso di concessione di misure protettive
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività del debitore.
• «Cross-Entity Ipso Facto Clause»?
• Third party release?
• Art. 120-bis e ADR?
• Ristrutturazione e intelligenza artificiale?
Cross-Entity Ipso Facto Clause
Applicazione estensiva dell’art. 64, co. 3 e 4 (e 94 bis) c.c.i.?
Quale effetto della ristrutturazione sui crediti vantati nei confronti dei coobbligati del debitore principale sottoposto alla procedura?
Garanzie infragruppo (in particolare upstream) di società del gruppo e ristrutturazione
Oltre l’art. 117 cci (184 l.f.)?
Consensual Release Non-Consensual Release
Diverse soluzioni del CCI
Concordato ADR
art. 117, co. 1 (e art. 79, co. 5) art. 59
⮚Piattaforma telematica (art. 13) e «predizione» di risanabilità
⮚Programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici (art. 25 undecies): assetti e strumenti adeguati al risanamento
Nuove tecnologie
• Sistemi più evoluti basati su reti neurali
• Modelli stocastici (oltre lo «Z-Score» di Xxxxxx)
⮚Credit scoring / Sistemi utilizzati dalle imprese (Fintech e Regtech)?
⮚Assicurazione della crisi (della «malattia dell’impresa»)?
• Un’infrastruttura tecnologica unica per tutte le società del gruppo potrebbe concorrere a superare gli ostacoli che discendono dalla frequente frammentazione e difficoltà di reperimento delle informazioni all'interno dei gruppi (specie internazionali), dalle difficoltà di dialogo tra tecnologie diverse adottate all’interno del gruppo per finalità analoghe
• Sono stati recentemente sottolineati “i possibili utilizzi dei sistemi organizzati mediante tecniche di intelligenza artificiale nella fase patologica della crisi d’impresa, in relazione alla quale si potrebbero configurare algoritmi calibrati sulla base degli indici di crisi – valorizzando quelli individuati nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, con un loro eventuale ulteriore affinamento – e dunque in grado di predire l’avvicinarsi di una simile fase patologica sulla base delle correlazioni probabilistiche individuate. Una pronta identificazione del rischio da parte della macchina varrebbe a stimolare una più efficace riorganizzazione della società in ottica di prevenzione della crisi, con una verifica dell’effettiva perseguibilità del risanamento in relazione alla situazione in cui versa l’impresa e finanche il suggerimento da parte (o, quanto meno, l’individuazione con l’ausilio) degli stessi dispositivi di intelligenza artificiale del percorso, stragiudiziale o giudiziale, più idoneo ad affrontarla; così come l’impiego di medesimi dispositivi potrebbe risultare funzionale alla fase esecutiva dei piani di ristrutturazione, agevolando gli amministratori nella verifica della corrispondenza dei risultati della gestione alle evoluzioni che tali piani prefiguravano, per gradi e quanto meno nelle loro pietre miliari essenziali ai fini dell’adempimento degli obblighi contenuti negli accordi o nella proposta concordataria”
(Abriani – Schneider, Diritto delle imprese e intelligenza artificiale, Il Mulino, 2021)
Ipso Facto Clauses e SRC/QRP
• Anche ADR con continuità?
• Anche Piano di ristrutturazione omologato?
• Interpretazione estensiva o analogica adeguatrice?
• Cross Entity Ipso Facto Clause?
• Applicabilità degli art. 120-bis ss. agli ADR?
• Analogia legis o iuris?