COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO
COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO
(Provincia di Oristano)
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI, DISABILI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
CODICE CIG. 0616401E2E
ART. 1 – OGGETTO
L'appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare (SAD) ad anziani, portatori di handicap fisico e/o mentale, nuclei familiari in difficoltà in cui siano presenti soggetti a rischio di emarginazione;
ART. 2 - DESTINATARI
Il servizio è rivolto ai cittadini residenti e/o domiciliati sul territorio comunale, che non siano in grado di provvedere alle loro esigenze personali, con l’obiettivo di favorirne l’autonomia e la permanenza all’interno del proprio nucleo familiare.
Nello specifico l'utenza di riferimento è costituita dalle seguenti categorie di persone:
- gli anziani;
- i soggetti totalmente o parzialmente e permanentemente non autosufficienti (non vedenti, non udenti, disabili psico-fisici, insufficienti e sofferenti mentali, etc);
- i soggetti temporaneamente non autosufficienti (perdita parziale o totale di abilità fisica o psichica);
- nuclei familiari e soggetti che vivono in situazioni di grave marginalità e isolamento sociale o con minori a rischio di disagio, famiglie multiproblematiche, malati terminali e chiunque necessiti di prestazioni domiciliari.
ART.3 - PRESTAZIONI, OBIETTIVI E LUOGHI DI SVOLGIMENTO
Prestazioni
Attraverso il SAD dovranno essere assicurate le seguenti prestazioni:
~ Aiuti volti a favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere: cura dell’igiene personale, vestizione, aiuto nella somministrazione dei pasti e/o assunzione dei cibi;
~ Aiuto per il governo dell’alloggio e delle attività domestiche: cura delle condizioni igieniche dell’alloggio limitatamente agli ambienti in cui viene erogata la prestazione, preparazione dei pasti, lavaggio biancheria tramite macchinari e stiratura della stessa;
~ Assistenza nell’organizzazione dell’attività economica domestica: spese, commissioni varie;
~ Interventi igienico-sanitari di semplice attuazione: accompagnamento a visite mediche, assistenza per la corretta esecuzione di prescrizioni farmacologiche e mediche in genere, assistenza per il corretto utilizzo di ausili per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare; prevenzione delle piaghe da decubito;
~ Interventi volti a favorire la socializzazione, la vita di relazione e l’integrazione degli utenti: partecipazione ad attività ricreative e culturali del territorio, promuovere e rafforzare i rapporti di relazione e di aiuto della famiglia, del vicinato, del volontariato e di tutte le risorse presenti sul territorio, accompagnamento presso le strutture e i servizi pubblici e privati stabiliti nel progetto individuale, segnalazione agli operatori sanitari e sociali di anormalità evidenziate nel corso delle attività lavorative ed i problemi che comportino interventi e programmi esterni.
Obiettivi
~ favorire l’autonomia della persona, la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale anche in situazioni di disagio;
~ tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero e il mantenimento delle residue capacita funzionali;
~ favorire la responsabilizzazione dei familiari e della comunità attraverso varie forme di sensibilizzazione e coinvolgimento;
~ prevenire e contrastare i processi di emarginazione sociale e le condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno e migliorare la qualità della vita in generale;
~ curare e assistere pazienti in condizioni tali da essere trattabili a domicilio, migliorando la qualità di vita degli stessi;
~ sostenere le capacita di auto cura dell’individuo e della famiglia, trasmettendo loro eventuali competenze utili per una autonomia di intervento.
Luogo di svolgimento
Le prestazioni dovranno essere effettuate presso il domicilio del destinatario, nel centro abitato, nelle zone rurali, senza onere alcuno per l’Ente appaltante.
ART. 4 - AMMISSIONE AL SERVIZIO
L’operatore sociale accompagna il cittadino nella redazione della domanda, analizza i bisogni specifici e stabilisce: obiettivi, tipologia delle prestazioni, numero di ore settimanali assegnate, durata dell’intervento, quote contribuzione a carico del beneficiario del servizio in base alle condizioni reddituali. L’ammissione al servizio viene approvato con determinazione e comunicato alla ditta aggiudicataria tramite modulo appositamente predisposto dal quale dovranno risultare la condizione generale e i bisogni del l’utente, le prestazioni richieste e il profilo professionale dell’operatore che dovrà effettuare il servizio.
Le attività si svolgeranno a domicilio dell’utente, presso presidi ospedalieri, ambulatori, poliambulatori, mediante l’uso del mezzo di trasporto a carico dell’appaltatore.
In caso di estrema gravità ed urgenza, valutata dall’operatore sociale, l’ammissione al servizio può essere effettuata con decorrenza immediata e la regolarizzazione dell’intervento, dovrà essere fatta entro una settimana dall’ammissione.
I nuovi inserimenti e le eventuali dimissioni dal servizio dovranno essere comunicati tempestivamente per iscritto all’appaltatore dal Responsabile del Servizio.
Le prestazioni saranno rilevate mediante compilazione da parte degli operatori di una scheda che riporti per ciascun utente i dati anagrafici, le date, gli orari e gli interventi effettuati, la quale, controfirmata dall’utente, dovrà essere consegnata all’Ufficio protocollo, in busta chiusa, a corredo della fattura.
In un’altra scheda saranno indicate le eventuali difficoltà incontrate e altri elementi e proposte ritenute utili al soddisfacimento di quelle finalità che il servizio si propone.
ART. 5 - ARTICOLAZIONE DEGLI ORARI DEL SERVIZIO
Gli interventi vengono erogati presso il domicilio dell’utente di norma dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle 19.30. Tuttavia, per situazioni che presentino esigenze particolari si riserva di richiedere alla ditta appaltatrice l’effettuazione degli interventi anche in orari diversi, la domenica ed in giorni festivi.
Per le prestazioni festive e notturne sarà dovuta all’appaltatore una maggiorazione del 30%, in aggiunta al corrispettivo orario offerto in sede di gara.
ART. 6 - PERSONALE
L’impresa appaltatrice dovrà garantire l’impiego di un organico sufficiente ed idoneo ad assicurare un ottimale espletamento del servizio in conformità agli standard stabiliti dalla L.R. n. 23/2005 e secondo i criteri di cui alla L.R. n.16/97.
Al fine di garantire migliore qualità nell’assistenza, in relazione alla continuità assistenziale e alle competenze professionali degli operatori, nel progetto presentato dovrà essere garantito l’utilizzo di personale a rapporto di lavoro dipendente garantendone al massimo la continuità nella presenza.
L’aggiudicataria si impegna e si obbliga ad assumere – nei modi e nei termini di cui alle normative ed agli accordi vigenti – il personale già operante nel servizio, il cui contratto di lavoro a tempo indeterminato venga risolto dalla Cooperativa cessante, fino a completamento dell’organico previsto. L’aggiudicataria si impegna a garantire a tale personale il mantenimento della posizione economica in godimento anche in termini di anzianità di servizio.
È richiesto, per la partecipazione alla gara, la dotazione di personale, capace ed idoneo, in misura sufficiente a seguire un numero stimato di circa 14 utenti.
In particolare sono previste le seguenti figure professionali:
a) Operatore socio-sanitario (OSS) -categoria C2;
b) Assistente domiciliare e dei servizi tutelari (Adest) – categoria B1 ;
c) Assistente ausiliario per tutti gli interventi di assistenza generica (pulizia ambienti e assolvimento di commissioni generiche) – categoria A1;
Gli operatori devono avere almeno n° 1 anno di esperienza lavorativa maturata, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara all’Albo pretorio comunale, (direttamente o tramite Cooperative/ditte) per conto di Enti pubblici, nel servizio oggetto dell’appalto.
Le qualifiche dovranno risultare da apposita certificazione.
L’Impresa dovrà fornire al Comune l’elenco del personale utilizzato e le relative qualifiche, nonché i libretti sanitari, prima che lo stesso venga immesso in servizio. L’aggiudicatario solleva il comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazione, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato. Il comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale, per qualsiasi causa, nell’esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.
L’aggiudicatario risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare al Comune per fatti dell’aggiudicatario medesimo e dei suoi dipendenti, e si obbliga a stipulare allo scopo idonea assicurazione, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa. L’aggiudicatario si impegna ad impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del servizio e a comunicare tempestivamente, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto.
L’aggiudicatario e obbligato ad adibire al servizio operatori fissi e, in caso di astensione per qualsiasi motivo dal lavoro di personale continuativamente assegnato, ad assicurare la continuità e la regolarità delle prestazioni provvedendo all’immediata sostituzione del personale assente con personale in possesso dei necessari requisiti. La sostituzione con personale avente la stessa o analoga qualifica non può comportare in alcun caso aumenti di spesa per il Comune.
L’aggiudicatario deve provvedere a proprie spese a dotare il personale del corredo più idoneo all’espletamento del servizio e di ogni altro materiale di cui gli assistenti domiciliari indicheranno la necessità.
L’aggiudicatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo vigente per tutto il personale utilizzato, nei modi e nei termini di legge e dei contratti nazionali di lavoro. L’aggiudicatario deve trasmettere, mensilmente al Comune, copia della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il proprio personale, fermo restando la facoltà, per l’ufficio stesso, di richiedere direttamente opportuni accertamenti in merito ai competenti uffici.
Qualora risulti che l’aggiudicatario non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi suddetti, il Comune ha la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sulle fatture da liquidare pari al 20% del corrispettivo mensile, fino all’avvenuta regolarizzazione.
Resta inteso, in ogni modo, che il Comune rimane del tutto estraneo ai rapporti, ivi comprese qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi tra l’affidatario ed il personale dipendente.
Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d’ufficio. L’aggiudicatario di impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardante l’utente e la sua famiglia.
I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.
Gli operatori devono inoltre attenersi a quanto segue:
- far firmare quotidianamente agli utenti le schede individuali relative al servizio prestato;
- avvertire il responsabile dell’impresa dell’eventuale assenza dell’utente;
- non apportare modifiche né all’orario di lavoro né al calendario assegnato;
- partecipare, ove richiesto, alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.
E’ fatto divieto assoluto al personale di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.
Il responsabile del Comune di riferimento ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l’allontanamento di quei lavoratori che rechino disservizio.
Tutti gli operatori utilizzati dall’aggiudicatario, nell’ottica di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenza e capacità, tenendo conto della tipologia degli utenti, dovranno frequentare, al di fuori dell’orario di lavoro e senza alcun compenso da parte del Comune, corsi di formazione e/o aggiornamento, organizzati dall’appaltatore durante il periodo di svolgimento del servizio, su temi inerenti le attività da svolgere nei confronti della tipologia dei soggetti assistiti.
ART. 7 - RESPONSABILE TECNICO
L’Impresa in sede di gara dovrà indicare un responsabile tecnico del servizio quale referente cui il servizio sociale farà riferimento relativamente agli aspetti gestionali ed organizzativi.
Il responsabile tecnico del SAD dovrà garantire l'organizzazione e la programmazione dell'attività complessiva del servizio. In collaborazione col Servizio Sociale individuerà i bisogni dell’utenza e gli operatori da assegnare; risponderà alle richieste presentate dal servizio sociale con particolare attenzione per quelle con carattere d’urgenza.
Al responsabile tecnico compete in particolare:
~ l’organizzazione e gestione del personale dipendente dell’impresa aggiudicataria;
~ l’organizzazione delle sostituzioni del personale assente;
~ la partecipazione alle riunioni di coordinamento;
~ redigere una relazione trimestrale generale sull’andamento del servizio.
Il responsabile tecnico dovrà essere reperibile dal soggetto appaltante durante tutto l’orario di funzionamento del servizio.
In caso di brevi assenze l’impresa appaltatrice e tenuta a comunicare immediatamente al servizio sociale il nominativo del sostituto.
ART. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
L’aggiudicatario dovrà rispettare per gli operatori impiegati nel servizio tutte le norme e gli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente legislazione in materia, nonché dal CCNL di settore, applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle ivi previste.
L’esercizio delle attività di cui al presente capitolato e l’impiego dei mezzi e del personale deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge al riguardo, quali ad esempio, quelle concernenti l’autorizzazione regionale, i contratti di lavoro, gli adempimenti previdenziali e assicurativi, etc..
Sarà obbligo della Ditta adottare, nell’esecuzione del Servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità delle persone comunque addette al Servizio e dei terzi.
Ogni qualsiasi responsabilità ricadrà pertanto sull’Impresa restando salvo da ogni responsabilità l’Ente Appaltante, nonché il personale preposto al coordinamento ed alla sorveglianza.
Il soggetto appaltatore si obbliga inoltre a:
a) dare immediato corso al servizio oggetto d’appalto, dopo la stipula del contratto, eseguendolo con diligenza, puntualità e comunque in modo conforme a tutte le condizioni previste;
b) assumere, sotto tutti i profili, la responsabilità derivante dalla gestione del servizio, in particolare, in caso di infortuni e danni a terzi o all’Amministrazione appaltante;
c) impiegare per tutta la gestione del servizio personale di provata capacità, onestà e moralità, oltreché corrispondente alle figure professionali richieste;
d) individuare, nel proprio personale, un responsabile tecnico, unico referente, che agirà in nome e per conto dell’Impresa, ed al quale potrà essere notificata qualunque disposizione e determinazione urgente;
e) assumere gli oneri e gli obblighi di natura retributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria concernenti gli operatori dallo stesso impiegati nella gestione del servizio;
f) assumere la responsabilità per il comportamento assunto dai suoi dipendenti e collaboratori;
g) informare il Comune prima di procedere alla sostituzione del proprio personale;
h) registrare, quotidianamente, e rendicontare le prestazioni effettuate, nonché a produrre costantemente e, comunque ogni qual volta richiesto dal Comune, osservazioni sull’andamento del servizio;
i) consegnare al committente, a cadenza trimestrale, una relazione di verifica sul servizio;
j) predisporre, a conclusione dell’intera attività, una relazione tecnica sull’andamento generale del servizio e un’analisi dei dati;
k) presentare entro due mesi dall’inizio del servizio copia dei contratti di lavoro stipulati con il personale impegnato nel servizio;
l) assolvere ogni altro onere discendente dalla legge, dal presente capitolato e in ogni caso dall’aggiudicazione del servizio.
ART. 9 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere effettuato sotto il controllo del Responsabile del Servizio Sociale del Comune, che avrà il compito di vigilare in merito ai seguenti aspetti:
- l’andamento del servizio relativamente al pieno rispetto degli obblighi contrattuali e al grado di soddisfazione degli utenti;
- l’adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro;
- il rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori.
Il Comune potrà risolvere il contratto d’appalto qualora vengano accertate consistenti o reiterate violazioni agli obblighi predetti.
L’operatore sociale potrà effettuare ogni controllo, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto del presente capitolato e segnalare per iscritto eventuali inadempienze al Responsabile del Servizio per l’adozione dei provvedimenti più opportuni per il buon funzionamento del servizio.
E’ fatto obbligo all’appaltatore di consentire le ispezioni ed ogni forma di controllo in ordine all’attività svolta.
ART. 10 - DURATA
La durata dell'appalto e fissata in 34 mesi a far data dalla data di stipula del contratto.
Qualora alla scadenza del contratto gli operatori non dovessero aver concluso il monte ore di servizio, per cause non imputabili alla ditta, il Responsabile del Servizio potrà disporne la prosecuzione fino ad esaurimento del suddetto monte ore complessivo appaltato ed eventualmente di quello restante relativo all’utilizzo dell’economia realizzata in sede di gara.
L’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di prorogare il contratto per un periodo non superiore a mesi sei, previo avviso da comunicarsi per iscritto all’impresa aggiudicataria almeno trenta giorni prima della scadenza del termine del contratto .
L’impresa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.
Alla data di scadenza del contratto e/o dell’eventuale rinnovo, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell’Amministrazione comunale .
ART. 11 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
operatore | tariffa/h | stima monte ore mensili | spesa mensile | iva | 4% | totale | |
OSS (C2) | € | 19,02 | 75 | 1.426,50 € | 57,06 € | 1.483,56 € | |
ADEST(B1) | € | 17,10 | 114 | 1.949,40 € | 77,98 € | 2.027,38 € | |
AUSILIARIO (A1) | € | 16,01 | 67 | 1.072,67 € | 42,91 € | 1.115,58 € | |
totali | 256 | 4.448,57 € | 177,94 € | 4.626,51 € | |||
spesa iva esclusa | spesa iva e ogni onere inclusa | ||||||
totale spesa anno 2011 (dal 01.03.2011 al 31.12.2011) | € | 44.485,70 | € | 46.265,13 | |||
totale spesa anno 2012 (gennaio/dicembre 2012) | € | 53.382,84 | € | 55.518,15 | |||
totale spesa anno 2013 (gennaio/dicembre2013) | € | 53.382,84 | € | 55.518,15 | |||
TOTALE NEL TRIENNIO | € 151.251,38 | € | 157.301,44 |
L’importo complessivo dell’appalto, per il triennio è pari ad euro 151.251,38 (Iva esclusa) come risulta dal quadro economico seguente:
L’appalto del servizio viene stabilito a misura e non a corpo, sulla base delle ore di servizio effettivamente svolte dagli operatori come richiesto dalla stazione appaltante.
La quantificazione del monte ore è puramente indicativa e non impegna l’Amministrazione, può essere suscettibile di variazioni in aumento o diminuzione sulla base delle richieste ed esigenze degli utenti interessati, che sarà comunicata alla ditta appaltatrice a cura della stazione appaltante.
Nel caso in cui il numero degli utenti sia pari a zero il servizio verrà immediatamente sospeso e l’appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni maturate, senza alcun ulteriore diritto a compensi o pretese nei confronti della stazione appaltante. Il servizio verrà riattivato in seguito a nuovi inserimenti.
Nell’ipotesi in cui la ditta utilizzi una qualifica superiore rispetto alle mansioni richieste secondo le modalità di cui all’art. 3 del presente capitolato, dovrà comunque essere fatturato l’intervento per la mansione richiesta.
Il corrispettivo compenserà qualsiasi onere relativo all’espletamento del servizio, senza che l’appaltatore possa vantare alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, ritenendosi in tutto soddisfatto dal Comune per il pagamento del corrispettivo stesso.
Il corrispettivo sarà liquidato a rate mensili posticipate, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura, (con allegato il certificato di regolarità contributiva D.U.R.C.) di importo determinato in base al numero delle ore effettivamente lavorate, che risulterà da una scheda riepilogativa delle schede individuali, allegata alla fattura.
ART. 12 - REVISIONE DEI PREZZI E DEL MONTE ORE
I prezzi non sono soggetti a revisione. Nell’eventualità in cui nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx renda necessario l’ampliamento del servizio, anche a seguito di assegnazione del finanziamento per la gestione diretta dei piani personalizzati legge 162/98, programma sperimentale“Ritornare a Casa” ed “Interventi immediati”, esso potrà avere luogo a seguito di richiesta specifica da parte della stazione appaltante. Al verificarsi di tale circostanza la stazione appaltante si riserva pertanto la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria, l’espletamento di un numero di ore superiori rispetto a quelle previste nel presente capitolato, agli stessi prezzi, patti e condizioni nello stesso previste e se necessario, l’incremento degli operatori in rapporto alle esigenze dall’utenza.
Sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenze dell’interesse pubblico e l’economicità della scelta, l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà, in analogia a quanto previsto dall’articolo 57 comma 5 lett. b) del codice dei contratti pubblici, di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente capitolato, purché tali servizi siano conformi al progetto base per il quale è stato aggiudicato il presente appalto. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al succitato articolo 57 del Dlgs 163/06 lett. b).
ART. 13 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
L'impresa è altresì tenuta all'osservanza del Dlg.vo 196/2003 pertanto il trattamento dei dati dovrà avvenire con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza.
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs n. 196/03 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
I dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l’ufficio di servizio sociale del Comune.
ART. 14 - COPERTURA ASSICURATIVA, GARANZIE E RESPONSABILITÀ
La ditta aggiudicataria dovrà contrarre un’adeguata copertura assicurativa per infortuni o danni per tutti i partecipanti (personale e beneficiari) e per tutta la durata del progetto derivante dalla gestione dei servizi e di responsabilità civile verso terzi, per morte, infortuni e danni provocati durante l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto secondo seguenti massimali minimi:
a) polizza infortuni a copertura degli infortuni che i beneficiari e gli operatori possono subire durante lo svolgimento delle varie attività oggetto del servizio:
- non inferiore a € 50.000,00 per morte;
- non inferiore a € 50.000,00 per invalidità permanente;
- non inferiore a € 1.000,00 per spese sanitarie
- non inferiore a € 20,00 per indennità giornaliera
b) RCT a copertura di danni che gli utenti e gli operatori possono subire e/o causare a terzi durante lo svolgimento delle varie attività oggetto del servizio:
- non inferiore a € 500.000,00 per sinistro;
- non inferiore a € 500.000,00 per persone;
Le polizze, con effetto dal momento dell’attivazione del servizio, dovranno essere consegnate all’Amministrazione all’atto della stipula del contratto. La mancata o ritardata consegna comporterà l’applicazione delle disposizioni stabilite nel presente capitolato per le inadempienze accertate a carico dell’appaltatore e la sospensione dei corrispettivi maturati e maturandi.
La Ditta affidataria si assumerà ogni responsabilità sotto il profilo civile e penale per danni o sinistri arrecati in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze e/o nell’esecuzione degli adempimenti assunti in contratto esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
Il soggetto aggiudicatario è tenuto altresì all’osservanza delle disposizioni del D. lgs 626/94 ed in particolare a quanto disposto dall’art 4 c. 2 lett a) b) c). Esso dovrà comunicare al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione.
L’aggiudicataria si impegna ad operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti individuali; si impegna a presentare prima dell’inizio del servizio una dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di cui all’art. 17 L. n. 68 del 12.03.1999; si impegna a comunicare entro 10 giorni dall’inizio del servizio il nominativo del responsabile ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del personale dell’aggiudicataria che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l’attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall’Amministrazione Comunale.
ART. 15 - CONTRATTO, SPESE DI STIPULA
Il contratto d’appalto verrà stipulato dal Responsabile del Servizio Amministrativo in forma pubblica amministrativa, con rogito del Segretario Comunale.
Tutte le spese inerenti la stipula del contratto (imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria, per un importo presunto di € 1.200,00), oltre alla polizza assicurativa e alla cauzione definitiva, saranno a carico dell’appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Se l'impresa aggiudicataria è una cooperativa sociale, si applicano le esenzioni previste dal D.lgs n. 460/97 in quanto ONLUS di diritto.
ART. 16 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio, pena l’immediata revoca dell’incarico e l’incameramento delle somme accantonate a titolo di cauzione.
Qualora il sub - concessionario occulto commetta delle infrazioni alle norme, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi sarà comunque sempre e solo la ditta.
ART. 17 - PENALITA’
L’appaltatore, nell’esecuzione del servizio, avrà l’obbligo di rispettare la normativa vigente in materia, gli obblighi previsti dal presente capitolato e le disposizioni del Responsabile del Servizio e dell’Operatore Sociale del Comune.
Nel caso di mancato ripetuto rispetto di uno o più dei predetti obblighi, l’appaltatore sarà tenuto al pagamento di penalità.
Il Responsabile del Servizio socio-assistenziale contesterà per iscritto gli addebiti all’appaltatore, che dovrà giustificarsi per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
Qualora l’appaltatore non risponda agli addebiti contestati o adduca giustificazioni non ritenute sufficientemente fondate, il Responsabile del Servizio potrà procedere:
- per le inadempienze di lieve entità, ad una penalità di € 50,00;
- per le inadempienze più gravi, ove non sussistano le condizioni per la risoluzione del contratto, ad una penalità fino ad € 250,00;
- per le inadempienze che comportino l’interruzione del servizio, ad una penalità di € 100,00 per ogni giornata di effettiva interruzione.
Le penalità verranno applicate mediante ritenute sul corrispettivo del mese nel quale verrà assunto il provvedimento.
L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Sarà facoltà del Comune risolvere il contratto d’appalto, ai sensi e per effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
- interruzione del servizio senza adeguata giustificazione;
- inosservanza ripetuta delle disposizioni di legge, di regolamento, degli obblighi previsti dal presente capitolato, delle direttive del Responsabile del Servizio e dell’Operatore Sociale del Comune;
- sostituzione definitiva di uno o più operatori del servizio, senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio;
- mancata o parziale attivazione delle modalità organizzative previste nel progetto di attività proposto in sede di gara, di eventuali innovazioni o particolari attrezzature da utilizzare nel servizio;
- subappalto totale o parziale del servizio o cessione del contratto.
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l’appaltatore incorrerà nella perdita della cauzione, che sarà definitivamente incassata dal Comune, salvo il diritto del Comune al risarcimento delle spese sostenute per il riappalto del servizio e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.
La risoluzione del contratto verrà comunicata all’appaltatore dal Responsabile del Servizio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il contratto potrà essere risolto, con le modalità di cui sopra e con preavviso scritto di un mese, anche nell’eventualità in cui il Comune non possa, per ragioni sopravvenute ed indipendenti dalla sua volontà, assicurare il regolare pagamento del corrispettivo o nel caso in cui il numero degli utenti dovesse ridursi a zero.
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto da parte dell’appaltatore, dovrà essere dato preavviso al Responsabile del Servizio almeno due mesi prima della data di interruzione del servizio.
In tal caso la cauzione verrà incassata dal Comune fino alla concorrenza della somma spesa per il riappalto del servizio.
ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, la ditta è tenuta a prestare idonea cauzione in ragione del 10% del valore dell'appalto al netto dell’IVA. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 dell’articolo 75 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i.. Per fruire di tale beneficio, la ditta dovrà documentare il possesso del requisito in sede di stipulazione del contratto.
La cauzione potrà essere costituita mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da Imprese di assicurazione regolarmente autorizzate o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.v. 1/9/93 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La polizza sarà svincolata alla ditta alla scadenza del contratto, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e previa risoluzione di eventuali controversie in atto.
L’aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’ente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto
ART. 20 – TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL LAVORO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge 136/2010, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 18 comma 1, lett. u del d.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche
la data di assunzione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21, comma 1, lett. c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.
ART. 21 - CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero sorgere tra l’appaltatore ed il Comune circa l’interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, che non sia possibile comporre in via amministrativa, saranno di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, foro di Oristano.
Le parti escludono fin d’ora il ricorso ad arbitrati, comunque costituiti.
ART. 22 - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente leggi nazionali e regionali di settore.
ART. 23 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Per quanto concerne l'incarico affidatogli l'appaltatore elegge domicilio legale presso il Comune di San Nicolò d’Arcidano. La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di indicare all’Amministrazione Comunale una propria sede operativa cui il Servizio Sociale Comunale potrà fare riferimento per le comunicazioni.
San Nicolo d’Arcidano,
Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale (Sig.ra Xxxxxx Xxxxx )