UNIONE TERRE DI CASTELLI
UNIONE TERRE DI CASTELLI
( Prov. di Modena )
CONVENZIONE TRA L’ UNIONE TERRE DI CASTELLI ED I COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA, MARANO SUL XXXXXX, SAVIGNANO SUL XXXXXX, VIGNOLA E ZOCCA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RICOVERO, PROTEZIONE E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA, PERIODO 1 ° GENNAIO 2018 - 31 DICEMBRE 2020 .
Con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d’ uso ai sensi dell’ art. 5 secondo comma del D. P. R. 26 . 4 . 1986 n. 131 .
Premesso che:
- la legge n. 281/ 1991 “ Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”:
• al f ine di favorire la corretta convivenza t ra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l ' ambiente definisce, quali principi generali, la promozione e la disciplina della tutela degli animali di affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed i l loro abbandono;
• definisce la competenza delle Regioni nella determinazione dei criteri per l ’ adozione, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, di un programma di prevenzione del randagismo;
• definisce la competenza dei Comuni, singoli o associati, nella gestione dei canili, gestione da svolgere direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti
privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti;
- la legge regionale n. 27/ 2000 “ Nuove norme per la tutela ed i l controllo della popolazione canina e felina”:
• recependo la legge n. 281 / 1991 , promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed i l loro abbandono, i l loro sfruttamento a f ine di accattonaggio ed i l loro utilizzo per competizioni violente, al f ine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l ' ambiente;
• indica i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi f ini di lucro, quali attuatori, ognuno nell' ambito delle proprie competenze, degli interventi per la tutela ed i l controllo della popolazione canina, al f ine di prevenire i l randagismo;
- sulla base delle sopraccitate disposizioni di legge è fatto quindi obbligo ai Comuni di garantire i l funzionamento del servizio di r icovero, protezione e controllo della popolazione canina;
- a tale f ine i l Comune di Savignano sul Xxxxxx ha gestito dal 1989 e f ino al giugno 2017, in nome e per conto dei Comuni di Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Xxxxxx, Montese, Vignola e Zocca, i l suddetto servizio avvalendosi, prima, del canile intercomunale ubicato sul proprio territorio in Via Xxxxxxx n. 7132 e successivamente, dall’ anno 2013 , per inadeguatezza della suddetta struttura, di quella
sita in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ( Xx), xx Xxx Xxxxxxx, x. 0 ;
- con atto n. 63 / 2016 del Consiglio dell’ Unione Terre di Castelli è stato approvato l ’ atto di indirizzo “ Affido, assistenza veterinaria, cure e gestione dei cani e gatti, nei Comuni dell’ Unione Terre di Castelli”, nel quale è esposta la fattibilità di una innovativa modalità di gestione, in l inea con la legge regionale n. 27 / 2000 , basata sulle seguenti l inee di azione:
• una più stretta collaborazione con i l mondo associazionistico;
• promozione dell’ affido immediato;
- con i l suddetto atto n. 63 / 2016 del Consiglio dell’ Unione Terre di Castelli, è stato incaricato i l Dirigente della Struttura Tecnica dell’ Unione Terre di Castelli dell’ adozione di tutti i conseguenti adempimenti ed in particolare dei rapporti con i Comuni interessati alla sottoscrizione di un accordo per la gestione in forma associata del servizio di r icovero, protezione e controllo della popolazione canina;
Dato atto che:
- l ’ avvio della nuova modalità di gestione e l ’ attivazione delle iniziative di promozione dell’ affido previste nel suddetto atto n. 63/ 2016 del Consiglio dell’ Unione Terre di Castelli si prevede possa avvenire a far data dal 1° gennaio 2018;
TUTTO CIO’ PREMESSO E DATO ATTO, TRA
- l ’ UNIONE DI COMUNI “ TERRE DI CASTELLI” , C. F. e Partita Iva
02754930366 , con sede in Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxxx x. 0, rappresentata
dal Presidente e legale rappresentante pro- tempore Xxxxxx Xxxxxxxx, in esecuzione della deliberazione C. U. n. 53 del 28. 09 . 2017;
- i l COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA , C. F. e Partita Iva
00285350369 , con sede in Piazza Roma n. 5 , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- tempore Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, in esecuzione della deliberazione C. C. n. 65 del 27/ 09/ 2017 ;
- i l COMUNE DI MARANO SUL XXXXXX , C. F. e Partita Iva
00675950364 , con sede in Piazza Xxxxxxx Xxxxxxxxx n. 17 , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- tempore Xxxxxx Xxxxxxxx, in esecuzione della deliberazione C. C. n. 36 del 26 / 09 / 2017 ;
- i l COMUNE DI SAVIGNANO SUL XXXXXX , C. F. e Partita Iva
00242970366 , con sede in Xxx Xxxxxx x. 00, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- tempore Xxxxxxx Xxxxxx, in esecuzione della deliberazione C. C. n. 27 del 29/ 09/ 2017 ;
- i l COMUNE DI VIGNOLA , C. F. e Partita Iva 00179790365 , con sede in Xxx Xxxxxxxx x. 0, in persona del Sindaco e legale rappresentate pro-tempore Xxxxxx Xxxxxxx, in esecuzione della deliberazione C. C. n. 49 del 27/ 09/ 2017 ;
- i l COMUNE DI ZOCCA , C. F. e Partita Iva 00717780365, con sede in Xxx xxx Xxxxxxx x. 000, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- tempore Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, in esecuzione della deliberazione C. C. n. 68 del 26/ 09/ 2017 ;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Al f ine di assicurare in modo coordinato e funzionale i l servizio di
r icovero, protezione e controllo della popolazione canina, i Comuni sopraelencati si associano tra di loro, individuando nell’ Unione Terre di Castelli l ' Ente capofila per la gestione del suddetto servizio per i l periodo dal 1 ° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 .
L’ Unione Terre di Castelli, a mezzo della propria struttura, provvederà, in nome e per conto dei Comuni associati a tutti i conseguenti adempimenti, compreso l ’ affidamento, per i l periodo di validità della presente convenzione, dei servizi oggetto di considerazione a soggetti qualificati in conformità alla legge regionale n. 27/ 2000 .
La presente convenzione disciplina modalità, tempi e rapporti f inanziari tra l ’ Unione Terre di Castelli ed i Comuni associati.
ART. 2 – MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO
La gestione del servizio di r icovero, protezione e controllo della popolazione canina consiste:
- nello svolgimento della procedura di selezione del soggetto fornitore dei suddetti servizi;
- nella cura dei rapporti economici con i l suddetto fornitore e nelle relative attività di controllo del suo operato che r iguarda le seguenti attività:
a) custodia dei cani e assistenza veterinaria presso idonea struttura; b) accalappiamento animali randagi e/ o morsicatori sul territorio dei Comuni associati;
c) raccolta e smaltimento delle spoglie dei cani deceduti sul territorio dei Comuni associati e all' interno della struttura;
d) recupero e assistenza veterinaria degli animali incidentati sul territorio dei Comuni associati.
ART. 3 – POLITICHE INCENTIVANTE L’ ADOZIONE
Nel periodo di validità della convenzione verranno adottate le politiche incentivanti l ’ adozione indicate nell’ atto di indirizzo approvato con atto n. 63/ 2016 del Consiglio dell’ Unione Terre di Castelli.
ART. 4 – SOSTEGNO ALLA STRUTTURA TECNICA DELL’ UNIONE TERRE DI CASTELLI
Nel periodo di validità della convenzione, l ’ Unione potrà affidare, ad associazioni animaliste e zoofile o a soggetti privati r iconosciuti dalla legge n. 281/ 1991 , i l compito del sostegno al personale della Struttura Tecnica dell’ Unione Terre di Castelli nelle attività di monitoraggio dello svolgimento del servizio di r icovero, protezione e controllo della popolazione canina e della promozione delle politiche incentivanti le adozioni.
ART. 5 – RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI
Le spese relative alla gestione del servizio di cui all’ art. 2, alle politiche incentivanti l ’ adozione di cui all’ art. 3 ed al sostegno al personale della Struttura Tecnica dell’ Unione Terre di Castelli di cui all’ art. 4 , saranno r ipartite, a consuntivo, fra i Comuni convenzionati in proporzione al numero dei cani ospitati per singolo Comune e per i corrispondenti tempi di fruizione del servizio di ospitalità, anticipate dall’ Unione Terre di Castelli e r imborsate alla stessa dai Comuni associati.
La previsione di spesa annua è per un imponibile pari a € 79. 200, 00 , oltre a € 17. 424 , 00 per IVA, quindi per un totale di € 96 . 624 , 00, così suddiviso per singolo Comune:
• Castelvetro: totale annuo € 26. 352 , 00 ( o. f. i .);
• Marano sul Xxxxxx: totale annuo € 6 . 588 , 00 ( o. f. i .);
• Savignano sul Xxxxxx: totale annuo € 26. 352 , 00 ( o. f. i .);
• Vignola: totale annuo € 30 . 744 , 00 ( o. f. i .);
• Zocca: totale annuo € 6. 588 , 00 ( o. f. i .).
Ogni Comune, sulla base dei dati di stima comunicati dall’ Unione Terre di Castelli, assumerà i l relativo impegno di spesa per la propria quota parte e provvederà, contestualmente, a versare un anticipo pari al 50% del totale presunto; i l saldo dovrà essere pagato entro due mesi dalla comunicazione dei dati relativi all' approvazione del consuntivo relativo alla gestione del servizio oggetto della presente convenzione.
Se nel corso dell' esercizio si prospettasse, per effetto dell' aumento dei cani ospitati, un costo superiore r ispetto a quello preventivato, l ' Unione dovrà darne tempestiva informazione a ciascun Comune per la necessaria integrazione delle r isorse f inanziarie.
ART. 6 - DURATA
La presente convenzione ha durata dal 1 ° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.
ART. 7 - ONERI
Gli oneri relativi alla stipula della presente convenzione vengono anticipati dall’ Unione Terre di Castelli e r ipartiti tra i Comuni
convenzionati secondo i l criterio sopra descritto.
ART. 8 ESENZIONE DALL’ IMPOSTA DI BOLLO
I l presente atto è esente dall’ imposta di bollo ai sensi dell’ art. 16 tabella allegato B) al D. P. R. n. 642 del 26 / 10 / 1972.
I l presente atto, composto da numero sette pagine scritte per intero e numero ventidue r ighe della pagina otto, viene sottoscritto con f i rma digitale in corso di validità e sarà annotato nell’ apposito registro delle convenzioni conservato presso i l Servizio Affari Generali dell’ Unione di Comuni “ Terre di Castelli”.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
per l ’ UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI IL PRESIDENTE (Xxxxxx XXXXXXXX)
per i l COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
IL SINDACO ( Xxxxx XXXXXXXXXXXX)
per i l COMUNE DI MARANO SUL XXXXXX IL SINDACO (Xxxxxx XXXXXXXX)
per i l COMUNE DI SAVIGNANO SUL XXXXXX IL SINDACO ( Xxxxxxx XXXXXX)
per i l COMUNE DI VIGNOLA
IL SINDACO ( Xxxxxx XXXXXXX)
per i l COMUNE DI ZOCCA
IL SINDACO ( Xxxxxxxxxx XXXXXX)
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59, DPR 10 novembre 1997 n. 513, D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.A. (http/xxx.xxxxx.Xxxxxxxx.xx).
Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da x. xxxxx, è conforme all’originale firmato digitalmente.
(luogo) (data) (qualifica) (cognome-nome)