Art. 1 Finalità
CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO (a.s.2009/10)
Xxx xxxx’Xxxxxxxxx x 00000 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (XX) | tel 000 000000 - 000 000000 | fax 000 000000 | xxx.xxxxxxx.xx | xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx - xxxxxxx@xxxxxxx.xx | C.F. 95021050166
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 Finalità
Il sistema delle relazioni sindacali è articolato per raggiungere il duplice obiettivo del miglioramento delle condizioni lavorative all’interno dell’istituzione scolastica e della capacità della qualificazione dell’offerta formativa finalizzata al raggiungimento del successo formativo.
Esso, nelle sue varie articolazioni si sviluppa nel pieno rispetto dei ruoli, dell’autonomia e delle competenze proprie del Dirigente scolastico, delle Organizzazioni sindacali e degli Organi collegiali interni all’istituzione scolastica (Consiglio di istituto, Collegio dei docenti, Consigli di classe).
Art. 2
Istituti del sistema delle relazioni sindacali
Sono istituti di relazioni sindacali :
1. l’informazione;
2. l’esame;
3. la contrattazione collettiva decentrata integrativa.
Art. 3
Composizione della delegazione trattante a livello di istituzione scolastica
1. In conformità a quanto indicato nell’art. 7 del CCNL 2002/ 05, la delegazione trattante a livello di singola istituzione scolastica è così composta:
a. Parte pubblica: il Dirigente scolastico
b. Parte sindacale:
- la R.S.U.;
- le XX.XX. territoriali del comparto Scuola firmatarie del CCNL.
2. Ciascuna delle parti, durante le riunioni, può farsi assistere da esperti di propria fiducia sulle materie in discussione;
3. Le riunioni di delegazione trattante avvengono, normalmente, all’interno dell’orario di servizio con diritto, per i docenti, alla sostituzione ai sensi della normativa vigente;
4. Il tempo impiegato nelle riunioni di delegazione trattante è considerato servizio a tutti gli effetti e non decurta il monte ore dei permessi sindacali.
Art. 4
Segreteria delle relazioni sindacali
Il Dirigente Scolastico provvederà a:
- emettere le comunicazioni delle convocazioni delle riunioni;
- curare la produzione e la distribuzione in tempo utile ai vari componenti delle copie della documentazione. Verrà redatto il verbale delle riunioni, il testo degli accordi e dei contratti.
Art. 5 Convocazione delle riunioni
1. La convocazione può avvenire a richiesta scritta di una parte o di almeno un Organismo o di una Organizzazione tra quelle costituenti la parte sindacale.
La richiesta deve contenere l’oggetto e dovrà essere partecipata sollecitamente agli altri componenti della Delegazione.
Di norma le Delegazioni devono essere convocate entro 10 giorni dalla richiesta; l’ordine del giorno con l’eventuale documentazione relativa agli argomenti in discussione deve pervenire alle Rappresentanze sindacali con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data stabilita per l’incontro.
Per motivi finalizzati alla tutela dei dipendenti e degli interessi degli utenti, la richiesta può essere avanzata in via d’urgenza; in tal caso la Delegazione deve riunirsi entro 2 giorni dalla presentazione della richiesta.
2. Ciascuno degli Organismi o delle Organizzazioni costituenti la Parte Sindacale, ricevuta l’informazione riguardante atti e materie indicate nell’art. 6 del CCNL del 2002/ 05, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l’esame congiunto degli stessi.
La riunione per l’esame congiunto si svolge entro 10 giorni dalla richiesta e si conclude nel termine tassativo di 15 giorni dalla ricezione dell’informazione, ovvero, per comprovati motivi di urgenza entro un termine più breve. Analoga disciplina viene prevista nel caso di riunioni di consultazione richieste dal Dirigente scolastico.
Art. 6 Verbalizzazione
1. Al termine di ogni seduta viene redatto un verbale che deve riportare le eventuali decisioni.
Il verbale viene sottoscritto immediatamente dalle parti presenti; in casi eccezionali legati alla sua complessità, questo viene approvato nella prima seduta successiva.
Il verbale deve essere redatto in maniera tale da esplicitare con chiarezza le posizioni di ciascuna delle parti sulle materie esaminate.
Art. 7
Protocollo d’intesa e Contratto d’istituto
Gli incontri possono concludersi con una intesa, vincolante fra le parti, oppure con un disaccordo; in tal caso, al termine della riunione, viene redatto apposito verbale, in cui risultano le diverse posizioni delle parti, che viene sottoscritto da tutti i partecipanti.
Art. 8
Diritti di informazione
L’informazione sulle varie materie elencate nell’art. 6 del CCNL 2002/ 05, può essere preventiva o successiva.
Essa costituisce atto dovuto da parte del Dirigente scolastico e non è soggetta ad alcuna richiesta preventiva da parte delle Rappresentanze sindacali d’istituto e/o territoriali.
Art.9
Materie di informazione preventiva
Il Dirigente scolastico effettua l’informazione preventiva nei confronti delle Rappresentanze sindacali, sia mediante il tempestivo invio di esauriente documentazione (almeno 5 giorni prima) che con specifici incontri, sulle seguenti materie:
- Utilizzazione dei servizi sociali
- Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento
- Proposte relative alla formazione delle classi e alla determinazione degli organici
Art. 10
Materie oggetto di contrattazione
1. Le materie su cui la Delegazione Trattante è abilitata a discutere sono quelle espressamente richiamate dalla normativa vigente in materia di contrattazione decentrata, esame congiunto, informazione consultazione.
Tali materie possono interessare sia la totalità del personale che, nello specifico, il personale di ciascuna area, docente ed ATA.:
- modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa
- criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazioni delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani
- criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonchè determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n.146/1990, così come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000
- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
- i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs n.165/2001, al personale docente educativo ed ATA
- criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di Istituto
2. L’elenco delle materie demandate alla contrattazione integrativa non esclude, peraltro, che possano essere definiti, per volontà delle parti, protocolli d’intesa e accordi su altre, ai fini di un miglioramento della qualità del servizio offerto e della tutela dei dipendenti.
Art. 11
Materie d’informazione successiva
Con gli stessi tempi e modi, il D.S. effettua l’informazione successiva sulle seguenti materie:
- nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto ;
- criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni
- verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull’utilizzo delle risorse
Art. 12
Tempi e procedure per la stipula o il rinnovo del C.C.D.I.L.
Con l’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente scolastico deve formalizzare la propria proposta sulle materie oggetto della contrattazione.
Entro 15 giorni dalla sua presentazione il Dirigente scolastico convoca la delegazione sindacale per l’avvio del negoziato.
Tale negoziato, di norma, avviene in unica sessione per tutte le materie contenute nella piattaforma e deve concludersi entro 30 giorni dal suo avvio con la sottoscrizione del Contratto integrativo di Istituto.
Art. 13 Referendum
L’istituzione scolastica deve consentire, in tutte le sue sedi ( plessi, sezioni staccate, succursali ), lo svolgimento tra i dipendenti, in orario di lavoro, di referendum sia generali che per categoria, su materie inerenti l’attività sindacale.
Tali referendum possono essere indetti dalle R.S.U. limitatamente alle materie oggetto del contratto di istituto o dalle Organizzazioni sindacali sulle altre materie, congiuntamente e/o disgiuntamente; ad essi ha diritto a partecipare tutto il personale della scuola e/o della categoria interessata.
Art. 14 Trasparenza e accesso agli atti
Le R.S.U. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva nonché su quelle relative al contratto d’istituto.
Le R.S.U. e i sindacati territoriali, su delega degli interessati da acquisire agli atti della scuola, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase del procedimento che riguarda il delegante. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e di norma entro 5 giorni dalla richiesta.
L’affissione all’albo dei prospetti di destinazione del fondo d’istituto comprensivi di nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi non costituisce violazione della privacy in quanto applicativa di disposizioni contrattuali.
Art. 15
Patronato e patrocinio sindacale
Il personale scolastico può farsi rappresentare dal sindacato o dall’istituto di patronato sindacale per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e/o previdenziali davanti ai competenti organi della Scuola.
Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività di natura assistenziale, previdenziale e fiscale all’interno della Scuola in locali messi a loro disposizione gratuitamente.
Il personale scolastico può, inoltre, farsi assistere o difendere da rappresentanti delle R.S.U. o da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, durante le fasi del procedimento disciplinare
Le R.S.U. e i sindacati territoriali, su delega degli interessati da acquisire agli atti della scuola, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase del procedimento che riguarda il delegante. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e di norma entro 5 giorni dalla richiesta.
DIRITTI SINDACALI
Art. 16 Assemblee sindacali
a. L’assemblea può essere indetta:
- dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto scuola sia unitariamente che disgiuntamente;
- dalla RSU sia unitariamente che disgiuntamente.
b. Le assemblee possono riguardare:
- la totalità del personale docente ed ATA;
- solo il personale docente;
- solo il personale ATA o una delle categorie ad esso appartenenti (amministrativi, tecnici, ausiliari), di tutta l’istituzione scolastica o, anche, di una sola sede, plesso succursale.
c. L’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni va specificata nella convocazione dell’assemblea.
d. L’assemblea può essere indetta sia in orario di lavoro e/o funzionamento delle attività didattiche che in altri orari.
La richiesta si assemblea va inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni d’anticipo.
Quando l’assemblea si svolge in orari coincidenti con l’orario di lavoro e/o di funzionamento delle attività didattiche, il personale interessato deve esprimere, in forma scritta, la propria adesione o non adesione, con quattro giorni lavorativi di preavviso.
Tale dichiarazione individuale di partecipazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale (dieci ore) ed è irrevocabile.
I partecipanti all’assemblea non sono tenuti né ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad ulteriori adempimenti di carattere burocratico.
e. Di norma, le assemblee interne all’istituzione scolastica hanno la durata di due ore.
In caso di assemblea provinciale, di cui sono titolari le XX.XX. provinciali, in orario di servizio la durata massima è di tre ore, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per l’eventuale ritorno alla sede di servizio.
f. Le assemblee si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere e in maniera non superiore a due al mese.
g. Il dirigente scolastico adotta tutte le iniziative per garantire la massima diffusione dell’informazione con tempestività; nello stesso giorno in cui la richiesta viene presentata il D.S. predispone l’affissione all’albo nelle bacheche sindacali dei diversi plessi o sezioni staccate e la trasmette, con apposita circolare interna, al personale interessato.
h. Per le assemblee in cui è coinvolto il personale ATA se l’adesione è totale, il D.S. d’intesa con le RSU stabilisce la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali.
Di norma, il D.S. potrà trattenere in servizio al massimo n° 1 unità di personale amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico per plesso o sezione staccata.
Per la scelta dei nominativi il D.S. verifica la disponibilità volontaria a permanere in servizio; in caso di mancata disponibilità si procede per sorteggio, assicurando comunque il criterio della rotazione nel corso dell’anno scol.
Art. 17 Permessi sindacali
In conformità alle vigenti normative le RSU possono fruire di permessi sindacali, entro i limiti complessivi ed individuali, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle XX.XX., nonché per lo svolgimento delle proprie attività interne all’istituzione scolastica.
Art. 18 Bacheche sindacali
1. Nella sede centrale e nelle eventuali sezioni staccate o plessi è garantito l’utilizzo di una bacheca.
2. Le RSU hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro in conformità alla normativa vigente sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente.
Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole per l’affissione direttamente dalle strutture sindacali territoriali; il materiale interno prodotto dalle RSU dovrà essere siglato dalle stesse.
Art. 19 Agibilità sindacale
1. Alle RSU è consentito comunicare con il personale durante l’orario di servizio, di norma al di fuori delle ore di lezione.
2. Al di fuori dell’orario obbligatorio di servizio, per motivi sindacali, previa comunicazione all’ufficio di Presidenza, è consentito l’uso gratuito del telefono (esclusivamente in ambito provinciale), del fax, del ciclostile e della fotocopiatrice per la quantità minima indispensabile di copie.
E’ inoltre garantito, per motivi sindacali, l’uso del computer compreso l’utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche con l’assegnazione di una password.
3. Alle RSU è garantito l’uso di un apposito locale o di uno spazio definito per le riunioni, per lo svolgimento dell’attività e un armadio per la conservazione del materiale.
4. Le RSU possono ricevere comunicazioni e/o materiali dalle strutture territoriali sindacali tramite lettera, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica; le stesse verranno consegnate o depositate tempestivamente in apposita casella .
Art. 20
Sciopero e servizi essenziali
1. In caso di sciopero, il Dirigente scolastico, nelle forme e nei termini previsti dagli accordi di comparto, può chiedere al personale di dichiarare se intende o meno aderirvi.
La dichiarazione è volontaria ed individuale.
2. La scelta del singolo lavoratore di non esprimere anticipatamente alcuna opzione è pienamente legittima.
3. In caso di sciopero breve, o dell’intera giornata, per il personale docente non sono previsti contingenti minimi da garantire.
4. Per il personale ATA, invece, il contratto integrativo nazionale dell’8/8/99 indica i contingenti e le prestazioni minime, ritenute indifferibili.
In ragione delle norme legislative e contrattuali si concorda quanto segue per le specifiche situazioni sottoelencate:
a. per l’effettuazione degli esami e degli scrutini finali : un assistente amministrativo, un collaboratore scolastico e, in rapporto all’esistenza di specifiche aree di competenza, un assistente tecnico;
b. per la vigilanza straordinaria durante il servizio di mensa, in occasione di sciopero contemporaneo dei docenti, nel caso in cui il D.S. sia oggettivamente costretto a mantenere il servizio, da uno a due collaboratori scolastici;
c. per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato, nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli emolumenti: il Direttore dei servizi generali e amministrativi , un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico;
d. per la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del loro funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse: un assistente tecnico dell’area interessata al servizio da garantire e un collaboratore scolastico;
e. per la cura e l’allevamento del bestiame nelle aziende agrarie annesse agli istituti tecnici e professionali: un assistente tecnico e un collaboratore scolastico;
f. per la conduzione diretta, da parte della scuola, dell’impianto di riscaldamento: un dipendente in possesso della specifica abilitazione professionale;
g. per la raccolta, l’allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi: un assistente tecnico del reparto o laboratorio interessato e un collaboratore scolastico;
h. per garantire agli alunni convittori e semiconvittori delle istituzioni educative i servizi indispensabili, con particolare riguardo alla vigilanza anche nelle ore notturne, alla cucina ed alla mensa: un educatore, un cuoco, un infermiere e un collaboratore scolastico.
Al di fuori delle specifiche situazioni elencate non potrà essere impedita la partecipazione allo sciopero e nessun atto autoritativo potrà essere adottato dal D.S. senza un apposito accordo con le RSU.
AREA DEL PERSONALE DOCENTE
Art. 21
Le materie oggetto di contrattazione
Le materie di contrattazione collettiva decentrata integrativa relative all'area del personale docente sono le seguenti:
1. modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF;
2. criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione dei lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani.
Art. 22
Assegnazione alle classi e alle attività del curricolo obbligatorio
1. L’assegnazione dei docenti alle classi è effettuata dal Dirigente scolastico sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte non vincolanti del Collegio dei docenti.
Nel rispetto delle procedure sopra richiamate e degli aspetti didattici, i criteri di assegnazione dei docenti alle classi devono tener conto di quanto segue:
a. garanzia della continuità didattica che si configura come continuità su classi, su cattedre con insegnamenti che si svolgono separatamente nel biennio e nel triennio ( es. lettere, matematica ) o nei vari indirizzi presenti nella specifica Istituzione scolastica.
b. mobilità volontaria a domanda, secondo i seguenti criteri:
- copertura di cattedra resasi vacante o di nuova istituzione; in caso di più domande si da precedenza in base all'anzianità di servizio ed alla specifica professionalità già acquisita nella tipologia di cattedra richiesta ( ad es. insegnamento di materie nel biennio o nel triennio ).
- scambio consensuale con altro docente.
c. la rotazione, tesa a facilitare mobilità professionale, su classi, su cattedre con insegnamenti che si svolgono separatamente nel biennio e nel triennio (es. lettere, matematica) o nei vari indirizzi presenti nella specifica Istituzione scolastica.
2. Le classi di nuova formazione non potranno essere costituite con solo personale con contratto a tempo determinato.
Art. 23 Assegnazione a plessi e succursali
L'assegnazione dei docenti alle classi ubicate in plessi, sezioni staccate, succursali, scuole associate avviene tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri generali:
1. continuità didattica;
2. attuazione di progetti di scuola;
3. anzianità di servizio.
Art. 24
Orario di lavoro e suo utilizzo
1. L’orario di lavoro di ogni docente deve essere definito prima dell’inizio delle lezioni, sia nella parte delle attività di insegnamento che in quella funzionale all'insegnamento.
2. L'orario settimanale di insegnamento si svolge:
a. di norma, su 5 giorni settimanali;
b. a richiesta del singolo docente, su 6 giorni settimanali;
c. in caso di orario flessibile o di articolazione oraria, su meno di 5 giorni settimanali.
3. Il calendario delle attività collegiali funzionali all'insegnamento comprende:
a. Collegio Docenti e sue articolazioni, incontri di programmazione di inizio anno scolastico, incontri di verifica di fine anno scolastico, incontri di informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini. Il D.S. deve tener conto del limite individuale di 40 ore annue, superate le quali spetta la retribuzione prevista per le attività aggiuntive;
b. Consigli di classe, entro il limite individuale di 40 ore annue.
4. In aggiunta all'orario obbligatorio di insegnamento, il docente può svolgere delle attività aggiuntive; esse sono programmate nel P.O.F. e consistono nello svolgimento di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa.
Esse possono essere:
a. Attività di insegnamento ( ore di supplenza, interventi di potenziamento e/o recupero didattico, ecc. ), da svolgere anche in sedi/plessi/succursali diverse da quelle di normale assegnazione;
b. Attività funzionali all'insegnamento; esse sono svolte oltre le 40 ore annue, sia a livello individuale che di commissione, e consistono in:
- progettazione di interventi formativi,
- svolgimento delle funzioni di responsabile di laboratorio, officina, biblioteca, ecc.
- produzione di materiali, con particolare riferimento a prodotti informatizzati utili per la didattica,
- partecipazione a progetti comunitari, nazionali, locali mirati al miglioramento del servizio fornito dall'Istituzione scolastica ed al sostegno dei processi di innovazione didattica,
- attività di raccordo tra scuola e mondo del lavoro,
- partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti locali e/o terzi, per progetti aperti al territorio,
- ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Istituto nell'ambito del P.O.F.
5. l’orario di lavoro giornaliero massimo ( somma delle ore di insegnamento) di ciascun docente è di n. 5 ore consecutive.
6. Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di mattino che di pomeriggio, nell’arco della stessa giornata, non si possono comunque superare le sei ore giornaliere, salvo diversa disponibilità dell’interessato.
7. I docenti che ricoprono una cattedra con un orario inferiore a 18 ore, sono tenuti a completare l'orario con ore a disposizione per lo svolgimento di interventi integrativi, supplenze, attività para ed interscolastiche con le seguenti modalità:
a. Se sono inserite nell’orario delle lezioni, questo non può essere modificato.
In caso di supplenza e in presenza di più docenti a disposizione, i criteri di chiamata, nell'ordine, sono i seguenti:
- docente della stessa classe,
- docente della stessa disciplina,
- altri docenti
b. Se invece vengono svolte in orari diversi rispetto all'orario di funzionamento delle lezioni, in caso di variazioni dell’orario il docente interessato ha diritto di essere preavvertito di ciò con un giorno lavorativo di anticipo.
Ai docenti che daranno la propria disponibilità ad essere presenti in Istituto alla prima ora per coprire assenze improvvise sarà riconosciuto un compenso forfetario, per la loro reperibilità, da quantificare anno per anno in base alle risorse e all’effettivo bisogno.
8. Le ore derivanti dalla concessione di permessi brevi, da ritardi, ecc., vengono recuperate dal docente secondo le seguenti modalità:
a. supplenze nella stessa classe;
b. supplenze nella stessa disciplina anche in classi diverse;
c. supplenze in classi diverse anche in sostituzione di colleghi di diversa disciplina.
Il recupero, in caso di necessità improvvisa, deve essere effettuato anche senza preavviso nel corso della stessa mattinata di utilizzo.
ART. 25
PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO ( 150 ORE )
1. CONCESSIONE E CERTIFICAZIONE DEI PERMESSI
Conformemente alla normativa vigente, i provvedimenti formali di concessione spettano al Dirigente scolastico sulla scorta delle autorizzazioni nominative pervenute dall'Ufficio scolastico Provinciale, cui gli interessati hanno prodotto domanda entro il termine stabilito.
La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o agli esami finali sostenuti va presentata al Dirigente scolastico non oltre il termine di ciascun anno solare e, comunque, prima di un eventuale cambio di sede di servizio; spetta al Dirigente scolastico riscontrare la corrispondenza tra i periodi di frequenza indicati nella certificazione e i periodi di permesso di cui ha usufruito il dipendente.
2. AGEVOLAZIONI
Il personale cui viene riconosciuto il diritto di usufruire di permessi retribuiti per motivi di studio, ai sensi del comma 4 del citato art. 3 del D.P.R. 395/88, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio debitamente documentate, ha altresì diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
3. SOSTITUZIONE DEL PERSONALE IN PERMESSO
Nel caso di personale assente in quanto beneficiario dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti in tema di sostituzione di personale della scuola.
ART. 26
PERMESSI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
1. CRITERI GENERALI
Per la fruizione dei permessi spettanti annualmente al personale docente e ATA, le parti concordano sulla necessità di definire dei criteri tesi ad assicurare:
a. trasparenza ed equità nell'attribuzione dei permessi;
b. una giusta mediazione tra il diritto soggettivo del singolo dipendente e la regolarità nell'erogazione del servizio;
c. modalità certe ed esplicite di richiesta, concessione e fruizione dei permessi.
2. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE
a. Ciascun docente, nel corso dell'anno scolastico, ha diritto alla fruizione di 5 giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione riconosciute dall'amministrazione, sia in qualità di fruitore che di formatore, esperto e
animatore, con diritto alla retribuzione, esonero dal servizio e sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi ordini di scuola.
b. Sono da considerare iniziative riconosciute dall'amministrazione convegni, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento promossi direttamente dai diversi livelli e articolazioni dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica, dalle Università, dagli IRRE, dai Centri Servizi Territoriali, nonché le iniziative riconosciute e organizzate da terzi comprese le associazioni professionali, gli istituti di ricerca e formazione, gli Enti accreditati.
c. La possibilità di fruizione dei 5 giorni e l'articolazione flessibile o l'adattamento dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione ad iniziative di formazione sono concesse per le seguenti iniziative:
- percorsi universitari finalizzati all'integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari;
- partecipazione a corsi di perfezionamento o specializzazione compresi i corsi per il sostegno agli alunni portatori di handicap;
- partecipazione a convegni, seminari, o altre iniziative di formazione e aggiornamento finalizzate all'esercizio di funzioni o alla partecipazione a progetti, definite nel Piano dell'Offerta Formativa o individuate nel piano annuale delle attività;
- partecipazione ad attività formative connesse con la revisione dei curricoli o la ridefinizione dei progetti territoriali o della quota locale del curricolo;
- altre iniziative di formazione.
d. Viene data priorità ai permessi retribuiti per la partecipazione ad iniziative promosse dall'istituzione scolastica anche in convenzione con altri soggetti operanti a livello territoriale o organizzate dai Centri Servizi Territoriali di riferimento o in ragione della partecipazione a progetti gestiti da altri soggetti e in cui l'istituzione scolastica è direttamente coinvolta.
e. Al fine di garantire trasparenza, equità e qualità del servizio erogato si definiscono i seguenti contingenti quantitativi massimi per la fruizione contemporanea dei 5 giorni di permesso:
- non più del 50% dei componenti del consiglio di classe.
In caso di concorrenza di più docenti richiedenti che eccedono i contingenti massimi viene data priorità alle attività di formazione e aggiornamento esplicitamente previste nel Piano annuale deliberato dal Collegio dei Docenti a inizio d'anno ed eventualmente integrato a febbraio.
f. Per quanto riguarda la procedura per fruire dei permessi si concorda quanto segue:
- il docente interessato produce domanda scritta, su apposito modello predisposto dalla scuola, almeno 15 giorni prima della data di partecipazione,
- la richiesta si intende tacitamente accettata se, entro i 5 giorni di calendario successivi alla presentazione della stessa, al dipendente non perviene alcuna comunicazione scritta di diniego da parte del Dirigente Scolastico; in tal caso, nella comunicazione, devono essere indicate le motivazioni connesse a specifiche esigenze di servizio che hanno impedito la concessione del permesso.
ART. 27
FERIE - PERMESSI RETRIBUITI
1. PREMESSA
I commi seguenti sono finalizzati ad assicurare:
a. trasparenza ed equità nell'attribuzione dei permessi,
b. regolare erogazione del servizio,
c. modalità certe di richiesta e fruizione dei permessi previsti dagli artt. 13-14-15 e 16 del CCNL 2002/ 05.
2. PERMESSI RETRIBUITI E FERIE ASSIMILATE
I tre giorni di permesso retribuito e i 6 giorni di ferie ad essi assimilati possono essere fruiti dal personale con contratto a tempo indeterminato e dai docenti di religione con diritto alla ricostruzione di carriera; possono essere richiesti per motivi personali o familiari che non rinviano al concetto di gravità.
I motivi alla base della richiesta possono essere documentati o autocertificati (solo se con possibilità di verifica) anche al rientro dopo la fruizione del permesso.
La sostituzione è assicurata dal Dirigente Scolastico con oneri a carico dell'amministrazione secondo la normativa vigente nei diversi ordini e gradi di scuola.
3. FERIE GODUTE DURANTE IL PERIODO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
a. Per quanto riguarda i 6 giorni di ferie ( Art. 13, 2002/ 05 punto c ) fruibili a domanda nel periodo delle attività didattiche, il personale con contratto a tempo indeterminato produce richiesta di fruizione assicurando le sostituzioni senza oneri per l'amministrazione, indicando le sostituzioni preferibilmente con altri colleghi della
stessa classe o materia; in ogni caso qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 15 comma 2 non possono non essere concesse le ferie.
b. Le esigenze di servizio che possono costituire motivo di non concessione delle ferie nel periodo delle attività didattiche sono:
- operazioni di scrutinio e d'esame.
Per i giorni precedenti e seguenti i periodi di sospensione delle lezioni, al fine di garantire la regolarità delle lezioni, può essere accolta una sola domanda per consiglio di classe. Verrà concesso il giorno di ferie ad un solo docente per consiglio di classe. La richiesta dovrà essere inoltrata al Dirigente entro 60 giorni antecedenti al periodo di sospensione delle lezioni. Il Dirigente si riserva risposta nei successivi 10 giorni. Le domande pervenute fuori dal termine previsto non verranno considerate.
In caso di più domande di docenti appartenenti allo stesso consiglio di classe e presentate nei termini sopra citati si definiscono i seguenti criteri di valutazione :
. personale che non ha usufruito di analogo permesso nell’anno precdente;
. anzianità di servizio all’interno dell’Istituto.
Non esistono, invece, parametri restrittivi per i giorni precedenti e seguenti l'eventuale giorno libero o di riposo settimanale.
La non concessione delle ferie richieste da parte del Dirigente scolastico, deve essere motivata con analitica indicazione delle esigenze di servizio che determinano il diniego.
c. Con l'accoglimento della domanda, il dipendente non è tenuto al recupero di nessuna delle ore non prestate in quanto la fruizione del diritto determina la riduzione del numero di ferie fruibili in altri periodi dell'anno.
d. Previo accordo sottoscritto dagli interessati e autorizzazione del Dirigente Scolastico é anche possibile concordare cambiamenti temporanei di orario tra colleghi della stessa classe, dello stesso corso e/o della stessa disciplina con restituzione delle ore su base plurisettimanale senza fare ricorso ai giorni di ferie.
4. FERIE GODUTE DURANTE LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Fermo restando il contingente di ferie di cui il personale docente ed ATA deve usufruire durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, l'esatta collocazione, di calendario, dello stesso è subordinata alla compilazione della specifica richiesta da parte del singolo dipendente e non può essere disposta d'ufficio dal Dirigente scolastico.
ART. 28 PERMESSI BREVI
1. PERMESSI BREVI ( Art. 16 del CCNL 2002/ 05 )
I dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato anche con contratto fino al termine delle attività didattiche possono fruire di permessi brevi per esigenze personali presentando domanda scritta, anche non motivata, al Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico, di norma entro 3 giorni dalla richiesta, risponde con atto di concessione del permesso provvedendo alle sostituzioni con personale in servizio nella scuola.
Il recupero è disposto dal Dirigente Scolastico in attività di supplenza e in interventi didattici o in attività funzionali entro i due mesi successivi; solo nel caso in cui il mancato recupero sia determinato dal dipendente, il Dirigente Scolastico procederà alla trattenuta oraria.
L'unica situazione che può produrre diniego è l'impossibilità di sostituzione con personale in servizio nella scuola; tale eventualità deve essere comunicata per iscritto dal Dirigente Scolastico.
2. VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE O PRESTAZIONI SANITARIE ( legge 133/08 )
Per le visite mediche specialistiche o prestazioni sanitarie che non possono essere effettuate fuori dall'orario di servizio viene modificata la modalità di trattamento ed imputazione di tali assenze. Gli istituti applicabili alle fattispecie in esame possono essere:
1. permessi brevi (soggetti a recupero)
2. permessi documentati per motivi personali (3 giorni l’anno)
3. assenza per malattia (giustificata da certificato medico)
4. ferie.
ART. 29
ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE
1. ASSENZE PER MALATTIA ( Art. 17 del CCNL 2002/ 05
Il dipendente assente per malattia deve comunicare, a mezzo lettera, fax, fonogramma, telegramma, l'assenza alla scuola di norma entro l'inizio dell'orario delle lezioni e comunque entro l'inizio del proprio orario di lavoro; il
dipendente deve inoltre comunicare la presumibile durata dell'assenza e il domicilio se è diverso da quello in possesso della scuola.
Entro i 5 giorni successivi deve poi inviare il certificato medico con la sola prognosi, con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di recapito a mano.
Nella fascia oraria di reperibilità il dipendente è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio per eventuali visite di controllo. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità dall’indirizzo comunicato, i motivi devono essere documentati ed è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.
La comunicazione viene registrata come fonogramma da parte della scuola; in casi di urgenza e gravità che impediscano la comunicazione preventiva le circostanze possono essere documentate esclusivamente da specifica certificazione medica circa l'impossibilità della comunicazione.
In caso di mancata comunicazione e di assenza dal domicilio nella fascia oraria di reperibilità l'assenza è ingiustificata e determina l'applicazione delle sanzioni previste.
Nel caso in cui il dipendente si senta male durante il servizio e lasci il lavoro dopo aver effettuato più della metà del suo orario di servizio giornaliero può non presentare certificazione medica e recuperare le ore perse; nel caso invece in cui abbandoni il lavoro prima, l'intera giornata è considerata assenza per motivi di salute con obbligo di presentazione di certificazione medica.
Nel caso venga prodotta certificazione medica decorrente dal giorno successivo, le ore non lavorate dovranno essere recuperate.
Per il personale ATA, qualora il certificato riporti la data in cui il dipendente si è assentato dal servizio solo parzialmente, le ore lavorate potranno essere utilizzate come riposo compensativo.
In nessun caso sarà possibile alcun recupero se l’orario di servizio sarà stato completato quand’anche il certificato medico decorresse dallo stesso giorno. In questo caso la malattia decorrerà dal giorno successivo al certificato medico.
2. PERIODI MASSIMI DI ASSENZA PER MALATTIA E GRAVI PATOLOGIE (Art. 49 del CCNL 98/2001 ) In caso di superamento nel triennio dei periodi massimi di assenza per malattia che comportano riduzione della retribuzione la scuola comunica preventivamente al dipendente il conteggio dei giorni e lo avvisa del cambiamento della retribuzione; allo stesso modo il dipendente viene informato del raggiungimento del limite massimo dei 18 mesi in tempo utile per mettere in atto le procedure per la richiesta di inidoneità o di prolungamento per malattie gravi.
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di malattia e retribuiti al 100%
AREA DEL PERSONALE ATA
Art. 30
Le materie oggetto di contrattazione
Le materie di contrattazione collettiva decentrata integrativa relative all'area del personale ATA sono le seguenti:
1. modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di Istituto;
2. criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione dei lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani.
Art. 31
Modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario
Criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di Istituto
1-PIANO DELLE ATTIVITA'
a. Il piano delle attività del personale ATA é predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, a norma dell'art. 53 comma 1 del CCNL 29.11.2007 entro il 15/10.
b. Per predisporre il piano delle attività il Direttore S.G.A. svolge apposite riunioni di servizio con il personale interessato al fine di acquisire pareri, proposte e disponibilità per l'articolazione degli orari, della ripartizione dei carichi di lavoro e il numero e le disponibilità del personale da assegnare alle sedi della scuola e ai corsi serali.. Detti incontri sono considerati a tutti gli effetti servizio anche quando si protraggono oltre il normale orario di lavoro.
c. Il piano viene formulato nel rispetto delle finalità e obiettivi della scuola contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa deliberato dal Consiglio di Istituto e contiene la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico, l'organizzazione dei turni e degli orari e le necessità di ore eccedenti.
d. Per l’attuazione del piano possono essere adottate tutte le tipologie di orario (eventualmente coesistenti tra di loro) previste dall’art. 53 del CCNL.
e. Il Direttore S.G.A. individua il personale a cui assegnare le mansioni, i turni e gli orari, sulla base dei criteri indicati nel presente CCDIL e dispone l'organizzazione del lavoro con lettere di incarico individuali protocollate, contenenti gli impegni da svolgere per tutto l'anno scolastico.
f. All'albo della scuola viene esposto un prospetto generale analitico con l'indicazione di mansioni, turni ed orari assegnati a ciascuna unità di personale; copia del prospetto viene consegnato alle rappresentanze sindacali firmatarie del presente contratto.
2- ORARIO DI LAVORO
a. Nell’articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro si terrà conto dei seguenti criteri coì come previsto dal CCNL art. 51:
. l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;
. ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
. miglioramento della qualità delle prestazioni;
. ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
. ampliamento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
. programmazione su base plurisettimanale dell’orario.
3- RIPARTIZIONE DELLE MANSIONI
a. La ripartizione delle mansioni viene effettuata in modo equo fra tutto il personale risultante nell’organico dell’istituto.
b. Al personale dichiarato parzialmente inidoneo a svolgere le proprie mansioni non vengono assegnati i lavori risultanti nel verbale del Collegio medico; gli stessi lavori vengono ripartiti in modo equo fra tutto il personale della stessa sede o plesso dietro compenso a carico del fondo di istituto.
4-ORARIO DI SERVIZIO E DI APERTURA AL PUBBLICO
Orario di servizio
a. Per orario di servizio si intende il tempo in cui nell'Istituzione Scolastica si svolgono le attività didattiche, amministrative e di pulizia.
b. Annualmente, in base alle necessità, verrà stabilito l’orario di apertura della sede centrale e della succursale.
c. Per l’anno in corso si allega prospetto predisposto dal Direttore S.G.A.
5-RILEVAZIONE E ACCERTAMENTO ORARIO DI LAVORO
a. La presenza di tutto del personale viene rilevata con cartellino automatico, registrando l'orario di inizio e di termine della prestazione lavorativa.
b. Gli atti dell'orario di presenza sono tenuti dal Direttore S.G.A..
6-LAVORO STRAORDINARIO
a. Si considera lavoro straordinario il lavoro prestato in eccedenza al normale orario di lavoro giornaliero per periodi superiori a 30 minuti;
b. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato per la normale programmazione del lavoro, ma per fronteggiare situazioni impreviste e/o eccezionali ( es. riunioni straordinarie degli XX.XX. – chiusure amministrative di fine anno);
c. Il Direttore S.G.A. autorizza preventivamente, per scritto, l'effettuazione dello straordinario per tutto il personale ATA, mentre per il Direttore S.G.A. l'autorizzazione è sottoscritta dal Dirigente Scolastico.
d. L’autorizzazione preventiva può essere rilasciata per un determinato periodo di tempo e/o per un numero di ore definito;
e. Al personale che effettua straordinario in orari particolarmente disagiati viene riconosciuto il disagio applicando la seguente tabella:
. turno oltre le ore 22.00 o in giorno festivo maggiorazione del 30%
. turno oltre le ore 22.00 coincidente in giorno festivo maggiorazione del 50%
f. Il recupero mediante riposo compensativo, autorizzato dal Direttore S.G.A. va effettuato entro e non oltre l’anno scolastico, con modalità da concordare con il DSGA; e comunque le ore a recupero sono da fruire per l’anno in corso dal personale supplente o che ha presentato domanda di trasferimento, per il personale di ruolo entro i tre mesi dell’anno scolastico successivo. Se per motivi organizzativi ciò non fosse possibile, saranno retribuite a carico del fondo istituto.
7- RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - 35 ORE SETTIMANALI
a. la riduzione si applica solo al personale che, per l'intero anno scolastico:
effettua un turno di lavoro diversificato ( ad es. 10,00 - 16,00 ) rispetto al modello ordinario delle sei ore continuative antimeridiane ( es. 7,30 - 13,30 oppure 8,00 - 14,00 ).
8- DISPOSIZIONI COMUNI
a. Una volta stabiliti i turni lavorativi questi non possono essere modificati se non per esigenze inderogabili e dopo un nuovo accordo con le rappresentanze sindacali.
b. In caso di assenza per qualsiasi causa, il personale con orario di servizio su 5 giorni mantiene comunque l’orario prefissato.
c. Il giorno libero non fruito per qualsiasi causa o perché coincidente con una festività infrasettimanale non da diritto al recupero.
9. CHIUSURE PREFESTIVE
a. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi Collegiali, é possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive; della chiusura dell'unità scolastica deve essere dato pubblico avviso;
b. Tale chiusura é disposta dal Dirigente scolastico quando lo richieda più del 50% del personale A.T.A. in organico per giornate comprese fra l'inizio dell'anno scolastico e il 30 giugno, e dal 75% per quelle ricadenti nel mese di agosto;
c. Qualora non venga raggiunto il quorum il personale favorevole alla chiusura prefestiva potrà usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, del giorno anzidetto con recupero delle ore. In caso di richiesta di ferie per tali giorni deve essere data la precedenza al personale che si è espresso favorevolmente alla chiusura rispetto a chi si è dichiarato contrario alla proposta;
d. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato al Provveditore agli Studi;
e. L'Istituzione scolastica deve promuovere, in relazione alle esigenze di servizio, tutte quelle iniziative che consentono al personale di recuperare le ore non prestate; la programmazione avverrà con modalità concordate tra il singolo lavoratore e il DSGA;
f. E’ possibile recuperare il monte ore determinato dalle chiusure prefestive attraverso:
- prolungamento dell’orario di lavoro, per un massimo di 3 ore giornaliere, per riunioni o attività scolastiche straordinarie;
- piccola manutenzione;
- riunioni di Organi collegiali;
- ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento;
g. Il personale che non intende recuperare le ore d'obbligo non prestate, concorda con il DSGA una delle seguenti forme di compensazione:
- giorni di ferie o festività soppresse,
- ore di lavoro straordinario non retribuite,
- ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio.
10-PERMESSI ORARI E RECUPERI
a. I permessi possono essere concessi a tutto il personale, compreso quello con contratto a tempo determinato.
b. Complessivamente non possono eccedere le 36 ore nel corso dell’anno scolastico;
c. I permessi sono autorizzati dal Dirigente scolastico dopo il parere del Direttore S.G.A.; per il personale assistente tecnico sono autorizzati dal Dirigente scolastico che informa il Direttore S.G.A.;
d. Non occorre motivare e documentare la domanda, che salvo casi eccezionali, deve essere presentata almeno 2 giorni prima;
e. L'eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato per iscritto, specificando i motivi in modo preciso e non generico e può avvenire solo per gravi e non rinviabili esigenze di servizio;
f. Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere calcolati nel monte ore complessivo;
g. Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro i due mesi successivi e comunque non oltre l'anno scolastico in corso, avverrà in giorni o periodi da concordare con il Direttore S.G.A.;
h. I permessi non recuperati per volontà del lavoratore daranno luogo ad una trattenuta di importo corrispondente sullo stipendio.
11. RITARDI
a. S’intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio non superiore ai 15 minuti
b. Il ritardo deve, comunque, essere giustificato e recuperato, possibilmente nella stessa giornata, previo accordo con il Direttore
c. S.G.A. e comunque entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato;
12. SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI
- Per i collaboratori scolastici la copertura delle assenze sarà effettuata dai colleghi presenti al mattino con il riconoscimento di un’ora e trenta minuti di straordinario che sarà attribuito prioritariamente a chi ha accumulato meno ore di recupero per i prefestivi
13. FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE
a. Le ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente scolastico dopo il parere del DSGA.
b. Ciascun dipendente ha diritto a fruire di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo estivo (luglio/agosto);
c. Le richieste di ferie e festività soppresse potranno essere presentate come segue:
- periodo di attività didattica, con almeno 6 giorni lavorativi di anticipo,
- periodi di vacanze natalizie e pasquali, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo,
- vacanze estive, entro il 15 marzo di ciascun anno.
d. Il piano delle ferie e festività soppresse viene predisposto dal DSGA, entro il 31 marzo, tenendo in considerazione quanto segue:
nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta del personale disponibile; in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della rotazione annuale;
Verrà allegata tabella.
e. La richiesta di ferie per periodi non estivi si intende tacitamente accettata se, entro tre giorni, successivi alla presentazione della stessa, al dipendente non perviene alcuna comunicazione scritta, di diniego da parte del Dirigente Scolastico; in tal caso, nella comunicazione, devono essere indicate le motivazioni connesse a specifiche esigenze di servizio che hanno impedito la concessione del permesso.
f. L’eventuale variazione del piano, anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire solo per gravissime e motivate ( per scritto ) esigenze di servizio.
g. Le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, come per le ferie, non oltre il mese di aprile dell’anno successivo.
h. La festività del Santo Patrono è il giorno 29 giugno.
i. Sono allegati al presente contratto i contingenti minimi del personale amministrativo e ausiliario per i periodi di sospensione dell’attività didattica.
Art.32
Assegnazione alle sezioni staccate, succursali, scuole coordinate e corsi serali
a. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente, sentito il Direttore dei S.G.A., determina il numero di posti da assegnare alle diverse sedi per i diversi profili del personale, secondo i seguenti criteri:
- applicazione delle tabelle previste per la formazione degli organici;
- valutazione dell'incidenza del tempo scuola erogato;
- presenza di particolari caratteristiche dell'edificio scolastico;
- presenza di particolari esigenze di supporto tecnico-operativo allo svolgimento delle attività didattiche previste nel POF.
b. Ai posti e alle sedi sopra determinati viene assegnato il personale che è già in servizio sulla succursale, sede associata, sezione staccata o plesso e che non produce domanda di nuova assegnazione; sui posti residui viene assegnato il personale che ne faccia richiesta.
c. In presenza di un numero di aspiranti maggiore rispetto alle disponibilità, l'assegnazione della sede viene disposta nei confronti dei personale:
- disponibile a svolgere funzioni aggiuntive;
- avente maggior punteggio nella graduatoria d'istituto.
d. In assenza di aspiranti, l'assegnazione alla sede viene disposta, nell'ordine seguente:
- Nei confronti del personale avente minor punteggio;
- applicando il criterio della rotazione annuale;
- tenendo conto dell'eventuale vicinanza della sede alla residenza dei singoli lavoratori.
e. Per situazioni particolari legate a specifici bisogni ed esigenze dell'attività del plesso, sezione, in presenza di personale con esonero o dispensa parziale o totale da alcune attività, l'assegnazione può essere disposta in deroga all'anzianità e alla continuità sulla sede, con comunicazione scritta e motivata da parte dei Dirigente Scolastico.
f. Nella fase iniziale dell'anno scolastico, in presenza di rilevanti carenze di organico, il Dirigente Scolastico può utilizzare, temporaneamente, il personale in servizio solo in sedi all'interno dello stesso Comune, anche diverse da quelle di assegnazione definitiva.
g. Sono fatti salvi i diritti previsti dalle leggi vigenti ( L.104/92 e L. 53/00 ) per il lavoratori appartenenti a categorie protette.
Art.33
Assegnazione del personale ai vari incarichi e settori
L’assegnazione nei rispettivi reparti viene effettuata tenendo conto di:
- obiettivi e finalità dell’istituzione scolastica;
- professionalità individuali;
- esigenze personali.
Si allegherà annualmente tabella degli incarichi e degli orari di tutto il personale.
Art.34 Attività aggiuntive
Costituiscono attività aggiuntive r le attività svolte dal personale ATA, non necessariamente oltre l’orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, tra quelle previste dal profilo.
Tali attività consistono in:
- elaborazione ed attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi scolastici;
- attività didattiche (es. esami – progetti – corsi di recupero – stages – ecc.) che coinvolgono unità di personale ATA;
- attività non comprese nel profilo della qualifica interessata (es. impegno in altri laboratori – impegno in sede di scrutini elettronici – predisposizione di atti contabili – centro stampa – gestione programmi software
ecc.).
1. PIANO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
a. Il piano delle prestazioni aggiuntive del personale ATA é preparato dal Dirigente scolastico sulla base delle proposte del Direttore dei S.G.A.;
b. Le attività sono assegnate con precedenza a coloro che non siano già destinatari di incarichi specifici ( art.35); questi ultimi verranno coinvolti solamente nel caso in cui venga richiesta una particolare professionalità altrimenti non reperibile; l'attività viene assegnata sulla base dei seguenti criteri: 1) disponibilità 2)corsi di formazione 3)esperienze svolte senza demerito 4)possesso di titoli;
c. Il Dirigente scolastico assegna le attività con una lettera di incarico protocollata, in cui, in maniera analitica, vengono indicate le attività da svolgere, il periodo di effettuazione e la retribuzione;
d. Copia del piano ( contenente nominativi, attività, periodo e retribuzioni ) viene consegnata alle rappresentanze sindacali;
e. Ogni modifica del piano viene preventivamente concordata in appositi incontri con le rappresentanze sindacali.
2. ORARIO DI SVOLGIMENTO
Tutte le attività aggiuntive del personale ATA possono essere svolte:
a. nell'ambito del proprio orario di lavoro, come lavoro intensivo; in questo caso, il lavoro ordinario non potrà generare ore eccedenti da retribuire o da riconoscere con riposi compensativi;
b. fuori dal proprio orario di lavoro; in tal caso possono concorrere come monte ore compensativo.
3. PROGETTI E CORSI FINANZIATI CON RISORSE DIVERSE DAL FONDO DI ISTITUTO
a. Viene considerato qualsiasi tipo di progetto o corso che prevede compensi per il personale docente e che coinvolge anche unità di personale ATA (es. progetti intesa, corsi approfondimento, legge 440/2000, corsi di aggiornamento, ecc. );
b. Le attività aggiuntive prestate dal personale ATA vengono retribuite utilizzando le risorse specifiche per tali progetti, corsi, ecc.; in mancanza di disponibilità vengono retribuite nell'ambito del fondo di istituto;
c. Per la registrazione delle attività e delle ore viene istituito un apposito registro.
In fase di formulazione del piano delle attività aggiuntive, all'inizio dell'anno scolastico, ad ogni singolo dipendente verrà chiesto di decidere la forma di riconoscimento, cioè, se con compenso a carico del fondo di istituto e/o con riposo compensativo da usufruire a scelta degli interessati, previo accordo con il Direttore SGA nei periodi di minore intensità di lavoro.
Art.35
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ATA
a. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel corso dell'anno scolastico, ha diritto alla partecipazione ad iniziative di formazione riconosciute dall'amministrazione, nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, con diritto alla retribuzione o al recupero compensativo qualora le iniziative di formazione ricadano al di fuori del normale orario di lavoro.
b. Sono da considerare iniziative riconosciute dall'amministrazione convegni, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento promossi direttamente dai diversi livelli e articolazioni dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica, dalle Università, dagli Irre, dai Centri Servizi Territoriali, nonché le iniziative riconosciute e organizzate da terzi comprese le associazioni professionali, gli istituti di ricerca e formazione, gli enti locali e le forze sociali operanti a livello territoriale.
c. La possibilità di fruizione delle 20 ore di permesso e l'articolazione flessibile, o l'adattamento dell'orario di lavoro, per consentire la partecipazione ad iniziative di formazione sono concesse per le seguenti iniziative:
- partecipazione a corsi di perfezionamento o specializzazione attinenti lo specifico profilo professionale;
- partecipazione a convegni, seminari, o altre iniziative di formazione e aggiornamento finalizzate all'esercizio di funzioni o alla partecipazione a progetti, definite nel Piano POF o individuate nel piano annuale delle attività;
- altre iniziative di formazione, comprese quelle organizzate internamente dall'istituzione scolastica.
d. Al fine di garantire trasparenza, equità e qualità del servizio erogato si definiscono i seguenti contingenti quantitativi massimi per la fruizione contemporanea delle 20 ore di permesso:
- non più del 20 % del personale amministrativo,
- non più del 10 % del personale tecnico,
- non più del 20 % del personale ausiliario.
In caso di concorrenza di più unità di personale della medesima categoria richiedente, che eccedono i contingenti massimi viene data priorità alle attività di formazione e aggiornamento attinenti il profilo professionale ricoperto e/o l'esercizio di funzioni .
e. Per quanto riguarda la procedura per fruire dei permessi si concorda quanto segue:
- il personale interessato produce domanda scritta, su apposito modulo predisposto dalla scuola, almeno 15 giorni prima della data di partecipazione
- la richiesta si intende tacitamente accettata se, entro i 5 giorni di calendario successivi alla presentazione della stessa, al lavoratore non perviene alcuna comunicazione scritta di diniego da parte del Dirigente scolastico; in tal caso, nella comunicazione devono essere indicate le motivazioni connesse a specifiche esigenze di servizio che hanno impedito la concessione del permesso.
- I criteri per l’accesso ai corsi di formazione sono: 1) disponibilità a seguire il corso 2) contratto a tempo indeterminato 3) anzianità di servizio in sede
DISCIPLINA DEI FONDI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
Art. 36
Finalità del fondo
FINALIZZAZIONE
Il fondo dell’Istituzione scolastica è finalizzato a retribuire:
Relativamente all’area del personale docente, le seguenti attività:
le attività aggiuntive di insegnamento;
le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento;
le attività dei docenti con funzioni di collaborazione con il Dirigente scolastico; la flessibilità organizzativa e didattica.
Relativamente all’area del personale ATA, le seguenti attività:
le prestazioni aggiuntive;
la flessibilità organizzativa, da intendersi come intensificazione delle attività mediante una articolazione dell’orario di servizio diversa da quanto prevista dal CCNL;
l’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica.
Compatibilmente con le disponibilità finanziarie , il fondo è liquidato entro il mese di settembre dell’anno successivo a cui si riferiscono le prestazioni.
Art. 37
Ripartizione del fondo tra personale docente e personale ATA
Il fondo complessivo spettante all’Istituto, detratta la quota per gli IDEI che deve essere riservata a tale attività, viene ripartito in base al numero docenti/ata che lo hanno composto; la ripartizione determina la suddivisione del fondo complessivo in due fondi specifici di cui si allegherà annualmente la distinta.
Gli eventuali risparmi derivanti dal mancato o parziale utilizzo del fondo complessivo, così come determinato nel precedente articolo nelle sue varie voci, andranno ad incrementare l'avanzo d'amministrazione dell'esercizio finanziario corrispondente, per essere riassegnati, nell'anno successivo, al fondo per la realizzazione dell'autonomia scolastica incrementandolo di pari importo, distintamente per docenti ed ATA a seconda della provenienza degli avanzi.
Art. 38
Composizione fondo istituto a.s. 2009/2010
FONDO ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 CON MAIL PROT. 8370 DEL 5/11/2009
FONTE NORMATIVA Per numero docenti in organico di diritto nella scuola media superiore nell'anno scolastico di riferimento | DESTINAZIONE | SETTEMBRE 2009/AGOSTO 2010 | ECONOMIE AL 31/08/2009 SU FONDI 2008/2009 21.995,33 | INDENNITA' SOSTITUZIONE DIRIGENTE | TOGLIERE QUOTA INDENNITA' DIREZIONE DSGA | TOTALE 2009/2010 | ||||||
IMPORTO LORDO STATO | n. personale | 12 MESI | TOTALE 2009/2010 | QUOTA DOCENTI | QUOTA ATA | |||||||
N° | IMPORTO | N° | IMPORTO | |||||||||
Numero dei docenti in organico diritto al 1/9/09 | 857,00 | 133,00 | 113.981,00 | 135.976,33 | 133 | 135.976,33 | 0 | 0 | ||||
Per numero addetti (senza distinzione tra docenti/ata/educatori) in organico di diritto per l'anno scolastico di riferimento | Numero dei docenti e ATA in organico diritto al 1/9/09 | 802,00 | 174,00 | 139.548,00 | 11.765,87 | |||||||
1.674,55 | 8.690,31 | 130.857,69 | 133 | 111.789,28 | 41 | 32508,83 | ||||||
Per ciascun punto di erogazione del servizio scolastico individuabili attraverso i codici utilizzati ai fini dei trasferimenti e della determinazione degli organici : es. sede centrale, plessi scuola dell'infanzia, corsi serali, sez. carcerarie | Per punti di erogazione | 4.056,00 | 2,00 | 8.112,00 | 8.112,00 | 133 | 6.200,55 | 41 | 1911,45 | |||
261.641,00 | 35.435,75 | 274.946,02 | 253.966,16 | 34420,28 | ||||||||
297.076,75 | 0,00 8.690,31 | 288.386,44 | ||||||||||
297.076,75 |
17
Art. 39 Suddivisione fondo docenti a.s. 2009/2010
ATTIVITA' | NUMERO ORE | NUMERO DOCENTI | TOTALE ORE | FORFAIT CONSUNTIVO | Lordo Dip. €.17,50 | Lordo Stato €.23,23 |
COLLABORATORE VICARIO | 165 | 1 | 165 | F | € 2.887,50 | € 3.832,95 |
COLLABORATORE/RESPONSABILE SUCCURSALE | 132 | 2 | 264 | F | € 4.620,00 | € 6.132,72 |
RESPONSABILE DATI E MODULISTICA | 22 | 1 | 22 | F | € 385,00 | € 511,06 |
RESPONSABILE BIBLIOTECA | 46 | 1 | 46 | F | € 805,00 | € 1.068,58 |
RESPONSABILE HANDICAP | 50 | 1 | 50 | F | € 875,00 | € 1.161,50 |
RESPONSABILE LABORATORI CHIMICA-FISICA | 6 | 1 | 6 | F | € 105,00 | € 139,38 |
RESPONSABILE ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA | 33 | 1 | 33 | F | € 577,50 | € 766,59 |
RESPONSABILE PATENTINO | 39 | 1 | 39 | F | € 682,50 | € 905,97 |
RESPONSABILE QUOTIDIANO IN CLASSE | 11 | 1 | 11 | F | € 192,50 | € 255,53 |
RESPONSABILE TIROCINIO SERVIZI SOCIALI | 11 | 1 | 11 | F | € 192,50 | € 255,53 |
RESPONSABILE PRONTO INTERVENTO | 11 | 1 | 11 | F | € 192,50 | € 255,53 |
COORDINATORE DI AREA | 11 | 15 | 165 | F | € 2.887,50 | € 3.832,95 |
COORDINATORE CLASSI 1^-3^-5^ IPC | 25 | 41 | 1025 | F | € 17.937,50 | € 23.810,75 |
COORDIANTORE CLASSI INTERMEDIE | 20 | 26 | 520 | F | € 9.100,00 | € 12.079,60 |
TUTOR DOCENTI ANNO DI FORMAZIONE | 11 | 6 | 66 | F | € 1.155,00 | € 1.533,18 |
TUTOR TESINE CLASSI 5^ | 15 | 11 | 165 | F | € 2.887,50 | € 3.832,95 |
VERBALIZZANTI CONSIGLI DI CLASSE | 4 | 67 | 268 | F | € 4.690,00 | € 6.225,64 |
WEB MASTER | 44 | 1 | 44 | F | € 770,00 | € 1.022,12 |
N.2 OPEN DAY | 7 | 15 | 105 | C | € 1.837,50 | € 2.439,15 |
TUTOR STAGE | 6 | 17 | 102 | F | € 1.785,00 | € 2.369,46 |
DISPONIBILITA' 1^ ORA | 11 | 12 | 132 | F | € 2.310,00 | € 3.066,36 |
RESPONSABILE CONVIVENZA CIVILE | 33 | 1 | 33 | F | € 577,50 | € 766,59 |
RESPONSABILE COMM. FORMAZIONE CLASSI | 6 | 1 | 6 | F | € 105,00 | € 139,38 |
RESPONSABILE COMMISSIONE HANDICAP | 6 | 1 | 6 | F | € 105,00 | € 139,38 |
RESPONSABILE COMMISSIONE MARKETING | 11 | 1 | 11 | F | € 192,50 | € 255,53 |
RESPONSABILE COMM. OM. 72 - PRIVATISTI | 6 | 1 | 6 | F | € 105,00 | € 139,38 |
RESPONSABILE PROGETTO COMENIUS | 55 | 1 | 55 | F | € 962,50 | € 1.277,65 |
VIAGGI IN ORARIO DI SERVIZIO | MAX 4 | 150 | 600 | C | € 10.500,00 | € 13.938,00 |
VIAGGI IN ITALIA - INTERA GIORNATA | €. 30,00 per giornata | C | € 2.260,01 | € 3.000,00 | ||
VIAGGI IN ITALIA - CON PERNOTTAMENTO | €. 50,00 a pernottamento | C | € 7.533,37 | € 10.000,00 | ||
COMMISSIONE BIBLIOTECA | 11 | 6 | 66 | C | € 1.155,00 | € 1.533,18 |
COMMISSIONE OM.87/04 E PRIVATISTI | 8 | 6 | 48 | C | € 840,00 | € 1.115,04 |
COMMISSIONE CONVIVENZA CIVILE | 9 | 4 | 36 | C | € 630,00 | € 836,28 |
COMMISSIONE ELETTORALE | 22+11 | 2 | 33 | C | € 577,50 | € 766,59 |
COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI | 9 | 7 | 63 | C | € 1.102,50 | € 1.463,49 |
COMMISSIONE DIVERSAMENTE ABILI | 9 | 6 | 54 | C | € 945,00 | € 1.254,42 |
COMMISSIONE INNOVAZIONE DIDATTICA | 20 | 10 | 200 | C | € 3.500,00 | € 4.646,00 |
COMMISSIONE INTERCULTURA | 9 | 7 | 63 | C | € 1.102,50 | € 1.463,49 |
COMMISSIONE MARKETING E SPETTACOLAZIONE | 9 | 5 | 45 | C | € 787,50 | € 1.045,35 |
COMMISSIONE MULTIMEDIALITA' | 9 | 5 | 45 | C | € 787,50 | € 1.045,35 |
COMMISSIONE ORARIO | 4 | 176 | F | € 3.080,00 | € 4.088,48 | |
COMMISSIONE ORIENTAMENTO BIENNIO | 15 | 5 | 75 | C | € 1.312,50 | € 1.742,25 |
COMMISSIONE RAPPORTI CON IL TERRITORIO | 11 | 8 | 88 | C | € 1.540,00 | € 2.044,24 |
COMMISSIONE SCAMBI CULTURALI E VIAGGI | 17 | 9 | 153 | C | € 2.677,50 | € 3.554,19 |
COMMISSIONE STAGE E TIROCINIO SERV. SOC. | 11 | 3 | 33 | C | € 577,50 | € 766,59 |
ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE | 11 | 3 | 33 | C | € 577,50 | € 766,59 |
TOTALE | € 100.408,38 | € 133.284,95 | ||||
STUDIO ASSISTITO | € 10.000,00 | |||||
CORSI DI RECUPERO FEBBRAIO 2010 FLESSIBILITA' FORFETTARIA ORE 5 X 200 DOCENTI | € 23.500,00 | |||||
ASSISTENZA STUDIO DURANTE I CORSI DI RECUPERO - FEBBRAIO | € 5.000,00 | |||||
TOTALE GENERALE | € 171.784,95 |
Art. 39 Suddivisione fondo ATA a.s. 2009/2010
Comma 1)
ATA: ATTIVITA’ INCENTIVABILI A.S. 2009/2010
La proposta di attività da incentivare per l’anno scolastico 2008/2009 è la seguente:
L’assegnazione al personale avverrà dopo la nomina definitiva dopo la pubblicazione delle graduatorie del personale ATA Si esaminano le attività aggiuntive da individuare quali destinatarie di incentivazione
COLLABORATORI SCOLASTICI
TABELLA ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2009/2010 | COLLABORATORI SCOLASTICI | TOTALE ORE | ||
A | Disponibilità a rotazione orario in sostituzione dei colleghi assenti | 20 tempo pieno 3 tempo parziale | 20 h per addetto a tempo pieno per il tempo parziale rapportato al servizio | 444 |
B | Centro Stampa | 2 | 20 h per 1 addetto 30 h per 1 addetto | 50 |
C | Collaborazione con vicepresidenza | 3 | 10 h per 1 addetto 40 h per 1 addetto 30 h per 1 addetto | 80 |
D | Servizi esterni | 2 | 35 h per 1 addetto 10 h per 1 addetto | 45 |
E | Succursale | 2 | 45 h. per 1 addetti 20 H per 1 addetto | 65 |
F | Magazzino pulizie | 2 | 20 h. per 2 addetto | 40 |
G | Coordinamento | 1 | 30 h per 1 addetto | 30 |
H | Assistenza cancelli | 2 | 10 h. per 2 addetto | 20 |
I | Manutenzione | 1 | 45 h per 1 addetto | 45 |
L | Aiuto biblioteca | 1 | 10 h per addetto | 10 |
M | Centralino | 1 | 10 h per addetto | 10 |
N | Disagio lavoro su 2 piani | 1 | 10 h per 1 addetti | 10 |
O | Personale Addetto Laboratori | 2 | 10 h per 2 addetti | 20 |
TOTALE ORE 869
Comma 2)
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICICI
Per disponibilità a rotazione sui pomeriggi in caso di assenti E a fermarsi oltre proprio orario per Consigli | 18 | 10 H per 16 addetti 5 H per 2 addetti | 170 | ||||
Supporto amministrativo AREA ACQUISTI | 3 | 10 H per 2 addetto 30 H per 1 addetto | 50 | ||||
Informatica | 2 | 15 H per 1 addetto 20 H per 1 addetto | 35 | ||||
Gestione graduatorie | 3 | 30 H per 1 addetto 10 H per 2 addetti | 50 | ||||
Disponibilità Sostituzione protocollo | 1 | 30 H per 1 addetto | 30 | ||||
Patentino | 1 | 15 H per addetto | 15 | ||||
Inquadramento ruolo e gestione fascicoli | 6 | 40 H per 1 addetto 30 H per 2 addetto 20 H per 2 addetto 10 H per 1 addetto | 150 | ||||
Stage | 2 | 15 h per | 2 addetto | 30 | |||
626 | 1 | 10 H per 1 addetto | 10 | ||||
Verbalizzazione incontri RSU | 1 | 10 H per 1 addetto | 10 | ||||
Inventario | 3 | 30 H per 2 addetto 20 H per 1 addetti | 80 | ||||
Orario disagiato turnazione scrutini | 5 | 10 H per | 5 addetto | 50 | |||
Coordinamento nuovo | e | formazione | personale | 5 | 40 H per 1 addetto 23 H per 1 addetto 22 H per 1 addetto 20 H per 2 addetto | 125 | |
Sportello | 1 | 10 H per addetto | 10 | ||||
Gestione audiovisivi | 3 | 20 H per 3 addetti | 60 | ||||
Supporto docenti | 4 | 10 H per 1 addetto 20 H per 3 addetti | 70 |
Totale ORE 945
TOTALE COSTO COMPRESO ONERI €. 32.597,76 si determina pertanto un economia pari a € 1.822,53
Comma 3)
N.B. Il compenso verrà rapportato ai gg. di effettivo servizio con la specifica seguente:
▪ verranno sommati tutti i giorni di assenza con esclusione dei permessi per AVIS e alle ferie effettuati durante l’anno se la somma darà un risultato inferiore o uguale a 15 giorni non si effettuerà nessuna decurtazione. Nel caso in cui dalla somma risultasse un numero di giorni superiore a 15 si procederà come segue : 365 – totale giorni di assenza. (es. totale giorni di assenza dal 1° settembre al 31.8 uguale a 14 o 15 non si effettua nessuna decurtazione. – Totale giorni 16 si farà 365 – 16 = 349 giorni di effettivo servizio da usare nella formula sotto riportata)
Proporzione A= 365 gg.
B= H stabilite incentivo C= giorni effettivo servizio
B x C = quota incentivo A
Art.40
Funzioni strumentali personale docente
A | QUOTA BASE | 3000,00 | ||
B | PARTICOLARE COMPLESSITA | 2000,00 | ||
C | DIMENSIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA PER OGNI DOCENTE IN ORGANICO DI DIRITTO | 133 | 107 PER 4 MESI E 110 PER 8 MESI | 14497,00 |
LORDO STATO | 19231,00 |
Le funzioni strumentali calcolate sulla base dell’accordo nazionale 18/11/2009 risultano essere:
hanno dato 107 x tutto l'anno
MENO
CONTRIBUTI 32,70% 4738,91
LORDO DIPENDENTI 14492,09
Pertanto sulla base del finanziamento di assegnano per l’anno scolastico 2009/2010 le seguenti funzioni strumentali::
n. 1 funzione Orientamento Biennio | € 2.500,00 | lorde |
n. 1 funzione Scuola e Territorio | € 2.300,00 | lorde |
n. 1 funzione Stage | € 2.500,00 | lorde |
n. 1 funzione Innovazione didattica | € 3.000,00 | lorde |
n. 1 funzione Multimedialità | € 2.000,00 | lorde |
n. 1 funzione Intercultura | € 2.300,00 | lorde |
€ 14.600,00 | lorde | |
Contributi a carico amministrazione 32,70% | € 4.774,20 | |
Totale spesa complessiva | € 19.374,20 | |
si utilizzano anche economie 2008/2009 totale spesa complessiva a carico 2009/2010 | € 236,45 € 19.137,75 |
Art.41
Incarichi organizzativi specifici
a. Hanno lo scopo di valorizzare la professionalità e l’impegno aggiuntivo degli operatori attraverso l’assunzione di nuovi compiti e mansioni o di ulteriori responsabilità.
b. Il Dirigente scolastico rende note, all’inizio dell’anno scolastico, gli incarichi individuati per ogni profilo professionale ed il relativo termine di scadenza per la presentazione delle richieste;
La proposta degli incarichi da attivare presso la Scuola, coerente con gli obiettivi previsti nel POF, viene formulata dal Direttore S.G.A.;
c. Non può partecipare all’assegnazione di funzioni con carattere continuativo il personale con rapporto d’impiego part-time, in semiesonero sindacale e quello utilizzato presso sedi diverse dalle scuole;
d. Nell’incarico che viene assegnato dal D.S. devono essere indicati gli obiettivi che l’istituto si prefigge di raggiungere.
Solo dopo la firma della contrattazione dell’insieme delle funzioni, l’organizzazione dei servizi è da considerarsi operativa.
INCARICHI SPECIFICI ART. 47 CCNL 2006/2009
Tali incarichi comportando assunzione di ulteriori responsabilità possono essere svolti in orario di servizio, con intensificazione lavoro, ovvero in orario straordinario, ovvero in ambedue le modalità.
Si precisa quanto segue:
. il compenso sarà corrisposto a seguito di verifica dell’attività svolta;
. la facoltà di revoca o di sospensione dell’incarico da parte del DS in caso di assenze che rendano impossibile l’assolvimento dello stesso.
I fondi a disposizione calcolati sulla base dell’accordo nazionale 18/11/2009 risultano così quantificati:
IPOTESI CON MENO ART. 7 | IPOTESI CON + ART. 7 | ||||||
1 | DIMENSIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA PER OGNI POSTO IND ORGANICO DIRITTO DI PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ESCLUSI I DSGA) | 40 | 100 | 4000,00 | 4000,00 | ||
2 | ULTERIORE QUOTA DA INTEGRARE ALLA PRECEDENTE PER OGNI POSTO IN ORGANICO NON COPERTO DA UN TITOLARE BENEFICIARIO DI POSIZIONE ECONOMICA EX ART.7 DEL CCNL 2004/2005 (3 O 5 ASSISTENTI XXX.XX CHE HANNO L'ART. 7 - 3 O 4 COLLABORATORI SCOLASTICI CHE HANNO L'ART. 7 E 1 TECNICO CHE HA L'ART. 7) | 33 | 316,34 | 10439,22 | 30 | 316 | 9490,2 |
LORDO STATO | 14439,22 | 13490,20 | |||||
MENO 32,70% CONTRIBUTI | 3558,12 | 3324,26 | |||||
LORDO DIPENDENTE | 10881,10 | 10165,94 |
Si propongono pertanto per l’a.s. 2009/2010 le seguenti figure tenendo anche conto della posizione art. 7 e della II posizione eventualmente già godute:
COLLABORATORI SCOLASTICI: | ART 7 | INCARICHI | II POSIZIONE | |
N. 1 ORGANIZZAZIONE INTERVENTI PRIMO SOCCORSO E COORDINAMENTO COLLABORATORI SCOLASTICI | 800 | 600 | 200 | |
N. 1 ORGANIZZAZIONE INTERVENTI RIGUARDANTI LA SICUREZZA 626 | 600 | 600 | ||
N. 1 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 600 | 600 | ||
N. 1 COORDINAMENTO COLLABORATORI | 600 | 600 | ||
N. 1 MANUTENZIONE | 600 | 600 | ||
N. 1 COORDINAMENTO XXX XXXXXXXXX | 000 | 600 | ||
N. 1 ADDETTO SALA STAMPA | 300 | 300 | ||
n. 3 COORDINAMENTO SUI PIANI (LABORATORI-1° PIANO - 2° PIANO) | 300 | 900 |
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI | ART 7 | INCARICHI | II POSIZIONE | |
N. 1 COORDINAMENTO AREA DOCENTI | 1800 | 1200 | 600 | |
N. 1 COORDINAMENTO GESTIONE COLLABORATORI ESTERNI | 1750 | 1200 | 550 | |
N. 1 SUPPORTO GESTIONE ALUNNI | 1200 | 1200 | ||
N.1. COORDINAMENTO AREA ATA | 1800 | 1800 | ||
N.1 XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX | 0000 | 0000 | ||
X.0 XXXXXXXXXXXXX XXXX AMMINISTRATIVA | 1200 | 1200 | ||
N. 1 COORDINAMENTO AREA COMPENSI AL PERSONALE E SOSTITUZIONE DSGA | 1800 | 1800 |
N. 1 SUPPORTO AREA INFORMATICO E AMMINISTRATIVA | 900 | 900 | |||||
N. 1 SUPPORTO GESTIONE VIAGGI ISTRUZIONE | 500 | 500 | |||||
N. 1 SUPPORTO GESTIONE STAGE | 500 | 500 |
ASSISTENTI TECNICI | ART 7 | INCARICHI | II POSIZIONE | ||||
N. 1 GESTIONE ACQUISTI LABORATORI | 1200 | 1200 | |||||
N. 1 COORDINAMENTO AREA INFORMATICA | 1200 | 1200 |
6600 | 9.850 | 3600 | |
Totale spese Incarichi Specifici | €. 9.850,00 | ||
Contributi a carico amministrazione 32,70% | €. 3.220,95 | ||
Totale costo a carico amministrazione | €. 13.070,95 | ||
Economie | €. 1.368,27 |
Per quanto riguarda gli incarichi specifici Il Ministero ha ufficialmente assegnato esclusivamente la cifra di €. 4000,00 la differenza verrà assegnata nel 2010. Se non confermasse le cifre così come calcolate sopra si dovrà procedere a una ridefinizione.
Art. 42
POSIZIONI ECONOMICHE ART. 7 ART. 50 CCNL 2006/2009
Per quanto riguarda l’individuazione delle ulteriori e più complesse mansioni concernenti l’attribuzione della posizione economica di cui all’art. 7 del CCNL vengono individuate per l’anno scolastico 2009/2010 risultano
AREA A
XXXXXXX XXXXXXXXX Già formato
CAMBIANICA GIOSUE’ Già formato
SQUICCIARIN ROSA Già formato
AREA B:
ASSISTENTI TECNICI:
XXXXX XXXXX Già formato
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:
XXXXXXXX XXXXXX Già formato
XXXXX XXXXX Già formato
Pertanto per l’anno scolastico 2009/2010 vengono individuate le seguenti mansioni con i relativi compensi:
AREA A COLLABORATORI SCOLASTICI
Organizzazione degli interventi di primo soccorso
e coordinamento collaboratori €. 800,00
Organizzazione degli interventi riguardanti la sicurezza 626 €. 600,00
Assistenza alunni diversamente abili €. 600,00
AREA B TECNICA GESTIONE ACQUISTI LABORATORI €. 1.200,00.
AREA B AMMINISTRATIVA COORDINATORE AREA PERSONALE
PERSONALE Caratterizzata da autonomia
E responsabilità operativa €. 1.800,00 COORDINATORE GESTIONE COLLABORATORI
ESTERNI Caratterizzata da autonomia
E responsabilità operativa €. 1.750,00 SUPPORTO GESTIONE ALUNNI
Caratterizzata da autonomia e responsabilità
operativa €. 1.200,00
Essendo il compenso per la posizione economia Art. 7 riconosciuto a €. 1.200,00 per gli assistenti e €. 600 per i collaboratori verranno integrati con l’utilizzo di €. 1.350,00.
NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE
Art. 43
Le materie oggetto di contrattazione
Le materie di contrattazione collettiva decentrata integrativa comuni a tutto il personale sono le seguenti:
1. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. utilizzazione dei servizi sociali.
1.PRINCIPI GENERALI
Gli interventi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro vanno considerati prioritari e sostanziali e non possono essere ritenuti meri adempimenti formali o burocratici.
Essi, infatti, prima ancora che un obbligo di legge con le serie di adempimenti che ne conseguono, rappresentano un’opportunità per promuovere all’interno dell'Istituzione scolastica una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche.
2. COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO / DATORE DI LAVORO
Il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art.4 del d.l.vo 626/94, deve:
a. valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'Istituzione scolastica;
b. elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi, indicante, tra l’altro i criteri adottati ai fini della valutazione nonché le opportune misure di prevenzione e protezione, custodendolo agli atti;
c. designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
d. designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
e. designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità;
f. designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso ( figure sensibili ), nonché la figura del preposto ove necessaria (es. laboratori , officine ecc.);
g. fornire ai dipendentu ed agli allievi, ove necessario, i necessari dispositivi di protezione individuale;
h. adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di protezione eventualmente necessaria, prevista dal citato articolo 4 della normativa di riferimento;
i. assicurare un'idonea attività di formazione ed informazione degli interessati, personale ed alunni in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
j. consultare il R.L.S. ( e in sua assenza le RSU d’istituto ).
3. ANALISI DEI RISCHI
Al Dirigente scolastico compete la stesura del documento sui fattori di rischio. Egli ne assume la piena responsabilità anche nel caso in cui si avvalga dell'opera del R.S.P.P. o della collaborazione del personale tecnico dell'Ente locale (Comune o Provincia), nonché degli Enti o Associazioni preposti istituzionalmente alla tutela e sicurezza dei lavoratori.
Per la rilevazione e la analisi dei rischi vanno assegnate e destinate idonee risorse ed investimenti.
4. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ( R.S.P.P. )
Il Dirigente Scolastico, ferma restando la sua diretta responsabilità, designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) con le seguenti modalità:
a. assumendo direttamente tale funzione nella propria persona se il numero dei dipendenti, con esclusione degli allievi, é inferiore alle duecento unità;
b. in alternativa, utilizzando prioritariamente personale in servizio che sia in possesso di idonei e certificati requisiti previsti dalla legge;
c. Non essendovi risorse interne idonee e disponibili, facendo ricorso all'esterno
5. FIGURE SENSIBILI
Sono considerati tali i dipendenti incaricati dell'attuazione delle misure prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione del personale in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
Il Dirigente scolastico individua tali figure tra il personale interno che sia in possesso di attitudini e capacità adeguate e previa consultazione del R.L.S. ( o della RSU in sua assenza ).
6.FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA
Per far fronte a tutti gli interventi relativi alla sicurezza indicati nel presente articolo, esclusi gli interventi a carico dell'Ente locale proprietario dell'immobile cui ha sede l'Istituzione scolastica, nel bilancio di previsione dell'istituzione scolastica viene stanziato un fondo, da considerarsi aggiuntivo e distinto dal fondo dell'istituzione scolastica, per interventi riguardanti la sicurezza o per remunerare incarichi o responsabilità ad essa collegati, assegnati al personale.
7.RIMOZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO
Il Dirigente scolastico per la realizzazione del programma di interventi derivanti dall’analisi dei rischi deve prioritariamente attivare, per quanto di competenza, l'Ente locale proprietario dell’immobile ove é ubicata
l'istituzione scolastica, in quanto sono a suo carico le attività relative agli interventi strutturali e di manutenzione necessarie per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti ad Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
8.FORMAZIONE
All'interno di tali budgets va considerata una assegnazione di risorse sufficiente per consentire:
a. la partecipazione del personale, con riferimento al posto di lavoro ed alla mansione svolta da ciascuno, a corsi di formazione sulla prevenzione (incendi, evacuazione, pronto soccorso) e tutela della salute durante l'espletamento della propria attività lavorativa.
Detti corsi dovranno svolgersi entro il mese di settembre di ciascun anno.
Gli interventi di formazione vengono organizzati, prioritariamente, all'interno dell'orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile, i partecipanti sono considerati in servizio ed il relativo tempo è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti.
9.AGIBILITA'PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' Dl PREVENZIONE
L'attività di formazione, interna ed esterna, e l'attività di consultazione prevista dall'art. 19, comma 1 del D. Lgs 626/94, non rientrano in alcun modo nei permessi orari a disposizione di ciascun Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ( 40 ore annue pro-capite ) e sono considerati orario di lavoro a tutti gli effetti.
Qualora nell'Istituzione scolastica siano previsti più RLS, il monte ore annuo è unico, cumulativo e la ripartizione delle ore di permesso per lo svolgimento delle loro funzioni , all'interno del monte ore, viene attribuita agli stessi R.L.S.
10.ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO
Il R.L.S. ha diritto di accesso a tutti i luoghi di lavoro ( uffici, laboratori, palestre, ecc. ) in tutte le sedi ( plessi, sezione staccate, scuole coordinate, ecc. ) dipendenti dall'istituzione scolastica oggetto del presente CCDIL.
Il R.L.S. deve comunicare per iscritto al Dirigente scolastico le visite ai luoghi/sedi di lavoro con almeno 24 ore di preavviso, ove non ricorrano eccezionali motivi di urgenza;
Il Dirigente scolastico può dilazionare la visita fino a 2 giorni dalla richiesta, in presenza di obiettive esigenze organizzative; della visita dovrà essere redatto apposito verbale, a cura del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione o, in sua assenza, dal Dirigente scolastico; tale verbale che dovrà essere controfirmato dal Dirigente scolastico o dal suo incaricato, dal Medico competente, qualora sia presente, e dal R.L.S.
11.MODALITA' DI CONSULTAZIONE
Il R.L.S. può essere convocato, per consultazioni, sia dal Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione che dal Dirigente scolastico, su ordine del giorno scritto, con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, tranne che non ricorrano eccezionali motivi di urgenza..
Della consultazione viene redatto apposito verbale da cui devono risultare anche le eventuali osservazioni e proposte del R.L.S.; detto verbale dovrà essere firmato da chi ha indetto la riunione, controfirmato dal R.L.S. e da eventuali altri partecipanti.
12.RIUNIONI PERIODICHE
In applicazione dell'art.11, comma 1, del D. Lgs. 626/94, le riunioni periodiche sono indette almeno una volta all'anno, entro il mese di settembre e sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto, che il R.S.L. può sempre chiedere di integrare.
Il R.L.S. può inoltre richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione all'interno di un luogo (ufficio, laboratorio, palestra, ecc.) o sedi (plessi, sezione staccate, scuole coordinate, ecc. ) di lavoro.
13.ASSEMBLEE DEL PERSONALE
Il R.L.S. può convocare assemblee del personale in servizio nella scuola, in orario di lavoro, per illustrare l'attività svolta e/o per la trattazione di argomenti specifici riguardanti la prevenzione della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
14.STRUMENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI R.L.S.
Per lo svolgimento dei propri compiti, il R.L.S. é autorizzato all'utilizzo dei locali e degli strumenti in dotazione alla Scuola (es. macchine da scrivere, fotocopiatrici, computer, stampanti, fax, telefoni, ecc.), con le stesse modalità previste per i componenti la RSU, dal CCDIL sulle Relazioni ed i Diritti Sindacali.
00.XXXXX TERMINALI ED IMPIANTI ELETTRICI - SOPRALLUOGHI E CONTROLLI ESTERNI
Va data immediata attuazione alla normativa vigente, in particolare, in materia di rischi legati:
Ð all'uso di videoterminali;
Ð alla manipolazione di sostanze potenzialmente pericolose ( rischio chimico e/o biologico );
Ð alla sicurezza degli impianti. Deve prevedersi, a questo riguardo:
- una visita sanitaria del personale addetto ai videoterminali, da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, unitamente all'eventuale visita specialistica e agli esami clinici necessari;
- una visita sanitaria, corredata degli esami clinici dei lavoratori individuati come "categorie a rischio";
- gli opportuni controlli medici, corredati da eventuali esami clinici, per i dipendenti individuati dai X.XX. nelle loro osservazioni al Piano di Prevenzione e Protezione.
16.RAPPORTO TRA ATTIVITA' NEGOZIALE E ATTIVITA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
L'attività del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza é da considerarsi autonoma rispetto a quella negoziale della R.S.U., ferma restando per quest’ultima la titolarità a stipulare il CCDIL.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 44 Norme finali
1. CONCILIAZIONE
In caso di controversie su una delle materie oggetto d'intesa si farà ricorso alla procedura per la conciliazione, prevista dal CCNL in vigore.
2. DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO
A cura del Dirigente scolastico, copia del presente contratto viene consegnato alle RSU e viene appeso agli ALBI della scuola.
5. RILASCIO ATTI PERSONALI
Il rilascio di copia degli atti personali avviene senza oneri e, di norma, entro due giorni dalla richiesta da parte dell'interessato.
7. DURATA E VALIDITA DEL CIdI
Il presente CIdI, fatte salve le eventuali modifiche ed integrazioni, sia di carattere normativo che economico, derivanti dalla stipula di Contratti Collettivi Nazionali, ha la durata di un anno scolastico ( settembre - agosto ) e si intende tacitamente rinnovato, per le materie in esso disciplinate, di anno in anno, salvo formale disdetta di una delle parti da comunicarsi all'altra parte almeno tre mesi prima della relativa scadenza o, comunque, non oltre il mese di settembre successivo al termine di scadenza.
In ogni caso, al fine di evitare periodi di vacanza contrattuale, il presente CIdI rimane in vigore nelle sue varie parti, sia di natura economica che normativa, fino alla stipula del nuovo contratto integrativo; per i periodi del nuovo anno scolastico ( dal 1 settembre in poi ), sono comunque fatti salvi eventuali conguagli economici derivanti dall'applicazione del nuovo CIdI, salvo diversa, esplicita, disposizione contenuta nel CIdI stesso.
Letto, confermato e sottoscritto Trescore Balneario. lì 14/04/2010
PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:
Il Dirigente Scolastico: Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:
I rappresentanti della R.S.U. : Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Edoardo Del Bello
I rappresentanti delle XX.XX. territoriali di comparto:
prof. (CISL)
prof. (CGIL)
prof. (UIL)
prof. (SNALS)
prof. (GILDA)
Allegati:
Riparto Fondo dell’Istituzione scolastica - Funzioni strumentali personale docente Riparto Fondo e incarichi specifici personale ATA.