Disposizioni riguardanti l’assunzione di apprendisti e la stipulazione del contratto di tirocinio
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0000 Xxxxxxxxxx
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e-mail xxxx-xxx@xx.xx url xxx.xx.xx/xxx
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport Divisione della formazione professionale
Disposizioni riguardanti l’assunzione di apprendisti e la stipulazione del contratto di tirocinio
Avviso ai datori di lavoro
Febbraio 2018
La Divisione della formazione professionale (in seguito DFP), in Xxxxxxxxxx (xxx Xxxxxx 00) comunica che l'assunzione degli apprendisti e la stipulazione del contratto di tirocinio sono regolate dalle seguenti disposizioni.
1. Autorizzazione a formare apprendisti
L’azienda che intende formare per la prima volta apprendisti in una determinata professione deve prendere contatto, prima della stipulazione del contratto di tirocinio, con la DFP (v. recapiti telefonici, indirizzi e-mail e pag. web DFP indicati nella parte finale delle presenti disposizioni). L'assunzione dell'apprendista può avvenire solo dopo la formale autorizzazione rilasciata dalla DFP.
2. Requisiti chiesti per l'operatore della formazione professionale pratica
L'operatore della formazione professionale pratica è obbligato a frequentare gli appositi Corsi di base per formatori di apprendisti. L'intera offerta formativa e la procedura d'iscrizione ai corsi sono consultabili online all'indirizzo xxx.xx.xx/xxx. Per ulteriori informazioni vogliate contattare l’Istituto della formazione continua, telefono: 000 000 00 00, e-mail decs- xxx@xx.xx.
3. Epoca di assunzione
L'assunzione degli apprendisti deve avvenire al più tardi entro la data d'inizio dell'anno scolastico. Per circostanze speciali, fondati motivi o in casi eccezionali, l’assunzione può avvenire anche più tardi, ma non oltre il 31 ottobre.
4. Contratto di tirocinio
Il contratto di tirocinio deve essere stipulato prima dell'inizio del periodo di prova e inviato direttamente, in tre esemplari, alla DFP che provvederà ad approvarlo. Nel caso fossero stipulati più contratti di tirocinio, devono essere presentati tutti i contratti per le singole parti di formazione. Qualora le parti di formazione si svolgessero in Cantoni diversi, i contratti di tirocinio devono essere presentati all’autorità del Cantone nel quale si svolge prevalentemente la formazione.
Nell’elenco dei salari minimi e degli orari settimanali massimi applicabili agli apprendisti è indicato, per singola professione, la sezione competente.
5. Materiale per la stipulazione del contratto di tirocinio
I formulari per la stipulazione del contratto di tirocinio (cfr. punto 4) sono scaricabili da internet all’indirizzo xxxxx://xxx0.xx.xx/xxxx/xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx/.
6. Età dell'apprendista
L'apprendista deve avere 15 anni compiuti; fanno eccezione alcuni tirocini in cui viene richiesto il compimento di un'età superiore.
Per gli apprendisti che compiono i 15 anni dopo l'inizio del tirocinio, ma entro il 31 dicembre dello stesso anno, il datore di lavoro deve compilare un modulo fornito dalla DFP per la richiesta d’autorizzazione d’impiego di giovani e inviarlo all’ufficio cantonale dell’ispettorato del lavoro.
L’Ordinanza 5 concernente la Legge sul lavoro del 28 settembre 2007 stabilisce che è vietato l’impiego di giovani per lavori pericolosi. Le autorità competenti concedono deroghe per i giovani di età superiore ai 16 anni per il raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base. Per i giovani che non hanno compiuto 16 anni, è necessario prevedere attività che tengano conto dell’Ordinanza sopraccitata.
7. Periodo di prova
Il periodo di prova, che è compreso nella durata del tirocinio, è di almeno un mese e può durare al massimo 3 mesi. La durata, concordata tra le parti, deve figurare nel contratto. Durante il periodo di prova le parti possono disdire il rapporto di lavoro in qualsiasi tempo con 7 giorni di preavviso. Qualora la scelta della professione da parte dell'apprendista necessitasse di ulteriori accertamenti, il periodo di prova può, su richiesta delle parti contraenti e prima della scadenza del 1° periodo, essere prorogato fino al massimo di 6 mesi dall'inizio del tirocinio con l'approvazione della rispettiva Sezione di formazione. Nel caso fossero stipulati più contratti di tirocinio, il periodo di prova per singole parti della formazione dura di regola un mese.
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8. Assunzione di apprendisti stranieri, in particolare di frontalieri
Con gli accordi sulla libera circolazione delle persone dell’Unione europea e dell’AELS, l'approvazione del contratto soggiace solo alle norme sulla formazione professionale. Gli apprendisti di cittadinanza straniera devono comunque ottenere un permesso personale da parte dell'autorità cantonale di polizia prima di iniziare la loro attività.
Per gli apprendisti stranieri non domiciliati deve essere presentato preventivamente il contratto di tirocinio alla DFP, con allegata una fotocopia dell’ultimo permesso personale in possesso dell’apprendista. In seguito, con il contratto di tirocinio approvato, l’azienda formatrice deve inoltrare la domanda di permesso di lavoro all’Ufficio regionale degli stranieri.
In aggiunta all’insegnamento obbligatorio gli apprendisti stranieri possono essere chiamati a frequentare, per mezza giornata settimanale durante un semestre, i corsi di recupero offerti per elaborare a fondo le materie obbligatorie.
Per i contratti di tirocinio stipulati con persone maggiorenni residenti all’estero, la DFP verificherà il percorso formativo precedente al fine di verificare se, in alternativa al tirocinio, queste persone possono usufruire rispettivamente di un riconoscimento del loro titolo da parte dell’Autorità federale oppure dell’organizzazione di una procedura di qualificazione secondo l’articolo 32 dell’Ordinanza federale sulla formazione professionale.
In ogni caso l’approvazione del contratto potrà avvenire unicamente quando nella professione tutti i giovani residenti nel Cantone avranno potuto trovare un posto di tirocinio.
9. Convocazione a scuola
Con l'invio del contratto di tirocinio è automaticamente regolata l'iscrizione a scuola. La convocazione degli apprendisti alle lezioni avviene direttamente da parte delle Direzioni scolastiche negli ultimi giorni del mese di agosto; si invitano gli interessati a evitare di chiedere informazioni al riguardo telefonicamente, ma di attendere la convocazione scritta. Si raccomanda in modo particolare l'invio del contratto di tirocinio al più presto, indipendentemente dalla data effettiva d'inizio dell'attività, per permettere la tempestiva convocazione dell'apprendista ai corsi scolastici.
10. Anno di base del tirocinio
Le Sezioni di formazione emanano disposizioni particolari per le professioni soggette all’anno di base del tirocinio nel primo anno di tirocinio (primo anno interamente a scuola oppure nei laboratori delle associazioni professionali). Per facilitare il compito alla DFP, si invitano i datori di lavoro ad attenersi strettamente alle disposizioni sopra menzionate.
La documentazione può essere scaricata o compilata “On-Line” a partire dalla pagina web della DFP all’indirizzo xxxxx://xxx0.xx.xx/xxxx/xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx/.
Per informazioni rivolgersi alle rispettive Sezioni della Divisione della formazione professionale:
Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica (SeFIA) 091/815 31 30
Sezione della formazione commerciale e dei servizi (SeFCS) 091 815 31 40
Sezione della formazione sanitaria e sociale (SeFSS) 091 815 31 50
Nell’elenco dei salari minimi e degli orari settimanali massimi applicabili agli apprendisti è indicato, per singola professione, la sezione competente.
Lugano-Breganzona, febbraio 2018
Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport