TITOLO I – PARTE TECNICA
Capitolato Speciale di Gara per la fornitura di farmaci, radiofarmaci e prodotti radioisotopici per uso diagnostico in vivo; reagenti isotopici e non isotopici e materiale di consumo per la diagnostica in vitro, necessari alle Aziende sanitarie di Pescara e Chieti – Lanciano – Vasto (P.O. di Chieti)
TITOLO I – PARTE TECNICA
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente Capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura di radiofarmaci secondo le specifiche tipologie di seguito indicate, occorrenti alle ASL di Pescara e di Chieti – Lanciano - Vasto (P.O. di Chieti):
LOTTO 1 - Generatori di 99mTc - (aggiudicazione per lotto intero)
Descrizione prodotti
⮚ Generatore sterile, apirogeno a secco di Tc 99 m, consegna il Lunedì entro ore 12,00 con attività all’arrivo di 21 GBq +/- 10%
⮚ Generatore sterile, apirogeno a secco di Tc 99 m, consegna il Giovedì entro ore 12,00 con attività all’arrivo di 40 GBq +/- 10%
⮚ Generatore sterile, apirogeno a secco di Tc 99 m, consegna il Lunedì entro ore 12,00 con attività all’arrivo di 9 GBq +/- 10%
⮚ Generatore sterile, apirogeno a secco di Tc 99 m, consegna il MERCOLEDì entro ore 12,00 con attività all’arrivo di 24 GBq +/- 10%
⮚ Servizio mensile di ritiro dei generatori esausti
LOTTO 2 – Capsule di 131iodio per terapia – (aggiudicazione per lotto intero)
Descrizione prodotto
⮚ Iodio 131 per terapia Capsule da (5 mCi - 185 MBq)
⮚ Iodio 131 per terapia Capsule da (10 mCi - 370 MBq)
⮚ Iodio 131 per terapia Capsule da (12 mCi - 444 MBq)
⮚ Iodio 131 per terapia Capsule da (15 mCi - 555 MBq)
⮚ Iodio 131 per terapia Capsule da (50 mCi - 1,85 GBq)
⮚ Iodio 131 per terapia Capsule da (80 mCi – 2,56 GBq)
⮚ Iodio 131 per terapia Capsule da (100 mCi - 3,7 GBq)
Allegare elenco completo di ulteriori taglie disponibili di capsule per Terapia
LOTTI - Kit freddi di precursori di radiofarmaci da marcare con radionuclidi – (aggiudicazione per singolo LOTTO)
Descrizione LOTTI
3. HMDP o similari Kits da 5 fl per marcatura con Tc 99m
4. Agente stannoso per marcature con Tc 99m confezione da 5 fl
5. Anticorpi Monoclonali kits da marcare con Tc99m (1 fl)
6. DMSA kits da 5 fl per marcatura con Tc99m
7. DTPA kits da 5 fl per marcatura con Tc99m
8. HIDA kits da 5 fl per marcatura con Tc99m
9. Macroaggregati di albumina umana kits da 5 fl per marcatura con Tc99m (10-100 µm)
10. MAG3 kits da 5 fl
11. Sieroalbumina umana colloidale kits da 5 fl per marcatura con Tc99m (<80nm)
12. Sodio fitato kits da 5 fl per marcatura con Tc99m
13. Tetrafosmina per marcature con Tc99m cnf da 5 fiale
14. MIBI KITS DA 5 FL per marcatura con Tc 99m
15. ECD monofiala
16. HMPAO conf da 5 fl
17. Kit per marcatura in vitro dei leocociti autologhi
LOTTI - Radioisotopi e radiofarmaci – (aggiudicazione per singolo LOTTO)
Descrizione LOTTI
18. 201TI - cloruro da 5,8 mCi
19. Iodio 123 - Ioflupane da 5mCi
20. iodio 123 - MIBG da 5mCi
21. 90Y - Microsfere da 3 GBq
22. Analogo marcato con In 111 DTPA della Somatostatina confezione da 3,3 mi
23. Iodio 123 capsule per diagnostica da (1 mCi-37 MBq), consegna secondo necessità entro le ore 9 del giorno stabilito.
24. Iodio 123 Sodio Ioduro soluzione iniettabile (2 mCi-74 MBq), consegna s.n. entro le ore 9 del giorno stabilito.
25. Iodio 131 Sodio Ioduro per terapia soluzione orale da (5 mCi-185 MBq)
26. Iodio 131 Sodio Ioduro per terapia soluzione orale da (10 mCi-370 MBq)
27. Ittrio-90 colloidale iniettabile da 111 MBq
28. Ittrio-90 sospensione colloidale iniettabile da 185 MBq
29. Ittrio-90 Cloruro da 1850 MBq, precursore farmaceutico soluzione
30. Samario monodose fiale da 2 GBq
31. Samario monodose fiale da 4 GBq
32. Stronzio cloruro da 150 MBq
LOTTO 33- KIT RADIOIMMUNODIAGNOSTICI 1 –
(aggiudicazione per lotto intero)
Nel caso del lotto KIT RADIOIMMUNODIAGNOSTICI 1 si richiede la fornitura, da parte della ditta aggiudicatrice di un sistema conteggio, elaborazione, refertazione e stampa degli esami, dotato di un contatore gamma automatico multipozzetto e relativi computer, software e stampante. Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche minime:
- Sistema automatico di trasporto a vassoi mobili, dotati d’identificazione positiva dei campioni con etichette “barcode”, con almeno 1000 posizioni.
- N.10 rivelatori a pozzetto chiuso ad alta efficienza, con elevato grado di schermatura in tutte le direzioni e in particolare verso il piano di lavoro.
- Analisi del segnale con moderna elettronica multicanale per ogni rivelatore.
- Capacità d’analisi simultanea di campioni con doppia o multipla marcatura.
- Visualizzazione in tempo reale degli spettri e controllo continuo della stabilità di conteggio.
- Sistema GLP (Good Laboratory Practise) di controllo e cerificazione dei parametri di buon funzionamento dei rivelatori (efficienza, risoluzione, fondo etc.).
- In accordo con le prescrizioni previste dalla direttiva 98/79/CE.
- Compatibilità con ogni tipo di provette, con o senza tappo di chiusura
- Caricamento diretto di provette per microcentrifugazione, tipo “EPPENDORF”.
- Software d’analisi RIA completo, con Controllo di Qualità esteso su almeno 12 parametri.
- Capacità di rielaborazione dei risultati e di correzione delle curve RIA.
- Dimensioni contenute, in particolare non deve necessitare di PC esterno.
- Possibilità di escludere dei singoli rivelatori in caso di guasto temporaneo.
- Possibilità di caricamento manuale in caso di guasto della meccanica.
- Capacità di interrompere il conteggio per dare la precedenza a conteggi urgenti, riprendendo Automaticamente il lavoro interrotto.
- Salvataggio dei risultati anche su supporto magnetico tipo floppy-disk
- Gestione tramite il Computer esterno dotato d’opportuno programma di controllo e gestione dati. Altre caratteristiche:
- I calibratori, reagenti e materiale accessorio devono essere compresi nel prezzo unitario indicato dalla ditta.
- Saranno a carico della stessa, eventuali sprechi causati da mal funzionamento, non dipendente da errori umani.
- Dovranno essere forniti reagenti e materiali accessori sufficienti all’installazione e collaudo dello
strumento.
- Ubicazione dell’assistenza tecnica, organigramma locale e tempi d’intervento (questi ultimi comunque non superiori alle 24 ore).
- Nel costo omnicomprensivo ad esame specificare: o Quote reagenti.
o Quota strumento.
o Quota assistenza tecnica.
Descrizione prodotto
TSH FT-3 FT-4
ANTICORPI ANTI-TIREOGLOBULINA ANTICORPI ANTI-PERIOSSIDASI ANTICORPI ANTIRECETTORI DEL TSH TIREOGLOBULINA GAMMACOUNTER (NOLO) GAMMACOUNTER (ASSISTENZA)
LOTTO 34 - RADIOIMMUNODIAGNOSTICI 2
(aggiudicazione per lotto intero)
Descrizione prodotto 25-HYDROXY VITAMINA D
PTH INTATTO TOTALE CALCITONINA INSULINA
HGH TEST C-PEPTIDE
RENINA DIRETTA ALDOSTERONE TEST OSTEOCALCINA OSTEOCALCINA
Descrizione LOTTI
LOTTI KIT RADIOIMMUNODIAGNOSTICI 3 –
(aggiudicazione per singolo LOTTO)
35 TESTOSTERONE RIA LIBERO
36 ANDROSTENEDIONE RIA
37 17 IDR. PROGESTERONE TEST
38 FOSFATASI ALCALINA OSSEA
39 CROMOGRANINA A (CGA)
40 ANTICORPI ANTI-DECARBOSSILASI DELL'ACIDO GLUTAMMICO (ANTI-GAD)
41 ANTICORPI ANTI-TIROSIN-FOSFATASI (IA2)
42 QUICK TEST – ANTICORPI ANTI HAMA
ART. 2 - QUANTITA DURATA DELLA FORNITURA
(Durata dell’appalto)
L’appalto avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal giorno che sarà indicato nel contratto, da parte di ciascuna ASL facente parte dell’Unione d’acquisto. Ogni ASL potrà avviare, ricorrendone i presupposti, l’esecuzione d’urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto e con conseguente e corrispondente riduzione delle quantità e della durata contrattuale.
Al termine del periodo sopracitato, in caso di buon esito della fornitura e nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto, in presenza di valide e comprovabili motivazioni di convenienza, ciascuna Asl avrà facoltà di prorogare il contratto per ulteriori sei mesi.
La fornitura potrebbe essere interrotta nei seguenti casi:
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa;
- qualora decisioni motivate da parte della stazione appaltante in relazione al concreto dispiegarsi dell’attività gestionale portino alla totale esclusione ovvero al parziale utilizzo dei prodotti oggetto della gara.
(Divieto di rinnovazione tacita) E’ escluso ogni tacito rinnovo. (Importo a base d’asta)
L’importo complessivo triennale posto a base di gara soggetto a ribasso (base d’asta) per ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell’Unione d’acquisto e per ciascun lotto di aggiudicazione, è riportato nell’Allegata scheda fabbisogno.
In colonna M del medesimo allegato sono riportati, per ciascun lotto di gara, i valori a base di gara, comprensivi delle opzioni: proroga semestrale e quinto d’obbligo. Su tale importo sarà quantificato l’importo del contributo AVCP, al fine di consentire all’occorrenza, la attivazione di ciascuna opzione.
Ai sensi del D.Lgs 81/2008, la ASL ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto non esistono interferenze. I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a zero.
Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sugli importi dei singoli lotti posti a base di gara.
Il totale complessivo offerto per ciascun lotto dovrà essere comprensivo di tutto quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e degli oneri per la sicurezza a carico dell’Impresa offerente, che dovranno essere indicati specificatamente ai sensi dell’art. 86, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in sede di offerta economica.
(Quinto d’obbligo)
Occorrendo in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione della fornitura, intesa quale valore complessivo di ciascun accordo quadro, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell’appalto alle stesse condizioni del contratto.
Oltre tale limite il soggetto aggiudicatario ha il diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.
In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara che di tale diritto intende valersi.
Qualora il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.
L’importo di tale estensione, unitamente a quello dell’opzione di proroga semestrale, è computato nel valore a base di gara per ciascun lotto di gara, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 163/2006, su cui sarà quantificato l’’importo del contributo da corrispondere all’AVCP.
ART. 3 - SUDDIVISIONE IN LOTTI E PREZZI BASE D ASTA
La fornitura sarà suddivisa in 42 lotti , come da elenco sopra riportato.
ART. 4 - REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’importazione ed all’immissione in commercio ed il trasporto; in particolare dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale, ultima edizione e relativi aggiornamenti, dal D.M. n. 178/91, D.M. 13/12/91, D. Lgs. N. 230/95, D. Lgs.
241/00,D. Lgs. 187/100 e D. Lgs. 46/97, D. M. 21/12/2001 (ADR 2001) e successive integrazioni e modifiche, nonché ad ogni altra disposizione legislativa nazionale emanata nel periodo di validità del contratto. La ditta aggiudicataria è impegnata a fornire le certificazioni di conformità e le schede di sicurezza dei prodotti a norma di legge, ove obbligatorie al momento dell’offerta ed a conformarsi ad esse ove divengano obbligatorie nel corso della durata del contratto. I confezionamenti e le etichettature devono essere conformi alla normativa vigente. Non saranno prese in considerazione le offerte che non rispettino le indicazioni tassativamente descritte nel presente capitolato o che risultino equivoche o condizionate da clausole non previste. Eventuali variazioni qualitative in corso di fornitura dovranno essere preventivamente segnalate per iscritto e potranno dar luogo a consegna solo dietro autorizzazione scritta da parte dell’Azienda Sanitaria la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire i prodotti offerti in sede di gara della stessa casa produttrice per tutta la durata della fornitura compresi eventuali periodi di proroga. Qualora le informazioni non fossero contenute nella scheda tecnica, la ditta è tenuta ad integrarla con apposita dichiarazione. Inoltre i prodotti oggetto della fornitura devono:
• essere conformi a quanto indicato nel presente documento (per quei prodotti, le cui indicazioni potrebbero ricondurre ad una individuazione di una origine o produzione ben determinata, per le stesse indicazioni è da intendersi implicita la clausola o equivalente );
• essere di recente produzione, con almeno i 5/6 (cinque sesti) della loro validità temporale al momento della consegna;
• in riferimento a ciascuna consegna, appartenere possibilmente ad un unico Lotto di produzione; dovrà comunque essere riportato nella bolla di consegna il/i numero/i di lotto/i e le relative date di scadenza.
Le Ditte dovranno garantire per i prodotti nei quali venga utilizzata l’ albumina umana che siano stati eseguiti i controlli sierologici per HIV e HCV. I prodotti offerti devono essere forniti con etichette in lingua italiana, perfettamente aderenti al contenitore; le etichette, le eventuali istruzioni per l’uso e le confezioni dei prodotti devono essere conformi a quanto approvato dal Ministero della Salute con il Decreto di registrazione.
Qualora l’etichetta non riporti la data di scadenza del prodotto deve essere comunque indicata la data di preparazione, la validità espressa in anni e il numero del Lotto. In tutti i casi, il Fornitore si impegna ad indicare la data di scadenza su ogni documento di trasporto. I prodotti dovranno essere forniti in confezione ospedaliera; ove questa non sia prevista, la confezione al pubblico dovrà essere integra e provvista di fustello idoneamente annullato, secondo le vigenti disposizioni ministeriali. Fatte salve le specifiche tecniche e le modalità di confezionamento relative ai prodotti di ciascun lotto, i prodotti offerti devono essere, a secondo della tipologia, conformi alle prescrizioni previste dall‘ultima edizione della F.U. e da tutte le altre disposizioni di legge vigenti in materia al momento della fornitura. Le ditte fornitrici di materiale radioattivo e dei relativi inattivi somministrabili endovena devono dichiarare a pena di esclusione:
1. un servizio di assistenza continua ed in tempo reale, con immediata verifica del controllo di qualità di un prodotto dello stesso lotto sulla base del colloquio tra il medico nucleare e l’operatore che compie il controllo in ditta; la sostituzione gratuita entro 48 ore, su richiesta, del materiale o del generatore di Tc99m che risultasse inidoneo o difettoso;
2. la fornitura gratuita del materiale occorrente per l ‘eluizione di volumi da 10 ml relativi al generatore di Tc99m; fornitura gratuita della schermatura aggiuntiva al generatore Mo-Tc99m per garantire, a contatto, una intensità massima di esposizione di 3 Gy/h. Nella fornitura deve essere incluso il costo per il ritiro e lo smaltimento dei generatori esausti.
3. Per tutti i prodotti offerti, qualora la preparazione del radiofarmaco o l’esecuzione del kit preveda l’utilizzazione di apparecchiature speciali (tipo bollitori, agitatori ecc..) la ditta aggiudicataria deve impegnarsi ad offrirli in uso gratuito.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire lo stesso prodotto per tutta la durata della fornitura, salvo il miglioramento dello stesso, che comunque dovrà essere valutato ed eventualmente accettato dall’Azienda Sanitaria, dietro parere favorevole del Responsabile del Reparto utilizzatore. Relativamente alla data di consegna del materiale, le ditte devono impegnarsi ad effettuare le spedizioni in modo da far prevenire il prodotto:
• (lotti Radiofarmaci): tassativamente nella data e con la marcatura richieste al momento dell’ ordine
• (lotti Kits inattivi di marcatura): nella data stabilita al momento dell’ordine, e comunque almeno 3 mesi prima della data di scadenza.
Le ditte fornitrici devono dichiarare nella etichetta apposta sulla singola confezione e sul confezionamento:
• l’indicazione del prodotto
• le modalità di conservazione
• la data di calibrazione e quella di scadenza
• il numero del lotto
• la ditta è tenuta inoltre ad allegare la scheda del controllo di qualità.
I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante la fase del trasporto. Il confezionamento secondario dovrà portare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità.
Il confezionamento e l’etichettatura dei medicinali dovranno essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa.
Dette diciture dovranno figurare sia sul confezionamento primario che secondario, sia sull’ imballaggio esterno, come previsto dalla normativa vigente. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la
conservazione dei medicinali dovranno essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza. Le singole confezioni dei medicinali dovranno essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria proponga, nel corso della fornitura, prodotti con caratteristiche migliorate rispetto a quelli aggiudicati, relativamente al medesimo principio attivo, è tenuta a darne comunicazione al Responsabile della U.O. di Medicina Nucleare, al fine di consentire all’Aziende di accettare o meno i nuovi prodotti. Tale miglioria non potrà in alcun modo incidere sulle condizioni contrattuali. Tutte le ditte aggiudicatarie sono tenute a presentare, ove previsto, le schede di sicurezza dei prodotti a ciascuna aggiudicati
, se previste dalla normativa vigente (legge 626/94 e s.m.i.) nonché dichiarazione sulle modalità di smaltimento dei prodotti scaduti.
Durante il periodo di esecuzione, qualora nei mesi successivi all’espletamento della gara fossero disponibili nuovi prodotti con maggiore efficacia diagnostica e con costo sovrapponibile o inferiore a quelli in uso (miglioramento del rapporto costo/beneficio), la Ditta dovrò consentirne la sostituzione.
Le ditte offerenti saranno in ogni modo ammesse a partecipare solo a condizione:
- Di poter fornire confezioni del solo tracciante radioattivo, e quindi i relativi prezzi e numeri di codice.
- Di fornire anticipatamente il calendario delle marcature dei prodotti;
- Di garantire i tempi di consegna dei prodotti tassativamente e comunque entro il quarto giorno lavorativo dalla data di marcatura.
- Di garantire la fornitura gratuita di almeno un campione di controllo interno (laddove non presente all’interno del kit);
- Di garantire la fornitura gratuita di sistemi di lavaggio, agitatori o provette particolari, nell’eventualità che l’esecuzione dei test preveda l’impiego di tali apparecchiature.
ART.5 - REQUISITI DEI FORNITORI
I fornitori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni in materia ed idonei tecnologicamente, organizzativamente e qualitativamente alla tipologia e all'entità della fornitura assegnata. A tale proposito è necessario indicare (all. B1 ):
1. i nominativi dei Responsabili di
a. farmacovigilanza (direzione medica);
b. settore commerciale;
2. le generalità commerciali (nome, indirizzo, telefono, fax etc...) e fiscali di chi effettuerà le vendite e le consegne (depositario);
3. per il depositario, la dichiarazione di conformità alle disposizioni del D. Lgs. 219/06;
4. le modalità ed i tempi per la comunicazione alle Aziende di qualsiasi variazione possa subentrare dopo la formulazione dei contratti sia relative al Fornitore, che al deposito che spedisce la merce, nonché alle modalità di spedizione ed anche agli stessi prodotti , considerando comunque invariate le condizioni contrattuali stabilite in sede di aggiudicazione.
In corso di fornitura, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d azienda, cessioni di prodotti, etc., dovranno essere comunicati alla Azienda, che procederà così come disciplinato dall’art. 51 del D.Lgs. 163/2006.
ART. 6 - PREZZI
I prezzi, riferiti ai singoli prodotti, si intendono fissi ed invariabili per l’ intera durata del contratto, fatta l'applicazione dell'art. 115 del D.Lgs 163/2006.
Qualora durante il periodo di validità contrattuale, dovessero mutare a vario titolo le condizioni di mercato (decadenza di brevetto, commercializzazione di farmaci equivalenti, registrazione della stessa molecola da parte di altra ditta, diversa equivalenza terapeutica, ecc) relative ad uno dei prodotti aggiudicati, ciascuna ASL potrà indire una nuova gara per lo specifico prodotto. Espletata la nuova gara si procederà a risolvere il precedente contratto. Fino a tale data la ditta aggiudicataria dovrà continuare la fornitura allo stesso prezzo contrattualmente previsto. Nel caso l’ offerta si riferisca a prodotti il cui prezzo non sia regolato ex lege, il prezzo resta quello determinato al momento dell’ aggiudicazione. Non sono consentiti sconti in merce. I prezzi di fornitura si intendono comprensivi degli oneri accessori (imballo, facchinaggio, conservazione dei prodotti fino alla avvenuta consegna, ecc).
Qualora nel periodo di durata contrattuale fosse attivata una convenzione Consip per il prodotto offerto, il prezzo dovrà essere adeguato a quello della convenzione, se economicamente più vantaggioso. In caso diverso si procederà alla risoluzione del contratto.
ART. 7 - CONSEGNE
Per quanto attiene il trasporto, l'onere relativo allo stesso è a carico di ciascuna ASL, fermo restando che alle ditte fornitrici è assegnata la competenza del trasporto stesso ed ogni rischio che ne conseguirà, sino alla consegna diretta all'utilizzatore, nei termini che saranno specificati in ogni singolo ordine. Il fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l’ esecuzione degli ordini. I beni dovranno essere consegnati xxxxxx xxxxxxxxx con i relativi documenti di trasporto. Le spese di trasporto addebitate dovranno far riferimento ad ogni singolo viaggio anche se riferito a più prodotti inerenti anche a ordini diversi. Ove la consegna avvenga frazionata per impossibilità della fornitura giornaliera unica da parte
dell’aggiudicatario, verranno riconosciute solo le spese riferite al primo trasporto.
Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto, quand’anche effettuato per consegne urgenti. Gli imballi dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura così che, confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed altre eventuali azioni meccaniche.
Gli imballi e i confezionamenti usati deve essere conforme al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 540 e s.m.e i. e dovranno all’ esterno, in lingua italiana, ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei dispositivi contenuti, nonché le descrizioni riguardanti le caratteristiche e le modalità d uso (x.xx del lotto e data di scadenza) e non dovranno presentare difetti e lacerazioni o tracce di manomissione.
I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentato e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni.
In ogni caso l’Azienda non si considera responsabile di eventuali danni subiti dai dispositivi nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell’effettiva accettazione e presa in carico.
Relativamente ai radiofarmaci attivi la sorgente dovrà pervenire all’ interno di un vial fornito di idonea schermatura.
In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un etichetta portante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Xxxxxxx e confezioni dovranno essere a perdere .
I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:
• luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull‘ordinativo emesso;
• n° di riferimento dell’ordine;
• data dell’ ordine;
• n° di lotto di produzione dei singoli prodotti;
• data di scadenza.
Gli ordinativi saranno trasmessi, in forma scritta, dalla Struttura richiedente a mezzo posta, telefax o via telematica concordata e la consegna dovrà essere effettuata presso la U.O. Medicina Nucleare. L’Azienda aggiudicataria dovrà eseguire la fornitura sulla base di programmazioni per i prodotti radioattivi definita dalle
U.O. Medicina Nucleare di ciascuna ASL. Dovrà inoltre dare conferma, per fax o per posta elettronica, della data di evasione di ogni ordine. Le consegne dei prodotti radioattivo potranno avvenire esclusivamente in orario
antimeridiano entro le ore 12.00, dal lunedì al venerdì. E’ richiesta la massima puntualità nel rispettare l’orario concordato di consegna, in caso di ritardo nella consegna è fatto obbligo di dare immediato avviso alla U.O. Medicina Nucleare e saranno comunque applicate le penali previste dall’art. 13 del presente capitolato. Il trasporto deve essere effettuato da vettore autorizzato secondo la vigente normativa di radioprotezione e di trasporto di materie radioattive e con l’uso di idonei contenitori omologati ai sensi della normativa ADR.
All’atto di consegna il fornitore deve presentare al destinatario indicato nell’ordine idoneo documento di trasporto, in duplice copia, compilato secondo la normativa vigente, nel quale risultino dettagliatamente indicati il numero d’ordine, la descrizione, la quantità dei singoli beni forniti, il numero del lotto di produzione, la data e l’ora di produzione e taratura e il periodo di validità. Una copia, che dovrà essere timbrata e firmata in modo leggibile dal ricevente, sarà restituita all’incaricato della consegna. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere inoltre, su eventuale richiesta di ciascuna ASL, al ritiro dei propri generatori esauriti e dei contenitori di piombo dei propri prodotti, senza spese aggiuntive per l’Azienda Sanitaria.
ART. 8 - CONTROLLO SULLA MERCE
Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all’ordine. La firma per ricevuta dei prodotti non impegna l’Azienda che si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all’atto della consegna. La verifica dei colli consegnati e del rispetto dei termini pattuiti ha luogo all’atto della consegna stessa; la firma all’atto del ricevimento della merce si riferisce alla sola corrispondenza del numero dei colli inviati. Il controllo quantitativo della merce viene effettuato presso la U.O. Medicina Nucleare di ciascuna ASL. La quantità è esclusivamente quella come sopra accertata e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà a rettificarla, nel caso di non corrispondenza. Il controllo qualitativo è effettuato successivamente sempre dalla U.O. di Medicina Nucleare. Il contraente è tenuto alla garanzia per vizi con le modalità e le forme previste dal codice civile. Qualora i prodotti siano reputati inaccettabili il fornitore è tenuto, a proprie spese, alla loro sostituzione. Qualora non provveda a tale sostituzione entro il termine fissato dalla U.O. Medicina Nucleare, si procederà con quanto previsto all’art. 13 in materia di penali per inadempimenti contrattuali.
L’Azienda aggiudicataria dovrà assicurare altresì la conformità dei prodotti forniti rispetto alla evoluzione normativa che dovesse verificarsi nel periodo di validità della fornitura stessa. I prodotti interessati da questa evenienza o che siano diventati obsoleti o in via di sostituzione sul mercato, prima di essere forniti, dovranno essere segnalati all’Azienda che dovrà formalizzare l’accettazione.
In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle
caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, l’Azienda li respingerà al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro cinque giorni. In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Azienda potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l’eventuale maggiore spesa.
ART. 9 - INDISPONIBILITA’ TEMPORANEA DI PRODOTTI
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la continuità della fornitura. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti programmati, la ditta aggiudicataria dovrà comunque garantire la fornitura, procurandosi il prodotto presso altro fornitore. In particolare saranno accettate soltanto forniture di prodotti totalmente equivalenti, vale a dire: contenitore primario, dose, forma, caratteristiche chimiche, fisiche e di purezza, e indicazioni ai fini della AIC identici. Non sarà accettato un radiofarmaco galenico industriale in sostituzione di un radiofarmaco con AIC. In caso di fornitura di prodotto acquisito da altra ditta dovrà comunque essere dato un tempestivo preavviso alla U.O. Medicina Nucleare di ciascuna ASL.
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
- Ai sensi dell’art. 113 del codice dei contratti e dell’art 123 del Regolamento, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, una cauzione definitiva , pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai 50,00 € inferiori, dell’importo contrattuale della fornitura/servizio (IVA esclusa) la ASL si riserva la facoltà di esonerare l’Impresa dal deposito cauzionale qualora l’importo della cauzione da prestare sia pari od inferiore ad € 5.000,00.
- In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 , comma 5, del Codice dei contratti, la cauzione è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
- In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
- La fidejussione o la polizza, intestata alla ASL dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 3 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.
- In caso di proroga/ripetizione della fornitura/servizio oltre termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/ripetizione.
- La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione.
- La cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle modalità di cui all’art. 75, comma 3 del Codice dei contratti
- Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale (salva comunque la risarcibilità del maggio danno), dell’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture e servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
- E’ in facoltà della ASL di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali e per tutto quanto previsto al precedente punto 8, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
- Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 1, non è data facoltà alla ditta aggiudicataria di prescindere dal deposito di cui sopra, né in quanto ditta di notoria solidità, né in seguito a miglioramento del prezzo di fornitura.
- La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’art 113, comma 3 del Codice dei contratti.
- La cauzione dovrà necessariamente riportare la seguente appendice: “Il Fideiussore non godrà del beneficio della preventiva escussione dell’obbligato principale ai sensi dell’art. 1944 del C.C., né della eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C.. La fideiussione sarà operativa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante”.
Art. 2: DURATA DEL CONTRATTO, PROROGA, REVISIONE PREZZI E QUINTO D’OBBLIGO
- La durata del contratto, comprensiva dell’eventuale proroga contrattuale ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti, è stabilita dai documenti di gara.
- Il Contratto non è tacitamente rinnovabile e, pertanto, si intende disdetto alla naturale scadenza, salvo quanto di seguito previsto.
- Al fine di garantire la continuità del servizio e/o della fornitura, nelle more delle procedure di aggiudicazione e stipulazione di un nuovo contratto, la ditta aggiudicataria avrà comunque l’obbligo di continuare la fornitura alle medesime condizioni contrattuali per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza naturale del Contratto, in presenza di espressa richiesta dell’Amministrazione.
- In corso di esecuzione del contratto, l’Amministrazione, per il tramite del Responsabile del procedimento, può disporre la sospensione del contratto nei casi di cui all’art. 158, commi 2, 7 e 9, 159, commi 1 e 2, del Regolamento, può disporre la sospensione dell’esecuzione, in tutto o in parte, e il conseguente differimento dei termini contrattuali ai sensi dell’art. 159, commi 6 e 7 del Regolamento.
- Per quanto concerne la disciplina dei prezzi, le parti si atterranno alle seguenti disposizioni:
- Se non diversamente previsto dal Capitolato Speciale, i prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. In mancanza dei dati della sezione centrale dell’Osservatorio dei contratti pubblici previsti dall’art. 7, comma 4, lett.c del Codice dei Contratti, o di altri obiettivi strumenti che consentano di valutare l’andamento dello specifico mercato cui è legata la fornitura od il servizio in questione, i prezzi saranno ancorati all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” pubblicato nel Bollettino mensile dell’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).
- L’indice iniziale sarà quello del mese nel quale comincerà effettivamente il servizio/fornitura.
- Qualora, nel corso del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e l’appalto di servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 26 della Legge 488/1999 (CONSIP) e, comprendesse anche beni e servizi oggetto del contratto, in caso di prezzi superiori rispetto alle Convenzioni, le parti attiveranno apposito negoziato, con facoltà della ASL appaltante di recedere dal contratto senza l’applicazione di penalità, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti di ricondurre i propri prezzi e condizioni a quelli delle convenzioni Consip.
1. NeI caso in cui , nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art. 311 , commi 2 e 3, del Regolamento, si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio o della fornitura, soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell’importo iniziale del contratto, alle stesse condizioni economiche e contrattuali. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario può richiedere la rinegoziazione delle condizioni da applicare alla parte eccedentaria del contratto. In caso di disaccordo non si farà luogo all’estensione contrattuale. In ogni caso, la ditta aggiudicataria non vanta alcun diritto all’estensione contrattuale, anche all’interno del quinto contrattuale.
ART. 3: IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA ED ECCESSIVA ONEROSITA’
Si richiamano espressamente gli articoli 1463, 1464, 1467, 1664 e 1672 del Codice Civile.
ART. 4: MODALITA’ DI ORDINAZIONE E DI CONSEGNA
1. Le ordinazioni saranno effettuate con ordini scritti da parte dei competenti Uffici di ciascuna ASL, situati nelle sedi di Pescara, Popoli e Penne, Chieti. . Essi riguarderanno le quantità e le tipologie di prodotto di volta in volta occorrenti, oppure l’intero quantitativo. In caso di urgenza le ordinazioni potranno essere effettuate anche telefonicamente ed in tal caso dovranno essere comunque confermate per iscritto.
2. Il peso massimo delle confezioni fornite dovrà essere conforme alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La ditta fornitrice dovrà provvedere allo scarico della merce presso i luoghi di stoccaggio della ASL e non potrà avvalersi per tale operazione del personale dell’Amministrazione. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna.
Tutte le macchine, le attrezzature, i mezzi d’opera e i materiali necessari per l’esecuzione del servizio o della fornitura, dovranno essere conferite dall’impresa appaltatrice.
E’ fatto assoluto divieto al personale dell’impresa appaltatrice di usare attrezzature di ASL, al cui personale è assolutamente vietato di cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere
provvisionali.
In via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni dipendenti dalle Strutture della ASL, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta preventiva del Responsabile di Area/Struttura/Ospedale e Distretto o suo delegato; in questo caso, all’atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature o di quant’altro eventualmente ceduto, l’impresa appaltatrice dovrà verificarne il perfetto stato e l’eventuale messa in sicurezza, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all’uso.
L’eventuale utilizzo dei mezzi della ASL da parte del personale dell’aggiudicatario, dei suoi incaricati e dei corrieri, avviene sotto l’esclusiva responsabilità di chi utilizza tali mezzi. Il fornitore, con l’accettazione del Capitolato Speciale e della Lettera d’Invito dichiara di aver informato di tale responsabilità i potenziali utilizzatori dei mezzi della ASL ed esonera il Committente da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il totale/parziale deterioramento della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto presso i luoghi di stoccaggio. Qualora, a fini collaborativi, l’operazione di scarico avvenga a cura del personale della ASL, la responsabilità rimane sempre in capo al fornitore e la Stazione Appaltante viene esonerata da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso deterioramento totale/parziale della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto nei luoghi di stoccaggio.
4. Qualora l’aggiudicazione riguardi od includa apparecchiature, nella fase di installazione, l’Impresa dovrà fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale necessario per la definitiva messa a punto dello strumento e delle metodiche ad esso legate, nonché per l’ottimizzazione dell’attività della ASL in relazione all’organizzazione del lavoro. I lavori di installazione e di attivazione delle apparecchiature non dovranno interferire con le normali attività della ASL. A tal fine, l’aggiudicatario potrà essere chiamato ad eseguire, senza oneri per l’Amministrazione, le relative operazioni anche in giorni ed orari diversi da quelli ordinari.
5. Nel caso di acquisti plurimi (es. più di un’apparecchiatura della stessa o di diverso modello e/o tipologia), la ASL si riserva di acquistare quanto aggiudicato in modo frazionato entro il termine di validità dei prezzi offerti.
6. Il trasferimento di proprietà dei beni avviene dopo la presa in carico (firma del d.d.t.) da parte del personale della ASL incaricato.
ART. 5: LA VERIFICA DI CONFORMITA’ SULLE FORNITURE
1. La verifica di conformità quantitativa sulle forniture sarà così effettuata:
1. per la rispondenza del numero dei colli inviati: con la firma del documento di trasporto.
2. per la rispondenza dei quantitativi ordinati: le contestazioni dovranno essere effettuate entro un massimo di 8 giorni dalla firma del documento di trasporto (dal computo dei giorni sono esclusi il
sabato ed i giorni festivi).
2. La verifica di conformità qualitativa della fornitura verrà effettuato dal Responsabile unico del procedimento o dal Direttore dell’esecuzione (ove nominato) indicato sull’ordine o da assistenti di quest’ultimo.
3. La ASL si riserva la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori proprio e/o Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato Speciale, o dichiarate dal fornitore in sede di gara. Il fornitore si obbliga ad accettare inderogabilmente i risultati di tali analisi. I campioni sono prelevati sempre in numero di tre, uguali nella misura ed omogenei nella composizione. Sugli involucri dei campioni si appongono sigilli della ASL e la firma del Direttore dell’esecuzione incaricato dell’operazione (o suo delegato) e del fornitore o del suo incaricato alla consegna che, nella circostanza, agisce in nome e per conto del venditore. Due campioni restano alla ASL, mentre il terzo è ritirato dal fornitore o da un suo incaricato. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla ASL e/o dichiarati dalla ditta in sede di gara, le analisi saranno ripetute, con spese a carico del fornitore. Qualora, per la seconda volta, emergessero irregolarità, la ASL si riserva la facoltà di sospendere la fornitura e di interrompere il rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 16 del presente Capitolato.
4. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta, non esonererà la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto ed in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto consegnato.
5. Nel caso non fosse possibile verificare tutte le merci all’atto dell’arrivo, la ASL avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna (da concludersi entro sessanta giorni dalla consegna o entro il diverso termine indicato nel capitolato speciale di gara, escludendo dal computo dei giorni sono esclusi il sabato ed i giorni festivi), quando cioè all’apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. Si intende, infatti, che le singole somministrazioni saranno considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall’incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione esse si considereranno come depositate per conto ed a rischio del fornitore.
6. Se la vendita è fatta su campione s’intende che questo servirà come esclusivo paragone per la qualità della merce ed in tal caso qualsiasi difformità attribuisce alla ASL il diritto alla risoluzione del contratto (art. 1522, 1° comma, C.C.).
7. Nell’eventualità di discordanze qualitative tra l’ordinato ed il consegnato, la ASL respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente (entro le 48 ore solari, sabato e festivi esclusi) con altra pienamente rispondente, in difetto della quale la ASL si riterrà autorizzata a provvedere all’acquisto altrove, addebitando al
fornitore le eventuali maggiori spese, anche di natura organizzativa. Tale procedura verrà pure adottata per le partite di merce richieste e non consegnate tempestivamente. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino della ASL, senza alcuna responsabilità da parte della stessa per eventuali ulteriori danni subiti o per la loro totale perdita. Decorsi 15 giorni solari senza che il fornitore abbia ritirato la merce, questa potrà essere trattata e smaltita come rifiuto ed relativi costi saranno addebitati alla ditta. Qualora, a discrezione del Committente, i beni rimangano depositati presso i magazzini della ASL, le spese di stoccaggio saranno a carico del fornitore e verranno detratte dalle fatture in attesa di liquidazione, ovvero dalla cauzione prestata.
8. Quando la merce somministrata, anche se accettata per esigenze urgenti, risulti non rispondente ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, la ASL ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valore che sarà attribuito alla merce stessa.
9. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale della fattura.
10. Nel corso del rapporto contrattuale, dovrà essere consentito ai Funzionari o ad altri incaricati della ASL, muniti di apposita delega, la visita presso la sede e gli stabilimenti di produzione, anche senza preavviso.
Art. 6: VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLE APPARECCHIATURE
1. La verifica di conformità è avviata dal Direttore dell’esecuzione entro 20 giorni dalla ultimazione della fornitura o entro il diverso termine indicato nel capitolato speciale di gara.
2. Ogni spesa relativa alle operazioni di collaudo é a carico dell’Appaltatore.
3. Alle operazioni di collaudo parteciperanno i tecnici della ASL e gli incaricati dell’appaltatore.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità per difetti o mancanze di lieve entità, la Ditta appaltatrice è tenuta a provvedere, a propria cura e spese e nel termine perentorio assegnatole dal Direttore dell’esecuzione, all’eliminazione di ogni difetto e malfunzionamento riscontrati.
5. L’inottemperanza o anche la sola inosservanza del termine temporale costituisce inadempimento contrattuale classificabile come consegna non effettuata, con le relative conseguenze.
6. Al termine delle operazioni di verifica (da concludersi entro 60 giorni dalla ultimazione della fornitura o entro il diverso termine indicato nel capitolato speciale di gara), il Direttore dell’esecuzione emette il certificato di conformità o, nei casi di cui all’art. 325 del Regolamento, l’attestazione di regolare esecuzione, positiva o negativa, e lo trasmette all’appaltore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 323 del Regolamento.
7. Il collaudo favorevole determina il pagamento della prestazione eseguita, lo svincolo della cauzione definitiva e l’inizio del periodo di garanzia.
8. La Ditta fornitrice dovrà produrre, prima del collaudo, idonea dichiarazione che la fornitura è atta a
soddisfare i vincoli imposti dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. E’ richiesta altresì la dichiarazione di rispondenza alle vigenti norme CE ed alle norme di sicurezza.
10. L’Amministrazione non è responsabile di danni procurati ai materiali durante la loro permanenza in ASL, durante l’installazione ed il collaudo.
Art. 7 : CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti.
2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.
• La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione;
• In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
• E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
• L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
• La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
• Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente
compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996 .
• Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore.
• Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
• L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
• L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
• L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
• La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatore.
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
Art. 8: FATTURAZIONE E PAGAMENTO
1. La ditta aggiudicataria emetterà fatture degli ordini ricevuti, correlate agli importi offerti in gara. Le fatture,
dovranno indicare con precisione le tipologie di forniture espletate , il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento.
2. Le fatture, distinte (se del caso) per singolo Ospedale , dovranno, di norma, essere emesse mensilmente ed indicare con precisione numero e la data dell’ordine, tipo e la quantità del prodotto consegnato/servizio espletato e, ove esistente, il numero del documento di trasporto, La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori;
5. Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL), a mezzo mandato emesso dalla ASL. Nel caso di attrezzature il pagamento avverrà decorsi i 30 giorni o quelli ulteriori eventualmente concordati dalla data del collaudo avvenuto con esito favorevole.
7. Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata o in quella diversa eventualmente concordata tra le parti.
8. Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL la nota di credito. I termini di cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.
Art. 9: NORME DI SICUREZZA, RESPONSABILITA’, RISCHI
1. Con la formulazione dell’offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti/servizi proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.
2. LA ASL è sollevata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del Contratto stesso.
3. L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati alla ASL od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. LA ASL è pertanto sollevata da qualsiasi obbligazione nei confronti di xxxxx, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate dal fornitore/appaltatore all’atto
della consegna o della resa del servizio;
4. Nei contratti aventi ad oggetto l’appalto di servizi, l’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico i relativi oneri, dandone dimostrazione alla ASL.
5. Le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.
6. L’aggiudicatario è obbligato:
a) a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto,
b) a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di aggiornare le misure di prevenzione e protezione già prescritte nel Documento Unico di valutazione dei Rischi finalizzato ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva,
c) ad osservare e applicare il Documento Unico di valutazione dei rischi di cui al comma 3 dell’art. 7 del D.Lgs 81/2008 e il DUVRI allegato al contratto di appalto e a prendere visione presso il competente Servizio della ASL del documento di informazione sui rischi esistenti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 81/2008. Egli è, altresì, obbligato ad attuare tutte le misure necessarie ai fini di un adeguato coordinamento,
d) ad osservare ed applicare quanto prescritto dall’art. 23 della LR n. 38/2007.
Con la sottoscrizione del contratto o con la firma per accettazione delle condizioni di fornitura o servizio egli dichiara di aver ottemperato a tali obblighi.
TITOLO IIl: CONTENZIOSO
Art. 10: CONTESTAZIONI E PENALITA’ RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI
Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A)In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli
altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Qualora le contestazioni di cui al precedente punto A abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, la ASL potrà recedere dal contratto. Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilità:
3 contestazioni nel corso del 1° anno; 5 contestazioni nell’arco di un biennio;
7 contestazioni nel corso di un triennio;
Il numero di contestazioni si riferisce a ciascuna ASL.
Allorché la ASL, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni consegna difettosa o non rispondente ai requisiti eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata, a discrezione della ASL, con una penalità incrementabile fino al doppio rispetto a quella prevista nel precedente punto A.
C. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
D. Qualora le contestazioni di cui al precedente punto C abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, la ASL potrà recedere dal contratto. Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilita:
3 contestazioni nel corso del 1° anno; 5 contestazioni nell’arco di un biennio;
7 contestazioni nel corso di un triennio;
Il numero di contestazioni si riferisce alla ASL nel suo complesso e non ai singoli Ospedali e Distretti. Allorché la ASL, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni consegna ritardata eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata, a discrezione della ASL, con una penalità incrementabile fino al doppio rispetto a quella prevista nel precedente punto C.
E. Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, se non concordato con l’ufficio ordinante si configura come mancata consegna, con l’applicazione delle penalità sopra riportate.
2. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
⚫ maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
⚫ oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all’inadempimento, ecc.);
⚫ danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;
⚫ minori introiti.
3. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
4. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle.
5. Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.
6. L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando
crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
7. In caso di interruzione della fornitura per oltre 10 giorni di calendario, la ASL, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto e potrà assegnare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, la ASL si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell’eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti.
8. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all’uso cui è destinato, si applica l’art. 1494 del Codice Civile, fatta salva la facoltà della ASL di risolvere il contratto.
9. NeI caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l’Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per forniture analoghe per un biennio.
ART.11: CONTESTAZIONI E PENALITA’ RELATIVE ALLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE, COMPRESE QUELLE PREVISTE NEI SERVICES, ED ALL’ASSISTENZA POST VENDITA
1. A discrezione della ASL, nel corso della vigenza contrattuale, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto sarà riscontrato il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna, per il collaudo (ivi compreso il termine previsto dal precedente art. 5, comma 4) o per l’installazione dello strumento, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo
Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, le percentuali di cui sopra, a discrezione della ASL, potranno essere raddoppiate. In caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
Il frazionamento della fornitura, qualora non concordato con l’ufficio ordinante, si configura come mancata consegna e comporta l’applicazione delle penalità di cui al presente punto.
B. In caso di fornitura di strumenti difettosi o non conformi rispetto alle prescrizioni del Capitolato Speciale,
oppure non rispondenti ai requisiti descritti nell’offerta la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa.
In caso di mancata sostituzione delle attrezzature contestate nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo
In caso di ritardo oltre il 3° giorno solare rispetto al termine entro il quale sarebbe dovuta avvenire la sostituzione, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
C. In caso di guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature fornite verrà valutato il relativo servizio di assistenza tecnica. Tale valutazione verrà effettuata solo su guasti ad elevata gravità, quando cioè il problema riscontrato determini l’impossibilità di utilizzare l’apparecchiatura ed avverrà mediante misurazione dei tempi di risoluzione del guasto. In particolare, verranno misurati i livelli dell’UPTIME nel rispetto dei tempi di risoluzione indicati dalla ditta nella documentazione di gara.
I criteri utilizzati per il calcolo della penalità annua da applicare sono i seguenti:
• Orario apertura del disservizio (guasto, anomalia, malfunzionamento):
Orario di avvenuto disservizio rilevato dalla chiamata e dalla sua registrazione: Tcd
• Orario chiusura del disservizio:
Orario di rimessa in servizio rilevato dalla registrazione di chiusura della chiamata: Tre
• Tempo di disservizio:
Periodo in cui permane il disservizio: Td = (Tre - Tcd)
Le modalità di calcolo del parametro Td verranno precisate nel Capitolato Speciale d’Appalto in funzione della tipologia di apparecchiatura e del suo previsto tasso di utilizzo
• Tempo di servizio nell’anno:
Tempo di servizio richiesto nell’arco dell’anno (n° di ore di utilizzo previsto giornaliero x n° giorni di utilizzo previsto annuo): T
• Tempo di disservizio nell’anno:
Durata su base annua del disservizio a partire dall’orario di apertura e fino alla chiusura del disservizio:
Td anno = (Tre — Tcd )i
Disservizio nel corso dell’anno (UPTIME): rapporto tra il tempo totale del disservizio nell’arco dell’anno e le ore/anno di erogazione del servizio: UPT = (T - Td-anno)/ T X 100
Livello del servizio di Ultime contrattuale:
Parametro: Efficienza
Livello del servizio: Uguale o maggiore a “L”
Percentuale relativa al livello di servizio indicato nel Capitolato Speciale di gara Penale con applicabilità annua:
(L - UPT) X 5% del costo dell’apparecchiatura, al netto di IVA Non saranno calcolati come Td esclusivamente i seguenti disservizi:
5. Il tempo di fermo per motivi manutentivi, concordati per iscritto tra la ASL ed il Fornitore
6. I guasti su componenti che non comporti il fermo del servizio erogato (es. si guasta un alimentatore ma il sistema trasferisce il carico ad un secondo alimentatore fino al ripristino delle funzionalità)
7. Il fermo dovuto a forze maggiori
8. Il fermo per assenza di energia elettrica per un tempo superiore a quanto previsto dagli eventuali UPS e gruppi elettrogeni installati.
La penalità non si applica qualora l’apparecchiatura non riparata entro il termine indicato in offerta venga immediatamente sostituita con un’altra identica o perlomeno simile, che garantisca le prestazioni dello strumento in riparazione. Per il giudizio di corrispondenza della strumentazione rispetto a queste caratteristiche vale esclusivamente il giudizio del Responsabile dell’U.O. interessata.
Nel caso in cui venga raggiunto un livello di uptime (UPT) inferiore all’80%, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
1. maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
2. oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all’inadempimento, ecc.);
3. danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;
4. minori introiti.
3. Gli importi delle penali saranno recuperati al momento dell’emissione del mandato di pagamento delle
fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la cauzione.
4. LA ASL ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria; benefici ai quali il fornitore rinuncia con la sottoscrizione del Capitolato Speciale e la presentazione dell’offerta.
5. Qualora bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all’uso cui è destinato, si applica l’art. 1494 del Codice Civile, fatta salva la facoltà della ASL di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
6. Nel caso in cui le inadempienze superino la normale tolleranza, l’Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per forniture analoghe per un biennio.
ART. 12. INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1453 del Codice Civile avverrà nei termini indicati nei precedenti articoli.
2. La risoluzione del contratto avverrà:
• Ai sensi dell’art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento);
• Nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile;
• Mancato rispetto del termine essenziale ex art. 1457 del Codice Civile;
• Ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità)
• Ai sensi dell’art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto);
• Ai sensi dell’art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta);
• G. Per ragioni di interesse pubblico debitamente motivati;
• Frode e grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
• Ai sensi dell’art. 1522 del C.C., quando il bene fornito sia difforme dal campione
• Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all’uso cui è destinato.
• Nel caso in cui, dopo che la ASL sia stata costretta a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
• Qualora si verifichi una delle situazioni di cui ai precedenti articoli, per le quali sia prevista la facoltà di risoluzione;
• In caso di esito negativo del periodo di prova;
• In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs 163/2006;
• Esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
• Subappalto non autorizzato;
• Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
• Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
• Morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
• Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando la ASL non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
• Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 10 della legge n. 575/1965 ed ex art. 4, Lgs. 08/08/1994 n. 490);
• Falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara;
• Forza maggiore,
• Nei casi di violazione degli obblighi di correttezza e di comunicazione di cui al successivo articolo 26.
3. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all’aggiudicatario, l’Impresa non verrà invitata a partecipare a gare analoghe bandite dalla ASL per un biennio.
4. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la ASL:
A. si riserva di aggiudicare la fornitura/servizio, mediante interpello sino al quinto migliore offerente (escluso l’originario affidatario), alla ditta migliore offerente ritenuta congrua dall’amministrazione (art. 140, D.Lgs 163/2006);
B. provvederà ad incamerare la cauzione dell’inadempiente. Ove la cauzione non sia sufficiente a coprire il danno subito, tenuto conto anche dell’eventuale maggior onere conseguente all’affidamento della fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà esercitata azione legale.
5. LA ASL si riserva, in ogni momento, di esercitare il diritto di recesso ex artt. 1373 e 1671 del Codice Civile,
con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata
A/R, nei seguenti casi:
A. giusta causa,
B. mutamenti di carattere organizzativo tali da modificare la tipologia del servizio;
Si conviene che con l’espressione “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fare riferimento ai seguenti casi:
5. qualora sia stato depositato contro la ditta un ricorso, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento od il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta;
6. qualora la ditta perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento dell’appalto;
7. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
8. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di fornitura o servizio
6. Dalla data di efficacia del recesso, la ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla ASL.
In caso di recesso per motivi indicati alle lettere A. e B. la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora ed in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.., a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Art. 13: FORO COMPETENTE
1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere inerente la fase concorsuale (sino alla all’aggiudicazione definitiva disposta dall’Azienda Sanitaria capofila) è territorialmente competente il Tribunale di Pescara.
2. Per controversie scaturite nelle fasi successive, territorialmente competenti saranno i Tribunali di ciascuna delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo interessate, in ragione del territorio di competenza di ciascuna.
3. E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
4. Nelle more del giudizio, la ditta fornitrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In
caso contrario la ASL potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull’importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.
TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 14: ANTIMAFIA
1. L’efficacia dell'aggiudicazione della fornitura / servizio è subordinata all’accertamento, da parte degli organi competenti, dell’insussistenza di cause ostative in capo alla ditta aggiudicataria in materia antimafia, come previsto dalla normativa vigente.
2. Nel caso in cui dall’accertamento risulti l’esistenza di cause ostative, la ASL provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione ed all’addebito degli eventuali maggiori oneri, come meglio specificati agli artt. 12, 13 e 14.
Art. 15: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. La stipulazione del contratto avviene secondo quanto stabilito dalla Legge in materia, entro sessanta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, salvo l’esercizio dei poteri di autotutela da parte della stazione appaltante.
2. Fanno parte del contratto:
• Il Capitolato Speciale con relativi allegati;
• il disciplinare di gara e relativi allegati
• L’offerta della ditta.
Art. 16: SPESE CONTRATTUALI
1. Ogni spesa inerente e conseguente il Contratto è posta a carico della ditta aggiudicataria.
2. Per aggiudicazioni di importo inferiore alla soglia comunitaria la formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà a mezzo di comunicazione da inviarsi per posta (raccomandata A.R.) o per telefax, in applicazione dei principi generali di diritto comune, ex art. 1326 e segg. del Codice Civile. In quest’ultimo caso, essa non comporta alcun onere economico a carico dell’Aggiudicatario.
3. LA ASL si riserva, in ogni caso, la facoltà di stipulare formale contratto anche per importi di valore inferiore alla soglia comunitaria.
4. In caso di attuazione della c.d. “forma digitale”, la ASL si riserva di applicare la relativa procedura.
Art. 17: APPLICAZIONE LEGGE 196/2003
1. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici della ASL esclusivamente per le pratiche inerenti e conseguenti
l’offerta presentata;
2. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
3. I dati non verranno comunicati a terzi;
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio;
5. La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: impossibilità a partecipare alla procedura per la quale il soggetto è invitato;
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della struttura deputata all’acquisto;
7. E’ possibile, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati come previsti dall’art. 13 della legge 196/2003, rivolgendosi al Dirigente responsabile della struttura deputata all’acquisto.
8. L’aggiudicatario deve trattare i documenti e le informazioni ricevute inerenti il contratto come private e riservate e non divulgare, né rivelare alcun particolare del contratto senza l’autorizzazione preliminare scritta del committente, salvo se necessario ai fini dell’esecuzione dell’appalto. In tale ultimo caso, se vi è disaccordo sul punto, la decisione del committente si intende inappellabile.
9. I concorrenti devono segnalare tempestivamente l’esistenza di eventuali motivate ragioni che impediscono la diffusione dei dati forniti, specificando quali.
Art. 18: DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
1. Sono temporaneamente sottratti all’accesso, fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte:
A) L’elenco dei soggetti che hanno richiesto il bando di gara e/o il Capitolato Speciale nel caso di procedura aperta;
B) L’elenco dei soggetti che hanno inoltrato alla ASL richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di procedure ristrette;
C) L’elenco dei soggetti invitati nel caso di procedura negoziata;
D) L’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nei casi di procedure aperte, ristrette e negoziate, fatto salvo per quanto riguarda quest’ultima fattispecie la previsione del successivo punto 2A.
2. Sono temporaneamente sottratti all’accesso fino al Decreto di aggiudicazione:
A. L’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nel caso di procedure concorsuali qualora sia previsto il rilancio
B. Gli atti nei quali sono riportate le condizioni economiche ed organizzative in vigore relative ai prodotti/servizi in gara.
3. Sono esclusi dal diritto di accesso:
A. I documenti allegati alle domande di partecipazione consistenti in certificazioni, attestazioni e dichiarazioni formate dalla Pubblica Amministrazione o da soggetti privati comprovanti qualità morali e professionali, capacità economiche, finanziarie e commerciali dei candidati. Non rientrano in tale fattispecie le autocertificazioni attestanti tali qualità e capacità;
B. Documentazione a carattere tecnico riguardante le soluzioni tecniche e/o progettuali proposte, solo quando la loro conoscenza possa ledere il diritto di esclusiva che su di esse può vantare il candidato. In particolare:
• Abbiano il carattere della originalità;
• Abbiano il carattere della unicità, oppure siano prototipi;
• Siano stati messi a punto in modo esclusivo per la gara in oggetto.
In questa fattispecie non rientrano le comuni schede tecniche rese disponibili dalle Imprese in via generale in quanto relative a prodotti/servizi che sono da esse commercializzate in via ordinaria. Lo stesso dicasi quando tali schede tecniche siano riprodotte, totalmente o parzialmente, su fac-simile previsto dalla ASL nella lettera—invito o nel Capitolato Speciale;
C. Documentazione nella quale sia individuata la composizione societaria delle imprese partecipanti.
ART. 19: CESSIONE DEL CREDITO
1. In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare alla ASL copia legale dell’atto di cessione. La cessione è irrevocabile. LA ASL non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.
2. Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall’intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), che attestino l’avvenuta
ricezione ditale comunicazione.
3. La cessione del credito è efficace qualora la ASL non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
In materia si applica l’art.117 del Codice degli Appalti.
ART. 20: FORZA MAGGIORE
1. Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto.
2. Qualora una parte ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore in grado di compromettere l’assolvimento dei suoi obblighi, essa ne deve dare tempestiva comunicazione all’altra parte fornendo particolari circa la natura, la durata prevedibile e gli effetti probabili di tale situazione. Xxxxx istruzioni contrarie scritte della ASL, l’aggiudicatario deve continuare ad assolvere i propri obblighi contrattuali per quanto ragionevolmente possibile.
3. Previa autorizzazione della ASL, l’aggiudicatario può attivare mezzi alternativi praticabili che gli consentano di far fronte ai propri impegni contrattuali, nonostante la situazione di forza maggiore.
4. Qualora l’aggiudicatario sostenga spese supplementari per conformarsi alle istruzioni della Stazione Appaltante o per attuare mezzi alternativi, l’importo di tali spese deve essere certificato dal fornitore e formerà aggetto di accordo tra le parti in ordine alla ripartizione degli oneri.
5. Nel caso in cui la situazione di forza maggiore si protragga per oltre 90 giorni, ambo le parti hanno diritto di notificare alla controparte un preavviso di 30 giorni per la risoluzione del contratto. Scaduti i 30 giorni, se la situazione di forza maggiore persiste, le parti sono liberate dall’obbligo di eseguire il contratto.
ART. 21 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE
1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.
2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:
- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:
A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
B. artt 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di
istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);
- omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P.
- omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.
ART. 22: NORME GENERALI E DI RINVIO
1. La ditta aggiudicataria dovrà conformarsi, di propria iniziativa, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti, a tutte le disposizioni legislative o regolamentari che dovessero essere emanate dalle competenti Autorità in materia di prodotti oggetto di fornitura o servizi oggetto dell’appalto. L’Aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri italiani o dalle competente Autorità internazionali in qualsiasi forma ed n qualsivoglia materia (sicurezza del lavoro, assunzioni obbligatorie, trattamento normativo ed economico del personale, trattamento dei dati personali, ecc.).
2. L’accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all’art. 1341 del Codice Civile contenute nel presente documento si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al Capitolato Speciale che le richiama espressamente.