TRA
CONTRATTO DI CONCESSIONE
TRA
Fondazione Polo del ‘900 (Cod. Fisc. 97807600016), con sede in Xxxxxx, Xxx xxx Xxxxxxx 00, in persona del Presidente Xxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione Polo del ‘900, di seguito denominata “Concedente”.
E
L’operatore economico , C.F. ,
P.IVA con sede legale in , Via
, in persona del , di seguito denominato “Concessionario” o “Impresa”.
Premesso che:
- in data 28/09/2018, la Fondazione Polo del ‘900 ha indetto una gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi di cui all’art. 117 del D.Lgs. 42/2004 ed, in particolare, per la gestione della caffetteria e del book-shop, con eventuale servizio di catering, previa realizzazione dei lavori nei locali adibiti al servizio situati all’interno del complesso del Polo del ‘900, con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale della Fondazione xxxx://xxx.xxxxxxx000.xx, come da Determinazione del Presidente della stessa, del 20/09/2018;
- sono state presentate n. offerte nei termini previsti dagli atti di gara;
– con determinazione del è stata nominata la Commissione di gara;
- l’aggiudicazione è avvenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016;
- a seguito dell’esperimento della predetta procedura di gara, con determinazione n. del , la concessione in oggetto è stata aggiudicata definitivamente a
, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, con presa d’atto dell’esito positivo della verifica dei requisiti prescritti dalla legge di gara;
- l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente contratto, che ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse: i) la garanzia definitiva per un importo di Euro = ( /00) prestata mediante fideiussione bancaria/polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016,
n. rilasciata da ; ii) la polizza di assicurazione per la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento e della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dello svolgimento del contratto, per un massimale di Euro = ( /00); iii) la polizza di assicurazione “all risks” recante la copertura assicurativa contro la responsabilità civile per tutti i rischi connessi con l’esercizio e la gestione dei servizi oggetto della concessione e per i sinistri e danni in genere a persone e/o cose a copertura anche della responsabilità civile del concedente, dei suoi ausiliari, della concessionaria, delle eventuali imprese appaltatrici di quest’ultima, degli eventuali ausiliari, fornitori e chiunque abbia a che fare con le attività che dovranno svolgersi nell’ambito della concessione, per un massimale di Euro
( /00); e iv) per l’esecuzione dei lavori edili ed impiantistici, duplice originale del Piano Operativo di Sicurezza (di seguito anche, per brevità, “POS”), ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la prescrizione di tutte le misure atte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel cantiere, approvato dal Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dei Lavori;
- costituiscono altresì parte integrante del presente contratto: il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto, il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori ed i relativi allegati, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentata dall’Impresa, il POS presentato dall’Impresa per i lavori, ancorché non allegati.
Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 – DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti in esse richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed il Concessionario dichiara di conoscerli ed accettarli.
1.2 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I) Disciplinare di gara, Offerta tecnica ed Offerta Economica; (II) Capitolato Speciale ed altri documenti allegati al presente Contratto; III) il D. Lgs. 42/2004, in quanto applicabile; IV) il Codice Civile, in quanto applicabile; V) le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, in quanto applicabili; VI) il D.Lgs. 196/2003 ed il GDPR 679/2016; VII) tutte le altre disposizioni normative vigenti
ed applicabili in relazione alla natura della concessione affidata.
1.3 In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti di gara prodotti dal Concedente prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Concessionario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo in sede di offerta ed accettate dal Concedente, per quanto di rispettiva competenza.
ART. 2 – OGGETTO
2.1 Con il presente Contratto, il Concedente affida al Concessionario, che accetta senza riserva alcuna, la gestione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni, termini e condizioni contenute nel presente Contratto e nei relativi allegati, ed in particolare, nel Capitolato speciale di gara e segnatamente la gestione della caffetteria e del bookshop, con eventuale catering, negli spazi specificatamente individuati da Capitolato e dal Progetto Esecutivo all’interno dell’edificio di Palazzo San Xxxxxxx, al piano terra.
2.2 La concessione comprende altresì la realizzazione dei lavori di cui al Progetto esecutivo allegato, nonché l’allestimento funzionale dei locali e degli spazi concessi, inclusa la fornitura e l’installazione degli arredi e delle attrezzature a tal fine necessari, la pulizia e manutenzione dei locali, degli impianti, nonché ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione dei servizi oggetto di concessione, il tutto in conformità alle prescrizioni di cui al Capitolato Speciale, al Progetto esecutivo allegato ed all’Offerta tecnica.
2.3 I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti conformemente alle specifiche indicate nel Capitolato speciale, nell’Offerta Tecnica e nel presente Contratto.
2.4 I locali saranno consegnati al Concessionario entro 10 giorni dalla stipulazione della presente concessione, ovvero in caso di esecuzione d’urgenza, entro 5 giorni dall’aggiudicazione definitiva. In tale data verrà redatto il verbale di consegna dei lavori, dalla cui sottoscrizione decorrono i termini, anche intermedi, di esecuzione ed ultimazione dei lavori.
ART. 3– SEDE
3.1 Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, Xxx xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxx.
In particolare, per l’effettuazione del servizio oggetto del presente Contratto saranno posti a disposizione del Concessionario i seguenti spazi:
piano terra, locale di mq 91,4, cfr. planimetria (Allegato BAR_E_AR_D_002_A_ progetto), con ingresso comune a quello aperto agli utenti delle funzioni culturali pubbliche e con ingresso specifico dall’esterno, sito in Corso Valdocco,
piano interrato, locale di mq 17.9, cfr. planimetria (Allegato BAR_E_AR_D_002_A_ progetto), accessibile tramite vano scala comune ed ascensore, da destinare a spogliatoio per il personale e deposito per gli alimenti.
3.2 Il Concedente si riserva, nel corso della del presente contratto, per motivate esigenze connesse al miglioramento del servizio o su richiesta specifica del concessionario, di variare la dimensione degli spazi assegnati (a titolo di esempio, utilizzo di un déhor esterno), senza aggiornamento di canone. In tal caso, il Concessionario si impegna a provvedere ai relativi allestimenti.
ART. 4 - DURATA
4.1 Il presente contratto ha durata di anni 6 (72 mesi) decorrenti dalla data di consegna dei locali attestata con verbale di inizio attività predisposto e controfirmato dalle parti.
4.2 La realizzazione dei lavori previsti dal progetto allegato agli atti di gara deve essere completata entro e non oltre il termine di cui al successivo art. 10.5, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.1, lett. b).
4.3 Entro la medesima data di cui al punto precedente, dovranno altresì essere forniti tutti gli allestimenti e le attrezzature funzionali ai locali ed allo svolgimento del servizio, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.1, lett. c) e fermo restando il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.
4.4 I servizi di caffetteria e book-shop dovranno essere avviati entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di invio al Comune del certificato di fine lavori e regolare esecuzione, che verrà comunicato al Concessionario a mezzo PEC, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.1, lett. a).
4.5 In caso di ritardo nell’avvio dei servizi, il canone e la royalty di cui al successivo art. 7 saranno comunque dovuti dal Concessionario a partire dalla data di cui al precedente art. 4.4 previsto per l’avvio dei servizi.
4.6 Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dei locali liberi dalle cose, nello stato di efficienza in cui riconosce di averli ricevuti, salvo l’ordinario deperimento derivante dall’uso.
Inoltre, il Concessionario potrà liberamente disporre di tutti gli arredi, le attrezzature ed i supporti di sua proprietà utilizzati nella conduzione dell’attività di cui al presente Contratto, senza alcun obbligo per il Concedente di riscattarli o corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo.
ART. 5 – ORARI DI ESERCIZIO
5.1 I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere garantiti dal Concessionario nei giorni ed orari di apertura della struttura culturale (ad oggi lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica ore 9.00-21.00; giovedì ore 9.00-22.00) nonché, eventualmente, nel più ampio arco temporale indicato nel progetto gestionale presentato dal Concessionario in sede di Offerta tecnica.
Il Concessionario è comunque tenuto a garantire lo svolgimento del servizio durante specifici eventi organizzati dal Concedente, anche ove eccedenti il normale orario di apertura della struttura culturale. Eventuali variazioni dell’orario di apertura della struttura saranno comunicate dal Concedente con congruo anticipo e le richieste saranno disciplinate da apposito regolamento.
5.2 In caso di inosservanza degli orari e dei giorni di apertura sopra indicati, al Concessionario si applicheranno le penali di cui al successivo art. 16.1, lett. d).
Eventuali richieste di variazione, anche temporanea, di tale orario dovranno essere adeguatamente motivate e saranno oggetto di apposito accordo tra il Concedente ed il Concessionario.
ART. 6 - CORRISPETTIVO
6.1 A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.
6.2 Con la presente concessione, il Concedente corrisponde al Concessionario un contributo pari ad € 113.000 € (comprensivo di tutti gli oneri e le imposte,
eventualmente dovute). Nessun ulteriore somma sarà corrisposta ad alcun titolo al Concessionario, il quale nulla potrà pretendere, a qualsivoglia titolo, dal Concedente.
6.3 Sono a carico del Concessionario tutti gli eventuali oneri e le spese che si rendessero necessari per la realizzazione dei lavori nonché per l’allestimento funzionale dei locali e degli spazi concessi, inclusi la fornitura e l’installazione degli arredi e delle attrezzature a tal fine richiesti, la pulizia e la manutenzione dei locali, degli impianti ed ogni altra attività funzionale alla gestione dei servizi, come indicato dall’art. 4 del Capitolato Speciale. Pertanto nessun contributo ulteriore a quello previsto dal precedente punto 6.2 verrà corrisposto al Concessionario a tal fine.
6.4 Il contributo di € 113.000 € (comprensivo di tutti gli oneri e le imposte, eventualmente dovute) sarà erogato proporzionalmente a favore del Concessionario in base all’avanzamento lavori del progetto esecutivo in base all’avanzamento certificato dagli Stati di Avanzamento Lavori (in seguito, per brevità, “SAL”) di cui al D. Lgs. 50/2016, redatti ogni volta che i lavori effettivamente eseguiti, debitamente controllati e verificati nella loro regolare esecuzione e consistenza dalla Direzione dei Lavori, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, e contenuti nell’importo globale come sopra specificato, raggiungano un importo non inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00).
ART. 7 – CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CONCESSIONE
7.1 Il canone di concessione, in conformità all’offerta economica presentata in sede di gara dal Concessionario, è così stabilito:
a) canone annuo a carico del Concessionario, pari ad € al mese;
b) royalty di importo pari al % del valore della produzione annuale del servizio (fatturato), così come da dichiarazione IVA;
c) sconto del % che il concessionario intende applicare al personale dipendente ed in distacco dal Polo nonché ai componenti degli organi del Polo sui prezzi di listino della caffetteria, secondo quanto previsto dal par. 4.2.3 del Capitolato Speciale.
7.2 Il canone di cui al suddetto punto 7.1, lett. a) sarà corrisposto in 12 rate mensili anticipate, da versare entro il giorno 10 del mese, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.1, lett. s).
7.3 Il pagamento della royalty di cui al precedente punto 7.1, lett. b) sarà corrisposto in rata unica, da versare entro il 31 marzo dell’anno successivo sulla base della dichiarazione IVA, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.1, lett. t).
7.4 In nessun caso, il Concessionario potrà pretendere riduzione del canone o della royalty, o rimborsi o indennizzi di alcun genere, per le eventuali minori entrate, anche se dovute a chiusure tecniche dei servizi culturali siti nel complesso monumentale in concessione alla Fondazione Polo del ‘900.
7.5 Nel caso in cui il Polo del ‘900 dovesse avvalersi della facoltà di aggiudicare al Concessionario il servizio di ideazione e produzione di una “linea oggettistica” da immettere nei canali di vendita del bookshop, secondo quanto previsto dall’art. 4.3, lett.
d) del Capitolato speciale d’appalto, verrà applicata al Concessionario la medesima percentuale di royalty sul fatturato prevista ai sensi del precedente art. 7.1, lett. b). In tal caso, il pagamento della royalty sarà corrisposto in rata unica, da versare entro il termine che sarà stabilito dalla Concedente con apposita convenzione.
ART. 8 – MARCHI E DIRITTI D’AUTORE
8.1 Al Concessionario è consentito, durante la vigenza della concessione, l’uso del logo ufficiale del Concedente, per fini commerciali, secondo le modalità regolamentate nel capitolato speciale della concessione.
8.2 Nel caso in cui il Polo del ‘900 dovesse avvalersi della facoltà di aggiudicare al Concessionario il servizio di ideazione e produzione di una “linea oggettistica” da immettere nei canali di vendita del bookshop, secondo quanto previsto dall’art. 4.3, lett.
d) del Capitolato speciale d’appalto, i rapporti tra le Parti saranno regolati da apposita convenzione; in ogni caso il Concessionario accetta fin d’ora di trasferire gratuitamente al Concedente il diritto esclusivo di proprietà intellettuale ed industriale dei prodotti stessi.
ART. 9 - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
9.1 I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, in conformità alle vigenti normative igienico-sanitarie e nel rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato Speciale e nell’Offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara, entrambi ivi integralmente richiamati.
9.2 Il Concessionario dovrà garantire l’assortimento, l’offerta gastronomica e la qualità delle materie prime, per i servizi oggetto di concessione, in conformità alle specifiche di cui al Capitolato Speciale ed a quelle proposte in sede di Offerta Tecnica.
9.3 Il Concessionario sarà l’unico responsabile del trasporto delle derrate presso le sedi del servizio e ad esso spetterà il compito di verificare che detto trasporto sia effettuato con mezzi che garantiscano il mantenimento delle condizioni igieniche e di conservazione degli alimenti sino a destinazione.
9.4 Il Concessionario è tenuto, altresì, a provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, impianti, attrezzature e arredi di cui alla presente concessione, secondo quanto stabilito dall’art. 4.4 del Capitolato Speciale.
9.5 Il servizio di bookshop-merchandising deve essere svolto in conformità a quanto stabilito nel Capitolato speciale al paragrafo 4.3 e nell’Offerta Tecnica.
9.6 Il concessionario dovrà garantire l’assortimento e le caratteristiche qualitative indicati nell’offerta sia gastronomica che editoriale, pena la risoluzione del contratto.
9.7 Il concessionario si obbliga a realizzare la proposta di promozione, comunicazione e divulgazione del servizio come indicata nel piano di comunicazione contenuto nell’Offerta Tecnica. Eventuali modificazioni della proposta grafica o dei programmi di promozione, comunicazione e divulgazione che si rendessero necessari od opportuni nel corso del presente rapporto concessorio dovranno essere espressamente autorizzate dalla Fondazione.
9.8 Il concessionario potrà offrire servizi di catering per eventi realizzati nell’ambito del complesso monumentale, per gli ambiti merceologici di competenza (es. coffee break, light lunch, aperitivo, ecc.), nei limiti e nei modi precisati nel Bando e nel Capitolato Speciale.
ART. 10 – REALIZZAZIONE DEI LAVORI ED ALLESTIMENTO DEI LOCALI
10.1 Posto quanto previsto al precedente art. 6.3, con la stipulazione del presente Contratto, il Concessionario si obbliga ad eseguire i lavori di realizzazione della caffetteria e bookshop secondo quanto previsto dal progetto esecutivo allegato al Disciplinare di gara.
10.2 Tutti i lavori, le opere e gli interventi necessari alla realizzazione del suddetto
progetto, sono a carico esclusivo del Concessionario, e quindi da considerarsi compresi nella presente concessione. I suddetti lavori e l’allestimento dei locali devono essere realizzati secondo il concetto “chiavi in mano”, così come risultano dalla documentazione tecnica contrattuale. Trattandosi di lavori a corpo non si eseguiranno ai fini contabili misurazioni, essendo a carico del Concessionario ogni responsabilità in ordine alle quantità dei materiali e della mano d’opera occorrenti per consegnare i lavori finiti, anche ove tali quantità siano differenti o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni per dare le opere compiute ed idonee all’uso e pertanto le misurazioni che verranno riportate in contabilità SAL saranno valutate esclusivamente in termini percentuali rispetto alle singole categorie come rappresentate nel quadro economico di progetto (rif. Allegato GE004A).
10.3 Eventuali modificazioni dei suddetti lavori che si rendessero necessarie od opportune dovranno essere espressamente autorizzati dalla Fondazione.
10.4 Qualora il Concedente richiedesse modifiche o varianti in corso d’opera, ferma restando l’applicazione dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno valutate con riferimento all’Elenco Prezzi Unitari allegato al Progetto esecutivo. Per le opere ivi non previste si provvederà alla formazione di nuovi prezzi determinati attraverso l’Elenco Prezzi Opere Pubbliche della Regione Piemonte vigente alla data di formulazione dell’offerta da assoggettarsi all’esecuzione delle singole opere e comprensivi degli utili e delle spese generali e degli oneri ordinari della sicurezza, esclusi gli oneri aggiuntivi della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
10.5 I suddetti lavori dovranno essere avviati entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di cantiere ed ultimati nei termini di cui al Progetto Esecutivo ed all’art. 4 del Bando (75 giorni), decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.
10.6 Eventuali ritardi rispetto al termine di cui al precedente art. 10.5 daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al successivo par. 16.1, lett. b).
10.7 Sono altresì a carico del Concessionario tutti gli interventi necessari all’allestimento funzionale dei locali e degli spazi concessi, inclusa la fornitura e l’installazione degli arredi e delle attrezzature a tal fine richiesti, indicati nell’Offerta Tecnica prodotta in sede di gara così come richiesto dal Capitolato Speciale.
10.8 I suddetti allestimenti e gli arredi, nonché le pratiche per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande dovranno
essere ultimati entro il medesimo termine di cui al precedente punto 10.5 ed in caso di eventuali ritardi, si applicheranno le sanzioni di cui al successivo art. 16.1, lett. b).
10.8 L’insieme dei lavori, degli interventi, impianti, attrezzature e arredi realizzati dal Concessionario sarà oggetto, preventivamente all’attivazione dei servizi, di specifico Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori. In tale sede, il Concessionario fornirà: i) i disegni “as built”; ii) i certificati attestanti le caratteristiche tecniche ed i risultati delle prove di controllo e collaudo; iii) tutta la documentazione qualificata sul piano tecnico e funzionale delle opere e degli impianti installati, al fine della formazione del piano di manutenzione del fascicolo dell’opera e ogni altra certificazione necessaria alla dimostrazione della realizzazione a perfetta regola dell’arte. In caso di esito negativo di tale verifica o di riscontrate difformità degli interventi posti in essere rispetto alle previsioni del Capitolato Speciale, dell’Offerta Tecnica e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dal Concedente per porvi rimedio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 16 e 20 del presente contratto.
10.9 L’insieme degli impianti, delle attrezzature ed arredi realizzati dal Concessionario sarà oggetto, prima dell’attivazione del servizio, di specifico accertamento ed inventariazione a cura del Concessionario, unitamente al Concedente. Nella stessa occasione, il Concessionario fornirà copia dei contratti di acquisizione per tutte le forniture di cui al presente articolo e copia di tutte le autorizzazioni specifiche ottenute in base alla vigente normativa.
10.10 Il Concessionario prima dell’inizio dei lavori deve predisporre e consegnare al Concedente il Piano Operativo di Sicurezza e Coordinamento (POS), alla cui osservanza egli sarà tenuto durante tutta l’esecuzione del contratto, unitamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Progetto Esecutivo.
10.11 Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario dovrà redigere e presentare un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica, di esecuzione dei lavori, approvato dalla Direzione dei Lavori, nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione.
10.12 Entro il giorno stabilito per la sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, il Concessionario deve indicare il soggetto a cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell’incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni/malattie professionali, essendo anche
responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei lavori.
ART. 11- CONDIZIONI DI VENDITA
11.1 Il Concessionario dovrà:
a) esporre permanentemente ed in modo ben visibile nei locali adibiti al servizio, l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio;
b) garantire idonea pubblicità ai prezzi dei servizi oggetto della presente concessione, esponendo permanentemente e in modo visibile alla clientela, i prezzi e le tariffe applicate come da listino dei prezzi;
c) rilasciare a tutti i clienti gli scontrini, le fatture e comunque tutti i documenti fiscalmente previsti dalla vigente normativa, utilizzando gli strumenti ed i moduli di legge.
11.2 Il Concessionario è tenuto ad accettare i buoni pasto in uso dai dipendenti del Polo del ‘900. Il concessionario è tenuto inoltre a praticare ai dipendenti del Polo del ‘900 (ed ai lavoratori in distacco), nonché ai componenti degli organi della Fondazione (come da elenco trasmesso e aggiornato periodicamente dalla Fondazione) gli sconti indicati in sede di offerta per il servizio di caffetteria e quelli di cui al par. 4.3 del Capitolato Speciale per il servizio di bookshop.
ART. 12- SICUREZZA
12.1 Il Concessionario si impegna a porre in essere per l'esecuzione della concessione in genere, e dei lavori e servizi oggetto della presente convenzione, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro dei tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose del concedente, degli utenti o di terzi in genere, con particolare riferimento alle norme di cui al D.lgs. n. 81/2008, nonché eventuali successive disposizioni, modificazioni od integrazioni.
12.2 Il Concessionario, inoltre, è tenuto a far osservare tutti gli obblighi di legge, nessuno escluso od eccettuato, per i propri dipendenti, nonché per i dipendenti delle Imprese subappaltatrici/fornitrici relativi alla tenuta del libretto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, contro gli infortuni sul lavoro e malattie (comprese quelle di carattere professionale) ed a quelle altre assicurazioni speciali imposte dalle eventuali condizioni di pericolosità del lavoro.
12.3 Il Concessionario si impegna a fornire opportuna documentazione, a semplice richiesta del Concedente, atta a dimostrare gli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori, manlevando e comunque tenendo indenne il Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità che dovessero derivare, anche indirettamente, dalla gestione del servizio oggetto del presente Contratto.
ART. 13- PERSONALE
13.1 Il Concessionario si impegna ad avvalersi esclusivamente di personale provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.
In particolare, al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, il Concessionario dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli stessi risultanti.
13.2 Il Concessionario è tenuto a fornire al Concedente il nominativo del Responsabile del Servizio preposto alla sovrintendenza dell’esecuzione del contratto, comunicandone le relative variazioni. Il Responsabile del Servizio sarà l’interlocutore del Concedente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto della concessione e sarà, a sua volta, garante e responsabile della corretta organizzazione dei servizi.
13.3 Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari vigenti nonché contrattuali in materia di lavoro,
assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, nonché a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal CCNL di categoria.
13.4 In caso di inadempienza contributiva del Concessionario risultante dal DURC, relativo a personale dipendente del medesimo Concessionario e/o del subappaltatore, il Concedente applicherà l’art. 30, commi 5 e 5bis del D.Lgs. 50/2016. Gli importi corrispondenti a inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti versati dal Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all’art. 17.
13.5 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario e del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, il Concedente applicherà l’art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
13.6 Il Concessionario si obbliga ad impegnare gli addetti nel numero e con le qualifiche professionali indicati nel progetto per l’organizzazione e la gestione del servizio di cui all’Offerta Tecnica, in modo da assicurare la regolarità del servizio in ogni periodo dell’anno, nei giorni e negli orari di apertura previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale per malattie o ferie.
13.7 E’ cura del Concessionario provvedere a che il personale impiegato nell’esecuzione del servizio oggetto del contratto si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga una corretta professionalità verso i clienti, e sia formato in modo adeguato a garantire la qualità del servizio reso al pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del Capitolato Speciale.
13.8 Il Concessionario è altresì responsabile dell’osservanza, da parte del personale impiegato, del rispetto delle prescrizioni imposte dal Capitolato Speciale.
13.9 Il Responsabile del Servizio, entro 15 giorni lavorativi dall’inizio del servizio, dovrà confermare al Direttore dell’Esecuzione del presente Contratto di cui al successivo art. 27, il team professionale indicato nell’Offerta Tecnica, fornendo l’elenco del personale addetto all’esecuzione del contratto, contente i nominativi, i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto sanitario.
13.10 Nel caso in cui il Concessionario debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse del team professionale, il cui curriculum vitae sia stato allegato al progetto tecnico-gestionale dei servizi di cui all’Offerta Tecnica, incluse nell’elenco di cui al precedente comma 9, il Concessionario per il tramite del
Responsabile del Servizio, al fine di mantenere inalterato il livello qualitativo del servizio, ha l’obbligo di informare tempestivamente la Fondazione e di proporre, entro 5 giorni lavorativi, alla sua approvazione il curriculum vitae del sostituto.
ART. 14 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario si obbliga:
a) a conformarsi a tutte le leggi ed i regolamenti in vigore che disciplinano le attività del servizio oggetto della presente concessione;
b) a provvedere a tutti gli adempimenti di legge, ad ottenere tutte le autorizzazioni ed a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie allo svolgimento del servizio;
c) a presentare agli uffici competenti per territorio tutti i titoli abilitativi per la conduzione dell'attività richiesti dalla normativa vigente, espletando tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dei servizi in concessione;
d) ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale, nel Progetto esecutivo, nell’Offerta Tecnica nonché nel presente contratto e nei suoi Allegati. In caso di violazione il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e facoltà di risoluzione dal contratto, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun ulteriore indennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma, rispetto a quello dovutogli per le attività già svolte;
e) ad osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene degli alimenti, la legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande, la legislazione in materia di smaltimento rifiuti, gestione degli imballaggi, nonché a rispettare qualsiasi legge di settore applicabile;
f) ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, salute e prevenzione sui luoghi di lavoro in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni resterà ad esclusivo carico del Concessionario;
g) a svolgere e completare i lavori, il montaggio degli allestimenti e delle
attrezzature richieste dal Concedente entro e non oltre i termini indicati al precedente art. 4.2, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.1, lett. b) e fermo restando il diritto ad ottenere l'ulteriore risarcimento del danno;
h) a realizzare i suddetti lavori secondo le caratteristiche indicate dal Capitolato Speciale e dal Progetto esecutivo allegati ed a rispettare, durante l’esecuzione degli stessi, tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili;
i) a fornire alla Committente, per ogni singolo prodotto oggetto dell'appalto, adeguata garanzia rilasciata ai sensi di legge;
j) a provvedere all’avvio del servizio entro i termini indicati nell’Offerta Tecnica e, comunque, entro il termine indicato al precedente art. 4.4;
k) a dotare, a proprie spese, i locali in concessione delle finiture, arredi, impianti, attrezzature, macchinari, segnaletica interna ed esterna e strumenti idonei e funzionali allo svolgimento dell'attività facendosi totale carico della realizzazione delle opere necessarie, in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, accessibilità, igiene e sanità;
l) a provvedere alle pulizie dei locali, degli arredi, delle apparecchiature e di tutte le attrezzature, fisse e mobili, necessarie ai fini dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto oltre che alla pulizia giornaliera, sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici, come previsto nel Capitolato Speciale;
m) a mantenere in perfette condizioni d’uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria locali concessi, impianti tecnici (elettrici, di sicurezza, ecc.), attrezzature arredi, materiali e prodotti forniti ai fini della corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto;
n) a provvedere a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria di impianti attrezzature, arredi, materiali e prodotti fomiti dal Concessionario qualora detti interventi si rendessero necessari, per il sopraggiungere di eventi non previsti, al di fuori dei programmi predefiniti di manutenzione ordinaria, e che dovranno essere preventivamente comunicati dal concessionario al Concedente, che li autorizzerà di volta in volta;
o) a provvedere alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione dei locali, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale, da effettuare nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, attraverso ditte specializzate;
p) a gestire il servizio oggetto del presente Contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la sua realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto, negli atti di gara e nell'offerta formulata;
q) ad osservare le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assicurazione relative ad infortuni, previdenza ed assistenza;
r) a provvedere a tutte le previdenze necessarie al fine di evitare, nel corso dell’attività, incidenti e danni alle persone, alle strutture, agli altri servizi e a quant’altro esistente nelle zone di lavoro e di deposito nonché nelle zone limitrofe;
s) ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante la durata del presente contratto;
t) a garantire l’assortimento e le caratteristiche qualitative dei prodotti alimentari indicati nell’offerta tecnica, pena la risoluzione del contratto e salvo il diritto del Concedente al risarcimento del maggior danno;
u) a comunicare il nominativo del Responsabile del servizio, che assumerà il ruolo di interfaccia dell’Appaltatore nei confronti della Committente entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto;
v) a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto;
w) a non cedere a terzi il contratto in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e a non subappaltare al di fuori dei limiti di cui all’art. 174 del D. Lgs. 50/2016 e di quanto indicato in sede di presentazione dell’offerta;
x) in caso di subappalto, a depositare subito dopo l’aggiudicazione, la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 11, lett. b) del Disciplinare di gara ed a presentare il contratto con il subappaltatore almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni;
y) a consentire al Concedente di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
z) a manlevare e tenere indenne il Concedente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero eventualmente avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione del presente Contratto;
aa) a provvedere direttamente agli allacciamenti, volture, nonché al pagamento di tutte le utenze necessarie allo svolgimento del servizio (meccaniche, elettriche, idriche, telefoniche ecc.) ad eccezione del servizio di climatizzazione, che resta a carico del Concedente;
bb) a regolamentare l'entrata e l'uscita del personale e dei fornitori per le operazioni di carico e scarico attraverso accessi e spazi appositamente destinati, da definirsi con il Concedente;
cc) a non adibire i locali ad usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzarli per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente contratto e nel Capitolato Speciale, se non previa espressa autorizzazione del Concedente;
dd) ad assumersi il rischio di imprevisti e difficoltà esecutive, a fronte delle quali non potrà richiedere alcun compenso;
ee) a consentire al Concedente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
ff) a fornire, in caso di obblighi non soddisfatti, immediate ed esaurienti spiegazioni e contestuali proposte di soluzioni alternative;
gg) a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Concedente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto;
hh) a fornire al Concedente ogni informazione, reportistica e/o documentazione richiesta dal Concedente o prevista nel rispetto del Capitolato Speciale, anche al fine di agevolare verifiche e controlli;
ii) ad assumere integralmente ogni onere presente o futuro, relativo a imposte, diritti, tasse, ecc., stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali in relazione a qualsiasi aspetto dello svolgimento dei servizi e degli spazi concessi;
jj) ad assumersi integralmente tutti gli oneri relativi a danneggiamenti di qualsiasi natura e al degrado intervenuti, dopo l'avvio dei lavori e del servizio, sui locali concessi e sulle loro adiacenze, ad eccezione dei danni determinati da cause estranee ai servizi prestati e all'occupazione dei locali;
kk) a corrispondere il canone di locazione offerto entro il termine di cui al
precedente art. 7.2;
ll) a corrispondere la royalty nel valore offerto entro il termine di cui al precedente art. 7.3.
ART. 15 – VERIFICHE SUL SERVIZIO
15.1 Oltre alle verifiche svolte in sede di esecuzione dei lavori ai sensi del precedente art. 10, il Concedente si riserva la facoltà di svolgere controlli periodici, anche senza preavviso, sul regolare svolgimento del servizio e sul rispetto degli obblighi derivanti dalla legge, dai documenti di gara e dal presente contratto. In particolare, le suddette verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- la vigilanza sul buon funzionamento del servizio e sul rispetto dei livelli e degli standard di qualità;
- la vigilanza sul rispetto delle scadenze e sugli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;
- il controllo sulla qualità dei prodotti e delle prestazioni, anche in rapporto ai prezzi ed alle tariffe praticate.
15.2 Il Concessionario dovrà tenere informato il Concedente sull’andamento gestionale del servizio affidato, facendo pervenire con cadenza semestrale il resoconto delle attività svolte nonché i dati relativi agli incassi complessivi lordi realizzati nel corso del semestre.
15.3 Il Direttore dei Lavori, entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di completamento dei lavori e dell’allestimento dei locali funzionali all’esecuzione dei servizi in oggetto, disporrà la verifica di regolare esecuzione degli interventi realizzati dal Concessionario, al fine di attestarne la conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale, dal Progetto allegato, dall’Offerta tecnica e dal presente contratto.
15.4 In caso di esito negativo della verifica di cui al precedente comma o di riscontrate difformità degli interventi eseguiti rispetto alle previsioni del Capitolato Speciale, dell’Offerta Tecnica e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dal Concedente per porvi rimedio, fermo restando l’applicazione delle penali, e la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20 nonché dell’art. 1456 c.c..
15.5 In caso di esito positivo della verifica di cui al precedente punto 15.2, il Direttore dei lavori rilascerà il certificato di regolare esecuzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Tale verifica di regolare esecuzione dei lavori in oggetto non esonera comunque l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili al momento della stessa verifica.
ART. 16 - PENALI
16.1 Il Concedente, in caso di inadempienze nel compimento delle prestazioni oggetto della presente concessione, nonché di disposizioni in seguito impartite dal Concedente, potrà applicare al Concessionario le seguenti penali:
a) Ritardo nell’attivazione del servizio (rif. Paragrafo 4.2.1 del Capitolato Speciale):
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo limite indicato nel capitolato;
b) Ritardo nella realizzazione dei lavori o nella fornitura degli allestimenti, degli arredi e nell’installazione degli impianti:
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di ultimazione finale definita dal Progetto esecutivo;
c) Ritardo o mancata ottemperanza, durante l’esecuzione dei lavori, agli Ordini di servizio impartiti dalla Direzione dei Lavori:
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo o inadempienza rispetto al termine per adempiere fissato dalla DL;
d) Mancato rispetto degli orari di servizio (rif. Paragrafo 4.2.2 del Capitolato Speciale):
- fino a € 200,00/giorno per mancato rispetto degli orari di servizio;
e) Inadempimenti, anche parziali, relativi agli obblighi di pulizia dei locali (rif. Paragrafo 4.4 del Capitolato Speciale), fino a € 300,00;
f) Modificazione non autorizzata del team professionale (rif. Paragrafo 4.5, lett. b) del Capitolato Speciale):
- fino a € 200,00 per la riduzione non autorizzata del numero degli addetti;
- fino a € 200,00 per la sostituzione non autorizzata di personale il cui curriculum vitae sia stato allegato all’offerta tecnica
g) Modificazione non autorizzata del progetto enogastronomico (rif. Paragrafo 4.5, lett.
b) del Capitolato Speciale), fino a € 200,00
h) Somministrazione di alimenti o bevande non in perfetto stato di conservazione, salvo l’ipotesi più grave descritta oltre come motivo di risoluzione per inadempimento, fino a
€ 300,00
i) Mancato rispetto degli obblighi in materia di sconti, nonché di accettazione dei buoni pasto (rif. Paragrafo 4.2.3 del Capitolato Speciale), fino a € 200,00
l) Modifica non autorizzata di allestimenti o di arredi rispetto a quanto richiesto nel Progetto esecutivo e nel del Capitolato Speciale, fino a € 500,00. Rientrano in questa fattispecie anche le eventuali violazioni contestate dal Concedente relativamente all’impiego di impianti, attrezzature, arredi, materiali e prodotti forniti non idonei o diversi da quelli richiesti nel Progetto Esecutivo e/o di quelli dichiarati nell’Offerta Tecnica e concordati con il Concedente;
m) Modifica non autorizzata del piano di comunicazione proposto in sede di Offerta Tecnica (rif. Paragrafo 4.5, lett.c) del Capitolato Speciale), fino a € 200,00;
n) Modifica non autorizzata degli allestimenti proposti in sede di offerta, fino a € 500;
o) Mancato adempimento agli obblighi di manutenzione ordinaria (rif. Paragrafo 4.4 del Capitolato Speciale), fino a 200 €;
p) Mancato adempimento agli obblighi di manutenzione straordinaria (rif. Paragrafo 4.4 del Capitolato Speciale), fino a 200 €;
q) Mancato adempimento agli obblighi di pulizia o sanificazione o disinfestazione dei locali secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale (rif. Paragrafo 4.4 del Capitolato Speciale), fino a 200 €;
r) Ritardo o mancato pagamento del canone annuo entro i termini di cui al precedente art. 7.2 del presente contratto:
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine;
s) Ritardo o mancato pagamento della royalty entro i termini di cui al precedente art. 7.3 del presente contratto:
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto termine.
16.2 Inoltre, in caso di esito negativo della verifica di regolare esecuzione ai sensi del precedente par. 15.4 del presente contratto, il Concedente potrà applicare una penale
pari al 0,1 per mille dell’importo del contratto per ogni lavoro e/o allestimento rilevatosi non conforme. Si specifica che rientra tra le fattispecie di esito negativo della verifica di regolare esecuzione il caso in cui essa non sia resa possibile per causa imputabile al Concessionario.
16.3 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti 16.1 e 16.2 saranno contestati per iscritto al Concessionario, il quale potrà replicare per iscritto entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette deduzioni del Concessionario non pervengano entro il suddetto termine di 5 giorni ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Concedente, a giustificare l'inadempienza, potranno applicarsi le penali stabilite, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
16.4 Il Concedente procederà all'eventuale addebito delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Concessionario, ovvero potrà avvalersi della garanzia definitiva rilasciata da quest’ultimo, senza bisogno di previa diffida.
16.5 In ogni caso l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Concedente di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 20 e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
16.6 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.
ART. 17 - GARANZIE
17.1 Il Concessionario ha prestato la cauzione definitiva allegata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della garanzia si applica quanto previsto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
17.2 La garanzia definitiva è rilasciata con le modalità e nelle forme di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016. Essa opera per tutta la durata del presente Contratto; il Concessionario sarà liberato dalla garanzia solo previo consenso in forma scritta del Concedente.
17.3 La cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, pertanto il Concedente ha
diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione di penali.
17.4 Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Concedente. In caso di inottemperanza, il Concedente potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 20.
ART. 18 – RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO E POLIZZA ASSICURATIVA
18.1 E' a carico del Concessionario la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del Concedente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.
18.2 Il Concessionario ha presentato una polizza assicurativa “all risks” contro la responsabilità civile per tutti i rischi connessi con l’esercizio e la gestione dei servizi oggetto della concessione e per i sinistri e danni in genere a persone e/o cose a copertura anche della responsabilità civile del concedente, dei suoi ausiliari, del concessionario, delle eventuali imprese appaltatrici di quest’ultima, degli eventuali ausiliari, fornitori e chiunque abbia a che fare con le attività che dovranno svolgersi nell’ambito della concessione, per un massimale di € , allegata al presente contratto. Resta tuttavia ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per i danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza ovvero per i danni eccedenti i massimali assicurati.
18.3 Il Concessionario ha altresì presentata una polizza assicurativa conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di gara, per la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento e della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale di Euro , allegata al presente contratto. La suddetta polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a euro. Resta tuttavia ferma
l'intera responsabilità del Concessionario anche per i danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza ovvero per i danni eccedenti i massimali assicurati.
18.4 Ogni eventuale modificazione delle polizze sottoscritte dovrà necessariamente essere prima autorizzata dal Concedente.
18.5 Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui ai precedenti commi 18.2 e 18.3, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
18.6 Il Concessionario ed i suoi assicuratori rinunciano fin d’ora ad ogni ricorso o azione di rivalsa nei confronti del Concedente e dei suoi dipendenti.
ART. 19 – CESSAZIONE
Per la cessazione della concessione si applica l’art. 176 del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibile.
ART. 20 - RISOLUZIONE E RECESSO
20.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 3bis.3 del Disciplinare di gara, il venir meno, durante l’esecuzione del contratto, dei requisiti prescritti dal Disciplinare di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte del Concedente.
20.2 Il contratto può essere risolto nelle ipotesi e con le modalità di cui all'art. 108 D.Lgs. 50/2016.
20.3 Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 codice civile, il contratto può essere risolto, ad insindacabile giudizio della Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., senza bisogno di affidare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
• nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del Concessionario nell'esecuzione del contratto;
• nel caso di ingiustificata sospensione del contratto da parte del Concessionario;
• nel caso di subappalto non autorizzato;
• nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
• nel caso di fallimento, messa in liquidazione, cessazione dell’attività o altre procedure concorsuali del Concessionario;
• nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
• nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 11 del presente Contratto;
in caso di mancato pagamento di rate 3 mensili del canone fisso di concessione o di una rata annuale di royalty, qualora siano inutilmente decorsi sessanta giorni dal termine di scadenza;
in caso di ripetute violazioni delle modalità di svolgimento dei servizi;
in caso di inadempimento da parte del concessionario degli obblighi assicurativi anche a favore di terzi ai sensi del precedente art. 18.2 e 18.3;
in caso di sospensione dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
in caso di somministrazione di alimenti o bevande avariati, o comunque dannosi per la salute, se dalla somministrazione derivi un danno per uno o più clienti;
in caso di grave e reiterata violazione degli obblighi derivanti dal Capitolato in materia di rispetto dell’edificio museale, delle sue pertinenze e delle opere ivi contenute;
in caso di mancato reintegro della garanzia definitiva di cui al precedente art. 17.4;
nel caso in cui nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 D.Lgs. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso le prefettura risultino positivi;
in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata, ancorché non espressamente richiamata dal presente articolo.
20.4 Nel caso di risoluzione, il Concedente si riserva il diritto di escutere la garanzia definitiva prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di importo equivalente, che sarà comunicata al Concessionario a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Concedente al risarcimento dei danni subiti ed in particolare essa si riserva di esigere dal Concessionario il rimborso dei maggiori costi derivanti dalla stipulazione di una nuova concessione o, comunque, dalla necessità di provvedere in altro modo alle prestazioni oggetto della concessione medesima.
20.5 Nel caso in cui il Concedente accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, egli formula la contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, il Concedente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Concessionario.
20.6 In caso di inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Concedente, a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, il Concedente stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Concedente; resta salvo il diritto del Concedente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
20.7 Il recesso è ammesso nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
20.8 Il Concessionario, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
20.9 Il Concedente, in caso di risoluzione o di recesso esercitato ai sensi dei commi precedenti, nonché nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, potrà interpellare
progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, procedendo con lo scorrimento della graduatoria, al fine di stipulare una nuova concessione per l’affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.
ART. 21 –VARIANTI
21.1 La Committente si riserva la facoltà di apportare, a suo insindacabile giudizio, modifiche alla presente concessione, nei casi e con le modalità previsti dall'art. 175 del D.Lgs. 50/2016.
21.2 Il Concessionario non potrà, in corso di esecuzione del contratto, apportare varianti o modifiche al contratto salvo espressa autorizzazione scritta del Concedente. In caso di varianti non autorizzate il Concessionario non potrà richiedere maggiori somme, indennizzi, indennità e/o risarcimenti di sorta e, anzi, se richiesto, sarà tenuto alla rimessa in pristino della situazione preesistente.
ART.22 - SUBAPPALTO
22.1 Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, in quanto applicabile, conformemente a quanto dichiarato dal Concessionario in sede di offerta.
22.2 Il Concessionario ha depositato presso il Concedente, dopo l’aggiudicazione, la seguente documentazione: i) il nome del/i subappaltatore/i coinvolti nei lavori o nel servizio ed i relativi dati anagrafici, i recapiti ed i rappresentanti legali, ai sensi dell’art. 174, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ii) la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’articolo
80 del D.Lgs. n. 50/2016; iv) la dichiarazione del concessionario relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.
22.3 Il subappaltatore si impegna a depositare, almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto di subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) in caso di subappalto dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), redatto nel rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Progetto Esecutivo e del POS redatto dall’appaltatore.
22.4 Il subappaltatore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto, pena la revoca dell’autorizzazione al subappalto.
22.5 In caso di subappaltatore nei confronti del quale sussistano uno o più motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il Concessionario è tenuto alla sostituzione.
22.6 Il subappaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo art. 23.
ART. 23 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
23.1 Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto.
23.2 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, le transazioni eseguite in riferimento al presente contratto dovranno riportare il codice identificativo della gara in oggetto (CIG7626261DA7).
23.3 Il Concessionario deve comunicare alla Committente eventuali variazioni circa gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 o circa le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
Tutte le dichiarazioni di cui al presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui si allega un modello (ALLEGATO C), ai sensi del D.P.R. 445/2000.
23.4 Il Concedente potrà risolvere il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.
23.5 Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro 30 giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi previsti.
23.6 Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI
Il Concessionario autorizza il Concedente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e del GDPR 679/2016, al trattamento dei propri dati personali ai fini dell'esecuzione del presente Contratto.
ART. 25 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il T.A.R. Piemonte e, anche nel caso in cui il Concessionario sia un soggetto di diritto straniero, sarà applicabile la legge italiana.
ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI e TRATTAMENTO FISCALE
Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative, inerenti e conseguenti al Contratto ed alla sua esecuzione, nessuna esclusa, nonché tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e fiscali, anche per la relativa registrazione in caso d’uso.
ART. 27 –DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
27.1 Il direttore dell’esecuzione del contratto (di seguito per brevità “il Direttore”) è il xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx; egli verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 101 D.Lgs. 50/2016.
27.2 Il direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dal Concedente, assicurando così la regolare esecuzione del contratto.
27.3 Ai fini della verifica di regolare esecuzione dei lavori effettuati per la realizzazione e l’allestimento della caffetteria di cui al precedente art. 15.3, è altresì individuato un direttore dei lavori, designato nella persona dell’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
ART. 28 - CLAUSOLE FINALI
28.1 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.
28.2 Qualunque modifica al presente Contratto, al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 21, non potrà aver luogo né potrà essere provata che mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti.
28.3 L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.
28.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Concedente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.
ALLEGATI
a) Garanzia definitiva;
b) Polizze assicurative;
c) Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa ai fini della tracciabilità, ai sensi degli art. 4.5 e 11.3 del presente contratto;
d) Offerta tecnica ed offerta economica del Concessionario.
Letto, confermato e sottoscritto
Torino, lì
Per Il Polo del ‘900 per il Concessionario Il Presidente
Xxxxxx Xxxxx
Si approvano specificamente, ai sensi dell’art. 1341, le clausole di seguito elencate: Art. 7- Canone di concessione e royalty;
Art. 9- Caratteristiche del servizio; Art. 11-Condizioni di vendita;
Art. 14- Obblighi a carico del Concessionario; Art. 16- Penali;
Art. 21- Varianti;
Art. 18- Responsabilità del Concessionario e polizza assicurativa; Art. 15- Verifiche;
Art. 19- Cessazione;
Art. 20- Risoluzione e recesso; Art. 25- Foro competente.
per il Concessionario
Esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R.
445/2000
ALLEGATO C)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000)
Il/La Sottoscritto/a
Nato/a a Prov. il
Residente a Prov. Via
Cod. Fisc.
In qualità di rappresentante legale della:
Denominazione
Sede legale in Prov. Via
Cod. Fisc. Part. IVA
DICHIARA
- che, come stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il conto corrente bancario o postale sotto riportato è “DEDICATO”, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche:
IBAN
Paese CIN EUR CIN ABI CAB Numero conto
- che la/e persona/e delegata/e ad operare su tale conto sono:
Cognome e Nome | Luogo di Nascita | Residente (Luogo e indirizzo) | Codice Fiscale |
- che il conto è da riferire:
al contratto rep. n. del
a tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con Fondazione Polo del ‘900
- di essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 del D. Lgs. 196/2003)
LUOGO E DATA FIRMA DEL DICHIARANTE
La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta ed inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica.