COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI Presidente
(NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) XXXXXXXXX DE XXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) XXXXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXXX DE XXXXXX XXXXXX
Nella seduta del 14/06/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La ricorrente stipulava con l’intermediario convenuto, nel marzo 2012, un contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di un’autovettura, del quale lamenta: 1) usurarietà ed anatocismo (pari al 25,98%), dimostrabile, a suo avviso, dalla combinazione del T.A.E.G. (pari al 10,98%) con gli interessi di mora (pari al 15%), “oltre il piano d’ammortamento alla francese e senza aggiungere le spese incasso rata (pari a 2,90 al mese per 72 rate per un totale di 208,80 euro)”; 2) sproporzione ed eccessiva onerosità delle spese assicurative (pari ad euro 1.324,01) rispetto al servizio offerto; 3) sproporzione delle spese di istruttoria pari ad euro 250,00; 4) violazione delle norme sulla trasparenza dei contratti bancari e finanziari. In virtù di tali vizi, la ricorrente richiedeva, in sede di reclamo, il ricalcolo del finanziamento in quanto “a tasso usura”, oltre alla sospensione del pagamento delle rate per un anno.
Riscontrato negativamente il reclamo, l’istante chiede al Xxxxxxxx ABF il ricalcolo del finanziamento per usura e per tutte le altre gravi irregolarità lamentate, oltre che alla sospensione per almeno un anno del pagamento delle rate ricalcolate e, in subordine, il rimborso per danni di impoverimento indebito economici, familiari e di salute pari ad euro 10.000,00.
Costituitosi ritualmente, l’intermediario chiede il rigetto di tutte le doglianze avanzate dalla ricorrente poiché irricevibili, inammissibili e comunque nel merito totalmente infondate. Precisato anzitutto che il contratto di finanziamento stipulato dalla ricorrente prevede la restituzione del finanziamento mediante il versamento di n° 47 (e non 72 come asserito dall’istante) rate mensili dell’importo di euro 216,00 ciascuna e di una rata finale pari ad euro 3.238,00, la resistente eccepisce in via preliminare, l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso per genericità della domanda e per la sua non corrispondenza con la richiesta specificata nel preventivo reclamo trasmesso in data 5 ottobre 2015. Nel merito, l’intermediario resistente sottolinea l’assoluta infondatezza delle doglianze inerenti all’usurarietà ed all’asserito anatocismo applicato al contratto di finanziamento in esame, rilevando in particolare che: 1) il tasso del finanziamento al momento della stipula del contratto non superava il tasso soglia di usura giacché, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, gli interessi di mora applicati al contratto di finanziamento non vanno computati nel calcolo del TEG; 2) l’asserito effetto anatocistico discende dall’erroneo convincimento dell’istante che il sistema di ammortamento alla francese comporti la capitalizzazione degli interessi, che trascurerebbe il necessario distinguo tra le due diverse nozioni di interesse semplice e di interesse composto.
DIRITTO
Il Collegio deve anzitutto rigettare l’eccezione di irricevibilità per non corrispondenza fra i motivi di reclamo e i motivi di ricorso, stante la sostanziale coincidenza della richiesta espressa dalla ricorrente in sede di reclamo e di ricorso, in quanto è orientamento ormai consolidato dell’ABF (e v., per tutte, dall’ABF Napoli, n. 5814/2015) che il ricorrente “può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell’intermediario segnalata nel reclamo”.
Venendo all’esame del merito del ricorso, il Collegio deve anzitutto rilevare che, come correttamente eccepito dalla resistente, il contratto di finanziamento in esame prevede la restituzione del finanziamento mediante il versamento di n° 47 rate, e non già n. 72, come asserito dalla ricorrente.
Tanto premesso, il Collegio ritiene infondata la principale contestazione mossa da parte attrice vertente sulla presunta usurarietà del finanziamento in esame, in quanto la ricorrente, al fine di dimostrare il superamento del tasso soglia, ha erroneamente incluso il tasso di mora nel calcolo del TEG. Questo Xxxxxxxx ritiene infatti di aderire all’orientamento ormai consolidato dell’ABF, consacrato anche da alcune pronunce del Collegio di coordinamento (e v., ad es., n. 2666/2014), che nega l’effetto usurario derivante dall’operazione di “sommatoria” del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, in vista del relativo confronto col “tasso soglia” individuato con riguardo al momento della stipulazione del mutuo e delle conseguenze che se ne intendono trarre sotto il profilo dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 1815, comma 2°, c.c.
Questa impostazione risulta del resto coerente con quanto statuito dall’art. 19, 2° paragrafo, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CEE, che prescrive che “al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi”. In termini
analoghi, l’art. 4, n. 13, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi a immobili residenziali, la quale è stata approvata dal Parlamento europeo il 10 settembre 2013 con emendamenti, espressamente prevede che dal costo totale del credito “sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito”. Infatti, “il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito” (art. 19, 3° paragrafo, direttiva 2008/48/CE). Invero, gli interessi moratori realizzano una liquidazione preventiva e forfettaria del danno risarcibile e, pertanto, la clausola che ne determina convenzionalmente l’ammontare è certamente assimilabile alle “penali” cui fanno specifico riferimento i testi comunitari.
D’altra parte, militano nel senso indicato anche dalle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura, le quali dispongono che “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo” sono esclusi dal calcolo del TEGM (paragrafo C4, Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG).
Parimenti infondata è la doglianza della ricorrente relativa al presunto effetto anatocistico del contratto di finanziamento in esame, dovuto al sistema di “ammortamento alla francese”.
Il Collegio deve al riguardo preliminarmente rilevare che il ricorrente formula un’eccezione del tutto generica, non suffragata da alcuna contestazione in merito.
In ogni caso, il Collegio ricorda che l’essenza del sistema di rimborso alla francese è nella formula matematica iniziale, in cui si definisce l’importo che consente di rimborsare il prestito con un numero predefinito di rate costanti contenenti una quota capitale (crescente) e una quota interessi (decrescente); di conseguenza, lo schema di riferimento per la costruzione del piano di ammortamento è rappresentato dalla relazione tra l’ammontare del prestito erogato e le rate, in quanto la somma mutuata è uguale alla sommatoria delle rate attualizzate pagate dal debitore in ciascun periodo.
Tanto premesso, va ricordato che le argomentazioni alla base della presunta illegittimità della modalità di ammortamento diffusamente utilizzata nella prassi bancaria sono state più volte rigettate dai tre Collegi di questo Arbitro (e v., per tutti, ABF Napoli, n. 4115/14), che hanno concordemente escluso la sussistenza di “controindicazioni di principio alla scelta del metodo in questione - come di qualsiasi altro, in assenza di divieti o imposizioni di legge - e che la questione piuttosto si sposta sulla sufficiente contezza che del metodo (e delle conseguenze) ne abbia la parte mutuataria”. Ebbene, nel caso in esame, il Collegio rileva che, dalla documentazione in atti, non sia ravvisabile il difetto di informativa e trasparenza lamentato dalla ricorrente.
Parimenti infondate sono le doglianze relative alla presunta sproporzionalità delle spese assicurative (pari ad euro 1.324,01) e delle spese istruttorie (pari ad euro 250,00), nonché alla violazione delle norme sulla trasparenza dei contratti bancari e finanziari.
Il Collegio rileva infatti che il contratto di finanziamento, con l’indicazione delle relative spese (assicurative e istruttorie), risulta essere sottoscritto dalla ricorrente, con la conseguenza che la cliente ne era ab origine a conoscenza; conseguentemente le lamentele sollevate ex post dalla stessa appaiono inerenti a circostanze che non possono essere considerate sopravvenute, né tanto meno sconosciute.
Neppure è dato riscontrare, infine, un superamento del tasso soglia, in quanto dall’elaborazione dei dati risultanti dalla documentazione in atti, è emerso che il TEG, nel caso si specie, è pari al 15,98% e, di conseguenza, inferiore alla soglia vigente nel trimestre di riferimento (pari al 16,975%) individuata nelle serie storiche dei tassi effettivi
globali medi della Banca d’Italia. Nel calcolo del tasso questo Collegio ha peraltro incluso, come da contratto, anche la polizza “furto incendio (pacchetto blu)” perché a protezione del bene oggetto di finanziamento, ma non invece anche l’ulteriore copertura “Gap 10.000 E”, da reputarsi non obbligatoria giacché permette al proprietario che viene risarcito per il furto o il danno irreparabile di un’automobile di recuperare la differenza (il “gap”, appunto) tra il prezzo di acquisto dell’auto e la valutazione che l’auto ha al momento dell’evento dannoso [di quest’ultima è stata inclusa la sola parte commissionale incamerata dall’intermediario di 51,09 euro, sulla scorta delle disposizioni della Banca d’Italia sui “Quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull’usura”, che al punto C4 (“trattamento degli oneri e delle spese”) prevedono che “laddove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l’esclusione deve essere limitata all’importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione. Di conseguenza, se l’intermediario erogante trattiene parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di polizza assicurativa, gli importi trattenuti vanno inclusi nel TEG”].
In considerazione delle ragioni che precedono, le domande del ricorrente non appaiono fondate.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1