Contract
Accesso a corrispondenza e/o agli atti detenuti dall’Agenzia del Demanio aggiuntivi o modificativi dell’atto di transazione e permuta relativo a beni immobili di proprietà dell’accedente
Ricorrente: …..
contro
Amministrazione resistente: Agenzia del Demanio
FATTO
La Sig.ra ….. ha presentato all'Agenzia del Demanio un’istanza di accesso alla corrispondenza e/o agli atti aggiuntivi o modificativi dalla data del 6.7.2005 aventi ad oggetto l’atto di transazione e permuta del 06.7.2005 - rep. …../…..
A sostegno dell’istanza ha dedotto il proprio interesse a verificare l'eventuale modifica delle condizioni e dei patti contenuti nell'atto di transazione e permuta rep. n. …../….. in quanto proprietaria di beni immobili ricadenti nel compendio oggetto dell'atto, ed avendo interesse ad una eventuale contestazione di nuove e/o diverse pattuizioni, ove pregiudizievoli per la sua posizione.
L'Agenzia del Demanio-Direzione Regionale ….. rilevava in prima battuta l’inesistenza di atti novativi o modificativi, intervenuti tra le medesime parti e con le medesime formalità, dell'atto di "transazione e permuta" ed, a seguito di tale risposta, l’istante precisava di non aver circoscritto la richiesta d'accesso ad atti aventi “le medesime formalità” dell’atto transazione e permuta, avendo più ampiamente domandato accesso a qualsivoglia ulteriore atto (rispetto alla transazione) eventualmente posto in essere ed in possesso dell’Agenzia.
Riscontrando la nota di precisazione l’Agenzia deduceva, questa volta, che l'istanza era generica ed afferente ad intere categorie di documenti, il che avrebbe comportato lo svolgimento di una non consentita attività di indagine ed elaborazione.
A seguito della reiterazione dell’istanza di accesso, dove la ricorrente rilevava che non era necessaria alcuna elaborazione di dati e “dettagliava" l'istanza di accesso - ritenuta generica dall’Agenzia - indicando specificamente una serie di atti e documenti e manifestando, altresì, la propria disponibilità a recarsi presso gli uffici dell’Amministrazione, al fine di ricercare e reperire la documentazione di interesse, l'Agenzia, con nota del 14.07.2017 negava l’accesso, con una diversa motivazione consistente nella mancanza di prova della titolarità di cespiti ricompresi nel compendio oggetto della transazione in questione e nella genericità del manifestato interesse economico di investimento sui suoi immobili o, comunque, su quelli ricompresi nel predetto compendio.
A seguito dell’ulteriore diniego la Sig.ra ….. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
L’Agenzia del Demanio ha fatto pervenire una nota in cui rileva che, con nota acquisita al protocollo dell’Agenzia in data 11.08.2017, la Sig.ra ….. ha integrato ulteriormente la propria istanza di accesso, come richiesto dall’Amministrazione, fornendo la prova di essere titolare di specifici beni immobili ricadenti nell'oggetto della transazione e precisando di avere interesse a compiere investimenti con riguardo a taluni altri cespiti appartenenti a terzi e facenti parte del compendio oggetto dell'atto di transazione e permuta.
In ragione di quanto sopra, nel trasmettere l’integrazione prodotta dall’istante, che tuttavia non risulta leggibile, l’Agenzia dichiara di aver parzialmente accolto la istanza di accesso specificando che con l'atto di transazione e permuta del 2005, ancora in corso di esecuzione tra le parti senza che sia intervenuto alcun accordo novativo o modificativo del medesimo, sono stati definiti gli assetti proprietari delle aree demaniali ricadenti nel Comune di …..
In parziale accoglimento rimetteva, in allegato, il documento denominato "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" indicato nell'atto di permuta con la lettera D, e rigettava, invece, la istanza di accesso con riguardo agli ulteriori allegati all'atto, indicati con le lettere da A) a V/5), nonché i documenti richiesti con le lettere 2,3,5,6,8 sul presupposto che non ravvisava alcun collegamento tra i medesimi e l'interesse all'accesso rappresentato nell'istanza.
In merito alle richieste di cui alle lettere 4 e 7 l’Agenzia evidenziava che non erano presenti agli atti
d'ufficio tipologie di documenti di cui alle lettere sopra indicate.
La Commissione, nella seduta del 28 settembre 2017, ha invitato l’Amministrazione a trasmettere una copia leggibile dell’ultima integrazione dell’istanza di accesso e la ricorrente ad indicare specificamente gli atti per i quali permane un interesse all’accesso ed alla decisione del ricorso, a seguito della nota dell’Agenzia di parziale accoglimento della sua istanza.
Le parti hanno fornito i documenti e i chiarimenti richiesti
DIRITTO
La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Con riferimento all’interesse all’accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della titolarità in capo all’istante di specifici beni immobili ricadenti nell'oggetto della transazione, nonché in virtù della qualità della stessa di socia della società che ebbe a stipulare l’atto transattivo, circostanza rilevata dalle società controinteressate che sono intervenute in questa sede, non ostando alla sussistenza dell’interesse personale la possibile conoscenza degli atti in virtù della qualità rivestita in seno all’ente partecipato.
Osserva, inoltre, la Commissione che, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 l’accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, che, nella specie possono consistere nelle possibili iniziative da intraprendere in relazione alla mancata o incompleta esecuzione dell’atto transattivo, ovvero nella possibile lesione di interessi riguardanti i beni di proprietà dell’istante.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza
di accesso nei sensi di cui in motivazione.
(Decisione della Commissione per l’accesso adottata nella seduta del 19 dicembre 2017).