POLIZZA INCENDIO-FURTO-KASKO AI VEICOLI DEGLI AMMINISTRATORI, DEL SEGRETARIO E DEI DIPENDENTI
Lotto 7
POLIZZA INCENDIO-FURTO-KASKO AI VEICOLI DEGLI AMMINISTRATORI, DEL SEGRETARIO E DEI DIPENDENTI
Edizione 07/2018
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, la Parti attribuiscono il significato qui precisato.
- per Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- per Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
- per Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per Società: l'impresa assicuratrice;
- per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei
danni che possono derivarne;
- per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la
garanzia assicurativa;
- per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- per Scoperto : la percentuale del danno indennizzabile che rimane a
carico dell’assicurato per ciascun sinistro con il minimo non indennizzabile pattuito.
DESCRIZIONE E OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE INCENDIO-FURTO-KASKO
La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli per i quali è operante l'assicurazione, conseguenti a:
a) KASKO - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica sia su area privata;
b) INCENDIO - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio o esplosione, azione del fulmine;
c) FURTO - (totale o parziale) e rapina consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina nonché i danni da scasso, anche se prodotti allo scopo di asportare oggetti contenuti nel veicolo medesimo e non assicurati ; sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina;
d) EVENTI SOCIO-POLITICI - quali tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio. Sono compresi i danni derivanti da atti vandalici con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento ed in nesso causale con lo stesso;
e) EVENTI NATURALI - quali inondazioni, alluvioni, tempeste di vento, cicloni, tifoni, trombe d'aria, uragani, caduta di grandine e di neve, mareggiate, terremoti, maremoti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche ed esplosioni naturali;
f) EVENTI DIVERSI - quali rottura di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere.
Sono compresi in garanzia i pezzi di ricambio e gli accessori di serie in genere se stabilmente installati sul veicolo.
Sono esclusi dalla garanzia gli accessori fono- audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili non incorporati e validamente fissati e comunque non di serie.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.)
Art. 2 - Altre assicurazioni.
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate, comprese per i beni assicurati anche eventuali polizze stipulate da terzi.
Art. 3 - Pagamento del premio.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno successivo al pagamento.
Se l'Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, intendendosi con ciò quanto sopra descritto, ferme le successive scadenze.
Tutto quanto sopra è valido anche per il pagamento della prima rata di premio, con un periodo di mora di 30 giorni.
La società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità, secondo quanto stabilito dalla Legge.
Art. 3 bis - Tracciabilità dei pagamenti.
In ottemperanza all'articolo 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii, la stazione appaltante, la Società e l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto.
Se la Società, o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di in cui ha sede il Contraente della presente polizza.
Art. 4 - Forma delle comunicazioni del Contraente.
Tutte le comunicazioni, esclusa quella prevista all'art. 9, devono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma o telefax o altro mezzo tecnologico idoneo, atto a comprovare la data ed il contenuto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Direzione della Società
Art. 4 bis - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Art. 5 - Variazione del rischio.
1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. 3. L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione.
Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto.
Art. 7 - Aggravamento del rischio.
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art. 7 bis - Diminuzione del rischio.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8 - Dichiarazioni inesatte del Contraente in assenza di dolo o colpa grave. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.14 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 14 bis (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 14 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente, l’Assicurato i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando ne hanno avuto conoscenza (art.1913 C.C.).
Inoltre il Contraente o l’Assicurato devono quanto possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società, secondo quanto previsto dalla Legge, ai sensi dell’art. 1914 C.C.
Il Contraente o l’Assicurato devono altresì fare nei trenta giorni successivi dichiarazione scritta all’Autorità competente, inviandone copia alla Società.
È inoltre fatto obbligo al Contraente od all’Assicurato di conservare tracce e residui del sinistro, fino alla presa visione di tali reperti da parte della Società.
Il Contraente o l’Assicurato devono consentire alla Società l’effettuazione delle indagini e degli accertamenti necessari.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art.1915 C.C.).
Art. 10 - Durata del contratto / Proroga della garanzia.
Il presente contratto si intende stipulato per la durata di anni 3 e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti.
Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge, il Contraente può richiedere la ripetizione del contratto per una durata ed alle condizioni contrattuali-economiche pari a quelle originarie, inoltrando richiesta scritta alla Società entro tre mesi antecedenti la scadenza.
Resta comunque inteso che, per esigenze legate alle procedure necessarie per l'individuazione di una nuova Società il contratto potrà essere prorogato per un periodo massimo di tre mesi. In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, ovvero dopo ogni anno assicurativo, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R
In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio
Art. 11- Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.
Art. 12 - Foro competente.
Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge.
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie.
Art. 14 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali.
1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, entro tre mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 5 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali
2. L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 14 bis – Clausola di recesso.
1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 15 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore,
ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO-FURTO-KASKO
Art. 15 - Esclusioni.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
b) conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
c) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
d) verificatisi durante la partecipazione dei veicoli a gara o competizioni sportive e alle relative prove;
e) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, salvo se conseguenti a furto totale:
Altresì, limitatamente alla garanzia kasko, l'assicurazione non comprende i danni:
f) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore x xxxxx in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
g) verificatisi in occasione di attività estranea agli scopi del servizio o missione del Contraente dell'Assicurato e/o Conducente, e comunque di attività illecita;
h) determinati da vizi di costruzione;
i) cagionati da operazioni di carico e scarico;
l) subiti a causa diretta di xxxxxxx a spinta o a mano nonchè di traino che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
m) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camera d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.
n) verificatisi durante gli spostamenti dal luogo di residenza alla sede di lavoro, se avvenuti al di fuori
dell’ambito della missione (rischio in itinere);
o) a veicoli preposti alla cura ed al trasporto di malati o feriti;
Art. 16 - Forma dell'assicurazione.
Le garanzie tutte della presente polizza sono prestata nella forma "a primo rischio assoluto" fino a concorrenza di € 20.000 per ciascun veicolo assicurato.
Pertanto al presente contratto non si applicano i disposti dell'art, 1907 del C.C.
Art. 17 - Riparazione-sostituzione "in natura" delle cose rubate o danneggiate.
La Società ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.
Art. 18 - Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate.
Salvo il disposto dell'art. 17, il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:
- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, alla carrozzeria ed alle parti elettriche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazione, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonchè le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.
L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Limitatamente ai sinistri avvenuti entro i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione, il valore commerciale si deve intendere il prezzo di acquisto del veicolo a condizione che venga esibita fattura di acquisto ferme restando però le disposizioni contenute nell’ultimo comma del presente articolo in tema di indennizzo dell’IVA, resta inteso che non sono indennizzabili le spese del veicolo.
Qualora l’Assicurato, al momento del sinistro debba scaricarsi ai sensi di legge l’IVA, gli indennizzi saranno effettuati al netto di detta imposta; se lo scarico dell’IVA non è possibile l’indennizzo comprenderà anche detta imposta.
Art. 19 - Liquidazione del danno - nomina dei periti.
La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo tra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti:
Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l’Ente.
I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le Parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo è a carico della parte totalmente soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra Società e Assicurato in parti uguali.
Art. 19 bis – Mediazione per la conciliazione delle controversie.
Il 20 Marzo 2010 è entrato in vigore il D.lgs. n. 28 del 04/03/2010 in materia “Mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali”.
Tale decreto ha previsto la possibilità per la soluzione di controversie civile anche i materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un organismo di Mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia.
Nel caso in cui il contraente o l’assicurato intendano avvalersi di tale possibilità potranno far pervenire la richiesta di mediazione depositata presso uno di tali organismi.
Dal 20/03/2011 il tentativo di Mediazione è obbligatorio cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione con esclusione di quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti che è diventata obbligatoria soltanto dal 20/03/2012.
Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo.
La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno in Euro presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, la Società rimborsa il danno semprechè l'Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all'Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato, rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo, rilasciati dagli Uffici competenti. La Società, in caso di furto parziale e/o furto totale e/o danno kasko, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:
- il certificato di chiusa istruttoria dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo.
Art. 21 - Recuperi.
Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore del recuperato realizzato prima del pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito dall'art. 18) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perchè questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.
Art. 22 - Franchigia per sinistro.
Per ogni sinistro verrà applicata la franchigia e/o lo scoperto indicato sul Certificato di Assicurazione.
Tale franchigia e/o scoperto non sarà applicato alle Condizioni Aggiuntive in vigore.
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennità e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento al netto della franchigia e/o scoperto previsti nel certificato. L’indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente.
Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.
Art. 23 - Veicoli assicurati
Devono intendersi veicoli assicurati:
a) i mezzi di trasporto usati dagli Amministratori quali il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio dell’Ente, nonché dei Consiglieri cui siano formalmente affidati compiti di approfondimento e di indagini su particolari materie, purchè non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente per i soli rischi conseguenti all’uso delle stesse per conto del Contraente per ragioni inerenti l’espletamento del mandato ricoperto compresi i rischi derivanti dal compimento del tragitto per recarsi dal proprio domicilio alla sede di attività istituzionale e viceversa, tenuto conto della legge e del regolamento dell’Ente;
b) i mezzi di trasporto usati dal Segretario, dai Dipendenti e dalle persone assunte dal Contraente con contratti da considerarsi atipici secondo la normativa vigente, nonché persone comandate da altri Enti, purchè non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente - per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse, per conto e su autorizzazione del Contraente medesimo, per l'esecuzione di prestazioni di servizio per il tempo strettamente necessario al loro espletamento, in modo particolare per le funzioni ispettive o
per compiti di vigilanza e controllo correlati alle finalità istituzionali dell’Ente compresi i Servizi Sociali;
c) i mezzi di trasporto usati dai non dipendenti quali di borsisti, incaricati vari consulenti e componenti di commissioni, volontari, che prestano la loro opera per conto del Contraente, per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse per l'espletamento dei rispettivi incarichi, sempre su autorizzazione del Contraente, tenuto conto della legge e del regolamento dell’Ente.
Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonchè delle generalità delle persone che usano tali autovetture.
Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio di polizza si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti ove il Contraente si impegna a registrare in modo analitico con evidenze amministrative e contabili (data e luogo della trasferta, generalità della persona autorizzata alla trasferta, numero dei chilometri percorsi) per i veicoli dei dipendenti, borsisti, oppure in base ad autocertificazione davanti all’Ente Contraente del numero dei chilometri percorsi.
Tali documenti, compresi registri, delibere, determine e verbali, o documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.
Art. 24 - Conteggio del premio – regolazione.
Il premio imponibile è stabilito in ragione secondo quanto indicato nella scheda di quotazione ivi allegata, per ciascun chilometro di percorrenza coperta dai veicoli assicurati, per ragioni di servizio o mandato, per conto e su autorizzazione del Contraente.
Il premio è convenuto totalmente in base all'anzidetto elemento variabile e viene anticipato in via provvisoria, come premio inziale sulla base di una percorrenza annua dei chilometri stabiliti nella scheda ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, i dati necessari per la regolazione del premio ( numero delle persone assicurate, numero dei veicoli di proprietà dell1Ente, Chilometri percorsi per numero dei chilometri percorsi ) esclusivamente per la regolazione attiva, intendendosi con essa il raggiungimento di un valore dell’elemento variabile maggiore di non meno del 10 % di quello dichiarato in polizza. In caso di assenza di comunicazione da parte del Contraente si presume il non superamento dell’importo dell’elemento variabile indicato in polizza, maggiorato del 10 %, e non si procede ad emissione di atto formale di regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie, quali il libro paga prescritto dall’art. 5 del
D.P.R. 30/06/1965 N. 1124 s.m.i. e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.
Esso viene regolato, al termine di ciascun periodo assicurativo annuo o dalla minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante il medesimo periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi per servizio dai veicoli assicurati, affinchè si possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione anzidetta la Società emetterà l'appendice relativa. Il pagamento dell'eventuale differenza attiva risultante dalla regolazione deve essere eseguito dal Contraente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della citata appendice; ; nel
caso in cui il contraente assicurato provveda a comunicare per iscritto, gli elementi variabili intervenuti nel corso del contratto e gli stessi non superino quelli comunicati in via provvisoria la Società ne prende atto a tutti gli effetti senza emissione di appendice costituendo la comunicazione effettuata dal contraente dichiarazione valida a tutti gli effetti contrattuali.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.
Se il Contraente non provvede nei termini prescritti alla comunicazione dei dati anzidetti od al pagamento della eventuale differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva; la Società in tal caso può fissare al Contraente un ulteriore termine di 30 giorni per i relativi adempimenti; trascorso inutilmente tale periodo resta fermo per la Società il diritto di agire giudizialmente.
Art. 25 – Monitoraggio sinistri.
La Società si impegna a fornire, a richiesta del Contraente/Assicurato, al fine di verificare e monitorare l’andamento di sinistrosità, aggiornata statistica sinistri, come strumento di prevenzione.
L’elenco sinistri dovrà contenere i seguenti dati:
- sinistri denunciati
- sinistri riservati
- sinistri liquidati.
Tale comunicazione dovrà essere fatta ai sensi dell’art. 16 Regolamento ISVAP 35 entro venti giorni dalla richiesta del Contraente.
Art. 26 – Coassicurazione o raggruppamenti temporaneo di Società.
Nel caso di coassicurazione, o il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c. e quindi tutte le imprese sottoscrittrici sono responsabili in solido nei confronti del contraente.
Art. 27 – Clausola Broker
Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto alla Spett.le Assicurazione & Management srl. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto della Contraente dalla Spett.le Assicurazione & Management srl.
Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Compagnia si intenderà come fatta dall’Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dall’Assicurato/Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.
Art. 28 -Variazione nella figura del Contraente
In caso di variazione della personalità giuridica del Contraente per fusione, accorpamento, suddivisione o altri motivi dipendenti o meno da Xxxxx, i rapporti assicurativi dipendenti dal presente Capitolato hanno efficacia fino al momento in cui la nuova Contraenza opportunamente costituita e legittimata subentra in toto al precedente Contraente.
Questi si impegna a comunicare alla Compagnia la prossima variazione, entro novanta giorni, dell’avvenuto Delibera o dalla emanazione o promulgazione di provvedimenti, norme, leggi, in base alle quali avviene la variazione.
La Compagnia ed il Contrante / Assicurato si impegnano a rinegoziare il Capitolato e tutti i rapporti esistenti nell’ambito della nuova realtà venutasi a creare.
Ove non fosse possibile la prosecuzione del rapporto, il Capitolato e le Polizze da esso dipendenti cesseranno al termine del periodo di assicurazione in corso al momento della variazione, fermo quanto pattuito in merito all’eventuale regolazione del premio
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
A) - Rottura dei cristalli.
La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 750 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono escluse dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque il danno allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere. Relativamente alla presente estensione devono intendersi escluse sia l'applicazione dei disposti di cui all'art. 1907 del Codice Civile, sia quella dello scoperto con il minimo non indennizzabile previsti per le garanzie tutte di polizza.
B) - Rivalsa - diritto di surrogazione.
La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del Conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.
..........................................., li..........................................
La Società Il Contraente
............................................. ...................................
Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e la Società dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle norme e condizioni che regola l'assicurazione:
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art. 3 - Pagamento del premio;
Art. 12 - Foro competente;
Art. 20 - Liquidazione del danno.
La Società Il Contraente
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QUOTAZIONE DEL PROGETTO ASSICURATIVO INCENDIO-FURTO- KASKO A MEZZI DI TRASPORTO DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI
Km. 4.000
TOTALE
km 2.000
b) Segretario Dipendenti e atipici
km 2.000
a) Amministratori
Quotazione - Garanzia completa I/F/K
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