Direzione Sanità
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Settore Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti
ALLEGATO 1
LINEE GUIDA INERENTI L’ACCORDO STATO-REGIONI “PRIME DISPOSIZIONI PER L’AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI”
Il Reg. (CE) 1/2005 “protezione degli animali durante il trasporto” applicabile dal 5.1.2007, è stato oggetto di numerosi approfondimenti tecnico-applicativi in sede nazionale che hanno portato all’emanazione dell’accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 (G.U. 118 del 21.5.2008). In attesa del citato accordo il Settore regionale Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti, ha fornito prime linee di indirizzo ai Servizi veterinari piemontesi (nota del 26 marzo 2007, prot n. 4202) per consentire il rilascio delle autorizzazioni per gli autotrasportatori ed i relativi mezzi di trasporto animali.
Si rende quindi necessario completare il quadro di riferimento, tenuto conto dell’esigenza di rendere coerenti le attività dei Servizi Veterinari pubblici piemontesi con le disposizioni comunitarie e nazionali.
Va ancora premesso che l’accordo Stato-Regioni non modifica sostanzialmente il regime autorizzativo per i trasportatori che effettuano sia lunghi (sup. 8 ore) che brevi viaggi (inf. 8 ore) nonché le procedure per il rilascio dei certificati di omologazione per i mezzi che effettuano viaggi lunghi, ma varia, rispetto alle precedenti indicazioni regionali, le modalità di rilascio delle autorizzazioni per i mezzi che effettuano viaggi inferiori alle 8 ore.
Infatti, le precedenti istruzioni regionali prevedevano, per tali mezzi, autorizzazioni sanitarie rilasciate dal Sindaco ai sensi del D.P.R. n. 320/54 secondo apposita modulistica legata alla tipologia di attività. L’attuale accordo, in riferimento alle autorizzazioni dei mezzi di trasporto per viaggi brevi, non considera il Regolamento di polizia veterinaria, ma prevede unicamente la vidimazione da parte dell’autorità competente di un’autodichiarazione inerente il mezzo di trasporto.
Di seguito vengono quindi esaminati alcuni aspetti particolari dell’accordo, recepiti nell’ordinamento regionale con modifiche, tenuto conto delle peculiarità organizzative dei Servizi Veterinari piemontesi.
1. Trasporto di animali per transumanza e per viaggi inferiori a 50 km
Per i viaggi:
• effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
• effettuati dagli allevatori con propri animali e con propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda;
il Reg. 1/2005 all’art. 1, comma 2 prevede, che siano rispettati soltanto gli art. 3 e 27 del regolamento (art. 3 - condizioni generali per il trasporto degli animali e art. 27 - ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti). L’accordo stabilisce anche che i requisiti espressi nell’art. 3 del regolamento vengano rispettati in tutti i trasporti di animali vivi.
L’accordo prevede inoltre per queste tipologie di trasporto una semplice autocertificazione (Allegato G) nella quale l’allevatore dichiara di essere già registrato come produttore primario ai sensi del Reg. 852/2004 fornendo informazioni sul mezzo di trasporto (rispetto requisiti art. 3). Al riguardo si ritiene comunque indispensabile che il Servizio veterinario dell’ASL provveda a vidimare l’autodichiarazione solo dopo aver controllato, con esito favorevole, il mezzo di trasporto (conformità all’art. 3 del Reg. 1/2005). Come per le altre autorizzazioni, l’autodichiarazione ha validità di 5 anni dalla data di vidimazione da parte del Servizio veterinario.
2. Trasporti inferiori a 65 km
Il regolamento 1/2005 stabilisce all’art. 6 (trasportatori) comma 7, che chi trasporta animali fino ad una distanza massima di 65 km calcolati dal luogo di partenza al luogo di destinazione, non è soggetto all’applicazione dei commi 1, 2, 4 e 5, vale a dire all’obbligo di autorizzazione al trasporto, di formazione del personale ed all’obbligo del certificato di idoneità.
L’accordo invece, in termini più restrittivi, prevede per queste tipologie di attività rese “conto terzi”, l’obbligo di autorizzazione al trasporto che va rilasciata secondo le procedure descritte nell’accordo Stato-Regioni.
3. Trasporto equidi senza finalità economiche
Per il trasporto degli equidi senza finalità economiche l’accordo prevede, a differenza delle precedenti indicazioni regionali, che i proprietari siano unicamente registrati presso il Servizio veterinario, sulla scorta di un’autodichiarazione attestante le caratteristiche del mezzo utilizzato (Allegato H). Quindi, come per il produttore primario, il Servizio veterinario dell’ASL provvederà a vidimare l’autodichiarazione solo dopo aver controllato, con esito favorevole, il mezzo di trasporto (conformità all’art. 3 del Reg. 1/2005). Come per le altre autorizzazioni, l’autodichiarazione ha validità di 5 anni dalla data di vidimazione da parte del Servizio veterinario.
4. Trasporto conto proprio da parte di operatori diversi da quelli del settore primario
L’accordo Stato-Regioni non disciplina il rilascio di autorizzazione per i trasferimenti di animali per distanze inferiori ai 65 km eseguiti da parte di operatori diversi dai produttori primari; ad esempio operatori che trasportano animali di proprietà destinati al macello. Per questi operatori è stato predisposto l’Allegato I. Anche in questo caso la validità dell’autodichiarazione è di 5 anni dalla data di vidimazione da parte del Servizio veterinario, previa ispezione, con esito favorevole, del mezzo.
5. Trasporti inferiori alle 8 ore
L’accordo Stato-Regioni recepisce la possibilità di applicazione della deroga prevista all’art, 18, comma 4 del Reg. (CE) 1/2005 per le due seguenti tipologie di autorizzazione.
a. Autorizzazione Tipo 1 (S): per brevi viaggi, ovvero inferiori alle 8 ore o alle 12 ore qualora il viaggio si svolga interamente all’interno del territorio nazionale (solo per mezzi di trasporto in possesso di attrezzature per la ventilazione e l’abbeverata);
b. Autorizzazione Tipo 2 (L): per lunghi viaggi, ovvero superiore alle 8 ore o alle 12 ore qualora il viaggio si svolga interamente all’interno del territorio nazionale (solo per mezzi di trasporto in possesso di attrezzature per la ventilazione e l’abbeverata).
Per i trasporti inferiori alle 8 ore, a differenza di quanto contenuto nelle precedenti indicazioni regionali, non viene prevista l’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco per il mezzo di trasporto ma, al momento della presentazione della richiesta, il trasportatore dovrà dichiarare la sussistenza di alcuni requisiti essenziali del mezzo elencati in apposita check-list (Allegato B) preventivamente verificati dal Servizio veterinario.
In merito alla citata check-list è stata però eliminata la possibilità, contenuta nell’accordo, di derogare alla presenza di idonea rampa di carico/scarico (pendenza giusta per le diverse specie animali) e delle protezioni laterali (obbligatorie sempre ai sensi del regolamento (CE) 1/2005, Allegato 1, Capo III).
Quindi, tutti i mezzi di trasporto, per poter essere autorizzati, devono avere una rampa idonea e protezioni laterali.
6. Xxxxxx identificativo rilasciato all’autotrasportatore
Il codice identificativo previsto per i trasportatori non è stato modificato rispetto alle precedenti indicazioni regionali salvo per l’aggiunta dell’identificativo CE es. CE IT T L/S 001 XXX XXX. E’ da segnalare che nell’accordo è stato erroneamente indicato come codice ISTAT della Regione Piemonte “010”. In realtà il codice ISTAT della Regione Piemonte (sentiti gli uffici competenti regionale e nazionale) prevede solo 2 numeri (per il Piemonte “01”). Per non creare sovrapposizioni con altri codici (es. Regione Umbria “10”) per la Regione Piemonte il codice ISTAT da utilizzare dovrà essere “001”.
7. Trasporto equidi lunghi viaggi
Diversamente da quanto indicato nell’accordo Stato-Regioni, per il trasporto superiore alle 8 ore o superiore alle 12 ore se eseguito nel territorio nazionale, i mezzi destinati agli equidi registrati, devono rispettare i requisiti dell’allegato I, capo II e VI (art. 5, comma 4; art. 6, comma 3; art. 6, comma 9). Le uniche deroghe previste per il trasporto degli equidi registrati riguardano infatti solo la non obbligatorietà del navigatore satellitare e del giornale di viaggio.
8. Compilazione “Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali” (Modello IV) Per quanto riguarda la compilazione del modello IV (RPV) nella parte riguardante il trasporto (D), dovrà essere indicato il n° di autorizzazione rilasciato al trasportatore oppure, per le autodichiarazioni, l’indicazione della data di vidimazione da parte del Servizio veterinario competente.
Allegati
⮚ Allegato A1 - Istanza di autorizzazione al trasporto Tipo 1 - viaggi inferiori alle 8 ore (oppure inferiori alle 12 ore se all’interno del territorio nazionale)
⮚ Allegato A2 - Istanza di autorizzazione al trasporto Tipo 2 - viaggi superiori alle 8 ore (oppure superiori alle 12 ore se all’interno del territorio nazionale)
⮚ Allegato B - Check-list per la certificazione dei requisiti dei mezzi di trasporto degli animali vertebrati vivi per viaggi inferiori alle 8 ore
⮚ Allegato C - Autorizzazione trasportatore per brevi viaggi - Tipo 1
⮚ Allegato D - Autorizzazione trasportatore per lunghi viaggi - Tipo 2
⮚ Allegato E - Istanza di omologazione
⮚ Allegato F - Certificato di omologazione
⮚ Allegato G – Autodichiarazione della registrazione come produttore primario ai sensi del Reg (CE) 852/2004
⮚ Allegato H – Autodichiarazione della registrazione come trasportatore “conto proprio” di equidi
⮚ Allegato I – Autodichiarazione per la registrazione come operatori diversi da quelli del settore primario che trasportano conto proprio animali per distanze inferiori ai 65 km