UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER
UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER
Via Matteotti n.77 – 09074 Ghilarza (OR)
Tel. 0000 000000 –
PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO GHILARZA-BOSA
CAPITOLATO SPECIALE D’ACCORDO QUADRO
PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E COORDINAMENTO PSICO-PEDAGOGICO PER GLI INTERVENTI DELL’AREA MINORI PER I COMUNI DEL DISTRETTO GHILARZA-BOSA. CIG 8834048706
Articolo 1 – Oggetto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico per la gestione del servizio di Consulenza e coordinamento psico-pedagogico per gli interventi dell’area minori per i Comuni del distretto Ghilarza-Bosa.
Articolo 2 - Luogo di prestazione del Servizio
Il servizio dovrà essere svolto nei Comuni del distretto Ghilarza-Bosa secondo le modalità precisate all’art. 3 per ciascuna tipologia di intervento.
Articolo 3 – Prestazioni, destinatari, luogo di esecuzione INTERVENTO 1 Coordinamento servizi educativi Comuni del sub ambito 1
Con il seguente intervento si intende dare continuità all'attività dell’équipe psico- pedagogica, già attiva da diversi anni nel sub-ambito 1, composta da due psicologi e due pedagogisti, operante secondo una ripartizione territoriale concordata con l’ufficio di Piano.
All'équipe psico-pedagogica è affidato il compito di coordinare e supervisionare i servizi ai minori in gestione associata, e nello specifico i servizi educativi territoriali (SET), le ludoteche, gli interventi di cui alla L. 162/98.
I professionisti facenti parte dell'équipe operano attraverso una modalità di lavoro condivisa che adotta e promuove modelli di intervento unitari, nell'ambito di una progettualità più ampia rivolta ai minori e alle famiglie e attuata dalla rete dei servizi sociali, sanitari, scolastici e dalle risorse informali del territorio.
Ambito territoriale
L’attività relativa all’intervento è riferita ai Comuni afferenti al sub-ambito 1 del distretto Ghilarza-Bosa. Attualmente il servizio viene svolto nei Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu S. Vittoria, Seneghe, Soddì, Sorradile, Tadasuni, Ula Tirso ma il numero dei Comuni aderenti potrà subire variazioni in considerazione delle eventuali adesioni o rinunce da parte dei Comuni dell’ambito;
La suddetta ripartizione potrà subire modifiche qualora, a seguito dell’approvazione delle nuove linee guida regionali il Plus subisca modifiche nell’assetto territoriale e organizzativo.
Destinatari
- Minori e famiglie residenti nei Comuni aderenti;
- Operatori dei servizi sociali, dei servizi educativi, ludoteche e operatori coinvolti negli interventi di cui alla L. 162/98 in gestione associata o programmati dai singoli Comuni.
Obiettivi
- Sostenere e consolidare la rete dei servizi ai minori in gestione associata;
- Sostenere e/o creare la rete tra i diversi soggetti del territorio che si occupano di minori;
- Sostenere le famiglie con figli minori in difficoltà mediante la condivisione di modalità strutturate di presa in carico e intervento;
- Prevenire il disagio dei minori e delle famiglie con la valorizzazione di una cultura di “comunità educante” attraverso il sostegno delle reti familiari, i gruppi di Auto Mutuo Aiuto, le diverse forme di affidamento familiare;
- Garantire la condivisione delle metodologie e strumenti di intervento adottati dai servizi ai minori attivi nel territorio.
Attività richieste
L'azione dell’equipe psico-pedagogica è orientata prioritariamente verso i minori e le loro famiglie e verso gli operatori dei servizi ai minori, intesi singolarmente, per gruppi, e per comunità, e si articola nelle seguenti attività:
- coordinamento e supervisione agli operatori impegnati nel SET, ludoteche, interventi di cui alla L. 162/98;
- lavoro in equipe su casi segnalati dal Tribunale Civile, del Tribunale per i Minorenni e Procura della Repubblica per i Minorenni quando richiesto dai servizi sociali;
- monitoraggio delle metodologie operative dei servizi ai minori in gestione associata, con l’unificazione delle modalità di accesso, presa in carico, gestione dei casi di minori in difficoltà, oltre che l'individuazione di criteri e strumenti di rilevazione per la misurazione dell'efficacia degli interventi;
- indicazioni operative rivolte a educatori e insegnanti, interventi di supporto per difficoltà di apprendimento mediante osservazione partecipata;
- consulenza, valutazione e intervento psicologico e pedagogico alle famiglie segnalate dal servizio sociale o che ne facciano direttamente richiesta;
- raccordo dei servizi socio-sanitari, famiglia, scuola, organismi del terzo settore;
- supporto ai singoli e alle comunità nelle tematiche educative.
I componenti dell'équipe assumono il coordinamento dei servizi educativi, con i quali operano in stretta collaborazione, nel rispetto delle specificità professionali di ciascuno e in particolare:
- il pedagogista garantisce l'organizzazione e la programmazione dell'attività complessiva dei servizi educativi. Individua i bisogni educativi espressi e non dei minori, in relazione al contesto di appartenenza sia familiare che sociale, stabilisce rapporti di collaborazione con la famiglia e le altre agenzie educative e formative del territorio, effettuando consulenza pedagogica ai genitori e fornendo supporto agli insegnanti. Effettua consulenza pedagogica agli educatori del SET e ne cura la progettazione educativa, collabora per la definizione degli interventi finalizzati sia alla prevenzione che al superamento delle condizioni di disagio ed emarginazione
dei singoli e dei nuclei e individua le ipotesi pedagogiche nonché gli strumenti di
intervento, verificandone in itinere l’efficacia degli stessi;
- lo psicologo concorre a promuovere lo sviluppo cognitivo, emotivo, sociale e relazionale dei minori e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza in collaborazione con gli altri operatori del SET; valuta la situazione del minore e del nucleo dal punto di vista psicologico e delle dinamiche affettivo-relazionali qualora richiesto dal servizio sociale di residenza; attiva consulenze per insegnanti, effettua attività di sostegno rivolte ai minori che manifestano gravi situazioni di disagio, e valuta l'opportunità d'intervento psico-terapeutico, formula ipotesi sulle cause del disagio e delinea possibili strategie d’intervento.
Nell’espletamento della propria attività utilizza gli strumenti specifici che ritiene
più opportuni.
Gli interventi dovranno essere attuati in collaborazione con l’ufficio di Piano, i servizi sociali comunali, le scuole, i servizi ASL e i soggetti gestori dei servizi educativi in forma associata (SET, ludoteche, interventi L. 162/98, programma PIPPI, interventi area Povertà e Inclusione); i rapporti con i soggetti indicati si esplicano nell'ambito del coordinamento secondo procedure strutturate, e comunque nel rispetto dell'autonomia professionale dell'equipe.
L’equipe dovrà inoltre raccordarsi con gli operatori facenti parte dei servizi di prevenzione e intervento sulle relazioni familiari, denominati “Spazio Famiglia” e “Spazio neutro”, attivi nel sub-ambito 1 del PLUS.
L'equipe dovrà inoltre elaborare e trasmettere all’Ufficio di Piano, con cadenza trimestrale
e a conclusione dell’incarico, una relazione illustrativa dell’attività svolta.
Luogo di esecuzione
Al fine di garantire una diffusione capillare sul territorio le attività verranno prestate presso uffici messi a disposizione dal PLUS o dai Comuni del Distretto.
INTERVENTO 2) Equipe multidiscplinare per interventi nell’area delle povertà
Le attività comprese in questo ambito riguardano la partecipazione degli operatori del servizio alle equipe multidisciplinari previste dai programmi d’intervento per la lotta alla povertà e all’inclusione sociale (PON Inclusione, REIS, PAIS ecc) relativi al supporto ai nuclei familiari beneficiari delle misure nazionali REI/Reddito di cittadinanza, delle misure regionali del REIS o comunque in situazione di povertà.
L’intervento delle equipe multidisciplinari consente di integrare il sostegno economico con servizi di accompagnamento alle famiglie, attraverso la presa in carico globale dei nuclei familiari in vista del superamento della propria condizione di disagio socio-economico con l’obiettivo di raggiungere una maggiore autonomia.
Il lavoro d’equipe è rivolto a tutti i componenti del nucleo e comprende prestazioni di supporto e orientamento quali sostegno psicologico, gestione dei conflitti, supporto nelle relazioni educative e sociali.
I destinatari saranno accompagnati in un percorso di riconoscimento delle proprie risorse per poter fronteggiare gli aspetti carenti della quotidianità dal punto di vista sia personale che relazionale.
Il monte ore riguarda tutte le figure professionali del servizio che verranno coinvolte di volta in volta dall’equipe ordinaria costituita dall’operatore del servizio sociale comunale e dall’assistente sociale del PLUS.
Ciascun professionista sarà coinvolto direttamente nell’equipe multidisciplinare (che include sempre l’equipe ordinaria) a rafforzamento dei servizi sociali nell’intervento e nel monitoraggio dei casi seguiti.
Le sedi di base previste per l’intervento sono due: Ghilarza e Bosa.
Gli operatori dovranno spostarsi a partire dalle sedi di base nei Comuni dei due sub ambiti del Distretto a seconda delle richieste che verranno inoltrate dalle equipe ordinarie.
Con cadenza trimestrale dovrà essere elaborata una relazione illustrativa sintetica
dell’attività svolta.
Destinatari
• Nuclei familiari residenti nei 32 Comuni appartenenti al Distretto;
• operatori dei servizi sanitari, sociali e scolastici.
Luogo di esecuzione
Al fine di garantire una diffusione capillare sul territorio le attività verranno prestate presso uffici messi a disposizione dal PLUS o dai Comuni del Distretto.
INTERVENTO 3) Interventi programma PIPPI” per i Comuni del distretto aderenti al programma
L’intervento ha per oggetto il supporto ai Comuni del distretto per l’attuazione degli
interventi e delle attività previste dal programma PIPPI
Destinatari
• Nuclei familiari residenti nei 32 Comuni appartenenti al Distretto;
• operatori dei servizi sanitari, sociali e scolastici.
Luogo di esecuzione
Al fine di garantire una diffusione capillare sul territorio le attività verranno prestate presso uffici messi a disposizione dal PLUS o dai Comuni del Distretto.
Personale
L’équipe dovrà essere composta da 2 pedagogisti e 2 psicologi, che collaboreranno per la realizzazione delle azioni proposte con gli operatori dell’ufficio di piano, gli operatori dei Comuni, dei servizi ASL rivolti ai minori (neuropsichiatria, consultorio familiare ecc.) e dei servizi ai minori in gestione associata.
Articolo 4- Personale
Per lo svolgimento dei servizi la ditta appaltatrice si obbliga a fornire esclusivamente le figure professionali con titoli previsti dal bando di gara e dal presente capitolato e per il numero delle ore sotto indicato.
Gli operatori sono tenuti a documentare il lavoro svolto esplicitando le modalità operative adottate e predisponendo schede operative con tempi di attuazione e obiettivi.
In ottemperanza al Regolamento Europeo 679/2016, che regola il trattamento dei dati personali, il personale impegnato nei servizi è incaricato di trattare i dati personali, sensibili e giudiziari necessari per l’espletamento delle diverse fasi procedimentali di competenza.
Il PLUS e/o i Comuni interessati potranno esigere l’allontanamento immediato dal servizio degli operatori inadempienti o il cui comportamento sia stato contrario ai fini e alle regole del servizio.
In caso di sostituzioni brevi o definitive degli operatori dovrà essere data immediata comunicazione e la relativa sostituzione del personale dovrà essere tempestiva in modo da evitare l’interruzione del servizio.
L’appaltatore si impegna a sostituirli con altri di pari o superiore qualifica ed esperienza, in accordo con il responsabile del PLUS o suo delegato. In casi imprevedibili e urgenti il responsabile del PLUS dovrà essere informato per iscritto successivamente alla
sostituzione, con le dovute motivazioni.
Le sostituzioni programmate e definitive devono prevedere un adeguato periodo di
affiancamento tra l’operatore uscente e l’operatore sostituito.
La ditta aggiudicataria, dietro autorizzazione del responsabile del PLUS e con modalità da concordare con quest’ultimo, potrà inserire nei servizi tirocinanti e volontari, che comunque non potranno essere sostitutivi del personale richiesto.
Tutto il personale in servizio è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio e un comportamento corretto che in nessun caso sia di pregiudizio all’ente di riferimento o agli utenti assistiti; oltre a seguire un’adeguata etica professionale, gli operatori sono tenuti, nello svolgimento di un servizio pubblico, all’osservanza di tutte le regole di condotta e di comportamento idonei a salvaguardare i diritti e il benessere degli utenti.
La ditta dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi.
Xxxxxx e qualifiche richieste
La cooperativa dovrà garantire personale in possesso dei seguenti requisiti specifici:
Figure professionali | Requisiti |
Pedagogista | - Diploma di laurea in pedagogia (laurea della durata di 4 anni del vecchio ordinamento), o scienze dell’educazione (laurea della durata di 4 anni del vecchio ordinamento), o scienze dell’educazione e della formazione (laurea della durata di 5 anni); - Esperienza di lavoro di almeno 3 anni con un monte ore minimo di 400 ore annue, nei servizi in gestione associata rivolti ai minori e/o alla famiglia (es. servizio educativo territoriale, ludoteca, attività adolescenti, asilo nido, servizio di mediazione familiare ecc.), in qualità di pedagogista con compiti di consulenza o coordinamento e con rapporto di lavoro diretto con un ente pubblico o attraverso cooperativa; la dicitura “esperienza di lavoro di almeno 3 anni” fa riferimento all’attività lavorativa svolta, con il ruolo richiesto nel bando, per un periodo anche non continuativo di 36 mesi. |
Psicologo | - Laurea specialistica in psicologia; - Iscrizione all’albo professionale degli psicologi; - Esperienza di lavoro di almeno 3 anni con un monte ore minimo di 400 ore annue, nei servizi in gestione associata rivolti ai minori e/o alla famiglia (es. servizio educativo territoriale, ludoteca, attività adolescenti, asilo nido, servizio di mediazione familiare ecc.), in qualità di psicologo con compiti di consulenza o coordinamento e con rapporto di lavoro diretto con un ente pubblico o attraverso cooperativa; la dicitura “esperienza di lavoro di almeno 3 anni” fa riferimento all’attività lavorativa svolta, con il ruolo richiesto nel bando, per un periodo anche non continuativo di 36 mesi; l’esperienza dovrà essere maturata a seguito della iscrizione al relativo albo professionale. |
Vista l'importanza della continuità relazionale nei servizi oggetto dell’appalto e al fine di
valorizzare le competenze professionali esistenti la ditta dovrà garantire nel rispetto della normativa e in ottemperanza all'art. 37 del CCNL Cooperative sociali il mantenimento del personale attualmente operante nei servizi.
Le professionalità descritte opereranno, per la realizzazione delle azioni proposte, in sinergia con gli interventi avviati dal PLUS per l'area “Minori e famiglie”, nel rispetto della programmazione delle risorse per le annualità 2021/25.
Monte ore
Gli operatori dovranno in linea di massima garantire il seguente monte ore settimanale:
Intervento 1
Figure professionali | Monte ore settimanale |
n. 2 psicologi | N. 20 ore settimanali di cui 10 per la figura del pedagogista e 10 per lo psicologo. |
n. 2 pedagogisti |
Intervento 2
Figure professionali | Monte ore settimanale |
n. 2 psicologi | N. 50 ore settimanali complessive da ripartirsi fra le diverse figure professionali in base alle esigenze e alle richieste dell’equipe ordinaria previa autorizzazione del responsabile dell’ufficio di Piano |
n. 2 pedagogisti |
Intervento 3
Figure professionali | Monte ore complessivo |
n. 2 psicologi | 20 ore settimanali complessive da ripartirsi fra le diverse figure professionali in base alle esigenze |
n. 2 pedagogisti |
Il monte ore degli operatori potrà subire variazioni in relazione alle esigenze del servizio, all’ingresso di nuovi Comuni nel servizio o ad esigenze di servizio che verranno regolamentate nel contratto attuativo che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria; il monte ore potrà inoltre essere ridistribuito fra gli operatori in caso di minore esigenza per una specifica figura professionale.
Articolo – Luogo di prestazione dei servizi
Le attività verranno prestate presso locali resi disponibili dal Plus o dai Comuni appartenenti al distretto.
L’appaltatore dovrà garantire, la disponibilità di propri mezzi (computer, autoveicoli per gli spostamenti ecc.)..
Per lo svolgimento dei servizi la ditta appaltatrice si obbliga a fornire esclusivamente le figure professionali con titoli previsti dal presente capitolato e per il numero delle ore indicato.
Gli operatori sono tenuti a documentare il lavoro svolto esplicitando le modalità operative adottate e predisponendo schede operative con tempi di attuazione, obiettivi e verifica della programmazione svolta secondo le modalità definite nelle schede.
In ottemperanza al Regolamento Europeo n. 679/2016, che regola il trattamento dei dati personali, il personale impegnato nei servizi è incaricato di trattare i dati personali, sensibili e giudiziari necessari per l’espletamento delle diverse fasi procedimentali di
competenza. Il PLUS e/o i Comuni interessati potranno esigere l’allontanamento immediato dal servizio degli operatori inadempienti o il cui comportamento sia stato contrario ai fini e alle regole del servizio.
In caso di sostituzioni brevi o definitive degli operatori dovrà essere data immediata comunicazione e la relativa sostituzione del personale dovrà essere tempestiva in modo da evitare l’interruzione del servizio.
L’appaltatore si impegna a sostituirli con altri di pari o superiore qualifica ed esperienza,
in accordo con il responsabile del PLUS o suo delegato.
Le sostituzioni programmate e definitive devono prevedere un adeguato periodo di
affiancamento tra l’operatore uscente e l’operatore sostituito.
Tutto il personale in servizio è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio e un comportamento corretto che in nessun caso sia di pregiudizio all’Ente di riferimento o agli utenti assistiti. Lo stesso, svolgendo un servizio pubblico, oltre a seguire un’adeguata etica professionale, è tenuto all’osservanza di tutte le regole di condotta e di comportamento idonei a salvaguardare i diritti e il benessere degli utenti.
La ditta dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi.
Articolo 5 - Corrispettivi
Il pagamento dei corrispettivi dovuti avverrà, previo accertamento delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
I certificati di pagamento delle rate di acconto saranno emessi dal responsabile del procedimento incaricato sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo delle prestazioni eseguite, con il decurtamento dello 0,5% come ritenuta di garanzia.
I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dall'appaltante a favore dell’appaltatore, che assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei modi previsti dalle disposizioni vigenti ed in particolare dalla legge n.136/2010.
A tal fine l'aggiudicatario è tenuto a predisporre una scheda di rilevazione giornaliera delle ore prestate da ciascun operatore; tale scheda costituisce la base per il calcolo del corrispettivo mensile dovuto.
Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva (DURC) oltre all’esperimento, con esito positivo, degli ulteriori controlli previsti dalla vigente normativa. Di norma il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell’Ente della fattura.
Qualora l’aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di regolarità retributiva e contributiva, l’ente che ha stipulato il contratto attuativo procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, con comunicazione scritta, assegnando un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a pretendere interessi o risarcimento dei danni.
In carenza di quanto sopra non si procederà alla liquidazione della relativa fattura fino a integrazione della stessa ed i trenta giorni decorreranno dalla data di regolarizzazione.
La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire su richiesta dell’Amministrazione qualsiasi altra documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro degli operatori, ed in caso di accertata inottemperanza verificata dall’autorità comunale si procederà alla segnalazione agli enti competenti.
Articolo 6 – Vigilanza, controlli e rilievi
L’ Unione dei Comuni del Guilcier con cui verrà stipulato il contratto di accordo quadro, svolge le funzioni di controllo e di vigilanza sul servizio e nomina un referente tecnico- organizzativo per tutti i rapporti con la ditta aggiudicataria riguardanti lo svolgimento delle attività.
L’appaltatore è tenuto a fornire all’ente affidatario tutta la collaborazione necessaria al fine dello svolgimento delle suddette funzioni.
L’ente affidatario, qualora accerti che le prestazioni oggetto del presente contratto, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.
Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, l’Amministrazione provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione.
Articolo 7 – Responsabilità
La ditta aggiudicataria si obbliga a sollevare l’Unione dei Comuni del Guilcier da tutte le richieste di danni patrimoniali e non, conseguenti all’attività posta in essere nell’espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato.
Ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni a persone o cose derivanti dall’esecuzione dell’incarico ricadrà sulla ditta aggiudicataria restando completamente sollevato l’ente capofila del PLUS.
Le spese che l’ente capofila dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno
dedotte dai crediti dell’appaltatore e in ogni caso da questo rimborsate.
Articolo 8 - Cauzione
La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016 e da quanto precisato al punto 24 del bando di gara.
Articolo 9 – Adeguamento prezzi
Non è prevista la revisione prezzi. La ditta aggiudicataria dovrà eseguire i servizi oggetto del presente capitolato esclusivamente per il prezzo di aggiudicazione in sede di gara.
Articolo 10 – Penalità
Il committente, qualora accerti che le prestazioni oggetto del presente capitolato, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.
Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione.
L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committente.
Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un
richiamo scritto. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione; in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione del contratto.
L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, rispetto alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.
Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa.
In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui all’ articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di
pericolo per l’utente: € 300,00;
2. mancata sostituzione degli operatori assenti, ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza della quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 150,00 per ogni operatore non sostituito per ogni giorno di mancata sostituzione;
3. incongrua o incompleta attuazione dell’intervento sul piano tecnico-professionale: €
150,00;
4. assenza ingiustificata da parte degli operatori presso la sede del servizio: € 200,00;
5. inadempienze relative agli obblighi di comunicazione in materia di personale come indicato all'art. 4: € 200,00.
La rilevazione degli inadempimenti può aversi, oltre che nell’ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell’appalto, anche a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto o a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.
Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per il committente, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all’appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 14.
Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, il committente può incaricare un altro soggetto qualificato, individuato con specifico provvedimento, dell'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune e/o al PLUS.
Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, il committente può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
Tutto quanto sopra indicato, comporterà la sospensione della liquidazione delle competenze maturate.
Articolo 11 – Subappalto
L'appaltatore potrà affidare a terzi, previa autorizzazione della stazione appaltante, l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto secondo quanto stabilito dall’art. 105 del D. Legislativo n. 50/2016; rimane a carico della ditta il coordinamento e
la gestione complessiva dell’intervento.
All'atto dell'offerta dovranno essere indicati i servizi o parti di servizi che la ditta intende subappaltare.
Articolo 12 - Assicurazione
L'aggiudicatario è tenuto a stipulare apposita polizza per l’eventuale responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO), esonerando espressamente l’ente committente da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri anche in itinere, che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio oggetto del contratto. Copia conforme della polizza sottoscritta dovrà essere consegnata all’ente. Resta inteso che la polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa esclusivo scopo di ulteriore garanzia, essendo l’ente committente esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall’esecuzione del servizio.
Articolo 13 – Verifiche in ordine all’esecuzione del contratto
Il committente effettua controlli specifici sui servizi appaltati, per verificarne la rispondenza operativa e la coerenza funzionale rispetto a quanto richiesto.
I controlli sono effettuati sul rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa dei servizi.
L’appaltatore attiva un sistema di autocontrollo dei servizi gestiti, il quale deve comunque essere coordinato con i sistemi informativi e di controllo organizzati dal committente.
Il committente può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.
Il committente può realizzare, anche con la collaborazione dell’appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l’effettivo impatto sul contesto socio- economico di riferimento, senza che questo comporti ulteriori costi a carico del committente.
Qualora, nell’ambito temporale di efficacia del/i contratto/i derivante/i dalla presente procedura, siano varate nuove e specifiche disposizioni volte a disciplinare le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, il committente assume tale dato regolamentativo come riferimento per la propria attività di verifica sul servizio appaltato.
Articolo 14 – Risoluzione anticipata del contratto
Il committente ha la facoltà di risolvere il contratto attuativo stipulato, previo esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo permettano, di diffida ad adempiere, nei seguenti casi ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile:
a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, dei mancati guadagni;
b) per motivi di pubblico interesse;
c) in caso di frode, di gravi negligenze, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) in caso di cessione d'azienda, di cessione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo di fallimento o di stato di moratoria;
e) per l'applicazione di sanzioni in materia di tutela del lavoro da parte delle autorità competenti;
f) per la mancata applicazione dei contenuti del capitolato e del contratto;
g) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si
verifichino più di n. 2 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
h) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di
n. 3 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
i) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente
in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto.
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.
Costituiscono cause determinanti l'immediata risoluzione del contratto anche:
a. il subappalto, se non preventivamente autorizzato;
b. accertati comportamenti dannosi, di potenziale rilevanza penale, da parte degli operatori o del personale incaricato dall'affidatario, verso l'utenza posta in carico al servizio, fatta salva per la committenza la facoltà di rivalersi sulla cauzione prestata a garanzia del servizio.
Con la risoluzione del contratto per i motivi indicati ai punti c)- d)- e)- f), sorge per il committente il diritto di affidare a terzi i servizi in danno della ditta aggiudicataria inadempiente. L'affidamento per il tempo necessario all'espletamento della nuova procedura di gara avviene con le modalità previste dalla legge, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi viene notificato alla ditta inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.
Alla ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Qualora la ditta abbia eventuali crediti nei confronti del committente, si attingerà in primo luogo dai crediti di cui sopra, senza pregiudizio dei diritti del committente sui beni della stessa.
L'esecuzione in danno non esime la ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
La risoluzione del contratto è comunicata dal committente all’appaltatore mediante PEC e comporta con tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compresa la possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione dell’appaltatore stesso.
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati, in caso di frode, gravi negligenze, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
In seguito alla risoluzione del contratto, il committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
Articolo 15 – Obblighi in materia di sicurezza
La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore o emanate in corso d'opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme della sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio di cui trattasi. La ditta è responsabile della corretta applicazione del D.lgs. 81/2008, come modificato dal D.lgs.
106/2009, relativo alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Articolo 16 – Controversie
Qualsiasi tipo di controversia, vertenza, contestazione tra le parti per l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione del presente contratto, potrà essere risolta mediante ricorso al Giudice competente presso il Tribunale di Oristano.
Articolo 17 - Tutela dati personali.
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici e sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’ente per lo svolgimento della presente gara.
Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Titolari del trattamento è il rappresentante legale dell’Unione dei Comuni del Guilcier. Il responsabile del trattamento è il responsabile del settore servizi alla persona.
Per poter partecipare alla gara il conferimento dei dati è obbligatorio; la mancanza dei
dati richiesti comporta l’esclusione della ditta.
La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.
Articolo 18 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato le parti fanno riferimento alle norme vigenti sull’appalto dei servizi pubblici in quanto applicabili ed alla normativa regionale vigente che disciplina i servizi socio assistenziali.
Articolo 19 – Domicilio dell’appaltatore
Per tutti gli effetti del contratto la ditta aggiudicataria elegge domicilio presso l’Unione
dei Comuni del Guilcier.
Articolo 20 – Disposizioni finali
Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.
Ghilarza, 16.07.2021 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
X.xx Xxxx M.Xxxxxx Xxxx
XXXX XXXX XXXXX XXXXXX 16.07.2021
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