CONVENZIONE QUADRO TRA
CONVENZIONE QUADRO TRA
IRCCS Ospedale Policlinico San Xxxxxxx, (C.F. 02060250996) con sede legale in Genova, Largo Xxxxxxx Xxxxx n. 10, (di seguito "IRCCS San Xxxxxxx"), pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx, nella persona del Direttore generale pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx XXXX, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto;
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Università degli Studi di Genova (C.F. 00754150100) con sede legale in Genova, Via Balbi 5 (di seguito “UNIGE”), pec: protocol- xx@xxx.xxxxx.xx, nella persona del Magnifico Rettore pro tempore, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Roma il 26.9.1950, debitamente au- torizzato alla firma del presente atto
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Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, (C.F.97329350587) con sede legale in Genova, Via Morego n. 30, (di seguito “IIT”), pec: xxx@xxx.xxx.xx, nella persona della Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Re- sponsabile della Direzione per l’Organizzazione della Ricerca, debi- tamente autorizzata alla firma del presente atto.
Nel prosieguo singolarmente e/o congiuntamente anche “la Parte” e/o “le Parti”
PREMESSO CHE
- IIT è una Fondazione senza scopo di lucro il cui principale obiet- tivo è promuovere l’eccellenza nella ricerca di base e nella ricerca applicata. Il Programma scientifico di IIT è contraddistinto da una
marcata multidisciplinarietà, con competenza interdisciplinare in diversi ambiti, dalle neuroscienze alla scoperta di nuovi farmaci, dalle nanotecnologie per i nuovi materiali alla robotica riabilitativa;
- l'IRCCS San Xxxxxxx afferisce alla tipologia organizzativa degli
Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS - con rico- noscimento nella disciplina di Oncologia e di Neuroscienze - e persegue, garantendone la complementarietà e l'integrazione, fina- lità di assistenza, cura, formazione e ricerca, prevalentemente tra- slazionale. E’ individuato come Istituto di riferimento per le attivi- tà assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzio- nali di didattica e di ricerca dell’Università degli Studi di Genova;
- l'UNIGE ha tra i suoi fini istituzionali quello di promuovere la
formazione e la ricerca e partecipa alla promozione, organizzazio- ne e realizzazione di progetti formativi e scientifici sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere;
- tra IRCCS San Xxxxxxx, UNIGE e IIT è già in essere una proficua
collaborazione in virtù di una convenzione quadro stipulata in data 7/7/2014 per la costituzione di un laboratorio di ricerca IIT pres- so IRCCS San Xxxxxxx avente ad oggetto lo sviluppo del progetto scientifico denominato “Studio della funzione nervosa in condi- zioni fisiologiche e nelle patologie neurologiche”;
- in data 06/12/2016 IIT e UNIGE hanno sottoscritto una Con-
venzione quadro di durata quinquennale finalizzata
all’implementazione e allo sviluppo di progetti congiunti per la formazione accademica, la ricerca e l’innovazione tecnologica;
- in data 9/5/2018 IRCCS San Xxxxxxx, UNIGE e IIT hanno sotto-
scritto, per cinque anni, una Convenzione operativa al fine di favo- rire una migliore qualità nell’attività di ricerca biomedica e trasla- zionale, in particolare nell’ambito delle Neuroscienze;
- IRCCS San Xxxxxxx, UNIGE e IIT, desiderando utilizzare sinergi-
camente le reciproche risorse e valorizzare ulteriormente lo scam- bio di conoscenze e professionalità, intendono definire con la pre- sente Convenzione Quadro (di seguito “Convenzione”) il perime- tro di una nuova collaborazione volta allo sviluppo di ulteriori atti- vità di ricerca congiunta quali, a titolo esemplificativo e non esau- stivo: Neuroscienze e Scienze cognitive, scoperta di nuovi farmaci, modellistica computazionale, nanotecnologie per lo sviluppo di nuovi materiali e robotica, con l’obiettivo altresì di perseguire più elevati standard competitivi dal punto di vista scientifico e tecno- logico.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – PREMESSE
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
Articolo 2 – DEFINIZIONI
2.1 a) Per “Programma di Ricerca Congiunto” si intende il pro- gramma di attività congiunte di ricerca e sviluppo che le Parti
definiranno nell’ambito della Convenzione;
b) per "Background" si intendono tutte le informazioni, compresi i brevetti, il copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale, di cui le Parti siano titolari prima dell’avvio del rapporto di colla- borazione instaurato con la Convenzione, che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione;
c) per "Foreground" si intendono tutti i risultati, incluse le informa- zioni, generati dall’attività di ricerca oggetto della Convenzione, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono il diritto d’autore, i brevetti, il know-how e ogni altra privativa industriale;
d) per "Sideground" si intendono tutti i risultati, incluse le informa- zioni, generati durante il periodo di efficacia della Convenzione ma non rientranti tra gli obiettivi previsti dalla Convenzione me- desima, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono il diritto d’autore, i brevetti e le altre privative industriali.
e) per “Informazioni Confidenziali” si intende ai fini della Conven- zione, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tec- nica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferi- ti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo di cia- scuna Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte alle altre nell’ambito del rap- porto oggetto della Convenzione. Per Informazioni Confidenziali
si intendono, altresì, i risultati generati dall’attività di ricerca ogget- to della Convenzione, nonché, più in generale, le informazioni contenute nel Background, nel Foreground e nel Sideground delle Parti.
Articolo 3 - FINALITA'
3.1 Scopo della Convenzione è:
- facilitare e incoraggiare i contatti e gli scambi tra i ricercatori;
- sviluppare e coordinare programmi di ricerca e sviluppo di recipro- co interesse, secondo progetti esecutivi di volta in volta individuati;
- promuovere l’accesso di ricercatori, studenti, laureandi e dottorandi ai rispettivi laboratori ed alle rispettive strutture di ricerca.
Articolo 4 - REFERENTI DELLA CONVENZIONE
4.1 I Referenti per l’attuazione delle attività previste dalla Conven- zione sono:
- per conto di IRCCS San Xxxxxxx: Prof. Xxxxxxx Xxxxxxx, direttore
scientifico;
- per conto di UNIGE: Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, Rettore
- per contro di IIT: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore Scientifico
Articolo 5 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE
5.1 Le attività relative ai Programmi di Ricerca Congiunti, incluse quelle inquadrabili all’interno di laboratori di ricerca congiunti, saran- no definite mediante separati e specifici accordi di dettaglio (“Progetti Esecutivi”).
5.2 Ciascun Progetto Esecutivo dovrà contenere:
- una descrizione dettagliata del Programma di Ricerca Con-
giunto;
- un responsabile di progetto per ciascuna delle Parti, che avrà la funzione di supervisionare il progetto e di essere unico refe- rente di una Parte nei confronti delle altre;
- indicazioni relative alla durata del programma e alla produzio- ne di relazioni tecniche periodiche sullo stato di avanzamento del progetto;
- eventuali obblighi e responsabilità a carico delle Parti derivanti dall’esecuzione del Programma di Ricerca Congiunto;
- specifici accordi relativi alla ripartizione ed alla gestione della proprietà intellettuale connessa al progetto, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 11.
5.3 Ogni Progetto Esecutivo di cui al comma 5.1 conterrà altresì l'in- dicazione del personale dipendente e/o parasubordinato di IIT, di UNIGE e di IRCCS San Xxxxxxx impegnato nello specifico Pro- gramma di Ricerca Congiunto, le modalità d’impiego dei laborato- ri/locali di IIT, di UNIGE e di IRCCS San Xxxxxxx, quantificando e dettagliando opportunamente gli eventuali aspetti economici collegati allo svolgimento dell’attività di ricerca. Detto personale sarà tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e, in generale, a tutte le condi- zioni stabilite nella Convenzione.
5.4 In attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 3, IRCCS San Xxxxxxx e UNIGE, d’intesa con IIT, offrono la possibilità al per- sonale dipendente/borsista/contrattista ed al personale universitario convenzionato di San Xxxxxxx stesso nonché agli studenti, laureandi
e dottorandi di UNIGE, ritenuto particolarmente meritevole e muni- to di spiccata motivazione, di svolgere periodi di attività di ricerca e/o di formazione riguardante il lavoro della tesi di laurea o di dotto- rato presso i laboratori di IIT. IIT valuterà di mettere a disposizione le proprie strutture e di autorizzare l’accesso presso i propri laborato- ri nel rispetto e secondo le modalità previste dalle proprie policy e procedure.
5.5 IIT valuterà di estendere al personale ricercatore di IRCCS San Xxxxxxx e UNIGE individuato per svolgere progetti di ricerca di co- mune interesse la disciplina dei soggetti “Affiliati” nel rispetto e se- condo le modalità previste dalle proprie policy e procedure. Ai fini dell’affiliazione, sarà cura dei soggetti individuati richiedere alle pro- prie strutture di appartenenza la relativa autorizzazione, laddove ne- cessaria.
5.6 IRCCS San Xxxxxxx valuterà di autorizzare l’accesso presso i pro- pri laboratori e le proprie strutture ai dottorandi affiliati a IIT ed al personale ricercatore individuato da IIT per svolgere progetti di ri- cerca di comune interesse. Sarà cura dei soggetti individuati richiede- re alle proprie strutture di appartenenza la relativa autorizzazione, laddove necessaria.
5.7 UNIGE valuterà di autorizzare l’accesso presso i propri laborato- ri e le proprie strutture ai dottorandi affiliati a IIT ed al personale ri- cercatore individuato da IIT per svolgere progetti di ricerca di comu- ne interesse. Sarà cura dei soggetti individuati richiedere alle proprie strutture di appartenenza la relativa autorizzazione, laddove necessa-
ria.
Articolo 6 - ONERI
6.1 La presente Convenzione non comporta oneri economici a ca- rico delle Parti. Gli eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per i servizi resi, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 5 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Articolo 7 – DURATA ED EVENTUALE RINNOVO
7.1 La presente Convenzione avrà efficacia tra le Parti a partire dalla data della sua sottoscrizione, avrà una durata pari a 5 anni ed è rinno- vabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo o periodo più breve, previa delibera dei rispettivi Organi competenti. Le Parti si impegnano sin d’ora ad incontrarsi con un anticipo di due mesi rispetto alla data di scadenza della Convenzione al fine di nego- ziare in buona fede il rinnovo della stessa e l’eventuale modifica di al- cuna delle clausole in essa contenute.
7.2 Resta inteso tra le Parti che la scadenza della Convenzione per decorso del termine non determinerà l'interruzione di eventuali Pro- getti Esecutivi e relativi Programmi di Ricerca Congiunti di cui al precedente art. 6 che non siano ancora conclusi.
7.3 Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiun- tamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati rag- giunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui fu-
turi obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
Articolo 8 – PUBBLICAZIONI
8.1 Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per i propri am- biti di competenza, in modo da assicurare che tutti i soggetti di IRCCS San Xxxxxxx, di UNIGE e di IIT coinvolti nei Programmi di Ricerca Congiunti dichiarino espressamente la reciproca collabora- zione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, in particolare attraverso pub- blicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività, eventualmente avvalendosi della collaborazione degli uffici di IIT.
8.2 Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o di- sgiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulga- re" con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma) il Foreground congiunto a terzi, purché la Parte proponente la divulgazione abbia preceden- temente informato o fornito al responsabile di progetto delle altre Parti copia dell’atto di divulgazione proposto e, entro 30 giorni dalla sua ricezione, queste non abbiano richiesto per iscritto alla Parte pro- ponente di rimandare la divulgazione per una delle seguenti ragioni:
- per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali;
- per consentire il deposito di eventuali domande dirette a ottenere una privativa industriale; in caso di deposito di una domanda di brevetto, la proroga varrà fino alla data di deposito della doman- da, o se concordato per iscritto tra le Parti, per tutto il periodo in
cui la domanda di brevetto rimarrà nel periodo di segretezza;
- per proteggere la segretezza del Foreground e del Sideground nel caso in cui questi abbiano particolare importanza (dati sensibili); in questo caso la proroga richiesta varrà al massimo sino a quando il Sideground e il Foreground debbano essere tenuti segreti in ac- cordo con il comma 2 del successivo articolo 9.
Resta inteso tra le Parti che l’approvazione non potrà essere negata senza adeguata motivazione.
Articolo 9 – RISERVATEZZA
9.1 Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 8 le Parti si impegnano, per tutta la durata della Convenzione e per 5 (cinque) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione della stessa, a non di- vulgare le Informazioni Confidenziali, né in tutto né in parte, diret- tamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamen- te o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla Conven- zione.
9.2 La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse ver- balmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla Parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla Parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”,
se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
9.3 Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate In- formazioni Confidenziali quelle che erano già pubbliche prima di es- sere ricevute o che erano già in possesso della Parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può es- sere considerata confidenziale secondo le previsioni della Conven- zione può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
i) diventa pubblica senza che ci sia inadempienza della Convenzione;
ii) è ottenuta dal ricevente da terze parti senza obbligo di segretezza;
iii) è accertata o sviluppata dal ricevente in modo indipendente.
Per le finalità del presente comma, nel caso in cui IRCCS San Marti- no sia la parte ricevente, per parte ricevente si intendono tutte le strutture che appartengono o afferiscono a IRCCS San Xxxxxxx.
Per le finalità del presente comma, nel caso in cui UNIGE sia la parte ricevente, per parte ricevente si intendono tutte le strutture che ap- partengono o afferiscono a UNIGE.
Per le finalità del presente comma, nel caso in cui IIT sia la parte ri- cevente, per parte ricevente si intendono tutte le strutture che appar- tengono o afferiscono a IIT.
9.4 Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informa- zioni Confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
9.5 La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Infor- mazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite. Articolo 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
10.1 Le Parti dichiarano espressamente di essere informate ed ac- consentire che i dati personali, sia su supporto cartaceo che infor- matico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima ed, in ogni caso, nel rispetto di tutte le di- sposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Pro- tection Regulation – GDPR) e, per quanto compatibile, dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati persona- li” e ss.mm.ii.
Articolo 11 - GESTIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE
11.1 Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare del proprio Back- ground. Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura ne- cessaria al raggiungimento dei risultati di ciascun Programma di Ri- cerca Congiunto, e, comunque, non oltre la loro durata. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nella Con- venzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come impli- cante la cessione di alcun diritto sul proprio Background.
11.2 Ciascuna Parte è esclusiva titolare del Foreground e del Side- ground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture.
11.3 Le Parti sono contitolari in pari quota o nella diversa misura che verrà determinata tra le stesse con apposito accordo scritto, del Fore- ground generato congiuntamente da IIT, da UNIGE e da IRCCS San Xxxxxxx. In tal caso, le Parti valuteranno l’opportunità di proteggere i risultati conseguiti anche tramite il deposito di una domanda di bre- vetto congiunta, rinviando la definizione delle quote di titolarità e la modalità di gestione della domanda e del relativo brevetto ad un ap- posito accordo di gestione. Resta inteso tra le Parti che la titolarità dei diritti sul Foreground congiunto, nonché le modalità di sfruttamento e valorizzazione dello stesso, verrà stabilita di volta in volta, per ogni singolo Programma di Ricerca Congiunto ed in relazione ad ogni ri- sultato brevettabile, tenendo conto del contributo inventivo prestato da ciascuna Parte, dell’apporto economico e strumentale, nonché del numero di inventori coinvolti.
11.4 Le Parti potranno liberamente utilizzare il Foreground congiun- to per la propria attività di ricerca e didattica, salvo l’obbligo di riser- vatezza di cui al precedente articolo 9.
Articolo 12 – COPERTURE ASSICURATIVE
12.1 IRCCS San Xxxxxxx garantisce che il proprio personale, che eventualmente svolgerà le attività oggetto della Convenzione presso i locali di IIT o UNIGE, sarà soggetto a copertura assicurativa a esclu- sivo onere e carico di IRCCS San Xxxxxxx in relazione a infortuni,
morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
12.2 UNIGE garantisce che il proprio personale, dipendente e/o pa- rasubordinato, e i propri studenti, laureandi e dottorandi, che even- tualmente svolgeranno le attività oggetto della Convenzione presso i locali di IIT o IRCCS San Xxxxxxx, saranno soggetti a copertura assi- curativa a esclusivo onere e carico di UNIGE in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
12.3 IIT garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasu- bordinato, che eventualmente svolgerà le attività oggetto della Con- venzione presso i locali di IRCCS San Xxxxxxx o UNIGE, sarà sog- getto a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico di IIT in rela- zione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e re- sponsabilità civile verso terzi.
12.4 Le Parti prendono atto che i dottorandi affiliati ad IIT, che eventualmente svolgeranno le attività oggetto della Convenzione at- tuativa presso i locali di UNIGE o IRCCS San Xxxxxxx, sono sogget- ti alle coperture assicurative obbligatorie a carico dell’Università di appartenenza.
12.5 Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d’ora a tenere indenni e man- levate le altre Parti per ogni danno o pregiudizio che queste ultime abbiano a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali vio-
lazioni, poste in essere dall’altra e/o dai suoi dipendenti e/o collabo- ratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.
12.6 Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria compe- tenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti com- mi con ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in rela- zione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che ver- ranno di volta in volta realizzate, previa verifica di diponibilità finan- ziaria.
12.7 Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne le altre Parti da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaborato- ri, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.
12.8 Ciascuna Parte si impegna, infine, ad assolvere i propri obblighi, anche derivanti dall’uso di apparecchiature ed attrezzature scientifi- che, nei confronti dei dipendenti, collaboratori o persone comunque collegate e terzi mediante specifiche coperture assicurative.
Articolo 13 - SICUREZZA
13.1 Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l’attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
13.2 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, i datori di la-
voro delle Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori adeguata sorveglianza sanitaria e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni.
13.3 Pertanto, in caso di accesso presso i locali ed i laboratori di cia- scuna Parte di dipendenti, collaboratori o personale comunque defi- nito ai sensi dell’art. 2 di detto decreto, la Parte ospitante si impegne- rà a fornire al personale ospitato tutte le informazioni relative ai rischi specifici sulla tutela della salute e sicurezza nei propri luoghi di lavo- ro, l’addestramento sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione attinenti alle attività oggetto della Convenzione e adeguati dispositivi di prevenzione e protezione individuali. Ogni qual volta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un ag- giornamento nella valutazione dei rischi della mansione svolta, sarà compito della Parte ospitante provvedere a rendere idonea formazio- ne e sorveglianza sanitaria al personale interessato e di comunicare ta- li variazioni al Servizio Prevenzione e Protezione delle altre Parti.
13.4 Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 1, 2 e 3, i datori di lavoro di ciascuna Parte, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.
n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano co- munque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo sco- po di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza.
13.5 Le Parti si impegnano a garantire la rispondenza dei propri loca- li, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione alle vigenti normative in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro.
13.6 In caso di cessione temporanea di macchi- ne/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte ad un’altra per scopi di ricerca comune, la Parte cedente dovrà verificare la rispon- denza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; in particolare, per ciò che concerne i beni di pro- prietà IIT, gli stessi dovranno essere ceduti rispettando quanto previ- sto dalle vigenti policy richiamate dalle procedure interne sulla ge- stione della sicurezza di macchine/impianti/attrezzature.
13.7 Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’art. 2, comma 1, lettere b),
d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.
Articolo 14 – RISOLUZIONE
14.1 Ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere la Convenzione in caso di inadempimento, da parte delle altre Parti, di uno qualsiasi de- gli obblighi ivi previsti mediante lettera raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. da notificare alle altre Parti con preavviso di 30 (trenta) giorni, salvo che la Parte inadempiente non provveda a sana- re la propria situazione di inadempienza durante tale periodo di preavviso.
Articolo 15 – RECESSO E SCIOGLIMENTO
15.1 Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
15.2 Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
15.3 Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
15.4 In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concor- dano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Articolo 16 – INCOMPATIBILITA’
16.1 Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvol- ti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regola- mentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizio- ni di legge in materia.
Articolo 17 – TENTATIVO DI COMPOSIZIONE AMICHEVOLE E FORO COMPETENTE
17.1 Laddove sorgessero controversie tra le Parti in relazione alla Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, in- terpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti si impegnano ad ad- divenire ad un amichevole componimento delle stesse.
17.2 In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le Parti eleggono il Foro di Genova quale foro competente ed esclusivo.
Articolo 18 - REGISTRAZIONE
18.1 La Convenzione, composta di n. 23 pagine, sarà registrata in so- lo caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione della Convenzione sono a carico della Parte che la richiede.
18.2 Il presente accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R.
n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, artico- lo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico delle Parti in egual misura.
18.3 L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Uf- ficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016, che con nota scritta chiederà al Policlinico e a IIT il rimborso delle rispettive quo- te di spettanza.
Articolo 19 – COMUNICAZIONI AMMINISTRATIVE
19.1 Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto tramite raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi o a quelli suc- cessivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da una Parte all’altra:
Se a IIT:
Per comunicazioni di carattere scientifico: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx - Direttore Scientifico Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
Via Morego, 30 – 00000 Xxxxxx
Tel: +39 000.00000
Fax: x00 000.000.000
Per comunicazioni di carattere amministrativo-contrattuale:
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile della Direzione per l’Organizzazione della Ricerca
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30 – 00000 Xxxxxx
Tel: x00 000.00000.000
Email pec: xxx@xxx.xxx.xx Se a IRCCS San Xxxxxxx:
Per comunicazioni di carattere scientifico:
Prof. Xxxxxxx Xxxxxxx - Direttore Scientifico IRCCS Ospedale Policlinico San Xxxxxxx Largo Xxxxxxx Xxxxx n. 10 - 16136 Genova Tel: +39 010.5558721-8722
Fax: +39 000.000000
Per comunicazioni di carattere amministrativo-contrattuale:
Xxxx. Xxxxxxx Xx Xxxxxx - Responsabile U.O. Affari Generali IRCCS Ospedale Policlinico San Xxxxxxx
Largo Xxxxxxx Xxxxx n. 10 - 00000 Xxxxxx Tel: +39 000.0000000
Email: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx Email pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx Se a UNIGE:
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx – Rettore Università degli Studi di Genova Via Balbi, 5 – 00000 Xxxxxx
Tel: +39 000.0000000
Articolo 20 – ADEMPIMENTI EX LEGE 231/2001
20.1 IRCCS San Xxxxxxx e UNIGE dichiarano di essere a conoscen- za della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e di aver preso atto del modello organizzativo adottato da IIT ai sensi della predetta normativa, alla cui osservanza formalmente s’impegna con la sottoscrizione della Convenzione. A tale riguardo, IRCCS San Xxxxxxx e UNIGE dichiarano di avere adottato procedu- re aziendali e di avere impartito disposizioni al proprio personale idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazio- ne ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 secondo quanto espressamente indicato nel mo- dello organizzativo adottato da IIT e si obbligano a mantenerli attuati per l’intera durata della Convenzione.
20.2 Le Parti espressamente convengono che l’inosservanza, anche parziale, la mancata adozione e/o l’inefficace attuazione delle suddet- te procedure aziendali/regole comportamentali costituisce grave ina- dempimento alla Convenzione, per effetto del quale a IIT è, sin d’ora, riservata la facoltà – previo invio di lettera raccomandata A/R,
ovvero via P.E.C., all’altra Parte, di:
1) sospendere l’esecuzione della Convenzione (anche ove ciò si apprenda da notizie di stampa);
2) risolvere la Convenzione,
fermo restando l’obbligo di IRCCS San Xxxxxxx e UNIGE di risarci- re ogni danno comunque subito da IIT e di manlevare IIT per qual- sivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all’inosservanza del pre- sente articolo.
20.3 IIT e IRCCS San Xxxxxxx dichiarano di aver preso visione e di essere a conoscenza del codice etico di UNIGE e del piano triennale di prevenzione della corruzione vigenti. I citati documenti sono di- sponibili sul sito internet xxx.xxxxx.xx. IIT e IRCCS San Xxxxxxx, con riferimento all’esecuzione della Convenzione, si impegnano a non tenere condotte che comportino la violazione di quanto conte- nuto nei citati documenti. L’inosservanza da parte di IIT o IRCCS San Xxxxxxx di quanto previsto nel precedente comma, che possa de- terminare conseguenze negative per UNIGE, costituirà inadempi- mento della Convenzione e, fermo il diritto al risarcimento di even- tuali danni, darà facoltà a UNIGE di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere la Convenzione, da eserci- tarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazio- ne delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovan- ti l’inosservanza.
20.4 IIT e UNIGE dichiarano di aver preso visione e di essere a co- noscenza del codice etico di IRCCS San Xxxxxxx e del piano triennale
di prevenzione della corruzione vigenti. I citati documenti sono di- sponibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. IIT e UNIGE, con riferimento all’esecuzione della Convenzione, si impegnano a non tenere condotte che comportino la violazione di quanto conte- nuto nei citati documenti. L’inosservanza da parte di IIT o UNIGE di quanto previsto nel precedente comma, che possa determinare conseguenze negative per IRCCS San Xxxxxxx, costituirà inadempi- mento della Convenzione e, fermo il diritto al risarcimento di even- tuali danni, darà facoltà a IRCCS San Xxxxxxx di recedere unilateral- mente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere la Conven- zione, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sin- tetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudi- ziari comprovanti l’inosservanza.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx
(Responsabile Direzione per l’Organizzazione della Ricerca) IRCCS Ospedale Policlinico San Xxxxxxx
Xxxx. Xxxxxxxx XXXX
(Direttore generale pro tempore) Università degli Studi di Genova Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
(IL RETTORE)